Versione
24 ottobre 1989
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1 gennaio 2023
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Art. 573. Impugnazione per i soli interessi civili 1. L'impugnazione per ((gli)) interessi civili e' proposta, trattata e decisa con le forme ordinarie del processo penale.
(( 1-bis. Quando la sentenza e' impugnata per i soli interessi civili, il giudice d'appello e la Corte di cassazione, se l'impugnazione non e' inammissibile, rinviano per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile. )) 2. L'impugnazione per i soli interessi civili non sospende l'esecuzione delle disposizioni penali del provvedimento impugnato.
(( 1-bis. Quando la sentenza e' impugnata per i soli interessi civili, il giudice d'appello e la Corte di cassazione, se l'impugnazione non e' inammissibile, rinviano per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile. )) 2. L'impugnazione per i soli interessi civili non sospende l'esecuzione delle disposizioni penali del provvedimento impugnato.
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- 1. L’impugnazione per i soli interessi civili alla luce dell’intervento normativo attuato dalla c.d. Riforma CartabiaRedazione Gbsapri · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 16 settembre 2024 · 289.1896
[…] concernenti l'applicabilità dell'art. 573 co. 1-bis cod. proc. pen . – 4. […] Tale interpretazione giurisprudenziale è quindi giustificata proprio alla luce di un differente significato che viene attribuito alla medesima locuzione utilizzata dal legislatore negli artt. 573 co.1-bis cod. proc. pen . e 622 cod. proc. pen. […] Il contrasto dottrinale e giurisprudenziale sui profili intertemporali concernenti l'applicabilità dell'art. 573 co. 1 bis cod. proc. pen . […] Occorre ora soffermarsi sull'orientamento giurisprudenziale di segno contrario all'immediata applicabilità all'art. 573 co.1-bis cod. proc. pen ., […] secondo tale parte della giurisprudenza l'art. 573 co. 1- bis cod. proc. pen […]
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Giurisprudenza • 419
- 1. Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/03/2026, n. 8853Provvedimento: […] La parte civile ha impugnato la sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 576 cod. proc. pen. per i soli interessi civili, secondo quanto previsto, in linea generale, dall'art. 573 cod. proc. pen. […] A tal riguardo, infatti, le Sezioni unite di questa Corte hanno rilevato che l'art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, si applica alle impugnazioni per i soli interessi civili proposte relativamente ai giudizi nei quali la costituzione di parte civile sia intervenuta in epoca successiva al 30 dicembre 2022 (Sez. […]Leggi di più...
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