Articolo 718 del Codice della navigazione
Articolo 717 bisArticolo 719
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21 aprile 1942
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21 ottobre 2005
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29 maggio 2006
Art. 718.
(Funzioni di polizia e di vigilanza).

Le funzioni di polizia degli ((aeroporti)) sono esercitate dall'ENAC, anche mediante le proprie articolazioni periferiche ((, unitamente all'applicazione delle sanzioni e alla ratifica delle misure interdittive temporanee di cui all'articolo 705, secondo comma, lettere e-bis) ed e-ter).))

I soggetti privati che esercitano un'attivita' nell'interno degli ((aeroporti)) sono soggetti alla vigilanza dell'ENAC, nell'esercizio dei poteri autoritativi di competenza, nonche' al coordinamento e controllo del gestore aeroportuale. ((Ferme restando le competenze delle forze di polizia, i soggetti pubblici operanti negli aeroporti si coordinano su impulso e sotto la supervisione dell'ENAC.))

L'ENAC vigila sulla fornitura dei servizi forniti dalla societa' Enav, fatte salve le competenze del Ministero della difesa.

Al personale dell'ENAC autorizzato a svolgere attivita' ispettiva e' garantito l'accesso ai mezzi, alle aree aeroportuali e alle infrastrutture, nonche' alle documentazioni pertinenti alle attivita' connesse alla navigazione aerea.
Entrata in vigore il 29 maggio 2006
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