Sentenza 19 ottobre 1998
Massime • 2
In tema di usura, qualora alla promessa segua - mediante la rateizzazione degli interessi convenuti - la dazione effettiva di essi, questa non costituisce un "post factum" penalmente non punibile, ma fa parte a pieno titolo del fatto lesivo penalmente rilevante e segna, mediante la concreta e reiterata esecuzione dell'originaria pattuizione usuraria, il momento consumativo "sostanziale" del reato, realizzandosi, così, una situazione non necessariamente assimilabile alla categoria del reato eventualmente permanente, ma configurabile secondo il duplice e alternativo schema della fattispecie tipica del reato, che pure mantiene intatta la sua natura unitaria e istantanea, ovvero con riferimento alla struttura dei delitti cosiddetti a condotta frazionata o a consumazione prolungata. (Principio enunciato con riferimento a una fattispecie relativa all'incasso degli interessi usurari da parte di soggetti diversi da quelli partecipanti alla stipula del patto, dei quali la S.C. ha ritenuto la responsabilità a titolo di concorso nel reato).
In tema di morte o lesione come conseguenza non voluta di altro delitto a norma dell'art. 586 cod. pen., poiché l'accollo dell'evento ulteriore e più grave rispetto a quello voluto appare incompatibile con il principio di colpevolezza, secondo l'interpretazione dei principi costituzionali sulla personalità della responsabilità penale e sulla necessaria imputazione soggettiva degli elementi più significativi della fattispecie criminosa, l'affermazione di responsabilità dell'agente per l'evento non voluto deve necessariamente ancorarsi a un coefficiente di prevedibilità, concreta e non astratta, del rischio connesso alla carica di pericolosità per i beni della vita e dell'incolumità personale, intrinseca alla consumazione del reato doloso di base. (Fattispecie relativa all'omicidio della moglie e del figlio da parte di una persona vittima di usura, suicidatasi subito dopo l'omicidio; in relazione all'episodio, la S.C. ha ritenuto la responsabilità "ex" art. 586 cod. pen. degli usurai, sul rilievo dell'assoluta prevedibilità che il delitto principale da essi consumato ponesse la vittima, già versante in una situazione di grande fragilità psichica, in quella logica, anche se drammatica, alternativa tra un'esistenza disperata e la morte che esclude la qualificabilità del gesto omicidiario-suicidiario come frutto di collegamento puramente occasionale rispetto al delitto principale).
Commentari • 2
- 1. Responsabilità dello spacciatore per morte a seguito di cessione di stupefacentiAccesso limitatoAngela Porfidia · https://www.altalex.com/ · 14 luglio 2009
- 2. Spacciatore, droga, sostanza stupefacente, morte, collegamento psicologicoAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 12 giugno 2009
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/10/1998, n. 11055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11055 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 1998 |
Testo completo
La
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
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