Sentenza 10 ottobre 2006
Massime • 2
In tema di testimonianza indiretta, la richiesta di parte finalizzata all'esame delle persone alle quali il teste si sia riferito per la conoscenza dei fatti, deve essere presentata al giudice nel momento stesso in cui il testimone riferisce le circostanze apprese da terzi e non può utilmente intervenire dopo che il teste sia stato licenziato o l'udienza istruttoria conclusa, in quanto la disposizione di cui all'art. 195, comma primo, cod. proc. pen., è ispirata alla finalità di evitare richieste tardive o pretestuose, tali da provocare un eccessivo allungamento dei tempi processuali.
Il diritto alla prova contraria garantito all'imputato può essere denegato, con adeguata motivazione dal giudice solo quando le prove richieste sono manifestamente superflue o irrilevanti; con la conseguenza che il giudice di appello, dinanzi al quale sia dedotta la violazione dell'art. 495, comma secondo, cod. proc. pen., deve decidere sull'ammissibilità della prova secondo i parametri rigorosi previsti dall'art. 190 stesso codice (per il quale le prove sono ammesse a richiesta di parte), mentre non può avvalersi dei poteri meramente discrezionali riconosciutigli dal successivo art. 603 in ordine alla valutazione di ammissibilità delle prove non sopravvenute al giudizio di primo grado.
Commentario • 1
- 1. Palpeggiamenti senza finalità mediche: violenza sessuale (Cass. 35372/10)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 12 maggio 2018
Può riconoscersi l'attenuante della minore gravità della violenza sessuale solo quando mezzi, modalità esecutive e circostanze dell'azione abbiano compresso la libertà sessuale della vittima in maniera non grave. Deve quindi farsi riferimento ad una valutazione globale del fatto, quali mezzi, modalità esecutive, grado di coartazione esercitato sulla vittima, condizioni fisiche e mentali di questa, caratteristiche psicologiche valutate in relazione all'età, così da poter ritenere che la libertà sessuale sia stata compressa in modo non grave, come, pure, il danno arrecato anche in termini psichici. Fermo il diritto del difensore di svolgere indagini difensive in ogni stato e grado del …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/10/2006, n. 761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 761 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SANSONE Luigi - Presidente - del 10/10/2006
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Consigliere - N. 1248
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 25111/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN GI, AN RA, TT ET e Di NO EN;
avverso la sentenza 21 dicembre 2004 della Corte di appello di Palermo;
visti gli atti, la sentenza denunciata ed i ricorsi;
Udita in Pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. DE ROBERTO;
Udite le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. MONETTI Vito, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso di AN RA e per il rigetto degli altri ricorsi.
RILEVATO IN FATTO
1. Con sentenza 21 dicembre 2004 la Corte di appello di Palermo confermava la decisione 31 gennaio 2004 del locale Tribunale che aveva affermato la penale responsabilità di TT ET, relativamente al reato di cui all'art. 479 c.p., perché, nella sua qualità di capo dell'Ufficio tecnico comunale, attestava falsamente che lo schema di convenzione redatto dall'arch. Mannino era conforme alla L.R. n. 71 del 1978, artt. 14 e 15, fatto del quale l'atto era destinato a provare la validità mentre il detto schema era redatto soltanto con riferimento alla L.R. citata, art. 15, in contrasto con l'art. 7 del regolamento edilizio di IN (capo F), con conseguente insussistenza dell'onere di cedere al Comune le aree destinate alle opere di urbanizzazione primaria e la quota di contributo riguardante le opere di urbanizzazione secondaria, dovendosi limitare ad assumere l'impegno di realizzare le opere di urbanizzazione senza doverne anticipare necessariamente i costi che, invece, sarebbero stati finanziati attraverso la vendita dei singoli lotti provenienti dal frazionamento e, quindi, a carico degli acquirenti dei lotti stessi;
- Di NO EN, relativamente al reato di cui all'art. 319 c.p., perché, nella sua qualità di dirigente dell'ufficio tecnico comunale, al fine di assentire in favore della COOP SHOTUR srl l'autorizzazione per la copertura prefabbricata smontabile della discoteca Walkiria soltanto quattro giorni dopo il deposito della richiesta di autorizzazione, apposto il suo visto tecnico favorevole alla richiesta stessa, secondo un modello non qualificabile altrimenti se non in termini di illegittimità in quanto la destinazione d'uso del capannone prefabbricato non era agricola ed il volume da realizzare era di dimensioni non compatibili con l'area di pertinenza: un provvedimento assentivo, per di più, annuale, incompatibile con la legislazione vigente in relazione alla destinazione d'uso del capannone;
ancora, proceduto alla verifica tecnica dello schema di convenzione di lottizzazione in favore della società AR e dei fratelli LO, convenzione in contrasto con quella approvata dal consiglio comunale, prevedendo una lottizzazione ai sensi della L.R. n. 71 del 1978, art. 15, non applicabile alla zona C3 in contrasto con l'art. 7 del regolamento edilizio di IN e in mancanza della necessaria approvazione della CUC per avallare le irregolarità poste in essere dal progettista;
il tutto ricevendo da GI AN, con atto simulato di compravendita, un terreno ad uso agricolo di 5.300 mq per la somma complessiva di L. 4 milioni, di gran lunga inferiore ai valori di mercato perché sito in esclusiva zona panoramica nonché vicino all'abitato di IN e, per tale ragione, già adibita a scopo residenziale (capo 1^);
- AN GI, relativamente al reato di cui all'art. 321 c.p., perché cedeva al Di NO il detto terreno come prezzo della corruzione, al fine di ottenere l'adozione di atti illegittimi (capo L);
- dichiarava non doversi procedere per intervenuta prescrizione nei confronti di AN GI, di AN RA e del Di NO relativamente ad abusi di ufficio collegati ad atti preparatori ed alle autorizzazioni di cui sopra (capi R e T), nonché di AN GI in ordine al reato di cui all'art. 2621 c.c.. 2. Ricorrono ora per Cassazione AN GI, AN RA, TT ET e Di NO EN. I ricorrenti deducono:
AN GI:
vizio di motivazione e violazione della legge penale e processuale penale relativamente al reato di cui al capo 1^. Si precisa, più in particolare:
a) che il 13 novembre 1991 era stata stipulata la convenzione tra il Comune di IN e l'ES, rappresentata dal Dott. De Spuches EL, ed i fratelli LO;
b) che il 28 aprile 1992 i AT LO e l'ES avevano richiesto la concessione per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria, concessione assentita con il n. 4899, il 15 marzo 1992;
c) che dal contesto degli iter autorizzativi non emerge alcun intervento ne' del ricorrente ne' del Di NO, essendo stato il piano di lottizzazione assentito in favore dei fratelli LO;
d) che per la copertura, peraltro smontabile, della discoteca non risulta alcun intervento di AN GI, essendo stato stipulato il 17 dicembre 1990 un contratto della cooperativa AT e EN CO mentre l'autorizzazione per la copertura prefabbricata era stata richiesta dal legale rappresentante della AT senza che intervenissero ne' il ricorrente ne' il Di NO. Di NO:
vizio di motivazione in ordine al proscioglimento dai reati di cui ai capi O, P, X, I.
più in particolare, si deduce:
a) violazione dell'art. 495 c.p.p., comma 4, dell'art. 195 c.p.p. e dell'art. 175 c.p.p., comma 1, con riferimento alle due ordinanze con le quali il Tribunale aveva revocato l'ammissione del teste SA IN, quale teste di riferimento in relazione alle dichiarazioni rese da NA EL - circa il valore dell'immobile prezzo della addebita corruzione - per tardiva richiesta, nonostante i poteri del giudice restino circoscritti alla superfluità della testimonianza, nozione diversa da quella di irrilevanza, e nonostante il ricorrente non avesse avuto la possibilità di chiedere l'audizione del detto teste di riferimento;
b) violazione dell'art. 603 c.p.p., commi 1 e 2, per avere la Corte territoriale disatteso la richiesta di rinnovazione del dibattimento per procedere all'audizione del teste SA A., prova nuova ai sensi dell'art. 495 c.p.p.;
c) omessa rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per procedere a perizia al fine di verificare se la scrittura contenuta nel documento fosse stata compilata in epoca successiva alla sua spedizione e se la postilla apposta sulla quarta pagina del preliminare di compravendita riportasse l'annotazione di L. 5 milioni, corrispondente ad una delle rate per il pagamento del corrispettivo;
d) violazione dell'art. 129 c.p.p., nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla somma pagata per l'acquisto, da parte del Di NO V., del terreno in località AR, prezzo in effetti ammontante a L. 30 milioni;
e) illogicità della motivazione sul punto concernente l'illegittimità degli atti amministrativi attribuiti al Di NO V. quale Capo dell'ufficio tecnico del Comune di IN: la realizzazione della discoteca avrebbe dovuto essere assentita non da concessione ma da semplice autorizzazione stante la natura di struttura rimuovibile del complesso, l'osservanza della circolare e della legislazione regionale;
f) omessa motivazione quanto alla qualificazione ex art. 318 c.p.p. del fatto concernente la lottizzazione di AR in conseguenza il rispetto, da parte del Di NO, della normativa sostanziale;
g) violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, nonostante l'apporto collaborativo del ricorrente, nonché quanto alla misura della pena edittale;
AN EN:
a) capi O e P, violazione della L.R. n. 71 del 1978, artt. 14 e 15, relativa alle lottizzazione cd. "in ambito chiuso", caratterizzate dalla mancata cessione delle aree necessarie per le opere o di urbanizzazione primaria e secondaria, per l'assenza di oneri per le dette opere, fermi gli obblighi di manutenzione e di mantenere l'uso assentito;
cosicché i pareri degli organi consultivi, le circolari interpretative, le relazioni dei periti devono essere lette nel contesto della complessiva situazione di fatto, oltre tutto considerando che soltanto la circolare n. 2 del 1979 è anteriore alla vicende in esame;
b) capi X e Y, violazione dell'art. 2621 c.c. novellato dal D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61, art. 1, per la mancata assoluzione con la formula perché il fatto non sussiste.
TT ET:
violazione dell'art. 479 c.p.p. concernente l'atto attestante la regolarità formale della lottizzazione AR. OSSERVA IN DIRITTO
1. Come si è esposto in narrativa, il Di NO ha dedotto violazione dell'art. 495 c.p.p., comma 4, e degli artt. 195 e 175 c.p.p., comma 1, con riferimento alle due ordinanze con le quali il
Tribunale aveva revocato l'ammissione del teste IN SA, quale teste di riferimento in relazione alle dichiarazioni rese da EL NA, per tardiva richiesta, nonostante i poteri del giudice restino circoscritte alla superfluità della testimonianza, nozione diversa da quella di irrilevanza, e nonostante il ricorrente non avesse avuto la possibilità di chiedere l'audizione del detto teste di riferimento.
Ha altresì denunciato violazione degli artt. 603 c.p.p., commi 1 e 2, per avere la Corte Territoriale disatteso la richiesta di rinnovazione del dibattimento per procedere all'audizione del teste IN SA, prova nuova ai sensi dell'art. 495 c.p.p., nonché omessa rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per procedere a perizia al fine di verificare se la scrittura contenuta nel documento fosse stata compilata in epoca successiva alla sua spedizione e se la postilla apposta sulla quarta pagina del preliminare di compravendita riportasse l'annotazione di L. 5 milioni, corrispondente ad una delle rate per il pagamento del corrispettivo.
Le censure sono manifestamente prive di fondamento e, dunque, inammissibili ai sensi del precetto dell'art. 606 c.p.p.. 2. Per disattendere entrambi i profili di censura è sufficiente rammentare che, stando alla pressoché costante giurisprudenza di questa Corte Suprema, il diritto all'ammissione delle prove indicate a discarico sui fatti costituenti oggetto delle prove a carico, che l'art. 495 c.p.p., comma 2, riconosce all'imputato, incontra limiti precisi nell'ordinamento processuale, secondo il disposto degli artt.188, 189, 190 c.p.p., e, pertanto, deve armonizzarsi con il potere -
dovere, attribuito al giudice del dibattimento, di valutare la liceità e la rilevanza della prova richiesta, ancorché definita "decisiva" dalla parte, onde escludere le prove vietate dalla legge e quelle manifestamente superflue o irrilevanti, così individuando pure nell'irrilevanza il presupposto per l'esclusione dell'inammissibilità della prova (Sez. 2^, 21 dicembre 2004, Papalia); cosicché il diritto alla prova contraria - garantito all'imputato anche conformità all'art. 6, par. 3, lett. d) della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e del Patto internazionale sui diritti civili e politici, e attualmente pure dall'art. 111 Cost., comma 3, può essere, con adeguata motivazione, denegato dal giudice solo quando le prove richieste sono manifestamente superflue o irrilevanti;
con la conseguenza che il giudice dell'appello, cui sia dedotta la violazione dell'art. 495 c.p.p., comma 2, deve decidere sull'ammissibilità della prova secondo i rigorosi parametri previsti dall'art. 190 c.p.p. (per il quale le prove sono ammesse a richiesta di parte), mentre non può avvalersi dei poteri meramente discrezionali riconosciutigli dall'art. 603 c.p.p., in ordine alla valutazione di ammissibilità delle prove non sopravvenute al giudizio di primo grado (Sez. 5^, 9 giugno 2004, Spinelli). Il tutto senza contare, per disattendere in modo decisivo i due ultimi profili di censura, che nel giudizio d'appello la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, prevista dall'art. 603 c.p.p., comma 1, è subordinata alla verifica dell'incompletezza dell'indagine dibattimentale e alla conseguente constatazione del giudice di non poter decidere allo stato degli atti senza una rinnovazione istruttoria e che tale accertamento è rimesso alla valutazione del giudice di merito incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivata (cfr., ex plurimis, 5 dicembre 2003. Ligresti).
Orbene, la Corte Territoriale ha correttamente argomentato, per un verso, l'irrilevanza della deposizione del SA A. (peraltro emigrato negli Stati uniti d'America) riguardanti esclusivamente le modalità della trattativa poi non andata a buon fine e, per un altro verso, la sovrapponibilità delle dichiarazioni del NA A.. Senza contare che in tema di testimonianza indiretta, la richiesta di parte - presupposto dell'eventuale inutilizzabilità della testimonianza stessa ai sensi dell'art. 195 c.p.p., comma 3 - finalizzata all'esame delle persone alle quali il teste si sia riferito per la conoscenza dei fatti, deve essere presentata al giudice nel momento stesso in cui il testimone riferisce le circostanze apprese da terzi e non può utilmente intervenire dopo che il teste sia stato licenziato o l'udienza istruttoria conclusa;
e ciò perché la disposizione di cui al predetto art. 195 c.p.p., comma 1, come si deduce dal suo tenore letterale, è all'evidenza ispirata alla ratio di evitare richieste tardive o pretestuose, tali da provocare un eccessivo allungamento dei tempi processuali (cfr. Sez. 2^, 1 marzo 1996, Esposito).
3. Inammissibili, in quanto direttamente debordanti nel meritum causae, oltre che manifestamente infondate, sono le censure incentrate:
a) sulla irrisorietà del prezzo della compravendita del terreno sito in località Mossala di IN. Come ha correttamente precisato la Corte territoriale - con giudizio di fatto incensurabile in questa sede - la perizia tecnica (redatta dagli architetti RA e Latona) ha stimato il valore del terreno in L. 63.500.000; una precedente perizia (arch. DI), peraltro non condivisa, aveva stimato il detto valore in L. 132.850.000; la valutazione è stata operata in relazione:
- alla consistente possibilità edificatoria del terreno;
- alla circostanza che, dopo pochi anni dall'acquisto, il terreno stesso è stato venduto - una volta realizzata una doppia sopraelevazione (come riferito dalla stesso Di NO) per la somma di L. 170 milioni, con la conseguenza che l'area aveva il valore di circa 70 milioni corrispondente a quello indicato nella perizia RA - Latona;
Ha altresì correttamente ritenuto inattendibile la scrittura preliminare di acquisto priva di data certa, per la mancanza di timbri di qualsiasi genere e che si limita a riportare come data il 3 luglio 1995 apposta mediante timbro postale, mentre la stipula del preliminare è del 30 maggio 1991, documento peraltro mai prodotto del corso delle indagini preliminari, in cui viene indicato quale reale prezzo della vendita la somma di L. 30 milioni.
Ha argomentato, inoltre, come le quietanze dei pagamenti di alcune rate del prezzo (alle date del 5 novembre 1991, del 4 febbraio 1992, e dell'8 maggio 1992) risultassero apposte nell'ultima facciata dell'atto non a decorrere dal rigo iniziale del foglio ma dopo lo spazio del timbro 3 luglio 1995, così da far chiaramente intendere che si trattava di una indicazione aggiunta.
Circa l'illegittimità del rilascio di un'autorizzazione sindacale per la copertura di una struttura prefabbricata al servizio della discoteca Walkiria la sentenza impugnata - anche qui con giudizio di fatto non aggredibile in sede di legittimità - ha precisato come la struttura non fosse da ritenere precaria in quanto strumentale alla discoteca e quindi "durevole nel tempo"; rimarcando le dimensioni notevoli dell'edificio, le modalità di collegamento della struttura al suolo, lo sviluppo della struttura lungo un perimetro di mq 1.066, chiuso per tutti e quattro i lati, con apposizione di finestre e con un' altezza al piano di gronda di circa 7 metri per una complessiva volumetria di oltre 7.500 mc, per il quale sarebbe addirittura occorso una volumetria di 250.000 mq.
Ha altresì sottolineato come:
a) la L.R. n. 37 del 1985, art. 5, integrativa della L. n. 47 del 1985, secondo il quale al sindaco è riconosciuto il potere di rilasciare autorizzazioni anziché concessioni nel caso di impianto di prefabbricati ad una elevazione fuori terra ad uso non abitativo è sempre stato inteso nel senso che l'autorizzazione poteva concernere fabbricati di modeste dimensioni e facilmente amovibili. La giurisprudenza, del resto, è costante nel senso che la concessione è sempre necessaria per tutte quelle strutture (come la discoteca Walkiria) destinate ad un' utilizzazione durevole nel tempo. In materia urbanistica, la disposizione di cui alla L.R. Sicilia 10 agosto 1985, n. 35, art. 5, come modificata dalla L.R. 15 maggio 1986, n. 26, per la quale è assentibile con semplice autorizzazione la posa di prefabbricati ad una sola elevazione non adibiti ad uso abitativo, deve essere interpretata in modo da non collidere con i principi fissati a livello nazionale e può pertanto applicarsi esclusivamente in relazione alla edificazione di manufatti precari, o aventi natura pertinenziale o di modeste dimensioni, andando diversamente a contrastare con il principio costituzionale dettato dall'art. 117, pur come novellato dalla Legge Costituzionale 10 ottobre 2001, n. 3, atteso che la competenza regionale in materia urbanistica deve rispettare i principi fondamentali stabiliti dalla legislazione nazionale (Sez. 3^, il gennaio 2001, Castiglia). Il tutto senza contare che rientrano nella previsione delle norme urbanistiche e richiedono il rilascio di concessione edilizia non solo i manufatti tradizionalmente compresi nelle attività murarie, ma anche le opere di ogni genere con le quali si intervenga sul suolo o nel suolo, senza che abbia rilevanza giuridica il mezzo tecnico con cui sia stata assicurata la stabilità del manufatto, che può essere infisso o anche appoggiato al suolo, in quanto la stabilità non va confusa con l'irremovibilità della struttura o con la perpetuità della funzione ad essa assegnata, ma si estrinseca nell'oggettiva destinazione dell'opera a soddisfare bisogni non provvisori, ossia nell'attitudine ad una utilizzazione che non abbia il carattere della precarietà, cioè non sia temporanea e contingente (cfr., ex plurimis, Sez. 3^, 20 novembre 1997, Fulgoni);
b) la circolare 9/92 del 30 luglio 1992 (peraltro successiva al rilascio dell'autorizzazione) doveva essere interpretata secundum legem;
c) il rinnovo dell'autorizzazione avvenuto in due circostanze (il 18 settembre 1992 ed il 27 settembre 1992) avrebbe dovuto essere denegato dal Di NO, stante anche l'utilizzazione della discoteca in periodo invernale;
d) l'impresa di costruzione dell'opera era stata indicata dal AN, proprietario del terreno ed il AN ed il CO V. si erano accollati gli oneri economici pari a circa L. 166 milioni per la costruzione della struttura, il che consente di superare l'obiezione del AN circa la sua estraneità alla richiesta di autorizzazione;
e) in precedenza lo stesso AN aveva realizzato la preesistente discoteca mediate altra autorizzazione anch'essa illegittima;
f) la prima richiesta di rinnovo proveniva dal CO, congiunto del AN;
g) l'esiguità del tempo per il rilascio dell'autorizzazione:
appena quattro giorni.
Quanto, infine, alla illegittimità dell'atto di stipula della convenzione per la lottizzazione cd AR (GI e RA AN istigatori, Di NO esecutore) si è precisato come:
a) la richiesta di autorizzazione fosse illegittima perché presentata ai sensi della L.R. n. 71 del 1978, art. 15, non applicabile alla zona di IN e non consentita ai sensi dell'art. 7 del regolamento edilizio;
b) la convenzione riguardava una "lottizzazione in ambito chiuso" la quale non prevede per il richiedente la cessione gratuita dell'area destinata alle opere di urbanizzazione, rimanendo a suo carico l'esecuzione di tali opere;
c) una circolare diramata dall'assessore al territorio ed all'ambiente (la 2/79 del 3 febbraio 1979) aveva confermato l'inapplicabilità della L.R. n. 71 del 1978, art. 15, ad insediamenti diversi da quelli cd. autonomi in ambito chiuso come i complessi turistico - alberghieri, le case - vacanze, i campeggi, gli insediamenti limitati ai residenti;
un' interpretazione avallata dalla giurisprudenza (parere n. 504 del 1995 reso dal Consiglio di giustizia amministrativa);
d) la lottizzazione era invece destinata alla realizzazione di un quartiere periferico destinato ad ospitare un migliaio di persone, quartiere dotato di infrastrutture destinate ad essere utilizzate da un numero indifferenziato di soggetti, (quindi, anche non residenti), ove si consideri la ridotta dimensione dell'abitato di IN;
e) l'anomalia del ricorso alla procedura di cui alla L.R. n. 71 del 1978, art. 15, è stata confermata dal Dirigente dell'assessorato regionale GI Giacalone il quale ha precisato che, anche per prassi costante, la procedura non poteva riguardare gli insediamento residenziali, anche luce dell'art. 7 del regolamento edilizio di IN;
f) quindi, dovendo lo schema di lottizzazione adeguarsi all'art. 14 della legge regionale erano riferibili al proprietario le opere di urbanizzazione;
g) se è vero che l'approvazione del piano di lottizzazione era avvenuta prima che il Di NO divenisse capo dell'ufficio tecnico del Comune è anche vero che l'imputato intervenne al momento della stipula della convenzione, con potestà di sospendere la procedura nonostante l'avvenuta approvazione trattandosi di lottizzazione chiaramente illegittima;
h) l'adesione del Di NO alla correzione consistente nella riduzione dell'area edificabile proposta dai AN appare sintomatica del fattivo interessamento del capo dell'ufficio tecnico comunale ad una procedura dalla quale si sarebbe dovuto astenere;
Si è a lungo soffermata, ancora, sul vantaggio patrimoniale consistito nell'esonero dalle spese di urbanizzazione. Circa la sussistenza della corruzione propria, ha segnalato:
a) la stretta sequenza temporale con la quale sono avvenute la vendita del terreno ed il rilascio dell'autorizzazione edilizia per la discoteca Walkiria ubicata su terreno attiguo a quello in cui verrà collocato il capannone prefabbricato;
b) la strumentalità della vendita rispetto all'ottenimento di atti illegittimi;
c) il prezzo di assoluto favore per l'acquisto del terreno da parte del Di NO che spiegherebbe l'improvvisa sospensione delle trattative con il NA A. per il prezzo già concordato di L. 30 milioni.
6. Manifestamente priva di fondamento è, infine, la denuncia del Di NO avente ad oggetto la violazione di legge e la manifesta illogicità della motivazione quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, nonostante l'apporto collaborativo del ricorrente, nonché quanto alla misura della pena edittale. La sentenza impugnata ha ampiamente argomentato su entrambi i punti con giudizio di fatto incensurabile in sede di legittimità.
7. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e di ciascuno di loro ad una somma alla Cassa delle ammende che si ritiene equo determinare in Euro mille/00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e di ciascuno di loro alla somma di Euro mille alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2006.
Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2007