Articolo 828 del Codice civile
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19 aprile 1942
Art. 828.

(Condizione giuridica dei beni patrimoniali).

I beni che costituiscono il patrimonio dello Stato, delle provincie e dei comuni sono soggetti alle regole particolari che li concernono e, in quanto non e' diversamente disposto, alle regole del presente codice.

I beni che fanno parte del patrimonio indisponibile non possono essere sottratti alla loro destinazione, se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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