Sentenza 18 febbraio 2005
Massime • 1
La coesistenza in fase d'appello, a seguito della disciplina transitoria dettata per il giudizio abbreviato dall'art. 4 ter del D.L. 7 aprile 2000 n. 82, convertito in legge 5 giugno 2000 n. 144, del rito speciale con quello ordinario nei confronti degli imputati che non abbiano formulato alcuna istanza non é causa di abnormità né di nullità, poichè la coesistenza dei procedimenti comporta solo la necessità che, al momento della decisione, siano tenuti rigorosamente distinti i regimi probatori rispettivamente previsti per ciascuno di essi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/02/2005, n. 18760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18760 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SILVESTRI IO - Presidente - del 18/02/2005
Dott. DE NARDO IU - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - N. 219
Dott. GIRONI Emilio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 041908/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DI GR EP N. IL 03/07/1970;
2) DI MA EA N. IL 06/11/1976;
3) DI MA EA N. IL 12/10/1977;
4) DI TT EP N. IL 14/09/1931;
5) SE AT N. IL 25/01/1943;
6) IO AL N. IL 18/02/1934;
7) IO EF N. IL 15/09/1965;
8) CO IO N. IL 14/08/1976;
9) ON NG N. IL 21/11/1961;
avverso SENTENZA del 07/05/2004 CORTE ASSISE APPELLO di PALERMO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIORDANO UMBERTO;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. VIGLIETTA che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi di Di EG, Di TT, Di IO RE di SA, GL SA e GL FA;
il rigetto dei ricorsi di Di IO RE di IU, GE e OR;
l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti di PI limitatamente all'aggravante di cui all'art. 7 D.L. 152/1991 e il rigetto nel reato del ricorso dello stesso;
uditi i difensori avv. DANTE, GUGINO, MANAGÒ, TRICOLI e VIOLA. OSSERVA
il procedimento pervenuto all'esame di questa Corte riguarda attività criminose poste in essere nella zona di San IU AT e comuni vicini nel periodo tra il luglio 1995 e il settembre 1997 da un gruppo costituito nel 1993 da Di IO AR, già collaboratore di giustizia, che tentava di prendere il controllo di quel territorio ponendosi così in contrasto con la cosca dei US e altre "famiglie" mafiose come quella di IT VI, capo del vicino "mandamento" di Partinico.
Tra i fatti delittuosi ascritti al Di IO e agli appartenenti al suo sodalizio che ancora hanno interesse in questo giudizio gli episodi più gravi sono il tentato omicidio di LL AL, avvenuto in S. Cipirello il 7/8/96, l'omicidio di FF IO, avvenuto in NT il 30/8/96, il tentato omicidio di TA RA, avvenuto in S. Cipirello l'8/8/97 e l'omicidio di AT VI, avvenuto in S. Cipirello il 23/9/97, delitti tutti per cui è stata contestata la premeditazione;
vi sono inoltre otto episodi di incendio e danneggiamento di automezzi, immobili rurali, bovini e di un distributore di carburante e reati strumentali commessi in S. IU AT, S. Cipirello, NT, Monreale e Piana degli Albanesi.
Gli attuali nove ricorrenti, con i ruoli loro rispettivamente dall'ipotesi accusatoria attribuiti, sono: Di IO RE, figlio del Di IO AR, e due NI di costui, Di IO RE di IU e OR RI, tutti e tre detti "picciutteddi" per la loro giovane età e coinvolti, non con ruolo di primo piano, in varie azioni;
PI LO cl. 61 (per distinguerlo dall'omonimo coimputato nato nel 1948) e Di EG IU, provenienti da Palermo e utilizzati dal gruppo per una temporanea carenza di persone adatte al compimento di talune imprese criminose;
GE AL, personaggio la cui appartenenza a "Cosa nostra" è già stata giudizialmente accertata con il quale il Di IO AR si era accordato per acquisire maggiore affidabilità all'esterno, dati i suo i trascorsi di collaboratore di giustizia;
Di TT IU, padre del Di TT RI AN che pure si era unito al Ai IO AR, e GL AR e GL FA, imprenditori operanti nella zona, dei quali è stato ritenuto il coinvolgimento solo in episodi di violazione delle leggi sulle armi. Tutti sono stati incriminati, e rinviati a giudizio con decreti in data 7/10/98 e in data 14 e 19/5/99, sulla base principalmente delle dichiarazioni di collaboratori giustizia confessi di avere fatto parte del gruppo del Di IO AR - alcuni coimputati in questo procedimento, come Di TT RI AN, AZ IC, AL IU e PI LO cl. 48 ed altri in procedimenti connessi, come CA EL, La RB ME, La RB AC, La SA IU e SI LO - ovvero di altri gruppi inseriti in "Cosa nostra".
In esito al giudizio di secondo grado, in parziale riforma delle sentenza emessa il 6/4/02 dalla Corte di assise di Palermo, con sentenza in data 7/5/04 la locale Corte di assise di appello ha ribadito la penale responsabilità dei predetti imputati per i seguenti reati.
Il GE è stato ritenuto colpevole di partecipazione a "Cosa nostra" sino all'ottobre 1997 (parte del capo 2 del decreto 7/10/98 che riguarda anche la partecipazione al gruppo del Di IO, addebito da cui in secondo grado l'imputato è stato assolto), di concorso psichico nel tentato omicidio del TA e nell'omicidio L'AT, episodio più grave della ritenuta continuazione, nonché di concorso in detenzione e porto illegali di armi comuni clandestine e di armi da guerra sino all'ottobre 1997 e condannato all'ergastolo con isolamento diurno per 11 mesi.
Di IO RE di IU è stato ritenuto colpevole di concorso materiale nell'omicidio del FF, episodio più grave della ritenuta continuazione, nel tentato omicidio del LL, nel tentato omicidio del TA, nell'omicidio L'AT e in cinque degli episodi non di carattere omicidiario e condannato, con le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti e la diminuente per il rito abbreviato, a 18 anni di reclusione.
Il OR è stato ritenuto colpevole di partecipazione all'associazione di stampo mafioso facente capo al Di IO AR, di concorso materiale nell'omicidio del FF, episodio più grave della ritenuta continuazione, nel tentato omicidio del LL, nel tentato omicidio del TA, nell'omicidio L'AT e in quattro degli episodi non di carattere omicidiario e condannato, con le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti e la diminuente per il rito abbreviato, a 16 anni e 8 mesi di reclusione.
Di IO RE di AR è stato ritenuto colpevole di partecipazione all'associazione di stampo mafioso facente capo al Di IO AR, di concorso materiale nel tentato omicidio del TA, episodio più grave della ritenuta continuazione, e in due degli episodi non di carattere omicidiario e condannato, con le attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti e la diminuente per il rito abbreviato, a 6 anni di reclusione;
è stata invece confermata l'assoluzione di questo imputato dall'addebito di avere concorso nell'omicidio del FF per la quale aveva proposto appello nei suoi confronti il P.M.
PI LO cl. 61 è stato ritenuto colpevole di concorso materiale nel tentato omicidio del TA e condannato, con le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti e la diminuente per il rito abbreviato, a 9 anni e 20 giorni di reclusione. Anche il Di EG è stato ritenuto colpevole di concorso materiale nel tentato omicidio del TA e, esclusa nei suoi confronti l'aggravante di cui all'art. 7 D.L. 152/1991, è stato condannato, con le attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti e la diminuente per il rito abbreviato, a 5 anni e 2 mesi di reclusione.
GL AR e GL FA sono stati ritenuti colpevoli di concorso in un episodio di introduzione in Italia e fornitura al Di IO AR di armi comuni da sparo e munizioni avvenuto nel 1991 in S. IU AT (capo 32 del decreto 19/5/99 per il quale era stata esclusa già in primo grado l'aggravante di cui all'art. 7 D.L. 152/1991) e, con le attenuanti generiche e la diminuente per il rito abbreviato, sono stati condannati il primo a 2 anni e 4 mesi di reclusione e 300 euro di multa e il secondo a 10 mesi e 20 giorni di reclusione e 160 euro di multa.
Di TT IU infine è stato ritenuto colpevole di concorso in detenzione illegale di armi comuni (due pistole cal. 7,65, di cui una clandestina, e un fucile a pompa) e munizioni commesso sino al 18/10/97 in NT (capi 16 e 17 del decreto 7/10/98 da cui è stato in parte assolto, quanto al porto, in appello) e, con le attenuanti generiche, è stato condannato a 1 anno e 2 mesi di reclusione e 360 euro di multa.
Contro la sentenza di secondo grado i difensori di tutti i suddetti imputati hanno proposto ricorso per cassazione, formulando doglianze articolate nei motivi di cui si dirà esaminando le singole posizioni.
Posizione di GE AL.
Le prove a carico del GE sono state dai giudici del merito desunte dalle dichiarazioni di vari collaboratori - i coimputati AZ, AL e PI cl. 48 e i già menzionati CA, La SA e SA pure confessi di avere fatto parte del gruppo del Di IO AR - e da quelle dello stesso Di IO AR. Nei motivi del ricorso, proposto dai difensori con due distinti atti, si deduce anzitutto l'abnormità degli atti compiuti in sede di trattazione congiunta del giudizio a carico L'imputato, svoltosi con rito ordinario, e di quello a carico dei coimputati che sono stati ammessi al rito abbreviato.
Va detto al riguardo che nell'udienza del 23/10/01 era stata disposta la separazione delle posizioni degli imputati ammessi al rito speciale (tra cui i due Di IO e il OR) ma poi, nell'udienza L'11/3/02, con il consenso delle parti (tranne i difensori del PI c. 61 e del Di EG, ai quali la diminuente di cui all'art. 442 C.P.P. è stata riconosciuta con la sentenza di secondo grado) i procedimenti erano stati di nuovo riuniti. Si deduce ancora sotto vari profili nei motivi di ricorso violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità del GE.
Con riferimento a tutti gli addebiti si contesta la valutazione di attendibilità e di univocità delle dichiarazioni accusatorie;
quanto all'addebito di partecipazione a "Cosa nostra" si lamenta comunque il mancato proscioglimento ex art. 649 C.P.P.; e in ordine alla sussistenza delle violazioni delle leggi sulle armi contestate al capo 13 del decreto 7/10/98 si sostiene che non avrebbero alcuna autonomia rispetto a quelle contestate come reati strumentali rispetto agli episodi di omicidio e tentato omicidio. Si lamenta infine, quanto all'omicidio L'AT (capo 11 del decreto 7/10/98), la mancata esclusione L'aggravante di cui all'art. 7 D.L. 152/1991. La denuncia di abnormità degli atti per essere il GE stato giudicato con rito ordinario nell'ambito di un unico processo in cui altri imputati sono stati giudicati con rito abbreviato ai sensi L'art.
4-ter D.L. 7/4/00 n. 82, introdotto dalla legge di conversione 5/6/00 n. 144, è priva di fondamento.
La questione L'ammissibilità di un contemporaneo svolgimento dei due riti era stata dalla difesa del GE sollevata con i motivi di appello, senza peraltro lamentare che fossero state illegittimamente utilizzate a carico L'imputato risultanze probatorie valutabili solo nei confronti di chi era stato ammesso al giudizio abbreviato, facendo richiamo a pronunce in senso negativo della 6^ Sezione di questa Corte (le sentenze 25/10/01, AR e altri e 15/4/02, PA e altri, nel cui solco si è posta la sentenza 7/4/04, Albanese e altri citata nei motivi di ricorso), ma la Corte territoriale l'ha ritenuta infondata uniformandosi al più consistente orientamento in senso contrario (cfr., tra le molte, Sez. 5^ 10/4/02, Condello e altri;
Sez. 1^ 13/2/03, Ferrentino e altri;
Sez. 1^ 3/3/03, P.M. in proc. Acri;
Sez. 5^ 12/11/03, P.M. in proc. Arena e altri;
Sez. 1^ 26/2/04. Alampi e altro;
Sez. 1^ 5/5/04, Biondino e altri;
Sez. 1^ 24/1/05, Bagarella e altri) che questo Collegio ritiene pienamente condivisibile.
E ciò non solo per la particolarità, posta in evidenza in molte delle decisioni da ultimo citate, della disciplina del rito abbreviato transitorio apprestata nei commi 5, 6 e 7 L'art.
4-ter D.L. 82/2000 al fine di rendere possibile l'ammissione al giudizio abbreviato oltre i termini normali e anche per la prima volta in grado di appello - disciplina caratterizzata dall'esclusione della procedura camerale, dalla possibilità di utilizzare per la decisione non solo gli atti contenuti nel fascicolo del P.M. ma anche le prove assunte precedentemente in dibattimento e dall'assenza di ogni soluzione di continuità nell'attività L'organo giudicante - ma perché, più in generale, la coesistenza dei due riti all'interno di un unico processo quando, come nel caso di specie pacificamente è avvenuto, venga rispettato il diverso regime delle prove non da luogo ad alcuna anomalia che possa in qualche modo ricondursi alla categoria L'abnormità.
Il contemporaneo svolgimento dei due riti non può invero considerarsi causa di pregiudizio per il giudice (cfr. in proposito le sentenze della Corte costituzionale n. 502/1991, 124 e 186/1992, 453 e 455/1994), non è in alcun modo sanzionato dall'ordinamento e nemmeno può ritenersi ad esso del tutto estraneo, trovando al contrario le conseguenze che in tale situazione si vengono a determinare riscontro anche nella disciplina del giudizio ordinario. Esemplare al riguardo è la disposizione di cui all'art. 493 comma 3 C.P.P., ove è ammessa la possibilità che in processi con pluralità
di imputati alcuni concordino l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento, rendendoli così noti al giudice benché non utilizzabili nei confronti degli altri che non hanno fatto questa scelta, di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero nonché della documentazione relativa all'attività di investigazione difensiva.
Quanto ai motivi di gravame attinenti all'affermazione di responsabilità del GE, vi è da dire anzitutto che la ricostruzione fattuale, attraverso le dichiarazioni dei collaboratori, della parte avuta da questo imputato nella vicenda delle attività criminali del gruppo del Di IO AR si presenta metodologicamente corretta essendo stata operata nel pieno rispetto dei principi affermati dalla copiosa giurisprudenza di questa Corte in materia, senza trascurare alcuno dei fondamentali passaggi - puntualizzati nella sentenza delle Sezioni Unite 21/10/92, Marino e altri - in cui il controllo di attendibilità delle dichiarazioni dei chiamanti in correità e in reità si deve articolare.
Ha evidenziato in particolare la Corte territoriale come l'ipotesi accusatoria non fosse fondata solamente su quanto dichiarato per conoscenza diretta dal AL, cognato del GE e principale tramite L'intervenuto accordo tra costui e il gruppo del Di IO, ma su una pluralità di apporti, sostanzialmente convergenti, provenienti da numerosi soggetti interni all'ambiente criminale in cui sono maturati i delitti, tutti tranne il AZ immuni da qualsivoglia sospetto di rancore nei confronti dello stesso GE, i quali hanno riferito dei contatti che vi erano stati con quest'ultimo per avervi personalmente partecipato, come il CA, o comunque per averne avuto notizia attraverso il naturale flusso circolare di informazioni che si verifica in ogni ambito associativo (cfr., nel senso della non assimilabilità di apporti siffatti a mere dichiarazioni de relato Sez. 6^ 2/11/98, Archesso e altri, rv. 213.445 e Sez. 1^ 10/5/93, Algranati e altri, rv. 195.766). Da tali corali dichiarazioni è risultato che il GE all'epoca dei fatti era ancora un esponente di vertice di "Cosa nostra" nella zona - in quanto, pur essendo da tempo latitante perché condannato all'ergastolo per associazione di stampo mafioso e concorso in vari omicidi con sentenza 25/7/97 della Corte di assise di Palermo divenuta definitiva, manteneva la reggenza del "mandamento" di S. IU AT - e che a lui il Di IO SA tramite i suoi sodali si era rivolto per avere appoggio e copertura ottenendone un esplicito assenso all'eliminazione del TA e L'AT, ritenuti vicini al IT VI che aveva mire espansionistiche in quel territorio, manifestato un paio di mesi prima di queste azioni con inequivoche anche se laconiche espressioni del tipo di "se lo vuoi fare, fallo" o "se le vostre informazioni sono queste e sono esatte, per me potete farlo".
Sulla base di questa ricostruzione, giudicata con ampio apparato argomentativo attendibile anche con riferimento al contesto in cui il gruppo costituito dal Di IO si era trovato ad operare e all'interesse che pure il GE doveva avere di salvaguardare dalle ingerenze del IT il proprio potere criminale sulla zona, la Corte di assise di appello ha ineccepibilmente sotto il profilo logico e giuridico ritenuto che, se da tutto ciò non si poteva dedurre che il GE si fosse organicamente inserito nel nuovo sodalizio, donde l'assoluzione dal relativo addebito, vi fossero però gli estremi per considerarlo concorrente sotto il profilo psichico nell'omicidio L'AT e nel tentato omicidio del TA avendo contribuito in modo rilevante - proprio per la posizione che occupava nell'ambito di "Cosa nostra", che rendeva la sua approvazione necessaria a un gruppo composto da soggetti che, avendo collaborato con la giustizia, per non trovarsi del tutto isolati dovevano in qualche modo comporre la frattura che si era determinata con detta organizzazione - a rafforzare il proposito criminoso degli autori dei due episodi di cui si tratta.
Correttamente, stante la non coincidenza sotto il profilo temporale delle condotte, non è stato applicato l'art. 649 comma 2 C.P.P. in ordine alla partecipazione del GE a "Cosa nostra" sino all'ottobre 1997, come contestato nel capo 2 del decreto 7/10/98 e ritenuto dalla Corte di merito sulla base delle dichiarazioni dei collaboratori, poiché l'analogo addebito oggetto della sentenza irrevocabile di condanna emessa nei suoi confronti il 25/7/97 dalla Corte di assise di Palermo aveva un termine finale di tre anni anteriore (la contestazione era infatti "sino alla data odierna" e il decreto dispositivo del giudizio era stato emesso il 7/11/94). Del pari correttamente le violazioni delle leggi sulle armi addebitate al GE in concorso al capo 13 del decreto 7/10/98 sono state considerate autonome - in quanto ricollegabili all'imputazione, di cui si è appena detto, di partecipazione ad associazione di stampo mafioso dotata di imponente armamento contestata al capo 2 per la quale è stato giudicato colpevole - rispetto a quelle strumentali agli specifici episodi di omicidio e tentato omicidio di cui è stato ritenuto corresponsabile. Merita accoglimento soltanto il motivo di ricorso con cui si lamenta che non sia stata esclusa l'aggravante di cui all'art. 7 D.L. 152/1991 in relazione all'omicidio premeditato L'AT (capo 11
del decreto 7/10/98), essendo tale circostanza prevista dalla suddetta norma soltanto per i delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo.
A ciò può senz'altro provvedere questa Corte, senza conseguenze sul piano sanzionatorio, ai sensi L'art. 620 lett. 1) C.P.P. previo annullamento senza rinvio sul punto della sentenza impugnata. Posizioni di Di IO RE di IU, OR RI e Di IO RE di AR.
Secondo la ricostruzione dei giudici del merito il Di IO RE di IU, il OR e il Di IO RE di AR presero tutti consapevolmente parte, con compiti di appoggio (perlustrazione dei luoghi, assistenza ai complici, cancellazione di tracce), alla fase esecutiva del tentativo di omicidio del TA;
il Di IO RE di IU e il OR presero anche parte con gli stessi compiti alla fase esecutiva del tentato omicidio del LL e L'omicidio del FF, fatti materialmente commessi dal Di IO AR, dal CA, dal La RB e dal AZ;
e il solo Di IO RE di IU prese parte anche alla fase esecutiva L'omicidio L'AT.
A questa conclusione i giudici del merito sono pervenuti sulla base delle dichiarazioni dei predetti CA, La RB e AZ e, per quanto concerne il tentato omicidio del TA e l'omicidio L'AT, anche del La SA, del AL e del PI cl. 48. Nei motivi di ricorso i difensori dei tre imputati deducono violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per i più gravi addebiti di carattere omicidiario, contestando la valutazione di attendibilità delle dichiarazioni dei collaboratori perché tardive e compiacenti verso gli inquirenti.
Per il solo Di IO RE di SA vi è un motivo di doglianza anche per ciò che riguarda l'affermazione di responsabilità per l'addebito associativo.
E per lo stesso Di IO RE di AR e per il Di IO RE di IU si lamenta ancora che non sia stata riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 114 C.P.. Nessuna di queste censure ha fondamento.
La Corte di merito ha invero escluso che le convergenti accuse dei collaboratori potessero essere il frutto di una manovra calunniosa degli stessi ai danni dei giovani congiunti del Di IO AR, nel senso di un aggravamento di responsabilità che secondo la tesi difensiva si sarebbero invece per gli episodi omicidiari limitate a condotte favoreggiatrici, con ampio apparato argomentativo pienamente aderente alle risultanze processuali e immune da vizi sindacabili in questa sede.
Si è evidenziato in particolare nella sentenza impugnata che la gradualità con cui le dichiarazioni accusatorie si erano sviluppate trovava spiegazione nella iniziale condiscendenza dei dichiaranti ad assecondare la volontà del Di IO AR di non coinvolgere figlio e NI nella responsabilità per i fatti di sangue, il che era emerso da colloqui del CA e del AZ intercettati nel carcere di Palermo nel gennaio 1998; che le accuse più gravi si inserivano in un contesto ampiamente confessorio delle proprie responsabilità da parte dei collaboratori ed erano state formulate quando, per gli apporti già dati, costoro non avevano particolari necessità ai fini L'acquisizione di tale stato;
e che si trattava di dichiarazioni tutt'altro che indiscriminate, ma effettuate con precise e concordanti indicazioni dei ruoli, come già detto non di primo piano, svolti dai tre giovani e di particolari diversi per i vari episodi.
Che d'altra parte le condotte di supporto attribuite dai collaboratori a questi imputati, e di fatto in parte (si veda l'ammissione dei due Di IO di essersi recati su incarico del La SA a verificare se il TA si trovava in una pizzeria) da loro stessi riconosciute, fossero accompagnate dalla consapevolezza della natura degli episodi di omicidio e tentato omicidio nella cui fase esecutiva sono intervenuti è stato dalla Corte di appello ineccepibilmente dedotto dalla causale e dalla logica stessa di situazioni di quel tipo - trattandosi di vera e propria guerra di mafia che anche per quanto riguarda l'episodio in danno del TA, che secondo l'originario progetto prevedeva il sequestro e l'interrogatorio del predetto, comportava comunque come esito scontato la soppressione L'avversario - e dal loro pieno e sistematico coinvolgimento nelle attività criminose del gruppo come risulta dalla confessione di avere preso parte ai vari danneggiamenti e incendi di cui gli stessi collaboratori li hanno accusati, il che tra l'altro rende manifestamente priva di fondamento la generica doglianza della difesa del Di IO RE di AR quanto all'affermazione di responsabilità per l'addebito associativo. Del tutto correttamente infine non sono stati ravvisati gli estremi della attenuante di cui all'art. 114 C.P. che era stata richiesta con riferimento all'art. 112 n. 3 sulla base L'assunto, che la Corte territoriale con puntuale e adeguato apparato argomentativo ha giudicato meramente ipotetico e smentito dalle dichiarazioni degli stessi imputati, che costoro si sarebbero determinati a commettere i reati per uno stato di soggezione psicologica nei confronti del Di IO AR protrattosi per tutto il tempo della loro multiforme e reiterata attività criminosa.
Posizione di PI LO.
La responsabilità del PI LO cl. 61 per concorso pieno nella fase esecutiva del tentato omicidio del TA è stata dai giudici del merito affermata principalmente sulla base delle dichiarazioni del suo omonimo cugino PI LO cl. 48 il quale ha riferito di avere accompagnato lui e il CO, provenienti da Palermo, nella casa di campagna del Di IO AR da cui era partita la spedizione per realizzare questa impresa criminosa e di averli informati L'intervenuto mutamento di programma, secondo cui la vittima non doveva più essere sequestrata ma immediatamente soppressa.
Nei motivi di ricorso i difensori L'imputato deducono violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della diminuente di cui all'art. 116 C.P. relativamente a tale fatto criminoso, sull'assunto che non vi sarebbe la prova che il loro assistito sia stato avvertito L'intervenuto mutamento di programma e lamentano inoltre che non siano state escluse l'aggravante della premeditazione e quella di cui all'art. 7 D.L. 152/1991. Nessuna di questa doglianze merita accoglimento.
La Corte di assise di appello ha anzitutto evidenziato come la tesi difensiva secondo cui il AL avrebbe esploso dei colpi di arma da fuoco contro il TA per una estemporanea scelta L'ultimo momento non trovasse inequivoco supporto neppure nelle dichiarazioni del predetto AL, se pure queste potevano dare luogo a qualche incertezza, e fosse per contro smentita dalle concordi dichiarazioni del PI cl. 48, del La SA e del AZ secondo i quali già il piano originario prevedeva l'eliminazione della vittima dopo averla interrogata mentre successivamente si era deciso di senz'altro sopprimerla;
ed ha evidenziato inoltre come l'acquisizione da parte del PI cl. 61 della consapevolezza di essere stato chiamato a partecipare a un'azione che poteva condurre ad esiti cruenti fosse desumibile, oltre che dalle dichiarazioni del PI cl. 48, anche da quanto riferito in proposito dal AZ, dall'armamento di cui lui e il Di EG erano stati dotati e dall'assenza di indicazioni circa qualsivoglia sua manifestazione di disappunto dopo il ferimento della persona offesa che ha riportato gravi lesioni. Su queste premesse di fatto il giudice di secondo grado ha poi ineccepibilmente sul piano giuridico rilevato che in ogni caso, quand'anche lo scopo immediato della spedizione non fosse stato ancora definito e la scelta se sequestrare il TA per interrogarlo o subito sopprimerlo fosse stata rimessa al AL, vi sarebbero comunque in capo al PI cl. 61 gli estremi di un dolo di concorso in omicidio, incompatibile con il riconoscimento della invocata diminuente di cui all'art. 116 C.P., avendo il predetto aderito a un'impresa criminosa che prevedeva indifferentemente tra le varie possibilità anche questo sviluppo. L'aggravante della premeditazione è stata correttamente ritenuta per le modalità L'agguato e la lunga attesa della vittima davanti alla pizzeria.
Ed anche della ragione per cui, malgrado l'assoluzione L'imputato dall'addebito associativo, non è stata esclusa l'aggravante di cui all'art. 7 D.L. 152/1991 è stata data congrua giustificazione, essendo stata evidenziata la piena consapevolezza che l'imputato doveva sicuramente avere, per gli stretti rapporti che lo legavano all'omonimo cugino entrato a far parte del gruppo del Di IO, di agevolare con il suo contributo un sodalizio di carattere mafioso. Posizione di Di EG IU.
Nei motivi di ricorso del difensore del Di EG, che come il PI cl. 61 è stato condannato solo per l'episodio in danno del TA, vi è doglianza soltanto per quanto concerne la misura della pena.
La doglianza è priva di fondamento, poiché l'uso del potere discrezionale di cui il giudice di merito è investito nella determinazione della sanzione è stato adeguatamente giustificato con il riferimento alla gravità sostanziale del fatto e al numero e serietà dei precedenti, aspetto quest'ultimo che differenzia la posizione del Di EG rispetto a quella del coimputato non ricorrente FI cui è stato riservato un trattamento meno severo. Posizioni di GL AR e GL FA. La prova a carico dei GL per avere fatto da tramite in una fornitura di armi, provenienti da tale IE IP di nazionalità svizzera e pagate 8 milioni di lire, al Di IO AR cui il GL AR intendeva fare un favore è stata principalmente desunta dalle dichiarazioni del La SA e del AZ che hanno riferito di avere assistito alla consegna delle stesse;
sono state inoltre valorizzate dichiarazioni de relato del PI cl. 48, il quale ha detto di avere appreso dal Di IO AR e dal AZ che il GL AR aveva procurato un fucile di precisione..
Nei motivi di gravame il comune difensore deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità, contestando la valutazione di attendibilità delle dichiarazioni dei collaboratori perché non autonome e non in sintonia con quanto da altri riferito.
Si sostiene inoltre nel ricorso che, nell'incertezza della data di consumazione dei reati (1990 o 1991), si dovrebbe fare luogo per il principio in dubio pro reo alla declaratoria della intervenuta prescrizione.
Si tratta di doglianze prive di fondamento avendo la Corte territoriale evidenziato, con esauriente apparato argomentativo, la piena attendibilità e convergenza nel nucleo essenziale di quanto riferito dal La SA e dal AZ per percezione diretta, e senza che vi sia alcuna concreta ragione di ritenere che vi siano stati tra di loro accordi manipolativi ai danni dei GL, e l'assoluta marginalità e insignificanza delle discrasie ravvisabili tra alcuni particolari delle rispettive versioni e con quanto dichiarato da altre persone non presenti alla consegna delle armi. Per quanto concerne la data di commissione dei reati di cui gli imputati sono stati ritenuti responsabili, dalla sentenza di primo grado risulta chiaramente che il La SA e il AZ hanno collocato l'episodio di cui si tratta nel 1991, come riportato nel capo di imputazione, ovvero non oltre il periodo tra la fine del 1990 e l'inizio di tale anno e si deve quindi in ogni caso escludere che sia scaduto il termine quindicennale di prescrizione.
Posizione di Di TT IU.
La prova a carico del Di TT IU per le violazioni delle leggi sulle armi di cui è stato ritenuto responsabile è stata principalmente desunta dalle dichiarazioni del La RB AC, che ha riferito cose apprese dal La RB ME. Nei motivi di ricorso il difensore L'imputato deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità del proprio assistito, contestando la valutazione di attendibilità e univocità di dette dichiarazioni.
La censura è priva di fondamento.
La Corte territoriale ha invero sottoposto le dichiarazioni de relato del La RB AC a penetrante vaglio di attendibilità esteso alla fonte La RB ME evidenziando come costui, personaggio interno al sodalizio del Di IO AR, avesse precisato che il Di TT IU era presente quando le armi appartenenti al predetto gruppo erano state nascoste dentro un fustone e come ciò trovasse piena corrispondenza nel fatto che il contenitore era interrato in un fondo che era nella piena disponibilità dello stesso Di TT IU il quale quotidianamente vi si recava, mentre il figlio De TT RI AN, che del sodalizio faceva parte e ha cercato di scagionarlo assumendosi la responsabilità esclusiva di tale fatto, spesso si assentava;
e sono state valorizzate inoltre come riscontro le dichiarazioni del Di IO AR secondo cui un fucile mitragliatore che era stato portato da Roma era stato nascosto in campagna "dal padre di Di TT".
A norma L'art. 616 C.P.P. consegue alla totale reiezione dei ricorsi del Di EG, del Di IO RE di IU, del Di IO RE di AR, del Di TT del GL AR, del GL FA, del OR e del PI la condanna degli stessi in solido al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di GE AL limitatamente all'aggravante di cui all'art. 7 D.L. 152/1991 contestata al capo 11 del decreto 7/10/98, aggravante che esclude;
rigetta nel resto il ricorso del GE. Rigetta tutti gli altri ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2005.
Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2005