Sentenza 11 dicembre 2018
Massime • 2
In caso di assunzione di ufficio di nuovi mezzi di prova ai sensi degli artt. 507, 603 o 441, comma 5, cod. proc. pen., è riconosciuto alle parti il diritto alla prova contraria, ma, perché la relativa richiesta sia ammissibile, e l'eventuale rigetto possa costituire motivo di doglianza in sede di legittimità, è necessario che la parte indichi specificamente le circostanze di fatto su cui deve vertere la nuova indagine istruttoria che, a differenza di quella articolata sui temi indicati dalle parti, deve riferirsi ai fatti ed ai temi sui quali il giudice ha ritenuto indispensabile il supplemento istruttorio.
L'annullamento con rinvio dell'ordinanza cautelare per vizio di motivazione relativo ai gravi indizi di colpevolezza, determinato dalla valutazione di inaffidabilità di una prova dichiarativa, non preclude al giudice del procedimento principale di valutare diversamente la medesima fonte, in relazione al medesimo fatto senza procedere alla sua rinnovazione, fermo restando il limite di non ripetere le medesime considerazioni già apprezzate manifestamente illogiche, contraddittorie o carenti di motivazione.
Commentario • 1
- 1. Guida in stato di ebbrezza: dell'avviso al difensore deve esservi prova negli atti della P.G.Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 11 settembre 2023
La massima In tema di guida in stato di ebbrezza, ai fini della prova dell'avvenuto adempimento dell'obbligo di dare avviso alla persona sottoposta ad esame alcolimetrico della facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia, è sufficiente che di tale circostanza sia fatta menzione in atti di polizia giudiziaria (nella specie il verbale di accertamenti urgenti sulla persona) atteso il valore fidefacente degli stessi (Cassazione penale , sez. IV , 17/12/2020 , n. 3913). Fonte: Ced Cassazione Penale Vuoi saperne di più sul reato di guida in stato di ebbrezza? Vuoi consultare altre sentenze in tema di guida in stato di ebbrezza? La sentenza Cassazione penale , sez. IV , 17/12/2020 , n. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/12/2018, n. 18215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18215 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2018 |
Testo completo
182 15-19 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: LL ZI ZE - Presidente - Sent. n. sez. 1419/2018 UP 11/12/2018 MONICA BONI - Relatore - R.G.N. 30474/2018 PP SANTALUCIA DANIELE CAPPUCCIO RL RENOLDI ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: EN PP nato a [...] il [...] TI ZI nato a [...] il [...] VE GI nato a [...] il [...] PP NI nato a [...] il [...] LA GI nato a [...] il [...] IN OA nato a [...] il [...] RI NI nato a [...] il [...] DI NN OS nato a [...] il [...] DO ES nato a [...] il [...] LL GI nato a [...] il [...] GU RA nato a [...] il [...] MO RT nato a [...] il [...] UR RT nato a [...] il [...] TO RA nato a [...] il [...] TA PA nato a [...] il [...] LO CO nato a [...] il [...] 1 ZA OR nato a [...] il [...] D'TA AN . MO OR MO GIANLUCA avverso la sentenza del 15/06/2017 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MONICA BONI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIUSEPPINA CASELLA che ha concluso chiedendo Il PG conclude per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata da MO RO limitatamente alla disposta confisca e per il rigetto nel resto;
per il rigetto dei ricorsi di tutti gli altri imputati. udito il difensore L'Avv. ON Barbieri sostituto processuale dell'Avv. OM Dello Iacono difensore di CE LU, si riporta ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento. L'Avv. Guglielmo Ventrone difensore di ID OR, CA EL e OT AO insiste per l'accoglimento dei ricorsi. L'Avv. IU Ricciulli difensore di OL IU e AN ON conclude per l'accoglimento dei ricorsi. A questo punto alle ore 13.10 l'udienza pubblica viene sospesa per essere ripresa alle ore 14.45. L'Avv. Saverio Senese difensore di MO RO insiste per l'accoglimento del 1 ricorso e per UL OL, D'TA NA, MO LV e MO GI si riporta ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento. L'Avv. UR Valentino difensore di ST TR e in qualità di sostituto processuale dell' Avv. IU De Gregorio difensore di AZ LV conclude per l'accoglimento dei ricorsi. L'Avv. EL Chiummariello difensore di ST TR e IN ED si riporta ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento. L'Avv. Leopoldo Perone difensore di OL IU, AN ON, RO EL e OT AO si riporta ai motivi di ricorso per RO e OT chiedendone l'accoglimento e insiste per l'accoglimento dei ricorsi di OL IU e AN ON. 2 مهر Ritenuto in fatto 1.Con sentenza emessa in data 15 giugno 2017 la Corte di appello di Napoli 'riformava parzialmente la sentenza emessa dal G.u.p. del Tribunale di Napoli all'esito del giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, e, per l'effetto, per quanto qui rileva;
-assolveva IU OL per non aver commesso il fatto dal delitto di cui al capo 82) limitatamente alla condotta di estorsione pluriaggravata, escludeva la circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 6, cod. pen. quanto al delitto di cui al capo 1) e riduceva la pena inflittagli ad anni dieci di reclusione;
-ritenuta nei confronti di TR ST la continuazione tra i fatti di reato giudicati e quelli oggetto delle sentenze del Tribunale di Napoli del 19/07/1990, irrevocabile il 26/04/1994, del 18/12/1997, irrevocabile il 19/1/2001 e del 16/5/2003, irrevocabile il 13/4/2005, rideterminava la pena complessiva in anni sedici di reclusione;
-riduceva ad anni otto, mesi otto di reclusione la pena nei confronti di LU BO;
-unificati nei confronti di ED IN i reati giudicati con quelli oggetto della sentenza della Corte di appello di Napoli del 20/10/2009, irrevocabile il 13/07/2011, rideterminava in anni ventuno, mesi sei di reclusione ed euro 2.065,83 di multa la pena inflittagli;
-esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 6, cod. pen., riduceva ad anni otto di reclusione la pena inflitta a ON AN;
-assolveva OR ID dai reati di cui ai capi 5) e 6) perchè il fatto non sussiste e dal reato di cui al capo 8) quanto all'addebito di cui all'art. 473 cod. pen. per non aver commesso il fatto, e, previa unificazione dei restanti reati di cui ai capi 2), 7), 8) e 48) per continuazione, esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 6, cod. pen. quanto al delitto di cui al capo 2), rideterminava la pena complessiva in anni nove di reclusione;
-unificati nei confronti di LU ET i reati giudicati con quelli oggetto della sentenza della Corte di appello di Napoli del 25/06/2015, irrevocabile il 16/06/2015, rideterminava la pena inflittagli in anni quattordici e mesi quattro di reclusione ed euro 9.000,00 di multa;
-concesse le circostanze attenuanti generiche, rideterminava in anni otto di reclusione la pena inflitta a EL RO;
-unificati nei confronti di RO NO i reati giudicati con quelli oggetto della sentenza della Corte di appello di Napoli del 19/7/2002, irrevocabile il 9/12/2002, rideterminava la pena inflittagli in anni otto e mesi otto di reclusione;
-assolveva AO OT dal reato di cui al capo 7), nonché dal reato di cui all'art. 473 cod. pen. ascritto al capo 8) per non aver commesso il fatto e riduceva la pena per il delitto di cui all'art. 474, comma 2, cod. pen. ad anni due di reclusione;
-unificati nei confronti di OL LL i reati giudicati con quelli oggetto della sentenza 1 della Corte di appello di Napoli del 20/5/2004, irrevocabile il 15/6/2005, rideterminava la pena inflittagli in anni undici, mesi sei di reclusione;
-unificati nei confronti di LV AZ i reati giudicati con quelli oggetto della sentenza della Corte di appello di Napoli del 18/6/2012, irrevocabile il 18/9/2014, rideterminava la pena inflittagli in anni venti di reclusione. Confermava nel resto l'impugnata sentenza e condannava gli imputati al pagamento delle spese.
2.Il procedimento riguarda le vicende criminose verificatesi sino all'anno 2010 e riferibili alle organizzazioni di stampo mafioso, insediate nel territorio della città di Napoli, denominate clan IN e clan ZZ, che sono state analizzate quanto ai loro esponenti, alle attività illecite commesse ed ai proventi conseguiti.
3. Avverso la sentenza di appello hanno proposto ricorso gli imputati a mezzo dei rispettivi difensori.
3.1 IU OL per il tramite dell'avv.to Leopoldo Perone ha dedotto: a)violazione di legge, violazione di norme processuali e mancanza e/o illogicità della motivazione in riferimento al delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. e conseguente violazione dell'art. 192 cod. proc. pen.. La Corte di appello, nell'assoluta pretermissione delle considerazioni difensive, ha ritenuto di poter confermare il giudizio di responsabilità a carico del ricorrente in quanto partecipe con funzioni dirigenziali dell'associazione camorristica, denominata clan IN, sebbene non abbia chiarito il comportamento, asseritamente già descritto dai collaboratori di giustizia, i quali, al contrario, hanno offerto una descrizione di condotte disomogenee, tale da non integrare un apporto concreto sul piano oggettivo alla vita ed agli scopi dell'associazione e da offrire prova dell'affectio societatis. Risultano dunque: -assertive e frutto di travisamento della prova le osservazioni sull'attendibilità del collaboratore IU SS, animato da astio verso il ricorrente, perché ritenuto autore dell'omicidio della di lui moglie, NT RN, per vendicare la quale egli ne aveva progettato l'omicidio, aveva a tal fine predisposto agguati con modalità non riscontrate dagli altri collaboratori asseritamente coinvolti, sino ad avere ideato una strategia di riavvicinamento per una tregua nella lotta tra clan contrapposti, finalizzata in realtà a spaccare l'alleanza di Secondigliano, nell'ambito della quale strategia avrebbe in modo inverosimile e non riscontrato incontrato l'OL e questi, nel corso di un dialogo riservato, gli avrebbe confermato di essere uno degli assassini della moglie su ordine di ED IN, circostanze non confermate dal collaboratore CH MA, se non dopo avere ricevuto lettura delle dichiarazioni dello zio IU SS;
-totalmente ignorate le obiezioni difensive sul giudizio di inaffidabilità, espresso nei riguardi del SS in numerosi provvedimenti giudiziari, non ultimo quello in data 13/02/2014 del Tribunale del riesame di Napoli nella fase cautelare del presente procedimento, perchè autore di dichiarazioni in sé illogiche, arricchitesi nel tempo anche 2 dopo la scarcerazione ed i contatti col TE CH MA, col quale è pacifico abbia concordato quanto riferire o si sia scambiato informazioni;
-non genuine ed autonome le dichiarazioni rese dal predetto MA in ordine ad un incontro tra lo zio IU SS e l'OL, quale esponente del clan IN, perché rese dopo avere ricevuto lettura nel corso dell'interrogatorio del 21 marzo 2011 di un passaggio delle propalazioni dello zio IU SS, circostanza ignorata dalla Corte di appello, che ha reso un acritico giudizio di credibilità delle fonti dichiarative;
-non riscontrate le dichiarazioni del SS da quanto riferito dal collaboratore IU SS, il quale, al contrario, lo ha sconfessato in merito all'omicidio della di lui moglie, attribuito al clan IC e non all'OL, mentre dell'incontro tra il ricorrente ed alcuni affiliati inviati dal SS egli non aveva saputo riferire in termini certi per averlo appreso da IR De IN e non per la partecipazione personale;
-non convergenti col racconto del SS le generiche dichiarazioni rese da NZ De EO sulla partecipazione dell'OL al clan IN, così come quelle di LV NO, il quale ha fornito informazioni incompatibili con l'inserimento del ricorrente nel clan IN poiché questi aveva descritto l'accordo raggiunto nel 2004, in forza del quale l'OL avrebbe potuto commercializzare prodotti contraffatti a Secondigliano ed al di fuori della città di Napoli, ossia in zona diversa dal territorio di pertinenza del clan IN, mentre le notizie fornite dai collaboratori LV Lo SO ed OR AT sugli acquisti di droga compiuti dal ricorrente e sulla commercializzazione di prodotti contraffatti non è dato comprendere che valenza confermativa possano avere;
-non riscontrato il narrato dei collaboratori esaminati nel giudizio di appello, IR De RI e IU De RO, privo comunque del vaglio di attendibilità intrinseca, in merito alla tensione emersa tra il LL e l'OL dopo la scarcerazione del primo e ad un prestito ricevuto da IR Di CC, non restituito dall'OL, di cui nessun altro propalante ha riferito. Non hanno trovato risposta le osservazioni difensive sul silenzio degli altri collaboratori di giustizia in ordine alla posizione del ricorrente, seppure intranei allo stesso sodalizio e sulla mancata menzione della sua persona nemmeno nei dodici provvedimenti giudiziari definitivi, riguardanti la storia e l'evoluzione del clan IN sino all'anno 2007. E' stata omessa la motivazione in ordine agli appunti rinvenuti presso l'abitazione dell'OL, ritenuti corrispondenti a quelli presenti nel rifugio di ED IN in Spagna;
non si è offerta risposta all'obiezione sulla mancata produzione agli atti di tali documenti, rimasti non verificabili, essendo rinvenibile un riferimento a tale materiale soltanto nella relazione di servizio redatta al momento dell'arresto. Anche le conversazioni intercettate, in numero esiguo, non riguardano la persona del ricorrente per l'assenza di riferimenti ad essa nel dialogo del 13/09/2006 tra IA ed ON IE e perchè il contatto tra il "guaglione" e AR SA non è significativo della 3 partecipazione all'associazione camorristica, essendo piuttosto manifestazione di un rapporto amicale. In definitiva il giudizio di responsabilità è frutto di travisata valutazione delle fonti probatorie e della mancata puntuale applicazione dei principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità. b)Violazione di legge, di norme processuali e vizio di motivazione quanto all'ipotesi di cui all'art. 416-bis, comma 2, cod.pen.. Il ritenuto ruolo dirigenziale svolto dall'OL è dedotto dalla partecipazione alla trattativa per concordare la tregua tra i clan camorristi dell'alleanza di Secondigliano ed il clan SS, ricostruita in base alle inattendibili propalazioni del SS e del MA, mentre le altre fonti avevano descritto la figura del ricorrente come di secondo piano e priva di poteri dirigenziali. L'assenza di un ruolo gestionale era emersa anche dalla conversazione n. 26 del 7/11/2005, dalla quale era evidente l'impossibilità per il soggetto definito "guaglione" di esercitare una supremazia su altri e di orientarne l'operato anche al fine del mantenimento degli altri affiliati;
anche nella conversazione n. 732 del 13/09/2006 i presunti sodali avevano espresso scarsa considerazione nei suoi riguardi ed era stata confermata la fungibilità del suo ruolo per le limitate capacità criminali in coerenza con quanto riferito dal collaboratore De EO, per il quale l'OL era soggetto stipendiato con l'incarico di portare messaggi ai latitanti, il che già di per sé avrebbe dovuto farne escludere il ruolo di capo, poiché a tale figura non viene attribuito uno stipendio che spetta ai normali affiliati, quanto una quota di utili delle attività criminose. c) Violazione di legge, di norme processuali e vizio di motivazione in relazione al delitto di concorso in usura di cui al capo 82), per il quale si è ritenuto che la consegna della somma di euro 200.000 da parte di IU De RO ad ON RR costituisse l'evoluzione della vicenda che aveva visto il ricorrente protagonista nel marzo dell'anno in cui era stato tratto in arresto e che la consumazione del delitto fosse già avvenuta con la mera promessa. In tesi difensiva si era dedotto che tale vicenda, priva di carattere usurario perchè riguardante elargizione di denaro che sarebbe stato il frutto dei profitti derivanti dalle ditte di abbigliamento del RR nell'ambito di un accordo commerciale, era autonoma da quella che aveva visto questi accettare il denaro consegnatogli dal De RO dopo l'arresto del ricorrente, per la cui restituzione altri avevano anticipato il termine e preteso la maggiorazione per interessi e su tale aspetto la Corte non ha reso nessun tipo di motivazione. d)Inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 132 e 133 cod. pen. e mancanza e/o illogicità della motivazione quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed alla commisurazione della pena in entità superiore al minimo edittale. Avrebbe dovuto essere considerato il comportamento processuale dell'imputato e non fare ricorso a mere formule di stile. Con separato ricorso l'avv.to Ricciulli ha lamentato: 4 a) manifesta illogicità della motivazione ed erronea applicazione della norma di cui all'art. 192, commi 2 e 3, cod. proc. pen. con riferimento all'art. 416-bis cod. pen.. Secondo la difesa, gli apporti collaborativi utilizzati a base del giudizio di responsabilità sono privi di valore, in quanto: quello di IU SS era minato dall'astio verso il ricorrente, ritenuto autore dell'omicidio della di lui moglie, e dai contatti intrattenuti in costanza di collaborazione col TE CH MA, autore di dichiarazioni concordate e recepite in assenza di commento;
quello di IU SS è sconfessato dal SS ed è incerto in ordine alla partecipazione del ricorrente, piuttosto che di AO Di UR, ad un incontro nel quale doveva essere sancita la pace tra i clan SS ed i IN-IC; quelli di LV Lo SO ed OR AT non offrono riscontri a quanto riferito dagli altri collaboratori. Inoltre, conferma non può essere tratta nemmeno dalle conversazioni intercettate, oggetto di interpretazione illogica, perché non indicative della partecipazione ad associazione di stampo mafioso. b) Manifesta illogicità della motivazione ed erronea applicazione della norma di cui all'art. 192, commi 2 e 3, cod. proc. pen. con riferimento ali'art. 644 cod.pen.. In merito alla vicenda usuraia nei confronti della famiglia RR, (capo 82 della rubrica), l'impugnata sentenza presenta un'errata valutazione, riproduttiva degli argomenti del primo giudice e giustificata con formule di stile, delle dichiarazioni della persona offesa, richiedente, invece, un rigoroso vaglio critico quando contrastata da altri elementi probatori. Inoltre, non è stato considerato che il collaboratore IU De RO, nell'ammettere le proprie responsabilità per l'episodio commesso in danno del RR, non ha coinvolto il ricorrente, in ordine al quale ha soltanto riferito di un prestito ricevuto da IR Di CC e non restituito, tanto più che nello stesso periodo l'OL era stato ristretto in carcere. La Corte di appello con approccio superficiale e con motivazione inadeguata ha ritenuto che il delitto di usura si fosse perfezionato col consenso e la promessa di erogazione del denaro, sicchè nel 2007 si sarebbe verificata l'esecuzione dell'accordo raggiunto in precedenza;
al contrario, la vicenda che vede coinvolto il ricorrente è autonoma rispetto a quella riferita dal De RO, come si deduce dalle stesse dichiarazioni del RR. c) Manifesta illogicità della motivazione ed erronea applicazione della norma di cui all'art. 192, commi 2 e 3, cod. proc. pen. quanto alla mancata esclusione della qualifica di dirigente ed organizzatore del sodalizio ex art. 416-bis, comma 2, cod. pen.. Già la sentenza di primo grado aveva trattato il tema con argomentazioni eguali per più posizioni. Per la posizione del ricorrente il ruolo di organizzatore non è emerso ed anzi vi è prova contraria poiché le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e gli esiti delle intercettazioni indicano la sua posizione subordinata a quella del IN, la necessaria conformazione alle sue indicazioni e l'assenza di un potere dispositivo anche in termini economici, il che esclude che egli fosse stato al vertice del sodalizio. Né maggiori 5 啡 elementi possono ricavarsi dalla vicenda trattata nel cosiddetto processo MA, valsagli la condanna irrevocabile, la quale prova la sua sola presenza accanto a soggetti ben più temibili in occasione della stipula del patto usuraio. d) Motivazione apparente con riferimento alla ritenuta sussistenza del carattere armato dell'associazione ai sensi dell'art. 416-bis, comma 4, cod. pen., in ordine alla quale non vi è prova della consapevolezza in capo al ricorrente. e) Erronea applicazione dell'art. 62-bis cod. pen. con riferimento agli artt. 132 e 133 cod. pen.. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è motivato soltanto per la gravità dei fatti senza una disamina della posizione specifica del ricorrente.
3.2 TR ST per il tramite degli avv.ti EL Chiumariello e UR Valentino ha dedotto: a) nullità della sentenza per violazione degli artt. 178, comma 1 lett. c), e 468 co. 4 cod. proc. pen. per violazione del diritto di difesa per non avere ammesso la Corte di appello, con ordinanza del 22/12/2016, la prova contraria con i testi OR LV, VE OL, LA AN, RR ON e RR MA, richiesta dalla difesa, rispetto alle dichiarazioni rese nel giudizio di appello da IU e OR De RO, prova funzionale a dimostrare l'inattendibilità di costoro in merito agli episodi di cui al capo 90) ed al capo 82). La sentenza, omettendo di considerare che la richiesta riguardava anche il RI ed il VE, escludeva la testimonianza del LA per essere costui coimputato, avente la facoltà di mentire e di astenersi dal rispondere, risultando dunque la prova superflua, nonché quelle dei due RR, poiché non erano state rappresentate ragioni negli atti di gravame per dubitare della loro attendibilità. In tal modo si è compresso il diritto di difesa, esercitabile mediante la deduzione di prova contraria;
inoltre, nessuna disposizione di legge vieta di esaminare colui che può avvalersi della facoltà di non rispondere, condizione che riguardava soltanto la posizione del LA e nei limiti dei fatti che avrebbero potuto esporlo a responsabilità penali. L'esame del RI e del VE, nonché quello dei RR era funzionale a chiarire il reale coinvolgimento di IU De RO e di entrambi i De RO nelle vicende che li avevano rispettivamente riguardati, tanto più che nella sentenza della Corte di cassazione n. 44907/2014, emessa nel procedimento cautelare a carico del ST, si era messa in evidenza la modesta plausibilità della ricostruzione dei rapporti tra il clan IN e la famiglia RR, ed in seguito il Tribunale del riesame aveva annullato l'ordinanza confermativa del provvedimento applicativo della misura custodiale. Inoltre, la Suprema Corte aveva ritenuto che nella vicenda in danno del RI fosse ravvisabile la fattispecie dell'esercizio arbitrario della proprie ragioni, per la quale difettava la condizione di procedibilità della querela ed aveva annullato senza rinvio il provvedimento ды del riesame senza;
ruolo di organizzatore non è emerso ed anzi vi è prova contraria poiché le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e gli esiti delle intercettazioni indicano la sua posizione subordinata a quella del IN, la necessaria conformazione alle sue indicazioni e l'assenza di un potere dispositivo anche in termini economici, il che esclude 6 che egli fosse stato al vertice del sodalizio. Né maggiori elementi possono ricavarsi dalla vicenda trattata nel cosiddetto processo MA, valsagli la condanna irrevocabile, la quale prova la sua sola presenza accanto a soggetti ben più temibili in occasione della stipula del patto usuraio. b) Nullità della sentenza per violazione dell'art. 500 co. 1 e 2 cod. proc. pen. e 178 cod. proc. pen. per non essere stato consentito all'udienza dell'1/12/2016 alla difesa di apre procedere a contestazioni sul dichiarato di OR De RO OR in base a verbali formati in altro procedimento, che la Corte riteneva non utilizzabili a tale fine per non essere stati acquisiti nel processo. Al contrario, a norma dell'art. 500 cod. proc. pen., tale facoltà, inerente ai diritti di difesa, avrebbe dovuto essere consentita. c) Nullità della sentenza per violazione dell'art. 6 CEDU secondo i principi espressi dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione nelle sentenze 28 aprile 2016, Dasgupta, e 19 gennaio 2017, Patalano, e, quindi, per violazione dell'art. 603, co.3 bis, cod. proc. pen., secondo le quali la rivalutazione della prova dichiarativa, condotta dal giudice di appello, ritenuta da quello di primo grado insufficiente ai fini dell'affermazione della responsabilità penale del'imputato, impone la rinnovata escussione della stessa fonte ed una motivazione rafforzata che giustifichi la diversa considerazione. Il principio assume una portata generale e va applicato anche quando il dubbio sull'affidabilità del dichiarante sia espresso dalla Corte di cassazione nella procedura incidentale sicchè la prova investita dal dubbio non potrà essere utilizzata dal giudice di merito se non in base ad altri elementi che la corroborino, condizione non verificatasi nel caso presente. Pertanto, la Corte di appello avrebbe dovuto disporre l'escussione di ON RR, mentre ha eluso la questione, esaminando i due De RO, i quali sarebbero dovuti divenire il riscontro delle narrazioni dei RR, non escussi. d) Nullità della sentenza per palese difetto di motivazione sulla mancata assunzione delle testimonianze di ON e MA RR e per mancato allineamento alla diversa qualificazione giuridica, data dalla Suprema Corte in riferimento alla vicenda RI. Anche in ordine alle dichiarazioni rese da OR De RO la Corte di appello ha impedito alla difesa di procedere a contestazioni in base a verbali formati in altro procedimento in contrasto con quanto dispone l'art. 500 cod. proc. pen.. e) Nullità della sentenza per violazione degli artt. 63, co. 2, 64, 210 e 197-bis cod. proc. pen., quanto alle dichiarazioni rese da OR De RO: come affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nelle pronunce nr. 33583 del 26/3/2015 e la nr. 15208 del 21/4/2014, Mills, il giudice per poter applicare la norma di cui all'art. 210 cod. proc. pen. deve essere messo in condizione di conoscere la situazione di incapacità a testimoniare o di incompatibilità, da specificarsi da parte del soggetto esaminato o da colui che ne chiede l'audizione. Nel caso in esame il P.G. aveva depositato alcuni verbali del processo col rito ordinario in corso di svolgimento a carico dei coimputati e l'eccezione della difesa circa l'incompatibilità con il ruolo di teste di OR De RO era stata respinta dal 7 Tribunale per il fatto che costui non risultava iscritto nel registro degli indagati e la Corte di appello aveva confermato la decisione. Al contrario il De RO avrebbe dovuto essere escusso ai sensi dell'art. 210 cod. proc. pen. nella sussistenza di una connessione "forte" con il ricorrente, o comunque ai sensi dell'art. 197-bis cod. proc. pen., con le relative garanzie, la cui mancanza compromette la legittimità del giudizio di responsabilità in ordine al delitto di cui al capo 84) ed a quello associativo. f) Nullità della sentenza in riferimento all'art. 192 cod. proc. pen. quanto alla prova certa di partecipazione all'associazione per delinquere qualificata "c.d. LA IN " da parte dell'attuale ricorrente, alla sussistenza dell'aggravante di promotore ed alla protrazione della condotta sino al 2010, oltre il momento dell'arresto avvenuto in data 9 agosto 2008 in Spagna. Premesso che, contrariamente a quanto sostenuto nella pronuncia qui impugnata, nella sentenza del Tribunale di Napoli del 9/7/2001 il ricorrente era stato ritenuto responsabile della partecipazione all'associazione senza alcun ruolo apicale, l'acquisizione di tale posizione avrebbe dovuto essere dimostrata, mentre la sentenza a tale scopo valorizza quanto riferito da OR De RO, che avrebbe dovuto essere riscontrato, così come avrebbe dovuto provarsi che la moglie del ricorrente aveva costituito un terminale per lo smistamento di messaggi riguardanti il TO detenuto, che dal 2008 è sottoposto al regime detentivo differenziato senza sia emerso che dall'istituto ove è ristretto abbia comunicato con l'esterno ed offerto un contributo alla associazione. Anche l'affermazione della Corte di appello che rinviene nelle vicende estorsive in danno del RI e dei RR prova dell'intervento del ST per garantire, spendendo la sua veste di capo, il regolare afflusso di denaro nelle casse del clan, non si basa su dati di riscontro alle propalazioni del De RO, in realtà smentito dagli esiti delle intercettazioni, e non valuta che il De RO mai avrebbe tentato l'accaparramento dell'attività se d'interesse del clan o personale di uno dei suoi capi. Così anche nella vicenda RR egli avrebbe agito soltanto per recuperare denaro dei cognati, non dell'associazione, mentre quanto alla pretesa estorsione del 2007, le fonti dichiarative affermano che la somma di denaro era stata prestata dal ST. Anche nel periodo di latitanza egli aveva evitato qualunque tipo di contatto con soggetti estranei e diversi dal suo stretto nucleo familiare, con il quale comunica attraverso messaggi dal contenuto personale. E' assente la motivazione in ordine alla protrazione della condotta associativa nel periodo successivo all'arresto. g) Nullità della sentenza in riferimento alla sussistenza dell'aggravante dell'essere la consorteria camorristica armata;
al riguardo la motivazione è assertiva e congetturale. Al riguardo la sentenza si basa sulle dichiarazioni del collaboratore di giustizia IR De RI, ritenuto un fornitore di armi del clan IN, senza che sia acquisito il necessario riscontro. Non soltanto non è stata vagliata l'attendibilità intrinseca od estrinseca di questo soggetto, ma il rinvenimento il 13 agosto del 2007 di armi nel Borgo 8 di S. ON Abate, zona a detta dei collaboratori controllata dal clan IN, non riguarda nessuno degli imputati e potrebbe riferirsi ad altri soggetti estranei all'organizzazione, mentre quanto accertato in precedenti sentenze non è sufficiente in assenza di prova attuale e concreta riferita ai fatti oggetto del processo. h) e i) Nullità della sentenza per violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. in ordine alla prova certa di responsabilità in ordine agli specifici reati fine di cui ai capi 82), 84) e 90) quanto alla corretta qualificazione giuridica delle vicende ed alla delimitazione temporale della loro commissione, nonché al giudizio di attendibilità intrinseca delle dichiarazioni di De RO IU e di De RO OR e di convergenza delle stesse. Quanto al profilo dell'attendibilità soggettiva, va rilevato che IU De RO aveva affermato di non avere fatto parte dell'associazione per essersi limitato a compiere dei favori al ST ed al cognato, IN ED, il che avrebbe dovuto indurre ad una valutazione più prudente, tanto più che l'assunto del De RO è smentito dalle risultanze probatorie in ordine all'interesse ad appropriarsi dell'attività di LV RI, da quanto riferito dai RR, che gli hanno attribuito un ruolo centrale in tutta la vicenda, confermato dalle conversazioni intercettate indicative del fatto che OL RR aveva potuto riaprire il negozio perché si era "apparato con PP, ossia col De RO stesso, e da quanto affermato dal figlio OR sulla gestione condotta dal padre dei supermercati con il denaro investito dai capi camorristi. Per contro, la sentenza ha travisato la conversazione ff. 368 e ha finito per smentire quanto riferito dal De RO. Anche per OR De RO, ritenuto a conoscenza di quanto riferito per la vicinanza al padre, la sentenza si affida a congetture e non considera l'astio che lo aveva animato a ragione di un episodio vissuto nell'infanzia ed al ferimento di uno zio da parte di uno degli accusati;
la sua narrazione non ha trovato riscontri, ma soltanto smentite da parte dei RR. L'attività captativa ha poi provato l'assenza del predetto De RO dalla vicenda di cui al capo 90). 1) Nullità della sentenza in riferimento alla configurazione giuridica della vicenda di cui al capo82) ed esclusione del tentativo. Le stesse fonti probatorie costituite dalle parti offese hanno negato di avere corrisposto alcunché al ricorrente e la consegna di assegni, dati a garanzia dal RR ON, privi di provvista, non integrano né un danno ingiusto da parte del datore, né un profitto ingiusto da parte di chi se li riceve. m) Nullità della sentenza in riferimento alla sussistenza per i capi d'imputazione sopra riportati dell'aggravante di cui all'art. 7 1. 203/91, sia per assenza di prova certa, sia per motivazione meramente assertiva. In assenza di prova certa non poteva ritenersi che il denaro elargito provenisse dalle casse del clan e non de somme di spettanza di singoli offen esponenti. n) Nullità della sentenza in riferimento all'art. 192 cod. proc. pen. quanto al capo d'imputazione 92) ed alla prova di una parziale condotta commessa in territorio italiano e quindi alla sussistenza della condizione di procedibilità; secondo la Corte di appello 9 poiché il ricorrente aveva beneficiato di una rete di fiancheggiatori in territorio italiano, è logico pensare che il documento contraffatto gli sia stato consegnato prima di recarsi in Spagna, ma tale assunto non è stato dimostrato. o) Nullità della sentenza in riferimento alla corretta quantificazione della pena inflitta, all'aumento per la continuazione ed alla negata concessione delle attenuanti generiche;
al riguardo la motivazione della sentenza si limita ad una sorta di " addizione " matematica" delle pene. Avrebbe, invece, dovuto considerarsi che il ST era stato scarcerato a seguito di espiazione di pena per il delitto associativo nell'agosto del 2005 e poi nuovamente arrestato, per l'attuale processo nell'agosto del 2008, sicchè per il breve periodo intercorso non è corretto protrarre la condotta sino al 2010. Anche per i reati fine ed il diniego delle attenuanti generiche la decisione non è motivata.
3.3 LU BO a mezzo del difensore, avv.to LU Severino, ha lamentato mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche. La difesa nel processo di appello aveva dichiarato di rinunciare ai motivi in punto di responsabilità insistendo in quelli riguardanti il trattamento sanzionatorio, che la Corte di appello con succinta motivazione ha respinto evocando la capacità a delinquere del ricorrente. Tale determinazione si pone in contrasto con quanto stabilito nei confronti di altri imputati, ad esempio LU CH e NZ AN, cui le predette attenuanti sono state riconosciute sebbene dovessero rispondere del medesimo delitto associativo in base alla scelta di rinunciare ai motivi sulla responsabilità, che è comune anche al ricorrente, non interessato da carichi pendenti.
3.4 ON LA per il tramite dell'avv.to Claudio Davino ha dedotto: a) erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 110 e 644 cod. pen. quanto al delitto di cui al capo 83). Entrambe le sentenze di merito hanno ricostruito l'apporto concorsuale del ricorrente nella vicenda usuraria in danno di ON RR per essersi egli recato presso il debitore a richiedere la restituzione del denaro, ottenuto in prestito, quindi per prelevarlo e condurlo ad un appuntamento con i creditori camorristi. E' sfuggito anche alla Corte di appello che il LA non ha mai acquisito la disponibilità del denaro consegnato dal RR, per essersi egli limitato a verificare se questi fosse stato presente presso il suo esercizio senza avere recuperato il credito, né avere preso parte alla conclusione del patto usurario, né avere determinato la riscossione dell'ingiusto profitto. Pertanto, la mera azione consistita nella richiesta di pagamento non realizza il concorso nel reato di usura, trattandosi di un post factum non punibile per essersi il reato già consumato con la stipulazione dell'accordo di finanziamento. b) Erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 629 cod. pen. perché il ricorrente si era limitato a condotte non violente, né minacciose. La piena consapevolezza della richiesta illegittima avanzata non risulta manifesta per cui non si ravvisano gli elementi costitutivi della condotta estorsiva. c) Errata applicazione della legge penale e carenza e manifesta illogicità della 10 motivazione in relazione all'art. 192 cod. proc. pen.. La Corte di appello è incorsa nell'errore valutativo delle dichiarazioni delle persone offese RR perché non coerente con le statuizioni della sentenza della Corte di cassazione, che aveva annullato l'ordinanza del Tribunale del riesame di Napoli di conferma dell'ordinanza applicativa della custodia in carcere nei confronti di TR ST e IU De RO per il delitto di cui al capo 82). Inoltre, non ha considerato quanto riferito in modo reticente da ON RR in merito ad altre dazioni di denaro ricevute da OR SI in vicende similari a quella contestata, episodi che lasciano intendere il compimento di condotte agevolative nei confronti del clan IN consistenti nel reimpiego del denaro, conseguito dalle sue attività illecite. d)Violazione ed errata applicazione della legge penale in relazione agli artt. 133, 62-bis, 114 cod. pen. e difetto di motivazione quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed all'attenuante della minima partecipazione, respinte con formule di stile.
3.5 LU CE per il tramite del difensore, avv.to OM Dello Iacono, ha dedotto: a) inosservanza ed erronea applicazione della legge in relazione all'art. 74 d.p.r. 309/1990 quanto al capo 79). La Corte di appello, basandosi sulle dichiarazioni del collaboratore De EO NZ e sulle risultanze di alcune conversazioni telefoniche intercorse tra TA OM e UG ON, ha confermato la pronuncia di penale responsabilità del ricorrente, pur avendo riconosciuto l'inaffidabilità del De EO, affermata in altri processi, tra cui quello a carico di OR ST per l'omicidio di IR NA, in cui la Corte di Assise aveva mandato assolto questi ed anche il De EO da un omicidio per il quale egli si era affermato responsabile. La sentenza ha evidenziato la mancanza di lacune e di contraddizioni rinvenibili nel racconto del De EO quanto alla gestione delle piazze di spaccio e ha rinvenuto elementi di riscontro nelle conversazioni captate sulle utenze ritenute in uso al TA ed al UG;
nell'atto di gravame si era contestato che la conversazione n. 49 del 16 novembre 2007 laddove il UG aveva riferito della propria estromissione dal clan in favore dei «..due..», uno dei quali sarebbe stato ..il pelato..», confermasse il racconto del De EO sull'ingresso nella gestione del traffico di droga del clan del CE e del LO, obiezione superata con una mera petizione di principio, ossia con il rilievo per cui il De EO si sarebbe riferito al CE ed al LO, indicandoli come i "due" e con la considerazione della società da costoro costituita con OR ST, cosa che gli avrebbe garantito un cospicuo sconto sulla "tassa periodica" versata nelle casse del clan, ma che non è stata riferita da altri. Altrettanto non confermato è il presunto "richiamo" che il CE avrebbe subito da LV TT per la scarsa puntualità nel versamento della quota mensile. Pertanto, la Corte di appello non si è attenuta ai principi che regolano la possibilità di utilizzare la chiamata in correità. Inoltre, in merito alla genesi della gestione da parte del CE e del LO di una piazza di spaccio operante nel territorio ricadente sotto l'influenza del clan IN il De 11 EO non era stato in grado di indicare il momento in cui si sarebbe istaurato il rapporto tra il CE e la consorteria, già in atto al momento del suo incontro con il ricorrente. Tanto impedisce di ritenere provata la stabilità del vincolo, dalla quale desumere il loro inserimento in una compagine criminale come il clan IN. Infine, altro tema ignorato in sentenza è rappresentato dal fatto che la sussistenza di un sodalizio autonomo e distinto da quello di stampo camorristico, finalizzato alla commissione di più delitti di acquisto, cessione, detenzione ed illecita distribuzione di sostanze stupefacenti, non emerge in alcun modo dal narrato del De EO, il quale si è limitato a riferire dei rapporti del CE con il sodalizio, e dell'opera da questi asseritamente prestata nel settore degli stupefacenti, senza che sia possibile risalire alla esistenza di una struttura dedita al traffico di stupefacenti distinta dal clan IN, che ha tra i suoi reati fine proprio il traffico di stupefacenti. b) Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 416-bis cod. pen.. In sentenza non sono esposti i motivi della ritenuta partecipazione del CE all'associazione a delinquere denominata "clan IN" ed alla parallela, ma distinta, struttura criminale dedita al traffico di sostanze stupefacenti;
sebbene le due fattispecie possano concorrere è necessario individuare quali attività al di fuori del traffico di sostanze stupefacenti siano state compiute ed indichino l'appartenenza del soggetto anche all'associazione di stampo camorristico. Infatti, nel procedimento cautelare riguardante LU LO, il Tribunale del riesame ha annullato l'ordinanza applicativa della misura custodiale per la ritenuta impossibilità di determinare la durata della presunta gestione della piazza di spaccio del cd. "Buvero" e, pertanto, la stabilità del suo inserimento nel sodalizio.
3.6 ED IN per il tramite dei difensori, avv.ti Michele Cerabona e EL Chiummariello, ha articolato i seguenti motivi: a) Nullità della sentenza per violazione dell'art. 178, comma 1 lett. c), e 468, comma 4, cod. proc. pen. per violazione del diritto di difesa, non avendo consentito la Corte di appello al IN di esercitare il diritto di prova contraria con i testi RR ON e RR MA, rispetto alle dichiarazioni rese in sede di appello da De RO IU e De RO OR, la cui attendibilità miravano a smentire, per il rigetto della richiesta con ordinanza del 22 dicembre 2016. Con la sentenza n. 44907/2014, emessa nel procedimento cautelare a carico di TR ST, la Corte di cassazione aveva espresso dubbi sulla plausibilità della ricostruzione dei rapporti tra il clan IN e la famiglia RR ed in seguito il Tribunale del riesame aveva annullato l'ordinanza confermativa del provvedimento applicativo della misura custodiale. Tali decisioni avrebbero dovuto comportare una diversa valutazione della prova dichiarativa. b) Nullità della sentenza per violazione degli artt. 180 e 603, comma 1, cod. proc. pen. per avere la Corte di appello disposto l'esame dei due De RO, che era in realtà impossibile ed inammissibile. Poichè la richiesta di escussione di costoro era stata 12 of avanzata in primo grado del p.m. e respinta dal G.u.p. e la relativa ordinanza non era stata oggetto di appello da parte del Procuratore della Repubblica, si era formato un giudicato interno, sul quale la Corte Territoriale non avrebbe potuto intervenire con la disposta rinnovazione. In tema di giudizio abbreviato, il potere del giudice di appello di disporre d'ufficio i mezzi di prova ritenuti assolutamente necessari per l'accertamento dei fatti che formano oggetto della decisione non è soggetto a limiti temporali e può intervenire in qualunque momento e fase della procedura, purché sia garantito il diritto al contraddittorio. c) Nullità della sentenza per violazione dell'art. 6 CEDU secondo i principi espressi dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione nelle sentenze 28 aprile 2016, Dasgupta, e 19 gennaio 2017, Patalano, e per violazione dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., secondo le quali la rivalutazione della prova dichiarativa, condotta dal giudice di appello, ritenuta da quello di primo grado insufficiente ai fini dell'affermazione della responsabilità penale del'imputato, impone la rinnovata escussione della stessa fonte ed una motivazione rafforzata che giustifichi la diversa considerazione. Il principio assume una portata generale e va applicato anche quando il dubbio sull'affidabilità del dichiarante sia espresso dalla Corte di cassazione nella procedura incidentale, sicché la prova investita dal dubbio non potrà essere utilizzata dal giudice di merito se non in base ad altri elementi che la corroborino, condizione non verificatasi nel caso presente. Pertanto, la Corte di appello avrebbe dovuto disporre l'escussione di ON RR, mentre ha eluso la questione, esaminando i due De RO, i quali sarebbero dovuti divenire il riscontro delle narrazioni dei RR, non escussi. d) Nullità della sentenza in riferimento alla sussistenza dell'aggravante dell'essere la consorteria camorristica armata;
al riguardo la motivazione è assertiva e congetturale perché basata sulle dichiarazioni del collaboratore di giustizia IR De RI, ritenuto un fornitore di armi del clan IN, senza che sia acquisito il necessario riscontro. Non soltanto non è stata vagliata l'attendibilità intrinseca od estrinseca di questo soggetto, ma il rinvenimento il 13 agosto del 2007 di armi nel Borgo di S. ON Abate, zona a detta dei collaboratori controllata dal clan IN, non riguarda nessuno degli imputati e potrebbe riferirsi ad altri soggetti estranei all'organizzazione, mentre quanto accertato in precedenti sentenze non è sufficiente in assenza di prova attuale e concreta riferita ai fatti oggetto del processo. e) Nullità della sentenza quanto al giudizio di attendibilità intrinseca delle dichiarazioni di De RO IU e di De RO OR e di convergenza delle stesse, motivato in modo generico e lacunoso. Quanto al profilo dell'attendibilità soggettiva, va rilevato che IU De RO aveva affermato di non avere fatto parte dell'associazione per essersi limitato a compiere dei favori al ST ed al cognato, IN ED, il che avrebbe dovuto indurre ad una valutazione più prudente, tanto più che l'assunto del De RO è smentito dalle risultanze 13 小 probatorie in ordine all'interesse ad appropriarsi dell'attività di LV RI, da quanto riferito dai RR, che gli hanno attribuito un ruolo centrale in tutta la vicenda, confermato dalle conversazioni intercettate indicative del fatto che OL RR aveva potuto riaprire il negozio perché si era "apparato con PP, ossia col De RO stesso, e da quanto affermato dal figlio OR sulla gestione condotta dal padre dei supermercati con il denaro investito dai capi camorristi. Per contro, la sentenza ha travisato la conversazione a fg. 368 e ha finito per smentire quanto riferito dal De RO. Anche per OR De RO, ritenuto a conoscenza di quanto riferito per la vicinanza al padre, la sentenza si affida a congetture e non considera l'astio che lo aveva animato a ragione di un episodio vissuto nell'infanzia ed al ferimento di uno zio da parte di uno degli accusati. f) Nullità della sentenza in riferimento alla sussistenza per il reato di cui al capo 84) dell'aggravante di cui all'art. 7 I. 203/91, in ordine alla quale è carente una prova certa e la motivazione è insufficiente e meramente assertiva. In assenza di prova certa non poteva ritenersi che il denaro elargito provenisse dalle casse del clan e non de somme di off spettanza di singoli esponenti. g) Nullità della sentenza in riferimento alla corretta quantificazione della pena inflitta, all'aumento per la continuazione ed alla negata concessione delle attenuanti generiche;
al riguardo, per essere stata esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 6, la pena base avrebbe dovuto essere individuata in quella inflitta con la sentenza della Corte di appello di Napoli del 20/10/2009, oppure quella per delitto di cui al capo 89) aggravato ai sensi dell'art. 7 L. n. 203/91. Anche per i reati fine ed il diniego delle attenuanti generiche la decisione non è motivata. h) Violazione di legge in relazione all'art. 649 cod. proc. pen. e vizio di motivazione per non aver la Corte ritenuto applicabile il divieto di bis in idem rispetto ai fatti di cui alla sentenza emessa dal Tribunale di Napoli in data 30/10/2007 che aveva già condannato il IN per il reato di cui all'art. 416-bis, nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla responsabilità del IN nel periodo successivo a quello coperto dal precedente giudicato durante il quale il IN è stato detenuto nel regime di cui all'art. 41-bis ord. pen.. La Corte di appello ha respinto l'eccezione, rilevando che nel giudizio concluso con la sentenza del 2007 erano state accertate attività criminose commesse fino al 2004 e "che la data di pronuncia della sentenza di primo grado non può essere intesa come affermazione di responsabilità per fatti nemmeno in concreto contestati al IN e rispetto ai quali egli non era stato, pertanto, messo in condizione di difendersi". Ha quindi indicato fatti che in realtà sono privi di significato probatorio, dai quali ha dedotto che il ricorrente aveva continuato a svolgere il proprio ruolo di capo clan anche sino al 2010; così la conversazione n. 1565 del 2/10/2010, nella quale LV TT aveva lamentato la eccessiva ingerenza di IA IE nella gestione degli aspetti governativi del clan per avere ella tentato di far allontanare qualcuno dal quartiere. 14 contrario, proprio la reazione stizzita del TT e la mancata considerazione della pretesa dell'IE dimostrano l'erroneità del giudizio espresso.
3.7 ON AN col ricorso a firma dell'avv.to Ricciulli ha dedotto: a) mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. La Corte di appello ha condiviso la decisione di primo grado e ha respinto l'eccezione di giudicato, sollevata dalla difesa in relazione alla precedente condanna, emessa a carico del AN con sentenza della Corte di Assise di appello di Napoli del 29/06/2005 per partecipazione ad associazione camorristica con condotta perdurante, cessata alla data della sentenza di primo grado del 19/05/2003. Dalla motivazione della sentenza impugnata, che ha fatto riferimento alla contestazione dell'addebito sino al 2010, non è dato comprendere la data di inizio della condotta ascritta al ricorrente il che è tanto più grave in quanto nello stesso arco temporale il AN ha subito più periodi di detenzione, il che rende difficile poter partecipare al sodalizio, b) Manifesta illogicità della motivazione ed erronea applicazione della norma di cui all'art. 192, comma 2 e 3, cod. proc. pen. con riferimento all'art. 416-bis cod.pen.. Il materiale probatorio utilizzato non consentiva di ritenere sussistente la penale responsabilità del ricorrente, poiché le frasi estrapolate dai dialoghi intercettati, travisati nel loro tenore, in assenza di attività d'indagine a riscontro, non sono sufficienti a sostenere il giudizio di responsabilità riguardando commenti sulla relazione extraconiugale intrattenuta dalla consuocera di OR ST con OM TA, al quale il ricorrente è legato da vincoli di parentela, ma non vicende criminose. Anche in riferimento all'utilizzo delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, il NO, il AU, il ER ed il NO hanno riferito vicende risalenti ad oltre vent'anni fa per i quali il ricorrente ha già espiato la condanna inflittagli, mentre il De EO è stato già riconosciuto fonte inattendibile in più sentenze ed in sentenza non sono esposte le ragioni per le quali le sue informazioni possano valere nei riguardi del AN e gli altri collaboratori dell'ultima ora hanno offerto notizie apprese da altri senza avere mai avuto rapporti diretti con la sua persona ed avere riferito specifiche vicende criminose a suo carico. c) Manifesta illogicità della motivazione ed erronea applicazione della norma di cui all'art. 192, commi 2 e 3, cod. proc. pen. con riferimento alla mancata esclusione della qualifica di dirigente ed organizzatore del sodalizio ex art. 416-bis, comma 2, cod.pen., ritenuta ' sussistente in base ad argomentazioni identiche a quelle spese per altre posizioni di coimputati. In realtà, sono gli stessi "associati" a riconoscere a quali figure all'interno di un clan spettano funzioni dirigenziali e nel caso di specie il De EO ed il TA hanno individuato in tale ruolo altri soggetti, ma la Corte di appello si è basata su quanto riferito da altro collaboratore e sulla funzione di mediatore svolta relativamente alla già citata vicenda della relazione adulterina del TA con la consuocera di OR SI, che è in realtà priva di valenza dimostrativa. d) Motivazione apparente con riferimento alla ritenuta sussistenza del carattere armato 15 dell'associazione ai sensi dell'art. 416-bis, comma 4, cod.pen., basata su quanto riferito dal collaboratore IR De RI e su precedenti sentenze che hanno accertato la disponibilità di armi in capo agli associati al clan IN, mentre sarebbe stato necessario disporre di qualche elemento probatorio per ritenere che il ricorrente fosse stato consapevole della disponibilità di armi da parte dell'associazione. e) Erronea applicazione dell'art. 62-bis cod. pen. in riferimento agli artt. 132 e 133 cod. pen.. La sentenza gravata censurabile anche in ordine al trattamento sanzionatorio ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche, motivati con il ricorso a mere formule di stile e con la considerazione dei precedenti penali. Col ricorso a firma dell'avv.to Leopoldo Perone si è dedotto: a)violazione di legge, di norme processuali e vizio di motivazione in relazione all'art. 649 c.p.p. ed all'art. 4, prot. 7, CEDU. La motivazione con la quale è stata respinta la doglianza di violazione del divieto di bis in idem è sintetica e contrasta con le norme indicate poiché non vi è stata nessuna attività investigativa successiva al periodo sino al 19 maggio 2003, per il quale è intervenuta precedente condanna. In realtà la sentenza già irrevocabile e quella impugnata, priva di indicazioni sul momento iniziale della condotta accertata, si sono basate sulle medesime fonti dichiarative. In punto di diritto, va ricordato che la natura permanente del reato associativo non comporta l'automatica contestazione di altre condotte, collocate nei periodi temporalmente successivi a quelli oggetto del giudizio già definito, essendo sempre possibile il recesso volontario da parte dei singoli associati. Nel caso di specie, l'accusa è formulata con contestazione aperta fino al 2010. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che, nel caso del delitto di cui all'art. 416bis cod. pen., al fine di escludere la medesimezza del fatto non rilevano né, dal punto di vista del soggetto, eventuali mutamenti nelle modalità di partecipazione;
né, dal punto di vista dell'organizzazione, eventuali mutamenti in ordine all'ampiezza dell' *oggetto del programma criminoso o in relazione al numero dei componenti, ma si deve verificare se il soggetto sia passato ad una diversa organizzazione criminale, ovvero si sia verificata una successione nelle attività criminali tra organismi diversi, anche se operanti con lo stesso nome e nello stesso territorio (Cfr. Cass. 18/01/2005, Romito, ivi 06, 1505). Nel caso del AN resta esclusa la diversità delle organizzazioni ed i contenuti probatori sono gli stessi del processo già celebrato e le dichiarazioni del De EO sono isolate e non riscontrate nemmeno dalla attività di captazione del 2007, che ha oggetto un interessamento del AN per il TA, soggetto a cui è legato anche da vincoli parentali. La cognizione delle dichiarazioni dei collaboratori già poste a fondamento della precedente condanna avrebbe dovuto indurre la Corte di appello a ritenere l'identità del fatto nella sua accezione storico-naturalistica, secondo la nozione dettata dalla Corte EDU (cfr. Corte EDU, sez. II del 04/03/2014 Sentenza Grande Stevens c. Italia). b) Violazione di legge, di norme processuali e vizio di motivazione in relazione all'art. 16 416-bis cod. pen.. La Corte di appello è incorsa nel vizio di "travisamento della prova" e ha ignorato le deduzioni difensive sull'insufficienza dei dati probatori a sostenere il giudizio di responsabilità, avendo ritenuto che le dichiarazioni dei collaboratori fossero convergenti nell'indicare il clan di appartenenza del chiamato, il quartiere nel quale egli operava, il ruolo di vertice ricoperto senza delineare il concreto contributo offerto dal ricorrente al sodalizio. Quanto al giudizio di attendibilità espresso in riferimento al narrato del De EO, la Corte di merito ha superato la difforme valutazione operata dalla Corte di Assise di Napoli nel processo per l'omicidio NA senza sia intellegibile il ragionamento condotto sulla base del solo diverso rito processuale, della considerazione dei verbali di dichiarazioni rese al p.m. e del principio di frazionabilità delle dichiarazioni che non ha tenuto conto dell'illogicità di quanto riferito dalla fonte e dell'assenza di riscontri in violazione dei criteri legali di valutazione della chiamata in correità. Infatti, quanto riferito dagli altri collaboratori De RI, De RO e CC, il primo in merito a notizie apprese "de relato", gli altri due non in rapporti diretti e personali col ricorrente, è privo di convergenza rispetto alla narrazione del De EO e non attribuisce al AN uno specifico ruolo all'interno del clan IN. Anche i dialoghi intercettati, generici e spesso incomprensibili, non si comprende come possano fungere da riscontro a quanto riferito dal De EO. c) Violazione di legge, violazione di norme processuali e vizio di motivazione in relazione all'ipotesi di cui al comma 2 dell'at. 416-bis cod. pen.. Anche sul punto è evidente il off travisamento delle risultanze di indagine e la non corretta applicazione della normativa in tema di apprezzamento delle dichiarazioni dei collaboratori circa il ruolo di responsabile della zona del Buvero, smentito dal De EO, per il quale egli aveva una posizione "importante ma non era il reggente". In realtà, anche solo le dichiarazioni di LV NO ed il contenuto delle conversazioni intercettate offrono indicazioni diverse, il che, unitamente ai lunghi periodi di detenzione del AN ed alla sua sottoposizione a misure limitative della libertà, dimostrano che egli non aveva una carica dirigenziale e che a ragione della sua forzata assenza si fosse verificata qualche difficoltà di gestione degli affari illeciti del clan. Al contrario, avrebbe dovuto apprezzarsi l'avvenuta revoca nel 2008 della misura di sicurezza per la mancata partecipazione alla criminalità organizzata e per lo svolgimento di attività lavorativa. d) Mancanza e/o illogicità della motivazione con riferimento alla concessione delle attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. ed alla determinazione della pena in entità superiore al minimo edittale, giustificato dal comportamento processuale del ricorrente;
la sentenza è motivata con mere formule di stile, senza l'esposizione di qualche criterio valutativo diverso dalla lunga militanza nell'organizzazione di stampo mafioso, che è assorbita dal disvalore del fatto.
3.8 RO Di NN a mezzo del difensore, avv.to Carlo Di Stavola, ha lamentato: 17 a) Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 125, 192 cod. proc. pen. ed agli artt. 640 e 648-bis cod. pen.. La motivazione è apparente per non avere la Corte di appello tenuto in considerazione le censure mosse con i motivi di gravame sulla base delle giustificazioni fornite dalla ricorrente nel corso dell'interrogatorio ex art. 415- bis cod. proc. pen.. Non è stata indicata l'attività investigativa, dimostrativa della provenienza illecita delle somme utilizzate per pagare le prime tredici rate del mutuo in modo da smentire come inverosimile quanto affermato dall'imputata, giudizio affidato al solo rilievo per cui "il denaro utilizzato per pagare le prime rate del mutuo non veniva attinto dal mutuo, ma veniva ricevuto dai fittizi acquirenti mediante bonifici effettuati dai congiunti del TT LV proprio a ridosso delle scadenze per il pagamento delle rate..." e ciò sulla base dell'assunto per cui la finalità dell'operazione fosse esclusivamente quella di procurare al TT la disponibilità di denaro liquido di lecita provenienza, mentre il denaro di origine illecita sarebbe stato girato a prestanome al fine di pagare le rate del mutuo. In assenza della indicazione di elementi probatori, anche di natura logica, tali da smentire le indicazioni fornite dall'imputata, non poteva accertarsi l'attività di riciclaggio, difettando gli elementi costitutivi della fattispecie. La Corte di appello ha ritenuto in via apodittica che il denaro utilizzato per pagare le rate del mutuo ipotecario, acceso dai coniugi OM, fosse riconducibile alle attività illecite del clan IN, del quale LV TT, TO della ricorrente, è un esponente di spicco e ha ravvisato la prova dell'elemento psicologico del delitto da alcune conversazioni captate e dalle considerazioni svolte dal giudice di prime cure. Al contrario, si rassegna l'assenza di dati probatori idonei a dimostrare che il denaro impiegato per pagare le rate del mutuo suindicato fosse di provenienza illecita, posto che il mutuo bancario era stato erogato agli acquirenti coniugi OM, i quali avevano consegnato alla venditrice FO in pagamento dieci assegni circolari per un importo complessivo pari ad euro 198 mila nel giugno del 2010, il che ha fornito le somme lecite alla FO ed alla Di NN per versare le prime tredici rate del mutuo. I giudici di appello non hanno considerato che la FO era la compagna del defunto padre della Di NN, il quale le aveva trasferito, quando era ancora in vita, la nuda proprietà dell'immobile in questione per consentirle di disporre di un'abitazione anche dopo la sua morte, il che rende lecito l'interessamento della Di NN alle sorti di quel bene ed è illogico ritenere che tutta l'operazione fosse stata congegnata per riciclare somme di importo modesto. Il dolo di riciclaggio è generico e ricomprende, oltre alla volontà di compiere l'attività di sostituzione, di trasferimento o di ostacolo, la consapevolezza che i capitali da riciclare provengono da un delitto non colposo, circostanza non ravvisabile nel caso di specie, in cui è ravvisabile unicamente una condotta truffaldina, posta in essere ai danni della banca al fine di conseguire un facile e sicuro realizzo della somma relativa alla vendita dell'appartamento in questione senza che le sentenze di merito abbiano offerto una 18 ricostruzione della reale destinazione della somma di lecita provenienza diversa dal pagamento del mutuo. Inoltre, la sentenza non indica le ragioni per le quali nella fattispecie non siano ravvisabili gli estremi del meno grave delitto di truffa di cui all'art. 640 cod. pen., posto " che la finalità perseguita era quella di ricevere denaro dalla banca, quale corrispettivo della vendita di un'immobile, che non si riusciva a vendere, con la compiacenza degli acquirenti fittizi, soggetti non aventi i requisiti per poter ottenere la concessione del mutuo. b) Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla circostanza aggravante di cui all'art. 7 della L. 203/91 in relazione agli artt. 59 e 118 cod.pen.. Il relativo giudizio è basato soltanto sulla consapevolezza in capo alla Di NN della caratura criminale del TO, da cui si è desunta la finalità di agevolare il sodalizio di cui egli era partecipe. Difettano però concreti elementi probatori che offrano dimostrazione della volontà della ricorrente di agevolare il clan e non la persona del TO per consentirgli di reperire liquidità necessaria. La circostanza aggravante in esame, nella ipotesi di agevolazione di un'associazione mafiosa, caratterizza, sotto il profilo del movente, la condotta dell'autore del reato, sicché non è attribuibile al concorrente ai sensi dell'art. 118 cod. pen. in combinato disposto con l'art. 59 cod.pen., secondo cui le circostanze che aggravano la pena concernenti i motivi a delinquere sono valutate soltanto riguardo alla persona a cui si riferiscono (Cass. III n. 9142 del 4/3/2016).
3.9 OR ID a mezzo del difensore, avv.to Guglielmo Ventrone, ha dedotto: a) errata applicazione degli elementi costitutivi dell'art. 629 cod. pen. e manifesta illogicità della motivazione. La sentenza ha premesso che la somma, richiesta in restituzione a UC IE era di origine illecita, perché consegnata da ON e LU GH per l'acquisto di un prodotto finanziario, attingendo dalle riserve liquide del clan IN, posto che ON GH non disponeva di fonti di reddito personali e legali. L'intervento nella vicenda del ricorrente, all'oscuro di quanto accaduto in precedenza ed estraneo all'investimento, costituisce un post factum non punibile ed è, secondo la stessa Corte di appello, poco coerente con l'assunto accusatorio, posto che egli si ritiene essere stato affiliato al clan ZZ e non al clan IN, mentre ON GH non è stato accusato del delitto di cui all'art. 648-bis cod. pen. e LU GH stato assolto dai delitti in contestazione già nel corso del primo grado. Egli non era stato al corrente della vicenda e nemmeno del pestaggio dello IE e del pregresso pagamento di 12.000 euro ed aveva agito per ottenere la restituzione in qualità di mero negotiorum gestor della somma di 220 mila euro, inferiore a quella ottenuta dallo IE da parte del GH pari ad euro 226.500,00 oltre interessi di legge nella convinzione di azionare una pretesa legittima per conto del suo titolare, per cui avrebbe dovuto rapportarsi la fattispecie concreta all'ipotesi di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, mancando l'elemento soggettivo del più grave delitto di estorsione. 19 b) Violazione di legge riferimento agli artt. 629 cod. pen., 192 e 530 cod. proc. pen.,e difetto di motivazione e travisamento della prova in relazione alla conferma del giudizio di responsabilità in ordine al delitto di cui al capo 7). Non sussistono gli elementi costitutivi del delitto di estorsione, neppure nella forma del tentativo, per il mancato compimento di atti di violenza o di minaccia finalizzati ad ottenere un ingiusto profitto, in quanto il De UC aveva intrattenuto rapporti frequenti con il ricorrente per fronteggiare i suoi problemi economici secondo quanto emerso dalla conversazione intercettata il 07/10/2008 nella quale il ricorrente aveva fatto presente a tale PE di avere aiutato più di una volta il De UC, sicchè egli aveva agito per recuperare il proprio credito con modalità per nulla minacciose e nel fatto al più potevano ravvisarsi gli estremi del delitto di cui all'art. 393 cod. pen. con esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 7 L. n. 203/91. c) Inosservanza e/o erronea applicazione dell'art. 416-bis cod. pen. e degli artt. 192 e 530 cod. proc. pen., nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. In ordine al capo 2) si è ritenuto che il ricorrente fosse affiliato al clan ZZ ed avesse ricoperto il ruolo di reggente nell'ottobre 2008 a seguito dell'arresto di AO OT. Al riguardo le informazioni fornite dai collaboratori di giustizia non sono univoche, né identificative di un preciso ruolo assunto dal ID nell'ambito del sodalizio ed, anzi, la sentenza del G.u.p. del Tribunale di Napoli n. 3095/2010 ha accertato che, dopo l'allontanamento dell'OT, il posto di reggente era stato assunto da GE ZZ e da TO LI, condannati in tale qualità. Del resto anche i collaboratori -il UR, che non ha riferito notizie sul ricorrente all'inizio della sua collaborazione sebbene entrambi coinvolti in traffici di droga, l'NI, che ha indicato come vicino all'OT altro soggetto diverso dal ID, ossia IR AN;
il UG, il CO ed il SS, che non ne fa il nome e ne parla dopo avere visionato la sua fotografia come di un esponente del clan ZZ visto durante gli incontri con tale gruppo-, non avevano fatto cenno al ricorrente quale reggente del clan, mentre la conversazione intercettata il 31/10/2008 non è significativa, così come quella del 23/02/2009 intervenuta tra il ricorrente e la compagna è frutto di una innocua millanteria. La Corte di appello ha stravolto il senso logico e letterale della conversazione laddove ha ritenuto che egli, pur promosso a funzioni dirigenziali, era stato intenzionato a svolgere le attività operative per guadagnarsi lo stipendio settimanale. Con successivo atto di ricorso a firma dello stesso difensore si sono illustrati i primi tre motivi originari e si è articolato un quarto motivo per dedurre violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al delitto di cui al capo 8), il cui giudizio di responsabilità sarebbe stato confermato mediante un laconico riferimento alle conversazioni intercettate. In realtà la motivazione rinvia alla sentenza di primo grado e nulla argomenta sulle obiezioni difensive che avevano segnalato come l'unica conversazione del 9/10/2008 intercorsa con tale ON contenesse un generico riferimento ad un 20 campione H e ad un catalogo senza offrire certezze sull'effettiva contraffazione di prodotti e sull'acquisto da parte del ricorrente al fine di immetterli sul mercato locale.
3.10 LU AL a mezzo del difensore, avv.to Sebastiano Fusco, ha dedotto: a) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 671 cod. proc. pen. per avere la Corte di appello individuato quale base di calcolo del reato continuato quella di anni undici di reclusione, stabilita con sentenza del 26/06/2015 per fatti di estorsione ed usura, mentre avrebbe dovuto ritenersi di maggiore gravità quella inflitta per i reati oggetto del presente procedimento in quanto la pena finale di anni dieci di reclusione è stata ridotta per il rito abbreviato. Inoltre, più grave è il reato di estorsione contestato al capo 82) rispetto ad altri episodi estorsivi, giudicati nel processo già definito, per il maggiore importo versato dalle persone offese. b)Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 671 cod. proc. pen. ed agli artt. 81 e 133 cod. pen.; la Corte di appello aveva inteso quantificare l'aumento per continuazione in misura pari ad un terzo della pena base, pari ad anni undici di reclusione ed euro 7.000 di multa, ma ha errato nell'individuare tale aumento in anni quattro, mesi quattro di reclusione ed euro 2.333,00 di multa, mentre il terzo sarebbe stato pari ad anni tre, mesi otto di reclusione, che doveva essere ulteriormente ridotto per il rito abbreviato. Inoltre, non si comprende perché a tale aumento sia stato aggiunto altro di otto mesi di reclusione in assenza di qualsiasi motivazione, 3.11 EL RO con ricorso a firma dell'avv.to Leopoldo Perrone ha dedotto violazione di legge, violazione di norme processuali in relazione agli artt. 74, comma 6, d.P.R. n. 309/90, 192 e 533 cod. proc. pen., e mancanza e/o illogicità della motivazione quanto alla ritenuta sussistenza del delitto associativo ed agli effetti dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche. Secondo la difesa, in ordine ai fatti di cui all'art. 74, la sentenza espone argomentazioni contraddittorie laddove ha negato la riconducibilità della fattispecie all'ipotesi di cui al sesto comma pur nell'assenza degli elementi costitutivi della diversa ipotesi di cui al primo comma, basata sul rilievo della gestione camorristica del traffico di stupefacenti, il che non smentisce la lieve entità del fenomeno. Inoltre, la sentenza ha concesso le attenuanti generiche con diminuzione inferiore al massimo possibile, giustificata con la considerazione dell'intensità elevata del dolo che ha sorretto le condotte criminose, pur avendo in modo contraddittorio riconosciuto la valenza positiva della sua condotta processuale di rinuncia ai motivi attinenti al merito degli addebiti.
3.12 RO MO con unico atto di ricorso, proposto unitamente ai terzi interessati NA D'TA, LV MO e GI MO, ha dedotto: a) Violazione di norme processuali in relazione agli artt. 190, 191, 192 e 546 cod. proc. pen. per avere la Corte di appello utilizzato le dichiarazioni dei collaboratori De EO e De RO, costituenti prove nuove assunte nel giudizio di appello, sebbene fossero state 21 ammesse soltanto in relazione alle vicende contestate ai capi 82, 83, 84 e 90, in violazione del contraddittorio e del diritto di difesa alla prova contraria. Nel giudizio di primo grado erano state raccolte soltanto le dichiarazioni del De EO, de relato da OR ST e riguardanti soltanto la coimputata NA D'TA, ma insufficienti perché generiche e non riscontrate, come del resto le conversazioni intercettate nei confronti della stessa D'TA, mandata assolta, per cui, in assenza delle prove nuove, avrebbe dovuto emettersi sentenza di assoluzione nei confronti del ricorrente. b)Violazione di legge e vizio di motivazione per travisamento della prova ed omessa motivazione in riferimento al giudizio di responsabilità. La Corte di appello ha ritenuto che le dichiarazioni del De RO potessero offrire riscontro a quelle del De EO, sebbene il De RO avesse escluso che il MO, da lui non conosciuto, avesse ricevuto somme di denaro di illecita provenienza da LV TT e le avesse reinvestite nelle proprie attività; ha però travisato il dato processuale per essersi limitata a valutare il contenuto del verbale di interrogatorio riassuntivo, mentre la trascrizione integrale del medesimo verbale contiene la dimostrazione della inconciliabilità delle dichiarazioni rese da IU De RO e di quelle rese dal De EO ed offre elementi favorevoli al ricorrente;
il De RO ha, infatti, riferito soltanto in merito alla D'TA, coniuge del MO, e della sua disponibilità a svolgere qualche piacere a LV TT per amicizia personale e non per ragioni di affiliazione camorristica e ha escluso che essi avessero ricevuto finanziamenti dal TT per le loro attività, tanto che era stata la stessa D'TA a contattare il TT a fronte delle richieste di denaro per saldare il debito contratto dal TO nei confronti di LV D'OF. Tanto smentisce quanto affermato dal De EO per averlo appreso da OR ST, ossia che i coniugi MO fossero prestanome del TT, circostanza ritenuta avvalorata dal materiale intercettativo, dal contenuto equivoco, che però è stato interpretato in senso sfavorevole alla difesa sebbene dallo stesso emergesse il rapporto di amicizia tra la D'TA ed il TT. La considerazione in chiave indiziante della conversazione n. 7840 del 18/2/2011 è illogica perché, pur riconducendo i due interlocutori il compimento di condotta illecita alla sola D'TA, ne estende la responsabilità anche al TO senza tenere conto del commentato disinteresse di questi alle attività della moglie. c) Violazione di legge e motivazione apparente in relazione all'art. 7 L. 203/91 per avere i giudici della Corte di appello ritenuto integrata la relativa circostanza aggravante, omettendo di indicare gli elementi significativi del dolo specifico. La Corte di appello nel ritenere infondata la contestazione mossa con l'atto di gravame ha rinviato per relationem a "quanto già osservato in relazione alla posizione di AR O" (pag. 96 sent. imp.), nonostante la posizione di questo imputato sia stata definita con una rinuncia ai motivi e rideterminazione della pena inflitta e ha citato un arresto giurisprudenziale inconferente rispetto al caso di specie, che comunque non esenta dal puntuale accertamento dell'elemento soggettivo. La sentenza ha omesso la necessaria 22 "verifica per il generico richiamo al "complesso delle risultanze investigative ed agli "inequivocabili legami con LV TT" (pag. 97 sent. imp.), della cui caratura criminale si è ritenuto edotto anche il ricorrente senza accertare la consapevolezza e la volontà di prestare ausilio all'attività del sodalizio. d) Motivazione illogica e contraddittoria ed omessa motivazione quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Pur avendo riconosciuto fondate le argomentazioni difensive che avevano evidenziato l'assenza di precedenti, il regolare inserimento dell'imputato nel contesto sociale, lo svolgimento di attività, la Corte di appello ha poi evidenziato che il ruolo svolto a favore del sodalizio e l'elevata intensità del dolo impedivano di accordare le predette circostanze (pag. 97 sent. imp.). La motivazione è dunque illogica ed omette di indicare le ragioni sottese alla negazione del beneficio, ricorrendo a mere formule di stile ed alla gravità del reato, che non costituisce elemento in sé sufficiente per giustificare tale determinazione. e) Violazione di legge in relazione all'art. 240 cod. pen. per la confermata confisca dei beni disposta in primo grado nei confronti anche dei terzi interessati ed omessa motivazione in ordine alle deduzioni difensive ed alla documentazione prodotta a sostegno. La difesa con i motivi di appello aveva evidenziato l'assoluta proporzione tra i redditi del ricorrente, e quelli della moglie e dei figli, ed i beni al medesimo intestati, profilo che il primo giudice non aveva considerato, ed aveva prodotto consulenza tecnica di parte. La Corte di appello ha ritenuto inattendibile l'elaborato perché basato soltanto sugli atti forniti dal MO e non anche su quelli del procedimento penale e sulla percezione di redditi non fiscalmente denunciati, ma risultanti dalla dichiarazione di un teste, presidente del consorzio che aveva erogato quei compensi;
l'esclusione dal calcolo di tali redditi si pone in contrasto con quanto affermato dalla Corte di cassazione, per la quale va presa in considerazione tutta la documentazione prodotta. E' errata anche la considerazione per cui il metodo presuntivo, sul quale si basa l'accertamento tributario, non consente di attribuire valenza certa all'importo così ottenuto;
al contrario, avrebbero dovuto essere tenuti in considerazione, e la motivazione è omessa sul punto, quanto provato dagli avvisi di accertamento condotti dall'Agenzia delle Entrate nei confronti del ricorrente per imposte evase negli anni 2007-2009, attestanti la percezione di redditi non dichiarati, ma di lecita provenienza per l'importo di 653.601 euro e le vicende della trasformazione in s.a.s. della società Autoparcheggi King che indicano la capacità patrimoniale del ricorrente MO. Anche in riferimento ai beni intestati a LV MO, terzo interessato, non si è tenuto conto che costui aveva presentato la dichiarazione dei redditi anche per gli anni 2006, 2011 e 2012, argomento privo di replica nella sentenza impugnata, mentre per quelli intestati a GI MO si era dimostrata la legittima provenienza da vincite al gioco, conseguite tra gennaio e dicembre 2013, dei capitali e delle somme investite negli acquisti immobiliari. Nessuna attenzione è stata dedicata anche ai rilievi sui due appartamenti, acquistati dalla D'TA tra 2000 e 23 2001 con redditi leciti e trasferiti per donazione ai figli.
3.13 RO NO col ricorso a firma dell'avv.to LV Pane ha lamentato mancanza di motivazione in relazione alla conferma del giudizio di responsabilità, frutto dell'omessa considerazione delle circostanze dedotte con i motivi di gravame, ossia: -l'assenza di attualità della gravità indiziaria poiché le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia riguardano fatti già coperti dalla sentenza di condanna emessa nel 2001 e divenuta irrevocabile nel 2005; -la contraddizione tra l'affermazione contenuta nell'ordinanza applicativa della custodia in carcere ed il riconoscimento di appartenenza al sodalizio criminoso senza l'accertamento della condivisione psicologica del programma criminoso e del compimento di specifiche condotte;
-la mancata dimostrazione del compimento di specifici reati fine;
-l'assenza di contatti e frequentazioni, documentati dai controlli effettuati, tra il NO ed altri soggetti, ritenuti esponenti dell'associazione; -la concentrazione delle poche conversazioni intercettate, prive di significato indiziante, in un ristretto arco temporale, riconducibili al rapporto di amicizia con OL LL e l'irrilevanza del ruolo di suo attendente, perché l'attività sarebbe svolta nei confronti del singolo partecipe e non dell'intera organizzazione;
Inoltre, quanto ai contributi offerti dai collaboratori di giustizia si era osservato che: -LV Del Giudice aveva riferito di condotte risalenti agli anni novanta e, quanto ai tempi più recenti, aveva attribuito al ricorrente un improbabile ruolo di garante del pagamento di forniture di stupefacenti, accusa che contrasta col fatto che laddove si sono trattate le vicende del clan riguardanti il traffico di droga il suo nome non era mai comparso;
-IU SS h fornito notizie risalenti ad oltre quindici anni fa;
-NZ De EO ha riferito fatti generici non riscontrati e comunque privi di attendibilità come accertato nella sentenza della Corte di Assise di Napoli agli atti;
-lo CC non ha riconosciuto in foto il NO e nemmeno per nome. Sulla base di tali osservazioni sarebbe stato impossibile rinvenire il requisito della convergenza del molteplice e riconoscere la gravità indiziaria necessaria per l'adozione di misura cautelare.
3.14 EL CA per il tramite dei difensori, avv.ti Guglielmo Ventrone e ON Iavarone, ha dedotto: a) inosservanza ed erronea applicazione della legge processuale e violazione di legge in ordine alla ravvisata gravità indiziaria della partecipazione ad associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti;
violazione di legge in ordine alla valutazione frammentaria e disorganica delle captazioni telefoniche;
mancanza di riscontri esterni in ordine alla sussistenza dell'aggravante di cui all'articolo 7 Legge 203/91. La Corte di appello ha confermato giudizio di responsabilità a carico del ricorrente 24 sulla base delle informazioni fornite dal collaboratore di giustizia LU SE, che risultano carenti di specificità ed inidonee a dimostrare la sua appartenenza al sodalizio di cui al capo 80); nonostante la puntuali contestazioni mosse con l'atto di gravame, la Corte di appello non ha colmato le lacune motivazionali denunciate in riferimento alla - sentenza di primo grado, poiché dalle dichiarazioni del SE emerge soltanto l'enunciazione di una serie di incontri tra lo stesso ed il EL ed il IE, ma non il CA, di cui non conosce il nome e le fattezze fisiche e che non è stato da lui riconosciuto in fotografia e rispetto al quale non precisa i luoghi ed il periodo temporale degli incontri e le attività poste in essere. Anche la rilevata coerenza delle informazioni fornite dal SE rispetto alle propalazioni degli altri collaboratori non è affermata in riferimento ad un episodio specifico. Difettano poi riscontri esterni per ritenere sussistente la circostanza aggravante di cui all'art. 7 L. n. 203/91. Anche le intercettazioni telefoniche, i cui esiti sono stati richiamati dalla Corte di Appello in sentenza, "non vedono il CA come interlocutore" e lo stesso non è mai stato trovato in possesso di sostanze stupefacenti. Sul piano del metodo, l'esame delle fonti dichiarative integranti una chiamata in correità deve condursi dapprima sul piano dell'attendibilità per poi ricercare gli elementi di riscontro. La sentenza ha posto a carico del ricorrente quanto ricavato dalla conversazione ambientale captata il 19/11/2008 nell'autovettura di EL IO, registrata ai progressivi 157 e 158, nel corso della quale i due interlocutori avevano discusso degli assetti malavitosi nel territorio con espliciti riferimenti ad altri gruppi camorristici, e ha sostenuto che l'identificazione del CA quale soggetto coinvolto in quei traffici sarebbe consentita dalla frase "quel OR CA, il parente mio". Tale accenno è in realtà privo di consistenza, poiché non è collegato alla manifestazione di un intento delittuoso, il che smentisce il costrutto accusatorio circa l'avvenuta gestione di una piazza di spaccio, che non ha trovato conferme che diano conto al di là di ogni ragionevole dubbio della responsabilità del ricorrente e del suo apporto all'attività dell'associazione. b) Mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione in punto di efficienza causale del 1 metodo mafioso, inosservanza di norme processuali con riferimento all'art. 7 L. n. 203/91. Già in sede cautelare la circostanza aggravante prevista da tale norma era stata esclusa dal G.i.p.; inoltre, era stata prodotta l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza dell'Aquila in data 30/12/2014 che aveva evidenziato l'assenza di indicazioni sul mantenimento da parte del CA di collegamenti con la criminalità organizzata e concesso l'affidamento in prova al servizio sociale, elemento che non è stato valutato dai giudici di appello, i quali hanno assegnato valore probatorio alla conversazione n. 244 del 21/11/2008, nella quale il ricorrente avrebbe definito tale IN quale compagno dell'interlocutore EL e proprio, trascurando che il dialogo è generico e che egli è stato mandato assolto dal delitto di partecipazione ad associazione di stampo mafioso cui al capo 1) e che non vi è prova della componente soggettiva necessaria per 25 riconoscere la circostanza aggravante della finalità di agevolazione di organizzazione mafiosa.
3.15 AO OT per il tramite dell'avv.to Guglielmo Ventrone ha lamentato violazione di legge, difetto di motivazione e travisamento della prova in ordine al delitto di cui al capo 8), poiché la sentenza ha confermato il giudizio di responsabilità con un laconico riferimento alle conversazioni intercettate ed alle argomentazioni esposte nella sentenza di primo grado, senza nulla replicare alle contestazioni difensive laddove si era dedotto che nell'unico dialogo del 9/10/2008 era generico il riferimento ad un campione e He ad un catalogo, senza sia stata acquisita certezza dell'effettiva contraffazione e dell'acquisto da parte del coimputato OR ID di merce da immettere in commercio nel territorio.
3.16 OL LL per il tramite dell'avv.to LV Pane ha dedotto: a) mancanza di motivazione;
nonostante l'intervenuta rinuncia ai motivi sulla responsabilità, sussisteva egualmente l'obbligo di esporre un'articolata serie di ragioni in ordine alla qualificazione giuridica del fatto, all'applicazione e comparazione delle circostanze ed alla congruità della pena. Al contrario la sentenza presenta motivazione solo apparente che richiama quanto esposto nella sentenza di primo grado. b) Mancanza di motivazione in relazione al primo motivo di appello col quale si era contestata la nullità della sentenza di primo grado per omessa motivazione avendo il G.u.p. riportato soltanto la motivazione dell'ordinanza applicativa della custodia cautelare, questione respinta dalla Corte di appello sulla base del rilievo per cui la motivazione della sentenza di primo grado era dotata di autonome considerazioni rispetto al provvedimento cautelare ed in ogni caso era consentito al giudice di appello di integrare eventuali lacune. c) Contraddittorietà ed illogicità della sentenza in ordine alla ritenuta esclusione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 6, cod. pen.; pur essendo stata esclusa la predetta aggravante per tutti gli imputati, come affermato a pag. 11 della motivazione della sentenza impugnata, per la posizione del LL non è stata operata la relativa diminuzione della pena.
3.17 LV AZ col ricorso a firma del difensore, avv.to IU De Gregorio, ha rappresentato: a) violazione di legge quanto agli artt. 721 cod. proc. pen., 14, comma 1, lett. a), della Convenzione europea di estradizione e 26 e 32 della legge n. 69/2005, e vizio di motivazione. La rinuncia ai motivi di appello ha riguardato soltanto quelli con i quali si era invocata l'assoluzione e quelli sulla violazione del divieto di bis in idem, mentre si era insistito per l'accoglimento dei restanti motivi, attinenti: alla improcedibilità dell'azione penale;
alla nullità della sentenza per mancanza della motivazione;
alla rideterminazione della pena;
alla applicazione della pena prevista dalla legge vigente al tempo del commesso reato;
alla rideterminazione della pena nel minimo edittale;
alla concessione 26 delle circostanze attenuanti generiche;
al riconoscimento del vincolo della continuazione;
alla richiesta di revoca della confisca e della misura di sicurezza della libertà vigilata. La questione dell'improcedibilità dell'azione penale per violazione del principio di specialità non è stata adeguatamente affrontata dalla Corte d'appello, che ha soltanto riportato le argomentazioni contenute nella sentenza della Corte di cassazione nel procedimento cautelare, che però non aveva riguardato le medesime contestazioni ed argomentazioni. Si era, infatti, dedotto che lo AZ era stato tratto in arresto in Spagna in data 17/01/2009 a seguito di mandato di arresto europeo in base ad ordinanza applicativa della custodia in carcere, emessa in data 27/11/2008 nel procedimento penale sub n. 43195/2002 r.g.n.r. in relazione al delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/90, commesso in Napoli sino al marzo 2007 e che nel presente procedimento n. 905/2015 r.g.n.r., per il quale lo AZ era sottoposto a custodia in carcere con ordinanza del 22/01/2014, era contestato il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. con condotte commesse sino al 2010, per il quale non era stato emesso il mandato di arresto europeo, né era stata attivata procedura di estradizione suppletiva. Non si è considerato che l'avvenuto arresto in Spagna ha comportato la cessazione della condotta associativa, posticipata per effetto di "fictio iuris" al 2010 nell'assenza di elementi indicativi della protrazione nonostante la sottoposizione a regime detentivo di alta sicurezza e che i fatti ascritti nel presente processo, come rievocati dai collaboratori di giustizia, riguardano un periodo antecedente a quelli per i quali era stato emesso il mandato di arresto europeo con la conseguente mancanza della condizione di procedibilità. Il principio affermato dalla sentenza della Corte di cassazione richiamata dalla Corte di appello, per il quale sarebbe irrilevante lo stato detentivo ad interrompere la condotta partecipativa, non può condividersi e presuppone l'inversione dell'onere della prova, imposta a carico dell'imputato, che dovrebbe dimostrare. di essersi allontanato dall'organizzazione di appartenenza. Al contrario, è sulla parte pubblica che grava l'onere di dimostrare la condotta partecipativa e la sua protrazione. b) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla carenza di motivazione della sentenza di primo grado, dotata di motivazione meramente apparente in ordine alla fattispecie di partecipazione ad associazione mafiosa ed agli argomenti contrari esposti nelle memorie difensive depositate all'udienza del 12/5/2015. La Corte di appello ha reiterato la medesima carenza motivazionale, essendosi limitata a rilevare la sussistenza di una motivazione ponderosa, anche se caratterizzata da disordine espositivo senza avere colmato le lacune segnalate. Infatti, pur avendo accolto la richiesta di riconoscimento della continuazione, ha ritenuto assorbite le doglianze sul trattamento sanzionatorio, senza motivare con argomenti effettivi e reali, ma col ricorso a formule di stile, sull'entità dell'aumento per continuazione e anche sulla richiesta di revoca della misura di sicurezza della libertà vigilata e della confisca dell'orologio sequestrato ih 22/01/2014 presso l'abitazione di un familiare del ricorrente, misura illegittima per 27 l'alloggio non più occupato dallo stesso, mentre è illogica la giustificazione fornita dalla Corte di appello, secondo la quale quell'oggetto, per il suo elevato costo di acquisto, costituiva provento del delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. e, come tale, soggetto a confisca obbligatoria.
4. Nell'interesse di TR ST è stata depositata memoria contenente motivi nuovi per illustrare ulteriormente il motivo riguardante la non corretta quantificazione della pena inflitta sotto il profilo dell'aumento per continuazione: il criterio adottato dalla Corte di appello è errato poiché, come affermato dalla Corte di cassazione, dapprima si deve quantificare la pena base ed i rispettivi aumenti per i delitti satellite, e, solo all'esito, si deve diminuire la pena complessiva ai sensi dell'art. 442 cod. proc. pen.. 5. Con successiva memoria i difensori di TR ST hanno dedotto altre argomentazioni a sostegno del primo motivo per ribadire che, in ordine alla richiesta dell'accusa di esaminare i collaboratori IU e OR De RO, respinta dal primo giudice, in assenza di impugnazione da parte della parte pubblica, si era formato il giudicato interno e quindi non era consentito disporre l'esame nel giudizio di appello. Considerato in diritto I ricorsi sono decisi come segue.
1.Entrambi gli atti di ricorso proposti nell'interesse di IU OL censurano la sentenza impugnata in termini privi di fondamento.
1.1. Col primo motivo articolato nei due atti d'impugnazione si muovono serrate critiche alla conferma del giudizio di responsabilità in ordine al delitto di cui al capo 1) che si assume essere stato formulato nell'inosservanza delle prescrizioni dettate dall'art. 192 cod. proc. pen.. 1.1.1L'accertamento della partecipazione dell'OL, detto anche PE o guaglione, o PE 'mbennatore, all'organizzazione denominata clan IN è stato basato su un solido compendio probatorio, che la sentenza di appello, in parte richiamando quella di primo grado, ha sottoposto ad attenta disamina, offrendo congrue ed articolate repliche alle obiezioni difensive. да Ha quindi valorizzato il contributo conoscitivo di una pluralità di chiamanti in correità ed in reità, tutti collaboratori di giustizia, analizzato singolarmente nella ofr convergenza verso un risultato probatorio unitario, rispetto al quale ha respinto le censure articolate negli atti di appello con un corredo esplicativo ampio e coerente, efficacemente illustrativo delle ragioni del giudizio di attendibilità espresso. In particolare: -ha respinto le obiezioni riguardanti i propositi vendicativi che avrebbero animato le delazioni di IU SS, confesso autore di un progetto criminoso volto ad eliminare il ricorrente in quanto sospettato autore dell'omicidio della di lui moglie, in considerazione del fatto che tale episodio e la programmata reazione violenta erano stati collocati dallo stesso SS nell'ambito della contrapposizione armata tra fazioni camorristiche e della 28 tregua che era seguita, della quale anche l'OL si era reso protagonista una volta transitato nelle file del clan IN dopo l'arresto di IA e NZ IC e la morte di GE CI, nel cui clan aveva in precedenza militato, essendo perciò divenuto bersaglio dei propositi ritorsivi del SS, che proprio perché ammessi e contestualizzati sono stati ritenuti inidonei a comprometterne l'attendibilità; -ha apprezzato l'apporto conoscitivo offerto da IU SS, il quale, nel riferire delle trattative condotte per raggiungere una tregua tra il clan del SS ed il clan IN, aveva indicato l'OL o AO Di UR quale esponente di quest'ultima formazione incaricato di condurre gli emissari del SS al cospetto di ED IN, a riprova della collocazione del ricorrente in una posizione qualificata e fiduciaria, particolarmente vicina al capoclan;
-ha evidenziato che analoghe informazioni erano state fornite da CH MA, esponente del clan SS, per il quale proprio l'OL, conosciuto come appartenente al clan IC, aveva accompagnato affiliati dei SS alla presenza del latitante IN per concordare una tregua, che ponesse fine allo scontro armato e commerciale in atto, dando così prova di essere transitato nella organizzazione del IN, nell'interesse del quale anche in seguito aveva operato per dare attuazione agli accordi raggiunti;
-ha quindi considerato quanto affermato da LV Lo SO, esponente del clan dei Capitoni di Miano, il quale aveva indicato l'OL, noto col soprannome riferito anche dagli altri collaboratori, quale proprio acquirente di cocaina cedutagli sino al 2000, circostanza confermata anche da OR AT, quindi ne aveva descritto l'impegno sul fronte delle estorsioni e delle iniziative all'apparenza lecite gestite dal clan IN nel settore edilizio e dei rifiuti;
da NZ De EO sul ruolo di responsabile del clan IN svolto dall'OL in luogo di TR ST sino al litigio occorso con il di lui TE OR ed il mantenimento del compito di tramite con i capi latitanti ED IN e lo stesso ST, ai quali aveva recapitato i messaggi di LV TT;
da LV SI in merito alla partecipazione del ricorrente alle trattative per instaurare una tregua con i ZZ ed al suo coinvolgimento in tutti gli affari aventi ad oggetto stupefacenti e merce dai marchi contraffatti. Ha, infine, ritenuto che sul fronte dichiarativo ulteriori apporti probatori, coerenti con le fonti già escusse, fossero stati forniti dai collaboratori di giustizia, esaminati nel giudizio di appello, IU De RO e IR De RI, per concludere che già in base a tale bagaglio informativo, caratterizzato da piena autonomia, perché proveniente anche da militanti di clan diversi ed in lotta tra loro, ma a conoscenza del contesto criminale e delle sue dinamiche organizzative, -correttamente considerato nella sua valenza dimostrativa e nella convergenza contenutistica con osservazioni pertinenti e logiche-, era smentito l'assunto difensivo circa la mancata attribuzione all'OL di compiti e di un ruolo specifici all'interno della compagine dei IN. Al contrario, ha attribuito al 29 ricorrente la funzione di raccordo con i capi latitanti e la direzione e soprintendenza dei redditizi affari del clan, ragione per la quale ha ritenuto irrilevante la mancata contestazione del compimento di reati-fine a fronte della prova dell'attivazione del soggetto in raccordo con altri esponenti dell'organizzazione di stampo mafioso, funzionale a garantirne la continuità operativa, la sicurezza dei capi, l'arricchimento e la sua stessa sopravvivenza.
1.1.2. A tali già illuminanti contributi la sentenza ha aggiunto la disamina del materiale acquisito tramite attività captativa, apprezzato come altrettanto significativo e coerente con l'ipotesi accusatoria. Al riguardo ha osservato che era certa l'individuazione dell'OL nel soggetto soprannominato "PE 'o guaglione", perché tale era inteso anche secondo dieci diversi collaboratori di giustizia e risultava da altri particolari anagrafici sulle sue condizioni di vita, sull'occupazione del figlio e sulle varie relazioni sentimentali intrattenute con donne diverse, circostanze riscontrate e corrispondenti alla sua persona, come evidenziato nella sentenza di primo grado. Ha proseguito nel rimarcare come fosse emerso che costui era stato latore di richieste provenienti dall'amante e dai familiari di ED IN perché gli fossero riferite nel luogo della trascorsa latitanza, e delle di lui risposte;
che era stato bersaglio di critiche, originate dal malcontento per il rapporto privilegiato intrattenuto col IN stesso e per essere stato. da questi beneficiato anche a scapito dei suoi congiunti o di quelli di altri sodali, che non avevano potuto ottenere le somme di denaro richieste, e per l'atteggiamento servile assunto nei confronti dei maggiorenti del clan come accaduto nell'episodio, in cui aveva inghiottito un messaggio recapitato a TR ST per impedirne il ritrovamento dopo la lettura. Tale circostanza, nella valutazione conforme resa nelle due sentenze di merito, ha ricevuto conferma nel rinvenimento, all'atto dell'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare, emessa dal G.i.p. del Tribunale di Napoli il 26 febbraio 2007, presso la sua abitazione di un manoscritto, sul quale erano riportati una serie di nomi in codice e messaggi in corrispondenza con quelli che sarebbero stati rinvenuti un mese dopo circa nel rifugio in Spagna del IN, secondo quanto emerso dalla relazione di servizio del 2 gennaio 2008, allegata all'informativa del 21 dicembre 2010. 1.1.3. Ulteriore e significativo riscontro alla fondatezza dell'accusa è stato rinvenuto nella pronuncià di condanna, già divenuta irrevocabile, giusta sentenza di questa Corte, sez. 2, n. 40003 dell'11 maggio 2016, per una vicenda di estorsione aggravata ai sensi dell'art. 7 L. n. 203/91 in danno degli imprenditori MA, attribuita all'OL in concorso con i coimputati del presente processo TT, AL e LA, ritenuta confermativa dell'inserimento del ricorrente nei ranghi associativi del clan IN e dell'operato criminoso prestato nel suo interesse.
1.1.4. Per contrastare il percorso valutativo esposto in sentenza i due atti di ricorso ripropongono in termini pedissequi i motivi di gravame già proposti, fondati su una lettura atomistica e parcellizzata dei dati probatori, che, ignorandone l'eterogenea natural 30 e la sostanziale affidabilità, specie degli esiti intercettativi, tralascia la loro sostanziale convergenza nel dimostrare l'effettiva appartenenza dell'OL al clan IN dagli anni duemila in poi per soffermarsi su dettagli secondari, su modeste discrasie negli apporti informativi dei collaboratori, su letture alternative delle conversazioni captate, su un preteso travisamento della prova, che non è dimostrato ritualmente, non potendo ritenersi sufficiente ad assolvere l'onere di autosufficienza dell'impugnazione il richiamo all'atto di gravame in assenza di più puntuali riferimenti, oppure la citazione di meri stralci di verbali di prove, non prodotti nella loro integrità. Si rammenta al riguardo che, quando si lamenti la omessa, travisata o illegittima valutazione di specifici atti del processo, è onere del ricorrente suffragare la validità del suo assunto mediante la completa trascrizione dell'integrale contenuto degli atti medesimi, col rispetto dei limiti di quanto era già stato dedotto in precedenza al giudice di merito, ovvero mediante allegazione dell'atto. Resta, invece, precluso al giudice di legittimità il loro esame diretto, tranne che la fondatezza del vizio dedotto non emerga con evidenza ed immediatezza dalla stessa articolazione del ricorso o dal provvedimento (Cass., sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Natale e altri, rv. 256723; sez. 5, n. 11910 del 22/01/2010, Casucci, rv. 246552; sez. 6, n. 29263 del 08/07/2010, Cavanna e altro, rv. 248192; sez. 1, n. 6112 del 22/01/2009, Bouyahia, rv. 243225; sez. 1 nr. 16706 del 18/03/2008, Falcone, rv. 240123; sez. 1, nr. 47499 del 29/11/2007, Chialli, rv. 238333).
1.1.5. Ed, ancora, è stata già superata dalla Corte di appello la censura di omessa valutazione dell'inattendibilità del SS, espressa nella fase cautelare del giudizio, perché, siffatto giudizio, oltre a non essere stato condiviso, non assume valore dirimente a fronte di un materiale probatorio vario e molto più ampio, capace di giustificare da sé il giudizio di responsabilità, superando con esito positivo la c.d. prova di resistenza. Ritiene comunque il Collegio di poter fare proprio e ribadire il seguente principio di diritto, perfettamente consono alla presente fattispecie, secondo cui "In tema di valutazione della chiamata in reità o correità da parte dell'imputato di reato connesso, l'attendibilità intrinseca del dichiarante non resta esclusa per il sol fatto che egli sia stato mosso da ragioni di astio o risentimento nei confronti dell'accusato, poiché queste ultime non eliminano la valenza probatoria delle accuse, ma fondano soltanto la necessità, per il giudice, di un accertamento particolarmente approfondito circa la veridicità del loro contenuto" (Sez. 2, n. 33519 del 21/06/2017, Dinardi, rv. 270531), verifica che nel caso in esame è stata condotta con esito positivo a ragione della riscontrata conferma delle circostanze riferite anche da parte di altri fonti, non animate dai medesimi sentimenti personali. Le ulteriori doglianze, che investono il narrato degli altri collaboratori, sono mosse con intenti riduttivi e minimizzanti senza affrontare il nucleo essenziale dei loro contributi, fondatamente ritenuti indicativi dell'intraneità dell'OL al clan IN anche laddove hanno riferito del suo impegno sul fronte della commercializzazione di 31 to prodotti contraffatti, settore tradizionalmente di interesse camorristico ed oggetto di accordo spartitorio tra clan per evitare il rinnovarsi di un dannoso conflitto armato. Quanto ai collaboratori De RO e De RI è del tutto infondato denunciarne la mancata valutazione sull'attendibilità, compito che è stato assolto con diffusa motivazione alle pagg.
2-11 della sentenza impugnata.
1.1.6. Infine, non possono apprezzarsi le censure sulla mancata acquisizione degli appunti rinvenuti presso l'abitazione dell'OL, ritenuti corrispondenti a quelli presenti nel rifugio di ED IN in Spagna: la relazione di servizio che ne illustra il contenuto costituisce atto pienamente utilizzabile in ragione della scelta del rito abbreviato, mentre nulla è stato rappresentato ad avvalorare anche il minimo sospetto della non veridicità di quanto in essa riferito. Mera espressione di dissenso valutativo, e, come tali, non apprezzabili in questa sede sono le obiezioni sul valore dimostrativo delle conversazioni intercettate, fondate su una lettura in chiave lecita dei contatti e dei comportamenti tenuti dal ricorrente, che però non vengono disconosciuti e sono stati apprezzati in modo logico e coerente col contesto comunicativo, nella loro valenza oggettiva, quale rappresentazione di contatti personali con il capo latitante e di comportamenti tenuti in suo favore, non altrimenti giustificabili che in chiave partecipativa. Resta dunque del tutto smentito che, diversamente da quanto sostenuto nel ricorso dell'avv.to Perone, "il giudizio di responsabilità è frutto di travisata valutazione delle fonti probatorie e della mancata puntuale applicazione dei principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità" e che le dichiarazioni dei propalanti siano talmente generiche da essere prive di qualsiasi utilità processuale.
1.2.Anche in merito al ritenuto ruolo dirigenziale assunto dal ricorrente, la sentenza offre congrua giustificazione: dopo avere premesso corrette nozioni in punto di diritto sui requisiti necessari per individuare la posizione di capo, promotore ed organizzatore di associazione di stampo mafioso, ruoli che nella realtà operativa di siffatto sodalizio possono risultare anche intercambiabili tra loro in dipendenza da esigenze concrete, ha confermato l'attribuzione all'OL della funzione di dirigente per avere egli coordinato le attività criminose nel settore del traffico di merce contraffatta in osservanza degli accordi spartitori, stipulati tra clan, ed avere corrisposto direttamente col IN, posto in posizione a lui sovraordinata nella gerarchia criminale, avere in precedenza preso parte alle trattative per mediare la tregua con i SS, avere svolto la mansione di responsabile della zona del Vasto, tutti incarichi implicanti capacità di autonoma organizzazione e di coordinamento anche dell'operato di altri sodali ed una posizione qualificata, rivestita del resto anche nella vicenda dell'estorsione in danno dei MA, separatamente giudicata e descritta anche dal De RO. Sul punto i due ricorsi oppongono l'avvenuta acquisizione di notizie sul compimento di comportamenti gregari e marginali da parte del ricorrente, specie nella trattativa per 32 raggiungere la tregua con i SS, sulla sua subordinazione al IN, sul discredito goduto presso i familiari di alcuni sodali, sul ruolo di "postino" al servizio dei capiclan: si tratta di aspetti fattuali che non smentiscono la logicità e correttezza giuridica del giudizio espresso nelle sentenze di merito, ben attente a rinvenire i dati conoscitivi dai quali desumere l'assunzione da parte dell'OL, non già della posizione apicale di vertice del sodalizio, quanto di organizzatore o dirigente, subordinato ai capi, ma in grado di sovrintendere e orientare l'attività di altri affiliati, cui impartire proprie direttive. 1.3, Anche i motivi che riguardano la colpevolezza in ordine al delitto di usura di cui al capo 82) non hanno pregio. Effettivamente la sentenza impugnata ha premesso che, quanto già emerso in riferimento alla vicenda che aveva visto come vittime gli imprenditori MA, costituiva prova di un preciso "modus operandi" del clan di camorra, i cui esponenti perseguivano una strategia mirata, volta ad acquisire il controllo di attività commerciali in modo occulto e non ufficializzato mediante l'erogazione di prestiti ai titolari in crisi di liquidità con un'offerta non rifiutabile, grazie alla quale essi assumevano la posizione di socio di fatto e avanzavano la pretesa di conseguire una parte degli utili, senza dover sopportare le eventuali perdite, e gli interessi sulle somme erogate sino alla richiesta della loro restituzione. Un analogo meccanismo si è ritenuto essere stato messo in atto in danno di ON RR, la cui famiglia era titolare di vari negozi di abbigliamento, costretto ad accettare un prestito di 200.000 euro, impostogli dall'OL, con obbligo del pagamento di interessi pari al 50% annuo, in condizioni che non aveva potuto esimersi dal subire per avere rifiutato precedente analoga pretesa rivoltagli da LV TT, sicchè ulteriore rifiuto avrebbe significato inimicarsi il potente clan e doversi attendere delle temibili ritorsioni;
la successiva consegna era stata effettuata da IU De RO, che l'aveva ammessa, in termini corrispondenti alla rievocazione operata dal RR.
1.3.1. Ebbene, la sentenza non soltanto esplicita la ragioni del giudizio di piena affidabilità espresso in riferimento alle due fonti dichiarative sopra citate, per quanto riguarda il RR in aperto, ma ben motivato dissenso con quanto stabilito in termini comunque non vincolanti dalla Corte di cassazione nella fase cautelare del giudizio, ma argomenta ampiamente sulla natura usuraria del prestito e sulla sua riconduzione alla strategia criminale del clan IN, per conto del quale l'OL aveva agito, il tutto con uno sviluppo motivazionale compiuto, logico e privo di incongruenze.
1.3.2. Le contestazioni mosse con i ricorsi ribadiscono temi già trattati e risolti in modo congruo e quindi incensurabile in sede di legittimità.
1.3.2.1. In primo luogo il tentativo di scollegare l'intervento compiuto dal ricorrente ра dal successivo operato del De RO si scontra con la ricostruzione della vicenda in punto di fatto, operata in sede di merito con argomentazioni coerenti ed avvalsesi di puntuali riferimenti ai dati probatori, non contraddetti da elementi in segno contrario, se non in termini di una lettura inammissibile dei fatti, perché meramente alternativa e soggettiva, 33 ир oltre che supportata da citazioni incomplete delle dichiarazioni del RR, inidonee a dare corpo al dedotto vizio di travisamento della prova. Del pari la pretesa liceità dell'operazione non si correla in modo adeguato con i rilievi esposti in sentenza e con la ritenuta riproduzione delle modalità operative e degli scopi perseguiti nel caso analogo vissuto dai MA. 1.3.2.2, Sotto diverso profilo, è giuridicamente condivisibile l'opinione espressa in sentenza laddove si è individuato il momento di consumazione del delitto di usura nel raggiungimento dell'accordo tra il ricorrente ed il RR per l'erogazione del finanziamento a condizioni usurarie, essendo irrilevante che la consegna materiale del denaro fosse avvenuta due mesi dopo, ossia in un momento in cui l'OL era già ristretto in carcere. Si è, infatti, affermato da parte di questa Corte che anche dopo la riforma dell'istituto apportata dalla legge n. 108 del 1996 e l'individuazione ad opera dell'art. 644-ter cod. pen. della decorrenza del termine di prescrizione dal momento dell'ultimo pagamento del capitale o degli interessi, effettuato dal soggetto passivo, la configurazione del delitto come a consumazione prolungata, in dipendenza di una condotta protratta nel tempo di esecuzione di plurime prestazioni patrimoniali, non smentisce che il perfezionamento del reato avvenga nella fase consensuale col raggiungimento del patto usurario, rispetto al quale i successivi singoli pagamenti segnano il momento consumativo "sostanziale" perché ledono in concreto il patrimonio del debitore e rientrano nel fatto tipico che mantiene natura unitaria (Cass. sez. 2, n. 11839 del 6/03/2018, Catania, rv. 272351; sez. 2, n. 40380 del 11/06/2015, P.G., Tiesi in proc. Cardamone, rv. 264887; Sez. 2, n. 37693 del 04/06/2014, Pmt in proc. D'Alessandro, rv. 260782; sez. 2, n. 33871 del 02/07/2010, Pmt in proc. Formica ed altri, rv. 248132; sez. 1, n. 11055 del 19/10/1998, D'Agata e altri, rv. 211610).
1.4. Va dichiarato inammissibile il motivo, contenuto nel ricorso a firma dell'avv.to Ricciulli, col quale contesta la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 4, cod. pen., che dalla sentenza in esame non risulta essere stato formulato con i motivi di appello e che in ricorso non si deduce essere stato proposto ed ignorato dai giudici di appello. In ogni caso, la sentenza in verifica è dotata di congrua e ragionevole motivazione anche laddove ha fondato il giudizio in ordine al carattere armato del clan IN su quanto riferito dal collaboratore De RI, dichiaratosi fornitore e manutentore delle armi a disposizione dell'organizzazione, e sul rinvenimento di un autentico arsenale nel territorio controllato dal clan, le cui dotazioni sono state già accertate anche in precedenti sentenze già irrevocabili.
1.5. Infine, devono essere respinte anche le doglianze che riguardano il trattamento sanzionatorio: il diniego delle circostanze attenuanti generiche è stato giustificato con la considerazione dell'elevata intensità del dolo e del delicato ruolo svolto dall'imputato all'interno del sodalizio, mentre la pena già inflitta in primo grado è stata ridotta a 34 冲 ragione della disposta assoluzione dal delitto di estorsione, contestato al capo 82). Per contrastare tale rilievi, di indubbia coerenza logica e supportati da effettiva ed adeguata giustificazione riguardante la situazione individuale dell'OL, non già da clausole di stile oppure osservazioni astratte, in un atto di ricorso si richiama il comportamento processuale dell'imputato, che però non viene illustrato nei suoi profili materiali e nella valenza positiva, risultando la censura del tutto generica;
nell'altro si denuncia l'insufficienza dei dati negativi sulla gravità dei fatti e sui precedenti penali, ai quali però non vi è nessun accenno nella motivazione della sentenza impugnata. Sotto entrambi i ср profili considerati le doglianze sono dunque affetta da specificità. La sentenza non merita censure e gli atti d'impugnazione vanno entrambi respinti.
2. Il ricorso proposto nell'interesse di TR ST è infondato e va respinto.
2.1. Il primo motivo prospetta questione che è formulata in termini corrispondenti anche nell'interesse di ED IN e può quindi essere oggetto di trattazione unitaria.
2.1.1. La censura investe l'ordinanza emessa dalla Corte territoriale con la quale è stata respinta l'istanza difensiva, volta ad ottenere l'ammissione dell'esame di alcuni soggetti quale prova contraria a quella introdotta a richiesta dall'accusa con gli imputati di reato connesso IU e OR De RO, funzionale a dimostrare l'inattendibilità di costoro in merito agli episodi delittuosi di cui ai capi 90) e 82) Con diverse ordinanze e con la sentenza che ha ribadito le stesse decisioni assunte, la Corte di appello ha respinto la richiesta con motivazione che effettivamente presta il fianco a critiche laddove ha escluso l'esame del LA siccome superfluo dal momento che costui, in quanto coimputato, aveva diritto di non rispondere, valutazione che anticipa in via di prognosi un risultato probatorio tutt'altro che scontato senza che al contempo sia rinvenibile una disposizione processuale che vieti il mezzo istruttorio.
2.1.2. Va condiviso il rilievo, operato dalla difesa, circa l'impostazione teorica che riconduce al diritto di difesa, costituzionalmente e convenzionalmente garantito, la facoltà di chiedere e di ottenere l'ammissione di prova volta a contraddire i fatti sui quali è stata assunta la prova diretta, rispetto alla quale, sia essa stata richiesta da una delle parti, o sia stata disposta d'ufficio, le altre parti devono poter controdedurre in ordine alle nuove acquisizioni probatorie in tal modo introdotte nel processo. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte Suprema, il diritto all'ammissione delle prove indicate a discarico sui fatti costituenti oggetto delle prove a carico, che l'art. 495, comma 2, cod. proc. pen. riconosce all'imputato, incontra i limiti stabiliti dagli artt. 190 e 190-bis cod. proc. pen. e, pertanto, è sempre condizionato dall'esercizio del potere-dovere, attribuito al giudice del dibattimento, di apprezzare la liceità e la rilevanza della prova richiesta e di escludere le prove vietate dalla legge e quelle manifestamente superflue o irrilevanti perché non pertinenti al "thema decidendum" (sez. 5, n. 28597 del 07/04/2017, Pennestri' ed altro, rv. 270242; sez. 6, n. 15912 del 28/01/2015, Palermita, rv.263120; sez. 6, n. 48645 del 6/11/2014, G.G. ed altri, rv. 261256; sez. 6, n. 761 del 35 10/10/2006, dep. 2007, Dragotta, rv. 235598). E' dunque da escludersi che l'introduzione di una prova nuova, non in precedenza articolata, sia che avvenga nel corso dell'istruttoria in primo grado, oppure nel giudizio di appello in fase di rinnovazione dell'istruttoria stessa, comporti in via automatica ed incondizionata il diritto ad ottenere l'ammissione della prova contraria, diretta a negare il fatto rappresentato dalla prova diretta, oppure a chiarirlo o a spiegarlo diversamente, prova che può essere esclusa se non consentita dall'ordinamento, oppure manifestamente superflua o irrilevante.
2.1.3. A tali indiscussi principi vanno però aggiunte alcune precisazioni: perché la richiesta di controprova sia ammissibile e possa costituire motivo di doglianza in sede di legittimità in caso di rifiuto è necessario che la parte proponente ne illustri la conformità al sistema processuale e, soprattutto, la rilevanza mediante la specificazione delle circostanze di fatto sulle quali debba essere condotta la nuova indagine istruttoria. L'assolvimento di tale onere impone una ancor più diligente e dettagliata indicazione quando la prova debba contrapporsi a quella disposta d'ufficio dal giudice, ai sensi degli art. 507, 603 o 441, comma 5, cod. proc. pen. se si proceda a giudizio abbreviato, come nel caso specifico, perché la funzione di mezzo di difesa in grado di apportare al processo dati di conoscenza funzionali a rappresentare una realtà di fatto divergente da quella offerta dalla prova nuova introdotta, non può apprezzarsi in riferimento a quanto dedotto con la lista testimoniale depositata ai sensi dell'art. 468 cod. proc. pen.. La nuova prova deve quindi vertere sui fatti e sui temi che il giudice d'ufficio ha ritenuto necessario approfondire con un supplemento d'istruttoria (Sez. U., n. 11227 del 06/11/1992, Martin, rv. 191607; sez. 5, n. 28597 del 07/04/2017, Pennestri' ed altro, rv. 270242).
2.1.4. Alla luce di tali principi, non è censurabile la decisione della Corte di appello di non ammettere le prove contrarie richieste dal ST e dal IN: per quanto deducibile dagli atti processuali, non emerge che le difese dei predetti imputati abbiano esplicitato le precise circostanze di fatto sulle quali avevano chiesto si procedesse all'audizione dei cinque soggetti indicati e le ragioni della rilevanza delle prove, nemmeno al fine di verificare l'attendibilità dei due De RO e dei RR, il che non consente di valutare la lesione del diritto di difesa lamentata ed il rispetto dei criteri legali per l'ammissione del mezzo istruttorio. Né può ritenersi che a detta originaria carenza deduttiva fosse possibile porre rimedio a posteriori con l'illustrazione contenuta in ricorso, laddove si assume che la prova contraria riguardava "la verifica dell'attendibilità delle dichiarazioni dei due De RO" in merito agli episodi di cui ai capi 90) e 82); che il VE avrebbe dovuto chiarire i rapporti intercorsi con IU De RO per dimostrare l'intento di questi di appropriarsi delle pescherie del RI;
e che i RR avrebbero potuto "confermare o confutare il racconto di entrambi i De RO sul ruolo che costoro avevano avuto" nelle vicende estorsive. Posto che oggetto della prova non può essere il giudizio di attendibilità di una fonte dichiarativa, che rientra nell'ambito di cognizione del giudice, ma, come detto, soltanto un fatto specifico, verificatosi nella realtà e da portare a 36 冲 conoscenza del giudice e delle parti, un'integrazione postuma delle circostanze sulle quali avrebbe dovuto vertere l'esame non consentito, non specificamente articolate nel grado di merito, non soddisfa i requisiti per la rituale deduzione della prova e non è efficace al fine di dimostrare l'errore giuridico in cui sia incorso il giudicante nel disattendere la richiesta. Va soltanto aggiunto che il rivendicato controllo sull'attendibilità delle dichiarazioni accusatorie dei due De RO era stato comunque esercitato dalla difesa in sede di controesame, ampiamente svoltosi, come provato dalle trascrizioni dell'udienza, .allegate al ricorso del ST.
2.2. La seconda eccezione in rito va parimenti respinta.
2.2.1. Nella decisione della Corte di appello di non consentire alla difesa del ST di muovere contestazioni al dichiarante OR De RO in base a verbali di dichiarazioni, rese in altro processo, perché non previamente acquisiti, è annidato effettivamente un errore giuridico. Invero, è la disposizione di cui all'art. 238, comma 4, cod. proc. pen., non quella richiamata in ricorso dell'art. 500 cod. proc. pen., a consentire di fare uso dei verbali formati in separato processo per le contestazioni. L'art. 500 condizione tale facoltà alla previa presenza degli atti nel fascicolo del pubblico ministero, il che quindi rende superflua la mancata acquisizione da parte del giudice.
2.2.2. Ciò nonostante, nel caso specifico, dalle trascrizioni allegate al ricorso risulta che all'udienza dell'1 dicembre 2016 in sede di controesame, condotto dal difensore del ST, erano stati utilizzati per formulare contestazioni i verbali dell'interrogatorio del 26 gennaio 2015 (pag. 12), del 5 febbraio 2015 (pag. 12), del 17 febbraio 2015 (pag. 13); quindi, alla pretesa di impiegare per lo stesso fine verbali formati in altro procedimento celebrato davanti al Tribunale e di fronte al rifiuto opposto dal Presidente del collegio, la difesa aveva proceduto a formulare una domanda direṭṭa al De RO sull'autore delle minacce rivolte al padre, cui era seguita una risposta affermativa che aveva esaurito l'adempimento per la dichiarazione del legale di non avere altre domanda da porre (pag. for 27 trascrizioni).
2.2.3. In ogni caso, non si è in condizioni materiali di apprezzare il lamentato vulnus al diritto di difesa, perché si ignora su quali circostanze concrete la difesa avrebbe inteso muovere ulteriori contestazioni al De RO, in cosa consistesse la rilevata divergenza e quale rilevanza la stessa potesse assumere ai fini del giudizio di affidabilità della fonte e quindi di responsabilità del ricorrente.
2.3. Il terzo motivo, proposto in termini corrispondenti anche dalla difesa del IN, va disatteso. Secondo le difese, quando una prova dichiarativa sia stata ritenuta insufficiente ai fini di accertare la responsabilità dell'imputato nel giudizio di primo grado, la sua rivalutazione ad opera di quello del grado di merito successivo impone la rinnovata escussione della fonte ed una motivazione rafforzata che dia conto del diverso esito decisorio: il medesimo principio, per la sua portata generale, dovrebbe trovare applicazione anche quando il dubbio sull'attendibilità del dichiarante sia stato espresso 37 dalla Corte di cassazione nella procedura cautelare con la conseguenza che nel giudizio di rinvio successivo ad una pronuncia di annullamento sarà possibile per il giudice di merito esprimere una diversa valutazione ma a condizione di indicare in motivazione elementi probatori ulteriori, acquisiti successivamente, tali da consentire il recupero della fonte svalutata. Nel caso in esame, invece, la Corte di appello si era limitata ad esprimere un diverso giudizio rispetto a quello espresso dal giudice di legittimità senza indicare nuovi dati probatori che ne consentissero il superamento e senza procedere alla rinnovata escussione dei RR.
2.3.1.L'assunto difensivo, seppur articolato abilmente, è frutto di un serio fraintendimento dei principi affermati da questa Corte. Seppure nel ricorso del ST non siano stati citati con i dati identificativi, il riferimento pare riguardare le pronunce delle Sezioni Unite (n. 27620 del 27/4/2016, Dasgupta, rv. 267492 e n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, rv. 269787), che però hanno espresso principi ben distanti da quelli che le difese pretendono siano osservati nel caso di specie. Invero, si è affermato che, quando il giudice di appello, in accoglimento dell'impugnazione della parte pubblica, riformi un verdetto assolutorio, reso all'esito del giudizio di primo grado, anche se celebrato col rito abbreviato, sulla base di una divergente valutazione del materiale probatorio acquisito di natura dichiarativa, deve assolvere ad un duplice obbligo, quello di redigere una motivazione particolarmente pregnante, operante sul piano dell'efficacia e della persuasività della giustificazione del differente esito decisorio, nonché quello procedurale, pregiudiziale alla possibilità di legittimo sovvertimento della statuizione del grado precedente, consistente nella rinnovazione delle prove già escusse, dalla cui inosservanza discende il vizio di motivazione che inficia la sentenza di appello per mancato rispetto del criterio decisorio dell'affermazione della responsabilità soltanto se venga superato ogni ragionevole dubbio ai sensi dell'art. 533, comma 2, cod. proc. pen.. La precondizione perché si debbano assolvere da parte del giudice di appello tali adempimenti è costituita dalla modifica della decisione in senso peggiorativo per l'imputato, situazione che all'evidenza non ricorre nel caso de quo, in cui il ST ed il IN hanno riportato condanna in entrambi i gradi di merito.
2.3.2 Sotto diverso profilo, anche i rapporti tra la sentenza di annullamento e la decisione adottabile nel giudizio di rinvio sono ricostruiti nei ricorsi in termini non condivisibili e distanti dalle previsioni dell'art. 627 cod. proc. pen... Appartiene al costante insegnamento di questa Corte l'affermazione per cui, qualora l'annullamento discenda dal riscontro del vizio di motivazione attinente alla ricostruzione del fatto di reato, al giudice del rinvio compete procedere ad un nuovo completo esame del materiale probatorio con i medesimi poteri che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata e con piena autonomia di giudizio nella ricostruzione del fatto e nella valutazione delle prove, fermo restando che egli non può ripetere l'identico percorso 38 logico censurato dal giudice rescindente ed è tenuto a fornire adeguata motivazione colmando in tal modo i vuoti motivazionali e le incongruenze rilevate dalla Suprema Corte- sui punti della decisione sottoposti al suo esame. E' noto che la diversa modulazione dell'intervento decisorio del giudice di rinvio è condizionata dalle ragioni dell'annullamento, differenziandosi a seconda che lo stesso sia pronunciato per violazione o erronea applicazione della legge penale, oppure per mancanza o manifesta illogicità della motivazione. Nel primo caso non viene censurato l'accertamento dei fatti nella loro verificazione e nell'attribuzione all'operato dell'imputato, compiuto nel provvedimento annullato, che resta inficiato soltanto dall'errore giuridico, che non deve essere ripetuto, per la obbligatoria uniformazione al principio di diritto espresso dalla Corte di cassazione ai sensi dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen.. Nel secondo, invece, l'annullamento investe la ricostruzione del fatto condotta mediante la valutazione delle acquisizioni probatorie, sicchè l'intervento cognitivo del giudice di rinvio assume la massima latitudine nel rinnovare l'esame dei dati fattuali con i medesimi poteri di cui aveva disposto il giudice il cui pronunciamento sia stato annullato, con l'unico limite di non riproporre il percorso logico già considerato carente o incongruo e di rendere adeguata giustificazione delle determinazioni assunte, anche eventualmente coincidenti con quelle già annullate (Cass., sez. 4, n. 20044 del 17/03/2015, S. e altri, rv. 263864; sez. 2, n. 27116 del 22/05/2014, Grande Aracri e altri, rv. 259811; sez. 5, n. 42814 del 19/06/2014, Pg in proc. Cataldo, rv. 261760; sez. 2, n. 47060 del 25/09/2013, Mazzoni, rv. 257490; sez. 6, n. 19206 del 10/01/2013, Pm in proc. Di Benedetto, rv. 255122; sez. 6, n. 42028 del 04/11/2010, Regine, rv. 248738; sez. 5, n. 34016 del 22/06/2010, Gambino, rv. 248413). I medesimi orientamenti presentano immutata validità anche nel caso del passaggio dalla fase di legittimità a quella di rinvio nel procedimento cautelare. Non si è però mai sostenuto, e il ricorso del ST non ne offre prova contraria, che al giudice di rinvio, quando l'annullamento disposto in sede cautelare sia dipeso da lacune e da vizi motivazionali afferenti la valutazione della prova dichiarativa, sia inibito valorizzare gli stessi elementi con obbligo di prenderne in considerazione soltanto altri, acquisiti successivamente nel prosieguo delle indagini: si tratta di affermazione che non si rinviene nella giurisprudenza di questa Corte e che non riceve nemmeno un aggancio normativo.
2.3.3 Ed ancora, non pare al Collegio che la linea difensiva abbia ben presente i rapporti di reciproca autonomia, ritenuti esistenti tra incidente cautelare e giudizio principale. Il supposto effetto vincolante e limitativo della libertà di assunzione delle decisioni rilevanti, esplicato sul processo principale dall'ordinanza assunta nella fase cautelare che revochi il provvedimento applicativo della misura cautelare personale, oppure dalla decisione di legittimità di annullamento del provvedimento adottato in sede di riesame a conferma dell'ordinanza genetica, non rinviene nel sistema processuale alcuna conferma 39 normativa. Al contrario, i due procedimenti perseguono finalità proprie e si pongono su un piano di sostanziale autonomia, seppure non configurabile in termini di assoluta indifferenza ed incomunicabilità, poiché quello cautelare opera in senso strumentale rispetto alla attuazione delle finalità proprie del processo principale. Inoltre, se una qualche interferenza è ravvisabile, tanto si verifica quando intervenga sentenza, anche non irrevocabile, di condanna per il fatto di reato emessa nel processo principale, che esonera il giudice cautelare dalla ulteriore verifica sulla gravità indiziaria, poichè, "ove intervenga una decisione che contenga in sè una valutazione del merito di tale incisività da assorbire l'apprezzamento dei gravi indizi di colpevolezza", in tale situazione "potrà dirsi ragionevolmente precluso il riesame di tale punto da parte del giudice chiamato a pronunciarsi in sede di impugnative avverso i provvedimenti de libertate" (Corte cost., 15 marzo 1996, n. 71). Una parziale apertura a soluzione differente, peraltro non univocamente accolta e contrastata da decisioni di segno opposto, è ravvisabile nella giurisprudenza di legittimità in riferimento agli effetti delle sentenze della Corte di cassazione che abbiano determinato la formazione del giudicato cautelare quando accertino l'inutilizzabilità di un elemento probatorio con risultati non diversamente apprezzabili nel giudizio principale a carico dello stesso imputato in difetto di nuovi dati conoscitivi, pena la compromissione della efficienza processuale e del principio di ragionevole durata del processo (sez. 5, n. 26809 del 10/02/2016, P.C. in proc. Minopoli e altri, rv. 267869; sez. 1, n. 47655 del 12/10/2011, Adamo ed altri, rv. 252181; sez. 1,n. 23748 del 24/04/2012, Conti Taguali ed altri, rv. 253336; sez. 1, n. 39850 dell'01/03/2012, Alampi ed altri, rv. 253950. Va però rimarcato, la circoscrizione del citato orientamento al solo campo dell'inutilizzabilità di singoli mezzi di prova, come nel caso di un accertamento tecnico irrepetibile o di intercettazioni disposte in violazione della disciplina che ne regola il procedimento: ne resta estraneo il differente caso del riscontro di un vizio di motivazione nella ricostruzione in chiave indiziaria ed interinale della concreta fattispecie criminosa che comporti l'annullamento del provvedimento e la necessità di una rivisitazione del ragionamento valutativo, da condurre in piena libertà cognitiva da parte del giudice di merito, con l'unico limite di non ripetere le medesime considerazioni già apprezzate come manifestamente illogiche, contraddittorie o carenti di motivazione. Il caso in esame rientra in tale ipotesi, sicché non può criticarsi la sentenza di appello per non avere recepito la difforme considerazione espressa dalla Corte di cassazione nella sentenza sez. 6, n. 44907 del 2014, resa su ricorso del ST, quanto all'attendibilità di ON RR, poiché, come osservato dalla Corte di appello, sia la Corte di cassazione, che il Tribunale del riesame non avevano potuto prendere conoscenza di quanto riferito da IU e da OR De RO, le cui propalazioni erano state acquisite dopo la conclusione delle indagini preliminari ed erano state legittimamente utilizzate per pervenire a differente conclusione senza che sussistesse, sotto nessun profilo 40 considerato, un obbligo giuridico di escutere il RR stesso.
2.4. Le medesime considerazioni impongono di respingere anche il quarto motivo proposto dalla difesa del ST. Nonostante in sede cautelare la Corte di cassazione con la citata pronuncia avesse prospettato come più corretta la definizione giuridica della condotta di cui al capo 90), in danno di LV RI, in termini di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, commesso con violenza o minaccia, tanto da avere annullato senza rinvio sul punto l'ordinanza del Tribunale del riesame, confermativa di quella del G.i.p. di applicazione della misura custodiale. La sentenza non ha ignorato la tematica, ma ha ritenuto di poter confermare la qualificazione del fatto ascritto al capo 90) quale estorsione in base a quanto riferito da IU De RO, personalmente coinvolto nella vicenda, ma non valutato in fase cautelare, senza che, per quanto già esposto, emerga con chiarezza su quali circostanze l'esame della persona offesa, LV RI, avrebbe potuto apportare dati di conoscenza utili alla tesi difensiva.
2.5. Il quinto motivo riguarda la corretta considerazione della condizione processuale di OR De RO, escusso quale testimone, nonostante, secondo la difesa, fossero già emersi a suo carico indizi di reità, incompatibili con tale posizione. 2.5.1, Giova premettere che dall'intero sviluppo del percorso motivazionale della sentenza in esame non si traggono spunti per ritenere che la testimonianza di OR De RO abbia costituito l'unico elemento di prova sul quale si regge il giudizio di responsabilità degli imputati cui sono ascritti i delitti di cui ai capi 1) e 84), sicchè può sin da ora riconoscersi che, sottoposta a prova di resistenza, la motivazione della sentenza presenta comunque, anche a prescindere dal suo contributo conoscitivo, una solida base dimostrativa, non scalfita da un'eventuale riconoscimento dell'inutilizzabilità della deposizione, la cui rilevanza non può considerarsi essenziale e dirimente per le sorti del giudizio. La contraria affermazione che si legge nell'impugnazione è assertiva e nemmeno illustrata nei suoi contenuti dimostrativi, il che rende inammissibile il motivo per carente deduzione dell'interesse a sollevarlo (sez. 6, n. 13213 del 15/03/2016, Giorgini e altri, rv. 266774; sez. 6, n. 49970 del 19/10/2012, Muià e altri, rv. 254108; Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, rv. 243416).
2.5.2. In secondo luogo, ma il rilievo non è per nulla secondario, non risulta dagli atti processuali, né dal ricorso in esame, che il De RO sia stato o sia attualmente sottoposto a procedimento penale per i medesimi reati ascritti al ST o per altri a questi collegati o connessi, sicchè difettano i presupposti di fatto per riferire alla sua condizione processuale le disposizioni di cui agli artt. 210 e 197-bis cod. proc. pen.. Che poi nel corso del suo esame egli abbia reso dichiarazioni autoindizianti, come riconosciuto dalla Corte di appello, tanto avrebbe imposto l'interruzione dell'adempimento e l'attivazione delle garanzie di cui all'art. 63, comma 1, cod. proc. pen., della cui inosservanza non può però dolersi una parte diversa per il difetto di interesse. Nell'interpretazione offerta da 41 questa Corte, si è affermato che "le dichiarazioni rese innanzi alla polizia giudiziaria da una persona non sottoposta ad indagini, ed aventi carattere autoindiziante, non sono utilizzabili contro chi le ha rese, ma sono pienamente utilizzabili contro i terzi, in relazione ai quali non opera la sanzione processuale di cui all'art. 63, comma primo, cod. proc. pen." (sez. 2, n. 30965 del 14/07/2016, Di Giacomo ed altri, rv. 267571; in termini, anche, sez. 2, n. 43338 del 24/09/2015, Faranda, rv. 265071; sez. 6, n. 29535 del 02/07/2013, Oppolo e altro, rv. 256151).
2.5.3. Va aggiunto che in ogni caso la scelta del rito abbreviato, che implica la preventiva rinuncia ad avvalersi dei meccanismi di formazione della prova nel contraddittorio, preclude al ST di formulare contestazioni in merito al regime di utilizzabilità di dichiarazioni rese spontaneamente da un soggetto quale il De RO, che, in sentenza, si precisa essersi presentato di sua iniziativa alle forze dell'ordine nel timore per l'incolumità propria e dei familiari, senza che sino a quel momento egli fosse indagato e nemmeno sospettato della commissione di fatti criminosi.
2.6. Il sesto motivo investe la conferma del giudizio di responsabilità in ordine al delitto associativo di cui al capo 1), ma prospetta temi già correttamente risolti dalla Corte di appello, la cui motivazione resiste a tutte le censure mossele.
2.6.1 Quanto alla protrazione temporale della fattispecie partecipativa al clan IN sino al 2010 nei termini contestati, la Corte distrettuale, dopo avere evidenziato che il ricorrente era stato già raggiunto da precedenti condanne irrevocabili per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., che non avevano indotto il ST a rescindere, nel periodo successivo, il vincolo di appartenenza al sodalizio in posizione qualificata e nemmeno dopo la sottoposizione al regime detentivo differenziato di cui all'artt. 41-bis ord. pen., ha ritenuto che la restrizione carceraria dall'agosto 2008 non avesse interrotto la condotta. Ha ravvisato un indizio significativo e coerente con l'accusa nella circostanza, riferita da OR De RO, che questi, sentitosi minacciato ed esposto al pericolo di subire azioni ritorsive da parte di esponenti del clan IN, si fosse rivolto a RI IE, moglie del ST e sua portavoce grazie ai colloqui effettuati, per ricevere rassicurazioni e comprendere se quelle iniziative fossero state decise dal carcere, ossia dal TO detenuto, cui era ancora riconosciuto quel ruolo dirigenziale e deliberativo già ricoperto in stato di libertà. In tale frangente, secondo il De RO, egli non aveva ricevuto nessun tipo di negazione sulla possibilità di ricevere notizie dai capi detenuti, ma soltanto riposte vaghe e non tranquillizzanti. ofre A tale circostanza si è aggiunta la considerazione della corrispondenza segreta trasmessa tramite gli affiliati e destinata ad ED IN, nonché del particolare rispetto e del trattamento di favore riservato al TE OR ST perché, appunto, congiunto del boss assente, ma rimasto al vertice della catena di comando in posizione sottordinata soltanto al IN stesso sia nel periodo della sua latitanza, prolungatasi grazie alle coperture e protezioni di cui aveva appunto goduto, sia in quello successivo. 42 Non giova, pertanto, alla difesa richiamare pronunce di questa sezione che hanno negato logicità e coerenza col dato normativo a decisioni di merito che avevano ravvisato la protrazione della condotta partecipativa, nonostante la sottoposizione dell'imputato al regime carcerario di cui all'art. 41-bis ord. pen.. Si tratta di arresti ben noti al Collegio, che rileva l'inapplicabilità al caso dei medesimi rilievi, basati inevitabilmente sulla natura e sulla concludenza dimostrativa del materiale probatorio riferito a singoli determinati processi, a ragione del fatto che la contestazione dell'accusa nei confronti del ST "sino al 2010" in assenza di ulteriori specificazioni cronologiche s'intende riferita all'1 gennaio 2010, ossia ad un momento distante meno di un anno e mezzo dalla sua cattura senza sia nemmeno possibile conoscere quando era iniziata in concreto la sottoposizione alla sospensione delle regole carcerarie ordinarie e senza sia mai emerso nessun indizio di una dissociazione o di un allontanamento dalle scelte criminose operate in precedenza.
2.6.2. Anche l'assunzione ed il mantenimento della condizione di promotore o dirigente del sodalizio, ha ricevuto idoneo riscontro probatorio, correttamente valorizzato dai giudici di merito e desunto dal compendio captativo;
dal rinvenimento di corrispondenza con IU De RO contenente la richiesta di istruzioni operative sulla dismissione o meno di microspie rinvenute all'interno della propria vettura, con il Galletta, contenente appunti relativi alla contabilità del clan, alle entrate, agli stipendi e richieste di istruzioni, di altre missive dirette ai familiari ed al IN, parimenti latitante, per la trattazione di argomenti non solo personali ma anche di interesse associativo;
dalla gestione in posizione decisoria delle vicende estorsive in danno del RI e di OL e NZ RR, in questo caso finalizzate a recuperare l'ingente somma di denaro elargita al loro fratello LV e mai restituita.
2.6.3. A fronte di una disamina delle risultanze probatorie, condotta con logicità e nel rispetto dei dati acquisiti, le obiezioni difensive sono orientate a proporne una lettura non indiziante, richiamando la natura solo familiare degli argomenti trattati con i congiunti;
la finalità di protezione degli interessi personali e dei cognati LL e IN, del suo intervento presso il RI ed i RR;
l'inconferenza degli esiti intercettativi. L'inammissibile sconfinamento sul piano del fatto e del significato delle emergenze istruttorie, nonché il generico richiamo di dati probatori non portati ritualmente a conoscenza del Collegio per difetto di autosufficienza dell'impugnazione, pregiudicano l'accoglimento del motivo, che in ogni caso non prova la reale sussistenza dei vizi denunciati, già del resto esclusi anche in sede cautelare.
2.7. Il settimo motivo è del tutto privo di fondamento. In ordine al carattere armato della formazione camorristica la Corte di appello non si è avvalsa di mere congetture, ma, al contrario, ha correttamente valorizzato l'apporto informativo fornito al processo dal collaboratore di giustizia IR De RI, definitosi fornitore e manutentore delle armi in dotazione al clan IN. A riscontro della veridicità della propalazione, in sentenza si legge che effettivamente era stato rinvenuto il 13 agosto del 2007 nel Borgo di S.) 43 ON Abate, zona controllata dal clan IN, un autentico arsenale secondo quanto contestato al capo 77), e che in precedenti sentenze passate in giudicato era stata già accertata la disponibilità di armi da parte della compagine ed il loro impiego per la realizzazione delle sue finalità antigiuridiche. Tanto esplicita ragioni congrue e pertinenti, che giustificano pienamente il riconoscimento della circostanza aggravante che si pretende sia esclusa senza fondamento e con obiezioni reiterative di argomenti già vagliati e disattesi con idonea motivazione.
2.8. Con i motivi ottavo e nono si contesta il ragionamento probatorio esposto in sentenza in ordine ai reati fine di cui ai capi 82), 84) e 90), quanto alla corretta qualificazione giuridica delle vicende ed alla delimitazione temporale della loro commissione, nonché al giudizio di attendibilità intrinseca delle dichiarazioni di De RO IU e di De RO OR e di convergenza delle stesse.
2.8.1. Per ragioni di ordine logico giova esaminare per prime le contestazioni riguardanti l'attendibilità intrinseca dei collaboratori De RO. Sul tema la Corte di appello si è impegnata in un diligente percorso di verifica del rispettivo contenuto dichiarativo, delle ragioni della scelta dissociativa, della coerenza intrinseca e della costanza del narrato e ha già risolto i dubbi espressi dalle difese con motivazione corretta e congrua. Ha riscontrato l'irrilevanza dell'affermazione di entrambi i De RO di non essere stati affiliati al clan IN per avere essi descritto un rapporto protratto di contiguità e disponibilità ad assolvere i più vari incarichi loro assegnati dai sodali, la cui off qualificazione in termini giuridici non può essere demandata agli stessi dichiaranti, i quali non risultano aver preso le distanze dall'associazione nel preteso senso di avere inteso evitare le conseguenze del proprio operato, per avere essi descritto, al contrario, vicende che li avevano visti protagonisti di comportamenti criminosi. Inoltre, una plateale smentita dell'assunto accusatorio si rinviene nella stessa produzione documentale allegata al ricorso: a pag. 15 del verbale dell'udienza del 14 novembre 2016 IU De RO, in sede di controesame, aveva confermato di essere stato associato al clan IN conformemente a quanto già affermato nel verbale d'interrogatorio del 24 aprile 2015 a fg. 8, che era stato letto dal Presidente, ove aveva anche aggiunto "logicamente sono stato parte di questa associazione perché mi mandavano, ma ero anche costretto ad andarci a volte". Anche il preteso tentativo di accaparramento personale delle attività commerciali del RI, che la difesa ascrive a IU De RO in base ad imprecisate intercettazioni telefoniche, non supera la soglia di ammissibilità, sia perché propone una differente considerazione fattuale della vicenda, sia perché essa è rimasta una mera allegazione for non riscontrata da puntuali riferimenti probatori. Del pari non risulta che, nella rievocazione della estorsione patita dalla famiglia RR nel 2007, IU De RO si sia attribuito un ruolo minimale a scapito del ricorrente, accusato in primo luogo dalla vittima e dai suoi congiunti di avere dato mandato ai suoi sottoposti di erogare il denaro 44 che ON RR, come già accaduto ad altri commercianti, quali i MA, era stato costretto ad accettare nonostante la già emersa condizione debitoria, mentre il trattenimento dei titoli consegnati da OL RR a garanzia della restituzione del prestito, ricevuto dal figlio ON, è stato inquadrato nei compiti assegnati al De RO di mero custode nell'interesse dell'organizzazione, tanto più sicuro perché insospettabile e non perché vero finanziatore in proprio del RR. Pertanto, le fonti principali di accusa sono proprio le vittime, correttamente considerate attendibili perché persone offese del reato e non imputati di quello connesso di riciclaggio, al quale le propalazioni del De RO, che aveva agito quale latore delle volontà del ST e non per finalità personali, sono state apprezzate quale valido e convincente riscontro. Infine, il verbale dell'esame del De RO allegato al ricorso non supporta l'obiezione circa la sua negazione di avere gestito denaro di pertinenza del clan, avendo egli riferito di avere ricevuto delle somme poi consegnate a titolo di finanziamento imposto ad altri commercianti e di avere reso agli esponenti del clan il denaro rimessogli dai debitori e la contabilità relativa, mentre non risulta che egli avesse assunto la titolarità fittizia di attività di pertinenza dell'organizzazione o di suoi appartenenti. In riferimento al narrato di OR De RO la difesa insiste sul fatto che costui sarebbe stato animato da "astio pluridecennale", ma trascura di indicare chi avesse suscitato tali sentimenti e per quale ragione avrebbero dovuto ispirare accuse menzognere in danno del ST: l'addebito di avere conservato nel tempo messaggi, assegni, armi ed altre prove non autorizza il sospetto di una manovra strumentale finalizzata a realizzare una vendetta indiretta, perché non si deduce in nessun modo che quanto trattenuto sia frutto di artata falsificazione e non delle esperienze realmente vissute dal teste. In ricorso vengono poi evidenziati plurimi profili di divergenza tra la sua rievocazione della vicenda estorsiva in danno di ON RR e quella del padre e dei RR stessi, nonché in merito all'estorsione patita dal RI, ma una volta di più deve rilevarsi la carenza di autosufficienza dell'atto impugnatorio, rimasto privo di puntuali verificabili riferimenti alle rispettive dichiarazioni delle due fonti, difetto che non consente a questa Corte, cui è inibito, com'è noto, l'esame diretto delle risultanze probatorie, di esprimere una qualsiasi valutazione al riguardo. Infine, il medesimo difetto inficia anche la deduzione sulla pretesa estraneità del ST all'episodio estorsivo in danno del RI, che dovrebbe essere avvalorata dal compendio intercettativo, di cui però si ignorano i contenuti specifici, non potendo bastare al riguardo un richiamo del tutto generico a quanto esposto nella sentenza di primo grado.
2.8.2 Con la seconda memoria difensiva si è introdotto un ulteriore tema sulla illegittima ammissione dell'esame dei due De RO nel giudizio di appello, che sarebbe stata preclusa dal rigetto di analoga istanza del pubblico ministero disposto in primą grado, statuizione che, in difetto di appello, sarebbe divenuta irrevocabile. 45 2.8.2.1. La doglianza, formulata in termini analoghi anche dalla difesa del IN, è inammissibile per due ordini di ragioni. In primo luogo non si raccorda con i motivi originari di ricorso, che non trattano la questione, ed integra dunque un motivo nuovo proposto tardivamente dopo la scadenza del termine perentorio per proporre l'impugnazione.
2.8.2.2. Inoltre, è manifestamente infondata, perché non tiene conto del fatto che le determinazioni assunte in tema di utilizzabilità e di ammissione ufficiosa della prova non sono interessate dall'effetto preclusivo previsto dall'art. 597, comma 1, cod. proc. pen., che è riferibile ai punti della decisione riguardanti le sole statuizioni sostanziali, non gli aspetti procedurali (sez. 6, n. 1422 del 03/10/2017, dep. 2018, P.M. e altri in proc. Gambino e altri, rv. 271974; in motivazione sez. 2, n. 57795 del 15/11/2018, Massaccesi ed altro, rv. 274733). E' essenziale avere ben presente la nozione di punti e capi della decisione, cui è circoscritta la cognizione del giudice di appello in relazione all'estensione oggettiva del mezzo d'impugnazione esperito, come elaborata dalla giurisprudenza di legittimità. Per costante affermazione, si ritiene che "il concetto di "punto della decisione", cui fa espresso riferimento l'art. 597, comma 1, cod. proc. pen., ha invece una portata più ristretta, riguardando «tutte le statuizioni ma non le relative - argomentazioni svolte a sostegno suscettibili di autonoma considerazione necessarie per ottenere una decisione completa su un capo». I punti della decisione vengono a coincidere con le parti della sentenza relative alle «statuizioni indispensabili per il giudizio su ciascun reato» e nell'ambito di ogni capo i singoli punti della decisione segnano un "passaggio obbligato" per la completa definizione di ciascuna imputazione, sulla quale il potere giurisdizionale del giudice non può considerarsi esaurito se non quando siano stati decisi tutti i punti che costituiscono i presupposti della pronuncia finale su ogni reato (l'accertamento del fatto, l'attribuzione di esso all'imputato, la qualificazione giuridica, l'inesistenza di cause di giustificazione, la colpevolezza, e nel caso di condanna - l'accertamento delle circostanze aggravanti ed attenuanti e la relativa comparazione, la determinazione della pena e l'eventuale sospensione condizionale, e le altre eventuali questioni dedotte dalle parti o rilevabili di ufficio)." (Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016, dep. 2017, Aiello e altro, rv. 268965; Sez. U., n. 10251 del 17/10/2006, dep. 2007, Michaeler, rv. 235699). Ne discende che il punto della decisione sul quale opera la preclusione ex art. 597, comma 1, cod. proc. pen., perché non investito dell'impugnazione, riguarda le sole statuizioni sostanziali ed esso non restringe il potere di apprezzamento della prova e della sua necessità, secondo il principio del libero convincimento del giudice. Va aggiunto che, per essere limitata ai punti della sentenza non contestati, la preclusione derivante dall'effetto parzialmente devolutivo dell'appello non compromette la facoltà per il giudice chiamato a decidere, di considerare, nell'ambito dei motivi proposti, argomentazioni non prospettate dal proponente e questioni di diritto non svolte o erroneamente dedotte: al contrario, "il giudice di appello ben può -senza esorbitare dalla 46 sfera devolutiva, dell'impugnazione- accogliere il gravame in base ad argomentazioni proprie o diverse da quelle dell'appellante" (Sez. U, n. 1 del 27/09/1995, dep. 1996, Timpanaro, rv, 203096).
2.8.2.3. A completamento delle ragioni che impongono il rigetto del motivo, si osserva che nel caso specifico, per avere visto accolte le proprie istanze di accertamento dei reati contestati e di punizione dei responsabili con sentenza di condanna, emessa in giudizio abbreviato, all'organo dell'accusa non era consentito proporre appello, per il difetto di un concreto interesse all'impugnazione che fosse volta soltanto ad implementare la piattaforma probatoria;
e per il divieto espresso, posto dall'art. 443, comma 3, cod. proc. pen.. Il che introduce l'ulteriore tema dei poteri di integrazione probatoria spettanti al giudice di appello nell'ambito del rito abbreviato: è pacificamente riconosciuta la potestà di disporre d'ufficio i mezzi di prova ritenuti assolutamente necessari per l'accertamento dei fatti, che formano oggetto della decisione, secondo quanto sancito dall'art. 441, comma 5, cod. proc. pen., e dall'art. 599, comma 3, cod. proc. pen., potere che è di tale ampiezza da non essere nemmeno soggetto a limiti temporali nel suo esercizio concreto e che può intervenire in qualunque momento e fase della procedura, purchè sia garantito il diritto al contraddittorio (sez. 3, n. 4186 del 21/09/2017, dep. 2018, I. e altro, rv. 272459; sez. 5, n. 11908 del 23/11/2015, dep. 2016, Rallo, rv. 266158; sez. 6, n. 49469 del 18/11/2015, V D M, rv. 265905; sez. 1, n. 44324 del 18/04/2013, P.G., P.C. in proc. Stasi, rv. 258320). In conclusione, deve formularsi il seguente principio di diritto: "/a preclusione derivante dalla mancata proposizione di appello avverso la sentenza di primo grado ai sensi dell'art. 597, comma 1, cod. proc. pen., non opera in riferimento alle decisioni che il giudice di secondo grado assuma in ordine all'attività istruttoria, nel senso che deve ritenersi legittimo l'accrescimento del compendio probatorio, disposto d'ufficio mediante l'ammissione di nuove prove, ritenute necessarie per la decisione, a nulla rilevando che sia stata una delle parti a sollecitare l'assunzione di questa iniziativa e che la stessa non avesse fatto oggetto di contestazione, mediante impugnazione, la contraria decisione assunta in primo grado di non ammettere la prova medesima".
2.8.3. Il tema della definizione giuridica dei fatti ascritti ai capi 82), 84) e 90) trae supporto argomentativo dalla pronuncia della Corte di cassazione, resa in fase cautelare. Si è già osservato però che la Corte di merito si è confrontata in modo specifico con la diversa decisione di legittimità, che ha fondatamente ritenuto di poter superare, confermando integralmente l'ipotesi accusatoria, per l'intervenuto arricchimento del quadro probatorio grazie alle informazioni fornite dai due De RO, elementi ignorati perché non ancora acquisiti nel predetto procedimento incidentale. La conclusione cui si è pervenuti in sentenza non riceve una altrettanto specifica confutazione in ricorso, che non riesce a dare concretezza al denunciato errore giuridico commesso dai giudici di merito. 47 2.9 Anche il decimo motivo va disatteso. La configurazione giuridica della vicenda di cui al capo 82) quale fattispecie tentata per la mancata erogazione di un corrispettivo da parte delle vittime e la pretesa estraneità ad essa del ricorrente, per quanto riportato nella sentenza impugnata, ricevono smentita dalle dichiarazioni dei testi RR, OL, ON e MA per avere essi riferito che, costretto ON ad accettare il finanziamento di 200.000 euro da investire nella sua attività commerciale, denaro erogato dal ST a nome del clan IN e fattogli pervenire tramite IU De RO, allorchè costui si era trovato nell'impossibilità di far fronte dalla pretesa di ottenere gli interessi e la restituzione del capitale, era stato vittima unitamente ai familiari di reiterate minacce, che lo avevano indotto ad allontanarsi da Napoli, quindi il padre NZ, rimasto in città, aveva subito la chiusura forzata del negozio ed era stato costretto a rilasciare assegni a garanzia e poi a corrispondere in rate periodiche il denaro preteso dal clan. L'evento antigiuridico si era dunque tradotto nella emissione dei titoli a garanzia con le conseguenti difficoltà di fornirvi la provvista e nella restituzione forzata del debito alle condizioni e nei tempi imposti dall'organizzazione mafiosa. Che poi il ST non avesse preso parte in prima persona alle fasi dell'operazione usuraria ed estorsiva non equivale ad escludere la partecipazione concorsuale con gli altri sodali suoi emissari, avendo agito egli quale reale finanziatore, mandante ed istigatore dell'operato degli altri soggetti coinvolti, secondo quanto accertato con corretto procedimento inferenziale da entrambe le sentenze di merito.
2.10 Non può seriamente dubitarsi della correttezza giuridica e della compiutezza motivazionale della sentenza che ha confermato anche la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 7 l. 203/91, negata con il decimo motivo: trascura la difesa che l'elemento circostanziale è stato contestato in entrambe le sue possibili manifestazioni, quindi anche per le modalità esecutive dei reati, rientranti nei tipici moduli comportamentali delle organizzazioni di stampo mafioso per il sistematico ricorso all'intimidazione promanante dall'appartenenza dei soggetti agenti ad una di tali formazioni, ben radicata nel territorio in cui si erano trovate ad operare le vittime e per l'intervento di una pluralità di esattori diversi, ma riconducibili al medesimo centro di potere criminale ed economico. Resta dunque irrilevante la pretesa mancata dimostrazione dell'appartenenza al clan IN del denaro prestato ad usura e recuperato con la violenza e la minaccia, nella pacifica e non contestata dalla difesa realizzazione dell'altra forma di manifestazione dell'aggravante.
2.11 Il dodicesimo motivo di ricorso si basa su un assunto indimostrato e del tutto congetturale: difetta qualsiasi prospettazione in punto di fatto, già rappresentata ai giudici di appello, per poter ritenere che il reato di falsificazione della carta d'identità e della patente di guida, rinvenuti in possesso del ST all'atto del suo arresto in Spagna, sia stato commesso all'estero. Inoltre, l'affermazione esposta in sentenza, secondo_la quale l'essersi egli avvalso di una rete di fiancheggiatori in territorio italiano, che 48 avevano garantito una latitanza protrattasi per anni, rende logico ritenere che i documenti fossero stati confezionati prima di intraprendere il viaggio verso la Spagna per garantirgli di affrontare il tragitto in sicurezza con una falsa identità, riposa su dati concreti in ordine alla sua permanenza a Napoli, riferita da plurime fonti dichiarative, durante i primi anni di latitanza e non è affetta da manifesta illogicità.
2.12. Il procedimento di commisurazione del trattamento punitivo in tutte le sue componenti, compresi gli aumenti applicati a titolo di continuazione ed il diniego delle circostanze attenuanti generiche, è ampiamente giustificato e non presenta profili di illegalità. Premesso che si è già respinta la doglianza sull'erroneo accertamento della condotta partecipativa sino al 2010, va aggiunto che la Corte di appello ha riconosciuto la continuazione tra i reati giudicati e quelli oggetto dell'ordinanza emessa dalla Corte di Assise di appello di Napoli del 19 gennaio 2010, così attenuando il rigore del cumulo materiale delle pene. Ha escluso ogni profilo di meritevolezza ai fini dell'applicazione delle attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen. per "la spiccatissima capacità a delinquere dell'appellante", per la prolungata latitanza seguita all'ordinanza applicativa della custodia cautelare per concorso in duplice omicidio, per l'elevatissima intensità del dolo: siffatti rilievi poggiano su circostanze di fatto di sicura acquisizione, che non ricevono confutazione nell'impugnazione, limitatasi al richiamo di affermazioni teoriche e di principio. Ha ritenuto congruo applicare l'aumento pari a sei anni per la continuazione esterna con i reati già unificati tra loro con l'ordinanza sopra citata, che aveva rapportato ad unica fattispecie continuata illeciti giudicati con tre distinte sentenze di condanna, senza che siano stati dedotti specifici profili di irragionevolezza o illegalità di siffatta determinazione.
2.13. Anche quanto dedotto con la prima memoria difensiva non merita accoglimento. E' sufficiente richiamare sul punto quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte in riferimento all'unificazione per continuazione di reati accertati all'esito di processi celebrati con riti differenziati, ossia che: "l'applicazione della continuazione tra reati giudicati con il rito ordinario e altri giudicati con il rito abbreviato comporta che soltanto nei confronti di questi ultimi - siano essi reati cd. satellite ovvero reati che integrino la violazione più grave deve essere applicata la riduzione di un terzo della - pena, a norma dell'art. 442, comma secondo, cod. proc. pen."(Sez. U, n. 35852 del 22/02/2018, Cesarano, rv. 273547). Nel caso specifico, dalla memoria non è dato comprendere se i processi definiti nei riguardi del ST con le tre sentenze del 1990, del 1997 e del 2003 fossero stati celebrati col rito abbreviato, sicchè difetta il presupposto di base per invocare un'applicazione della diminuente ex art. 442 cod. proc. pen. in termini più estesi rispetto a quanto operato dalla Corte di appello. Per quanto esposto il ricorso proposto dal ST va respinto.
3.Il ricorso di LU BO, ritenuto responsabile dei reati di cui ai capi 1) e 80), va 49 dichiarato inammissibile perché basato su motivo manifestamente infondato.
3.1. Va premesso che il ricorrente nel giudizio di appello aveva rinunciato ai motivi proposti in relazione al giudizio di responsabilità, insistendo soltanto nelle doglianze riguardanti il trattamento sanzionatorio.
3.2. La Corte di appello ne ha dato atto e ha comunque ridimensionato la pena già inflitta in primo grado, riducendo l'aumento per i reati unificati per continuazione. Premesso che il BO era risultato partecipe di entrambe le associazioni di cui ai capi 1) e 80), per il secondo delitto, da ritenersi di maggiore gravità pur considerando i limiti edittali previsti dall'art. 416-bis cod. pen., come elevati dal d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, ha applicato la pena minima ed osservato che l'aumento per la circostanza aggravante di cui all'art. 7 L. n. 203/91, stabilito dal primo giudice, era inferiore alla soglia minima di legge. Ha quindi negato le circostanze attenuanti generiche a ragione della "qualificata" capacità a delinquere del ricorrente, desunta dalla partecipazione a due sodalizi criminosi e dell'intensità del dolo che ha sorretto le condotte, come dedotto dalle conversazioni intercettate.
3.3. Ebbene, a fronte della chiara esposizione del procedimento seguito nella commisurazione della pena, immune da errori giuridici ed illustrato con motivazione congrua, la statuizione non è suscettibile di censura solo per raffronto con il differente trattamento riservato ai coimputati LU CH e NZ AN, cui le predette attenuanti sarebbero state riconosciute, sebbene dovessero rispondere del medesimo delitto associativo, in base alla scelta di rinunciare ai motivi sulla responsabilità, che è comune anche al ricorrente. L'assenza di carichi pendenti è stata già valutata ai fini dell'attenuazione della pena, mentre la lamentata disparità di trattamento punitivo non rientra tra i motivi di ricorso deducibili ai sensi dell'art. 606, comma 1, cod. proc. pen.; trascura comunque il ricorrente che egli è stato chiamato a rispondere di due distinte fattispecie associative, evenienza dalla quale con corretto procedimento inferenziale i giudici di appello hanno desunto la prova della sua non comune capacità a delinquere e pericolosità sociale. Per quanto osservato, il ricorso va dichiarato inammissibile.
4. Il ricorso di ON LA, ritenuto responsabile del reato di cui al capo 82), è parzialmente fondato e va accolto nei limiti in seguito specificati.
4.1. Il primo motivo contesta la ravvisabilità nella condotta ascritta al ricorrente al capo 82), -erroneamente indicato in ricorso col n. 83) che, invece, non è contestato al LA-, dell'elemento materiale del concorso nel delitto di usura in danno di OL ed ON RR. Effettivamente da quanto esposto in sentenza risulta che l'intervento svolto dal ricorrente nella vicenda usuraria si era limitato a rivolgere al predetto OL indirettamente, tramite un suo dipendente rinvenuto presso l'esercizio commerciale, un sollecito perché provvedesse al pagamento di quanto dovuto e quindi in successiva occasione, appreso dell'indisponibilità del denaro preteso dall'organizzazione, act 50 accompagnarlo presso LU AL senza che il RR nemmeno allora avesse corrisposto alcunché. Tanto premesso, considerato che il delitto di usura è delineato quale fattispecie a condotta frazionata nel tempo, caratterizzata dall'iniziale pattuizione sinallagmatica con previsione dell'erogazione del finanziamento e dell'obbligo di restituzione del capitale maggiorato di interessi in misura non legale e dai successivi pagamenti effettuati in esecuzione dell'accordo (Sez. 2, n. 40380 del 11/06/2015, P.G., Tiesi in proc. Cardamone, rv. 264887), la condotta tenuta dal LA, per come contestata ed accertata in sentenza, si è inserita in una fase intermedia, cronologicamente successiva al raggiungimento del patto usurario ed antecedente alla reale corresponsione della prestazione da parte del debitore, senza avere potuto influire materialmente e causalmente, né sull'una, cui era rimasto estraneo, né sull'altra, non avendo ricevuto nessun pagamento o altra utilità. Il contributo del ricorrente assume la dimensione di un "post factum" non punibile, perché realizzato quando il delitto di usura era già perfetto. La sentenza che, al contrario, ha confermato il giudizio di responsabilità è affetta da erronea applicazione della legge penale quanto alle disposizioni sul concorso di persone nel reato e sull'usura e va dunque annullata senza rinvio sul punto per non avere il LA commesso il fatto. Ne discende anche la rideterminazione della pena inflittagli, operazione che può essere condotta ai sensi dell'art. 620 lett. I) cod. proc. pen. anche dal giudice di legittimità in base al procedimento di computo esposto nelle sentenze di merito, in anni cinque e mesi quattro ed euro 5.333,00 (p.b. anni sei di reclusione ed euro 6.000,00 di multa, aumentata ex art. 7 L. n. 203/91, quindi ridotta di un terzo ex art. 442 cod. proc. pen.) per il solo residuo delitto di estorsione, di cui infra.
4.2 Infondato è, invece, il secondo motivo che nega la ricorrenza degli elementi costitutivi del concorso in estorsione relativamente alla medesima vicenda. Per quanto già esposto al punto precedente, il LA è stato descritto dalle fonti dichiarative e ritenuto dai giudici di merito quale autore di pressioni sulla persona offesa per indurla a versare il denaro reclamato dai suoi finanziatori e del suo accompagnamento al cospetto del AL per confrontarsi direttamente con un qualificato rappresentante dei creditori in modo da impedirle di eludere le richieste o di fornire spiegazioni di comodo. La condotta ha assunto connotati minacciosi per l'insistenza dei solleciti e per la forzata conduzione dal AL, inserendosi in un contesto di sopraffazioni e gravi intimidazioni, esercitate dall'organizzazione camorristica in danno dei commercianti RR, di cui il LA, formalmente estraneo al rapporto debitorio, era stato a conoscenza. Pertanto, è corretto e rispetta il parametro normativo il giudizio di responsabilità per il concorso nel fatto estorsivo. dalle4.3 Il motivo che lamenta la difforme valutazione delle dichiarazioni rese dalle persone offese RR è stato già affrontato in riferimento alle posizioni di altri coimputati e si richiamano le medesime osservazioni, valevoli anche per il ricorrente. Non 51 giova comunque indicare nell'avvenuta ricezione da parte di ON RR di ulteriori finanziamenti da parte di OR SI, fatto contestato al capo 83), la prova della sua condotta compiacente e agevolatrice del riciclaggio di denaro di provenienza illecita del clan IN, poiché la sentenza ha ben evidenziato come anche tale episodio fosse riconducibile alla consueta modalità dell'imposizione, non rifiutabile, agli esercenti di ricevere finanziamenti a condizioni particolarmente onerose ed inique e della pretesa della restituzione "ad libitum" di quanto ricevuto, in cui l'adesione dei commercianti non era liberamente manifestata, ma frutto di costrizione e dell'opprimente azione della camorra di penetrazione nel tessuto economico legale.
4.4 Infine, anche in ordine alle scelte sanzionatorie operate la sentenza ha ben giustificato con argomentazioni efficaci e pertinenti le ragioni del diniego delle circostanze attenuanti generiche e dell'attenuante della minima partecipazione, che ha escluso per il pieno inserimento dell'imputato nel contesto criminoso in cui le vessazioni in danno delle persone offese erano state compiute e per l'apporto dato non trascurabile e marginale, al punto che il RR aveva sporto denuncia proprio dopo avere ricevute le sue due visite. Pertanto, tutti i motivi diversi dal primo vanno respinti perché infondati. 5 Il ricorso proposto da LU CE, condannato in relazione ai reati di cui ai capi 76) e 79), è infondato.
5.1 Il primo motivo s'incentra sul giudizio di responsabilità in ordine al delitto associativo di cui al capo 79), contestato ai sensi dell'art. 74 d.P.R. n. 309/1990. La Corte di appello ha esaminato in dettaglio i dati probatori, avvalendosi in primo luogo degli esiti dell'attività di intercettazione;
ha quindi preso le mosse dalla ricostruzione del contesto in cui il CE ed il suo complice LO, parimenti condannato senza avere proposto ricorso, erano divenuti collaboratori del clan IN, essendo stati incaricati di gestire la piazza di spaccio di Borgo S. ON in luogo di ON UG, destituito da quella mansione e costretto ad allontanarsi da Napoli per contrasti sulla contabilità relativa al narcotraffico su decisione dei vertici del clan, alla cui autorità era soggetto, così come lo erano diventati i suoi sostituti. A tale base conoscitiva ha raccordato la narrazione del collaboratore De EO, il quale aveva collegato il proprio ingresso nel clan IN alla stretta collaborazione prestata con il CE ed il LO, che da fornitori di cocaina all'ingrosso, nel novembre 2007 erano divenuti gestori della piazza di Borgo Sant'ON, ossia della zona controllata dai continiani ed erano stati altresì preposti alla raccolta del denaro ricavato dallo spaccio condotto nelle altre piazze del clan, compito assolto materialmente dallo stesso De EO, che poi aveva riversato quanto incassato a NZ OL e ad ON AN, esponenti dell'organizzazione, i quali avevano rimesso il ricevuto a LV TT, in quel momento unico responsabile in libertà. Tale impegno era stato protratto sino a che, per sopravvenute difficoltà economiche, essi erano stati autorizzati dal TT a cedere la gestione della piazza di spaccio a GE Sandokan. 52 Ha dedotto che tutti i trasferimenti degli incarichi e del denaro erano stati compiuti all'interno del clan, con il quale il CE ed i suoi collaboratori avevano stretto un patto di esclusiva, collaborando con reciproco vantaggio per un periodo continuativo. In sentenza, non soltanto si è confermato il giudizio di attendibilità delle propalazioni del De EO quale chiamante in correità del CE, ma, anche tramite il richiamo alla motivazione della prima sentenza, si è evidenziata la significativa convergenza nel gergo dei soggetti intercettati, tutti sodali del clan IN, dell'appellativo usato per designare i soggetti che avevano sostituito il UG, indicati come "i due", oppure "i due scemi", "i due pelati", in termini corrispondenti anche dal De EO, che certamente non era a conoscenza del materiale di origine captativa. Inoltre, già il primo Giudice aveva rimarcato che conferma del narrato del collaboratore era ricavabile, oltre che dai dialoghi intercettati, dalle dichiarazioni di LV Del Giudice, esponente del clan Palazzo, sull'acquisto di un chilogrammo di cocaina, effettuato per conto del proprio clan e destinato alla sua piazza di spaccio, dal LO e dal CE con pagamento del denaro riscosso dal De EO ed in parte dal LO;
dalle dichiarazioni di IR De RI, il quale aveva assegnato al De EO il ruolo, nell'ambito del clan IN, di verificare la puntualità dei pagamenti provenienti dalle piazze di spaccio;
dalle reazioni degli esponenti del clan IN alla notizia della collaborazione del De EO e dal tentativo, fatto tramite lo zio Alfredo, di fargli ritrattare le accuse;
dalle rivelazioni di IU De RO, il quale aveva affermato che il CE ed il LO si erano occupati dello smercio di droga con OR ST, circostanza appresa sia per avere ricevuto denaro dal AN, provento di spaccio, poi consegnato al TT, sia perchè ON UG durante un periodo di comune detenzione gli aveva confidato di avere perso molto denaro nel corso della collaborazione con i due grossisti, che avevano lavorato con lui al Borgo, ma avevano anche passato informazioni alle forze dell'ordine col conseguente sequestro di alcune partite di droga;
dall'arresto che il CE ed il LO avevano subito nel corso del 2011 per vicende di traffico di stupefacenti del 2006. Il ricorso prescinde dal confrontarsi con tali dati informativi ed insiste sul giudizio di inattendibilità soggettiva espresso in altro procedimento nei riguardi del De EO, ma omette di illustrare le ragioni di tale valutazione e del collegamento tra i fatti di omicidio contestati in quella sede e quelli oggetto del presente processo, ignorando il pacifico principio della valutazione frazionata del contenuto narrativo dei collaboratori di giustizia. Inoltre, il racconto fatto dal De RO, riscontrato dalle intercettazioni, dà conto della stabile collaborazione del CE e del LO con il UG e la famiglia RO nel traffico di droga sino all'esautoramento ed alla sostituzione del UG in termini che correttamente hanno indotto a ravvisare la fattispecie di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/90. 5.2 Anche il secondo motivo non ha pregio. La sentenza ha dato conto con motivazione non manifestamente illogica anche delle ragioni per le quali era configurabile la contestuale partecipazione del ricorrente ad entrambe le associazioni criminose di cui 53 ai capi 76) e 79) e l'affermazione non è soltanto corretta sul piano teorico, ma è coerente con le notizie acquisite, se si considera che il CE è stato indicato dalle fonti escusse e ritenuto in sentenza soggetto che, non soltanto gestiva l'attività di spaccio tramite una propria struttura organizzativa, insediata in una piazza specifica, ma aveva anche il compito ulteriore di rifornire in esclusiva le altre piazze di spaccio sotto il controllo del clan IN e di riscuotere i pagamenti da quanti vi operavano, riversando gli incassi e così contribuendo a far affluire ai suoi esponenti e capi un flusso di ricchezza destinato alle esigenze del sodalizio, compito ben distinto da quello riguardante l'associazione di cui al capo 79) e che aveva svolto secondo le direttive e le determinazioni impartitegli dai dirigenti della formazione continiana. Che poi il De EO non sia stato in grado di precisare le date in cui questo rapporto era terminato non pregiudica la possibilità di ravvisare i tratti della continuità quanto meno per svariati mesi. Infine, l'ulteriore obiezione incentrata sulla diversa decisione assunta in sede cautelare nei riguardi del coimputato LU LO, per il quale il Tribunale del riesame aveva annullato l'ordinanza applicativa della misura custodiale, è stata fondatamente respinta a ragione del valore non vincolante di quella statuizione e del diverso e ben motivato giudizio di affidabilità espresso nei riguardi del collaborante De EO. Il ricorso, infondato in tutte le sue deduzioni, va dunque respinto.
6. ED IN, condannato perché ritenuto responsabile dei reati di cui ai capi 1) e 84), ha proposto ricorso, articolando i primi cinque motivi in termini corrispondenti per richieste ed argomentazioni a quelli presentati per la posizione di TR ST, per cui non si affronteranno nuovamente per evitare inutili ripetizioni.
6.1. Col sesto motivo si contesta la ricorrenza della circostanza aggravante di cui all'art. 7 della legge n. 203/91 quanto al capo 84) sul presupposto della carenza di prova per avere il ricorrente agito a titolo personale per il recupero di denaro non dell'associazione e dell'illogicità della motivazione sul punto. La doglianza è inammissibile: la circostanza aggravante è contestata ed accertata nella sua duplice forma di manifestazione, ossia anche in riferimento all'utilizzo del tipico metodo mafioso, che a pag. 112 della sentenza impugnata viene riconosciuto per le modalità dell'azione, resa fortemente intimidatoria per l'arrogante azione congiunta di più persone di sicura appartenenza al clan IN, per l'evocazione del nome e della fama criminale dei creditori IN e LL, per la convocazione di OL RR, reo di essere perché fratello del debitore, al cospetto del ST latitante per rispondere dell'inadempimento eivi for facesse fronte, pur senza esservi obbligato. Con tali puntuali e pertinenti rilievi il ricorso non si misura, finendo per risultare carente di specificità e meramente assertivo.
6.2 Le censure mosse in punto di trattamento sanzionatorio non meritano accoglimento ed in parte sono inammissibili. In primo luogo, rispetto all'eventuale errore commesso dalla Corte distrettuale 54 лод nell'individuazione del reato più grave da considerare quale pena base nell'ambito della riconduzione ad unico reato continuato di più illeciti, il ricorrente non ha nessun interesse concreto ed attuale a dolersene perché l'accoglimento potrebbe soltanto comportare una statuizione sfavorevole per l'elevazione della pena inflittagli. In ogni caso il motivo è formulato in termini generici perché non spiega quale sarebbe il reato di maggiore gravità e quale pena edittale sia per esso prevista, nonché quale incidenza l'errore commesso abbia avuto ai fini della quantificazione degli aumenti per i reati satellite. E' manifestamente infondata la doglianza che recrimina sull'omessa motivazione in ordine ai predetti aumenti: al contrario, nella sentenza impugnata si specifica a pag. 116 della motivazione che "Cintensità del dolo, la gravità delle condotte, l'allarme sociale delle of stesse determinato, la gravità della biografia penale dell'appellante, il ruolo da lui concretamente ricoperto nelle singole vicende" danno conto dell'entità della pena stabilita per i reati unificati per continuazione, così facendo puntuale applicazione dei criteri legali dettati dall'art. 133 cod. pen. ed offrendone adeguata illustrazione.. Del pari il diniego delle circostanze attenuanti generiche è supportata da argomentazioni specifiche e correlate alla posizione del ricorrente, che hanno valorizzato la "vastità e pervasività dell'organizzazione" ed i precedenti penali allarmanti riportati dal IN. Nessuna di tali considerazioni riceve efficace smentita nell'impugnazione, che richiama principi teorici sulla necessità di rapportare le attenuanti generiche ai singoli reati ricondotti alla fattispecie continuata, trascurando di indicare anche un solo elemento positivo di valutazione, già rappresentato ai giudici di appello e da questi immotivatamente ignorato.
6.3 L'ultimo motivo articolato nell'interesse del IN attiene alla pretesa violazione dell'art. 649 cod. proc. pen. ed al correlato vizio di motivazione, per avere la Corte di appello escluso la violazione del divieto di bis in idem rispetto ai fatti di cui alla sentenza emessa dal Tribunale di Napoli in data 30/10/2007, che aveva già condannato il IN per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen.. La sentenza ha esposto un ampio corredo di osservazioni contrarie all'assunto difensivo: ha rilevato che nel precedente processo al IN era stato contestato il delitto associativo per fatti commessi sino all'anno 2004 e che per il periodo successivo plurimi elementi indicavano il mantenimento della posizione apicale nel sodalizio, tanto da essere riuscito a mantenersi in latitanza per un protratto periodo. Ha richiamato le conversazioni intercettate nelle quali, nell'anno 2005 e nel 2006, familiari e la stessa amante del ricorrente per poter corrispondere con la sua persona erano stati costretti a rivolgersi quale tramite a IU OL, suo sodale e collaboratore di fiducia anche per quanto riguarda l'erogazione di contribuzioni economiche agli affiliati. Ha poi rilevato che tutti i collaboratori di giustizia, nel descrivere l'organigramma del clan, si erano riferiti alla sua persona per indicarne il capo e ciò anche se in riferimento a periodi temporali 55 diversi, cosa che rende superfluo verificare chi tra essi lo avesse personalmente conosciuto o meno. Per riconoscere la protrazione della condotta associativa anche dopo l'arresto del IN in Spagna e la sua sottoposizione al regime detentivo di cui all'art. 41-bis ord. pen., la Corte di merito ha fatto riferimento ad alcune conversazioni intercettate, come quella del 2/10/2010 in cui LV TT aveva lamentato l'eccessiva ingerenza di IA IE, moglie del IN, nelle vicende associative, frutto di un malinteso esercizio del potere in luogo del TO detenuto, ma capo indiscusso, non destituito, né dissociatosi;
al biglietto n. 2) dal quale era emerso che, nonostante l'arresto, il IN ed il ST erano riusciti a comunicare ed agli altri biglietti rinvenuti in un covo di Casavatore, contenenti appunti su conteggi ed affari in corso, oltre che attività di bonifica da microspie, aventi carattere non personale o familiare;
all'assenza di segnali di insubordinazione verso il ricorrente da parte di sodali quali l'OL ed il TT per i rispettivi periodi di reggenza;
alla scelta di OR De RO, il quale, prima di collaborare con la giustizia, fatto oggetto di pesanti minacce da esponenti del clan, si era presentato dai familiari del IN e del ST per comprendere se quelle iniziative fossero state autorizzate "dalle carceri", ossia dai due capi detenuti, ritenuti in grado di comunicare con l'esterno anche ad onta della condizione restrittiva e rimasti al vertice della catena di comando. In ricorso si affronta soltanto l'argomento basato sullo sfogo del TT contro l'IE per proporne una differente e non indiziante valutazione, che dovrebbe dimostrare la scarsa considerazione in cui era tenuta la donna ed il di lei TO: si tratta di un'interpretazione soggettiva del dialogo, che non può prendersi in considerazione, in quanto incentrata su un dato probatorio, che la Corte di appello ha valutato in modo coerente e non manifestamente illogico. In ogni caso, anche a volerne escludere la rilevanza dimostrativa, è dirimente considerare che l'impugnazione trascura tutti gli altri elementi presi in esame nella sentenza, univocamente significativi di intraneità ed apicalità, non smentiti da nessuna manifestazione di recesso dal sodalizio, sottoposti a vaglio critico con argomentazioni razionali e compiute, risultando ancora una volta aspecifica e quindi inammissibile sul punto. In definitiva, anche il ricorso del IN va respinto.
7. Entrambi i ricorsi proposti nell'interesse di ON AN, ritenuto responsabile del solo reato di cui al capo 1), sono privi di fondamento.
7.1 Il primo trattato in entrambi gli atti di ricorso censura la motivazione con la quale la Corte di appello ha respinto l'eccezione di giudicato, sollevata in relazione alla condanna riportata dal ricorrente con sentenza della Corte di Assise di appello di Napoli del 29/06/2005 per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., commesso con condotta perdurante, cessata alla data della sentenza di primo grado del 19/05/2003. Secondo i difensori, la partecipazione è riferita alla medesima organizzazione, i contenuti probator 56 sono coincidenti in entrambi i processi e le dichiarazioni del De EO, acquisite nel presente procedimento, sono isolate e non riscontrate, quindi insufficienti a fondare il giudizio di responsabilità per la militanza nell'associazione, contestata come aperta sino al 2010 senza indicazioni del momento iniziale. Osserva il Collegio che la soluzione offerta dalla Corte di appello non merita censura, in quanto, oltre ad avere rilevato che i periodi di contestazione della condotta partecipativa non sono identici nei due processi, poiché quella del presente si protrae sino al 2010, ha aggiunto un rilievo perfettamente logico, ossia che già il G.u.p. aveva riportato quanto riferito dai collaboratori in merito al periodo già coperto dal giudicato al fine di ricostruire una partecipazione ininterrotta e continuativa del ricorrente al medesimo sodalizio, che, nonostante imprecisati periodi di carcerazione, comunque privi di manifestazioni di dissenso o di dissociazione, ha ricevuto conferme in termini più attuali rispetto al contenuto dell'accusa grazie a quanto rivelato dal De EO, riscontrato dai dialoghi intercettati. La sentenza ha dunque risolto la questione proposta con argomentazioni efficaci e pertinenti.
7.2. L'impugnazione ripropone anche il tema del giudizio di inattendibilità intrinseca, espresso nei riguardi del De EO in separato procedimento per vicende di omicidio di matrice camorristica, dal quale addebito lo stesso era stato mandato assolto così come i soggetti da lui accusati. In entrambe le sentenze di merito si è ritenuto di non poter esprimere le medesime considerazioni per quanto riferito dal De EO nel processo, atteso che egli, proprio perché giovane di età, ma già adulto ed inserito nel contesto criminoso in tempi più recenti, aveva potuto fornire informazioni aggiornate e dettagliate nei riguardi del AN, così come di altri coimputati, avendolo indicato quale sodale del clan IN come il fratello ed figlio MM, tutti insediati nella roccaforte del clan, ossia nel quartiere del "Buvero", per avergli recapitato su incarico del CE e del LO la somma di 50.000 euro al mese, derivante dall'attività di spaccio, che il AN aveva fatto pervenire a LV TT, all'epoca reggente del clan, il quale, in caso di ritardo nei pagamenti, li aveva sollecitati tramite il AN. In sentenza sono state brevemente richiamate anche le propalazioni di BI NI, organico al clan Di Biasi, il quale aveva indicato in ON AN, padre di MM, un pezzo grosso del clan IN operante al Buvero come appreso da un suo sodale, ON LO. Analoghe circostanze sono state riferite dai collaboratori ON CC, IR De RI, che lo aveva definito affiliato e responsabile del Buvero per conto del clan IN, rivoltosi a lui quando si era posta la necessità di disporre di armi,e da IU e OR De RO, per il primo dei quali, durante la detenzione dell'OL, era stato il AN ad avere ottenuto la direzione del Buvero e ad essersi occupato del traffico di stupefacenti, essendo per entrambi un affiliato del clan IN.
7.2.1.Le contestazioni difensive sul difetto di costanza e coerenza delle propalazioni del De EO risultano generiche perché non illustrate nelle circostanze che dovrebbero 57 лод supportarle;
quelle sulla mancanza di convergenza e sulla natura indiretta e non specifica nodel portato dichiarativo fornito dagli altri collaboratori trova smentita nella sentenza in or esame poiché le fonti, come citate, assegnano tutte concordemente al AN la condizione di affiliato in termini di attualità, ne collocano l'operatività in una zona territoriale precisa e ne descrivono la posizione dirigenziale assunta in quel contesto. A nulla rileva poi che i dichiaranti non abbiano avuto contatti diretti e personali con lo stesso: non soltanto tale assunto in parte non risponde al vero per il narrato del De EO e del De RI, ma in ogni caso tanto non equivale a dimostrare la falsità delle relative informazioni quando chi le riferisce le abbia assunte per le qualificate relazioni criminali intrattenute con esponenti anche di vertice del clan, come nel caso dei De RO. Infine, non si ravvisa nemmeno una difformità di notizie, tale da pregiudicare la possibilità di ravvisare un nucleo comune nelle accuse mosse al ricorrente e da far ritenere che i giudici di merito siano incorsi nel travisamento delle prove anche in riferimento alla collocazione temporale, dopo il 2003, della sua perdurante appartenenza al clan IN.
7.2.2. L'utilizzo in funzione di riscontro degli esiti dell'attività captativa viene sottoposto a critica da parte dei difensori, che però non ne analizzano il contenuto e non considerano nemmeno l'identità dei soggetti intercettati e di quelli oggetto delle relative conversazioni, proponendone una lettura riduttiva e minimizzante come se limitate ad uno scambio di commenti su una irrilevante relazione extraconiugale, intrattenuta dalla consuocera di OR ST. In realtà, dalla motivazione della sentenza emerge tutt'altro tenore dei dialoghi ed una loro ben diversa valenza indiziaria, apprezzata in termini per nulla travisanti: se effettivamente molte comunicazioni afferiscono alla relazione tra la consuocera di OR SI, TE di TR ST perché figlio della LA IA ST, e OM TA, i giudici di merito hanno argomentato efficacemente le ragioni dell'assegnata rilevanza alla vicenda, che da mero pettegolezzo di quartiere, ha assunto un significato preciso sul piano della dimostrazione delle forme invasive di controllo sulla vita e sull'operato delle persone soggette alla influenza del potere camorristico, del quale è emerso essere stato parte anche il AN in un momento temporale collocabile nel 2007. Invero, soprattutto nella sentenza di primo grado, che più diffusamente ha analizzato il materiale intercettativo, viene riportato il testo dei dialoghi, dai quali con corretto procedimento inferenziale i giudici di merito hanno dedotto che il TA, pressato dagli esponenti più autorevoli del clan, nonostante le iniziali resistenze per il dichiarato affetto provato per l'amante e per la durata del loro rapporto, si era lasciato convincere ad interrompere la relazione dalle parole riferitegli proprio dal AN, resosi latore dei messaggi inviatigli dai familiari del ST e da LV TT. Risulta che il AN, appreso dal TA che uno dei suoi figli era stato minacciato con una pistola e che l'interlocutore era intenzionato a reagire in egual modo contro il genero di OR SI, si era assunto il ruolo di paciere dopo avere ottenuto rassicurazioni dal predetto TT sulla mancata 58 лу deliberazione di rappresaglie in danno dei figli del TA ed aveva riferito a questi di avere inviato RO NO e la moglie a tranquillizzare il figlio. Inoltre, a riprova della dimensione criminale della vicenda e del coinvolgimento di una pluralità di affiliati del clan IN, da altre conversazioni si era appreso da OL LL in un dialogo intercettato con RO NO, che il TA si era incontrato col TT e che il primo, seppur imbarazzato, nel timore di un intervento punitivo diretto da parte di TR ST, aveva alla fine obbedito all'intimazione di lasciare l'amante "per salvaguardare l'interesse in comune di tutti quanti noi ed aveva detto "voi qualunque decisione consigliatemi, io quello faccio", tanto che poi da settembre del 2007 lo stesso ed OR SI avevano ripreso a cooperare in attività criminali. Va soltanto aggiunto che sempre nella sentenza di primo grado a pag. 513 della motivazione è stata esaminata anche la vicenda dei debiti contratti da RO MO e NA D'TA, legati a LV TT, nei confronti dell'OF, quest'ultimo legato e protetto dal AN e dal OL, vicenda ricostruita in base ad intercettazioni del 2010 come anch'essa svoltasi e risoltasi nel contesto camorristico.
7.2.3 Ebbene, i dimostrati contatti del ricorrente con il TA, con ON UG col quale aveva scambiato commenti sui fatti sopra descritti, con LV TT, col LL e con i ST, l'affermata dallo stesso presenza "dentro al Borgo" con "tutti i compagni", indicati con appellativi convenzionali, sono stati apprezzati in modo coerente con le risultanze probatorie quali elementi di inequivoca conferma della veridicità delle accuse mosse dai collaboratori di giustizia, rispetto ai quali appaiono dunque generiche le censure sul loro travisamento e sulla loro inutilità dimostrativa.
7.3 La qualità di organizzatore e dirigente del sodalizio viene contestata in entrambi gli atti di ricorso con argomenti inconsistenti, sia perché plurime fonti dichiarative hanno collocato il AN a capo, quale responsabile di un'articolazione territoriale, facente parte del clan IN, sia perché anche quanto riferito dal De EO sul fatto che egli non fosse il reggente dell'organizzazione trova conferma negli altri elementi acquisiti, che assegnano tale ruolo all'OL prima, al TT poi, ma il rilievo non è sufficiente a negare l'espletamento di funzioni dirigenziali svolte in riferimento alla zona del "Buvero" che implica l'attività di coordinamento e direzione dell'operato di altri sodali a lui sottoposti, quali, ad esempio, il fratello ed il figlio e che è coerente col suo intervento nella vicenda del TA in un momento in cui i contrasti interni al clan avrebbero potuto essere forieri della commissione di azioni di sangue in danno di suoi esponenti o di soggetti ad essi vicini in pregiudizio dell'intera organizzazione. Non giova poi richiamare, come si legge nel ricorso dell'avv.to Perrone, il provvedimento del magistrato di sorveglianza nel 2008 di revoca della misura di sicurezza, già applicata al ricorrente: la Corte di appello ha correttamente rilevato che la decisione era frutto della mancata conoscenza dei dati probatori acquisiti nel frattempo dalle investigazioni, mantenute ancora segrete. 59 7.4 In ordine al motivo che nega il carattere armato dell'associazione è sufficiente richiamare quanto già osservato per le posizioni di altri coimputati, non essendo stati rappresentati altri profili di contestazione originali ed autonomi.
7.5 Anche in merito al trattamento sanzionatorio le doglianze difensiva vanno сра respinte: sia il diniego delle attenuanti generiche, sia la determinazione della pena in entità superiore al minimo edittale, sono stati ampiamente giustificati per l'assenza di elementi positivi di valutazione, che nemmeno il ricorso deduce, nonché per la mancata rescissione dei vincoli associativi nemmeno dopo la precedente condanna ed i periodi di carcerazione subiti, a riprova di radicata capacità a delinquere, e l'importanza del contributo fornito alla vita ed agli scopi dell'associazione. Non si tratta di mere formule di stile, ma di argomenti basati sulla situazione personale del ricorrente e sui suoi precedenti. Il ricorso va dunque respinto.
8. L'impugnazione proposta nell'interesse di RO Di NN, condannata perché responsabile del delitto di riciclaggio aggravato, di cui al capo 86), è inammissibile.
8.1. Il primo motivo si duole dell'apparenza della motivazione con la quale è confermato il giudizio di colpevolezza a carico della ricorrente, ma in realtà non si confronta col percorso argomentativo che sorregge la decisione avversata.
8.1.1. Il primo rilievo critico attiene all'omessa dimostrazione della provenienza illecita del denaro, investito nel pagamento dei tredici ratei del mutuo bancario, contratto per l'acquisizione dell'immobile da potere di UC FO. La Corte di appello ha ritenuto di dover recepire l'assunto accusatorio e ha accertato che l'intera operazione di cessione dell'immobile della FO ai coniugi OM ha costituito l'espediente per sostituire denaro di provenienza criminosa con denaro di origine lecita mediante l'acquisizione del bene da parte di due nullatenenti, privi di sostanze e non in grado di concludere un finanziamento bancario, che era stato loro erogato grazie ai servizi di AR CA, soggetto che intratteneva plurimi rapporti con vari istituti di credito, ed i cui ratei erano stati corrisposti con somme previamente rimesse mediante bonifici bancari ai due debitori da congiunti di LV TT, quali Alfredo LA, cugino del TT, ON RI e la stessa FO. Al tempo stesso l'importo erogato dall'istituto mutuante era stato utilizzato in più tranches con assegni, tratti in favore del predetto CA, della sua compagna IS TA e di ON ON, soci della Italsecurity, impresa ritenuta nella sostanziale titolarità del TT, e successivamente prelevato in contanti senza che fosse più rintracciabile;
soltanto 80.000 euro di tale somma, oggetto del finanziamento, era stata destinata dai coniugi AR alla FO, ma la successiva operazione, da compiersi mediante l'emissione di più assegni circolari in favore di diversi beneficiari, aveva incontrato l'opposizione di un funzionario bancario per l'assenza di adeguata giustificazione. Il tutto era stato operato in base alle disposizioni impartite dalla Di NN, moglie del TT, la quale, sebbene formalmente estranea e non interessata, 60 nel momento in cui gli assegni circolari, richiesti dalla FO, non si erano potuti emettere, era intervenuta presso il CA, facendo pressioni perchè sbloccasse la situazione e minacciando che, altrimenti, sarebbe intervenuto direttamente il TO a risolvere il problema con metodi non legali. Secondo quanto riportato in sentenza, di tale ricostruzione danno conto gli accertamenti bancari, la documentazione acquisita e le conversazioni intercettate e l'intera vicenda non è riconducibile ad una truffa ordita in danno dell'istituto bancario finanziatore, poiché lo scopo perseguito era quello di disporre di denaro di provenienza lecita e di restituire alla banca quello provento delle attività criminose cui era dedito il TT e l'associazione della quale era partecipe. A riprova, la Corte di appello ha richiamato alcune conversazioni intercettate, analiticamente esaminate nella sentenza di primo grado alle pagg. 519-526 e non oggetto di contestazione difensiva: fra queste in quella n. 1352 del 21/6/2010 la Di NN aveva dato istruzioni alla FO, già compagna del suo defunto padre, perché prelevi dal gruzzoletto soltanto quanto sia necessario per tamponare, mentre il resto "sono soldi che servono a far nascere altri soldi" e che comunque sarà il TO a decidere in quale modo investire il prezzo dell'immobile; del pari, in altro dialogo intercettato, l'imputata, aveva chiesto il denaro al CA, ناه riferendogli che serviva al TO che aveva preso impegni con altri, non trattandosi cose for sue personali.
8.1.2 Come riportato in sentenza, alle anomalie dell'intera operazione, condotta mediante acquirenti fittizi, si sono aggiunte precise indicazioni del fatto che la Di NN avesse agito nell'interesse del TO per consentirgli di non esporsi in prima persona e di condurre in porto l'operazione di riciclaggio del denaro, che questi aveva ricavato unicamente dalle sue attività criminose, dal momento che non aveva svolto attività да lavorativa lecitate fruiva di flussi di reddito legali, ed è provato avesse condotto altre forme di reinvestimento del denaro dell'associazione nelle imprese commerciali di AR RO, RO MO ed LA OR. La motivazione non è apparente, ma effettiva, perché basata su solide basi probatorie, rettamente intese, e perviene al giudizio di colpevolezza mediante logico procedimento inferenziale, che non riceve smentita nel ricorso, soprattutto non allega nemmeno quale origine lecita avesse potuto avere il denaro impiegato nell'operazione per il pagamento delle prime tredici rate di mutuo. Né rileva la spiegazione dell'interessamento della Di NN e del TO alla vicenda, per asserite ragioni affettive, posto che l'elemento essenziale di rilevanza criminosa non consiste nella cessione dell'immobile, quanto nelle modalità indirette e surrettizie e nella destinazione ignota del denaro oggetto di finanziamento, destinato ad esigenze personale della FO of r e della Di NN soltanto nella ricostruzione ipotetica fornita in chiave difensiva in assenza di riscontri, e nella provenienza da soggetti legati al TT di quello utilizzato per la restituzione rateale, non da quanto ricavato dallo stesso mutuo. 61 nel momento in cui gli assegni circolari, richiesti dalla FO, non si erano potuti emettere, era intervenuta presso il CA, facendo pressioni perchè sbloccasse la situazione e minacciando che, altrimenti, sarebbe intervenuto direttamente il TO a risolvere il problema con metodi non legali. Secondo quanto riportato in sentenza, di tale ricostruzione danno conto gli accertamenti bancari, la documentazione acquisita e le conversazioni intercettate e l'intera vicenda non è riconducibile ad una truffa ordita in danno dell'istituto bancario finanziatore, poiché lo scopo perseguito era quello di disporre di denaro di provenienza lecita e di restituire alla banca quello provento delle attività criminose cui era dedito il TT e l'associazione della quale era partecipe. A riprova, la Corte di appello ha richiamato alcune conversazioni intercettate, analiticamente esaminate nella sentenza di primo grado alle pagg. 519-526 e non oggetto di contestazione difensiva: fra queste in quella n. 1352 del 21/6/2010 la Di NN aveva dato istruzioni alla FO, già compagna del suo defunto padre, perché prelevi dal gruzzoletto soltanto quanto sia necessario per tamponare, mentre il resto "sono soldi che servono a far nascere altri soldi" e che comunque sarà il TO a decidere in quale modo investire il prezzo dell'immobile; del pari in altro dialogo intercettato l'imputato aveva chiesto il denaro al CA, riferendogli che serviva al TO che aveva preso impegni con altri, non trattandosi di cose sue personali.
8.1.2 Come riportato in sentenza, alle anomalie dell'intera operazione, condotta mediante acquirenti fittizi, si sono aggiunte precise indicazioni del fatto che la Di NN avesse agito nell'interesse del TO per consentirgli di non esporsi in prima persona e di condurre in porto l'operazione di riciclaggio del denaro, che questi aveva ricavato unicamente dalle sue attività criminose, dal momento che non aveva svolto attività lavorativa lecita, nè fruiva di flussi di reddito legali ed è provato avesse condotto altre forme di reinvestimento del denaro dell'associazione nelle imprese commerciali di AR RO, RO MO ed LA OR. La motivazione non è apparente, ma effettiva, perché basata su solide basi probatorie, rettamente intese, e perviene al giudizio di colpevolezza mediante logico procedimento inferenziale, che non riceve smentita nel ricorso, soprattutto non allega nemmeno quale origine lecita avesse potuto avere il denaro impiegato nell'operazione per il pagamento delle prime tredici rate di mutuo. Né rileva la spiegazione dell'interessamento della Di NN e del TO alla vicenda, per asserite ragioni affettive, posto che l'elemento essenziale di rilevanza criminosa non consiste nella cessione dell'immobile, quanto nelle modalità indirette e surrettizie e nella destinazione ignota del denaro oggetto di finanziamento, destinato ad esigenze personali della FO e della Di NN soltanto nella ricostruzione ipotetica fornita in chiave difensiva in assenza di riscontri, e nella provenienza da soggetti legati al TT di quello utilizzato per la restituzione rateale, non da quanto ricavato dallo stesso mutuo. के 61 र 8.2 Altrettanto palesemente infondato è l'altro motivo di ricorso. La ritenuta ricorrenza della circostanza aggravante di cui all'art. 7 della L. 203/91 è stata desunta dalla certa consapevolezza da parte dell'imputata della posizione dirigenziale, assunta dal TO nell'ambito dell'organizzazione camorristica, e del suo pregresso impegno criminale anche nel riciclaggio dei proventi dei singoli reati fine commessi, nell'assenza di altre fonti legali dalle quali poter ricavare denaro da reinvestire. Ad avviso della Corte di appello proprio l'attivazione della Di NN per sbloccare la situazione di stallo creatasi per l'opposizione dei funzionari bancari all'emissione degli assegni circolari richiesti dalla FO, con la minaccia, rivolta al CA, di un intervento personale del TO, rende certo che ella fosse consapevole che il TT avrebbe potuto far pesare la propria caratura criminale. Del resto non si vede in che termini ritenere che il TT avesse inteso investire denaro personale e non dell'associazione e che la Di NN avesse soltanto voluto agevolare il TO: al contrario, non è per nulla illogico, in base alle conoscenze fornite dalle indagini, come analizzate in sentenza, ritenere che ella avesse perseguito il fine specifico di avvantaggiare anche l'organizzazione, nella quale il TT era collocato in posizione dirigenziale, posto che aveva riferito al CA degli impegni assunti dal TO con altri, cui far fronte col denaro che attendeva di ricevere tramite gli assegni circolari. La soluzione esposta, che ravvisa l'elemento intenzionale specifico e non la mera accettazione dell'effetto agevolativo, conseguente all'operazione immobiliare e bancaria compiuta, è coerente con l'insegnamento di questa Corte, per il quale "integra l'aggravante di cui all'art. 7 del D.L. n. 152 del 1991 (come conv. in L. 203 del 1991) la condotta di reimpiego di denaro provento dell'illecita attività dell'associazione mafiosa, anche se di esso sia titolare un singolo associato, in forza della sua posizione all'interno del gruppo" (sez. 1, n. 29941 del 24/04/2013, P.C., Caramazza e altro, rv. 256394). A fronte di tali presupposti, la condotta produce effetti per l'intera associazione, alla quale consente di assicurarsi gli illeciti profitti per il cui conseguimento essa è costituita ed opera. Per ravvisare la finalità di agevolazione del gruppo mafioso non è necessario che il denaro provenga da una ipotizzata cassa comune, essendo sufficiente provare che esso sia il provento delle attività delittuose dell'associazione e che il singolo ne disponga per la sua posizione dirigenziale: in tale situazione di fatto, il reimpiego della ricchezza illecita è funzionale ad agevolare l'intero sodalizio perché consente ai suoi affiliati di realizzare le finalità criminose che sono sottese alla loro adesione. Inoltre, si è affermato che "la circostanza aggravante ad effetto speciale prevista dall'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, conv. con mod. dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, è configurabile anche nel caso in cui l'agente persegua l'ulteriore scopo di trarre un vantaggio proprio dal fatto criminoso, purché ad esso si accompagni la consapevolezza di favorire l'interesse della cosca beneficiata" (sez. 5, n. 11101 del 04/02/2015, Platania e altri, rv. 262713; sez. 6, n. 29311 del 03/12/2014, Cioffo, rv. 264082; sez. 1, n. 49086 62 del 24/05/2012, Acanfora e altri, rv. 253962). Per le superiori considerazioni il ricorso, manifestamente infondato e basato sulle sole interessate e non riscontrate obiezioni della ricorrente, va dichiarato inammissibile.
9. Il ricorso proposto nell'interesse di OR ID, condannato in quanto responsabile dei delitti di cui ai capi 2), 7), 8) e 48), è infondato e va respinto.
9.1. Il primo motivo di ricorso contrasta la ritenuta sussistenza del delitto di tentata estorsione di cui al capo 48), commesso in danno di UC IE, sul presupposto che il ricorrente, estraneo alle vicende pregresse dell'erogazione da parte di ON e LU GH allo stesso IE della somma di denaro da investire nell'acquisto di un prodotto finanziario estero, avesse agito quale "negotiorum gestor” ed a titolo di amicizia per far valere la legittima pretesa dei GH alla restituzione dell'importo erogato. Dal che dovrebbe discendere la riqualificazione del fatto in concorso nell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni.
9.1.1. La sentenza in verifica ha condotto l'operazione di definizione giuridica dell'episodio ascritto al ID, prendendo le mosse dall'accertamento della provenienza illecita del denaro erogato dai GH allo IE a ragione del fatto che ON GH aveva svolto in via stabile le mansioni di addetto al riciclaggio del denaro di pertinenza del clan IN, non disponendo di fonti di reddito personali in grado di giustificare la disponibilità di così ingente somma in contanti senza dover operare su conti correnti o su rapporti bancari in genere. Ha quindi evidenziato che il ID, messo al corrente da ON GH dell'antefatto e dei termini della vicenda, aderendo al suo proposito criminoso, era intervenuto sullo IE, fingendosi il fratello del creditore, quindi dapprima lo aveva invitato a corrispondere quanto dovuto in restituzione, poi gli aveva prospettato che, in caso di ulteriore inadempimento, gli avrebbe dato la caccia, lo avrebbe stanato ovunque si fosse nascosto e quello sarebbe stato il suo ultimo giorno di vita. Ha dunque escluso che le pesanti ed inequivoche minacce, rivolte dal ricorrente in termini per nulla amichevoli e tali da travalicare i limiti di ogni consentita richiesta, potessero ricondursi alla fattispecie di cui all'art. 393 cod. pen., poiché già in precedenza la persona offesa era stata costretta ad emettere assegni per l'importo di 375.000 euro, superiore a quello di 226.500 euro ottenuto in precedenza, e perché comunque non sarebbe mai stato consentito al GH o ad altri di rivolgersi all'autorità giudiziaria per ottenere la condanna del debitore alla restituzione di denaro da utilizzare in un'operazione di riciclaggio e di sicura provenienza criminosa.
9.1.2. Osserva il Collegio che, in punto di fatto, non trova rispondenza nella sentenza in esame la deduzione per la quale il ricorrente avrebbe agito senza essere stato a conoscenza di quanto in precedenza accaduto, dal momento che le richiamate conversazioni intercettate in ambientale rivelano la precisa consapevolezza delle vicende pregresse e l'intervento del ID quale forma di ulteriore pressione sul debitore, senza che l'essere stato egli organico al clan ZZ, non al clan IN, possa smentire 63 razionalità complessiva dell'accertamento fattuale esposto. La pretesa convinzione di agire per far valere una legittima pretesa non riposa su nessun dato probatorio concreto e riceve netta smentita dalla ricostruzione complessiva dell'accaduto.
9.1.3.Anche la considerazione giuridica della fattispecie concreta non è censurabile. Non ignora il Collegio che l'indirizzo interpretativo cui si è ricollegata la Corte di appello non è univoco. Nella giurisprudenza di legittimità, quanto al tema della distinzione concettuale tra il delitto di estorsione e quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, un orientamento sostiene che, poiché nel delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni la condotta violenta o minacciosa non è fine a se stessa, ma è strettamente connessa alla finalità dell'agente di far valere il preteso diritto, essa non può mai consistere in manifestazioni sproporzionate e gratuite di violenza. Anche la minaccia, se si realizza in forme di tale forza intimidatoria da trascendere ogni ragionevole intento di far tutelare un diritto e da non lasciare alternative alla persona offesa, produce effetti di particolare capacità coartante ed è orientata a conseguire un profitto che assume di per sè i caratteri dell'ingiustizia; pertanto, pur avendo ad oggetto il prospettato esercizio di un diritto esistente, ossia di una pretesa legale e riconosciuta dall'ordinamento, può integrare il delitto di estorsione se le modalità denotano soltanto una volontà ricattatoria particolarmente intensa (Cass., sez. 2, n. 55137 del 03/07/2018, Arcifa, rv. 274469; sez. 2, n. 36928 del 04/07/2018, Maspero, rv. 273837; sez. 5, n. 19230 del 03/05/2013, Palazzotto, rv. 256249; sez. 5, sent. n. 28539 del 20/07/2010, CO, rv. 247882; sez. 6, n. 41365 del 23/11/2010, Straface rv. 248736; sez. 2, n. 35610 del 26/09/2007, LL Rocca, rv. 237992; sez. 2, n. 14440 del 05/04/2007, Mezzanzanica, rv. 236457). All'opposto altra opinione ritiene che, qualora si persegua il conseguimento di una pretesa legittima, l'elevata intensità o gravità della violenza o della minaccia, esercitata sulla parte lesa, non costituisce argomento sufficiente per qualificare il fatto ai sensi dell'art. 629 cod. pen., poiché anche in riferimento alla fattispecie di cui all'art. 393 cod. pen. è previsto quale elemento circostanziale, causa di inasprimento della sanzione, la commissione della condotta con il ricorso alle armi, che costituisce la forma più intensa di condotta prevaricatrice e che, in base a tale impostazione teorica, comporterebbe sempre la qualificazione del fatto come estorsione. Secondo lo schema più generale del concorso di persone nel reato, l'esercizio arbitrario di un diritto può realizzarsi anche mediante il conferimento di un incarico a terzi, il cui intervento di per sé non consente di trasformarlo in estorsione quando i terzi non agiscano per un proprio interesse illecito e facciano valere il diritto altrui. A giustificazione dell'operata opzione interpretativa si osserva che la tesi prescelta offre il vantaggio di non confondere "il piano oggettivo del reato con quello soggettivo e che si attiene strettamente ai dati che emergono dal confronto tra le due fattispecie di reato, di cui agli artt. 393 e 629 c.p.", che, pur sanzionando identiche condotte, si distinguono soltanto per il fine perseguito, nel primo caso una pretesa giuridica azionabile legalmente, nel secondo un profitto ingiusto. Per contro, ritenere, che 64 le modalità particolarmente violente o intimidatorie con le quali si è esercitata la pretesa legittima integrino un'estorsione, significa "inserire nella oggettivazione di essa, voluta dal legislatore e costituita dal profilo della sua perseguibilità con azione legale, profili ulteriori di connotazione, suscettibili di apprezzamento soggettivo, quali la mancanza di modalità particolarmente violente o intimidatorie della condotta" in contrasto con il dato testuale dell'art. 393 cod. pen. che pur considera esercizio arbitrario il comportamento di chi si faccia ragione anche con l'uso di armi, quindi con "condotta connotata da un profilo di gravità massimo" (sez. 2, n. 31224 del 25/06/2014, Comite, rv. 259966; sez. 2 n. 705 del 01/10/2013, Traettino, rv. 258071; sez. 2 n. 51433 del 04/12/2013, P.m. e Fusco, rv. 257375). Sviluppando i medesimi concetti, si è affermata come maggioritaria la tesi che, constatata l'identica descrizione dell'azione da parte delle due norme incriminatrici degli artt. 393 e 629 cod. pen., individua il carattere distintivo tra le due fattispecie penali nell'elemento psicologico: nella prima, l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella convinzione ragionevole, anche se infondata, di esercitare un suo diritto, ovvero di soddisfare personalmente una pretesa che potrebbe formare oggetto di azione giudiziaria;
nella seconda, invece, l'agente intende conseguire un profitto nella consapevolezza della sua ingiustizia (sez. 1, n. 6968 del 20/07/2017; dep. 2018, P.G. in proc. Rottino e altri, rv. 272285; sez. 2, n. 1901 del 20/12/2016, dep. 2017, Di IO, rv. 268770; sez. 2, n. 46288 del 28/06/201, Musa e altro, rv. 268361; sez. 2, n. 44674 del 30/9/2015, Bonaccorso, rv. 265190; sez. 2, n. 44675 dell'8/10/2015, Lupo ed altri, rv. 265361). Il Collegio ritiene di dover dare seguito a quest'ultimo orientamento. Effettivamente le disposizioni incriminatrici a raffronto prevedono sul piano oggettivo il compimento di azione violenta o minacciosa in termini identici e senza nessun riferimento all'intensità della forza coercitiva impiegata dal soggetto agente, la cui graduazione secondo un criterio di crescente capacità coartante non può utilizzarsi a fini definitori. Un preciso ostacolo a tale operazione è rinvenibile sul piano sistematico nell'art. 393, comma 3, cod. pen., il quale considera specifica circostanza aggravante la commissione di violenza o minaccia alle persone con armi, che viene ritenuta dal legislatore una possibile forma realizzativa della fattispecie base a giustificare una punizione più severa. Deve dunque ribadirsi che, se il soggetto agente si adopera per realizzare un preteso diritto, che potrebbe tutelare in sede giudiziale, anche se utilizzi modalità di particolare forza intimidatoria, il fatto rientra sempre nell'ambito di applicazione dell'art. 393 cod. pen., poiché l'intensità o la gravità di violenza o minaccia non costituiscono profili oggettivi incidenti sulla qualificazione giuridica del fatto. Qualora l'agente faccia ricorso a violenza o minaccia, a prescindere dal loro grado, al fine di far valere un preteso diritto per il quale, però, non può chiedersi la tutela giudiziaria, il comportamento va qualificato come estorsione perché la pretesa non può ottenere riconoscimento legale e non può farsi valere in giudizio, il che priva la fattispecie di cui all'art. 393 cod. pen. di uno dei requisiti 65 materiali. Ebbene, le considerazioni esposte in sentenza, pur se non del tutto condivisibili quanto all'identificazione dei tratti distintivi fra estorsione ed esercizio arbitrario, non possono essere superate, in quanto la sentenza ha riconosciuto quale dato certo che il GH ed il ID non erano titolari di un diritto di credito azionabile nei confronti dello IE, né per effetto di una vicenda negoziale, né per eventuale cessione del credito, inserendosi l'investimento in una operazione di riciclaggio di denaro contante in un'acquisizione di un prodotto finanziario estero. Difettano dunque i requisiti per rapportarsi la condotta contestata allo schema tipico del concorso nell'esercizio arbitrario di un diritto altrui, se non violando i principi interpretativi dell'art. 393 cod. pen., richiamati in precedenza e travisando i dati probatori, che la stessa sentenza ha esposto in modo chiaro ed efficace nel suo percorso illustrativo della decisione. In altri termini, il ricorrente non ha agito per realizzare un diritto potenzialmente tutelabile in sede giudiziaria, né per tale finalità, ma per una illegittima pretesa, che colloca le azioni compiute al di fuori dell'ambito oggettivo dell'esercizio arbitrario di un diritto e le fa trasmodare in estorsione.
9.2. Analoghe contestazioni sono mosse col secondo motivo, riferito al delitto di tentata estorsione di cui al capo 7). Anche su questo capo la sentenza offre una spiegazione congrua e giuridicamente corretta della decisione. Richiamando i più espliciti riferimenti alle conversazioni intercettate, contenuti nella prima sentenza, ha ritenuto di poter individuare nella persona offesa, RU De UC, un commerciante che, ricevuti dei finanziamenti da esponenti del clan ZZ, finalizzati a reimpiegare proventi illeciti, restituiti soltanto z in parte mediante assegni, privi di copertua, era stato vittima di un tentativo di for estorsione, attuato mediante l'imposizione con metodi intimidatori della restituzione del denaro ottenuto, sicchè, a fronte della sua inadempienza, non sarebbe stato possibile agire in sede civile per ottenere la restituzione del denaro erogatogli e nel frattempo ripulito. Ha osservato che il ID era intervenuto sul debitore quando si era posta la necessità di esercitare una maggiore pressione per indurlo a far fronte ai suoi obblighi con modalità chiaramente evocative dell'interesse di un gruppo organizzato e temibile, al quale il De UC si doveva presentare a versare denaro, destinato a confluire nelle casse del clan ZZ. I rilievi già svolti in merito all'addebito di cui al capo 48) valgono a giustificare anche il rigetto dell'impugnazione quanto al delitto di cui al capo 7), la cui sussistenza nella forma aggravata dalla finalità di agevolare il clan di camorra e dall'utilizzo di tipiche modalità operative mafiose è stata giustificata con congrue osservazioni. Va soltanto aggiunto che non offre rituale smentita la citazione, operata in ricorso, di un dialogo intercettato che si assume essersi svolto tra il ID e tale PE, il cui tenore letterale non contiene riferimenti al De UC, ma ad una vicenda oscura nei suoi 66 if termini fattuali e comunque pertinente al merito, non direttamente sindacabile da parte di questa Corte.
9.3. Il terzo motivo investe il giudizio di responsabilità in ordine al delitto partecipativo, qualificato dall'essere il ricorrente investito di carica dirigenziale del clan ZZ. La ritenuta assunzione del ruolo di reggente, avvenuta nell'ottobre 2008 a seguito dell'arresto di AO OT, si è basata in primo luogo sull'apporto conoscitivo offerto al processo da alcune conversazioni intercettate, apprezzate come di tenore chiaro, inequivoco e decisivo per accertare la sua partecipazione al sodalizio e la stretta collaborazione già prestata al coimputato OT, al punto da essere stato avvertito prontamente quando questi era stato tratto in arresto e da avere in seguito mutato le proprie abitudini di vita anche per il timore di essere ucciso, come confidato ad ON GH in dialogo riportato nella sentenza di primo grado a pag. 621 della motivazione. Più in dettaglio, la Corte di appello ha valorizzato quanto emerso dal dialogo intercorso tra il ricorrente e la compagna in data 23/02/2009, nel corso del quale egli, dopo una visita effettuata presso l'abitazione di AO OT, riscontrata dalle celle di aggancio del suo cellulare, aveva riferito di avervi incontrato la moglie, i suoceri, i fratelli di AO OT e di avere ricevuto da parte della di lui moglie l'investitura formale ad assumere la reggenza del clan per volontà del TO tratto in arresto ed in sua vece, per avere operato quale suo stretto collaboratore quando era ancora in libertà. Di seguito aveva ribadito gli stessi concetti con tale AR e con ZI AT, dimostrando di voler mantenere un ruolo attivo per guadagnarsi "la settimana" e, secondo la Corte di appello, egli non avrebbe potuto assumere tali atteggiamenti, millantando un ruolo non ricoperto anche con estranei, senza dover subire una severa punizione. La particolare efficacia dimostrativa delle conversazioni captate all'insaputa dei dialoganti e la veridicità delle espressioni provenienti dallo stesso ricorrente hanno indotto a ritenere non dirimenti le obiezioni difensive sulla scarsa attendibilità dei collaboratori di giustizia UR ed NI, che solo in un secondo momento ne avevano riferito l'appartenenza al clan ZZ, superate anche a ragione di quanto riferito da altro propalante, LV CO, rispetto al quale nessuna specifica obiezione è stata sollevata. Infine, l'impugnazione ribadisce una differente lettura del compendio intercettativo, ascritto ad innocua millanteria del ricorrente, ignorando però la valutazione congiunta e coordinata che la Corte di appello ha operato di più conversazioni in assenza di palesi vizi di illogicità o di travisamento rispetto al loro contenuto comunicativo. Né può giovare la citazione di un passaggio della sentenza irrevocabile n. 3095/2010, ove si accerta che dopo il trasferimento di AO OT negli Stati Uniti altri soggetti diversi dal ID avevano assunto la guida del clan ZZ: non si precisa l'epoca di tali accadimenti, né le fonti da cui si era tratto tale convincimento, finendo il riferimento per esser☑ 67 generico e non verificabile, oltre che in sé non incompatibile con quanto emerso nel presente processo.
9.4. Con il quarto motivo si sono proposte censure al giudizio di responsabilità in ordine al delitto di cui al capo 8), rispetto al quale si denuncia l'insufficienza dimostrative e motivazionale dei riferimenti a laconiche conversazioni intercettate. Si ripropone in modo pedissequo analogo motivo di appello per negare l'acquisizione di prova circa la contraffazione della merce trattata: al contrario, in sentenza sono state evidenziate le propalazioni di LV SI sul fatto che l'OT aveva preposto il suocero, GA LL TA, al settore della vendita su bancarelle di articoli di abbigliamento con marchi falsificati, gestito tramite altri familiari ma nell'interesse del clan, tanto da avere coinvolto anche il ricorrente. Inoltre, che il riferimento a calzature contraffatte, contenuto nelle conversazioni analizzate nella sentenza di primo grado, fosse reale e veridico si è dedotto dai particolari discussi sul contrassegno "H", che identifica il marchio "Hogan", e sull'apprezzamento manifestato dal ID per l'eccellente riproduzione dei modelli originali. I dubbi espressi nell'impugnazione ignorano i dati valorizzati in sentenza e non li raccordano con quanto emerso da altre fonti di natura dichiarativa circa la dedizione al settore del commercio di prodotti contraffatti dell'OT, che in effetti il ID nel dialogo del 9/10/2008 aveva affermato avere visionato con lui la merce, come riportato a pag. 83 della motivazione, nella parte dedicata all'appello proposto dall'OT stesso. Del resto non risulta che il ricorrente avesse svolto attività ufficiale e legale nel commercio di calzature o di generi di abbigliamento, in modo da poter offrire plausibile giustificazione a tali emergenze. Per quanto esposto il ricorso, infondato in tutte le sue deduzioni, va respinto. 10. LU AL, condannato quale responsabile dei delitti di cui ai capi 1) e 82), in ordine al cui giudizio di colpevolezza aveva dichiarato di rinunciare ai motivi di appello, ha impugnato la sentenza con esclusivo riferimento alle statuizioni sanzionatorie. 10.1, La Corte di appello, accogliendo parzialmente l'appello del AL, ha riconosciuto la continuazione tra i due reati giudicati e quelli oggetto della sentenza, emessa dalla Corte di appello di Napoli in data 25/6/2015, irrevocabile il 16/6/2015, di condanna ad anni undici di reclusione, e ha rideterminato la pena complessiva in anni quattordici, mesi quattro di reclusione ed euro 2.000,00 di multa secondo questo calcolo: ritenuto più grave il delitto di estorsione, accertato con la predetta sentenza già irrevocabile, ha recepito come pena base quella già inflitta di anni otto di reclusione ed euro 5.000 di multa, aumentata ad anni dieci di reclusione ed euro 6.000 di multa per le aggravanti di cui all'art. 7 L. n. 203/91 e per la recidiva nei limiti di cui all'art. 63 cod. pen., aumentata per continuazione con le condotte di cui capo A) e per il reato di cui al capo B) ad undici anni di reclusione ed euro 7.000,00 di multa, ulteriormente aumentata per i reati oggetto del presente giudizio, tenuto conto della contestata recidiva ed in ossequio al criterio dettato dall'ultimo comma dell'art. 81 cod. pen., di anni cinque 68 作 reclusione ed euro 3.000 di multa, ridotto per il rito ad anni tre, mesi quattro di reclusione ed euro 2.000 di multa. 10.2 Il primo motivo è inammissibile perché non sostenuto dal necessario interesse. L'eventuale errore commesso dalla Corte distrettuale nell'individuazione del reato più grave da considerare quale pena base nell'ambito della riconduzione ad unico reato continuato di più illeciti non può essere fatto valere dal ricorrente, perché dal suo accoglimento potrebbe derivare soltanto una statuizione sfavorevole per la conseguente pena inflittagli. 10.3 Anche il secondo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza. Nessun errore di quantificazione, tale da compromettere la legalità e la correttezza giuridica della decisione, è ravvisabile nel computo esposto in sentenza: la Corte di appello ha esposto in dettaglio tutti i passaggi seguiti e, applicando correttamente il disposto dell'art. 81, ultimo comma, cod. pen. ha ritenuto che l'aumento per continuazione esterna nei confronti dell'imputato recidivo ai sensi dell'art. 99, comma 4, cod. pen. non potesse essere inferiore ad un terzo della pena di anni undici di reclusione ed euro 7.000 di multa. E' effettivamente frutto di una svista la commisurazione di tale aumento in anni quattro, mesi quattro di reclusione e ad euro 2.333,00 di multa, che supera il terzo della pena detentiva di anni undici di reclusione, ma tale indicazione riguarda la soglia minima dell'incremento di pena calcolato rispetto a quella per il più grave reato e quindi non pregiudica la possibilità che in concreto l'aumento per i reati satellite sia ad essa superiore, come nel caso in esame, nel quale tale statuizione è stata giustificata a ragione del "grado di inclusione del AL nel sodalizio e (del) l'intensità del dolo". Pertanto, non si è operato senza titolo un aumento di ulteriori otto mesi di reclusione, ma si è stabilito che per i reati di cui ai capi 1) e 82) la pena base dovesse essere incrementata di anni cinque di reclusione ed euro 3.000 di multa, ridotta poi di un terzo per il rito abbreviato. Il ricorso è dunque inammissibile. 11. EL RO, condannato per il reato capo 79) alla pena di anni otto di reclusione, ha proposto ricorso che va dichiarato inammissibile perché basato, in parte su motivi non consentiti, in parte su censure manifestamente infondate. 11.1 Va premesso che il ricorrente nel giudizio di appello risulta avere rinunciato ai motivi di gravame afferenti al giudizio di responsabilità, sicchè la Corte di appello ha preso in considerazione soltanto quelli riguardanti il trattamento sanzionatorio. Non ha dunque fondamento giuridico l'addebito di omessa motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del delitto associativo, questione il cui esame è precluso dalla scelta difensiva di rinunciare ai motivi inerenti all'integrazione della fattispecie penale contestata ed alla sua qualificazione giuridica. In giurisprudenza si è già affermato e qui si ribadisce che è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche riguardanti cause di nullità assoluta o di 69 中 inutilizzabilità delle prove, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione, perché impedisce al giudice di prendere cognizione di temi, oggetto dei motivi rinunciati, che non sono più devoluti al suo potere delibativo (sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, rv. 273194; sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani e altro, rv. 272853; sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, rv. 274522). 11.2. Quanto al denegato riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 74, comma 6, del d.P.R. n. 309/90, la lieve entità dei fatti è stata esclusa in ragione della gestione del traffico di droga in contesto camorristico, avendo agito gli imputati al fine di avvantaggiare il clan IN e comunque sotto la direzione ed in esecuzione delle direttive dei suoi capi, in grado, per quanto illustrato in riferimento alle posizioni dei coimputati CE, LO e UG, trattate alle pagg. 87-92 e 33-35 della motivazione della stessa sentenza, di garantire un rifornimento costante di sostanza, di avvicendare i responsabili per assicurare continuità operativa, di gestire più piazze di spaccio, di conseguire ingenti guadagni e quindi di realizzare un fenomeno criminale radicato, diffuso e di elevata pericolosità. Solo in via generica e meramente assertiva, nell'impugnazione la difesa sostiene la carenza degli elementi integrativi la più grave fattispecie di cui al primo comma dell'art. 74 e la natura lieve dei singoli episodi di cessione, prescindendo del tutto da un'illustrazione di tali assunti. Si ricorda che, come già sostenuto da questa Corte, ai fini della configurabilità del reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti di lieve entità, fattispecie criminosa autonoma e non ipotesi attenuata del delitto di cui all'art. 74, comma 1, del medesimo d.P.R., non è sufficiente considerare la natura dei singoli episodi di cessione accertati in concreto, ma occorre valutare il momento genetico dell'associazione, nel senso che essa deve essere stata destinata alla commissione di transazioni di stupefacente di lieve entità, e le potenzialità dell'organizzazione, con riferimento ai quantitativi di sostanze che il gruppo è in grado di procurarsi ed alla concreta capacità operativa (sez. 3, n. 44837 del 06/02/2018, Caprioli, rv. 274696; sez. 6, n. 49921 del 25/01/2018, C, rv. 274287; sez. 4, n. 53568 del 05/10/2017, P.G. in proc. Pardo, rv. 271708; sez. 4, n. 34920 del 14/06/2017, B, rv. 270803). 11.3. Affetto da inammissibilità è anche il secondo motivo, col quale si censura l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche senza apportare la massima diminuzione di pena possibile. Ritiene la difesa insufficiente l'indicazione dell'intensità elevata del dolo che avrebbe sorretto le condotte criminose, in sé in contraddizione con la valenza positiva della condotta processuale di rinuncia ai motivi attinenti al merito degli addebiti;
al contrario, la motivazione si avvale di un elemento della fattispecie concreta, 70 valorizzata in ossequio ai criteri dettati dall'art. 133 cod. pen.. E' evidente che, mediante la deduzione del vizio di motivazione, il ricorso intende perseguire una più favorevole determinazione del trattamento punitivo, sconfinando nel campo del giudizio di merito e dell'apprezzamento delle caratteristiche fattuali dell'illecito, attività preclusa al giudice di legittimità. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile. 12. Vanno dichiarati inammissibili i ricorsi proposti da LV e GI MO. 12.1. Costoro, nel cui interesse è stata depositata un'impugnazione cumulativa, valevole in termini indifferenziati anche per le posizioni dei genitori e contenente la trattazione di temi plurimi in rito, sull'accertamento di responsabilità penale, sul trattamento sanzionatorio e sulla confisca-, non risultano essere stati evocati in giudizio nei gradi di merito quali imputati, destinatari di statuizioni che afferiscano alla loro responsabilità penale. Vanno dunque identificati quali terzi, titolari di diritti reali o personali di godimento su beni, che sono stati interessati dal provvedimento di confisca, adottato con sentenza ai sensi dell'art. 12-sexies L. n. 356/92, e che, in quanto tali, non sono ammessi a partecipare al processo penale a carico di altri soggetti, anche se nell'ambito delle decisioni di accertamento dei reati, assunte in quella sede, presupposto per la confisca, siano pregiudicati nella sfera dei loro interessi patrimoniali. Né il sistema processuale consente loro di impugnare la sentenza anche solo limitatamente alla decisione ablativa assunta in loro pregiudizio. Nel sistema vigente delle impugnazioni l'art. 579, comma 3, cod. proc. pen. ammette la possibilità di reagire contro il capo della sentenza che abbia disposto la confisca con gli stessi mezzi previsti per i capi penali della pronuncia, aggredibili con l'appello e col ricorso per cassazione soltanto da parte del pubblico ministero e dall'imputato, mentre alla parte civile e al responsabile civile è consentito proporre impugnazione, ma a tutela dei loro interessi civili, secondo le previsioni degli artt. 573, comma 1, 575 e 576 cod. proc. pen.. Dallo statuto processuale che regola le impugnazioni resta escluso il terzo destinatario della confisca, non legittimato all'appello ed al ricorso, senza che tale carenza sia superabile nemmeno in via interpretativa per il principio di tassatività delle impugnazioni sancito dall'art. 568, comma 1, cod. proc. pen.. E tale assetto regolamentativo ha già ricevuto l'avvallo della Corte costituzionale, che con la sentenza n. 253 del 6 dicembre 2017 ha escluso profili di incostituzionalità, riconoscendo la piena compatibilità coi precetti costituzionali e convenzionali degli strumenti di tutela, attivabili da parte dei terzi a protezione delle loro posizioni sostanziali, consistenti nei rimedi cautelari, proponibili avverso il decreto di sequestro prima dell'intervento della decisione irrevocabile di confisca, e nell'incidente di esecuzione per contestare la statuizione definitiva di applicazione di detta misura reale, soluzione in precedenza già ravvisata adeguata ed immune da profili di contrasto con i referentiferenti 71 costituzionali anche dalle Sezioni Unite di questa Corte, ai cui principi si ritiene di dover aderire (Sez. U, n. 48126 del 20/07/2017, Muscari e altro, rv. 270938). 12.2. Indicazioni normative parzialmente difformi sono rinvenibili all'attualità nelle disposizioni di cui agli artt. 104-bis, comma 1-quinquies, disp. att. cod. proc. pen. e 240- bis cod. pen., introdotte dalla legge n. 161 del 2017, corretta dalla legge 4/12/2017, n. 172, di conversione del d.l. 16/10/2017, n. 148, che prevedono la citazione obbligatoria dei terzi, titolari di diritti reali o di godimento sui beni in sequestro, di cui l'imputato abbia a qualsiasi titolo la disponibilità, ai fini della confisca obbligatoria prevista per le ipotesi di reato, già contemplate dall'art. 12-sexies L. 356 del 1992, che però non possono riferirsi alla presente vicenda processuale per plurime ragioni. 12.2.1, In primo luogo, le citate disposizioni non sono ancora entrate Migore, perché for tanto avverrà il 15/08/2020. Inoltre, anche qualora si volesse in via interpretativa ricavarne argomenti per anticiparne gli effetti al processo in trattazione, cosa esclusa per l'assenza di previsioni che tanto autorizzassero, non può ammettersi che i due predetti ricorrenti, pur essendo rimasti estranei alla celebrazione del giudizio nei gradi di merito, possano impugnare la sentenza di appello con ricorso in forza della nuova disciplina che ne impone la citazione, così assumendo la qualità di parte processuale soltanto per la fase di legittimità senza averla rivestita in quella precedente in cui è stato emesso il provvedimento impugnato. Siffatta soluzione finirebbe per creare una disarmonia tra la qualità di parte, e la legittimazione ad esercitare facoltà processuali, e la struttura del processo nella sua articolazione per gradi. 12.2.2. Inoltre, il contenuto di contestazione dell'impugnazione proposta e l'omessa specificazione di un qualsiasi tipo di distinzione soggettiva tra i proponenti i motivi articolati, presuppone l'affermazione implicita della legittimazione incondizionata del terzo alla partecipazione al giudizio penale ed alla contestazione con gli ordinari mezzi di impugnazione anche del tema della responsabilità penale, accertata con le sentenze di merito. Si tratta di un assunto non condivisibile perché privo di referenti normativi. Anche il terzo che avrà diritto di essere citato nelle ipotesi considerate dal combinato disposto degli artt. 240-bis e 104-bis, comma 1-quinquies, disp. att. cod. proc. pen., in quanto soggetto coinvolto nell'interposizione fittizia a favore dell'autore del reato per avere assunto la titolarità formale del bene appartenente a questi, non è abilitato alla trattazione di qualsiasi tema e punto della res iudicanda. L'ordinamento prevede la sua partecipazione al giudizio al fine di consentire l'allargamento della piattaforma conoscitiva, in base alla quale il giudice deve assumere la decisione di confisca, consentendogli di intervenire a tutela dei suoi interessi sulle sole questioni della titolarità o disponibilità del bene sequestrato o confiscato o dell'esistenza di relazioni con l'imputato, senza che tanto si traduca nella legittimazione alla discussione di temi afferenti la responsabilità dell'imputato, seppure questa si ponga quale antecedente logico e giuridico del provvedimento ablativo. In considerazione di tali principi sono- 72 inammissibili, perché non consentiti, i motivi di censura che riguardano gli aspetti fattuali e giuridici del giudizio di responsabilità formulato a carico di RO MO, posto che tale iniziativa deduttiva non può nemmeno operare come una sorta di intervento adesivo dei terzi alle difese dell'imputato, mutuato dal sistema processuale civile e non contemplato da quello penale (in motivazione sez. 2, n. 53384 del 12/10/2018, Lega Nord, rv. 274242), ma non sorretto dalla necessaria legittimazione, quanto soltanto da un interesse indiretto ed in via di fatto. Se dunque i ricorsi di LV e GI MO vanno dichiarati inammissibili per le medesime ragioni non altrettanto può dirsi per l'impugnazione proposta da NA D'TA, imputata assolta nei gradi di merito del processo, ma destinataria del provvedimento di confisca, che è ammessa a contestare col ricorso per cassazione. 13. Il ricorso proposto da RO MO, condannato per il reato di cui al capo 85) alla pena di anni quattro di reclusione ed euro 1.400 di multa, è solo parzialmente fondato e va accolto nei limiti in seguito specificati. 13.1 Il primo motivo articolato dai coniugi MO va respinto. Sebbene trovi rispondenza nell'ordinanza del 17 dicembre 2016 emessa dalla Corte di appello, l'assunto per il quale l'ammissione dell'esame del collaboratore di giustizia De RO, costituente prova nuova, era stato disposto dalla stessa Corte in relazione alle vicende contestate ai capi 82), 83), 84) e 90), non già per quelle contestate al capo 85), può riconoscersi che l'utilizzo quale elemento d'accusa delle relative dichiarazioni anche a carico del MO non sia avvenuto in violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa alla prova contraria. La stessa difesa riconosce che nel giudizio di primo grado erano state già raccolte le dichiarazioni del De EO, il cui contenuto era noto a tutte le parti;
inoltre, nel corso dell'esame del collaboratore De RO a tutte le difese era stato consentito porre domande a chiarimento, condurre il controesame, formulare istanza di ammissione di prova contraria, facoltà il cui mancato eventuale esercizio è ascrivibile ad una scelta difensiva, non già ad impedimento frapposto dai giudici di appello: pertanto, una volta acquisito al processo il contributo informativo del De RO, il suo utilizzo è avvenuto legittimamente in riferimento a qualsiasi vicenda rievocata ed oggetto di contestazione nei confronti degli imputati. 13.2 Quanto al preteso travisamento della prova ed all'omessa motivazione in riferimento al giudizio di responsabilità, il Collegio deve dissentire dalle obiezioni difensive. La Corte di appello ha rinvenuto un attendibile e convincente riscontro alle propalazioni del De EO nel narrato del De RO, per il quale i coniugi MO-D'TA si erano posti a disposizione di LV TT, reggente del clan IN, quali intermediari con altri commercianti del settore abbigliamento, come i fratelli RO, disponibilità che è stata intesa nel significato delittuoso del termine, ossia non già per il disbrigo di innocue attività materiali, ma per il compimento di condotte di gestione degli interessi criminali del camorrista nella consapevolezza della sua caratura delinquenziale e della sua 73 posizione organica nel sodalizio. Oltre a ciò, in sentenza si è evidenziato che il compendio probatorio è arricchito da quanto deducibile dalle conversazioni intercettate, diffusamente riportate nella sentenza di primo grado e richiamate in quella di appello: i giudici di merito con concorde valutazione ne hanno ricavato la prova del fatto che il MO e AR RO, anch'egli commerciante di generi di abbigliamento, avessero gestito degli affari in società per l'acquisto e la rivendita di quel tipo di merce, utilizzando denaro loro fornito in qualità di socio occulto dal predetto TT, chiamato convenzionalmente "zio", al quale avevano dovuto rendere conto degli atti gestionali compiuti. Esemplificativa della natura del reale rapporto intercorso con il TT, travalicante il legame amicale intrattenuto con la D'TA, è stata ritenuta la conversazione riportata alle pag. 518-519 della sentenza primo grado, nella quale tale IR, che si era occupato del commercio di abbigliamento, parlando senza nominarli dei MO, aveva detto che la moglie aveva il controllo di tutta l'attività, aveva fatto soldi a palate perchè "ha investito soldi sporchi e li ha riciclati". E che non si sia trattato di una diceria malevola è stato avvalorato, nella valutazione operatane in sentenza, dalla vicenda della protezione accordata dal TT al MO contro le ritorsioni del D'OF per avere a questi girato prima della scadenza dei titoli tratti da LA OR, causa di un insoluto non saldato: il ricorrente, non puntuale nei pagamenti in favore del D'OF, stabiliti dal TT a cadenze mensili di 500,00 euro, e temendo per la propria vita dopo avere ricevuto minacce e percosse da uomini inviati da OL LL, si era confidato in preda alla disperazione con la moglie e costei si era rivolta al TT per invocarne l'aiuto. Questi era intervenuto presso il D'OF, facendo valere la sua autorità malavitosa ed aveva composto il contrasto nel corso di un incontro fra le due parti;
dai successivi commenti all'episodio, fatti dal D'OF al telefono con la OR, seccata per il comportamento del MO che l'aveva esposta al rischio di un protesto per la scopertura degli assegni emessi, si è tratto il convincimento che il MO non fosse stato protetto per ragioni di amicizia o di solidarietà, ma perché inserito nel medesimo meccanismo di riciclaggio del denaro della cosca al pari della OR e dell'RO. Per tale ragione aveva subito le minacce degli emissari del LL, intervenuto a tutela del creditore, e si era avvantaggiato della protezione del TT, il quale in tal modo, mantenendo la concordia tra gli esercenti tutti egualmente inseriti nel "sistema" riciclatorio, aveva difeso anche gli interessi del clan, legati al reimpiego di denaro di origine illecita. Non sussiste dunque il denunciato travisamento probatorio;
anche la descrizione offerta dal De RO circa la natura della disponibilità della D'TA nei confronti del TT e l'esclusione di finanziamenti ricevuti da questi perché non a conoscenza del collaboratore, in effetti attivo in tutt'altro settore merceologico, pur considerando la trascrizione integrale del verbale d'interrogatorio allegato al ricorso, non sono in grado di smentire quanto riferito dal De EO, che aveva lavorato quale dipendente presso uno dei negozi di 74 本 abbigliamento dei nipoti del TT ed era stato coinvolto in prima persona in quella tipologia di affari e di relazioni, né quanto emerso dalle conversazioni intercettate dal tenore esplicito e privo di margini di dubbio secondo quanto si legge nella sentenza di primo grado. La pretesa di ricondurre i rapporti tra la D'TA ed il TO da un lato, il TT dall'altro ad una lecita relazione di amicizia e di condivisione di momenti conviviali, è frutto di una lettura riduttiva dei dati probatori, che la sentenza impugnata ha fondatamente sconfessato come non rispondente a verità, richiamando plurime conversazioni, attestanti la società di fatto tra il MO, l'RO ed il TT, delle quali il ricorso preferisce non occuparsi e non confutarne la rilevanza. 13.3. Il terzo motivo non può parimenti accogliersi. La sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 7 L. n. 203/91 è stata posta in relazione alla consapevolezza acquisita dal ricorrente e dalla moglie circa l'importanza criminale del TT, prudentemente chiamato in gergo "zio" o dalla D'TA "mio fratello", e la provenienza delittuosa del denaro da questi investito, e all'intento, perseguito quanto meno in via concorrente rispetto a quello del proprio arricchimento personale, di avvantaggiare anche l'organizzazione camorrista, della quale egli era esponente di spicco;
si è poi richiamato in modo puntuale e pertinente il principio di diritto, già citato in riferimento alla posizione della coimputata Di NN, secondo il quale "integra l'aggravante di cui all'art. 7 del D.L. n. 152 del 1991 (come conv. in L. 203 del 1991) la condotta di reimpiego di denaro provento dell'illecita attività dell'associazione mafiosa, anche se di esso sia titolare un singolo associato, in forza della sua posizione all'interno del gruppo" (sez. 1, n. 29941 del 24/04/2013, P.C., Caramazza e altro, rv. 256394). Del resto, nella sentenza di primo grado a pag. 518 della motivazione è stata riportata anche la conversazione intercettata progr. n. 1089, nella quale era stato il MO stesso a riferirsi alla sua attività commerciale col termine, fortemente evocativo degli interessi economici coinvolti, di “moda del clan", elemento volutamente ignorato in ricorso. Non sussistono dunque gli errori di giudizio e le carenze motivazionali denunciate. 13.4. In punto di determinazione della pena il diniego delle circostanze attenuanti generiche è stato confermato, pur nella considerazione dell'assenza di precedenti penali, elemento in sé non utile per l'applicazione di tale elemento circostanziale, a ragione della natura della condotta svolta, del ruolo ricoperto e dell'intensità del dolo che aveva sorretto i comportamenti penalmente illeciti. Tali rilievi integrano una motivazione reale ed effettiva, insuscettibile di censure in sede di legittimità. 13.5. L'unico motivo meritevole di accoglimento è l'ultimo proposto nell'interesse del MO e della D'TA e riguarda la disposta confisca. 13.5.1, Nella sentenza in verifica si legge che le contestazioni mosse dalla difesa nell'atto di appello erano state già considerate e rigettate quasi integralmente dal provvedimento del Tribunale del riesame di Napoli nella fase cautelare del processo e che rispetto a tali statuizioni il gravame non aveva introdotto nuovi elementi di valutazione, 75 posto che la consulenza tecnica di parte della dr.ssa RI era stata già esaminata in fase incidentale ed essa si basava su documenti prodotti dallo stesso MO senza che il consulente avesse visionato il materiale agli atti del processo penale, potendo così esprimere un accertamento non attendibile perché basato su dati conoscitivi parziali. Ad avviso del Collegio, le superiori osservazioni peccano di approssimazione e di sommarietà e non convincono, né sul piano logico, né su quello strettamente giuridico. 13.5.2. In primo luogo, non è dato comprendere, per la mancanza di specificazioni sul punto, di quale natura e provenienza siano i documenti prodotti dalla difesa ed oggetto di disamina nella consulenza di parte, né a quali conclusioni la relativa relazione sia pervenuta, sicché il giudizio di sostanziale irrilevanza dei relativi accertamenti è privo di una effettiva copertura giustificativa che dia conto delle relative ragioni e dei sospetti di inattendibilità. 13.5.3. Del pari, la negazione della possibilità di tener conto dei proventi ricavati dall'evasione fiscale, nell'ambito della disamina comparativa tra il valore dei beni acquisiti ed i redditi e le attività del MO e dei suoi familiari conviventi, non è giuridicamente corretta: non è possibile ignorare totalmente che la percezione di utili sottratti all'imposizione fiscale è dedotta dagli avvisi di accertamento, rispetto ai quali il richiamo ad argomentazioni imprecisate e rimaste ignote, contenute nell'ordinanza del Tribunale del riesame, compromette la razionalità della giustificazione. Al riguardo è opportuno ricordare che questa Corte si è già pronunciata sul tema, osservando: "in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca ai sensi della L. n. 356 del 1992, art. 12 -sexies, il giudice, qualora l'imputato dimostri la lecita titolarità di beni e di attività economiche non denunciati al fisco, è obbligato a tenerne conto nel suo libero convincimento fornendo adeguata e puntuale motivazione in ordine alle giustificazioni fornite dall'interessato" (sez. 2, n. 49498 del 11/11/2014, Pucillo e altri, rv. 261046). Anche le Sezioni Unite hanno espresso analogo ed ancor più autorevole convincimento, che si condivide (n. 33451 del 29/05/2014, Repaci ed altri, rv. 260244 in motivazione), laddove hanno riscontrato che "nell'art. 12 sexies, infatti, a differenza di quanto è previsto nella L. n. 505 del 1965, citato art. 2 ter, la presunzione di illecita provenienza dei beni del condannato viene ancorata letteralmente ed esplicitamente al combinato disposto della sproporzione rispetto all'attività economica svolta e dell'assenza di giustificazione, ma non anche, in alternativa, alla esistenza di sufficienti indizi della loro provenienza da qualsiasi attività illecita. In altri termini, se è vero che per entrambe le misure ablatorie è previsto che i beni da confiscare si trovino nella disponibilità diretta o indiretta del soggetto e che siano di valore sproporzionato rispetto al reddito dichiarato o all'attività economica esercitata, è altresì vero che il requisito alternativo della provenienza illecita del bene (qualificabile come frutto o reimpiego di proventi illeciti) è specificamente previsto solo per la confisca di prevenzione". E poiché nel caso specifico l'esistenza di fonti di reddito sottratte all'imposizione 76 fiscale non è frutto di un atto unilaterale di parte di autodenuncia funzionale a conseguire un qualche beneficio, ma dell'accertamento condotto dagli uffici finanziari, una qualche considerazione avrebbe dovuto essere dedicata al tema, anche solo per esprimere una ponderata e comprensibile decisione di irrilevanza o insufficienza probatoria. 13.5.4. Come fondatamente lamentato in ricorso, nessuna attenzione è stata rivolta ai redditi percepiti da LV MO, terzo interessato, per gli anni 2006, 2011 e 2012, argomento privo di replica nella sentenza impugnata;
né alle pretese vincite al gioco conseguite da GI MO;
all'acquisto da parte della D'TA tra 2000 e 2001 con redditi che si assumono leciti di immobili, trasferiti per donazione ai figli, tutte deduzioni che rilevano, in quanto in astratto in grado di incidere sull'esito dell'operazione di comparazione tra i mezzi disponibili e le acquisizioni patrimoniali. Resta comunque utile richiamare anche il seguente principio di diritto, cui dovranno adeguarsi i giudici di merito nel giudizio di rinvio: "In tema di confisca ex art. 12-sexies d.l. n. 306 del 1992, convertito in legge 7 agosto 1992, n. 356, l'interessato non può 1 dimostrare la proporzione tra redditi disponibili e valore degli acquisti e/o degli investimenti attraverso la mera indicazione e produzione degli attestati di riscossione di somme vinte al gioco in un concorso a pronostico che, in quanto rilasciati sulla base di presentazione di ricevute non nominative, certificano la sola percezione della somma, ma non il giocatore vincente che potrebbe averle cedute, anche dietro corresponsione di danaro, a chiunque avesse necessità di far apparire la liceità di una provvista" (sez. 2, n. 35646 del 12/07/2018, Lo SO e altro, rv. 273467). Per tali considerazioni la sentenza va annullata quanto alla statuizione di confisca con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio sul punto che dovrà colmare le lacune motivazionali riscontrate nel rispetto dei principi di diritto sopra enunciati. 14. RO NO, condannato per il delitto di cui al capo 1), ha proposto un ricorso basato motivi inammissibili. 14.1. Rileva il Collegio che la struttura argomentativa dell'impugnazione in esame è incentrata sul vizio di mancanza di motivazione in relazione alla conferma del giudizio di responsabilità, che non può essere apprezzato laddove è illustrato con riferimenti alla "assenza di attualità della gravità indiziaria", a pretese contraddizioni tra "l'ordinanza applicativa della custodia in carcere ed il riconoscimento di appartenenza al sodalizio criminoso", all'impossibilità di rinvenire il requisito della convergenza del molteplice e di riconoscere la gravità indiziaria necessaria per l'adozione di misura cautelare. Si tratta all'evidenza di obiezioni che prendono in esame un provvedimento diverso dalla sentenza impugnata, nemmeno citata, e che prescindono da quanto in essa osservato, quindi disancorate dal suo percorso motivazionale ed aspecifiche. 14.2. E' poi generico il motivo che assume essere i fatti riferiti dai collaboratori di giustizia collocati nel periodo, oggetto di accertamento con sentenza già irrevocabile 77 perché privo di qualsiasi illustrazione del contenuto dichiarativo delle fonti e di quello del precedente giudicato di condanna e della rispettiva collocazione temporale delle condotte. 14.3. La mancata commissione di reati fine e la spiegazione dei pochi contatti telefonici intercettati con il coimputato OL LL con il lecito rapporto di amicizia e di frequentazione, la pretesa irrilevanza penale del ruolo di "attendente" del solo LL con svolgimento di attività a suo esclusivo favore e non per conto e nell'interesse dell'organizzazione, attengono ad aspetti fattuali che non si confrontano criticamente con i rilievi esposti in sentenza. La Corte di appello ha confermato il giudizio di responsabilità in base alle attendibili rivelazioni del De EO, apprezzate come riguardanti fatti del 2007 e quindi successivi a quelli giudicati con la sentenza di condanna irrevocabile, nonché convergenti con le dichiarazioni di IU De RO e IR De RI, secondo i quali il NO era affiliato al clan IN e collocato in posizione subordinata a OL LL, oltre che vicino a OM TA. Ulteriore riscontro è stato ricavato dalle conversazioni intercettate col predetto LL nel corso del 2007, indicative della ripresa da parte del ricorrente del suo ruolo nelle fila dell'organizzazione dopo la scarcerazione, in assenza di qualsiasi indicazione di dissociazione o di allontanamento da quel contesto e dell'esistenza di contatti anche con soggetti diversi dal LL, con i quali egli si era raccordato per seguire le istruzioni del coimputato. A fronte di una disamina compiuta, logica, priva di vizi, il ricorso assume che le dichiarazioni del Del Giudice e del SS non sarebbero attuali, ma ignora che di tali collaboratori la Corte di appello non ha fatto nessun tipo di utilizzo, se non per ascrivere il loro apporto a fatti già giudicati;
che il De EO sarebbe inattendibile per quanto accertato dalla Corte di Assise di Napoli e che lo CC non lo avrebbe riconosciuto in foto, né per nome, ma anche queste obiezioni non sono pertinenti, poiché sul De EO si è espresso motivatamente il giudizio di affidabilità ed al narrato dello CC non vi è nessun riferimento in sentenza. Per tali ragioni il ricorso va dichiarato inammissibile. 15. EL CA, giudicato responsabile del reato di cui al capo 80), ha proposto ricorso che è infondato. 15.1. Il primo motivo contesta il giudizio di colpevolezza sul presupposto dell'insufficienza e scarsa significatività dei dati probatori. La sentenza ha osservato che dalla riproduzione integrale dell'interrogatorio del collaboratore LU SE, organico al clan RN, era possibile desumere ogni informazione utile per comprenderne l'affidabilità ed il contenuto accusatorio a carico del ricorrente, indicato quale soggetto che, seppur non conosciuto nelle generalità anche perché non militante nella sua stessa formazione, ma già affiliato al clan IC e transitato nel clan IN, era solito accompagnarsi a AO Di UR ed a IO EL negli incontri effettuati col dichiarante e che unitamente a costoro era dedito allo spaccio di droga nella zona della RA, in un of contesto territoriale e criminale, controllato dal clan IN. La Corte di appello ha 78 esposto congrui rilievi esplicativi per illustrare anche la convergenza tra le accuse del SE e quanto riferito dal De EO, per il quale il ricorrente era stato organico al predetto clan e nella zona della RA erano stati attivi nel traffico di stupefacenti il Di UR ed il IE quando il primo si era dato alla latitanza, nonché quanto emerso dalle operazioni di intercettazione. Al riguardo ha evidenziato alcune conversazioni intercorse con il ricorrente, la cui identificazione era stata consentita proprio da un riferimento, fatto nel corso del dialogo di cui ai progr. 157 e 158, ad un congiunto dell'interlocutore del EL, indicato come "OR CA", che, per l'esplicita menzione e per il rapporto di parentela, l'ha indotta a ritenere fosse il ricorrente. Ulteriori conversazioni sono state citate in sintesi nella sentenza come significative dell'attività di spaccio di stupefacenti condotta dal CA e dai suoi interlocutori in forme continuative ed organizzate, rispetto alla quale il ricorrente aveva espresso disappunto per il fatto che il loro capo non avesse inteso impedire la penetrazione nel loro territorio di altri gruppi organizzati di spacciatori (progr. 153), aveva discusso delle plance di hashish da smerciare, recanti la scritta Papi, come quella presente sullo stupefacente sequestrato al EL, dei quantitativi e dei prezzi (progr. 13), dell'attività di un fornitore a nome NZ (progr. 157), delle proteste della propria suocera per lo smercio di droga, condotto sotto la sua abitazione. Inoltre, nella sentenza di primo grado risultano trascritte ulteriori conversazioni intercettate di tenore altrettanto esplicito, nelle quali il CA aveva affermato la necessità di mantenere saldi i legami con le famiglie dei detenuti e di far pervenire loro dei contributi economici (progr. 292), ed il IE aveva espresso rammarico per il fatto che il suo migliore collaboratore fosse rimasto coinvolto in un incidente stradale, cosa realmente verificatasi al ricorrente (progr. 123), emergenza ritenuta attendibile conferma del loro rapporto di stretta collaborazione nei termini già descritti anche dai collaboratori di giustizia. Non ha dunque fondamento la censura difensiva che sostiene non esservi prova dell'avvenuta gestione organizzata di una piazza di spaccio, cui avrebbe preso parte il ricorrente, poiché in sentenza gli elementi dimostrativi sono stati ritenuti univocamente indicativi di tale attività criminosa per gli espliciti e chiari particolari sullo smercio, sulle sostanze, sui pesi ed i prezzi, sui fornitori e sulla concorrenza da estromettere. 15.2. Non ha pregio nemmeno la pretesa negazione della circostanza aggravante di cui all'art. 7 L. n. 203/91, ritenuta sussistente quanto all'agevolazione di organizzazione di stampo mafioso, nella specie il clan IN, secondo quanto desunto da un dialogo intercettato, nel quale lo stesso ricorrente, parlando di UR ME, altro sodale, lo annoverava tra i propri compagni, aventi diritto ad uno stipendio, ed al fatto che questi in virtù della sua posizione nella scala gerarchica sarebbe stato costretto ad accettare per il futuro importi un po' inferiori;
in altri passaggi di dialoghi captati sono stati tratti riferimenti a spese per affiliati detenuti, commenti sulle zone operative dei clan di camorra, sulla presenza di due clan nello stesso loro territorio, sul fatto che esponenti del 79 clan ZZ non potevano essere autorizzati a spacciare nella loro zona. Siffatte informazioni sono state rapportate, quali elementi confermativi, a quanto riferito dal collaboratore di giustizia SE sul fatto che il gruppo della RA era controllato dal clan IN e quindi contribuiva alla realizzazione dei suoi scopi antigiuridici. Per contrastare tale giudizio non è sufficiente richiamare l'avvenuta esclusione in sede cautelare della circostanza aggravante in esame, poiché in sentenza, disattendendo tale rilievo, si è riscontrato che tanto era dipeso dalla contestuale contestazione anche della partecipazione all'associazione di stampo mafioso, per la quale si era ravvisata la gravità indiziaria, per cui, venuto meno questo addebito, l'argomento giuridico di ostacolo dell'impossibilità di ravvisare lo stesso elemento in relazione alle due diverse fattispecie associative, è stato ritenuto superato. In conclusione, anche il ricorso proposto dal CA va respinto. 16. AO OT ha censurato la sentenza impugnata in relazione al giudizio di responsabilità quanto al delitto di cui al capo 8). A sostegno della lamentata violazione di legge e del difetto di motivazione si espongono obiezioni similari a quelle articolate dal coimputato ID. Vanno dunque richiamate le medesime argomentazioni: premesso che i collaboratori di giustizia avevano riferito che l'OT soprintendeva ad un'organizzazione di più persone dedite al commercio di prodotti contraffatti e si era persino recato all'estero per curare tale ramo di attività, la conversazione analizzata n. 11589 è stata ritenuta offrire in diretta un significativo riscontro alla tesi accusatoria poiché nel suo corso il coimputato OR ID aveva commentato di avere visionato dei prodotti con il contrassegno "H", che identifica il marchio "Hogan", e manifestato apprezzamento per l'eccellente riproduzione dei modelli originali. I dubbi espressi nell'impugnazione ignorano i dati valorizzati in sentenza e non li raccordano con quanto emerso dalle fonti di natura dichiarativa circa la dedizione al settore del commercio di prodotti contraffatti dell'OT: in effetti il ID nel dialogo del 9/10/2008 aveva affermato di avere visionato con lui la merce, come riportato a pag. 83 della motivazione. Del resto non risulta che il ricorrente avesse svolto attività ufficiale e legale nel commercio di calzature o di generi di abbigliamento, in modo da poter offrire plausibile giustificazione a tali emergenze. Per quanto esposto il ricorso, formulato in modo generico e non correlato alle ragioni della decisione, va dichiarato inammissibile. 17. OL LL, condannato alla pena di anni undici e mesi sei di reclusione previo riconoscimento della continuazione tra il reato di cui al capo 1) e quelli oggetto della sentenza della Corte di appello di Napoli del 20/5/2004, irrevocabile il 15/6/2005, ha proposto ricorso inammissibile perché basato su motivi manifestamente infondati. 17.1. Il primo motivo prospetta carenze motivazionali della sentenza impugnata in riferimento al primo motivo di appello, che aveva sollevato dubbi in ordine alla 80 if qualificazione giuridica del fatto. Osserva il Collegio che il tema correttamente non è stato affrontato dalla Corte di appello per avere il LL rinunciato espressamente ai motivi attinenti al giudizio di responsabilità, sicché anche il profilo della definizione della condotta in punto di diritto era precluso per avere l'appellante coltivato soltanto quelli afferenti al trattamento sanzionatorio. Né del resto l'impugnazione specifica quale diversa norma incriminatrice dovesse regolare la fattispecie concreta, il che impedisce comunque di apprezzare la portata censoria del motivo. In giurisprudenza si è già affermato che è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche riguardanti cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, o questioni rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione, perché impedisce al giudice di prendere cognizione di temi, oggetto dei motivi rinunciati, che non sono più devoluti (sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, rv. 273194; sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani e altro, rv. 272853; sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018 - dep. 23/11/2018, Bouachra, rv. 274522). 17.2. Analoghe ragioni militano per la palese infondatezza e non deducibilità del motivo che si duole della mancata pronuncia in ordine all'eccezione di nullità della sentenza di primo grado: premesso che la questione non era stata oggetto di rinuncia ai motivi, la Corte distrettuale ha chiaramente espresso convincimento contrario all'assunto difensivo, avendo escluso l'assenza di "autonome valutazioni, così che non si ravvisa il dedotto, acritico recepimento del percorso decisorio della cautela". Ed in ogni caso la sentenza in esame ha escluso di poter individuare ragioni di proscioglimento dell'imputato, citando anche alcune conversazioni intercettate nel corso delle quali: era stato incluso il nome del LL tra i referenti del clan IN con espressioni di rammarico per la unstato predisposto servizio di eracarcerazione del momento;
sua accompagnamento e di vigilanza sotto la casa del LL, a riprova del suo ruolo di rilievo nel sodalizio;
egli era stato coinvolto nelle discussioni interne al clan e di rilievo camorristico, suscitate dalla diffusa notizia della relazione extraconiugale con OM TA della consuocera di OR SI, TE di TR ST e, risolto tale contrasto, aveva comunicato a TA la reintegrazione nelle sue mansioni di spacciatore. A tali emergenze si è assegnata valenza pienamente confermativa delle propalazioni dei collaboratori di giustizia, che lo avevano annoverato tra gli esponenti storici del clan IN e gli avevano assegnato la posizione di capozona del quartiere Vasto-Arenaccia, rientrante nell'area di influenza del clan. of La motivazione è dunque effettiva e congrua e, anche a voler ritenere presenti le 81 denunciate carenze nella sentenza di primo grado, che pure sono state escluse, opera in funzione integrativa e di completamento di quella del G.u.p. senza che sia dato ravvisare la nullità pretesa in ricorso. 17.3. Anche l'ultimo motivo è manifestamente infondato. L'esclusione della circostanza aggravante di cui al comma 6 dell'art. 416-bis cod. pen. ha comportato anche per la posizione del LL una diversa e meno gravosa commisurazione della sanzione inflitta, poiché, una volta riconosciuta la continuazione con i reati già giudicati con la sentenza della Corte di appello di Napoli del 20/5/2004 e tenuto conto dell'operatività della recidiva ai sensi dell'art. 81, ultimo comma, cod. pen., l'aumento per il reato di cui al capo 1), considerato meno grave, è stato sensibilmente ridotto ad anni tre di reclusione rispetto alla pena inflitta dal primo giudice, pari ad anni otto di reclusione per lo stesso addebito autonomamente considerato. Il contrario assunto esposto in ricorso soffre di formulazione del tutto generica che prescinde da qualsiasi illustrazione della doglianza. Per tali ragioni il ricorso va dichiarato inammissibile. 18.LV AZ, condannato alla pena di anni venti di reclusione previo riconoscimento della continuazione tra il delitto associativo di cui al capo 2) della rubrica e quelli di cui alla sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli del 18/06/2012, irrevocabile in data 18/09/2014, ha proposto un ricorso privo di fondamento ed in parte inammissibile. 18.1. Il primo motivo lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione quanto al mancato rilievo dell'improcedibilità dell'azione penale per inosservanza del principio di specialità, motivo non oggetto di rinuncia in appello e che si assume non essere stato affrontato e risolto in modo congruo. 18.1.1. La doglianza riguarda la mancata estensione ai fatti di cui all'art. 416-bis cod. pen., contestati nel presente procedimento sin dall'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere del 22/01/2014, del mandato di arresto europeo, emesso nei confronti del ricorrente in base a precedente ordinanza custodiale del 27/11/2008 nel procedimento penale sub n. 43195/2002 r.g.n.r., in relazione al delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/90 commesso in Napoli sino al marzo 2007, per la cui esecuzione egli era stato tratto in arresto in Spagna il 17/01/2009 ed era stata deliberata la consegna all'Autorità giudiziaria italiana a conclusione dell'udienza del 19/01/2009. Né sì era attivata la procedura di estradizione suppletiva. In tesi difensiva, l'avvenuto arresto avrebbe dovuto indurre cristallizzare la cessazione della condotta associativa in un momento antecedente "al 2010", indicato nell'imputazione di cui al capo 2), nell'assenza di elementi probatori indicativi della protrazione della condotta anche in epoca successiva all'arresto stesso, cui era seguita la sottoposizione al regime detentivo più restrittivo dell'alta sicurezza, tanto più che i fatti partecipativi al sodalizio denominato clan ZZ, ascrittigli nel presente processo, risalgono anche al periodo per il quale gli era 82 stato contestato di avere fatto parte dell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, addebitatagli nel precedente procedimento. 18.1.2. La Corte di appello ha respinto l'eccezione, richiamando i rilievi contrari esposti nella sentenza della Corte di cassazione n. 12514 del 12/3/2015, emessa nella fase cautelare, per la condivisa loro validità nell'assenza di argomenti ulteriori non precedentemente vagliati. 18.1.3. Con la richiamata decisione di legittimità si era osservato che, sia in linea teorica, che in concreto, nel caso dello AZ era configurabile il concorso tra le due fattispecie associative contestate ai sensi dell'art. 416-bis cod. pen. e 74 d.P.R. n. 309/90 e che, quanto alla pretesa violazione del principio di specialità, lo stesso "riguarda esclusivamente i fatti anteriori alla consegna dell'estradato, di tal che, in ipotesi di reato permanente, se il suddetto principio impedisce che l'interessato possa essere assoggettato a misura restrittiva della libertà personale per la parte della condotta che riguarda il periodo anteriore alla consegna, il principio medesimo non opera per la parte della stessa condotta successiva a tale consegna, la quale costituisce la protrazione ulteriore del medesimo illecito (Cass. Sez. 6, n. 998 del 19/03/1998, Brugnano C, Rv. 211788)", ipotesi ravvisata anche nei suoi riguardi, poiché il reato associativo di stampo mafioso è contestato come protratto oltre la data di arresto e di consegna all'Autorità giudiziaria italiana. Ha aggiunto che lo stato detentivo non aveva di per sé determinato la cessazione della permanenza del reato associativo, che può essere determinato soltanto dallo scioglimento della consorteria criminosa in senso oggettivo, oppure dalla dissociazione volontaria o dall'allontanamento forzato del singolo partecipante, evenienze tutte escluse nel caso di specie. 18.1.4. Ebbene, i medesimi principi vanno ribaditi per la loro piena validità e per l'assenza in ricorso di argomenti in grado di scalfirne la tenuta sul piano giuridico e logico: l'unica obiezione mossa dalla difesa riguarda l'inversione dell'onere della prova, conseguente all'interpretazione recepita in sentenza, ed il fatto di avere con l'atto di appello specificato le risultanze in grado di dimostrare che dopo il gennaio 2009 non i erano verificati fatti riferibili alla condotta partecipativa del ricorrente. Quest'ultima deduzione genericamente formulata perché richiama quanto riferito dai collaboratori di giustizia senza specificarne l'identità ed illustrarne il contenuto dichiarativo in termini non verificabili da parte di questa Corte, cui non compete la ricerca degli atti processuali citati dalle parti, né l'esame diretto delle fonti di prova, il che esclude una rituale ed efficace confutazione della permanenza della partecipazione associativa. In proposito è oggetto di costante affermazione nella giurisprudenza di legittimità il principio di diritto, secondo il quale "in tema di associazione per delinquere, il sopravvenuto stato detentivo di un soggetto non determina la necessaria ed automatica cessazione della partecipazione al sodalizio criminoso di appartenenza, atteso che, in determinati contesti delinquenziali, i periodi di detenzione sono accettati dai sodali come 83 prevedibili eventualità le quali, da un lato, attraverso contatti possibili anche in pendenza di detenzione, non impediscono totalmente la partecipazione alle vicende del gruppo e alla programmazione delle sue attività e, dall'altro, non fanno cessare la disponibilità a riassumere un ruolo attivo non appena venga meno il forzato impedimento" (in motivazione sez. 1, n. 12907 del 23/11/2000, Boscolo, rv. 218440, ripresa da sez. 1, n. 46103 del 07/10/2014, Caglioti, rv. 261272; conformi sez. 2, n. 8461 del 24/01/2017, De Notaris, rv. 269121; sez. 2, n. 17100 del 22/03/2011, Curtopelle e altri, rv. 250021; sez. 4, n. 2893 del 07/12/2005, Attolico, rv. 232883). A giustificazione di siffatta linea interpretativa si è valorizzata la natura specifica del "pactum sceleris" e dell'adesione individuale al sodalizio, caratterizzate da una progettualità criminosa da realizzarsi nel futuro e senza limiti temporali o riserve soggettive, quindi potenzialmente destinata a pervadere l'intera vita dell'affiliato, a prescindere dalla effettiva commissione di singoli reati fine, che traducano in realtà operativa gli scopi antigiuridici dell'associazione. Del resto la punizione del reato associativo risponde ad esigenze di tutela dell'ordine pubblico, esposto a pericolo dalla costituzione della formazione di stampo mafioso e dalla disponibilità degli associati alla perpetrazione delle concorsuali attività delittuose, che non è necessario siano effettivamente realizzate. Per tali ragioni la condotta permanente di partecipazione non è esclusa dall'inattività degli associati, che vengono usualmente sostenuti con contribuzioni in denaro anche in stato di detenzione, come dimostrato anche nel presente processo, o dall'assenza di manifestazioni criminose da parte della associazione, ed applicazione dei medesimi principi si è fatta anche con riferimento ai presupposti applicativi delle misure cautelari: si è sostenuto, infatti che, in tema di custodia cautelare in carcere applicata nei confronti dell'indagato del delitto d'associazione di tipo mafioso, "l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. pone una presunzione di pericolosità sociale, che può essere superata solo quando sia dimostrato che l'associato ha stabilmente rescisso i suoi legami con l'organizzazione criminosa, con la conseguenza che al giudice di merito incombe l'esclusivo onere di dare atto dell'inesistenza d'elementi idonei a vincere tale presunzione" (ex multis: sez. 5, n. 38119 del 22/07/2015, Ascone, rv. 264727). Tanto premesso, nel caso in esame, in carenza di circostanze o eventi rivelatori della cessazione della associazione di cui al capo 2) e di un allontanamento da essa del ricorrente, è incensurabile la decisione di rigetto dell'eccezione sollevata col primo motivo. 18.2.Il secondo motivo è inammissibile perché generico. 18.2.1. La Corte di appello ha motivatamente escluso di poter riscontrare la nullità della sentenza di primo grado per il totale difetto di motivazione in ordine alla fattispecie di partecipazione ad associazione mafiosa ed agli argomenti contrari esposti nelle memorie difensive depositate all'udienza del 12/5/2015, poiché, seppur caratterizzata da disordine espositivo, la prima pronuncia era dotata di motivazione esistente ed effettiva. 84 Il ricorrente ribadisce in ricorso la denunciata carenza o apparenza della motivazione, ma non si preoccupa di darne riscontro con l'indicazione dei capi e punti della decisione rimasti sforniti di giustificazione ed indifferenti alle obiezioni difensive, tanto da non avere nemmeno affrontato il tema del giudizio di responsabilità. 18.2.2. Quanto poi alle doglianze sul trattamento sanzionatorio, riguardanti l'aumento di pena applicato per il reato satellite di cui all'art. 416-bis cod. pen., unificati per continuazione a quello ritenuto di maggiore gravità, la misura di anni tre e mesi quattro di reclusione, già ridotta per il rito abbreviato, in luogo della pena in origine inflitta di anni otto di reclusione, è stata determinata in funzione del "livello di inserimento dello AZ nel gruppo di appartenenza..del carattere nevralgico del redditizio settore del quale si occupava;
(del)l'elevata intensità del dolo", ossia in base alle caratteristiche oggettive e soggettive dei fatti di reato, non già in base a formule di stile prive di reale significato esplicativo. 18.2.3. Anche la richiesta di revoca della misura di sicurezza della libertà vigilata è stata respinta con un corredo di argomentazioni sintetiche, ma realmente illustrative delle ragioni della decisione, basata sul giudizio di elevata pericolosità sociale del ricorrente, desunta dalla sua "stabile e professionale dedizione a gravi reati di carattere associativo, capaci di fornirgli ingente guadagno", secondo le emergenze probatorie acquisite e la pronuncia di condanna già irrevocabile. 18.2.4.. Inammissibile, perché privo di un interesse concreto ed attuale al sovvertimento in termini più favorevoli della decisione, è il motivo che attiene alla confisca dell'orologio sequestrato il 22/01/2014 presso l'abitazione di un familiare del ricorrente: se la tesi difensiva assume non essere il bene confiscato riferibile alla persona del ricorrente, perché rinvenuto in alloggio non più dallo stesso occupato ed in un momento nel quale egli era detenuto da anni, tanto equivale a non rivendicarne la proprietà o il possesso. Pertanto lo AZ, alla stregua delle sue stesse deduzioni, non è legittimato a contestare la decisione ablativa, che pregiudica il patrimonio di altro soggetto. Per quanto esposto il suo ricorso deve essere respinto. In conclusione la sentenza impugnata va annullata senza rinvio limitatamente alla posizione di ON LA quanto al delitto di cui al capo 82) per non avere egli commesso il fatto con la conseguente rideterminazione della pena per il residuo reato in anni cinque, mesi quattro di reclusione ed euro 5.333,00 di multa ed il rigetto del suo ricorso nel resto;
la sentenza va altresì annullata nei confronti di MO RO e di D'TA NA limitatamente alla confisca con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Napoli e col rigetto del ricorso del MO nel resto. I ricorsi proposti da MO LV, MO GI, BO LU, Di NN RO, AL LU, RO EL, NO RO, OT AO e LL OL vanno dichiarati inammissibili con la condanna dei predetti proponenti al pagamento delle spese 85 processuali e, stanti i profili di colpa ravvisabili nella proposizione di siffatte impugnazioni, anche al versamento di sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare a carico di ciascuno in euro duemila. I ricorsi di OL IU, ST TR, CE LU, IN ED, AN ON, ID OR, CA EL e AZ LV vanno respinti con la loro condanna al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di LA ON limitatamente al delitto di concorso in usura, di cui al capo 82, per non aver commesso il fatto, e ridetermina la pena a lui inflitta per il residuo reato contestatogli in anni cinque e mesi quattro di reclusione ed euro cinquemilatrecentotrentatrè di multa;
rigetta nel resto il ricorso di LA ON. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di MO RO e di D'TA NA limitatamente alla disposta confisca e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Rigetta nel resto il ricorso di MO RO. Dichiara inammissibili i ricorsi di MO LV, MO GI, BO LU, Di NN RO, AL LU, RO EL, NO RO, OT AO e LL OL, e condanna tutti i predetti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di euro duemila alla Cassa delle ammende. Rigetta i ricorsi di OL IU, ST TR, CE LU, IN ED, AN ON, ID OR, CA EL e AZ LV, e condanna i predetti imputati al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, l'11 dicembre 2018. Il Consigliere estensore Il Presidente LA Patrizia Mazzei Monica Bohi JP. maye DEPOSITATA IN CANCELLERIA - 2 MAG 2019 IL CANCELLIERE Stefaria FRIELLA 86