Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 24 marzo 1996 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 10 agosto 2025 |
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- 1. Foglio di giurisprudenza.Franco Benassi · https://www.ilcaso.it/
1. La sentenza In un primo passaggio, la sentenza si occupa del discusso carattere interpretativo dell'art. 2 bis d.l. n. 185 del 2008, che ha disciplinato la commissione di massimo scoperto: escludendolo, ma al tempo stesso ritenendo tale esclusione non decisiva per la rilevanza o meno della CMS ai fini della verifica del superamento del tasso soglia. Nella trattazione di questo aspetto, la sentenza coglie l'occasione per rilevare che la medesima definizione impiegata per individuare l'usura – commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse – che si riscontra sia all'art. 644, 4° comma, c.p., sia all'art. 2, 1° comma, l. n. 108/96, indica ‘con …
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Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 05/03/2025, n. 5841Provvedimento: sul ricorso iscritto al n. 20568/2020 R.G. proposto da ZO NA e AN ON, rappresentati e difesi dall'Avv. Bruno GU (p.e.c.: bruno.guaraldi@ordineavvmodena.it), con domicilio eletto in Roma, Via Giuseppe Avezzana, n. 1, presso lo studio dell'Avv. TE RI; – ricorrenti – contro Oggetto Contratti bancari ─ Mutuo c.d. solutorio Civile Sent. Sez. U Num. 5841 Anno 2025 Presidente: D'ASCOLA PASQUALE Relatore: IANNELLO EMILIO Data pubblicazione: 05/03/2025 2 UB Banca S.p.a., rappresentata e difesa dall'Avv. Carolina Capaldo (p.e.c.: carolinacapaldo@avvocatinapoli.legalmail.it), con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Piazzale Maresciallo Giardino, n. 1; – controricorrente – avverso la …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Art. 1. 1. L' articolo 644 del codice penale e' sostituito dal seguente:
"ART. 644. - (Usura).-Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 643, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per se o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilita', interessi o altri vantaggi usurari, e' punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire sei milioni a lire trenta milioni.
Alla stessa pena soggiace chi, fuori del caso di concorso nel delitto previsto dal primo comma procura a taluno una somma di denaro od altra utilita' facendo dare o promettere, a se' o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario.
La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. Sono altresi' usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle con- crete modalita' del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilita', ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficolta' economica o finanziaria.
Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito.
Le pene per i fatti di cui al primo e secondo comma sono aumentate da un terzo alla meta':
1) se il colpevole ha agito nell'esercizio di una attivita' professionale, bancaria o di intermediazione finanziaria mobiliare;
2) se il colpevole ha richiesto in garanzia partecipazioni o quote societarie o aziendali o proprieta' immobiliari:
3) se il reato e' commesso in danno di chi si trova in stato di bisogno;
4) se il reato e' commesso in danno di chi svolge attivita' imprenditoriale, professionale o artigianale;
5) se il reato e' commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale durante il periodo previsto di applicazione e fino a tre anni dal momento in cui e' cessata l'esecuzione.
Nel caso di condanna, o di applicazione di pena ai sensi dell' articolo 444 del codice di procedura penale , per uno dei delitti di cui al presente articolo, e' sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono prezzo o profitto del reato ovvero di somme di denaro, beni ed utilita' di cui il reo ha la disponibilita' anche per interposta persona per un importo pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi o compensi usurari, salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento dei danni". 2. L' articolo 644-bis del codice penale e' abrogato.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Si trascrive il testo dell' art. 643 del codice penale :
"Art. 643 (Circonvenzione di persone incapaci). - Chiunque, per procurare a se' o ad altri un profitto, abusando dei bisogni, delle passioni o della inesperienza di una persona minore, ovvero abusando dello stato d'infermita' o deficienza psichica di una persona, anche se non interdetta o inabilitata, la induce a compiere un atto, che importi qualsiasi effetto giuridico per lei o per altri dannoso, e' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire quattrocentomila a quattro milioni".
- Si trascrive il testo dell' art. 444 del codice di procedura penale :
"Art. 444 (Applicazione della pena su richiesta). - 1.
L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera due anni di reclusione o di arresto, soli o congiunti a pena pecuniaria.
2. Se vi e' il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene che la qualificazione giuridica del fatto e l'applicazione e la comparizione delle circostanze prospettate dalle parti sono corrette, dispone con sentenza l'applicazione della pena indicata, enunciando nel dispositivo che vi e' stata la richiesta delle parti. Se vi e' costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda; non si applica la disposizione dell'art. 75, comma 3.
3. La parte, nel formulare la richiesta, puo subordinare l'efficacia, alla concessione della sospensione condizionale della pena. In questo caso il giudice se ritiene che la sospensione condizionale non puo' essere concessa, rigetta la richiesta".
- Si trascrive il testo dell' art. 644-bis del codice penale , abrogato dall'art. 1 della legge qui pubblicata:
"Art. 644-bis (Usura impropria). - Chiunque, fuori dei casi previsti dall'art. 644, approfittando delle condizioni di difficolta' economica o finanziaria di persona che svolge una attivita' imprenditoriale o professionale, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per se' o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra cosa mobile, interessi o altri vantaggi usurari, e' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire quattro milioni a lire venti milioni.
Alla stessa pena soggiace chi, fuori dei casi di concorso nel delitto previsto dal comma precedente, procura ad una persona che svolge un'attivita' imprenditoriale o professionale e che versa in condizioni di difficolta' economica o finanziaria una somma di denaro o un'altra cosa mobile, facendo dare o promettere, a se' o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario.
Si applica la disposizione del terzo comma dell'art. 644". - Art. 2. 1. Il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 , nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura. I valori medi derivanti da tale rilevazione, corretti in ragione delle eventuali variazioni del tasso ufficiale di sconto successive al trimestre di riferimento, sono pubblicati senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale.
2. La classificazione delle operazioni per categorie omogenee, tenuto conto della natura, dell'oggetto, dell'importo, della durata, dei rischi e delle garanzie e' effettuata annualmente con decreto del Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi e pubblicata senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale.
3. Le banche e gli intermediari finanziari di cui al comma 1 ed ogni altro ente autorizzato alla erogazione del credito sono tenuti ad affiggere nella rispettiva sede, e in ciascuna delle proprie dipendenze aperte al pubblico, in modo facilmente visibile, apposito avviso contenente la classificazione delle operazioni e la rilevazione dei tassi previsti nei commi 1 e 2.
4. Il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale , oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, e' stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito e' compreso, ((aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non puo' essere superiore a otto punti percentuali.)) - Art. 3. 1. La prima classificazione di cui al comma 2 dell'articolo 2 verra' pubblicata entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro i successivi centottanta giorni sara' pubblicata la prima rilevazione trimestrale di cui al comma 1 del medesimo articolo 2. Fino alla pubblicazione di cui al comma 1 dell'articolo 2 e' punito a norma dell' articolo 644, primo comma, del codice penale chiunque, fuori dei casi previsti dall' articolo 643 del codice penale , si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per se' o per altri, da soggetto in condizioni di difficolta' economica o finanziaria, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilita', interessi o altri vantaggi che, avuto riguardo alle concrete modalita' del fatto e ai tassi praticati per operazioni similari dal sistema bancario e finanziario, risultano sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilita'. Alla stessa pena soggiace chi, fuori del caso di concorso nel delitto previsto dall' articolo 644, primo comma, del codice penale , procura a soggetto che si trova in condizioni di difficolta' economica o finanziaria una somma di denaro o altra utilita' facendo dare o promettere, a se' o ad altri, per la mediazione, un compenso che, avuto riguardo alle concrete modalita' del fatto, risulta sproporzionato rispetto all'opera di mediazione.
Note all'art. 3:
- Per il nuovo testo dell' art. 644 del codice penale si veda l'art. 1 della legge qui pubblicata.
- Per l' art. 643 del codice penale si veda in nota all'art. 1.