Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 828.
(Condizione giuridica dei beni patrimoniali).
I beni che costituiscono il patrimonio dello Stato, delle provincie e dei comuni sono soggetti alle regole particolari che li concernono e, in quanto non e' diversamente disposto, alle regole del presente codice.
I beni che fanno parte del patrimonio indisponibile non possono essere sottratti alla loro destinazione, se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano.
(Condizione giuridica dei beni patrimoniali).
I beni che costituiscono il patrimonio dello Stato, delle provincie e dei comuni sono soggetti alle regole particolari che li concernono e, in quanto non e' diversamente disposto, alle regole del presente codice.
I beni che fanno parte del patrimonio indisponibile non possono essere sottratti alla loro destinazione, se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano.
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- 1. Art. 828 c.c., Condizione giuridica dei beni patrimonialiVirginia Sacco · https://www.lexplain.it/diritto/ · 9 novembre 2024 · 243.5134
video suggerito 17:00 Art. 828 c.c., Condizione giuridica dei beni patrimoniali L'articolo 828 del Codice Civile, rubricato come "Condizione giuridica dei beni patrimoniali", è inserita all'interno del Libro III, Titolo I, […] A cura di Virginia Sacco Dottoressa in Giurisprudenza L'art. 828 del Codice Civile, dispone che: “I beni che costituiscono il patrimonio dello Stato, delle province e dei comuni sono soggetti alle regole particolari che li concernono e, in quanto non è diversamente disposto, […]
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- 1. Trib. Latina, sentenza 19/08/2021, n. 1578Provvedimento: […] Premesso ciò dal punto di vista normativo l'art.828 c.c. precisa che:“ I beni che costituiscono il patrimonio dello Stato, delle provincie e dei comuni sono soggetti alle regole particolari che li concernono e, in quanto non è diversamente disposto, alle regole del presente codice. […] Ai beni di tali enti che sono destinati a un pubblico servizio si applica la disposizione del secondo comma dell'articolo 828 c.c.”.Leggi di più...
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