Sentenza 23 novembre 2000
Massime • 1
In tema di associazione per delinquere, il sopravvenuto stato detentivo di un soggetto non determina la necessaria ed automatica cessazione della partecipazione al sodalizio criminoso di appartenenza, atteso che, in determinati contesti delinquenziali, i periodi di detenzione sono accettati dai sodali come prevedibili eventualità le quali, da un lato, attraverso contatti possibili anche in pendenza di detenzione, non impediscono totalmente la partecipazione alle vicende del gruppo e alla programmazione delle sue attività e, dall'altro, non fanno cessare la disponibilità a riassumere un ruolo attivo non appena venga meno il forzato impedimento. (Fattispecie in tema di cessazione della permanenza rilevante ai fini della decorrenza del termine di prescrizione del delitto di cui all'art. 416 C.P., in relazione alla quale la Corte ha ritenuto corretta la valutazione del giudice di merito che, sulla base dei predetti parametri, aveva accertato la persistenza del vincolo associativo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/11/2000, n. 12907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12907 |
| Data del deposito : | 23 novembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. RENATO TERESI - Presidente - del 23/11/2000
1. Dott. SEVERO CHIEFFI - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. PIERO MOCALI - Consigliere - N. 1028
3. Dott. PAOLO BARDOVAGNI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. GIUSEPPE DE NARDO - Consigliere - N. 20395/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
1) LO AN, n. 08/09/1949 a Chioggia;
2) AL AN CA CO, n. 02/01/1946 a Conegliano;
3) AB NO, n. 19/11/1947 a Conselve;
4) AB RL, n. 23/05/1954 a Bassano del Grappa;
5) HI FA, n. 26/12/1957 a Bologna;
6) LA OS ZO, n. 17/06/1950 a Cittanova;
7) NI AL, n. 04/02/1942 a Verona;
8) RI LT, n. 04/03/1946 a Crema;
9) UF OL, n. 17/03/1940 a Susegana,
avverso la sentenza in data 19.11.1999 della Corte d'Appello di Venezia Visti gli atti, la sentenza denunziata e i ricorsi;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Bardovagni
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Carmine DI ZENZO che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi di RI LT e UF OL e il rigetto degli altri gravami
Uditi i difensori, Avv. IO ARICÒ per LO AN, LA RR per UF OL, IO OR per RI LT, AT ER per AL AN CA CO e AB NO, TO UN per LA OS ZO, Finizio Di TOMMASO in sostituzione dell'Avv. Alfonso MARTUCCI per HI FA Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza emessa il 4.1.1995 dal Giudice Istruttore del Tribunale di Venezia, in procedimento che proseguiva con il rito previsto dal C.P.P. del 1930, sessantuno persone venivano tratte a giudizio per rispondere di partecipazione ad associazione per delinquere e numerosi delitti-scopo, in prevalenza sequestri di persona a fine di estorsione. Buona parte degli imputati optava per il giudizio abbreviato ai sensi dell'art. 247 delle norme transitorie del C.P.P. del 1988; fra questi, LO AN detto LO, AL AN CA CO, AB NO, AB RL, HI FA, LA OS ZO, NI AL, RI LT e UF OL che, avverso la pronuncia di condanna in data 19.7.1995 del Tribunale di Venezia, proponevano appello.
La Corte distrettuale, con sentenza del 19.11.1999, riduceva le pene inflitte al AL AN CA, al RI, al LA OS ed al UF, dichiarava prescritto il reato associativo nei confronti del NI e confermava nel resto le condanne. Quanto al LO, osservava che il suo coinvolgimento nel "clan" zingaresco che faceva capo ai IE e nel sequestro di Pasti CO EL risultava dalle dichiarazioni del collaboratore BA RI, il quale affermava di avere commesso con i IE numerosi reati contro il patrimonio;
quando costoro decisero di dedicarsi ai sequestri di persona aveva però preferito restare estraneo ed aveva egli stesso indicato il LO come persona idonea a sostituirlo. Era stato poco dopo arrestato;
mentre si trovava in carcere i IE avevano promesso di rifondergli le spese di difesa con i proventi del sequestro Pasti, allora in corso. Scarcerato il 2.8.1980 si era incontrato con il AL AN CA ed il LO, i quali gli avevano mostrato parte del riscatto, precisando che del riciclaggio era stato incaricato il LO. Questi, secondo il collaboratore, si era anche occupato di procurare all'organizzazione ambienti per la custodia dei sequestrati, contattando certi BO IA e RI DI. Da tali dichiarazioni emergeva dunque un inserimento organico dell'imputato nel gruppo criminale, con compiti di supporto logistico e riciclaggio, resogli agevole da contatti con la banda MA con la quale contemporaneamente gestiva un traffico di eroina. Il BA viene ritenuto attendibile per i rapporti privilegiati con IE LO, capo del "clan", e per l'assenza di rilevabili motivi di malanimo che potessero indurlo ad incolpare il LO. Elementi di conferma erano tratti, quanto all'opera svolta per procacciare immobili utilizzabili per la custodia degli ostaggi, dalle dichiarazioni di RI DI e dalla scoperta di una casa appartenente a BO IA, già predisposta all'impiego divisato. L'attività di riciclaggio era riferita anche dal NI, nonché da LA RI, US MP, RO LI e UI. IN IA precisa di avere accompagnato il LO ad un incontro con altri consociati, che gli avevano consegnato denaro da riciclare subito dopo il pagamento del riscatto da parte della famiglia Pasti;
incontro del resto direttamente osservato dalla P.G., venutane al corrente tramite intercettazioni telefoniche sulle utenze in uso ai IE, dalle quali emergevano anche ripetuti contatti tra costoro e l'imputato nel corso del sequestro. Veniva pertanto riconosciuta la responsabilità sia per il reato associativo, sia per il concorso nel sequestro, in funzione di addetto al riciclaggio del riscatto. Nè tale opera poteva essere ricondotta alla previsione dell'art. 648 bis C.P., risultando dalle acquisizioni sopra citate che aveva costituito oggetto di preventivo accordo nell'ambito del progettato sequestro." Quanto al reato di cui all'art. 416 C.P., il "clan" IE aveva continuato ad operare fino al novembre del 1986, ne' l'imputato se ne era prima dissociato, pur essendo stato arrestato nel febbraio 1984;
il termine di prescrizione non era perciò ancora decorso. I numerosi e gravi precedenti ed il rilevante ruolo rivestito nel sodalizio ostavano alla concessione delle attenuanti generiche. Per considerazioni identiche a quelle espresse nei confronti del LO vengono respinti i gravami del AL AN CA e del AB NO - arrestati rispettivamente il 22.1.1983 e il 25.4.1984 - nella parte tendente a far valere la prescrizione del reato associativo loro contestato. Quanto all'inserimento del secondo nel gruppo criminale, esso viene affermato in base alla responsabilità - accertata con sentenza irrevocabile - in uno dei delitti-fine (tentato sequestro Snaidero) ed alle rivelazioni del BA, secondo il quale l'imputato era stato uno dei promotori del passaggio del "clan" da minori attività criminali ai sequestri di persona, aveva direttamente partecipato ai tentativi di sequestro di DR AT e GI, manteneva i contatti con i telefonisti romani del gruppo - come confermato dalla accertata presenza in Roma nel periodo indicato - e aveva avuto qualche parte nel sequestro Pasti o comunque nel riciclaggio di una parte del relativo provento (circostanza riscontrata da intercettazioni e da appostamenti della P.G.).
La responsabilità di AB RL in ordine al reato associativo viene affermata in base alle risultanze delle sentenze irrevocabili di condanna per i sequestri DA e LA, da cui emerge la sua posizione di referente del gruppo dei sequestratori, incaricato di tenere i contatti tra il gruppo dei telefonisti e quello dei carcerieri e di reclutare questi ultimi, nonché di prelevare i riscatti. Egli aveva quindi piena conoscenza della consistenza e della complessa e non occasionale organizzazione del gruppo, all'interno del quale svolgeva un ruolo rilevante;
ciò, unitamente ai gravi e numerosi precedenti, ostava alla concessione delle attenuanti generiche.
La responsabilità del HI per il sequestro di PE AO è affermata in base alla chiamata in correità del NI AL, che ha indicato la composizione del gruppo incaricato del prelievo dell'ostaggio - di cui egli stesso faceva parte - menzionando fra gli altri "D, figlio di NI IO (identificato per il coimputato); ha precisato che, arrestato durante la fuga, si era indotto a ordinare la liberazione del sequestrato, mentre il complice AJ AD era riuscito ad allontanarsi su un furgone fornitogli dal HI.
Le dette dichiarazioni sono confermate da quelle di MA EP, pure partecipe all'attività delittuosa, che ha indicato anch'egli fra gli esecutori "D, figlio di NI IO e GH LL. Le coincidenti rivelazioni dei due collaboratori, pur rese in tempi diversi, sono ritenute attendibili, in quanto NI AL e MA EP furono detenuti in penitenziari diversi e non ebbero modo di concertare le rispettive dichiarazioni.
Queste sono d'altra parte riscontrate in tutti i particolari della descritta azione esecutiva;
con riguardo alla individuale posizione dell'imputato, si menziona il ritrovamento, nell'area di servizio in cui fu arrestato AL NI, di un furgone con certificato di assicurazione intestato al HI, a bordo del quale si trovava AJ ME, convivente di AJ AD. Quanto alla pena, viene ritenuta congrua quella di dodici anni di reclusione inflitta in primo grado, ostando ad un più benevolo trattamento la gravità del fatto e l'inserimento di esso in una serie continua di analoghi reati, con elevato allarme sociale. Vè l'omissione di un computo dettagliato da parte del primo giudice poteva considerarsi causa di nullità, secondo l'eccezione sollevata dalla difesa nel corso del dibattimento, essendo agevolmente ricostruibile il calcolo (base anni 27, meno 1/3 per le attenuanti generiche prevalenti, meno 1/3 per il rito).
LA OS ZO, condannato in primo grado per concorso nel sequestro di ON IV, aveva tempestivamente sollevato eccezione di incompetenza per territorio, riproposta nei motivi di appello. Essa viene disattesa dal giudice di secondo grado sul rilievo che un uguale numero di reati connessi di pari gravità (sequestri di persona) risultava realizzato nei circondari di Venezia, Mantova e Verona;
occorreva pertanto, ai fini dell'applicazione dell'art. 47 del C.P.P. del 1930, far riferimento al reato più grave fra quelli residui, e questo andava individuato nel sequestro di LO TT CO, posto in essere in territorio di Venezia, punito meno gravemente degli altri in base alla legge del tempo di commissione (agosto 1975) ma comunque con sanzione più elevata di quella prevista per la rapina in danno di SS UI, realizzata in San Donato Milanese, cui aveva fatto riferimento l'appellante. Nel merito, si ritiene provato il concorso nel sequestro in base alle concordanti chiamate in correità di NI AL e Di LA FE, che attribuiscono il ruolo di carceriere dell'ON al LA OS. Il Di LA ha precisato che costui, al momento della liberazione, aveva fatto da staffetta all'auto che portava l'ostaggio; dopo il rilascio, era stato fermato casualmente e poi rilasciato dai Carabinieri, che avevano trovato sul suo veicolo una ricetrasmittente occultata (l'uso di tale apparecchio nel corso del sequestro è riferita anche dal NI). Le dichiarazioni dei collaboratori, ampiamente riscontrate quanto ai mezzi usati ed alle modalità del sequestro e del pagamento del riscatto, apparivano attendibili, in assenza di rilevabili motivi di malanimo verso l'incolpato, e trovavano conferma nell'avvenuto sequestro, la notte stessa del rilascio, di una ricetrasmittente occultata nel fanale della "BMW" del LA OS. I numerosi precedenti penali ostavano alla concessione delle attenuanti generiche, pur consentendo un ridimensionamento della pena in considerazione della giovane età al momento del fatto.
Non poteva trovare accoglimento la richiesta di proscioglimento nel merito - anziché per prescrizione - dalla contestazione associativa, considerato che, oltre al NI e al Di LA, anche gli associati FI IO, SS IO e SÀ NN riferivano del ruolo di collegamento fra carcerieri ed operativi assunto dal LA OS. Quanto a NI AL, non comparso nel giudizio di appello, la Corte di merito affermava l'inapplicabilità - in aggiunta a quella già concessa di cui al co. 5 dell'art. 630 C.P. - dell'attenuante prevista dall'art. 6 D.L. 15.1.1991 n. 8, convertito nella L.15.3.1991 n. 82; ad avviso del giudice di appello, tale ultima circostanza presupponeva che il contributo collaborativo incidesse sulla durata del sequestro e sull'incolumità dell'ostaggio, mentre nel caso di specie l'imputato si era determinato a collaborare solo dopo la conclusione dei sequestri.
Nei confronti di RI LT, in primo grado ritenuto responsabile di concorso in sei sequestri, una rapina e nel reato associativo, viene recepito l'accordo raggiunto dalle parti nel giudizio di appello, con concessione delle attenuanti generiche e rideterminazione della pena nella minor misura di tredici anni e dieci mesi di reclusione (base anni 25, con diminuzione ad anni 16 e mesi 8 per le attenuanti, aumento ad anni 20 e mesi 9 per la continuazione e riduzione finale per il rito); trattamento sanzionatorio ritenuto adeguato in relazione ai non gravi precedenti penali e ad una globale considerazione dei fatti e della personalità del soggetto, restando esclusa l'applicazione dell'art. 129 C.P.P. in base agli elementi già valutati dal primo giudice e brevemente esposti nella premessa in fatto della decisione.
UF OL era stato ritenuto in primo grado responsabile di partecipazione al tentato sequestro di EL UM, al sequestro di OL IO ed al reato associativo, essenzialmente sulla base della chiamata in correità del NI, riscontrata per il sequestro OL da quella di AS TO e per il resto da risultanze investigative. Anche nei suoi confronti era intervenuto accordo in appello, con rideterminazione della pena nella minor misura di undici anni e otto mesi di reclusione (base anni 25, con riduzione ad anni 16 e mesi 8 per attenuanti generiche prevalenti, aumento ad anni 17 e mesi 6 per la continuazione, diminuzione per il rito). La Corte di merito, premesso che gli elementi posti a fondamento della prima decisione escludevano l'applicazione dell'art.129 C.P.P., ritiene congrua la pena così determinata in considerazione del tempo trascorso dai fatti, dell'età avanzata e delle gravi condizioni di salute.
Gli imputati sopra indicati hanno proposto distinti ricorsi per cassazione. Il LO, con l'impugnazione e con motivi aggiunti, censura per violazione dell'art. 192, co. 3, C.P.P. e carenza di motivazione l'attendibilità riconosciuta alle dichiarazioni del BA - oltretutto smentito in altra sede circa l'attribuzione di diversi delitti al "clan" degli zingari - soggetto che si trovava in carcere al momento del sequestro Pasti e nulla poteva direttamente riferire al proposito. Egli, pur avendo nell'immediatezza svolto opera di informatore, aveva menzionato il ricorrente solo dopo nove anni, con il limitato ruolo di incaricato del riciclaggio. Nè valevano come riscontri le dichiarazioni del IN e del US - peraltro sostanzialmente modificate nel dibattimento a loro carico - i quali si riferiscono ad una consegna di denaro che, secondo il BA, doveva già essere nella disponibilità dell'imputato. Quanto alle telefonate intercettate nel corso del sequestro, da esse emergeva semmai che tutt'altra persona - e precisamente LI MA - avrebbe assunto l'incarico di provvedere al riciclaggio del riscatto. Con i motivi aggiunti si censura altresì, in subordine, la qualificazione del fatto come concorso nel sequestro, anziché come autonomo reato di riciclaggio, sulla sola base della non confermata versione del BA, da cui viene desunta la preventiva assunzione dell'incarico. Quanto al reato associativo, era stato attribuito significato indiziante a dichiarazioni collaborative del tutto generiche, senza individuazione di uno specifico ruolo e trascurando di considerare che - a parte il sequestro Pasti nessuna partecipazione dell'incolpato ai delitti-fine era mai emersa e che gli appartamenti asseritamente destinati alla custodia dei sequestrati non recavano tracce di tale uso. Viene altresì censurato il diniego delle attenuanti generiche, posto che al momento dei fatti il ricorrente, non ancora ventunenne (esattamente, trentunenne) era incensurato.
Con un ulteriore motivo, comune anche al AL AN CA ed al AB NO, vengono formulate doglianze circa il mancato riconoscimento della prescrizione del delitto di cui all'art. 416 C.P., osservando che la Corte distrettuale, nel richiedere una positiva dimostrazione di dissociazione da parte degli affiliati detenuti, finiva per invertire l'onere della prova in ordine alla consumazione del reato ed alla sua permanenza.
Preliminarmente, il ricorso nell'interesse di NO AB censura comunque per illogicità di motivazione il riconoscimento di responsabilità per il delitto associativo, in quanto fondato essenzialmente sulla partecipazione ad un reato-fine (sequestro Pasti) dal quale l'imputato era stato prosciolto con sentenza irrevocabile tempestivamente prodotta.
Il gravame proposto per AB RL denuncia la mancata considerazione dei motivi di appello con i quali era stata evidenziata la mancanza di univoco significato delle dichiarazioni collaborative, onde l'assodata responsabilità per concorso nei due sequestri DA e LA non poteva essere ritenuta indicativa di consapevole e stabile inserimento nel gruppo criminale;
questo, d'altra parte, risulta organizzato a compartimenti stagni ("batterie"), i cui componenti erano reciprocamente sconosciuti, talché la stessa persona incaricata dei contatti con altra batteria conosceva un solo membro di questa, ne' poteva - se non in via presuntiva - ritenersi al corrente della complessiva struttura. Erroneamente e con motivazione soltanto apparente erano state poi negate le attenuanti generiche, senza tener conto di tutti gli elementi influenti sulla valutazione, ed in particolare del ravvedimento e della partecipazione all'opera rieducativa dimostrati nel corso della lunga detenzione subita.
Il ricorso del difensore del HI censura, per vizio di motivazione, il riconoscimento di responsabilità in ordine al sequestro PE, in quanto non era stata vagliata l'attendibilità intrinseca dei collaboratori NI AL e EP, tenendo conto della non rettilinea condotta del primo, che aveva simulato malattie mentali, più volte mentito e posto in essere evasioni;
quanto al secondo, le sue rivelazioni - peraltro "de relato" - erano intervenute a notevole distanza di tempo. Neppure era stato chiarito in base a quali elementi il "D menzionato dai collaboratori fosse stato identificato per il ricorrente, mentre la polizza assicurativa a questi intestata non provava che egli avesse consegnato a persona coinvolta nel sequestro il furgone poi ritrovato dalla P.G.. Immotivato era anche il trattamento sanzionatorio adottato, trattandosi di soggetto esente da precedenti e pendenze;
in ogni caso, l'omessa indicazione dei criteri di determinazione della pena da parte del primo giudice determinava nullità della sentenza di primo grado, che non poteva essere sanata con una arbitraria ricostruzione.
Con il gravame nell'interesse del LA OS viene censurato l'erroneo rigetto dell'eccezione di incompetenza territoriale;
posto che i reati più gravemente sanzionati erano stati commessi in pari numero in diversi circondari, occorreva far gradatamente riferimento a quelli residui, secondo l'entità della pena edittale. Fra questi, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice "a quo", dovevano ritenersi di pari gravità il sequestro LO TT, commesso nell'agosto 1975, e la rapina aggravata (art. 628, co. 3, C.P.) in danno di SS UI, in concorso per entrambi di un'aggravante comune, talché la pena detentiva restava fissata nel massimo per ciascuno in pari misura (20 anni di reclusione più un terzo). Poiché anche tali reati erano stati commessi in circondari diversi, si doveva dunque far riferimento al delitto immediatamente meno grave - tentato sequestro di UR AN posto in essere il 17.1.1975 in Cesano Brianza - sicché la competenza doveva essere attribuita al Tribunale di Lecco. Tanto preliminarmente osservato, viene denunciata la mancanza di motivazione in ordine a doglianze sollevate con l'appello circa l'attendibilità e la convergenza delle chiamate in correità, anche in relazione a grave disturbo mentale per cui NI AL era stato in passato riconosciuto incapace di intendere e volere e al contegno processuale incoerente del Di LA FE, che aveva fornito versioni diverse circa il ruolo del LA OS nel delitto. Quanto al riscontro costituito, secondo il giudice "a quo", dal ritrovamento di una ricetrasmittente sulla vettura dell'imputato, le affermazioni dei due collaboratori circa l'epoca del sequestro e il soggetto che aveva usato l'apparecchio non coincidevano;
inoltre, la persona offesa smentiva la loro affermazione che i rapitori non avevano preso parte alla custodia dell'ostaggio, affidata ad altri soggetti;
anche su tali punti, prospettati con l'appello, era mancata qualsiasi motivazione. Ne conseguiva che era altresì viziato - in mancanza di elementi circa la partecipazione ad uno almeno dei reati-fine - il ragionamento in base al quale era stata disattesa la richiesta di assoluzione nel merito, anziché per prescrizione, dal delitto associativo. Quanto alle attenuanti generiche, la Corte distrettuale, nel disattendere la richiesta, non aveva preso in considerazione gli elementi su cui era fondata (modestia dei precedenti al momento del fatto, remota collocazione nel tempo dell'ultimo reato commesso). Infine, era stata confermata l'applicazione della libertà vigilata per tre anni, senza alcuna valutazione circa l'attuale pericolosità sociale e nonostante la doglianza avanzata al proposito avverso la decisione di primo grado.
Il gravame del NI denuncia la nullità insanabile del giudizio di appello per omessa costituzione del contraddittorio;
la citazione all'imputato, soggetto a speciale programma di protezione, era infatti avvenuta presso la commissione centrale istituita con D.L. n.8/1991, ma l'atto non era stato consegnato all'interessato dal personale addetto alla ricezione, o comunque l'adempimento non era documentato nelle forme prescritte dall'art. 7, co. 3, D.L.vo 29.3.1993 n. 119. Censura in ogni caso il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 6 D.L. n. 8/1991, che presuppone soltanto l'eccezionale rilevanza della collaborazione prestata, mentre il riferimento "anche" alla durata del sequestro e all'incolumità dell'ostaggio deve intendersi esemplificativo, e non tassativo.
RI LT ha proposto personalmente ricorso, denunciando omessa motivazione del giudice di appello in ordine all'adeguatezza della pena indicata dalle parti, il cui accordo era stato recepito senza congrua valutazione ai sensi dell'art. 133 C.P.. Il difensore ha presentato autonoma impugnazione sullo stesso tema, censurando altresì l'omessa applicazione dell'art. 129 C.P.P. e la carenza di motivazione sul punto, in quanto le dichiarazioni collaborative, intrinsecamente inattendibili e non riscontrate, non erano atte a provare la responsabilità.
Il ricorso del difensore di UF OL solleva identiche questioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Quanto al ricorso del LO, va rilevato che il giudice "a quo" ha fornito congrua e non illogica spiegazione dell'attendibilità intrinseca attribuita alle dichiarazioni del BA, con riferimento ai suoi rapporti con il vertice del "clan" IE - mantenuti anche nel corso della detenzione, durante la quale gli era stata promessa assistenza legale - ed all'assenza di dedotti o rilevabili motivi di attrito con l'incolpato. Del pari ragionevolmente apprezzati, alla stregua dei dati esposti in motivazione, sono gli elementi estrinseci di conferma, onde non è ravvisabile una violazione delle regole valutative fissate dall'art.192, co. 3, C.P.P.. Il ricorrente prospetta una diversa interpretazione del quadro probatorio, in parte integrandolo con circostanze estranee al processo e meramente assertive, in parte proponendo una diversa lettura delle risultanze processuali. Trattasi, quindi, di doglianze non consentite nel giudizio di legittimità, ove l'indagine sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione essere contenuto - per espressa previsione normativa - nel riscontro di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza al caso concreto e la rispondenza alle acquisizioni processuali delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento. L'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere manifesta, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi"; è invece preclusa al giudice di legittimità la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno; infatti, avendo il legislatore attribuito rilievo esclusivamente al testo del provvedimento impugnato, che si presenta come elaborato dell'intelletto costituente un sistema logico in sè compiuto ed autonomo, il sindacato di legittimità è limitato alla verifica della coerenza strutturale della sentenza in sè e per sè considerata, necessariamente condotta alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui essa è informata, ancorché questi siano ipoteticamente sostituibili da altri. È conseguentemente esclusa una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, onde non può integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Cass., Sez. Un., 30.4/2.7.1997, Dessimone e altri;
24.11/16.12.1999, Spina;
31.5/23.6.2000, Jakani). Non possono quindi essere utilmente proposte le questioni sollevate circa la partecipazione al sequestro, l'alternativa ipotesi del mero riciclaggio e l'inserimento nell'associazione, correttamente desunto dalla "successione" nel ruolo prima rivestito dal BA all'interno del "clan", dall'opera prestata per assicurare ambienti idonei alla custodia dei sequestrati (uno dei quali "attrezzato", secondo quanto rilevato in sentenza) e dalla parte avuta nel sequestro Pasti.
Quanto alla data di cessazione della permanenza del vincolo associativo, rilevante ai fini di eventuale prescrizione, la difesa nel corso della discussione ha esattamente rilevato che la partecipazione al gruppo criminale richiede un contributo operoso, seppure non necessariamente continuativo, all'esistenza ed alle finalità del sodalizio, onde lo stato detentivo, neutralizzando la disponibilità del soggetto agli scopi dell'organizzazione, può far cessare la consumazione del reato. La conclusione non è però necessaria ed automatica, poiché in determinati contesti delinquenziali i periodi di detenzione sono accettati dai sodali come prevedibili eventualità, che da un lato, attraverso contatti possibili anche nello stato detentivo, non impediscono totalmente la partecipazione alle vicende del gruppo ed alla programmazione delle sue attività, dall'altro non fanno cessare la disponibilità a riassumere un ruolo attivo non appena venga meno il forzato impedimento, che talora la stessa organizzazione ha cura di abbreviare, per quanto possibile, fornendo una adeguata assistenza legale e predisponendo a tal fine dei fondi. Nel caso di specie gli elementi menzionati e valutati in sentenza depongono appunto per uno schema associativo di questo tipo (complessità dell'organizzazione, forte legame fra i sodali, notevole spessore criminale delle attività programmate a lungo termine, promessa di assistenza al BA durante la detenzione). Su tale base è quindi corretta la conclusione del giudice "a quo" circa la persistenza del vincolo anche durante lo stato detentivo.
Quanto al diniego delle attenuanti generiche, la sentenza impugnata ha giustificato la decisione adottata con riferimento a pregnanti elementi ragionevolmente ritenuti prevalenti nella valutazione, sicché nessun fondamento ha la censura avanzata al proposito. Il ricorso del LO va perciò respinto, al pari di quello del AL AN CA, che investe soltanto il momento di cessazione del vincolo associativo, argomento a proposito del quale si richiamano le considerazioni formulate nel trattare la posizione del coimputato. Altrettanto dicasi per l'identico motivo di gravame proposto nell'interesse di AB NO. Quanto alle doglianze di questi circa il ritenuto inserimento nel gruppo criminale, il convincimento espresso dai giudici di merito è ragionevolmente giustificato - nei termini in premessa esposti - in base ad una serie di molteplici, gravi e rilevanti elementi, e non già del solo coinvolgimento nel sequestro Pasti, riguardo al quale è menzionata la partecipazione al riciclaggio di una parte del riscatto (ben potendo questa soltanto, a prescindere dalla responsabilità per il delitto presupposto, costituire esplicazione del ruolo assunto in ambito associativo). Va conseguentemente respinto anche il gravame di NO AB. Il ricorso di RL AB, per quanto riguarda l'affermazione di responsabilità, si limita a proporre un'alternativa lettura delle risultanze probatorie, senza alcuna censura alla interna coerenza logica del discorso motivazionale espresso dal giudice "a quo", che ha fornito congrua risposta alle doglianze formulate con l'atto di appello;
si tratta dunque di censure in punto di fatto che non configurano motivo ammissibile in sede di legittimità neppure sotto il profilo del vizio di motivazione, per le ragioni già ampiamente esposte nell'esaminare la posizione del LO. Quanto al diniego delle attenuanti generiche, la sentenza impugnata lo ha giustificato sulla base di pregnanti elementi che investono sia la gravità del fatto, sia la capacità a delinquere, cui vengono contrapposti asseriti e non specificati sintomi di ravvedimento. Il gravame è perciò inammissibile.
Analoghi rilievi valgono per le censure in punto di responsabilità formulate con il ricorso del HI, raggiunto, per la partecipazione al sequestro PE, dai molteplici e rilevanti elementi probatori in premessa esposti e congruamente valutati dai giudici di merito. Del pari congrua è la giustificazione del trattamento sanzionatorio adottato. Quanto alla pretesa nullità insanabile della sentenza di primo grado per mancata indicazione della pena base e del calcolo attraverso cui si perveniva a quella in concreto comminata, il rilievo è manifestamente infondato;
infatti, è principio consolidato che le sentenze di merito dei due gradi, ove conformi, si saldano in un unico, complesso corpo motivazionale, sicché le carenze dell'una vengono dall'altra integrate. In particolare, al giudice di appello non è demandato un controllo di mera legittimità sicché, ove egli rilevi un difetto argomentativo nella sentenza di primo grado, non può annullarla, ma è tenuto - come ha fatto nel caso di specie - ad operare le rettifiche e integrazioni necessarie, essendo i casi di annullamento limitati alle ipotesi previste dall'art. 604 C.P.P., che non investono i vizi della motivazione (cfr., per tutte, Cass., Sez. 3^, 21.2/21.4.1994, COni). Anche il ricorso del HI risulta perciò inammissibile.
Infondata è l'eccezione di incompetenza sollevata dal LA OS sul presupposto che - essendo i più gravi reati commessi in pari numero in diversi circondari - fra i residui debbano ritenersi di uguale gravità il sequestro LO TT (commesso il 13.8.1975 in Brussa di Caorle) e la rapina a mano armata in danno di SS UI (commessa il 15.12.1977 in San Donato Milanese), onde occorrerebbe scendere, ai fini dell'individuazione del giudice competente ex art.47 C.P.P. del 1930, al più grave tra i reati rimanenti.
In realtà, fra il sequestro di Caorle e la rapina di San Donato Milanese - secondo il sistema sanzionatorio introdotto con L.14.10.1974 n. 497, applicabile ultrattivamente ex art. 2 C. P. - è
il primo ad essere il più grave perché, a parità di pena detentiva massima, ha il minimo edittale più elevato (10 anni di reclusione, a fronte di quattro anni e sei mesi). Non v'è dubbio che, a parità di massimo, occorra far riferimento al minimo per stabilire la gravità del reato, secondo un principio giurisprudenziale consolidato nel vigore del codice del 1930 e ora codificato all'art. 16, co. 3, di quello del 1988.
Correttamente quindi è stata individuata la competenza del Tribunale di Venezia con riferimento al detto sequestro di persona. Quanto alle doglianze sulla motivazione in punto di responsabilità, va rilevato che la Corte territoriale, come esposto in premessa, ha espresso non illogico apprezzamento sia circa l'attendibilità intrinseca delle fonti d'accusa, sia sulla loro sostanziale convergenza e sugli elementi di riscontro, così trattando compiutamente i temi sottopostile con l'appello; il ricorso, anche in questo caso, finisce con l'esaurirsi in una diversa selezione, lettura e valutazione delle acquisizioni probatorie, non utilmente prospettabile in sede di legittimità.
Riguardo al trattamento sanzionatorio, il giudice "a quo" ha preso in considerazione elementi prospettati dalla difesa (in particolare, la giovane età all'epoca dei fatti) al solo fine della concessa riduzione di pena, ritenendo ostativi alle attenuanti generiche i numerosi precedenti;
tale equilibrato bilanciamento non presenta alcun aspetto censurabile in questa sede. Quanto alla misura di sicurezza, va condivisa in linea di principio l'affermazione secondo cui, per effetto dell'art. 31, co. 2, L. 10.10.1986 n. 663, il giudice, nell'ordinarne l'applicazione, è sempre tenuto ad accertare la pericolosità sociale del soggetto, anche se questa verrà poi rivalutata dal magistrato di sorveglianza, come previsto dall'art.679 C.P.P., quando la misura dovrà essere posta in esecuzione. La
valutazione deve essere effettuata secondo i criteri indicati dall'art. 203 C.P., con riferimento al precedente art. 133. Essa si risolve in un giudizio prognostico sulla probabilità che il soggetto commetta nuovi reati, e quindi rimane condizionata dalla effettiva reiterazione di azioni delittuose;
ne consegue che, al fine di idonea motivazione sul punto, il giudice può richiamarsi ai precedenti penali del condannato, se gravi e numerosi, senza necessità di ulteriori riferimenti (cfr. Cass., Sez. 4^, 23.11.1988/19.1.1989, Battistutti). Pertanto, la menzione dei precedenti penali e la loro valutazione nell'ambito sanzionatorio da parte del giudice "a quo" costituiscono implicita e sufficiente motivazione anche riguardo alla conferma della libertà vigilata.
Il ricorso del LA OS va perciò respinto.
Del pari infondato è il gravame del NI. Quanto alla prima questione sollevata, va osservato che l'art. 7, co. 3, D.L.vo n.119/1993 non introduce alcuna particolare forma di notifica in deroga a quelle ordinariamente previste dal codice di rito, onde alla persona sottoposta a programma di protezione - e quindi per sua volontà domiciliata presso la competente commissione - le notificazioni saranno validamente eseguite nel domicilio eletto a norma dell'art. 161 C.P.P.. La disposizione invocata dal ricorrente si limita a stabilire l'obbligo di consegna dell'atto notificato al soggetto protetto da parte del personale addetto alla ricezione, che deve farsene rilasciare ricevuta "da custodirsi agli atti del servizio", e quindi a fini interni, e non già per unione al fascicolo processuale (il che sarebbe evidentemente incompatibile con il regime di segretezza da cui è connotato il programma). Ne segue che la citazione per il giudizio di appello presso l'ente domiciliatario è del tutto rituale, ne' doveva essere documentata con il deposito della ricevuta.
Circa l'attenuante prevista dall'art. 6 D.L. n. 8/1991, si rileva che essa presuppone la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 630, co. 4 e 5, C.P. (opera prestata per la liberazione senza riscatto, ovvero dissociazione con comportamento collaborativo o volto ad evitare conseguenze ulteriori del delitto) e consiste in un contributo "di eccezionale rilevanza anche con riguardo alla durata del sequestro e alla incolumità della persona sequestrata". Le espressioni introdotte dalla congiunzione "anche" sarebbero perciò del tutto pleonastiche se - secondo la tesi del ricorrente il legislatore avesse inteso premiare qualsiasi contributo, purché di eccezionale rilevanza;
l'unica lettura coerente con il testuale tenore della norma è quella secondo cui il contributo fornito deve essere nel suo complesso eccezionale e deve altresì, eventualmente anche in misura secondaria e non sostanziale, e indipendentemente dal pagamento o meno del riscatto, valere ad abbreviare la prigionia dell'ostaggio ed a garantire la sua incolumità, giustificando una riduzione di pena ulteriore rispetto a quelle già previste dall'art. 630 C.P.. Tale lettura è coerente con la "ratio" del testo legislativo, volto non solo ad assicurare la scoperta dei responsabili, ma anche e in primo luogo a tutelare la vita e la libertà della vittima, incoraggiando la dissociazione degli autori del sequestro mentre questo è ancora in corso. Correttamente quindi l'attenuante è stata negata dal giudice "a quo" sul rilievo che l'opera collaborativa dell'imputato era sopravvenuta solo a sequestro concluso e senza influire sulle sue vicende.
Manifestamente infondati sono i gravami proposti nell'interesse del RI e del UF, poiché la sentenza di appello ha fornito congrua giustificazione sia della ritenuta adeguatezza delle pene concordate con il P.M., sia dell'inesistenza di motivi di immediato proscioglimento, a tal fine richiamando il quadro probatorio che era posto alla base dell'affermazione di responsabilità in primo grado e che non consentiva una pronuncia ex art. 129 C.P.P.. Al proposito le difese, per la prima volta nel corso della discussione dei ricorsi, hanno prospettato l'omesso rilievo della prescrizione del reato di cui all'art. 416 C.P., muovendo dalla ricostruzione operata dal primo giudice e fatta propria della sentenza impugnata (pag. 9) circa la sussistenza di vari e distinti nuclei associativi: "in una prima fase vi è un'organizzazione frutto del connubio-alleanza tra la componente nomade e la malavita metropolitana (banda Vallanzasca)... vi è poi una seconda fase in cui la componente nomade procede nell'esecuzione dei sequestri SS, UR e OL e tale organizzazione fa capo a NI AL e fra i suoi componenti di maggior spicco vi sono RI LT... e UF OL. Successivamente tale organizzazione verrà ad identificarsi con il clan veneto dei IE...
Contemporaneamente, nel biennio 1982/1983, viene a costituirsi una organizzazione operante in Campania, ove si era stabilito il NI AL, che porta a compimento i sequestri OR, BO e PE in collaborazione con alcune famiglie locali". Secondo la tesi difensiva, il gruppo di inserimento del RI e del UF avrebbe cessato la sua operatività nel 1982 (risalendo l'ultimo reato-fine all'aprile di quell'anno). Ne segue che - avendo la sentenza di primo grado escluso l'aggravante della scorreria in armi (in motivazione, pagg. 304 - 305) - la prescrizione doveva ritenersi maturata già al momento della decisione di appello. I presupposti in fatto della tesi difensiva non sono peraltro direttamente desumibili dalle sentenze di merito, secondo le quali il RI e il UF, facendo base a Roma, fornirono supporto (in funzione di telefonisti) al gruppo IE, e questo mantenne la sua operatività sino al 27.11.1986,, data di scoperta della prigione di LA SE e liberazione dell'ostaggio (cfr. i riferimenti nelle pagg. da 207 a 247 della sentenza di primo grado). La tesi difensiva presuppone quindi una verifica in linea di fatto che non può essere proposta per la prima volta nel giudizio di cassazione.
La difesa del RI ha anche rilevato che la prescrizione della rapina in danno di SS UI, commessa il 15.12.1977, sarebbe maturata, in pendenza del giudizio dinanzi a questa Corte, il 15.6.2000. Al proposito il collegio ritiene di condividere la recentissima decisione delle sezioni Unite (ud. 22.11.2000, De Luca) secondo la quale la manifesta infondatezza del ricorso, nel caso di specie ravvisabile "ictu oculi", costituendo causa di inammissibilità intrinseca al gravame preclude l'accesso al rapporto di impugnazione e quindi non consente il rilievo di cause di estinzione del reato successivamente maturate.
Conclusivamente, vanno perciò respinti i ricorsi di LO, AL AN CA, AB NO, LA OS e NI;
devono essere dichiarate inammissibili le impugnazioni di AB RL, HI, RI e UF. Consegue la condanna dei ricorrenti in solido alle spese processuali;
per coloro il cui gravame è risultato inammissibile va altresì disposto - non emergendo ragioni di esonero - il pagamento di una somma alla cassa delle ammende, congruamente determinabile in lire 1.000.000 ciascuno.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Penale, rigetta i ricorsi di LO AN, AL AN CA CO AB NO, LA OS ZO e NI AL;
dichiara inammissibili i ricorsi di AB RL, HI FA, RI LT e UF OL;
condanna tutti i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e AB RL, HI FA, RI LT e UF OL anche al pagamento di lire 1.000.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 23 novembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2001