Sentenza 12 ottobre 2011
Massime • 2
L'applicazione retroattiva dell'art. 5 cod. proc. pen. (nel testo vigente), che assegna alla competenza del tribunale i reati associativi, "quoad titulum", comunque aggravati, in deroga alla generale competenza "quoad poenam" della corte d'assise, risulta imposta dall'interpretazione letterale della norma di diritto transitorio (art. 1, comma primo, lett. a, d. l. n. 10 del 2010, conv. in l. n. 52 del 2010) , secondo il senso "fatto palese dal significato proprio delle parole" e affatto coerente con la inequivocabile "intenzione del legislatore".
È inammissibile, in difetto di nuovi elementi, il ricorso avente ad oggetto una specifica questione in rito (nella specie, riguardante l'inutilizzabilità di intercettazioni di conversazioni) sulla quale la Corte di cassazione si è già pronunciata in sede incidentale (nella specie, nell'ambito del procedimento cautelare) nei confronti dello stesso imputato. (La Suprema Corte ha precisato che è irragionevole ritenere che l'utilizzabilità di una specifica prova possa essere successivamente negata, nell'ambito del medesimo procedimento, nei confronti della stessa parte, poiché, una volta stabilita dal giudice di legittimità, in relazione allo stesso procedimento e nei confronti delle medesime parti, l'utilizzabilità di determinate prove, l'efficienza processuale postula che, in difetto di elementi nuovi, la decisione resa in precedenza sia vincolante e non consenta di reiterare la questione "ad libitum", "quando piaccia", e "quante volte si voglia", tanto palesemente pregiudicando la ragionevole durata del processo).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/10/2011, n. 47655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47655 |
| Data del deposito : | 12 ottobre 2011 |
Testo completo
55 47655 / 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 19/10/2011
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA UMBERTO GIORDANO Dott.
-Presidente N.1109/2011 Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. MASSIMO VECCHIO
- Consigliere -N. 49950/2010 Dott. LUIGI TR CAIAZZO
Dott. SC MARIA SILVIO BONITO - Consigliere -
Dott. PIERA MARIA SEVERINA CAPRIOGLIO
- Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso proposto da:
Ас 1) MO EA N. IL 25/12/1962
2) LB LA N. IL 18/09/1927
3) NO LV N. IL 12/02/1956
4) NA PO N. IL 03/07/1963
5) AD EL N. IL 26/05/1972
6) AD ET N. IL 14/09/1945
7) AD TR N. IL 03/01/1944
8) ON SC N. IL 27/03/1942
9) EM EL N. IL 05/02/1942
10) EM NI N. IL 10/09/1970
11) PE IU N. IL 25/11/1937
12) DI MA EN N. IL 29/10/1944
13) DI AP TR N. IL 15/03/1939
14) ZA IO LV N. IL 21/03/1966
15) NZ SC N. IL 10/01/1956
16) NO AL N. IL 27/11/1960
17) NO CA N. IL 18/04/1940
18) AN NI N. IL 10/10/1942
19) AN EN N. IL 02/01/1945
20) NO UN N. IL 26/08/1949
21) IN MI N. IL 28/11/1938
22) CC NI N. IL 16/02/1981
23) TI NI N. IL 08/12/1950
24) NZ SC N. IL 12/02/1955
25) NZ OM N. IL 26/08/1949
26) AR EL RI N. IL 28/07/1955
27) AR TR N. IL 09/10/1950
29) OL AN N. IL 03/01/1946 مل 28) CI LV N. IL 14/07/1965
31) AN ET N. IL 23/03/1941
32) AN IU N. IL 03/01/1948
33) IR NI N. IL 29/03/1973
34) ST SC N. IL 25/01/1934
35) SA IU N. IL 10/09/1934
avverso la sentenza n. 398/2009 CORTE APPELLO di PALERMO, del 13/01/2010
visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/10/2011 la relaIOne fatta dal
Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO
M
-2- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE
Ricorso n. 49.950/2010 R.G.
* Udienza del 12 ottobre 2011
Uditi, altresì,
⚫ alla udienza del 10 ottobre 2011
il Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa Giuseppi- na Fodaroni, sostituto procuratore della Repubblica presso questa Corte, il quale ha concluso:
- per la inammissibilità dei ricorsi di TI, AN, Can- cemi RM, EM OV, EL, FI, AN no LO, NÒ IN, HI, TI, SA
IS e SI, colla condanna dei succitati ricorrenti al pa- gamento delle spese processuali e di una somma alla cassa delle ammende;
- per il rigetto dei ricorsi di EL, AD GE, BA dagliacca ET, Di MA, PA GE SA e PA Pie- tro colla condanna dei ridetti ricorrenti al pagamento delle spe- se processuali;
per l'annullamento, senza rinvio, della sentenza impugnata
-
nei confronti di RC, limitatamente alla recidiva, per la eli- minaIOne del relativo aumento di pena, e per il rigetto, nel re- sto, del ricorso del succitato imputato;
- per l'annullamento della sentenza, nei confronti dei restanti ricorrenti, limitatamente all'aumento di pena irrogato per il concorso della recidiva con le altre aggravanti a effetto specia- le, e per il rinvio per nuovo giudiIO;
i difensori delle parti civili, intervenuti, avvocato Ama- to, comparso anche per delega dell'avvocato Lanfranca, e av- vocato Barcellona, i quali, nell'interesse della società di capita- li Marina di Villa Igea, s.p.a., e delle associaIOni AssociaIOne degli industriali della provincia di Palermo - Confindustria Pa- lermo;
FederaIOne provinciale del commercio, del turismo, dei servizi, delle professioni e delle piccole e medie imprese di Pa- lermo Confcommercio di Palermo;
Comitato Addio Pizzo;
-
F.A.I. FederaIOne delle associaIOni antiracket e antiusura i-
میں 3 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
-SEZIONE PRIMA PENALE
Ricorso n. 49.950/2010 R.G. ** Udienza del 12 ottobre 2011
taliane; S.O.S. Impresa Palermo, tutte in persona dei rispet- tivi, legali rappresentati, hanno concluso per la inammis- sibilità o per il rigetto dei ricorsi e per la condanna degli imputati alla rifusione delle spese del presente giudiIO, giusta distinte notule;
i difensori degli imputati, avvocati Di Benedetto, ZE RI, Rubino HE, Torti, Ciulla, Di Peri, Araniti, La Bla- sca, D'Ascola, Reina, Campo, Managò, Catuogno e Giovinco, i quali, nell'ordine, hanno concluso per l'accoglimento dei ricor- si.
⚫ alla udienza dell' 11 ottobre 2011
i difensori degli imputati, avvocati Rizzuti, D'Azzò,
Priola, Vianello Accorretti, e Aricò i quali, nell'ordine, hanno concluso per l'accoglimento dei ricorsi.
Rileva
PARTE PRIMA
(Svolgimento del processo)
1.- Con sentenza, deliberata il 13 gennaio 2010 e depositata il
29 luglio 2010, la Corte di appello di Palermo, nella cau- sa di appello della sentenza del giudice della udienza prelimina- re del Tribunale di quella stessa sede, 21 gennaio 2008, impu- gnata dal Pubblico Ministero nei confronti degli imputati (as- solti in prime cure) PO EL e AN TI e dai giudicabili appresso indicati, ha provveduto per quanto 1
مللی CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE
Ricorso n. 49.950/2010 R.G. * Udienza del 12 ottobre 2011
assume rilievo nella sede del presente scrutinio di legittimità – nei termini che seguono.
1.01 In riforma della decisione gravata:
- ha dichiarato PO EL colpevole del delitto di asso-
-
ciaIOne di tipo mafioso, ai sensi dell'articolo 416-bis, comma 1, Codice Penale, così derubricata la originaria imputaIOne asso- ciativa, formulata ai sensi dell'articolo 416-bis, comma 2, Codi- ce Penale (capo A), e ha inflitto all'appellato (colla finale ridu- IOne del rito abbreviato) la pena principale della reclusione in otto anni, con le pene accessorie di legge e con la applicaIOne della libertà vigilata per la durata di un anno;
- ha dichiarato AN TI responsabile del delitto di partecipaIOne ad associaIOne di tipo mafioso a lui ascritto
(capo B) e gli ha inflitto (colla finale riduIOne del rito) la pena principale della reclusione in otto anni, cinque mesi e dieci giorni con le pene accessorie di legge e con la applicaIOne della libertà vigilata per la durata di un anno.
-1.02 In parziale riforma della sentenza appellata, con- fermata nel resto:
- nei confronti di AN DA ha riconosciuto la continua- IOne con i reati, oggetto di predenti condanne, e, per l'effetto, ha elevato in ragione di complessivi sei anni di reclusione, a' sensi dell'articolo 81 Codice Penale, la pena inflitta in prime cure per il delitto di partecipaIOne ad associaIOne di tipo ma- fioso (capo B), in ragione di dodici anni di reclusione (pena ba- se ai sensi dell'articolo 416, comma quarto, Codice Penale: anni
9, elevata ad anni 12, ai sensi dell'articolo 416, comma 6, Codi- ce Penale, ulteriormente elevata ad anni 18 per la recidiva e, infine ridotta di ½ per il rito);
- ha ridotto la pena (da dieci) a otto anni di reclusione a Salva- tore AN imputato del ridetto delitto associativo (capo B);
یر
5 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE
Ricorso n. 49.950/2010 R.G. * Udienza del 12 ottobre 2011
-- nei confronti di NO AD ha riconosciuto la con- tinuaIOne con il reato, oggetto di precedente condanna, e, per l'effetto, ha elevato in ragione di due anni di reclusione, a' sen- si dell' articolo 81 Codice Penale, la pena di dieci anni di reclu- sione inflitta in prime cure per il delitto di partecipaIOne ad associaIOne di tipo mafioso (capo B);
- ha assolto ET AD dal delitto di estorsione tentata
(così riqualificata l'imputaIOne di estorsione consumata) a lui ascritto al capo T e, in relaIOne al residuo delitto di partecipa- IOne ad associaIOne di tipo mafioso, come ritenuto del primo giudice colla derubricaIOne della originaria imputaIOne (capo A), ha rideterminato in anni dodici di reclusione la pena relati- va e, riconosciuta la continuaIOne con i reati, oggetto di pre- denti condanne, ha commisurato in ragione di cinque anni di reclusione l'aumento di pena, ai sensi dell'articolo 81 Codice
Penale, per i suddetti reati;
nei confronti di SC BO ha riconosciuto la conti- nuaIOne con il reato, oggetto di precedente condanna, e, per l'effetto, ha elevato in ragione di tre anni di reclusione, a' sensi dell' articolo 81 Codice Penale, la pena di venti anni di reclu- sione ed € 6.500 di multa, inflitta in prime cure per il delitto di direIOne di associaIOne di tipo mafioso (capo A) e per i delitti di estorsione pluriaggravata, tentata in danno dell' imprendi- tore IT BU (capo N) e consumata in danno delle società del gruppo MI (capo D), in danno della società Im- pianti e Asfalti, s.r.l. (capo H), in danno della società Ho- rigel, s.p.a. (capo L), in danno della società Marina di Vil- la Igea (capo M), e in danno della società AT AUTO
SYSTEM s.r.l., concessionaria della omonima casa automo- bilistica (capo P);
- nei confronti di RM EM ha riconosciuto la conti- nuaIOne con i reati, oggetto di predente condanna, e, per l'effetto, ha elevato in ragione di due anni di reclusione, a' sen-
6 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE
Ricorso n. 49.950/2010 R.G. * Udienza del 12 ottobre 2011
si dell'articolo 81 Codice Penale, la pena di sette anni di reclu- sione inflitta in prime cure per il delitto di partecipaIOne ad associaIOne di tipo mafioso (capo B);
- ha ridotto, previa esclusione della ritenuta recidiva, (da dieci anni) a sei anni e otto mesi di reclusione la pena inflitta a GI NI EL per il delitto di partecipaIOne ad associaIOne di tipo mafioso, come riqualificata dal primo giudice l'originaria imputaIOne ai sensi dell'articolo 416-bis, comma 2,
Codice Penale (capo A); nei confronti di IN Di MA ha escluso la recidiva;
ha ridotto (da sedici anni) a nove anni e quattro mesi di reclusione e € 2.000 di multa la pena inflitta per i delitti di direIOne di as- sociaIOne di tipo mafioso ascritto all'appellante (capo A) e di estorsione pluriaggravata in danno della società Marina di
Villa Igea s.p.a. (capo M) e in danno dell'imprenditore IT
BU (capo N); ha riconosciuto la continuaIOne con i reati, oggetto di predenti condanne, e ha rideterminato in cinque an- ni di reclusione l'aumento di pena a titolo di continuaIOne per i suddetti reati;
nei confronti di ET Di PO ha ridotto (da quindici) a dodici anni di reclusione ed € 1.000 di multa la pena inflitta per i delitti di direIOne e di organizzaIOne di associaIOne di tipo mafioso (capo A) e per il delitto di estorsione pluriaggravata in danno delle società del gruppo MI (capo D); ha ricono- sciuto la continuaIOne con i reati, oggetto di predenti condan- ne, e ha determinato in otto anni di reclusione ed € 2.000
l'aumento di pena a titolo di continuaIOne a titolo di conti- nuaIOne per i suddetti reati;
- nei confronti di MA LV FI ha derubricato nel- la ipotesi del tentativo l'imputaIOne di concorso con France- sco FI (separatamente processato) di estorsione consu- mata in danno dell' imprenditore zootecnico LV OM
(capo T) ed, esclusa la aggravante della appartenenza ad asso-
می ل
7 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE
Ricorso n. 49.950/2010 R.G. Udienza del 12 ottobre 2011
ciaIOne di tipo mafioso, ha ridotto (da otto anni di reclusione ed € 1.000 di multa) a quattro anni, due mesi, venti giorni di reclusione ed € 460 di multa la pena principale, sostituendo la sanIOne accessoria perpetua con quella temporanea per la du- rata di cinque anni;
nei confronti di SC RI (classe 1955) ha ricono- sciuto la continuaIOne con i reati, oggetto di predenti condan- ne, e, per l'effetto, ha elevato in ragione di cinque anni di re- clusione, a' sensi dell' articolo 81 Codice Penale, la pena di dieci anni di reclusione inflitta in prime cure per il delitto di parteci- paIOne ad associaIOne di tipo mafioso (capo B); nei confronti di TO RI ha riconosciuto la conti- nuaIOne con i reati, oggetto di predenti condanne, e, per l'effetto, ha elevato in ragione di cinque anni di reclusione, a' sensi dell'articolo 81 Codice Penale, la pena di dieci anni di re- clusione inflitta in prime cure per il delitto di partecipaIOne ad associaIOne di tipo mafioso ascritto all'appellante (capo B);
- nei confronti di ND NN, ha riconosciuto la con- tinuaIOne con i reati, oggetto di predenti condanne, e, per l'effetto, ha elevato in ragione di tre anni e quattro mesi di re- clusione, a' sensi dell'articolo 81 Codice Penale, la pena di dieci anni di reclusione inflitta in prime cure per il delitto di parteci- paIOne ad associaIOne di tipo mafioso ascritto all'appellante
(capo B);
- nei confronti di OV NÒ, ha riconosciuto la conti- nuaIOne con il reato, oggetto di precedente condanna, e, per l'effetto, ha elevato in ragione di tre anni e quattro mesi di re- clusione, a' sensi dell'articolo 81 Codice Penale, la pena di dieci anni di reclusione inflitta in prime cure per il delitto di parteci- paIOne ad associaIOne di tipo mafioso, come riqualificata dal primo giudice l'originaria imputaIOne ai sensi dell'articolo
416-bis, comma 2, Codice Penale (capo A);
0
0 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE
Ricorso n. 49.950/2010 R.G. Udienza del 12 ottobre 2011
· ha ridotto, previa esclusione della ritenuta recidiva, (da sedi- ci) a dodici anni di reclusione ed € 3.000 di multa, la pena in- flitta a IN NÒ per i delitti di direIOne e organiz- zaIOne di associaIOne di tipo mafioso (capo A) e per i delitti di estorsione pluriaggravata in danno delle società del gruppo MI (capo D), in danno della società Impianti e A- sfalti, s.r.l. (capo H) e in danno della impresa appaltatrice dei lavori di completamento del plesso scolastico di via Bevignani
(capo S);
-nei confronti di NZ IL, ha riconosciuto la continua- IOne con il reato, oggetto di precedente condanna, e, per l'effetto, ha elevato in ragione di tre anni di reclusione, a' sensi dell' articolo 81 Codice Penale, la pena di dieci anni di reclusio- ne inflitta in prime cure per il delitto di partecipaIOne ad asso- ciaIOne di tipo mafioso (capo B);
- nei confronti di TI IN, ha riconosciuto la continua- IOne con il reato, oggetto di precedente condanna, e, per l'effetto, ha elevato in ragione di tre anni di reclusione, a' sensi dell' articolo 81 Codice Penale, la pena di dieci anni di reclusio- ne inflitta in prime cure per il delitto di partecipaIOne ad asso- ciaIOne di tipo mafioso (capo B);
- ha ridotto (da quindici anni di reclusione ed € 1.000 di multa) a dodici anni di reclusione ed € 600 di multa la pena inflitta a
OV HI per i delitti di partecipaIOne ad associaIOne di tipo mafioso (capo B) e di tentata estorsione pluriaggravata in danno di numerosi commercianti di abbigliamento (capo E);
- ha ridotto (da dodici anni di reclusione ed € 1.000 di multa) a nove anni, quattro mesi di reclusione ed € 800 di multa la pena inflitta a OV TI per i delitti di partecipaIOne ad associaIOne di tipo mafioso (capo B) e di estorsione pluriag- gravata in danno della società DAU SISTEM, s.r.l. (capo
R);
ми M
9 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE
Ricorso n. 49.950/2010 R.G. Udienza del 12 ottobre 2011
-nei confronti di SC CO ha riconosciuto la conti- nuaIOne con il reato, oggetto di precedente condanna, e, per l'effetto, ha elevato in ragione di tre anni di reclusione, a' sensi dell' articolo 81 Codice Penale, la pena di dieci anni di reclusio- ne inflitta in prime cure per il delitto di partecipaIOne ad asso- ciaIOne di tipo mafioso (capo B);
- nei confronti di LV PI ha riconosciuto la conti- nuaIOne con i reati, oggetto di precedente condanna, e, per l'effetto, ha elevato in ragione di quattro anni di reclusione, a' sensi dell'articolo 81 Codice Penale, la pena di dieci anni di re- clusione inflitta in prime cure per il delitto di partecipaIOne ad associaIOne di tipo mafioso, come riqualificata dal primo giudice l'originaria imputaIOne ai sensi dell'articolo 416-bis, comma 2, Codice Penale (capo A);
- nei confronti di NO OL ha riconosciuto la continua- IOne con i reati, oggetto di predenti condanne, e, per l'effetto, ha elevato in ragione di nove anni di reclusione e di € 4.000 di multa, a' sensi dell' articolo 81 Codice Penale, la pena di venti anni di reclusione di € 2.000 di multa inflitta in prime cure per il delitto di direIOne e organizzaIOne di associaIOne di tipo mafioso (capo A) e per i delitti di estorsione pluriaggravata consumata in danno delle società del gruppo MI (capo
D), tentata in danno di numerosi commercianti di abbiglia- mento (capo E), e in danno dell'imprenditore zootecnico Salva- tore OM (capo T); nei confronti di NO SA ha riconosciuto la continua- IOne con i reati, oggetto di precedente condanna, e, per l'effetto, ha elevato in ragione di tre anni di reclusione, a' sensi dell' articolo 81 Codice Penale, la pena di dodici anni di reclu- sione inflitta in prime cure per i delitti di direIOne e organizza- IOne di associaIOne di tipo mafioso (capo A);
- ha ridotto, previa esclusione della ritenuta recidiva, (da dieci anni) a sei anni e otto mesi di reclusione la pena inflitta in pri-
10 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
-SEZIONE PRIMA PENALE
Ricorso n. 49.950/2010 R.G. Udienza del 12 ottobre 2011
*
me cure a PP SA per il delitto di partecipaIOne ad associaIOne di tipo mafioso (capo B);
- nei confronti di PP CA ha riconosciuto la continua- IOne con il reato, oggetto di precedente condanna, e, per l'effetto, ha elevato la pena già irrogata (ventuno anni di reclu- sione e £. 150.000.000 di multa), in ragione di sei anni di reclu- sione, a' sensi dell'articolo 81 Codice Penale, per i delitti di o direIOne e di organizzaIOne di associaIOne di tipo mafioso (capo A);
- ha ridotto (da dieci anni) a sette anni di reclusione ed € 800 di multa la pena inflitta in prime cure a SC SI per il delitto di estorsione pluriaggravata in danno delle società del gruppo MI (capo D).
1.03 - Ha confermato la sentenza appellata nei con- fronti di:
- GE AD condannato in prime cure alla pena della reclusione in sette anni per il delitto di partecipaIOne ad asso- ciaIOne di tipo mafioso (capo B);
- OV EM condannato in prime cure alla pena della reclusione in sette anni per il delitto di partecipaIOne associa- IOne di tipo mafioso (capo B);
- SC RI (classe 1956) condannato in prime cure al-
- lapena della reclusione in sette anni per il delitto di partecipa- IOne ad associaIOne di tipo mafioso (capo B);
- LO NN condannato in prime cure alla pena della reclusione in sedici anni e della multa in € 6.000 per il delitto di partecipaIOne ad associaIOne di tipo mafioso (capo B) e per i delitti di estorsione in danno delle società del gruppo Miglio- re (capo D), in danno della ditta ES (capo I), in danno della società HORIGEL s.p.a. (capo L), in danno della socie- tà SICILPRODET s.p.a. (capo O), in danno società AT AUTO SYSTEM s.r.l., concessionaria della omonima casa
ми 11 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE
Ricorso n. 49.950/2010 R.G. Udienza del 12 ottobre 2011
automobilistica (capo P) e in danno del titolare del bar BO-
CACHICA (capo Q);
- GE SA PA condannato in prime cure alla pena della reclusione in sette anni per il delitto di partecipaIOne ad associaIOne di tipo mafioso (capo B);
ET PA condannato in prime cure alla pena della reclu-
-
sione in sette anni per il delitto di partecipaIOne ad associa- IOne di tipo mafioso (capo B);
OV RC condannato in prime cure alla pena della re-
-
clusione in sette anni per il delitto di partecipaIOne ad asso- ciaIOne di tipo mafioso (capo B).
In relaIOne alla posiIOne di LO NN e con riferi- mento alla imputaIOne di cui al capo I, la Corte territoriale ha, altresì, rettificato il dispositivo della sentenza appellata, recante, dopo la statuiIOne della condanna, quella affatto er- ronea, della assoluIOne dell'imputato dal medesimo delitto.
1.04 Dopo aver ricapitolato svolgimento del processo, nonché genesi e sviluppo delle indagini, avviate nell'ambito delle inve- stigaIOni già intraprese in seguito alla perpetraIOne di un o- micidio commesso in Villabate nell'agosto 2003, e proseguite attraverso il monitoraggio dei contatti del capo della locale co- sca, NI DA, con l'appellante NO OL, e, in progressione, attraverso controlli e intercettaIOni dei giudica- bili, mediante apposti servizi di "sorveglianza fisica ed elettroni- ca" e, soprattutto, mediante allocaIOne di microspie presso il residence di Viale Michelangelo, ove OL era ristretto in ese- cuIOne della pena espiata in forma di detenIOne domiciliare, nonché presso un adiacente box di lamiera nella disponibilità del detenuto, e, ancora, presso i locali della ditta Immobiliare Raffaello, frequentati da IN NÒ, da SC
BO e da LO NN, e presso un appartamento, sito in via Catania, nella disponibilità di BO, la Corte terri- toriale, inquadrata la vicenda processuale nel contesto della
2
1
0 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
-SEZIONE PRIMA PENALE
Ricorso n. 49.950/2010 R.G. * Udienza del 12 ottobre 2011
evoluIOne dei rapporti criminali nell'ambito della associaIOne mafiosa, denominata Cosa OS, e, in particolare dei rapporti conflittuali tra OL e Lo LO, ha affrontato, in li- mine, il tema della utilizzabilità delle intercetta- IOni, considerate “l'asse portante dell'intero impianto accusato- rio, analiticamente esaminando, con specifico riferimento ai singoli gravami e a ciascun provvedimento adottato dal Pub- blico Ministero e dal giudice per le indagini preliminari, ai sensi degli articoli 267 e 268 cod. proc. pen., le plurime ecceIOni di- fensive e la impugnativa della ordinanza del giudice della u- dienza preliminare 6 giugno 2007 (di rigetto delle ecceIOni in parola), nei termini di seguito riassunti in relaIOne alle diverse questioni trattate, nel paragrafo 1.5.
Quindi ha distintamente trattato, in appositi capitoli, le posi- IOni dei giudicabili - illustrate nei successivi paragrafi, della presente sentenza, compresi da 1.06 a 1.40 con diffusi riferi-
-
menti alle evidenze delle intercettaIOni, riportate mediante ci- taIOni testuali e/o a guisa di riassunto.
1.05 II Pubblico Ministero e il giudice per le indagini preli- minari, rispettivamente, nei decreti adottati in via di urgenza, ai sensi dell'articolo 267, comma 2, cod. proc. pen., nei provve- dimenti di esecuIOne in deroga ai sensi dell'articolo 268, com- ma 3, cod. proc. pen. (il primo) e nei decreti di autorizzaIOne e di proroga (il secondo) hanno dato conto adeguatamente della ricorrenza dei presupposti e delle condiIOni di legge per la ado- IOne dei provvedimenti anche mediante richiamo delle pro- dromiche segnalaIOni inviate dalla polizia giudiziaria.
In particolare il Pubblico Ministero nei decreti 2 aprile 2005, n.
853, e 17 maggio 2005, n. 1287, di intercettaIOne delle con- versaIOni tra presenti nel box di lamiera di OL e negli spa- zi esterni alla abitaIOne di costui, ha congruamente motivato, con richiamo delle note della polizia giudiziaria del 2 febbraio
2005, del 1° aprile 2005 e del 17 maggio 2005, circa la sussi-
13 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE
Ricorso n. 49.950/2010 R.G. * Udienza del 12 ottobre 2011
stenza della sufficienza degli indizi di reato, circa la necessità del mezzo di ricerca della prova, e, infine, circa la esecuIOne delle operaIOni mediante impianti diversi da quelli installati nella procura della Repubblica, col riferimento alle ecceIOnali ragioni di urgenza, costituite dalla flagranza della attività cri- minosa e dalla indiIOne di "riunioni di vertice" di Cosa OS,
e col rilievo dell'impegno di tutte le postaIOni dell' impianto domestico.
Il decreto di intercettaIOne in via di urgenza del Pubblico Mi- nistero, 10 novembre 2004, n. 2098, e il relativo decreto di con- valida, 11 novembre 2004, delle conversaIOni tra presenti all'interno dei locali della agenzia immobiliare Raffaello, siti in via Catania, n. 146, e, ancora, il decreto in via di urgenza del
Pubblico Ministero, 4 gennaio 2005, n. 8, di intercettaIOne delle conversaIOni tra presenti nell'appartamento nella dispo- nibilità di IN NÒ e di BO, adiacente gli uffici della ridetta agenzia, trovano fondamento nelle (richiamate) emergenze investigative, illustrate nelle note redatte dalla Po- lizia giudiziaria, rispettivamente, il 3 novembre 2004 e il 4 gennaio 2005. La mancata allegaIOne dei precedenti decreti di intercettaIOne n. 1473/2004 e n. 2098/2004, in virtù dei quali furono acquisite le evidenze illustrate nelle succitate note non comporta – contrariamente all'assunto difensivo alcuna inu-
-
tilizzabilità; nella nota del 3 novembre 2004 sono, infatti, “spe- cificamente descritti gli elementi emersi all'esito delle indagini in corso di svolgimento" e anche sono indicate le ragioni della ur- genza e della "necessità di ricorrere ad apparecchiature esterne"; la nota del 4 gennaio 2005, redatta dalla SeIOne criminalità organizzata della Questura di Catania, reca la esposiIOne delle
"emergenze investigative già acquisite" sia in ordine agli indizi di reato, che in ordine alla urgenza;
il provvedimento del 4 genna- io 2005 spiega le ragioni della indisponibilità degli impianti del- la procura della Repubblica;
e, comunque, in materia di inuti-
14 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE
Ricorso n. 49.950/2010 R.G.
* Udienza del 12 ottobre 2011
lizzabilità non opera il principio della "trasmissibilità del viIO", proprio delle nullità.
In relaIOne al decreto 2024/2005, col quale il Pubblico Mini- stero ha disposto, in via di urgenza, la ripresa delle intercetta- IOni all'interno del precitato appartamento di via Catania (terminate il 18 agosto 2005 in mancanza di proroga) priva di pregio è la deduIOne difensiva circa la carenza della urgenza sotto il profilo della tempistica del ripristino delle intercetta- IOni, riattivate solo a far tempo dal 25 agosto 2005: il decreto di convalida "assorbe il provvedimento originario” e la richiama- ta nota della SeIOne criminalità organizzata della Questura di
Palermo, 25 agosto 2005, dà conto, alla stregua dalla attività investigativa fino a quel momento espletata, della necessità "di monitorare appartenenti mafiosi alla famiglia dell' Uditore”.
Il decreto del giudice per le indagini preliminari, 10 marzo 2005, risulta "adeguatamente argomentato" mediante il richiamo della nota redatta dalla SeIOne criminalità organizzata della
Questura di Palermo il 4 marzo 2005, recante la sintesi delle acquisiIOni investigative, con riferimento alla emergenze a ca- rico di OL e di NI RA. Il Pubblico Ministero ha da- to conto come da certificaIOne allegata" della insufficienza del- 66
le postaIOni "impegnate" da altre "intercettaIOni attive". Né il lasso temporale intercorso fino al momento della materiale ese- cuIOne delle intercettaIOni comporta alcuna invalidità o inu- tilizzabilità della prova.
Quanto al decreto del Pubblico Ministero, 1° marzo 2005, n. 462, e al relativo decreto di convalida del giudice per le indagi- ni preliminari 2 marzo 2005, concernenti le video riprese nell'area esterna di pertinenza della abitaIOne di NO
OL, compresa nella recinIOne perimetrale, il Pubblico Mi- nistero ha dato adeguatamente atto, ai sensi dell'articolo 268, comma 3, cod. proc. pen., della indisponibilità delle postaIOni dell'impianto del proprio Ufficio.
15 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE
Ricorso n. 49.950/2010 R.G. Udienza del 12 ottobre 2011
In ordine ai provvedimenti del giudice per le indagini prelimi- nari, di convalida delle intercettaIOni disposte in via di urgen- za dal Pubblico Ministero e/o di proroga della durata delle in- tercettaIOni, affatto infondate risultano le ecceIOni formulate dai difensori degli imputati, in relaIOne alla intercettaIOni di cui ai decreti che precedono, sotto i profili della mancata atte- staIOne di deposito da parte del cancelliere e della (ritenuta) mancanza di prova della tempestività dei provvedimenti.
Invero la prova della tempestività dei decreti di convalida e/o proroga è offerta, per tutti i provvedimenti impugnati, dal timbro di riceIOne della segreteria della Procura della Repub- blica di Palermo, alla quale la cancelleria del giudice per le in- dagini preliminari ha ritrasmesso gli atti in seguito alla conva- lida o alla proroga disposta del giudice.
Nella rinnovata istruIOne dibattimentale sono stati, peraltro, acquisti i registri di passaggio della cancelleria del giudice per le indagini preliminari che ulteriormente documentano la tem- pestività dei provvedimenti di convalida o proroga, necessa- riamente adottati prima della restituIOne degli atti.
Con riferimento alla proroga delle intercettaIOni, incoate e proseguite presso impianti diversi da quelli installati presso la
Procura della Repubblica di Palermo, prive di pregio giuridico sono le ulteriori ecceIOni difensive di inutilizzabilità, sulla ba- se dell' assunto, affatto erroneo, della necessità della ado- IOne, in occasione di ogni proroga, di un apposito provvedi- mento del Pubblico Ministero che desse novamente conto della deroga ai sensi dell'articolo 268, comma 3, cod. proc. pen.
In relaIOne alla memoria recante la data del 5 gennaio 2010, redatta dagli avvocati IT Ganci e Armando Zampardi, in di- fesa di LO NN e ai fini della impugnaIOne della or- dinanza del giudice della udienza preliminare 6 giugno 2007, di rigetto delle ecceIOni di inutilizzabilità, non appare conclu- dente, per la genericità della deduIOne, il richiamo dell' arre-
16 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE
Ricorso n. 49.950/2010 R.G. * Udienza del 12 ottobre 2011
sto di legittimità “n. 887/09 Alamia" di annullamento di ordi- nanza del giudice del riesame relativa ad altro procedimento.
È, infine, manifestamente infondata la questione di legittimità costituIOnale agitata dai difensori dell'appellante CA, cir- ca la esecuIOne delle intercettaIOni nel domicilio. In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità, la quale, anche in relaIOne alla ulteriore doglianza difensiva (per la mancata in- dicaIOne delle "modalità" dei controlli "dell'attività captativa"), ha chiarito che sarebbe superflua la prescriIOne espressa "del- le modalità da seguire per l'attuaIOne della attività materiale e tecnica da parte della polizia giudiziaria".
1.06 (DA) - Con riferimento alle specifiche posi- IOni dei giudicabili, la condotta associativa ascritta l' appellante AN DA, in seno al mandamento di Brancac- cio, ha assunto particolare rilievo nell'appoggio prestato al ca- po mafia latitante, LV Lo LO, fungendo DA "da canale privilegiato di comunicaIOne"; e si è protratta dal 5 apri- le 2004 (data della sentenza di primo grado di condanna per la pregressa permanenza) fino al dies ad quem della contestaIOne
(20 giugno 2006).
La prova è costituita da plurime intercettaIOni di conversa- IOni riservate di esponenti mafiosi i quali, nel contesto degli affari criminali trattati, fanno riferimento al giudicabile disve- lando la protraIOne della permanenza della partecipaIOne alla associaIOne (conversaIOni del 26 maggio 2005 tra OL e
NI RA alla presenza di HI, del 23 giugno 2005 tra
BO, IN NÒ e LO NN, del 24 giugno 2005 tra HI e NI IL, dell'11 agosto 2005 e del 13 ottobre 2005 tra OL e NO IN).
Non sono fondate le censure dell'appellante circa la valenza probatoria delle succitate intercettaIOni;
né ha pregio l'obie- IOne difensiva circa la consideraIOne di fatti e circostanze,
17 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE
Ricorso n. 49.950/2010 R.G. * Udienza del 12 ottobre 2011
cronologicamente successivi all'arco temporale della condotta in contestaIOne.
Assume, invece, valore affatto univoco la conversaIOne del 23 giugno 2005 all'interno dell'appartamento di via Catania tra
BO, IN NÒ e LO NN: NÒ nel riferire agli interlocutori del recente incontro avuto col capo la- titante LV Lo LO (in merito alla questione di estre- mo rilievo criminale del rientro in Italia degli RI) anno- vera la presenza di DA e aggiunge che Lo LO aveva e- spressamente accreditato l'appellante per i futuri contatti da stabilire e anche "per sistemare alcune questioni iniziate da al- tri".
Ulteriori conversaIOni intercettate nel box di OL confer- mano il riferimento ad DA quale tramite per stabilire il contatto con Lo LO.
E, in relaIOne alla conversaIOne del 13 ottobre 2005 tra RO lo e NO IN, non è concludente il rilievo difensivo circa la carenza di riscontri in ordine al previsto incontro tra Ada- mo, Lo LO, PP CA e AM DI, per la definiIOne di una questione insorta con i mafiosi di NI, per la restituIOne di un miliardo di lire pretesi da tale NO.
Le pregresse conversaIOni al riguardo “e i continui riferimenti alla vicenda" dimostrano la effettività della controversia e
"l'interesse delle diverse componenti del sodaliIO mafioso". Orbe- ne, ciò che conta è il "riferimento ad DA, da parte di elementi di assoluto vertice .. del sodaliIO mafioso, come soggetto in grado di interloquire autorevolmente nella riunione” all' uopo promos- sa;
mentre non rileva che la riunione stessa abbia, poi, effetti- vamente avuto luogo nei termini auspicati da OL e IN.
Il compendio probatorio a carico di DA riceve, poi, ulterio- re conferma da eventi successivi all'arco temporale della conte- staIOne della permanenza della condotta associativa: DA, infatti, venne tratto in arresto il 20 novembre 2007 nel corso
میں
18 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE
Ricorso n. 49.950/2010 R.G. * Udienza del 12 ottobre 2011
della medesima operaIOne culminata colla cattura di TO re e RO Lo LO.
La criminale pervicacia dimostrata dal giudicabile, ripetuta- mente condannato per il medesimo reato associativo, rendono l'appellante immeritevole della concessione delle circostanze attenuanti generiche e della riduIOne della pena.
La estrema pericolosità di DA comporta la conferma della misura di sicurezza applicata dal primo giudice nella misura minima di un anno.
1.07 (TI) – Merita accoglimento il gravame del Pubblico Ministero nei confronti di TI.
Componente della famiglia di OR VA, AN TI, detto u' AR, fu condannato nel primo, storico processo ce- lebrato a carico degli associati di Cosa OS.
La prova della protraIOne della condotta associativa, dopo la condanna (e, precisamente, a far tempo dal 17 dicembre 1987 data della sentenza di primo grado), è offerta dalla intercetta- IOne della conversaIOne intercorsa il 26 maggio 2005 tra RO tolo, OV HI e NI RA e dalle propalaIOni dei collaboranti AN IC e IO NN, quest'ultimo esaminato nel dibattimento di appello alla udien- za del 10 luglio 2009, previa rinnovaIOne della istruIOne di- battimentale, giusta ordinanza 19 giugno 2009.
Il tema affrontato dagli interlocutori della conversaIOne inter- cettata concerne l'avvicendamento nella reggenza del manda- mento di OR VA a cagione delle condiIOni di salute del reggente GO BA, non più in grado di assol- vere adeguatamente l'incarico.
Orbene OL, HI e RA, candidato alla successione di
BA, nel progettare la indiIOne di una riunione colla partecipaIOne dello stesso BA finalizzata a sancire la
مل
19 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE
Ricorso n. 49.950/2010 R.G.
* Udienza del 12 ottobre 2011
successione, annoverano tra gli associati anziani che avrebbero dovuto partecipare al consesso proprio l'TI.
Non è condivisibile la consideraIOne, posta dal primo giudice a fondamento della pronuncia assolutoria, che la mancata dimo- straIOne della effettiva tenuta della riunione e, comunque, della partecipaIOne dell'appellato, incida negativamente sulla provadella condotta associativa.
Rileva, piuttosto, che la conversaIOne disvela che TI manteneva “stabili rapporti con gli associati", tanto che costoro ne prevedevano l'intervento per la "formaIOne di decisioni rile- vanti ai fini dei nuovi assetti interni al sodaliIO".
Inoltre il collaborante IC, esaminato in prime cure alla udienza del 13 novembre 2007, ha fatto riferimento ad TI come "soggetto attivo in vicende criminali" nella attualità.
E, soprattutto, soccorre la chiamata in correità di IO N- no, parente dell'appellato e da costui affiliato alla cosca quale
"uomo di onore riservato nell'anno 2004: il collaborante 72
ha dichiarato che TI, fino all'arresto nel giugno 2006, manteneva il ruolo di "consigliere" della famiglia mafiosa e aveva frequenti contatti con altri componenti della cosca tra i cui HI, il quale - come confidatogli dallo stesso TI ·
-
si recava a trovare l'appellato per ottenere consigli.
La gravità della condotta anche in consideraIOne della protra- IOne della permanenza per “consistente lasso di tempo", rende congrua la determinaIOne della pena finale, tenuto conto della recidiva e della diminuIOne premiale del rito abbreviato, nella misura indicata.
Il rilievo della pericolosità, desunta dai precedenti e dal ruolo esercitato nella compagine associativa, comporta la applica- IOne della misura di sicurezza.
ли
20
0
2 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE
Ricorso n. 49.950/2010 R.G. * Udienza del 12 ottobre 2011
-1.08 (AN) La condotta associativa accertata a carico dell'appellante LV AN si è estrinsecata nella parteci- paIOne alla famiglia mafiosa AL-IL.
L'accertamento dei giudici di merito si fonda sulle intercetta- IOni delle conversaIOni intercorse il 7 settembre 2005 tra RO tolo e BO, il 21 ottobre 2005 tra OL e HI e, in pre- cedenza, il 1° giugno 2005 tra lo stesso giudicabile e OL.
In relaIOne ai motivi di gravame (circa la ritenuta mancata dimostraIOne della identificaIOne dell'appellante nell' interlo- cutore di OL nella conversaIOne del 1° giugno 2005; circa la scarsa conoscenza del giudicabile da parte di OL per l'incertezza palesata in ordine alla affiliaIOne del giudicabile;
e, in relaIOne al colloquio OL-HI, circa la carenza di una effettiva condotta addebitabile all'imputato; circa le rite- nute aggravanti) la Corte territoriale ha osservato quanto ap- presso.
Il complessivo tenore della conversaIOne tra OL e BO, nel corso della quale gli interlocutori passano in rassegna le nuove leve dei sodali della famiglia di IL più attivi, sotto il profilo della capacità criminale tra costoro è annove-
-
rato per l'appunto AN dimostra che OL ben conosce-
-
va sia la persona dell' appellante (chiarisce all'interlocutore trattarsi del "nipote dello IO DU) e le sue qualità, di
"picciotto in gamba che se la fila", sicché non è concludente l'obieIOne difensiva che l' "anziano boss" non fosse sicuro della intervenuta, formale affiliaIOne dell' imputato.
In relaIOne al colloquio di AN con OL sono destituite di fondamento le censure in ordine alla individuaIOne dell' ap- pellante, identificato dalla polizia giudiziaria in occasione dei servizi di pedinamento di HI eseguiti nel giugno 2005, giu- sta appunto di serviIO del 15 giugno 2005. La comunicaIOne di notizia di reato del 21 aprile 2006 dà conto, nella parte in- troduttiva, della individuaIOne di AN. Mentre è affatto
می ل
21 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE
Ricorso n. 49.950/2010 R.G. ** Udienza del 12 ottobre 2011
neutra la valenza della relaIOne di serviIO concernente il pe- dinamento di HI, controllato alle ore 10.26 del 1° giugno
2005, all'uscita da casa, fino all'ingresso (in compagnia di Pari- si) nella abitaIOne di OL: colà, infatti, AN già si trova- va a colloquio con OL;
all'arrivo di HI e PA i due in- terlocutori interruppero la conversaIOne che, poi, ripresero dopo qualche minuto.
Il contenuto della ridetta conversaIOne (nel corso nella quale
OL incarica AN del recupero di un ingente credito nei confronti del proprietario del bar Manila) disvela la intraneità dell'imputato, il quale si dimostra "profondo conoscitore" delle dinamiche e degli assetti mafiosi.
Estremamente significativa è, infine, la conversaIOne del 21 ottobre 2005 tra OL e HI: motivano il progetto di met- tere AN a capo di una delle famiglie del mandamento di
OR VA, colla consideraIOne che l'appellante dimostra di essere soggetto “entrato bene nel circolo", il quale "ha le manie- re” e “si sa girare”.
Ricorrono le ritenute aggravanti della disponibilità delle armi e del reimpiego del profitto dei delitti: le circostanze in parola devono essere apprezzate in relaIOne alla associaIOne e non alla specifica condotta dell'associato; ed entrambe le aggravan- ti in parola sono "coessenziali" al profilo criminale di Cosa OS, ormai storicamente accertato.
Il concorso tra le succitate aggravanti è disciplinato dalla spe- ciale disposiIOne del sesto comma dell'articolo 416-bis Codice
Penale.
1.09 (EL) - L'appello del Pubblico Ministero nei con- fronti di PO EL è, nei termini che seguono, fondato.
All'appellato, indicato col solo prenome, fanno riferimento An- gelo SA PA e RM EM, nonché OL e HI nelle conversaIOni, rispettivamente, dell' 11 marzo 2005 e del
می ں سی
22 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE
Ricorso n. 49.950/2010 R.G. Udienza del 12 ottobre 2011
21 ottobre 2005: il tenore dei colloqui dimostra la partecipa- IOne del sodale PO alla famiglia di Corso Calatafimi e il coinvolgimento di lui nelle attività di estorsione della cosca.
Il primo giudice ha, tuttavia, dubitato della identificaIOne del giudicabile nella persona, oggetto dei colloqui degli altri quat- tro imputati;
e sotto tale profilo ha assolto il giudicabile.
Ma la questione della identificaIOne è, ormai, superata.
Disposta, giusta ordinanza del 19 giugno 2009 la rinnovaIOne della istruIOne dibattimentale, alla udienza del 3 luglio 2009 è stato esaminato il collaborante GE Cassano, il quale ha chiamato in correità EL.
Cassano, reo confesso della partecipaIOne alla famiglia di
Corso Calatafimi, ha riferito: EL è "uomo di onore ララ
della cosca;
intervenne alla cerimonia della sua affiliaIOne nel dicembre 1998; in seno al gruppo criminale si occupava delle estorsioni ed esso dichiarante in tale settore operava sotto la guida proprio di EL.
Il complesso di tali elementi e i contatti dell'appellato con i
EM comprovano la "sicura intraneità del predetto imputato nella organizzaIOne mafiosa".
In difetto di univoci elementi, circa il ruolo di direIOne, la im- putaIOne deve essere derubricata ai sensi del primo comma dell'articolo 416-bis, Codice Penale, ferme le aggravanti di cui ai commi quarto e sesto.
Ai sensi dell'articolo 133 Codice Penale, tenuto conto della gravità del fatto e del “consistente lasso di tempo” di protraIO- ne della permanenza, la pena congruamente commisurata, è nel concorso della recidiva e colla diminuIOne del rito abbre- viato, nella misura indicata.
La pericolosità desunta dal ruolo associativo e dai precedenti penali comporta la applicaIOne della misura di sicurezza.
23 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE
Ricorso n. 49.950/2010 R.G. * Udienza del 12 ottobre 2011
-1.10 (AD NO) L'accertamento della condotta associativa, quale sodale della famiglia di CC ZO
-
EA, addebitata a NO AD si fonda preci- puamente sulla conversaIOne (già ricordata nel precedente pa- ragrafo 1.7) intercorsa il 26 maggio 2005 tra OL, OV
HI e NI RA in merito all'avvicendamento nella reggenza del mandamento di OR VA.
Gli interlocutori nell'elencare le persone che avrebbero dovuto partecipare alla progettata riunione menIOnano NO BA dagliacca e precisano che l'appellante sarebbe dovuto interve- nire in rappresentanza sia della famiglia di corso Calatafimi, sia in sostituIOne del fratello ET della famiglia di
-
-
CC ZO EA.
Inoltre nel corso del colloquio intercorso il 6 agosto 2005 tra
OL e GE AD, nipote del giudicabile, "l'anziano boss" interessa l'interlocutore perché si faccia portatore nei confronti dello IO della direttiva di improntare a cautela i rapporti con gli altri associati.
Non colgono nel segno le ulteriori obieIOni (oltre quelle, già trattate, circa la supposta inutilizzabilità delle intercettaIOni) formulate dai difensori dall'appellante, in ordine alla mancata partecipaIOne dell'imputato al colloquio tra OL, HI e
RA, in ordine alla omessa dimostraIOne che AD fosse stato informato della progettata riunione e, soprattutto, che avesse effettivamente partecipato alla criminale adunanza, in ordine alle ritenute aggravanti, in ordine al regime sanIOna- torio con riferimento alla successione delle leggi penali nel tempo e in ordine al diniego delle attenuanti generiche.
L'importanza della riunione progettata per sancire la succes- sione di RA ad GO BA nella reggenza del mandamento di OR VA (in deroga al criterio della an- zianità che avrebbe comportato la sostituIOne di BA con OV RI), nel quadro della strategia di OL in
مین
24 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE
Ricorso n. 49.950/2010 R.G. Udienza del 12 ottobre 2011
merito alla ristrutturaIOne del mandamento, risulta dalle ulteriori conversaIOni del 7 luglio 2005, tra OL e IN, e del 21 ottobre 2005, tra OL e HI.
Orbene, è "di scarso rilievo", ai fini dell'accertamento della re- sponsabilità di AD, la circostanza che la “riunione programmata” abbia, poi, avuto luogo effettivamente secondo quanto previsto dagli organizzatori: la conversaIOne del 26 maggio 2005 dimostra, piuttosto, “il mantenimento di stabili rapporti con gli associati", da parte dell'appellante e la capacità di costui a concorrere “alla formaIOne di decisioni rilevanti ai fini dei nuovi assetti interni al sodaliIO".
Tanto emerge pure dalla conversaIOne tra OL e il nipote dell'appellante, destinatario della direttiva del primo circa i rapporti con i sodali.
Peraltro la polizia giudiziaria ha identificato l'imputato tra gli interlocutori della conversaIOne intercorsa il 4 novembre 2005 tra OL e il rag. Fiumefreddo, all'interno del box del primo, concernente "questioni riservate" in relaIOne alla misura di prevenIOne patrimoniale a carico del capomafia di AR.
Sussistono le ritenute aggravanti di cui ai commi quarto e sesto dell'articolo 416-bis Codice Penale: le succitate circostanze hanno infatti natura oggettiva e concernono l'associaIOne e non la specifica condotta del singolo compartecipe.
La protraIOne della permanenza dopo l'entrata in vigore della legge 5 dicembre 2005 n. 251 comporta l'applicaIOne delle nuove norme introdotte dalla novella e recanti inasprimenti delle sanIOni.
La "pervicacia" dimostrata dall'appellante e i precedenti speci- fici lo rendono immeritevole delle invocate attenuanti generi- che correttamente negate dal primo giudice.
1.11 (AD ET) – Di recente condannato per pregres- sa, analoga condotta associativa, AD ET, esponen-
مل
ک
252 5 SEZIONE PRIMA PENALE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Udienza del 12 ottobre 2011 Ricorso n. 49.950/2010 R.G. *
te della famiglia di CC ZO EA, pur sottoposto alla sorveglianza speciale della pubblica sicurezza col divieto di soggiorno nella provincia di Palermo, ha protratto la parteci- paIOne alla cosca successivamente al 5 aprile 2004 (data della sentenza di primo grado, relativa alla precedente condanna).
La prova del delitto associativo come riqualificato dal primo giudice, colla derubricaIOne ai sensi dell'articolo 416-bis, comma 1, Codice Penale della originaria imputaIOne, formula- ta a' termini del secondo comma del medesimo articolo, è offer- ta dalle intercettaIOni delle conversaIOni tra presenti inter- corse il 26 maggio 2005 tra OL, OV HI e NI
RA (siccome come illustrato nei precedenti paragrafi), il
28 luglio 2005 tra OL e IN, il 6 agosto e il 3 settembre 2005 tra OL e il coimputato, GE AD, figlio dell'appellante.
OL, OV e RA, in relaIOne alla programmata ri- unione per la sostituIOne del reggente del mandamento di OR VA, convengono che per la famiglia di CC Mez- zo EA dovrà intervenire alla adunanza NO AD gliacca, in sostituIOne del fratello ET, proprio perché co- stui, a cagione del divieto di soggiorno nella provincia di Pa- lermo, non potrà partecipare.
Lo stesso OL nel successivo colloquio con IN fa, quindi, riferimento all'appellante come tramite per i contatti con i capi dei mandamenti della provincia di NI (in vista di future alleanze) e con lo stesso EO SI AR, capo della mafia di Castelvetrano, latitante da molti anni.
Negli incontri di OL col figlio dell'imputato emerge il ruolo di ET AD quale elemento di collegamento con i mafiosi trapanesi e il coinvolgimento del giudicabile in attività criminali (estorsioni) di Cosa OS;
OL raccomanda all' interlocutore di sensibilizzare il genitore alla adoIOne delle op-
Ми
26 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
- SEZIONE PRIMA PENALE
Ricorso n. 49.950/2010 R.G. * Udienza del 12 ottobre 2011
portune cautele nei discorsi concernenti “questioni legate alla organizzaIOne mafiosa”.
Sono, pertanto, infondate le censure formulate con i motivi di gravame sotto il profilo che difetterebbe la dimostraIOne di concrete condotte delittuose effettivamente perpetrate dell' appellante, laddove le conversaIOni intercettate riflettono me- ri propositi e intenIOni degli interlocutori in assenza del giudi- cabile.
Il tenore delle conversaIOni intercettate (testualmente ripor- tate nei passaggi salienti dalla Corte territoriale) comprova l' attualità della protraIOne della permanenza della condotta as- sociativa dell' appellante, sia in relaIOne al ruolo di tramite con i trapanesi - ruolo assunto proprio sfruttando la circostan- za del divieto di soggiorno nella provincia palermitana - sia in relaIOne alla gestione di affari criminali della cosca, cui si rife- riscono le istruIOni inviate da OL per mezzo di GE BA dagliacca all'imputato.
Neppure sono fondate le ulteriori censure difensive in merito alle aggravanti della disponibilità di armi e del rimpiego dei profitti illeciti.
In relaIOne alle ritenute aggravanti di cui ai commi quarto e sesto dell'articolo 416-bis Codice Penale soccorrono i rilievi, e- spressi nei paragrafi precedenti, in ordine alle medesime que- stioni sollevate dagli altri appellanti.
La consideraIOne della “pervicacia” dimostrata dal giudicabile della reiteraIOne della condotta delittuosa, a dispetto della mi- sura di prevenIOne, e dei precedenti penali comportano la con- ferma della decisione impugnata anche sul punto del diniego delle circostanza attenuanti generiche invocare dall' appellan- te.
Conclusivamente la pena finale, ferma la commisuraIOne della pena principale (anni dodici di reclusione) per il delitto associa-
M رس
27 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE
Ricorso n. 49.950/2010 R.G.
* Udienza del 12 ottobre 2011
tivo, deve essere rideterminata colla esclusione della so- la multa (in euro mille), indicata nel dispositivo della senten- za appellata quale (unico) aumento a titolo di continuaIOne per la estorsione tentata (reato dal quale l'appellante è assol- to), e con l'aumento conseguente alla continuaIOne ricono- sciuta in accoglimento dell'appello del giudicabile.
1.12 (AD GE) - Identici elementi del compendio probatorio, gravante a carico di ET AD, sorreggo- no l'affermaIOne della penale responsabilità del figlio di co- stui, GE, in ordine al delitto associativo a lui ascritto.
Devono essere disattese le obieIOni e le deduIOni, formulate dall' appellante col gravame principale e con i motivi nuovi, sotto il profilo della insussistenza della condotta associativa in consideraIOne della sporadicità dei contatti con OL, solo due incontri in breve lasso di tempo, del ruolo di mero “latore di messaggi per il padre" assunto nell'occasione, della protesta, nel corso della conversaIOne del 6 agosto 2005, di non voler sapere niente del discorso iniziato dall'interlocutore e della cir- costanza che il giudicabile si rivolgeva al capo mafia, dandogli del lei;
e, inoltre, le doglianze circa le ritenute aggravanti, il di- niego delle circostanze attenuanti generiche e la dosimetria del- lapena.
Invero il tenore dei colloqui tra l'imputato e OL, rivela nel contesto della importanza strategica rivestita dai contatti del capo mafia di AR con gli esponenti del trapanese disvela la stabile inserIOne dell'appellante nella compagine
Cosa OS: GE AD dimostra di essere per- fettamente al corrente delle dinamiche criminali interne;
e- sprime personali giudizi e valutaIOni;
utilizza esplicita- mente in relaIOne a iniziative delittuose della cosca (una estor- sione perpetrata a Castelvetrano) il pronome "noi”; e, quanto, allaprotesta di “non voler sapere”, la presa di distanza fu circo- scritta alla particolare questione della diffusione della notizia
رس
2
28 3 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE
Ricorso n. 49.950/2010 R.G. Ek Udienza del 12 ottobre 2011
del coinvolgimento del cugino dell'appellante, HI BA dagliacca, nel viaggio in Francia di NA NO, per motivi di salute;
mentre, in relaIOne "al complesso delle que- stioni illecite e alle dinamiche interne al sodaliIO" GE AD gliacca si era rivelato fattivamente interessato. Infine è affatto ovvio che l'appellante si rivolgesse "con deferenza" al OL, dandogli il lei, in consideraIOne del “ruolo egemone" di costui all'interno di Cosa OS.
Quanto alle aggravati dei commi quarto e sesto dell'articolo
416-bis Codice Penale si impone il rinvio alle consideraIOni in precedenza formulate.
Non emergono significativi elementi di valutaIOne i quali, a fronte della gravità del fatto e della pericolosità della organiz- zaIOne mafiosa, giustifiCH la concessione delle attenuanti generiche.
La sentenza appellata deve essere confermata, anche sul punto della dosimetria della pena, inflitta “in misura non molto di- scorde dal minimo edittale".
-1.13 (BO) I giudici di merito hanno accertato la re- sponsabilità dell'appellante SC BO, componente della famiglia dell' Uditore, in ordine ai delitti di direIOne e organizzaIOne di Cosa OS anche nel più vasto ambito del mandamento di IF - SO di IG e Torretta, a far tempo dal 16 dicembre 1987 (capo A), in ordine alle estor- sioni commesse in danno del gruppo MI (capo D), in dan- no della società Impianti e Asfalti, s.r.l. (capo H), in dan- no della società OR (capo L), in danno della società Ma- rina di Villa Igea s.p.a. (capo M), e in danno società SE- AT AUTO SYSTEM s.r.l., concessionaria della omonima casa automobilistica (capo P), nonché alla tentata estorsione in danno dell'imprenditore IT BU (capo N).
2 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE
Ricorso n. 49.950/2010 R.G. * Udienza del 12 ottobre 2011
L'accertamento si fonda sulla “miriade" delle intercettaIOni delle conversaIOni del giudicabile col capo del mandamento
OL e/o con altri esponenti di Cosa OS.
Per quanto concerne la ecceIOne di inutilizzabilità delle inter- cettaIOni, formulata dall'appellante, soccorre il rinvio alle consideraIOni espresse in precedenza.
I residui motivi di appello (salvo quello circa la continuaIOne) sono tutti infondati:
sia riguardo al delitto associativo sotto i limitati profili non essendo contestata la partecipaIOne alla associaIOne cri- minale a) della ricorrenza della ritenuta ipotesi di cui al se-
-
condo comma dell'articolo 416-bis Codice Penale, b) della ap- plicaIOne del più severo regime sanIOnatorio introdotto dalla legge 5 dicembre 2005 n. 251; c) del ritenuto concorso delle aggravanti di cui al quarto e al sesto comma dell'articolo 416- bis Codice Penale;
sia riguardo ai reati scopo di estorsione in punto di accerta- mento delle condotte, in punto.
sia riguardo alla recidiva e alla misura di sicurezza.
I difensori sostengono in relaIOne all'accertamento della con- dotta associativa di direIOne: i rapporti con OL trovano giustificaIOne nella personale relaIOne di amicizia, cementata dal lungo periodo di detenIOne in comune;
il giudicabile non ha ricoperto cariche di vertice nel mandamento;
si disinteres- sava delle "sorti degli altri mandamenti"; ha espressamente declinato, nel corso delle conversaIOni del 3 e del 9 agosto 2005
l'invito di assumere la reggenza del mandamento di CAdi- falco;
deve, comunque, applicarsi la disciplina sanIOnatoria più favorevole al reo, alla stregua della disposiIOne vigente prima della legge 5 dicembre 2005 n. 251 di modificaIOne dell'articolo 416-bis Codice Penale;
erroneamente la Corte ter- ritoriale ha ritenuto il concorso delle aggravanti, entrambe a
ли 30 -SEZIONE PRIMA PENALE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Udienza del 12 ottobre 2011 Ricorso n. 49.950/2010 R.G. *
effetto speciale, della disponibilità di armi e dell'impiego del profitto dei reati, previste, rispettivamente, nei commi quarto e sesto dell'articolo 416-bis, Codice Penale.
Orbene, la negativa difensiva delle funIOni di direIOne e di coordinamento è smentita dal tenore delle conversaIOni.
Nel corso del colloquio del 22 settembre 2005, in seguito alla domanda retoricamente posta da OL, BO conferma e- spressamente di essere il sottocapo della famiglia dell'Uditore.
Dalle conversaIOni dell'imputato, diffusamente riportate dalla Corte territoriale con ampie citaIOni testuali, a) del 9 agosto 2005 con OL e i SA, vertente sulla questione di rilievo apicale del rimpatrio degli PP (gli RI), o- steggiato da OL;
b) del 3 agosto 2005 col solo OL in or- dine alla sostituIOne di IN NÒ col fratello GI NI nella reggenza del mandamento di IF;
c) dell'8 settembre 2005 con RC e IN NÒ; d) del
6 maggio 2005 con LO NN;
e) del 17 ottobre 2005 con NO SA;
f) del 23 giugno 2005 con IN
NÒ e con LO NN emergono “l'importanza e il ruolo decisionale" dell'appellante, il concorso di costui nella deliberaIOne di "decisioni vitali per la organizzaIOne", l'eserciIO del ruolo direttivo, estrinsecato mediante direttive, istruIOni e rimproveri, elaboraIOne di strategie nella intimi- daIOne e nell'assoggettamento delle vittime delle attività e- storsive di Cosa OS, l'atteggiarsi di BO “in modo del tutto paritario" nei confronti del reggente del mandamento
IN NÒ, il quale, a sua volta, cura di tenere infor- mato il giudicabile "delle questioni di maggior interesse del man- damento" e di chiedere il suo consiglio.
Non contraddice la conclusione il rifiuto, opposto a OL, della reggenza del mandamento di IF, piuttosto ri-
M 31 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE
Ricorso n. 49.950/2010 R.G.
* Udienza del 12 ottobre 2011
conducibile alle riserve di BO rispetto alle "rigide posiIOni del suo autorevole interlocutore".
Con riferimento ai motivi di appello circa la successione delle leggi penali nel tempo (quarto motivo) e il concorso delle ag- gravanti, di cui ai commi quarto e sesto dell'articolo 416-bis del
Codice Penale (ottavo motivo) devono ribadirsi le considera- IOni in precedenza espresse in relaIOne alle medesime censure formulate da altri giudicabili.
Riguardo ai reati scopo di estorsione, la prova della condotta dell'appellante in relaIOne alla estorsione in danno delle socie- tà del gruppo MI (capo D) è offerta dalle intercettaIOni delle conversaIOni di BO con IN NÒ e E- ro NN, il 18 maggio 2005, e con NÒ il 26 maggio 2005.
Il giudicabile è attinto dalle dichiaraIOni confessorie rese nel corso del colloquio con NÒ e NN - in ordine alla estorsione in danno della agenzia di scommesse, sita in via Pa- cinotti, Mira s.r.l., della quale i MI possedevano alcune quote.
Priva di pregio è l'obieIOne difensiva che era stata la persona offesa MI PP secondo quanto anche da costui confermato a prendere contatto con BO.
Invero l'appellante agiva non per la esclusiva tutela della vit- tima, bensì perseguendo anche l'interesse della organizzaIOne mafiosa, come è reso palese dalle istruIOni rivolte a NÒ in ordine alla gestione dell'illecito affare;
e la contrarietà mani- festata all'aumento del pizzo, preteso dai sodali della fami- glia della CE, riflette, piuttosto, valutaIOni “di convenienza e di opportunità [..] nell'ottica della complessiva strategia mafiosa nel [..] settore criminale della estorsione e del controllo del territo- rio".
یل
32 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE
Ricorso n. 49.950/2010 R.G. * Udienza del 12 ottobre 2011
La responsabilità del giudicabile in ordine al concorso con Vin- cenzo NÒ nella estorsione in danno dell'imprenditore
OV BA NÒ, cugino del correo, (capo H) è comprovata dalle intercettaIOni delle conversaIOni tra i due compartecipi del 31 marzo 2005 e del 26 marzo 2005, dalle qua- li risulta la particolare intransigenza dimostrata da BO nella riscossione del pizzo a fronte delle difficoltà rappresentate dall' imprenditore, che non disponeva della liquidità necessaria peril ritardo del committente nei pagamenti.
Le obieIOni difensive sono infondate. Quanto alla consuma- IOne del delitto emerge dalle parole di IN NÒ il ri- ferimento espresso alla pregressa riscossione di somme e- storte alla vittima. Né, in ordine alla individuaIOne di costui, sono condivisibili le censure dell'appellante, sotto il profilo che
OV BA NÒ non aveva assunto l'appalto dei lavori nella area di Castello a Mare di Palermo, ai quali lavori si fa riferimento nelle conversaIOni intercettate: invero GI NI BA NÒ aveva noleggiato un mezzo alla ditta appaltatrice;
e la crisi di liquidità dell'appaltatore (a cagione del ritardo della pubblica amministraIOne committente nella corresponsione del prezzo per lo stato di avanzamento) aveva, per l'appunto, comportato le difficoltà a corrispondere il pizzo da parte dell'imprenditore estorto, a sua volta non remunerato peril nolo.
Il quadro probatorio della estorsione in danno della società
OR s.p.a. dell'imprenditore GO US (capo L), sul- la base delle intercettaIOni delle conversaIOni di BO con
IN NÒ, il 19 ottobre 2004, con LO NN, il 28 febbraio 2005, e con IN NÒ e NO AN ne, l'8 settembre 2005, è "incontestabile" a dispetto della negativa del US. NN riferisce espressamente a O- nura di aver incaricato per la materiale riscossione del pizzo in ragione di settecento euro al mese un ulteriore compar-
-
-
می ں
33 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
-SEZIONE PRIMA PENALE
Ricorso n. 49.950/2010 R.G. ** Udienza del 12 ottobre 2011
tecipe, tal Sarino, non individuato;
e di avere incassato la somma.
Con riferimento alle estorsioni commesse in danno della società
Marina di Villa Igea, s.r.l., concessionaria del porto turi- stico dell'Acquasanta (capo M), e dell'imprenditore IT BU SC (capo N) non sono decisive le obieIOni dell'appellante circa i rapporti di amicizia esistenti tra BO, HI
GU, presidente del consiglio di amministraIOne della so- cietà, e BU;
circa la negativa del ridetto GU;
circa la sussistenza del reato nei confronti di BU, non avendo co- stui mai intrapreso i lavori in relaIOne ai quali era stata for- mulata la richiesta del pizzo;
circa la condanna per delitto as- sociativo riportata dal ridetto imprenditore.
Le conversaIOni intercettate di BO con IN Marcia- nò, il 18 maggio 2005, e con OL, il 20 settembre 2005, com- provano il perfeIOnamento della estorsione in danno della so- cietà, sottoposta al pagamento della somma di € 1.500 al mese e il ruolo di BO nella compartecipaIOne delittuosa, consi- stito nella determinaIOne dell'importo della tangente, nonché la specifica finalità perseguita dall' appellante "nell'interesse della organizzaIOne mafiosa [..] nella più generale strategia di controllo del territorio".
Le ulteriori conversaIOni dell'appellante con Buscemi, il 18 febbraio 2005, con NO PI, capo della famiglia dell' Acquasanta, il 15 settembre 2005, e con OL, il 20 set- tembre 2005, dimostrano l'impegno assunto da BU colla determinaIOne della percentuale della tangente sull' importo dell' appalto la consumaIOne della estorsione, senza che rilevi la circostanza dell'effettivo iniIO dei lavori appaltati.
Quanto, infine, alla estorsione in danno della società AT
AUTO SYSTEM s.r.l., concessionaria della omonima casa automobilistica (capo P), la mendace negativa del concessiona- rio correlabile al timore di "possibili ritorsioni” da parte di Co-
M
34 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
-SEZIONE PRIMA PENALE
Ricorso n. 49.950/2010 R.G. Udienza del 12 ottobre 2011
sa OS, è resistita dagli inequivocabili riferimenti circa la perpetraIOne del reato emergenti dalle intercettaIOni dei col- loqui dell'imputato col compartecipe LO NN, il 28 febbraio 2005 e il 6 maggio 2005, il quale, nella seconda con- versaIOne, dà specificamente conto all'appellante della somma mensile estorta alla società e destinata “al mantenimento delle famiglie degli associati detenuti".
La ricorrenza della aggravante a effetto speciale di cui all'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991 n. 152, converti- to nella legge 12 luglio 1991 n. 203, ritenuta in relaIOne alle e- storsioni di cui ai capi D, H, M e N, non è esclusa dalla dedotta "mediaIOne" nei confronti delle vittime: invero il fine della condotta dell'appellante è "con evidenza" la agevolaIOne della cosca "nell'ambito di una strategia più complessa e del controllo del territorio da parte ella associaIOne mafiosa, piuttosto che quel- lo di venire incontro alle richieste" degli imprenditori taglieggia- ti.
Infine, in relaIOne ai residui motivi di appello, deve conside- rarsi che il riconoscimento della continuaIOne non è di ostaco- lo alla affermaIOne della ritenuta recidiva.
E quanto alla misura di sicurezza (peraltro applicata nella du- rata minima di un anno), la "pervicacia" e la "estrema pericolo- sità", dimostrate dall'appellante, consigliano la conferma della sentenza appellata anche sul punto.
-1.14 (EM RM) La permanenza della parteci- paIOne di RM MI alla organizzaIOne mafiosa del mandamento di AR si è protratta, pur dopo la con- danna passata in giudicato per la pregressa condotta associati- va, a far tempo dal 21 novembre 2003, data della sentenza di primo grado del precedente giudiIO, e si è estrinsecata (al pari di quella del figlio OV) nell' eserciIO nell'interesse della
-
della attività imprenditoriale nel settore ediliIO, nel cosca-
controllo degli appalti, nonché nella custodia di armi e nell'
ملل
35 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
-SEZIONE PRIMA PENALE
Ricorso n. 49.950/2010 R.G. * Udienza del 12 ottobre 2011
apporto prestato ai collegamenti con gli associati anche in lati- tanza, tra i quali lo stesso ER NO.
L'accertamento si fonda sulle intercettaIOni delle conversa- IOni intercorse tra OL e LO NN, il 28 maggio
2005; tra OL e BO, il 9 agosto 2005; tra OL, HI e OV EM, il 24 settembre 2005; tra OL, GE
AD e OV EM, il 6 agosto 2005; tra OL e lo stesso imputato, il 31 luglio 2005, il 9 ottobre 2005 e il 10 ot- tobre 2005.
Non meritano accoglimento le censure formulate col l'atto di gravame dal difensore dell'appellante, sotto il profilo della (ri- tenuta) carente valutaIOne critica delle intercettaIOni, della mancanza di riscontri, della inidoneità della mera cointeressen- za (con OL) il alcuni affari a fondare l'affermaIOne della compartecipaIOne alla associaIOne criminale, anche alla luce della circostanza, emergente dal colloquio del 9 agosto 2005 tra
OL e BO che la impresa del giudicabile aveva “i mezzi fermi" e della equivocità della conversaIOne del 9 ottobre 2005 sul punto della detenIOne delle armi, nonché sotto il profilo del trattamento sanIOnatorio.
Il compendio probatorio non lascia adito ad alcun dubbio circa la intraneità dell'appellante alla organizzaIOne mafiosa.
RM EM risulta ripetutamente presente nel box di
OL, in occasione di importanti riunioni per la attività della consorteria mafiosa;
la stretta comunanza di interessi con RO tolo si correla all'inserimento della attività imprenditoriale
“nelle logiche di controllo del territorio”, in regime di sostanziale monopolio;
significativi sono in proposito i colloqui del 6 ago- sto 2005 tra OL, il figlio (e socio) del giudicabile, OV e GE AD costui chiede il "permesso" per l'acquisto di una pala meccanica e per la intrapresa della rela- tiva attività e del 9 agosto 2005 tra OL e BO il quale
-
considera criticamente la espansione degli affari della impresa
میں
36 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE
Ricorso n. 49.950/2010 R.G. * Udienza del 12 ottobre 2011
dei EM, considerata eccessiva e controproducente;
il col- loquio del 31 luglio 2005 tra l'appellante e OL comprova la specifica attività associativa, pure, disimpegnata da EM nel promuovere i contatti tra OL e i sodali (nella specie
PP EL); circa la custodia delle armi il tenore del colloquio del 9 ottobre 2005 tra l'appellante e OL (riporta- to nella sentenza di primo grado) è affatto univoco;
la sentenza appellata merita, infine, conferma anche sul punto della dosi- metria della pena per il delitto associativo, avendo il primo giudice inflitto la sanIOne, contenendola in misura “prossima al minio edittale".
1.15 (EM OV) - Il ruolo di OV EM, figlio e socio di RM EM, nella compartecipaIOne as- sociativa è analogo a quello del padre.
L'accertamento si fonda sulle medesime emergenze considerate nel precedente paragrafo, nonché sulle intercettaIOni della ri- unione tenuta il 21 ottobre 2005, colla partecipaIOne dell' im- putato, nel box di OL, dopo l'arresto di HI e di Ingara-
o, e del colloquio intercorso tra OL e l'imputato il 20 luglio
2005.
Appaiono destituiti di fondamento i motivi di appello formula- ti dal difensore, il quale ha sostenuto: i rapporti con esponenti di vertice di Cosa OS non dimostrano la partecipaIOne alla associaIOne criminale;
il giudicabile è estraneo alle dinamiche della organizzaIOne;
né ha ricoperto alcun "ruolo stabile e per- manente"; la attività imprenditoriale dell'appellante non ha lu- crato alcun vantaggio;
risulta, anzi, dalla conversaIOne del 9 agosto 2005 che l'impresa aveva i "mezzi fermi"; non c'è prova della aggiudicaIOne di appalti di opere pubbliche;
in occasione degli incontri nel box di OL l'imputato mai prese parte at- tiva alle conversaIOni;
il giudicabile meritava il riconoscimen- to delle attenuanti generiche;
la pena è eccessiva;
illegittima è
میل
37 SEZIONE PRIMA PENALE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Udienza del 12 ottobre 2011 Ricorso n. 49.950/2010 R.G. *
la confisca del compendio aziendale, sequestrato con provve- dimento del 26 ottobre 2006.
OV MI partecipa ad alcune delle riunioni "più si- gnificative" tenute nel box di OL, nel corso delle quali i partecipanti discussero e decisero "questioni e temi centrali per la intera organizzaIOne criminale", in relaIOne alla riorganiz- zaIOne del mandamento di OR VA, dopo l'arresto del reggente;
depositario della fiducia in lui risposta dalla organiz- zaIOne, l'appellante coopera ad assicurare i contatti tra RO lo e i sodali;
e con riferimento all'incontro concordato tra RO
―
tolo e il padre il 31 luglio 2005 - accompagna il 3 agosto 2005 dal capo mandamento il compartecipe PP EL;
collabora, altresì, come emerge dal colloquio con OL e Nic- chi nella detenIOne e nella custodia dell'arsenale della cosca;
la attività imprenditoriale è esercitata dall'appellante in "sostan- ziale regime di monopolio", sicché in occasione dell' incontro presso il box di OL, colla partecipaIOne del giudicabile,
GE AD chiede il "permesso" per intraprendere una attività economica;
il colloquio del 20 luglio 2005 tra l'imputato e OL comprova il pieno coinvolgimento del giu- dicabile nella acquisiIOne del "controllo delle attività economiche del territorio”; il tenore delle conversaIOni dimostra inequivo- cabilmente l'attiva partecipaIOne di OV MI sia a- gli incontri e che alle attività criminali oggetto dei colloqui;
la pena, irrogata in misura prossima al minino edittale, non meri- ta di essere ridotta;
la gravità della condotta e la pericolosità ostano alla concessione delle attenuanti generiche, peraltro in carenza di alcun elemento che ne consigli la elargiIOne;
ricor- rono tutti i presupposti e le condiIOni per la disposta confisca dei beni aziendali;
le modalità di gestione della impresa, come emerge dalle intercettaIOni, erano, infatti, "improntate ai me- todi tipici della sopraffaIOne mafiosa", sicché ricorre più di una delle "categorie", previste dalla legge per l' adoIOne del provvedimento ablatorio.
میں
38 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE Ricorso n. 49.950/2010 R.G. Udienza del 12 ottobre 2011
-1.16 (EL) La prova della protraIOne della perma- nenza della condotta associativa di PP EL espo- nente della famiglia di GO RA (come riqualificata dal primo giudice, colla derubricaIOne ai sensi dell'articolo 416- bis, comma 1, Codice Penale della originaria imputaIOne, for- mulata a' termini del secondo comma del medesimo articolo), a far tempo dal 6 giugno 1997 (data della sentenza di primo gra- do del precedente giudiIO a suo carico per associaIOne di tipo mafioso definito condanna passata in giudicato) è offerta dalle intercettaIOni della già citata conversaIOne del 26 maggio
2005 tra OL, HI e RA, concernente l'avvicendamento della reggenza del mandamento di OR
VA e del colloquio tra OL e RM MI del 31 lu- glio 2005, nonché dal serviIO di osservaIOne del 3 agosto 2005.
Devono essere disattesi i motivi di gravame formulati dal di- fensore il quale ha dedotto la carenza di intercettaIOni di col- loqui dell'appellante, la mancata prova della esistenza della famiglia di GO RA e della supposta rappresentanza di detta famiglia da parte di EL in occasione della pro- grammata riunione, il difetto di dichiaraIOni di reità dei colla- boranti, la incertezza della identificaIOne dell'imputato in oc- casione della ipotizzata visita a OL, l'esito favorevole del procedimento di prevenIOne, la illegittimità della applicaIOne del regime sanIOnatorio, introdotto dalla legge 5 dicembre 2005 n. 251.
La esistenza della famiglia GO RA è comprovata, oltreché dai riferimenti emergenti dalla intercettaIOne del 26 maggio 2005, dall'organigramma dattiloscritto sequestrato a LV Lo LO, in occasione della sua cattura;
il docu- mento annovera la famiglia in parola tra quelle che gono il mandamento di AR. compon-
ملل
39 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE
Ricorso n. 49.950/2010 R.G. Udienza del 12 ottobre 2011
Avuto riguardo alla importanza che rivestiva la adunanza, programmata per sancire l'avvicendamento nella reggenza del mandamento di OR VA, la prevista partecipaIOne dell'
“anziano uomo di onore" rivela la "sicura intraneità" del Cap- pello "nella organizzaIOne mafiosa anche per periodo in contesta- IOne".
La attualità degli “stabili rapporti" con OL è inoltre dimo- strata dalla intercettaIOne del colloquio del 31 luglio 2005 tra costui e RM EM, il quale informa l'interlocutore della richiesta di EL di conferire con lui.
Le immagini fotografiche dell'appellante, in occasione della vi- sita di EL a OL, effettivamente avvenuta il 3 agosto
2005, e la individuaIOne dell'appellante effettuata dal perso- nale operante, in serviIO di appostamento e osservaIOne, presso la residenza di OL, non lasciano margine alcuno per nutrire dubbi di sorta. Mentre non sono pertinenti i riferimenti difensivi alle dichiaraIOni (neppure prodotte) rese da tal Sal- vatore CU concernenti persona diversa (ET EL).
Affatto ininfluente è l'esito (favorevole al giudicabile) del pro- cedimento promosso a suo carico dal Pubblico Ministero per l'applicaIOne della misura di prevenIOne patrimoniale della confisca, in quanto la relativa decisione si fonda sulla dimo- straIOne del legittimo titolo di acquisto dei beni da confiscare.
In ordine alla applicaIOne del regime sanIOnatorio introdotto dalla legge 5 dicembre 2005 n. 251 soccorre il rinvio alle consi- deraIOni espresse in precedenza con riferimento alle analoghe censure formulate dagli altri appellanti.
1.17 (Di MA) - L'accertamento di responsabilità a ca- rico di IN Di MA, in ordine ai delitti di direIOne di as- sociaIOne di tipo mafioso, nell'ambito della famiglia della
Acquasanta del mandamento di Resuttana, retta ancora formalmente dall'anziano esponente NO PI, gra- vemente ammalato (capo A), nonché di estorsione consumata
ی ک
40 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE
Ricorso n. 49.950/2010 R.G. * Udienza del 12 ottobre 2011
in danno della società Marina di Villa Igea s.p.a. (capo M) e tentata in danno dell' imprenditore IT BU (capo
N), si fonda sulle intercettaIOni delle conversaIOni in- tercorse tra BO e LO NN, il 18 maggio 2005 e il
26 maggio 2005; tra BO e PI, il 15 settembre 2005 e il 29 settembre 2005; tra BO e OL, il 20 settembre
2005; tre BO e IN NÒ, il 26 maggio 2005.
Non sono fondati i motivi di gravame presentati dal difensore dell'appellante, il quale, contestando la valenza probatoria del- le intercettaIOni, ha dedotto: non sono dimostrate la assun- IOne da parte del giudicabile di "un ruolo materiale [..] all'interno della struttura criminosa”, né, tampoco, le ipotizzate attribuIOni di direIOne della cosca, essendo la posiIOne dell'imputato come emerge dalla intercettaIOne del 20 set- tembre 2005 affatto subordinata rispetto a quella di O-
-
ne; quanto ai delitti fine, neppure è provata la materiale corre- sponsione della tangente di € 1.500 al mese da parte di AC CH GU, presidente del consiglio di amministraIOne della società Marina di Villa Igea, s.r.l.; e, quanto al ten- tativo di estorsione nei confronti del BU il reato è "rima- sto solo a livello di progetto", senza alcun "iniIO di realizzaIO- ne".
Invero le conversaIOni comprovano il ruolo "preminente” eser- citato dall'appellante nella famiglia della Acquasanta pur sotto la formale reggenza dell'anziano e malato PI: tanto emerge incontrovertibilmente dal colloquio del 20 settembre
2005 tra OL e BO;
il primo, pur negativamente com-
mentando l'atteggiamento estremamente cauto dell'appellante, il quale si preoccupa di agire colla copertura di
PI "Lui [D MA] non va a pisciare se non glielo dice IO NO [PI]", riconosce che è "con EN [che] si deve parla- re”, in quanto l'anziano capo di fatto "ha ceduto le armi".
41 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE
Ricorso n. 49.950/2010 R.G. ** Udienza del 12 ottobre 2011
Peraltro la questione della qualificaIOne giuridica della con- dotta appare priva di concreta influenza sul trattamento san- IOnatorio, in quanto il giudice della udienza preliminare ha commisurato la pena in misura inferiore al minimo edittale di cui all'articolo 416-bis, comma 2, Codice Penale.
La conversaIOne del 18 maggio 2005 tra BO e IN
NÒ, che precedette l'incontro tra il primo e Di MA, concernente la estorsione ai danni della società Marina di
Villa Igea, e il successivo colloquio del 20 settembre 2005 tra
OL e BO, il quale riferisce al capo mandamento in me- rito al ridetto incontro con Di MA, dimostrano la consuma- IOne della estorsione e il coinvolgimento dell'appellante: O- nura non solo cita la espressa ammissione di Di MA, circa la perceIOne della tangente in ragione di € 1.500 al mese, ma ag- giunge di essersi interessato personalmente a far anticipare una rata, in consideraIOne delle contingenti esigenze economiche di Di MA per il matrimonio della figlia.
Il tenore testuale del colloquio del 15 settembre 2005 tra NU ra e PI, in tentativo di estorsione in danno di BU, offre la prova della integraIOne del reato.
1.18 (Di PO) - Le intercettaIOni delle conver- sazioni intercorse tra l'appellante e OL, il 21 giugno
2005 e il 22 novembre 2005; tra OL e IN, il 7 luglio 2005 e il 13 ottobre 2005; tra OL e SI, il 19 ottobre 2005; tra
BO, LO NN e IN NÒ, il 18 maggio
2005 e il 26 maggio 2005 - forniscono la prova a carico del giudicabile della permanenza delle condotte associative di dire- IOne e organizzaIOne della famiglia di AL - IL e del mandamento della CE (capo A), a far tempo dal 13 dicembre 1997 (data della sentenza di primo grado del prece- dente giudiIO a suo carico per associaIOne di tipo mafioso de- finito condanna passata in giudicato), nonché della comparte-
میں
42 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE
Ricorso n. 49.950/2010 R.G. * Udienza del 12 ottobre 2011
cipaIOne dell'appellante nel delitto di estorsione consumata in danno delle società del gruppo MI (capo D).
Devono essere disattesi i motivi di gravame proposti dai difen- sori, i quali hanno negato la attualità della permanenza del de- litto associativo e il coinvolgimento dell'imputato nella estor- sione, obiettando al riguardo che Di PO era stato ristretto dal 1995 al luglio 2003 e la responsabilità per il delitto fine non può essere desunta dalla supposta posiIOne di vertice nella co- sca;
gradatamente hanno postulato la derubricaIOne, ai sensi dell'articolo 416-bis, comma 1, Codice Penale, del delitto rite- nuto ai sensi del secondo comma del medesimo articolo, argo- mentando che la “anzianità" del giudicabile giustificava i con- tatti con esponenti di vertice e che al mandamento era, all'epoca, preposto EL IN, detto u' NN, successi- vamente deceduto;
e, ancora in subordine, hanno postulato la applicaIOne, in relaIOne al delitto associativo, delle disposi- IOni previgenti rispetto a quelle introdotte dalla novella del 5 dicembre 2005, n. 251; la esclusione delle aggravanti della di- sponibilità delle armi e del reimpiego dei profitti illeciti, ai sen- si dei commi quarto e sesto dell'articolo 416-bis Codice Penale;
il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la ri- duIOne della pena irrogata per il delitto associativo.
Dalla conversaIOne del 26 maggio 2005 tra BO, NN
e NÒ emerge il riconoscimento, da parte degli interlocu- tori, di ET Di PO quale capo della famiglia di IL in relaIOne al riparto dei profitti delle estorsioni commesse nel territorio di riferimento e, in particolare, del pizzo corrisposto dal gruppo MI;
lo stesso Di PO, conversando con RO tolo il 21 giugno 2005 e il 22 novembre 2005, discute "della pianificaIOne di attività illecite e di problematiche di generale in- teresse per la organizzaIOne mafiosa", di assoluta attualità, qua- le l'avvicendamento dei fratelli NÒ nella reggenza del mandamento di SO di IG e il controllo delle estorsioni, sicché è irrilevante il riferimento (valorizzato dai difensori) alla
ہیں
43 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE
Ricorso n. 49.950/2010 R.G. * Udienza del 12 ottobre 2011
vendita di un immobile di ER NO, risalente al pe- riodo di permanenza della pregressa condotta associativa, già giudicata. Infine, OL e IN, nel colloquio del 13 ottobre 2005, fanno riferimento ai rapporti conflittuali dell'appellante con gli IN.
La condotta associativa integra gli estremi del ritenuto delitto di direIOne di associaIOne di tipo mafioso, risultando la as- sunIOne da parte di ET Di PO “di un effettivo ruolo api- cale nella organizzaIOne mafiosa" già in epoca antecedente al decesso di EL IN, morto nel gennaio 2006.
I colloqui tra BO, LO NN e IN NÒ, del 18 maggio 2005 e del 26 maggio 2005 rivelano che Di AP li, dopo la sua scarceraIOne, divenne, subentrando a EL
IN, effettivo percettore finale del pizzo corrisposto dal gruppo MI e, anzi, si interessò per la maggioraIOne della tangente.
Tanto è ulteriormente confermato dalla conversaIOne del 19 ottobre 2005 tra OL e il compartecipe SC SI, nel corso della quale veniva convenuto (allo scopo di eludere le in- vestigaIOni intraprese nei confronti del gruppo MI) che l' imprenditore non avesse più alcun contatto con Di PO e che alla materiale riscossione del pizzo provvedesse unicamente lo SI.
In ordine alla ricorrenza delle ritenute aggravanti, di cui ai commi quarto e sesto dell'articolo 416-bis Codice Penale e in ordine alla applicaIOne al delitto associativo delle disposiIOni introdotte dalla legge 5 dicembre 2005 n. 251 soccorrono le consideraIOni in precedenza esposte in relaIOne ad analoghe censure degli altri appellanti.
Lapena inflitta il delitto associativo appare congrua;
la per pervicacia dimostrata nel delinquere, i precedenti penali anche specifici e la "negativa connotaIOne" della personalità dell' ap- pellante lo rendono immeritevole della elargiIOne delle circo-
يل
44 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE
Ricorso n. 49.950/2010 R.G. * Udienza del 12 ottobre 2011
stanze attenuanti generiche;
sicché, anche sui punti in questio- ne, deve essere confermata la sentenza appellata.
1.19 (FI) - La affermaIOne della responsabilità pe- nale a carico di MA FI in ordine al delitto di estorsione tentata in danno dell'imprenditore zootecnico LV RO ME (così riqualificato il reato di estorsione consumata ritenuto dal primo giudice) si fonda sull'univoco compendio probatorio costituito dalla corrispondenza epistolare tra OL e R- do NO, sequestrata in occasione della cattura del se- condo e dalle dichiaraIOni della collaborante US TA.
Dallo scambio di messaggi tra i due esponenti mafiosi risulta che OL, interessato da ET AD, amico del RO ME, aveva invocato l'intervento di NO in ordine alla richiesta estorsiva di pagamento della somma di € 30.000 rivol- ta dall'appellante FI all'imprenditore, nell'interesse della associaIOne;
e che NO aveva confermato l'assoggettamento di OM al pizzo, precisando di aver per- sonalmente determinato l'importo della tangente (a fronte del- la disponibilità della persona offesa a versare la minore somma di € 25.000) e rimettendo a OL la decisione sulle concrete modalità di esaIOne, la quale doveva essere adempiuta prima della prossime festività pasquali.
Devono essere disattesi i motivi di appello sul punto della re- sponsabilità del giudicabile, sotto i profili della incerta identifi- caIOne del medesimo, indicato nel biglietto di OL col pre- nome (MA) e della inutilizzabilità della intercettaIOne della conversaIOne intercorsa il 5 luglio 2001 tra l'imputato e Giu- seppe RI nell'abitacolo della autovettura Audi di costui;
sul punto della aggravante a effetto speciale di cui all'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991 n. 152, convertito nella legge
12 luglio 1991, n. 203, e sul punto del diniego delle circostanze attenuanti generiche.
پل
45 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE
Ricorso n. 49.950/2010 R.G. * Udienza del 12 ottobre 2011
Invero è certa la individuaIOne dell'appellante: nel biglietto
OL specifica che MA, promotore della estorsione è "com- paesano [del destinatario NO e] nipote del [suo] compa- esano": il riferimento è, pertanto, univoco, in quanto FI
è nipote [figlio della sorella] di LV RI, noto compae- sano di NO;
la collaborante TA, nel corso dell'interrogatorio reso il 25 febbraio 2005 ha dichiarato di es- sersi messa in contatto col NO attraverso “un nipote di
RI a nome O" e lo stesso NO, come risulta dall'altro biglietto sequestrato, ha attinto informaIOni sullo sviluppo della estorsione proprio da SC FI, fra- tello dell'imputato e imputato del concorso nel medesimo delit- to.
Priva di pregio è l'ecceIOne di inutilizzabilità (per viIO di mo- tivaIOne del provvedimento adottato dal Pubblico Ministero ai sensi dell'articolo 268, comma 3, cod. proc. pen.) della inter- cettaIOne, eseguita nell'ambito di altro procedimento, della conversaIOne nel corso della quale il giudicabile narrava di aver trascorso una notte con il boss latitante: il difensore ha, infatti, omesso di produrre - come era suo onere trattandosi di atto di procedimento diverso il provvedimento censurato. E, comunque, la circostanza documentata dalla intercettaIOne appare assolutamente ininfluente ai fini della compiuta identi- ficaIOne dell'appellante e dell'accertamento della condotta de- littuosa perpetrata.
Il difetto di prova, circa la consumaIOne del delitto - la parte offesa negato di aver corrisposto il pizzo - comporta la deru- bricaIOne della imputaIOne nella ipotesi del tentativo, ferma la aggravante di cui all'articolo 7 del decreto legge 13 maggio
1991 n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991 n. 203, risul- tando ben chiara “la matrice evidentemente mafiosa del reato", emergendo dal biglietto inviato da OL a NO che
"la somma di € 30.000 era stata richiesta al OM per conto della intera organizzaIOne".
میں
46 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
-SEZIONE PRIMA PENALE
Ricorso n. 49.950/2010 R.G. Udienza del 12 ottobre 2011
*
La Corte non ravvisa alcun "concreto elemento", per la conces- sione delle invocate circostanze attenuanti generiche.
La pena finale è determinata nella misura indicata (pena base: anni sette di reclusione ed € 750 di multa, ridotta per il tenta- tivo ad anni quattro, mesi otto ed € 500, aumentata per la ri- detta aggravante ad anni sei, mesi quattro ed € 690 e, infine, ridotta di un terzo per il rito abbreviato).
1.20 (RI SC, classe 1955) La protraIO-
- ne della permanenza della condotta associativa di N- CE RI nato il [...], detto u' Nivu- ru, germano di TO RI a far tempo dal 24 aprile
1997 (data della sentenza di primo grado del precedente giudi- IO a suo carico per associaIOne di tipo mafioso definito con- danna passata in giudicato) in seno al mandamento di Boc- cadifalco SO di IG si è precipuamente estrinsecata nella promoIOne della concessione della autorizzaIOne al rim- patrio degli esponenti della omonima famiglia, esiliati negli Stati Uniti di America in seguito alla guerra di mafia.
L'accertamento della condotta associativa si fonda sulle inter- cettaIOni delle conversaIOni intercorse tra OL e IN, il 30 agosto 2005; tra OL e NO SA, il 6 settembre
2005; tra OL e LO NN, il 28 ottobre 2005; e tra Bonura e LO NN, il 6 aprile 2006; nonché sull'accertamento dei contatti avuti dal giudicabile con altri esponenti mafiosi.
Non sono fondati i motivi di gravame redatti dai difensori, là dove costoro hanno contestato la valenza probatoria delle in- tercettaIOni;
hanno negato che l'appellante abbia offerto al- cun apporto alla associaIOne;
hanno sostenuto la estraneità del giudicabile (all'epoca detenuto) all'omicidio di ET ZE RI, perpetrato a Philadelfia il 15 gennaio 1982, a dispetto del- la prospettaIOne operata in tal senso da OL nel corso di una delle conversaIOni intercettate;
hanno argomentato che le
ہیں
47 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
-SEZIONE PRIMA PENALE
Ricorso n. 49.950/2010 R.G. ** Udienza del 12 ottobre 2011
frequentaIOni censite sono sporadiche e isolate;
e, gradata- mente, hanno postulato la esclusione delle aggravanti ritenute ai sensi dell'articolo 416-bis, commi quarto e sesto, Codice Pe- nale.
La questione del coinvolgimento dell'appellante nell'omicidio del cugino ET RI è estranea all'oggetto del presente giudiIO;
peraltro dal tenore della intercettaIOne non è chiaro se OL alludesse al giudicabile ovvero al fratello di lui TO;
e in ogni caso OL non ha specificato la modalità della compartecipaIOne al fatto di sangue;
sicché la concomi- tante detenIOne non osta al concorso morale, come ipotizzato dal giudice della udienza preliminare.
Risulta, piuttosto, dalle intercettaIOni che, in relaIOne alla questione del rientro dei c.d. scappati, la quale assumeva rilie- vo cruciale nell'ambito della organizzaIOne criminale,
l'appellante ebbe ad assumere un ruolo attivo, rivelatore della intraneità nella associaIOne, sollecitando la in- tercessione di ND NN e di NI DA perla concessione dalla autorizzaIOne al rimpatrio degli esiliati.
E plurimi sono i riferimenti alla aIOne del giudicabile emer- genti dai colloqui degli esponenti apicali di Cosa OS.
BO e LO NN commentano negativamente, nel corso del colloquio del 6 aprile 2006, la condotta del giudicabile e dei suoi parenti.
La prova della condotta associativa è, infine, ulteriormente corroborata dai personali contatti stabiliti SC RI con ND NN e con NI DA, il 2 marzo
2004; con il ridetto NN e con OV RC, il 4 marzo
2004; con l'omonimo SC RI, classe 1956, e col SI chia presso un panificio sito in via Castellana, il 9 febbraio
2004, il 10 febbraio 2004, l'11 febbraio 2004 e il 13 febbraio
2004, siccome constatato dalla polizia giudiziaria.
48 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
-SEZIONE PRIMA PENALE
Ricorso n. 49.950/2010 R.G. ** Udienza del 12 ottobre 2011
Le circostanze aggravanti della disponibilità di armi e dell'impiego degli illeciti profitti, correttamente contestate con la enunciaIOne dei pertinenti elementi fattuali, sono state, a ben ragione ritenute dal primo giudice, per i motivi esposti in relaIOne alle analoghe censure formulate dagli altri appellanti.
1.21 (RI SC, classe 1956) La condotta
-
associativa di SC RI, nato il [...], so- prannominato u' TR (fratello del noto LV IN RI ucciso nel 1982 per ordine di LV RI), si è e- strinsecata in seno alla famiglia dell' Uditore.
Rifugiatosi negli Stati Uniti di America, in seguito alla c.d. se- conda guerra di mafia, quindi espulso dalle autorità statuni- tensi e rimpatriato nel 30 ottobre 1997, il giudicabile, dopo al- cuni mesi di carceraIOne, fu sottoposto alla esecuIOne della misura di prevenIOne della sorveglianza speciale della pubbli- ca sicurezza (disposta a suo carico nel 1984). In consideraIOne di tale vincolo, Cosa OS gli consentì di trattenersi in Sicilia in deroga alla sanIOne dell'allontanamento dall'Italia delibe- rata dalla Commissione nei suoi confronti e di altri esponen- ti delle c.d. famiglie perdenti. Terminata la esecuIOne della mi- sura di prevenIOne SC RI, abbandonò la Sicilia
(ma non l'Italia) e si trasferì a Bardonecchia, ove - in seguito a complesse mediaIOni tra i responsabili del mandamento di ap- partenenza dell'imputato (IF e SO di IG) e gli esponenti ostili al rientro in Italia degli PP
l'organizzaIOne permise all'RI di soggiornare sebbene sotto costante controllo. Laprovadella condotta associativa del giudicabile è costituita
A) dalle intercettaIOni della conversaIOni intercorse tra O- nura, LO NN e IN NÒ, l'11 gennaio
2005, il 7 febbraio 2005, il 31 marzo 2005 e il 26 maggio 2005; tra OL e BO, il 3 agosto 2005 e il 9 agosto 2005; tra
BO e NÒ il 4 agosto 2005; tra BO, IN
میں
49 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE
Ricorso n. 49.950/2010 R.G. * Udienza del 12 ottobre 2011
NÒ e NO SA, il 9 settembre 2005; tra OL e
HE LI, 22 settembre 2005; B) dalla rilevaIOne dei contatti stabiliti dall'imputato presso il panificio di via Castel- lana con altri esponenti mafiosi e, precisamente, con SA dro NN il 9 febbraio 2004 e il 16 giugno 2004; con GI NI RC l'11 febbraio 2004 e il 21 febbraio 2004, siccome documentato dalla polizia giudiziaria mediante video riprese;
C) dalle propalaIOni del collaborante SC AR N- noia circa la qualità di uomo di onore dell'RI, risalente al
1979.
I difensori hanno obiettato nei motivi di gravame: la chiamata in correità di SC AR NNia è datata, inattuale, comunque superata dal giudicato assolutorio del 4 aprile 1998; nessuna valenza rivestono gli sporadici contatti avuti da ZE RI con congiunti presso il panificio vicino alla sua abitaIOne;
i colloqui intercettati non dimostrano la attualità della parte- cipaIOne dell'appellane alla associaIOne criminale;
RI, già colpito dall'ostracismo, appare, piuttosto, vittima di perse- cuIOne da parte della organizzaIOne;
privo di rilevanza giuri- dica è il mero timore, nutrito da OL e da questi confidato a
LO NN che RI e i suoi parenti potessero "rior- ganizzare una famiglia mafiosa" ed allearsi con Lo LO con- tro di lui;
si tratta di una pura e semplice supposiIOne non col- legata ad alcuna positiva condotta del giudicabile, peraltro al- lontanatosi dalla Sicilia;
lo stesso OL, inoltre, conversando con LI usa significativamente il tempo passato nel rappre- sentare la appartenenza di Inzerillo alla famiglia dell'Uditore; la circostanza emersa dal colloquio tra BO,
- Marcianò e Sansone che le spese del trasferimento a Bardo- necchia, erano state sostenute da alcuni esponenti mafiosi non dimostra altro se non le disagiate condiIOni economiche dell'imputato; nella corrispondenza tra NO e Lo Pic- colo, il quale perorava il rientro in Italia di SA RI, fratello del giudicabile, costui è assunto a termine di paragone,
میل
50 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PE NALE
Ricorso n. 49.950/2010 R.G. * Udienza del 12 ottobre 2011
per la desistenza da ogni attività associativa, scrivendo appun- to Lo LO che l'appellante "in sette anni [trascorsi dal rim- patrio] non si è fatto sentire".
L'appellante si duole, infine, del trattamento sanIOnatorio e del diniego delle circostanze attenuanti generiche.
Il gravame è infondato.
Giova premettere la consideraIOne del rilievo assunto in seno a
Cosa OS della questione del rientro in Italia degli esponenti esiliati, in relaIOne alla divergenza, in proposito, delineatasi tra Lo LO e i capi del mandamento di IF
SO di IG (cui gli RI appartenevano prima dell' al- lontanamento), favorevoli al rimpatrio, da un parte, e OL, capo del mandamento di AR, contrario alla aboliIOne del divieto. La divergenza era alimentata dall'antagonismo nu- trito OL da nei confronti Lo LO nella prospettiva della conquista della egemonia su Cosa OS e acuito a tal segno che il primo, conversando con IN ipotizzava la cruenta liqui- daIOne dell'antagonista, perché così "gli RI, quelli di
BR e i TT avrebbero capito chi comandava e si sarebbero messi il cuore in pace".
Orbene, in siffatto contesto, OL, nel colloquio con LI, fa riferimento all'appellante quale "uomo di onore" della famiglia dell' Uditore. E il dato probatorio non è neutraliz- zato dall'uso "del tempo verbale al passato" - la terza persona dell'imperfetto del verbo essere che trova spiegaIOne nella
-
“particolare ottica del OL e dell'ala corleonese" correlata alla espulsione degli RI negli anni ottanta.
La conferma è offerta ex adverso dalla conversaIOne, nell' am- bito dello schieramento avversario, tra IN NÒ, capo del mandamento di IF SO di IG,
-
BO, sottocapo della famiglia dell'Uditore, e LO
NN: i primi due accennano agli accordi assunti da Lo Pic-
میں
51 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE
Ricorso n. 49.950/2010 R.G. * Udienza del 12 ottobre 2011
colo con esponenti statunitensi di Cosa OS perché fosse permesso a SC RI di restare in Sicilia.
D'altro canto la costante appartenenza del giudicabile a Cosa OS collima con la circostanza (risultante dalla conver- saIOne tra OL e LI e da altre intercettaIOni) del co- stante controllo cui RI era stato sottoposto, prima in
America, a opera di tal Sarino, referente di OL negli Stati
Uniti, e quindi a Bardonecchia (v. le conversaIOni dell'8 set- tembre 2005 e del 28 ottobre 2005) e con la ulteriore circostan- za della assunIOne da parte della famiglia mafiosa dell'Uditore dell'onere delle spese del trasferimento dell'appellante a Bardonecchia.
Invero l'esilio inflitto al giudicabile non ha comportato la riso- luIOne del rapporto associativo colla organizzaIOne criminale;
RI è rimasto inserito "nelle nuove dinamiche e strategie mafiose"; la ricerca dell'imputato di “contatti con i vari esponen- ti del sodaliIO" e lo stesso "contrasto tra le due faIOni interne a
Cosa OS", circa la permanenza in Italia dell'appellante, ne disvelano la intraneità, in quanto è “evidente che i deliberata di
Cosa OS avrebbero potuto essere applicati solo nei confronti di chi ancora faceva parte" della associaIOne.
La consideraIOne della pericolosità osta, in assenza di positivi elementi di valutaIOne, alla concessione delle invocate circo- stanze attenuanti generiche, sicché la sentenza appellata deve essere confermata anche sul punto del trattamento sanIOnato- rio, irrogato “in misura prossima al minimo edittale”.
-1.22 (RI TO) – La protraIOne dellaperma- nenza della condotta associativa di TO RI, detto u' NI, germano di SC RI (classe 55)
a far tempo dal 30 gennaio 1992 (data della sentenza di pri-
-
mo grado del precedente giudiIO a suo carico per associaIOne di tipo mafioso definito condanna passata in giudicato) in seno alla famiglia dell'Uditore è comprovata dalle intercettaIOni
يل
52 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE
Ricorso n. 49.950/2010 R.G. * Udienza del 12 ottobre 2011
delle conversaIOni di BO con IN NÒ, l'11 gennaio 2005; con NO SA, il 17 ottobre 2005; e con
LO NN, il 6 aprile 2006.
Sono infondati i motivi di appello dell'imputato, sul punto di responsabilità, sotto il profilo della mancata dimostraIOne di alcuna positiva condotta associativa a fronte della lunga de-
-
tenIOne del giudicabile protratta fino all'ottobre 2005 e segui- ta dalla sottoposiIOne alla semilibertà e della incertezza della 1
individuaIOne del giudicabile, indicato dagli interlocutori col diminutivo “SI"; sul punto delle aggravanti ritenute e sul punto del diniego delle attenuanti generiche.
Invero BO, sottocapo della famiglia dell'Uditore, mani- festa al capo mandamento NÒ, in previsione della scar- ceraIOne dell'appellante la propria determinaIOne di affianca- re a sé l'RI; nel corso della conversaIOne emerge che l'imputato percepiva, durante la detenIOne, lo stipendio della cosca, in ragione di cinquecento euro al mese.
La identificaIOne di RI risulta palese dal collegamento col successivo colloquio di BO con SA, dopo la scarce- raIOne dell'appellante: riferendosi a costui, univocamente in- dicato col soprannome, detto u' NI, BO conferma il proposito di volerlo "tenere vicino" a sé.
BO e NN, infine, discorrono della posiIOne di NZ lo in seno alla cosca.
In ordine alle ritenute aggravanti della disponibilità delle armi e dell'impiego degli illeciti profitti, ai sensi dell'articolo 416-bis, commi quarto e sesto, Codice Penale, soccorrono le medesime consideraIOni espresse in relaIOne alle analoghe censure for- mulate dagli altri appellanti.
La negativa personalità del giudicabile e i gravi predenti penali del medesimo ostano alla concessione delle postulate circostan- ze attenuanti generiche.
ملل
53 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE
Ricorso n. 49.950/2010 R.G. Udienza del 12 ottobre 2011
-1.23 (NN ND) La protraIOne della per- manenza della condotta associativa di ND
NN, a far tempo dal 24 giugno 1999 (data della senten- za di primo grado del precedente giudiIO a suo carico per asso- ciaIOne di tipo mafioso definito condanna passata in giudica- to), in seno al mandamento di IF è comprovata dalle intercettaIOni delle conversaIOni intercorse tra BO,
IN NÒ e LO NN, l'11 gennaio 2005; tra BO, IN NÒ e OV RC, l'8 settembre
2005; tra lo stesso imputato e NI DA, il 25 ottobre
2004; tra OL e HE LI, il 22 settembre 2005; tra
OL e NO SA, il 6 settembre 2005; tra BO e
LO NN, il 25 ottobre 2005; nonché dagli incontri censiti dalla polizia giudiziaria mediante appositi servizi di os- servaIOne - tra lo stesso giudicabile e vari esponenti criminali: NI RA, NI DA, IN NÒ e GI NI RC.
Non meritano accoglimento i motivi di appello in punto di inutilizzabilità delle intercettaIOni;
in punto di accertamento della condotta associativa, sotto i profili a) che all'epoca del supposto interessamento dell'imputato a favore dei c.d. PP, costoro erano già rimpatriati, b) che difetta la prova degli incontri con BO e con OL;
c) che neppu- re risulta la sollecitaIOne dell'interessamento di DA a fa- vore degli RI;
d) che alla estorsione in danno dalla ditta
ES il giudicabile è affatto estraneo, essendo stato assol- to dalla relativa imputaIOne;
e) che è dubbia l'identificaIOne dell'appellante colla persona indicata dagli interlocutori delle conversaIOni intercettate col diminutivo di DR;
f) che NO SA ha negato ogni rapporto con l'imputato; nonché in punto delle ritenute aggravanti della disponibili- tà di armi e dell'impiego di profitti illeciti, ai sensi dell'articolo 416-bis, commi quarto e sesto, del Codice Penale;
in punto di applicaIOne della novella della norma incriminatrice intro-
یل
54 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
- SEZIONE PRIMA PENALE
Ricorso n. 49.950/2010 R.G. * Udienza del 12 ottobre 2011
dotta dalla legge 5 dicembre 2005 n. 251; e, infine, in punto di attenuanti generiche e di dosimetria della pena.
Per quanto concerne i punti relativi alle intercettaIOni, alle aggravanti ritenute e al regime sanIOnatorio (con riferimento alla successione delle disposiIOni penali nel tempo in costanza della permanenza del delitto associativo) soccorrono le conside- raIOni in precedenza esposte in relaIOne alle analoghe censure proposte.
In ordine all'accertamento della condotta associativa dell' ap- pellante, BO, IN NÒ e LO NN nel commentare il recente rimpatrio di SA RI fanno ri- ferimento alla iniziativa di DA, "boss di Villabate”, e di
DR; costui si identifica sicuramente nella persona dell'appellante per la correlaIOne e la “vicinanza" con Manda- là, comprovata dalla intercettaIOne del colloquio tra lo stesso imputato e il ridetto DA.
Dei contatti intrapresi da ND NN, per perorare la causa dei c.d. PP, presso OL, ne riferisce costui, con- versando, successivamente, con NO SA e, ancora, con HE LI.
Epperò siffatta attività all'interno della organizzaIOne crimi- nale, dispiegata dall'imputato in relaIOne a questione di e- stremo rilievo per l'associaIOne, disvela e dimostra lo sta- bile inserimento nel mandamento mafioso e la perdurante compartecipaIOne di ND NN a Cosa OS.
La consideraIOne delle pregresse condanne, della pervicacia criminale dimostrata dell'appellante e della sua “intrinseca pe- ricolosità” osta alla concessione delle postulate circostanze at- tenuanti generiche e alla "mitigaIOne” del trattamento sanIO- natorio;
sicché la sentenza appellata deve essere confermata anche relativamente ai punti del diniego delle generiche e della dosimetria della pena.
یل
55 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE
Ricorso n. 49.950/2010 R.G. Udienza del 12 ottobre 2011
1.24 (NN LO) I giudici di merito hanno ac- certato la responsabilità dell'appellante LO NN, componente della famiglia dell' Uditore, in ordine al delitto di associaIOne di tipo mafioso (capo B), in ordine alle estor- sioni consumate in danno del gruppo MI (capo D), in danno dell'imprenditore LV CL titolare della im- presa edile ES (capo I), in danno dell'imprenditore GO US, titolare della società OR s.p.a. (capo L), in danno dell'imprenditore PP MM, titolare della società SICILPRODET s.p.a. (capo O), in danno della so- cietà AT AUTO SYSTEM s.r.l., concessionaria della omonima casa automobilistica (capo P), e in danno del pro- prietario del bar CH (capo Q).
L'accertamento si fonda sulle intercettaIOni delle conversa- IOni dell'imputato con BO e IN NÒ, l' 11 gennaio 2005, il 18 maggio 2005 e il 26 maggio 2005; col Mar- cianò, il 31 marzo 2005; con OL e OV RC, il 28 ottobre 2005; con BO 18 gennaio 2005, il 28 febbraio
2005 e il 3 maggio 2005; nonché sulle conversaIOni intercorse tra BO e IN NÒ, il 19 ottobre 2004.
Non è fondato il gravame proposto sia avverso la sentenza di condanna, che avverso l'ordinanza del primo giudice, 6 giugno 2007, di rigetto delle ecceIOni di inutilizzabilità delle intercet- taIOni, peraltro riproposte con l'appello.
Sul punto delle intercettaIOni si impone il rinvio alle conside- raIOni espresse sulla questione relativa nel precedente para- grafo sub 1.05.
In relaIOne al delitto associativo l'appellante nega la valenza probatoria delle conversaIOni intercettate e oppone: innanzi tutto l'imputato è estraneo alla conversaIOne (erroneamente attribuitagli) del 23 settembre 2005; le altre conversaIOni sono scarsamente significative;
difettano i riscontri che asseverino quanto rappresentato dagli interlocutori nei dialoghi intercet-
يل 56 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE
Ricorso n. 49.950/2010 R.G.
* Udienza del 12 ottobre 2011
tati; le propalaIOni del collaborante LV EM sono rimaste, anche esse, prive di riscontro.
Effettivamente il primo giudice ha attribuito per errore all' appellante la partecipaIOne del colloquio intercorso invece tra
BO, NÒ e tale IN NN (non meglio identi- ficato).
Ma siffatta intercettaIOne, al pari delle generiche propalaIOni del EM, appare, del tutto superflua e irrilevante, a fronte delle residue evidenze probatorie.
Dai colloqui con i compartecipi emerge il ruolo attivo assun- to da LO NN in seno alla organizzaIOne criminale, in relaIOne alle attività di estorsione perpetrate dalla cosca e, soprattutto, nella interlocuIOne con i capi, con riferimento alla trattaIOne di questioni cruciali e di estremo rilievo, quali la questione del rimpatrio dei c.d. PP e quella connessa dell' avvicendamento di OV NÒ al fratello EN zo nellareggenza del mandamento di CA di CO (v. pre- cipuamente il colloquio dell'11 febbraio 2005 con BO e
IN NÒ).
Le consideraIOni, già esposte in relaIOne alla analoghe censu- re, formulate dagli altri appellanti, danno conto del rigetto del motivo di gravame circa la applicaIOne dell'articolo 416-bis,
Codice Penale, del testo novellato dalla legge 5 dicembre 2005,
n. 251, essendo attuale la permanenza della condotta associati- va al momento della entrata in vigore della nuova disposiIOne di inasprimento delle sanIOni.
Quanto ai delitti scopo, priva di pregio è la obieIOne dell' ap- pellante, in relaIOne alla estorsione in danno del gruppo Mi- gliore (capo D), di essersi limitato ad adoperasi, su incarico di
BO, ad evitare (nell'interesse della parte offesa) l'aumento del pizzo.
M
57
0
1 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
-SEZIONE PRIMA PENALE
Ricorso n. 49.950/2010 R.G. * Udienza del 12 ottobre 2011
Proprio il colloquio del 18 maggio 2005 con IN NÒ
(citato dall'appellante) offre la prova della confessione del giu- dicabile di aver almeno "due volte [..] preso i soldi" dall' im- prenditore estorto “per farli avere alla CE". E ulteriore con- ferma in ordine alla materiale riscossione della tangente da parte di LO NN, per conto della associaIOne crimi- nale, fornita dalla successiva conversaIOne dell'imputato, in data 26 maggio 2005, con BO e col ridetto NÒ.
In relaIOne alla estorsione in danno del titolare del bar Boca- chica (capo Q), devono essere disattese le deduIOni dell' ap- pellante, fondate sull'esito di altro giudiIO e su dichiaraIOni del collaborante AN, non corredate dalla produIOne dei relativi atti, in quanto risulta univoca la prova emergente dal- la intercettaIOne del colloquio dell'imputato con BO il 6 maggio 2005, nel corso del quale il primo fa espresso riferimen- to alla tangente incassata, per conto della cosca, dal proprieta- rio del bar, precisandone l'importo e ricordando di essere su- bentrato a PP SA nel ruolo di esattore del pizzo presso quell'eserciIO.
In relaIOne alla estorsione in danno dell'imprenditore TO re CL titolare della impresa edile ES (capo I) – dato atto dell'errore materiale, contenuto nel dispositivo della sentenza appellata, là dove reca la menIOne della assoluIOne dell'imputato, per non aver commesso il fatto, dal reato in pa- rola, dopo la statuiIOne della condanna per quello stesso delit- to l'assunto difensivo, affatto generico, dell' appellante, di essersi limitato a raccomandare l' affidamento di lavori al ni- pote, è confutato dal tenore della intercettaIOne del 25 febbra- io 2005, nel corso della quale LO NN confessa di a- ver perpetrato la estorsione in pregiudiIO dell'imprenditore.
In relaIOne alla estorsione in danno di GO US, titola- re della società OR s.p.a. (capo L), la negaIOne difensiva della compartecipaIOne dell'appellante per la "scarsa incisivi-
میل
58 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE
Ricorso n. 49.950/2010 R.G.
* Udienza del 12 ottobre 2011
tà" della sua aIOne, stigmatizzata da BO, IN Mar- cianò e NO SA, nella conversaIOne dell'8 settembre
2005, non vale a scalfire la prova offerta dalla intercettaIOne del colloquio del 28 febbraio 2005 tra l'imputato e BO, nel corso del quale in primo ammette pienamente il proprio coin- volgimento nella estorsione, riferendo di aver incaricato tale
Sarino per la materiale riscossione del pizzo, oggetto, peraltro, della precedente conversaIOne del 19 ottobre 2004 tra BO
e IN NÒ.
In relaIOne alla estorsione in danno dell'imprenditore Giusep- pe MM, titolare della società SICILprodet,
s.p.a., la intercettaIOne del colloquio dell'imputato con NU ra, in data 3 maggio 2005, dimostra la inserIOne di LO
NN nella estorsione e il ruolo attivo esercitato nella com- partecipaIOne delittuosa, smentendo, così, l'assunto dell' ap- pellante circa l'intervento disinteressato nell'esclusivo interes- se dell' amico imprenditore.
In relaIOne alla estorsione in danno del concessionario della casa automobilista AT (capo P), la tesi dell'appellante del- la alternativa responsabilità di IT BU è destituita di fondamento: le intercettaIOni documentano la "personale par- tecipaIOne" di LO NN nella estorsione in relaIOne al "resoconto" operato circa la raccolta del denaro.
Deve essere, infine, disatteso pur il motivo di appello concer- nente il diniego delle attenuanti generiche: il rilievo della "in- dubbia gravita” e della reiteraIOne delle condotte comportano la conferma della sentenza appellata anche sul punto.
1.25 (NÒ OV) - La prova della protraIOne della permanenza della condotta associativa di OV Mar- cianò esponente della famiglia di GO RA (come riqua- lificata dal primo giudice, colla derubricaIOne ai sensi dell'articolo 416-bis, comma 1, Codice Penale della originaria imputaIOne, formulata a' termini del secondo comma del me-
م ل
59 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
-SEZIONE PRIMA PENALE
Ricorso n. 49.950/2010 R.G. Udienza del 12 ottobre 2011
*
desimo articolo), a far tempo dal 1° giugno 1998 (data della sentenza di primo grado del precedente giudiIO a suo carico per associaIOne di tipo mafioso definito condanna passata in giudicato) è offerta dalle intercettaIOni intercorse tra BO
e IN NÒ, il 4 agosto 2005 e l'11 agosto 2005; tra
BO e OL, il 3 agosto 2005 e il 9 agosto 2005; tra OL e NO SA, il 6 settembre 2005; tra OL, BO e
NO SA, il 7 settembre 2005; tra BO e PP
SA, l' 8 settembre 2005; tra OL e IN, l'8 settembre
2005; e tra OL e OV RC, il 28 ottobre 2005.
Devono essere disattese le deduIOni, in punto di accertamento della condotta associativa e in punto di dosimetria della pena, formulate dal difensore dell'appellante, il quale ha opposto: i colloqui considerati dal primo giudice si sono svolti "in as- senza e all'insaputa" del giudicabile;
difetta la prova dell'intento di costui di sostituire il germano IN nella reggenza del mandamento di IF;
le condiIOni di salute di OV NÒ non gli consentivano di assumere l'incarico.
Premesso il rilievo che l'avvicendamento nella reggenza del mandamento di IF rivestiva in relaIOne alla que- stione del rimpatrio dei c.d. PP e ai contrasti insorti, in proposito, all'interno di Cosa OS, nei numerosi riferi- menti a OV NÒ per la sostituIOne del fratello, gli interlocutori dimostrano di essere ben consapevoli delle condi- IOni di salute dell'appellante e vagliano la possibilità dell'affiancamento di un assistente o collaboratore, quali il fra- tello RA o OV RC;
OL, conversando con AE tano SA, 6 settembre 2005, commenta una lettera ricevu- ta dall'imputato; dalla conversaIOne emerge la partecipaIOne di OV NÒ “alle questioni di assoluto rilievo per le di- namiche interne del sodaliIO"; e tanto, unitamente alla desi- gnaIOne per la reggenza, ne dimostra l'intraneità; la conversa- IOne del 28 ottobre 2005, tra OL e OV RC offre
میں
60 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE
Ricorso n. 49.950/2010 R.G. Udienza del 12 ottobre 2011
una ulteriore conferma, risultando l'imputato destinatario di istruIOni di OL concernenti la gestione del rimpatriato
SC RI (classe 1956), trasferitosi in Piemonte.
La sentenza impugnata merita conferma anche in ordine al trattamento sanIOnatorio, contenuto "in misura prossima al minimo edittale".
1.26 (NÒ IN) - I giudici di merito hanno ac- certato la responsabilità di IN NÒ in ordine al de- litto di direIOne di associaIOne di tipo mafioso, perpetrato mediante condotta estrinsecatesi, precipuamente nella reggen- za del mandamento di IF (capo A) e in ordine ai reati fine di estorsione, commessi in danno del gruppo MI-
GLIORE (capo D), dell'imprenditore AN BA Mar- cianò, titolare della impresa Impianti e Asfalti, s.r.l. (capo H), e dell'impresa appaltatrice dei lavori di completamento del plesso scolastico di via Bevignani (capo S).
L'accertamento si fonda sulle intercettaIOni delle conversa- IOni dell'imputato con BO, il 31 marzo 2005, l'11 agosto 2005; con BO e con LO NN il 18 maggio 2005, il
26 maggio 2005 e il 23 giugno 2005; nonché sulla intercettaIO- ni delle conversaIOni intercorse tra OL e BO, il 3 ago- sto 2005 e il 5 settembre 2005; tra OL, BO, SA
NO e SA PP, l'8 agosto 2005; tra OL e SA NO il 6 settembre 2005; tra OL, HI e SI chia il 28 ottobre 2005.
Eccetto che sul punto della recidiva, sono infondati i motivi di gravame redatti dal difensore, il quale ha dedotto, in relaIOne al delitto associativo, la carenza “di alcun concreto contributo" dell'appellante alla compartecipaIOne delittuosa e, comunque, ha negato l'assunIOne del ruolo di dirigente della associaIOne per mancanza di “autonomia decisionale"; e, in relaIOne ai rea- ti fine di estorsione, la valenza probatoria delle intercettaIOni;
رس
61 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE
Ricorso n. 49.950/2010 R.G. * Udienza del 12 ottobre 2011
nonché ha chiesto il riconoscimento della continuaIOne con i reati, oggetto di precedenti condanne.
Invero le intercettaIOni documentano la intensa attività asso- ciativa dispiegata da IN NÒ per il rimpatrio degli
RI e la fitta trama dei rapporti intessuti con i vertici di
Cosa OS, a tal fine, nonché in ordine agli affari criminali della organizzaIOne.
La destituIOne dalla reggenza del mandamento non con- traddice l'assunIOne del ruolo di dirigente, avuto riguardo alla
“struttura strettamente gerarchica" di Cosa OS e alla posi- IOne “egemone" rivestita da OL, autore dell' avvicenda- mento. E della autonomia nell'eserciIO della reggenza l'appellante ha dato prova nel patrocinio della causa dei c.d. PP, nella intrapresa dei contatti con Lo LO, disap- provati da OL, e nella interlocuIOne collo stesso Proven- zano.
Quanto alla estorsione in danno del gruppo OR (ca- po D), l'imputato nel corso del colloquio del 18 maggio 2005 si informa da BO e da LO NN in merito alla av- venuta riscossione del pizzo da un eserciIO commerciale del ri- detto gruppo, sito in via Pacinotti;
nel successivo colloquio del
26 maggio 2005 delibera la strategia da adottare "per il mante- nimento della manovra estorsiva" con riferimento alla modifica dell'importo della tangente e al pagamento degli arretrati.
Quanto alla estorsione in danno dell'imprenditore AN Bat- IS NÒ (capo H), l'appellante, in occasione del collo- quio del 31 marzo 2005 con BO confessa di aver in prece- denza materialmente riscosso il pizzo e, successivamente, il 26 maggio 2005, conversando con lo stesso BO, esprime la propria indignaIOne per l'insinuaIOne di RA (destinata- rio assieme a NO BA del profitto del reato) di essersi appropriato di somme ricevute dall'imprenditore.
مل
62 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE
Ricorso n. 49.950/2010 R.G. Udienza del 12 ottobre 2011
Quanto alla estorsione in danno della impresa assuntrice dell'appalto per il completamento del plesso scolastico di via Bevignani (capo S) prive di pregio sono le deduIOni difensive circa la supposta incertezza nella individuaIOne degli immobili oggetto dei lavori, gravati dalla tangente: nel corso della con- versaIOne del 28 ottobre 2005, OL ricorda, con riferimento alla estorsione in parola, che in seguito all'arresto del Di AP li, era subentrato nella compartecipaIOne delittuosa proprio
IN NÒ; mentre le incertezze in ordine alla indica- IOne degli immobili risultano espresse dagli altri interlocutori, affatto estranei alla vicenda, sicché sono ininfluenti ai fini dell'accertamento del delitto.
La eterogeneità dei delitti di associaIOne per delinquere,
1.27 (IL NZ) – La permanenza della condot-
-
ta associativa di NZ IL a far tempo dal 16 dicem- bre 1987 (data della sentenza di primo grado del precedente giudiIO a suo carico per associaIOne di tipo mafioso definito condanna passata in giudicato) in seno alla famiglia di OR VA del mandamento omonimo si è precipuamente estrin- secata nel costituire un punto di riferimento per i sodali e nella supervisione dei picciotti.
L'accertamento della condotta associativa si fonda sulle inter- cettaIOni delle conversaIOni intercorse tra OL e OV
HI il 21 ottobre 2005 e tra BO e NO PI il
19 settembre 2005, nonché sulla chiamata in correità resa dal collaborante AN IC, il 13 novembre 2007.
Non sono fondati i motivi di appello - in rito in punto di i-
-
nutilizzabilità e invalidità delle intercettaIOni;
e nel merito -
- in punto di permanenza del reato (dopo la condanna), sotto il profilo della ritenuta mancanza di positive e specifiche condot- te comprovanti la adesione alla cosca, fronte di indicaIOni in senso contrario, affioranti delle intercettaIOni del 26 maggio 2005 e del 21 ottobre 2005, del tenore “A NZ non gli si può 66
مل
63 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE
Ricorso n. 49.950/2010 R.G. Udienza del 12 ottobre 2011
*
dare niente" ovvero "NZ è tutto per i fati suoi”; in punto di ricorrenza delle ritenute aggravanti della disponibilità delle armi e del reimpiego dei profitti illeciti, ai sensi dei commi quarto e sesto dell'articolo 416-bis Codice Penale;
in punto di applicaIOne del regime sanIOnatorio introdotto dalla legge 5 dicembre 2005 n. 251; in punto di dosimetria della pena;
in punto di applicaIOne della misura di sicurezza;
e sul capo de- gli interessi civili.
In ordine alle questioni concernenti le intercettaIOni, la ricor- renza delle aggravanti di cui ai commi quarto e sesto dell'articolo 416-bis del Codice Penale e la applicaIOne delle disposiIOni della legge 5 dicembre 2005 n. 251, entrate in vi- gore in costanza della permanenza del reato associativo, soc- corre il rinvio alle consideraIOni in precedenza espresse con ri- ferimento ad analoghe censure degli altri appellanti.
La permanenza della condotta associativa dell'appellante è comprovata dalla conversaIOne del 21 ottobre 2005 tra OL
e HI: costui riferisce al primo della partecipaIOne dell' im- putato alla riunione ristretta tenuta in seno al mandamento di OR VA dopo l'arresto del capo NI RA, per ri- definire l'organigramma della consorteria;
la individuaIOne di
IL è pacifica e fuori discussione;
gli interlocutori fanno ri- ferimento al ruolo di IL come supervisore dei picciotti;
HI riporta la rivendicaIOne del giudicabile di essere "uomo di onore", proferita in occasione della adunanza. In precedenza
BO e PI, conversando tra loro, avevano avuto modo di annoverare l'imputato tra i componenti della famiglia di
OR VA. E soprattutto il collaborante IC, reso confesso della partecipaIOne a Cosa OS di OR VA, ha dichiarato che era stato proprio IL a fargli conoscere
OV HI e che l'appellante, dopo l'arresto di NI IN GA, aveva costituito "il suo punto di riferimento” in seno a quella "articolaIOne criminale", con perfetta convergenza ri- spetto alle evidenze della intercettaIOni.
يل
64 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE
Ricorso n. 49.950/2010 R.G. Udienza del 12 ottobre 2011
Non merita di essere ridotta la pena irrogata dal primo giudice
"in misura prossima al minimo edittale”.
La protraIOne della permanenza del reato, a dispetto della condanna riportata, la intrinseca e indubbia pericolosità suf- fragano il negativo giudiIO prognostico e comportano la con- ferma della sentenza appellata anche sul punto della imposi- IOne della misura di sicurezza.
Alla condanna penale per il delitto associativo consegue quella al risarcimento dei danni a favore delle parti civili costituite.
1.28 (IN Settimio) La permanenza della condot-
-
ta associativa di Settimio IN a far tempo dal 16 dicem- bre 1987 (data della sentenza di primo grado del precedente giudiIO a suo carico per associaIOne di tipo mafioso definito condanna passata in giudicato) in seno alla famiglia di Pa- gliarelli del mandamento omonimo si è precipuamente e- strinsecata nell'espletamento di incarichi fiduciari e delicati.
L'accertamento della condotta associativa si fonda sulle inter- cettaIOni delle conversaIOni intercorse tra OL e IN, il 13 ottobre 2005; tra OL, NI RA e OV HI, il
26 maggio 2005; tra OL e OV EM il 20 luglio
2005; tra OL e OV HI il 21 ottobre 2005.
I difensori con i motivi di gravame hanno, innanzi tutto, nega- to la ritenuta permanenza del delitto, deducendo: le emergenze della conversaIOne del 13 ottobre 2005 attengono a situaIOni
e comportamenti inattuali, antecedenti alla pregressa condan- na e, ormai, coperti dal giudicato, mentre difetta la prova di attuali “concrete e specifiche condotte" associative;
infatti non sono dimostrati né l'effettivo conferimento degli incarichi pre- visti da OL nella riunione del 26 maggio 2005, né, soprat- tutto, l'accettaIOne da parte di IN;
nella successiva con- versaIOne del 21 ottobre 2005, gli interlocutori si limitano a esternare la stima nutrita nei confronti del giudicabile per la precedente "militanza in Cosa OS".
65 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE
Ricorso n. 49.950/2010 R.G. Udienza del 12 ottobre 2011
**
In via gradata l'appellante ha censurato la applicaIOne del re- gime sanIOnatorio introdotto dalla legge 5 dicembre 2005 n. 251.
Il gravame è, relativamente ai punti succitati, privo di fonda- mento.
Invero, sebbene intessuta dalla rievocaIOne di fatti pregressi, la rappresentaIOne della compartecipaIOne associativa di Mi- neo da parte di OL, nel colloquio con IN, è operata in termini di indubbia attualità.
E, nella importante riunione del 26 maggio 2005, concernente
l'avvicendamento nella reggenza del mandamento di OR
VA a cagione delle condiIOni di salute del reggente Ago- stino BA (non più in grado di assolvere adeguata- mente l'incarico), OL, RA e HI inseriscono IN tra coloro che avrebbero dovuto accompagnare e assistere IN GA nella comunicaIOne all'anziano capo mandamento del- la sua destituIOne e OL ricorda di aver incaricato IN per conferire col rappresentante della famiglia di Bolognetta.
Nel successivo colloquio del 20 luglio 2005 con OV Can- cemi, OL fa riferimento all'incarico conferito a IN di contattare la famiglia di Corso dei Mille ai fini della intimi- daIOne di un imprenditore.
Dalla conversaIOne del 21 ottobre 2005 tra OL e OV
HI risulta l'affiancamento a costui di IN in occasione di iniziative criminali.
E ulteriori riferimenti alla persona dell'appellante, quale per- sona di sicuro affidamento, in relaIOne ad attività della cosca, emergono dai colloqui del 13 ottobre 2005 e del 5 settembre 2005.
Conclusivamente è comprovata la perdurante appartenenza di IN alla associaIOne mafiosa, caratterizzata “dal particolare attivismo nella organizzaIOne criminale".
میں
66 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE
Ricorso n. 49.950/2010 R.G.
* Udienza del 12 ottobre 2011
Quanto, infine, alla applicaIOne delle disposiIOni della legge 5 dicembre 2005 n. 251, entrate in vigore in costanza della permanenza del reato associativo, soccorre il rinvio alle consi- deraIOni in precedenza espresse con riferimento alla analoga censura degli altri appellanti.
-1.29 (HI OV) I giudici di merito hanno accer- tato la responsabilità dell'imputato OV HI in ordine al delitto di associaIOne di tipo mafioso, consistito nella parte- cipaIOne alla famiglia di AR dell'omonimo manda- mento (capo B) e in ordine alla tentata estorsione pluriaggra- vata in danno di numerosi commercianti di abbigliamento (ca- po E).
L'accertamento si fonda su cospicuo compendio probatorio co- stituito a) da "una miriade di intercettaIOni”, tra le quali quel- le delle conversaIOni dell'imputato con OL e OV SI chia, il 28 ottobre 2005; con OL, il 24 settembre 2005, il 21 ottobre 2005 e il 28 ottobre 2005; le intercettaIOni delle con- versaIOni intercorse tra BO e IN NÒ, il 7 febbraio 2005; b) dalle chiamate in correità dei collaboranti
MA US, SC PA e MauriIO Di GA;
c) dai servizi di osservaIOne della polizia giudiziaria e dei relativi rilievi fotografici.
Non meritano accoglimento i motivi di appello, presentati dal difensore in punto di accertamento della responsabilità (per entrambi i reati), sotto il profilo della incertezza della identifi- caIOne dell'appellante sia nella persona cui hanno fatto rife- rimento i collaboranti, sia nell'interlocutore delle conversaIOni attribuite al giudicabile;
sotto il profilo del ritenuto omesso ac- certamento della presenza fisica dell'imputato nei luoghi og- getto delle intercettaIOni ambientali;
sotto il profilo della mancata integraIOne della fattispecie del delitto tentato;
in punto di ricorrenza della aggravante del reimpiego dei profitti illeciti, ai sensi del sesto comma dell'articolo 416-bis del Codice
67 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE
Ricorso n. 49.950/2010 R.G. * Udienza del 12 ottobre 2011
Penale; in punto di applicaIOne del regime sanIOnatorio in- trodotto dalla legge 5 dicembre 2005 n. 251; e in punto di di- niego delle circostanze attenuanti generiche.
Invero, ancor prima delle intercettaIOni, a carico dell' appel- lante si erano addensati consistenti indizi per i contatti e la frequentaIOne col capo mandamento di Villabate.
La identificaIOne di HI quale interlocutore dei colloqui in- tercettati risulta affatto certa: il ricorrente è stato fotografato
"più volte" mentre si dirige al box in lamiera, sede delle riu- nioni (intercettate) con OL e, successivamente, dopo gli in- contri, nel mentre si allontana varcando il "secondo cancello" messo a proteIOne dell'area riservata del convegno (è appena il caso di citare a titolo esemplificativo" il serviIO di osservaIO- 66
ne, operato dalla polizia giudiziaria, in occasione della riunione del 24 settembre 2005).
Le incertezze palesate dal collaborante US, all'atto del riconoscimento fotografico, sono superate dagli univoci riferi- menti, affatto individualizzanti, offerti dal dichiarante a vi- cende giudiziarie relative al genitore dell'appellante.
I collaboranti US e PA, ai quali HI era sta- to presentato dal DA, prima del viaggio da costui effet- tuato negli Stati Uniti nel 2003, hanno riferito che l'appellante ebbe ad accompagnare il DA in America e con lui ebbe contatti con esponenti della famiglia mafiosa statunitense dei Gambino.
Di GA, capo di Cosa OS nella provincia di Agrigento, ri- cordando l'incontro avuto nello stesso anno con due emissari di
OL al fine di mediare il contrasto intestino insorto in seno alla compagine agrigentina con PP FA, ha dichiara- to che uno degli inviati di OL era appunto OV HI
(l'altro era HE LI).
ملل
68 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE
Ricorso n. 49.950/2010 R.G. Udienza del 12 ottobre 2011
Il ruolo rivestito nella associaIOne criminale da HI, di per- sona di fiducia del capo mandamento, anche in virtù della qualità di "figlioccio" di OL, espressamente abilitato a co- municare ai sodali ordini e direttive, è comprovato dalla con- versaIOne del 28 ottobre 2005, nel corso della quale OL ac- credita HI, discorrendo con OV RC.
Il colloquio del 24 settembre 2005 tra OL e HI disvela il coinvolgimento dell' imputato nella progettaIOne di un omici- dio e il suo inserimento nel "gruppo di fuoco" della cosca di Pa- gliarelli.
E, ancora, BO e IN NÒ, conversando il 7 feb- braio 2005, accennano alla possibilità di un canale di comuni- caIOne di OL con NA NO,
Risulta, pertanto, dimostrate l'intraneità di HI alla consor- teria mafiosa e la “importanza fuori dal comune” della sua posi- IOne associativa.
In ordine alla ritenuta aggravante di cui al sesto comma dell'articolo 416-bis del Codice Penale, e in ordine alla applica- IOne delle disposiIOni della legge 5 dicembre 2005 n. 251, en- trate in vigore in costanza della permanenza del reato associa- tivo, soccorre il rinvio alle consideraIOni in precedenza espres- se con riferimento alle analoghe censure degli altri appellanti.
Quanto alla tentata estorsione i colloqui del 21 ottobre 2005 e del 28 ottobre 2005 dell'appellante con OL offrono la prova non solo della progettaIOne da parte degli interlocutori di ul- teriori atti di intimidaIOne in danno di numerosi commercian- ti di abbigliamento di naIOnalità cinese, finalizzati all' assog- gettamento delle vittime al pagamento del pizzo [secondo le
"tipiche modalità di imposiIOne", v. p. 498 della sentenza], ma anche della pregressa esecuIOne di numerosi danneggiamenti, perpetrati al medesimo scopo (in almeno quattro occasioni), sicché risulta perfettamente integrata la fattispecie del ritenu- to delitto di estorsione tentata.
ملی
69 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
-SEZIONE PRIMA PENALE
Ricorso n. 49.950/2010 R.G. * Udienza del 12 ottobre 2011
La gravità delle condotte e la carenza di "elementi positivi di valutaIOne" comportano la conferma della sentenza appellata anche sul punto del diniego delle circostanze attenuanti generi- che.
-1.30 (TI OV) L'accertamento della protra- IOne della permanenza della condotta associativa di
OV TI a far tempo dal 13 marzo 1999 (data della sentenza di primo grado del precedente giudiIO a suo ca- rico per associaIOne di tipo mafioso definito condanna passata in giudicato) in seno alla famiglia di AL - IL del mandamento Della CE (capo B), nonché della estorsione commessa in danno della società DAU SISTEMI, s.r.l.
(capo R), si basa sulle intercettaIOni delle conversaIOni in- tercorse tra OL, BO e NO SA, il 7 settembre
2005; tra OL e ET Di PO, il 22 novembre 2005; e tra
OL e BO il 20 settembre 2005.
Non meritano accoglimento i motivi di gravame, formulati dal difensore – in via principale - in punto di responsabilità in or-
-
dine a entrambe le imputaIOni, contestando la valenza proba- toria delle intercettaIOni sotto il profilo che gli interlocutori avevano rappresentato fatti e circostanza, loro noti solo de re- lato;
sotto il profilo che, per quanto concerne la estorsione, sa- rebbe risultata indeterminata la fonte primaria della conoscen- za (tenuto conto che, secondo la ricostruIOne della accusa, a
TI sarebbe stata versata solo un parte del pizzo corrispo- sto dal costruttore estorto); sotto il profilo dell'uso del tempo verbale "al passato" nel riferimento alla appartenenza dell'appellante alla cosca;
sotto il profilo che l'assoluIOne, in prime cure, dalla compartecipaIOne nella estorsione tentata in danno dell'imprenditore LV CL titolare della ditta
ES (in dipendenza del riconosciuto interessamento di
TI a favore della persona offesa) dimostrerebbe la estra- neità della vittima alla associaIOne criminale. e in via grada-
-
ہیں
70 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE
Ricorso n. 49.950/2010 R.G.
* Udienza del 12 ottobre 2011
ta in punto di derubricaIOne ai sensi dell'articolo 648 del
Codice Penale della imputaIOne di estorsione.
Non è dubitabile l'attualità della partecipaIOne dell'appellante alla associaIOne mafiosa: OL, BO e
NO SA, nel colloquio intercettato, procedono alla ri- cogniIOne dei sodali più attivi del mandamento della CE e tra costoro annoverano, appunto, TI.
Nella conversaIOne con OL, Di PO riferisce del reso- conto, fattogli da TI in ordine alla estorsione intrapresa, durante la detenIOne del Di PO, da NZ Di IO della famiglia di Torretta, in danno del costruttore di un edi- ficio di cinquantaquattro appartamenti nei pressi dell'ospedale
Cervello: la parte offesa aveva corrisposto 14.000 euro, ma a TI (citato dagli interlocutori con nome e cognome), in qualità di esattore "per conto della famiglia mafiosa della CE" era pervenuto un importo minore rispetto a quanto stabilito;
sicché OL decide di interessare OV NÒ, reggen- te del mandamento di IF - SO di IG (dal quale dipendeva la famiglia di Torretta) per ottenere spiega- IOni dal Di IO.
La condotta di TI integra pertanto la compartecipaIOne della concorsuale attività estorsiva della organizzaIOne crimi- nale, siccome articolata nel territorio, e fornisce ulteriore con- ferma della intraneità dell'appellante.
E, peraltro, proprio in relaIOne alla posiIOne di TI in seno a Cosa OS, è dato registrare i rilievi di OL, il quale valuta negativamente, con BO, il segnalato avvicinamento di TI a LV Lo LO.
Privo di pregio è, infine, l'argomento difensivo fondato sulla assoluIOne del giudicabile della estorsione tentata in danno del costruttore LV CL e dall'atteggiamento assunto nei confronti di costui dal giudicabile: nella conversaIOne del
28 ottobre 2005 con OL, LO NN fa riferimento
M
71 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
-SEZIONE PRIMA PENALE
Ricorso n. 49.950/2010 R.G. * Udienza del 12 ottobre 2011
alle rimostranze di TI;
ebbene ferma la carenza di pro- va circa il concorso dell'imputato nella tentata estorsione - la condotta dell'appellante ne disvela, piuttosto, la intraenità alla cosca per l'utilizzo "di schemi tipici e consolidati rapporti interni alla organizzaIOne criminale".
-1.31 (PA GE SA) L'accertamento della condotta associativa dell'imprenditore GE SA PA in seno alla famiglia di AR dell'omonimo manda- mento (capo B) si fonda sulle intercettaIOni delle conversa- IOni dell'imputato con OV EM, l'11 marzo 2005 e il
16 marzo 2005; con OL e il rag. Fiumefreddo, il 4 novembre
2005; sulle intercettaIOni intercorse all'interno del box di RO tolo, il 30 agosto 2005; tra OL e RM EM, il 28 a- gosto 2005; tra OL e IN, il 28 luglio 2005; sui servizi di osservaIOne della polizia giudiziaria del 13 e del 17 marzo 2005.
Sono infondati i motivi di gravame e le deduIOni formulare nella memoria difensiva presentata nel corso della discussione finale del dibattimento di appello:
A) in rito, in punto di inutilizzabilità degli atti di indagine eseguiti dopo il 2001 per la tardiva iscriIOne nel registro delle notizie di reato del precedente procedimento, n. 2898/1999, in- staurato a carico del giudicabile per il delitto associativo e ar- chiviato il 22 dicembre 2004; in punto di inutilizzabilità delle intercettaIOni effettuate prima del provvedimento di riapertu- ra delle indagini del 7 novembre 2005; in punto di nullità del provvedimento di confisca per violaIOne del diritto di difesa in dipendenza del rigetto della istanza difensiva di accesso ai loca- li della società di PA sequestrata;
B) nel merito, in punto di carenza di significative emergen- ze dalle intercettaIOni idonee a dimostrare la compartecipa- IOne associativa e, in particolare, circa la dubbia identifica- IOne di HI in relaIOne ai contatti addebitati, circa la in-
میل
72 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
-SEZIONE PRIMA PENALE
Ricorso n. 49.950/2010 R.G. ** Udienza del 12 ottobre 2011
tervenuta assoluIOne di RC PA, nipote dell' imputato, che ne aveva sostenuto la candidatura alle eleIOni ammini- strativeper il comune di Palermo, con l'appoggio di OL;
circa la mancanza di interessenze economiche con OL.
In rito occorre considerare che la Corte suprema di cassaIOne ha ribadito, a SeIOni Unite, il principio di diritto secondo il quale il termine di durata per le indagini preliminari decorre dal momento della formale iscriIOne nel registro delle notizie di reato, senza che sia possibile sindacare sul piano della validi- tà processuale degli atti compiuti la tempestività della iscriIO- ne.
La preclusione, costituita dal decreto di archiviaIOne (nel pe- riodo antecedente alla revoca), concerne, poi, il segmento tem- porale della condotta del reato permanente “già presa in consi- deraIOne" e la utilizzaIOne delle relative evidenze, ma non si estende “al segmento temporale successivo", precipuamente og- getto del presente giudiIO.
La richiesta difensiva di accesso ai locali della società EDI-
LIZIA 93 di PA ET e C., s.n.c., sottoposta a se- questro, è stata correttamente respinta dal giudice per le inda- gini preliminari in quanto formulata in termini estremamente generici;
né il difensore, in seguito al rigetto, ha provveduto a integrare e rinnovare l'istanza, sicché nessun nocumento è ap- prezzabile in relaIOne all'eserciIO del diritto di difesa.
Nel merito, dalla coordinata consideraIOne della intercetta- IOne dell' 11 marzo 2005 e dei servizi di osservaIOne della po- lizia giudiziaria, alla stregua della annotaIOne del 21 aprile 2005, risulta comprovato che l'11 marzo 2005 PA accompa- gnò con la propria macchina HI al residence di OL.
La associaIOne alla organizzaIOne mafiosa dell'appellante è dimostrata dalla frequentaIOne quasi quotidiana da parte di
PA del box del capo mandamento, sede di riservati incon-
м
73 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE
Ricorso n. 49.950/2010 R.G. Udienza del 12 ottobre 2011
tri per la trattaIOne degli affari criminali, e dalla presenza dell'imputato ai colloqui più compromettenti.
Dal colloquio tra OL e IN del 28 luglio 2005 emerge la
“mobilitaIOne tutta interna a Cosa OS" per appoggiare la candidatura al consiglio comunale di Palermo del nipote del giudicabile;
mentre non è influente la assoluIOne di RC
PA dal delitto associativo.
La conversaIOne del 28 agosto 2005 tra OL e RM
EM rileva i rapporti economici intrattenuti dal primo con l'appellante, non disgiunti dalla valutaIOne critica della capa- cità tecnica della impresa dei fratelli PA e dal proposito di utilizzare diversamente la loro attività.
Dal colloqui dell'imputato con OL, il 16 ottobre 2005 e
(presente il rag. Fiumefreddo) il 4 novembre 2005, emerge la fittizia interposiIOne del giudicabile nell'acquisto del comples- so immobiliare di via Basile - via dell'Università.
Risulta, altresì, dalle esperite indagini l'ulteriore interposiIOne fittizia nell'acquisto, effettuato il 1° aprile 2004 dalla società SC OR & C. CostruIOni, s.n.c., del villino di via Urbana 1, n. 11, che come dichiara lo stesso appellante -
-
era, in realtà, dei figli di OL.
Alla stregua dell'accertamento della interposiIOne e della ge- stione degli immobili di OL, nonché delle cointeressenza, attuate attraverso la società di famiglia del PA, ricorrono i presupposti e le condiIOni per conferma della sentenza appel- lata anche relativamente alla misura di sicurezza patrimoniale della confisca ai sensi degli articoli 416-bis, comma settimo, del
Codice Penale e 12-sexies del decreto legge 8 giugno 1992, n.
306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356.
1.32 (PA ET) - L'accertamento della condotta asso- ciativa dell'imprenditore ET PA, germano di GE RO sario, amministratore della società EDILIZIA 93 di Pa-
74 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE
Ricorso n. 49.950/2010 R.G. * Udienza del 12 ottobre 2011
risi ET e C., s.n.c., in seno alla famiglia di AR dell' omonimo mandamento (capo B) si basa sulle intercet- taIOni delle conversaIOni dell'imputato con OL e col fra- tello GE SA, il 1° agosto 2005, il 3 agosto 2005 e il 30 agosto 2005; nonché sui servizi di osservaIOne della polizia giudiziaria.
Non meritano accoglimento i motivi di gravame a) in punto di accertamento della condotta associativa sotto il profi- lo della carenza di “alcun apporto fattivo" alla organizzaIOne criminale, della non concludenza delle evidenze delle intercet- taIOni e, in particolare, sotto il profilo della mancanza di atti- va partecipaIOne alle conversaIOni con OL;
sotto il profilo della estraneità alla cosca risultante dalla domanda rivolta al fratello, circa la identità di uno dei sodali menIOnato da RO lo;
sotto il profilo della irrilevanza dell'uso da parte degli affi- liati degli uffici della società di famiglia, trattandosi di locali di cui tutti i soci avevano la disponibilità; sotto il profilo della neutra valenza della “raccomandaIOne" della candidatura del nipote RC;
b) in punto di dosimetria della pena;
c) in punto di nullità della nullità della confisca per violaIOne del diritto di difesa in dipendenza della denegata autorizzaIOne all'accesso ai locali della società sequestrata;
d) in punto di omessa dimostraIOne della sproporIOne tra il valore dei beni confiscati e i redditi di lecita provenienza.
Invero l'accertamento circa la disponibilità, offerta ai sodali, degli uffici della impresa società EDILIZIA 93, non è stato desunto dalla mera titolarità della società, ma si correla alla frequentaIOne delle riunioni di OL e ai contatti dell' appel- lante con gli altri esponenti mafiosi, censiti dalla polizia giudi- ziaria.
La presenza di PA nel box di OL è reiterata (e non limi- tata alla sola riunione del 30 agosto 2005 come sostiene l'appellante); in occasione delle riunioni ebbero luogo, alla pre-
75 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE
Ricorso n. 49.950/2010 R.G. * Udienza del 12 ottobre 2011
senza dell'imputato, conversaIOni riservatissime concernenti affari criminali e, perfino, il progettato omicidio di LV
Lo LO, antagonista del capo mandamento;
tanto dimo- stra che i sodali riponevano nell'appellante estrema fiducia, “e- spressione del vincolo associativo".
Sicché nulla rileva la circostanza che, in occasione delle riunio- ni, ET PA non interloquisse direttamente con OL, la- sciando la parola al fratello GE SA. Né l'incertezza manifestata circa la identità di tale OL (menIOnato da
OL), depone per l'estraneità alla cosca del giudicabile, il quale, dimostra subito di orientarsi, in proposito, chiedendo al germano: "quello che veniva qua ? quello vecchio ?" e, così, con- fermando la frequentaIOne delle riunioni. E, peral- tro, l'appellante non palesa alcuna incertezza quando gli inter- locutori citano i sodali con "soprannomi o nomignoli”, eviden- temente a lui ben noti.
Soccorrono, poi, in relaIOne alle fittizie intestaIOni immobi- liari le consideraIOni in precedenza esposte con riferimento al- la posiIOne del fratello dell'imputato.
Il rinvio è d'uopo anche in relaIOne alle ecceIOni e deduIOni concernenti la confisca.
La sentenza appellata merita, infine, conferma anche sul punto del trattamento sanIOnatorio, applicato "in misura sostan- zialmente prossima al minimo edittale" previsto per il reato as- sociativo, come ritenuto.
1.33 (CO SC) - La protraIOne della perma- nenza della condotta associativa di SC CO a far tempo dal 30 giugno 2000 (data della sentenza di primo grado del precedente giudiIO a suo carico per associaIOne di tipo mafioso definito condanna passata in giudicato) in seno al- la famiglia della CE del mandamento omonimo si è pre- cipuamente estrinsecata nel settore delle estorsioni.
76 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
-SEZIONE PRIMA PENALE
Ricorso n. 49.950/2010 R.G. * Udienza del 12 ottobre 2011
L'accertamento si basa sulle intercettaIOni delle conversaIOni intercorse tra BO e LO NN, il 3 maggio 2005; tra OL e AN, il 1° giugno 2005; tra OL e IN il 28 luglio 2005; e tra OL e BO, il 7 settembre 2005.
Non sono fondati i motivi dell'appello (proposto sia avverso la sentenza che avverso l'ordinanza del giudice delle indagini pre- liminari, 17 maggio 2005, di rigetto delle ecceIOni di inutiliz- zabilità delle intercettaIOni), in rito, in punto di intercettaIO- ni, colla riproposiIOne delle ecceIOni, e, nel merito, in punto di accertamento della condotta associativa, sotto il profilo del- la incomprensibilità delle intercettaIOni, dell'omesso vaglio critico delle medesime e della carenza di “adeguato supporto" probatorio nelle residue emergenze del processo;
gradatamente, in punto di ricorrenza delle ritenute aggravanti della disponibi- lità delle armi e del reimpiego dei profitti illeciti, ai sensi dei commi quarto e sesto dell'articolo 416-bis Codice Penale;
in punto di applicaIOne del regime sanIOnatorio introdotto dalla legge 5 dicembre 2005 n. 251; in punto di esclusione della reci- diva, essendo la pregressa condanna passata in giudicato dopo che era incoata la permanenza del delitto associativo oggetto del presente giudiIO;
in punto di diniego delle circostanze at- tenuanti generiche;
e relativamente al capo degli interessi civi- li.
Per quanto concerne i punti relativi alle intercettaIOni, alle aggravanti ritenute e al regime sanIOnatorio (con riferimento alla successione delle disposiIOni penali nel tempo in costanza della permanenza del delitto associativo), soccorrono le consi- deraIOni in precedenza esposte in relaIOne alle analoghe cen- sure proposte dagli altri appellanti.
In ordine all'accertamento della compartecipaIOne alla asso- ciaIOne mafiosa, emerge, invero, dal colloquio del 7 settembre 2005 tra OL e BO che costoro fanno “chiaramente"
77 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE
Ricorso n. 49.950/2010 R.G.
* Udienza del 12 ottobre 2011
riferimento a CO "quale punto di riferimento della organizza- IOne mafiosa nel territorio della CE”.
BO, conversando con LO NN il 3 maggio 2005, menIOna l'intervento operato da CO "in rappresentanza" della famiglia della CE con riferimento alla estorsione in danno della impresa appaltatrice dei lavori stradali in via Di Blasi, posta al confine tra i territori di insediamento delle co- sche di SO di IG e della CE.
Dal successivo colloquio del 1° giugno 2005 tra OL e AN risulta ancora la pretesa, formulata da CO per conto della famiglia della CE, di compartecipaIOne al pizzo.
Epperò deve ritenersi comprovata la condotta associativa a- scritta all'appellante.
La protraIOne della permanenza del delitto, dopo il passaggio in giudicato della precedente condanna, consente di configura- re la ritenuta recidiva, essendo a tal fine "sufficiente che anche una minima parte del nuovo reato sia eseguita dopo la sentenza ir- revocabile di condannai".
La consideraIOne della negativa personalità dell'imputato e della reiteraIOne della condotta delittuosa ostano alla conces- sione delle circostanze attenuanti generiche, invocate dell'appellante.
In relaIOne agli interessi civili “le indubbie lesioni arrecate agli interessi protetti dalle associaIOni costituite [..] dalla organizza- IOne criminale" composta dall'appellante, ne comportano la condanna al risarcimento dei danni, con conferma della sen- tenza appellata nel capo relativo.
1.34 (PI LV) La prova della protraIOne della permanenza della condotta associativa di LV
PI esponente della famiglia di Palermo Centro del mandamento di OR VA (come riqualificata dal primo giudice, colla derubricaIOne ai sensi dell'articolo 416-bis,
78 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE
Ricorso n. 49.950/2010 R.G. ** Udienza del 12 ottobre 2011
comma 1, Codice Penale della originaria imputaIOne, formula- ta a' termini del secondo comma del medesimo articolo), a far tempo dal 24 giugno 1999 (data della sentenza di primo grado del precedente giudiIO a suo carico per associaIOne di tipo mafioso definito condanna passata in giudicato) è offerta dalle intercettaIOni intercorse tra OL e HI, il 24 settembre
2005 e il 21 ottobre 2005, nonché tra OL e IN il 13 otto- bre 2005.
Non meritano accoglimento i motivi di gravame formulati dal difensore, in punto di accertamento della condotta associativa, sotto il profilo che, una volta esclusa dal primo giudice la ipo- tesi contestata della direIOne della cosca, difetta la prova di ulteriori, specifiche condotte di compartecipaIOne e sotto il profilo che la chiamata in correità del collaborante AN IC è inattendibile e, comunque, priva di rilievo proba- torio;
nonché in punto di ricorrenza delle ritenute aggravanti della disponibilità delle armi e del reimpiego dei profitti illeciti, ai sensi dei commi quarto e sesto dell'articolo 416-bis Codice
Penale; e in punto di applicaIOne del regime sanIOnatorio in- trodotto dalla legge 5 dicembre 2005 n. 251.
Per quanto concerne le questioni che attengono alle aggravanti ritenute e al regime sanIOnatorio (con riferimento alla succes- sione delle disposiIOni penali nel tempo in costanza della per- manenza del delitto associativo), soccorrono le consideraIOni in precedenza esposte in relaIOne alle analoghe censure propo- ste.
In ordine all'accertamento della condotta associativa, HI, conferendo con OL il 21 ottobre 2005, relaIOna in merito alla riunione tenuta nel mandamento di OR VA e alla designaIOne di PI quale capo della famiglia Palermo Centro.
In precedenza lo stesso HI aveva proposto al OL, nel corso della conversaIOne del 24 settembre 2005, la comparte-
ملل
79 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
-SEZIONE PRIMA PENALE
Ricorso n. 49.950/2010 R.G. * Udienza del 12 ottobre 2011
cipaIOne del PI nella esecuIOne di un omicidio progetta- to dai due criminali.
E, infine, OL, conversando con IN il 13 ottobre 2005, fa riferimento al PI in seno al mandamento di OR Nuo- va.
Il quadro probatorio è, pertanto, “assolutamente univoco e tale da non lasciare alcun margine di incertezza circa la perdurante partecipaIOne dell'imputato al sodaliIO mafioso", sicché la chiamata in correità di IC costui ha dichiarato che
-
all'epoca della sua affiliaIOne PI già rivestiva la qualità di uomo di onore non aggiunge "nulla", anche alla
-
stregua della condanna già riportata dell'appellante per il de- litto associativo.
1.35 (OL NO) - I giudici di merito hanno accer- tato la responsabilità dell' appellante NO OL, "figura storica" di Cosa OS, capo del mandamento di Pa- gliarelli, in ordine ai delitti di direIOne e organizzaIOne della associaIOne mafiosa a far tempo dal 15 luglio 1998, data della sentenza di primo grado del precedente giudiIO a suo carico perlapregressa permanenza del medesimo delitto associativo, definito con condanna passata in giudicato (capo A), in ordine alle estorsioni commesse in danno del gruppo MI (capo
D), in ordine alla tentata estorsione pluriaggravata in danno di numerosi commercianti di abbigliamento (capo E) e in ordi- ne alla estorsione in danno dell'imprenditore zootecnico Salva- tore OM (capo T).
La posiIOne di OL riveste rilievo "centrale" in tutto il processo per la egemonia esercitata dal giudicabile, al di là del proprio mandamento sulle famiglie dei mandamenti di OR VA e di IF - SO di IG.
Sono destituiti di fondamento i motivi di gravame, presentati dai difensori in punto di utilizzabilità delle intercettaIOni delle intercettaIOni;
in punto di accertamento della condotta asso- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE
Ricorso n. 49.950/2010 R.G. Udienza del 12 ottobre 2011
*
ciativa e del ruolo di direIOne, sotto il profilo del difetto della formale investitura e in consideraIOne dell'atteggiamento te- nuto con riferimento alla questione del rimpatrio degli NZ lo;
in punto di preclusione per la pendenza di altro giudiIO, de- finito in primo grado dal giudice della udienza preliminare del Tribunale ordinario di Palermo, con sentenza del 6 luglio 2006; in punto di ricorrenza delle ritenute aggravanti della disponibi- lità delle armi e del reimpiego dei profitti illeciti, ai sensi dei commi quarto e sesto dell'articolo 416-bis Codice Penale;
in punto di applicaIOne del regime sanIOnatorio introdotto dalla legge 5 dicembre 2005 n. 251; in punto di accertamento delle condotte di estorsione consumata o tentata, sotto il profilo che il taglieggiamento in danno delle società del gruppo MI era già in essere, mentre non vi è alcuna prova della realizza- IOne del proposito di OL di centralizzare la riscossione del pizzo e il riparto alle cosche destinatarie;
sotto il profilo dell' atteggiamento passivo dell'appellante in relaIOne alle iniziati- ve di HI di danneggiamento dei negozi di abbigliamento;
sotto il profilo della mancata perceIOne da parte dei commer- cianti danneggiati degli atti vandalici in termini di richiesta del pizzo;
in punto di diniego delle circostanze attenuanti generi- che;
in punto di applicaIOne delle misure di sicurezza persona- le e patrimoniale.
Orbene, per quanto concerne i punti relativi alle intercettaIO- ni, alle aggravanti ritenute e al regime sanIOnatorio (con rife- rimento alla successione delle disposiIOni penali nel tempo in costanza della permanenza del delitto associativo), soccorrono le consideraIOni in precedenza esposte in relaIOne alle analo- ghe censure proposte dagli altri appellanti.
Invero il colloquio del 6 settembre 2005 dell'appellante con
NO SA non conforta la tesi difensiva della carenza del ruolo direttivo: l'atteggiamento di OL, il quale fa mo- stra di schermirsi a fronte dell'invito di NO di condi- videre la decisione circa il rimpatrio dei c.d. PP, è e-
81 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE
Ricorso n. 49.950/2010 R.G. * Udienza del 12 ottobre 2011
spressione della "strategia" del capo mandamento, di raffor- zamento della propria egemonia criminale, attraverso la con- trapposiIOne all' antagonista LV Lo LO e la resi- stenza alla posiIOne assunta dallo stesso NO.
Il ruolo apicale è ampiamente comprovato dalla preposiIOne di NI RA, uomo di sua assoluta fiducia, alla guida del mandamento di OR VA, dal condiIOnamento dell' av- vicendamento nella reggenza del mandamento di CAdifal- co - SO di IG, colla sostituIOne di NÒ IN con il fratello di lui, OV, persona più gradita.
E ulteriore conferma del rango dirigenziale è offerta dai con- tatti apicali intrattenuti collo stesso NO, coi capi di
Cosa OS delle provincie di Agrigento e di NI, con An- tonino IN, reggente del mandamento di San NZ e con
BO, sottocapo della famiglia dell'Uditore.
Conclusivamente le copiose intercettaIOni dimostrano la so- stanziale direIOne e l'efficace coordinamento delle attività criminali di Cosa OS da parte di OL in tutta la provin- cia di Palermo.
L'altro giudiIO pendente a carico dell'appellante per delitto associativo concerne un diverso arco temporale (circoscritto fi- no al settembre 2003) di permanenza del delitto.
In ordine alle estorsioni in danno del gruppo OR (capo D), i colloqui del 24 giugno 2005 e del 19 ottobre 2005 dell'appellante con il correo SC SI, dimostrano la compartecipaIOne di OL. Sono, infatti, espliciti i riferi- menti degli interlocutori alle modalità di riscossione del pizzo e al successivo riparto del profitto della estorsione tra le varie cosche;
OL si rivela il vero e proprio “supervisore” della estorsione, a tal segno che, per sviare i sospetti degli investiga- tori, progetta l'iscriIOne dell' imprenditore taglieggiato ad una "associaIOne antiraket" e prescrive al Di PO di interrompe-
82 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE
Ricorso n. 49.950/2010 R.G. Udienza del 12 ottobre 2011
re i contatti con la azienda, incaricando SI per la materiale esaIOne della tangente.
In ordine alle estorsioni tentate in danno di numerosi commer- cianti di abbigliamento di naIOnalità cinese (capo E), tutt'altro che passivo è l'atteggiamento di OL: costui, vero regista della estorsione, suggerisce HI le modalità di un nuovo “avvertimento". I danneggiamenti perpetrati rappresen- tano note e “tipiche modalità di imposiIOne del pizzo". Risulta- no perfettamente integrati gli estremi del delitto tentato: la condotta deve essere valutata "ex ante" e nulla rileva se le vit- time siano state, in effetti, intimorite ovvero se abbiano, o no, presentato denunzia.
In ordine alla estorsione in danno dell'imprenditore zootecnico
LV OM (capo T) la compartecipaIOne è dimostrata dal biglietto inviato dall'appellante a NO, interessato per dirimere la questione insorta in seguito all'intervento di
ET AD, e, soprattutto, dal colloquio dell'8 aprile
2005 tra ET e GE AD, dal quale emerge che OL, nel comunicare la decisione di NO di confer- mare la imposiIOne della tangente, insistette perché la parte offesa corrispondesse la somma "al più presto”.
La consideraIOne della gravità della condotta e della negativa personalità del giudicabile ostano alla concessione delle circo- stanze attenuanti generiche.
La estrema pericolosità dell'imputato e la "pervicacia" della condotta associativa comportano la conferma della sentenza appellata sul punto della misura di sicurezza personale, peral- tro applicata nella misura minima prevista dalla legge.
Quanto alla confisca, priva di pregio è, innanzi tutto, la obie- IOne difensiva circa la produIOne da parte dei formali e appa- renti intestatari dei titoli di proprietà: dalle numerose conver- saIOni intercettate è emerso trattarsi di prestanome.
83 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE
Ricorso n. 49.950/2010 R.G. Udienza del 12 ottobre 2011
Ricorrono i presupposti e le condiIOni di legge, a' termini dell'articolo 416-bis, comma settimo, del Codice Penale e dell'articolo 12-sexies del decreto legge 8 giugno 1992 n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992 n. 356, per la misura abla- tiva.
In particolare, con riferimento alla confisca dell'immobile di via Urbana 1, n. 7, formalmente intestato al figlio dell'appellante, PP, l'assunto difensivo della lecita pro- venienza del cespite (per donaIOne da parte della nonna pa- terna) e della effettiva titolarità dell'intestatario è destituito di fondamento.
L'immobile figura acquistato dal costruttore SC OR per la somma di trecento milioni di lire dalla madre ottantaquattrenne dell'imputato, Paola Sanfratello, con atto del 1° luglio 1997, e costei trasferì, quindi, il cespite al figlio del
OL, mediante donaIOne del 24 novembre 2005.
Né la anziana acquirente, né il coniuge di lei (deceduto l'anno precedente) avevano dichiarato alcun reddito negli anni ante- cedenti all'acquisto. E la successiva donaIOne costituì oggetto di plurimi colloqui tra l'imputato e il reg. Fiumefreddo, inter- venuto come testimone del rogito. Sicché sono palesi la “ricon- ducibilità dell'immobile in questione" all'appellante e la simula- IOne delle intestaIOni alla madre e, quindi, al figlio.
1.36 (SA NO) - La protraIOne della perma- nenza della condotta associativa di NO SA a far tempo dal 9 aprile 1994 (data della sentenza di primo grado del precedente giudiIO a suo carico per associaIOne di tipo mafioso definito condanna passata in giudicato) si è estrinseca- ta nella direIOne della famiglia dell'Uditore del manda- mento di IF - SO di IG (capo A).
L'accertamento si fonda sulle conversaIOni dell'imputato con
OL e con BO il 9 agosto 2005 e il 7 settembre 2005; con
OL il 6 settembre 2005; con BO e con IN Mar-
84 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
+ SEZIONE PRIMA PENALE
Ricorso n. 49.950/2010 R.G. Udienza del 12 ottobre 2011
*
cianò, l'8 settembre 2005; con BO il 17 ottobre 2005; non- ché sulle conversaIOni intercorse tra BO e LO N- nino, il 18 gennaio 2005 e il 1° febbraio 2005.
Sono destituiti di fondamento i motivi di gravame presentati dal difensore in punto di responsabilità, sotto il profilo della asserita passività della presenza dell'appellante alle riunioni con gli altri imputati e della affermata "ignoranza" delle que- stioni dibattute e sotto il profilo - con riferimento alla qualifi- caIOne giuridica della condotta, in relaIOne alla ritenuta ipo- tesi di cui al secondo comma dell'articolo 416-bis del Codice
Penale della assenza di "autonomia decisionale"; nonché in
-
punto di dosimetria della pena.
Invero dalla conversaIOni tra BO e LO NN ri- sulta che l'imputato era preposto alla gestione della cassa della cosca.
NO SA interviene alla riunione dell'8 agosto 2005 presieduta da OL, il quale legge e comunica ai presenti -
-
alcuni biglietti ricevuti da NA NO;
la partecipa- IOne del giudicabile alla discussione circa gli affari criminali, dibattuti nel corso dell'incontro, è attiva.
L'appellante adempie, inoltre, il delicato compito di comunica- re a IN NÒ la destituIOne dalla reggenza del mandamento di IF - SO di IG. E nel collo- quio con BO del 17 ottobre 2005 tratta la questione, di e- stremo rilievo, del riavvicinamento con di TO RI, detto u' NI. Assieme a OL e a BO opera la
"mappatura delle famiglie del mandamento" e la rassegna dei sodali "più attivi".
Le funIOni di cassiere esercitate, il contributo prestato alle "dinamiche interne di Cosa OS" e al riassetto del manda- mento di IF - SO di IG comprovano “il ruolo dirigenziale" dell'appellante.
85 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE
Ricorso n. 49.950/2010 R.G. Udienza del 12 ottobre 2011
*
La sentenza appellata merita conferma anche in ordine al trat- tamento sanIOnatorio, commisurato dal primo giudice in mi- sura prossima al minimo edittale.
1.37 (SA PP) - La protraIOne della perma- nenza della condotta associativa di PP SA a far tempo dal 13 ottobre 2003 (data della sentenza di primo grado del precedente giudiIO a suo carico per associaIOne di tipo mafioso definito condanna passata in giudicato) in seno al- la famiglia dell'Uditore del mandamento di IF
SO di IG (capo B) è comprovata dalle intercettaIOni delle conversaIOni dell'imputato con OL, con BO e con
NO SA il 3 agosto 2005 e il 9 agosto 2005, nonché dalla conversaIOni intercorse tra OL e AN il 1° giugno
2005; e tra OL e HE LI, il 22 settembre 2005.
Non meritano accoglimento i motivi di gravame in rito - in
- punto di inutilizzabilità delle intercettaIOni telefoniche;
in punto di genericità della imputaIOne;
e - nel merito - in punto di responsabilità sotto il profilo della dubbia individuaIOne del giudicabile tra gli interlocutori della conversaIOne del 9 agosto
2005; sotto il profilo della carente valenza probatoria delle conversaIOni intercettate, anche in relaIOne al negativo ap- prezzamento da parte di OL circa la idoneità dell' appellan- te alla reggenza del mandamento;
nonché in punto di appli- caIOne delle misura di sicurezza e in punto di reieIOne della istanza di riconoscimento della continuaIOne.
Per quanto concerne la questione delle intercettaIOni soccor- rono le consideraIOni in precedenza esposte in relaIOne alle analoghe censure proposte dagli altri appellanti.
La ecceIOne circa la genericità della imputaIOne - peraltro preclusa dalla scelta del rito abbreviato – è infondata, in quan-
- to l'addebito della condotta risulta sufficientemente determi- nato alle stregua delle indicaIOne delle emergenze delle inter-
ん
86 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE
Ricorso n. 49.950/2010 R.G.
* Udienza del 12 ottobre 2011
cettaIOni contenuta nella ordinanza di custodia cautelare in carcere.
La individuaIOne dell'appellante tra i partecipanti alla riu- nione del 9 agosto 2005, tenuta presso il box di OL per trattare la cruciale questione dell'avvicendamento nella reg- genza del mandamento di IF - SO di IG tra i germani NÒ, risulta affatto certa pur in difetto di rilievi fotografici: i riferimenti degli interlocutori, per la menIOne e- spressa nel corso del colloquio della reciproca relaIOne di affi- nità (PP SA è cognato di OL), sono affatto uni- voci e dimostrano la partecipaIOne del giudicabile alla adu- nanza, partecipaIOne rivelatrice (per la importanza dei temi dibattuti) della intraneità del SA alla cosca. Costui, atteso dai partecipanti e intervenuto successivamente alla riunione
(connessa al precedente incontro del 3 agosto 2005), ha dibat- tuto questioni cruciali, quali, appunto, l'attribuIOne della guida del ridetto mandamento e la "gestione di delicate vicende estorsive" per la possibilità di conflitto "tra le famiglie mafiose palermitane e quelle operanti nel trapanese". Sicché poco rileva il negativo apprezzamento di OL (in or- dine alla possibilità che SA potesse assumere la reggenza del mandamento), trattandosi di circostanza che non vale cer- tamente a infirmare l' accertamento della compartecipaIOne associativa.
La pericolosità sociale e i precedenti penali dell'appellante comportano la conferma della sentenza appellata anche sul punto della applicaIOne della misura di sicurezza personale.
Correttamente la Corte territoriale ha disatteso la richiesta dell' appellante di riconoscimento della continuaIOne con rea- to, oggetto di condanna passata in giudicato solo successiva- mente alla sentenza appellata, in quanto è al giudice della ese- cuIOne che, se del caso, spetta provvedere al riguardo, alla lu-
h
87 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE
Ricorso n. 49.950/2010 R.G. Udienza del 12 ottobre 2011
ce del principio di diritto fissato dalla giurisprudenza di legit- timità.
1.38 (CA PP) La protraIOne della perma- nenza della condotta associativa di PP CA a far tempo dal 16 dicembre 1987 (data della sentenza di primo grado del precedente giudiIO a suo carico per associaIOne di tipo mafioso definito condanna passata in giudicato) si è e- strinsecata nella direIOne del mandamento di BR
(саро А).
L'accertamento si basa sulle intercettaIOni delle conversaIOni intercorse tra OL e IN, il 4 agosto 2005, 1'11 agosto 2005, il 30 agosto 2005, 1'8 settembre 2005 e il 13 ottobre 2005; tra
NI IL e HI, il 24 giugno 2005; tra BO e Vin- cenzo NÒ, il 7 luglio 2005; sulla corrispondenza seque- strata, relativa al carteggio tra NO e LV Lo
LO.
Non sono fondati i motivi di appello redatti dai difensori in punto di inutilizzabilità delle intercettaIOni;
e, nel merito, in punto di responsabilità sotto il profilo della valenza probatoria delle intercettaIOni, sia perché eseguite nei confronti di perso- ne diverse dal giudicabile, sia perché non correlate a elementi di conferma delle dichiaraIOni intercettate, sia perché concer- nenti vicende e situaIOni inattuali e remote, antecedenti alla pregressa carceraIOne dell'appellante; sia per l'erronea attri- buIOne all'imputato di un riferimento concernente, invece,
l'omonimo suo cugino;
nonché in punto di diniego delle atte- nuanti generiche e in punto di trattamento sanIOnatorio.
Per quanto concerne la questione della utilizzabilità delle in- tercettaIOni soccorrono le consideraIOni in precedenza esposte in relaIOne alle analoghe censure proposte dagli altri appellan- ti.
Quanto alla valutaIOne della prova giova premettere, in pun- to di diritto, che in relaIOne alle evidenze delle intercettaIOni
88 CORTE SUPREMA DI CASSAZI ONE SEZIONE PRIMA PENALE Ricorso n. 49.950/2010 R.G.
* Udienza del 12 ottobre 2011
non trovano applicaIOne le disposiIOni, relative alla prova orale, circa le dichiaraIOni de relato e circa le dichiaraIOni rese dagli imputati di reato connesso.
Nel merito la valenza probatoria delle intercettaIOni è assicu- rata dalla “autorevolezza” degli interlocutori e dal contesto del- la conversaIOni.
Sebbene nei colloqui sia, indubbiamente, contenuta la evoca- IOne di vicende, risalenti nel tempo, tuttavia la rappresenta- IOne del coinvolgimento del CA nella organizzaIOne cri- minale e la reggenza da parte dell'imputato del mandamento di BR sono pacificamente operate da tutti gli esponenti mafiosi intercettati in termini di assoluta attualità.
Collima il riferimento alla scarceraIOne del giudicabile dispo- sta dal Tribunale di sorveglianza dell'Aquila, con ordinanza del
4 novembre 2004, di applicaIOne di misura alternativa.
Nel corso del colloquio del 30 agosto 2005 OL e IN com- mentano un biglietto ricevuto da NO: nello scritto il mittente ribadisce il "forte legame" di Lo LO col CA e col genero di lui, AN DA.
E ulteriore conferma circa la valenza probatoria dei colloqui intercettati è offerta dal riscontro offerto dal pizzino inviato da Lo LO a NO, sequestrato all'atto della cattura di quest'ultimo, al contenuto del colloquio tra OL con IN, in merito all' incontro avuto dal secondo con Lo LO.
Sono, infine, plurimi i riferimenti all'appellante in relaIOne al contrasto tra gli esponenti della mafia di NI e AC NO, amico del CA.
I gravi e reiterati precedenti penali ostano, infine, alla conces- sione delle circostanze attenuanti generiche a alla riduIOne della pena, siccome richiesto dall'appellante.
1.39 (RC OV) - La protraIOne della perma- nenza della condotta associativa di OV RC a
89 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE
Ricorso n. 49.950/2010 R.G. * Udienza del 12 ottobre 2011
far tempo dal 16 aprile 2004 (data della sentenza di primo gra- do del precedente giudiIO a suo carico per associaIOne di tipo mafioso definito con pronuncia assolutoria) in seno al man- damento di IF - SO di IG è comprovata dal- le intercettaIOni delle conversaIOni dell'imputato con BO e con IN NÒ, l'8 settembre 2005; con OL e
HI, il 28 ottobre 2005; nonché delle intercettaIOne della conversaIOne tra OL e LI, il 22 ottobre 2005.
Sono infondati i motivi di appello redatti dal difensore av- verso la sentenza e, congiuntamente, avverso l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari di rigetto delle ecceIOni di- fensive di inutilizzabilità - in punto di inutilizzabilità delle in- tercettaIOni;
in punto di accertamento della condotta associa- tiva, sotto il profilo della mancanza di “specifici episodi [..] tali da supportare l'assunto accusatorio"; sotto il profilo, in relaIOne al colloquio tra OL e LI, della errata attribuIOne alla persona del giudicabile del riferimento di OL al "picciotto di SO di IG" e della inattualità dei riferimenti temporali, comunque “assorbiti” da predente giudicato;
sotto il profilo della mancata dimostraIOne – mediante accertamento fonico - della identificaIOne dell'imputato nell'interlocutore delle con- versaIOni intercettate al medesimo attribuite;
gradatamente, in punto di ricorrenza delle ritenute aggravanti della disponibi- lità delle armi e del reimpiego dei profitti illeciti, ai sensi dei commi quarto e sesto dell'articolo 416-bis Codice Penale;
in punto di applicaIOne del regime sanIOnatorio introdotto dalla legge 5 dicembre 2005 n. 251; in punto di esclusione della reci- diva;
in punto di diniego delle circostanze attenuanti generi- che;
in punto di dosimetria della pena;
e in punto di applica- IOne della misura di sicurezza personale.
Per quanto concerne i punti relativi alle intercettaIOni, alle aggravanti ritenute e al regime sanIOnatorio (con riferimento alla successione delle disposiIOni penali nel tempo in costanza della permanenza del delitto associativo), soccorrono le consi-
90 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE
Ricorso n. 49.950/2010 R.G. Udienza del 12 ottobre 2011
deraIOni in precedenza esposte in relaIOne alle analoghe cen- sure proposte dagli altri appellanti.
L'identificaIOne dell'imputato è affatto certa, in quanto è sta- ta operata dalla polizia giudiziaria attraverso apposito serviIO di osservaIOne, corredato da rilievo fotografico dell'appellante, in occasione della partecipaIOne a riunione presso il box di OL: RC, alla guida di un ciclomotore, accede al cancello attraverso il quale si giunge al box di OL, sede dell' incontro.
I colloqui del RC con gli altri sodali (e, precipuamente quello del 28 ottobre 2005), in relaIOne alle questioni di ri- lievo criminale e associativo dibattute (circa le decisioni assunte "per i rapporti interni ed esterni del mandamento di Boc- cadifalco") e alle specifiche istruIOni (impartite da OL e) ricevute dal giudicabile, in ordine ai collegamenti da tenere con gli esponenti mafiosi BO, SA PP e OV NÒ e in ordine al correlato divieto di contatti con i Lo
LO), ne comprovano la compartecipaIOne alla associa- IOne mafiosa.
È appena il caso di aggiungere che non sono risolutive in quanto non inficiano l'accertamento autonomamente opera- T
to sulla scorta delle altre evidenze - le obieIOni formulate dal difensore con riferimento al colloquio tra OL e LI, re- cante il (contestato) riferimento alla affiliaIOne del giudicabi- le.
La consideraIOne della gravità del fatto e della pericolosità o- sta alla concessione delle circostanze attenuanti generiche ri- chieste dall'appellante.
L'erroneo riferimento alla recidiva (non contestata), contenuto nella parte motiva della sentenza appellata, non ha avuto in- fluenza sul dispositivo in quanto la pena è stata irrogata senza alcun inasprimento. Sicché la decisione deve essere confermata anche in ordine alla dosimetria della pena, atteso che la dimi-
91 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE
Ricorso n. 49.950/2010 R.G.
* Udienza del 12 ottobre 2011
nuIOne in misura corrispondente all'aumento per la recidiva, comporterebbe la irrogaIOne di una sanIOne illegale (inferiore al minimo edittale).
Il rilievo della estrema pericolosità dell'appellante comporta, infine, la conferma della sentenza pure sul punto della misura di sicurezza, peraltro applicata nella misura minima.
1.40 (SI SC) - L'accertamento della responsa- bilità di SC SI per la compartecipaIOne nella estorsione in danno delle società del gruppo OR (capo D) si fonda sulle intercettaIOni dei colloqui dell'imputato con OL, il 26 maggio 2005, il 24 giugno 2005 e il 19 ottobre 2005, e delle conversaIOni intercorse tra NU ra, IN NÒ e LO NN il 15 maggio 2005 e il 25 maggio 2005, nonché sulle informaIOni rese dalla persona offesa, PP MI, il 4 giugno 2006.
Non sono fondati i motivi di appello in punto di responsabilità
e in punto di dosimetria della pena.
Il difensore, richiamando le dichiaraIOni dell'imprenditore, so- stiene: è stata la parte offesa, dopo il decesso del precedente e- sattore del pizzo, a interessare SI, suo dipendente, per prendere contatto con la associaIOne criminale e, successiva- mente, per fungere da esattore;
sicché l'imputato ha agito
"nell'esclusivo interesse e per mandato" della vittima senza eser- citare sulla stessa alcuna coerciIOne.
Invero le intercettaIOni rivelano la stretta intesa tra OL e
SI in relaIOne alla gestione dei rapporti tra la cosca e l'imprenditore taglieggiato.
Costui, pur confermando di aver, in seguito alla morte di Vin- cenzo De IA (esattore della tangente per conto della cosca), interessato il dipendente SI, il quale “aveva delle conoscenze" negli ambienti criminali, perché "prendesse contatti con la orga- nizzaIOne mafiosa per la corresponsione del pizzo", ha, tuttavia,
92 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE
Ricorso n. 49.950/2010 R.G. Udienza del 12 ottobre 2011
*
dichiarato che era lo SI a ricordagli "periodicamente [..] la necessità” di effettuare il pagamento e che egli versava circa diecimila euro ogni semestre nelle mani di SI “dietro sua ri- chiesta".
La sentenza appellata deve essere confermata anche in relaIO- ne al trattamento sanIOnatorio, tenuto conto della notevole gravità della condotta.
2. Ricorrono per cassaIOne gli imputati – personalmente ov- vero col ministero dei rispettivi difensori di fiducia e, preci- samente:
DA, mediante atto del 30 ottobre 2010, redatto
-
dall'avvocato Carlo Catuogno;
- TI, mediante atto del 28 ottobre 2010, redatto dall' av-
-
vocato LV Ruta;
- AN, mediante atto del 19 ottobre 2010, redatto dall'avvocato NO Rubino;
EL, mediante atto del 20 ottobre 2010, redatto dall'avvocato OV Rizzuti;
- AD GE, mediante atti del 4 ottobre 2010 e del 24 settembre 2001, redatti dagli avvocati IN Nico D'Ascola
e NO Reina;
– AD NO, mediante atto del 25 ottobre 2010, re- datto dall'avvocato Antonio Managò;
-- AD ET, mediante atto del 28 ottobre 2010, re- datto dagli avvocati NO Reina e Vincenzo Nico
D'Ascola;
- BO, mediante atti del 12 ottobre 2010 e del 20 ottobre
2010, redatti dagli avvocati EL Restivo e OV Di
Benedetto, nonché mediante atto s.d., depositato il 22 settem- bre 2011;
93 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE
Ricorso n. 49.950/2010 R.G. Udienza del 12 ottobre 2011
EM RM, mediante atto del 25 ottobre 2005, redatto dall'avvocato Domenico La Blasca;
- EM OV, mediante atto del 25 ottobre 2005, redat- to dall'avvocato Domenico La Blasca;
- EL, mediante atto del 26 ottobre 2010, redatto dall' avvocato Mauro Torti;
– Di MA, mediante atto s.d., depositato il 22 ottobre 2010, redatto dall'avvocato SC RI;
– Di PO, mediante atto dell'8 ottobre 20010, redatto dagli avvocati OV Natoli e NO Reina;
FI, mediante atto del 28 ottobre 2010, redatto dall'
-
avvocata Vincenza Ciulla e mediante atto di pari data redatto dall'avvocato OV Anania;
-RI SC (classe 1955), mediante atto del 29 otto- bre 2010, redatto dall'avvocato LV Priola;
- RI SC (classe 1956), mediante atto del 30 otto- bre 2010, redatti dall'avvocato ND Campo, nonché mediante atto del 23 settembre 2001, redatto dall'avvocato
GE Barone;
- RI TO, mediante atto del 28 ottobre 2010, redat- to dall'avvocato AM D'Azzò;
NN ND, personalmente, mediante atto del 29 ottobre 2010;
- NN LO, mediante atto del 29 ottobre 2010, redat- to dagli avvocati OV Aricò e Armando Zampardi;
1NÒ OV, mediante atto s.d., depositato il 22 otto- bre 2010, redatto dall'avvocato SC RI;
-NÒ IN, mediante atto s.d., depositato il 22 otto- bre 2010, redatto dall'avvocato SC RI;
94 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE
Ricorso n. 49.950/2010 R.G. Udienza del 12 ottobre 2011
*
IL, mediante atto del 2 dicembre 2010, redatto dall' av- vocato HE Giovinco;
– IN, personalmente mediante atto del 20 ottobre 2010;
-HI, mediante atto del 5 settembre 2010, redatto dall' av- vocato MA Clementi;
TI, mediante atto del 22 ottobre 2010, redatto dall'avvocato NO Giacobbe;
- PA GE SA, mediante atti del 29 ottobre 2010 e
-
del 24 settembre 2011, redatti dall'avvocato LV Priola;
PA ET, mediante atto del 29 ottobre 2010 e del 24 set-
-
tembre 2011, redatti dall'avvocato LV Priola;
- CO, mediante atto del 20 ottobre 2010, redatto dall'avvocato OV Rizzuti;
PI, mediante atto del 1° ottobre 2010, redatto dall'avvocato HE Rubino;
- OL, mediante atto del 12 ottobre 2010, redatto dall'avvocato HE Giovinco;
T- SA NO, mediante s.d., redatto dall'avvocato N- CE RI;
- SA PP personalmente, mediante dichiaraIOne re- sa il 20 ottobre 2010, ai sensi dell'articolo 123 cod. proc. pen., al direttore della Casa circondariale di Vibo Valentia;
CA, mediante atto del 29 ottobre 2010, redatto dall'avvocato PP Di Peri;
RC, mediante atto del 20 ottobre 2010, redatto dall'avvocato OV Di Benedetto;
- SI, mediante atto del 17 settembre 2010, redatto dall'avvocato Enrico Sanseverino;
2.01 - DA sviluppa sette motivi:
95 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE
Ricorso n. 49.950/2010 R.G.
* Udienza del 12 ottobre 2011
il ricorrente dichiara promiscuamente di denunciare, a' sensi dell'articolo 606, comma 1, lettere b), c) ed e) cod. proc. pen., inosservanza o erronea applicaIOne della legge penale, o di al- tre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nella applica- IOne della legge penale, in relaIOne all'articolo 416-bis Codice
Penale (primo motivo), in relaIOne all'articolo 62-bis Codice
Penale (secondo motivo), in relaIOne all'articolo 63, comma quarto, Codice Penale (terzo motivo), in relaIOne agli articoli
132 e 133 Codice Penale (quarto motivo), in relaIOne all'articolo 81 Codice Penale (quinto motivo), in relaIOne agli articoli 228, 199 e 417 Codice Penale (sesto motivo) e in rela- IOne 32-ter e 32-quater Codice Penale (settimo motivo); inos- servanza di norme processuali, in relaIOne agli articoli 125, 192, 526, 530 e 546 cod. proc. pen. (primo motivo); nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della moti- vaIOne, anche sotto il profilo del travisamento (con tutti i mo- tivi).
2.01.1 Col primo motivo, dopo aver stigmatizzato l'erronea indicaIOne contenuta nella epigrafe della sentenza impugnata, circa il capo di imputaIOne per il quale il ricorrente ha riporta- to condanna in prime cure, il difensore, censurando l'omesso esame dei motivi di gravame e della memoria versata il 12 gennaio 2010 nel corso della discussione del dibattimento di appello, deduce: la conferma della condanna è frutto della sug- gestione esercitata da vicende di cronaca, relative ad accadi- menti successivi all'arco temporale della condotta contestata;
difetta la dimostraIOne della persistenza della "affectio societa- tis" pur dopo la condanna del 24 maggio 2006; la Corte territo- riale ha trascurato di valutare le risultanze delle intercettaIO- ni;
il favorevole epilogo assolutorio, in prime cure, relativa- mente al delitto di estorsione comportava analogo esito in or- dine al delitto associativo;
dalla intercettaIOne del 23 giugno
2005 si evince che il ricorrente non aveva “alcuna autorità nella famiglia mafiosa”, né era informato “delle deliberaIOni già as-
96 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
-SEZIONE PRIMA PENALE
Ricorso n. 49.950/2010 R.G. Udienza del 12 ottobre 2011
*
sunte"; la conversaIOne del 24 giugno 2005 dimostra che A- damo non aveva alcun “ruolo [..] all'interno del sodaliIO mafio- so”; non è dimostrato in alcun modo "l'effettivo verificarsi dell' incontro" previsto nel colloquio del 13 ottobre 2005; conclusi- vamente manca la prova della “della perdurante adesione dell'imputato alla consorteria mafiosa, nei termini pretesi dal li- bello accusatorio, post 5 aprile 2004”.
-2.01.2 Col secondo motivo il difensore si duole in via gradata del diniego delle circostanze attenuanti generiche, opponendo che il ruolo del giudicabile sarebbe stato “assolutamente margi- nale” ovvero “di mera comparsa", sicché si imponeva la conces- sione delle invocate attenuanti per meglio adeguare la pena
"alle peculiarità del caso”.
2.01.3 – Col terzo motivo il difensore censura l'aumento opera- to, a titolo di recidiva, in ragione della metà della pena, già "abnormemente” e reiteratamente inasprita per le aggravanti a effetto speciale di cui all'articolo 416-bis, commi quarto e sesto,
Codice Penale.
2.01.4 Col quarto motivo il difensore lamenta il trattamento sanIOnatorio, deducendo che la pena è stata irrogata senza
"alcuna spiegaIOne e giustificaIOne plausibile", in misura supe- riore al minimo edittale, a dispetto del "defilato ruolo rivestito" dal ricorrente.
-2.01.5 Col quinto motivo il difensore contesta la determina- IOne dell'aumento di pena, computato a titolo di continuaIO- ne, reputato "eccessivamente elevato" e censura la ridetermina- IOne delle sanIOni "già saldate nel giudicato condannatorio rappresentato dalla sentenza del 24 maggio 2006, irrevocabile il 29 ottobre 2007”.
-2.01.6 Col sesto motivo il difensore stigmatizza la applicaIO- ne della misura di sicurezza, inflitta con "valutaIOne meramente astratta e avulsa dal caso concreto", in carenza di effettiva e at- tuale pericolosità del giudicabile.
97 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
-SEZIONE PRIMA PENALE
Ricorso n. 49.950/2010 R.G. Udienza del 12 ottobre 2011
*
2.01.7 - Col settimo motivo il difensore censura la applicaIOne della pena accessoria della incapacità di contrattare colla pub- blica amministraIOne, opponendo il difetto del presupposto del danno o del vantaggio di alcuna attività imprenditoriale.
2.02 TI sviluppa due motivi.
-2.02.1 Con il primo motivo il difensore dichiara promiscua- mente di denunciare, a' sensi dell'articolo 606, comma 1, lette- re b) ed e) cod. proc. pen. inosservanza o erronea applicaIOne della legge penale, o di altre norme giuridiche di cui si deve te- nere conto nella applicaIOne della legge penale, in relaIOne nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità del- la motivaIOne, deducendo: non è emerso "nulla di nuovo" ri- spetto agli elementi posti dal primo giudice a fondamento della sentenza assolutoria (appellata dal Pubblico Ministero); il col- laborante IO NN, esaminato nel dibattimento di appel- lo, è inattendibile per le “numerosissime contraddiIOni" e, inol- tre, ha riferito "circostanze apprese per sentito dire"; la mera manifestaIOne di volontà non è idonea, secondo l' insegna- mento delle SeIOni Unite, a integrare il delitto associativo, in difetto come nella specie - "di un contributo effettivo alla vita e allo sviluppo dell'ente delittuoso”.
2.02.2 Con il secondo motivo il difensore lamenta, in via gra- data, il mancato riconoscimento della continuaIOne con reati
(non meglio indicati) per i quali il ricorrente aveva riportato condanna giusta sentenza passata in giudicato nell'anno 1992.
2.03 - AN sviluppa due motivi.
12.03.1 - Con il primo denunzia, a' sensi dell'articolo 606, com- ma 1, lettera e), cod. proc. pen., mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivaIOne, opponendo: manca la dimostraIOne della identificaIOne del ricorrente nella persona dell'interlocutore della conversaIOne intercettata dalla quale i giudici di merito hanno desunto il coinvolgimento del giudica- bile nella organizzaIOne criminale;
difettano, in proposito,
98 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE
Ricorso n. 49.950/2010 R.G. Udienza del 12 ottobre 2011
servizi di osservaIOne, di pedinamento, videoregistraIOni, ri- prese fotografiche, perizie foniche;
la Corte territoriale ha fatto generico riferimento alla individuaIOne operata dagli investi- gatori, laddove il serviIO di osservaIOne del 1° giugno 2005 non ha rilevato né l'entrata, né l'uscita di AN nel luogo dell'incontro; a dispetto della dimestichezza dimostrata, nell' occasione, nei confronti dell'interlocutore da parte di OL, costui nella conversaIOne del 7 settembre 2005 ignora se Alfa- no fosse stato formalmente affiliato;
sicché il ricorrente non era la persona presente il 1° giugno 2005; l'ulteriore conversaIOne del 21 ottobre 2005 non suffraga la tesi di accusa, trattandosi della mera prospettaIOne della "ipotetica utilizzaIOne" dell'imputato; mentre non è provato che AN abbia accetta- to l'incarico.
2.03.2 Col secondo motivo il difensore dichiara promiscua- mente di denunciare, a' sensi dell'articolo 606, comma 1, lette- re b) ed e) C.P.P., inosservanza o erronea applicaIOne della legge penale, in relaIOne all'articolo 416-bis, commi quarto e sesto, Codice Penale, nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivaIOne, censurando la ritenuta sussistenza delle aggravanti in parola e opponendo la assoluta carenza di prova sul punto che l'imputato avesse avuto la ma- teriale disponibilità di armi ovvero avesse operato per control- lare attività economiche, circostanze, peraltro, neppure enun- ciate nella descriIOne della personale condotta associativa del giudicabile, contenuta nel capo di imputaIOne.
2.04 - EL sviluppa sette motivi:
il ricorrente dichiara promiscuamente di denunciare, a' sensi dell'articolo 606, comma 1, lettere b), c) ed e) cod. proc. pen., inosservanza o erronea applicaIOne della legge penale, o di al- tre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nella applica- IOne della legge penale, in relaIOne all'articolo 416-bis Codice
Penale (terzo motivo), in relaIOne ai commi quarto e sesto del
99 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
— SEZIONE PRIMA PENALE
Ricorso n. 49.950/2010 R.G. Udienza del 12 ottobre 2011
*
succitato articolo (quarto motivo), in relaIOne all'articolo 99
Codice Penale (quinto motivo), in relaIOne agli articoli 62-bis e 133 Codice Penale (sesto motivo), in relaIOne agli articoli 202
e 203 Codice Penale (settimo motivo); inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, o di inutilizzabilità, in relaIOne agli articoli 5 e 21 cod. proc. pen. (primo motivo), in relaIOne agli articoli 267, 268, commi 1 e 3, e 271 cod. proc. pen. (secondo motivo); nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivaIOne anche sotto il profilo del- la formale violaIOne degli articolo 125 e 192 cod. proc. pen.
(con tutti i motivi escluso il primo).
2.04.1 - Con il primo motivo il difensore eccepisce la nullità della sentenza impugnata per l'incompetenza per materia della
Corte territoriale.
E, in subordine, eccepisce la illegittimità costituIOnale dell'articolo 2 del decreto legge 12 febbraio 2010, n. 10, conver- tito nella legge 6 aprile 2010, n. 52, per violaIOne degli articoli
3 e 25 della CostituIOne, nella parte in cui sottrae alla corte di assise di appello la cogniIOne dei gravami avverso le sentenze pronunciate dal giudice della udienza preliminare in ordine a delitti di competenza della Corte di assise.
Il ricorrente deduce: il delitto associativo come contestato colle aggravanti di cui ai commi quarto e sesto dell'articolo 416-bis Codice Penale (e con gli inasprimenti di pena, introdot- ti della legge 5 dicembre 2005, n. 251, ritenuti applicabili dal giudice a quo) è punito colla reclusione non inferiore nel massimo a ventiquattro anni;
rientra, pertanto, nella compe- tenza (della Corte di assise e in secondo grado) della Corte di assise di appello, ai sensi dell'articolo 5 del cod. proc. pen., nel testo in vigore all'epoca della celebraIOne del dibattimento di appello.
-Né in relaIOne alla successiva novella di modificaIOne del riparto della competenza per materia tra il tribunale ordinario
100 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE
Ricorso n. 49.950/2010 R.G. * Udienza del 12 ottobre 2011
-e la corte di assise trova applicaIOne la disposiIOne di diritto intertemporale di cui all'articolo 2 del decreto legge 12 febbra- io 2010, n. 10, convertito nella legge 6 aprile 2010, n. 52.
In primo luogo perché al momento della entrata in vigore della succitata legge il giudiIO di appello era già stato celebrato.
In secondo luogo perché la disposiIOne transitoria concerne soltanto i giudizi pendenti davanti al tribunale e nulla prevede per quelli in grado di appello.
Ai fini della determinaIOne della competenza deve aversi ri- guardo al momento della citaIOne davanti al giudice di appel- lo e, al riguardo, l'articolo 596 cod. proc. pen. fissa la compe- tenza della corte di assise di appello per le sentenze del giudice della udienza preliminare relative ai reati di competenza della corte di assise.
Diversamente opinando si prospetta la questione di legittimità costituIOnale dedotta in via gradata.
La avversata interpretaIOne comporta ingiustificata disparità di trattamento tra imputati del medesimo delitto, in quanto determina il riparto della competenza (tra tribunale e corte di assise) sulla base dalla mera circostanza della apertura del di- battimento davanti alla corte di assise, mentre nel caso del giudiIO col rito abbreviato il giudicabile ha esercitato l'opIOne nella certezza della celebraIOne dell' (eventuale) giu- diIO di appello davanti alla corte di assise di appello.
Inoltre concorrerebbe la lesione del divieto costituIOnale della sottraIOne al giudice naturale, se, come nella specie,
l'imputato dovesse essere sottratto al giudice di appello preco- stituito.
2.04.2 Con il secondo motivo il difensore ripropone le ecce- IOni di inutilizzabilità delle intercettaIOni (già formulate in prime cure) distintamente articolandole per ciascuno dei prov- vedimenti impugnati.
101 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE
Ricorso n. 49.950/2010 R.G. Udienza del 12 ottobre 2011
E, precisamente, quanto ai provvedimenti contraddistinti dal n. 2098/04, il decreto di urgenza del Pubblico Ministero e quel- lo di convalida del giudice per le indagini preliminari non han- no dato conto dell'effettivo e concreto vaglio da parte dei ma- gistrati della nota di polizia giudiziaria richiamata con mera formula di stile;
il fascicolo non è, inoltre, corredato del prov- vedimento in virtù del quale furono eseguite le intercettaIOni menIOnate dalla polizia giudiziaria nella segnalaIOne;
il de- creto di convalida e quelli di autorizzaIOne alla proroga sono privi della attestaIOne del deposito nella cancelleria;
la forma- lità non è surrogabile mediante la consultaIOne dei registri di passaggio;
in occasione delle proroghe il Pubblico Ministero non ha motivato ai sensi dell'articolo 268, comma 3, cod. proc. pen. la esecuIOne delle operaIOni presso impianti diversi da quelli installati negli uffici della procura della Repubblica.
Con riferimento ai provvedimenti contraddistinti dal n. 8/05, il decreto di urgenza del Pubblico Ministero e quello di convalida del giudice per le indagini preliminari presentano vizi analoghi di motivaIOne;
né gli atti sono corredati dai provvedimenti che hanno disposto le intercettaIOni (presso gli uffici della Zi- to lavori edili e della Immobiliare Raffaello) o autoriz- zato il serviIO di video sorveglianza, alle quali emergenze fa ri- ferimento la polizia giudiziaria nella segnalaIOne;
immotivati sono, altresì, i provvedimenti di proroga;
con specifico riguardo al decreto del 4 gennaio 2005, il Pubblico Ministero non ha da- to conto né della urgenza, né delle ecceIOnali ragioni di urgen- za, essendo generico il riferimento alla natura del reato e alla
'attività in corso"; i provvedimenti del giudice per le indagini 56
preliminari sono privi della attestaIOne di deposito;
la inutiliz- zabilità delle intercettaIOni, disposte col provvedimento im- pugnato, si ripercuote su tutte le altre intercettaIOni, a loro volta effettuate sulla base di decreti, fondati sugli esiti delle in- tercettaIOni inutilizzabili.
102 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE
Ricorso n. 49.950/2010 R.G. * Udienza del 12 ottobre 2011
Con riferimento ai provvedimenti contraddistinti dal 11.
2024/05, il decreto di urgenza del Pubblico Ministero e quello di convalida del giudice per le indagini preliminari presentano vizi analoghi di motivaIOne;
né la nota della polizia giudizia- ria del 25 agosto 2005, richiamata nei provvedimenti, dà conto delle condiIOni di legge per le intercettaIOni, recando, al con- trario, la comunicaIOne che a far tempo dal 18 agosto 2005 non aveva avuto luogo alcun colloquio;
radicalmente carente, sia in relaIOne al provvedimento del Pubblico Ministero che in relaIOne alla nota della polizia giudiziaria, è la motivaIOne circa la ricorrenza delle ecceIOnali ragioni di urgenza ai sensi dell'articolo 268, comma 3, cod. proc. pen.; anche i provvedi- menti di proroga del giudice per le indagini preliminari e i rela- tivi decreti esecutivi del Pubblico Ministero presentano i vizi già denunciati in relaIOne agli analoghi provvedimenti.
Con riferimento ai provvedimenti contraddistinti dal n. 1287/ 05, ricorrono consimili vizi;
inoltre il decreto di proroga del 16 marzo 2006 è intempestivo, essendo scaduto il termine il 12 marzo 2006; il provvedimento del Pubblico Ministero relativo alle intercettaIOni eseguite dopo il 30 marzo 2006 è privo della indicaIOne della data, della durata e delle modalità delle inter- cettaIOni;
la Corte territoriale non ha dato conto di tali censu- re.
Con riferimento al decreto di esecuIOne ex articolo 268, comma
3, cod. proc. pen., 2 aprile 2005 contraddistinto dal n. 853/05, non è dato rinvenire la richiamata attestaIOne della segreteria;
inoltre la localizzaIOne delle operaIOni è stata operata sulla base di riprese fotografiche di luoghi di privata dimora non au- torizzate. Neppure di tale censura ha dato conto la Corte terri- toriale. Il decreto di convalida consta di mere formule di stile.
Con riferimento ai provvedimenti contraddistinti dal n. 462/ 05, il decreto di urgenza del Pubblico Ministero, 1° marzo 2005, non è corredato dalla richiamata certificaIOne della segreteria
103 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
―SEZIONE PRIMA PENALE
Ricorso n. 49.950/2010 R.G. Udienza del 12 ottobre 2011
*
circa la indisponibilità degli impianti interni (la certificaIOne in atti reca la data del 17 maggio 2005); il decreto di convalida del provvedimento, è privo della attestaIOne del deposito, pe- raltro neppure mediante il registro di passaggio è possibile di- mostrare la tempestività della convalida, nel rispetto del ter- mine ad ore, in quanto la restituIOne alla procura della Re- pubblica ha avuto luogo il 3 marzo 2005; il provvedimento del Pubblico Ministero 17 settembre 2005, di esecuIOne della pro- roga, non reca la indicaIOne delle modalità di esecuIOne.
2.04.3 – Col terzo motivo il ricorrente impugna l'accertamento
-
della condotta associativa e deduce: la Corte territoriale ha omesso di confutare le ragioni poste dal primo giudice a fon- damento della decisione assolutoria (e oggetto di ampia cita- IOne testuale nel ricorso); la motivaIOne è lacunosa e "apodit- tica"; in violaIOne dei criteri fissati dall'articolo 192 cod. proc. pen. i giudici di merito hanno acriticamente recepito l'accusa del chiamante in correità; l'affermaIOne della responsabilità penale si basa su “meri indizi e congetture", in difetto della di- mostraIOne di specifiche e concrete condotte associative.
2.04.4 Col quarto motivo il ricorrente si duole delle aggra- vanti della disponibilità di armi e del reimpiego dei profitti il- leciti, assertivamente ritenute della Corte territoriale senza
"motivaIOne adeguata" e in difetto di prova della sussistenza dei relativi presupposti di fatto e della conoscenza dei medesi- mi da parte del ricorrente.
2.04.5 Col quinto motivo il ricorrente censura che la Corte territoriale ha ritenuto a carico del giudicabile la recidiva reiterata a dispetto della incensuratezza dell'EL.
2.04.6 - Col sesto motivo il difensore lamenta il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la dosimetria della pena,ri- tenuta spropositata, deducendo la incensuratezza del ricorren- te e contestando la idoneità delle ragioni addotte dalla Corte territoriale in relaIOne ai punti in questione.
104 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE
Ricorso n. 49.950/2010 R.G. * Udienza del 12 ottobre 2011
-2.04.7 Col settimo motivo il difensore si duole della misura di sicurezza: deduce che la applicaIOne, per effetto della abroga- IOne dell'articolo 204 del Codice Penale, non deve essere frutto di mero automatismo e nega la pericolosità del ricorrente, alla stregua della incensuratezza e della "specificità" della condotta addebitatagli.
2.05 AD GE sviluppa quattro motivi:
Il ricorrente dichiara promiscuamente di denunciare, a' sensi dell'articolo 606, comma 1, lettere b) ed e) cod. proc. pen., i- nosservanza o erronea applicaIOne della legge penale, o di al- tre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nella applica- IOne della legge penale, in relaIOne all'articolo 416-bis del
Codice Penale (primo motivo), in relaIOne agli articoli 378,
384, 110 e 416-bis del Codice Penale (secondo motivo), in rela- IOne all'articolo 62-bis del Codice Penale (terzo motivo), in re- laIOne agli articoli 192 cod. proc. pen. e 416-bis del Codice Pe- nale (col motivo nuovo), nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivaIOne (con tutti e tre i motivi).
2.05.1 - Con il primo motivo i difensori impugnano l' accerta- mento della responsabilità per il delitto associativo, deducen- do, previo richiamo di alcune massime di legittimità: difetta l'organico inserimento del ricorrente nella struttura criminosa;
gli “interventi” addebitati al giudicabile sono soltanto due e af- fatto "sporadici"; non è stato accertato alcun altro contatto con OL;
nei confronti di costui l'imputato si rivolge, dando il lei all'interlocutore, segno questo di mancanza di dimesti- chezza;
in occasione dell'incontro del 6 agosto 2005 il ricorrente rifiuta espressamente di discorrere della questione sottoposta dall'interlocutore; è, infine, carente il "dolo di partecipaIOne" al delitto associativo.
2.05.2 Con il secondo motivo i difensori censurano la omessa qualificaIOne della condotta in termini di favoreggiamento
(nei confronti del genitore) con conseguente declaratoria della
105 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE
Ricorso n. 49.950/2010 R.G. Udienza del 12 ottobre 2011
non punibilità, deducendo: il giudicabile si prefiggeva soltanto di "di agevolare il partecipe [il padre] a eludere le investigaIOni dell'autorità”; è carente ogni "volontà di assumere un ruolo, sta- bile e organico, all'interno del sodaliIO"; peraltro la condotta che "ridondi a vantaggio della organizzaIOne" vale a integrare non la fattispecie associativa, bensì l'ipotesi del concorso (e- sterno) ai sensi degli articoli 110 e 416-bis del Codice Penale.
2.05.3 Col terzo motivo i difensori si dolgono del diniego delle circostanze attenuanti generiche, opponendo la consideraIOne della "giovanissima età” del ricorrente, della "sporadicità” e del- la "marginalità" della condotta e censurando "l'automatismo traslativo della pericolosità della associaIOne”.
-2.05.4 Col motivo nuovo i difensori oppongono: i giudici di merito non hanno chiarito in cosa sia consistita la condotta di fattiva partecipaIOne alla associaIOne, tale da comportare la "stabile e organica compenetraIOne" nella consorteria, laddove non è concludente la consideraIOne della ambasceria commes- sagli da OL, in relaIOne alla estorsione ai danni del nego- ziante di Castelvetrano, delitto del quale il ricorrente non è sta- to neppure imputato.
-2.06 – AD NO sviluppa tre motivi, con dif- fusi richiami di massime e di arresti di legittimità. 2.06.1 Con il primo motivo il difensore denunzia, ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lettera c) cod. proc. pen., inosser- vanza di norme processuali stabilite a pena di nullità e di inuti- lizzabilità, in relaIOne agli articoli 125, comma 3, 128, 191,
268, comma 3, 271 cod. proc. pen., eccependo, la inutilizzabili- tà delle intercettaIOni eseguite in virtù dei decreti contraddi- stinti dai numeri 8/05, 2024/05, 853/05, 462/05, 2098/04_e
1287/05, sotto il profilo dell'omesso deposito dei decreti del giudice per le indagini preliminari di convalida e di proroga, formalità ritenuta necessaria per "la giuridica esistenza" del provvedimento, non surrogabile altrimenti attraverso la rico-
106 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE
Ricorso n. 49.950/2010 R.G. Udienza del 12 ottobre 2011
struIOne della data mediante consultaIOne dei registri di cor- rispondenza degli uffici giudiziari;
e, ancora, sotto il profilo del- la omessa motivaIOne, in occasione, delle proroghe della ricor- renza della condiIOni per la esecuIOne delle operaIOni, ai sen- si dell'articolo 268, comma 3, cod. proc. pen., presso impianti diversi da quelli installati nell'ufficio giudiziario.
-2.06.2 Col secondo motivo il difensore denunzia, a' sensi dell' articolo 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen., mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivaIOne, an- che sotto il profilo della formale violaIOne dell'articolo 192 cod. proc. pen., in relaIOne all'accertamento della responsabi- lità peril delitto associativo ai sensi dell'articolo 416-bis del
Codice Penale e, in proposito, deduce: la Corte territoriale ha trascurato di considerare che il ricorrente non è attinto da al- cuna chiamata in correità da parte dei collaboranti;
né è stato processato in occasione dei precedenti giudizi a carico degli e- sponenti della medesima associaIOne;
mentre doveva valutare
"con più rigore" la intercettaIOne della conversaIOne del 26 66
maggio 2005; il colloquio non ha coinvolto il giudicabile;
è, bensì, intervenuto tra terze persone;
la partecipaIOne di BA dagliacca alla riunione progettata dagli interlocutori fu previ- sta “in termini di eventualità" e, comunque, “all'insaputa” del ricorrente;
peraltro tale riunione non ebbe mai effettivamente luogo;
la motivaIOne della Corte territoriale è del "tutto conget- turale"; la conversaIOne del 6 agosto 2005 tra OL e il nipo- te del ricorrente, non dimostra che costui fosse “impegnato nella gestione di attività criminali della famiglia di ZO EA"; OL si limitò a consigliare -- tramite GE AD - di
“stare attento alle microspie"; è frutto di travisamento della prova l'assunto della partecipaIOne del ricorrente alla riunione del 4 novembre 2005 con OL e con il rag. Fiumefreddo;
nes- sun elemento prova la disponibilità del giudicabile "alla forma- IOne di decisioni rilevanti per Cosa OS".
107 -CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE
Ricorso n. 49.950/2010 R.G. * Udienza del 12 ottobre 2011
-2.06.3 Con il terzo motivo il difensore denunzia promiscua- mente, a sensi dell'articolo 606, comma 1, lettere b) ed e) cod. proc. pen., inosservanza o erronea applicaIOne della legge pe- nale, in relaIOne agli articoli 62-bis, 81 e 416-bis del Codice
Penale nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogi- cità della motivaIOne, a' sensi dell'articolo 606, comma 1, let- tera e), cod. proc. pen., in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, alla individuaIOne della diposiIOne pe- nale da applicare, nella successione nel tempo delle leggi, e alla dosimetria della anche i relaIOne all'aumento la con- pena, per tinuaIOne.
Il ricorrente censura che i giudici di merito abbiano fatto rife- rimento alla norma incriminatrice, siccome novellata dalla leg- ge 5 dicembre 2005, n. 251, in carenza della dimostraIOne della protraIOne della permanenza del delitto associativo fino al momento dell' arresto del giudicabile e, comunque, in epoca successiva alla entrata in vigore della nuova disposiIOne, lad- dove risale a momento anteriore (il 26 maggio 2005) la emer- genza ritenuta sintomatica della associaIOne di AD alla cosca.
Si duole, altresì, il difensore del diniego delle circostanze atte- nuanti generiche obiettando: il fatto non è particolarmente grave, merita d'essere mitigata "l'asprezza della pena", il giudi- cabile ha un solo precedente specifico (e non è gravato da due condanne per delitto associativo come erroneamente supposto dalla Corte territoriale); immotivato è il riferimento alla “per- vicacia".
Il ricorrente censura, infine, la determinaIOne della pena base e dell'aumento a titolo di continuaIOne, stigmatizzando la mancanza di motivaIOne in proposito.
2.07 AD ET sviluppa tre motivi:
-
il ricorrente dichiara promiscuamente di denunciare, a' sensi dell'articolo 606, comma 1, lettere b) ed e) cod. proc. pen., i-
108 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE
Ricorso n. 49.950/2010 R.G. Udienza del 12 ottobre 2011
nosservanza o erronea applicaIOne della legge penale, o di al- tre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nella applica- IOne della legge penale, in relaIOne all'articolo 597 cod. proc. pen. (primo motivo), in relaIOne agli articoli 133 e 416-bis del
Codice Penale (secondo motivo) e in relaIOne all'articolo 62-bis del Codice Penale (terzo motivo), nonché mancanza, contrad- dittorietà o manifesta illogicità della motivaIOne anche sotto il profilo della formale violaIOne dell'articolo 125, comma 3, proc. pen.cod.
-2.07.1 Con il primo motivo il difensore lamenta che, in esito alla intervenuta assoluIOne dal delitto di tentata estorsione in danno dell'imprenditore LV OM, la Corte territoriale non abbia detratto dalla pena finale due anni di reclusione
(pari all'aumento a titolo di continuaIOne inflitto per il con- corso nel medesimo reato al coimputato OL), avendo, inve- ce, escluso solo la pena pecuniaria (della multa in € 1.000) indi- cata del dispositivo quale aumento a titolo di continuaIOne, e, in proposito deduce: il giudice di primo grado, nella motivaIO- ne, ha "cumulativamente compreso nella pena determinata per il delitto associativo anche la parte afferente l'aumento in continua- IOne"; la (difforme) indicaIOne contenuta nel dispositivo è
"frutto di un mero errore del giudice di primo grado nella stesura del dispositivo stesso”.
2.07.2 Con il secondo motivo il difensore si duole della dosi- metria della pena, ritenuta eccessiva e assertivamente inflitta in misura “notevolmente superiore al minimo edittale” senza al- cuna motivaIOne.
-2.07.3 Con il terzo motivo il difensore censura il diniego delle circostanze attenuanti generiche asserendo che "il giudice di appello nulla ha scritto” in ordine al rigetto della richiesta for- mulata in proposito con i motivi di appello.
2.08 BO sviluppa nove motivi:
109 -SEZIONE PRIMA PENALE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Ricorso n. 49.950/2010 R.G. * Udienza del 12 ottobre 2011
Il ricorrente dichiara promiscuamente di denunciare, a' sensi dell'articolo 606, comma 1, lettere b), c) ed e) cod. proc. pen., 2. inosservanza o erronea applicaIOne della legge penale, o di al- tre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nella applica- IOne della legge penale, in relaIOne agli articoli 416-bis,629 e
56 del Codice Penale (primo motivo), in relaIOne agli articoli
62-bis e 133 Codice Penale (terzo motivo), in relaIOne agli arti- coli 81 del Codice Penale e 442 cod. proc. pen. (quarto motivo), in relaIOne all'articolo 99 del Codice Penale (quinto motivo), ancora in relaIOne all'articolo 99 del Codice Penale (sesto mo- tivo), in relaIOne all'articolo 1 della legge 5 dicembre 2005 n.
251 (ottavo motivo) e in relaIOne agli articoli 63, comma 4, e
416-bis, commi quarto e sesto, Codice Penale;
inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità o di inutilizzabilità in relaIOne agli articoli 267, 268 e 271 cod. proc. pen. (secondo motivo), in relaIOne all'articolo 125 cod. proc. pen. (terzo mo- tivo), in relaIOne agli articoli 5 e 21 cod. proc. pen., 2 del de- creto legge 12 febbraio 2010, n. 10, convertito nella legge 6 a- prile 2010, n. 52 (settimo motivo); nonché mancanza, contrad- dittorietà o manifesta illogicità della motivaIOne, ritenuta ap- parente e travisante (con tutti i motivi esclusi il secondo e il settimo).
F2.08.1 Il primo motivo investe l'accertamento della respon- sabilità in ordine al delitto associativo, come ritenuto, e ai reati fine.
I difensori, censurando l'omesso esame delle deduIOni formu- late al riguardo con l'atto di appello, deducono quanto segue.
Con riferimento al delitto associativo: il ricorrente non è attin- to da chiamate in correità dei collaboranti, né da evidenze do- cumentali risultanti dalla corrispondenza sequestrata a Pro- venzano all'atto della cattura;
le risultanze delle intercettaIO- ni non suffragano il ruolo direttivo attribuitogli;
emerge anzi dal colloquio del 3 agosto 2005 il rifiuto del giudicabile di as-
110 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE
Ricorso n. 49.950/2010 R.G. Udienza del 12 ottobre 2011
sumere la carica offertagli da OL;
illogica è la supposiIOne dei giudici di merito che il rifiuto rispondesse alla strategia di non allineamento sulle rigide posiIOni di OL;
BO non ha esercitato alcun potere decisionale all'interno della organiz- zaIOne, tampoco in relaIOne alla questione del rimpatrio degli
RI; non conosce NO, né RA;
non ha contatti con Lo LO;
si pone in posiIOne subalterna rispetto a RO lo e ai vertici della famiglia di appartenenza.
Con riferimento al delitto di estorsione tentata in danno dell' imprenditore IT BU (capo N): la condotta del giudicabi- le non ha integrato il reato;
risulta dal colloquio intercettato, riportato nella sentenza, che la persona offesa fece presente a
BO che ancora non era pronta a iniziare i lavori oggetto della estorsione;
e, peraltro, detti lavori non furono mai esegui- ti;
BU è stato condannato per delitto associativo;
epperò
l'eventuale "daIOne da parte dello stesso” di somme a BO sarebbe stata frutto non di minacce o pressioni, bensì di “logi- che perfettamente condivise".
Con riferimento al delitto di estorsione in danno dell' imprendi- tore AN BA NÒ (capo H): il ricorrente è affatto estraneo alle richieste estorsive;
si è limitato a raccogliere lo sfogo di IN NÒ per il taglieggiamento cui era sot- toposto il cugino;
difetta, inoltre, la prova che in seguito al col- loquio tra l'imputato e IN NÒ ovvero per effetto di sue pressioni sia intervenuta la consumaIOne del reato.
Con riferimento al delitto di estorsione in danno delle società del gruppo MI (capo D): il giudicabile, assolutamente non coinvolto nella ideaIOne e nella consumaIOne del delitto, è in- tervenuto a richiesta della persona offesa, come dichiarato dall' imprenditore - le dichiaraIOni di costui sono state trascu- rate dalla Corte territoriale e "nell'esclusivo interesse" del Mi-
-
gliore.
111 -SEZIONE PRIMA PENALE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Udienza del 12 ottobre 2011 Ricorso n. 49.950/2010 R.G. **
Con riferimento al delitto di estorsione in danno della società
Marina di Villa Igea s.p.a. (capo M): GU ha negato di essere stato vittima di estorsione;
BO è intervenuto "a tutto concedere" in veste di mediatore nell'interesse della vitti- ma per i rapporti di amicizia che lo legano all'imprenditore, dei quali l'imputato fa menIOne conversando con OL il 20 set- tembre 2005.
Con riferimento al delitto di estorsione in danno della società
OR s.p.a. (capo L): l'imprenditore US ha negato. di essere stato oggetto di estorsione;
dalle intercettaIOni non risulta, peraltro, la consumaIOne del reato;
e, anzi, BO, conversando l'8 settembre 2005, ha manifestato la insoddisfa- IOne circa gli "esiti della attività estortiva" e l'intenIOne di e- sercitare pressioni nei confronti degli operatori economici, tra i quali, appunto US, siccome emerge dalla intercettaIOne riportata nella stessa sentenza appellata.
Con riferimento al delitto di estorsione in danno della società
AT AUTO SYSTEM s.r.l., concessionaria della omo- nima casa automobilistica (capo P): anche in relaIOne a tale reato è intervenuta la negativa della persona offesa;
al di là dell'accenno nel corso del colloquio del ricorrente col NN, difettano ulteriori conversaIOni atte a dimostrare che il rife- rimento "fosse ancorato a pretese estortive"; e manca, tampoco, laprova circa la "avvenuta consumaIOne del reato".
-2.08.2 Col secondo motivo il ricorrente eccepisce la inutiliz- zabilità delle intercettaIOni, formulando, distintamente, in re- laIOne ai decreti del Pubblico Ministero e del giudice per le in- dagini preliminari numeri 2089/04, 8/95, 2024/05, 1287 /05,
853/05, 462/065, censure analoghe a quelle avanzate dal ricor- rente EL.
2.08.3 Col terzo motivo i difensori lamentano l'omesso esame del nono motivo di appello, in punto di concessione delle circo- stanze attenuanti generiche e di dosimetria della pena, dedu-
112 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE
Ricorso n. 49.950/2010 R.G. Udienza del 12 ottobre 2011
cendo "la peculiarità della posiIOne del BO" e la stigmatiz- zaIOne da parte del giudicabile degli “atteggiamenti vessatori verso le vittime" delle estorsioni, siccome risulta dalle conversa- IOni intercettate. 2.08.4 Col quarto motivo i difensori si dolgono della omessa riduIOne, ai sensi dell'articolo 442 cod. proc. pen., degli au- menti di pena applicati in virtù della riconosciuta continuaIO- ne con i reati oggetto della precedente condanna.
-Col quinto motivo i difensori, denunziando l'omessa 2.08.5 consideraIOne dei motivi di gravame sul punto, censurano la ritenuta recidiva, asserendo che la medesima è esclusa dalla continuaIOne e, inoltre, deducendo che la recidiva non ricorre nella specie, in quando la permanenza del reato associativo ha avuto iniIO prima del passaggio in giudicato della precedente condanna.
-Col sesto motivo i difensori, stigmatizzando l'omesso 2.08.6 esame del quinto motivo di appello, deducono che i giudici di merito non hanno dato conto della misura dell'inasprimento di inflitto per la recidiva.pena
-2.08.7 Col settimo motivo i difensori deducono la incompe- tenza per materia della Corte di appello e, gradatamente, ecce- piscono la illegittimità costituIOnale dell'articolo 2 del decreto legge 12 febbraio 2010, n. 10, convertito nella legge 6 aprile
2010, n. 52, nei termini esposi dal ricorrente EL.
-2.08.8 Con l'ottavo motivo i difensori impugnano la applica- IOne delle disposiIOni (più severe) introdotte dall'articolo 1 della legge 5 dicembre 2005 n. 251, di modifica della norma in- criminatrice del delitto associativo, e oppongono che manca la prova della protrazione dellapermanenza del reato dopo la en- trata in vigore della novella.
-2.08.1 Con il motivo nuovo i difensori, richiamando il recen- te arresto di questa Corte, a SeIOni Unite, 24 febbraio 2001, n.
ly 113 SEZIONE PRIMA PENALE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
* Udienza del 12 ottobre 2011 Ricorso n. 49.950/2010 R.G.
20798, censurano la l'applicaIOne dell'aumento di pena per la recidiva in ragione della metà della pena, siccome determinata in forza delle concorrenti aggravanti a effetto speciale.
2.09 EM RM sviluppa quattro motivi: il ricorrente dichiara promiscuamente di denunciare, a' sensi dell'articolo 606, comma 1, lettere b), c) ed e) cod. proc. pen., inosservanza o erronea applicaIOne della legge penale, o di al- tre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nella applica- IOne della legge penale, in relaIOne agli articoli 80, 81 e 416- bis del Codice Penale;
inosservanza di norme processuali stabi- lite a pena di nullità o di inutilizzabilità, in relaIOne agli arti- coli 4, 5, 6, 178, lettera a), 33, 33-bis, 133, 192, 267 e 268 cod. proc. pen. con riferimento agli articoli 25 e 102 della Costitu- IOne;
nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogici-
tà della motivaIOne.
12.09.1 Col primo motivo il difensore eccepisce la incompeten- za per materia della Corte di appello, in quanto “giudice di competenza inferiore" [rispetto alla Corte di assise di appello] e la illegittimità costituIOnale della legge 6 aprile 2010, n. 52 [di conversione del decreto legge 12 febbraio 2010, n. 10, di modi- fica dell'articolo 5 cod. proc. pen.] per violaIOne del divieto della istituIOne dei giudici speciali, stabilito dell'articolo 102
CostituIOne e del principio della precostituIOne del giudice. naturale, sancito dall'articolo 25 della CostituIOne.
12.09.2 Col secondo motivo il difensore obietta: i rapporti eco- nomici con soggetti affiliati a Cosa OS non implicano l' affectio societatis, necessaria alla configuraIOne del delitto associativo;
le emergenze delle intercettaIOni sono deboli, im- precise e contraddittorie;
tutt'al più rivelano “comuni interessi economici”, ma non dimostrano condotte illecite;
peraltro dalle intercettaIOni risulta che la impresa del ricorrente aveva
"tutti i mezzi fermi e non svolge [va] alcun lavoro".
114 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
- SEZIONE PRIMA PENALE Ricorso n. 49.950/2010 R.G. Udienza del 12 ottobre 2011
*
2.09.3 Col terzo motivo il difensore eccepisce la inutilizzabili- tà delle intercettaIOni eseguite in virtù del decreto n. 1287/05, per viIO di motivaIOne del provvedimento adottato dal Pub- blico Ministero ai sensi dell'articolo 268, comma 3, cod. proc. pen., argomentando che "soprattutto" il Magistrato non ha dato conto delle ragioni per le quali "non era possibile installare ul- teriori impianti presso le postaIOni della Procura della Repub- blica [..] richiedendo l'ausilio di società esterne".
-2.09.4 Col quarto motivo il difensore censura che la Corte ter- ritoriale, in relaIOne alla riconosciuta continuaIOne, ha assun- to a reato base quello oggetto del giudiIO, anziché quello og- getto della condanna passata in giudicato, siccome assertiva- mente imposto dall'articolo 80 del Codice Penale.
―2.10 EM OV sviluppa quattro motivi: il ricorrente dichiara promiscuamente di denunciare, a' sensi dell'articolo 606, comma 1, lettere b), c) ed e) cod. proc. pen., inosservanza o erronea applicaIOne della legge penale, o di al- tre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nella applica- IOne della legge penale, in relaIOne agli articoli 80, 81 e 416- bis del Codice Penale;
inosservanza di norme processuali stabi- lite a pena di nullità o di inutilizzabilità, in relaIOne agli arti- coli 4, 5, 6, 178, lettera a), 33, 33-bis, 133, 192, 267 e 268 cod. proc. pen. con riferimento agli articoli 25 e 102 della Costitu- IOne;
nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogici- tà della motivaIOne.
-2.10.1 Il tenore dei primi tre motivi è analogo a quello dei motivi redatti dal medesimo difensore nell' interesse del ricor- rente EM RM, salvo che, col secondo motivo, il difen- sore postula altresì, in via gradata, la qualificaIOne della con- dotta in termini di favoreggiamento personale.
-2.10.2 Coll'ultimo motivo il difensore censura la reieIOne del- la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generi- che, negate dalla Corte territoriale trascurando l' incensuratez-
115 -CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE
Ricorso n. 49.950/2010 R.G. Udienza del 12 ottobre 2011
*
za del giudicabile, la marginalità del ruolo addebitatogli, la mancanza di carichi pendenti, l'estraneità ai reati fine e l'ottimo comportamento processuale.
2.11 EL sviluppa tre motivi.
-2.11.1 Col primo motivo il difensore dichiara promiscuamen- te di denunciare, a' sensi dell'articolo 606, comma 1, lettere b),
c) ed e) cod. proc. pen., inosservanza o erronea applicaIOne della legge penale, o di altre norme giuridiche di cui si deve te- nere conto nella applicaIOne della legge penale, inosservanza di norme processuali, in relaIOne agli articoli 416-bis del Codi- ce Penale, 192 e 530 cod. proc. pen., nonché mancanza, con- traddittorietà o manifesta illogicità della motivaIOne, dedu- cendo: l'accertamento della penale responsabilità si fonda sulla consideraIOne di “elementi probatori ultronei e aspecifici”, su "mere presunIOni e ragionamenti autoreferenziali", sul travisa- mento dei fatti e la “illogica superfetaIOne" degli occasionali ri- ferimenti al ricorrente nelle due conversaIOni intercettate;
il nome del ricorrente non è pronunciato in tutte le altre conver- saIOni, né è riportato nelle annotaIOni della polizia giudizia- ria;
manca la dimostraIOne di condotte obiettive, rivelatrici del "rapporto di compenetraIOne stabile e organica" del giudica- bile nella cosca;
EL non partecipa al alcuna della conver- saIOni né risultano suoi contatti con gli affilati;
l'intervento dell'imputato alla programmata riunione è prospettato dagli interlocutori in termini di eventualità; non è dimostrato che
EL abbia manifestato alcuna disponibilità al riguardo;
la identificaIOne del giudicabile in occasione del serviIO di os- servaIOne è frutto di "travisamento dei fatti"; la supposiIOne della esistenza della famiglia GO RA è in contrasto colla
"regola comune dell'id quod plerumque accidit", in mancanza dell'organigramma del gruppo e della indicaIOne dei compo- nenti;
la Corte territoriale non ha valutato "correttamente" le dichiaraIOni di UZ;
ha trascurato di considerare la obie- IOne difensiva che nessuno dei collaboranti ha identificato il
116 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
-SEZIONE PRIMA PENALE
Ricorso n. 49.950/2010 R.G. * Udienza del 12 ottobre 2011
ricorrente e di valutare congruamente l'esito favorevole del procedimento di prevenIOne;
la lecita acquisiIOne del patri- monio contraddice la tesi dei giudici di merito di "un uomo di onore di sicuro affidamento mafioso".
2.11.2 Col secondo motivo il difensore denunzia, ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lettera c) c.p.p., inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inammissibilità in rela- IOne all'articolo 649 cod. proc. pen., asserendo che, in viola- IOne del divieto del ne bis in idem il ricorrente è stato condan- nato per "fatti identici" a quelli del giudiIO già concluso a suo carico per i quali aveva riportato condanna.
2.11.3 Col terzo motivo il difensore denunzia, a' sensi dell'articolo 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen., man- canza e manifesta illogicità della motivaIOne, dolendosi del trattamento sanIOnatorio ritenuto "eccessivamente gravoso"; il ricorrente stigmatizza la ritenuta elisione “dei benefici derivanti dalla scelta del rito" e censura la omessa consideraIOne dei pa- rametri dell'articolo 133 del Codice Penale, della estraneità del giudicabile ai reati fine della cosca, della finalità rieducativa della pena.
2.12 - Di MA sviluppa quattro motivi di gravame.
Il difensore dichiara promiscuamente di denunciare, a' sensi dell'articolo 606, comma 1, lettere b), c) ed e) cod. proc. pen., inosservanza o erronea applicaIOne della legge penale, o di al- tre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nella applica- IOne della legge penale, in relaIOne all'articolo 416-bis Codice
Penale (primo motivo), in relaIOne agli articoli 56 2 629, comma 2, Codice Penale (secondo motivo), in relaIOne agli ar- ticoli 81 e 416-bis Codice Penale (terzo motivo), in relaIOne a- gli articoli 132 e 133 Codice Penale (quarto motivo); inosser- vanza di norme processuali in relaIOne all'articolo 192 cod. proc. pen. (primo e secondo motivo), in relaIOne all'articolo
546, comma 1, lettera e), cod. proc. pen. (primo, secondo e ter-
117 SEZIONE PRIMA PENALE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Ricorso n. 49.950/2010 R.G. * Udienza del 12 ottobre 2011
zo motivo), nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivaIOne (con tutti i motivi).
-2.12.1 Con il primo motivo il difensore deduce: la Corte terri- toriale non ha affrontato la questione del valore probatorio delle intercettaIOni;
alle dichiaraIOni intercettate devono es- sere applicate le disposiIOni degli articoli 192 e “194 e segg.” cod. proc. pen.; in difetto di “qualunque elemento di riscontro" le intercettaIOni non integrano “piena prova idonea a sorreggere la pronuncia di colpevolezza"; inoltre il ritenuto ruolo di direIOne
è contraddetto dal colloquio del 20 settembre 2005 tra OL e
BO; quest'ultimo colla espressione metaforica, riportata nella sentenza, fa riferimento alla particolare subordinaIOne del ricorrente nei confronti dello "IO NO".
2.12.2 Con il secondo motivo il difensore, riproposta la que- stione del valore probatorio delle intercettaIOni, censura, in relaIOne alla estorsione in danno della società Marina di
Villa Igea s.p.a. (capo M): la Corte territoriale non ha preso in consideraIOne il motivo di appello sul punto che la persona offesa HI GU, aveva negato di aver subito alcu- na estorsione.
-2.12.3 Con il terzo motivo il difensore il difensore, in relaIO- ne alla estorsione tentata in danno dell'imprenditore IT BU SC (capo N), obietta: il reato non risulta integrato;
si "tratta di semplici progetti rimasti allo stato progettuale"; non è dimo- strata la partecipaIOne del ricorrente;
la Corte territoriale non ha valutato le dichiaraIOni della persona offesa.
2.12.4 Con il quarto motivo il difensore si duole della pena, ritenuta "assai elevata", inflitta a titolo di continuaIOne senza motivaIOne.
-2.13 Di PO sviluppa quattro motivi di ricorso, con i quali dichiara promiscuamente di denunciare, a' sensi dell' ar- ticolo 606, comma 1, lettere b) ed e) cod. proc. pen., inosser- vanza o erronea applicaIOne della legge penale, o di altre nor-
118 -CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE
Ricorso n. 49.950/2010 R.G. Udienza del 12 ottobre 2011
*
me giuridiche di cui si deve tenere conto nella applicaIOne del- la legge penale, in relaIOne all'articolo 416-bis Codice Penale
(primo motivo), in relaIOne agli articoli 110 e 629 Codice Pe- nale (secondo motivo), in relaIOne agli articoli 2 e 416-bis Co- dice Penale (terzo motivo), in relaIOne agli articoli 81 cod. proc. pen. e 442 cod. proc. pen. (quarto motivo), nonché man- canza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivaIO- ne (con tutti e quattro i motivi).
2.13.1 Con il primo motivo i difensori, richiamando pertinen- te arresto di legittimità, obiettano: difetta la prova di concrete condotte associative del ricorrente;
i rapporti intrattenuti con
"personaggi di vertice" di Cosa OS, tenuto conto del nu- mero "ridotto" degli incontri e della "passata intraneità", del Di
PO non dimostrano la compartecipaIOne associativa del giudicabile, riflettendo, piuttosto, le intercettaIOni la rappre- sentaIOne del pregresso coinvolgimento dell'imputato nella organizzaIOne.
-2.13.2 Con il secondo motivo i difensori, in relaIOne al delit- to di estorsione in danno delle società del gruppo MIGLIO-
RE, sostengono: le iniziative nei confronti dell' imprenditore non hanno raggiunto “la soglia della idoneità ed inequivocità”; la stessa Corte territoriale riporta il colloquio del 26 maggio 2005 nel corso del quale si fa riferimento alla mancata riscos- sione del pizzo;
le altre intercettaIOni citate in sentenza sono decontestualizzate e non recano elementi "individualizzanti"; il ritenuto antagonista del giudicabile, EL IN, è morto nel gennaio 2006, mentre le conversaIOni risalgono a epoca anteriore.
2.13.3 Con il terzo motivo i difensori si dolgono della appli- caIOne del trattamento sanIOnatorio più severo introdotto dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251, opponendo che difetta la prova della protraIOne della permanenza della condotta asso- ciativa dopo l'entrata in vigore della novella.
119 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE
Ricorso n. 49.950/2010 R.G. Udienza del 12 ottobre 2011
-2.13.4 Con il quarto motivo i difensori censurano la omessa riduIOne, in ragione di un terzo ai sensi dell'articolo 442 cod. proc. pen.. degli aumenti di pena, applicati a titolo di conti- nuaIOne con i reati per i quali il ricorrente aveva riportato precedenti condanne, due delle quali inflitte in esito a giudizi celebrati col rito abbreviato.
2.14 – FI sviluppa, con i due distinti ricorsi, otto mo- tivi.
L'avvocata Ciulla ne propone quattro, dichiarando promi- scuamente di denunciare, a' sensi dell'articolo 606, comma 1, lettere b) ed e) cod. proc. pen., inosservanza o erronea applica- IOne della legge penale, o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nella applicaIOne della legge penale, in rela- IOne, nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogici- tà della motivaIOne.
2.14.1 Con il primo motivo il succiato difensore, censurando la omessa consideraIOne dei motivi di appello al riguardo, im- pugna l'accertamento della condotta delittuosa, deducendo: la parte offesa ha dichiarato di non ricordare di avere parlato col ricorrente della richiesta estorsiva ricevuta;
la identifica- IOne del giudicabile è incerta;
il "pizzino" (di OL a Pro- venzano) non contiene alcun riferimento "individualizzante”; la motivaIOne della Corte territoriale in proposito non è “esausti- va” e tale “eliminare ogni ragionevole dubbio"; nella risposta a
OL, NO non menIOna MA, né conferma la pa- rentela;
nessuno degli interlocutori della conversaIOni inter- cettate in casa AD fa riferimento al giudicabile “come soggetto principale della estorsione"; se FI fosse stato coin- volto nella estorsione, il fratello SC "non avrebbe potuto non saperlo”; mentre risponde negativamente alla richiesta di informaIOni;
la TA ha dichiarato che colui che la mise in contatto con NO si chiamava MA o MA, negando che alcuno le avesse detto trattarsi del nipote di LV Rii-
120 SEZIONE PRIMA PENALE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
* Udienza del 12 ottobre 2011 Ricorso n. 49.950/2010 R.G.
na; conclusivamente gli indizi sono generici e vaghi, inidonei a sorreggere l'affermaIOne della penale responsabilità.
2.14.2 Con il secondo motivo il difensore sostiene, in via gra- data, la ricorrenza della ipotesi della desistenza volontaria;
e con richiamo dei motivi di gravame, trascurati dalla Corte ter- ritoriale, argomenta che, pur provata "la disponibilità di RO ME di pagare [..] non ci furono ulteriori richieste"; mentre l'arresto di NO non può considerarsi causa della inter- ruIOne della condotta delittuosa, non avendo comportato "la dissoluIOne del programma associativo".
2.14.3 Con il terzo motivo il difensore, censurando la omessa consideraIOne dei motivi di appello al riguardo, si duole della ritenuta aggravante a effetto speciale di cui all'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991 n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 203, obiettando: il ricorrente non è affiliato alla cosca;
è privo di “caratura criminale"; né gli è stato contestato il delitto di associaIOne di tipo mafioso;
il fatto è “episodi- co"; la condotta non presenta le "connotaIOni proprie e specifi- che" evocatrici del vincolo associativo;
il biglietto di OL non contiene alcun riferimento a "minaccia in nome e per conto del sodaliIO criminoso mafioso"; la richiesta telefonica fu "assai blanda e addirittura arrendevole"; non risultò "determinante" per la "realizzaIOne del proposito criminoso" e "tanto meno implici- tamente connotante una matrice mafiosa".
-2.14.4 Con il quarto motivo il difensore lamenta il diniego delle circostanze attenuanti generiche e il trattamento sanIO- natorio, adducendo la consideraIOne della giovane età del giu- dicabile, delle modalità della condotta e della unicità del fatto e postulando il contenimento della pena nel minimo edittale.
2.14.5 Con il primo dei motivi del suo ricorso l'avvocato A- nania, dichiara promiscuamente di denunciare, a' sensi dell'articolo 606, comma 1, lettere b), c) ed e) cod. proc. pen., inosservanza o erronea applicaIOne della legge penale, o di al-
121 SEZIONE PRIMA PENALE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Udienza del 12 ottobre 2011 Ricorso n. 49.950/2010 R.G. *
tre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nella applica- IOne della legge penale, in relaIOne agli articoli 56 e 629 del
Codice Penale;
inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, in relaIOne agli articoli 123, numero 3, e 177 cod. proc. pen.; nonché mancanza, contraddittorietà o manife- sta illogicità della motivaIOne, opponendo, dopo alcune pre- messe in diritto circa il reato di estorsione tentata: la persona offesa non subì alcun danno;
da tanto "discende [..] che la mi- naccia non fu adeguata"; non fu perpetrata alcuna violenza contro il OM;
ricorre il caso della desistenza volontaria;
è, infatti, esclusa “ogni attività di continuaIOne del delitto [..] fin dal gennaio 2006", essendosi la condotta esaurita nel "periodo prefestivo nataliIO dell'anno 2005", laddove la cattura di Pro- venzano avvenne nell'aprile 2006 e l'arresto del ricorrente fu eseguito il 26 giugno 2006; sicché la desistenza risultò affatto
"libera".
2.14.6 Con il secondo motivo il medesimo difensore denunzia il contrasto tra il dispositivo e la motivaIOne della sentenza appellata, sul punto della aggravante a affetto speciale dell' ar- ticolo 629 comma secondo, in relaIOne all'articolo 628, numero
3, 'co. 2" rectius: comma terzo del Codice Penale, in 66
- www quanto la Corte territoriale ha escluso nel dispositivo la aggra- vante, mentre ne ha affermato la ricorrenza nella motivaIOne.
2.14.7 Con il terzo motivo il ridetto difensore censura la rite- nuta aggravante a effetto speciale di cui all'articolo 7 del de- creto legge 13 maggio 1991 n. 152, convertito nella legge 12 lu- glio 1991, n. 203, argomentando: la esclusione della aggravante di cui all'articolo "628 n. 3, co. 2" - rectius: comma terzo
- del
Codice Penale comporta un contrasto endogeno" colla aggra- 66
vante ritenuta, atteso che il ricorrente non è stato mai condan- nato e, neppure, imputato per il delitto di associaIOne di tipo mafioso.
122 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE
Ricorso n. 49.950/2010 R.G. Udienza del 12 ottobre 2011
2.14.8 - Con il quarto motivo il difensore si duole della manca- ta concessione delle circostanze attenuanti generiche, negate senza una motivaIOne specifica", non ostante la derubricaIO- 66
ne, la eliminaIOne di tutte le aggravanti, la riduIOne della pe- na, la giovane età del giudicabile, i precedenti penali e il buon comportamento processuale.
2.15 RI SC (classe 1955) sviluppa sei moti-
-
vi.
Il difensore dichiara promiscuamente di denunciare, a' sensi dell'articolo 606, comma 1, lettere b) ed e) cod. proc. pen., i- nosservanza o erronea applicaIOne della legge penale, o di al- tre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nella applica- IOne della legge penale, in relaIOne agli articoli 416-bis Codice
Penale, 187 e 192 cod. proc. pen. (primo motivo), in relaIOne all'articolo 416-bis, commi quarto, quinto e sesto, Codice Pena- le (secondo motivo), in relaIOne agli articoli 62-bis, 69, 81, 132,
133, 416-bis Codice Penale (terzo motivo), in relaIOne agli ar- ticoli 63 "e ss. e 99 Codice Penale (quarto motivo), in relaIO- "2
ne agli articoli 81 Codice Penale e 442 cod. proc. pen. (quinto motivo) e in relaIOne agli articoli 2, 132, 416-bis Codice Penale
e 1 della legge 5 dicembre 2005 n. 251 (sesto motivo); nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della moti- vaIOne anche sotto il profilo della violaIOne dell'articolo 125, comma 3, cod. proc. pen. (con tutti i motivi).
Con il primo motivo il difensore censura 2.15.1
-
l'accertamento della condotta associativa e deduce: la Corte territoriale ha riconosciuto che è assolutamente dubbio il coin- volgimento del ricorrente nell'omicidio del cugino ET, per- petrato in America nel 1982; priva di rilievo è la partecipaIOne del giudicabile alla riunione familiare presso la abitaIOne del fratello TO, testé scarcerato;
incerta è la individuaIOne dell'imputato nella persona che gli interlocutori della conver- saIOne del 6 settembre 2009 menIOnano con l' appellativo
123 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE
Ricorso n. 49.950/2010 R.G. * Udienza del 12 ottobre 2011
Francuzzu u' nivuru;
gli investigatori non hanno dato conto della attribuIOne del soprannome;
né indicaIOni in tal senso sono state offerte dai collaboranti, nessuno dei quali ha fatto riferimento al ricorrente;
peraltro l' interessamento ri- spetto a “vicende in qualche modo collegabili alla dinamiche della associaIOne mafiosa" (il rientro dei parenti dagli Stati Uniti di
America) non implica la compartecipaIOne associativa;
inoltre l'affermaIOne da parte di OL del ridetto interessamento
(attribuito al giudicabile) è sprovvisto di alcun riscontro;
i con- tatti dell'RI con esponenti di Cosa OS sono appena cinque o sei, a dispetto della durata pluriennale delle indagini;
detti contatti, censiti nell'ambito di un precedente procedi- mento archiviato, rappresentano “a tutto voler concedere, sem- plici sospetti", semmai valutabili ai fini della applicaIOne di una misura di prevenIOne;
conclusivamente difetta la prova di alcun "concreto, effettivo e apprezzabile contributo alla vita e/o al rafforzamento della associazione mafiosa" da parte dell'imputato.
-2.15.2 Con il secondo motivo il difensore si duole delle ritenu- te aggravanti della disponibilità di armi e dell'impiego dei pro- fitti illeciti, deducendo: non è condivisibile l'assunto della Cor- te territoriale circa la natura "coessenziale" delle circostanze in parola rispetto a Cosa OS;
quanto alla aggravante della disponibilità delle armi, in rito, la “sinteticissima enunciaIOne" contenuta nel capo di imputaIOne si risolve nella carenza di contestaIOne;
nel merito non è stato provato che il ricorrente disponesse di armi;
né ad alcuno degli imputati sono state se- questrate armi o esplosivi;
quanto all'altra aggravante, i giudi- ci di merito non hanno verificato "la gestione da parte degli im- putati o di loro referenti di specifiche attività economiche lecite nelle quali utilizzare denaro proveniente dall'illecita attività asso- ciativa ed estorsiva"; e nessuna condanna per estorsione ha ri- portato il giudicabile.
hy
124 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
-SEZIONE PRIMA PENALE
Ricorso n. 49.950/2010 R.G. * Udienza del 12 ottobre 2011
-2.15.3 Con il terzo motivo il difensore censura che la Corte territoriale non ha preso in consideraIOne la richiesta formula- ta col terzo motivo di appello di riconoscimento delle circo- stanze attenuanti generiche.
T2.15.4 Con il quarto motivo il difensore denunzia l'omesso e- same del ridetto motivo di appello nella parte in cui aveva cen- surato la applicaIOne della recidiva nella misura massima.
2.15.5 Con il quinto motivo il difensore lamenta che la Corte territoriale, riconosciuta la continuaIOne con i reati per i quali aveva riportato precedenti condanne, non ha applicato ai rela- tivi aumenti la riduIOne di un terzo ai sensi dell'articolo 442 cod. proc. pen.
2.15.6 - Con il sesto motivo il difensore censura la applicaIOne delle disposiIOni (meno favorevoli per il reo) introdotte dalla legge 5 dicembre 2005 n. 251, obiettando che, pur a fronte della
“contestaIOne aperta", deve essere dimostrata la effettiva pro- 66
traIOne della permanenza del reato e che nella specie non ri- sulta in alcun modo provata alcuna condotta associativa del ricorrente posteriore alla entrata in vigore della novella.
-2.16 RI SC (classe 1956) sviluppa due mo- tivi.
-2.16.1 Con il primo motivo il difensore denunzia, a' sensi dell'articolo 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen., man- canza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivaIO- ne, e, dopo aver ricapitolato gli elementi posti dalla Corte terri- toriale a fondamento della affermaIOne della penale responsa- bilità, obietta: il giudicato assolutorio dal delitto associativo
(sino al 4 aprile 2008, data della sentenza di primo grado) con- traddice la supposta “continuità di militanza mafiosa" del ri- corrente, laddove è incoerente, a tal fine, il rilievo della Corte di appello circa la diversità del dato cronologico della perma- nenza;
RI fu piuttosto vittima della "imposiIOne così o- diosa” dell'esilio; ma tanto non comporta la partecipaIOne al-
یل
125 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE
Ricorso n. 49.950/2010 R.G.
* Udienza del 12 ottobre 2011
la organizzaIOne;
i colloqui intercettati conclamano la estra- neità dell' imputato alle attività della cosca;
gli interlocutori riconoscono espressamente che durante tutto l'arco dei sette anni trascorsi dal rimpatrio dall'America, SC RI non si era “fatto sentire" e in nulla si era immischiato;
il riferi- mento all'inserimento del giudicabile nella famiglia dell' Udi- tore è operato da OL inequivocabilmente al passato;
la consideraIOne del dato da parte dei giudici di merito è “enig- matica"; e l'esternaIOne del ridetto OL dei propri timori, circa "possibili futuri comportamenti ostili degli RI generi- camente intesi", non dimostra la adesione dell'imputato alla as- sociaIOne;
peraltro OL è affatto "inaffidabile", allorché at- tribuisce falsamente al ricorrente di avergli teso un agguato a scopo omicida, laddove di tale episodio non vi è alcun accenno in tutte le altre conversaIOni interessate;
dal colloquio dell' 8 settembre 2005, tra OL e BO, si evince la smentita alla supposiIOne che le spese del trasferimento di RI in Pie- monte siano state corrisposte dai sodali;
contraddittoria è la il- laIOne della "disponibilità di RI SC verso ilgruppo egemone capeggiato da OL" e, nel contempo, della "alleanza, paventata da OL, con Lo LO LV"; i contatti del ri- corrente con alcuni suoi congiunti presso un panificio vicino casa sono "assolutamente anodini e innocui"; è, infine, insen- sata l'affermaIOne della Corte territoriale secondo la quale le decisioni di Cosa OS sarebbero applicabili soltanto nei con- fronti degli affiliati e non anche riguardo alle vittime delle a- IOni delittuose. 2.16.2 Con il secondo motivo il difensore dichiara promi- scuamente di denunciare, a' sensi dell'articolo 606, comma 1, lettere b) ed e) cod. proc. pen., inosservanza o erronea applica- IOne della legge penale, nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivaIOne, reiterando, sotto il pro- filo del travisamento delle risultanze processuali, le censure formulate col motivo precedente, e tra l'altro ribadendo: la
مل
126 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE
Ricorso n. 49.950/2010 R.G.
* Udienza del 12 ottobre 2011
condanna appellata ha “inglobato elementi di prova esaminati e consumati dal primo giudiIO"; il presupposto che sorregge il co- strutto argomentativo della sentenza, circa lo status di affilato
- sulla base della propalaIOne di AR NNia – è travolto dalla assoluIOne passata in giudicato;
la soggeIOne alla impo- siIOne della reperibilità non comporta la offerta della disponi- bilità alla organizzaIOne;
peraltro il controllo di RI a
Bardonecchia da parte di agente della cosca fu oggetto di mera previsione, senza che nulla dimostri la effettiva realizzaIOne del progetto.
-2.16.3 Il ricorrente, con atto del 23 settembre 2011, formula intempestivamente motivi nuovi, postulandone "in ogni caso la valutaIOne come memoria della difesa".
Il difensore denunzia il misconoscimento del giudicato assolu- torio e deduce la carenza di qualsivoglia contributo del ricor- rente alla realizzaIOne del programma criminoso della associa- IOne mafiosa o al rafforzamento della consorteria.
2.17 RI TO sviluppa sei motivi.
Il difensore dichiara promiscuamente di denunciare, a' sensi dell'articolo 606, comma 1, lettere b) ed e) cod. proc. pen., i- nosservanza o erronea applicaIOne della legge penale, o di al- tre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nella applica- IOne della legge penale, in relaIOne agli articoli 416-bis Codice
Penale, 187 e 192 cod. proc. pen. (primo motivo), in relaIOne all'articolo 416-bis, commi quarto, quinto e sesto, Codice Pena- le (secondo motivo), in relaIOne agli articoli 62-bis, 69, 81, 132,
133, 416-bis Codice Penale (terzo motivo), in relaIOne agli ar- ticoli 63 "e ss. e 99 Codice Penale (quarto motivo), in relaIO- 25
ne agli articoli 81 Codice Penale e 442 cod. proc. pen. (quinto motivo) e in relaIOne agli articoli 2, 132, 416-bis Codice Penale
e 1 della legge 5 dicembre 2005 n. 251 (sesto motivo); nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della moti-
127 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
-SEZIONE PRIMA PENALE
Ricorso n. 49.950/2010 R.G. Udienza del 12 ottobre 2011
*
vaIOne anche sotto il profilo della violaIOne dell'articolo 125, comma 3, cod. proc. pen. (con tutti i motivi).
Con il primo motivo il difensore impugna l'accerta- 2.17.1
-
mento della penale responsabilità e deduce: il ricorrente, dete- nuto per oltre diciotto anni e scarcerato (per effetto della ap- plicaIOne della semilibertà) l' 11 ottobre 2005, ha tenuto con- dotta irreprensibile;
non ha partecipato ad alcuna delle conver- saIOni intercettate;
non è attinto da alcuna accusa da parte dei collaboranti;
né, soprattutto, è dimostrata la individuaIO- ne del giudicabile nella persona menIOnata da BO San- sone nel corso dei colloqui intercettati, col diminutivo Masi- no (l'11 gennaio 2005) ovvero col soprannome u' NI (il 17 ottobre 2005); difettano evidenze che comprovino la at- tribuIOne sia del diminutivo che del soprannome;
il riferimen- to a SI è "troppo generico"; né giova, per l'intervallo tem- porale, il riferimento nel corso della conversaIOne dell'11 gen- naio 2005 alla prossima scarceraIOne dell'RI; l'incertezza del riferimento compromette la tenuta del sillogismo indiziario;
inoltre, al di là della questione della identificaIOne, la circo- stanza della elargiIOne della "retribuIOne mensile" ai familiari della persona oggetto dei colloqui intercettati, non vale a di- mostrare la compartecipaIOne associativa del beneficiario de- tenuto;
conclusivamente difetta la prova che il ricorrente abbia prestato alcun effettivo "contributo [..] nei confronti della asso- ciaIOne mafiosa”.
2.17.2 Con i motivi seguenti il difensore formula, in via gra- data, censure analoghe a quelle proposte da RI SC
(classe 1995) nei corrispondenti mezzi del proprio ricorso.
2.18 - NN ND sviluppa cinque motivi.
L'imputato dichiara promiscuamente di denunciare, a' sensi dell'articolo 606, comma 1, lettere b) ed e) cod. proc. pen., i- nosservanza o erronea applicaIOne della legge penale, o di al- tre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nella applica-
128 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
-SEZIONE PRIMA PENALE
Ricorso n. 49.950/2010 R.G. * Udienza del 12 ottobre 2011
IOne della legge penale, in relaIOne agli articoli 416-bis Codice
Penale, 187 e 192 cod. proc. pen. (primo motivo), in relaIOne all'articolo 416-bis, commi quarto, quinto e sesto, Codice Pena- le (secondo motivo), in relaIOne agli articoli 63 “e ss. e 99 Co- dice Penale (terzo motivo), in relaIOne agli articoli 81 Codice
Penale e 442 cod. proc. pen. (quarto motivo), e in relaIOne agli articoli 2, 132, 416-bis Codice Penale e 1 della legge 5 dicembre
2005 n. 251 (quinto motivo); nonché mancanza, contradditto- rietà o manifesta illogicità della motivaIOne anche sotto il pro- filo della violaIOne dell'articolo 125, comma 3, cod. proc. pen
.
(con tutti i motivi). 2.18.
2 - Con il primo motivo il ricorrente deduce, in punto di accertamento della responsabilità: esso imputato non ha parte- cipato (salvo che ad una sola) ad alcuna delle conversaIOni in- tercettate;
non è attinto da nessuna dichiaraIOne dei collabo- ranti;
né ha riportato condanna per reati fine;
illogica è la iden- tificaIOne operata dalla Corte territoriale sulla base della
-
consideraIOne della "vicinanza" col DA e dei contatti con altri esponenti mafiosi - tra la sua persona e il sodale indicato dagli interlocutori col diminutivo di DR;
le dichiaraIOni de relato degli interlocutori non sono suffragate da "elementi e- sterni significativi"; in ogni caso l'interessamento attributo a esso ricorrente in relaIOne alla questione del rimpatrio dei cu- gini RI non vale a dimostrare la compartecipaIOne asso- ciativa;
i contatti con gli esponenti di Cosa OS furono spo- radici, ebbero luogo in "circostanze non sospette”; né è noto il contenuto dei relativi colloqui;
difetta la prova di alcun con- tributo obiettivo "arrecato al sodaliIO criminale" e dell'elemento psicologico del reato associativo. 2.18.3 Con i motivi seguenti il giudicabile formula, in via gradata, censure analoghe a quelle proposte dai difensori di RI SC (classe 1995) e di RI TO nei corrispondenti mezzi dei rispettivi ricorsi sui punti: a) delle ri- tenute aggravanti di cui ai commi quarto e sesto dell'articolo
میں 129 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE
Ricorso n. 49.950/2010 R.G. Udienza del 12 ottobre 2011
della commisuraIOne416-bis del Codice Penale;
b) dell'inasprimento della pena per la recidiva;
c) della mancata riduIOne, ai sensi dell'articolo 442 cod. proc. pen.; d) dell' aumento di pena irrogato, a titolo di continuaIOne pei reati per i quali il ricorrente aveva riportato precedenti condanne;
e e) della applicaIOne delle disposiIOni (meno favorevoli) intro- dotte dalla legge 5 dicembre 2005 n. 251.
2.19 NN LO sviluppa cinque motivi.
I difensori dichiarano promiscuamente di denunciare, a' sensi dell'articolo 606, comma 1, lettere b) ed e) cod. proc. pen., i- nosservanza o erronea applicaIOne della legge penale, o di al- tre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nella applica- IOne della legge penale, in relaIOne agli articoli 268 e 271 cod. proc. pen. (primo motivo), in relaIOne agli articoli 416-bis e
629 del Codice Penale (secondo motivo), in relazione all'articolo 603, comma 2, cod. proc. pen. (terzo motivo), e in relaIOne agli articoli 2 del Codice Penale e 1, comma 2, legge 5 dicembre 2005 n. 251, nonché (con tutti i mezzi) mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivaIOne.
-2.19.1 Col primo motivo i difensori ripongono - peraltro con incongruo riferimento alla lettera b), anziché alla pertinente lettera c) del primo comma dell'articolo 606 cod. proc. pen. la ecceIOne di inutilizzabilità delle intercettaIOni, sotto il pro- filo del viIO di motivaIOne dei decreti adottati ai sensi degli articoli 267 e 268, comma 3, cod. proc. pen., deducendo che i richiami operati nei ridetti provvedimenti alle note della poli- zia giudiziaria non danno conto dell' “apprezzamento del conte- nuto degli atti” richiamati da parte dei magistrati, così da poter "verificare il percorso logico seguito"; e quanto ai decreti di e- secuIOne delle operaIOni presso impianti diversi da quelli in- stallati nella procura della Repubblica che "il mero richiamo alla indisponibilità degli impianti perché utilizzati per altre ope- raIOni investigative e la asserita contestuale commissione dei rea-
مل 130 -SEZIONE PRIMA PENALE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Udienza del 12 ottobre 2011 Ricorso n. 49.950/2010 R.G. *
ti" non costituiscono idonea motivaIOne circa la ricorrenza della insufficienza o della inidoneità degli impianti e delle con- correnti ecceIOnali ragioni di urgenza.
2.19.2 Col secondo motivo i difensori contestano la valenza probatoria delle intercettaIOni ai fini della dimostrazione ww della compartecipaIOne sia nel delitto associativo che nei reati fine deducendo: i testi delle conversaIOni sono "composti da
-
una serie di frasi smozzicate", assertivamente prive di 66 senso compiuto" per come emergerebbe ictu oculi dalla loro lettura;
gli assunti dei giudici di merito circa il relativo contenuto dei colloqui rappresentano “mere deduIOni investigative" non suf- fragate da alcun altro elemento, epperò inidonee a offrire la prova della compartecipaIOne del ricorrente al delitto associa- tivo e ai delitti di estorsione consumata o tentata.
-2.19.3 Col terzo motivo i difensori · peraltro col medesimo incongruo riferimento alla lettera b) del primo comma dell' ar- ticolo 606 cod. proc. pen. si dolgono, in relaIOne al delitto di estorsione in danno del titolare del bar CH (capo Q), che la Corte territoriale non abbia proceduto all'esame del col- laborante AN o alla acquisiIOne delle dichiaraIOni rese dal medesimo e deducono che, non essendo noto il contenuto delle dichiaraIOni di parola, è illogico l'assunto dei giudici di merito, secondo i quali la nuova prova non avrebbe potuto in- firmare le evidenze delle intercettaIOni.
2.19.4 Col quarto motivo i difensori censurano la applicaIO- ne delle disposiIOni (meno favorevoli) introdotte dall' articolo
1 della legge 5 dicembre 2005 n. 251, di modifica della norma incriminatrice, obiettando che, laddove è irrilevante la indica- IOne del dato temporale del dies a quem della permanenza contenuta nella imputaIOne, difetta la prova che la condotta associativa fosse in atto alla data della entrata in vigore della novella, risultando, invece, dalla stessa sentenza che le condot- te addebitate al NN sono "antecedenti al dicembre 2005".
ملل
131 SEZIONE PRIMA PENALE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Udienza del 12 ottobre 2011 Ricorso n. 49.950/2010 R.G. *
2.19.5 Col quinto motivo i difensori lamentano il diniego del- le generiche e il trattamento sanIOnatorio, opponendo la con- sideraIOne pretermessa dalla Corte territoriale della incensura- tezza del giudicabile e del “ruolo di minor spessore” del AN no rispetto agli altri coimputati.
2.20 - NÒ OV sviluppa due motivi.
Il difensore dichiara promiscuamente di denunciare, a' sensi dell'articolo 606, comma 1, lettere b), c) ed e) cod. proc. pen., inosservanza o erronea applicaIOne della legge penale, o di al- tre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nella applica- IOne della legge penale, in relaIOne all'articolo 416-bis del Co- dice Penale (primo motivo) e in relaIOne dall'articolo 81 del
Codice Penale (secondo motivo); inosservanza di norme proces- suali in relaIOne all' articolo 192 cod. proc. pen. (primo moti- vo) e in relaIOne e 546, comma 1, lettera e), cod. proc. pen.
(primo e secondo motivo), nonché, con entrambi i mezzi, man- canza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivaIO- ne.
2.20.1 - Con il primo motivo il difensore deduce: la Corte terri- toriale non ha affrontato la questione del valore probatorio delle intercettaIOni;
alle dichiaraIOni intercettate devono es- sere applicate le disposiIOni degli articoli 192 e "194 e segg." cod. proc. pen.; in difetto di “qualunque elemento di riscontro" le intercettaIOni non integrano "piena prova idonea a sorreggere la pronuncia di colpevolezza”; peraltro non è “dimostrata la effetti- va assunIOne della carica [di reggente del mandamento di
IF SO di IG] da parte del ricorrente"; il rife-
-
rimento alla ridetta carica è in contrasto colla derubricaIOne della originaria imputaIOne formulata ai sensi del secondo comma dell'articolo 416-bis del Codice Penale;
la Corte territo- riale non ha considerato che le gravissime condiIOni di salute del giudicabile non consentivano la direIOne del mandamen- to;
illogicamente i giudici di merito hanno desunto dal collo-
132 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE
Ricorso n. 49.950/2010 R.G.
* Udienza del 12 ottobre 2011
quio del 6 settembre 2005 tra OL e NO SA, che la lettera inviata dal giudicabile a OL - oggetto della conver- saIOne contenesse la accettaIOne della carica;
la tesi di accu- sa è contraddetta dal tentativo di OL di attribuire la reg- genza del mandamento a BO (intercettaIOne del 3 ago- sto 2005), dal suggerimento del primo a IN NÒ “di fingere di cedere il comando al fratello OV” (intercettaIOne dell'11 agosto 2005) e dal riferimento di BO alle cattive condiIOni di salute del ricorrente (intercettaIOne del 20 set- tembre 2005).
2.20.2 Col secondo motivo il difensore si duole della immoti- vata determinaIOne dell'aumento di pena (di tre anni e quat- tro mesi di reclusione) irrogato a titolo di continuaIOne, rite- nuto "assai elevato", a dispetto del “ruolo subalterno del giudica- bile" e delle condiIOni di salute "disastrose".
2.21 - NÒ IN sviluppa cinque motivi.
Il difensore dichiara promiscuamente di denunciare, a' sensi dell'articolo 606, comma 1, lettere b), c) ed e) cod. proc. pen., inosservanza o erronea applicaIOne della legge penale, o di al- tre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nella applica- IOne della legge penale, in relaIOne all'articolo 416-bis del Co- dice Penale (primo motivo), in relaIOne all'articolo 629 del
Codice Penale (secondo, terzo e quarto motivo), e in relaIOne agli articoli 81, 416 e 416-bis del Codice Penale (quinto moti- vo); inosservanza di norme processuali in relaIOne agli articoli
192 e 546, comma 1, lettere e) cod. proc. pen. (primo, secondo, terzo e quarto motivo); nonché, con tutti i motivi, mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivaIOne.
-2.21.1 Col primo motivo il difensore, in relaIOne al delitto associativo, deduce: la condotta deve essere qualificata ai sensi del primo comma dell'articolo 416-bis del Codice Penale per la
"inadeguatezza del ricorrente rispetto al ruolo dirigenziale asse- gnatoli"; la attribuIOne del “ruolo formale di reggente" non si
میک
133 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE
Ricorso n. 49.950/2010 R.G. * Udienza del 12 ottobre 2011
correla allo "svolgimento delle effettive funIOni di capo del man- damento".
2.21.2 - Col secondo motivo il difensore, in relaIOne alla estor- sione in danno delle società del gruppo OR (capo
D), deduce: le intercettaIOni non suffragano la ritenuta com- partecipaIOne nel delitto;
il ricorrente ebbe un “ruolo passivo” nella vicenda;
i suoi interventi ebbero carattere “sporadico” e contenuto "interrogativo e ipotetico"; né è provata la consuma- IOne della estorsione.
-2.21.3 Col terzo motivo il difensore, in relaIOne alla estorsio- ne in danno del titolare della impresa IMPIANTI e A-
SFALTI, AN BA NÒ (capo H), deduce: non è dimostrato il concorso del giudicabile;
dalle intercettaIOni e- merge, anzi, "la contrarietà" del ricorrente alla estorsione in danno del cugino.
2.21.4 Col quarto motivo il difensore, in relaIOne alla estor- sione in danno del costruttore del complesso scolastico di via
Bernabei (capo S), deduce: il giudicabile non è tra gli interlocu- tori della conversaIOne del 28 ottobre 2005 intercettata;
non sono stati esattamente individuati gli immobili oggetto dei la- vori in relaIOne ai quali si suppone perpetrata la estorsione;
alle dichiaraIOni intercettate devono essere applicate le dispo- siIOni degli articoli 192 e "194 e segg." cod. proc. pen.; in di- fetto della valutaIOne della attendibilità dei dichiaranti, della indicaIOne delle fonti primarie delle dichiaraIOni de relato e degli elementi di conferma non deve reputarsi integrata la pro- va della compartecipaIOne del ricorrente nella concorsuale at- tività delittuosa.
2.21.5 Col quinto motivo il difensore si duole del diniego del riconoscimento della continuaIOne, obiettando che i delitti previsti dagli articoli 416 e 416-bis del Codice Penale sono compresi nel novero dei reati contro l'ordine pubblico e sono omogenei.
M
134 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
-SEZIONE PRIMA PENALE
Ricorso n. 49.950/2010 R.G. * Udienza del 12 ottobre 2011
2.22 IL sviluppa cinque motivi.
Il difensore dichiara promiscuamente di denunciare, a' sensi dell'articolo 606, comma 1, lettere b), c) ed e) cod. proc. pen., inosservanza o erronea applicaIOne della legge penale, o di al- tre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nella applica- IOne della legge penale in relaIOne all'articolo 416-bis del Co- dice Penale (secondo motivo), in relaIOne ai commi quarto e sesto dell'articolo 416-bis del Codice Penale (terzo motivo); in relaIOne agli articoli 62-bis e 99 del Codice Penale (quarto motivo) e in relaIOne agli articoli 81, 132 e 133 del Codice Pe- nale (sesto motivo); inosservanza di norme processuali in rela- IOne agli articoli 191, 267, 268, comma 3, e 271 cod. proc. pen. (primo motivo) e in relaIOne all'articolo 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen. (secondo motivo), nonché, con tutti i motivi, man- canza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivaIO- ne, anche sotto il profilo del travisamento della prova
-Con il primo motivo il difensore eccepisce la inutiliz- 2.22.1 zabilità delle intercettaIOni eseguite in virtù di provvedimenti contraddistinti dai numeri 1287/05 e 2024/05, sotto il profilo del viIO delle relative motivaIOni, deducendo: quanto ai de- creti numero 1287/05, il Pubblico Ministero non ha indicato il la esatta ubicaIOne degli impianti esterni ove dovevano essere eseguite le intercettaIOni;
né ha dato conto delle condiIOni previste dall'articolo 268, comma 3, per la deroga, circa la in- sufficienza o la inidoneità degli impianti domestici e circa le ec- ceIOnali ragioni di urgenza;
quanto ai decreti numero 2024/05, il provvedimento ex articolo 267, comma 2, cod. proc. pen. è stato adottato in difetto della condiIOne della urgenza, in quanto la richiamata nota della polizia giudiziaria, recante la data del 25 agosto 2005, dava atto, che scaduta senza che di provvedesse al rinnovo, la proroga delle intercettaIOni presso il box di OL, dal 18 agosto non c'erano stati colloqui;
il ri- detto decreto e quello di convalida del giudice per le indagini preliminari col “mero richiamo" alla nota della Questura non
میں 135 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE
Ricorso n. 49.950/2010 R.G. * Udienza del 12 ottobre 2011
hanno dato adeguatamente conto della ricorrenza dei presup- posti e delle condiIOni previste dalla legge;
da vizi analoghi a quelli del decreto numero 1287/05 è inficiato il provvedimento del Pubblico Ministero di delocalizzaIOne delle operaIOni di intercettaIOne;
inoltre, in sede di esecuIOne delle proroghe, il Pubblico Ministero non ha motivato circa la insufficienza o la inidoneità degli impianti domestici e circa le ecceIOnali ragioni di urgenza.
2.22.2 Con il secondo motivo il difensore impugna l' accerta- mento della condotta associativa, e censurando la omessa con- sideraIOne delle deduIOni difensive formulate, in proposito, col gravame e colla memoria depositata a dibattimento, argo- menta: la Corte territoriale ha obliterato sia l'atteggiamento del giudicabile relativamente alla relaIOne sentimentale av- versata dai supposti sodali, sia i riferimenti degli interlocutori al giudicabile "tutto per i fatti suoi" e al quale "non gli si può dare niente", circostanze rivelatrici della estraneità di IL alla organizzaIOne;
i contenuti delle conversaIOni del 19 mag- gio 2005 e del 21 ottobre 2005 sono ipotetici e non attuali;
gli interlocutori fanno riferimento alla pregressa condotta associa- tiva (oggetto della condanna passata in giudicato); le risultan- ze delle intercettaIOni sono imprecise, incerte ed equivoche, non ancorate a dati oggettivi e inoppugnabili;
la chiamata in correità di IC non è confortata da "elementi di riscontro certi, validi e individualizzanti"; il collaborante è inattendibile;
la collocaIOne dell'imputato al vertice della famiglia di OR
VA è contraddetta dalle emergenze processuali;
e la confes- sata ritorsione, perpetrata in danno di IN OV su mandato di IL, è resistita dalla negativa della supposta vittima, esaminata dal difensore il 3 maggio 2007; sicché con- clusivamente la Corte territoriale è incorsa nella inosservanza dell'articolo 192 cod. proc. pen.
2.22.3 Con il terzo motivo il difensore si duole delle ritenute aggravanti della disponibilità delle armi e dell'impiego degli il-
ہیں 136 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
-SEZIONE PRIMA PENALE
Ricorso n. 49.950/2010 R.G. Udienza del 12 ottobre 2011
*
leciti profitti, previste dai commi quarto e sesto dell'articolo 416-bis del Codice Penale, obiettando che nella specie il ricor- rente non ha avuto "la possibilità materiale dell'uso delle armi e/o la possibilità di finanziare le attività economiche gestite da Co- sa OS".
2.22.4 – Con il quarto motivo il difensore lamenta il diniego immotivato delle circostanze attenuanti generiche e la applica- IOne della recidiva (assertivamente non obbligatoria), senza esplicitaIOne delle ragioni del "maggiore allarme sociale", rite- nuto “di fatto” dalla Corte territoriale.
2.22.5 Con il quinto motivo il difensore censura il trattamen- to sanIOnatorio, sia in relaIOne alla commisuraIOne della pe- na base che in relaIOne all'aumento (di tre anni di reclusione), applicato a titolo di continuaIOne con i reati oggetto della pregressa condanna (a cinque anni e quattro mesi di reclusio- ne), deducendo che la Corte territoriale non ha dato conto dell'eserciIO del potere discreIOnale e che, comunque, la de- terminaIOne dell'aumento ai sensi dell'articolo 81 del Codice
Penale “svuota di significato" la disposiIOne.
2.23 IN sviluppa quattro motivi.
2.23.1 Con il primo motivo il ricorrente eccepisce la incompe- tenza della corte di appello, a favore della corte di assise di ap- pello, nei sensi illustrati dagli altri ricorrenti.
2.23.2 Con il secondo motivo il ricorrente denunzia (peraltro con incongruo riferimento agli articoli 273 e 274 cod. proc. pen.) la inutilizzabilità delle intercettaIOni delle conversaIOni nella quali si fa riferimento a esso imputato sotto il profilo del viIO di motivaIOne (ritenuta meramente apparente) dei prov- vedimenti adottati dal Pubblico Ministero ai sensi dell'articolo
268, comma 3, cod. proc. pen. sul punto della ricorrenza delle ecceIOnali ragioni di urgenza e della inidoneità o della insuffi- cienza degli impianti installati presso la procura della Repub- blica, avendo il magistrato adottato mere formule di stile e
ہیں 137 ---SEZIONE PRIMA PENALE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Udienza del 12 ottobre 2011 Ricorso n. 49.950/2010 R.G. **
non essendo consentita alcuna successiva integraIOne della motivaIOne dopo la esecuIOne delle intercettaIOni.
2.23.3 Con il terzo motivo il ricorrente dichiara promiscua- mente di denunciare, a' sensi dell'articolo 606, comma 1, lette- re b) ed e) cod. proc. pen., inosservanza o erronea applicaIOne della legge penale, o di altre norme giuridiche di cui si deve te- nere conto nella applicaIOne della legge penale, in relaIOne agli articoli 416-bis del Codice Penale e 192, comma 3, cod. proc. pen., nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta il- logicità della motivaIOne, deducendo: esso imputato non ha partecipato al alcuna della conversaIOni intercettate;
il collo- quio del 13 ottobre 2005 concerne fatti risalenti nel tempo ed estrani all'arco temporale della condotta contestata (con per- manenza incoata dal 16 dicembre 1987); la riconoscenza nutri- ta nei confronti di OL non comporta la adesione alla cosca;
privi di pregio sono i riferimenti, emergenti dalle altre intercet- taIOni, a incarichi che OL prevedeva di affidare a esso ri- corrente;
manca, invero, la prova dell'effettivo conferimento da parte del mandante, della accettaIOne del giudicabile e del- le esecuIOne dei compiti assegnati;
le emergenze delle intercet- taIOni sono, pertanto, affatto incerte e non offrono la dimo- straIOne necessaria perché possa ritenersi intergrata la com-
-
partecipaIOne nel delitto associativo - "della stabile compene- traIOne [dell' imputato] nel tessuto organizzativo mafioso”, me- diante la prestaIOne di un "contributo effettivo ed attuale [..] al- la esistenza e al rafforzamento dell'entità associativa nel suo com- plesso, in funIOne della realizzaIOne degli scopi dell' organizza- IOne criminale attraverso i metodi propri di essa" nel concorso della affectio societatis.
2.23.4 Con il quarto motivo il ricorrente dichiara promi- wwwwww scuamente di denunciare, a' sensi dell'articolo 606, comma 1, lettere b) ed e) cod. proc. pen., inosservanza o erronea applica- IOne della legge penale, o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nella applicaIOne della legge penale, in rela-
میں
138 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE
Ricorso n. 49.950/2010 R.G. * Udienza del 12 ottobre 2011
IOne agli articoli 62-bis e 416-bis del Codice Penale, comma 3, cod. proc. pen., nonché mancanza, contraddittorietà o manife- sta illogicità della motivaIOne, dolendosi della mancata con- cessione delle attenuanti generiche, elargite ad altri imputati, assertivamente con posiIOni analoghe, non meglio indicati.
2.24 HI sviluppa cinque motivi
Il difensore dichiara di denunciare anche promiscuamente, a' sensi dell'articolo 606, comma 1, lettere b), c) ed e) cod. proc. pen., inosservanza o erronea applicaIOne della legge penale, o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nella appli- caIOne della legge penale, in relaIOne agli articoli 416-bis del
Codice Penale (primo motivo), in relaIOne all'articolo 192 cod. proc. pen. (primo, secondo e terzo motivo), in relaIOne agli ar- ticoli 110, 56, 81, 629, comma 2, del Codice Penale (secondo motivo), in relaIOne agli articoli 59, 416-bis, comma sesto, del Codice Penale e all'articolo 187 cod. proc. pen. (terzo motivo), in relaIOne all'articolo 62-bis del Codice Penale (quarto moti- vo); inosservanza di norme processuali in relaIOne agli articoli 21, 23 e 24 cod. proc. pen. (quinto motivo), nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivaIOne, an- che sotto il profilo della formale violaIOne dell'articolo 546 cod.proc. pen., con tutti i motivi tranne l'ultimo.
2.24.1 Con il primo motivo il difensore, censurando la omessa consideraIOne delle deduIOni formulate con l'appello (allegato in copia al ricorso) e non meglio illustrate, impugna l'accertamento della condotta associativa, deducendo: innanzi- tutto non è dimostrata la identificaIOne del ricorrente in rela- IOne alla conversaIOni a lui attribuite;
il serviIO di osserva- IOne e le fotografie, in occasione della riunione del 24 settem- bre 2005, non sono idonei “a fugare ogni incertezza”; i giudici hanno esteso la individuaIOne "incerta" alle altre riunioni "con automatismo probatorio”; il “semplice richiamo generico" alle ri- sultanze delle intercettaIOni non dà conto dell'accertamento
میل 139 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE
Ricorso n. 49.950/2010 R.G.
* Udienza del 12 ottobre 2011
della condotta associativa;
le trascriIOni delle intercettaIOni, peraltro, per "tratti di incomprensibilità", pause e punteggiatu- re sono equivoche.
-2.24.2 Con il secondo motivo il difensore, ribadendo la dedu- IOne della mancata individuaIOne del ricorrente, impugna l'affermaIOne della penale responsabilità in ordine al delitto di estorsione tentata in danno di numerosi commercianti di abbi- gliamento di naIOnalità cinese (capo E), deducendo: la Corte territoriale ha motivato per relationem rinviando alla sentenza di primo grado, senza considerare le doglianze formulate con l'appello (allegato al ricorso) e non meglio illustrate;
erronea- mente i giudici di merito hanno considerato, "in via auto- matica, gli asseriti danneggiamenti alla stregua di attività pro- dromiche" della attività delittuosa;
è assente “una vera e pro- pria ideaIOne del delitto tentato"; talune locuIOni intercettate
"perché che ce ne dobbiamo fare noi di questo euro e cinquanta” e
"vabbene ma possiamo noi saper l'appalto come è fatto” rla palesata incertezza, ogni “ideaIOne e programma- escu-dono, pe IOne del crimine";
-2.24.3 Con il terzo motivo il difensore si duole della ritenuta aggravante dell'investimento dei profitti illeciti, di cui al sesto comma dell'articolo 416-bis del Codice Penale, censu- rando la mancata indicaIOne degli "elementi di natura sogget- tiva da ritenere in influenti ai sensi dell'articolo 59 del Codice
Penale" (sic) e opponendo la omessa "individuaIOne della strut- tura produttiva" e "delle utilità derivanti da aIOni criminose" investite dalla cosca.
2.24.4 Con il quarto motivo il difensore censura il diniego del- le circostanze attenuanti generiche che assume immotivato e argomenta: “non esistono ipotesi criminose [..] aprioristicamente incompatibili" colle attenuanti in parola;
la mera consideraIO- ne "della natura e della gravità della fattispecie astratta della violaIOne" non giustifica il rigetto del gravame sul punto.
میل
140 SEZIONE PRIMA PENALE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Udienza del 12 ottobre 2011 Ricorso n. 49.950/2010 R.G.
**
―2.24.5 Con il quinto motivo il difensore eccepisce la “incompe- tenza per materia" della Corte territoriale in favore della corte di assise di appello, essendo il delitto punito con pena "superio- re nel massimo ad anni ventiquattro" di reclusione.
2.25 TI sviluppa due motivi di ricorso.
La impugnaIOne è limitata alla condanna per il delitto di e- storsione in danno della società DAU SISTEMI, s.r.l. (ca- po R).
-2.25.1 Con il primo motivo il difensore dichiara di denunziare ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lettera "d", cod. proc. pen.
"violaIOne di legge" e deduce: difetta la prova della comparte- cipaIOne del ricorrente nella concorsuale attività delittuosa;
l'accertamento della Corte territoriale, operato con riferimento alla intercettaIOne del colloquio del 22 novembre 2005, tra
OL e Di PO, si fonda su congetture e dati incerti;
man- ca la "precisa identificaIOne" del giudicabile, in quanto la desi- gnaIOne col solo prenome (OV) potrebbe essere riferita a
"quisque de populo"; l'importo della somma supposte estorta è incerto;
la “affermaIOne" del giudicabile, riportata dal Di Na- poli, “non ha, a meno che non si faccia ricorso alla immaginaIO- ne, alcun addentellato mordente carattere esistenziale della estor- sione" (sic); solo Di PO, il quale “non è [..] depositario di esperienza diretta", narra il coinvolgimento dell'imputato nella compartecipaIOne delittuosa, peraltro incoata quando il succi- tato Di PO era detenuto;
la supposta perceIOne di somma da parte di TI "potrebbe costituire un evento assolutamente indipendente e sganciato da ogni tipo di consapevolezza e, quindi, di responsabilità”; l'elemento di prova, costituito dalla intercet- taIOne, è "bisognoso di un riscontro individualizzante ex articolo
192, comma 3, cod. proc. pen. né più che meno alla stregua della chiamata in correità".
2.25.2
- Con il secondo motivo il difensore denunzia, ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen., viIO di
141 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
-SEZIONE PRIMA PENALE
Ricorso n. 49.950/2010 R.G. Udienza del 12 ottobre 2011
**
motivaIOne, opponendo: TI non ha avuto rapporti col costruttore, vittima della estorsione con costui, secondo la polizia giudiziaria prese contatto altra persona, tale Loren- e neppure ha "personalmente curato la riscossione del zino pizzo”; il “ruolo agnostico di mera riscossione" esercitato "post factum", configura, semmai, "una volta assunta la consapevolez- za della provenienza delittuosa del danaro", il delitto di ricetta- IOne.
12.26 PA GE SA sviluppa quattro motivi.
-2.26.1 Con il primo motivo il ricorrente dichiara promiscua- mente di denunziare, ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lette- re b) e c), cod. proc. pen., inosservanza o erronea applicaIOne della legge penale, e inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità e di inutilizzabilità, in relaIOne agli articoli
178, comma 1, lettera b), e 414 cod. proc. pen., reiterando la ecceIOne di nullità della sentenza per effetto della preclusione, costituita dal provvedimento di archiviaIOne, in data 22 di- cembre 2004, del precedente procedimento per il delitto asso- ciativo.
Il difensore, previo richiamo di alcuni arresti di legittimità, deduce: l'accertamento della responsabilità di fonda “su atti- vità investigativa svolta prima del decreto di autorizzaIOne alla riapertura delle indagini [7 novembre 2005], in quanto viene fat- to riferimento a una consistente attività di indagine [..] attraverso le intercettaIOni audio video realizzate nell'arco temporale tra il mese di gennaio 2005 [fino] al mese di ottobre 2005”; pertanto, la Corte territoriale ha trascurato di considerare che "gli elementi, utilizzati" per l'affermaIOne della "responsabilità penale del ri- corrente, non sono stati acquisiti in seguito alla riapertura delle indagini e alla nuova iscriIOne" nel registro delle noti- zie di reato, "bensi in conseguenza della illegittima prosecu-
-
-
IOne delle indagini non autorizzate", in violaIOne dell'articolo
407 cod. proc. pen.; tanto comporta la "evidente inutiliz-
میل
142 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
-SEZIONE PRIMA PENALE
Ricorso n. 49.950/2010 R.G. * Udienza del 12 ottobre 2011
zabilità” di tutti gli atti di indagine considerati dai giudici di merito.
-2.26.2 Con il secondo motivo il difensore denunzia, a' sensi dell'articolo 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen., manife- sta illogicità della motivaIOne, deducendo: in ordine l'accer- tamento della condotta associativa “non sono state offerte prove, ma solo semplici indizi"; la Corte territoriale ha trascurato di considerare che il "giudice di prime cure [aveva] riportato sola- mente il contenuto di alcune captaIOni ambientali, dalle quali, però, non poteva ricavarsi una qualche forma di condotta signifi- cativa, idonea a superare ogni ragionevole dubbio"; difettano "o- biettivi riscontri individualizzanti"; PA non è attinto dalle di- chiaraIOni dei collaboranti;
la carenza di chiamate in correità
e di dichiaraIOni di reità costituisce "prova a discolpa”; non è provata la "assunIOne della qualifica di uomo di onore"; con- clusivamente difetta la dimostraIOne della affectio societatis, della “stabile compenetraIOne" del ricorrente “nel tessuto orga- nizzativo del sodaliIO” e la relativa consapevolezza.
2.26.3 – Con il terzo motivo il ricorrente dichiara promiscua- mente di denunziare, ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lette- re b) e c), cod. proc. pen., inosservanza o erronea applicaIOne della legge penale, e inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, in relaIOne agli articoli 178, 327-bis e 391- sexies cod. proc. pen. con riferimento agli articoli 24 e 111 della CostituIOne.
Il difensore si duole della confisca, reiterando la do- glianza assertivamente disattesa dalla Corte territoriale
“senza nulla argomentare" - per il diniego opposto dal giudice per le indagini preliminari alla istanza del difensore di accesso ai locali della società sequestrata;
e deduce che "l'asserita illi- ceità dei beni" confiscati "non è stata oggetto di prova contraria
[..] a causa dell'impossibilità da parte della difesa di esercitare i propri diritti".
143 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
-SEZIONE PRIMA PENALE
Ricorso n. 49.950/2010 R.G. * Udienza del 12 ottobre 2011
-2.26.4 Con il quarto motivo il difensore denunzia, a sensi dell'articolo 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen., mancan- za e manifesta illogicità della motivaIOne, ritenuta meramente apparente, in ordine alla conferma della misura di sicurezza patrimoniale, e censurando la mancata consideraIOne delle deduIOni formulate con memoria in proposito, deduce: la Cor- te territoriale ha recepito acriticamente le consideraIOni con- tenute nel decreto di sequestro (dei beni confiscati); le critiche consideraIOni espresse da OL riguardo alla attività impre- sa dal ricorrente confutano la supposiIOne di “interessi comu- ni"; i giudici di merito non hanno dimostrato che le "iniziative imprenditoriali della Edilizia 93" siano state "favorite" da con- diIOni di favoreggiamento o costituiscano il reinvestimento di proventi illeciti;
OL nel colloquio del 28 agosto 2005 mani- festa il proposito di non affidare in avvenire lavori al PA;
la società ha operato legittimamente;
non sono provate né la
"la distorsione del mercato" per la appartenenza di OL alla società, né la fittizia intestaIOne al ricorrente, né la spropor- IOne tra i redditi e il patrimonio del ricorrente;
né alcuna atti- vità del PA "in favore dell'associaIOne mafiosa”; non è stata offerta "la prova contraria alla provenienza dei beni all'attività lavorativa svolta lecitamente"; conclusivamente, le "capta- IOni ambientali [..] non costituiscono prova sulla quale fondare il provvedimento di confisca;
né ricorrono i presupposti e le condi- IOni previste dall'articolo 416-bis, comma settimo, Codice Pe- nale per la misura di sicurezza.
2.26.5 Con atto recante la data del 24 settembre 2011, depo- sitato il 29 settembre 2011, il difensore del ricorrente, anche nell'interesse dell'imputato PA ET, propone tardivamen- te motivi nuovi, denunziando, ai sensi dell'articolo 606, comma
1, lettera c) C.P.P., inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità, in relaIOne agli articoli 268 e 271 cod. proc. pen.
144 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
-SEZIONE PRIMA PENALE
Ricorso n. 49.950/2010 R.G. * Udienza del 12 ottobre 2011
Il difensore eccepisce la inutilizzabilità delle intercettaIOni e- seguite (negli uffici della società Edilizia 93) in virtù del decre- to del Pubblico Ministero 8 febbraio 2005, n. 288/05, per viIO di motivaIOne del provvedimento costituito dalla omessa indi- caIOne delle ragioni della inidoneità o della insufficienza degli impianti installati presso la procura della Repubblica, nonché della indicaIOne del luogo di esecuIOne delle operaIOni.
-2.27 PA ET sviluppa tre motivi. 2.27.1 Con il primo motivo il difensore denunzia, a' sensi 9
-
dell'articolo 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen., man- canza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivaIO- ne, ritenuta meramente apparente, nonché travisamento della prova, in ordine all'accertamento della responsabilità per il de- litto associativo, deducendo: dalle intercettaIOni risulta la mancanza “di un apporto fattivo per l'associaIOne" e della “con- sapevolezza di far parte della associaIOne"; la Corte territoriale ha fondato la condanna sulla base di “mere deduIOni” e di “in- dizi privi dei requisiti della gravità, precisione e concordanza"; non ha esplicitato le "prove a sostegno del ritenuto quadro proba- torio [..] a carico dell'imputato"; né ha considerato "gli elementi forniti dalla difesa"; e ha trascurato di considerare che il “giu- dice di prime cure [aveva] riportato solamente il contenuto di al- cune captaIOni ambientali, dalle quali, però, non poteva ricavarsi una qualche forma di condotta significativa, idonea a superare ogni ragionevole dubbio"; mancano "obiettivi riscontri individua- lizzanti"; il giudicabile non ha partecipato alle conversaIOni;
né è attinto dalle dichiaraIOni dei collaboranti;
non è dimo- strata la “assunIOne della qualifica di soggetto intraneo alla as- sociaIOne mafiosa"; PA è entrato nel box di OL solo il 30 agosto 2005; non è intervenuto nella discussione, nel corso del- la quale (come risulta dalla trascriIOne allegata al ricorso) non
"si parla della eliminaIOne di un certo Lo LO", né si fa cen- no di IN o di NO;
il riferimento alla candidatura di
RC PA è "privo di pregio accusatorio"; costui non si è
میں 145 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
-SEZIONE PRIMA PENALE
Ricorso n. 49.950/2010 R.G. Udienza del 12 ottobre 2011
candidato; sottoposto a giudiIO penale, è stato assolto;
il ricor- rente è assolutamente estraneo alle dinamiche associative.
-2.27.2 Con il secondo motivo e con il terzo motivo il difensore formula, in relaIOne alla conferma della misura di sicurezza patrimoniale, censure analoghe a quelle proposte col terzo e col quarto mezzo del ricorso presentato nell'interesse di SA GE PA.
2.27.3 Con citato atto recante la data del 24 settembre 2011, depositato il 29 settembre 2011 (anche nell'interesse dell'imputato PA GE SA), il difensore del ricorren- te, propone tardivamente motivi nuovi, nei sensi indicati.
2.28 CO sviluppa otto motivi.
Il difensore (salvo che col primo motivo, v. infra) dichiara promiscuamente di denunciare, a' sensi dell'articolo 606, com- ma 1, lettere b) ed e) cod. proc. pen., inosservanza o erronea applicaIOne della legge penale, o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nella applicaIOne della legge penale, in relaIOne agli articoli 416-bis del Codice Penale e 192 cod. proc. pen. (secondo motivo), in relaIOne ai commi quarto e sesto dell'articolo 416-bis del Codice Penale (terzo motivo), in rela- IOne agli articoli 62-bis e 133 del Codice Penale (quarto moti- vo), in relaIOne agli articoli 81, 2, comma quarto, del Codice
Penale e 25 della CostituIOne (quinto motivo), in relaIOne agli articoli 81 del Codice Penale e 442 cod. proc. pen. (sesto moti- vo), in relaIOne all' articol0 99 del Codice Penale (settimo mo- tivo), in relaIOne agli articoli 202 e 203 del Codice Penale (ot- tavo motivo), nonché mancanza, contraddittorietà o manife- sta illogicità della motivaIOne (con tutti i ridetti mezzi).
2.28.1 - Con il primo motivo il difensore eccepisce la inutiliz- zabilità delle intercettaIOni, formulando, distintamente, in re- laIOne ai decreti del Pubblico Ministero e del giudice per le in- dagini preliminari numeri 2089/04, 8/95, 2024/05, 1287 /05.
146 CORTE SUPREMA DI CASSAZIO NE
-SEZIONE PRIMA PENALE Ricorso n. 49.950/2010 R.G. Udienza del 12 ottobre 2011
*
853/05, 462/065, censure analoghe a quelle avanzate nel ricorso redatto nell'interesse dell'imputato EL.
-2.28.2 Con il secondo motivo il difensore deduce: il ricorrente non ha partecipato ad alcuna delle conversaIOni intercettate;
nessuno dei collaboranti ha fatto riferimento a lui;
la conside- raIOne della precedente condanna non vale a “sopperire alla la- cuna probatoria". E, ancora, argomenta, censurando la omessa consideraIOne dei motivi di appello in proposito: il contenuto delle conversaIOni intercettate non è chiaro e univoco;
carente
è la verifica della specifica condotta associativa, addebitata al giudicabile, nel settore delle estorsioni;
il colloquio del 3 mag- gio 2005 è, al riguardo, ermetico;
mentre manca ogni elemento idoneo a confortare l'addebito del coinvolgimento nelle estor- sioni perpetrate dalla cosca;
il difetto di ogni addebito, circa i reati fine, “ridonda favorevolmente" per l' imputato;
conclusi- vamente, i giudici di merito hanno fondato l'affermaIOne della responsabilità penale sulla base esclusiva “di meri indizi, se non di congetture", in difetto dell' accertamento della obiettiva condotta di compartecipaIOne associativa, a fronte del contra- sto tra il riferimento, contenuto nella imputaIOne, “al settore criminale delle estorsioni e la mancanza di qualsivoglia elemento indicativo" al riguardo.
2.28.3 Con il terzo motivo il difensore si duole delle ritenute aggravanti, di cui ai commi quarto e sesto dell'articolo 416-bis del Codice Penale, a dispetto del mancato accertamento della effettiva “disponibilità di armi da parte dei sodali”, del "reim- piego di profitti illeciti in attività economiche" e, comunque, del- la “conoscenza o conoscibilità in capo al CO".
-2.28.4 Con il quarto motivo il difensore censura il diniego del- le circostanze attenuanti generiche e la commisuraIOne delle pena “del tutto spropositata" e "tale da vanificare la ratio del rito premiale prescelto", argomentando che nell' ordinamento giuri- dico non esistono "ipotesi [di reato] aprioristicamente incompa-
147 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
-SEZIONE PRIMA PENALE
Ricorso n. 49.950/2010 R.G. * Udienza del 12 ottobre 2011
tibili" colle attenuanti invocate e lamentando che la Corte ter- ritoriale avrebbe "completamente ignorato i motivi sesto e settimo dell'atto di appello".
2.28.5 Con il quinto motivo il difensore stigmatizza la appli- caIOne delle disposiIOni penali (meno favorevoli per l'imputato) introdotte dall'articolo 1 della legge 5 dicembre 2005 n. 251, di modificaIOne della norma incriminatrice, de- ducendo: non è stata dimostrata la effettiva "perpetraIOne delle condotte contestate in data successiva alla entrata in vigore di detta legge"; mentre privo di pregio è il riferimento alla data indicata nel capo di imputaIOne come dies ad quem della permanenza;
nessuna delle conversaIOni intercettate è successiva alla entra- ta in vigore della novella.
12.28.6 – Con il sesto motivo il difensore denunzia la omessa ap- plicaIOne della diminuIOne, stabilita dall'articolo 442 cod. proc. pen., all'aumento di pena irrogato a titolo di continua- IOne per i reati oggetto della precedente condanna.
-2.28.7 Con il settimo motivo il difensore lamenta la applica- IOne della recidiva, argomentando: la precedente condanna è passata in giudicato quando era già iniziata la protraIOne del- la permanenza del delitto associativo;
il riconoscimento della continuaIOne esclude la recidiva;
la inapplicabilità della legge 5 dicembre 2005 n. 251 comporta che non può configurarsi la recidiva obbligatoria introdotta dalla ridetta novella.
2.28.8 Con l'ottavo motivo il difensore censura l'omessa con- sideraIOne del motivo di appello concernente l' applicaIOne della misura di sicurezza a dispetto della età avanzata del giu- dicabile, delle "gravissime condiIOni di salute" e della "specifi- cità delle condotte” addebitategli.
-2.29 PI sviluppa tre motivi.
Il difensore dichiara promiscuamente di denunciare, a' sensi dell'articolo 606, comma 1, lettere b) ed e) cod. proc. pen., i-
می 148 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
-SEZIONE PRIMA PENALE
Ricorso n. 49.950/2010 R.G. * Udienza del 12 ottobre 2011
nosservanza o erronea applicaIOne della legge penale, o di al- tre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nella applica- IOne della legge penale, in relaIOne all'articolo 530 cod. proc. pen. (primo motivo), in relaIOne ai commi quarto e sesto dell' articolo 416-bis (secondo motivo), in relaIOne agli articoli 81,
133 del Codice Penale e 187 disp. att. cod. proc. pen. (terzo mo- tivo), nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogi- cità della motivaIOne (con tutti e tre i motivi).
—2.29.1 Con il primo motivo il difensore impugna l' accerta- mento della condotta associativa, deducendo: non sono state dimostrate le condotte, addebitate al ricorrente, in ordine al
"controllo di lavori pubblici” e alla "imposiIOne del pizzo"; la Corte territoriale si è "limitata a richiamare concetti di carattere generale"; PI non ha partecipato ad alcuna delle conver- saIOni intercettate;
privo di pregio è il riferimento dei giudici di merito ai discorsi degli interlocutori, i quali congetturavano
"di resettare a proprio piacimento l'organigramma delle famiglie mafiose", formulando varie previsioni, laddove le indagini non hanno dimostrato che il giudicabile sia venuto a conoscenza dei progetti e, soprattutto, abbia prestato adesione;
le propalaIO- ni del collaborante IC sono sprovviste di riscontro e pe- raltro in contrasto con il contenuto dei dialoghi;
difetta, co- munque, l'elemento psicologico del delitto associativo;
illogica è la affermaIOne della penale responsabilità laddove il giudice di primo grado ha “escluso proprio l'unico ruolo [di direIOne della famiglia mafiosa] che gli veniva contestato".
-2.29.2 Con il secondo motivo il difensore si duole delle ritenu- te aggravanti, di cui ai commi quarto e sesto dell'articolo 416- bis del Codice Penale, opponendo: non sono stati provati né il possesso di armi da parte degli imputati, né “attività economi- che finanziate con il profitto dei delitti", né, tampoco, il "diretto coinvolgimento di PI" in tali attività.
میں
149 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE
Ricorso n. 49.950/2010 R.G. * Udienza del 12 ottobre 2011
-2.29.3 Con il terzo motivo il difensore censura il trattamento sanIOnatorio conseguente al riconoscimento della continua- IOne, deducendo: la Corte territoriale ha errato nell' individu- are come reato base il delitto associativo, oggetto del giudiIO, anziché il delitto di estorsione aggravata pel quale PI a- veva riportato la precedente condanna;
tale delitto, infatti, è punito "con pena edittale maggiore"; né trova applicaIOne l' ar- ticolo 187 disp. att. cod. proc. pen. che concerne la fase della esecuIOne;
inoltre l'aumento di pena irrogato a titolo di conti- nuaIOne è eccesivo, inadeguato e sproporIOnato.
2.30 OL sviluppa sei motivi.
Il difensore dichiara promiscuamente di denunciare, a' sensi dell'articolo 606, comma 1, lettere b), c) ed e) cod. proc. pen., inosservanza o erronea applicaIOne della legge penale, o di al- tre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nella applica- IOne della legge penale, in relaIOne all' articolo 416-bis, com- ma secondo, del Codice Penale (secondo motivo), in relaIOne agli articoli 110, 629, comma 2, in relaIOne all'articolo 628, comma secondo - rectius: terzo numero 3 del Codice Penale, 7
-
decreto legge 13 maggio 1991 n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991 n. 203 e 192 cod. proc. pen. (terzo motivo), in rela- IOne agli articoli 62-bis e 99 del Codice Penale (quarto moti- vo), in relaIOne agli articoli 81, 132 e 133 del Codice Penale
(quinto motivo) e in relaIOne agli articoli 416-bis, comma set- timo e 12-sexies del decreto legge 8 giugno 1992 n. 306, conver- tito nella legge 7 agosto 1992 n. 356 (settimo motivo); inosser- vanza di norme processuali in relaIOne agli articoli 191, 267,
268, comma 3, e 271 cod. proc. pen. (primo motivo), in relaIO- ne all'articolo 192, commi 2 e 3, cod. proc. pen. (secondo e ter- zo motivo); nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivaIOne (con tutti i motivi).
-2.30.1 Con il primo motivo il difensore eccepisce la inutiliz- zabilità delle intercettaIOni eseguite in virtù del decreto nu-
150 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 1 SEZIONE PRIMA PENALE
Ricorso n. 49.950/2010 R.G. * Udienza del 12 ottobre 2011
mero 1287/05 all'interno e nelle adiacenze del box del ricorren- te, per viIO di motivaIOne del decreto adottato dal Pubblico
Ministero ai sensi dell'articolo 268, comma 3, cod. proc. pen. a cagione della mancata indicaIOne della localizzaIOne dell'impianto esterno e delle ecceIOnali ragioni di urgenza le quali non possono essere presunte in consideraIOne del titolo del reato.
-2.30.2 Con il secondo motivo il difensore impugna l'accertamento della penale responsabilità in ordine al delitto associativo e deduce: le "mere affermaIOni" del giudicabile, nel corso dei colloqui intercettati, non valgono a integrare la prova della condotta, in difetto della "verifica, sotto il profilo obiettivo, degli eventuali risultati connessi al dire del OL"; la Corte ter- ritoriale non ha dato conto dell'accertamento delle condotte di direIOne ipotizzate a carico del ricorrente;
in proposito non è influente la circostanza che l'imputato fu destinatario di corri- spondenza epistolare inviatagli da "altri associati ancorché tito- lari di una posiIOne di vertice" in Cosa OS;
conclusiva- mente difetta la dimostraIOne della effettività del ruolo diret- tivo;
mentre tale posiIOne è stata sempre esclusa in esito ai
"numerosi procedimenti", cui in precedenza il ricorrente è stato sottoposto.
-2.30.3 Con il terzo motivo il difensore contesta l' affermaIO- ne delle penale responsabilità in relaIOne ai reati scopo di e- storsione, consumata o tentata, e, censurando l'omessa consi- deraIOne dei motivi di appello in proposito, deduce: con riferimento alla estorsione in danno delle società del
-
gruppo OR (capo D), la Corte territoriale ha rite- nuto che “il mero proposito" potesse integrare la consumaIOne del delitto;
si è trattato di “mera ideaIOne non punibile"; se- condo quanto emerge dalle risultanze processuali OL mai ha assunto “il ruolo di percettore delle somme”, né quello di “de- terminatore" della estorsione;
affatto illogica è la attribuIOne
151 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE
Ricorso n. 49.950/2010 R.G. Udienza del 12 ottobre 2011
*
del ruolo di "supervisore"; i giudici di merito, a dispetto della
"totale assenza di prova", hanno inferito la responsabilità del giudicabile dalla "posiIOne” di costui in seno alla compagine associativa, accertata nelle precedenti sentenze di condanna;
con riferimento alla tentata estorsione in danno di numerosi commercianti di articoli cinesi (capo E), il semplice "ascolto del proposito criminoso altrui" non comporta il concorso nel reato;
illogicamente e immotivatamente la Corte territoriale ha ad- debitato al ricorrente la "regia" della estorsione;
difetta la i- doneità della condotta, in mancanza della dimostraIOne della perceIOne da parte delle vittime del danneggiamento dei luc- chetti come atto di intimidaIOne e coartaIOne;
con riferimento alla estorsione in danno dell'imprenditore
LV OM (capo T), la Corte di merito non ha indicato, né dimostrato il contributo offerto dal ricorrente alla concor- suale compartecipaIOne delittuosa;
mentre OL ha tentato
“di impedire la consumaIOne del reato", a motivo di "cortesia a un amico di un suo amico"; difetta, infine, la prova della con- sumaIOne della estorsione contestata con specifico motivo di appello non preso in consideraIOne dalla Corte territoriale.
2.30.4 Con il quarto motivo il difensore si duole del rigetto della richiesta di concessione delle circostanze attenuanti gene- riche, negate con "motivaIOne stereotipata, illogica e contra ius", senza indicaIOne di "ragioni giuridicamente apprezzabili", e censura che la Corte territoriale senza esplicitaIOne delle ra- gioni del "maggiore allarme sociale", ritenuto "di fatto” dal col- legio, ha immotivatamente confermato la applicaIOne della recidiva, assertivamente non obbligatoria.
2.30.5 - Con il quinto motivo il difensore lamenta il trattamen- to sanIOnatorio che assume immotivato in relaIOne alla indi- viduaIOne del reato base, in relaIOne alla commisuraIOne della relativa pena e in relaIOne alla determinaIOne degli au- menti a titolo di continuaIOne. E, sotto tale ultimo profilo,
مل
152 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE
Ricorso n. 49.950/2010 R.G. Udienza del 12 ottobre 2011
censura che la Corte territoriale avrebbe operato “di fatto un cumulo materiale delle due pene inflitte nel tempo al ricorrente […] in violaIOne del principio del favor rei”.
2.30.6 Con il sesto motivo il difensore impugna la applicaIO- ne della confisca deducendo la carenza dei presupposti e delle condiIOni previste sia dall'articolo 416-bis, comma settimo, del
Codice Penale che dall'articolo 12-sexies del decreto legge 8 giugno 1992 n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992 n. 356, richiamati entrambi indiscriminatamente dalla Corte territo- riale, senza dar conto delle deduIOni difensive.
In particolare, in relaIOne alla confisca dell'immobile sito alla via Urbana 1, numero 7 di Palermo, intestato al figlio del ri- corrente, PP OL, il difensore deduce: l'accertamento operato, circa il luogo ove avvenivano le riunioni tra il ricor- rente e gli altri imputati (il box sito fuori “del muro di cinta del- la abitaIOne" in parola), contraddice l'assunto che il bene con- fiscato sia servito o sia stato utilizzato per commettere il reato associativo;
né è provato che la villetta costituisca il “reimpiego di attività delittuose" e comunque il profitto, il prodotto o il prezzo di reato;
l'immobile, secondo quanto comprovato, fu acquistato dalla madre dell'imputato, mentre costui era dete- nuto "da lunghissimo tempo"; il padre dell'imputato corrispose il prezzo mediante pagamento rateale;
tanto contraddice la supposta e comunque indimostrata - "pertinenzialità [..] ri-
-
spetto al reato in contestaIOne"; né, poi, con riferimento al con- corrente richiamo della Corte territoriale all'articolo 12-sexies del decreto legge 8 giugno 1992 n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992 n. 356, è ammissibile la consideraIOne delle condi- IOni patrimoniali dei genitori del ricorrente, perché, secondo quanto obiettato con i motivi di appello (non vagliati sul pun- to dalla Corte di merito), l'ordinamento non consente “di inve- stigare su situaIOni di fatto relative a persone defunte".
153 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE
Ricorso n. 49.950/2010 R.G. Udienza del 12 ottobre 2011
*
In relaIOne a tutti gli altri beni confiscati, erroneamente i giu- dici di merito hanno reputato "generica la censura mossa” dall' appellante a cagione del richiamo "per relationem della docu- mentaIOne prodotta dagli altri ricorrenti", laddove la giurispru- denza di legittimità riconosce "efficacia anche alla motivaIOne per relationem”.
Conclusivamente, la conferma della confisca risulta illogica e immotivata in quanto la Corte territoriale ha omesso di indica- re, in relaIOne a ogni singolo bene confiscato, i motivi per i quali i suddetti beni "siano stati ritenuti ascrivibili alla sfera giuridica del ricorrente".
2.31 SA NO sviluppa tre motivi.
I difensori dichiarano promiscuamente di denunciare, a' sensi dell' articolo 606, comma 1, lettere b), c) ed e) cod. proc. pen., inosservanza o erronea applicaIOne della legge penale, o di al- tre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nella applica- IOne della legge penale, in relaIOne all'articolo 416-bis (primo e secondo motivo); inosservanza di norme processuali in rela- IOne agli articoli 192 cod. proc. pen. (primo e secondo motivo)
e 546, comma 1, lettera e), cod. proc. pen., nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivaIOne (con tutti e tre i motivi).
112.31.1 Con il primo motivo i difensori impugnano l'accerta- mento delle penale responsabilità in ordine al delitto associati- vo e, censurando l'omessa consideraIOne delle deduIOni in proposito formulate con i motivi di appello, deducono: nel cor- so dei colloqui intercettati il giudicabile ha tenuto un atteg- giamento affatto passivo, ha dimostrato disinteresse e man- canza di conoscenza delle questioni;
ha, anzi, tentato di allon- tanarsi;
contraddittoriamente la Corte territoriale ha attributo valenza dimostrativa del ruolo direttivo al compito di gestione della cassa, laddove detta mansione è stata esercitata anche da
ми,
154 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE
Ricorso n. 49.950/2010 R.G.
* Udienza del 12 ottobre 2011
LO NN ritenuto responsabile del reato di cui al pri- mo comma dell'articolo 416-bis del Codice Penale.
-2.31.2 Con il secondo motivo i difensori si dolgono della qua- lificaIOne (in conformità della imputaIOne) della condotta as- sociativa a sensi del secondo comma dell'articolo 416-bis del
Codice Penale, e, reiterando la censura per la mancata conside- raIOne dei motivi di gravame in proposito, oppongono: l'incarico di comunicare a IN NÒ la destituIOne compito, peraltro, "eluso" dal ricorrente non comprova
―
l'eserciIO di funIOni direttive;
inoltre dalla conversaIOne dell'8 settembre 2005 risulta che gli altri partecipanti si erano accordati per celare a SA "fatti da loro conosciuti"; il sup- posto "ruolo di spicco" è contraddetto dall'atteggiamento "pas- sivo" del giudicabile, emergente da tutte le conversaIOni.
2.31.3 Con il terzo motivo i difensori lamentano il trattamen- to sanIOnatorio, deducendo: laddove il primo giudice ha com- misurato la pena base in consideraIOne del lungo periodo (do- dici anni) di direIOne della organizzaIOne criminale, la Corte territoriale non ha ridotto la pena, pur avendo il giudicabile dimostrato che effetto di una condanna più recente, l'arco per temporale della permanenza (oggetto del presente giudiIO) re- stava contenuto in cinque anni;
inoltre la Corte di appello non ha preso in consideraIOne i motivi di gravame, in punto di e- sclusione della aggravante della latitanza, ai sensi dell'articolo 61, numero 6, del Codice Penale, erroneamente ritenuta, e in punto di riduIOne dell'elevato aumento di pena per la recidi- va.
2.32 - SA PP sviluppa quattro motivi.
L'imputato dichiara promiscuamente di denunciare, a' sensi dell'articolo 606, comma 1, lettere b) ed e) cod. proc. pen., i- nosservanza o erronea applicaIOne della legge penale, o di al- tre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nella applica- IOne della legge penale, in relaIOne agli articoli 192, comma 3,
می
155 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE
Ricorso n. 49.950/2010 R.G. * Udienza del 12 ottobre 2011
cod. proc. pen. (primo e quarto motivo), in relaIOne agli arti- coli 268, comma 3, e 271, comma 1, cod. proc. pen. (primo mo- tivo), in relaIOne all'articolo 81 Codice Penale (terzo motivo), nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità del- la motivaIOne (con tutti i motivi).
-Con il primo motivo l'imputato reitera l'ecceIOne di 2.32.1 inutilizzabilità delle intercettaIOni eseguite all'interno del box di OL, e, richiamando alcuni arresti di legittimità, deduce: non può reputarsi "appagante l'attestaIOne allegata ai vari de- creti circa la indisponibilità di apparati idonei presso la Pro- cura"; anche i decreti di proroga devono essere motivati al ri- guardo;
mancano le certificaIOni della segreteria che indiCH
"in maniera dettagliata, le ragioni di tale indisponibilità, la dura- ta della stessa, ecc ."; privo di pregio è l'assunto che “l'attività investigativa risulterebbe più tempestiva con l'utilizzo di apparec- chiature esterne"; non è stato neppure adottato "alcun provve- dimento integrativo [della motivaIOne] intervenuto in tempo uti- le", prima della esecuIOne delle intercettaIOni.
-2.32.2 Con il secondo motivo l'imputato eccepisce la inde- terminatezza e la genericità del capo di imputaIOne, siccome privo delle indicaIOni “dell'ambito geografico in cui avrebbe ope- rato la presunta struttura delinquenziale", della “data approssi- mativa di adesione", del ruolo specifico;
eccepisce, altresì, la il- legittimità costituIOnale degli articoli 441 e 417 cod. proc. pen., nella parte in cui non comminano la nullità della richiesta di rinvio a giudiIO in difetto della enunciaIOne del fatto in forma chiara e specifica, per violaIOne degli articoli 111 della
CostituIOne e 6 della ConvenIOne per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, adottata a Roma il 4 no- vembre 1950 e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, censurando che la Corte territoriale non ha adottato in propo- sito "una motivaIOne raIOnale, congrua e adeguata”; denunzia, infine, che in ordine alla ecceIOne di inutilizzabilità delle in- tercettaIOni, la Corte di appello ha omesso ogni motivaIOne.
میل
156 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE Ricorso n. 49.950/2010 R.G.
** Udienza del 12 ottobre 2011 2.32.3 Con il terzo motivo l'imputato si duole che la Corte territoriale abbia ritenuto di non dover deliberare sulla richie- sta di riconoscimento della continuaIOne (sulla base della con- sideraIOne che la pregressa condanna era passata in giudicato dopo la sentenza di primo grado) e argomenta che il precedente di legittimità (sentenza 9311/2009) citato dai giudici di merito non è pertinente, in quanto nella specie il riconoscimento della continuaIOne ha formato oggetto di specifico motivo di appel- lo.
2.32.4 - Con il quarto motivo l'imputato impugna l'accerta- mento della condotta associativa e, censurando la omessa con- sideraIOne delle deduIOni formulate in proposito con l'appel- lo, deduce: la Corte territoriale non ha circoscritto l'esame ai soli fatti successivi al 13 ottobre 2003 (dies a quo della perma- nenza); ha, invece, valutato fatti antecedenti non compresi nell'arco temporale della contestaIOne;
ha trascurato la pro- duIOne difensiva circa l'esistenza di un soggetto omonimo, il quale e differenza di esso ricorrente - ha un fratello di nome
-
NO; in violaIOne dell'articolo 192, comma 3, cod. proc. pen. i giudici di merito hanno attribuito piena valenza proba- toria alle "conversaIOni indirette", le quali sono poco chiare, vaghe e generiche, risultando incerto che la persona cui gli in- terlocutori fanno riferimento col diminutivo di NO ovvero di
NU si identifichi in PP SA;
illogica e irraIOna- le è la supposiIOne della partecipaIOne del giudicabile alla
"unica" riunione che gli viene addebitata, tenuta nel box di
OL il 9 agosto 2005; infatti dalle risultanze del serviIO di osservaIOne non risulta la presenza dell' imputato, né è stata avvistata la sua autovettura;
inoltre gli interlocutori menIO- nano (la persona appellata) NO "come se fosse assente”; costui, comunque, non ha avuto alcun "ruolo attivo e decisionale"; ad ogni modo la partecipaIOne “ad una unica riunione” non è i- donea a integrare la compartecipaIOne associativa, in carenza
157 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
-SEZIONE PRIMA PENALE
Ricorso n. 49.950/2010 R.G. ** Udienza del 12 ottobre 2011
di alcun “utile e consapevole contributo" al conseguimento dei fi- ni della associaIOne criminale. wwwww
2.33 CA sviluppa quattro motivi.
Il difensore dichiara anche promiscuamente di denunciare, a sensi dell'articolo 606, comma 1, lettere b), c) ed e) cod. proc. pen., inosservanza o erronea applicaIOne della legge penale, o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nella appli- caIOne della legge penale, in relaIOne all'articolo 416-bis del
Codice Penale (secondo motivo); in relaIOne al secondo comma dell'articolo 416-bis del Codice Penale (terzo motivo); inosser- vanza di norme processuali, in relaIOne agli articoli 266, 267,
268 e 271 cod. proc. pen. (primo motivo), in relaIOne agli arti- coli 192, 526 e 546 cod. proc. pen. 546 cod. proc. pen. (secondo motivo), in relaIOne all'articolo 546 cod. proc. pen. (secondo e quarto motivo); nonché mancanza, contraddittorietà o manife- sta illogicità della motivaIOne (secondo, terzo e quarto moti- vo).
-2.33.1 Con il primo motivo il difensore, ai fini della postula- IOne della inutilizzabilità delle intercettaIOni eseguite nella abitaIOne del OL, solleva la ecceIOne della "illegittimità costituIOnale degli articoli 266, comma 2, cod. proc. pen. e 13 del d.l. 152/1991, in relaIOne all'articolo 14 della CostituIOne, nella parte in cui le dette norme consentono, fra le modalità operative delle captaIOni di conversaIOni la collocaIOne di microspia all'interno di un luogo di privata dimora con l'uso di mezzi frau- dolenti, in assenza di una specifica disciplina legislativa che tas- sativamente indichi i casi e i modi in cui sia consentita la limita- IOne della libertà domiciliare", argomentando: il precetto costi- tuIOnale comporta che l'Autorità giudiziaria (il Pubblico Mi- nistero) debba necessariamente prescrivere "le modalità alle quali deve attenersi l'operatore per portare a termine l'attività in- vestigativa di carattere precipuamente segreto", in relaIOne alla intrusione "nella privata dimora" e alla materiale installaIOne
میل
158 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE
Ricorso n. 49.950/2010 R.G. Udienza del 12 ottobre 2011
dei sensori nel domicilio, e, correlativamente, che debba essere
"redatto un verbale di posiIOnamento del congegno intercettativo”; deve ritenersi "oltremodo superato l'indirizzo giurisprudenziale
[..] risalente nel tempo" circa la sufficienza, ai fini della ai fini della legittimaIOne all'ingresso nel domicilio, del provvedi- mento del giudice per le indagini preliminari di autorizzaIOne alla intercettaIOni, senza necessità della indicaIOne, nel decre- to attuativo del Pubblico Ministero, delle modalità relative al- la materiale esecuIOne delle operaIOni di installaIOne delle microspie;
l'assunto che l'autorizzaIOne alle intercettaIOni
"renda lecito, per ciò solo, qualunque mezzo [..] per il raccoglimen- to dalla prova stessa, si traduce in un autentico machiavello"; la
Corte costituIOnale ha rimarcato, con ordinanza del 26 maggio
2004, “la esigenza che la determinaIOne delle modalità operative delle c.d. intercettaIOni ambientali domiciliari – anche per quan- to attiene all'ingresso fraudolento o clandestino nel luogo di priva- ta dimora per la collocaIOne degli apparati di captaIOne sonora · non resti affidata alla polizia giudiziaria, ma spetti piuttosto al giudice e al Pubblico Ministero nell'ambito delle relative compe- tenze"; inoltre la Corte europea dei diritti dell'uomo, nell'arresto del 29 marzo 2005, Matheron, ha considerato ille- gittima, per inosservanza dall'articolo 8 della ConvenIOne per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, adottata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva con legge
4 agosto 1955, n. 848, la intercettaIOne disposta “senza che fossero indicate le modalità attraverso le quali il giudice garantiva l'effettivo controllo", in relaIOne alla necessità "di assicurare che si proceda alle intercettaIOni autorizzate, solo a questa e solo nei limiti dell'autorizzaIOne", secondo quanto sancito dalla Corte costituIOnale (con sentenza 4 aprile 1973, n. 34).
2.33.2 Con il secondo motivo il difensore impugna l'accerta- mento della responsabilità penale, deducendo: il ricorrente non ha preso parte alle conversaIOni intercettate;
le relative emer- genze rappresentano meri indizi;
illogicamente i giudici di me-
می
159 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE
Ricorso n. 49.950/2010 R.G. Udienza del 12 ottobre 2011
*
rito li hanno reputati "esaustivi"; in difetto degli altri elementi richiesti dall'articolo 192, comma 2, cod. proc. pen., non può ritenersi certa “la fondatezza delle notizie riferite" dagli interlo- cutori;
le conversaIOni intercettate hanno ad oggetto "episodi pregressi alla carceraIOne del CA” e, pertanto, estranei alla condotta oggetto della imputaIOne;
in uno dei dialoghi il rife- rimento è, piuttosto, operato all'omonimo cugino dell'imputato, c. d. u' IA;
la supposta permanenza in "posiIOne di dirigenza” è in contrasto colla circostanza della ventennale detenIOne "in regime speciale", lontano dalla Sici- lia;
gli esiti di vari giudizi hanno collocato al vertice del man- damento altri soggetti;
“quasi in forza di un automatismo", per effetto della "presunIOne del ruolo di capo del mandamento”,
i giudici di merito hanno ritenuto il coinvolgimento del giudi- cabile nelle vicende di Lo LO, laddove l'appoggio prestato dalle famiglie di BR al latitante risale, secondo la
Squadra mobile della Questura di Palermo ad intesa interve- nuta nel 1988, in costanza della detenIOne di CA;
con la comunicaIOne di notizia di reato, 21 aprile 2006, e il seguito del 15 maggio 2006, gli investigatori della Polizia di Stato hanno individuato altri soggetti "in posiIOne di vertice del mandamento di BR"; quanto alle specifiche intercetta- IOni, le menIOni onomastiche del cognome (CA) contenu- te nella conversaIOne del 30 agosto 2005 sono equivoche per la menIOne di altri parenti dell'imputato; inoltre, è affatto 'congetturale” la conclusione del carattere illecito di interventi 66
o attività attribuiti al ricorrente, ai quali fanno riferimento gli interlocutori nelle conversaIOni del 24 giugno 2005 e del 13 ot- tobre 2005, come l'interessamento nella vicenda del sodale Ve- trano o l'acquisto di un terreno;
peraltro il credito reclamato nei confronti del NO non è collegabile al furto lamentato dal Lanza;
OL e IN, conversando il 13 ottobre 2005, con- cordano nel considerare CA “persona non attendibile”; e nel colloquio del 7 luglio 2005, BO interroga NÒ per sa-
160 - SEZIONE PRIMA PENALE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Udienza del 12 ottobre 2011 Ricorso n. 49.950/2010 R.G. *
presoil di principale, lì”; sicché postopere "se NO CA ha non può ritenersi dimostrata la assunIOne del ruolo di capo mandamento, “perché altrimenti la consorteria lo avrebbe sapu- to"
-2.33.3 Con il terzo motivo il difensore rinnova la censura per la ritenuta ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 416-bis del Codice Penale, opponendo: la consideraIOne della età a- vanzata del ricorrente, delle sue condiIOni di salute e del lungo periodo di espiaIOne della pena lontano dalla Sicilia rende “in- verosimile" il supposto insediamento al vertice del manda- mento di BR.
2.33.4 Con il quarto motivo il difensore si duole del diniego delle circostanze attenuanti generiche, privo di “esaustive ar- gomentaIOni", e del trattamento sanIOnatorio, in relaIOne all'aumento applicato a titolo di continuaIOne, reputato “ec- cessivo" e immotivato.
E deduce che la concessione delle attenuanti invocate “avrebbe consentito un più congruo adeguamento della pena in concreto”, secondo il principio di ragionevolezza e in osservanza della fi- nalità della rieducaIOne
-2.34 RC sviluppa sette motivi.
Il difensore dichiara promiscuamente di denunciare, a' sensi dell'articolo 606, comma 1, lettere b), c) ed e) cod. proc. pen., inosservanza o erronea applicaIOne della legge penale, o di al- tre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nella applica- IOne della legge penale, in relaIOne all'articolo 416-bis del
Codice Penale (terzo motivo), in relaIOne alla legge 5 dicembre
2005 n. 251 (quarto motivo), in relaIOne ai commi quarto e se- sto dell'articolo 416-bis del Codice Penale, in relaIOne agli ar- ticoli 62-bis e 133 del Codice Penale (sesto motivo) e in relaIO- ne all'articolo 303 del Codice Penale (settimo motivo); inosser- vanza di norme processuali, in relaIOne agli articoli 130 e 597 cod. proc. pen. (primo motivo), in relaIOne agli articoli 267,
161 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE
Ricorso n. 49.950/2010 R.G. Udienza del 12 ottobre 2011
*
268 e 271 cod. proc. pen. (secondo motivo); nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivaIOne (con tutti i motivi).
2.34.1 Con il primo motivo il difensore censura la omessa ri- duIOne della pena a dispetto del riconoscimento della insussi- stenza della recidiva e obietta: il giudice di primo grado è in- corso in un duplice errore, in quanto ha illegittimamente com- putato la pena base in misura inferiore al minimo edittale e, quindi, ha applicato l'aumento per la recidiva, mai contestata;
orbene, in mancanza dell'appello del Pubblico Ministero, il di- vieto della reformatio in peius rende intangibile la determina- IOne (ancorché illegittima) della pena base;
sicché non ha pre- gio giuridico il rilievo della Corte territoriale, secondo la quale la eliminaIOne della pena, computata a titolo di recidiva, comporterebbe l'applicaIOne di una sanIOne illegale.
2.34.2 - Con il secondo motivo il difensore eccepisce la inutiliz- zabilità delle intercettaIOni, formulando, distintamente, in re- laIOne ai decreti del Pubblico Ministero e del giudice per le in- dagini preliminari numeri 2089/04, 8/95, 2024/05, 1287 /05,
853/05, 462/065, censure analoghe a quelle avanzate nel ricorso redatto per il ricorrente BO.
-2.34.3 Con il terzo motivo il difensore impugna l' accerta- mento della penale responsabilità e, censurando l'omesso esa- me delle deduIOni difensive in proposito formulate con i moti- vi di appello e assertivamente "dotate del requisito della decisivi- tà", deduce: è illogica la affermaIOne della compartecipa- IOne associativa sulla base di conversaIOni (tra altri soggetti), le quali "per circostanze di tempo e di luogo non assicurano la at- tribuibilità del loro contenuto al ricorrente" o ulteriori conversa- IOni, in relaIOne alle quali la identificaIOne del giudicabile quale interlocutore è "oggettivamente e logicamente smentita"; il
"macroscopico errore" in cui è incorso il giudice di primo grado. supponendo che in esito al precedente giudiIO RC avesse
مل
162 SEZIONE PRIMA PENALE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
* Udienza del 12 ottobre 2011 Ricorso n. 49.950/2010 R.G.
riportato condanna per il delitto associativo, mentre era stato assolto, "involge tutta la impostaIOne della sentenza"; a RC non è addebitato il concorso in alcuno dei reati fine;
incon- gruamente i giudici di merito hanno desunto la compartecipa- IOne associativa, in carenza sia della “formale affiliaIOne”, sia "di episodi specifici", tali da suffragare per facta concludentia la adesione alla cosca;
l'illogicità della decisione risiede nella infe- renza della condotta associativa da "reati fine", mai contestati all'imputato; con motivaIOne meramente apparente la Corte territoriale ha valutato le intercettaIOni;
in particolare la ri- conduIOne al ricorrente dei riferimenti degli interlocutori (RO tolo e LI) della conversaIOne del 22 settembre 2005 “è frutto di un salto logico del tutto scisso dal contesto della intercetta- IOne"; quanto alle circostanze poste a fondamento della fallace individuaIOne il Collegio ha eluso le obieIOni difensive, omet- tendo di considerare che il padre del ricorrente non è mai stato titolare di un bar, avendo, invece, sempre lavorato “presso l'AMAT di Palermo"; mentre la madre, la quale pur portando lo stesso cognome non è parente di LV BU, ha ces- sato la gestione di un bar oltre nove anni prima della conversa- IOne;
e peraltro ogni riferimento a condotte illecite sarebbe stato “assorbito nel precedente giudicato del 2004"; difetta la prova di alcuna compartecipaIOne associativa successiva a ta- le periodo;
non è in alcun modo dimostrata la partecipaIOne di
RC alle riunioni con BO e IN NÒ (1'8 set- tembre 2005) e con OL e HI (il 28 ottobre 2005); RC non è mai stato fotografato all'interno dell'ambiente ove ebbe luogo la riunione;
in mancanza di “qualsivoglia accerta- mento tecnico di natura fonica", dalla supposta partecipaIOne all'incontro del 28 ottobre 2005 non può evincersi
l'identificaIOne dell'imputato anche riguardo alla precedente riunione dell'8 settembre 2005; il tenore delle conversaIOni è, peraltro, affatto irrilevante, in quanto non è stato “focalizzato il compimento da parte del soggetto identificato nel ricorrente" di
میںید
163 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE
Ricorso n. 49.950/2010 R.G. Udienza del 12 ottobre 2011
specifici "fatti estortivi", né di altri delitti, i quali avrebbero dovuto costituire “il fulcro nella condotta di partecipaIOne del delitto associativo”; né risulta "l'inserimento formale del RC all'interno di Cosa OS".
-2.34.4 Con il quarto motivo il difensore contesta la applica- IOne delle disposiIOni (più severe) introdotte dall'articolo 1 della legge 5 dicembre 2005 n. 251, di modifica della norma in- criminatrice del delitto associativo, e oppone che manca la prova della protraIOne della permanenza del reato dopo la en- trata in vigore della novella.
-2.34.5 Con il quinto motivo il difensore censura le ritenute aggravanti della disponibilità delle armi e dell'impiego degli il- leciti profitti, previste dai commi quarto e sesto dell'articolo
416-bis del Codice Penale, desunte dai giudici di merito con "automatismo inaccettabile" dalla contestaIOne, in mancanza della prova dei relativi “dei presupposti di fatto” e della “cono- scenza o conoscibilità in capo al prevenuto"; e obietta che nella specie, in relaIOne a nessuno dei sodali, la Corte territoriale ha dimostrato la disponibilità di armi o il "reimpiego di profitti il- leciti in attività economiche".
2.34.6 Con il sesto motivo il difensore si duole del diniego del- le circostanze attenuanti generiche e del trattamento sanIOna- torio, censurando la omessa consideraIOne del "ridimensiona- mento del ruolo associativo", della giovane età e della incensura- tezza dell'imputato, laddove i giudici di merito, al di là di un "laconico accenno" all'inserimento del ricorrente nel “sodaliIO criminoso", non hanno dato conto delle ragioni della decisione ricorrendo al "sinallagma indimostrato” tra la responsabilità e il diniego delle richieste difensive in parola.
2.34.7 Con il settimo motivo il difensore, premettendo che, secondo la giurisprudenza di legittimità la pericolosità, non può essere presunta, lamenta l'applicaIOne della misura di si- curezza, stigmatizzando che la Corte territoriale ha omesso di
میں
164 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE
Ricorso n. 49.950/2010 R.G. * Udienza del 12 ottobre 2011
valutare l'incensuratezza del giudicabile e di riconsiderare la condotta associativa;
mentre ha affermato la pericolosità “sul- la base di consideraIOni assolutamente generiche".
2.35 SI propone un unico motivo.
Il difensore, a' sensi dell'articolo 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen., mancanza e manifesta illogicità della motivaIOne,
e, censurando l'omessa consideraIOne delle deduIOni difensiva in proposito, deduce: il giudicabile, dipendente del MI, ha svolto semplice attività di semplice mediaIOne "nell' esclusivo interesse della vittima", su "delega" dell'imprenditore (costui ha confermato di aver chiesto l'intervento dell' imputato); non ha assunto alcuna iniziativa;
non ha esercitato alcuna coerciIOne;
né, conclusivamente, ha offerto alcun contributo alla concor- suale compartecipaIOne delittuosa;
mentre nessun rilievo rive- ste "la familiarità di rapporti” tra il ricorrente e OL.
-2.36 – Con memorie depositate il 23 settembre 2011 le parti ci- vili, AssociaIOne antiraket e antiusura S.O.S. im- presa Palermo e Confcommercio Palermo, resisto- no alle impugnaIOni, postulando la declaratoria di inammissi- bilità o il rigetto.
PARTE SECONDA
(Motivi della decisione)
3.- Assume carattere affatto preliminare in relaIOne alla posi- IOne di tutti i ricorrenti (con esclusione di FI e di SI) la questione della competenza per materia della Corte territo- riale.
La questione succitata rientra, infatti, nel novero di quelle ri- levabili di ufficio, ai sensi dell'articolo 609, comma 2, cod.
میں 165 SEZIONE PRIMA PENALE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Udienza del 12 ottobre 2011 Ricorso n. 49.950/2010 R.G. *
proc. pen. in relaIOne all'articolo 21, comma 1, cod. proc. pen. pur nei confronti dei ricorrenti che non hanno sollevato l' ecce- IOne di incompetenza.
E, pertanto, la relativa disamina precede la trattaIOne di ogni altra questione di rito e di merito.
-3.1 – Il delitto di direIOne di associaIOne di tipo mafioso ar- mata (a prescindere dal concorso della ulteriore aggravante di cui al sesto comma dell'articolo 416-bis del Codice Penale), ri- tenuto a carico di BO, Di MA, Di PO, NÒ Vin- cenzo, OL, SA NO e CA, è punito colla pena della reclusione non inferiore nel massimo a venti- quattro anni.
Il reato rientrava, pertanto, nella generale competenza per materia quoad poenam della corte di assise (e, conse- guentemente, per il grado di appello nel rito abbreviato a' ter- mini dell'articolo 596, comma 3, cod. proc. pen. della corte di assise di appello), alla stregua dell'articolo 5, comma 1, cod. proc. pen. nel testo vigente all'epoca della celebraIOne del dibattimento di secondo grado e della deliberaIOne della sentenza impugnata.
E nella competenza della corte di assise di appello rientra - vano pure, per connessione col succitato reato di direIOne di associaIOne di tipo mafioso armata ai sensi degli articoli 12,
-
comma 1, lettera a), e 15 cod. proc. pen. i delitti di (mera) compartecipaIOne alla associaIOne in parola, ritenuti in
-
conformità della originaria imputaIOne ovvero in dipendenza della riqualificaIOne giuridica operata dal giudice di primo grado a carico dei sodali DA, TI, AN, EL, wwww
AD GE, AD NO, AD ET, EM RM, EM OV, PE, RI N- CE (classe 1955), RI SC (classe 1956), RI
MM, NN ND, NN LO, NÒ
OV, IL, IN, HI, TI, PA GE RO
ми
166 SEZIONE PRIMA PENALE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Udienza del 12 ottobre 2011 Ricorso n. 49.950/2010 R.G. *
sario, PA ET, CO, PI, SA PP e SI chia.
Questa Corte, infatti, ha fissato il principio di diritto secondo il quale "nel caso in cui la competenza per materia per il delitto di promoIOne, direIOne od organizzaIOne di un'associaIOne di tipo mafioso appartenga alla corte d'Assise, viene attratto nella competenza di quest'ultima anche l'eventuale procedimento a carico dei partecipi alla medesima associaIOne, necessaria- mente connesso, ai sensi dell'articolo 12, comma primo lett. a), cod. proc. pen., a quello nei confronti dei partecipi di rango pri- mario" (Sez. I, 21 gennaio 2010, n. 4964, Amante, massima n.
245366).
3.2 Se non che la modificaIOne dell'articolo 5 del codice di ri- to, intervenuta trenta giorni dopo la pronuncia della sentenza impugnata, ai sensi del'articolo 1, comma 1, lettera a), del de- creto legge 12 febbraio 2010, n. 10, convertito nella legge 6 a- prile 2010, n. 52, recante DisposiIOni urgenti in ordine alla competenza per procedimenti penali a carico di autori di reati di grave allarme sociale, ha enucleato
- -per quanto qui rileva dalla competenza generale della corte di assise quoad poenam “i delitti, comunque aggravati, [..] di associaIOni di tipo mafioso”, inserendoli nella clausola di esclusione della competenza della corte, contenuta nella stessa disposiIOne, colla conseguenza che i reati in parola rientrano nell'orbita della residuale compe- tenza del tribunale, a' termini dell'articolo 6 cod. proc. pen. il quale costituisce vera e propria norma di chiusura nel sistema del riparto della competenza. Inoltre l'articolo 2 della citata novella, in deroga espressa alla disposiIOne di diritto in- tertemporale, contenuta nel secondo comma del precedente ar- ticolo (a tenore della quale la revisione dell'assetto delle com- petenze tra tribunale e corte di assise trova applicaIOne pei procedimenti in corso, alla data di entrata in vigore del decreto legge, soltanto nel caso che entro il 30 giugno 2010 non sia sta- ta esercitata l'aIOne penale), stabilisce: "nei procedimenti in
167 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
-SEZIONE PRIMA PENALE
Ricorso n. 49.950/2010 R.G. * Udienza del 12 ottobre 2011
corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, relativi ai delitti di cui all'articolo 416-bis del Codice Penale, comun- que aggravati, è competente il tribunale anche nella ipotesi in cui sia stata già esercitata l'aIOne penale, salvo che, prima del- la suddetta data, sia stato dichiarato aperto il dibattimento davan- ti alla corte di assise". 3.3 Priva di pregio giuridico è la tesi difensiva, secondo la quale, in relaIOne al giudiIO in esame, la novella non avrebbe inciso sulla competenza della (corte di assise e, dunque, della) corte di assise di appello (colla conseguenza della incompetenza della corte di appello), in quanto troverebbe applicaIOne la clausola di esclusione, contenuta, a sua volta, nella disposiIO- ne di deroga alla norma di diritto transitorio, e tanto sul pre- supposto della equiparaIOne della celebraIOne del giu- diIO abbreviato di primo grado dinnanzi al giudice della u- dienza preliminare - competente a conoscere (anche) i delitti di corte di assise alla apertura del dibattimento davanti alla corte di assise.
Premesso che, rivestendo la clausola di esclusione in parola ca- rattere di norma ecceIOnale, è da escludere il ricorso alla in- terpretaIOne analogica, vietata dall'articolo 14 delle Disposi- IOni sulla legge in generale, approvate con R.D. 16 marzo 1942, n. 262, il formale tenore della disposiIOne non permette il su- peramento del dato letterale che reca la precisa e categorica in- dicaIOne sia di un giudice (la corte di assise) sia di una specifi- ca fase processuale (l'apertura del dibattimento), che non so- no assimilabili - in virtù di interpretaIOne estensiva, se
-
non a prezzo della rottura del dato positivo della legge – a un
-
giudice (quello della udienza preliminare) e a un rito (quello abbreviato privo del dibattimento), affatto diversi.
Ma l'argomento lessicale trova saldissimo ancoraggio nella ratio legis della novella dell'articolo 5 cod. proc. pen. e, soprat- tutto, della disposiIOne derogatoria alla norma di diritto tran-
میں
168 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
-SEZIONE PRIMA PENALE
Ricorso n. 49.950/2010 R.G. * Udienza del 12 ottobre 2011
sitorio, alla luce delle ragioni che determinano l'intervento del legislatore mediante lo strumento ecceIOnale della decretaIO-
ne di urgenza.
Tanto emerge incontestabilmente dai lavori parlamentari, re- lativi alla approvaIOne del disegno di legge di conversione del decreto legge.
Risulta, innanzi tutto, la pacifica constataIOne della genera- lizzata disapplicaIOne dell'articolo 5 cod. proc. pen. (in rela- IOne al delitto di cui all'articolo 416-bis, comma secondo, del
Codice Penale, aggravato ai sensi del successivo quarto com- ma) da parte dai giudici di merito. OS (come peraltro i magistrati del Pubblico Ministero e i difensori delle parti pri- vate) non si erano avveduti che la precedente novella (legge 5 dicembre 2005 n. 251) della ridetta disposiIOne incriminatrice, nell' inasprire il trattamento sanIOnatorio, elevando, tra l'altro, il massimo edittale nella misura di ventiquattro anni di reclusione, aveva interagito colla disposiIOne del codice di rito concernente la competenza generale quoad poenam della corte di assise (ragguagliata, per l'appunto, alla soglia dei ven- tiquattro anni di reclusione) e, così, aveva prodotto l'effetto giuridico della attraIOne del reato in parola nell'orbita della competenza del giudice superiore.
Emerge, altresì, la condivisa preoccupaIOne dei parlamentari
- in seguito all'arresto (all'epoca recentissimo) di questa Corte regolatrice la quale con la citata sentenza 21 gennaio 2010, n.
4964, Amante, aveva censurato la inosservanza delle norma processuale (disapplicata) e affermato la competenza della cor- te di assise - "di porre rimedio al grave errore commesso dalle ma- gistrature nell'interpretaIOne della legge" (intervento del sotto- segretario della Giustizia nella seduta di commissione della
Camera dei deputati del 17 marzo 2010), e di scongiurare “gli effetti devastanti a catena" nei processi in corso (intervento dell'on. Ferranti nella seduta assembleare del 30 marzo 2010),
169 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE
Ricorso n. 49.950/2010 R.G. * Udienza del 12 ottobre 2011
"le conseguenze gravissime", "il duro colpo al funIOnamento e al- la stabilità della giustizia nel nostro paese”, il “corto circuito giu- diziario nella lotta alla criminalità organizzata e alle mafie alta- mente pericoloso", (intervento on.le Molteni nella stessa seduta), in dipendenza, a cagione della incompetenza dei tribunali e del- le corti di appello procedenti, "dell' annullamento di dibattimen- ti importanti e complessi incardinati presso i tribunali" (on.le Co- sta) e della "regressione [..] dei processi pendenti in secondo grado e [in sede] di legittimità" (on. Ferranti), con effetti nega- tivi sulle misure coercitive in atto.
In tale contesto l'estrema clausola di salvaguardia dei dibattimenti eventualmente incoati davanti alla di assise per i reati associativi - in difetto della ridetta disposiIOne tali giu- dizi, correttamente instaurati presso il giudice competente, sa- rebbero paradossalmente travolti dalla applicaIOne retroatti- va della specifica deroga, stabilita per i suddetti reati, alla norma transitoria generale, allo scopo di recuperare i processi erroneamente promossi davanti al giudice incompetente – ap- pare assolutamente coerente colla precipua ratio dell'intervento novellatore, operato in via di urgenza: la sana- toria di tutti i processi in corso per il delitto di associa- IOne di tipo mafioso, inficiati dalla incompetenza per materia del giudice procedente.
Conclusivamente: la applicaIOne retroattiva dell'articolo 5 del codice di rito (nel testo vigente), che assegna alla compe- tenza del tribunale i reati associativi, quoad titulum, comunque aggravati, in deroga alla generale competenza quoad poena del- la corte di assise, risulta imposta dalla interpretaIOne letterale della norma di diritto transitorio, secondo il senso “fatto palese dal significato proprio delle parole” e affatto coerente colla ine- quivocabile "intenIOne del legislatore".
3.4 L'esito negativo dello scrutinio – in ordine alla ecceIOne difensiva di nullità della sentenza per la postulata incompeten-
میں
170 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
-SEZIONE PRIMA PENALE
Ricorso n. 49.950/2010 R.G. ** Udienza del 12 ottobre 2011
za della Corte di appello comporta la delibaIOne delle ecce- IOni di illegittimità costituIOnale della disposiIOne di diritto transitorio applicata, gradatamente proposta sotto vari profili dai ricorrenti.
La rilevanza della questione appare fuori discussione in quanto la disposiIOne denunziata di incostituIOnalità concerne la competenza per materia del giudice a quo e, pertanto, incide sulla validità della sentenza impugnata.
L'ecceIOne è, sotto tutti i profili prospettati, manifesta- mente infondata.
A) La prospettaIOne della violaIOne del divieto costituIOnale di istituIOne di giudici speciali, stabilito dall'articolo
102, secondo comma, della CostituIOne, si correla al presuppo- affatto erroneo e, addirittura, privo di giuridica sto
-
plausibilità della qualificaIOne in tal senso del tribunale ordinario e della corte di appello.
Il rilievo di evidente significaIOne dispensa da ogni ulteriore consideraIOne al riguardo.
B) Alla luce dalla ratio legis (in precedenza illustrata) che in- forma la disposiIOne transitoria, sospettata di illegittimità co- stituIOnale sotto il profilo della violaIOne dell'articolo 3 della
CostituIOne, la lamentata "disparità di trattamento" ri- spetto all'imputato di reato associativo, sottoposto a giudiIO pendente davanti alla Corte di assise alla entrata in vigore del- la norma, è palesemente tutt'altro che "ingiustificata" e irragionevole, costituendo - alla evidenza - opIOne frutto del- la discreIOnalità del legislatore.
C) Radicalmente destituito di fondamento è, infine, il sospetto della inosservanza del divieto di sottraIOne al giudice naturale precostituito per legge, siccome sancito dall'articolo 25, comma primo, della CostituIOne.
میں
171 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE
Ricorso n. 49.950/2010 R.G. * Udienza del 12 ottobre 2011
Questa Corte, a SeIOni Unite, specificamente richiamando pertinenti arresti del Giudice delle leggi (Corte costituIOnale
10 dicembre 1981, n. 185, e 28 maggio 1987, n. 248) ha chiarito che "il precetto inteso a garantire la precostituIOne per legge del giudice naturale è, comunque, osservato quando l'organo decidente
è istituito della legge sulla base di criteri generali e non fissati in vista di singoli procedimenti" (28 gennaio 2003, n.
13687, Berlusconi, massima n. 223636; v. pure: Sez. Un. 21 maggio 1983, n. 7523, Andreis, massima n. 160248).
Orbene, l'attribuIOne retroattiva della competenza al Tribu- nale (e alla corte di appello) in ordine al delitto di associaIOne di tipo mafioso, comunque aggravato, dappoiché stabilita in virtù della legge e "sulla base di criteri generali e non fis- sati in vista di singoli procedimenti", non si pone in contrasto col "precetto della precostituIOne per legge del giudice naturale".
Peraltro, in precedenza, in relaIOne ad analogo intervento di urgenza, operato col decreto legge 22 febbraio 1999, n. 29, con- vertito nella legge 21 aprile 1999, n. 109, di ripristino della competenza del tribunale (e della corte di appello in secondo grado) riguardo al delitto di rapina (comunque aggravato), su- scettibile di attraIOne nell'orbita delle generale competenza quoad poenam della corte di assise, questa Corte ha reputato manifestamente infondata la questione di legittimità costitu- IOnale, in relaIOne all'articolo 25, comma prima della Costi- tuIOne, della disposiIOne transitoria di cui all'articolo 3 della citata legge, la quale prevedeva la applicaIOne della novella "anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge sopra indicato, salvo che, prima di tale data, sia stato dichiarato aperto il dibattimento davanti alla corte di assise". E, in proposito, ha spiegato che la tale "norma non contrasta con il principio costituIOnale di cui all'articolo 25 CostituIOne, secondo cui nessuno può essere sottratto al giudice naturale, sia perché la norma ha carattere generale sia perché deve riconoscersi la discre- IOnalità del legislatore nel determinare la disciplina della compe-
بر
172 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
-SEZIONE PRIMA PENALE
Ricorso n. 49.950/2010 R.G. * Udienza del 12 ottobre 2011
tenza, laddove un contrasto con la norma costituIOnale dell'artico- lo 25 potrebbe ravvisarsi solo se una disposiIOne di legge sottraesse il caso concreto alle regole generali" (Sez. 14 dicembre 1999, II.
5400, D'Ambrogio, massima n. 216148).
4.- Deve essere anteposta allo scrutinio degli altri motivi la di- samina delle molteplici ecceIOni di inutilizzabilità delle inter- cettaIOni, sulle quali precipuamente si fonda l'impianto pro- batorio che sorregge le condanne oggetto dei ricorsi.
Le ecceIOni in parola, variamente, articolate sono tutte infon- date.
-4.1 PA GE SA PA e ET PA hanno eccepi- to la inutilizzabilità delle intercettaIOni delle conversaIOni tra presenti all'interno dell'ufficio della società EDILIZA 93, di
PA ET e soci, sito alla via Suor IA Dolores Di MA,
n. 20, di Palermo sotto il profilo del viIO di motivaIOne del provvedimento adottato in via di urgenza del Pubblico Mini- stero l'8 febbraio 2005, n. 288, a' sensi degli articoli 267, com- ma 2, e 268, comma 3, ultimo inciso, in relaIOne alla dedotta mancanza della indicaIOne delle ragioni della inidoneità o del- la insufficienza degli impianti installati nella procura della Re- pubblica.
L'ecceIOne, proposta per la prima volta con i motivi nuovi di ricorso per cassaIOne, non ha formato oggetto di esame da parte della Corte territoriale, sicché merita distinto scrutinio.
È appena il caso di premettere che, trattandosi di questione ri- levabile di ufficio ai sensi dell'articolo 609, comma 2, cod. proc. pen., è ininfluente il rilievo della intempestività dei succitati motivi nuovi, tardivamente presentati con inosservanza del termine dilatorio stabilito dall'articolo 585, comma 5, cod. proc. pen.
La ecceIOne è priva di giuridico pregio.
173 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE
Ricorso n. 49.950/2010 R.G.
** Udienza del 12 ottobre 2011
Il provvedimento (diligentemente allegato in copia dai ricor- renti) recita in relaIOne alla disposiIOne dell'articolo 268, comma 3, cod. proc. pen.: “Rilevato che, come attestato da certifi- caIOne allegata al presente decreto, tutte le postaIOni in dota- IOne alla Procura della Repubblica sono già impegnate nell'ascolto e registraIOne di intercettaIOni attive nell'ambito di indagini tutt'ora in pieno svolgimento".
Risulta, pertanto, adeguatamente motivata la ragione del ri- corso agli impianti esterni come prescritto dalla ridetta dispo- siIOne.
La norma, nel prevedere il compimento delle operaIOni me- diante impianti “.. in dotaIOne alla polizia giudiziaria”, non 66
prescrive che il provvedimento contenga la indicaIOne specifi- ca del luogo particolare ove le operaIOni saranno eseguite.
Nel decreto, peraltro, si legge "delega per l'esecuIOne del presen- te provvedimento ufficiali e agenti di polizia giudiziaria apparte- nenti Questura di Palermo - Squadra mobile - SeIOne criminali- tà organizzata con l'ausilio delle apparecchiature della ditta […] che si autorizza a nominare ausiliario di Polizia Giudiziaria".
E, pertanto, è implicita la indicaIOne che le operaIOni dareb- bero state compiute presso la "sala intercettaIOni" in dotaIOne a quello ufficio.
In ogni modo, ai fini del controllo sulla attività delegata, la precisa localizzaIOne delle operaIOni tecniche di captaIO- ne/registraIOne è documentata dal relativo processo verbale prescritto dall'articolo 268, comma 1, cod. proc. pen.
-4.2 Per il resto i ricorrenti hanno riproposto, in buona so- stanza, le argomentaIOni già esaminate e confutate dalla Corte territoriale mediante condivisibili consideraIOni.
4.3 - Peraltro questa Corte suprema, sui ricorsi proposti in sede di incidente cautelare dai prevenuti BO, CA e RC, ha positivamente risolto, disattendo le ecceIOni difen-
174 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE
Ricorso n. 49.950/2010 R.G. * Udienza del 12 ottobre 2011
sive (circa i decreti di urgenza del Pubblico Ministero, i decreti di convalida del giudice per le indagini preliminari, i provve- dimenti di esecuIOne presso impianti esterni, i decreti di pro- roga) la questione della utilizzabilità delle inter- cettaIOni eseguite in virtù dei decreti numeri 8/2005,
462/2005, 853/2005, 1287/2005 e 2024/2005, giusta sentenze della SeIOne V Penale, 24 gennaio 2007, n. 11510, 24 gennaio
2007, n. 11512 e 13 aprile 2007, n. 28915.
-4.4 Epperò nei confronti dei succitati BO, CA e SI chia deve ritenersi che la proposiIOne della ecceIOne della inu- tilizzabilità delle intercettaIOni sia formalmente preclu- sa.
Non è in discussione il principio della autonomia del procedi- mento principale rispetto a quello incidentale in relaIOne all'accertamento della condotta e alle conseguenti determina- IOni.
Vero è, piuttosto, che, se su una specifica, medesima questio- ne in rito nella specie la utilizzabilità di determinate inter-
- cettazioni questa Corte suprema ha avuto modo di pronun- ciare in sede incidentale, nei confronti dello stesso imputato, il riesame della questione de qua non possa ritenersi consentito nel processo principale, in difetto di nuovi elementi.
In tal caso, infatti, non appare ragionevole supporre che la uti- lizzabilità di una specifica prova, una volta affermata in sede di legittimità nei confronti di una determinata parte, possa poi essere negata, in relaIOne al medesimo procedimento riguardo alla stessa parte (v., in tema di competenza: Cass., Sez. I, 25 gennaio 2011, n. 7511, Mazzeo, massima n. 249427).
E invero come è stato acutamente osservato in dottrina - la tesi secondo la quale “la pronuncia vincolante […] sarebbe […] quella emessa in sede di cogniIOne” è priva di “raIOnalità”, in quanto lo scrutinio e la decisione della questione di rito operato dalla Corte di legittimità nel procedimento incidentale cautela-
175 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
-SEZIONE PRIMA PENALE
Ricorso n. 49.950/2010 R.G. ** Udienza del 12 ottobre 2011
re hanno "la stessa struttura e la stessa ampiezza e profondità di valutaIOne".
La conclusione è accreditata dalla interpretaIOne costituIO- nalmente del divieto del ne bis in idem, alla luce del principio di ragionevole durata del processo, il quale al di là della pro- grammatica prospettiva della introduIOne de lege feren- da di istituti acceleratori - costituisce canone di indirizzo ermeneutico, nonché, soprattutto, alla luce del principio ul- teriore, che del primo rappresenta la indefettibile esplicaIOne, della "efficienza processuale" (Cass., Sez. Un., 28 giugno
2005, n. 34655, Donati).
Gli è che, una volta stabilita dal giudice di legittimità, in rela- IOne allo stesso procedimento e nei confronti delle medesime parti, la utilizzabilità di determinate prove, l'efficienza processuale postula, per l'appunto, che, in difetto di nova, la decisione sia affatto vincolante e non consenta di re- iterare la questione ad libitum, "quando" piaccia e "quante volte" si voglia, tanto palesemente pregiudicando la ragione- vole durata del processo (v. in materia di decisione sulla com- petenza: Cass., Sez. I, 29 aprile 2011, n. 20992, De IT Pisci- celli, massima n. 250117).
Orbene, nella specie, i ricorrenti non hanno addotto nessun nuovo apprezzabile elemento, che induca a riesaminare la questione della utilizzabilità delle intercettaIOni.
4.5 Le consideraIOni espresse da questa Corte, nei citati arre- sti, circa la reieIOne delle ecceIOni di inutilizzabilità delle in- tercettaIOni anzidette, devono essere tenute ferme e ribadite pur nei confronti degli altri ricorrenti e anche in relaIOne alle analoghe ecceIOni formulate con riferimento ai residui prov- vedimenti non presi in consideraIOne nelle sentenze in parola.
4.6 Manifestamente infondata è, infine, la ecceIOne di illegit-
-
timità costituIOnale proposta da CA col primo motivo di ricorso (peraltro senza congruente raccordo tra l'enunciato
176 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
- SEZIONE PRIMA PENALE
Ricorso n. 49.950/2010 R.G. ** Udienza del 12 ottobre 2011
contenuto nella epigrafe del mezzo e le argomentaIOni) in or- dine alla mancanza di indicaIOne delle disposiIOni esecutive circa l'intrusione nel domicilio, circa la allocaIOne delle micro- spie e circa la mancata redaIOne di specifico verbale sul punto.
Al di là del rilievo che il ricorrente attribuisce alla Corte costi- tuIOnale, nella pronuncia citata, l' affermaIOne di un assunto che è, invece, contenuto nella ordinanza scrutinata del giudice di merito e che l'arresto della Corte europea dei diritti dell'uomo, invocato, non ha alcuna specifica attinenza col te- ma in esame, è sufficiente il rilievo che questa Corte, anche re- centemente, ha ribadito la manifesta infondatezza della que- stione in parola: "E manifestamente infondata la questione di legittimità costituIOnale dell'articolo 266, comma secondo, cod. proc. pen., in relaIOne all' articolo 14 CostituIOne, in quanto la collocaIOne di microspie all'interno di un luogo di privata dimora costituisce una delle naturali modalità di attuaIOne delle intercet- taIOni, che sono un mezzo di ricerca della prova funIOnale al soddisfacimento dell'interesse pubblico all'accertamento di gravi delitti, tutelato dal principio dell'obbligatorietà dell'aIOne penale di cui all'articolo 112 CostituIOne, con il quale il principio di in- violabilità del domicilio deve coordinarsi, subendo la necessaria compressione, al pari di quanto previsto dall'articolo 15 Costitu- IOne. in tema di libertà e segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicaIOne. [..] L'autorizzaIOne a disporre le operaIOni di intercettaIOni rende superflua l'indicaIOne da parte del giudice delle modalità da seguire nell'e- spletamento dell'attività materiale e tecnica da parte della polizia giudiziaria, mentre la registraIOne delle con- versaIOni intercettate offre la prova delle operaIOni compiute nel luogo e nei tempi indicati dal giudice stesso e dal Pubblico Mini- stero" (Sez. I, 2 ottobre 2007, n. 38716, Biondo, massima n.
238108).
5.- La positiva conclusione raggiunta sui punti della compe- tenza per materia della Corte territoriale e della utilizzabilità
میں
177 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE
Ricorso n. 49.950/2010 R.G. * Udienza del 12 ottobre 2011
delle intercettaIOni consente di procedere alla disamina dei motivi di ricorso che concerno l'accertamento delle condotte delittuose, addebitate ai ricorrenti, la qualificaIOne dei fatti anche con riferimento alle ritenute circostanze, il trattamento sanIOnatorio e la applicaIOne delle misure di sicurezza.
6. Il primo motivo ricorso di SC RI (nato il [...]) è - nei sensi appresso indicati - fondato. 6.1 Nel costrutto argomentativo, che sorregge la conferma della condanna del ricorrente, assume precipua valenza il rilie- vo della intercessione del giudicabile presso i capi della associa- IOne mafiosa per la concessione dell'assenso al rimpatrio degli degli PP, cioè degli esponenti delle c.c.d.d. Famiglie per- denti, emigrati nell' America del Nord, in seguito alla cruenta guerra intestina divampata negli anni passati tra le faIOni di Cosa OS.
Orbene, non è in discussione la valenza dimostrativa
(quale affidabile indice della intraneità) della interlocu- IOne in affari e questioni di rilievo strategico nel quadro della associaIOne criminale con esponenti di vertice delle cosche.
La inferenza appare, tuttavia, neutralizzata nel caso in e- same alla luce dalla consideraIOne dei rapporti di parentela che avvincono il giudicabile agli PP, suoi congiunti, dei quali ebbe a perorare la causa.
Il rilievo dei legami affettivi e di sangue rende altrettanto plausibile l'illaIOne che l' interessamento de quo si correli, piuttosto che alla intraneità, del perorante a situaIOni di me- ra connivenza non penalmente rilevanti.
―E tanto si traduce nei limiti del sindacato di legittimità che questa Corte suprema è deputata a esercitare - nella constata- IOne della cesura logica che presenta la catena abduttiva tra la premessa (l'interessamento dimostrato nella questione degli PP) e la conclusione (la partecipaIOne alla asso-
178 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE
Ricorso n. 49.950/2010 R.G. * Udienza del 12 ottobre 2011
ciaIOne mafiosa) per difetto di valenza del criterio di im- plicaIOne a fronte del neutralizzante rilievo del rapporto parentale del giudicabile con i congiunti beneficiari della inter- cessione.
La manifesta illogicità, nei termini indicati, della motivaIOne sul punto decisivo dell'accertamento della condotta delittuosa del ricorrente comporta l'annullamento della sentenza impu- gnata, in ordine al capo relativo, con rinvio per nuovo giudiIO, essendo necessario che il giudice ad quem dia conto, se ricorra- no, ovvero no, ulteriori elementi che, anche alla luce dei censiti contatti del giudicabile con esponenti di spicco di Cosa
OS, consentano di connotare positivamente l'intercessione dispiegata a favore dei congiunti, in termini di contegno rivela- tore della partecipaIOne alla associaIOne.
6.2 - Conseguono l'annullamento della sentenza impugnata nei confronti del ridetto ricorrente e il rinvio per nuovo giudiIO al- la Corte territoriale, essendo assorbiti i residui motivi, mentre restano ferme, ai sensi dell'articolo 624, comma 1, cod. proc. pen. le statuiIOni sulle questioni della competenza e della uti- lizzabilità delle intercettaIOni.
-7. Merita accoglimento, nei termini che seguono, anche il ri- corso di SC RI, nato il [...].
7.1 La tenuta logica della sequela argomentativa della sentenza impugnata è compromessa dalla palese illogicità di una delle inferenze e dalla omessa valutaIOne della emer- genza costituita dal rilievo degli stessi sodali (oggetto di inter- cettaIOne) circa la desistenza da ogni attività associativa da parte del giudicabile, il quale, nei sette anni trascorsi dal suo rimpatrio, non si era "fatto sentire".
Sotto il primo profilo, a fronte della decisiva obieIOne difensi- va circa la assenza di alcun atto di fattiva partecipaIOne alla associaIOne mafiosa da parte del ricorrente, pacificamente as- soggettato alle decisioni e alle sanIOni di Cosa OS, i giudici
179 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
-SEZIONE PRIMA PENALE
Ricorso n. 49.950/2010 R.G.
* Udienza del 12 ottobre 2011
di merito hanno replicato, tra l'altro, che è "evidente che i deli- berata di Cosa OS avrebbero potuto essere applicati solo nei confronti di chi ancora faceva parte" della associaIOne.
Siffatto assunto è palesemente illogico.
L'assoggettamento, che costituisce elemento tipico della fattispecie delittuosa, è conseguenza della "forza di intimi- daIOne" della associaIOne mafiosa e si esercita anche nei confronti di coloro che sono affatto estranei al gruppo crimi- nale e nei confronti delle stesse vittime dei delitti fine.
Epperò è assolutamente scorretta, per la patente irragionevo- lezza del criterio di inferenza, la abduIOne della partecipaIOne
(conclusione) dalla consideraIOne dell'assoggettamento alla applicaIOne dei "deliberata di Cosa OS" (premessa).
Tanto comporta l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio alla Corte territoriale per nuovo giudiIO, essendo neces- sario che il giudice ad quem, espunta la fallace consideraIOne censurata, rivaluti il compendio degli elementi considerati, dando anche adeguato conto (in relaIOne al secondo profilo) della obieIOne difensiva fondata sulla succitata risultanza del- le intercettaIOni.
-7.2 Restano ferme, ai sensi dell'articolo 624, comma 1, cod. proc. pen., le statuiIOni sulle questioni della competenza e del- la utilizzabilità delle intercettaIOni.
8. – È, infine, fondato, in punto di colpevolezza, il ricorso di ET PA.
8.1 - La sentenza impugnata è inficiata dal viIO della motiva- IOne su questione la quale riveste importanza decisiva nel con- testo argomentativo che sorregge l'impianto della decisione.
La Corte territoriale ha confutato l'obieIOne difensiva circa la neutra valenza della presenza meramente passiva del giudica- bile ai colloqui tra il fratello GE SA e OL, sulla ba- se del rilievo che costui al cospetto del giudicabile espose il
میں 180 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
-SEZIONE PRIMA PENALE
Ricorso n. 49.950/2010 R.G. * Udienza del 12 ottobre 2011
progetto di omicidio del capo antagonista LV Lo IC lo, sicché la circostanza che di siffatta rilevantissima e perico- losa confidenza fosse stato destinatario (anche) il prevenuto, ne disvelava la piena intraneità nel gruppo criminale.
Orbene il ricorrente, con corredo della produIOne della trascri- IOne della intercettaIOne della conversaIOne tra presenti del
30 agosto 2005 (diligentemente allegata al ricorso in osservan- za del canone della autosufficienza), ha opposto che nel succi- tato incontro, considerato dal giudice a quo "altamente signifi- cativo", non si fece nessun accenno al progetto omi- cida.
E, peraltro, in relaIOne all'ulteriore circostanza indiziante, rappresentata dal coinvolgimento dell'imputato nella proposi- IOne della candidatura del nipote RC alle eleIOni comu- nali col sostegno di OL, la difesa ha argomentato che il congiunto, mai candidato, fu sottoposto a giudiIO e assolto.
La contraddittorietà extra testuale colla evidenza probatoria allegata comporta l'annullamento della sentenza appellata e il rinvio alla Corte territoriale per nuovo giudiIO, affinché il giu- dice a quo dia specificamente conto delle risultanze dalle quali ha tratto la conclusione che ET PA, sia stato destinatario di confidenze del OL (relative al ridetto complotto omicida e/o a altre rilevanti e sensibili iniziative criminali) tali da im- plicare la sicura integraIOne del destinatario nel gruppo crimi- nale.
8.2 Conseguono l'annullamento della sentenza impugnata nei confronti del ridetto ricorrente e il rinvio per nuovo giudiIO al- la Corte territoriale, essendo assorbito il residuo terzo motivo, mentre restano ferme, ai sensi dell'articolo 624, comma 1, cod. proc. pen. le statuiIOni sulle questioni della competenza e della utilizzabilità delle intercettaIOni.
ми
181 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE
Ricorso n. 49.950/2010 R.G. Udienza del 12 ottobre 2011
9. Esatta è censura formulata dal ricorrente OL, col terzo motivo, circa la qualificaIOne della condotta estorsiva di cui al capo T., in relaIOne alla ritenuta consumaIOne del delitto.
Il rilievo del viIO di motivaIOne in ordine alla specifica do- glianza, proposta con l'appello, in ordine al difetto di prova della consumaIOne della estorsione, è assorbito dalla constata- IOne che la Corte territoriale, trattando la posiIOne del com- partecipe FI (v. p. 252 e 595 della sentenza impugnata), ha riconosciuto che il delitto è rimasto nello stadio del tentati- vo e ha derubricato l'imputaIOne.
Conseguono l'annullamento della impugnata sentenza nei con- fronti di OL relativamente alla definiIOne giuridica del fatto di cui al capo T, che questa Corte suprema qualifica come tentativo, e il rinvio alla Corte di merito per nuovo giudiIO circa la conseguente determinaIOne della pena.
-10. Merita accoglimento la censura di CA, articolata nel secondo e nel terzo motivo, circa la qualificaIOne della condot- ta associativa ai sensi del secondo comma dell'articolo 416-bis del Codice Penale.
Effettivamente la Corte territoriale, pur riportando a p. 562 il dialogo appresso indicato, ha omesso di prendere in considera- IOne la obieIOne - formulata col secondo motivo dell'appello recante la data del 14 gennaio 2009, depositato il 16 gennaio 2009, v. p. 25 del gravame, fondata sul rilievo della doman- da rivolta da BO a IN NÒ (e rimasta senza ri- sposta), nel corso della conversaIOne intercettata del 7 luglio
2005, sul punto se CA avesse "preso il posto di principale", così disvelando che fosse quanto meno dubbia, tra que gli stessi sodali, la assunIOne della direIOne del mandamento di
BR.
Il viIO di motivaIOne in proposito, alle luce delle altre dedu- IOni difensive (v. supra il paragrafo sub 2.33.3), comporta l' annullamento della sentenza impugnata nei confronti di VO
مد
182 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
-SEZIONE PRIMA PENALE
Ricorso n. 49.950/2010 R.G. * Udienza del 12 ottobre 2011
ca relativamente alla qualificaIOne della condotta associativa e il rinvio per nuovo giudiIO sul punto alla Corte territoriale, con assorbimento delle questioni dipendenti.
11. L'errore in cui è pacificamente incorso il giudice di prime cure, ritenendo a carico di RC la recidiva (mai contestata) e computando il relativo aumento di pena pari a due anni e quattro mesi di reclusione, non è stato deliberatamente emendato dalla Corte territoriale sulla base del rilievo che la detraIOne dell'inasprimento avrebbe comportato la irrogaIO- ne di una pena in misura illegale, al di sotto del minimo editta- le (decurtato dalla diminuente del rito abbreviato).
La censura formulata da RC in proposito col primo motivo di ricorso è fondata.
In difetto dell'appello del Pubblico Ministero la illegittima de- terminaIOne della pena base (pure inferiore al minino edittale ridotto del terzo ai sensi dell'articolo 442 cod. proc. pen.) resta cristallizzata per effetto del divieto della reformatio in peius.
E, laddove l'aumento per la recidiva mai contestata è, anche esso, affatto illegittimo, deve conseguentemente farsi luogo, per la constatata inosservanza della legge, all'annullamento senza rinvio, della sentenza impugnata nei confronti del ricor- rente in parola, limitatamente all'aumento per la recidiva;
alla eliminaIOne del ridetto inasprimento;
e alla rideterminaIOne della pena in anni quattro e mesi otto di reclusione (pari alla differenza tra la sanIOne inflitta e l'aumento illegittimamente applicato).
Dalla interrogaIOne telematica della "posiIOne giuridica" del ricorrente nell'archivio elettronico del sistema informativo del
Dipartimento della amministraIOne penitenziaria del Ministe- ro della Giustizia eseguita in data odierna, risulta che per il de- litto associativo, oggetto del presente procedimento, l' imputa- to (tuttora detenuto anche per effetto di concorrente titolo co- stituito dalla condanna ad anni sei di reclusione della Corte di
183 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE
Ricorso n. 49.950/2010 R.G. Udienza del 12 ottobre 2011
appello di Palermo 22 aprile 2010, irrevocabile dal 13 luglio
2011) è stato sottoposto alla custodia cautelare in carcere dal
19 giugno 2006 fino al 13 luglio 2011.
E, pertanto, la pena di anni quattro e mesi otto di reclusione risulta interamente espiata in custodia cautelare.
Consegue la immediata liberaIOne dell'imputato (salvo il con- corrente titolo della ridetta condanna) con l'adoIOne dei prov- vedimenti di rito per la esecuIOne ai sensi dell'articolo 626 cod. proc. pen.
12.
-A ragione il ricorrente SA NO si duole della ri- tenuta aggravante della latitanza, ai sensi dell'articolo 61, comma primo, numero 6, del Pubblico Ministero e dell'omesso esame del terzo motivo dell'appello del 10 gennaio 2009 (v. p. 8 dell'atto di gravame) col quale aveva chiesto la esclusione della circostanza de qua.
Invero la aggravante, enunciata colla mera indicaIOne del re- lativo riferimento normativo, contenuto nel titolo della rubri- ca, non risulta correlata all'accertamento della pertinente si- tuaIOne fattuale.
Sebbene ritenuta, la aggravante in parola non ha, tuttavia, di- spiegato alcuna influenza sulla dosimetria della sanIOne, in quanto i giudici di merito hanno esclusivamente applicato sul- pena base soltanto l'aumento per la recidiva (v. p. 504 della la sentenza appellata).
Sicché la eliminaIOne della circostanza non incide sulla deter- minaIOne della trattamento sanIOnatorio.
Conseguono l'annullamento senza rinvio della sentenza impu- gnata nei confronti di SA NO, limitatamente alla aggravante di cui all'articolo 61, comma 1, numero 6, del Codi- ce Penale e la esclusione della stessa.
13. È fondata, nei termini appresso indicati, la censura del ri- corrente IN circa le attenuanti generiche.
میر
184 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
-SEZIONE PRIMA PENALE
Ricorso n. 49.950/2010 R.G. * Udienza del 12 ottobre 2011
Effettivamente il giudicabile, col terzo motivo dell'appello del
12 gennaio 2009 (v. p. 15 del gravame), aveva chiesto il ricono- scimento delle attenuanti generiche.
La Corte territoriale ha trascurato l'esame di tale mezzo di im- pugnaIOne.
Il viIO comporta l'annullamento della sentenza impugnata nei confronti di IN, relativamente alla omessa pronuncia sulle circostanze attenuanti generiche e il rinvio per nuovo giudiIO sul puntoalla Corte territoriale.
+ Sono fondate le censure proposte da plurimi ricorrenti 14. circa la applicaIOne della recidiva reiterata nel concorso con le altre, ritenute aggravanti a effett special
I giudici di merito sono incorsi nella inosservanza dell'articolo
63, comma quarto, del Codice Penale, in quanto hanno ulte- riormente aumentato fino alla metà, per la recidiva, la sanIO- ne risultante dalla applicaIOne delle concorrenti aggravanti a affetto speciale di cui all'articolo 416-bis del Codice Penale.
Questa Corte, a SeIOni Unite, ha recentemente fissato in ter- mini il seguente principio di diritto: "La recidiva è circostanza aggravante ad effetto speciale quando comporta un aumento di pe- na superiore a un terzo e, pertanto, soggiace, in caso di concorso con circostanze aggravanti dello stesso tipo, alla regola dell'appli- caIOne della pena prevista per la circostanza più grave;
e ciò pur quando l'aumento che ad essa segua sia obbligatorio, per avere il soggetto, già recidivo per un qualunque reato, commesso uno dei delitti indicati all'articolo 407, comma secondo, lettera a), cod. proc. pen.".
Le SeIOni Unite hanno, inoltre, “precisato che è circostanza più grave quella connotata dalla pena più alta nel massimo edittale e, a parità di massimo, quella con la pena più elevata nel minimo edittale, con l'ulteriore specificaIOne che l'aumento da irrogare in concreto non può in ogni caso essere inferiore alla previsione del
185 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
-SEZIONE PRIMA PENALE
Ricorso n. 49.950/2010 R.G.
* Udienza del 12 ottobre 2011
più alto minimo edittale per il caso in cui concorrano circostanze, delle quali l'una determini una pena più severa nel massimo e l'altra più severa nel minimo" (sentenza, 24 febbraio 2011, n.
20798, Indelicato, massima n. 249664).
Conseguono ancheper effetto della estensione della impu-
-
gnaIOne ai sensi dell'articolo 587, comma 1, cod. proc. pen. ai ricorrenti compartecipi che non hanno impugnato la condanna in ordine alla pena inflitta per la recidiva l'annullamento del-
-
la sentenza nei confronti di DA, TI, AD AE tano, AD ET, BO, Di PO, RI Tom- maso, NN ND, NÒ OV, IL, Mine-
o, TI, CO, PI, OL, SA NO e VO ca, relativamente all' aumento di pena per la recidiva e le altre circostanze aggravanti a effetto speciale, e il rinvio per nuovo giudiIO sul punto alla Corte territoriale, la quale si uniformerà al principio di diritto stabilito dalle SeIOni Unite.
16. - Meritano accoglimento - nei termini che seguono - le do- glianze proposte dai ricorrenti circa la determinaIOne dell' aumento di pena per la riconosciuta continuaIOne c.d. esterna.
Invero la Corte territoriale non ha dato conto del criterio se- guito per la commisuraIOne degli aumenti, ai sensi dell'articolo 81 del Codice Penale, affatto immotivatamente applicati.
Sicché la sentenza è inficiata, sul punto, dal viIO della motiva- IOne.
La statuiIOne rescindente (in parte de qua) che consegue al rilievo del viIO siffatto assorbe le ulteriori questioni solle- vate dai ricorrenti, sotto vario profilo, in ordine alla determi- naIOne dell'aumento di pena, a titolo di continuaIOne ester- na, in relaIOne al rito speciale osservato.
Purtuttavia è d'uopo ribadire, in proposito, che secondo il più recente indirizzo la giurisprudenza di questa Corte, innovatore
186 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE
Ricorso n. 49.950/2010 R.G. Udienza del 12 ottobre 2011
*
rispetto al risalente arresto (Sez. III, 15 febbraio 2002, n.
11515, Alibani, massima n. 221277) invocato da uno dei ricor- renti (BO col quarto motivo), ha fissato il principio di di- ritto, secondo il quale: "nel giudiIO abbreviato, qualora si rico- nosca l'esistenza del vincolo della continuaIOne fra il reato percui si procede ed altro precedentemente giudicato con rito ordinario, sull'aumento di pena determinato ai sensi dell'articolo 81 capover- so del Codice Penale per i reati 'satelliti', non può essere operata la riduIOne di un terzo ex articolo 442 cod. proc. pen., in quanto la riduIOne del trattamento sanIOnatorio è subordinata, tassati- vamente e senza ecceIOni, al fatto che la [precedente] condanna sia intervenuta a seguito di un giudiIO abbreviato" (Sez. I, 25 settembre 2003, n. 43024, Carvelli, massima n. 226595; cui adde: Sez. VI, 9 luglio 2008, n. 33856, Capogrosso, massima n. 240798).
Pertanto è necessario che il giudice - procedente col rito ab- breviato verifichi se, in relaIOne ai reati già giudicati rispet- to ai quali ha riconosciuto la continuaIOne, anche i relati- vi giudizi furono celebrati col rito abbreviato ov- vero no;
nel primo caso dovrà ridurre di un terzo l'aumento de- terminato ai sensi dell'articolo 81 del Codice Penale, mentre nel secondo caso gli aumenti di pena a titolo di continuaIOne e- sterna sono sottratti alla decurtaIOne dell'articolo 442, com- ma 2, cod. proc. pen.
Conseguono anche per effetto della estensione della impugna- IOne ai sensi dell'articolo 587, comma 1, cod. proc. pen. ai ri- correnti che non hanno impugnato la condanna in ordine alla determinaIOne pena irrogata per la continuaIOne esterna l'annullamento della sentenza nei confronti di DA, AD gliacca NO, BO, EM RM e Di MA, Di Na- poli, RI TO, NN ND, NÒ GI NI, IL, CO, PI, OL e CA, relativa- mente all'aumento di pena in questione, e il rinvio per nuovo
187 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE
Ricorso n. 49.950/2010 R.G. Udienza del 12 ottobre 2011
*
giudiIO sul punto alla Corte territoriale, la quale si uniformerà al principio di diritto testé enunciato.
-17. Meritano, infine, accoglimento, nei termini appresso indi- cati, il sesto motivo di OL e il quarto motivo di GE RO sario PA, concernenti la confisca.
17.1 - Deve premettersi che l'accertamento della Corte territo- riale, circa la interposiIOne nella titolarità degli immobili, è sorretto da congrua motivaIOne, immune da vizi logici, non sindacabile nella sede del presente scrutinio di legittimità; mentre le deduIOni difensive si risolvono in censure di merito e, pertanto, trattandosi di motivi diversi da quelli consentiti col ricorso per cassaIOne, sono inammissibili ai sensi dell'arti- colo 606, comma 3, cod. proc. pen.
-17.2 Se non che, una volta acclarata la interposiIOne il giu- dice a quo, ha motivato la confisca mediante riferimento, af- fatto cumulativo e indiscriminato, sia alla previsione dell' arti- colo 416-bis, comma settimo, del Codice Penale sia a quella dell' articolo 12-sexies del decreto legge 8 giugno 1992 n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992 n. 356, senza dar conto della ricorrenza dei presupposti fattuali né della prima, né della seconda ipotesi.
In particolare la Corte territoriale non ha indicato da quali e- lementi ha desunto che gli immobili confiscati servirono o fu- rono destinati a commettere il reato, ovvero ne sono il il prodotto, il profitto o ne costituiscono l'impiego; né ha chia- prezzo, rito a quale dei casi suddetti ha inteso, in concreto, riferirsi.
E, in relaIOne alla seconda previsione normativa, difetta la enunciaIOne dei motivi della ingiustificata provenienza e della sproporIOne, rispetto al reddito e alla attività economica.
17.3 Il viIO di motivaIOne rilevato comporta l' annullamen- to della sentenza impugnata nei confronti di GE SA PA e di OL relativamente alla confisca fatto salvo
1
س
188 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE
Ricorso n. 49.950/2010 R.G. * Udienza del 12 ottobre 2011
l'accertamento della interposiIOne - e il rinvio per nuovo giu- diIO sul punto alla Corte territoriale.
-18. Le ulteriori censure formulate dai ricorrenti sono tutte in- fondate.
19. - Priva di pregio giuridico è la doglianza, formulata da A- damo col settimo motivo circa la applicaIOne della pena acces- soria della incapacità di contrattare colla pubblica ammini- straIOne, di cui agli articoli 32-ter e 32-quater del Codice Pena- le.
La particolare associaIOne mafiosa denominata Cosa OS, la quale rappresenta l'archetipo della fattispecie asso- ciativa, per le caratteristiche storicamente assunte nei terri- tori di tradiIOnale radicamento, reca insita la lesione della libertà di impresa nell'ambito geografico (nella specie nella città di Palermo) in cui esercita la forza di forza di intimidaIOne, senza che occorra, ai fini della applicaIOne della pena accessoria de qua, la ulteriore dimostraIOne che il com- partecipe abbia perpetrato uno specifico delitto-scopo in danno di una impresa.
سعد20. Pur se il rilievo del ricorrente EL, circa il riferimen- to alla recidiva contenuto nella motivaIOne, è esatto, in quan- to la recidiva non è stata contestata al succitato imputato, non deve, tuttavia, farsi luogo all'accoglimento del quinto motivo del ricorrente.
Invero la recidiva non è stata computata dalla Corte territoria- le, la quale non ha applicato verun aumento di pena a tal tito- lo, né è stata enunciata nel dispositivo della sentenza.
L'errato riferimento alla recidiva, pertanto, vitiatur sed non vitiat;
sicché basta darne atto così rettificando la mo- tivaIOne della sentenza senza che si debba adottare alcuna statuiIOne rescindente.
189 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE Ricorso n. 49.950/2010 R.G. * Udienza del 12 ottobre 2011
Za Destituita di fondamento edoglianza, contenuta nel sesto mo- tivo, per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Dalla copia (opportunamente richiamata) del processo verbale della udienza celebrata il davanti alla Corte territoriale il 27 novembre 2009, risulta che il difensore dell'imputato non for- mulò alcuna richiesta al riguardo, in quanto si limitò a chiede- re "il rigetto dell'appello del Pubblico Ministero e la conferma del- la sentenza di primo grado".
21. - La censura formulata da NO AD col secon- do motivo, circa il denunziato travisamento della provain re- laIOne alla supposta partecipaIOne al colloquio con OL del 4 novembre 2005, non è influente: infatti, palesemente, la circostanza riveste nel costrutto motivaIOnale della sentenza impugnata carattere assolutamente marginale e per nulla deci- sivo rispetto al concludente quadro probatorio in precedenza delineato.
Sul punto della dosimetria della pena base, oggetto della do- glianza avanzata col terzo motivo, sebbene la Corte territoriale abbia trascurato di esplicitare il criterio della relativa commi- suraIOne, soccorre, tuttavia, il duplice rilievo a) che l'appello sul punto (v. il sesto motivo del gravame depositato il 20 gen- naio 2009, p. 38) è affatto generico;
b) che le consideraIOni po- ste a base del diniego delle circostanze attenuanti generiche danno implicitamente conto della adeguatezza della pena base.
22. Affatto destituita di fondamento è la richiesta di decurta-
-
IOne della pena (in ragione di due anni), avanzata da ET
AD col primo motivo di ricorso e fondata sul temera- rio assunto che la motivaIOne della sentenza di primo grado documenti che la pena di dodici anni di reclusione (per il reato associativo) sia comprensiva dell'aumento a titolo di continua- zione per la estorsione di cui al capo T (delitto dal quale il giu-
190 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
-SEZIONE PRIMA PENALE Ricorso n. 49.950/2010 R.G. Udienza del 12 ottobre 2011
*
dicabile è stato successivamente assolto dalla Corte territoria- le).
Il primo giudice, mentre nella motivaIOne ha quantificato la pena solo per il delitto associativo (non fa menIOne della mul- ta), è incorso in errore nella stesura del dispositivo (come rico- nosce il ricorrente) in quanto ha applicato a titolo di continua- zione per la estorsione solo la pena pecuniaria.
L'errore invero duplice: aumento di pena di genere diverso da quella della pena base e omessa applicaIOne della reclusione ex articolo 81 del Codice Penale per la estorsione
- non abilita certamente l'imputato a instare per lo scorporo dalla pena di dodici anni, inflitta per il reato associativo, di due anni di re- clusione, pari all'aumento irrogato per la continuaIOne al con- corrente OL, condannato per la estorsione.
Neppure merita accoglimento la doglianza formulata col se- condo motivo, circa la determinaIOne della pena per il delitto associativo, come ritenuto nel concorso delle aggravanti di cui all'articolo 416-bis del Codice Penale.
La Corte territoriale ha implicitamente dato conto del rigetto delle richiesta di riduIOne della pena alla stregua delle negati- ve consideraIOni esposte in merito al diniego delle attenuanti generiche.
23. Non sono fondate le censure formulate da BO col ter- zo e col quarto motivo: le ragioni addotte dalla Corte di appel- lo, in ordine alla conferma della sentenza appellata sul punto della applicaIOne della misura di sicurezza, suffragano implici- tamente il rigetto del gravame anche sul punto del diniego del- le attenuanti generiche;
la questione della configurabilità della recidiva rispetto a condanna divenuta irrevocabile, dopo il dies a quo, ma prima del dies ad quem dell'arco temporale della permanenza del delitto associativo oggetto del giudiIO è stata affrontata e risolta (con condivisibile conclusione) dalla Corte territoriale nella parte della motivaIOne che concerne la posi-
ملل 191 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
-SEZIONE PRIMA PENALE
Ricorso n. 49.950/2010 R.G. Udienza del 12 ottobre 2011
*
IOne dell'imputato CO (v. p. 457 della sentenza impugna- ta).
-24. Riguardo a RM EM, correttamente il giudice a quo ha individuato quale reato base quello oggetto del giudiIO
(più grave), piuttosto che quello già giudicato dalla Corte di appello di Palermo, con sentenza 21 novembre 2003 di con- danna a quattro anni e due mesi di reclusione.
Sicché affatto infondato è il quarto motivo di ricorso in propo- sito formulato. 25. L'accertamento della protraIOne della permanenza del delitto associativo in epoca posteriore rispetto ai fatti oggetto del pregresso giudicato rende manifestamente infondata la de- nunzia della inosservanza dell'articolo 649 cod. proc. pen. ope- rata da EL col secondo motivo.
-26. In relaIOne al secondo e al terzo motivo del ricorso del Di
MA, la censure del ricorrente si rivelano prive di pregio.
Nella parte della motivaIOne, concernente la posiIOne del compartecipe BO la Corte territoriale ha congruamente valutato (quanto alla estorsione di cui al capo M) la negativa della persona offesa HI GU (dedotta dal giudica- bile col terzo motivo dell'appello del 10 gennaio 2009, v. p. 5); e ha dato conto della integraIOne della fattispecie del tentati- vo con riferimento alla condotta estorsiva in danno di IT BU SC (capo N).
27. Quanto a FI, è da escludere la ipotesi della desi- stenza volontaria, postulata dal ricorrente col secondo e col quinto motivo.
La pacifica e palesata disponibilità della persona offesa a corri- spondere una tangente di minore importo, così soggiacendo al- la imposiIOne estorsiva, e chiedendo a ET AD di intercedere per la riduIOne del pizzo, integrano perfettamente la fattispecie del delitto tentato. E, una volta esclusa dai giudi-
192 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE
Ricorso n. 49.950/2010 R.G.
* Udienza del 12 ottobre 2011
ci di merito la continuaIOne, nulla rileva, per l'appunto, la de- dotta carenza di ulteriori iniziative da parte del ricorrente.
In merito alla aggravante dell'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 203, contestata col terzo e col settimo motivo, il contesto del delitto, in relaIOne agli interventi nella vicenda degli esponen- ti di rilievo di Cosa OS, rende palese la ricorrenza della ag- gravante;
mentre è ininfluente il profilo soggettivo della appar- tenenza del soggetto attivo del reato alla associaIOne mafiosa.
L'erroneo (e peraltro impreciso) riferimento alla aggravante del numero 3 dell'articolo 628, comma terzo, del Codice Penale, contenuto nella motivaIOne della sentenza impugnata (v. p.
252) e censurato dal ricorrente col sesto motivo, non ha avuto alcuna influenza sul dispositivo recante la espressa esclusione della esclusione della aggravante in parola (v. p. 595). L'errato riferimento alla aggravante esclusa, pertanto, vitiatur sed non vitiat;
sicché basta darne atto così rettificando la mo- tivaIOne della sentenza senza che si debba adottare alcuna
-
statuiIOne rescindente.
La censura formulata da TO RI, col primo 28. motivo, in ordine alla propria identificaIOne colla persona og- getto dei riferimenti degli interlocutori delle conversaIOni in- tercettate è priva di pregio.
Effettivamente il giudicabile con l'appello aveva argomentato che sulla base del diminutivo (SI) non poteva pervenirsi alla identificaIOne (v. p.
7-9 del gravame del 16 gennaio 2009).
Ma la deduIOne non è concludente in quanto l'imputato non aveva specificamente negato coll'appello la (affatto individua- lizzante) attribuIOne del soprannome (u' NI); né aveva prospettato che detto appellativo fosse comune ad altre perso- ne.
میں
193 -CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE
Ricorso n. 49.950/2010 R.G. Udienza del 12 ottobre 2011
*
Sicché è inammissibile nella sede del presente scrutinio di legit- timità la deduIOne, formulata in punto di fatto col ricorso, circa la carenza di prova in ordine al possesso del soprannome.
Neppure ha pregio l'obieIOne, avanzata col secondo motivo, che l'assunto della Corte territoriale circa la ricorrenza delle aggravanti di cui ai commi quarto e sesto dell'articolo 416-bis del Codice Penale comporterebbe per absurdum "l'impossi- bilità di fatto e in termini giuridici per qualunque imputato del delitto previsto dall'articolo 416-bis Codice Penale, di difendersi dimostrando l'insussistenza di tale aggravante". Il rilievo non è calzante, in quanto la conclusione dei giudici di merito non è aprioristicamente fondata sulla consideraIOne del mero titolo del reato, bensì, in concreto, sulle specifiche caratteristiche criminali di Cosa OS.
Circa la applicaIOne delle disposiIOni (meno favorevoli per il reo) introdotte dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251, la esatta consideraIOne, in punto di diritto, formulata del ricorrente col sesto motivo, non è concludente: la Corte territoriale, nella specie, ha accertato, sulla base di plausibile inferenza dalle condotte anteriori al dicembre 2005, la protraIOne della per- manenza pur dopo la entrata in vigore della novella.
29. Non ricorre la inosservanza dell'articolo 603, comma 2, cod. proc. pen., denunziata, col terzo motivo, da LO NN, in relaIOne alla estorsione in danno del titolare del bar CH (capo Q).
Invero il ricorrente non ha prospettato (e documentato) di aver chiesto l'esame del collaborante AN ovvero la acquisiIO- ne della dichiaraIOni di lui. Mentre affatto plausibilmente la Corte territoriale a fronte della evidenza costituita dalle di- chiaraIOni confessorie del ricorrente nel corso del colloquio in- tercettato - ha negativamente scrutinato le generiche e non documentate deduIOni della memoria difensiva (relative alle dichiaraIOni del AN).
194 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE
Ricorso n. 49.950/2010 R.G. * Udienza del 12 ottobre 2011 30. Il diniego delle attenuanti generiche, effettivamente in- vocate col quinto motivo di appello (v. p. 17 del gravame del 2 gennaio 2009) di cui si duole IL, col quarto motivo di ri- corso, risulta, in concreto, implicitamente motivato alla stre- gua della valutaIOne operata dalla Corte territoriale circa la adeguatezza del trattamento sanIOnatorio e circa la conferma della sentenza impugnata sul punto della applicaIOne della misura di sicurezza.
-31. La riproposiIOne, col primo motivo del ricorso di GE
SA PA, della questione della tempistica della archivia- IOne del 22 dicembre 2004 e della riapertura indagini del 7 no- vembre 2005, è destituita di pregio giuridico e concludenza.
Il ricorrente, infatti, non confuta il dato saliente che la preclu- sione concerne esclusivamente la condotta associativa an- teriore al 22 dicembre 2004, laddove è la successiva protraIOne della permanenza che costituisce preci- puamente oggetto dell' accertamento sul quale i giudici merito hanno fondato l' affermaIOne della penale responsabilità. www32. Deve essere disattesa la doglianza sul punto della misura di sicurezza, avanzata da CO con l'ottavo motivo.
Effettivamente il giudicabile, col nono motivo dell'appello del 31 dicembre 2008, aveva chiesto la riforma della sentenza an- che al riguardo.
Tuttavia, pur in carenza di puntuale ed espressa valutaIOne della Corte territoriale in proposito, la consideraIOne dell' e- vidente profilo di pericolosità, insito nella particolare condotta associativa dell'imputato, siccome accertata dai giu- dici di merito, dà implicitamente conto della conferma della sentenza di primo grado sul punto.
33. – La censura formulata da OL col quinto motivo, circa il viIO di motivaIOne in ordine alla commisuraIOne della pe- na base, non merita di essere presa in consideraIOne.
195 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE
Ricorso n. 49.950/2010 R.G. Udienza del 12 ottobre 2011
Invero l'ottavo motivo dell'appello proposto dall'imputato è, sul punto, affatto generico (v. p. 20 del gravame del 2 gen- naio 2009), sicché la Corte territoriale lo ha implicitamente i- satteso.
E l'omesso rilievo da pare del giudice di appello della inam- missibilità del gravame di parte de qua (rilevabile ex officio anche nella sede nella sede del presente scrutinio di legittimi- tà), non comporta la conseguenza di alcuna statuiIOne resi- dente.
- La palese infondatezza delle censura formulata da Giu- 34. seppe SA, col secondo motivo, circa la pretesa indetermi- natezza della imputaIOne – laddove la enunciaIOne della con- dotta delittuosa appare affatto adeguata rende manifesta- mente irrilevante la ecceIOne di legittimità costituIOnale gra- datamente proposta collo stesso mezzo di impugnaIOne.
L'ulteriore censura, rivolta col terzo motivo, circa il richiamo
(correttamente) operato dalla Corte territoriale all'arresto di questa Corte suprema (Sez. V, sentenza del 10 febbraio 2009, n.
9311, Soffientini, massima n. 243166) è frutto del fraintendi- mento della pronuncia da parte del ricorrente.
Questa Corte, nella motivaIOne della sentenza, ha infatti spie- gato: “Può certo accadere [..] che la possibilità di riconoscere la continuaIOne sopravvenga alla decisione di primo grado, con la successiva irrevocabilità della sentenza conclusiva del procedimen- to distinto. Ma in tal caso le ragioni dell'interessato po- tranno essere fatte valere solo a norma dell'articolo 671 cod. proc. pen., in sede esecutiva, perché il mancato ricono- scimento della continuaIOne non dipende da un errore della sen- tenza di primo grado, che possa essere denunciato con un motivo d'impugnaIOne”.
E a tale criterio si esattamente uniformata la Corte territoria- le.
196 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
-SEZIONE PRIMA PENALE
Ricorso n. 49.950/2010 R.G. Udienza del 12 ottobre 2011
35. Con riferimento alle ulteriori censure formulate dai ridetti
DA, EL, AD NO, AD ET,
BO, EM RM, EL, Di MA, FI, ZE RI TO, NN LO, IL, PA GE RO sario, CO, OL e SA PP, e con riferimento ai residui motivi di ricorso di TI, AN, AD NG lo, EM OV, Di PO, NN ND, Mar- cianò OV, NÒ IN, IN, HI, TI,
PI, SA NO, CA, RC e SI, questa
Corte non ravvisa il viIO della violaIOne di leg- ge:
- né sotto il profilo della inosservanza (per non aver il giudice a quo applicato una determinata disposiIOne in relaIOne all' o- perata rappresentaIOne del fatto corrispondente alla previsio- ne della norma, ovvero per averla applicata sul presupposto dell'accertamento di un fatto diverso da quello contemplato dalla fattispecie);
-né sotto il profilo della erronea applicaIOne, avendo la Corte di appello di Palermo esattamente interpretato le norme appli- cate, alla luce dei principi di diritto fissati da questa Corte, né, oltretutto, opponendo il ricorrente alcuna fondata, apprezzabi- le alternativa interpretaIOne a quella correttamente seguita nel provvedimento impugnato.
-36. – Neppure è configurabile, come sostenuto dai ricorrenti, viIO alcuno della motivaIOne.
La Corte territoriale ha dato conto adeguatamente - come illu- strato nel paragrafi che precedono da sub 1.6 a sub 1.40 - delle ragioni della propria decisione, sorretta da motivaIOne con- grua, affatto immune da illogicità di sorta, sicuramente conte- nuta entro i confini della plausibile opinabilità di apprezza- mento e valutaIOne (v. per tutte: Cass., Sez. I, 5 maggio 1967, n. 624, Maruzzella, massima n. 105775 e, da ultimo, Cass., Sez.
IV, 2 dicembre 2003, n. 4842, Elia, massima n. 229369) e, per-
197 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE
Ricorso n. 49.950/2010 R.G. * Udienza del 12 ottobre 2011
tanto, sottratta a ogni sindacato nella sede del presente scru- tinio di legittimità.
Questa Corte suprema non rileva nel tessuto motivaIOnale del provvedimento impugnato: né il viIO della contraddittorietà della motivaIOne che consiste nel concorso (dialetticamente irrisolto) di proposi- IOni (testuali ovvero extra testuali, contenute in atti del pro- cedimento specificamente indicati dal ricorrente), concernenti punti decisivi e assolutamente inconciliabili tra loro, tali che l'affermaIOne dell'una implichi necessariamente e u- nivocamente la negaIOne dell'altra e viceversa;
- né il viIO della illogicità manifesta che consegue alla vi- olaIOne di alcuno degli altri principi della logica formale e/o dei canoni normativi di valutaIOne della prova ai sensi dell'articolo 192 cod. proc. pen. ovvero alla invalidità (o " scorrettezza) dell'argomentaIOne per carenza di connessio- ne tra le premesse della abduIOne o di ogni plausibile nesso di inferenza tra le stesse e la conclusione.
Epperò i rilievi, le deduIOni e le doglianze espressi dai ricor- renti, benché inscenati sotto la prospettaIOne di vitia della motivaIOne, si sviluppano tutti nell'orbita delle censure di merito, sicché, consistendo in motivi diversi da quelli consenti- ti dalla legge con il ricorso per cassaIOne, sono inammissibili a' termini dell'articolo 606, comma 3, cod. proc. pen.
-37. Conseguono I) il rigetto nel resto dei ricorsi di DA,
TI, AD NO, AD ET, BO,
EM RM, Di MA, Di PO, RI TO, NN ND, NÒ OV, IL, IN, Ni- coletti, PA GE SA, CO, PI, OL, AN ne NO, CA e RC;
II) il rigetto (integrale) dei ricor- si di AN, EL, AD GE, EM AN- ni, EL, FI, NN LO, O' IN,
HI, SA PP e SI;
III) la condanna dei sud-
198 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
-SEZIONE PRIMA PENALE
Ricorso n. 49.950/2010 R.G. * Udienza del 12 ottobre 2011
detti AN, EL, AD GE, EM AN- ni, EL, FI, NN LO, NÒ IN, HI, SA PP e SI al pagamento delle spese processuali;
IV) le consequenziali statuiIOni in ordine alla ri- fusione delle spese del presente giudiIO, congruamente liquida- te nel dispositivo, a favore delle parti civili intervenute.
PARTE TERZA
(Dispositivo)
P. Q. M.
Annulla, senza rinvio, la sentenza impugnata nei confronti di
IR, limitatamente all'aumento per la recidiva, che eli- mina, così rideterminando la pena in anni quattro e mesi otto di reclusione.
Dichiara detta pena interamente espiata in custodia cautelare e ordina l'immediata liberaIOne dell' imputato, se non detenu- to per altra causa;
manda alla cancelleria per la comunicaIOne al Procuratore generale della Repubblica, in sede, ai sensi dell'articolo 626 cod. proc. pen.
Annulla, senza rinvio, la sentenza impugnata nei confronti di
AN NO limitatamente alla aggravante di cui all'articolo 61, numero 6, Codice Penale, che esclude.
Annulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudiIO ad altra SeIOne della Corte di appello di Palermo, nei confron- ti di NZ SC, nato il [...], ZE
LL SC, nato il [...], e AR ET, nonché, limitatamente ai punti di seguito specificati:
میں
199 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
-SEZIONE PRIMA PENALE
Ricorso n. 49.950/2010 R.G. * Udienza del 12 ottobre 2011
nei confronti di LB, AD ET, MI-
NEO, TI e AN NO, relativamente all' aumento di pena per la recidiva e le altre circostanze aggra- vanti a effetto speciale;
-nei confronti di EM RM e DI MA, relativa- mente all'aumento di pena per la continuaIOne;
- nei confronti di MO, AD NO, BO-
NURA, DI AP, NZ TO, NO
ND, AN OV, NO, IC, PI-
SPICIA, OL, SA relativamente all' aumento di pena per la recidiva e le altre circostanze aggravanti a effetto speciale e relativamente all' aumento di pena per la continua- IOne;
- nei confronti di IN relativamente alla omessa pronun- cia sulle circostanze attenuanti generiche;
- nei confronti di AR GE SA e OL relati- vamente alla confisca;
nei confronti di OL relativamente alla definiIOne giuridica del fatto di cui al capo T, che qualifica come tentati- vo e alla conseguente determinaIOne della pena;
nei confronti di SA relativamente alla qualificaIOne della condotta associativa.
Rigetta nel resto i ricorsi di MO, LB, DA
CA NO, AD ET, ON,
EM RM, DI MA, DI AP, NZ
TO, NO ND, AN OV,
NO, IN, TI, AR GE SA,
IC, CI, OL, AN NO, SAVO-
CA e IR.
Rigetta i ricorsi di NO, NA, AD
GE, EM OV, PE, ZA,
NO LO, AN IN, CC,
میں
200 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE
Ricorso n. 49.950/2010 R.G.
* Udienza del 12 ottobre 2011
AN PP e ST, che condanna al pagamento delle spese processuali.
Condanna in solido tutti i ricorrenti ad ecceIOne di ZE
LL SC, nato il [...], NZ
SC, nato il [...], e AR ET a rifonde- re le spese sostenute in questo giudiIO dalle parti civili Asso- ciaIOne degli industriali della provincia di Palermo Confin-
-
dustria Palermo;
FederaIOne provinciale del commercio, del turismo, dei servizi, delle professioni e delle piccole e medie im- prese di Palermo - Confcommercio di Palermo;
Comitato Addio
Pizzo; F.A.I. FederaIOne delle associaIOni antiracket e antiu- sura italiane;
S.O.S. Impresa Palermo, spese che liquida in euro duemila, onorari compresi, per ciascuna oltre,per tutte, accessori di legge, colla distraIOne a favore dei difensori anti- statari;
condanna, altresì, ON e DI MA a rifondere le spese sostenute in questo giudiIO dalla parte civile Marina di Villa Igea, s.p.a., che liquida il euro duemila, onorari compresi, oltre accessori di legge, colla distraIOne a favore del difensore anIStario.
Così deciso in Roma, addì 12 ottobre 2011.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(Massimo Vecchio) (Umberto Giordano) Дражбио рессвий M indrun
DEPOSITATA
IN CANCELLERIA
21 DIC. 2011
IL CANCELLIERE
201 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 929
0 80 0