Sentenza 30 settembre 2015
Massime • 1
Il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alla persona e quello di estorsione si distinguono non per la materialità del fatto, che può essere identica, ma per l'elemento intenzionale che, qualunque sia stata l'intensità e la gravità della violenza o della minaccia, integra la fattispecie estorsiva soltanto quando abbia di mira l'attuazione di una pretesa non tutelabile davanti all'autorità giudiziaria. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione di merito che aveva qualificato il fatto come estorsione continuata, valorizzando sia le continue minacce rivolte dall'imputato alla persona offesa, in precarie condizioni, per costringerla a versagli somme da questa non dovute, sia l'idoneità delle predette minacce ad intimorire la vittima).
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- 1. La Cassazione torna sui confini tra i reati di estorsione ed esercizio arbitrario delle proprie ragioniDott. Ssa Michela Nieddu · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
- 2. Alle Sezioni Unite la differenza tra estorsione ed esercizio arbitrario delle proprie ragioniAvv. Gioacchino Sanfilippo · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
- 3. La responsabilità dell’incaricato alla riscossione del credito mediante violenza e minacciaAvv. Roberto Tedesco · https://www.iusinitinere.it/
Tra le tematiche maggiormente dibattute nella giurisprudenza della Corte di Cassazione vi è sicuramente la differente qualificazione giuridica del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, ex artt. 392 – 393 c.p., e del reato di estorsione, ex art 629 c.p., nell'ambito dell'attività di riscossione del credito. Prima di addentrarsi nell'analisi dei diversi orientamenti giurisprudenziali si ritiene utile inquadrare, in breve, entrambe le fattispecie di reato. Il reato relativo all'esercizio arbitrario delle proprie ragioni è disciplinato dagli artt. 392 e 393 del codice penale a seconda che lo stesso sia commesso con violenza sulle cose oppure nei confronti delle persone. …
Leggi di più… - 4. Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle persone: natura, qualificazione giuridica e rapporti con il delitto di estorsioneSabino Quercia · https://www.iusinitinere.it/
Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle persone: natura, qualificazione giuridica e rapporti con il delitto di estorsione. 1. Inquadramento – 2. Esercizio arbitrario delle proprie ragioni: natura, presupposti oggettivi ed elemento soggettivo – 3. Cono d'ombra e sovrapposizione di tutela con il reato di estorsione: la soluzione alla “querelle” da parte delle Sezioni Unite Inquadramento. Il titolo III, capo III del codice penale, dedicato alla “Tutela arbitraria delle private ragioni”, comprendeva, originariamente, due distinti gruppi di fattispecie: l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni (artt. 392 e 393 c.p.) ed il duello (artt. 394 ss. c.p.). Tuttavia, il …
Leggi di più… - 5. Esercizio arbitrario delle proprie ragioni ( 393 c.p.) o estorsione (629 c.p.)?Gian Maria Nicotera · https://www.diritto.it/ · 1 novembre 2022
Differenze e analogie tra le due fattispecie incriminatrici Indice Gli artt. 393 c.p. e 629 c.p. Il primo orientamento Il secondo orientamento L'intervento delle Sez. Unite 1. Gli artt. 393 c.p. e 629 c.p. I reati di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e di estorsione, previsti rispettivamente dagli artt. 393 e 629 del Codice Penale, presentano, da una prima lettura delle norme, diversi elementi in comune, i quali rendono difficile l'esatta individuazione del reato in determinate condotte criminose. L'art. 393 c.p. così recita: “Chiunque, al fine indicato nell'articolo precedente, e potendo ricorrere al giudice(1), si fa arbitrariamente ragione da sé medesimo usando violenza o …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 30/09/2015, n. 44674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44674 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2015 |
Testo completo
44 6 7 4/ 1 5 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Udienza in camera di consiglio del 30.9.2015 Sentenza n. 1770 Reg. gen. n. 27200/2015 composta dai signori dott. Antonio Esposito Presidente dott. Piercamillo Davigo Consigliere dott. Andrea Pellegrino Consigliere est. dott. Sergio Beltrani Consigliere dott. Roberto Maria Carrelli Palombi di Montrone Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto nell'interesse di OR CO, n. a Catania il 10.10.1962, rappresentato e assistito dall'avv. Francesco Antille, di fiducia, avverso l'ordinanza del Tribunale di Catania, quinta sezione penale in funzione di giudice del riesame, n. 467/2015, in data 09.04.2015; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
preso atto della ritualità delle notifiche e degli avvisi;
sentita la relazione della causa fatta dal consigliere dott. Andrea Pellegrino;
udita la requisitoria del sostituto procuratore generale dott. Alfredo Pompeo Viola che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 20.03.2015, il giudice per le indagini 1 preliminari presso il Tribunale di Catania applicava nei confronti di OR CO la misura cautelare degli arresti domiciliari poiché ritenuto gravemente indiziato del delitto di estorsione continuata commessa in danno di RN GI, costretto con violenza e minaccia a versare al OR con cadenza quasi quotidiana somme di denaro dell'importo di 10/20 euro in contanti ovvero tramite ricariche su postepay, per un importo complessivo di circa 1.000,00 euro.
2. Avverso detta ordinanza, OR CO, tramite difensore, proponeva ricorso ex art. 309 cod. proc. pen., deducendo la sussumibilità della condotta nel diverso reato- improcedibile per difetto di querela - di esercizio arbitrario delle proprie ragioni.
3. Con ordinanza in data 09.04.2015, il Tribunale di Catania respingeva il gravame confermando il provvedimento impugnato.
4. Avverso detta ultima ordinanza, OR CO, tramite difensore, propone ricorso per cassazione, lamentando: -violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 192, comma 2, 273 e 280 cod. proc. pen. (primo motivo); -violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. (secondo motivo).
4.1. In relazione al primo motivo, si censura l'ordinanza impugnata che desume la piena volontà e coscienza dello stesso imputato nel richiedere una pretesa di pagamento illegittima ed illecita, senza apporre, a sostegno della decisione, un giudizio controfattuale rispetto alle obiezioni e alle deduzioni poste dalla difesa, finendo così per offrire un'interpretazione illogica alle conversazioni e alla dinamica dei fatti e ritenendo, senza alcun riscontro, il OR consapevole delle condizioni cliniche in cui versava lo RN (schizofrenia). Inoltre, il Tribunale non aveva considerato gli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, da un lato, l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone e l'estorsione si distinguono non per la materialità del fatto, che può essere identico, ma per l'elemento intenzionale, non essendo in alcun modo rilevante l'intensità e/o la gravità della violenza o della minaccia e, dall'altro, che, in ogni caso, l'errore sulla persona cui opporre la contestazione del diritto non incide sulla configurabilità del reato che si realizza anche quando la violenza è diretta nei confronti di una persona diversa da quella verso cui l'agente vanta la pretesa.
4.2. In relazione al secondo motivo, si censura l'ordinanza impugnata che ritiene, inspiegabilmente, attuali le esigenze cautelari e non considera i favorevoli elementi addotti dalla difesa, e segnatamente: l'assenza di reati specifici o di alto profilo criminale;
le condizioni di salute del ricorrente;
lo svolgimento da parte dello stesso di un'onesta e regolare attività lavorativa documentalmente provata;
l'inequivoca assenza di qualsiasi forma di contatto con ambienti criminali;
le modalità con cui è avvenuta la dazione ed il momento dell'arresto del OR;
la considerevole risalenza nel tempo dei suoi precedenti. Infine, il Tribunale non dà contezza dei motivi per i quali ritiene inidonee agli scopi social-preventivi le altre misure cautelari meno afflittive. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso appare manifestamente infondato e, come tale, risulta inammissibile. 2. È anzitutto necessario chiarire, sia pur in sintesi, i limiti di sindacabilità da parte di questa Corte Suprema dei provvedimenti adottati dal giudice del riesame sulla libertà personale.
2.1. Secondo l'orientamento di questa Corte, che il Collegio condivide e reputa attuale anche all'esito delle modifiche normative che hanno interessato l'art. 606 cod. proc. pen. (cui l'art. 311 cod. proc. pen. implicitamente rinvia), in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. Si è anche precisato che la richiesta di riesame mezzo di - impugnazione, sia pure atipico - ha la specifica funzione di sottoporre 3 a controllo la validità dell'ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti formali indicati nell'art. 292 cod. proc. pen., ed ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo: ciò premesso, si è evidenziato che la motivazione della decisione del Tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve essere conformata al modello delineato dal citato articolo, ispirato al modulo di cui all'art. 546 cod. proc. pen., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza (Sez. U, sent. n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828; conforme, dopo la novella dell'art. 606 cod. proc. pen., Sez. 4, sent. n. 22500 del 03/05/2007, Terranova, Rv. 237012).
2.2. Si è successivamente osservato, sempre in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, che il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 5, sent. n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997; Sez. 6, sent. n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178).
2.3. L'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza (art. 273 cod. proc. pen.) e delle esigenze cautelari (art. 274 cod. proc. pen.) è, quindi, rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o nella manifesta illogicità della motivazione secondo la logica ed i principi di diritto, rimanendo "all'interno" del provvedimento impugnato, dovendosi in sede di legittimità accertare unicamente se gli elementi di fatto siano corrispondenti alla previsione della norma incriminatrice e le statuizioni siano assistite da motivazione non manifestamente illogica.
3. Con riferimento al primo - manifestamente infondato - motivo, va evidenziato come le osservazioni critiche articolate in ricorso si risolvano nella introduzione di temi in fatto diversi da quelli emergenti dalla ricostruzione - vincolante perché esente da vuoti logici - resa dai giudici del merito, assumendo i toni tipici ed altrettanto inammissibili, alternative rispetto a quelle segnalate nel delle valutazioni impugnato, non adeguatamente supportate provvedimento dall'indicazione dei profili di manifesta illogicità del motivare del Tribunale destinati ad inficiarne il portato.
3.1. Invero, si afferma nel provvedimento impugnato come "... la presente indagine ha tratto origine dalla denuncia sporta il 19.02.2015 dal commercialista dott. Cacace GI, il quale, premesso di aver conosciuto la persona offesa RN GI in quanto suo cliente ha riferito in merito alle continue vessazioni subite dallo RN da parte dell'odierno indagato, rappresentando di avere preso a cuore la situazione in considerazione dello stato di profondo timore nel quale versava la persona offesa, persona sola, malata e della quale il OR stava abusando con continue richieste di denaro. Lo stesso denunciante ha ancorato le richieste di denaro avanzate dal OR al pregresso rapporto di natura commerciale intercorrente fra lo RN e l'indagato: quest'ultimo aveva preso in locazione alcuni anni addietro una delle botteghe di proprietà del primo ed avendo ricevuto alcune richieste di pagamento dalla Sidra per forniture idriche, riferibili tuttavia al nuovo inquilino, al quale l'indagato aveva ceduto l'attività, pretendeva la dazione di tale somma dallo RN, dal quale aveva già ricevuto circa 1.000,00 euro, consegnatigli dalla persona offesa in diverse tranches di piccoli importi sin dal giugno 2014. A causa del profondo stato di prostrazione in cui versava in virtù di tale situazione, lo RN non aveva avuto il coraggio di sottoscrivere una denuncia predisposta dall'avv. Giovanni Marano, legale che si era parimenti interessato alla situazione dello RN, tanto da aver avuto dei colloqui diretti con il OR, che aveva peraltro registrato su supporto informatico, e dal quale era stato a sua volta minacciato. Le dichiarazioni del Cacace hanno trovato riscontro anzitutto in quelle dell'avv. Marano ... il quale ha confermato quanto dal primo riferito in ordine all'origine delle continue e minacciose pretese di denaro avanzate dal OR nei confronti dello RN, al profondo stato di sconforto nel quale la persona offesa, peraltro afflitta da una problematica condizione psichica, versava a causa di tale situazione, ed ai colloqui da lui stesso intrattenuti con il OR, tutti registrati come riferito da Cacace. L'avv. Marano ha aggiunto che le pretese del OR, a suo dire assolutamente pretestuose, traevano spunto da una situazione conflittuale pregressa fra l'indagato e gli attuali gestori della bottega, rispetto ai quali lo stesso asseriva di vantare dei crediti, e sulla quale si sarebbe innestato il problema del distacco del contatore dell'acqua per morosità, a seguito del quale il OR, esasperato per l'aiuto che lo RN aveva prestato ai nuovi inquilini consentendogli l'allaccio dell'utenza idrica al proprio contatore domestico così permettendogli la prosecuzione dell'attività lavorativa, aveva iniziato a pretendere la dazione delle somme dallo RN. Le conversazioni registrate dall'avv. Marano hanno fornito riscontro alle dichiarazioni rese dal commercialista e dal legale, attestando l'atteggiamento fortemente minaccioso ed aggressivo del OR correlato alla complessa situazione relativa ai rapporti con gli attuali inquilini della bottega, che traspare dai dialoghi nei termini indicati anche dall'indagato. Alla luce di tali risultanze è stata poi avviata un'autonoma attività tecnica sulle utenze in uso alla persona offesa e all'indagato, che ha consentito di verificare ulteriormente la fondatezza dei fatti denunciati, sino ad arrivare all'arresto del OR, avvenuto il 18 marzo subito dopo la ricezione, monitorata dalla polizia giudiziaria, della somma di 20,00 euro da parte dello RN".
3.2. E' necessario premettere che, a parere del Collegio, i delitti di cui agli articoli 393 e 629 cod. pen. si distinguono in relazione all'elemento psicologico: nel primo, l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella convinzione ragionevole, anche se infondata, di esercitare un suo diritto, ovvero di soddisfare personalmente una pretesa che potrebbe formare oggetto di azione giudiziaria;
nell'estorsione, invece, l'agente persegue il conseguimento di un profitto, pur nella consapevolezza di non averne diritto (Sez. 2, sent. n. 22935 del 29/05/2012, dep. 12/06/2012, Rv. 253192).
3.2.1. Per ritenere configurabile il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni in luogo di quello di estorsione, occorre, pertanto, che l'agente sia soggettivamente M pur se erroneamente convinto dell'esistenza del proprio diritto, e che detto diritto riceva astrattamente tutela giurisdizionale (Sez. 2, sent. n. 12329 del 04/03/2010, dep. 29/03/2010, Rv. 247228): non è quindi la 6 materialità del fatto che può essere identica-a distinguere il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alla persona da quello di estorsione, bensì l'elemento intenzionale che, qualunque sia stata l'intensità e la gravità della violenza o della minaccia, integra la fattispecie estorsiva solo allorquando abbia di mira l'attuazione di una pretesa non tutelabile avanti l'autorità giudiziaria (cfr., Sez. 2, sent. n. 51433 del 04712/2013, dep. 19/12/2013, PM e Fusco, Rv. 257375; Sez. 2, sent. n. 705 del 01/10/2013, dep. 10/01/2014, Traettino, Rv. 258071; Sez. 2, sent. n. 42940 del 25/09/2014, dep. 14/10/2014, Conte, Rv. 260474).
3.2.2. Il Collegio è peraltro consapevole dell'esistenza di un opposto orientamento, che valorizza, ai fini della predetta distinzione, la materialità del fatto (cfr., tra le altre, Sez. 6, sent. n. 32721 del 21/06/2010, dep. 07/09/2010, Rv. 248169, per la quale «ai fini della : distinzione tra esercizio arbitrario delle proprie ragioni ed estorsione nel caso che il soggetto possa far valere il suo diritto dinanzi all'autorità giudiziaria, occorre avere riguardo al grado di gravità della condotta violenta o minacciosa che, se manifestata in modo gratuito o sproporzionato rispetto al fine, ovvero tale da non lasciare possibilità di scelta alla vittima, integra gli estremi del più grave delitto di estorsione»; nello stesso sostanziale senso, v. Sez. 1, sent. n. 32795 del 02/07/2014, dep. 23/07/2014, Donato, Rv. 261291; Sez. 6, sent. n. 17785 del 25/03/2015, dep. 28/04/2015, Pipitone, Rv. 263255), ma reputa tale orientamento non rispondente al dato normativo, poiché gli articoli 393 e 629 cod. pen., inequivocabilmente, descrivono la materialità degli elementi costitutivi dei reati de quibus in termini identici, evocando i medesimi concetti di «violenza» o «minaccia», senza alcun riferimento al "quantum" di forza coercitiva impiegata dal soggetto agente. E, d'altro canto, c'è un ulteriore dato normativo a quanto risulta fin qui ingiustificatamente trascurato dalla giurisprudenza: invero, come evidenziato dalla sent. n. 705/2014 cit., sia l'art. 393, comma 3, cod. pen. che l'art. 629, comma 2, cod. pen. (in quest'ultimo caso, mediante richiamo dell'art. 628, comma 3, n. 1 cod. pen.) prevedono che la pena è aumentata «se la violenza o minaccia è commessa con armi». Il riferimento appare decisivo, atteso che, a parere dell'orientamento che qui si contesta, la violenza o minaccia alla : persona commessa con armi, all'evidenza di particolare gravità, in ipotesi (in relazione all'arma adoperata: ma la circostanza aggravante speciale de qua non legittima distinzioni tra armi bianche ed armi da fuoco) sproporzionata rispetto al fine, e comunque sempre tale da non lasciare possibilità di scelta alla vittima (secondo l'id quod plerumque accidit, disarmata), dovrebbe sempre integrare gli estremi del più grave delitto di estorsione, il che, per legge, non è. I reati di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e di estorsione si distinguono, pertanto, non per la materialità del fatto, che può essere identica, ma per l'elemento intenzionale che, qualunque sia stato il livello di intensità o gravità della violenza o della minaccia, integra la fattispecie estorsiva soltanto quando abbia di mira l'attuazione di una pretesa non tutelabile davanti all'autorità giudiziaria (così: Sez. 2, sent. n. 51433 del 04/12/2013, dep. 19/12/2013); alla speciale veemenza del comportamento violento o minaccioso potrà, al più, riconoscersi valenza di elemento sintomatico del dolo di estorsione, null'altro.
3.3. Tutto ciò premesso e considerato, rileva il Collegio come il Tribunale, dopo aver evidenziato come non vi fosse ragione per dubitare della piena attendibilità della persona offesa, autrice di un risultanze dell'attività racconto ampiamente riscontrato dalle come detto - del tuttoinvestigativa, ha ritenuto, con motivazione - congrua ed esente da vizi logico-giuridici, la ricorrenza del reato di estorsione continuata, con specifico riferimento all'ingiustizia del profitto, avendo lo RN escluso lo spontaneo accollo del debito da parte sua. Afferma in particolare il Tribunale che "... deve altresì escludersi che, come sostenuto dalla difesa, il OR abbia avanzato la richiesta di pagamento nei confronti di un soggetto diverso da quello tenuto all'adempimento incorrendo in tale errore in buona fede. Difatti emerge chiaramente dalle stesse dichiarazioni dell'indagato che questi avesse ben presente quali fossero gli esatti termini della questione e chi fossero i soggetti interessati dalla pendenza nei confronti della Sidra ovvero lui stesso in quanto intestatario del contatore e precedente utilizzatore dell'utenza idrica ed il nuovo inquilino, utilizzatore di fatto della medesima utenza a partire dal suo subentro nella gestione. Ch il OR avesse ben chiara tale situazione che lo coinvolgeva direttamente emerge in 0 0 maniera evidente da tutte le conversazioni intercettate, nelle quali l'indagato esprime più volte la sua esasperazione nei confronti dei nuovi gestori, ancorando ad essi la causa del sorgere del debito a suo nome presso la Sidra. Appare evidente allora che nessuna legittima ragione poteva spingere il OR a pretendere l'adempimento dell'obbligazione da parte di un terzo che egli sapeva essere del tutto estraneo al rapporto sottostante intercorrente fra lui e terzi soggetti ". Da qui la conclusione adeguatamente motivata del Tribunale: ". è dunque emerso incontestabilmente che le richieste di denaro soddisfatte dallo RN venivano effettivamente ancorate dall'indagato alla questione relativa ai rapporti fra lui e i nuovi inquilini del locale di proprietà dello Ierno ed alle correlate pendenze di natura economica".
3.3.1. Sulla base di questi elementi, deve rilevarsi, in fatto, che il Tribunale ha correttamente valorizzato, ai fini della qualificazione giuridica del fatto accertato: - l'intervenuta pesante pressione da parte del OR per ottenere un profitto ingiusto in conseguenza dell'esborso da parte della persona offesa (già in precarie condizioni di salute psico-fisica) di somme non dovute;
-la idoneità delle minacce a intimorire la parte lesa per il concreto oggettivo pericolo di subìre ulteriori danni.
3.3.2. L'ingiustizia del profitto perseguito ed i mezzi adoperati tradiscono il fine ricattatorio dell'agente, connotandone inequivocabilmente il dolo di estorsione, poiché palesano lo scopo di coartare l'altrui volontà e conseguire risultati non conformi a giustizia, non certo di perseguire un profitto nella convinzione ragionevole, anche se infondata, di esercitare un proprio diritto, ovvero di soddisfare personalmente una pretesa che potrebbe formare oggetto di una ragionevole azione giudiziaria.
4. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo di ricorso. Si è in presenza di un provvedimento che, anche con riferimento all'individuazione delle esigenze cautelari esistenti ed all'adeguatezza della misura cautelare in atto, individua un'articolata serie di elementi, rendendo con motivazione esauriente, logica, non - contraddittoria, come tale esente da vizi rilevabili in questa sede ed idonei a "superare" le odierne censure difensive imprescindibile l'ineludibilità della misura in atto. Invero, il Tribunale fonda il proprio - incensurabile - giudizio di merito, traendo la valutazione del concreto ed attuale rischio di recidivazione dai seguenti elementi di fatto: -modalità della condotta illecita, manifestatasi con continuità e proseguita per un notevole arco temporale;
-personalità assai violenta, aggressiva e refrattaria all'autocontrollo; -particolare pervicacia nell'approfittare di un soggetto interessato da un'evidente condizione di debolezza caratteriale, facilmente soggiogabile, al fine di soddisfare al meglio e con maggiore facilità il suo spasmodico bisogno di denaro;
-presenza di un precedente per ingiurie e di pendenze per ingiurie, percosse e minacce oltre che per furto aggravato.
5. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro 1.000,00
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 30.09.2015 Il Consigliere estensore I Presidente Dott. Andrea Pellegrino Dott. Antonio Esposito DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE -- 6 NOV 2015 IL CANCELLIERE DI CA Claudia Pianelli O N 10 1 0