Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 24 maggio 2001 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 7 giugno 2026 |
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- 1. Pensioni Quota 103, da agosto al via il bonus Maroni in busta pagaAntonio Maroscia · https://www.lavoroediritti.com/ · 26 luglio 2024
Dal 2 agosto è previsto il primo pagamento del bonus Maroni, il beneficio destinato ai lavoratori, sia del settore privato che pubblico, che decidono di rinunciare alla pensione anticipata Quota 103, nonostante abbiano maturato i requisiti necessari. In particolare, questo incentivo permette di aumentare il netto della retribuzione in busta paga in cambio della rinuncia al versamento dei contributi previdenziali da parte del datore di lavoro. La richiesta può essere effettuata direttamente dal lavoratore tramite il sito web dell'INPS oppure attraverso i patronati. Quali sono i requisiti necessari per ottenere l'incentivo? Come si presenta la domanda? Qual è il valore del beneficio? Bonus …
Leggi di più… - 2. Misure da adottare nel caso di indagini penali a carico di propri dipendentihttps://www.publika.it/ · 8 ottobre 2025
- 3. Sentenza Cassazione Civile n. 6190 del 24https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. lav., 24/02/2022, (ud. 28/09/2021, dep. 24/02/2022), n.6190 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente – Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere – Dott. SPENA Francesca – Consigliere – Dott. BELLE' Roberto – Consigliere – Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 8885-2016 proposto da: N.I., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ERITREA, 20, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO GIUTTARI, rappresentato e difeso dall'avvocato SCIAMMETTA MARIA CATENA; – ricorrente principale – CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE, ENTE …
Leggi di più… - 4. La contestazione disciplinare può avvenire anche dopo la cessazione del rapporto di lavoroMonica Catellani · https://www.publika.it/ · 20 dicembre 2024
Nei confronti di un dipendente cessato dal servizio è possibile dare avvio al procedimento disciplinare con la relativa contestazione? Al quesito fornisce risposta la Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la recente sentenza 27 novembre 2024, n. 30535. Gli Ermellini hanno sottolineato, in riferimento all'interpretazione dell'art. 55-bis, comma 9, del d.lgs. 165/2001 ovvero in caso di inizio o prosecuzione dell'azione disciplinare nei confronti del dipendente cessato dal servizio, che il datore di lavoro pubblico agisce anche quando le dimissioni siano intervenute in epoca antecedente all'avvio del procedimento, sussistendo l'interesse . . .
Leggi di più… - 5. Sentenza Cassazione Civile n. 6742 del 01https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. lav., 01/03/2022, (ud. 22/12/2021, dep. 01/03/2022), n.6742 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MANNA Antonio – Presidente – Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere – Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – rel. Consigliere – Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere – Dott. SPENA Francesca – Consigliere – ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso 38460-2019 proposto da: T.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE SANTO n. 10/A, presso lo studio dell'avvocato MARINA MESSINA, rappresentata e difesa dagli avvocati STEFANO NESPOR, ANNAMARIA NARDONE e DOMENICO BARBONI; – ricorrente – MINISTERO …
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Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 03/03/2026, n. 4735Provvedimento: SENTENZA sul procedimento di rinvio pregiudiziale iscritto al n. 4771/2025, disposto dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria con ordinanza depositata il 28 febbraio 2025 nel procedimento tra: ZO NI, rappresentato e difeso dall'avvocato GIORGIO FREGNI; e ASL 5 AZIENDA SOCIOSANITARIA LIGURE 5, rappresentata e difesa dall'avvocato LUIGI COCCHI; Civile Sent. Sez. U Num. 4735 Anno 2026 Presidente: D'ASCOLA PASQUALE Relatore: VINCENTI ENZO Data pubblicazione: 03/03/2026 2 e CO LE, rappresentato e difeso dagli avvocati AO GAGGERO ed EL LI; e IR VA AN rappresentata e difesa dagli avvocati DANIELA NS, LE NS e AO AN; Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del …Leggi di più...
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- 2. Cass. civ., SS.UU., sentenza 19/07/2024, n. 20006Provvedimento: SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 22881/2019 R.G. proposto da Università degli Studi di Catania, rappresentata e difesa dall'Avv. NC NA (p.e.c.: vincenzo.reina@pec.ordineavvocaticatania.it), con domicilio eletto in Roma, Largo Trionfale, n. 7, presso lo studio Oggetto Medici specializzandi – Corsi di specializzazione dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1997 – Borsa di studio ─ Rideterminazione triennale ex art. 6, comma 1, d.lgs. n. 257 del 1991 Civile Sent. Sez. U Num. 20006 Anno 2024 Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO Relatore: IANNELLO EMILIO Data pubblicazione: 19/07/2024 2 dell'Avv. Luigi Mannucci; – ricorrente – contro AI DA IU IA, CE EP e RS IL, rappresentati e difesi dall'Avv. …Leggi di più...
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- 3. Cass. civ., SS.UU., sentenza 29/04/2024, n. 11399Provvedimento: Numero registro generale 13777/2023 Numero sezionale 22/2024 Numero di raccolta generale 11399/2024 Data pubblicazione 29/04/2024 Oggetto R E P U B B L I C A I T A L I A N A IMMIGRAZIONE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G.N. 13777/2023 L A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E Cron. SEZIONI UNITE CIVILI Rep. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Ud. 30/01/2024 PASQUALE D'ASCOLA - Presidente Aggiunto - PU BIAGIO VIRGILIO - Presidente di Sezione - AF GA NI AS - Presidente di Sezione - LORENZO ORILIA - Presidente di Sezione - GIACOMO MARIA STALLA - Consigliere - MARGHERITA MARIA LEONE - Rel. Consigliere - FABRIZIA GARRI - Consigliere - MAURO DI MARZIO - Consigliere - ALBERTO …Leggi di più...
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- 4. Cass. civ., SS.UU., sentenza 28/12/2023, n. 36197Provvedimento: Civile Sent. Sez. U Num. 36197 Anno 2023 Presidente: D'ASCOLA PASQUALE Relatore: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI Data pubblicazione: 28/12/2023 1.Con sentenza del 23 luglio 2016, la Corte d'appello di Roma ha rigettato l'appello dell'Inail avverso la sentenza di primo grado, di accertamento del diritto di AV LI al riconoscimento, ai fini dell'anzianità lavorativa e della maturazione dei conseguenti aumenti stipendiali, dell'intero periodo di lavoro prestato come dipendente a tempo determinato dell'Ispesl. Egli aveva, infatti, lavorato alle sue dipendenze, con inquadramento di III livello del CCNL del comparto istituzioni di enti pubblici di ricerca e sperimentazione, in forza di plurimi …Leggi di più...
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- 5. Cass. civ., SS.UU., sentenza 27/12/2023, n. 35981Provvedimento: SENTENZA sul ricorso 9845-2023 proposto da: VA ES, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TOSCANA 10, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO RIZZO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MATTEO AMBROSOLI; - ricorrente - contro Civile Sent. Sez. U Num. 35981 Anno 2023 Presidente: D'ASCOLA PASQUALE Relatore: MANCINO ROSSANA Data pubblicazione: 27/12/2023 Ric. 2023 n. 09845 sez. SU - ud. 26-09-2023 -2- CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE; - intimati - avverso la sentenza n. 46/2023 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, depositata il 27/03/2023. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Titolo I : Principi generali
- Articolo 1Art. 1. Finalita' ed ambito di applicazione
(Art. 1 del d.lgs. n. 29 del 1993, come modificato dall'art. 1 del d.lgs. n. 80 del 1998) 1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, tenuto conto delle autonomie locali e di quelle delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dell' articolo 97, comma primo, della Costituzione , al fine di:
a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei Paesi dell'Unione europea, anche mediante il coordinato sviluppo di sistemi informativi pubblici;
b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;
c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, assicurando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro privato, garantendo pari opportunita' alle lavoratrici ed ai lavoratori nonche' l'assenza di qualunque forma di discriminazione e di violenza morale o psichica.
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita' montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 . ((Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI)) .
3. Le disposizioni del presente decreto costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Le Regioni a statuto ordinario si attengono ad esse tenendo conto delle peculiarita' dei rispettivi ordinamenti. I principi desumibili dall' articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 , e successive modificazioni, e dall' articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59 , e successive modificazioni ed integrazioni, costituiscono altresi', per le Regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica. - Articolo 2Art. 2. Fonti
(Art. 2, commi da 1 a 3 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituiti prima dall'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1993 e poi dall'art. 2 del d.lgs. n. 80 del 1998) 1. Le amministrazioni pubbliche definiscono, secondo principi generali fissati da disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi, mediante atti organizzativi secondo i rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici; individuano gli uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della titolarita' dei medesimi; determinano le dotazioni organiche complessive. Esse ispirano la loro organizzazione ai seguenti criteri:
a) funzionalita' rispetto ai compiti e ai programmi di attivita', nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicita'. A tal fine, periodicamente e comunque all'atto della definizione dei programmi operativi e dell'assegnazione delle risorse, si procede a specifica verifica e ad eventuale revisione;
b) ampia flessibilita', garantendo adeguati margini alle determinazioni operative e gestionali da assumersi ai sensi dell'articolo 5, comma 2; c) collegamento delle attivita' degli uffici, adeguandosi al dovere di comunicazione interna ed esterna, ed interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici; d) garanzia dell'imparzialita' e della trasparenza dell'azione amministrativa, anche attraverso l'istituzione di apposite strutture per l'informazione ai cittadini e attribuzione ad un unico ufficio, per ciascun procedimento, della responsabilita' complessiva dello stesso; e) armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici con le esigenze dell'utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei Paesi dell'Unione europea.
1-bis. I criteri di organizzazione di cui al presente articolo sono attuati nel rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali.
2. I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel presente decreto, che costituiscono disposizioni a carattere imperativo. Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano ((o che abbiano introdotto)) discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilita' sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate ((nelle materie affidate alla contrattazione collettiva ai sensi dell'articolo 40, comma 1, e nel rispetto dei principi stabiliti dal presente decreto,)) da successivi contratti o accordi collettivi ((nazionali)) e, per la parte derogata, non sono ulteriormente applicabili ((...)) .
3. I rapporti individuali di lavoro di cui al comma 2 sono regolati contrattualmente. I contratti collettivi sono stipulati secondo i criteri e le modalita' previste nel titolo III del presente decreto; i contratti individuali devono conformarsi ai principi di cui all'articolo 45, comma 2. L'attribuzione di trattamenti economici puo' avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi e salvo i casi previsti dal comma 3-ter e 3-quater dell'articolo 40 e le ipotesi di tutela delle retribuzioni di cui all'articolo 47-bis, o, alle condizioni previste, mediante contratti individuali. Le disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non previsti da contratti cessano di avere efficacia a far data dall'entrata in vigore dal relativo rinnovo contrattuale. I trattamenti economici piu' favorevoli in godimento sono riassorbiti con le modalita' e nelle misure previste dai contratti collettivi e i risparmi di spesa che ne conseguono incrementano le risorse disponibili per la contrattazione collettiva.
3-bis. Nel caso di nullita' delle disposizioni contrattuali per violazione di norme imperative o dei limiti fissati alla contrattazione collettiva, si applicano gli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile .