Sentenza 19 marzo 1998
Massime • 1
Il rispetto del principio di specialità - che ai sensi dell'art. 721 c.p.p. e dell'art. 14 della Convenzione europea di estradizione, approvata con legge 30 gennaio 1963, n. 300 comporta, sostanzialmente, un temporaneo difetto di giurisdizione scaturente dall'obbligo di non assoggettare a misura restrittiva della libertà personale la persona estradata per un fatto diverso da quello per il quale l'estradizione è stata concessa - riguarda esclusivamente i fatti anteriori alla consegna dell'estradato. Ne consegue, in ipotesi di reato permanente, che, se il suddetto principio impedisce che l'interessato possa essere assoggettato a misura restrittiva della libertà personale per la parte della condotta che riguarda il periodo anteriore alla consegna, il principio medesimo non opera per la parte della stessa condotta successiva a tale consegna, la quale costituisce la protrazione ulteriore del medesimo illecito (Fattispecie in tema di reato di associazione per delinquere di tipo mafioso nella quale la Corte ha confermato l'ordinanza del tribunale "de libertate" che aveva ritenuto la legittimità dell'ordinanza impositiva della custodia cautelare per la parte della condotta successiva al momento della consegna dell'estradato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/03/1998, n. 998 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 998 |
| Data del deposito : | 19 marzo 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di Consiglio
Dott. Luciano Di Noto Presidente del 19.3.1998
1. Dott. Luciano Deriu Consigliere SENTENZA
2. " Francesco Trifone " N. 998
3. " Francesco Serpico " REGISTRO GENERALE
4. " Sergio Di Amato " N. 44690/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da NO MI, nato a [...] il 1^ maggio avverso l'ordinanza del tribunale di Catanzaro in data 16 ottobre Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. F. Trifone;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del S.P.G. dott. Ranieri che ha concluso per il rigetto del ricorso con ogni altra conseguenza di legge;
Udito il difensore Avv. Vincenzo Militerni, che ha concluso per l'annullamento della impugnata ordinanza;
Osserva in
Fatto e diritto
In virtù di ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei suoi confronti in data 29 giugno 1995 dal G.i.p. del tribunale di Catanzaro per il delitto ex art. 416 bis c.p., quale partecipe all'associazione di stampo mafioso denominata "locale di Cirò" ancora al momento dell'adozione della misura coercitiva, MI BR veniva estradato in Italia dalla Repubblica Federale Tedesca.
In data 6 luglio 1996 veniva notificata allo stesso BR, dopo oltre un anno di detenzione all'estero ed in Italia, altra ordinanza di custodia cautelare in ordine ai delitti di omicidio di CC SA avvenuto il 31 agosto 1991, di porto e detenzione di armi nonché di partecipazione ad associazione per delinquere di stampo mafioso, per il periodo sino al 1996, relativamente al medesimo sodalizio "locale di Cirò".
Sulla istanza di MI BR il Gip del tribunale di Catanzaro, con ordinanza del 7 febbraio 1997, revocava la misura custodiale, di cui al secondo provvedimento impositivo del 6 luglio 1996, limitatamente ai delitti di omicidio ed in tema di armi, confermandola quanto al delitto associativo ex art. 416 bis c.p.. Il Tribunale di Catanzaro, con ordinanza deliberata il 16 ottobre 1997 e depositata il 21 ottobre 1997, rigettava l'appello de BR avverso il predetto provvedimento 7 febbraio 1997 del G.i.p., osservando come in tema di associazione di stampo mafioso l'arresto non interrompe di per sè la permanenza del reato, in quanto l'associato può bene continuare a far parte del sodalizio e mantenere i contatti con gli altri associati anche durante lo stato di detenzione. Con la conseguenza - stabiliva il tribunale in relazione al motivo di impugnazione concernente la dedotta violazione del principio di specialità di cui all'art. 721 c.p.p. - che la nuova contestazione di partecipazione associativa, di cui alla ordinanza del G.i.p., non costituiva fatto ontologicamente diverso da quello per il quale l'estradizione era stata concessa e non impediva, perciò, la emissione del nuovo provvedimento custodiale. Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del BR, il quale deduce la violazione dell'art. 721 c.p.p. e dell'art. 14 della Convenzione europea di estradizione,
assumendo che l'imputato era stato estradato dalla Repubblica Federale Tedesca solo per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p., contestato con ordinanza custodiale del 29 giugno 1995 e concernente fatti associativi avvenuti in Cirò Marina sino al giugno 1995, per cui la nuova contestazione di associazione mafiosa sino al 1996, essendo un fatto diverso rispetto a quello per il quale era stata concessa l'estradizione, avrebbe dovuto formare oggetto di una nuova richiesta di estradizione, a seguito della quale soltanto si sarebbe potuto dare esecuzione alla nuova ordinanza custodiale. Il ricorso, giusta richiesta del P.G. presso questa Corte suprema, non è fondato e deve, per ciò, essere rigettato con la conseguente condanna del ricorrente alle spese del procedimento. Il rispetto del principio di specialità, che, nella previsione sia della norma codicistica dell'art. 721 c.p.p. che di quella dell'art. 14 della Convenzione europea di estradizione, comporta una sostanziale situazione di difetto di giurisdizione, sia pure relativa e temporanea, conseguente alla obbligazione negativa, scaturente dall'accordo di estradizione per lo Stato richiedente, di assoggettare la persona estradata ad altra misura restrittiva della libertà personale, per un fatto diverso da quello per il quale l'estradizione medesima è stata concessa, concerne esclusivamente i fatti anteriori alla consegna, per cui nessun limite alla giurisdizione dello Stato richiedente sussiste per i fatti ad essa successivi, commessi dall'estradato.
Ne consegue, in tema di reato permanente, che se, per un verso, il principio di specialità impedisce che il soggetto estradato possa essere assoggettato a misura restrittiva della libertà personale per quella parte della condotta riferita a periodo di tempo diverso da quello per il quale la richiesta estradizione è stata concessa, onde sul punto deve essere corretta la motivazione dell'impugnata ordinanza, che indistintamente ricomprende nella nozione di medesimo fatto ex art. 721 c.p.p. ogni frazione temporale della persistente condotta volontaria dell0'agente; per altro verso, invece, il principio medesimo non opera per quella parte della condotta che si realizza dopo l'avvenuta consegna dell'estradato allo Stato richiedente e che viene a costituire la ulteriore probazione del medesimo illecito.
Nel caso di specie la ordinanza custodiale notificata al BR in data 6 luglio 1996 si riferisce al medesimo delitto ex art. 416 bis c.p. per la protrazione della condotta criminosa successivamente all'avvenuta sua consegna, per cui non risulta violato il principio di specialità.
Di diritto al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese del procedimento e, poiché dal presente provvedimento non deriva la liberazione del BR, la cancelleria dovrà adempiere alla prescrizione dell'art. 94, 1 ter, disp. att. del c.p.p..
P.T.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, 1 ter disp. att. c.p.p..
Così deciso in Roma, il 19 marzo 1998.
Depositato in Cancelleria il 16 luglio 1998