Sentenza 30 novembre 2000
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 30/11/2000, n. 5854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5854 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2000 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DE POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. FAZZIOLI EDOARDO PRESIDENTE
1.Dott.LOSANA CAMILLO CONSIGLIERE
2. Dott. CHIEFFI SEVERO 11
3. Dott. MOCALI PIERO 11
4.Dott.MABELLINI ANNA 11
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
N. 1) AN RE
2) CA TO N.
3) RO RD N.
4) DE NA RI N.
5) DE MO EF N.
6) DE ET PE N.
7) AN DI N.
8) ZO NI N.
9) AS LO CIRO N.
10) PISCOPO PINO N.
11) EG NI N.
12) OM PE N. F 5854
UDIENZA PUBBLICA
DE 30/11/2000
SENTENZA
N. 1041/2000
REGISTRO GENERALE
N. 017152/2000
IL 26/05/1963
IL 04/12/1967
IL 22/04/1961
IL 01/02/1959
IL 16/08/1965
IL 09/02/1963
IL 10/12/1969
IL 01/10/1954
IL 06/01/1961
IL 10/01/1961
IL 01/02/1953
IL 23/03/1967
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE
Rilasciata copia studio
IL SOLE 24 ORE al SIG. L24000 per diritti 12 FEB. 2001 il IL CANCELLIERE
14) IN FI N. IL 06/05/1961
15) OR AS N. IL 31/10/1965
16) AT PE N. IL 02/06/1960
avverso SENTENZA del 16/11/1999 dito
CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere he ha ittin CHIEFFI SEVERO
Jen he disc
md dit.
SITE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE
Dichiesta copia studio
GAITO 6Ka pe dal Sig.
24000 diritt 13 FEB. 2001 ley
1. CANCELLIERE
LIRE 2000 ne CANCELLER
св
X
BB485302
BB485303
BB485304
B04653US
BB485308
BB485309
BB485310
BB480329
BB480330
BB480365
BC074382
BB480360 il Procuratore Generale in persona del dottor MA Fraticelli,
che ha concluso per la manifesta infondaterra della dedotta questione di ille i trimita contitutionale degli art. 442 co. 26.46.4ter L. 144/2000. Annullamento ente rinvio delle sentense impugnate per vincope, EL, AN, MA, RO e TO limitatamente alla offramante della premeditatione con riquando Udito, per desparte civile, L'omicidio di OL quiseppina. Rigette dei muddetti ricorsi nel rests. Rigetto di tutti gli altri ricorn.
Udite i difenson, Avv. t. Ciccarelli quiseppe per AR e nel hate;
Termen do SI manna e RO, NI CO PA TT,"eра ple
Nel hete e vamoro;
IN RI Spiesa per hudovico Montene SO;
RT BA jee perAndretto;
MI per nusro;
IO Colo
•per GA;
IO Abet per GA;
faits DO per the seme
• Sincopo;
OM CC per TO;
IO UO per BO
Кінорої далото · Aric
o NI per the The simone, EL, ST e RG;
Q пе per viscopo;
tutti i modelli difensori hanno Sene;
SO AR chiesto l'accoglimento dei ricorn con l'annullamento con rimi della sentense impugnate. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE
Richiesta copia studio dal Sig. MACHARD per diritti L. 24,000
08 MAR. 2001..
IL CANCELLIERE
DIRITTI DI
DIRITTI
DIRITTI
A DIRITTI SIGIO COPS
Richiesta cocia studio
ABET
Fatto IL CANCELLIRA
Il presente processo riguarda una serie di omicidi verificatisi nella provincia di Napoli nel periodo 1988/1993, attributi a soggetti appartenenti a gruppi camorristici operanti nelle zone di ER e Casalnuovo e facenti capo in particolare alla famiglia ZO. Le indagini ricevono impulso decisivo nel momento in cui De ON AN decide di iniziare la collaborazione con la giustizia, riferendo in merito a numerosi omicidi da lui commessi in concorso con altri appartenenti alla stessa banda. Alla collaborazione del De ON segue a distanza di poco più di un mese quella di ZO NI, considerato il capo della famiglia dei "carusiello", operante in ER e zone limitrofe. Tale collaborazione resta segreta per qualche mese e, quindi, consente al ZO di riferire agli inquirenti episodi delittuosi “in itinere” come quello puntualmente verificatosi in data 30/11/1993 in Casoria relativo al tentativo di omicidio di RG IU ed L'omicidio della sua amante
OP IN. A seguito di tale attentato, eseguito da associati dello stesso gruppo, anche il RG decide di collaborare con la giustizia spinto dal desiderio di vendicare la morte della sua amante. Successivamente scelgono la via della collaborazione anche altri associati come EL IU,
ST FI, RO AL e MA OD.
All'esito delle indagini il G.U.P. del Tribunale di Napoli dispose il rinvio a giudizio numerosi imputati non solo per fatti riguardanti le imputazioni per delitti di sangue, oggetto del presente processo, ma anche per fatti relativi alla imputazione per il delitto di associazione per delinquere di stampo camorristico. Tuttavia la Corte di Assise di Napoli, ritenendo la propria incompetenza per materia, separò il procedimento relativo a quest'ultima imputazione, di guisa che oggetto del presente processo riguarda esclusivamente fatti per delitti di sangue e per delitti connessi relativi alle armi.
1 Per la parte che ancora ci interessa, con sentenza 30/6/1998 la Corte di
Assise di Napoli dichiarava TT SA, SO IO, AR
AR, De ON AN, DE ET IU, MA OD, ZO
NI, AS NG RO, CO PI, EL IU, RO
AL, ST FI, TO AL e RG IU responsabili dei reati di omicidio e di altri reati connessi, che saranno specificati in seguito, e li condannava ciascuno alle pene ritenute di giustizia. Con la stessa sentenza la Corte assolveva GA NI e De NA MA dai reati di omicidio loro rispettivamente ascritti, CO PI dai reati di omicidio, detenzione e porto illegale di armi ascritti ai capi I) e L), SO IO dai reati di omicidio, detenzione e porto illegale di armi ascritti ai capi A1) e B1) per non aver commesso il fatto.
A seguito di rituali appelli del Pubblico Ministero e dei suddetti imputati, con sentenza 16/11/1999, la Corte di Assise di Appello di Napoli dichiarava il
De NA responsabile dei due delitti di omicidio e dei delitti connessi ascrittigli, condannandolo alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per mesi sei, il GA responsabile del delitto di omicidio e dei delitti connessi di cui ai capi M) e N), condannandolo alla pena dell'ergastolo, il SO responsabile anche dei delitti di omicidio e di quelli connessi ascritti ai capi
Al e B1), rideterminando la pena in quella dell'ergastolo con isolamento diurno per mesi sei. Con la stessa sentenza la Corte assolveva l'TT dai delitti di omicidio e dai delitti connessi relativi alle armi ascritti ai capi A) e
B) per non aver commesso il fatto, rideterminando la pena a suo carico, e nel contempo riduceva le pene inflitte agli altri imputati nella misura ritenuta di giustizia, confermando nel resto la sentenza impugnata.
Nella motivazione la Corte di merito illustrava prima i criteri di valutazione della prova, ai quali si sarebbe attenuta;
procedeva poi ad una ampia disamina delle ragioni per le quali i suddetti collaboranti dovevano
е 2 considerarsi attendibili sotto il profilo intrinseco ed estrinseco, rivalutando in particolare le dichiarazioni accusatorie del RG, nonostante che lo stesso fosse stato ritenuto poco credibile dal primo giudice a causa del suo manifesto ed evidente desiderio di vendetta;
passava poi L'esame dei singoli episodi criminosi, verificando la posizione di ciascun imputato in relazione ad ogni singolo omicidio.
_ Con riferimento ai singoli omicidi la Corte di merito osservava quanto segue.
1) ID di FO NI di cui ai capi A e B.
Con la sentenza di primo grado di tale omicidio (e reati connessi) sono stati ritenuti responsabili EL IU, De ON AN e TT
SA. L'omicidio era stato commesso in ER in data 5/12/1988 e il movente era stato individuato nella esigenza di eliminare un soggetto appartenente al gruppo contrapposto facente capo a NI TO (Mimi'
'o Stagiro). Con la sentenza di appello è stata confermata la responsabilità del De ON e del EL sulla base della chiamata di correo del De
ON, che aveva trovato riscontro nelle ammissioni del EL e nella convergente dichiarazione del ZO in relazione al movente. L'TT è invece stato assolto per non aver commesso il fatto.
2) ID di EN NI di cui ai capi C e D.
Con la sentenza di primo grado di tali delitti, commessi in ER il
5/12/88, è stato ritenuto responsabile ZO NI nella qualità di mandante, mentre è stato accertato che l'omicidio fu eseguito dal D'AL
(deceduto). Tale sentenza è stata confermata sul punto con la sentenza di appello, attesa la piena confessione del ZO. Il movente è stato individuato nell'appartenenza dell'EN al gruppo contrapposto del TO, legato al clan dei CA. Il CO, imputato dello stesso omicidio, è stato assolto in primo grado per non aver commesso il fatto e tale decisione è stata
3 confermata con la sentenza di appello.
3) ID di LI LE di cui ai capi E ed F.
Con la sentenza di primo grado sono stati ritenuti responsabili dell'omicidio e dei reati connessi (commessi in Casalnuovo il 9/1/89) il
ZO, nella qualità di mandante, nonché il De ON, l'TT ed il
EL nella qualità di esecutori materiali. La Corte di merito di secondo grado, condividendo la decisione del primo giudice in punto di responsabilità, ha ritenuto provata la responsabilità dei predetti imputati sulla base della chiamata di correo del ZO, che aveva confessato di aver dato mandato di uccidere al EL e al De ON, precisando che il LI era un pregiudicato affiliato al gruppo Foria, legato a OR LI, corresponsabile della morte di ZO LE, fratello di esso propalante.
Tale chiamata di correo è stata ritenuta attendibile dai giudici di merito, in quanto aveva trovato riscontro nelle dichiarazioni del De ON e del
EL, che avevano ammesso l'addebito, chiamando in correità
l'TT. Da tali dichiarazioni era emerso che il EL aveva svolto la :
funzione di appoggio ed aveva indicato la vittima, mentre gli altri due avevano sparato. In particolare la responsabilità dell'TT è stata ritenuta dai giudici di merito sulla base delle tre convergenti chiamate di correo
(ZO, De ON e EL), che, oltre a trovare tra loro reciproco riscontro, avevano trovato ulteriore riscontro in numerosi elementi del fatto.
Inoltre vi era convergenza anche sul punto relativo al movente riferito dal
ZO e dal De ON, costituito dalla necessità, per il prestigio del gruppo, di dare una risposta L'agguato subito da altri associati, nel corso del quale aveva perso la vita il D'AL.
Con la sentenza di secondo grado sono state concesse L'TT le attenuanti generiche dichiarate equivalenti alle aggravanti della premeditazione e del motivo abbietto.
4 4) ID di RA RL di cui ai capi Ge H.
Tale omicidio, commesso in Napoli il 21/10/1989, era stato commissionato da UO MA, facente parte di un gruppo contrapposto al clan dei Contini, al quale apparteneva la vittima. Con sentenze conformi sono stati ritenuti responsabili di tali delitti il RG e il EL sulla base delle loro confessioni, che avevano trovato riscontro in numerosi elementi di generica e di specifica.
5) ID di De CI RL (detto Bombolone) di cui ai capi I e L.
Con sentenze conformi di tale omicidio, commesso in ER il 24/4/90, e dei reati connessi sono stati ritenuti responsabili il RG, che aveva sparato, ed il EL, che si trovava alla guida dell'autovettura. La responsabilità è stata ritenuta dai giudici di merito sulla base delle confessioni dei due imputati, che avevano trovato ulteriore riscontro in elementi di generica e di specifica. Il movente è stato individuato nel fatto che il De CI aveva interferito nell'estorsione commessa in danno di alcuni cantieri, dando in particolare fastidio al costruttore Di FI OL, che si trovava sotto la protezione del gruppo criminale, di guisa che era stata decretata la sua morte.
Con la sentenza di primo grado CO PI è stato assolto da tali delitti per non aver commesso il fatto e tale decisione, a seguito di appello del P.M.,
è stata confermata con la sentenza di secondo grado.
6) ID di AR DI di cui ai capi Me N.
Con la sentenza di primo grado di tale omicidio, commesso in Marigliano il 20/6/1990, sono stati ritenuti responsabili il RG ed il EL, nella qualità di esecutori materiali, attesa la loro piena confessione, mentre è stato assolto GA NI ("detto cosciastorta") sul rilievo che le chiamate di correo dei due suddetti imputati presentavano rilevanti contrasti in relazione ai tempi ed ai luoghi del conferimento del mandato ad uccidere da parte del
GA.
5
I
S La Corte di Assise di Appello - dopo aver rinnovato il dibattimento al fine di escutere il ZO, il quale, pur non accusando il GA dell'omicidio, aveva comunque riferito della sua posizione di vertice nella zona di Brusciano e
Castel Cisterna come capozona del clan facente capo ad ZI IO oltre a confermare la responsabilità del RG e del EL, dichiarava il
GA responsabile di tale omicidio nella qualità di istigatore e mandante. In particolare la Corte di merito svolgeva una ampia motivazione sulla credibilità dei due collaboranti RG e EL, superando le contraddizioni esistenti tra le due dichiarazioni con riferimento al luogo ed al tempo del conferimento del mandato ad uccidere loro conferito dal GA ed osservando che il riscontro alle due dichiarazioni accusatorie andava individuato non solo nella realtà associativa della zona descritta dal ZO,
ma anche nel movente indicato dai due collaboranti, costituito dalla necessità
di eliminare un soggetto legato al clan LF, che dava fastidio ai commercianti e costruttori da loro protetti nella zona di Castel Cisterna.
Secondo la Corte di merito ulteriore riscontro alle due chiamate di correo andava individuato nelle circostanze che L'omicidio aveva partecipato un tale CL, non meglio identificato, uomo del GA, e che le armi erano state fornite dal EN, non meglio identificato, anch'esso uomo del
GA.
6) ID De RO IU (detto Peppe sequestro) di cui ai capi O e
P.
Con sentenze conformi sono stati ritenuti responsabili di tale omicidio, commesso in ER il 30/8/1990, e dei delitti connessi lo ST, il
RG, il EL ed il AR sulla base delle convergenti ed autonome confessioni dei primi tre, i quali avevano riferito che anche il AR aveva partecipato L'azione delittuosa con funzioni di copertura insieme a tale
CL, non meglio identificato, appartenente al clan del GA. Comunque il
6 GA è stato assolto da tale imputazione con sentenze conformi, in quanto mancava una prova certa in ordine alla sua partecipazione L'omicidio. Il movente è stato individuato nella necessità di eliminare un soggetto, che parlava male del ZO e del suo clan. In particolare con la sentenza di appello è stata confermata la responsabilità del AR sulla base delle convergenti dichiarazioni dei tre collaboranti, che, oltre a trovare tra loro reciproco riscontro, avevano trovato ulteriore riscontro in elementi di generica e di specifica. La Corte di merito, pur negando l'attenuante della minima partecipazione, riconosceva al AR le attenuanti generiche con giudizio di equivalenza, determinando la pena in anni anni 25 e mesi sei di reclusione, oltre tre anni di libertà vigilata.
7) Sequestro di persona, violenza privata e omicidio in danno di CO
IA di cui ai capi Q, R e S.
Con sentenze conformi di tali delitti, commessi in ER e S. Anastasia il
4/2/1991, sono stati ritenuti responsabili il De ON, il DE ET ed il
AS, mentre il ZO, in qualità di mandante, è stato ritenuto responsabile dei soli delitti di sequestro di persona e di violenza privata. La causale dei delitti è stata riferita dal De ON e dal ZO, i quali con dichiarazioni conformi hanno dichiarato che, a seguito dell'uccisione di IU LE, si era deciso di dare una risposta al clan MA, al quale apparteneva il
CO. In particolare il De ON aveva riferito che su mandato del ZO aveva provveduto a prelevare con l'inganno il CO a mezzo di DE ET e insieme al AS ed a RA RA (deceduto) lo avevano portato in campagna per farlo parlare, onde conoscere gli autori dell'omicidio del LE.
A fronte della negazione del CO, i suddetti lo avevano ucciso mediante strangolamento e poi bruciato nella autovettura. La chiamata di correo del De
ON veniva ritenuta attendibile sia perché il ZO aveva confermato di aver conferito il mandato al sequestro, sia perché lo stesso ZO aveva
7 riferito di avere appreso la notizia della morte del CO e le modalità di esecuzione dell'omicidio dal RA. Ulteriore riscontro veniva individuato dalla
Corte di merito nella dichiarazione di TA IG, madre della vittima, la quale aveva riferito che prima della sua scomparsa aveva visto il figlio l'ultima volta in compagnia di DE ET (detto "sale e pepe”).
Inoltre la Corte di merito non ravvisava la necessità di procedere L'esame
_del DNA al fine della identificazione del cadavere ritrovato bruciato nella autovettura, in quanto ricorreva una materiale impossibilità di svolgimento di tale esame, mancando resti organici di comparazione. D'altra parte l'identificazione del cadavere con la persona del CO doveva ritenersi certa, sia perché l'autovettura rubata dal De ON corrispondeva a quella in cui fu trovato il corpo bruciato della vittima, sia perché vi era corrispondenza degli abiti indossati dal CO con i brandelli del pantalone rinvenuto nell'autovettura, sia perché erano corrispondenti l'età e la struttura fisica del
CO con quelle del giovane rinvenuto bruciato, il quale era privo della milza proprio come il CO.
-Infine la Corte di merito dopo aver escluso che nella fattispecie potessero ricorrere gli elementi del concorso anomalo o quelli relativi alla attenuante della minima partecipazione al fatto e dopo avere, altresì, escluso le aggravanti della premeditazione e dell'avere agito con crudeltà verso la vittima – rideterminava la pena a carico di DE ET e del AS, previa
-
concessione delle attenuanti generiche dichiarate equivalenti alla residua aggravante del motivo abbietto, in anni 25 e mesi 6 di reclusione ciascuno, oltre la misura di sicurezza della libertà vigilata per anni 3 ciascuno.
8) ID di IM IO, detto "Ninotto”, di cui ai capi U e V.
Con sentenze conformi sono stati dichiarati responsabili di tale omicidio, commesso in ER il 29/6/1991, e dei reati connessi il ZO, nella qualità di mandante, ed il De ON, nella qualità di organizzatore, sulla base delle
8 loro convergenti confessioni, mentre sono stati assolti per non aver commesso il fatto il EL ed il AR. Il movente è stato individuato nel fatto che il clan era venuto a conoscenza che il IM, affiliato al clan contrapposto dei MA, stava preparando un attentato contro il gruppo del ZO.
9) ID di TE IO di cui ai capi X e Y.
Con sentenza di primo grado sono stati condannati per tale omicidio (e reati connessi), commesso in ER il 21/7/1993, il RG ed il SO, mentre il De NA è stato assolto per non aver commesso il fatto. A seguito di appello del P.M., la Corte di Assise di Appello ha dichiarato il De NA responsabile di tale omicidio nella qualità di mandante, condannandolo alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per mesi sei. La Corte di merito ha ritenuto provata la responsabilità del De NA e del SO sulla base della chiamata di correo del RG, che aveva riferito di aver ucciso l'TE per una "causale stupida" (cioè “per senza niente”), di aver agito insieme al
SO e di aver ricevuto l'ordine dal De NA, il quale doveva fare un piacere al costruttore UD AN, che gli aveva fatto una esplicita richiesta in tal senso. La dichiarazione del RG è stata ritenuta credibile, in quanto aveva trovato riscontro nella dichiarazione del ZO, che aveva riferito di aver appreso dal UD prima dei dissidi esistenti tra questi e l'TE per questioni relative L'abbattimento di un muro ed al pagamento di interessi usurari, e poi della esecuzione dell'omicidio avvenuto su ordine del
-De NA ed eseguito dal RG e dal SO. Ulteriore riscontro alla chiamata di correo è stata individuato dalla Corte di merito nella realtà
associativa vigente nella zona, descritta dal ZO e dal RG e confermata dal MA. In particolare quest'ultimo, pur facendo parte del gruppo CO di Casalnuovo, affiliato al clan del ZO, aveva riferito che gli omicidi della zona di ER venivano commessi per ordine del De NA sulla base di una lista nella quale erano indicati i nomi delle persone da uccidere. Il MA
9 aveva anche precisato che il gruppo di Casalnuovo aveva fornito l'autovettura e le armi ed era a conoscenza che ad uccidere l'TE erano stati RG e
SO. Il MA precisava altresì di aver parlato dopo l'omicidio con il
RG, che gli aveva anche lasciato l'autovettura per farla bruciare. La Corte di merito riteneva sussistenti le aggravanti della premeditazione e del motivo abbietto, in considerazione del fatto che l'omicidio era stato commesso "dopo congrua e lunga riflessione" al fine di riaffermare la dominanza sul territorio della feroce banda di camorra.
10) ID di EN RU e di SP AE e tentato omicidio di AR NI di cui ai capi Al e Bl.
Con sentenza di primo grado è stato dichiarato responsabile di tali delitti, commessi in ER il 29/9/1993, il RG, nella qualità di esecutore materiale, mentre il De NA, nella qualità di mandante, ed il SO nella qualità di esecutore materiale, sono stati assolti per non aver commesso il fatto. La Corte di Assise di Appello ha dichiarato anche il De NA ed il
SO responsabili di tali delitti, ritenendo la continuazione con l'omicidio in danno dell'TE e rideterminando la pena a carico del SO nell'ergastolo con isolamento diurno per mesi sei. La Corte di merito ha ritenuto provata la responsabilità dei due imputati sulla base della chiamata di correo del RG, che aveva riferito di aver commesso l'omicidio insieme al
SO, che aveva materialmente sparato, dietro ordine del De NA, diventato nel frattempo capoclan della zona di ER. Tale dichiarazione è stata ritenuta attendibile, in quanto aveva trovato riscontro nella dichiarazione resa dal ZO. Questi aveva riferito di aver appreso dal UD che l'EN era stato ucciso dal RG e dal SO su ordine del De
NA, in quanto la vittima aveva rifiutato di vendere una partita di sigarette di contrabbando al gruppo De NA. Ulteriore riscontro è stato individuato dalla
Corte di merito nella effettiva realtà criminale associativa della zona di ER, già in precedenza descritta dal ZO, dal RG e dal MA con riferimento L'omicidio dell'TE. Con riferimento a tali omicidi la Corte di merito ha escluso le aggravanti della premeditazione e del motivo abbietto, in quanto non contestate nel fatto.
11) ID di OP PP e tentativo di omicidio del RG di cui ai capi Dl e El.
Con sentenze conformi di tali delitti, commessi in Casoria il 30/11/1993, sono stati ritenuti responsabili il CO ed il EL, nella qualità di mandanti, il MA, il RO, il TO ed il SO, nella qualità di esecutori materiali. In particolare la Corte di merito ha ritenuto provata la responsabilità dei suddetti imputati sulla base delle confessioni rese dal
EL, dal RO e dal MA, che avevano descritto la fase della organizzazione dell'attentato e quella della esecuzione, precisando che il movente andava ricercato nei frequenti attriti tra il CO ed il RG, culminati nell'episodio avvenuto circa un mese prima nell'area di servizio autostradale di S. NI La Strada, ove il RG aveva avuto un diverbio con il CO. In particolare da tali dichiarazioni era emerso che il RG
con l'inganno era stato convocato dal EL per un bonario chiarimento con il CO al supermercato di Casoria;
che, dopo l'incontro del RG
con il CO ed il EL, il RO, il MA ed il SO, con l'autovettura guidata dal RO, avevano seguito l'autovettura guidata dalla OP, che aveva accompagnato il RG;
che, essendosi fermata l'autovettura guidata dalla OP ad un incrocio, il MA aveva sparato alla OP, mentre il SO aveva sparato al RG;
che il TO aveva seguito le due autovetture con altra autovettura di copertura. Tali confessioni sono state ritenute attendibili, oltre che per la loro convergenza, anche per la dichiarazione resa dal ZO, il quale, avendo cominciato a collaborare in segreto già da qualche mese, aveva riferito agli inquirenti della
@ 11 preparazione dell'attentato in anticipo, avendo appreso tale notizia dal
UD. Il ZO, oltre a confermare il movente riferito dagli altri collaboranti, aveva altresì precisato che dopo il fatto di sangue anche il
CO gli aveva narrato dell'episodio, ignorando il suo stato di collaboratore di giustizia.
Inoltre la Corte riteneva che l'attentato era diretto alla eliminazione non solo del RG, ma anche della OP, tenuto conto che dalle dichiarazioni rese dal MA era emerso che il CO ed il EL, nel conferirgli l'incarico, gli avevano detto di uccidere anche la OP, in quanto la stessa aveva minacciato di riferire fatti delittuosi riferibili al gruppo criminale nel caso fosse capitato qualcosa di spiacevole al suo amante.
La Corte, infine, riteneva sussistente la continuazione solo per alcuni gruppi di omicidi commessi dal ZO;
concedeva al RG la diminuente ex art. 8 L. 203/1991 per la sua piena collaborazione, mentre negava la suddetta attenuante al EL, avendo lo stesso mostrato ambiguità nel raccontare alcuni episodi.
12 Motivi di ricorso
Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso i difensori, che ne hanno chiesto l'annullamento per i seguenti motivi.
1) GA NI (avv.ti IO Abet e MI Cerabona)
Con il primo motivo si deduce la violazione degli art. 603 comma 1, 468 e
585 c.p.p. in relazione alla sentenza 361/98 della Corte Costituzionale sul
_ rilievo che erroneamente la Corte di merito, senza tenere conto delle ragioni che avevano indotto il primo giudice ad assolvere il GA, aveva disposto d'ufficio la rinnovazione del dibattimento al fine di escutere il ZO in ordine alla posizione del GA. Tale rinnovazione del dibattimento doveva considerarsi illegittima, sia perché neanche il Pubblico Ministero appellante aveva richiesto l'espletamento di un tale mezzo istruttorio, sia perché nel corso del dibattimento di primo grado il ZO non aveva minimamente accennato alla posizione del GA. Né, al fine della rinnovazione del dibattimento, potevano essere utilizzate le dichiarazioni rese dal ZO nel corso delle indagini preliminari, ove lo stesso aveva parlato della posizione del GA, in quanto i relativi verbali non erano stati acquisiti al fascicolo del dibattimento nemmeno a mezzo di contestazione.
Con il secondo motivo si deduce la violazione di legge in relazione L'art. 192 co. 3 c.p.p sul rilievo che la chiamata di correo del RG, quanto al conferimento del mandato omicidiario da parte del GA, non solo era contraddittoria e lacunosa sui punti relativi alla fase organizzativa ed alla fase successiva L'omicidio, ma era anche del tutto sfornita di riscontro, tenuto conto che la dichiarazione del EL era in netto contrasto con quanto riferito dal RG sia con riferimento alla fase organizzativa che a quella successiva L'omicidio. In particolare le due dichiarazioni non potevano costituire tra loro un reciproco riscontro in relazione al mandato omicidiario loro conferito dal GA, in quanto non sovrapponibili per una totale 13 incompatibilità dei narrati dei propalanti, attese le rilevanti divergenze. esistenti su circostanze essenziali del "thema decidendum” (vedi erronea indicazione del nome della vittima, luogo e data dell'omicidio, tipo di autovettura adoperata, genericità della causale dell'omicidio, mancata identificazione degli altri due complici, che parteciparono L'azione delittuosa, ecc.).
Con il terzo motivo si deduce la violazione dell'art. 110 c.p. in relazione al concorso del GA nella qualità di istigatore ed organizzatore dell'omicidio. sul rilievo che il concorso morale del GA era stato ritenuto sussistente per il solo fatto che lo stesso era considerato capozona di Castel Cisterna per conto di IO ZI. In particolare la Corte non aveva considerato che il
RG sul punto aveva riferito di aver avuto un generico discorso con il
GA, che il EL non aveva ricevuto alcun specifico mandato di uccidere da parte del GA e che non erano stati indicati il tempo ed il luogo della cosiddetta riunione, in cui fu presente il GA, tanto più che la stessa
Corte ha dubitato che tale riunione fosse avvenuta.
Con il quarto motivo si deduce la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla valutazione delle dichiarazioni del RG, del EL e del
ZO. I difensori sul punto hanno svolto una dettagliata critica dei criteri adottati dalla Corte di merito per ritenere l'attendibilità intrinseca dei suddetti collaboranti, evidenziando altresì una serie di discrasie emergenti tra le dichiarazioni del RG e del EL e tra queste e gli altri elementi di generica e di specifica risultanti dagli atti (vedi in particolare dichiarazioni dei testi presenti al fatto, descrizione delle caratteristiche somatiche dello sparatore, dichiarazione del collaborante TO LI, L'epoca capoclan della zona di Marigliano per conto di IO ZI, dichiarazioni di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, ecc.). In particolare da queste ultime dichiarazioni era emerso che la zona di Marigliano era controllata dal clan di 14 D'NO FI, strettamente legato al clan LF, di guisa che si doveva escludere che al GA fosse riconducibile il controllo del territorio in esame.
D'altra parte, pur convenendo che L'epoca il RG ed il EL, agivano in appoggio al clan ZI, il mandato di uccidere non poteva comunque essere impartito dal GA, spettando l'ordine di uccidere esclusivamente L'ZI, L'epoca non detenuto.
Con il quinto motivo (aggiunto) si lamenta la mancata applicazione della diminuente per il rito abbreviato in relazione alla legge 479/1999.
2) De NA MA (avv.ti Alberico Villani e IU Ciccarelli, revocati, con successiva nomina degli avv.ti DO Gaito e NI Aricò)
Con il primo motivo si deduce la violazione degli artt. 486, 487, 178 c.p.p. sul rilievo che il dibattimento di secondo grado doveva considerarsi nullo con conseguente declaratoria di nullità della sentenza. Infatti, poiché l'imputato aveva rinunciato a comparire solo alle prime udienze dibattimentali, aveva diritto di essere tradotto per l'udienza del 17/05/1999, alla quale non risultava che avesse rinunciato a comparire. Inoltre, poiché l'imputato era stato scarcerato in data 20/05/1999, la Corte di merito essendo a conoscenza di tale circostanza, avrebbe dovuto dichiarare la contumacia dell'imputato. Infine il dibattimento era viziato da nullità assoluta, in quanto, dopo la proclamata astensione dalle udienze degli avvocati, era necessario notificare al difensore nuovo avviso di udienza.
Con il secondo motivo si deduce la violazione di legge e la manifesta illogicità della motivazione in relazione L'art. 292 co. 3 c.p.p. con riferimento agli omicidi TE, EN e SP. In relazione al primo omicidio i difensori hanno lamentato che la Corte di merito aveva ritenuto la responsabilità dell'imputato sulla base della dichiarazione del ZO senza considerare da un lato che la credibilità soggettiva dello stesso era inficiata dalla circostanza che la sua dichiarazione era stata resa nel periodo della sua
е 15 dissociazione dal gruppo criminoso e quindi in un "momento temporale di massimo sospetto" per l'indubbio desiderio di accattivarsi gli inquirenti, e senza fornire dL'altro una adeguata e congrua motivazione in ordine ai criteri adottati per la valutazione della sua attendibilità sotto il profilo della spontaneità, del disinteresse e della costanza del racconto.
D'altra parte, secondo i difensori, la dichiarazione del ZO, resa su circostanze di fatto apprese “de relato", non poteva ritenersi riscontrata dalle dichiarazioni del RG e del MA, attesa la mancata verifica della loro attendibilità intrinseca e attesa la contraddittorietà di tali dichiarazioni sia con riferimento alle modalità di esecuzione dell'omicidio, sia con riferimento alla fase successiva L'omicidio relativa L'incendio dell'autovettura. In
particolare i difensori hanno rilevato che la Corte di merito non aveva considerato che il De NA non aveva alcun interesse ad uccidere l'TE,
trattandosi di offesa personale ricevuta direttamente dal UD, che aveva un vero movente per uccidere l'TE e che aveva l'autorità di dare l'ordine al RG per la commissione dell'omicidio.
Inoltre non si era tenuto conto della circostanza che il RG non era affidabile, sia perché mosso da un desiderio di vendetta per l'attentato subito, nel corso del quale aveva perso la vita la sua amante, sia perché aveva riferito di aver ricevuto il mandato di uccidere dal SO, sia perché la sua dichiarazione relativa L'incendio dell'autovettura era in contrasto con quella resa dal MA.
In relazione L'omicidio EN-SP e tentato omicidio del
AR, i difensori hanno dedotto che la Corte di merito, pur svalutando le dichiarazioni del collaborante DEla AL, aveva ritenuto sussistente la responsabilità dell'imputato sulla base della dichiarazione del
ZO, poco credibile perché resa “de relato”, e del RG, scarsamente affidabile per le ragioni anzidette. Inoltre la Corte non aveva considerato che
16 il movente doveva ritenersi non provato sia perché non risultava che il De
NA fosse interessato al commercio di sigarette di contrabbando, sia perché
lo stesso RG aveva riferito di non essere certo della causale.
Infine la Corte di merito aveva erroneamente individuato il riscontro nella realtà associativa, nella quale sarebbe maturato l'omicidio, "senza operare in questo caso alcuna verifica delle circostanze storiche" poste a base della ricostruzione dell'episodio criminoso. Né risultava accertato, secondo i difensori, che le dichiarazioni accusatorie fossero stata rese dai collaboranti in piena autonomia, onde escludere il pericolo di reciproche influenze.
Con il terzo motivo si deduce la violazione dell'art. 577 n. 3 e 4 c.p. e la carenza della motivazione sul rilievo che la Corte di merito non aveva esplicitato il percorso logico secondo il quale tali aggravanti dovevano ritenersi sussistenti.
3) CO PI (avv.ti Alfonso AR e Antonino De Angelis, quest'ultimo revocato con successiva nomina dell'avv. DO Gaito)
Con il primo motivo si deduce la nullità dell'ordinanza 25/11/96 emessa dalla Corte di Assise di Napoli, con la quale veniva separato il presente processo da quello relativo al reato di associazione per delinquere di stampo mafioso. Inoltre si deduce la nullità della sentenza impugnata e dell'ordinanza
16/11/1999, con le quali la Corte di assise di Appello di Napoli aveva rigettato l'appello proposto avverso la suddetta ordinanza. A sostegno di tale motivo i difensori hanno lamentato in particolare la violazione della norma processuale relativa alla connessione dei processi, evidenziando che dalla separazione dei suddetti procedimenti era derivata la violazione del diritto di difesa, in quanto i difensori erano stati privati del diritto di acquisizione della prova. I difensori hanno, altresì, dedotto la violazione dell'art. 546 nn. 2 e 3.
c.p.p. sul rilievo che la sentenza di primo grado era stata sottoscritta dal solo
Presidente.
17 {
Con il secondo motivo si deduce la violazione di legge, la carenza e la manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 192 co. 3 c.p.p. e
56/575 c.p. con riferimento L'omicidio della OP ed al tentato omicidio del RG.
La Corte di merito, senza distinguere le chiamate in reità dalle chiamate in correità, non aveva valutato con il massimo rigore le dichiarazioni dei collaboranti ZO, RG, MA e RO. Tali dichiarazioni dovevano considerarsi inattendibili sotto il profilo intrinseco ed estrinseco, sia per la loro contraddittorietà, sia per motivi di rancore personale nutriti dal RG nei confronti degli imputati, sia per un interesse specifico del ZO di dimostrare agli inquirenti la veridicità della sua dissociazione. Inoltre la dichiarazione del ZO doveva considerarsi inutilizzabile, in quanto in relazione a tale episodio lo stesso doveva essere sentito come teste e non come imputato di reato connesso o collegato. Né vi era prova in ordine al mandato omicidiario conferito dal CO, tanto più che la Corte di merito non aveva considerato che dalle risultanze processuali erano emersi più moventi alternativi, nessuno dei quali riferibile al CO.
Infine la Corte di merito aveva omesso di valutare tutte le contraddizioni emerse dalle dichiarazioni dei collaboranti con riferimento alla minaccia fatta dal RG al CO nell'area di sosta di San NI La Strada, ai rapporti ormai tesi esistenti tra RG e EL, ai fastidi che il RG procurava ai componenti del gruppo. La Corte aveva anche valutato in modo manifestamente illogico, sminuendone la rilevanza, la dichiarazione del teste
MO AL, che aveva riferito del disappunto e della preoccupazione del CO, allorché apprese della sparatoria e della morte della OP.
Con il terzo motivo i difensori hanno dedotto la violazione di legge, la carenza e la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della prova in ordine al conferimento del mandato omicidiario da
18 parte del CO per l'uccisione della OP, tenuto conto che in tale caso mancava la prova anche in ordine al movente. Infatti solo in dibattimento il
MA aveva riferito che nel piano omicidiario rientrava anche l'uccisione della OP. Inoltre il CO non poteva sapere che il RG si sarebbe recato L'appuntamento in compagnia della OP, di guisa che la morte della OP non fu dal CO voluta, né organizzata, né prevista.
Con il quarto motivo si deduce la violazione di legge, la carenza e la
-
manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta aggravante della premeditazione sul rilievo che il dolo eventuale esclude di per sé la sussistenza di tale aggravante.
Con il quinto motivo si deduce la violazione di legge e la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante del motivo abbietto e alla ritenuta esclusione dell'attenuante della provocazione, rilevando da un lato che il tentativo di uccidere il RG era scaturito dalle minacce da questi profferite L'indirizzo del CO, e dL'altro che proprio da queste minacce era derivato uno stato d'ira del
CO.
Con il sesto motivo si deduce la violazione di legge e la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche.
Con il settimo motivo si deduce la carenza della motivazione in ordine al
-rigette della richiesta di rinnovazione del dibattimento per escutere determinati soggetti, che avevano diretta conoscenza dei fatti.
Con l'ottavo motivo (aggiunto) si propone la questione di legittimità costituzionale dell'art. 442 co. 2 c.p.p. e dell'art. 4/ter n. 2 L. 144/2000.
4) SO IO (avv. RU RI Spiezia)
Si deduce la violazione di legge ed il vizio della motivazione in relazione L'art. 192 co. 3 c.p.p. sul rilievo che la Corte di merito non si era attenuta
19 nella valutazione della prova ai criteri più volte espressi in materia dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo cui, al fine di ritenere valida la chiamata di correo, è necessaria la presenza di riscontri esterni di natura oggettiva.
In particolare, con riferimento L'omicidio TE, la chiamata di correo del RG doveva considerarsi imprecisa e scarsamente attendibile, mentre la dichiarazione del MA non poteva costituire valido riscontro, in quanto non era stata verificata la sua attendibilità intrinseca.
Quanto al duplice omicidio EN-SP la chiainata di correo del
RG non era attendibile, in quanto sorretta da un desiderio di vendetta più volte manifestato nel corso di tutto il processo.
Quanto L'omicidio OP ed al tentato omicidio RG le dichiarazioni dei collaboranti MA e RO non potevano costituire tra loro un reciproco riscontro per la loro contraddittorietà.
Con il secondo motivo si deduce il vizio della motivazione e la violazione di legge in relazione al diniego delle attenuanti generiche.
Con il terzo motivo (aggiunto) si eccepisce la illegittimità costituzionale
442 co. 2 c.p.p., come novellato dalla legge 479/99, nella parte in cui non prevede la possibilità per coloro che sono stati condannati con sentenza non definitiva per un reato astrattamente punito con la pena dell'ergastolo di richiedere l'applicazione della diminuente prevista per il rito abbreviato.
- 5) TO AL (avv. CC OM)
Con il primo motivo si deduce la violazione di legge e la manifesta illogicità della motivazione in relazione L'art. 192 co. 3 c.p.p. sul rilievo che la Corte di merito aveva ritenuto la responsabilità del ricorrente sulla base della chiamate di correo di quattro collaboranti senza considerare che il
EL non era stato ritenuto un leale collaboratore, che il RG era animato da propositi vendicativi, che il MA si era pentito per convenienza
2
20 0 e che il RO aveva riferito circostanze in contrasto con quanto dichiarato dagli altri collaboranti anche al fine di sminuire la propria responsabilità.
Inoltre, mancando altri riscontri esterni, era doveroso tenere conto delle divergenze emerse dalle suddette dichiarazioni riguardanti le varie fasi antecedenti alla preparazione dell'omicidio relative L'orario della telefonata fatta dal EL al RG, L'orario stabilito per l'incontro tra il CO ed il RG, al trasporto del MA a Castel di Sangro da parte del RO, onde giungere alla conclusione della inattendibilità delle dichiarazioni stesse.
Infine la Corte non aveva considerato che dalle dichiarazioni del MA e del RG era emerso che la presenza del TO non era stata data per certa, ma solo supposta e che le dichiarazioni, essendo tra loro contraddittorie sui punti essenziali riguardanti le varie fasi antecedenti, coeve e successive L'omicidio, non potevano tra loro costituire un reciproco riscontro. Infine, secondo il difensore, mancava qualsiasi prova che il TO fosse stato messo a conoscenza che doveva essere uccisa anche la OP.
Con il secondo motivo si deduce la violazione di legge ed il vizio della motivazione in relazione alla mancata qualificazione della condotta del
TO come reato di favoreggiamento. Infatti, poiché il TO era addetto al recupero dei complici con l'autovettura di copertura da lui guidata, poteva non essere a conoscenza della previa concertazione dell'omicidio.
Con il terzo motivo si deduce la violazione di legge ed il vizio della motivazione in relazione agli artt. 132 e seg. c.p. sul rilievo che la Corte di merito aveva ritenuto congrua la pena senza considerare il minimo ruolo svolto dal ricorrente nella commissione dell'omicidio.
6) DE ET IU (avv. Ludovico Montana e Ciccarelli IU)
Con il primo motivo si deduce la violazione dell'art. 606 lett. d) c.p.p. sul rilievo che con motivazione meramente apparente era stata rigettata la richiesta di perizia relativa L'esame del DNA sulla vittima al fine di
21 accertare se effettivamente il cadavere ritrovato bruciato nell'autovettura fosse appartenuto in vita a CO IA. Né era stato acquisito, come richiesto dalla difesa, il verbale di interrogatorio reso alla polizia da DE ET
IO, fratello di DE ET IU.
Con il secondo motivo si deduce la violazione di legge in relazione L'art. 192 co. 3 c.p.p. sul rilievo che le dichiarazioni dei collaboranti De ON e
ZO dovevano considerarsi inattendibili, sia perché tra loro contraddittorie, sia perché prive di riscontri. Inoltre la Corte di merito non aveva considerato l'esistenza di rapporti di malanimo tra i De ON e la famiglia AS, né risultava dimostrata l'affermazione dell'appartenenza della vittima al gruppo criminale dei MA.
Infine la Corte aveva privilegiato il movente indicato dal ZO senza considerare il movente alternativo, che poteva essere desunto dalla dichiarazione della madre della vittima, la quale aveva riferito delle minacce ricevute dal figlio in relazione L'attività estorsiva da lui svolta.
Con il terzo motivo si deduce la violazione di legge e la manifesta illogicità della motivazione in relazione alle ritenute aggravanti della premeditazione e del motivo abbietto.
7) AS NG RO (avv.ti NI CO e Ludovico Montano)
Con il primo motivo si deduce la violazione dell'art. 606 lett. d) c.p.p. sul rilievo che con motivazione meramente apparente era stata rigettata la richiesta di perizia relativa L'esame del DNA sulla vittima al fine di - accertare se effettivamente il cadavere ritrovato bruciato nell'autovettura fosse appartenuto in vita a CO IA. Né era stato acquisito, come richiesto dalla difesa, il verbale di interrogatorio reso alla polizia da DE ET
IO, fratello di DE ET IU.
Con il secondo motivo si deduce la violazione di legge in relazione L'art. 192 co. 3 c.p.p. sul rilievo che le dichiarazioni dei collaboranti De ON e
22 ZO dovevano considerarsi inattendibili sia perché tra loro contraddittorie, sia perché prive di riscontri. Inoltre la Corte non aveva considerato l'esistenza di rapporti di malanimo tra il De ON e la famiglia AS, né risultava dimostrata l'affermazione dell'appartenenza della vittima al gruppo criminale dei MA.
Infine la Corte aveva privilegiato il movente indicato dal ZO senza considerare il movente alternativo, che poteva essere desunto dalla
•
dichiarazione della madre della vittima, la quale aveva riferito delle minacce
: ricevute dal figlio in relazione L'attività estorsiva da lui svolta.
Con il terzo motivo si deduce la violazione di legge e la manifesta illogicità della motivazione in relazione alle ritenute aggravanti della premeditazione e del motivo abbietto.
8) TT SA (avv.ti NI CO e Sergio Cola)
Con il primo motivo si deduce la violazione dell'art. 606 lett. d) c.p.p. sul rilievo che la Corte di merito, con motivazione meramente apparente, aveva rigettato la richiesta di rinnovazione del dibattimento al fine di assunzione di una prova decisiva finalizzata "L'esperimento giudiziario” del riconoscimento su foto dell'epoca dell'TT, riconoscimento da operasi a cura dei testi oculari”.
Con il secondo motivo si deduce la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione L'art. 192 co. 3 c.p.p. sul rilievo che la chiamata di correo del De ON non poteva ritenersi credibile, sia perché non era stata verificata la sua attendibilità intrinseca, sia perché priva di riscontri estrinseci, sia perché in contrasto con le dichiarazioni rese dai testi oculari con riferimento alla dinamica dei fatti ed al numero degli esecutori materiali dell'omicidio.
Inoltre le dichiarazioni del ZO e del EL non potevano costituire validi riscontri, sia perché dette dichiarazioni erano in contrasto con quanto
23 riferito dal De ON, sia perché il EL aveva avuto la possibilità di visionare gli atti processuali prima della sua dichiarazione accusatoria, sia perché il ZO nutriva sentimenti di odio nei confronti dell'TT ed aveva riferito nelle varie dichiarazioni circostanze in contrasto tra loro, dimostrando in tal modo mancanza di precisione, costanza e coerenza nel racconto. In particolare il ZO nelle prime dichiarazioni non aveva accusato
1*TT, mentre in sede dibattimentale aveva attribuito L'TT
l'iniziativa dell'omicidio in danno del LI. Inoltre appariva manifestamente illogica la motivazione nella parte in cui si attribuiva L'TT l'omicidio del LI senza tenere conto che dalla stessa motivazione risulta che l'TT si era rifiutato di uccidere il TO ed il
LI, legati al LI.
9) AR AR (avv.ti DO Sorbo e IU Ciccarelli)
Si deduce la violazione di legge ed il vizio della motivazione in relazione L'art. 192 co. 3 c.p.p. sul rilievo che la chiamata di correo dello ST era priva di riscontri, tanto più che non potevano costituire elementi di riscontro le dichiarazioni dei collaboranti EL e RG, in quanto gli stessi erano già stati ritenuti inattendibili dai giudici di primo grado per la contraddittorietà delle loro dichiarazioni. Inoltre la Corte di merito non aveva chiarito la causale dell'omicidio, né aveva chiarito elementi decisivi relativi alla fase organizzativa ed esecutiva dell'omicidio con riferimento al tipo di armi adoperate e al ruolo svolto dal ricorrente nella esecuzione dell'omicidio.
Inoltre la Corte di merito aveva omesso di accertare un elemento decisivo relativo alla individuazione di "Tonino o' pazzo" e del fantomatico
"CL".
10) MA OD (avv. Fernando SI)
Si deduce la violazione dell'art. 62 bis, 133 c.p. e 27 co. 3 della
Costituzione, in quanto la Corte di merito non aveva considerato che il MA
24 aveva confessato tutti i reati ed aveva collaborato con la giustizia.
11) De ON AN (avv. UO IO)
Si deduce la violazione degli art. 62 bis e 133 c.p. sul rilievo che la Corte di merito non aveva tenuto conto del buon comportamento processuale del De
ON, che aveva cominciato a collaborare prima che emergessero responsabilità penali a suo carico per gravissimi reati. Inoltre la Corte di merito non aveva considerato che, grazie al contributo fornito dal De ON, erano stati debellati interi gruppi di criminalità operanti nella zona di ER e
Casalnuovo.
12) ST FI (avv. UO IO)
Si deduce la violazione degli art. 62 bis e 133 c.p. su rilievo che il corretto comportamento processuale dell'imputato e la sua collaborazione lo rendevano meritevole delle attenuanti generiche, non ostando alla concessione delle stesse la riconosciuta diminuente di cui L'art. 8 L. 203/1991.
13) ZO NI (avv. RT BA)
Con il primo motivo si deduce la violazione di legge ed il vizio della motivazione in relazione L'art. 81 cpv. c.p., sul rilievo che la Corte di merito non aveva considerato che l'unicità del programma criminoso doveva essere desunto dalla circostanza che tutti gli omicidi, per i quali il ZO era stato condannato, erano tra loro collegati e valutabili in un quadro associativo ben delineato, che costituiva l'elemento di sopravvivenza del sodalizio criminoso.
Con il secondo motivo si deduce la violazione di legge in relazione L'art. 62 bis c.p. sul rilievo che non ostava alla concessione delle attenuanti generiche la circostanza che al ZO fosse stata riconosciuta la diminuente di cui L'art. 8 L. 203/1991.
14) EL IU (avv. IO UO)
Si deduce la violazione dell'art. 8 legge 203/1991 e 133 c.p. sul rilievo che la Corte di merito non aveva considerato che in alcuni casi il contributo
25 fornito dal EL doveva ritenersi determinante. Inoltre nella determinazione della pena non si era tenuto nel debito conto la collaborazione fornita dL'imputato.
15) RG IU (avv. UO IO)
Si deduce la violazione dell'art. 133 c.p. sul rilievo che, in considerazione della proficua collaborazione prestata dal RG, doveva essere ridotta la pena in misura congrua secondo i criteri previsti dL'art. 133 c.p...
16) RO AL (avv. Fernando SI)
Si deduce la violazione dell'art. 27 co. 3 della Costituzione, in quanto la pena inflitta, essendo eccessiva, non assolveva alla funzione rieducativa prevista dalla norma suddetta.
g
2
26 6 Motivi della decisione
Nessun ricorso merita accoglimento.
Per comodità di esposizione saranno trattati prima i motivi comuni a più ricorrenti riguardanti le questioni relative alla mancata verifica della attendibilità intrinseca dei collaboranti ed alla inosservanza delle regole vigenti in materia di valutazione della prova in relazione L'art. 192 co. 3
c.p.p.. Poi saranno trattate le questioni proposte per la prima volta da alcuni difensori con motivi aggiunti in relazione alla applicazione della diminuente del rito abbreviato ed infine saranno trattati i residui motivi dedotti da ciascun ricorrente.
A) Con vari motivi, comuni a più ricorrenti, si deduce la violazione di legge ed il vizio della motivazione in relazione alla ritenuta attendibilità intrinseca dei collaboranti. In particolare alcuni difensori, con i motivi di ricorso e con memorie illustrative, hanno ampiamente criticato i criteri adottati dalla Corte di merito sul punto, evidenziando motivi di risentimento e di rancore nutriti dal RG e dal ZO nei confronti di alcuni imputati;
la condotta collaborativa del ZO e del De ON, caratterizzata dalla volontà di rendersi credibili agli occhi degli inquirenti;
la condotta collaborativa del EL, altalenante e contraddittoria;
l'interesse del
MA e del RO ad ottenere vantaggi processuali, ecc.. Pertanto, secondo i difensori, le dichiarazioni dei collaboranti non potevano ritenersi credibili, né potevano costituire validi elementi di riscontro, mancando una corretta verifica della loro attendibilità intrinseca secondo i criteri più volte enunciati dalla giurisprudenza di legittimità.
Tutti i suddetti motivi devono ritenersi inammissibili per la loro manifesta infondatezza.
Invero i giudici di merito con sentenze che si integrano tra loro per essere conformi sul punto - hanno esaurientemente e adeguatamente motivato
27 l'attendibilità intrinseca di ciascun collaborante sulla base di criteri pienamente condivisibili non suscettibili di censura in questa sede. Infatti il giudizio è stato ancorato a elementi specifici riguardanti la personalità dei collaboranti, la spontaneità, la sostanziale precisione, costanza e coerenza dei loro racconti. A tal proposito la Corte di merito, oltre a verificare in relazione a ciascun episodio la credibilità dei collaboranti, ha evidenziato aspetti indubbiamente significativi emersi dalle loro complessive dichiarazioni al fine di dimostrare la loro attendibilità intrinseca. Infatti, nonostante i rilevati contrasti tra il De ON ed il ZO, le loro dichiarazioni accusatorie erano sempre state convergenti sui punti essenziali. Inoltre il ZO, che aveva cominciato a collaborare in segreto, aveva preannunciato la commissione di delitti puntualmente verificatisi. Il RG, nonostante il suo conclamato odio e rancore nei confronti del CO e del EL, non aveva accusato in modo specifico il SO, il MA ed il TO per l'attentato subito, nel corso del quale aveva trovato la morte la sua amante. Il EL, nonostante le sue ambigue dichiarazioni in relazione ad alcuni episodi, aveva comunque dimostrato di voler collaborare in relazione ad altri episodi, ove le sue dichiarazioni risultavano pienamente convergenti con quelle degli altri collaboranti e con gli altri elementi del fatto. Infine il MA, il RO e lo
ST con le loro dichiarazioni avevano ampiamente dimostrato di volersi dissociare dal clan di appartenenza.
Né può ritenersi, come sostenuto da alcuni difensori, la natura strumentale di tali dichiarazioni, tenuto conto che la stessa Corte, pur evidenziando volta per volta le ragioni che avevano indotto i propalanti alla collaborazione, ha escluso ogni intento calunniatorio da parte degli stessi sulla base di logiche considerazioni non suscettibili di censura in questa sede. In particolare anche in relazione alle dichiarazioni rese “de relato", ove è stata correttamente verificata la attendibilità della fonte primaria - la Corte di merito ha chiarito
28 che detti collaboranti avevano diretta conoscenza delle persone e dei fatti riguardanti l'associazione criminale, nella quale operavano, e, quindi, erano in grado di riferire precise circostanze riguardanti fatti e persone coinvolte nei vari episodi criminosi. Inoltre, quanto alle imprecisioni e discordanze dei racconti relativi ai vari fatti di sangue - peraltro puntualmente rilevate nella sentenza impugnata la Corte di merito ha ulteriormente chiarito in modo
-
logico che dette imprecisioni e discordanze, giudicate marginali, non incidevano comunque ai fini della esatta definizione del quadro accusatorio.
D'altra parte vi è da considerare che la attendibilità intrinseca dei chiamanti in correità deve essere doverosamente e attentamente verificata, quando i riscontri esterni lasciano un qualche margine di perplessità o per la loro scarsa rilevanza o perché suscettibili di interpretazione alternativa. Ma tale valutazione non è richiesta in termini altrettanto penetranti, allorché, come nel caso di specie, ci si trovi in presenza di numerosi elementi esterni di riscontro, anche individualizzanti, connotati della caratteristica della gravità, della precisione e della concordanza.
Né può ritenersi, come sostenuto da alcuni difensori, che la Corte di merito abbia erroneamente valorizzato alcune dichiarazioni di collaboranti a discapito di altre. Invero, in relazione ad ogni singolo episodio, la Corte di merito, con motivazione immune da vizi logici, ha chiarito le ragioni per le quali erano più credibili alcune dichiarazioni rispetto alle altre, di guisa che le censure dedotte sul punto, essendo dirette ad una rivalutazione del merito, devono ritenersi improponibili in questa sede.
B) Infondati devono ritenersi tutti i motivi, comuni a più ricorrenti, riguardanti la violazione dell'art. 192 co. 3 c.p.p., tenuto conto che nel caso di specie la Corte di merito si è adeguata ai principi più volte espressi dalla consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte in tema di valutazione della in "subiecta materia". Invero, ai sensi dell'art. 192 co. 3 c.p.p., la prova
R 2 9 chiamata di correo, se precisa e circostanziata, ben può costituire fonte di convincimento in ordine alla responsabilità del chiamato in correità, qualora la stessa abbia trovato riscontro in elementi esterni, che siano tali da renderne verosimile il contenuto. Non vi è dubbio che il riscontro esterno, idoneo a confermare l'attendibilità del chiamante, può essere costituito da qualsiasi elemento di natura diretta o logica e, quindi, anche da altra chiamata di correo
_convergente, resa in piena autonomia rispetto alla precedente, tanto da escludere il sospetto di reciproche influenze.
Orbene la Corte di merito, adeguandosi al suddetto principio, ha verificato la coerenza e la costanza dei racconti dei vari collaboranti, specificando volta per volta i riscontri esterni alle loro chiamate di correo con riferimento a ciascun omicidio. Tali riscontri, costituiti dalle convergenti ed autonome dichiarazioni dei collaboranti, hanno trovato ulteriore conferma in numerosi elementi di generica e di specifica (vedi dichiarazioni di testi, accertamenti di polizia giudiziaria, esami autoptici, ecc.), di guisa che gli stessi devono ritenersi indubbiamente idonei per la loro rilevanza e congruenza a confermare le varie chiamate di correo, tanto più che la Corte di merito ha ampiamente motivato in ordine alle divergenze ed imprecisioni riscontrate dai difensori con i motivi di appello, superandole con argomentazioni anche di natura logica: non suscettibili di censura in questa sede. Né possono condividersi le censure sollevate da alcuni difensori relative al fatto che le dichiarazioni accusatorie di alcuni collaboranti (vedi in particolare EL) non erano credibili, in quanto le stesse erano state rese dopo l'emissione dell'ordinanza applicativa della misura cautelare. Infatti anche su tale punto la
Corte di merito ha svolto una ampia e puntuale motivazione, verificando volta per volta l'autonomia della fonte e le ragioni per le quali le dichiarazioni accusatorie dovevano ritenersi credibili.
Pertanto devono ritenersi infondate le censure dedotte dai difensori sul
е 30 rilievo che le dichiarazioni dei collaboranti non potevano costituire un riscontro reciproco, in quanto tra di loro contraddittorie. Infatti dette censure formulate in vario modo dai difensori sotto il profilo del travisamento del fatto, della carenza o della manifesta illogicità della motivazione - riguardano esclusivamente il merito, in quanto le stesse sono dirette ad ottenere una rivalutazione delle risultanze probatorie già correttamente esaminate nella con sentenza impugnata. Tale riesame esula-completamente dai compiti assegnati a questa Corte dL'art. 606 lett. e) c.p.p., secondo cui i vizi della motivazione non solo devono risultare dal provvedimento impugnato, ma configurare anche una "manifesta illogicità".
Quanto al dedotto travisamento dei fatti, adombrato da alcuni difensori nei motivi di ricorso, si deve escludere che nel caso di specie la Corte di merito abbia travisato alcune risultanze processuali, omettendo anche di rispondere a specifici motivi dedotti con l'atto di appello. In particolare va osservato che le doglianze prospettate con il suddetto motivo dirette essenzialmente ad
-
evidenziare elementi processuali non adeguatamente valutati nella sentenza impugnata - non incidono comunque sul giudizio globale operato dalla Corte di merito, che nell'ambito del suo potere discrezionale, pur tenendo conto di tutte le emergenze processuali, ha giustamente valorizzato quegli elementi ritenuti più idonei ed assorbenti ai fini della decisione.
A tal proposito le Sezioni Unite hanno anche di recente affermato che
"l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di
Cassazione essere limitato per espressa volontà del legislatore a
- -
riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro corrispondenza alle acquisizioni processuali.
31 L'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile “ictu oculi”, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, pur non espressamente confutate, siano incompatibili con la decisione adottata, purché siano adeguatamente spiegate le ragioni del tinzione convincimento" (Sez. Un. n. 24 del 24/11/1999, proc. Spina, rv. 214.194).
E' appena il caso di rilevare, infine, che i riscontri di natura.logica, desunti dalla esistenza della associazione criminale operante sul territorio, ben possono essere utilizzati nel presente processo al fine della individuazione della responsabilità di ciascun imputato in relazione agli omicidi per i quali vi
è stata condanna. Infatti, come giustamente rilevato dalla Corte di merito, i fatti relativi alla esistenza della associazione criminale, il cui procedimento era stato trasmesso al Tribunale per competenza, ben potevano essere accertati e valutati “incidenter tantum” nel presente processo, trattandosi di fatti storicamente accertati, nel cui contesto gli omicidi erano stati commessi.
C) Infondate devono ritenersi le richieste avanzate per la prima volta da più ricorrenti con motivi aggiunti relative alla applicabilità della diminuente del rito abbreviato nel giudizio di cassazione.
Tali richieste - pur essendo ritualmente ammissibili ai sensi dell'art. 609 co. 2 c.p.p., trattandosi di questioni, che non potevano essere proposte in precedenza, attesa la recente approvazione delle leggi di riferimento (nn. 479/1999 e 144/2000) non meritano accoglimento per le seguenti
-
considerazioni.
Infatti l'art. 4 ter co. 3 della legge 144/2000, nel disciplinare il regime transitorio in relazione ai processi penali in corso per reati puniti con la pena dell'ergastolo, ha limitato la possibilità di richiedere il giudizio abbreviato alle sole fasi di merito (giudizi di primo e secondo grado e giudizio di rinvio),
e 32 escludendo in tal modo che analoga richiesta possa essere formulata nel giudizio di cassazione. Ne consegue che sotto tale profilo la richiesta di possibile applicazione della diminuente per il rito abbreviato in questa sede debba essere senz'altro respinta.
Per completezza di esposizione deve anche rilevarsi che non trova spazio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 ter co. 2 L. 144/2000 in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dedotta da alcuni difensori dei ricorrenti con i motivi aggiunti.
Invero a parte la considerazione che, atteso l'evidente scopo deflativo
-
dell'istituto, la norma transitoria citata prevede la possibilità di richiedere il rito abbreviato solo nel caso della necessità di svolgimento di una attività istruttoria va rilevato che, nonostante il riflesso di natura premiale
-
dell'istituto in questione, non può, comunque, dubitarsi della natura squisitamente processuale del rito abbreviato, essendo lo stesso collegato a precise scelte processuali fatte dL'imputato nei modi e nei tempi previsti dalla legge. Infatti il diritto dell'imputato ad ottenere l'applicazione della diminuente in parola ha come presupposto la scelta del rito, regolato da norme di natura processuale, sottratte, in quanto tali, alla particolare disciplina dettata dL'art. 2 c.p.. Ne consegue che, trattandosi di norme processuali, la regola applicabile non può che essere quella del “tempus regit actum", che per giurisprudenza costante non viola alcun principio costituzionale. Infatti il parametro costituzionale della disparità di trattamento e della irragionevolezza trova un limite in materia di norme processuali di natura transitoria, trattandosi di norme che regolano situazioni del tutto diverse. D'altra parte la regola del “tempus regit actum" - che ha il suo fondamento nel principio generale previsto dL'art. 11 co. 1 preleggi cod. civ., secondo il quale la legge non ha effetto retroattivo - non trova alcuna eccezione, tanto più che la norma prevista dL'art. 2 c.p., che regola la successione delle leggi penali nel tempo,
33 è applicabile solo alle leggi penali, cioè a quelle norme che modificano il precetto o la sanzione, mentre non può riguardare l'istituto del rito abbreviato, che ha natura esclusivamente processuale.
Per le suesposte considerazioni, anche in adesione L'orientamento già espresso da questa Suprema Corte in “subiecta materia" (vedi Cass. sez. 1^
sent. n. 652 del 5/6/2000, proc. Hasani;
Cass. sez. 1^ del 15/6/2000, proc. ᎠᎥ
-RL, Cass. sez. 6^ del 20/6/2000, proc. Occhipinti), la dedotta questione di legittimità costituzionale non ha alcun fondamento.
D) Passando ora ad esaminare i motivi dedotti da ciascun ricorrente si osserva quanto segue.
1) GA NI Infondato deve ritenersi il primo motivo, con il quale si deduce la violazione degli artt. 468 e 603 co. 1 c.p.p. sul rilievo che era stata ammessa ingiustificatamente l'escussione del collaborante ZO, nonostante che il
P.M. appellante non avesse richiesto la rinnovazione del dibattimento sul punto.
Invero il potere discrezionale riconosciuto al giudice del dibattimento di ammissione di nuove prove ex art. 507 c.p.p., correlato in grado di appello all'art. 603 co. 3 c.p.p., è stato più volte affermato da questa Suprema Corte
(vedi in tal senso anche Sez. Un. n. 17 del 6-11-1992, ric. Martin, rv. nn.
191.606 e 191.607) e tale principio è stato confermato dalla sentenza
111/1993 della Corte Costituzionale, che non ha posto alcun limite al potere del giudice del dibattimento di assumere nuove prove di ufficio ai sensi dell'art. 507 c.p.p., richiamando in motivazione, tra l'altro, il principio già enunciato nella sentenza 255//1992 della stessa Corte, ove si afferma che
"fine primario ed ineludibile del processo penale non può che rimanere quello della ricerca della verità” e che "ad un ordinamento improntato al principio di legalità non sono consone norme di metodologia processuale che
.....
е 34 ostacolino in modo irragionevole il processo di accertamento del fatto storico necessario per pervenire ad una giusta decisione".
Orbene nel caso di specie il giudice dell'appello, con motivazione immune da vizi logici (vedi pagg. 349-352), ha ampiamente chiarito la ragione per la quale l'escussione del ZO si rendeva assolutamente necessaria, tenuto conto da un lato che lo stesso, nella qualità di capo della banda di cui
_ facevano parte il RG ed il EL, era a conoscenza dei rapporti intercorrenti tra il suo clan e l'altro clan alleato, facente capo L'ZI ed al
GA, presso il quale L'epoca si trovavano momentaneamente ad operare il
RG ed il EL, e dL'altro che tra le fonti di accusa contestate al
GA in relazione al reato associativo vi era anche la dichiarazione del ZO.
Pertanto in questa sede nessuna censura può essere mossa nei confronti dell'ordinanza, con la quale fu disposta l'escussione del ZO, tanto più che la Corte di merito si è avvalsa del potere integrativo di ufficio riconosciutogli dL'art. 603 co. 3 c.p.p., che costituisce diretta espressione della sfera discrezionale riservata dalla legge esclusivamente al giudice di merito.
Parimenti infondati devono ritenersi il secondo ed il terzo motivo, con i quali si deduce la violazione dell'art. 192 co. 3 c.p.p. e dell'art. 110 c.p. sul rilievo che le chiamate di correo del RG e del EL non potevano costituire tra loro un reciproco riscontro, in quanto non sovrapponibili per una totale incompatibilità dei due racconti, e che il concorso morale del GA non poteva essere ritenuto per il solo fatto che questi era il capo-della zona di
Castel Cisterna per conto dell'ZI.
Infatti la Corte di merito, adeguandosi ai consolidati principi di diritto più volte affermati in tema di chiamata di correo (vedi ante sub B), ha correttamente ritenuto provata la responsabilità del GA ("detto cosciastorta") sulla base della sostanziale convergenza delle precise e dettagliate chiamate di correo formulate dal RG e dal EL, che
35 concordemente avevano indicato il GA quale mandante dell'omicidio, specificando il movente strettamente legato agli interessi dell'associazione di appartenenza. In particolare i due collaboranti avevano reso dichiarazioni convergenti in relazione alla fase esecutiva dell'omicidio, alla cui commissione avevano partecipato altri due uomini del GA e, cioè, un tale
EN, che aveva fornito le armi ed aveva individuato la vittima, ed un tale CL, che aveva materialmente sparato. Tali dichiarazioni accusatorie sono state giustamente ritenute attendibili, in quanto, oltre a trovare conferma negli accertamenti di polizia giudiziaria e nelle dichiarazioni di testi presenti al fatto, avevano trovato riscontro nella realtà associativa vigente nella zona, descritta dal ZO, il quale, pur non accusando il GA, aveva comunque precisato che L'epoca il RG ed il EL svolgevano la loro attività delittuosa nel clan del GA, strettamente legato L'ZI (deceduto).
Pertanto deve ritenersi che la Corte di merito ha correttamente ritenuto sussistente il concorso morale del GA, in quanto il proprio convincimento è stato ancorato non solo alle chiamate di correo, ma anche ad elementi di natura logica, desumibili dalla dichiarazione del ZO e aderenti al contesto criminale di natura associativa imperante nella zona.
Improponibili in questa sede devono ritenersi le altre censure di cui al quarto motivo di ricorso relative alle divergenze delle due chiamate di correo riguardanti il momento del conferimento del mandato ad uccidere ed il luogo di appuntamento dopo l'omicidio, nonché le discrasie esistenti-tra- tali chiamate ed altri elementi di generica e di specifica risultanti dagli atti.
Invero su tali punti, evidenziati dal ricorrente con i motivi di appello e riproposti con il ricorso, la Corte di merito ha svolto una puntuale e adeguata motivazione, superando tali discrasie con argomentazioni di natura logica non suscettibili di censura in questa sede. D'altra parte, come già rilevato dalla
Corte di merito, dette censure non sono tali da poter incrinare l'impianto
36 accusatorio, trattandosi di particolari giustamente giudicati di scarsa rilevanza.
-Pertanto poiché le considerazioni fatte dalla Corte di merito, tutte puntuali e specifiche in relazione a ciascuna doglianza dedotta con i motivi di appello, non presentano alcun aspetto di illogicità - le dedotte censure devono ritenersi improponibili, non essendo possibile in questa sede procedere alla rivalutazione del fatto.
Quanto al quinto motivo relativo alla richiesta di applicazione della diminuente per il rito abbreviato vedi ante sub C).
2) De NA MA
Inammissibile per la sua manifesta infondatezza deve ritenersi il primo motivo, con il quale si deduce la violazione degli artt. 486, 487 e 178 lett. c)
c.p.p..
-Infatti a parte la considerazione che dalla stessa sentenza impugnata risulta che l'imputato, detenuto per altro, era assente per rinuncia, di guisa che lo stesso non poteva essere dichiarato contumace l'eventuale rimessione in libertà dell'imputato, verificatasi successivamente, non comportava l'obbligo di dichiarazione della contumacia, trattandosi di unico dibattimento, anche se svoltosi in più udienze (Cass. sez. 3^, n. 11654/1998, rv. 212.051).
Quanto alla dedotta violazione dell'art. 178 lett. c) c.p.p. per la mancata notifica al difensore dell'avviso di udienza a seguito di rinvio per la proclamata astensione degli avvocati, è sufficiente rilevare che non ricorreva l'obbligo di notifica al difensore dell'avviso di udienza, peraltro non specificata dal ricorrente. Infatti dal verbale di udienza dell'8/7/1999 (l'unica ove vi è stata l'astensione dei difensori) risulta che la data di rinvio fu comunicata in udienza in presenza dei difensori e degli imputati, di guisa che la lettura in udienza dell'ordinanza di rinvio, ai sensi del quarto comma dell'art. 486 c.p.p., sostituiva a tutti gli effetti gli avvisi per tutti coloro che
"sono o devono considerarsi presenti".
е 37 ON deve ritenersi il secondo motivo, con il quale si deduce la violazione dell'art. 192 co. 3 c.p.p. sul rilievo che non era stata verificata la attendibilità intrinseca dei collaboranti RG, ZO e MA e che la chiamata di correo del RG era priva di validi riscontri.
Infatti la Corte di merito ha prima attentamente verificato l'attendibilità intrinseca dei collaboranti RG, ZO e MA sulla base di criteri pienamente condivisibili (vedi ante sub A); poi, adeguandosi ai consolidati principi di diritto più volte affermati in tema di chiamata di correo (vedi ante sub B), ha correttamente ritenuto provata la responsabilità del De NA sulla base della puntuale e dettagliata chiamata di correo del RG, che aveva dichiarato di aver commesso i due omicidi insieme al SO su ordine del
De NA, specificando per ambedue gli omicidi la causale. Tale chiamata di correo è stata giustamente ritenuta credibile, in quanto aveva trovato pieno riscontro non solo in numerosi elementi di generica e di specifica, ma anche nelle convergenti dichiarazioni degli altri due collaboranti ZO e MA, che avevano confermato il movente, riferendo anche in merito alla realtà
associativa criminale vigente nella zona. In particolare la dichiarazione del
ZO che aveva riferito di aver appreso delle modalità degli omicidi dal
UD (deceduto), costruttore legato al De NA e istigatore dell'omicidio dell'Eterno è stata considerata giustamente un forte elemento di riscontro,
-
trattandosi di dichiarazione proveniente da soggetto, che, per la sua posizione di vertice nell'ambito della associazione criminale di appartenenza, aveva diretta conoscenza di fatti e persone in essa coinvolti. Pertanto deve ritenersi che la Corte di merito ha correttamente ritenuto sussistente il concorso morale del De NA, in quanto il proprio convincimento è stato ancorato non solo alla chiamata di correo del RG, ma anche ad elementi di natura diretta e logica, desumibili dalle dichiarazioni del ZO e del MA.
Improponibili in questa sede devono ritenersi le altre censure dedotte dai
38 difensori con i motivi di ricorso relative a imprecisioni e discrasie riguardanti le causali dei due omicidi.
Invero su tali punti, evidenziati dal ricorrente con i motivi di appello e riproposti con il ricorso, la Corte di merito ha svolto una puntuale e adeguata motivazione, superando tali discrasie con argomentazioni di natura logica non suscettibili di censura in questa sede. D'altra parte, come già rilevato dalla
-Corte di merito, dette censure non sono tali da poter incrinare l'impianto accusatorio, trattandosi di particolari giustamente giudicati di scarsa rilevanza.
Pertanto - poiché le considerazioni fatte dalla Corte di merito, tutte puntuali e specifiche in relazione a ciascuna doglianza dedotta con i motivi di appello, non presentano alcun aspetto di illogicità - le dedotte censure devono ritenersi improponibili, non essendo possibile in questa sede procedere alla rivalutazione del fatto.
Parimenti infondato deve ritenersi il terzo motivo, con il quale si deduce la violazione dell'art. 577 nn. 3 e 4 c.p. e la carenza della motivazione in relazione alle ritenute aggravanti della premeditazione e del motivo abbietto.
Infatti a parte la considerazione che le due aggravanti sono state ritenute
-
solo in relazione L'omicidio dell'TE, mentre sono state escluse, perché non contestate in fatto, in relazione al duplice omicidio EN-SP - va rilevato che la Corte di merito ha adeguatamente motivato sul punto, evidenziando che l'omicidio dell'TE era stato commesso dopo congrua e lunga riflessione al fine di riaffermare la prevalenza sul territorio della feroce banda di camorra.
- poiché nel caso di specie la Corte di merito ha ancorato il Pertanto
proprio giudizio ad elementi indubbiamente significativi idonei a dimostrare per la loro rilevanza la sussistenza dell'elemento cronologico e di quello psichico deve ritenersi sussistente l'aggravante della premeditazione. Inoltre
-
deve ritenersi sussistente anche l'aggravante del motivo abbietto, tenuto conto
39 dell'accertata causale, desumibile in modo evidente dalle dichiarazioni dei collaboranti.
3) CO PI
ON deve ritenersi il primo motivo, con il quale si deducono due censure di natura procedurale, già dedotte con i motivi di appello, relative la prima alla nullità dell'ordinanza 25/11/96 emessa dalla Corte di Assise di
Napoli, con la quale era stato separato il presente processo da quello relativo al reato di associazione per delinquere di stampo camorristico, e la seconda alla nullità della sentenza di primo grado per violazione dell'art. 546 nn. 2 e 3
c.p.p. sul rilievo che la stessa era stata sottoscritta dal solo Presidente.
Quanto alla prima censura, è sufficiente rilevare che il provvedimento di riunione o di separazione dei processi rientra nella esclusiva sfera discrezionale del giudice di merito, tanto che per tale tipo di provvedimento non è prevista alcuna sanzione di nullità; né avverso tale provvedimento, atteso il principio di tassatività sancito dL'art. 568 co. 1 c.p.p., è prevista alcuna forma di impugnazione.
Quanto alla seconda censura, è sufficiente rilevare - alla luce di un ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale (Cass. sez. 1^ n. 2045/2000, proc.
Scarvaglieri, rv. 215.927; Cass. sez. 1^ n. 5271/1997 proc. Ripa, rv. 208798)
- che non ricorre alcuna nullità, qualora il provvedimento del giudice collegiale sia stato redatto e sottoscritto dal solo Presidente. Orbene, poiché nel caso di specie risulta che la sentenza di primo grado fu sottoscritta dal
Presidente anche in qualità di estensore, nessuna nullità è ravvisabile nel caso di specie.
Parimenti infondato deve ritenersi il secondo motivo, con il quale si deduce la violazione di legge, la carenza e la manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 192 co. 3 c.p.p. e 56-575 c.p. con riferimento L'omicidio della OP ed al tentato omicidio del RG.
40 Anche in tal caso la Corte di merito, adeguandosi ai consolidati principi di diritto più volte affermati in tema di chiamata di correo (vedi ante sub A e B), ha correttamente ritenuto provata la responsabilità del CO, nella qualità di mandante, sulla base delle convergenti chiamate di correo formulate dal
MA, dal EL e dal RO, le quali, oltre a trovare tra loro un reciproco riscontro, erano state ulteriormente riscontrate dalle dichiarazioni rese dal ZO e dallo stesso RG, nonché da elementi di generica e di specifica risultanti dagli atti. In particolare la dichiarazione del ZO giustamente è stata considerata come forte elemento di riscontro, in quanto lo stesso, avendo cominciato a collaborare in segreto già da qualche mese, aveva riferito agli inquirenti della preparazione dell'attentato in anticipo, avendo appreso tale notizia dal UD. Inoltre lo stesso ZO, oltre a confermare il movente riferito dagli altri collaboratori, aveva altresì precisato che dopo il fatto di sangue anche il CO gli aveva narrato dell'episodio, ignorando il suo stato di collaboratore di giustizia. Né può essere condivisa la tesi in merito alla inutilizzabilità di tale dichiarazione, tenuto conto che la Corte di merito, adeguandosi al principio enunciato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 361/1998, ha correttamente applicato le disposizioni previste dL'art. 210 c.p.p., procedendo L'esame del ZO, imputato nel medesimo procedimento, su fatti concernenti la responsabilità di altri imputati nello stesso procedimento.
Improponibili in questa sede devono ritenersi le altre censure dedotte dai difensori con i motivi di ricorso relative alle contraddizioni ed imprecisioni emerse dalle dichiarazioni dei collaboranti.
Invero su tali punti, evidenziati dal ricorrente con i motivi di appello e riproposti con il ricorso, la Corte di merito ha svolto una puntuale e adeguata motivazione, superando tali discrasie con argomentazioni di natura logica non suscettibili di censura in questa sede. D'altra parte, come già rilevato dalla
41 Corte di merito con motivazione immune da vizi logici, dette censure non sono tali da poter incrinare l'impianto accusatorio, trattandosi di particolari giustamente giudicati di scarsa rilevanza. Pertanto – poiché le considerazioni fatte dalla Corte di merito, tutte puntuali e specifiche in relazione a ciascuna doglianza dedotta con i motivi di appello, non presentano alcun aspetto di illogicità le dedotte censure devono ritenersi improponibili, non essendo possibile in questa sede procedere alla rivalutazione del fatto.
Parimenti infondato deve ritenersi il terzo motivo, con il quale si deduce la violazione di legge, la carenza e la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della prova in ordine al conferimento del mandato omicidiario da parte del CO per l'uccisione della OP.
Invero la Corte di merito, con motivazione immune da vizi logici, ha chiarito la ragione per la quale l'attentato era diretto alla eliminazione non solo del RG, ma anche della OP, in quanto la stessa aveva minacciato di riferire fatti delittuosi riferibili al gruppo criminale nel caso fosse capitato qualcosa di spiacevole al suo amante. In particolare tale convincimento è stato ancorato, oltre che a considerazioni di natura logica desumibili dL'effettivo svolgimento dei fatti, anche alle dichiarazioni rese dal MA, il quale aveva riferito in modo specifico che il CO ed il
EL, nel conferirgli l'incarico, gli avevano detto di uccidere anche la
OP. Pertanto la censura dedotta dal ricorrente sul punto relativo alla illogică valutazione della testimonianza resa dal teste MO deve ritenersi inammissibile, in quanto diretta alla rivalutazione di una circostanza di fatto improponibile in questa sede.
ON deve ritenersi anche il quarto motivo, con il quale si deduce la violazione di legge, la carenza e la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta aggravante della premeditazione.
Non vi è dubbio che per la sussistenza dell'aggravante della
д 42 -premeditazione è necessario che ricorra oltre L'elemento psichico,
consistente nel perdurare nell'animo dell'agente di una risoluzione ferma ed irrevocabile anche un intervallo di tempo apprezzabile tra l'ideazione e
-
l'esecuzione del proposito criminoso, nel corso del quale non solo tale proposito si consolida e si rafforza, ma vengono anche studiate le modalità e predisposti i mezzi per l'attuazione del piano.
Va altresì precisato che, alla luce di un consolidato indirizzo
..
giurisprudenziale, gli elementi sintomatici dai quali può desumersi l'esistenza della premeditazione sono stati individuati nella manifestazione anticipata del progetto criminoso, nella causale, nella predisposizione dei mezzi, nel "modus operandi" immediatamente precedente al delitto, nelle modalità di esecuzione,
ecc..
Orbene nel caso di specie la Corte di merito ha ancorato il proprio giudizio ad elementi indubbiamente significativi - quali l'accertato movente e le modalità esecutive - idonei a dimostrare per la loro rilevanza la sussistenza dell'elemento cronologico e di quello psichico. Né può condividersi la tesi difensiva secondo la quale il CO non era a conoscenza della presenza della OP al supermercato di Casoria. Infatti, come ampiamente chiarito dalla Corte di merito, l'eliminazione del RG e della OP era stata già decisa dal CO e dai suoi stretti complici, anche se si aspettava l'occasione propizia per attuare l'omicidio. Né consegue che in tal caso l'aggravante della premeditazione deve ritenersi sussistente, tenuto conto che tra il momento in cui gli imputati avevano maturato il proposito delittuoso e il momento della esecuzione dell'omicidio trascorse un apprezzabile lasso di tempo, anche perché si doveva attendere il momento favorevole, che si presentò proprio in occasione del tranello teso al RG al supermercato di Casoria, ove con ogni probabilità lo stesso sarebbe andato con l'amante, con la quale quasi sempre si spostava. Ne consegue che, poiché la sussistenza dell'aggravante
43 della premeditazione è stata ritenuta sulla base di elementi correttamente valutati, la sentenza impugnata anche sotto tale profilo non merita alcuna censura.
Inammissibile per la sua manifesta infondatezza deve ritenersi il quinto motivo, con il quale si deduce la violazione di legge e la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante del motivo abbietto e alla ritenuta esclusione dell'attenuante della provocazione.
Invero, come già ampiamente chiarito dalla Corte di merito, il CO non agì in uno stato d'ira a seguito delle minacce del RG, ma al solo scopo di riaffermare il suo prestigio di capo nell'ambito della organizzazione criminale, eliminando un associato, che si era comportato in modo non consono agli interessi dell'associazione, e la sua amante, che aveva minacciato di denunciarlo unitamente agli altri associati.
Parimenti inammissibile deve ritenersi il sesto motivo, con il quale si deduce la violazione di legge e la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche.
Invero la Corte di merito ha adeguatamente motivato il diniego delle attenuanti generiche e della riduzione della pena, ancorando il proprio giudizio alla gravità delle modalità dei fatti ed alla negativa personalità dell'imputato, correttamente desunta da gravi precedenti penali. Ne consegue che la sentenza impugnata neanche sotto tale profilo merita censura, trattandosi di giudizio adeguatamente motivato sulla base dei parametri fissati dL'art. 133 c.p., tanto più che le dedotte censure sono dirette essenzialmente alla contestazione di un potere discrezionale del giudice di merito e, come tali, non proponibili in questa sede.
Parimenti inammissibile deve ritenersi il settimo motivo, con il quale si deduce la carenza della motivazione in ordine al rigetto della richiesta di rinnovazione del dibattimento per escutere determinati soggetti, che avevano 44 - a parte la genericità del motivo va diretta conoscenza dei fatti. Infatti
rilevato che la Corte di merito ha svolto una adeguata motivazione sul punto, chiarendo le ragioni per le quali non era necessaria la rinnovazione del dibattimento.
Quanto L'ottavo motivo (aggiunto), con il quale è stata proposta la questione di legittimità costituzionale dell'art. 442 co. 2 c.p.p. e dell'art. 4/ter n. 2L. 144/2000, vedi ante sub C)..
4 e 5) SO IO e TO AL
ON deve ritenersi il primo motivo, comune ai due ricorrenti, con il quale si deduce la mancata verifica della attendibilità intrinseca dei collaboranti e la violazione dell'art. 192 co. 3 c.p.p. per le ragioni già esposte sub A) e B).
Invero, in relazione L'omicidio OP ed al tentato omicidio RG, la responsabilità dei due ricorrenti è stata correttamente affermata sulla base delle convergenti ed autonome chiamate di correo formulate dal MA e dal
RO, che avevano trovato puntuale riscontro nelle dichiarazioni del
ZO e del EL, nonché in numerosi elementi di generica e di specifica ampiamente illustrati nella sentenza impugnata (vedi ante posizione del CO).
In relazione agli omicidi TE, EN e SP, la responsabilità del SO è stata correttamente affermata sulla base della chiamata di correo del RG, che aveva trovato puntuale riscontro, quanto al primo omicidio, nella dichiarazione del MA, e quanto a tutti e tre gli omicidi nella dichiarazione del ZO, che aveva appreso i fatti direttamente dal
UD, nonché nella realtà associativa imperante nella zona di ER, ampiamente descritta dal ZO e dal MA (vedi ante anche posizione del
De NA).
Né le censure evidenziate dai ricorrenti con i motivi di appello e
45 riproposte con i rispettivi ricorsi (relative in particolare ad alcune discordanze. riguardanti le dichiarazioni dei collaboranti) sono idonee ad incrinare l'impianto accusatorio, tenuto conto che la Corte di merito ha svolto una puntuale e adeguata motivazione su tutti i punti oggetto delle dedotte censure, giudicando tali discordanze di scarso rilievo e, comunque, superandole con argomentazioni di natura logica non suscettibili di censura in questa sede.
Né può condividersi la tesi difensiva secondo la quale il TO non era a conoscenza che doveva essere uccisa anche la OP. Infatti, come ampiamente chiarito dalla Corte di merito, l'eliminazione del RG e della
OP era stata già decisa dal clan del CO, anche se si aspettava l'occasione propizia per attuare il duplice omicidio. Inoltre il gruppo di fuoco, del quale faceva parte il TO con funzioni di copertura, aveva già avvistato nel supermercato l'autovettura con a bordo la OP, tanto che fu agevole per i componenti del gruppo seguire l'autovettura con le due vittime designate. Ne consegue che il TO, in base ai principi vigenti in tema di concorso di persone nel reato, giustamente è stato ritenuto responsabile a pieno titolo dell'omicidio premeditato in danno della OP, risultando provato il suo accordo preventivo con gli altri componenti del gruppo di fuoco alla commissione del duplice omicidio e mancando qualsiasi elemento dal quale si possa desumere il contrario.
Inammissibile per la sua manifesta infondatezza deve ritenersi il secondo motivo dedotto dal difensore del TO, con il quale si lamenta la violazione di legge sul rilievo che la sua condotta doveva essere qualificata come reato di favoreggiamento personale. Infatti, come adeguatamente chiarito dalla Corte
di merito, l'attività svolta dal TO si innestava nella fase preparatoria ed esecutiva dell'omicidio, di guisa che, in presenza di un preventivo accordo del
TO con gli atri componenti del gruppo di fuoco, si deve escludere che nella fattispecie possano ricorrere gli elementi del reato di favoreggiamento.
46 Parimenti inammissibile deve ritenersi il terzo motivo dedotto dal difensore del TO, con il quale si lamenta la eccessività della pena irrogata in relazione al minimo ruolo svolto dal TO nella commissione dell'omicidio.
Invero la Corte di merito, pur non riconoscendo l'attenuante di cui L'art. 114 c.p., ostando alla concessione di tale attenuante la disposizione di cui L'art. 112 c.p., ha comunque tenuto conto, ai fini della determinazione della pena, del ruolo secondario svolto dal TO, concedendo le attenuanti generiche con giudizio di prevalenza e riducendo la pena, di guisa che la sentenza impugnata neanche sotto tale profilo merita censura, trattandosi di giudizio adeguatamente motivato sulla base dei parametri fissati dL'art. 133
c.p., tanto più che la dedotta censura, essendo diretta essenzialmente alla contestazione di un potere discrezionale del giudice di merito, non proponibile in questa sede.
Parimenti inammissibile deve ritenersi il secondo motivo dedotto dal difensore del SO, con il quale si lamenta la mancata concessione delle attenuanti generiche.
Invero la Corte di merito ha adeguatamente motivato il diniego delle attenuanti generiche, ancorando il proprio giudizio alla negativa personalità del SO, correttamente desunta dalla gravità delle modalità dei fatti, dalla reiterazione delle condotte e dai gravi precedenti penali, anche specifici, di guisa che anche in tal caso il diniego deve ritenersi correttamente motivato sulla base dei parametri fissati dL'art. 133 c.p..
Quanto al motivo aggiunto, con il quale è stata proposta la questione di legittimità costituzionale dell'art. 442 co. 2 c.p.p. e dell'art. 4/ter n. 2 L.
144/2000, vedi ante sub C).
6-7) DE ET IU e AS NG RO
Inammissibile per la sua manifesta infondatezza deve ritenersi il primo
47 motivo, comune ai due ricorrenti, con il quale si deduce il vizio della motivazione in merito al mancato esame del DNA.
Invero la Corte di merito ha correttamente motivato sul punto, ancorando il proprio giudizio ad elementi specifici risultanti dagli atti, quali: la mancanza di resti organici di comparazione, necessari per l'esame del DNA;
la corrispondenza dell'autovettura rubata dal De ON con quella in cui fu trovato il corpo bruciato della vittima;
la corrispondenza degli abiti indossati dal CO con i brandelli del pantalone rinvenuto nell'autovettura; la corrispondenza dell'età e della struttura fisica del CO con quelle del giovane rinvenuto bruciato;
la mancanza della milza nel cadavere bruciato proprio come il CO, ecc.. Ne consegue che, poiché la Corte di merito, sulla base di considerazioni immuni da vizi logici, ha spiegato la ragione per la quale l'identificazione del cadavere con la persona del CO doveva ritenersi certa, la sentenza impugnata sul punto non merita alcuna censura.
ON deve ritenersi il secondo motivo, comune ai due ricorrenti, con il quale si deduce la mancata verifica della attendibilità intrinseca dei collaboranti e la violazione dell'art. 192 co. 3 c.p.p. per le ragioni già esposte sub A) e B).
Invero la chiamata di correo del De ON è stata correttamente ritenuta attendibile, in quanto ha trovato puntuale riscontro nella dichiarazione del
ZO, che aveva confermato di aver conferito il mandato al sequestro del
CO e di avere appreso la notizia della sua morte e delle modalità di esecuzione dell'omicidio dal RA (deceduto), che aveva partecipato L'omicidio, nonché nella dichiarazione di TA IG, madre della. vittima, la quale aveva riferito che prima della sua scomparsa aveva visto il figlio l'ultima volta in compagnia di DE ET. Anche il movente è stato correttamente desunto sulla base delle convergenti dichiarazioni dei collaboranti, di guisa che la censura dedotta sul punto (relativa alla mancata
е 48 indagine sulla pista alternativa) deve ritenersi inammissibile, tanto più che la stessa, oltre ad essere stata formulata in modo generico, è stata prospettata come mera supposizione.
Quanto al terzo motivo (comune ai due ricorrenti), relativo alla mancata esclusione delle aggravanti, va rilevato che la Corte di merito ha già escluso le aggravanti della premeditazione e dell'avere agito con crudeltà verso la vittima, mentre ha correttamente ritenuto la sussistenza dell'aggravante del motivo abbietto, in quanto l'omicidio era stato commesso al fine di riaffermare la predominanza della banda del ZO. Ne consegue che il motivo deve considerarsi indubbiamente abbietto, in quanto l'omicidio era maturato in un contesto caratterizzato da scontro tra bande rivali per il controllo del territorio.
8) TT SA
Inammissibile per la sua manifesta infondatezza deve ritenersi il primo motivo, con il quale si deduce il vizio della motivazione in relazione alla mancata rinnovazione del dibattimento al fine di svolgere "l'esperimento giudiziario” diretto al riconoscimento da parte dei testi oculari della foto dell'TT riferibile L'epoca dei fatti. Infatti sul punto la Corte di merito ha svolto una adeguata motivazione, ritenendo non necessaria la rinnovazione del dibattimento sulla base di considerazioni immuni da vizi logici, come tali, non suscettibili di censura in questa sede.
ON deve ritenersi il secondo motivo, con il quale si deduce la mancata verifica della attendibilità intrinseca dei collaboranti e la violazione dell'art. 192 co. 3 c.p.p. per le ragioni già esposte sub A) e B).
Invero la responsabilità dell'TT è stata correttamente ritenuta sulla base della chiamata di correo del ZO, che aveva trovato puntuale riscontro nelle convergenti chiamate di correo del EL e del De ON, i quali, oltre a confermare il movente, avevano riferito in ordine alle fasi salienti
49 dell'omicidio, specificando che l'TT aveva sparato alla vittima insieme al De ON.
relative alleNé le censure dedotte dai difensori del ricorrente contraddizioni emerse dalle dichiarazioni dei collaboranti o alla circostanza che l'TT si era rifiutato di uccidere il TO ed il LI, vicini al
LI sono tali da poter incrinare il quadro accusatorio puntualmente descritto dalla Corte di merito. Invero su tali punti, tutti già evidenziati dal ricorrente con i motivi di appello e riproposti con il ricorso, la Corte di merito ha svolto una puntuale e adeguata motivazione, giudicando tali discrasie di scarsa rilevanza e superando le stesse con argomentazioni di natura logica, tanto più che le dedotte doglianze devono ritenersi improponibili, non essendo possibile in questa sede procedere alla rivalutazione del fatto.
9) AR AR
ON deve ritenersi l'unico motivo, con il quale si deduce la mancata verifica della attendibilità intrinseca dei collaboranti e la violazione dell'art. 192 co. 3 c.p.p. per le ragioni già esposte sub A) e B).
Invero la responsabilità del AR è stata correttamente ritenuta sulla base delle autonome e convergenti chiamate di correo dello ST, del
RG e del EL, i quali, oltre a precisare il movente dell'omicidio, avevano riferito che anche il AR aveva partecipato L'azione delittuosa con funzioni di copertura insieme a tale CL, non meglio identificato, appartenente al clan del GA.
Né le censure dedotte dal difensore del ricorrente relative alle contraddizioni emerse dalle dichiarazioni dei collaboranti sono tali da poter
-
incrinare il quadro accusatorio puntualmente descritto dalla Corte di merito, tenuto conto che anche in tal caso la Corte di merito ha svolto una puntuale e adeguata motivazione, giudicando tali discordanze di scarsa rilevanza e superando le stesse con argomentazioni di natura logica non suscettibili di
50 censura in questa sede.
10-11-12) De ON, MA e ST
ON deve ritenersi il motivo, comune ai tre ricorrenti, con il quale si deduce la violazione dell'art. 62 bis c.p. sul rilievo che la Corte di merito non aveva debitamente considerato la piena collaborazione dei tre ricorrenti e che alla concessione delle attenuanti generiche non ostava la già applicata
· diminuente prevista dL'art. 8 L. 203/1991. pur convenendo con la tesi difensiva che non sussiste alcuna Invero
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incompatibilità tra le due attenuanti va rilevato che nel caso di specie la
-
Corte di merito ha chiarito che la collaborazione prestata dai tre ricorrenti era stata già ampiamente premiata con il riconoscimento della diminuente di cui L'art. 8 L. 201/1991, mentre non ricorreva alcun elemento ulteriore per la concessione delle attenuanti generiche. Tale decisione va senz'altro condivisa, tanto più che la Corte di merito ha adeguatamente motivato il diniego delle attenuanti generiche, ancorando il proprio giudizio alla negativa personalità dei tre ricorrenti, correttamente desunta dalla gravità delle modalità dei fatti, dalla reiterazione delle condotte e dai gravi precedenti penali, anche specifici, di guisa che anche in tal caso il diniego deve ritenersi correttamente motivato sulla base dei parametri fissati dL'art. 133 c.p..
Inammissibile per la sua manifesta infondatezza deve ritenersi il motivo relativo alla congruità della pena. Invero la Corte di merito ha adeguatamente motivato sul punto, ancorando il proprio giudizio ai parametri previsti dL'art...
133 c.p.. D'altra parte non si può pretendere dal giudice di merito l'indicazione di specifiche ragioni in ordine alla ritenuta congruità della pena, essendo sufficiente che possa desumersi dalla motivazione che il giudice ha esercitato il suo potere discrezionale con senso di equità e di proporzione senza sconfinare in arbitrio.
е 51 13) ZO
ON deve ritenersi il primo motivo, con il quale si deduce la violazione di legge ed il vizio della motivazione in relazione al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione per tutti i reati per i quali il
ZO era stato condannato.
Invero è orientamento consolidato di questa Suprema Corte che - poiché per l'applicazione dell'istituto della continuazione è necessario che i vari reati siano stati programmati sin dL'inizio almeno nelle loro linee essenziali l'esistenza di una ideazione preventiva ed unitaria deve essere provata con una serie di elementi dai quali si possa desumere che fin dalla commissione del primo reato esistesse un programma criminoso diretto alla commissione degli altri reati. Non vi è dubbio che tale principio generale è applicabile anche in tema di criminalità organizzata. Infatti, anche se giuridicamente è possibile ipotizzare il nesso della continuazione tra il reato associativo ed i reati-fine, è tuttavia necessario che sussista la prova che i singoli reati siano stati previsti e deliberati sin dalla costituzione del vincolo associativo.
Orbene nel caso di specie la Corte di merito, alla luce di una corretta valutazione dei vari omicidi commessi dal ZO, ha ritenuto sussistente l'identità del medesimo disegno criminoso solo in relazione a gruppi di omicidi, mentre ha escluso l'esistenza di un qualsiasi elemento, dal quale si possa desumere che i suddetti gruppi di delitti siano frutto di una deliberazione adottata nel momento della costituzione della associazione criminale di stampo camorristico. Né la generica previsione di commettere omicidi può costituire elemento sufficiente ad integrare la prova, non potendosi confondere il disegno criminoso unico, necessario per la configurazione del reato continuato, con il programma della associazione criminosa, che si connota per la sua astrattezza e genericità.
Pertanto, poiché il giudizio espresso dalla Corte di merito è immune da
е 52 vizi logici ed è pienamente aderente al consolidato indirizzo giurisprudenziale di questa Suprema Corte, la sentenza impugnata sul punto non merita alcuna censura.
Inammissibile per la sua manifesta infondatezza deve ritenersi il secondo motivo, con il quale si deduce la violazione di legge in relazione al diniego delle attenuanti generiche.
_ Invero la Corte di merito ha adeguatamente motivato il diniego delle attenuanti generiche, ancorando il proprio giudizio alla negativa personalità del ZO, correttamente desunta dalla gravità delle modalità dei fatti, dalla reiterazione delle condotte e dai gravi precedenti penali, anche specifici, di guisa che anche in tal caso il diniego deve ritenersi correttamente motivato sulla base dei parametri fissati dL'art. 133 c.p..
14) EL
ON deve ritenersi il motivo, con il quale si deduce la violazione dell'art. 8 L. 203/1991 sul rilievo che la Corte di merito non aveva tenuto conto che in alcuni casi il contributo fornito dal ricorrente alle indagini era stato determinante.
Va premesso che per la concessione dell'attenuante speciale prevista dL'art. 8 L. 203/1991 è necessario che i delitti siano quelli previsti dL'art. 416 bis c.p. o quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste da detta norma o per agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso. E' altresì necessario che il soggetto si sia dissociato dal gruppo di appartenenza e nel contempo, adoperandosi per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, abbia fornito un contributo decisivo per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione e la cattura dei colpevoli.
Orbene nel caso di specie la Corte di merito ha adeguatamente motivato il diniego della diminuente in esame, evidenziando i comportamenti del
EL gravemente reticenti ed altalenanti in relazione agli omicidi
е 53 AR, De CI, De RO e OP. In particolare il EL aveva precisato "di non aver mai ricevuto ordini da nessuno", disconoscendo implicitamente in tal modo la realtà ed il contesto associativo, di cui faceva parte. Pertanto, mancando i requisiti della piena dissociazione e del contributo determinante, correttamente la richiesta di riconoscimento della suddetta diminuente è stata rigettata.
Inammissibile per la sua manifesta infondatezza deve ritenersi il motivo سبب عدل
relativo alla congruità della pena. Invero la Corte di merito ha adeguatamente motivato sul punto, ancorando il proprio giudizio ai parametri previsti dL'art. 133 c.p.. D'altra parte non si può pretendere dal giudice di merito l'indicazione di specifiche ragioni in ordine alla ritenuta congruità della pena, essendo sufficiente che possa desumersi dalla motivazione che il giudice ha esercitato il suo potere discrezionale con senso di equità e di proporzione senza sconfinare in arbitrio.
15-16) RG e RO
Infine non merita accoglimento nemmeno il motivo dedotto nell'interesse dei due suddetti ricorrenti relativo alla congruità della pena.
Invero va rilevato che la Corte di merito, seppur con succinta motivazione, ha ritenuto la pena adeguata in relazione ai reati per i quali è stata pronunciata la condanna sulla base della condotta dei due ricorrenti, la cui gravità è stata evidenziata nel corso della motivazione. Ne consegue che - qualora la pena sia stata irrogata in termini legali non particolarmente elevati in relazione alla gravità del fatto sulla base dei parametri previsti dL'art. 133 c.p. - non si può pretendere dal giudice di merito l'indicazione di specifiche ragioni in ordine alla ritenuta congruità della pena, essendo sufficiente che possa desumersi dalla motivazione che il giudice ha esercitato il suo potere discrezionale con senso di equità e di proporzione senza sconfinare in arbitrio.
Pertanto, non ravvisandosi vizi logico-giuridici della motivazione, tutti i a 54 ricorsi devono essere rigettati con la conseguente condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali ex art. 616 c.p.p..
P.T.M.
La Corte Suprema di Cassazione, letti gli artt. 606-615-616 c.p.p., dichiara manifestamente infondata la dedotta questione di legittimità costituzionale.
Rigetta tutti i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali..
Roma 30/11/2000
Il Consigliere estensore Il Presidente
Edhecho p l 1 Chiefh
DEPOSITATA
IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE
Michelina Bo eo
12 FEB. 081 мі IL CANCELLIERE
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