Versione
8 giugno 1983
8 giugno 1983
Art. 1.
All' articolo 687 del codice della navigazione sono aggiunti i seguenti commi:
"Al recepimento dei principi generali contenuti negli annessi alla convenzione relativa all'aviazione civile internazionale stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, approvata ·e resa esecutiva con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616 , ratificato con la legge 17 aprile 1956, n. 561 , si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei trasporti, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato, con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi e nell'ambito delle sottoelencate materie:
a) uniformita' di normativa con la regolamentazione internazionale, tenendo conto della disciplina vigente nei vari Stati;
b) considerazione dell'attuale assetto delle componenti dell'intero settore del trasporto aereo;
c) possibilita' di prevedere periodi transitori di adeguamento tecnico ed organizzativo;
d) rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico interno e dei limiti derivanti dall'ordine pubblico internazionale.
Le materie di cui al comma precedente concernono:
1) telecomunicazioni aeronautiche, servizi radioelettrici e di radionavigazione, servizi del traffico aereo, segnaletica a terra;
2) regole dell'aria e procedure di controllo del traffico aereo civile;
3) licenze del personale aeronautico civile;
4) navigabilita' degli aeromobili civili;
5) registrazione ed identificazione degli aeromobili civili;
6) raccolta e scambio di informazioni meteorologiche;
7) libri e documenti di bordo;
8) mappa e carte aeronautiche;
9) caratteristiche degli aeroporti e delle piste di atterraggio e decollo;
10) aeromobili in pericolo e inchieste sugli incidenti;
11) unita' di misura;
12) sicurezza del volo e degli aerodromi;
13) esercizio degli aeromobili civili.
Il Ministro dei trasporti e' autorizzato ad emanare, con propri decreti, le conseguenti disposizioni tecniche concernenti le materie sopraelencate.
Al recepimento delle direttive della Comunita' economica europea in materia di aviazione civile si provvede mediante le procedure previste dai commi precedenti".
All' articolo 687 del codice della navigazione sono aggiunti i seguenti commi:
"Al recepimento dei principi generali contenuti negli annessi alla convenzione relativa all'aviazione civile internazionale stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, approvata ·e resa esecutiva con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616 , ratificato con la legge 17 aprile 1956, n. 561 , si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei trasporti, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato, con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi e nell'ambito delle sottoelencate materie:
a) uniformita' di normativa con la regolamentazione internazionale, tenendo conto della disciplina vigente nei vari Stati;
b) considerazione dell'attuale assetto delle componenti dell'intero settore del trasporto aereo;
c) possibilita' di prevedere periodi transitori di adeguamento tecnico ed organizzativo;
d) rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico interno e dei limiti derivanti dall'ordine pubblico internazionale.
Le materie di cui al comma precedente concernono:
1) telecomunicazioni aeronautiche, servizi radioelettrici e di radionavigazione, servizi del traffico aereo, segnaletica a terra;
2) regole dell'aria e procedure di controllo del traffico aereo civile;
3) licenze del personale aeronautico civile;
4) navigabilita' degli aeromobili civili;
5) registrazione ed identificazione degli aeromobili civili;
6) raccolta e scambio di informazioni meteorologiche;
7) libri e documenti di bordo;
8) mappa e carte aeronautiche;
9) caratteristiche degli aeroporti e delle piste di atterraggio e decollo;
10) aeromobili in pericolo e inchieste sugli incidenti;
11) unita' di misura;
12) sicurezza del volo e degli aerodromi;
13) esercizio degli aeromobili civili.
Il Ministro dei trasporti e' autorizzato ad emanare, con propri decreti, le conseguenti disposizioni tecniche concernenti le materie sopraelencate.
Al recepimento delle direttive della Comunita' economica europea in materia di aviazione civile si provvede mediante le procedure previste dai commi precedenti".
Giurisprudenza • 2
- 1. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 06/04/2017, n. 1611Provvedimento: […] L'art. art. 1, comma 1, n. 1) del d.P.R. 4 luglio 1985, n. 461 (“ Recepimento nell'ordinamento interno dei principi generali contenuti negli allegati alla convenzione relativa all'aviazione civile internazionale (Chicago, 7 dicembre 1944), ai sensi dell'art. 687 del codice della navigazione così come integrato dall'art. 1 della legge 13 maggio 1983, n. 213 ”), pure invocato dagli appellanti, si compone di due proposizioni: la prima che introduce l'obbligo di motivare l'impossibilità di conformarsi alle disposizioni definite come “ norme ”; la seconda che consente di mantenere o introdurre una norma diversa, fermo restando l'obbligo di notificazione di cui all'ultimo periodo di cui al citato articolo 38 della Convenzione.Leggi di più...
- motivazione delle decisioni amministrative·
- norme internazionali e autonomia decisionale dello Stato·
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- art. 1 del d.P.R. 4 luglio 1985, n. 461