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24 ottobre 1989
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4 luglio 1996
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5 agosto 2016
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Art. 698. Reati politici
Tutela dei diritti fondamentali della persona 1. Non puo' essere concessa l'estradizione per un reato politico ne' quando vi e' ragione di ritenere che l'imputato o il condannato verra' sottoposto ad atti persecutori o discriminatori per motivi di razza, di religione, di sesso, di nazionalita', di lingua, di opinioni politiche o di condizioni personali o sociali ovvero a pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti o comunque ad atti che configurano violazione di uno dei diritti fondamentali della persona.
(( 2. Se il fatto per il quale e' domandata l'estradizione e' punito con la pena di morte secondo la legge dello Stato estero, l'estradizione puo' essere concessa solo quando l'autorita' giudiziaria accerti che e' stata adottata una decisione irrevocabile che irroga una pena diversa dalla pena di morte o, se questa e' stata inflitta, e' stata commutata in una pena diversa, comunque nel rispetto di quanto stabilito dal comma 1 )) -------------- AGGIORNAMENTO (74)
La Corte costituzionale, con sentenza 25 - 27 giugno 1996 n. 223 (in G.U. 1a s.s. 03/07/1996, n. 27) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del secondo comma del presente articolo.
Tutela dei diritti fondamentali della persona 1. Non puo' essere concessa l'estradizione per un reato politico ne' quando vi e' ragione di ritenere che l'imputato o il condannato verra' sottoposto ad atti persecutori o discriminatori per motivi di razza, di religione, di sesso, di nazionalita', di lingua, di opinioni politiche o di condizioni personali o sociali ovvero a pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti o comunque ad atti che configurano violazione di uno dei diritti fondamentali della persona.
(( 2. Se il fatto per il quale e' domandata l'estradizione e' punito con la pena di morte secondo la legge dello Stato estero, l'estradizione puo' essere concessa solo quando l'autorita' giudiziaria accerti che e' stata adottata una decisione irrevocabile che irroga una pena diversa dalla pena di morte o, se questa e' stata inflitta, e' stata commutata in una pena diversa, comunque nel rispetto di quanto stabilito dal comma 1 )) -------------- AGGIORNAMENTO (74)
La Corte costituzionale, con sentenza 25 - 27 giugno 1996 n. 223 (in G.U. 1a s.s. 03/07/1996, n. 27) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del secondo comma del presente articolo.
Commentari • 122
- 1. Rischio di pena di morte impedisce sempre estradizione processuale (CA Milano, 66/2019)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 16 marzo 2019 · 51.2732
[…] Dal chiaro tenore del secondo comma dell'art. 698 cpp discende con evidenza che, quando il reato è punito secondo la legge dello Stato estero con la pena di morte, […] al fine di acquisire informazioni in ordine al rispetto dei diritti fondamentali della persona , alla luce del disposto degli artt. 698 e 705 cpp.; inoltre, […] La disposizione risulta inoltre perfettamente in linea col principio generale stabilito nell'art. 698 c.p.p., secondo il quale non può essere concessa l'estradizione “quando vi è ragione di ritenere che l'imputato o il condannato verrà sottoposto ad atti persecutori o discriminatori per motivi di razza, di religione, di sesso, […] Ai sensi dell'art. 698 secondo comma cpp, […]
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Giurisprudenza • 234
- 1. Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/04/2024, n. 17316Provvedimento: […] Ciò nonostante, il legislatore non ha aderito alla proposta elaborata dalla Commissione ministeriale, sicché l'attuale formulazione del secondo comma dell'art. 698 cod. proc. pen. non consente l'estradizione processuale neppure in questo caso, essendo necessario un provvedimento di commutazione ovvero una sentenza irrevocabile che non applichi quella pena. […]Leggi di più...
- estradizione processuale·
- fattispecie·
- reato punito astrattamente con la pena di morte·
- condizioni·
- esclusione·
- rapporti giurisdizionali con autorita' straniere·
- estradizione per l'estero