Cass. pen., sez. I, sentenza 12/10/2011, n. 47655
CASS
Sentenza 12 ottobre 2011

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L'applicazione retroattiva dell'art. 5 cod. proc. pen. (nel testo vigente), che assegna alla competenza del tribunale i reati associativi, "quoad titulum", comunque aggravati, in deroga alla generale competenza "quoad poenam" della corte d'assise, risulta imposta dall'interpretazione letterale della norma di diritto transitorio (art. 1, comma primo, lett. a, d. l. n. 10 del 2010, conv. in l. n. 52 del 2010) , secondo il senso "fatto palese dal significato proprio delle parole" e affatto coerente con la inequivocabile "intenzione del legislatore".

È inammissibile, in difetto di nuovi elementi, il ricorso avente ad oggetto una specifica questione in rito (nella specie, riguardante l'inutilizzabilità di intercettazioni di conversazioni) sulla quale la Corte di cassazione si è già pronunciata in sede incidentale (nella specie, nell'ambito del procedimento cautelare) nei confronti dello stesso imputato. (La Suprema Corte ha precisato che è irragionevole ritenere che l'utilizzabilità di una specifica prova possa essere successivamente negata, nell'ambito del medesimo procedimento, nei confronti della stessa parte, poiché, una volta stabilita dal giudice di legittimità, in relazione allo stesso procedimento e nei confronti delle medesime parti, l'utilizzabilità di determinate prove, l'efficienza processuale postula che, in difetto di elementi nuovi, la decisione resa in precedenza sia vincolante e non consenta di reiterare la questione "ad libitum", "quando piaccia", e "quante volte si voglia", tanto palesemente pregiudicando la ragionevole durata del processo).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 12/10/2011, n. 47655
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 47655
    Data del deposito : 12 ottobre 2011

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