Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 806.
(Inammissibilita' della rinunzia preventiva).
Non e' valida la rinunzia preventiva alla revocazione della donazione per ingratitudine o per sopravvenienza di figli.
(Inammissibilita' della rinunzia preventiva).
Non e' valida la rinunzia preventiva alla revocazione della donazione per ingratitudine o per sopravvenienza di figli.
Commentari • 8
- 1. Revoca della donazione per ingratitudine: quando è possibile?Angelo Greco · https://www.laleggepertutti.it/ · 15 novembre 2024 · 156.17764
[…] Inoltre, l'art. 806 c.c. stabilisce che non è valida la rinunzia preventiva alla revocazione per ingratitudine. […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 69
- 1. Trib. Palmi, sentenza 08/06/2023, n. 686Provvedimento: […] E' parimenti nulla la clausola del contratto di agenzia che limita la facoltà di adire l'autorità giudiziaria senza avere previamente tentato la conciliazione amichevole mediante uno o più arbitri nominati di comune accordo, sia per- ché mancante della specifica approvazione per iscritto, trattandosi di clauso- la vessatoria ai sensi dell'art 1341 cc , sia perché comunque vietata dall'artLeggi di più...
- art. 413 c.p.c.·
- pignoramento presso terzi·
- art. 1341 c.c.·
- indennità suppletiva di clientela·
- art. 806 c.p.c.·
- clausola vessatoria·
- improcedibilità domanda·
- competenza territoriale·
- provvigioni agenti·
- art. 409 c.p.c.