Cass. pen., sez. IV, sentenza 05/10/2017, n. 53568
CASS
Sentenza 5 ottobre 2017

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Nell'ipotesi di dichiarazioni accusatorie rese da un collaboratore di giustizia e di successiva ritrattazione non inequivocabilmente idonea a svalutarle, il giudice, in sede di giudizio abbreviato, può legittimamente assegnare peso probatorio alle prime dichiarazioni, a condizione che eserciti su queste un controllo più incisivo, possibilmente esteso ai motivi della variazione del dichiarato, potendo anche giungere a ritenere che la ritrattazione inattendibile o mendace si traduce, proprio perché tale, in un ulteriore elemento di conferma delle accuse originarie. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la valutazione di attendibilità delle originarie dichiarazioni accusatorie, poi ritrattate, rese da un collaboratore di giustizia, in considerazione del loro contenuto dettagliato e puntuale, dei riscontri esterni obiettivi alle stesse, e delle ragioni della ritrattazione ravvisate nel risentimento nutrito dal collaboratore nei confronti degli inquirenti).

La fattispecie associativa prevista dall'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990, è configurabile a condizione che i sodali abbiano programmato esclusivamente la commissione di fatti di lieve entità, predisponendo modalità strutturali ed operative incompatibili con fatti di maggiore gravità e che, in concreto, l'attività associativa si sia manifestata con condotte tutte rientranti nella previsione dell'art.73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva escluso la sussistenza della fattispecie in questione valorizzando l'entità delle forniture concordate ed effettuate, per più chilogrammi di stupefacente a settimana).

La qualifica di "organizzatore", all'interno di un'associazione criminosa dedita al traffico di sostanze stupefacenti, spetta a chi assume poteri di gestione, quand'anche non pienamente autonomi, in uno specifico e rilevante settore operativo del gruppo. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto contraddittoria la sentenza impugnata che, pur avendo riconosciuto la partecipazione all'associazione, aveva negato la qualifica di organizzatore in capo al soggetto che stabilmente gestiva in prima persona transazioni di grosso valore economico pagando i fornitori e coordinando lo spaccio).

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    Redazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 20 maggio 2022

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 05/10/2017, n. 53568
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 53568
Data del deposito : 5 ottobre 2017

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