Cass. pen., SS.UU., sentenza 27/09/1995, n. 1
CASS
Sentenza 27 settembre 1995

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime4

La preclusione derivante dall'effetto devolutivo dell'appello riguarda esclusivamente i "punti" della sentenza che, non essendo stati oggetto dei motivi, abbiano acquistato autorità di giudicato; non riguarda, invece, nell'ambito dei motivi proposti, le argomentazioni e le questioni di diritto non svolte o erroneamente prospettate a sostegno del "petitum" che forma oggetto del gravame, atteso che il giudice di appello ben può - senza esorbitare dalla sfera devolutiva, dell'impugnazione - accogliere il gravame in base ad argomentazioni proprie o diverse da quelle dell'appellante. (Fattispecie in tema di impugnazione del P.M.).

La liquidazione dell'indennizzo per la riparazione dell'ingiusta detenzione è svincolata da parametri aritmetici o comunque da criteri rigidi, e si deve basare su una valutazione equitativa che tenga globalmente conto non solo della durata della custodia cautelare, ma anche, e non marginalmente, delle conseguenze personali e familiari scaturite dalla privazione della libertà, e ciò sia per effetto dell'applicabilità, in tale materia, della disposizione di cui all'art. 643, comma primo, cod. proc. pen., che commisura la riparazione dell'errore giudiziario alla durata dell'eventuale espiazione della pena ed alle conseguenze personali e familiari derivanti dalla condanna, sia in considerazione del valore "dinamico" che l'ordinamento costituzionale attribuisce alla libertà di ciascuno, dal quale deriva la doverosità di una valutazione equitativamente differenziata caso per caso degli effetti dell'ingiusta detenzione. (In applicazione di detto principio la Corte ha confermato la legittimità della liquidazione dell'indennizzo per l'ingiusta detenzione effettuata tenendo conto, fra l'altro, della circostanza che l'imputato, privato della libertà, non fosse stato in grado di interessarsi personalmente alla sua azienda, e del fatto che, per cinque anni, non avesse potuto utilizzare la somma versata a titolo di cauzione al momento della concessione della libertà provvisoria).

La contravvenzione prevista dall'art. 5, lett. b) della legge 30 aprile 1962 n. 283 è reato di pericolo tanto sotto il profilo della condotta, nel senso che esso si perfeziona anche con la semplice detenzione a fine di vendita, senza che occorrano cessione, somministrazione o produzione di un danno alla salute pubblica (profilo, questo, comune anche alle altre ipotesi previste dal citato articolo), quanto sotto il profilo dell'oggetto della tutela penale, nel senso che - a differenza delle ipotesi contemplate alle lettere a), c) e d) dello stesso articolo - non si richiede, per la sua configurabilità, che le sostanze alimentari siano variamente alterate o depauperate, ma è sufficiente che esse siano destinate o avviate al consumo in condizioni che ne mettano in pericolo l'igiene e la commestibilità.

Il cattivo stato di conservazione delle sostanze alimentari riguarda quelle situazioni in cui le sostanze stesse, pur potendo essere ancora perfettamente genuine e sane, si presentano mal conservate, e cioè preparate o confezionate o messe in vendita senza l'osservanza di quelle prescrizioni - di leggi, di regolamenti, di atti amministrativi generali - che sono dettate a garanzia della loro buona conservazione sotto il profilo igienico-sanitario e che mirano a prevenire i pericoli della loro precoce degradazione o contaminazione o alterazione. A tali situazioni si riferisce la previsione normativa di cui alla lettera b) dell'art. 5 della legge n. 283 del 1962 che ha il ruolo di completare, in armonia con le differenti ipotesi previste dallo stesso articolo, il quadro di protezione e tutela delle sostanze alimentari dal momento della produzione a quello della distribuzione sul mercato e, quindi, anche a quello, rilevante, della loro conservazione. In tale prospettiva la data di scadenza del prodotto, là dove ne è prevista l'indicazione obbligatoria, non ha nulla a che vedere con le modalità di conservazione dei prodotti alimentari. Ne consegue che l'impiego per la preparazione di alimenti, la detenzione per la vendita o la distribuzione al consumo di prodotti confezionati, per i quali - essendo prescritta l'indicazione "da consumarsi preferibilmente entro il ..." o quella, diversa, "da consumarsi entro il ..." - la data indicata sia stata superata, non integra alcuna ipotesi di reato, ma solo l'illecito amministrativo di cui agli artt. 10, comma settimo, e 18 d.P.R. n. 109 del 1992.

Commentari3

  • 1Cass. pen., 5 ottobre 2020, n. 27541
    https://www.iusinitinere.it/

    commento breve a cura di Rossella Giuliano In tema di conservazione di sostanze alimentari destinate al consumo, l'espressione “cattivo stato di conservazione” di cui all'art. 5, lett. b), l. 30 aprile 1962, n. 283 (recante la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande) allude ad un tempo, quali parametri di giudizio, agli atti normativi ed alle regole della comune esperienza, usi e prassi: secondo un risalente e consolidato orientamento giurisprudenziale, infatti, il cattivo stato di conservazione delle sostanze alimentari considerato dalla disposizione incriminatrice inerisce a tutte quelle situazioni in cui le sostanze stesse – pur …

     Leggi di più…

  • 2Pesce fresco in vendita: attenzione al ghiaccio contaminato
    Carlos Arija Garcia · https://www.laleggepertutti.it/ · 3 maggio 2021

  • 3Ordinanza del Tribunale di L'Aquila del 23 ottobre 2003
    Redazione · https://www.giurdanella.it/ · 31 ottobre 2003

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., SS.UU., sentenza 27/09/1995, n. 1
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1
Data del deposito : 27 settembre 1995

Testo completo