Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

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  • 1Sentenza Cassazione Civile n. 2091 del 25
    https://www.laleggepertutti.it/

    Cassazione civile sez. I, 25/01/2022, (ud. 23/11/2021, dep. 25/01/2022), n.2091 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente – Dott. PARISE Clotilde – Consigliere – Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere – Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere – Dott. SERRAO Eugenia – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 13157/2016 proposto da: Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente pro tempore, e per il Commissario Straordinario di Governo per l'Emergenza Rifiuti, ora Unità Tecnica Amministrativa, domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura …

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  • 2News quotidiane Archivi
    https://www.publika.it/

  • 3Piano anticorruzione e rotazione personale
    https://www.publika.it/ · 8 ottobre 2025

  • 4Licenziato il dipendente che rifiuta di svolgere mansioni diverse
    Redazione · https://ildiritto.it/ · 2 luglio 2024

    Lavoro domestico: regolamentazione Il settore del lavoro domestico in Italia sta attraversando una fase di profonda trasformazione, segnata dall'entrata in vigore del nuovo CCNL (Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro) valido dal 1° novembre 2025 fino al 31 ottobre 2028. Questo accordo, siglato dalle principali parti sociali, non è un semplice aggiornamento burocratico, ma rappresenta un cambio di paradigma volto a professionalizzare figure fondamentali come colf, badanti e babysitter. L'obiettivo è duplice: da un lato, garantire maggiore dignità e sicurezza economica ai lavoratori; dall'altro, offrire alle famiglie datori di lavoro un quadro normativo più chiaro e aderente alle …

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  • 5Recenti interventi nella P.A.
    Pietro Serini · https://www.lavorodirittieuropa.it/
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Giurisprudenza+500

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  • 1Cass. civ., SS.UU., sentenza 03/03/2026, n. 4735
    Provvedimento: SENTENZA sul procedimento di rinvio pregiudiziale iscritto al n. 4771/2025, disposto dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria con ordinanza depositata il 28 febbraio 2025 nel procedimento tra: ZO NI, rappresentato e difeso dall'avvocato GIORGIO FREGNI; e ASL 5 AZIENDA SOCIOSANITARIA LIGURE 5, rappresentata e difesa dall'avvocato LUIGI COCCHI; Civile Sent. Sez. U Num. 4735 Anno 2026 Presidente: D'ASCOLA PASQUALE Relatore: VINCENTI ENZO Data pubblicazione: 03/03/2026 2 e CO LE, rappresentato e difeso dagli avvocati AO GAGGERO ed EL LI; e IR VA AN rappresentata e difesa dagli avvocati DANIELA NS, LE NS e AO AN; Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del …
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    • giurisdizione giudice amministrativo·
    • art. 37 c.p.c.·
    • conferimento incarichi dirigenziali struttura sanitaria complessa·
    • art. 39 c.p.a.·
    • art. 48 c.p.c.·
    • art. 17 comma 1 legge 400/1988·
    • procedura concorsuale assunzione dipendenti pubblici·
    • art. 15 d.lgs. 502/1992·
    • art. 386 c.p.c.·
    • art. 79 c.p.a.·
    • art. 9 comma 32 d.l. 78/2010·
    • rinvio pregiudiziale art. 363-bis c.p.c.·
    • art. 1·
    • art. 2103 c.c.·
    • art. 63 d.lgs. 165/2001

  • 2Cass. civ., SS.UU., sentenza 19/07/2024, n. 20006
    Provvedimento: SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 22881/2019 R.G. proposto da Università degli Studi di Catania, rappresentata e difesa dall'Avv. NC NA (p.e.c.: vincenzo.reina@pec.ordineavvocaticatania.it), con domicilio eletto in Roma, Largo Trionfale, n. 7, presso lo studio Oggetto Medici specializzandi – Corsi di specializzazione dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1997 – Borsa di studio ─ Rideterminazione triennale ex art. 6, comma 1, d.lgs. n. 257 del 1991 Civile Sent. Sez. U Num. 20006 Anno 2024 Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO Relatore: IANNELLO EMILIO Data pubblicazione: 19/07/2024 2 dell'Avv. Luigi Mannucci; – ricorrente – contro AI DA IU IA, CE EP e RS IL, rappresentati e difesi dall'Avv. …
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    • sussistenza·
    • blocco temporaneo·
    • trattamento economico·
    • adeguamento triennale ex art. 6, comma 1, d.lgs. n. 257 del 1991·
    • anni accademici dal 1992·
    • fondamento·
    • al 2005·
    • medici specializzandi·
    • istruzione e scuole·
    • universita'

  • 3Cass. civ., SS.UU., sentenza 29/04/2024, n. 11399
    Provvedimento: Numero registro generale 13777/2023 Numero sezionale 22/2024 Numero di raccolta generale 11399/2024 Data pubblicazione 29/04/2024 Oggetto R E P U B B L I C A I T A L I A N A IMMIGRAZIONE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G.N. 13777/2023 L A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E Cron. SEZIONI UNITE CIVILI Rep. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Ud. 30/01/2024 PASQUALE D'ASCOLA - Presidente Aggiunto - PU BIAGIO VIRGILIO - Presidente di Sezione - AF GA NI AS - Presidente di Sezione - LORENZO ORILIA - Presidente di Sezione - GIACOMO MARIA STALLA - Consigliere - MARGHERITA MARIA LEONE - Rel. Consigliere - FABRIZIA GARRI - Consigliere - MAURO DI MARZIO - Consigliere - ALBERTO …
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    • deroga al principio di sospensione automatica del provvedimento·
    • condizioni·
    • giudizio di cassazione·
    • ammissibilità·
    • domanda di protezione internazionale·
    • questione di diritto insorta in un procedimento cautelare·
    • rinvio pregiudiziale ex art. 363·
    • rigetto della commissione territoriale per manifesta infondatezza·
    • bis c.p.c·
    • proposizione del ricorso in sede giurisdizionale·
    • procedimenti cautelari·
    • procedimento·
    • costituzione della repubblica·
    • straniero (condizione dello)·
    • impugnazioni civili

  • 4Cass. civ., SS.UU., sentenza 28/12/2023, n. 36197
    Provvedimento: Civile Sent. Sez. U Num. 36197 Anno 2023 Presidente: D'ASCOLA PASQUALE Relatore: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI Data pubblicazione: 28/12/2023 1.Con sentenza del 23 luglio 2016, la Corte d'appello di Roma ha rigettato l'appello dell'Inail avverso la sentenza di primo grado, di accertamento del diritto di AV LI al riconoscimento, ai fini dell'anzianità lavorativa e della maturazione dei conseguenti aumenti stipendiali, dell'intero periodo di lavoro prestato come dipendente a tempo determinato dell'Ispesl. Egli aveva, infatti, lavorato alle sue dipendenze, con inquadramento di III livello del CCNL del comparto istituzioni di enti pubblici di ricerca e sperimentazione, in forza di plurimi …
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    • pubblico impiego contrattualizzato·
    • rapporti a tempo indeterminato e determinato·
    • fondamento·
    • prescrizione·
    • crediti retributivi·
    • decorrenza·
    • individuazione·
    • retribuzione·
    • impiegati regionali, provinciali, comunali·
    • trattamento economico·
    • impiego pubblico·
    • lavoro·
    • diritti dell'impiegato·
    • lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni)

  • 5Cass. civ., SS.UU., sentenza 27/12/2023, n. 35981
    Provvedimento: SENTENZA sul ricorso 9845-2023 proposto da: VA ES, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TOSCANA 10, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO RIZZO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MATTEO AMBROSOLI; - ricorrente - contro Civile Sent. Sez. U Num. 35981 Anno 2023 Presidente: D'ASCOLA PASQUALE Relatore: MANCINO ROSSANA Data pubblicazione: 27/12/2023 Ric. 2023 n. 09845 sez. SU - ud. 26-09-2023 -2- CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE; - intimati - avverso la sentenza n. 46/2023 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, depositata il 27/03/2023. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del …
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    • esclusione·
    • incompatibilità ex art. 18, comma 1, lett. a), della l. n. 247 del 2012·
    • mera iscrizione in albo professionale·
    • configurabilità·
    • svolgimento di altra attività continuativamente o professionalmente·
    • fattispecie·
    • necessità·
    • avvocato e procuratore
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Versioni del testo

  • Titolo I : Principi generali
  • Articolo 1
    Art. 1. Finalita' ed ambito di applicazione
    (Art. 1 del d.lgs. n. 29 del 1993, come modificato dall'art. 1 del d.lgs. n. 80 del 1998) 1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, tenuto conto delle autonomie locali e di quelle delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dell' articolo 97, comma primo, della Costituzione , al fine di:
    a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei Paesi dell'Unione europea, anche mediante il coordinato sviluppo di sistemi informativi pubblici;
    b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;
    c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, assicurando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro privato, garantendo pari opportunita' alle lavoratrici ed ai lavoratori nonche' l'assenza di qualunque forma di discriminazione e di violenza morale o psichica.
    2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita' montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 . ((Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI)) .
    3. Le disposizioni del presente decreto costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Le Regioni a statuto ordinario si attengono ad esse tenendo conto delle peculiarita' dei rispettivi ordinamenti. I principi desumibili dall' articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 , e successive modificazioni, e dall' articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59 , e successive modificazioni ed integrazioni, costituiscono altresi', per le Regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.
  • Articolo 2
    Art. 2. Fonti
    (Art. 2, commi da 1 a 3 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituiti prima dall'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1993 e poi dall'art. 2 del d.lgs. n. 80 del 1998) 1. Le amministrazioni pubbliche definiscono, secondo principi generali fissati da disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi, mediante atti organizzativi secondo i rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici; individuano gli uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della titolarita' dei medesimi; determinano le dotazioni organiche complessive. Esse ispirano la loro organizzazione ai seguenti criteri:
    a) funzionalita' rispetto ai compiti e ai programmi di attivita', nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicita'. A tal fine, periodicamente e comunque all'atto della definizione dei programmi operativi e dell'assegnazione delle risorse, si procede a specifica verifica e ad eventuale revisione;
    b) ampia flessibilita', garantendo adeguati margini alle determinazioni operative e gestionali da assumersi ai sensi dell'articolo 5, comma 2; c) collegamento delle attivita' degli uffici, adeguandosi al dovere di comunicazione interna ed esterna, ed interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici; d) garanzia dell'imparzialita' e della trasparenza dell'azione amministrativa, anche attraverso l'istituzione di apposite strutture per l'informazione ai cittadini e attribuzione ad un unico ufficio, per ciascun procedimento, della responsabilita' complessiva dello stesso; e) armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici con le esigenze dell'utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei Paesi dell'Unione europea.
    1-bis. I criteri di organizzazione di cui al presente articolo sono attuati nel rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali.
    2. I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel presente decreto, che costituiscono disposizioni a carattere imperativo. Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano ((o che abbiano introdotto)) discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilita' sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate ((nelle materie affidate alla contrattazione collettiva ai sensi dell'articolo 40, comma 1, e nel rispetto dei principi stabiliti dal presente decreto,)) da successivi contratti o accordi collettivi ((nazionali)) e, per la parte derogata, non sono ulteriormente applicabili ((...)) .
    3. I rapporti individuali di lavoro di cui al comma 2 sono regolati contrattualmente. I contratti collettivi sono stipulati secondo i criteri e le modalita' previste nel titolo III del presente decreto; i contratti individuali devono conformarsi ai principi di cui all'articolo 45, comma 2. L'attribuzione di trattamenti economici puo' avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi e salvo i casi previsti dal comma 3-ter e 3-quater dell'articolo 40 e le ipotesi di tutela delle retribuzioni di cui all'articolo 47-bis, o, alle condizioni previste, mediante contratti individuali. Le disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non previsti da contratti cessano di avere efficacia a far data dall'entrata in vigore dal relativo rinnovo contrattuale. I trattamenti economici piu' favorevoli in godimento sono riassorbiti con le modalita' e nelle misure previste dai contratti collettivi e i risparmi di spesa che ne conseguono incrementano le risorse disponibili per la contrattazione collettiva.
    3-bis. Nel caso di nullita' delle disposizioni contrattuali per violazione di norme imperative o dei limiti fissati alla contrattazione collettiva, si applicano gli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile .