Articolo 801 del Codice civile
Articolo 800Articolo 802
Versione
19 aprile 1942
Art. 801.

(Revocazione per ingratitudine).

La domanda di revocazione per ingratitudine non puo' essere proposta che quando il donatario ha commesso uno dei fatti previsti dai numeri 1, 2 e 3 dell'art. 463, ovvero si e' reso colpevole d'ingiuria grave verso il donante o ha dolosamente arrecato grave pregiudizio al patrimonio di lui o gli ha rifiutato indebitamente gli alimenti dovuti ai sensi degli articoli 433, 435 e 436.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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