Cass. pen., sez. I, sentenza 23/11/2000, n. 12907
CASS
Sentenza 23 novembre 2000

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In tema di associazione per delinquere, il sopravvenuto stato detentivo di un soggetto non determina la necessaria ed automatica cessazione della partecipazione al sodalizio criminoso di appartenenza, atteso che, in determinati contesti delinquenziali, i periodi di detenzione sono accettati dai sodali come prevedibili eventualità le quali, da un lato, attraverso contatti possibili anche in pendenza di detenzione, non impediscono totalmente la partecipazione alle vicende del gruppo e alla programmazione delle sue attività e, dall'altro, non fanno cessare la disponibilità a riassumere un ruolo attivo non appena venga meno il forzato impedimento. (Fattispecie in tema di cessazione della permanenza rilevante ai fini della decorrenza del termine di prescrizione del delitto di cui all'art. 416 C.P., in relazione alla quale la Corte ha ritenuto corretta la valutazione del giudice di merito che, sulla base dei predetti parametri, aveva accertato la persistenza del vincolo associativo).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 23/11/2000, n. 12907
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12907
    Data del deposito : 23 novembre 2000

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