Sentenza 5 ottobre 2017
Massime • 3
Nell'ipotesi di dichiarazioni accusatorie rese da un collaboratore di giustizia e di successiva ritrattazione non inequivocabilmente idonea a svalutarle, il giudice, in sede di giudizio abbreviato, può legittimamente assegnare peso probatorio alle prime dichiarazioni, a condizione che eserciti su queste un controllo più incisivo, possibilmente esteso ai motivi della variazione del dichiarato, potendo anche giungere a ritenere che la ritrattazione inattendibile o mendace si traduce, proprio perché tale, in un ulteriore elemento di conferma delle accuse originarie. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la valutazione di attendibilità delle originarie dichiarazioni accusatorie, poi ritrattate, rese da un collaboratore di giustizia, in considerazione del loro contenuto dettagliato e puntuale, dei riscontri esterni obiettivi alle stesse, e delle ragioni della ritrattazione ravvisate nel risentimento nutrito dal collaboratore nei confronti degli inquirenti).
La fattispecie associativa prevista dall'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990, è configurabile a condizione che i sodali abbiano programmato esclusivamente la commissione di fatti di lieve entità, predisponendo modalità strutturali ed operative incompatibili con fatti di maggiore gravità e che, in concreto, l'attività associativa si sia manifestata con condotte tutte rientranti nella previsione dell'art.73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva escluso la sussistenza della fattispecie in questione valorizzando l'entità delle forniture concordate ed effettuate, per più chilogrammi di stupefacente a settimana).
La qualifica di "organizzatore", all'interno di un'associazione criminosa dedita al traffico di sostanze stupefacenti, spetta a chi assume poteri di gestione, quand'anche non pienamente autonomi, in uno specifico e rilevante settore operativo del gruppo. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto contraddittoria la sentenza impugnata che, pur avendo riconosciuto la partecipazione all'associazione, aveva negato la qualifica di organizzatore in capo al soggetto che stabilmente gestiva in prima persona transazioni di grosso valore economico pagando i fornitori e coordinando lo spaccio).
Commentario • 1
- 1. Ritrattazione: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 20 maggio 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 05/10/2017, n. 53568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 53568 |
| Data del deposito : | 5 ottobre 2017 |
Testo completo
ACR 53568-17 i REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da: PUBBLICA UDIENZA DEL 05/10/2017 -Presidente - Sent. n. sez.1712/17 FRANCESCO MARIA CIAMPI CARLA MENICHETTI REGISTRO GENERALE EMANUELE DI SALVO N.15362/2017 VINCENZO PEZZELLA -Rel. Consigliere - ALESSANDRO RANALDI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI CALTANISSETTA nel procedimento a carico di: AR DE nato il [...] a [...] nel procedimento a carico di quest'ultimo inoltre: PARTI CIVILI dal medesimo AR DE avverso la sentenza del 08/11/2016 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIELLA DE MASELLIS che ha concluso per il rigetto del ricorso di AR VI e per l'annullamento con rinvio limitatamente all'esclusione dell'aggravante di cui al 1c. dell'art.74 DPR 309/90 in accoglimento del ricorso del PROC. GEN. Udito il difensore E' presente l'avvocato ALFIERI CRISTINA del foro di GELA in difesa di AR DE che insiste per l'accoglimento del ricorso del suo assistito e per il rigetto di quello del P.G. Way 1 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza n. 79/15 emessa dal GUP del Tribunale di Caltanissetta, in data 21.5.2015, all'esito di giudizio abbreviato, VI PA veniva ritenuto re- sponsabile dei reati di cui agli artt. 416bis (capo M), previa esclusione della circo- stanza aggravante di cui al secondo comma, e 74 D.P.R. 309/90 (capo D, ritenuto reato più grave), con la contestata circostanza aggravante di cui al primo comma, con limitazione temporale per entrambi i reati associativi al periodo febbraio 2012- 27.6.2014, e condannato, unificati quoad poenam i reati sotto il vincolo della con- tinuazione alla pena di an ni sedici e mesi di reclusione, oltre che per i reati di cui ai capi A, B, C. (armi e ricettazione) ed E) (art. 81 cpv cod. pen. 73 Dpr. 309/90). Nei confronti del medesimo imputato veniva, altresì, disposta la misura di sicurezza della libertà vigilata oltre che le pene accessorie dell'interdizione in per- petuo dai pubblici uffici, dell'interdizione legale e sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori durante l'espiazione della pena. In particolare, si contestavano al PA:
1. di avere fatto parte dell'associazione criminale "Cosa Nostra", clan Rinzi- villo, prevista dall'art. 416 bis commi I, IV, VI c.p. (in LA fino al 27 giugno 2014);
2. di avere fatto parte di analoga consorteria dedita al traffico di sostanze stupefacenti, prevista dall'art. 74 commi 1,11,111,1V D.P.R. 309/90) (fino al 27.6.2014);
3. il delitto di cui all'art. 73 D.P.R. 309/90, 7 legge 203/91, per avere ricevuto settimanalmente numerosi panetti di hashish da Di PA RO, nel periodo marzo- maggio 2012; 4. i delitti di detenzione, porto e ricettazione di arma clandestina (una pistola artigianale "a penna" priva di numero di matricola, oltre al relativo muniziona- mento). Sull'appello proposto nell'interesse di PA VI, con la sentenza dell'8 novembre 2016 la Corte di Appello di Caltanissetta, in parziale riforma della sen- tenza del G.U.P. del Tribunale di Caltanissetta del 21.5.2015, escludeva la conte- stata circostanza aggravante di cui al primo comma dell'art. 74 D.P.R. 309190 e, per l'effetto, rideterminava la pena, ritenuto il vincolo della continuazione fra i reati ascritti e considerata la diminuente per il rito, ad anni otto e mesi sei di reclusione. Confermava nel resto l'impugnata sentenza e condannava l'imputato al pagamento delle ulteriori spese processuali.
2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, dedu- cendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motiva- zione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.: 2 Wer • Il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello Di Caltanissetta IL PG ricorrente, ripercorso l'iter processuale nei vari gradi di giudizio, lamenta inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 74 co. 1 DPR 309/90 nonché man- canza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione laddove i giudici del gra- vame del merito hanno ritenuto di escludere che sia stata raggiunta la prova in capo al PA di organizzatore del sodalizio criminoso. Ci si duole che la Corte territoriale, dopo aver ritenuto di non dovere condivi- dere i rilievi formulati dalla difesa nel suo atto di appello in ordine alla sussistenza del reato associativo di cui all'art. 74 DPR 309/90, con una motivazione di appena 5 righe, abbia escluso la contestata aggravante di cui al primo comma dell'art 74 DPR 309/90, ovvero l'essere VI PA uno degli organizzatori dell'associa- zione, affermando che ". . .appaiono condivisibili i rilievi della difesa in ordine alla mancanza di elementi obiettivi che possano attribuire all'imputato una posizione apicale in seno alla medesima organizzazione...... (così a pag. 41 della sentenza impugnata), che si assume essere una formula di mero stile dalla quale non si evince quale sia stato il ragionamento seguito per giungere a tale conclusione, a meno di non doverla intendere nel senso che la doglianza ritenuta fondata sia collegata alla ritenuta già in primo grado esclusione della corrispondente ipotesi apicale per il reato associativo di cui all'art. 416bis cod. pen. Ma se così fosse e il PG ricorrente riconosce essere solo una mera ipotesi - la motivazione sarebbe comunque affetta da violazione di legge poiché non aderente ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in merito alla sostanziale autonomia tra il delitto di cui all'articolo 416 bis cod. pen. e quello di cui all'articolo 74 del DPR 309/90. Ciò in quanto, come affermato nel 2008 dalle SS.UU con la sentenza n. 1149, " ...i reati di associazione per delinquere, generica o di stampo mafioso, concorrono con il delitto di associazione per delinquere dedita al traffico degli stupefacenti, anche quando la medesima associazione sia finalizzata alla commissione di reati concer- nenti il traffico degli stupefacenti e di reati diversi. I due reati, infatti, tutelano beni giuridici in parte diversi: il primo l'ordine pubblico, mentre l'altro, oltre alla tutela dell'ordine pubblico - finalità tipica di tutti i delitti associativi - mira anche alla difesa della salute individuale e collettiva contro l'aggressione della droga e della sua diffusione. E in effetti il delitto di cui all'articolo 74 del DPR 309/90 pre- senta degli elementi specializzanti rispetto a quello di cui all'articolo 416 cod. pen, perché a tutti gli elementi costitutivi della associazione per delinquere, vincolo tendenzialmente permanente, indeterminatezza del programma criminoso, esi- stenza di una struttura adeguata allo scopo, aggiunge quello specializzante della natura dei reati fine programmati che devono essere quelli previsti dall'articolo 73 del DPR 309/90 (il richiamo è a Sez. 5, 29 novembre 1999, n. 5791 e Sez. 6, 14 3 Ver giugno 1995 n. 11413). Cosicché, rileva ancora il PG ricorrente, se una associazione venga costituita al solo scopo di operare nel settore del traffico degli stupefacenti gli agenti non potranno essere puniti a doppio titolo, ovvero per la violazione dell'articolo 416 cod. pen. e dell'articolo 74 del DPR 309/90, mentre se l'associazione ha lo scopo di commettere traffico di stupefacenti ed anche altri reati, è ben possibile che gli agenti vengano puniti per entrambi i reati. Di tali principi, evidenzia il PG ricorrente, il GUP, invece, aveva fatto corretta applicazione, ritenendo sufficientemente provata sia l'esistenza di un'associazione per delinquere di stampo mafioso, dedita ad estorsioni, della quale il PA era mero partecipe con ruoli marginali, che la contemporanea esistenza (rectius= coe- sistenza) all'interno della stessa di un diverso ma collegato gruppo associativo, di cui facevano parte, oltre ad alcuni intranei dell'associazione di tipo mafioso anche soggetti estranei, che godeva di una certa autonomia e che era dedito esclusiva- mente al traffico di sostanze stupefacenti, e nel quale il PA aveva assunto un ruolo diverso da quello rivestito in seno all'associazione di tipo mafioso. Ma, oltre che insufficiente, la motivazione con cui la Corte d'Appello ha rite- nuto di dover escludere che il PA rivestisse in seno associazione per delinquere dedita al traffico degli stupefacenti il ruolo di organizzatore apparirebbe, secondo il PG ricorrente, anche illogica e contraddittoria laddove, dopo aver ripercorso il materiale probatorio afferente la posizione del PA ai fini della sussistenza della prova del reato associativo a suo carico ed averne posto in luce il diverso e ben più pregnante ruolo rispetto a quello di mero partecipe dell'associazione di tipo mafioso, conclude per l'insussistenza del ruolo di organizzatore non tenendo nep- pure conto dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità sulla nozione di "organizzatore". Viene ricordato in ricorso che, a proposito della sua responsabilità in ordine al reato associativo ex art 74 DPR 309/90, la Corte d'Appello ha, infatti, affermato che ".... Nella fattispecie, dai superiori complessivi elementi di prova si trae la conferma di una stabile organizzazione criminale, diretta dal Di FA, nella quale l'imputato è stato inserito a pieno titolo, tanto da avere diretti e ripetuti contatti con il fornitore, (si vedano le intercettazioni relative agli scambi con Di PA RO), portando a compimento transazioni di notevole valore economico, venendo incaricato di ricevere e in consegna la droga provvedendo al pagamento e curandone il successivo smistamento attraverso una rete consolidata di soggetti che gli garantivano uno smercio quasi immediato dello stesso stupefacente (men- tre la quantità che rimaneva invenduta rimaneva in custodia nella casa di Via Micca secondo quanto dichiarato dallo stesso Di FA) - omissis. La ripetizione dei contatti fra l'imputato (e tramite lo stesso il Di FA) e Di PA RO, per la loro cadenza settimanale e la loro inerenza a transazioni aventi ad oggetto rilevanti 4 quantitativi di sostanza stupefacente, suscettibili di essere immessi sul mercato solo attraverso una stabile rete di spacciatori che, invero, ne assicuravano uno smistamento in "tempo reale", non può che costituire prova della esistenza di una stabile struttura a monte, pronta alla ricezione della sostanza stupefacente ed alla sua successiva commercializzazione, ancorché rudimentale e ad un livello di orga- nizzazione di base omissis (cfr. pagg. 40 e 41 della sentenza impugnata). TED . Tali elementi, a giudizio del PG ricorrente, che richiama i precedenti di questa Corte di legittimità costituiti dalle sentenze Sez. 1 n. 12812/2011 e Sez. 3 n. 40348/2016, inducono a ritenere che il PA rivestisse in seno alla diversa asso- ciazione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti un ruolo che non può certo essere qualificato come di mero "partecipe". Chiede, pertanto, l'annullamento sul punto della sentenza impugnata con rin- vio alla Corte di Appello di Caltanissetta per un nuovo giudizio. • l'imputato AR DE, a mezzo del proprio difensore di fiducia. Con un primo motivo si deducono, cumulativamente, violazione di legge e vizio motivazionale in relazione agli artt. 416bis cod. pen., 187 e 192 cod. pen. con riferimento ai capi d) ed e) della rubrica. Il ricorrente lamenta che la Corte nissena, nel testo impugnato, ha ritenuto di valorizzare le plurime e convergenti chiamate in correità da parte dei collaboratori di giustizia, trascurando il dato oggettivo che si trattava di dichiarazioni rese da collaboratori di giustizia che riferivano circostanze risalenti nel tempo e quindi fuori contestazione, per come, peraltro, ritenuto dal giudice di prime cure tanto da con- durlo "al restringimento temporale della appartenenza di PA VI al sodalizio in coincidenza con l'uscita dello zio Di FA BE dal carcere, avvenuta agli inizi dell'anno 2012 fino alla data di carcerazione intervenuta nel presente proce- dimento ovvero fino al giugno 2014" (cfr. pagg. 78 e 79 sentenza di primo grado). Di contro, la Corte si spinge a ritenere che "non convincente appare l'ulteriore rilievo della difesa relativo alla risalenza nel tempo delle circostanze emerse dalle dichiarazioni rese da altri collaboratori di giustizia escussi (quelli che risultavano avere avviato la loro collaborazione in tempi meno prossimi), dovendosi rilevare che ciò che conta è, piuttosto, il dato della continuità temporale evincibile dalle superiori dichiarazioni, complessivamente considerate sull'appartenenza dell'im- putato al clan NZ, peraltro a partire da epoca ben più remota rispetto a quella ritenuta dal primo giudice", così violando il principio di intangibilità del giu- dicato che assolve alla funzione di operare uno sbarramento processuale, indivi- duando un momento di stabilizzazione tendenzialmente immodificabile di quanto emerso e cristallizzato nella sentenza. Ed ancora, si lamenta, quanto alle dichiarazioni rese dall'ex collaboratore Di FA BE, ritenuta fonte privilegiata dai giudici di appello, che la sentenza presenti evidenti limiti in punto di "prova legale", avendo risolto il nodo ermeneu- tico, circa la attendibilità di una (interessata) fonte di prova, nonostante la pre- senza di "voci" decisive di segno contrario, per come ampiamente dedotto nei motivi di gravame, utilizzando, all'uopo, un parametro valutativo "quantitativo e generalizzato", e non già qualitativo e puntuale rispetto ad ogni elemento di prova emerso. Ci si duole, in particolare, che la Corte territoriale risulterebbe avere giustifi- cato l'espresso convincimento, "trattandosi di uno dei tasselli probatori che raf- forza il compendio probatorio complessivamente acquisito, senza costituirne il supporto esclusivo" (pagg. 34 e 35), omettendo di considerare la genesi delle di- chiarazioni rese dal predetto nei confronti dell'odierno ricorrente, dichiarazioni ran- corose ed assolutamente inattendibili intrinsecamente, per essere un soggetto, contrariamente a quanto sostenuto dai giudici nisseni, con inflessibili contrasti sorti prima della avvenuta collaborazione a causa dell'immobile di proprietà dell'odierno ricorrente, preteso dal predetto collaboratore, zio del primo, tanto da essere og- getto di sequestro preventivo da parte del GIP di Caltanissetta, in uno alla ordi- nanza di custodia cautelare personale, poi dissequestrato dal GUP con la sentenza di primo grado, evidentemente non avendo ritenuto le dichiarazioni rese dallo stesso, sul punto, attendibili. In tale corollario, secondo il ricorrente, come da insegnamenti unanimi di que- sta Corte di legittimità, la valutazione della attendibilità del Di FA BE, avrebbe dovuto fermarsi al primo step e cioè alla valutazione della attendibilità soggettiva e/o personale, e nella specie, rispetto ai motivi della chiamata, deter- minati da cause tutte prime richiamate e legate alla proprietà dell'immobile de quo, senza passare al secondo passaggio valutativo. In particolare, si evidenzia che, nell'ambito della verifica del l'attendibilità soggettiva, se è vero che il giudice non deve anche valutare le ragioni o le spinte psicologiche che hanno indotto il dichiarante alla collaborazione è vero anche che dovrà invece e necessariamente esaminare l'assenza di un movente calunniatorio o comunque di motivi di astio, il disinteresse, la spontaneità della dichiarazione. Ci si duole, poi, che la sentenza impugnata rimanga assolutamente silente sulla ulteriore e non meno significativa circostanza che il predetto collaboratore di giustizia si sottraeva all'esame chiesto dalla difesa nel corso della udienza del 30 marzo 2015, circostanza questa che avrebbe dovuto richiedere prudenza assoluta nella valutazione della chiamata in esame, poiché palesemente affetta da vizi in punto di credibilità, spontaneità, coerenza, verosimiglianza. Anzi, tale ultima cir- 6 costanza, avrebbe dovuto ancor più, per indefettibile conseguenza logica, con- durre la Corte di Appello di Caltanissetta a ritenerne le dichiarazioni ormai come ritrattate e non certo limitarsi a ritenere che "è la ritrattazione a risultare dettata da mera animosità nei confronti degli inquirenti per ragioni del tutto personali ' supportati da elementi oggettivi di riscontro_" (cfr. pag. 35 testo impugnato], da identificarsi nella attività di captazione a bordo dell'autovettura di Di PA RO (tratto in arresto in data 225.2012), quindi temporalmente poco più di un mese dopo il presunto ingresso nella associazione di riferimento (commessa in LA dagli inizi dell'anno 2012 -comunque dalla scarcerazione del Di FA, avvenuta il 14 febbraio 2012- e fino alla data dell'avvenuto arresto -giugno 2014). Ed ancora, ad avviso del ricorrente la Corte nissena avrebbe obliterato un altro dato di portata decisiva, per come già evidenziato, nei motivi di gravame del merito a pag. 9 e ss, e cioè che il collaborante NO EL riferiva circo- stanze apprese de relato dallo stesso imputato e sul conto di un soggetto, l'odierno ricorrente, che risulta essere fratello di PA AN, padre, non riconosciuto del figlio del collaborante, per come era emerso nel corso di altro procedimento definito con sentenza acquisita nel corso del celebrato giudizio abbreviato e come tale utilizzabile, ex art. 442 cod. proc. pen. Sul punto, secondo quanto si sostiene in ricorso, vi sarebbe un duplice vizio argomentativo: si trattava, innanzi tutto, di una dichiarazione de relato resa dall'imputato e, poi, non seconda per ordine di ragione, assolutamente dettata da motivi di astio, mentre la Corte territoriale epurando una parte saliente [il riferi- mento è pag. 46 della sentenza emessa in data 22 novembre 2013 dal GUP di Caltanissetta nei confronti di RB AS e di PA AN (fratello dell'odierno ricorrente), acquisita nel corso del giudizio di primo grado ed allegata al ricorso], affermava non solo "non condivisibili i rilievi (poco chiari) e privi di elementi obiettivi su cui radicarsi, espressi in ordine alla presunta inattendibilità delle dichiarazioni rese da NO EL (per essere l'imputato "padre (non riconosciuto) dei di lui figlio"), ma addirittura le predette ricche di dettagli per essere recenti. Del pari, la sentenza impugnata avrebbe, con il medesimo piglio argomenta- tivo, travisato, o meglio sopravvalutato, la portata delle dichiarazioni rese da altro collaboratore di giustizia, NI VI, trascurando, ancora, una volta, e non facendo buon governo delle regole che sul punto impartisce unanimemente code- sta Corte, che si trattava di dichiarazioni apprese dall'imputato stesso e la circo- stanza valutata positivamente e riportata a pag. 37 della impugnata sentenza ("...quest'ultimo non riferisce solo circostanze apprese dall'imputato, bensì anche elementi ulteriori dei quali ha avuto diretta conoscenza.."), avrebbe assunto un altro significato se solo la Corte non avesse completamente obliterato il dato 7 emerso proprio nel corso del giudizio di secondo grado e relativo alla "fuoriuscita dal programma di protezione" del predetto (ex) collaboratore, per come si evince dalla comunicazione rilasciata dalla Procura della Repubblica -DDA presso il Tri- bunale di Caltanissetta, che viene allegata. Infine, anche i rilievi mossi nei motivi di gravame circa la attendibilità intrin- seca delle dichiarazioni rese da SE RI, soggetto ritenuto dalla Corte nissena nella motivazione della sentenza attendibile, non hanno trovato puntuale ed adeguata risposta, posto che, sul punto, il testo impugnato appare intrinseca- mente contraddittorio (vengono riportati sul punto i passi delle dichiarazioni dello stesso, riportati alle pagg. 16 e 38 della sentenza impugnata, nelle quali si pale- serebbe la denunciata contraddittorietà). La Corte nissena, secondo il ricorrente, avrebbe superato tutte le questioni poste utilizzando sempre lo stesso schema argomentativo di cui sopra (in so- stanza, epurazione da un lato e travisamento dall'altro delle fonti narrative), non avvedendosi che in siffatti casi occorre, in materia, non solo individuare il contri- buto "seppure minimo, ma non insignificante" alla vita della associazione, ma an- che procedere alla descrizione ed alla assunzione di un "ruolo stabile e funzionale" di inserimento all'interno della consorteria mafiosa, non trascurando di analizzare compiutamente la cd. affectio societatis e quindi "il dolo specifico" di contribuire al perseguimento del fine associativo, tenuto conto che non è sufficiente, in materia, che il singolo sia entrato sporadicamente in rapporti, magari trovandone giova- mento, solamente con alcuni di essi [rectius, nel caso di specie, solamente con uno, lo zio Di FA BE] ed in virtù di meri rapporti "familiari, amicali o per comune estrazione sociale". Con un secondo motivo si deducono, ancora una volta cumulativamente, vio- lazione di legge e vizio motivazionale in relazione agli artt. 74 DPR. 309/90, 187 e 192 cod. proc. pen. (capo d della rubrica). Ferme tutte le doglianze contenute nel primo motivo di gravame, in punto di valutazione delle dichiarazioni rese nei confronti dell'odierno ricorrente, dai colla- boratori di giustizia, le limitazioni temporali operate dal giudice di primo grado nella condotta di cui all'art. 74 DPR 309/90 -in LA dal febbraio 2012 al giugno 2014- e la esclusione, dalla Corte di secondo grado, della pur contestata fattispecie di cui al primo comma dell'art. 74 DPR 309/90 -dal giugno 2013 e fino all'avvenuto arresto del 26 giugno 2014-, per avere condiviso "i rilievi della difesa" contenuti nei motivi di gravame (il richiamo è alle pagg. 11-18 della sentenza impugnata), con tale motivo il ricorrente censura la legittimità della impugnata sentenza nella parte in cui, alle pagg. 39 e ss, ha ritenuto "di non condividere, inoltre, i rilievi espressi dalla difesa in ordine al reato associativo di cui all'art. 74 DPR 309/90 per 8 il quale si deduce l'insussistenza di elementi di prova. Dal tenore delle conversa- zioni ambientali e telefoniche, oggetto di intercettazione, sopra richiamate, dalle dichiarazioni rese da Di FA BE, nonché all'esito dell'attività di perquisi- zione e sequestro eseguita in data 22.5.2013 sull'autovettura in uso a Di PA RO, fermato sulla SS 117 bis in direzione LA, rinvenuto in possesso di tre invo- lucri sigillati contenenti tre chili e duecento grammi di sostanza stupefacente tipo hashish, occultata all'interno devono evincersi elementi di conferma di un'atti- ***/ vità continua ed incessante di spaccio di sostanze stupefacenti svolta dall'imputato all'interno di una struttura stabile e organizzata, facente capo a Di FA O- RT (il richiamo è a pag. 39 della sentenza). Nel passo immediatamente successivo, tuttavia la Corte richiamava pronunce di questa Corte di legittimità, a parere del difensore ricorrente, assolutamente inconferenti, richiamando la partecipazione dell'odierno ricorrente sulla scorta dell'inserimento nella "stabile organizzazione criminale, diretta da Di FA O- berto, nella quale l'imputato è stato inserito a pieno titolo, tanto da avere diretti e ripetuti contatti con il fornitore (Di PA RO)". La tesi sostenuta è che la Corte nissena, a fronte delle puntuali argomenta- zioni difensive, in ordine alla "prova" dell'associazione necessaria per ogni singolo membro e dimostrata dall'apporto dato alla vita della stessa, in aperto contrasto con il capo d'imputazione che indicava da un canto soggetti detenuti da tempi remoti, dall'altro soggetti non ancora identificati, ha ritenuto sussistente la asso- ciazione predetta e la partecipazione del ricorrente solo per i rapporti intrattenuti con lo zio, Di FA BE ed i contatti, limitati temporalmente in soli due mesi, con tale Di PA RO, neppure coimputato del medesimo reato associativo. Ebbene, ci si duole che il passo motivazionale di cui sopra presenti una aporia argomentativa, poiché risulta trarre "la stabile partecipazione nella organizzazione di riferimento reiterata nel tempo", dai singoli episodi di spaccio, dato questo as- solutamente neutro rispetto all'accertamento di un effettivo contributo individuale apprezzabile che integri un contributo alla stabilità dell'unione illecita (viene ri- chiamato in tal senso l'arresto di questa Corte di cui Sez. 1, 18 febbraio 2009 n. 10758). Atteso che, per ius receptum, un sodalizio volto in tal senso è identificabile nell'accordo stabile posto in essere tra tre o più persone, aventi consapevolezza di parteciparvi, destinato a costituire una struttura permanente in cui i singoli asso- ciati divengono -ciascuno nell'ambito dei compiti assunti o affidati- parti di un tutto finalizzato a commettere una serie indeterminata di delitti della stessa specie, preordinati alla cessione o al traffico di droga, con una stabile struttura in modo da concretare un supporto "stabile e duraturo" alle singole deliberazioni criminose con il contributo degli associati, per il ricorrente tutti i predetti dati risultano essere 9 stati smentiti proprio dallo stesso Di FA BE nel corso dell'udienza del 17.10.2013, nell'ambito del procedimento penale celebrato innanzi al GUP di Cal- tanissetta, a carico di RB AS e PA AN, il quale aveva riferito che non esisteva una cassa comune e che i proventi dell'attività di spaccio dello stupefacente venivano dallo stesso trattenuti, come risulta dal verbale acquisito agli atti, unitamente alla sentenza relativa al predetto procedimento che il ricor- rente allega al presente ricorso). Secondo la tesi proposta in ricorso, non avrebbe potuto la Corte nissena va- lutare come prova a carico i contatti tra il ricorrente e il Di PA, trattandosi questo non già elemento ai fini della prova della cd. "affectio societatis", quanto piuttosto, per come peraltro ammesso dallo stesso ricorrente, di concorso dell'art. 73 DPR 309/90, fermo restando che lo stesso giudice di prime cure non aveva esitato a definire la presunta organizzazione "non particolarmente raffinata". Con un terzo motivo si lamentano violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla sussistenza dei reati in materia di armi. Ad avviso del ricorrente la Corte territoriale avrebbe ritenuto infondati i rilievi della difesa in ordine alle conclusioni raggiunte dal primo giudice per i reati in materia di armi sulla scorta delle (sole) dichiarazioni riferite da Di FA BE e sulla attività di perquisizione e sequestro delle armi di cui al capo di imputazione rinvenute nella disponibilità di "D (cfr. pag. 42 sentenza impugnata). Ebbene, ci si duole che, ferme le considerazioni riportate nei precedenti motivi di doglianza, quanto alla attendibilità intrinseca delle dichiarazioni rese dal Di TE fano BE, queste non avrebbero trovato riscontro nemmeno negli elementi estrinseci a conforto di quanto dichiarato dal predetto, posto che il sequestro dell'arma presso l'abitazione del RA non risulterebbe dimostrativo di alcuna condotta dell'odierno ricorrente in ordine ai reati contestati e semmai per la fatti- specie di cui al comma 4 del reato associativo, né la Corte risulterebbe avere dato risposta congrua ed adeguata alla difesa in ordine alla condotta "autonoma" di detenzione delle armi e dei reati contestati in capo all'odierno ricorrente. Con un quarto motivo si denunciano violazione di legge e vizio motivazionale in relazione agli artt. 125 co. 3 cod. proc. pen. e 7 I. 203/91 (capi a, b, c, d, e della rubrica) Si lamenta che la Corte nissena nella impugnata sentenza, con motivazione apodittica, avrebbe ritenuto sussistente la contestata circostanza ad effetto spe- ciale, non specificando da quale elemento probatorio abbia tratto il convincimento che le condotte in materia di armi e la condotta di spaccio risultassero tutte ag- gravate dalla circostanza ad effetto speciale di cui all'art.7 legge 203/91 e ciò soprattutto alla luce della assenza dei presupposti fattuali, normativi e giurispru- denziali di riferimento. 10 Ci si doleva, in concreto, del fatto che mancasse del tutto la consapevolezza in capo all'odierno ricorrente che le condotte oggettivamente fossero state tenute per agevolare l'attività dell'associazione di riferimento e che di tale obiettiva fun- zionalità il PA ne fosse, appunto, consapevole. Ora, il ricorrente evidenzia che la circostanza aggravante de qua ha natura di circostanza oggettiva (ma postula pur sempre la dimostrazione del dolo specifico), prendendo in esame elementi che ontologicamente devono essere orientati ad agevolare l'associazione mafiosa e si duole che la risposta data dalla Corte ["trat- tandosi di armi connesse allo svolgimento delle tipiche attività criminose proprie del sodalizio (estorsioni ed intimidazioni violente in primis) non può dubitarsi in ordine alla configurabilità della contestata circostanza aggravante di cui all'art. 7 della legge 203/91" -pag. 42 sentenza impugnata], non soddisfi la parte ricorrente ed appaia assai carente in ordine ai passaggi ed alle argomentazioni indispensabili al fine di rendere l'intero iter logico comprensibile e verificabile anche e soprattutto in ordine alle risposte da dare alle istanze rilevanti e pertinenti avanzate dal ricor- rente. Fermo restando, poi, secondo il ricorrente, che la Corte rimane assoluta- mente silente in ordine alla contestata circostanza aggravante ad effetto speciale rispetto al reato di cui all'art. 73 DPR 309190, seppure lamentata dalla difesa nel secondo motivo di appello. Con un quinto motivo si lamentano violazione di legge e vizio motivazionale in relazione agli artt. 125 co. 3 cod. proc. pen. e 62bis cod. pen. La sentenza impugnata meriterebbe censura di legittimità, secondo il ricor- rente, anche nella parte in cui, al pari di quella emessa dal giudice di primo grado, rimane silente in relazione alle invocate circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis cod. pen. Ed invero, ci si duole che nel dictum impugnato, a pag. 42, sia solamente dato leggere "non sussistono elementi di segno positivo per concedere le pur invocate circostanze attenuanti generiche" e ciò in dispregio al comporta- mento processuale mantenuto dal predetto imputato, il quale sia nel corso del giudizio di primo grado che di secondo grado ha inteso depositare manoscritto [cfr. verbale di udienza del 14 maggio 2015 e del 4 ottobre 2016 -all.ti nn. 4 e 5], con il quale, da una canto, forniva una spiegazione rispetto ai fatti contestati e, da altro canto, prendeva le distanze da ogni contesto mafioso, non certo tipico di chi tale sarebbe. Ne conseguirebbe, secondo tale ultima doglianza, che, a fronte della specifica, dettagliata e motivata richiesta di concessione delle circostanze attenuanti gene- riche [motivo terzo di appello della difesa], la Corte avrebbe dovuto -e non lo ha fatto motivare in maniera congrua ed adeguata e dare così risposta alle domande dell'interessato. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. 11 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il motivo di ricorso proposto dal PG è fondato, apparendo sussistente il dedotto vizio motivazionale del provvedimento impugnato Infondati si palesano, invece, i motivi di ricorso avanzati nell'interesse di Da- vide PA. Ne consegue che va rigettato il ricorso proposto dal PA, mentre, in acco- glimento di quello proposto dal PG nisseno, la sentenza impugnata va annullata, limitatamente alla esclusione dell'aggravante di cui all'art. 74 comma 1 DPR 309/90, con rinvio sul punto ad altra sezione della Corte d'Appello di Caltanissetta.
2. Partendo, per ragioni di ordine logico, dalla disamina delle doglianze in punto di responsabilità proposte nell'interesse dell'imputato, va rilevato che le stesse non appaiono fondate. La prima censura, come ampiamente illustrato in premessa, involve la credi- bilità delle dichiarazioni accusatorie nei confronti del PA provenienti da nume- rosi collaboratori di giustizia. La Corte nissena, con motivazione logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto, con cui il ricorrente in concreto non si confronta, riproponendo le argo- mentazioni poste alla base del gravame del merito, ha ritenuto che la condanna in primo grado, con l'esclusione delle aggravanti di cui si è detto, andasse confer- mata, sulla scorta dei plurimi elementi probatori acquisiti agli atti del giudizio per entrambi i reati associativi contestati. Il procedimento oggi in esame, come ricordava già il giudice di primo grado, costituisce la risultante di diversi filoni di indagine, rivitalizzati dopo l'inizio della collaborazione di Di FA BE (originario coimputato) e compendiati in un'u- nica informativa di reato. Le indagini avevano avuto ad oggetto la riorganizzazione della famiglia di LA a seguito dei numerosi che aveva decimato sia il clan degli Emmauello che quello dei NZ, nelle cui fila militavano sia il Di FA che il PA. Dopo l'arresto di RB AS e di PA AN (fratello dell'odierno ricorrente PA VI), in particolare, il Di FA era divenuto stabile punto di riferimento del clan NZ. Di FA era cognato di RB AS, nonché zio di PA AN e PA VI. Sia RB che PA AN erano stati ritenuti colpevoli del reato associativo di stampo mafioso per periodi sovrapponibili a quello in esame. Già il giudice di primo grado aveva ricordato come le indagini mettevano in evidenza come Di FA BE fosse divenuto il braccio operativo di AR AN (esponente di spicco della famiglia NZ, consuocero di Piddu Ma- donia, scarcerato nel giugno 2012 dopo una lunghissima detenzione), operando 12 nel ramo delle estorsioni e nel settore del commercio degli stupefacenti, avvalen- dosi della diretta collaborazione del nipote PA VI. L'appartenenza del Di FA alla "famiglia" gelese di Cosa Nostra emergeva da plurime e concordanti dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia (BI AS EL, AV NG, AV TO, ON EL, ON SE, FE FO, PO LO, MO FI e altri). Da pag. 10 a pag. 30 del provvedimento impugnato si dà conto delle plurime e convergenti chiamate in correità da parte di numerosi collaboratori di giustizia (ON EL, NA EL, MM GI, BI AS Car- melo, EL NC, NI VI e NO EL) i quali hanno, all'u- nisono, individuato nell'odierno ricorrente uno degli appartenenti al clan NZ, agevolato dal legame di parentela con altri ben più referenziati esponenti, quali PA AN e Di FA BE. Quest'ultimo, a sua volta, era divenuto, dopo la sua scarcerazione, stretto collaboratore di RI AN, esponente storico del gruppo il quale aveva agito, a sua volta, dopo la sua scarcerazione nel 2012, in esecuzione di uno specifico mandato ricevuto dal NZ finalizzato ad una riorganizzazione della medesima cosca. La Corte nissena dà ampiamente conto, altresì, da pag. 14 a pag. 25, delle propalazioni accusatorie nei confronti del nipote odierno ricorrente da parte di Di FA BE evidenziando (cfr. pagg. 25-31) come le stesse siano state ri- scontrate dalle attività di captazione poste in essere dalle forze di polizia a bordo dell'autovettura di PA RO, che sarebbe stato tratto in arresto il 22.5.2012 perché trovato in possesso di tre chilogrammi di hashish, che costituiscono pun- tuale riscontro delle dichiarazioni del De BE. Il giudice di primo grado ha proceduto ad una ricostruzione delle travagliate vicende del suo percorso di collaborazione intrapreso con la giustizia dal Di TE fano, e di seguito abbandonato. Di FA BE (sentito in data 26.6.2013, 1.7.2013, 8.7.2013, 9.7.2013, 51 12.7.2013, 24.9.2013, 25.9.2013 e in altre date) riferiva di essere entrato a fare parte della "famiglia", clan NZ fin dal 2000, su invito di Cassarà e di essere stato "ben felice di aderire tale proposta", conoscendo molti appartenenti al clan NZ (RL EL, CO IR e IG AR) ed aggiungeva che in quel periodo si era formata "una nuova generazione del clan NZ" nella quale annoverava il nipote PA AN, Di TO AC, AD Giu- seppe, IN LU, EM EP, IG SE, RI LO, CA AE, NZ AM e D'IC NN. Nel febbraio 2012 AR AN gli aveva detto, dopo la sua uscita dal carcere, che avrebbe dovuto occuparsi del "paese", ovvero reggere LA in quanto lui non avrebbe potuto occuparsene, invitandolo a prendere preliminari contatti 13 con IN GI, del clan Emmanuello, in modo da "fargli capire che oramai eravamo un'unica cosa". Di FA BE riferiva, altresì, che fra il 2012-2013 aveva avuto contatti per il traffico di sostanze stupefacenti con diversi soggetti, fra i quali PA VI, IR CO, IN GI, RB AC e altri. I giudici del gravame del merito hanno argomentatamente e logicamente con- futato la tesi difensiva oggi riproposta secondo cui Di FA BE dovrebbe essere ritenuto inattendibile:
1. per avere interrotto il percorso di collaborazione con la giustizia ritrattando le dichiarazioni precedentemente rese;
2. in virtù dell'esistenza di contrasti con PA VI, legati alla titolarità e possesso dell'im- mobile di via Signorini, formalmente intestato a PA VI ma di fatto utilizzato dalla moglie del Di FA e dalle due figlie, e reclamato dallo stesso collaborante dopo la ritrattazione delle dichiarazioni, anche per poterlo vendere;
3. per avere il medesimo dichiarante ideato di porre in essere un attentato in danno del sosti- tuto procuratore della Repubblica di Caltanissetta Gabriele Paci, con competenza diretta sul territorio di LA;
4. per avere lanciato delle accuse nei confronti dei dirigenti della Squadra Mobile di Caltanissetta affermando di essere stato indotto a rendere determinate dichiarazioni.
3. Quanto all'intervenuta ritrattazione da parte del collaboratore di giustizia la Corte territoriale appare avere fatto buon governo del consolidato dictum di questa Corte di legittimità secondo cui, in tema di valutazione delle dichiarazioni rese da soggetto che abbia successivamente ritrattato le stesse non vigono, come noto, automatismi in quanto principio cui il giudice penale deve attenersi, in materia di valutazione della prova testimoniale, è nel senso che egli può assegnare peso probatorio tanto alla prima o alle prime dichiarazioni quanto a quella o a quelle successive, a seconda degli elementi in suo possesso nel caso concreto, con l'ulteriore precisazione che, in presenza di una ritrattazione non inequivocabil- mente idonea a svalutare le precedenti dichiarazioni, è imposto un controllo più incisivo sulle dichiarazioni iniziali e, possibilmente, sui motivi della variazione del dichiarato, potendosi poi anche pervenire, in presenza di una ritrattazione inat- tendibile o mendace, a ritenere che essa si traduce, proprio perché tale, in un ulteriore elemento di conferma delle originarie dichiarazioni accusatorie (così le richiamate Sez. 3, n. 3141 del 10/12/2013 dep. il 2014, D. V., Rv. 259310; Sez. 2, n. 4100 del 12/1/2016, Cadoni, Rv. 266424). Nello specifico la Corte territoriale ricorda che già il primo giudice, dopo avere individuato le ragioni della ritrattazione da parte del Di FA, ovvero della sua inversione di rotta nel percorso di collaborazione con la giustizia, ragioni di pro- testa e di risentimento verso il magistrato titolare delle indagini, responsabile, a 14 顺 suo dire, di non avergli consentito di vedere la nuova compagna e la bambina nata da tale relazione di appena sette mesi, ha ritenuto che, nonostante la ritrattazione le dichiarazioni precedentemente rese dovessero essere ritenute attendibili, in considerazione del loro contenuto dettagliato e puntuale, oltre che in virtù dei riscontri esterni obiettivi alle stesse. Tale giudizio, espresso dal giudice di prime cure, è stato condiviso dalla Corte nissena con argomentazioni immuni da vizi di legittimità, essendo stato peraltro correttamente evidenziato come le dichiarazioni del Di FA costituiscano solo uno dei tasselli probatori che rafforza il compendio probatorio complessivamente acquisito, senza costituirne il supporto esclusivo. Le stesse, infatti come rilevano i giudici nisseni- al di là della reciproca convergenza rispetto al dato comune rife- rito da tutti gli altri collaboratori di giustizia in ordine all'appartenenza dell'impu- tato al clan dei NZ, hanno trovato preziosi ed inconfutabili riscontri attra- verso l'attività anche tecnica di indagine compiuta dalle forze dell'ordine (ad esem- pio viene ricordata in sentenza l'attività di osservazione e controllo, e videoripresa, effettuata sul territorio nonché le attività di perquisizione e sequestri compiuti in materia di armi e di sostanze stupefacenti). La Corte territoriale, pertanto, logicamente ribadisce che, nel caso in esame, è la ritrattazione a risultare dettata da mera animosità nei confronti degli inquirenti per ragioni del tutto personali senza alcun accompagnamento o riferimento a det- tagli ulteriori per i quali ritenere inverosimili le precedenti dichiarazioni (supportate da elementi oggettivi di riscontro).
4. I giudici del gravame del merito rilevano come tutte le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia sopra indicati hanno trovato, peraltro, elementi obiettivi di riscontro nelle plurime frequentazioni dell'imputato con altri soggetti gravitanti nel medesimo mondo del crimine organizzato, in quanto già oggetto di indagini o condannati e comunque indicati da taluni dei collaboratori, quali RB AS, EM EP, CA AE, AD AN, OM EP e altri (rimandandosi sul punto alle più dettagliate ricostruzioni degli incontri dinanzi il "Centro Colazione" di Di FA LO, contenute alla pag. 159 della sentenza di primo grado ovvero degli incontri con RB AS e EM EP, presso la sala da barba "Hair Fashion" di Recca Saverio, a pag. 161 della medesima sentenza). Del resto, viene ricordato come sia stato lo stesso imputato a rivendi- care l'appartenenza al gruppo nel corso della conversazione n. 2259 del 28.2.2011 con PA AN, nella quale lo stesso VI, nel fare al fratello il resoconto di una riunione avuta con altri soggetti malavitosi catanesi del clan dei "carca- gnusi" dei "Cappello", ammetteva di essersi presentato come "uno dei NZ" 15 Wer per potere "ragionare". Le dichiarazioni de quibus, inoltre, al di là della reciproca convergenza rispetto al dato comune riferito da tutti gli altri collaboratori di giustizia in ordine all'appar- tenenza dell'imputato al clan dei NZ, hanno trovato preziosi ed inconfutabili riscontri -come si legge in sentenza- attraverso l'attività anche tecnica di indagine compiuta dalle forze dell'ordine, e, più specificamente, attraverso l'attività di os- servazione e controllo e videoripresa, effettuata sul territorio, nonché le attività di perquisizione e sequestri compiuti in materia di armi e di sostanze stupefacenti. Quanto ai motivi di dissapore in relazione all'immobile del PA detenuto dalla moglie e dalle figlie del Di FA i giudici del gravame del merito ricordano che, come emerge dalla ricostruzione effettuata nella sentenza di primo grado, Di FA BE ha fatto rientro in LA in data 12.5.2014, dopo avere comunicato l'interruzione del percorso collaborativo avviato con la giustizia avviato nel giugno 2013, venendo ospitato da Cassarà. E dopo tre giorni, ignoti esplodevano tre colpi di arma da fuoco all'indirizzo del portone dell'abitazione del Cassarà il quale, in sede di denuncia, esternava sospetti nei confronti di PA VI. Gli inquirenti - si legge ancora in sentenza- ricollegavano il gesto intimidatorio ad un incontro avvenuto la sera prima (la sera del 14 maggio) presso l'immobile di via Signorini, fra il Di FA e la moglie, RB CE e le loro figlie. Nel corso dell'incontro, infatti, Di FA risultava avere pronunciato minacce di morte nei confronti della ex moglie e delle figlie per indurle a lasciare l'immobile in questione che rivendicava essere di sua proprietà, ancorché intestato al nipote. Di FA ancora comunicava che intendeva trasferirsi presso il suddetto immo- bile con la nuova compagna. Le superiori intenzioni erano state oggetto, peraltro, di una conversazione telefonica fra i due registrata dagli inquirenti nel medesimo giorno (il richiamo è alla conversazione n. 29 del 14.5.2014). Ciò premesso, appare dirimente il rilievo da parte dei giudici del gravame del merito che la rivendicazione della titolarità dell'immobile in contestazione è suc- cessiva al rilascio delle prime dichiarazioni "collaborative" e che perciò la vicenda si palesa ininfluente ai fini della valutazione dell'attendibilità delle medesime e non idonea in alcun modo a giustificare la tesi della totale falsità delle accuse e chia- mate in correità avanzate dallo zio nei confronti di PA VI. Ne deriva una valutazione dell'attendibilità intrinseca del collaborante che pare conforme alla costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità secondo cui, in tema di valutazione della chiamata in reità o correità da parte dell'imputato di reato connesso, l'attendibilità intrinseca del dichiarante non resta esclusa per il solo fatto che egli sia stato mosso da ragioni di astio o risentimento nei confronti dell'accusato, poiché queste ultime non eliminano la valenza probatoria delle ac- 16 cuse, ma fondano soltanto la necessità, per il giudice, di un accertamento partico- larmente approfondito circa la veridicità del loro contenuto (cfr. sul punto Sez. 2, n. 33519 del 21/6/2017, Dinardi, Rv. 270531). Va peraltro ricordato che, in tema di chiamata in correità, gli altri elementi di prova da valutare, ai sensi dell'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen., unitamente alle dichiarazioni del chiamante, non devono avere necessariamente i requisiti ri- chiesti per gli indizi a norma dell'art. 192, comma secondo, cod. proc. pen., es- sendo sufficiente che essi siano precisi nella loro oggettiva consistenza e idonei a confermare, in un apprezzamento unitario, la prova dichiarativa dotata di propria autonomia rispetto a quella indiziaria (Sez. 1, n. 34712 del 2/2/2016; Ausilio, Rv. 267528 che, in applicazione di tale principio, ha ritenuto idonea ad integrare ri- scontro individualizzante, in difetto di possibili spiegazioni alternative, l'assenza di contatti telefonici tra chiamante e chiamato in correità, sia perché accertata - in linea con quanto riferito dal collaborante in ordine al previo accordo fra i due - per il solo periodo immediatamente precedente e successivo al delitto oggetto delle dichiarazioni accusatorie, sia perché inserita in un contesto relazionale connotato, al contrario, da assidui contatti tra gli stessi soggetti e dalla loro accertata colle- ganza criminale).
5. La Corte nissena ricorda che a carico del PA vi sono anche le dichiara- zioni rese da SE RI il quale, sentito nel corso di più interrogatori in data 18.4.20 11 e 3.5.2011, riferiva di avere sentito PA VI dire a CA AE che Di FA BE, dal carcere, aveva dato disposizioni sul fatto che lo stesso CA AE, una volta espiata la misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, avrebbe dovuto interessarsi del traffico di droga. Tale infor- mazione, udita casualmente dal SE mentre i due si trovavano dinanzi il bar pasticceria "Centro Colazione", veniva successivamente confermata dallo stesso PA VI il quale precisava che CA AE era inserito in Cosa Nostra gelese e rispondeva a Di FA BE. E a proposito delle dichiarazioni del SE e della loro attendibilità intrin- seca ad avviso della Corte nissena, a sostegno della tesi della loro attendibilità, depone il fatto che gli eventi ricostruiti dal SE hanno trovato specifico ri- scontro attraverso i risultati della compiuta attività captativa. Anche quanto riferito su PA VI (per averlo udito dire al medesimo dinanzi il "Centro Colazione") risulta essere in piena armonia con le acquisizioni probatorie ulteriori del processo. Infine, non si comprenderebbe -si domandano logicamente i giudici di appello- perché SE RI avrebbe dovuto rendere dichiarazioni calunniose nei con- fronti del PA, visto che quest'ultimo nella vicenda con "i carcagnusi" di CA risulta essere intervenuto in suo favore, come mediatore, anche chiamando in 17 aiuto altri "più qualificati" esponenti della "famiglia" ( come lo stesso Di FA, secondo quanto dal medesimo riferito, o BI IO). Corretto appare anche il rilievo che non può inferirsi automaticamente la prova della falsità delle dichiarazioni in questione da un generico interesse ad ac- creditarsi con gli organi inquirenti rispetto ad altra vicenda processuale nella quale il dichiarante risulta essere coinvolto, trovando nel caso di specie, la veridicità delle medesime dichiarazioni conferma attraverso ulteriori diverse fonti probatorie. Rispetto alla vicenda esposta dal SE sui contatti avuti con soggetti ma- lavitosi catanesi dai quali aveva ricevuto incarichi come consulente non portati a compimento- la corte territoriale pone condivisibilmente l'accento sull'atteggia- mento tenuto dall'imputato, il quale non esitava a presentarsi agli stessi "carca- gnusi" come esponente della famiglia mafiosa di LA, ben sapendo di appartenervi e di potere contare sull'appoggio dei responsabili della stessa famiglia e di Di TE fano, in particolare, come confermato da quest'ultimo (le cui dichiarazioni forni- scono, secondo quanto sopra richiamato, l'esatta chiave di lettura delle risultanze complessive acquisite in merito a tale vicenda). Manca, in definitiva -secondo la logica conclusione dei giudici del gravame del merito- la prova di elementi obiettivi e specifici che possano giustificare un rancore effettivo fra le parti e ritenere le dichiarazioni del SE frutto di un'artificiosa ricostruzione.
6. La Corte nissena ha già logicamente confutato anche la tesi difensiva oggi riproposta circa la risalenza nel tempo delle circostanze emerse dalle dichiara- zioni rese da alcuni collaboratori di giustizia escussi (quelli che risultavano avere avviato la loro collaborazione in tempi meno prossimi), evidenziando, condivisibil- mente, come ciò che conta sia, piuttosto, il dato della continuità temporale evin- cibile dalle superiori dichiarazioni, complessivamente considerate, ovvero l'univoca concordanza rispetto al dato riferito da tutti i collaboratori sopra indicati sull'ap- partenenza dell'imputato al clan NZ, peraltro a partire da epoca ben più re- mota rispetto a quella ritenuta dal primo giudice. Il fatto che le dichiarazioni di alcuni collaboratori possano apparire "generiche" (e in proposito vengono richiamate le dichiarazioni dei fratelli ON o a quelle di BI, di MM GI) trova giustificazione, secondo la corte di appello nel fatto che si tratta di collaboratori i quali risultano avere avviato da tempo la colla- borazione con la giustizia e che soltanto a partire dal 2012, dopo la scarcerazione di Di FA BE e la progressiva ascesa criminale del medesimo, il pactum sceleris fra l'imputato ed il sodalizio mafioso dei "NZ" avrebbe trovato un definitivo suggello. La medesima considerazione consente, altresì, di spiegare, se- 18 condo i giudici del gravame del merito, come mai le dichiarazioni di altri collabo- ratori escussi, quali NO EL, NI VI e dello stesso Di FA, appaiano più ricche di dettagli, trattandosi di collaborazioni più recenti. Non condivisibili appaiono, ancora, per la Corte territoriale i rilievi (poco chiari), e privi di elementi obiettivi su cui radicarsi, espressi in ordine alla presunta inattendibilità delle dichiarazioni rese da NO EL (per essere l'impu- tato "padre -non riconosciuto del di lui figlio"), oltre che i rilievi espressi sulla presunta inattendibilità delle dichiarazioni rese dal collaboratore NI Da- vide. Quest'ultimo - rileva la Corte territoriale- non riferisce solo circostanze ap- prese dall'imputato, bensì anche elementi ulteriori dei quali ha avuto diretta cono- scenza (come la vicenda inerente il BI). Inoltre, secondo la Corte nissena, non va omesso di considerare la valenza delle medesime dichiarazioni per il peso delle stesse nell'economia processuale, sempre in ragione del loro intreccio rispetto ad altre acquisizioni probatorie (basti considerare che sulla vicenda BI le dichia- razioni del NI risultano rispondenti a quelle rese dal Di FA). Peraltro, questa Corte di legittimità ha costantemente affermato che le dichia- razioni "de relato" aventi ad oggetto le confidenze ricevute dall'imputato sono ido- nee a costituire un riscontro alla chiamata in correità del medesimo (cfr. ex multis Sez. 6, n. 43526 del 3/10/2012, Ritorto e altri, Rv. 253710 conf. Sez. 1, n. 25 del 11/12/2008 dep.il 2009, Pesce, Rv. 242369; Sez. 1, n. 24249 del 25/2/2004, Co- sentino, Rv. 228550 7. Infondati appaiono anche i motivi afferenti la riconosciuta sussistenza di un'associazione ex art. 74 Dpr. 309/90 e l'appartenenza ad essa del PA. La Corte territoriale, argomentatamente, evidenzia come la prova di tale reato si palesi dal tenore delle conversazioni ambientali e telefoniche, oggetto di inter- cettazione, dalle dichiarazioni rese da Di FA BE, nonché dall'esito dell'at- tività di perquisizione e sequestro eseguita in data 22.5.2013 sull'autovettura in uso a Di PA RO, fermato sulla SS 117 bis in direzione LA, rinvenuto in pos- sesso di tre involucri sigillati contenenti tre chili e duecento grammi di sostanza stupefacente tipo hashish, occultata all'interno del filtro dell'aria del vano motore. Si tratta dio chiari elementi di conferma di un'attività continua ed incessante di spaccio di sostanze stupefacenti svolta dall'imputato all'interno di una struttura stabile e organizzata, facente capo a Di FA BE. Corretto appare il richiamo alla giurisprudenza di questa Corte di legittimità (e al dictum delle sentenze 8033/2012 e 10458/2016), che va anche ricordato avere affermato come, circa gli elementi che caratterizzano l'associazione di cui all'art. 74 del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, per la configurabilità della stessa non è richiesta la presenza di una complessa ed articolata organizzazione, dotata 19 di notevoli disponibilità economiche, ma è sufficiente l'esistenza di una struttura, anche rudimentale, desumibile dalla predisposizione di mezzi e dalla suddivi- sione dei ruoli, per il perseguimento del fine comune, idonea a costituire un sup- porto stabile e duraturo alla realizzazione delle singole attività delittuose (cfr., ex plurimis, sez. 1, n. 30463 del 7.7.2011, Cali, rv. 251011; sez. 1, n. 4967 del 22.12.2009 - dep. 8.2.2010, Galioto, rv. 246112). Nemmeno è necessaria l'esi- stenza di un'articolata e complessa organizzazione, connotata da una struttura gerarchica con specifici ruoli direttivi e dotata di disponibilità finanziarie e stru- mentali per un'estesa attività di commercio di stupefacenti, ma è sufficiente anche un'elementare predisposizione di mezzi, pur occasionalmente forniti da taluno de- gli associati o compartecipi, sempre che gli stessi siano in concreto idonei a rea- lizzare in modo permanente il programma delinquenziale oggetto del vincolo as- sociativo (sez. 6, n. 25454 del 13.2.2009, Mammoliti e altri, rv. 244520, fattispe- cie nella quale la Corte ha ravvisato il reato con riguardo alla partecipazione ad un piccolo ed autonomo sodalizio, collegato ad un'organizzazione criminale più vasta, al fine di assicurarsi consistenti forniture di stupefacenti da destinare alla riven- dita). In altri termini, ai fini della configurabilità del delitto associativo ex art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, l'elemento organizzativo assume un rilievo secondario, essendo sufficiente anche un'organizzazione minima perché il reato si perfezioni (cfr. sul punto sez. 2, n. 16540 del 27.3.2013, Piacentini e altri che ha ritenuto corretta la sentenza di merito che, ai fini dell'esclusione del reato, aveva giudicato irrilevante e, comunque, non provato il fatto che i correi non aves- sero stabile organizzazione e fossero sempre alla ricerca di mezzi per la commis- sione dei delitti scopo). L'elemento aggiuntivo e distintivo del reato associativo rispetto alla conti- gua fattispecie del concorso di persone nel reato continuato (di detenzione e spac- cio di sostanze stupefacenti) è stato correttamente ravvisato nel carattere dell'ac- cordo criminoso che contemplava la commissione di una serie non previa- mente determinata di delitti, con permanenza del vincolo associativo tra i par- tecipanti che, anche al di fuori dell'effettiva commissione dei singoli reati program- mati, assicuravano la propria disponibilità duratura e indefinita nel tempo al per- seguimento del programma criminoso proprio del sodalizio (in tal senso sez. 5, n. 42635 del 4.10.2004, Collodo ed altri, rv. 229906). Ai fini della configurabilità di un'associazione finalizzata al narcotraffico, è dunque necessario: a) che almeno tre persone siano tra loro vincolate da un patto associativo (sorto anche in modo informale e non contestuale) avente ad oggetto un programma criminoso nel settore degli stupefacenti, da realizzare attraverso il coordinamento degli apporti personali;
b) che il sodalizio abbia a disposizione, con 20 sufficiente stabilità, risorse umane e materiali adeguate per una credibile attua- zione del programma associativo;
c) che ciascun associato, sia a conoscenza, quanto meno, dei tratti essenziali del sodalizio, e si metta stabilmente a disposi- zione di quest'ultimo (in tali termini la condivisibile sez. 6, n. 7387 del 3.12.2013 dep. il 17.2.2014, Pompei, rv. 258796).
8. In relazione alla specificità dei ruoli dei singoli partecipi il Collegio ritiene altresì di condividere e dover ribadire l'orientamento costante della giuri- sprudenza di questa Corte di legittimità, secondo cui sia il fornitore che il ri- venditore abituali devono considerarsi parimenti partecipi dell'associazione, an- che se non conoscono personalmente tutti i soggetti che ne fanno parte. Va pertanto riaffermato il principio di cui al precedente di questa Corte re- golatrice costituito da sez, 6 n. 3509/2012 per cui, in definitiva, l'associazione per delinquere, finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, può dirsi realizzata sia dalla unione di più persone che operano, anche in via soltanto parallela, per la realizzazione di profitti con lo spaccio della droga, sia dal vincolo che lega l'impor- tatore, che si adopera per rifornire il mercato, in via continuativa, con l'organizza- zione territoriale dedita allo spaccio, purché tutti i soggetti abbiano la consapevo- lezza di agire nell'ambito di una organizzazione, nella quale l'attività dei singoli si integrano strumentalmente per la finalità perseguita e purché l'acquirente-riven- ditore sia stabilmente disponibile, inoltre, a ricevere le sostanze stupefacenti con tale continuità da proiettare il singolo atto negoziale oltre la sfera individuale, come elemento della complessiva ed articolata struttura organizzativa. Integra -secondo quanto precisato in altra pronuncia più recente- la condotta di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti la costante disponibilità a fornire le sostanze di cui il sodalizio fa traffico, tale da determinare un durevole rapporto tra fornitore e spacciatori che immettono la droga nel con- sumo al minuto, sempre che si accerti la coscienza e volontà di far parte dell'as- sociazione, di contribuire al suo mantenimento e di favorire la realizzazione del fine comune di trarre profitto del commercio di droga (sez. 6, n. 41612 del 19.6.2013, Manta, rv. 257798). E' stato anche precisato che per la configurabilità della condotta di parteci- pazione ad un'associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti non è ri- chiesto un atto di investitura formale ma è necessario che il contributo dell'a- gente risulti funzionale per l'esistenza dell'associazione in un dato momento sto- rico (così sez. 4, n. 51716 del 16.10.2013, Amodio e altri, rv. 257905, fattispecie in cui la Corte ha riconosciuto il ruolo di partecipe al soggetto che risultava essere l'intestatario del contratto di locazione dell'immobile all'interno del quale era oc- cultata e venduta la sostanza stupefacente). 21 8. La Corte territoriale rileva come sia emersa nel caso che ci occupa la prova di una stabile organizzazione criminale, diretta da Di FA BE, nella quale l'imputato è stato inserito a pieno titolo, tanto da avere diretti e ripetuti contatti con il fornitore (si vedano le intercettazioni relative agli scambi con Di PA RO), portando a compimento transazioni di notevole valore economico, venendo inca- ricato di ricevere in consegna la droga, provvedendone al pagamento e curandone il successivo smistamento attraverso una rete consolidata di soggetti che gli ga- rantivano uno smercio quasi immediato dello stesso stupefacente (mentre la quan- tità che rimaneva invenduta rimaneva in custodia nella casa di "via Micca" secondo quanto dichiarato dallo stesso Di FA). Quanto ai rilievi difensivi espressi sulla mancanza di prove di una "cassa co- mune", gli stessi sono stati condivisibilmente ritenuti superabili in considerazione degli innegabili interessi economici che ciascun compartecipe all'associazione ri- poneva sul vincolo associativo, ricavando il proprio profitto da quanto ricavato dalla cessione a terzi dello stupefacente ricevuto in consegna "in conto vendita". La ripetizione dei contatti fra l'imputato (e tramite lo stesso il Di FA) e Di PA RO- per la loro cadenza settimanale e la loro inerenza a transazioni aventi ad oggetto rilevanti quantitativi di sostanza stupefacente, suscettibili di es- sere immessi sul mercato solo attraverso una stabile rete di spacciatori che, in- vero, ne assicuravano uno smistamento in "tempo reale"- è stato logicamente ri- tenuto costituire prova della esistenza di una stabile struttura a monte, pronta alla recezione della sostanza stupefacente ed alla sua successiva commercializzazione, ancorché rudimentale e ad un livello di organizzazione di base. Dalla lettura del capo di imputazione si evince come la contestazione abbia fatto riferimento, oltre che a RB AS e PA AN (invero arrestati nel 2011 e nel 2012, poco prima del periodo temporale preso in considerazione dal primo Giudice) anche ad altri "soggetti ancora da identificare" e tale conside- razione ha indotto i giudici del gravame del merito, argomentatamente, a superare l'osservazione della difesa secondo la quale RB AS e PA AN risulterebbero avere operato in periodi pregressi a quello ritenuto dal primo giudice e non sovrapponibili a quelli cui si riferiscono le condotte oggi in esame, Non può revocarsi in dubbio, inoltre, secondo quanto si legge nella sentenza impugnata, che si tratta di associazione che ha tratto alimento dall'inserimento dei medesimi soggetti in una fitta trama di rapporti derivanti dall'essere esponenti della parallela organizzazione criminale mafiosa con vocazione ad un controllo to- talizzante sul territorio. Del resto è lo stesso fornitore Di PA a fornire contezza 2 22 2 di quanto appena detto, nel momento in cui comunica al proprio amico di avere conosciuto Di FA come "capo mafia".
9. Non sussistono per la Corte territoriale i presupposti per ricondurre i fatti nell'alveo dell'ipotesi prevista dal sesto comma dell'art. 74 D.P.R. 309/90 avuto riguardo alla intensità dei contatti monitorati fra l'imputato e il suddetto Di PA, e soprattutto alla entità delle forniture effettuate e concordate, per più chilo- grammi di stupefacente a settimana (ora quattro, ora dieci, ora sette). Ed anche sotto tale aspetto la sentenza impugnata si colloca nell'alveo della costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità secondo cui La fattispecie associativa prevista dall'art. 74, comma sesto, d.P.R. n. 309 del 1990 è configurabile a condizione che i sodali abbiano programmato esclusiva- mente la commissione di fatti di lieve entità, predisponendo modalità strutturali ed operative incompatibili con fatti di maggiore gravità e che, in concreto, l'attività associativa si sia manifestata con condotte tutte rientranti nella previsione dell'art. 73 comma quinto d.P.R. n. 309 del 1990. (così Sez. 6, n. 12537 del 19/1/2016, Biondi ed altri, Rv. 267267 in cui la Corte ha escluso la sussistenza dell'associazione minore valorizzando la concreta capacità operativa, il numero delle condotte, la diversa tipologia di sostanze trattate ed il quantitativo delle ces- sioni). In altri termini, l'ipotesi associativa prevista dal comma sesto dell'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 richiede, quale imprescindibile condizione, che tutte le sin- gole condotte commesse in attuazione del programma criminoso siano sussumibili nella fattispecie dei fatti di lieve entità e di minima offensività previsti dall'art. 73, comma quinto, del medesimo d.P.R. n. 309. (così Sez. 1, n. 4875 del 19/12/2012 dep. il 2013, Abate ed altri, Rv. 254194 che, in applicazione del principio, ha escluso detta ipotesi in un caso in cui le sole condotte di spaccio potevano essere considerato di lieve entità, ma non altrettanto quelle di acquisto ai fini dell'approv- vigionamento dello stupefacente a beneficio degli associati). 10. Quanto agli ulteriori profili di doglianza proposti nell'interesse del PA, detto che le doglianze in punto di sussistenza del reato di cui all'art. 416bis cod. pen. si sostanziano in una riproposizione tout court dei motivi di appello, va ricor- dato che secondo la giurisprudenza di questa Corte di legittimità i reati di associa- zione per delinquere, generica o di stampo mafioso, concorrono con il delitto di associazione per delinquere dedita al traffico di sostanze stupefacenti, anche quando la medesima associazione sia finalizzata alla commissione di reati concer- nenti il traffico degli stupefacenti e di reati diversi (Sez. Un., n. 1149 del 25/9/2008 dep. il 2009, Magistris, Rv. 241883). Ciò perché come spiegano le SSUU Magi- - 23 stris, i due reati tutelano beni giuridici in parte diversi: il primo il solo ordine pub- blico, mentre il secondo, oltre alla tutela dell'ordine pubblico, finalità tipica di tutti i delitti associativi, mira alla difesa della salute individuale e collettiva contro l'ag- gressione della droga e della sua diffusione. Costituisce ius receptum di questa Corte di legittimità la considerazione che, in effetti, il delitto di cui all'articolo 74 del DPR 309/90 presenta degli elementi specializzanti rispetto a quello di cui all'articolo 416 cod.pen., perché a tutti gli elementi costitutivi della associazione per delinquere, vincolo tendenzialmente permanente, indeterminatezza del programma criminoso, esistenza di una strut- tura adeguata allo scopo, aggiunge quello specializzante della natura dei reati fine programmati che devono essere quelli previsti dall'articolo 73 del DPR 309/90 (così fin da Sez. 5 n. 5791/2000 e Sez. VI 11413/1995). Cosicché, se una associazione venga costituita al solo scopo di operare nel settore del traffico degli stupefacenti gli agenti non potranno essere puniti a doppio titolo, ovvero per la violazione dell'articolo 416bis cod. pen. e dell'articolo 74 del DPR 309/90, mentre se l'asso- ciazione ha lo scopo di commettere traffico di stupefacenti ed anche altri reati, è ben possibile che gli agenti vengano puniti per entrambi i reati. Manifestamente infondati sono anche i motivi che attingono la motivazione del provvedimento impugnato laddove è stata riconosciuta la circostanza aggra- vante di cui all'art. 7 1. 203/91 rispetto ad un imputato che, non va dimenticato, è risultato egli stesso partecipe del clan NZ. La doglianza sul punto si palesa del tutto generica, avendo dato conto i giudici del merito, nel complesso della loro motivazione che si trattava di attività, in primis la detenzione delle armi, connesse allo svolgimento delle tipiche attività criminose proprie del sodalizio (estorsioni ed intimidazioni violente in primis), non potendo, pertanto, dubitarsi in ordine alla configurabilità della contestata circostanza ag- gravante di cui all'art. 7 della legge 203/91. Infondato è anche il motivo di ricorso circa il diniego delle circostanze atte- nuanti generiche, avendo la Corte territoriale dato conto di avere valutato tutti gli elementi a propria disposizione, concludendo che non sussistono elementi di segno positivo per concedere le stesse. In caso di diniego, soprattutto dopo la specifica modifica dell'articolo 62bis c.p. operata con il d.l. 23.5.2008 n. 2002 convertito con modif. dalla I. 24.7.2008 n. 125 che ha sancito essere l'incensuratezza dell'imputato non più idonea da sola a giustificarne la concessione va ribadito che sarebbe stato assolutamente suffi- ciente che il giudice si fosse limitato a dar conto, di avere ritenuto l'assenza di elementi o circostanze positive a tale fine. In tema di attenuanti generiche, infatti, posto che la ragion d'essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, in 24 senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in conside- razione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del sog- getto che di esso si è reso responsabile, la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da dar luogo all'obbligo, per il giudice, ove questi ritenga invece di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo, l'affermata insussistenza. Al contrario, secondo una giurisprudenza univoca di questa Corte Suprema, è la suindicata meritevolezza che necessita essa stessa, quando se ne affermi l'esi- stenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio;
trattamento la cui esclusione risulta, per converso, adeguatamente motivata alla sola condizione che il giudice, a fronte di specifica richiesta dell' imputato volta all'ottenimento delle attenuanti in questione, indichi delle plausibili ragioni a so- stegno del rigetto di detta richiesta, senza che ciò comporti tuttavia la stretta necessità della contestazione o della invalidazione degli elementi sui quali la ri- chiesta stessa si fonda (così, ex plurimis, Sez. 1, n. 29679 del 13/6/2011, Chiofalo ed altri, Rv. 219891; Sez. 1, n. 11361 del 19/10/1992, Gennuso, Rv. 192381; Sez. 1 n. 12496 del 21/9/1999, Guglielmi ed altri, Rv. 214570; Sez. 6, n. 13048 del 20/6/2000, Occhipinti ed altri, Rv. 217882). 11. Fondato, invece, è il ricorso proposto dal PG di Caltanissetta. Sussiste, infatti, il denunciato vizio di contraddittorietà della motivazione del provvedimento impugnato. La Corte territoriale, dopo aver ritenuto di non dovere condividere i rilievi formulati dalla difesa nel suo atto di appello in ordine alla sussistenza del reato associativo di cui all'art. 74 DPR 309/90, con una motivazione di appena 5 righe, esclude la contestata aggravante di cui al primo comma dell'art 74 DPR 309/90, ovvero l'essere VI PA uno degli organizzatori dell'associazione, affermando che ". . .appaiono condivisibili i rilievi della difesa in ordine alla mancanza di ele- menti obiettivi che possano attribuire all'imputato una posizione apicale in seno alla medesima organizzazione..." (così a pag. 41 della sentenza impugnata). In altri termini, dopo avere respinto le censure difensive sull'esistenza del sodalizio criminoso di cui all'art. 74 DPR 309/90 con una motivazione in cui era stato ampiamente sottolineato il ruolo di primo piano di VI PA, i suoi stabili contatti e le transazioni di grosso valore economico che egli svolgeva in prima persona, pagando i fornitori e coordinando lo spaccio, con quella che effettiva- mente come lamenta il PG ricorrente è una formula di mero stile dalla quale - non si evince quale sia stato il ragionamento seguito per giungere a tale conclu- sione, contraddittoriamente, i giudici del gravame del merito escludono in capo 25 all'odierno imputato la sussistenza dell'aggravante di cui al primo comma dell'art. 74 Dpr. 309/90. Nessun elemento, in realtà, vi è per accedere all'ipotesi avanzata dal PG ri- corrente -che pertanto rimane tale- secondo cui tale esclusione può essere stata collegata alla ritenuta già in primo grado esclusione della corrispondente ipotesi apicale per il reato associativo di cui all'art. 416bis cod. pen. In realtà, se così fosse, avrebbe comunque ragione il PG ricorrente a dolersi che la motivazione sarebbe comunque affetta da violazione di legge poiché non aderente ai principi elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità in merito alla sostan- ziale autonomia tra il delitto di cui all'articolo 416bis cod. pen. e quello di cui all'articolo 74 del DPR 309/90. In realtà, per quello che può rilevarsi dalla sentenza impugnata, si tratta solo di una motivazione al tempo stesso, sul punto, insufficiente e contraddittoria, che dovrà essere rivisitata dal giudice del rinvio, che dovrà tenere conto dei principi più volte affermati da questa Corte di legittimità secondo cui la qualifica di orga- nizzatore di un'associazione per delinquere finalizzata al traffico della sostanze stupefacenti spetta a chi assume poteri di gestione, quand'anche non piena- mente autonomi, in uno specifico e rilevante settore operativo del gruppo (così questa Sez. 4, n. 45018 del 23/10/2008, Cela ed altro, Rv. 242032 in relazione ad un caso in cui è stata riconosciuta la qualifica di organizzatore in capo al sog- getto che manteneva per conto dell'associazione i contatti con il fornitore estero del sodalizio e con gli spacciatori reclutati nel territorio nazionale). Nel solco di quella pronuncia, anche la giurisprudenza successiva ha affermato che organizzatore è chi coordina l'attività degli associati ed assicura la funzionalità delle strutture nelle quali il sodalizio si articola, precisando che tale ruolo non ri- chiede che esso sia necessariamente svolto con rifermento all'associazione nella sua interezza, potendo risultare sufficiente, allorquando il sodalizio criminoso ri- sulti ramificato, il coordinamento anche delle sole articolazioni territoriali attra- verso le quali l'associazione criminale è strutturata e si diparte, trattandosi di un ruolo interscambiabile, nel senso che non risale esclusivamente a un momento cronologico anteriore alla formazione dell'associazione tanto da dover coincidere necessariamente con tale momento, e plurale, nei senso che anche eventualmente più soggetti, in relazione alla struttura dell'associazione, possono svolgere attività di programmazione e pianificazione delle attività criminali. Pacifico, in altri termini, è che la condotta di organizzazione, come titolo au- tonomo di reato, differisca, quindi, dalla condotta di partecipazione perché, mentre quest'ultima si concreta in una generica adesione ad un organismo già costituito e strutturato da altri e del quale, entrandone a far parte, l'associato si limita ad 26 accettare scopi e programmi, la prima richiede un'attività di coordinamento strut- turale con l'attribuzione di compiti di programmazione e di pianificazione che non sono limitati alla sola fase genetica di costituzione del vincolo associativo e, quindi, non si esauriscono con l'avvio dell'impresa criminosa, ma che devono assistere l'associazione per tutta la durata (cfr. sul punto Sez. 1, n. 12812 del 25/02/2011, Scopelliti, Rv. 249853). Ancora di recente, condivisibilmente, si è affermato che la qualifica di orga- nizzatore in un'associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupe- facenti spetta a chi coordina l'attività degli associati ed assicura la funzionalità delle strutture del sodalizio, non essendo peraltro necessario che tale ruolo sia svolto con riferimento all'associazione nella sua interezza, potendo risultare suffi- ciente il coordinamento di una sua articolazione territoriale (così Sez. 3, n. 40348 del 6/7/2016, Martiello, Rv. 267761 in un caso in cui la Corte ha ritenuto corretta la qualifica, ravvisata dal giudice di merito nei confronti dell'organizzatore dello snodo italiano di una associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, svolto at- traverso lo stabile e controllato invio di corrieri dal Sudamerica). A ben guardare, il principio è comune a quello che è stato affermato anche per l'associazione per delinquere "semplice" di cui all'art. 416 cod. pen. ove si è consolidato il dictum secondo cui la qualifica di organizzatore spetta all'affiliato che, sia pure nell'ambito delle direttive impartite dai capi e non necessariamente dalla costituzione del sodalizio criminoso, esplica con autonomia la funzione di curare il coordinamento dell'attività degli altri aderenti ovvero l'impiego razionale delle strutture e delle risorse associative o di reperire i mezzi necessari alla realiz- zazione del programma criminoso (in tal senso vedasi Sez. 5, n. 37370 del 7/6/2011, Bianchi ed altri, Rv. 250491 in relazione ad una fattispecie relativa all'attività esercitata in seno ad un sodalizio dedito alla commissione di reati falli- mentari da parte del professionista impegnatosi nella costituzione di società all'e- stero strumentali all'occultamento delle risorse finanziarie distratte). 12. Al rigetto del ricorso proposto nell'interesse di PA VI consegue, ex lege, la condanna dello stesso al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla esclusione dell'aggravante di cui all'art. 74 comma 1 DPR 309/90 con rinvio sul punto ad altra sezione della Corte d'Appello di Caltanissetta. Rigetta il ricorso di PA VI che condanna al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 5 ottobre 2017 Il Presidente Il Consigliere estensoreestensore Vincenzo Pezzelseppelle NC Maria Ciampi 27 Il Funzionato Giudiziario Par Depositata in Cancelleria Oggi. 27 NOV. 2017 Il Funzionario Gilddiziario Patrizia orra