Sentenza 10 febbraio 2016
Massime • 1
È inammissibile, in difetto di nuovi elementi, il ricorso per cassazione avente ad oggetto l'inutilizzabilità di un atto processuale (nella specie, di una consulenza autoptica per violazione dell'art. 360 cod. proc. pen.) sulla quale la Corte di cassazione si è già pronunciata in sede incidentale nei confronti dello stesso imputato. (La Suprema Corte ha precisato che è irragionevole ritenere che, affermata dal giudice di legittimità l'utilizzabilità di una specifica prova, la stessa possa essere successivamente negata nell'ambito del medesimo procedimento e nei confronti della stessa parte, a ciò ostando l'efficienza processuale e il principio di ragionevole durata del processo).
Commentario • 1
- 1. Segreto professionale non può essere aggirato (Cass. 29495/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 22 settembre 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/02/2016, n. 26809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26809 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2016 |
Testo completo
! 268 09/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 10/02/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA Dott. GRAZIA LAPALORCIA - Presidente - N. 415/2016 - Rel. Consigliere Dott. MARIA VESSICHELLI REGISTRO GENERALE - N. 25985/2015 Dott. ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI Consigliere - - Consigliere - Dott. ALFREDO GUARDIANO Dott. CA PISTORELLI - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: } quali pouts cirl: nel proc. peu. ER CO N. IL 20/10/1974 ER GI N. IL 25/07/1948 nei confronti di: respausis & ana DE CA & C IMPRESA MARITTIMA SRL inoltre: MINOPOLI IT N. IL 27/11/1967 D'VI AN N. IL 04/08/1980 GA CO N. IL 24/01/1977 BE CA N. IL 18/06/1969 avverso la sentenza n. 99/2013 CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLI, del 27/03/2015 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/02/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIA VESSICHELLI Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. L. Orsi che ha concluso per いl' a s siet in hut incors j Udito, per la parte civile, l'Avv учесо Udit i difensor Avv. Fuscoperi responsable cute;
higuar а д'Амио, авирледане на сморові, слі Sall Bemale an. in Valentin for farginatLe RITENUTO IN FATTO Propongono ricorso per cassazione di OL Vitale, D'NO AR, ER LO e GA RC, quali imputati, nonché IC NO e IC RC quali parti civili, avverso la sentenza della Corte di assise d'appello di Napoli in data 27 marzo 2015, con la quale è stata confermata la pronuncia di primo grado, di condanna degli imputati in ordine al reato di omicidio preterintenzionale, commesso in concorso fra loro, in danno di IC TE, il 16 gennaio 2011. La stessa sentenza di appello ha tuttavia riformato quella di primo grado quanto alla già dichiarata condanna del responsabile civile "De Luca impresa marittima Srl", soggetto giuridico nei confronti del quale sono state integralmente revocate le statuizioni civili. L'imputazione, ritenuta provata dai giudici di primo e secondo grado nei confronti dei ricorrenti, è quella di avere, in concorso fra loro -e, secondo la originaria contestazione, con OT RO fornito un contributo materiale all'azione violenta in danno della vittima, colpita ripetutamente al corpo e al volto e immobilizzata a terra con una manovra di spinta al suolo, di modo che la stessa vittima decedeva, come di seguito verificato, per insufficienza respiratoria acuta e asfissia meccanica violenta a seguito di meccanismo da soffocamento. Gli imputati erano, i primi tre, dipendenti di una ditta (AGSL) incaricata della sorveglianza di una certa area portuale di Napoli nella quale il IC TE, alle 13, 59 del 16 gennaio 2011, si era introdotto passando attraverso il varco di uscita del terminal Tirrenia ed eludendo la vigilanza di due dei soprannominati soggetti (OL e D'NO) che si trovavano nel gabbiotto loro riservato vicino a quell'uscita. Il GA invece era dipendente della ditta "De Luca" la quale effettuava lavori attinenti tra l'altro allo spostamento e carico delle merci sul piazzale e si trovava, anch'egli, nel gabbiotto con gli altri due vigilantes. Il ER era pure addetto alla vigilanza. La dinamica degli eventi, iniziati e conclusi nell'arco di cinque minuti, è stata ricostruita dai giudici di merito sulla base delle deposizioni di alcuni testimoni (uno, in particolare, teste oculare), delle dichiarazioni degli stessi imputati e dei filmati ripresi da telecamere- alcune fisse e alcune mobili- poste sul piazzale, oltre che dei rilievi dei consulenti tecnici medico-legali delle parti pubblica e private. Il giovane si era introdotto, come detto, nell'area portuale con modalità ritenute non legittime e per questo veniva immediatamente inseguito da OL e subito dopo dal D'NO, verso la parte interna del piazzale. Anche il GA si era posto all'inseguimento del terzetto con la propria autovettura Toyota. 1 m J Da un frammento del filmato ripreso da una delle telecamere in movimento emergeva che il IC, con un pacco in mano, si dirigeva verso il molo 16 dove era ormeggiata una nave della Tirrenia. Vicino alla banchina veniva bloccato da OL e, dopo essersi divincolato da tutti e tre i suoi inseguitori, veniva nuovamente trascinato, mentre si dimenava, dietro alcuni rimorchi ivi parcheggiati, in un'area che però rimaneva nascosta alla ripresa della telecamera. Si notava a quel punto il sopraggiungere anche del ER a bordo di un'altra vettura e l'uomo raggiungeva gli altri dietro il semirimorchio. Si vedevano poi sopraggiungere numerosi altri soggetti a bordo di ciclomotori nonchè uno a piedi, successivamente identificato per Di FR ON, divenuto teste oculare dei fatti rilevanti e rivelatosi assai prezioso ai fini della conclusione del processo. Tale teste, ritenuto pienamente attendibile dai giudici di merito, descriveva gli spintoni e i calci e pugni che vedeva sferrare sul ragazzo il quale, alfine, veniva immobilizzato a faccia in giù, con uno degli aggressori che si poneva a cavalcioni, mentre il giovane stesso gridava "capitano, capitano". Nel giro di pochi attimi quelle grida cessarono e il giovane morì. Nei confronti di tutti i ricorrenti risultano essendo ciò sottolineato in sentenza emessi provvedimenti coercitivi il 24 dicembre 2011, - successivamente confermati, per tre di essi, dal tribunale del riesame con ordinanze, in tema sia di gravità indiziaria che di esigenze cautelari, oggetto di impugnazioni che questa Corte di cassazione ha dichiarato infondate con sentenze dell'8 maggio e del 22 giugno 2012. Gli agenti della polizia di frontiera intervenuti subito dopo (MA e AL) dichiaravano in dibattimento che il ragazzo era riverso per terra senza vita e gli avevano estratto da una tasca un coltellino di piccole dimensioni tipo spada samurai. Erano poi stati espletati gli accertamenti medico-legali ed in particolare quello del consulente del pubblico ministero che effettuava l'esame autoptico rilevando oltre alla frattura di sei costole, i segni di una insufficienza respiratoria acuta causata da asfissia meccanica violenta. Il consulente escludeva altresì che la morte fosse dovuta a cause naturali o alla ingestione di sostanze stupefacenti. La tesi sostenuta dagli imputati -non creduta nella sua integralità dei giudici di merito -è stata quella di avere ammesso il proprio intervento nella vicenda ma di essersi limitati a bloccare con la forza il IC, senza tuttavia percuoterlo ma soltanto tenendogli ferme le gambe, e di avere agito così perché minacciati dallo stesso con un coltello. I giudici escludevano anche l'ipotesi della natura soltanto colposa dell'omicidio come quella della possibile sussistenza di scriminanti (ex articoli 51 e 52 CP) e altre minori. 2 ON La difesa di OL 1. premette l'erronea valutazione delle prove che egli non reputa gravi, precise e concordanti e soprattutto non calibrate sulle singole posizioni, le quali invece sono stati ritenute avvinte ingiustificatamente da un vincolo solidaristico, con la conseguenza che il ricorrente avrebbe risposto della condotta di altri. In particolare avrebbe risposto ingiustamente della condotta arbitraria del D'NO e soprattutto del ER, il quale si era seduto sul corpo del giovane, soffocandolo, quando oramai il ricorrente si era già allontanato dalla scena del fatto.
2. Deduce quindi la violazione dell'articolo 360 cpp, derivante dal fatto che la consulenza autoptica è stata espletata senza il necessario avviso al ricorrente il quale, a quel momento, aveva già la veste di indagato. Infatti indizi di reità a carico di esso emergevano dalla annotazione della polizia giudiziaria in data 17 gennaio 2011, ove gli addetti alla vigilanza erano indicati -sia pure sulla base delle notizie fornite da fonte confidenziale e da tale RO - come gli autori del pestaggio e comunque erano sospettabili come tali. Cita giurisprudenza (sentenza n. 33404 del 14 luglio 2008, ricorrente Bufano e altre) che nega la propedeuticità, a tal fine, della formale iscrizione del soggetto nel registro degli indagati. L'omissione del detto avviso renderebbe l'atto nullo e nulli quelli successivi dipendenti dal primo.
3. Deduce con un secondo motivo la violazione della legge processuale per non essere stata rinnovata l'istruttoria dibattimentale, escutendo nuovamente il teste Di FR, già sentito in precedenza, sulla dinamica dei fatti. Il provvedimento di rigetto (pagina 22 della sentenza) sarebbe in violazione dell'art. 6 Cedu come interpretato dalla sentenza nel caso AN c\ IA e cioè in violazione del principio di immediatezza della prova. Quel teste, in primo grado (udienza del 13 febbraio 2013), era stato sollecitato più volte a dire la verità mediante le contestazioni di cui all'articolo 500 Cpp. Egli, anche perché affetto da una patologia agli occhi, aveva errato nella ricostruzione della fase iniziale dello scontro fra OL e la vittima e risultava ripreso, dalle telecamere, anche mentre rivolgeva le spalle alla scena del delitto. Egli aveva visto poco, anche a causa della distanza, e una serie di particolari che aveva aggiunto era stato soltanto il frutto delle domande suggestive di chi lo interrogava, alla luce di quanto non visto ma appreso dai media. La difesa riportava al riguardo alcuni brani del suo esame.
4. Si deduce con un terzo motivo la violazione di legge sulla ritenuta attendibilità del consulente tecnico del pubblico ministero, Dott. Lombardi. 3 m TU avrebbe espresso le proprie conclusioni non già sulla base di quanto percepito nella qualità di medico bensì in quanto influenzato dai media e dai fatti propagati dai mezzi di comunicazione. Ed infatti avrebbe attribuito la causa della morte a fatti diversi nella relazione scritta, da un lato, (occlusione esercitata dalla piega del gomito) e nell' esame orale, dall'altro. A tal fine la difesa riportava brani delle due fonti di prova. Lo stesso consulente avrebbe poi attribuito le lesioni al volto della vittima all'azione di un corpo contundente mentre altro medico intervenuto, a bordo dell'ambulanza (dottor Basile) aveva fatto riferimento a una lesività da caduta a terra anche per un malore. Anche sotto tale aspetto si rendeva necessaria la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale.
5. Il quarto motivo ha ad oggetto la denunciata manifesta illogicità della motivazione e il travisamento della prova nonché la apparenza della motivazione comunque resa. In particolare tale travisamento riguarderebbe il possesso di un coltellino da parte della vittima, che se ne sarebbe avvalsa per minacciare il OL mentre questi operava nel tentativo di bloccarlo. Il giudice del merito avevano escluso tale evenienza che invece risultava per tabulas dal verbale di sequestro redatto dagli agenti di polizia giudiziaria MA e AL, come arguibile anche dal verbale di udienza dell'8 novembre 2012. Costoro avevano cioè attestato di avere rinvenuto il coltellino vicino al cadavere mentre inspiegabilmente in dibattimento avevano mutato versione sostenendo di averlo estratto da una delle tasche del IC ormai deceduto. E comunque anche i colloqui telefonici tra il detto ricorrente e il terminalista IN lasciavano emergere l'uso di un coltello da parte della vittima. Anche l'ispettore Zizolfi aveva reso dichiarazioni in tal senso.
6. Col quinto motivo si deduce il vizio della motivazione nella forma del travisamento della prova sull'orario del decesso della vittima come indicato nelle pagine 41 e 50 della sentenza impugnata. Sostiene il difensore che dai filmati e dalla deposizione di tale OR emergerebbe che l'orario cui il ricorrente entrò in contatto con la vittima era quello delle 14,02'43" mentre poi se ne sarebbe allontanato, essendo stato sostituito da ER quando ancora il giovane era vivo e si divincolava. In conclusione il giudice del merito avrebbe erroneamente collocato l'ora della morte alle 14,04'35" mentre il teste OR, passato di li a un secondo, aveva detto di aver visto il ragazzo ancora vivo. Sarebbe invece morto, sempre secondo il difensore, alle 14 e 11 minuti. Tale circostanza doveva comunque ritenersi oggetto di un ragionevole dubbio. 4 Con 7.Si deduce con un sesto motivo l'erronea, omessa derubricazione del reato addebitato in quello di percosse. Soltanto tale ipotesi di reato era addebitabile dal momento che l'ulteriore evento morte era il frutto del comportamento del ER il quale aveva reciso il nesso causale.
8. In alternativa, col settimo motivo, si chiede la derubricazione del reato contestato in quello di omicidio colposo, ingiustamente non riconosciuto dal giudice del merito. Ed invero, come già riconosciuto anche dal giudice di primo grado, l'imputato si era trovato a fronteggiare una situazione insolita e non prevista costituita dal fatto che il soggetto inseguìto aveva lanciato un pacco nell'acqua vicino alla nave, creando una situazione di allarme presso coloro che erano addetti alla vigilanza. Ad ogni buon conto la morte dovrebbe essere ricondotta non ad un pestaggio ma ad un'errata manovra di immobilizzzione della vittima la quale aveva subito la compressione del torace, non potendo così respirare normalmente. I soggetti addetti alla vigilanza non erano addestrati al blocco fisico delle persone ed avevano reagito al comportamento di chi era armato e cercava di sottrarsi al controllo degli agenti di pubblica sicurezza. In altri termini, la condotta consistita nel bloccare la persona non può essere considerata idonea a cagionare percosse o lesioni volontarie, ma finalizzata soltanto, dal punto di vista psicologico, a impedire i movimenti al soggetto. L'avere cagionato la morte sarebbe dunque il frutto soltanto di negligenza, imprudenza o imperizia nella esecuzione della detta manovra, magari assistita da colpa cosciente ma non dalla volontà dell'evento, escluso del tutto dal fatto che l'agente non voleva ferire ma soltanto difendersi dalle minacce con il coltello poste in essere dalla vittima. Ancora la difesa cita giurisprudenza che, per la configurazione dell'omicidio preterintenzionale, richiede comunque la prevedibilità concreta dell'evento maggiore (sentenza numero 19611 del 2006).
9. Con l'ottavo motivo si denuncia il vizio della motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui all'articolo 55 CP ossia, come spiega la difesa, la legittima difesa anche nella forma soltanto putativa o dell'eccesso colposo. In tal senso si sostiene che la legittima difesa era comunque ipotizzabile con riferimento a beni che si trovavano all'interno del porto alla cui sorveglianza erano deputati vigilanti. 1 0 Si contesta la ricostruzione della Corte d'assise d'appello secondo cui tale scriminante non sarebbe configurabile con riferimento all'azione della vittima che si stava addirittura allontanando dalla scena del reato. Il giudice del merito aveva errato effettuando ex post la valutazione del comportamento dell'agente che invece andava effettuata ex ante. Questi aveva valutato erroneamente la situazione di fatto e di pericolo (dovuto al pacco gettato in mare) ed aveva anche errato nella esecuzione della attività reattiva. Sostiene ancora una volta il difensore che l'offesa va identificata nella condotta trasgressiva della vittima la quale si sarebbe introdotta clandestinamente in una zona portuale forzando i controlli all'ingresso e tentando di colpire il OL con un coltello al fine di sottrarsi alla consegna alla polizia. 10. Con il nono motivo si richiede l'inquadramento del fatto nell'ipotesi dell'aberratio delicti che discenderebbe dal fatto che l'imputato non aveva alcuna esperienza in operazioni di immobilizzazione di eventuali intrusi nell'area portuale ed aveva quindi eseguito la manovra nei confronti della vittima con imperizia. 11. Il 10° motivo denuncia il vizio della motivazione sul diniego dell'attenuante della provocazione, richiesta nei motivi d'appello alle pagine 27,28 e 34. La Corte d'assise d'appello aveva fornito risposta soltanto ad analogo motivo proposto dalla difesa di ER con riferimento circostanze di fatto riguardanti soltanto costui. 12. Con '11° motivo si richiede il riconoscimento dell'attenuante di cui all'articolo 114 del codice penale ingiustamente negata dal giudice dell'appello nonostante che ricorressero le circostanze di fatto elencate sopra nel quinto motivo (vedi punto numero 6). In particolare la difesa sostiene che, se si riconosce che la Corte ha errato nell'anticipare l'esatto momento della morte della vittima, si deve anche riconoscere che il ricorrente, finché fu presente, non aveva potuto notare segni di sofferenza in quella che, invece, si divincolava e gridava. 13. Con il 12° motivo si denuncia il vizio della motivazione in ordine al nesso di causalità tra la condotta del ricorrente e quella degli altri correi. 14. Con ulteriore censura si denuncia la violazione di legge riferita alla mancata qualificazione del fatto come omicidio preterintenzionale. Non vi sarebbe un nesso di causalità fra la condotta dell'imputato e l'evento morte. Le riprese filmate dimostrano che il contatto da parte dell'imputato con la vittima è occasionale, venendo presto sostituito dal ER come ripetuto dal teste OR con riferimento all'orario delle 14,04,36. Considerato, come già rilevato sopra, che la morte della vittima deve farsi risalire alle 14, 09 conclude il difensore osservando che l'intervento coattivo del ricorrente è stato limitato a m poco più di due minuti, e soltanto alla fase iniziale dell'inseguimento, mentre ben maggiore e prolungata è stata l'azione del coimputato. Non può quindi affermarsi che l'evento morte sia ricollegabile all'azione del ricorrente, il quale nulla fece per determinare l'asfissia meccanica del giovane e tantomeno sostenne la volontà, in tal senso, del ER, non essendo a conoscenza del tipo di pressione che quello esercitava. Quantomeno vi sarebbe un vuoto nella motivazione del giudice riguardante la costruzione del concorso di persone. Contesta poi il difensore il costrutto del giudice dell'appello laddove contiene il riferimento al dolo eventuale, del tutto fuori luogo, essendo certo che nel contesto della configurazione dell'omicidio preterintenzionale non potrebbe mai sostenersi la previsione dell'evento morte. 15. Con il 14° motivo si denuncia l'erronea applicazione dell'articolo 110 CP. Il concorso di persone sarebbe idoneo a giustificare l'addebito di responsabilità purché fosse dimostrato il nesso di causalità che, invece, nella specie non riguarderebbe il ricorrente. In altri termini sostiene il difensore, ripercorrendo tutti gli elementi di fatto sopra già evidenziati, che la vicenda va distinta in due fasi separate, durate complessivamente tra i quattro e i sei minuti. Nella prima fase cadde l'azione del ricorrente il quale però non pose in essere alcuna condotta idonea a determinare l'asfissia meccanica. Con ricorso personale D'NO 16. Premette che ingiustamente la consulenza tecnica è stata espletata senza dare avviso alla difesa nonostante che già da due giorni fossero state acquisite notizie sulla possibile propria compromissione nella vicenda. Quella consulenza, del resto, era rimasta equivoca a proposito della causa della morte del giovane che era stata attribuita alternativamente un'azione meccanica che aveva provocato l'asfissia come anche ad una inibizione a seguito di stimolo emotivo. Aggiunge che la qualità di indagato era sorta per lui nel momento stesso in cui aveva ammesso, a poche ore dal decesso, di avere bloccato al suolo il IC mentre non era vero che la stessa qualità, come sostenuto dai giudici, fosse insorta all'esito dell'esame autoptico, considerato che il relativo elaborato scritto era stato depositato sei mesi dopo il decesso. 7 m Dopo una rapida analisi degli argomenti spesi dal giudice di primo grado, il ricorrente ripercorre la motivazione della sentenza impugnata e alfine articola i motivi di ricorso. 17. Con il primo motivo deduce la nullità dell'accertamento autoptico ai sensi dell'articolo 360 Cpp. per tutte le ragioni sopra esposte ed in particolare perché già a pochi minuti dall'intervento delle forze dell'ordine questi avevano acquisito dagli stessi odierni ricorrenti, da fonte confidenziale e da testimoni oculari, la notizia che il giovane era deceduto con le modalità poi rifluite nel capo di imputazione: tant'è che era immediatamente avvenuta l'iscrizione del reato sia pure a carico di ignoti. Il ricorrente aggiunge che non può ostare alla formulazione di tale motivo il fatto che la Corte di cassazione abbia già rigettato l'eccezione in sede cautelare, essendo portate a sostegno dell'odierno ricorso prove nuove come quelle rappresentate dalle annotazioni di polizia giudiziaria allegate al ricorso e dalle dichiarazioni degli stessi ricorrenti a poche ore dal decesso ugualmente allegate. A nulla rilevando in senso contrario la data della formale iscrizione dei ricorrenti nel registro degli indagati. 18. Con un secondo motivo deduce il travisamento della prova in relazione alle conclusioni dei consulenti del PM e delle parti. Sostiene che il consulente di parte prof. TA, a differenza di quanto affermato nella sentenza impugnata, non concordava affatto col consulente del pubblico ministero a proposito delle cause della morte, avendo piuttosto sostenuto che per l'assenza di lesioni esterne e per l'assenza di evidenti alterazioni nel senso della rottura degli alveoli polmonari, il decesso poteva essere ricondotto a una inibizione respiratoria dovuta a stimolo violento o emotivo. Una conclusione che non appariva affatto compatibile con l'ipotesi della riconducibilità dell'evento morte a una condotta di lesioni volontarie ad opera degli imputati. In altri termini, dato per certo il bloccaggio a terra della vittima ad opera degli imputati, altro è ricondurre l'evento morte all'azione lesiva ricondotta, tra l'altro, alla frattura volontaria delle costole, altro è sostenere, come aveva fatto il consulente di parte, che l'evento morte era sopraggiunto a causa della manovra di immobilizzazione e non anche per effetto di azioni lesive volontarie. In tale ottica il ricorrente torna a lamentare il carattere ingiustificato della decisione della Corte di rigettare la richiesta di una perizia medico legale che portasse a conclusioni più rassicuranti di quelle, ondivaghe, del consulente del pubblico ministero. 19.Con il terzo motivo si denuncia l'illegittimità del rigetto di richiesta di perizia sulle registrazioni filmate. ' Una simile richiesta era stata rigettata con motivazione contraddittoria e cioè quella della inutilità dell'accertamento richiesto in ragione della chiarezza dei frammenti di filmati disponibili, chiarezza della quale, però, veniva dato conto in maniera contraddittoria e quindi manifestamente illogica. Non si era cioè ben chiarito se la vittima fosse finita dietro al semirimorchi per una condotta volontaria di fuga o per l'azione di spinta degli imputati, evenienze entrambe contemplate nella sentenza impugnata. Con le immaginabili conseguenze in punto di coerenza della motivazione sulla ricostruzione della preterintenzione e, prima ancora, sulla ritenuta volontarietà e non necessità della aggressione. 20. Con il quarto motivo si denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al diniego di nuova assunzione dell'infermiere e del personale della Polmare che intervennero. Il primo avrebbe dovuto deporre sulla manovra rianimatoria poste in essere ed invece negata dal medico dott. Barile. Il secondo dovrebbe chiarire definitivamente l'elemento dell'uso del coltellino da parte della vittima, negato dalla Corte territoriale ma emergente dalle deposizioni dei testi IN e RO e dallo stesso verbale di sequestro redatto da MA. 21. Con il quinto motivo si deduce la violazione di legge in ordine alla mancata riqualificazione del fatto come omicidio colposo. La sentenza impugnata sarebbe manifestamente illogica laddove avrebbe addebitato il più grave reato argomentando sulla integrazione del previo reato di percosse ma anche citando giurisprudenza sulla non necessaria sussistenza di tale elemento normativo e quindi scivolando verso una ricostruzione compatibile con l'omicidio colposo. In tale ottica e in particolare nell'ottica dell'eccesso colposo che ricorre quando non avviene un pestaggio ma soltanto un'azione volta a immobilizzare il soggetto di cui si debba impedire la fuga ed evitare pericoli- contrapposto all'eccesso doloso- la difesa aveva articolato argomenti tratti da una sentenza della Corte d'assise d'appello di Napoli nell'ambito del processo c.d Tomaccio. Tale sentenza è stata confermata dalla Corte di cassazione con quella numero 1786/09 che ha ammesso la configurabilità dell'eccesso colposo anche in presenza di una condotta sorretta dal dolo di lesioni quando sussistano gli estremi di una causa di giustificazione però mal gestita. A tale sentenza si è aggiunta quella numero 28920\ 2011 nello stesso processo, sentenze entrambe citate nei motivi d'appello. Il ricorrente cita anche le sentenze della Corte costituzionale numero 364 e 1085 del 1988 a proposito della necessaria dimostrazione della prevedibilità ed inevitabilità del risultato vietato, in tema di omicidio preterintenzionale, sentenze alle quali ha fatto seguito la presa di posizione della Cassazione con la sentenza numero 19611 del 2006, laddove si è affermato lo stesso principio. M 22. Con il sesto motivo si deduce il vizio della motivazione in ordine al diniego delle scriminanti ed in particolare di quella sulla necessità di difesa del diritto altrui dal pericolo di una offesa ingiusta, necessità di difesa che si era resa manifesta quando il collega OL aveva chiesto rinforzi in quanto il fuggitivo era armato. 23. Il vizio della motivazione sul trattamento sanzionatorio, essendo rimasta senza risposta la richiesta di riconoscimento del minimo edittale. La difesa di GA RC 24. Deduce con un primo motivo la violazione di legge e il vizio di motivazione anche nella forma del travisamento della prova con riguardo al mancato riconoscimento del ricorrente da parte del teste Di FR, nel giudizio di primo grado. In altri termini il giudice dell'appello aveva ritenuto neutro il fatto che il teste non avesse riconosciuto nell'imputato uno degli aggressori, sull'erroneo presupposto che il ricorrente fosse assente al momento dell'assunzione del teste Di FR, essendo vero invece che egli, nonostante la mancata attestazione a verbale della presenza, era realmente presente. Ne discende che sarebbe viziata la motivazione con la quale la Corte territoriale non attribuisce alcun valore, utile alla difesa, al fatto che l'unico teste oculare- ritenuto assolutamente attendibile e fondante per l'accusa- non ha riconosciuto l'imputato come uno dei responsabili del presunto pestaggio. 25. Con un secondo motivo si lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione sulla responsabilità, anche soltanto concorsuale, in ordine al reato contestato piuttosto che a quello di minor gravità, di lesioni personali volontarie. Ed invero il giudice dell'appello ha, da un lato, a pagina 32 della sentenza, dimostrato di aderire alla tesi dell'elaborato tecnico del dottor Lombardi, secondo cui la morte per asfissia meccanica violenta sarebbe da rapportare alla fortissima pressione esercitata dal personale di vigilanza con il gomito sulle spalle della persona della vittima bloccata a terra anche con il capo immobilizzato per un tempo eccessivamente lungo. Ed a prescindere dalla rottura delle costole . In altra parte della sentenza, però, a pagina 48, si accredita l'ipotesi che ciascuno degli imputati abbia apportato il proprio contributo con condotte finalizzate a percuotere (trascinamenti, spintonamenti calci e pugni, nonché frattura di sei costole) sicché non solo il bloccaggio ma anche e soprattutto le azioni volutamente e inutilmente lesive erano quelle che avevano determinato l'evento morte. 10 M D'altra parte la scelta della ricostruzione dinamica è fondamentale per il ricorrente del quale si riconosce, in sentenza, che si limitò a tallonare il terzetto mentre guidava la propria autovettura. Secondo il difensore, in conclusione, chi non ha concorso a provocare l'asfissia meccanica della vittima (bloccaggio) dovrebbe rispondere soltanto di concorso in lesioni o percosse, peraltro non rilevate sul IC e comunque non poste dal consulente tecnico del pubblico ministero in rapporto di causa-effetto con il decesso. Inoltre, il ricorrente, sottolinea come il deficit di motivazione appena evidenziato non può essere superato soltanto in considerazione della configurazione concorsuale del reato e della responsabilità del ricorrente. In sostanza, laddove nella sentenza impugnata si addebita il reato al ricorrente anche soltanto per avere contribuito al comportamento degli altri e per essersi rappresentato la possibilità dell'evento letale accettando il rischio del suo verificarsi, si è commesso l'errore di addebitare l'evento morte a titolo di responsabilità oggettiva: un argomentare che la Corte costituzionale ha ritenuto incompatibile con l'articolo 27 della Costituzione (sentenze numero 364 e il 1085 del 1988). 26. Con il terzo motivo la difesa lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio. L'imputato è stato considerato responsabile di violenza gratuita mentre è stato del tutto trascurato il comportamento anomalo della persona offesa che ha determinato la risposta allarmata e per questo non ingiustificata e tantomeno gratuita del ricorrente. La difesa di ER 27. Deduce con un primo motivo, la nullità dell'accertamento autoptico, eseguito in violazione del dovere d'informazione alle difese, di cui all'articolo 360 cpp, come comprovato allegando, all'udienza dell'8 novembre 2012, la annotazione di Pg del 17 gennaio 2011. L'eccezione era stata posta prima in udienza preliminare e in seguito dinanzi al giudice di primo grado oltre che reiterata in appello. Si sostiene in altri termini che in precedenza, all'udienza dell'8 novembre 2011 già la difesa aveva prodotto la annotazione di polizia giudiziaria del 17 gennaio 2011 a firma dell'ufficiale Talotti, nella quale si dava atto, sì, delle impressioni ricavate dallo stesso ufficiale a seguito di visione del filmato ma si dava atto, altresì, che quel filmato era allegato all'informativa stessa, sicché è 11 con errata l'affermazione della Corte d'assise d'appello, a pagina 20 della sentenza, secondo cui il pubblico ministero, quando dispose l'esame autoptico, non aveva a disposizione i detti filmati. " Ne può condividersi il ragionamento del giudice dell'appello laddove nega, ai fini che qui interessano, che le accuse rivolte agli imputati dalla fonte confidenziale fossero utilizzabili dal PM, mentre contestualmente ammette che proprio quella fonte avesse giustificato l'iscrizione nel registro degli indagati della notizia di reato a carico di ignoti. In altri termini si chiede ragione della comclusione secondo cui le affermazioni della fonte confidenziale non rileverebbero neppure nell'ottica di i rendere completo il contraddittorio ai fini dell'accertamento tecnico irripetibile, essendo pacifico nella giurisprudenza di legittimità che è comunque indifferente, ai fini che qui ci occupano, che fosse avvenuta o meno la formale iscrizione dell'indagato nell'apposito registro. D'altra parte, nella stessa informativa risultavano acquisite le dichiarazioni dei futuri indagati i quali ammettevano di avere concorso nella azione di immobilizzazione della vittima ed altresì le dichiarazioni di RO sul ruolo svolto dagli stessi. E non si vede come possa negarsi che quegli elementi fossero alla base dei disposti decreti di perquisizione e sequestro, decisi dal PM proprio nei confronti dei ricorrente e di una serie di altre persone presenti sul luogo del fatto, decreti firmati il 20 gennaio 2011, quando il materiale investigativo era soltanto quello descritto, dovendosi considerare che il fondamentale teste Di FR non era stato ancora sentito e che il sanitario che, nel frattempo, aveva eseguito l'esame autoptico, avrebbe depositato il proprio elaborato scritto molto tempo dopo. 28. Deduce con un secondo motivo la violazione di legge e il vizio della motivazione con riferimento al mancato riconoscimento della legittima difesa nella forma putativa o dell'errore colposo nella scriminante. In particolare, l'errore del ER non era stato analizzato mentre era stata valutata soltanto la situazione affrontata dagli altri ricorrenti dei quali si dice che erano intervenuti senza che la vittima avesse dato luogo ad alcuna situazione di pericolo ed anzi stesse fuggendo. Al riguardo, mentre la tesi valutata e poi esclusa dal giudice di primo grado era stata quella per cui l'imputato si sarebbe limitato ad agire in buona fede credendo di aiutare i colleghi in difficoltà, immobilizzando la vittima per otto minuti, giudice d'appello avrebbe riconosciuto che l'azione di immobilizzazione posta in essere da ER non era andata oltre due minuti. Ciò nonostante, tuttavia, del tutto illogicamente lo stesso giudice non aveva escluso l'elemento della ingiustificata aggressività. 12 Secondo la tesi difensiva, rappresentata nei motivi d'appello alla luce delle deposizioni di IN e di RO, il ricorrente era stato indotto a prestare aiuto ai colleghi i quali avevano segnalato che l'inseguito era armato. Egli si era limitato a sostituire il OL nel trattenere la vittima-che era già a terra- per le gambe credendo effettiva la situazione di pericolo. Già il Tribunale del riesame aveva riconosciuto fondata tale tesi perché aveva correttamente valutato l'atteggiamento psicologico del ricorrente con motivazione che quantomeno avrebbe dovuto costituire motivo, per la Corte d'assise d'appello, per riconoscere fondato, sul punto, il ragionevole dubbio. D'altra parte, a pagina 54 della sentenza, la Corte d'assise d'appello aveva finito per riconoscere che l'imputato potesse aver agito in buona fede, sia pure affermando che si trattava di una scelta negligente e dunque compatibile con la configurazione quanto meno dell'eccesso colposo nella legittima difesa. 29. Con il terzo motivo la difesa denuncia il vizio di motivazione con riferimento al ritenuto concorso di persone nell'omicidio preterintenzionale, erroneamente escludendo l'ipotesi di cui all'articolo 586 CP. La difesa sostiene che ai fini della delineazione del reato preterintenzionale era mancata, in primo luogo, una inequivocabile presa di posizione, da parte del giudice dell'appello, sulla causa del decesso che il consulente tecnico del pubblico ministero aveva rappresentato in maniera diversa, nell'elaborato scritto da un lato e nell'esame orale dall'altro. Nella prima occasione aveva ritenuto possibile l'asfissia anche per soffocamento dovuto alla stimolazione riflessa del nervo vago mentre nel corso dell'esame orale aveva individuato come causa del meccanismo asfittico lo schiacciamento del torace e lo shock pleurico da fratture costali. La Corte territoriale avrebbe dovuto rimarcare tale discrasia e motivare al F riguardo, anche a prescindere dalle contestazioni delle parti: e ciò in quanto la morte avrebbe potuto essere il frutto di un processo patologico che era iniziato irreversibilmente già prima dell'intervento del ricorrente. Ed invece si era attestata su soluzioni meramente ipotetiche, che apparivano certe soltanto perché negavano la morte naturale. Ma anche su tale punto la Corte d'assise d'appello aveva semplicemente negato l'ipotesi della miocardite che invece era stata supportata, con documentazione scientifica, dal consulente di parte dott. ER, tenuto anche conto dell'assenza di lesioni da violenza, cui potesse univocamente ricondursi l'evento morte. Alla luce di tali osservazioni, sostiene il difensore che la disciplina del concorso è stata applicata sulla base di dati fattuali non certi, essendo stato motivato il presunto apporto alle lesioni causate da altri, laddove non è certo che tali lesioni abbiano provocato la morte e non si siano piuttosto inserite in un 13 rapporto causale morboso: e ciò tanto più in caso come quello di specie nel quale l'azione del ricorrente si è protratta per soli due minuti. D'altra parte, l'intervento limitato ad un'azione di contenimento è stato collegato all'evento morte con l'assistenza di un dolo eventuale che non è quello dell'omicidio preterintenzionale il quale richiede che gli atti coercitivi siano diretti, dunque oggettivamente ma anche soggettivamente, a realizzare l'offesa all'incolumità (in tal senso cita Cassazione sentenza numero 26657 del 2004). In sostanza il difensore ritiene che, stante l'atteggiamento psicologico del ricorrente, il suo comportamento potrebbe qualificarsi soltanto come violenza privata dalla quale è derivato, come evento non voluto, il decesso della vittima, con la conseguenza che la qualificazione corretta e quella derivante dagli articoli 586 e 83 CP. 30. Con il quarto motivo si deduce la violazione dell'articolo 51 cp, dell'articolo 337 c.p. e dell'articolo 393 CP. Avendo l'imputato agito come incaricato di pubblico servizio (articolo 358 CP, secondo Cass. sent. numero 6687 del 1997), l'atteggiamento ostruzionistico della vittima integrava gli estremi della resistenza a pubblico ufficiale, in relazione alla quale è consentito l'arresto da parte del privato. Al riguardo poteva ritenersi che l'imputato avesse agito nella ricorrenza dell'esercizio del diritto o quantomeno nella supposizione dell'esistenza dello stesso. Sul punto la Corte territoriale non aveva risposto, essendosi limitata soltanto ad escludere, nel comportamento della vittima, il diverso reato di violazione di domicilio. Aggiunge comunque che l'arresto del privato è ammesso anche in caso di facoltatività, nella flagranza. 31. Con il quinto motivo deduce il vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio che non aveva ingiustamente tenuto conto della particolare posizione del ER il quale era intervenuto quando tutti i comportamenti individuati come causa della morte erano già stati posti in essere dai coimputati. 32. Con il quinto motivo lamenta l'erronea mancata applicazione dell'articolo 62 numero 2 CP. Tale circostanza era stata illogicamente negata dalla Corte d'assise d'appello, pur dopo aver integralmente equiparato il comportamento del ricorrente a quello dei coimputati i quali avevano agito per effetto di un comportamento illegittimo della vittima. IC NO e IC RC, quali parti civili, ricorrono personalmente. 14 M 33. Impugnano la statuizione della Corte d'assise d'appello con la quale è stata revocata la condanna del responsabile civile "De Luca impresa marittima S.r.l." al risarcimento dei danni. Deducono la violazione degli articoli 185 c.p. e 2049 c.c. con riferimento alla ritenuta insussistenza del nesso di occasionalità necessaria tra il rapporto di lavoro che legava l'imputato GA alla società menzionata e l'evento. Con memoria depositata il 1 febbraio 2016 l'avvocato Fabio Greco ha formulato osservazioni aggiuntive sul tema della responsabilità del datore di lavoro in relazione al rischio collegato all'esercizio dell'attività di impresa. CONSIDERATO IN MIRITTO 1. Il ricorso delle parti civili è inammissibile, ciò comportando la condanna di esse anche al versamento di somma a titolo di sanzione, in favore alla cassa delle ammende. Esse infatti hanno sottoscritto personalmente i propri ricorsi, a nulla rilevando che in calce a tale sottoscrizione compaia l'autentica del difensore. E' assolutamente costante la giurisprudenza di questa Corte nel senso di sostenere che è inammissibile il ricorso per cassazione sottoscritto : personalmente dalla parte civile, che, pur recando l'autentica della firma da parte del difensore, non risulti corredato da clausole da cui emerga la volontà di quest'ultimo di fare propri i motivi (Sez. 3, Sentenza n. 34779 del 22/06/2011 Ud. (dep. 26/09/2011) Rv. 251246). Sulla stessa linea, e specularmente, si è rilevato (Sez. 6, Sentenza n. 32563 del 04/06/2010 Ud. (dep. 01/09/2010) Rv. 248347) che è invece da ritenere ammissibile il ricorso per cassazione della parte civile il quale, pur se dalla stessa personalmente sottoscritto, rechi la firma di autentica del difensore, sempre che sia possibile, in base a dati esteriori, ritenere che il difensore abbia inteso fare propri i motivi di ricorso e assumerne la paternità. (La Corte, in tale fattispecie, ha individuato nel fatto che il ricorso fosse stato redatto su carta intestata del difensore e che in calce recasse una duplice procura speciale rilasciata allo stesso, gli elementi da cui desumere che, con la firma di autentica, questi avesse inteso far propri i motivi di ricorso) (v. anche Sez. 2, Sentenza n. 24285 del 08/05/2001 Cc. (dep. 14/06/2001) Rv. 219487 ) La ragione di tali affermazioni sta nel fatto che nel processo penale la presenza della parte civile è prevista soltanto con la rappresentanza tecnica del difensore munito di procura speciale (art. 100 comma 1 cpp) e che la norma sul ricorso personale per cassazione riguarda esclusivamente l'imputato ( art. 607 comma 1 cpp;
arg. anche ex art. 613 comma 1 cpp), non potendo perciò essere estesa a parti private diverse da esso. 15 от 2. I ricorsi degli imputati invece sono infondati e debbono essere rigettati.
2.1 Da respingere, in quanto inammissibile, è la denunciata violazione dell'art. 360 c.p.p., costituente motivo comune alla quasi totalità dei ricorsi in esame. Di particolare importanza, ai fini della risoluzione di tale questione, è l'orientamento giurisprudenziale di legittimità, affermatosi negli ultimi anni sia pure in termini soltanto maggioritari e da ritenere pienamente condivisibile, secondo cui è inammissibile, in difetto di nuovi elementi, il ricorso avente ad oggetto una specifica questione in rito sulla quale la Corte di cassazione si è già pronunciata in sede incidentale (nella specie, nell'ambito del procedimento cioè cautelare) nei confronti dello stesso imputato. La Suprema Corte ha precisato che è irragionevole ritenere che l'utilizzabilità di una specifica prova possa essere successivamente negata, nell'ambito del medesimo procedimento, nei confronti della stessa parte, poiché, una volta stabilita dal giudice di legittimità, in relazione allo stesso procedimento e nei confronti delle medesime parti, l'utilizzabilità di determinate prove, l'efficienza processuale postula che, in difetto di elementi nuovi, la decisione resa in precedenza sia vincolante e non consenta di reiterare la questione "ad libitum", "quando piaccia", e "quante volte si voglia", tanto palesemente pregiudicando la ragionevole durata del processo) ( Sez. 1, Sentenza n. 47655 del 12/10/2011 Ud. (dep. 21/12/2011 ) Rv. 252181). Conforme, su intercettazioni, Sez. 1, Sentenza n. 23748 del 24/04/2012 Ud. (dep. 15/06/2012) Rv. 253336; Sez. 1, Sentenza n. 39850 del 01/03/2012 Ud. (dep. 09/10/2012) Rv. 253950. Nel caso di specie la questione risulta già affrontata e risolta in senso contrario a quello oggi nuovamente rappresentato da questa stessa Corte di cassazione con le sentenze sopra indicate, emesse negli incidenti cautelari promossi, all'interno di questo stesso processo, da OL, D'NO e GA (il quale peraltro non risulta tra coloro che ripropongono l'eccezione). Nei provvedimenti emessi, questa Corte, pur mostrando di aderire alla giurisprudenza che non attribuisce rilievo, ai fini del necessario avviso di cui all'articolo 360 c.p.p.,al dato della formale iscrizione della persona nel registro degli indagati, ha osservato che non risultava data dai ricorrenti la dimostrazione che, al momento della disposizione dell'accertamento autoptico, essi fossero stati già raggiunti dei indizi di colpevolezza. In particolare, la sentenza emessa da questa Corte di cassazione il 22 giugno 2012 mostra di considerare e valutare non decisivo il contenuto dell'annotazione di polizia giudiziaria del 17 gennaio 2011, soprattutto nella parte in cui ha ad oggetto le informazioni della fonte 16 M confidenziale in merito al pestaggio e ai suoi autori. Questa Corte, in altri termini, ha affermato il principio di diritto, tra l'altro del tutto condivisibile e reiterabile ( e comunque oggi preclusivo di nuova valutazione per OL e D'NO), secondo cui quanto riferito dalla fonte confidenziale mai avrebbe potuto costituire un indizio a carico del soggetto o dei soggetti da quella accusati, potendo rappresentare soltanto e comunque mai da sola- fonte di indizio generico di commissione di un reato, come tale iscrivibile nel registro ex art. 335 cpp anche prima e indipendentemente dalla (allora impossibile) iscrizione del nominativo della persona cui potesse essere attribuito. Ad ogni buon conto, essendo ignoti i contenuti dell'impugnazione cautelare del ER, e tenuto conto dei rilievi di alcune delle difese secondo cui l'informazione offerta in sede di incidente cautelare alla Corte di cassazione sarebbe stata incompleta, includendo, l'annotazione citata, anche le dichiarazioni degli odierni ricorrenti assunti come persone informate sui fatti dell'inseguimento del IC e le dichiarazioni di RO sulle ragioni dell'intervento di quelli, va affermato che la questione è comunque inammissibile sotto altro profilo, dal momento che rappresenta la semplice riproposizione del tema già sottoposto al giudice dell'appello e da questi risolto con motivazione corretta ed esaustiva alla quale i motivi di ricorso nulla aggiungono di rilevante, sicché possono dirsi come la giurisprudenza di questa Corte costantemente afferma inammissibili per genericità. Ed invero tutti gli elementi citati dai ricorrenti sono stati puntualmente analizzati anche nella sentenza impugnata con argomentare dunque esaustivo oltre che logico, con cui è stato precisato che a prescindere dal contenuto della - fonte confidenziale comunque, come sopra detto, inutilizzabile come indizio di colpevolezza- il contenuto dell'annotazione di polizia giudiziaria, recante le dichiarazioni degli odierni ricorrenti, quelle di RO con le attestazioni dell'ispettore Talotti e la annotazione dell'ispettore di Zizolfi -essendo stata oltretutto la polizia giudiziaria chiamata dagli stessi addetti alla vigilanza convergevano nel rappresentare la vicenda- tenuto conto anche della assenza di peculiari lesività sul volto della vittima- come un fatto di inseguimento ordinario da parte dei ricorrenti e non violento, cui aveva fatto seguito la morte dell' inseguito come evento dovuto verosimilmente a cause naturali. A nulla rileva il fatto, segnalato da una difesa, che il pubblico ministero aveva comunque avuto a propria disposizione i filmati ripresi dalle telecamere sul piazzale -diversamente da quanto affermato a pagina 20 della sentenza impugnata considerato che quei filmati non contenevano, secondo le linee difensive compatte sul punto, alcun fotogramma che attestasse realtà diverse da quelle fino a quel momento rappresentate dai protagonisti. 17 Soltanto con l'esame del testimone Di FR, raccolto il 27 gennaio 2011, alcuni giorni dopo l'espletamento dell'accertamento autoptico, è stata acquisita notizia sulla possibile colpevolezza degli odierni ricorrenti e si è conseguentemente proceduto all'iscrizione dei nominativi sul registro degli indagati. Nessuna nullità affliggeva dunque l'accertamento tecnico il quale, oltre tutto, soltanto alcuni mesi dopo ha fornito dati di fatto che si sono posti in linea con il rilevante contributo testimoniale di cui si è detto. Anche la disposizione di perquisizioni e sequestri sulla base degli elementi raccolti il 17 gennaio, essendo avvenuta dopo l'esame autoptico e avendo colpito soggetti pacificamente estranei al reato, non dimostra la tesi dei ricorrenti e non è affatto indicativa della pregressa acquisizione di elementi indiziari a carico di ciascuno dei ricorrenti stessi per il reato successivamente agli stessi contestato.
2.2 Può essere ora affrontata in termini validi per tutti i ricorrenti che l'hanno posta, anche la censura sulle richieste - respinte - di rinnovazione della istruttoria dibattimentale. Si tratta di doglianza inammissibile. Le difese lamentano la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale a suo tempo richiesta per escutere nuovamente il teste Di FR, il consulente dott. Lombardi, l'infermiere e il personale della Polmare intervenuti subito dopo il decesso della vittima;
per espletare una perizia medico legale che consentisse di superare il contrasto delle conclusioni del consulente della parte pubblica e di quello delle difese;
per espletare una perizia sulle registrazioni filmate. Si tratta anche in questo caso di questioni che già sono state poste al giudice dell'appello conseguendo adeguata risposta e che quindi vengono qui nuovamente rappresentate come mera ripetizione del motivo d'appello, rispetto al quale non riescono però a rappresentare una mancanza di risposta né una manifesta illogicità della stessa o una violazione di legge, con la conseguenza che ancora una volta il motivo di ricorso deve essere considerato inammissibile per genericità. Il nuovo esame del testimone oculare che sarebbe risultato assai incerto nella ricostruzione dei fatti;
il nuovo esame del dott. Lombardi che avrebbe lasciato, dopo precedente esame, il dubbio sulla assenza di condizionamento dai media per la virata nelle proprie conclusioni;
il nuovo esame dell'infermiere che avrebbe parlato di una manovra rianimatoria sul giovane esanime;
il nuovo esame del personale della Polmare sull'avere acquisito dagli stessi vigilantes notizia del possesso di un coltello in mano alla vittima, sono tutte richieste che la Corte territoriale ha legittimamente respinto facendo applicazione, in primo luogo, del disposto dell'articolo 603 comma uno Cpp, secondo cui la rinnovazione 18 M dell'istruzione dibattimentale per l'assunzione di prove già acquisite nel dibattimento di primo grado dipende esclusivamente dalla valutazione, dello stesso giudice, di non decidibiità del processo allo stato degli atti. Nel caso di specie la Corte d'assise d'appello è giunta alla conclusione opposta, motivandola adeguatamente e ponendo altrettanti punti fermi sulla concludenza delle prove già acquisite in primo grado, rispetto all'assunto accusatorio. Quanto alla testimonianza di Di FR (peraltro non ritenuta utile nei confronti di ER, vedi pagina 43) la valutazione sulla assoluta attendibilità di tale soggetto, da parte della Corte territoriale, è addirittura puntigliosa oltre che del tutto logica e i sospetti della difesa sulla suggestività delle domande e quindi sulla inaffidabilità delle risposte avrebbe dovuto trovare rimedio nel controesame ma certamente nulla hanno a che vedere con la necessità di ripetere l'esame stesso in appello, che è evenienza del tutto residuale. Quanto alla necessità di escutere nuovamente il consulente del pubblico ministero e di effettuare una perizia medico legale sulle cause del decesso, ugualmente è valida ed immune da censure la risposta della Corte d'appello secondo cui il medico era risultato libero da condizionamenti esterni, dovendosi considerare che, alle conclusioni rifluite nell'elaborato scritto, egli era pervenuto già conoscendo numerosi fatti processuali quali le dichiarazioni dei ricorrenti sulla immobilizzazione al suolo della vittima in posizione prona ed aveva accertato la frattura di sei costole. Inoltre la Corte d'appello ha bene spiegato che non vi è nemmeno la contraddizione evidenziata dalle difese fra le conclusioni dell'elaborato scritto e quelle rappresentate oralmente, considerato che, sul determinismo causale, il c.t. aveva affermato, rispondendo oralmente a una domanda specifica della difesa, che l'impedimento della funzione respiratoria è possibile se una persona è in posizione prona e sul suo torace viene esercitata una pressione superiore alla sua, idonea a impedire il transito dell'aria. Viceversa, per la Corte il consulente non ha mostrato dubbi nell'affermare di avere ritenuto che la vittima avesse avuto, prima del decesso, una fase di colluttazione. Le contrarie allegazioni delle difese, d'altra parte, non giustificavano la necessaria rinnovazione dell'esame del consulente dal momento che nessun elemento di novità giustificava la ripetizione dell'assunzione di una prova la quale, con tutti i suoi possibili limiti, restava l'oggetto della valutazione del giudice e delle riflessioni delle parti. Identiche conclusioni valgono con riferimento alla prospettata necessità di risentire l'infermiere sulla manovra di rianimazione eventualmente eseguita, non 19 от J essendo chiarita la valenza di decisiva novità della acquisizione di un simile dato;
e con riferimento altresì alla necessità di sentire i testimoni RO, IN, MA e AR sul fatto che la vittima avrebbe brandito o detenuto un coltello in maniera offensiva. Su tale ultimo punto, infatti, la Corte d'appello ha abbondantemente chiarito la inutilità di supplementi istruttori attesa la completezza dell'indagine che si era potuta espletare. Ed infatti la Corte- così rispondendosi anche al quarto motivo formulato nell'interesse dei OL come sopra riportato, a prescindere dalla numerazione adottata dall' estensore dei ricorsi è giunta alla motivata - . conclusione che la povera vittima non aveva alcun coltello con cui minacciare il OL nè lo minacciò con il tagliacarte che aveva in tasca. La Corte ha infatti logicamente osservato che, a fronte della equivocità del dato testimoniale, i soli elementi accreditabili erano quelli di natura oggettiva e cioè i filmati che rendevano immagini palesemente in contrasto con le affermazioni accusatorie di D'NO sul punto. La Corte non ha mancato di rilevare che le dichiarazioni immediate rese dei vigilantes alla polizia giudiziaria, non contenevano riferimento al coltello e che nessun oggetto di tal fatta era stato visto vicino al corpo degli agenti di polizia giudiziaria appena intervenuti. Anche i rilievi fotografici della scena del delitto erano chiari in tal senso. La Corte ha anche correttamente valorizzato, a pagina 38, che lo stesso coimputato ER, intervenuto per ultimo su richiesta dei colleghi, ha negato di avere mai sentito parlare della presenza di un coltello in mano all'intruso e tantomeno di averlo visto durante il suo intervento. Ancora, la Corte ha dato atto della inutilità della ripetizione dell'esame testimoniale dei detti ufficiali di polizia giudiziaria i quali, in dibattimento, si erano espressi in maniera approfondita sul fatto di avere rinvenuto un coltellino nelle tasche della vittima dalle quali quello era stato estratto soltanto al momento dell'intervento della pg;
ed inoltre sul fatto che tale circostanza era stata registrata in un'annotazione di servizio mentre costituiva soltanto frutto di un'imprecisione il fatto che nel verbale di sequestro essi avessero scritto di aver rinvenuto il coltello "vicino" al cadavere. Circostanza peraltro spiegabile alla luce del fatto che una delle fotografie scattate sul posto aveva ad oggetto il tagliacarte unitamente agli altri oggetti rinvenuti nelle tasche della vittima. Infine, con precisione degna di nota, la Corte d'assise d'appello ha anche spiegato in maniera del tutto plausibile come l'ispettore Zizolfi avesse parlato di un coltellino per terra vicino alla vittima soltanto riferendo circostanze genericamente acquisite da terzi e verosimilmente dagli stessi imputati che, una volta saputo della presenza del coltello nelle tasche della vittima, avevano reso 20 on dichiarazioni interessate all'ispettore stesso il quale comunque era intervenuto ben dopo MA e AL. In ordine alle richieste di perizia, infine, la Corte territoriale, nel rigettarle motivatamente, ha anticipato quello che avrebbe dovuto essere il criterio, per le difese, nel valutare il diniego stesso nell'ottica di un ricorso per cassazione: e cioè il principio, più volte affermate dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la perizia è un mezzo probatorio affidato alla discrezionalità del giudice con decisione che, per l'incertezza del risultato, non può ritenersi, in sé, sindacabile dalla Cassazione sotto il profilo della omessa assunzione di prova decisiva;
ed è invece soltanto sindacabile sotto il profilo della logicità e completezza. Nel caso di specie, il diniego di espletamento di perizia sui filmati è stato giustificato dalla assoluta obiettività del loro contenuto che è stato direttamente verificato dalla Corte, anche con l'ausilio della polizia di frontiera marittima a proposito dell'identità dei protagonisti e dei luoghi. In particolare, la Corte ha attestato a pagina 40 che le telecamere mobili hanno ripreso l'inseguimento del IC da parte di OL, D'NO e GA, lo spintonamento dello stesso da parte del primo dei tre e alle 14.00.42, il fatto che due degli imputati cercarono di bloccare contro la sua volontà il IC, spintonandolo e trascinandolo verso i containers: circostanza spiegata dalla Corte che vede la vittima che si trova tra due uomini di cui uno lo spintona e l'altro lo trascina come si arguisce dal fatto che si vede che la vittima va all'indietro verso i containers. Ed è appena il caso di sottolineare, per rispondere ancora al terzo motivo del ricorso di D'NO, che non vi è alcuna evidente contraddizione nella interpretazione dei filmati dei quali si è dato conto appena ora. Ed infatti, mentre gli spintoni alla vittima e il trascinamento verso i containers da parte di tre uomini viene ritenuto rappresentato nel filmato ripreso dalla telecamera TT1 alle 14.00.42, la condotta della stessa vittima che si divincola dalla presa di tre uomini che cercano di bloccarlo tenendogli le braccia e va verso la zona dei container cercando di sottrarsi a loro, viene letta nel filmato ripreso alle 14.00.54. (Vedi pagina 40). Si vuole cioè attestare che non vi è diversità di interpretazione dello stesso fotogramma ma lettura di più fotogrammi ripresi da diverse telecamere quindi da diversi punti di vista in tempi consequenziali ma non sovrapponibili, sicché è del tutto plausibile che quella che è vista come un'azione costrittiva nei confronti di un soggetto che scappa e si divincola, ben può trasformarsi subito dopo, in un'azione di puro inseguimento. E senza che tale sviluppo consenta di ipotizzare una lettura erronea dell'atteggiamento degli inseguitori. 21 In altri termini l'interpretazione dei fotogrammi non ha destato particolari problemi del giudice, né le difese riescono a dimostrare la manifesta illogicità di tale conclusione, e ben può dirsi che la stessa ha costituito un giudizio di fatto, adeguatamente motivato, e non ulteriormente sindacabile da questa Corte. Anche con riferimento alla perizia medico-legale, negata dai giudici dell'appello sul presupposto della non necessità della stessa, debbono formularsi identiche conclusioni di inammissibilità della doglianza. La Corte ha infatti argomentato diffusamente sulle ragioni per le quali le conclusioni del consulente del pubblico ministero e della parte civile erano quelle da accreditare, sia per la loro assoluta razionalità che per la incapacità delle conclusioni degli altri consulenti (quelle, citate e analizzate singolarmente, del dottor ER e del dottor TA coadiuvato dal dottor ER) di incrinarne significativamente la valenza argomentativa sotto il profilo scientifico e sotto quello della logicità. Ed invero così anche rispondendosi al secondo motivo di ricorso personale di D'NO- la Corte d'appello ha diffusamente dato conto delle ragioni per le quali le conclusioni del consulente del pubblico ministero e soprattutto quelle convergenti del consulente della parte civile erano affidabili laddove poggiavano sull'oggettivo rilievo, oltre che della assenza di patologie cardiache, anche della frattura di sei costole e delle ecchimosi puntiformi a livello polmonare, prodotte dalla rottura di capillari sotto-pleurici per meccanismo di inspirazione forzata, proprio del meccanismo asfittico. In altri termini, tali consulenti hanno ragionevolmente ritenuto che il decesso è stato cagionato da un meccanismo asfittico dovuto ad asfissia meccanica violenta applicata direttamente al livello della gabbia toracica, immobilizzata, oltreché alla compressione dell'addome, dovuta alla posizione prona imposta alla vittima: tale compressione era stata di ostacolo all'escursione del diaframma contribuendo all'insufficiente ventilazione . polmonare- protratta tra i quattro e i sei minuti-e quindi all'asfissia. La Corte d'appello ha anche spiegato che il contributo del dottor ER ha k fatto generico riferimento alla astratta possibilità di una morte da miocardite come pure da aritmia cardiaca innestata dalla corsa che il IC aveva fatto per sottrarsi agli inseguitori, senza tuttavia spiegare la compatibilità di tale assunto con il fatto che l'imputato fosse stato bloccato, gettato a terra e compresso. Il dottor TA, dal canto suo, ha negato che risultassero le rotture dei setti polmonari, pur ammettendo di non avere notato segni di alterazioni patologiche a carico del cuore. Concludeva rilevando che il reperto istologico era compatibile con la morte asfittica generica in un soggetto politraumatizzato ma che la causa della morte, non oggettivabile, era stata costituita verosimilmente 222 22 da uno stimolo dolorifico psico-emotivo che aveva contribuito all'arresto cardiaco (morte per inibizione). Peraltro, come ben sottolineato dalla Corte d'appello, anche tale consulente non era stato ritenuto del tutto affidabile perché, oltre a sottovalutare il dato del numero delle costole rotte (affermando che erano quattro invece di sei), aveva ricondotto tale evento ad una caduta anche accidentale o da malore mentre una simile affermazione contrasta palesemente con i dati della comune esperienza che dimostra come sei costole possano rompersi quando il corpo cade sulla suolo con una elevata violenza che non può che essere il risultato di una azione aggiuntiva ab estrinseco, nella specie compatibile con il placcaggio da parte degli imputati . Infine la Corte non ha potuto fare a meno di notare che la posizione del dott. TA era quella di ammettere comunque un fatto traumatico a monte: poiché era pacifico che la vittima fosse poli-traumatizzata fisicamente, era da ritenere compatibile anche con la versione di tale consulente l'assunto della morte come conseguenza di una condotta degli imputati capace complessivamente di integrare quel fatto traumatico e quel meccanismo portatore di morte, non importa se per soffocamento puro oppure per arresto cardiaco conseguente a una crisi vagale o ad altro meccanismo impeditivo della respirazione. La ragionevole conclusione della Corte è stata quella di ritenere comunque provato il rapporto di causa-effetto tra il comportamento aggressivo e violento degli imputati, come risultante dal filmato e dalla descrizione del Di FR, e l'evento morte, nel senso richiesto dalla giurisprudenza per configurare il reato di omicidio preterintenzionale contestato. Un rapporto che è consistito nella determinazione di un meccanismo asfittico posto in essere con violenza, al quale può essere risultato non estraneo anche un riflesso vagale, quale ipotizzato dal dottor TA, ma comunque inserito con effetto accelerante della morte del IC quando il processo determinativo era già stato avviato.
2.3 Appare dunque questo il momento per puntualizzare definitivamente il tema della logicità o meno della motivazione sulla ricostruzione del fatto, e dare così risposta al secondo motivo di ricorso della difesa di GA ma anche per porre un punto fermo a quella che è la base fattuale sulla quale collaudare successivamente tutte le censure che riguardano la qualificazione giuridica del fatto e le correlate le questioni sulla violazione di legge. Viene rappresentata soprattutto dalla difesa del GA come illogicità della motivazione, il fatto che, da un lato, la sentenza accrediti le conclusioni dei consulenti del pubblico ministero e della parte civile, volte come detto a 23 от sostenere che la causa diretta del decesso è stata un'asfissia meccanica violenta realizzata attraverso l'immobilizzazione della cassa toracica e che, dall'altro, in altra parte della motivazione, è stato affermato che gli imputati sono chiamati a rispondere di tale evento per avere posto in essere condotte tipiche finalizzate a percuotere la vittima. 1 A ben vedere, soltanto una lettura miope di tali dati potrebbe suffragare l'obiezione mossa, posto che la pretesa antinomia è chiaramente risolta nella stessa pagina 48 citata dalla difesa di GA, ove la Corte d'assise d'appello spiega in modo assolutamente lineare che proprio quella manovra di schiacciamento del torace della vittima -che è stata la causa meccanica del decesso per asfissia e che è stata verosimilmente realizzata, sul piano materiale, da uno soltanto dei ricorrenti - intanto è stata possibile e realizzabile in quanto il giovane inseguito immediatamente prima e senza soluzione di continuità, era stato costretto a terra in una posizione innaturale: e ciò - come già chiaramente ritenuto provato alla luce dei filmati di cui si è dato conto a pagina 40 e a pagina 41, nonché delle dichiarazioni già ritenute del tutto attendibili del Di FR- previo inseguimento, placcaggio e blocco a terra mediante spintonamenti e trascinamento nonché calci e pugni e rompendogli sei costole, sicché il finale schiacciamento che avrebbe determinato il suo soffocamento era soltanto l'epilogo di una condotta violenta complessiva posta in essere con il contributo causale di ciascuno degli inseguitori e cioè degli odierni di ricorrenti. In particolare nessuna delle censure che sul punto sono state articolate dalle difese riesce a incrinare o a mostrare crepe dell'assunto accreditato in sentenza : e sintetizzato a pagina 45, dopo un lungo argomentare, secondo cui la vittima entrò nell'area portuale con un pacco, venendo subito inseguita da OL, GA e D'NO. Fu il primo che riuscì ad afferrarla e poi, dopo una breve fuga, vi fu un nuovo contatto fisico con OL e D'NO, i quali misero le mani addosso alla vittima mentre il terzo li tallonava con l'auto. Questa è la scena desunta dai filmati e descritta come quella in cui "la vittima si divincola dalla presa di tre uomini e va verso la zona dei container cercando di sottrarsi a loro". La fase immediatamente successiva e cioè quella dei calci e dei pugni dati dal terzetto al giovane IC quando era ancora in piedi, è quella che i giudici dell'appello attestano essere desunta probatoriamente dalla deposizione del Di FR al pari di quella successiva, definita terza fase a pagina 45, nella quale, sempre sotto gli occhi del testimone oculare che ne farà una dettagliata descrizione, il giovane venne nuovamente raggiunto, sbattuto a terra tra i semirimorchi e trattenuto, immobilizzato a faccia in giù, da uno degli aggressori che si posizionò sul ragazzo. Anche in tale posizione il IC venne colpito con 4 CON 242 spintoni, calci e pugni. La deposizione del teste, ritenuta valida, non coinvolge come già detto anche la persona del ER, sopraggiunto in sequenza. La posizione del ER, d'altra parte, è stata ritenuta omogenea a quella dei coimputati (vedi pagina 52 e seguenti) in quanto, essendo emerso pacificamente -per averlo egli stesso ammesso- che sopraggiunse quando la vittima era già bloccata per terra e mantenuta ferma da OL e D'NO, ma sussultava e si divincolava per cercare di respirare, continuò a mantenere il ragazzo bloccato finché questi non morì: in tal modo egli s'inserì consapevolmente e volontariamente nella serie causale già avviata dai comportamenti violenti ed evidenti dei colleghi sulla vittima e quindi contribuì alla determinazione di quel meccanismo asfittico sopra descritto, con un'azione protratta per un paio di minuti, senza che potesse avere alcun rilievo scriminante il fatto di aver pensato che la vittima fosse un drogato da arrestare, non essendo stato configurato alcun potere in tal senso in capo ai ricorrenti, come meglio si vedrà in seguito. 1 2.4 Già tale ricostruzione rende evidente, in punto di verifica della esattezza della qualificazione giuridica del fatto, il fondamento giuridico del ritenuto concorso, da parte di tutti gli imputati, nel reato di lesioni e percosse che è quello propedeutico alla configurazione del reato di omicidio preterintenzionale, una volta che, come sopra si è detto, a quel reato presupposto si è legata causalmente la morte del ragazzo, perché l'azione lesiva e costrittiva è risultata non solo assistita dal dolo delle dette ipotesi di reato, ma anche funzionalmente e strettamente legata alla innaturale immobilizzazione del soggetto che, per questo, e morto asfissiato. possono Non può cioè trovare alcun credito le tesi sostenute nel sesto motivo del ricorso di OL, nel secondo motivo del ricorso di GA e nel terzo motivo del ricorso di ER, secondo le quali, da un lato, i primi due ritengono di dover rispondere esclusivamente del reato di percosse, non potendo essere loro addebitato il reato maggiore soltanto paventando la rappresentazione del rischio di morte per la vittima, a tanto ostando i principi espressi dalla Corte costituzionale in materia;
dall'altra parte secondo il ER, pur facendosi valere dubbi sulla ricostruzione della causa ultima del decesso- forse anche dovuta a suo dire ad un evento morboso- si potevano al più configurare gli estremi della violenza privata o del reato di cui all'articolo 586 CP, difettando l'elemento psicologico dell'omicidio preterintenzionale che non può essere il dolo eventuale. Ebbene, la Corte d'appello ha esattamente spiegato, a pagina 45 e seguenti, che il reato di omicidio preterintenzionale rimane integrato una volta che sia stata dimostrata la partecipazione degli agenti ad un comportamento rientrante 25 ON soggettivamente e oggettivamente-e dunque anche nella forma concorsuale dell'articolo 110 CP - nel paradigma del reato di percosse o in quello di lesioni volontarie o anche, più semplicemente, nella nozione di "atto diretto" alla commissione di uno dei detti delitti (come si esprime testualmente l'articolo 584 CP) e che a tale comportamento si è legato causalmente l'evento morte della vittima del primo, non voluto. Dunque è da escludere in primo luogo che possa attribuirsi rilievo al fatto che tutti i consulenti hanno riconosciuto che le percosse inferte ed anche le lesioni patite della vittima, comprese le plurime fratture costali, non erano letali e non hanno causato direttamente la morte. Per la configurazione dell'omicidio preterintenzionale, cioè, non è affatto necessario che la violenza impressa sulla vittima sia idonea di per sé, oggettivamente, a cagionare la morte posto che, in una simile eventualità, l'ipotesi criminosa da prendere in considerazione sarebbe piuttosto quella di omicidio volontario. È invece richiesto che l'atto coercitivo sulla vittima sia anche assistito dal dolo delle percosse oppure da quello delle lesioni o comunque dalla coscienza e volontà di porre in essere un comportamento finalisticamente volto a tanto. E, nel caso di specie, la scena descritta dal Di FR, ossia la convergente azione dei primi tre soggetti intervenuti verso l'immobilizzazione della vittima con pugni, calci, compressioni e innaturale rotazione del volto, cui si è aggiunta l'azione del : quarto intervenuto, del tutto omogenea alle precedenti, unitamente al rilievo della frattura di ben sei costole della vittima, non è valsa a descrivere, soltanto, : il rapporto di causa-effetto previsto dall'articolo 584 CP, quanto, e piuttosto, a rendere plasticamente evidente e quindi probatoriamente apprezzabile il fatto che il comportamento dei quattro ricorrenti non era volto a parare una situazione di presunto pericolo- nemmeno dimostrato in concreto come sopra si è visto- quanto a punire il malcapitato per l'affronto allo stesso personale che operava nel terminal. Ed è da escludere, conseguentemente, che l'azione del ER -ultimo possa avere rilievo come fatto interruttivo del nesso causale, intervenuto- rispetto all'azione dei suoi predecessori, considerato che, come sopra più volte ribadito, la sua non è stata un'iniziativa indipendente rispetto a quelle degli altri colleghi già intervenuti (che anzi erano proprio gli autori della richiesta di rinforzi), ma soprattutto non è stata da sola sufficiente a determinare l'evento posto che il porsi a cavalcioni della vittima comprimendone la cassa toracica non è stato che l'atto finale di una serie di azioni coercitive- già poste in essere dagli altri immediatamente prima e con un impiego di forza macroscopicamente eccedente la necessità, non fosse altro che per la superiorità numerica, per la 26 assenza di pericoli e per la mancanza di poteri coercitivi- tutte volte allo stesso fine che era quello di ridurre all'impotenza la vittima mediante un immobilizzazione innaturale che le ha impedito la respirazione.
2.4 E, a questo punto della trattazione del tema della qualificazione giuridica, è bene anche effettuare le puntualizzazioni che si rendono necessarie per rispondere alle censure dei ricorrenti in tema di dolo. La Corte d'assise d'appello ha dato atto, a pagina 46 e 47, di non avere addebitato il reato di omicidio preterintenzionale per la prevedibilità dell'evento morte in capo gli agenti intervenuti. Un simile requisito, nonostante una certa oscillazione della giurisprudenza di legittimità, non può, invero -secondo l'orientamento ormai consolidato che la Corte d'assise d'appello ha dimostrato di applicare correttamente- essere oggetto di un'indagine a fini probatori avulsa da quella che riguarda il dolo delle lesioni o delle percosse inferte. Ha infatti affermato la Cassazione ( a partire da Sez. 5, Sentenza n. 13114 del 13/02/2002 Ud. (dep. 06/04/2002) Rv. 222054 ed anche dandosi carico di affrontare i rilievi contenuti nelle ordinanze della Corte cost.nn. 152/1984 e 364/1988) che l'elemento soggettivo del delitto di omicidio preterintenzionale non è costituito da dolo e responsabilità oggettiva né da dolo misto a colpa, ma unicamente dal dolo di percosse o lesioni, in quanto la disposizione di cui all'art. 43 cod. pen. assorbe la prevedibilità di evento più grave nell'intenzione di risultato. Pertanto, la valutazione relativa alla prevedibilità dell'evento da cui dipende l'esistenza del delitto "de quo" è nella stessa legge, essendo assolutamente probabile che da una determinata azione violenta contro una persona possa derivare la morte della stessa (Sez. 5, Sentenza n. 791 del 18/10/2012 Ud. (dep. 08/01/2013) Rv. 254386; Conformi: N. 13114 del 2002 Rv. 222054, N. 13673 del 2006 Rv. 234552, N. 16285 del 2010 Rv. 247267, N. 35582 del 2012 Rv. 253536, N. 40389 del 2012 Rv. 253357. In tal senso si giustifica la differenza di valutazione rispetto al reato disciplinato dall'articolo 586 il quale si distingue dall'omicidio CP, preterintenzionale perché non prevede come reato presupposto quello che include la violenza fisica sulla persona ( e tantomeno, come vorrebbe la difesa del ER, il reato di violenza privata che nel caso di specie si configurerebbe soltanto come una progressione delle percosse e violenze inferte alla vittima) e, per tale ragione, se ne ammette la configurazione (Sez. U, Sentenza n. 22676 del 22/01/2009, Rv. S43381) soltanto quando, oltre al nesso di causalità materiale, sussista la colpa in concreto per violazione di una regola precauzionale e con prevedibilità ed evitabilità dell'evento. 27 E, proprio nell'ottica suddetta, ossia quella della necessità e sufficienza della dimostrazione del dolo delle lesioni o delle percosse o degli atti diretti a tanto - per la configurazione dell'omicidio preterintenzionale- trova anche spiegazione l'analisi che il giudice del merito ha compiuto in punto di dolo eventuale: un genere di dolo, cioè, preso in considerazione dalla Corte d'assise d'appello esclusivamente con riferimento al comportamento materiale appena ora descritto e, per giunta, come ipotesi meramente speculativa, posto che nella motivazione della sentenza impugnata è stato ampiamente argomentato, invece, il dolo diretto delle lesioni e delle percosse concretamente inferte nonché dell'atto costrittivo della cassa toracica. In altri termini e in conclusione è da escludersi qualsiasi fondamento alle censure delle difese- compresa quella esposta nel quinto motivo del ricorso di 1- D'NO, nel quale, oltretutto è stata citata la sentenza n. 19611 del 2006 di questa Corte in tema di omicidio volontario, che non aggiunge specifiche prese di posizione al panorama giurisprudenziale appena evocato- in ordine alla pretesa attribuzione di responsabilità dell'omicidio preterintenzionale sulla base di un non richiesto dolo eventuale riguardante l'evento morte e, a maggior ragione, alle doglianze con le quali si è sostenuta, proprio per la mancanza di una simile prova, l'attribuzione da parte dei giudici- dell'evento morte a titolo di responsabilità oggettiva o per fatto altrui.
2.5 Anche in punto di diniego della qualificazione giuridica del fatto come omicidio colposo, la sentenza impugnata non si espone a censure e comunque non a quelle formulate dalle parti. Il settimo motivo del ricorso di OL, il quinto e il sesto di D'NO e il secondo di ER, come sopra riportati a prescindere dalla numerazione adottata dagli estensori dei ricorsi, sostengono che i ricorrenti avrebbero agito sulla vittima intanto perché allarmati da una situazione di pericolo da questa oggettivamente creata (peraltro al ER soltanto riferita) e comunque con il solo intento soggettivo di bloccarla, e la morte non era stata neppure ritenuta causata da lesioni o percosse ma proprio dalla manovra di bloccaggio a terra. In altri termini si ci si troverebbe sul terreno della colpa, magari anche cosciente, o dell'eccesso colposo inerente le modalità di esecuzione della manovra di immobilizzazione, dunque di una causa di giustificazione (in particolare con riferimento la posizione di ER, come già riconosciuto in sede cautelare), essendo tale tesi stata ritenuta fondata in altre sentenze di questa Corte di cassazione. Appare dunque indispensabile - essendo prevalente e di competenza diretta della Cassazione il profilo della violazione di legge anche a prescindere da 28 m eventuali concomitanti vizi della motivazione da parte del giudice a quo - osservare che, con riferimento agli elementi fattuali sin qui accreditati e da ritenere non ulteriormente censurabili, la scelta del giudice di merito di escludere l'applicabilità, a qualsiasi titolo, di ipotesi colpose è, nel caso di specie, corretta. In primo luogo è da escludere che possa farsi rientrare la fattispecie concreta in esame nel paradigma dell'omicidio colposo di cui all'articolo 589 cp posto che una simile ipotesi ricorre quando il comportamento dell' agente, causativo del decesso, sia soltanto negligente o imperito ma non costituisca di per sé un delitto o un atto idoneo ad integrare un delitto, come invece nella specie si è verificato. In secondo luogo va sottolineato che, dunque, l'ipotesi della colpa è stata fatta entrare in gioco, in giurisprudenza, nella fattispecie di immobilizzazione della vittima con manovre contenitive imperite, soltanto sul presupposto che fosse evocabile, in concreto, una scriminante del fatto doloso, scriminante rispetto alla quale il comportamento dell'agente fosse prospettabile come eccedente in modo colposo. Che non è il caso risultato dalla compiuta istruttoria dibattimentale come esposta in sentenza. 2.5.1 È bene dunque, subito, sgomberare il campo dall'idea che possa trovare applicazione nel caso qui in esame, la qualificazione giuridica accreditata dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 1786 del 2009, citata nel ricorso di D'NO: una sentenza che si è espressa con riferimento alla fattispecie, del tutto diversa, della attività di immobilizzazione, eseguita ad opera di agenti di polizia giudiziaria in un contesto nel quale quelli dovettero contenere la reattività di un soggetto che si opponeva all'arresto, dopo aver aggredito uno degli operanti. In quel caso, l'ipotesi della colpa nella determinazione dell'evento morte, alfine sopraggiunto, è stata condivisa da questa Corte di cassazione sul presupposto che ricorresse, in favore degli operanti, la causa di giustificazione di cui all'articolo 53 CP (uso, da parte del pubblico ufficiale, al fine di adempiere un dovere del proprio ufficio, di un mezzo di coazione fisica quando a ciò sia costretto dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza alla Autorità) e che vi fosse stato un superamento colposo dei limiti stabiliti dalla legge ovvero imposti dalla necessità (art. 55 c.p.). Nel caso in esame, invece, non solo i ricorrenti (a parte il caso del GA che non aveva neppure compiti di vigilanza) non hanno dimostrato di poter vantare la qualità di incaricato di pubblico servizio che spetta alle guardie particolari (c.d.giurate) che operano su licenza prefettizia, in quanto incaricate 29 della vigilanza e della custodia di entità patrimoniali (nei sensi considerati, tra le molte, da Sez. 6, Sentenza n. 28347 del 27/04/2004 Ud. (dep. 23/06/2004 ) Rv. 229450 o da Sez. 6, Sentenza n. 25152 del 03/04/2013 Ud. (dep. 07/06/2013) Rv. 256810, mentre aspecifico è il richiamo nel ricorso di ER alla sentenza n. 6687 del 1997, sulla qualità dell' autista di un'autoambulanza), ma ignorano le difese il particolare che tali soggetti vantano la qualità detta esclusivamente in relazione allo svolgimento di attività complementari a quelle istituzionalmente a loro affidate, con la conseguenza che non potrebbero compiere atti di coercizione nei confronti di un soggetto, se non quelli necessari ad accertare un reato che rientri nelle loro specifiche attribuzioni o comunque ( ex art. 383 cp) ad arrestare in caso di reato ad arresto obbligatorio e perseguibile di ufficio, stante la flagranza. Ebbene, nel caso che ci occupa la Corte d'appello ha bene fatto emergere che bloccare la vittima era stato un atto di coercizione soggettivamente e oggettivamente illegale nel senso che non ricorreva nessuno dei descritti presupposti, atteso che era del tutto da escludere- anche ex ante- che la stessa fosse armata o che una simile evenienza fosse stata in qualche modo rappresentata dagli addetti alla vigilanza durante lo svolgimento dell'azione; che non risulta che avesse commesso o tentato di commettere alcuna condotta integrante reato, semplicemente avendo, in via di mera ipotesi, realizzato un'infrazione amministrativa e commesso l'imperdonabile errore di correre, disfacendosi di un pacco che teneva in mano. Non poteva ricorrere, dunque, non solo l'esimente della legittima difesa nemmeno nella forma putativa (posto che il giovane non era né sembrava in alcun modo armato, non aggrediva e comunque cercava di uscire dall'area portuale), ma neppure quella dell'adempimento del dovere o comunque del legittimo uso di mezzi di coercizione, tenuto conto che nessuno dei doveri istituzionali (o delle facoltà) incombenti sui ricorrenti anche soltanto come cittadini, ricorreva o poteva legittimamente sembrare che ricorresse, in termini tali da comportare l'adozione di metodi coercitivi. Nessun reato era in atto (come motivato pagina 55 della sentenza) e nessun potere di coercizione personale derivava comunque dal rapporto di lavoro (vedi testimonianza di US UI, citata ancora a pagina 55) dal momento che si trattava di un'area commerciale in relazione alla quale non erano previsti atti coattivi in caso di intrusione e per questo non erano stati effettuati specifici corsi per l'immobilizzazione, al personale dipendente. Ed è altresì evidente che la risposta della Corte d'appello è del tutto adeguata anche in relazione alla doglianza esposta nel quarto motivo di ricorso di ER, risultando dalla motivazione che le circostanze appurate attraverso la 30 deposizione del teste US sono state ritenute ampiamente sufficienti ad escludere in capo a tutti e a ciascuno degli addetti alla vigilanza la qualità di incaricato di pubblico servizio, con la conseguenza, altresì, della insussistenza dei requisiti minimi per la individuazione, nel comportamento della vittima, degli estremi del reato di resistenza ad un incaricato di pubblico servizio mentre compie un atto del suo ufficio ( art. 337 cp). Una volta cioè che resta insuperabilmente escluso che gli addetti alla vigilanza fossero titolari di poteri di coercizione fisica o che i ricorrenti ne fossero tributari ai sensi dell'art. 393 cp, è anche automaticamente fuori luogo, eccentrico e, dunque, manifestamente infondato il motivo di ricorso che punti al riconoscimento della colposità della condotta, aggressiva e inserita nella serie causale ad effetto letale, sul presupposto che la rilevanza della stessa verrebbe meno per effetto della sussistenza di una causa di giustificazione reale o comunque supposta tale. Allo stesso modo ed anzi a maggior ragione è manifestamente infondato il motivo (vedi in particolare l'ottavo del ricorso di OL) che punta al riconoscimento dell'eccesso colposo nella causa di giustificazione atteso che, come costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, non può essere configurato l'eccesso colposo previsto dall'art. 55 cod. pen. in mancanza di una situazione di effettiva sussistenza della singola scriminante, di cui si eccedono colposamente i limiti ( Sez. 1, Sentenza n. 18926 del 10/04/2013 Ud. (dep. 30/04/2013) Rv. 256017; conformi: N. 45425 del 2005 Rv. 233352, N. 2505 del 2009 Rv. 242349, N. 26172 del 2010 Rv. 247898).
3. I motivi quinto per OL, primo per GA, e secondo per ER sono volti ad introdurre censure sulla motivazione in tema di concorso di persone, motivazione che non avrebbe tenuto conto della peculiarità P dell'apporto di ciascuno di essi. Sono censure infondate. Il primo lamenta che non sarebbe stato considerato il fatto che egli entrò in contatto con la vittima diversi minuti prima del decesso di questa, venendo poi sostituito dal collega ER quando ancora il IC era ben vivo e si divincolava, ossia prima del passaggio del teste ☑OR; il secondo lamenta di non avere preso parte alla manovra di bloccaggio ma di essere rimasto coinvolto soltanto nella prima fase delle percosse;
il terzo ha lamentato la mancata considerazione del fatto di essere stato fuorviato dai colleghi Marin e RO sulla necessità di contenere la vittima perché armata. Non è chi non veda come tutte le censure fin qui ricordate siano volte a creare una soluzione di continuità tra la fase delle percosse e quella della 31 OM successiva immobilizzazione, al fine di lucrare, i primi ricorrenti, la recisione del nesso di causalità e, il terzo, l'eccesso colposo nella legittima difesa o nell'adempimento di un dovere. Si tratta tuttavia di prospettazioni che muovono da dati di fatto e considerazioni in diritto diversi e contrapposti a quelli motivatamente accreditati in sentenza, con la conseguenza che, non ravvisandosi, come già detto sopra, manifesta illogicità o aporie nella ricostruzione del fatto e nelle qualificazioni giuridiche così come operate nella sentenza impugnata, anche le doglianze in esame si rivelano inammissibili vuoi, da un canto, per la inappropriatezza delle qualificazioni rispetto ai fatti invece rimasti accertati, e quindi per la loro manifesta infondatezza;
vuoi, per altro verso, in quanto, proprio la rappresentazione di un'autonoma ricostruzione dei fatti nella sede della legittimità, contrapposta a quella motivatamente esposta dai giudici del merito, non è consentita e dà luogo a inammissibilità del motivo di ricorso per cassazione. Infondata si rileva anche la denuncia da parte del GA del travisamento in cui sarebbe incorso il giudice d'appello valutando il mancato suo riconoscimento da parte del teste oculare Di FR, nel giudizio di primo grado. A parte il rilievo della assoluta ininfluenza di tale mancato riconoscimento sul piano oggettivo, non essendo in discussione l'effettiva presenza dell'imputato sulla scena dei fatti per come ricostruita dalle riprese filmate e dalle dichiarazioni di tutti i partecipi alla vicenda, deve escludersi qualsivoglia rilevanza, anche soltanto in punto di attendibilità del narrato del teste, al detto travisamento da parte del giudice dell'appello, posto che la credibilità del racconto di Di FR -il quale può anche essersi dimostrato incerto nel riconoscimento dell'imputato GA in udienza, a distanza di tempo dai fatti è stata saggiata anche soggettivamente sulla base di riscontri oggettivi, rappresentati dalle medesime convergenti emergenze appena richiamate.Sicchè è da escludere che il giudice dell'appello sia incorso in un travisamento della prova, rilevante ai fini della censura del suo ragionamento, non essendosi in presenza di errore capace di disarticolare quest'ultimo nella sua interezza.
4. Da respingere sono i motivi dedotti dagli imputati sul trattamento sanzionatorio. Il mancato riconoscimento del minimo edittale e la pretesa mancata valorizzazione del fatto che non si è trattato di violenza gratuita ma in risposta al comportamento anomalo della persona offesa, tale da comportare, secondo ER, anche il riconoscimento della circostanza attenuante dell'articolo 62 numero 2 sono censure, quanto alla prima, di natura puramente fattuale e quindi inammissibile nella sede della legittimità e, quanto alla seconda, inammissibile in 32 quanto è manifestamente infondate, secondo la incensurabile ricostruzione del fatto come operata in sentenza, il presupposto di fatto (carattere ingiusto del comportamento della vittima) sulla base del quale si ritiene che le richieste avrebbero dovuto essere accolte. In base al principio della soccombenza gli imputati debbono essere condannati in solido a rifondere le spese sostenute nel presente grado dalle parti civili, spese che liquida come in dispositivo.
PQM
dichiara inammissibili i ricorsi delle parti civili che condanna singolarmente al pagamento delle spese del procedimento ed a versare la somma di euro 1000 alla cassa delle ammende. Rigetta i ricorsi degli imputati che condanna singolarmente al pagamento delle spese processuali nonchè alla rifusione in solido delle spese di parte civile che liquida in complessivi euro 2.500 oltre accessori di legge. Così deciso il 10 febbraio 2016 isfobrend il Consigliere estensore il Presidente Mame bull DEPOSITATA IN CANCELLERIA 28 GIU 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise oy umi 33 Q