Sentenza 20 luglio 2017
Massime • 1
Integra il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, e non quello di estorsione, la condotta di chi si adoperi con violenza o minaccia per realizzare un preteso diritto che potrebbe tutelare in sede giudiziale, anche se utilizza modalità di particolare forza intimidatoria, atteso che l'intensità o la gravità della violenza o della minaccia non costituiscono profili oggettivi incidenti sulla qualificazione giuridica del fatto.
Commentari • 4
- 1. Alle Sezioni Unite la differenza tra estorsione ed esercizio arbitrario delle proprie ragioniAvv. Gioacchino Sanfilippo · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
- 2. La struttura del reato di estorsioneAndrea Baiguera Altieri · https://www.diritto.it/ · 24 novembre 2020
Il filone interpretativo volontaristico / soggettivistico Art. 629 CP( estorsione ) Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000 Volume consigliato La pena è della reclusione da sette a venti anni e della multa da euro 3.000 a euro 15.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nell' ultimo capoverso dell' Articolo precedente. Sussiste il rischio empirico di confondere il reato di estorsione con quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle …
Leggi di più… - 3. Dolo differenzia estorsione ed esercizio arbitrario (Cass., 29541/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 30 ottobre 2020
Il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e quello di estorsione si differenziano tra loro in relazione all'elemento psicologico, da accertarsi secondo le ordinarie regole probatorie. Ai fini della distinzione tra i reati di cui agli artt. 393 e 629 c.p. assume decisivo rilievo l'esistenza o meno di una pretesa in astratto ragionevolmente suscettibile di essere giudizialmente tutelata: nel primo, il soggetto agisce con la coscienza e la volontà di attuare un proprio diritto, a nulla rilevando che il diritto stesso sussista o non sussista, purché l'agente, in buona fede e ragionevolmente, ritenga di poterlo legittimamente realizzare; …
Leggi di più… - 4. Sezioni Unite sulla natura dell' esercizio arbitrario delle proprie ragioniDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 29 ottobre 2020
(Riferimenti normativi: Cod. pen., artt. 392; 393) (Ricorsi rigettati) Il fatto La Corte d'appello di Potenza confermava integralmente una sentenza con la quale il GUP del Tribunale di Potenza aveva dichiarato gli imputati colpevoli di concorso in tentata estorsione aggravata, commessa da più persone riunite e con metodo mafioso, condannandoli alle pene per ciascuno ritenute di giustizia. I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Avverso la predetta decisione, proponevano ricorso per Cassazione i difensori degli imputati. Per quello che rileva in questa sede, tutti i ricorsi erano accomunati dal fatto che, tramite queste impugnazioni, ci si doleva dell'erronea qualificazione giuridica …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/07/2017, n. 6968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6968 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2017 |
Testo completo
069 68 -18 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo NO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: PUBBLICA UDIENZA DEL 20/07/2017 Presidente ARTURO CORTESE Sent. n. sez. 798/2017 IN SIANI REGISTRO GENERALE ROSA ANNA SARACENO N.34143/2016 MONICA BONI Rel. Consigliere - ST APRILE ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI MESSINA nei confronti di: OT ST NATO IL 18/11/1972 IO IC nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] e da: SC AN nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] IN TO nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] non ricorrenti: AT TO nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] inoltre: PARTE CIVILE ASSOCIAZIONE"CENTRO STUDI ED INIZI.CUL.PIO LA TORRE ONLUS" COMUNE DI MAZZARRA'SANT'ANDREA COMUNE DI BARCELLONA P.G. avverso la sentenza del 09/03/2016 della CORTE ASSISE APPELLO di MESSINA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MONICA BONI Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ANTONIO MURA che ha concluso per Il PG in accoglimento del ricorso del Procuratore Generale conclude per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata nei confronti di IO e AG limitatamente al capo 14; per l'annullamento con rinvio nei confronti di NE e LE limitatamente al capo 25; per l'annullamento con rinvio nei confronti di IN limitatamente al capo 20. Il PG conclude altresì per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata da SC limitatamente alla ritenuta recidiva rideterminando la pena con esclusione dell'aumento e per l'inammissibilità nel resto;
dichiararsi inammissibili tutti gli altri ricorsi. Udito il difensore L'Avv. GO NN difensore della parte civile costituita FR SC deposita in udienza conclusioni e nota spese e insiste per l'accoglimento del ricorso del Procuratore Generale nei confronti di IO e AG e per l'inammissibilità o in subordine per il rigetto del ricorso proposto da IO con conseguente condanna al pagamento delle ulteriori spese sostenute nel presente grado di giudizio. L'Avv. Rocco Bruzzese difensore della parte civile costituita TO O' e 2 Comune di Barcellona Pozzo di Gotto deposita in udienza conclusioni e nota spese e insiste per la conferma della sentenza impugnata dai ricorrenti con conseguente condanna al pagamento delle ulteriori spese sostenute nel presente grado di giudizio. L'Avv. Cesare SAnocito difensore della parte civile costituita Comune di ZZ T'AN deposita in udienza conclusioni e nota spese e insiste per l'inammissibilità o in subordine per il rigetto dei ricorsi proposti dagli imputati e per l'accoglimento del ricorso della Procura Generale di ES nei confronti di AG, IO, NE, LE e IN con conseguente condanna al pagamento delle ulteriori spese sostenute nel presente grado di giudizio. L'Avv. ES Billè difensore di SA SC conclude per l'accoglimento del ricorso. L'Avv. AN RE Scordo difensore di SS IN conclude per l'accoglimento del ricorso. L'Avv. US Donato difensore di ES AF conclude per l'accoglimento del ricorso. L' Avv. Tommaso NE difensore di AG, NE, IO, LO, NO, EO, MA, LE e EC insiste per l'accoglimento dei ricorsi proposti nell'interesse dei propri assistiti e per l'inammissibilità del ricorso proposto dal PG nei confronti di IO, AG, LE e NE. L'Avv. Giorgio RE Antoci difensore di BU RE e sostituto processuale dell'Avv. SE Fazio, difensore di RI FR, per quest'ultimo si riporta ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento e insiste per l'accoglimento del ricorso proposto nell'interesse del proprio assistito. L'Avv. TI Celi difensore di BU RE, AF CA, EO ZI BI, MA OR, PE CA, OR NT e sostituto processuale dell'Avv. Pino NT, difensore di RI FR, insiste per l'accoglimento di tutti i ricorsi. 3 Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza emessa in data 20 dicembre 2014 il G.u.p. del Tribunale di ES dichiarava responsabili: -SC SA del reato di associazione a delinquere di stampo mafioso, aggravata dall'uso delle armi, ascritto al capo 1), e lo condannava alla pena di anni sette e mesi otto di reclusione;
AR RE dei reati di partecipazione ad associazione a delinquere di stampo mafioso e di tentata estorsione, capi 1) e 22), unificati per continuazione, e lo condannava alla pena di anni cinque, mesi quattro di reclusione ed euro 2.000,00 di multa;
-AG NT del reato di concorso in estorsione aggravata di cui al capo 14) e lo condannava alla pena di anni quattro, mesi otto di reclusione ed euro 4.000,00 di multa;
-BU RE responsabile del reato di partecipazione ad associazione a delinquere di stampo mafioso di cui al capo 1) e lo condannava alla pena di anni otto e giorni due di reclusione;
-NE GI del reato di concorso in estorsione aggravata di cui al capo 25), riqualificato come tentativo, e lo condannava alla pena di anni quattro di reclusione ed euro 4.000,00 di multa;
CA RE dei reati di cui concorso in estorsione aggravata capo 2), di concorso nell'omicidio premeditato di GN NO di cui al capo 17), di concorso in rapina aggravata di cui al capo 23) e di porto illegale di una pistola cal. 7,65 di cui al capo 24), e, unificati gli stessi per continuazione, lo condannava alla pena di anni tredici di reclusione ed euro 4.500,00 di multa;
-IO EN dei reati di partecipazione ad associazione a delinquere di stampo mafioso di cui al capo 1) e di concorso in estorsione aggravata di cui al capo 14), unificati per continuazione, e lo condannava alla pena di anni sette, mesi otto di reclusione ed euro 2.000,00 di multa;
-AF ES dei reati di partecipazione ad associazione a delinquere di stampo mafioso di cui al capo 1) e di concorso in estorsione aggravata di cui al capo 2), e, unificati per continuazione, lo condannava alla pena di anni otto, mesi otto di reclusione ed euro 3.000,00 di multa;
-AF CA del reato di partecipazione ad associazione a delinquere di stampo mafioso di cui al capo 1) e lo condannava alla pena di anni sei e mesi otto di reclusione;
-LO TO IN del reato di partecipazione ad associazione a delinquere di stampo mafioso di cui al capo 1) e di detenzione e porto illegali di arma da sparo, e, 1 unificati per continuazione, lo condannava alla pena di anni sette, mesi otto di reclusione ed euro 2.000,00 di multa;
-IN SS dei reati di partecipazione ad associazione a delinquere di stampo mafioso di cui al capo 1) e di concorso in estorsione tentata aggravata di cui al capo 7) e, unificati per continuazione, lo condannava alla pena di anni sette, mesi quattro e giorni tre di reclusione ed euro 2.000,00 di multa;
-NO RE del reato di concorso esterno in partecipazione ad associazione a delinquere di stampo mafioso di cui al capo 1) e lo condannava alla pena di anni sei e mesi sette di reclusione;
-EO NT del reato di partecipazione ad associazione a delinquere di stampo mafioso di cui al capo 1) e lo condannava alla pena di anni otto, mesi otto e giorni venti di reclusione;
-EO ZI BI dei reati di concorso in rapina aggravata di cui al capo 23) e di porto illegale di una pistola cal. 7,65 di cui al capo 24), e, unificati gli stessi per continuazione, lo condannava alla pena di anni cinque e mesi dieci di reclusione ed euro 1.200,00 di multa;
-MA CA dei reati di partecipazione ad associazione a delinquere di stampo mafioso di cui al capo 1) e di detenzione e porto illegali di arma da sparo di cui al capo 8) e, unificati per continuazione, lo condannava alla pena di anni sette e mesi otto di reclusione ed euro 1.000,00 di multa;
MA OR, IC UR, PE CA, RI FR, RI FR del reato di partecipazione ad associazione a delinquere di stampo mafioso di cui al capo 1) e li condannava rispettivamente alla pena di anni dieci di reclusione, di anni sei e mesi otto di reclusione, di anni sette, mesi due e giorni venti di reclusione, di anni sei e mesi otto di reclusione e di anni sette, mesi otto e giorni due di reclusione, -IN AN dei reati di partecipazione ad associazione a delinquere di stampo mafioso di cui al capo 1) e di concorso in tentata estorsione aggravata di cui al capo 20) e, unificati per continuazione, lo condannava alla pena di anni dieci e mesi quattro di reclusione ed euro 1.000,00 di multa;
-OR NT responsabile dei reati di partecipazione ad associazione a delinquere di stampo mafioso di cui al capo 1) e di concorso in detenzione e porto illegali di arma da sparo di cui al capo 5) e, unificati per continuazione, lo condannava alla pena di anni nove e mesi quattro di reclusione ed euro 2.000,00 di multa;
-LE AU GI del reato di concorso in estorsione aggravata di cui al capo 25), riqualificato come tentativo, e lo condannava alla pena di anni quattro di reclusione ed euro 4.000,00 di multa;
2 -EC US NT responsabile dei reati di partecipazione ad associazione a delinquere di stampo mafioso di cui al capo 1), di concorso in estorsione aggravata di cui al capo 2), di intestazione fittizia di beni di cui ai capi 30) e 31), unificati per continuazione e lo condannava alla pena di anni dieci, mesi otto di reclusione ed euro 2.000,00 di multa. Le superiori statuizioni erano state rese sul presupposto del già avvenuto accertamento in precedenti sentenze irrevocabili dell'esistenza di una associazione di stampo mafioso, insediata sul versante tirrenico della provincia messinese e denominata "famiglia barcellonese", sulle cui vicende criminose era stato acquisito l'apporto informativo dei collaboratori di giustizia, ritenuti attendibili e convergenti, CA AN, esponente storico della formazione di AZ T'AN, di SA LL e, in tempi più recenti, di RE IS, RE CU e RE NO, i quali ne avevano delineato l'organigramma e descritto specifiche iniziative delittuose sul fronte delle estorsioni ad imprenditori e commercianti.
1.1 Proposto appello da parte degli imputati condannati, la Corte di Assise di appello di ES con sentenza del 9 marzo 2016 riformava parzialmente la sentenza di primo grado e, per l'effetto: -assolveva NT AG dal reato ascrittogli per non avere commesso il fatto, revocando le statuizioni civili adottate a suo carico;
-dichiarava non doversi procedere nei confronti di NE GI e LE AU GI, previa riqualificazione del reato loro ascritto al capo 25) quale tentato esercizio arbitrario delle proprie ragioni compiuto con minaccia, perché l'azione penale non poteva essere iniziata per mancanza di querela, revocando le statuizioni civili adottate nei loro confronti;
-ritenuta la continuazione tra i reati di cui al presente processo ed il reato giudicato con sentenza del Tribunale di Barcellona P.G. in data 11/3/2013, irrevocabile in data 18/4/2014, rideterminava la pena complessiva nei confronti di SC SA, in anni 9 di reclusione;
-ritenuta la continuazione tra i reati di cui al presente processo e quello giudicato con la sentenza in data 6/6/2013 del G.u.p. del Tribunale di ES, irrevocabile in data 8/1/2015, rideterminava la pena nei confronti di AF ES, in complessivi anni 11 e mesi 8 di reclusione;
-ritenuta la continuazione tra il reato di cui al capo 1) del presente processo ed il reato giudicato con la sentenza in data 5/5/2014 della Corte d'Appello di ES, irrevocabile il 21/5/2015, rideterminava la pena nei confronti di RI FR, in anni 10 e mesi otto di reclusione;
-rideterminava la pena nei confronti di IO EN in ordine al reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, così riqualificata la condotta di cui al capo 3 14) commessa fino al 22/4/2011, e, riconosciuta la continuazione con il reato di tentata estorsione, cosi derubricata la ulteriore condotta di estorsione, esclusa per entrambi i reati l'aggravante delle più persone riunite e ritenuta, altresì, la continuazione con la contestata associazione, nella misura di anni sette e mesi due di reclusione ed euro 2.000 di multa;
-ritenuto per EO NT il reato contestato al capo 1) della rubrica, a partire dal 2010, rideterminava la pena nei suoi confronti in anni sette di reclusione;
-revocava parzialmente il provvedimento di confisca dei beni riconducibili al EO, mantenendolo esclusivamente per il cabinato RA ed il motoscafo in legno, formalmente intestati a FO Antonina;
-rideterminava la pena nei confronti di EO ZI BI in anni 4 e mesi 2 di reclusione ed euro 1.200,00 di multa;
-escluso l'aumento di pena per la contestata recidiva nei confronti di MA CA, PE CA e OR NT, rideterminava la pena nei confronti di MA CA nella misura di anni 6 e mesi 4 di reclusione, nei confronti di PE CA di anni 6 e mesi 8 di reclusione, nei confronti di OR NT, di anni 7 e mesi 8 di reclusione ed euro 2.000 di multa;
-assolveva IN SS dal reato ascrittogli al capo 7) della rubrica perché il fatto non sussiste, revocando le statuizioni civili a suo carico adottate in favore di UF CA e, riqualificata la condotta ascrittagli al capo 1) con riferimento al periodo 2007-2010 quale concorso esterno in associazione mafiosa e confermata la qualificazione di partecipazione ad associazione mafiosa con riferimento al periodo successivo, esclusa la contestata recidiva, rideterminava la pena in anni 6 di reclusione;
-concesse le attenuanti generiche ed escluso l'aumento di pena per la recidiva, rideterminava la pena nei confronti di NO RE in anni 5 di reclusione;
-assolveva IN AN dal reato di cui al capo 20) per non aver commesso il fatto e rideterminava la pena per il capo 1) in anni 10 di reclusione;
-esclusa per EC US NT l'aggravante di cui all'art. 7 D.L. n. 152/1991, limitatamente ai reati di cui ai capi 30) e 31) ed escluso altresì l'aumento per la recidiva, rideterminava nei suoi confronti la pena in anni 6 e mesi otto di reclusione, fermo il provvedimento di confisca adottato. -Ordinava la immediata scarcerazione degli imputati AG NT, NE GI e LE AU GI, se non detenuti per altra causa. Confermava nel resto la sentenza impugnata.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso il Procuratore Generale presso la Corte di appello di ES il quale ne ha chiesto l'annullamento parziale per: 4 uf a) Violazione della legge penale in relazione agli artt. 629 e 392/393 cod. pen. ed all'art. 110, 628 c. 2 n. 1 cod. pen. in riferimento al reato di cui al capo 14) ascritto in concorso al AG ed al IO per avere costretto FR SC a versare la somma di 2.500,00 euro dovuta alla concessionaria "Megauto s.r.l." dei fratelli ES a titolo di corrispettivo parziale dell'acquisto di un veicolo. La riqualificazione del delitto di estorsione in esercizio arbitrario delle proprie ragioni con minaccia alla persona per una porzione dell'azione, operata in secondo grado per la condotta del solo IO con esclusione del concorso del AG, è frutto di non condivisibile interpretazione dell'art. 110 cod. pen.. La Corte d'Assise d'appello, pur avendo reputato la persona offesa SC attendibile, non ha risolto correttamente il tema del concorso di persone tra il titolare del diritto azionabile in sede giurisdizionale ed un terzo, estraneo a quel rapporto, che sia intraneo a sodalizio mafioso e non ha verificato se il AG ed il IO fossero titolari di un credito nei confronti dei ES, a loro volta creditori dello SC, per recuperare il quale avessero agito nei confronti del debitore del loro debitore, oppure se fossero stati delegati alla riscossione, perché in questo secondo caso la corretta qualificazione rientrava nella fattispecie dell'art. 629 cod. pen.. Nel caso non si era perfezionata una cessione di credito, sia per il difetto di forma scritta della comunicazione al debitore della cessione, sia perché lo SC anche dopo aver versato al AG la somma pretesa di 2.500,00 si era visto richiedere il pagamento da CO ES, che dal AG nulla aveva ricevuto ed anche il IO, appreso che il ES reclamava il pagamento alla sua persona, aveva insistito per ottenere il denaro perché i ES avevano un debito con un presunto amico loro, il che smentisce che in occasione del primo colloquio presso la concessionaria si fosse concordata la cessione di credito dai ES al IO ed al AG. In realtà il fantomatico credito non esiste ed è un mero pretesto difensivo per far apparire un interesse personale nella vicenda ed ottenere la qualificazione in termini meno gravosi. L'interpretazione della fattispecie di cui agli artt. 392 e 393 cod. pen. non può consentire di ammettere una nozione di "preteso diritto" estesa sino a ricomprendere anche le ipotesi in cui l'agente abbia la ragionevole opinione della sua esistenza, dovendo sussistere un diritto riconosciuto dall'ordinamento sostanziale, o anche processuale, non essendo possibile aprire il campo a strumentali costruzioni putative col rischio di ammettere la realizzazione di una pretesa, recando torto ad altri. Inoltre, anche la dizione testuale delle norme, che prevedono il farsi ragione da sé, esclude la legittima possibilità di ricorrere a soggetti diversi per attuare la propria pretesa e la configurabilità del concorso morale dell'istigatore con gli esecutori materiali. Del resto anche la giurisprudenza di legittimità esclude la configurabilità del reato di esercizio arbitrario quando la 5 violenza o minaccia vengano utilizzate per costringere la persona offesa a soddisfare un debito nei confronti di terzi perché al pagamento non segue alcuna garanzia di effetto liberatorio (Cass. del 15-2-2007 n. 14440 e Cass. sez. 1 del 1- 10-2004 n. 47972); inoltre, le condotte tipiche debbono essere compiute nei confronti del convenuto astrattamente legittimato nel giudizio civile e non in danno di un terzo con l'inevitabile ampliamento della fattispecie. La sentenza impugnata con un ragionamento non chiaramente espresso configura una sorta di progressione criminosa, che notoriamente non è ammessa dalla giurisprudenza e da gran parte della dottrina, individuando il reato di cui all'art. 393 cod. pen. sino ad una certa data e poi quello di estorsione sulla base del diverso elemento intenzionale. Non risponde in modo compiuto e convincente alle diverse questioni che sono state poste laddove ritiene che il reato di esercizio arbitrario ammetta il concorso di chi non sia titolare del diritto quando sia spinto da un interesse proprio, illecito, ed autonomo, che nel caso non risulta accertato. Non considera che se tale interesse consistesse nella percezione di un compenso pecuniario, mentre il mandante sarebbe punibile ex art. 393 cod. pen., l'esecutore pagato per realizzare violenza o minaccia, nel perseguire il proprio interesse personale ad un'utilità diversa dalla prestazione ottenuta, dovrebbe rispondere di estorsione anche a ragione della nullità della pattuizione sottesa per illiceità della causa. Nella considerazione dei giudici di appello l'interesse proprio, autonomo ed illecito del IO e del AG era costituito sino al 22/4/2011 dalla riscossione della somma dovuta dallo SC per l'acquisto dell'auto e da quel momento in poi, con la mancata consegna ai ES di quanto incamerato, dalla percezione dai ES del prezzo dell'estorsione loro imposta, il che li trasformerebbe in vittima e non in concorrenti. Rispetto alla posizione del AG la sentenza merita censura per avere escluso il concorso di persone nel reato senza tener conto che egli era presente al momento in cui il correo, con fare minaccioso e vessatorio, aveva ingiunto allo SC di salire sull'auto condotta proprio da lui stesso, la cui presenza aveva assunto il valore di rafforzamento della volontà criminosa ed incrementato il timore della vittima per un eventuale rifiuto. Anche la pretesa estraneità del AG al colloquio tra il IO e lo SC fuori dall'auto non significa la presa di distanza dalla vicenda delittuosa, tanto che egli era stato presente anche al successivo incontro a cinque presso la concessionaria, il che prova la sua piena e consapevole adesione al ricatto estorsivo, iniziato qualche momento prima. Pur non essendo intervenuto, il AG aveva continuato a dare un apporto alla coercizione dello SC con il porre la sua soggettività accanto a quella dei correi ed in seguito aveva ricevuto due tranche del pagamento, particolare banalizzato col rilievo della 6 comodità di esazione per la vicinanza della sua bottega alla casa dello SC, secondo il quale, quando aveva interrotto i versamenti, il AG, nell'incontrarlo, non lo aveva salutato e lo aveva guardato in cagnesco. Anche l'esclusione della aggravante delle più persone riunite incorre nel vizio di violazione di legge. b) Violazione della legge penale in relazione agli artt. 629 e 392/393 cod. pen. per avere la Corte di secondo grado riqualificato il fatto di reato di cui al capo 25) ai sensi dell'art. 393 cod. pen. e per il delitto di cui al capo 14); anche in questo caso il creditore LE aveva fatto ricorso a gravi minacce, poste in essere personalmente ed anche con l'ausilio del NE, terzo estraneo al rapporto obbligatorio. La distinzione tra l'ipotesi di cui all'art. 393 cod.pen. e l'estorsione si basa sul grado e sull'intensità di violenza o minaccia, che se superano una soglia minimale, connotandosi di accentuata pericolosità o dannosità, danno luogo alla fattispecie estorsiva. Inoltre, la corretta interpretazione degli artt. 392-393 cod. pen. deve tener conto del contesto storico in cui la norma fu introdotta nel codice, nel quale l'assolvimento degli impegni assunti era regola d'onore e soltanto in casi limitati il ricorso a violenza o minaccia era considerato reato perché di rara verificazione in ipotesi estreme, situazione che nel sopravvenuto mutamento dei valori e dei codici di comportamento oggi non si registra più. La sentenza impugnata ha trascurato altri dati rilevanti, ossia: -il LE si era fatto spalleggiare anche da soggetti diversi dal NE, ossia da NT OR e da IO IC, dei quali, il primo nel presente processo è stato riconosciuto responsabile dell'art. 416 bis cod. pen., il secondo era al vertice del sodalizio ed era stato ucciso con modalità emblematicamente mafiose;
-il NE è RA di NT NE, soprannominato " EL indicato da entrambi i collaboratori, NO e IS, quale elemento di spicco, con funzioni apicali, del clan capeggiato da CA D'CO; -nell'incontro di Olivarella, in cui il NE aveva affrontato lo LE, ingiungendogli di pagare il credito, la sua condotta era stata fortemente minacciosa per essere egli sceso dall'auto ed essersi scagliato contro il debitore, trattenuto dal LE che, nell'occorso, aveva recitato la parte del buono ed anche la frase pronunciata giorno dopo nella telefonata del 17/5/2012, contenente una chiara minaccia di morte, rinforza la carica intimidatoria del gesto già compiuto, il che smentisce la logicità del rilievo espresso dai giudici di appello sull'intervento occasionale del NE, frutto di una lettura parcellizzata dei dati probatori. In realtà, seppure il contatto telefonico non era stato preordinato, ciò nonostante il NE aveva offerto un contributo consapevole al programma criminoso del LE. Anche l'interpretazione dell'uso del termine dialettale "ti mascariu" è stato illogicamente minimizzato, assumendo lo stesso il significato di cambiare i connotati 7 بہر alla persona rendendola irriconoscibile come se portasse una maschera, il che allude ad un intervento violento dal forte impatto per il soggetto passivo ed assume una altrettanto elevata efficacia intimidatoria. c) Illogicità della motivazione in relazione alla disposta assoluzione di AN IN dal delitto di cui al capo 20): sulla scorta di una mera ipotesi la Corte di secondo grado ha scambiato una richiesta estorsiva, formulata secondo collaudati parametri di allusività mafiosa dall'imputato per indurre la vittima a versare il prezzo dell'estorsione, per una sorta di invito alla desistenza dell'altrui operare delittuoso. Secondo le dichiarazioni del collaboratore NO, egli aveva personalmente collocato la bottiglia incendiaria presso l'azienda vivaistica del ON, ma era stato indotto dal IN a desistere da tali condotte in quanto il ON era noto per le denunce fatte in casi precedenti;
da tale presupposto la Corte ha dedotto che, conoscendo la risolutezza della persona offesa, il IN non si sarebbe indotto a coltivare, in proprio, il disegno delittuoso già attuato in parte dall'NO, ma sarebbe intervenuto per dissuadere questi dall'agire ulteriormente. In realtà, il IN, partecipe del sodalizio mafioso secondo gli stessi giudici di appello, per quanto alcolizzato e scapestrato, ben conosceva i tipici comportamenti mafiosi e la loro percezione nell'ambiente esterno, per cui se avesse temuto le reazioni dell'imprenditore, non si sarebbe esposto in un modo tale da far ragionevolmente ritenere il suo coinvolgimento nell'attività delittuosa. Ed ancora: se scopo del IN fosse stato quello di salvaguardare l'NO dalla denunce del ON, avrebbe potuto ribadirgli il suo consiglio di lasciar perdere e non si sarebbe rivolto direttamente alla vittima secondo il collaudato schema dell'amico che, dopo la minaccia, si propone di mediare per risolvere bonariamente la richiesta. Considerati poi i rapporti di stretta solidarietà malavitosa fra il IN e l'NO, tali rapporti avrebbero dovuto indurre il secondo giudice ad una valutazione della credibilità dell'NO assai più rigorosa sino ad ammettere che questi avesse potuto rendere una versione di favore per l'amico IN, il quale è chiamato a rispondere di condotta non concorsuale, ma posta in essere individualmente.
3. Anche gli imputati condannati per il tramite dei loro rispettivi difensori hanno proposto ricorso per cassazione.
3.1 SA SC a mezzo del difensore ha dedotto: a) violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., comma 3, in ordine alle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia RE IS. La Corte di Assise di Appello di ES è pervenuta al giudizio di condanna in ordine al delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen. nei confronti del ricorrente per effetto di una distorta interpretazione delle risultanze processuali e della non corretta valutazione della chiamata in correità proveniente dal IS, che la Corte di secondo grado, diversamente da quanto 8 мор operato dal g.u.p., ha ritenuto riscontrata dalle dichiarazioni di RE CU, in realtà contrastanti con quelle del IS. Invero, il CU non ha mai indicato l'SC quale affiliato al gruppo criminoso del IC, ma ha soltanto riferito di un non meglio specificato interessamento di questi, per questioni di convivenza carceraria, nei confronti di un soggetto sconosciuto;
il IS dal canto suo si è limitato a riconoscere ed identificare l'SC ed a collocarlo all'interno della associazione mafiosa senza specificarne il ruolo, né i reati fine commessi. Nella sentenza di primo grado si era negato rilievo alle dichiarazioni del CU perché non affiliato e latore di notizie apprese da terzi, sicchè la Corte di Assise di appello ha eluso e violato lo stesso principio di diritto richiamato in sentenza, secondo il quale l'imputato non può essere condannato in appello sulla base di "un diverso apprezzamento di attendibilità di una prova orale, ritenuta in primo grado non attendibile" (Cass. sez. VI, ud. del 12/04/2013, dep. 26/02/2013 n. 16566). Anche in relazione alla vicenda del danneggiamento subito dal BO, per il quale l'SC ha riportato condanna passata in giudicato, il CU ha riferito che il IC gli aveva rivelato di avere agito per ritorsione contro i propri datori di lavoro che gli avevano ridotto lo stipendio, quindi in base ad un suo interesse personale. Le rivelazioni del IS circa la partecipazione del ricorrente al secondo attentato in danno di CA GI, appresa da RE IO a sua volta informatone da IN EO, sono del tutto inattendibili perché doppiamente "de relato" e perché il IO, chiamato a giustificarsi per il gesto criminale, si era discolpato riportando la pretesa confessione del EO;
inoltre, le altre fonti a conoscenza della vicenda non erano state sottoposte al vaglio di credibilità come preteso dalla giurisprudenza di legittimità. Anche le conversazioni intercettate non offrono riscontri perché intercorse tra i familiari del ricorrente e perché riguardano circostanze di segno opposto alla tesi accusatoria. Secondo la Corte di Assise di appello i dialoghi tra la convivente dell'SC ed il di lei padre confermerebbero la chiamata in correità operata dal IS in ordine: a) ad una dazione di denaro pari ad euro 220 che la TU avrebbe ricevuto da parte del IC, fatto ritenuto dimostrativo del mantenimento, a carico dell'associazione mafiosa, dei familiari dell'affiliato; b) alla nomina di un legale che assistesse l'SC da parte del IC. In realtà, già nei motivi di appello si era evidenziato come l'interpretazione delle conversazioni non fosse credibile, poiché dalle intercettazioni ambientali condotte nei confronti del IC in carcere era emerso che egli aveva inteso inviare la somma a titolo di regalia ad un amico d'infanzia che aveva appena subito la perdita del padre;
era altresì dimostrato che i familiari del ricorrente non avevano poi nominato il difensore indicato dall'associazione, circostanza ritenuta illogicamente 9 irrilevante perché frutto di decisione non dell'imputato, ma dei suoi congiunti. b) Violazione dell'art. 416 bis cod.pen..Difetta la prova della partecipazione del ricorrente ad una qualsivoglia associazione criminosa perché non si è potuto dimostrare quali condotte egli avrebbe compiuto da affiliato, quale apporto avesse dato all'associazione, nè quali reati fine avrebbe commesso. La Suprema Corte, con indirizzo giurisprudenziale caratterizzato da ampie interpretazioni estensive, ha affermato che è configurabile l'integrazione del fatto materiale tipico quando la condotta dell'imputato costituisce l'espressione di un ruolo "dinamico e funzionale" idoneo, secondo i principi di materialità e di offensività, alla inequivoca integrazione delle conseguenze "fattuali e modali", specificate al comma terzo dell'art. 416 bis. c.p" (Cass. sez. VI, del 13.04.2012 Spitaleri). Sotto il profilo soggettivo, il dolo del partecipe deve investire, sia il fatto tipico oggetto della fattispecie incriminatrice, sia il contributo causale recato dalla condotta dell'agente alla conservazione o al rafforzamento dell'associazione, agendo l'interessato nella consapevolezza e volontà di recare un contributo alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso del sodalizio. La sentenza impugnata non ha affrontato il tema dell'elemento soggettivo del delitto associativo ed il dolo è stato ricostruito da fonti esterne, ossia dalle dichiarazioni del IS e dalle conversazioni intercettate, valutate in difformità dai criteri legali;
inoltre, anche il fatto specifico del danneggiamento, per il quale egli ha riportato condanna irrevocabile, non è dimostrato costituisca un apporto per la conservazione ed il rafforzamento della capacità operativa dell'associazione. c) Violazione dell'art. 99 cod. pen.; la sentenza ha operato l'aumento di mesi 6 e giorni 16 per la contestata recidiva a ragione del reato giudicato con la sentenza di condanna riportata dall'SC nel procedimento penale n. 1056/12 R.G.N.R. della Procura della Repubblica di Barcellona P.G. per il quale è stato applicato un ulteriore aumento per continuazione. Invero, la contestazione della recidiva non poteva essere mossa al ricorrente poiché al momento dell'esercizio dell'azione penale la sentenza n. 96/2013 del Tribunale di Barcellona P.G. non era divenuta irrevocabile, cosa che si verificherà il 18/4/2014, e, pertanto, difettava il requisito indispensabile del passaggio in giudicato del provvedimento su cui fondare la contestazione. d) Violazione dell'art. 3 Cost. e dell'art. 133 cod. pen.. Il ricorrente è stato condannato alla pena finale di anni nove per effetto della unificazione per continuazione tra il reato già giudicato e quello oggetto del procedimento;
la sanzione inflittagli è palesemente difforme da quella applicata al coimputato MA CA, soggetto che aveva posto in essere in concorso con l'SC l'azione di danneggiamento in danno del BO e che nel presente procedimento deve rispondere degli stessi reati, puniti con anni 6 e mesi 4 di reclusione. La sentenza 10 non ha giustificato tale disparità di trattamento sanzionatorio e nemmeno la scelta punitiva effettuata nei riguardi del ricorrente.
3.2 RE NO a mezzo del difensore ha dedotto: erronea applicazione della legge penale e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 62 bis cod.pen.. La motivazione della sentenza merita censura nella parte in cui non riconosce al ricorrente le attenuanti generiche, che si invocano con dichiarazione di prevalenza sulle aggravanti;
la Corte ha ritenuto di non concedere le circostanze attenuanti generiche in quanto l'NO da collaboratore di giustizia gode già di un trattamento sanzionatorio favorevole con l'applicazione della diminuente speciale ex art. 8 L. 203/91. Tale valutazione non può avvalorarsi per la differente natura e la funzione della diminuente ex art. 8 citata rispetto alle attenuanti generiche: come osservato dalla Suprema Corte, la prima circostanza si fonda sull'apprezzamento dell'importanza della collaborazione prestata, mentre le attenuanti generiche hanno la diversa funzione di commisurare la pena al caso concreto ed all'effettiva pericolosità dell'imputato, sicchè gli istituti possono essere entrambi applicati (cfr. Cass. Sez. I, sent. 12.2 - 17.3.99 n. 3492, Adelizzi ed altri ). Nel caso di specie, il contributo offerto dall'NO, articolato e preciso nei particolari, meritava tale trattamento di favore per avere consentito la definizione delle indagini ed il successivo esercizio dell'azione penale per gli episodi delittuosi in esame;
inoltre, ha ammesso le proprie responsabilità in ordine a numerosi delitti anche quando non vi erano elementi a suo carico.
3.3 RE BU a mezzo del difensore ha dedotto: a) violazione degli artt. 192 e 530 cod. proc. pen.. La valutazione dell'attendibilità dei collaboratori espressa dalla Corte Territoriale non è condivisibile e viola il disposto dell'art. 192 cod. proc. pen. perché ha proceduto ad una lettura atomistica delle singole emergenze, pregiudizialmente orientata in chiave accusatoria ed in contrasto con le operazioni di verifica necessarie sull'attendibilità personale dei collaboranti, in assenza delle quali i passaggi successivi del controllo sulla credibilità intrinseca e della ricerca di riscontri esterni risultano incompleti e non autosufficienti. La Corte di secondo grado si è limitata a considerare il percorso criminale e di collaborazione del chiamante in correità, o a richiamare precedenti sentenze che ne avrebbero affermato la credibilità, senza condurre un approfondito vaglio critico, tanto più necessario in quanto le dichiarazioni rilasciate a carico del ricorrente sono del tutto generiche. In ordine alle propalazioni di RE IS, per stessa ammissione dei giudici di merito, affetto da complesso di megalomania, che lo porta ad amplificare ed enfatizzare ogni singola affermazione, non si è tenuto conto di tale profilo della sua personalità sulla base del rilievo della sua discendenza mafiosa e della carriera svolta nel sodalizio per farne illogicamente discendere il 11 giudizio di credibilità intrinseca, senza assegnare alcuna rilevanza alle contraddizioni del suo racconto ed al fatto che la sua ascesa ai vertici del sodalizio era stata osteggiata da quasi tutti i presunti esponenti di vertice, nonché dallo stesso padre del collaboratore. Anche le conversazioni intercettate, riportate in sentenza, non contengono alcun riferimento alla figura del IS quale nuovo aspirante reggente. Si è proceduto alla difesa delle motivazioni che lo avevano indotto alla collaborazione, ma si tratta di osservazioni congetturali e prive di credibilità logica, che non hanno tenuto conto degli aspetti di astio e rancore nei confronti di soggetti ritenuti responsabili di una presunta influenza negativa sulla propria consorte, nonché del tentativo di eludere ogni sospetto sulla presunta appropriazione di somme di denaro a lui attribuite. Tali circostanze, le discrasie narrative, la personalità ostentatrice e vanagloriosa, le censure difensive sulla carenza di autonomia determinata da una pregressa conoscenza delle dichiarazioni degli altri collaboratori, circostanze riconosciute a pag. 27 della sentenza, avrebbero meritato una verifica più rigorosa. Quanto a RE NO, si riscontra analoga illogicità motivazionale e l'erronea applicazione dei criteri giuridici di valutazione poiché sono stati valorizzati i rapporti parentali che dovrebbero giustificare in via automatica la sua partecipazione al sodalizio in quanto discendente di un associato di spicco. Inoltre, quanto riferito dall'NO è appreso da un'unica fonte de relato, oltre che col pregresso accesso alle emergenze investigative. E' dunque inaccettabile che il narrato del IS venga utilizzato quale elemento negativo di confronto al fine di attribuire alle affermazioni dell'NO puntualità e spontaneità, e poi sia considerato riscontro qualificato delle dichiarazioni di quest'ultimo. Sulla figura di RE CU si ribadiscono le obiezioni già mosse con l'appello sulla sua inattendibilità e sulla irrilevanza dimostrativa di fatti a carico del ricorrente, già espressi nella sentenza di primo grado, che non ne aveva fatto alcun uso probatorio. Il giudizio di affidabilità contrasta con l'accertata sua dedizione al consumo eccessivo di alcol e droghe, il che smentisce che egli possa essere custode di propalazioni de relato veridiche. La Corte di appello non si è avveduta dell'estrema genericità delle propalazioni dei collaboratori, limitatisi all'indicazione nominativa del ricorrente quale appartenente al gruppo organizzato del IC ed al suo riconoscimento fotografico senza aver potuto aggiungere elementi specifici indicativi della sua effettiva partecipazione;
a tal fine non rileva l'episodio dell'intervento del BU nel dirimere una controversia insorta tra alcuni soggetti in una discoteca messinese, riconducibile ad attività lavorativa lecita svolta come buttafuori, né rileva che una rissa si fosse realmente verificata perché tanto non illumina sull'oggetto illecito 12 della controversia sulla presunta partecipazione al sodalizio da parte dell'imputato. Del pari l'esistenza di un collegamento tra il ricorrente e tale IO GR costituisce un'emergenza neutra, soprattutto perché l'appartenenza di entrambi al contesto mafioso è riferita soltanto dal IS. Analoghe obiezioni devono muoversi alle dichiarazioni del collaboratore RE NO, il quale ha soltanto indicato il BU quale "uomo di fiducia di IC IO" e la sua attività di buttafuori presso la discoteca "Genesi", circostanza inconducente al fine di dimostrare la partecipazione all'associazione. Inoltre, tali propalazioni non sono genuine ed autonome, ma frutto della conoscenza del dichiarato di altri collaboratori. Con l'atto di appello si era sollevata la questione della possibilità di riscontro tra chiamate in reità o in correità "de relato" che richiede il rispetto di alcuni principi dalla dettati Corte di Cassazione a Sezioni Unite, che nel caso non sono stati osservati;
pertanto, l'eventuale presenza del BU intesa anche come mero accadimento storico e l'episodio del novembre 2011 non sono stati adeguatamente riscontrati. La valutazione delle intercettazioni telefoniche, utilizzate quale riscontro alle dichiarazioni dei collaboratori, ha ignorato le obiezioni difensive mosse con l'atto di appello, col quale si era segnalato l'errore interpretativo e valutativo delle relative risultanze, in conseguenza del quale si era ravvisato il vincolo associativo dalla verificazione di alcuni incontri tra soggetti anche estranei alla consorteria, o dalla discussione tra soggetti diversi dall'imputato su un presunto mancato saluto, circostanze che non possono essere considerate dimostrative dell'affectio societatis. Anche l'accenno effettuato dal IC durante un colloquio con i familiari non autorizza la conclusione, meramente congetturale, secondo la quale egli avrebbe inteso riferirsi alla corresponsione dello "stipendio", ossia del contributo con il quale ogni sodalizio malavitoso provvede a retribuire, con tratti di stabilità, l'apporto del singolo associato. La conversazione dalla quale emerge un contatto tra il ricorrente e tale FR TI non attesta un eventuale scopo delittuoso, essendo legata all'attività di buttafuori svolta presso la discoteca Genesi, che in via ipotetica ed indimostrata la Corte di Assise di Appello riconduce ad una più ampia opera di subornazione e di controllo territoriale attraverso l'imposizione dei propri associati preposti al controllo ed alla sicurezza dei locali in base al dialogo tra il TI ed il ZO, proprietario del locale. In realtà la lettura delle trascrizioni diverge dal significato attribuito in sentenza perché rivela soltanto le perplessità nell'avvisare gli addetti alla sicurezza della riduzione del personale senza dimostrare alcunché di illecito. b) Violazione degli artt. 416 bis cod. pen. e 530 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in ordine alla ricostruzione della fattispecie di partecipazione ad 13 associazione mafiosa. L'iter argomentativo della sentenza è apparente perché non utilizza indici rivelatori dell'appartenenza al contesto mafioso in aderenza ai principi normativi e giurisprudenziali. La Suprema Corte ha più volte affermato che, sebbene l'attività del partecipe integri un'ipotesi di reato a"forma libera", per configurare il delitto partecipativo è necessario un apporto concreto ed individuabile in grado di contribuire al mantenimento in vita ed all'operatività del sodalizio. Nel caso in esame la Corte di secondo grado ha attribuito rilevanza ad affermazioni generiche di partecipazione senza che alcun elemento dimostrativo indicasse la stabilità del presunto rapporto associativo, non potendo ritenersi sufficienti a tale fine mere frequentazioni personali. c) Violazione dell'art. 416 bis cod. pen., comma 4, e vizio di motivazione per avere omesso la Corte di appello di rendere congrua motivazione sulla sussistenza dell'aggravante del carattere armato dell'associazione mafiosa, non potendo ritenersi sufficiente il rinvio alle argomentazioni esposte in riferimento a diverse posizioni di coimputati. Difetta qualsiasi considerazione in ordine al profilo soggettivo riferito al ricorrente, a carico del quale si è posta soltanto una presunzione che ha ignorato la necessità di una verifica della conoscenza e della disponibilità di armi in capo all'organizzazione. d) Violazione dell'art. 99 cod.pen. e vizio di motivazione per avere la Corte di Assise di Appello, nell'affrontare il tema della recidiva, espresso un giudizio di pericolosità qualificata dell'imputato sulla scorta del precedente penale;
tale giustificazione non rispetta i criteri valutativi e motivazionali per ritenere legittimamente operante la recidiva secondo le indicazioni offerte dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 5859 del 27/10/2011, che pretendono di verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza e pericolosità. Nel caso del BU la motivazione non si occupa delle predette verifiche, ma si limita ad una mera formula di stile, senza riferimenti alla situazione concreta o alle motivazioni difensive.
3.4 RE IS ha personalmente rappresentato: a) violazione ed erronea applicazione degli artt. 133, 133 bis e 62 bis cod. pen. La Corte territoriale, nonostante l'espressa richiesta rivolta con l'atto di appello, non ha ritenuto di dover applicare nella massima estensione l'art. 8, legge 203/1991 senza al contempo argomentare al riguardo, essendosi limitata ad affermare che la sentenza di primo grado non meritava censure. Al contrario, l'utilità oggettiva della collaborazione prestata avrebbe dovuto condurre alla riduzione della pena. b) violazione ed erronea applicazione degli artt. 133, 133 bis e 62 bis cod. pen..La Corte territoriale ha negato le attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle aggravanti in base ai soli elementi di disvalore del fatto di reato e della personalità 14 dell'imputato, mentre avrebbe dovuto considerare sincero percorso di collaborazione, la sua personalità, le sue condizioni di vita individuale, familiare e sociale. Inoltre, non applicato i parametri di cui all'art. 133 c.p. e le circostanze e situazioni oggettive e soggettive favorevoli al ricorrente, non offrendo risposta esauriente alla richiesta della difesa.
3.5 Con unico atto a firma del comune difensore, avv.to Tommaso NE, TO IN LO, RE NO, NT EO, CA MA e EN IO hanno lamentato: a) violazione di legge in relazione agli artt. 416 bis cod. pen. ed agli artt. 125, 192, 210 cod. proc. pen.. Il giudizio di credibilità dei collaboratori di giustizia IS, NO e CU è stato giustificato in modo illogico, incoerente, insufficiente ed è frutto della mancata considerazione delle doglianze difensive. Si era dedotto che la credibilità soggettiva e la attendibilità del IS risultava compromessa per avere egli riferito di essere diventato un "capo" per raccomandazione e senza mai essere stato affiliato, il che costituiva un fatto unico nella storia criminale e giudiziaria;
tale obiezione è stata superata con un ragionamento illogico e fuorviante, secondo il quale il collaboratore avrebbe "approfittato del particolare momento di fragilità delle cosche conseguente al venir meno dei maggiorenti". Tale assunto non risponde a verità poiché nell'anno 2010 i maggiorenti del clan dei barcellonesi, tranne il LO, erano liberi e la prima operazione denominata "Gotha 1" sarebbe stata attuata il 24/06/2011 e ad essa seguiranno poi "Gotha 2" e "Gotha 3". La sentenza presenta poi un profilo di evidente contraddittorietà laddove, dopo aver affermato che il IS avrebbe approfittato di un vuoto di potere, aggiunge che le sue aspirazioni di comando avevano "raccolto il favore dei membri più autorevoli del gruppo", il che smentisce che si fosse creato lo spazio per assumere un ruolo direttivo. Anche il presunto assenso dei più autorevoli esponenti risulta smentito, poiché il GI aveva opposto un rifiuto, l'MB aveva cercato di prendere tempo ed il D'CO gli aveva riferito di rivolgersi ad GN NO;
è illogico poi definire il padre del IS un "componente di spessore" del clan dei barcellonesi. La verità è che il collaboratore era un partecipe come tanti. E' illogica anche la valutazione della conversazione fra il coimputato TI e tale De QU dalla quale si è dedotta la prova dell'ascesa al potere delle nuove leve in contrasto con quanti erano posti in posizione apicale, poiché non considera che il dialogo è di anni successivo alla presunta affermazione del IS ed esso era riferito a EN IO e ad NT NE. Anche l'apprezzamento delle motivazioni per le quali egli si era indotto a collaborare è contraddittorio perché non tiene conto che il IS aveva detto di aver fatto questa scelta per amore della famiglia e per dare un futuro a suo figlio, mentre nelle indagini preliminari aveva 15 riferito che vi si era indotto dal fatto che NT EC gli aveva sottratto la compagna, mentre la Corte di secondo grado con un rilievo incomprensibile risolve il contrasto affermando che egli sperava di comporre il dissidio e di ricostruire il rapporto con la compagna. Del pari, a fronte della constatazione che il collaboratore presenta la tendenza a amplificare i fatti e ha ammesso di avere letto le dichiarazioni degli altri collaboratori LL e AN, in sentenza non si motiva sulle gravi incoerenze ed illogicità segnalate nell'atto d'appello e sulla non originalità delle sue conoscenze. La sentenza non offre alcuna risposta alle puntuali contestazioni mosse con l'atto di appello in ordine alla inverosimiglianza: dei riferiti dialoghi tra il IS ed i capi del clan dei barcellonesi, quali il GI, il NE, il killer SA, che avrebbero accettato di discutere di fatti di mafia con un non affiliato e di prendere in considerazione la sua richiesta di divenire uno dei capi dell'organizzazione in contrasto con la regola dell'omertà e della riservatezza;
dei tentativi di eliminazione del GI;
dell'intento di uccidere il Di LV, IN EO, IN NE e RE AT e ciò mediante il ricorso ad un gruppo di ragazzini che sapevano sparare;
della lettura delle dichiarazioni del LL una volta divenuto collaboratore di giustizia in un momento in cui queste non erano ancora state rese note;
del pestaggio subito ad opera di alcuni giovani figli dei capi del clan, i quali lo avrebbero supplicato di risparmiare i responsabili dell'aggressione. In realtà il IS avrebbe dovuto essere sottoposto a perizia psichiatrica ed è totalmente inattendibile. Anche RE NO si è reso autore di dichiarazioni inverosimili e prive di credibilità e la Corte territoriale ha reso al riguardo una motivazione illogica ed incoerente. Invero, la riferita aspirazione ad assumere il ruolo che già aveva ricoperto il padre GN dopo la sua morte ed il conseguente "scollamento" tra gruppi malavitosi costituiscono eventi smentiti dalle emergenze istruttorie poiché alla morte del predetto NO vi erano almeno trenta affiliati che erano legittimati a succedergli, primo fra tutti il RÒ, mentre il figlio non era nemmeno affiliato e non aveva condiviso col padre, né il "percorso delinquenziale", né le sue confidenze. La Corte di secondo grado non ha nemmeno considerato che l'NO aveva preso conoscenza degli atti del procedimento e delle dichiarazioni del LL e del AN, ma ha evidenziato dei profili di novità nella sua narrazione che però risultano non specificati. Non si è offerta risposta alla più incisiva contestazione difensiva secondo la quale, dopo la uccisione di GN NO, avvenuta nell'aprile del 2011, il figlio RE aveva reso delle dichiarazioni confidenziali per indicare i possibili autori dell'omicidio e tali propalazioni erano divenute note nell'ambiente carcerario, il che rende 16 inverosimile che poi nel 2012 egli sia stato affiliato. In merito alla valutazione del collaboratore CU, la Corte ha offerto una motivazione totalmente incoerente per avere ignorato la personalità del dichiarante, soggetto alcolizzato, cocainomane, in età avanzatissima, senza precedenti penali, mai affiliato ad alcuna organizzazione, autore di un racconto inverosimile laddove pretende di avere ricevuto le confidenze del IC su notizie riservatissime relative al clan dei barcellonesi, al quale egli era estraneo. La Corte ha osservato in modo del tutto apodittico ed illogico che tali confidenze erano plausibili perché scambiate tra soggetti entrambi alcolizzati e drogati. b) violazione di legge in relazione agli artt. 416 bis cod. pen. ed agli artt. 125, 192, 210 cod. proc. pen. quanto all'accertamento della condotta di partecipazione nei confronti di TO IN LO. La motivazione offerta dal giudice di secondo grado è illogica, incoerente e contraddittoria perché considera le scarne e generiche notizie fornite dal IS, acquisite de relato, quali una vera e propria "chiamata in correità" in riferimento al reato associativo. Il predetto collaboratore avrebbe riferito della presenza di "un ragazzo con una Passat", facente parte di imprecisato gruppo del IC, che avrebbe preso parte ad una discussione senza sia dato sapere quale sia la fonte che ne aveva informato il IS, mentre il CU non opera nemmeno una chiamata in correità e non può riscontrare il primo collaboratore perché ha riferito che il LO era uomo fidato del IC e che gli era stato assegnato l'incarico di passare da qualcuno per ritirare qualche cosa. Anche l'NO ha riferito notizie apprese "de relato" senza che la sentenza spieghi le ragioni per le quali egli, da non affiliato, avesse potuto avere conoscenza di fatti da tenere riservati. La vicenda del pestaggio subito da FI UN non assume rilievo per dimostrare l'appartenenza del LO all'organizzazione mafiosa, mentre sulla lecita frequentazione col IC per ragioni di amicizia, sull'inefficacia dimostrativa del colloquio in carcere tra il IC e la sorella, non inserita in contesti delinquenziali, sull'indimostrata pertinenza ad affari mafiosi del denaro cui si era fatto cenno in quel dialogo, sull'innocuità della partecipazione alla colletta per sostenere le spese legali di SA SC tratto in arresto ed amico d'infanzia la sentenza non offre alcuna motivazione. Anche la detenzione di un'arma che non è dato sapere se vera e funzionante non è sicuro indice di mafiosità. c) Violazione degli artt. 2 e 7 L. 895/67. La Corte, nel ritenere che l'arma di cui al capo 5) non fosse una pistola a salve, offre una motivazione insufficiente perché non tiene conto del fatto che il giorno dello sparo non era stato accertato alcun danno a cose o persone il che avvalora l'assunto difensivo dell'impiego di un'arma non vera. 17 d) Violazione degli artt. 110 cod. pen., 2, 4, 7 L. 895/1967 e 7 L. 203/1991. La ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91 è frutto della ritenuta destinazione dell'arma al perseguimento degli scopi della cosca mafiosa: trattasi di motivazione illatoria, quindi incoerente ed illogica. e) Violazione di legge in relazione agli artt. 416 bis cod. pen. ed agli artt. 125, 192, 210 cod. proc. pen. quanto all'accertamento della condotta di partecipazione nei confronti di RE NO. Con l'atto di appello si era dedotto che le dichiarazioni de relato dei collaboratori non erano "convergenti" sul "nucleo essenziale del narrato" in quanto soltanto il IS in modo generico ed impreciso, tanto da aver confuso il nome del soggetto, aveva riferito che egli era intraneo al clan, circostanza negata dal LL, dal AN e dall'NO: su tale obiezione difensiva non esiste alcuna motivazione. Si era altresì segnalato che le condotte descritte dai tre predetti collaboratori non si presentavano convergenti perché avevano ascritto al ricorrente condotte diverse sicchè non potevano riscontrarsi a vicenda: anche in sede cautelare il provvedimento applicativo della misura custodiale era stato annullato. La sentenza ha ignorato tali profili di contestazione, ha valorizzato la vicenda TE senza considerare che costui era risultato per nulla credibile e che i loro rapporti erano soltanto di tipo lavorativo, nonchè l'occultamento dell'arma dopo l'omicidio dell'NO e l'appuntamento col IC, episodi già ritenuti irrilevanti dalla Corte di cassazione. e)Violazione di legge in relazione agli artt. 416 bis cod. pen. ed agli artt. 125, 192, 210 cod. proc. pen. quanto all'accertamento della condotta di partecipazione nei confronti di NT EO. La Corte di Assise di Appello ha ritenuto "irrilevanti", e non ne ha tenuto conto, le dichiarazioni rese sul conto del ricorrente dal AN e dal LL, che avrebbero dovuto valutarsi come false, sicchè l'elemento probatorio principale è costituito dal narrato del IS, che però risulta illogico, incoerente e contraddittorio, tanto più che la Corte territoriale ha mostrato di condividere i rilievi difensivi sulla personalità allarmante ed ambiziosa del collaboratore, ma poi ha utilizzato egualmente quanto dallo stesso riferito. La motivazione che ha esaminato l'apporto offerto dal CU è ancora più viziata da illogicità e da apparenza per non avere risposto alle contestazioni mosse alla sua chiamata in correità in quanto de relato e proveniente da soggetto non intraneo. Anche le notizie fornite dall'NO sono prive di autonomia e comunque qualitativamente scarse, oppure non veritiere come quando costui ha riferito del rapporto di affinità tra il ricorrente e FI SI. Gli elementi probatori diversi dal propalato dei collaboratori sono stati valorizzati in contrasto con le osservazioni difensive in quanto: 18 汰 -il dialogo tra il IS ed il RA IN è irrilevante perché nei riguardi del ricorrente è dato rinvenire soltanto un insulto;
-l'avvenuto arresto del latitante SI in un'abitazione del nipote di RE CU non costituisce riscontro e l'interessamento del EO dopo l'arresto del predetto, anche suo nipote, è giustificato dal rapporto di parentela;
-la c.d. vicenda NZ, attestata dagli esiti delle intercettazioni, prova la non intraneità del EO, che aveva condotto da altri il NZ e si era rifiutato di interloquire con l'TI che avrebbe dovuto essere il suo capo all'interno della cosca. g) Violazione degli artt. 62 bis e 125 cod. proc. pen. per il diniego del tutto ingiustificato delle circostanze attenuanti generiche il che integra il vizio di mancanza di motivazione. h) Violazione di legge in relazione agli artt. 416 bis cod. pen. ed agli artt. 125, 192, 210 cod. proc. pen. quanto all'accertamento della condotta di partecipazione nei confronti di CA MA. La Corte non ha apprezzato il fatto che le chiamate in correità nei confronti del ricorrente sono tutte de relato, generiche, lacunose ed imprecise. Il IS lo aveva riconosciuto in fotografia e lo aveva descritto come facente parte "del gruppo IC" per averlo appreso dall' TI e dal IC, le cui confidenze risultano inverosimili, al punto che lo stesso collaboratore aveva affermato di non avere creduto alla rivelazione in quanto il MA era drogato. L'episodio riferito dal IS come appreso dal proprio RA IN della partecipazione del ricorrente al tentato omicidio di CA IO è risultato falso poiché dalla trascrizione del colloquio erano emersi i nomi di altri soggetti, indicazione confermata anche dal EC che aveva fatto il nome del IC senza menzionare il MA. Le accuse provenienti dal CU circa l'impegno del ricorrente nel settore delle estorsioni sono generiche e non verificate, mentre l'NO ha ripetuto quanto letto nell'ordinanza applicativa delle misure cautelari. Valgono anche per la posizione del MA le obiezioni articolate per il LO sulle rimesse di denaro da parte del IC, non riferibili a stipendio mafioso, di cui questi aveva trattato con la sorella nel colloquio in carcere. Inoltre, il riferimento ai barcellonesi contenuto nella conversazione riportata a pag. 233 della sentenza impugnata è frutto dell'inserimento operato dai trascrittori e questo cambia il significato dell'espressione, da intendersi come riguardante i cittadini di Barcellona e non i componenti del clan. Non ha valore indiziante l'assunzione del MA da parte dell'TI ed anche la sua partecipazione al danneggiamento operato nei confronti del datore di lavoro del IC non ha nulla a che vedere con la criminalità organizzata, ma ha riguardato un fatto 19 personale fra questi ed il BO, come accertato da una sentenza definitiva. i) e I) Violazione degli artt. 110 cod. pen., 2, 4, 7 L. 895/1967 e 7 L. 203/1991 quanto ai reati di cui al capo 8) ed alla circostanza aggravante speciale, in ordine ai quali non sussiste alcuna motivazione. La sentenza espone gli elementi a carico senza prendere in esame le ragioni della denunciata loro insufficienza indiziaria. La motivazione rafforzata era necessaria in modo particolare, poiché per la posizione dell'SC per lo stesso fatto non è stata riconosciuta l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91. m) Violazione degli artt. 62 bis e 125 cod. proc. pen. per diniego del tutto ingiustificato, se non con una mera formula di stile, delle circostanze attenuanti generiche a favore di soggetto incensurato, il che integra il vizio di mancanza di motivazione. n) Violazione di legge in relazione agli artt. 416 bis cod. pen. ed agli artt. 125, 192, 210 cod. proc. pen. quanto all'accertamento della condotta di partecipazione nei confronti di EN IO. Nell'atto di appello si era denunciata la progressione sospetta delle accuse provenienti dal IS, comunque de relato ed acquisite da fonte diretta anonima, questione risolta dalla Corte di Assise di Appello con motivazione incoerente ed illogica. Mentre nel primo verbale il IS non aveva conosciuto nemmeno il cognome del ricorrente e non lo aveva conosciuto di persona, in quelli successivi aveva reso informazioni dettagliate. L'NO aveva reso dichiarazioni prive di autonomia perché frutto della rielaborazione di quanto egli aveva letto sul conto del IO nell'ordinanza cautelare;
è illogico considerare il collaboratore quale fonte diretta sulla presenza del ricorrente nella bisca, che al più può dimostrare la dedizione al gioco d'azzardo e non la partecipazione al sodalizio mafioso. I controlli effettuati nei confronti del ricorrente e del NE non provano nulla essendo i due cugini ed il IO occupato presso l'azienda del cugino e la conversazione intercettata tra l'TI ed il De QU non dimostra nulla per l'incertezza del riferimento alla confusione fatta da soggetto che l'TI non conosceva e che poteva riferirsi ad altre vicende criminali non necessariamente mafiose. La Corte territoriale ha replicato la motivazione della prima sentenza e ha utilizzato la vicenda in danno dello SC di cui al capo 14) quale riscontro dell'appartenenza del IO al clan mafioso con motivazione incoerente, illogica e contraddittoria;
invero, pur avendo in parte accolto le richieste difensive sulla riqualificazione giuridica del fatto come esercizio arbitrario delle proprie ragioni per essere la vicenda attinente a private ragioni creditorie, ne ha poi tenuto conto per ricostruire la condotta partecipativa senza motivare sulle obiezioni difensive. o) e p) Violazione degli artt. 56 e 629 cod. pen. e dell'art. 7 L. n. 203/91 e vizio di 20 motivazione. Il ricorrente è stato condannato per tentata estorsione quanto alla condotta che si assume essere stata commessa dal 22/04/2011 al novembre 2011 che si è sostanziata in un solo incontro con lo SC, nel quale egli gli aveva chiesto come fosse andata a finire con i soldi, per poi non interessarsi più della vicenda. Non emerge alcuna giustificazione che supporti la ritenuta sussistenza del delitto di tentata estorsione a fronte di una mera richiesta, che rimane non solo inascoltata e non più ribadita. Difetta poi qualsiasi motivazione sulla ricorrenza della circostanza aggravante speciale, che la Corte fonda sull'evocazione" del nome dell'MB da parte del ricorrente e sui toni utilizzati, quando "fece salire in macchina" lo SC: si tratta però delle condotte antecedenti al 22/04/2011 qualificate come esercizio arbitrario delle proprie ragioni.
3.6 ES AF ha personalmente esposto i seguenti motivi: a) violazione degli artt. 73 ed 81 cod. pen. in relazione all'art. 133 cod. pen.. inosservanza ed erronea applicazione della legge penale per l'erronea individuazione del reato più grave e conseguente determinazione della pena base sulla quale operare l'aumento per la continuazione. La Corte distrettuale ha individuato quale delitto più grave quello di cui all'art. 416 bis cod. pen., determinando in anni dieci di reclusione la pena base sulla quale effettuare l'aumento ex art. 81 cod.pen. per il delitto di cui all'art. 629 cod.pen. aggravato ex art. 7 I. 203/91. Al contrario, è tale seconda violazione ad essere punita con la pena massima edittale, in virtù dell'aggravante ad effetto speciale, di anni 30 di reclusione, mentre il reato ex art. 416 bis cod.pen. è sanzionato con la pena massima pari ad anni venti di reclusione, anzi nel 2013, data finale di contestazione del reato, con la pena massima di anni quindici. Dunque è pacifico che reato più grave dovesse essere individuato nella estorsione aggravata consumata, in relazione alla quale l'imputato era stato già giudicato separatamente, ovvero quella contestata nel medesimo procedimento. b) Violazione dell'art. 81 cod.pen. in relazione all'art. 133 cod.pen., all'art. 438 cod. proc. pen. per inosservanza e/o erronea applicazione di norma penale in relazione al trattamento sanzionatorio;
motivazione apparente in merito alla omessa riduzione ex art. 438 cod. proc. pen. per il reato giudicato con sentenza n. 524/14 RGA App. ES. La Corte peloritana ha applicato la pena di anni tre di reclusione in aumento per ciascuno dei reati fine contestati al AF, adottando una motivazione meramente apparente, omettendo qualsiasi considerazione in ordine ai criteri individuati per operare un aumento complessivo di anni sei di reclusione ed omettendo di applicare sull'ulteriore aumento di anni tre per il delitto ormai giudicato con sentenza definitiva la riduzione per il rito abbreviato.
3.7 CA AF per il tramite del difensore, avv.to TI Celi, ha 21 شهر dedotto: a) vizio di motivazione in relazione agli artt. 125, 192 comma 1, 2 e 3, 546 comma 1 cod. proc. pen. quando al capo 1). La sentenza presenta motivazione totalmente illogica e contraddittoria per avere dedotto l'appartenenza del AF all'associazione mafiosa c.d. "dei barcellonesi" sulla base delle informazioni del solo collaboratore di giustizia IS, avendo ritenuto inattendibile l'NO, riscontrate da elementi oggettivi inconducenti. In particolare: -i contatti telefonici intercorsi tra il AF e AC NO AN, IO CA e FO RE, imputati nel diverso procedimento penale denominato "Op. Mustra", sono in numero esiguo;
-la conversazione ambientale tra RE IS e il RA IN, il cui tenore è stato successivamente precisato dallo stesso collaboratore nel verbale datato 14.11.2012 ed il messaggio telefonico inviato dalla compagna OS EA al ricorrente, nel quale questi era stato appellato come "pistolo", costituiscono dati aspecifici rispetto ai fatti di partecipazione al sodalizio mafioso. Si tratta degli stessi elementi che già in sede cautelare la Corte di cassazione ha ritenuto non indizianti per la genericità del contenuto della conversazione captata quanto alla partecipazione del AF al sodalizio e dei contatti telefonici non meglio contestualizzati. Anche la vicenda del suo coinvolgimento nel diverbio intercorso tra il EA US e il FF NT è insignificante poiché il contrasto non era legato al contesto mafioso, ma originato da motivi passionali, mentre le conversazioni progr. 187 e progr. 289 RIT 122/2010 costituiscono elementi aspecifici e comunque di tenore non univoco, non potendo comprendersi con certezza che il IO ed il IS stessero parlando del ricorrente in relazione ad una rapina. b) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 192 comma 1, 2 e 3 cod. proc. pen., 125, 521 e 546 lett. e) cod. proc. pen., 416 bis cod. pen.. La Corte distrettuale ha confermato il giudizio di responsabilità in ordine al delitto associativo di cui al capo 1) senza alcuna correlazione con le fonti di prova. Si è basata quasi esclusivamente sul narrato del IS che, oltre a non essere stato riscontrato, ha valenza liberatoria poiché ne ha riferito l'inserimento in un autonomo gruppo composto da soggetti diversi dai coimputati del presente procedimento indicati al capo 1), gruppo che aveva agito al fine di soppiantare i vecchi esponenti che dirigevano il sodalizio nei territori di AZ e Terme Vigliatore sino al compimento del tentato omicidio ai danni di CA GI ed all'omicidio di GN NO. Nessuna fonte dichiarativa ha indicato la sua appartenenza alla cosca di cui al capo 1), i cui membri si erano posti in rapporto di continuità con i vecchi reggenti dell'associazione mafiosa "barcellonese" colpiti dalle 22 precedenti operazioni "Gotha 1- Pozzo 2", contro i quali avevano agito il IS ed i suoi accoliti. c) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 192 comma 1, 125 e 546 lett. e) cod. proc. pen., e 62 bis cod. pen. per il diniego delle circostanze attenuanti generiche, fondato su una mera formula di stile, ossia col solo riferimento alla "gravità del coinvolgimento del predetto", che il primo giudice ha stimato di non particolare serietà, irrogando pena non particolarmente elevata. Avrebbe dovuto essere considerato che il AF non risponde di alcun reato fine ed è incensurato, elementi suscettibili di valutazione positiva.
3.8 SS IN per il tramite dell'avv.to Scordo ha lamentato: a) Motivazione illogica e travisamento della prova in relazione agli artt. 192 co. 3 e 4 cod. proc. pen., 110 e 416 bis cod. pen..La sentenza impugnata ha confermato il giudizio di responsabilità in ordine al solo delitto di concorso esterno in associazione mafiosa, relativamente al periodo compreso tra il 2007 ed il 2010 e di partecipazione dal 2010 fino al 2013. I collaboratori al riguardo hanno fornito versioni differenti perché per il AN ed il LL egli non era intraneo, mentre il IS e l'NO l'hanno inserito a pieno titolo nel sodalizio. La Corte d'Appello ha valorizzato le plurime dichiarazioni di EL CU, secondo il quale il IN si sarebbe presentato quale reggente della cosca di AZ e quale figlioccio di TI AB;
ma tale soggetto è stato ritenuto totalmente inattendibile per il mutamento delle versioni riferite in merito ai fatti di tentata estorsione di cui al capo 7) della rubrica, per il quale il IN è stato assolto, sicchè le sue dichiarazioni non potevano essere utilizzate quali "riscontri esterni individualizzanti" a quanto riferito in modo non concorde dai quattro collaboratori di giustizia. Inoltre, lo CU ha reso informazioni non sovrapponibili a quelle del IS nella parte "1 in cui si asserisce che il ricorrente si sarebbe presentato allo CU come il figlioccio di TI AB" perché l'imprenditore ha riferito di essere a conoscenza di tale circostanza, non riferitagli però dal ricorrente. Nella sentenza impugnata non si comprende il momento che segna il passaggio del IN da estraneo ad intraneo alla cosca barcellonese, inoltre, se l'unico elemento che poteva far pensare alla sua intraneità era il coinvolgimento nell'attività estorsiva, una volta esclusa la sua responsabilità per l'episodio in danno dello CU, nell'assenza di altre condotte di natura analoga, si sarebbe dovuto coerentemente mandarlo assolto anche dal delitto associativo. Inoltre, non si comprende come il IN avesse potuto avanzare delle richieste di natura estorsiva nei confronti della Elicona Scavi, gestita formalmente da TE LE ed amministrata, di fatto, dal UL, il primo già condannato per concorso esterno in associazione maliosa ed il secondo contiguo alla criminalità organizzata, 23 il che li avrebbe posti al riparo da quel tipo di vessazione. b) Motivazione mancante quanto al diniego delle attenuanti generiche, non supportato da alcuna motivazione, nonostante l'intervenuta esclusione della recidiva, erroneamente ritenuta dal primo giudice.
3.9 ZI BI EO a mezzo del difensore avv.to TI Celi ha dedotto: a)vizio di motivazione in relazione agli artt. 125, 192 comma 1, 546 comma 1 cod. proc. pen. in ordine al giudizio di responsabilità per i reati di cui ai capi 23) e 24), basato sulle rivelazioni del IS e sulle testimonianze dei testimoni oculari, indicati a riscontro. In realtà non sussiste conformità tra le loro dichiarazioni poiché il teste brigadiere IL aveva riferito di aver visto sul luogo della rapina un uomo, a bordo dell'Alfa 147 di colore grigio, travisato da un passamontagna, contrariamente a quanto sostenuto dal IS e la sua testimonianza deve presumersi veritiera, salvo prova contraria. Insufficienti quali elemento di riscontro gli accertamenti condotti presso lo S.D.I. sull'autovettura del EO, in quanto il teste non aveva potuto rilevare il numero di targa del veicolo e quella del ricorrente è molto diffusa come modello e colore. Altrettanto erroneo è il richiamo ai contatti telefonici intercorsi tra il IS ed il EO perché successivi di circa un anno al periodo della commessa rapina ed in ogni caso non afferenti a vicende delittuose, posto che il ricorrente non ha precedenti, né carichi pendenti. Non è idoneo a fungere da riscontro individualizzante nemmeno il ritrovamento di una maglietta simile a quella indossata dal giovane che stava facendo ingresso all'interno dell'ufficio postale al momento della rapina, identificato nell'imputato, perché costui dalle riprese filmate risulta essere stato spinto dai rapinatori nell'atto di fare ingresso nell'ufficio postale, essere caduto e, rialzatosi, essersi allontanato dal luogo senza avere offerto alcun contributo alla realizzazione del delitto. Inoltre, alcun atto di indagine, come un riconoscimento fotografico o una ricognizione di persona, è stato compiuto con esiti tali da consentire di individuare il giovane presente all'interno dell'ufficio postale o di dimostrare che lo stesso fosse il conducente dell'autovettura utilizzata per la rapina. b) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 192 comma 3, 125, 546 lett. e) cod. proc. pen. per i capi 23) e 24). Il giudizio di credibilità espresso in ordine alle dichiarazioni di RE IS contravviene ai principi dettati dalla Suprema Corte in materia di valutazione della prova e chiamata di correo, perché si è basato sulla sua condizione di "figlio d'arte, appartenente a quel mondo" poiché "cresciuto in un contesto familiare intriso di mafiosità", sul percorso criminale che lo aveva condotto ad assumere posizione di vertice, smentita però dal rifiuto opposto da CA D'CO, OT MB, CA GI e FR 24 TI di riconoscergli un ruolo direttivo, sulla dimostrazione di tale affermazione criminale, contenuta nella sentenza del processo c.d. "Mustra", che non è ancora irrevocabile. Anche le motivazioni utilitaristiche alla base della scelta della collaborazione ne incrinano la credibilità. E' poi incongruente anche la descrizione della rapina operata dal IS perché in contrasto con le dinamiche associative, poiché all'epoca il reggente della zona di AZ T'AN era GN NO. c) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 192, comma 1, 125, 546 lett. e) cod. proc. pen. e 7 L. n. 203/1991. Non sono stati acquisiti riscontri della destinazione dei proventi della rapina a rimpinguare le casse della consorteria mafiosa, sicchè la circostanza aggravante di cui all'art. 7 non avrebbe potuto essere riconosciuta. Inoltre, anche sul piano logico la motivazione non è coerente con i dati probatori in quanto la rapina era stata commessa quando il reggente era GN NO, risultato estraneo a tale azione;
soltanto alla sua morte il IS aveva potuto assumerne la carica ed in precedenza lo stesso IS aveva chiesto denaro all'NO per il mantenimento del padre in carcere, per cui non si comprende in base a quali elementi il delitto era stato realizzato per avvantaggiare l'organizzazione mafiosa.
3.10 OR MA tramite il difensore, avv.to TI Celi, ha dedotto: a) vizio di motivazione in relazione agli artt. 125, 192 comma 1, 546 comma 1 cod. proc. pen. in ordine al giudizio di responsabilità quanto al delitto di cui al capo 1). La sentenza impugnata ha valorizzato un unico elemento probatorio, la intercettazione ambientale tra l'TI ed altro soggetto, non identificabile con certezza nel ricorrente, il cui contenuto non evidenzia l'esistenza di un "pactum sceleris" tra il MA e l'interlocutore. L'individuazione nel ricorrente del dialogante è stata effettuata in base al fatto che egli era beneficiario di specifica autorizzazione a svolgere attività lavorativa in un cantiere edile ed al percorso tracciato dal GPS installato sulla vettura dell'TI: si tratta di emergenze prive di valore dimostrativo poiché l'occupazione lavorativa di quel tipo è largamente diffusa ed il transito del veicolo era avvenuto davanti ad un complesso residenziale con molte abitazioni. Quanto al contenuto del dialogo, all'apparenza chiaro, esso non prova l'adesione del soggetto ai propositi criminosi dell'TI. Le dichiarazioni del CU e dell'NO sono state ritenute attendibili mediante discutibile applicazione dei principi interpretativi della giurisprudenza di legittimità in materia di valutazione della chiamata di correo, poiché il CU è un soggetto dedito all'abuso di sostanze stupefacenti e totalmente avulso dal contesto associativo, l'NO ha riferito soltanto quanto appreso dall'ordinanza di custodia cautelare emessa nell'ambito del presente procedimento penale e comunque entrambi hanno offerto informazioni prive di originalità e specificità in merito 25 refo all'intraneità, al presunto ruolo ed ai rapporti con i sodali del MA, che non emerge nemmeno dalla conversazione intercettata. Inoltre, anche il breve periodo di osservazione nel corso delle indagini mal si attaglia alla condotta partecipativa. b) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 192, comma 1, 2 e 3, 125, 521, 546 lett. e) cod. proc. pen., e 99 cod. pen.. Il riconoscimento della contestata recidiva è stato giustificato col richiamo alla pericolosità del reo. Dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 99, comma V, nella parte in cui prevedeva l'obbligatoria applicazione della recidiva in caso di contestazione dei reati di cui all'art. 407 cod. proc. pen., comma 2 lett. a), l'applicazione dell'istituto richiede un vaglio più attento ed un onere di motivazione più pregnante circa la concreta valenza del nuovo episodio in rapporto alla natura e al tempo di commissione dei precedenti, avuto altresì riguardo ai parametri di cui all'alt. 133 cod. pen., sotto il profilo della più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità del reo (Cass. Sez. V, 07.10.2015, n. 48341). Nel caso di specie, i fatti contestati non appaiono significativi di una maggiore pericolosità sociale dell'imputato, poiché il suo contributo alla congrega mafiosa si è esaurito nel dialogo intercettato con l'TI senza sia stato chiarito il suo ruolo nell'associazione, che non è certo apicale, il rapporto con gli altri sodali e l'eventuale commissione di reati fine. c) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 192, comma 1, 2 e 3, 125, 521, 546 lett. e) cod. proc. pen., e 62 bis cod.pen.. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche non è stato congruamente giustificato, ma piuttosto fondato su una mera formula di stile senza considerare che il MA risponde solo della condotta partecipativa senza reati fine, il che costituisce circostanza suscettibile di valutazione favorevole.
3.11 UR IC per il tramite dell'avv.to Tommaso Autru Ryolo ha denunciato illogicità e contraddittorietà della motivazione. La Corte d'Assise d'appello ha confermato il giudizio di responsabilità a carico del ricorrente, assegnando piena credibilità alle dichiarazioni del collaboratore IS, ritenute dettagliate, precise e lineari, oltre che confermate dalle captazioni citate in sentenza. Non ha però assegnato alcun valore all'esito delle investigazioni difensive con l'acquisizione delle dichiarazioni rese da D'EL US, che avevano offerto prova decisiva dell'assenza o dell'impossibilità per il ricorrente di essere presente nella mattina del 31.08.2011 in compagnia di NT NE all'incontro casuale col IS, il cui narrato era stato decisamente smentito. La Corte di appello ha individuato quali validi riscontri la titolarità di un appezzamento di terreno ove IS dichiara di aver effettuato alcuni incontri ed i dialoghi tra il IS ed il RA sulle rimesse di denaro di provenienza 26 illecita alla consorteria barcellonese e sulla richiesta rivolta al germano di inviargli un telegramma di riscontro, mai pervenuto, circa l'avvenuto contatto col ricorrente. Nessun altro collaboratore, precedente, contestuale o successivo al IS, ossia il CU, l'NO e prima di essi il LL, il AN e la CE, ha riferito notizie in merito al IC, circostanza ritenuta priva di rilievo, nonostante sia decisiva e sulla quale la Corte ha glissato. La motivazione appare contraddittoria, incompleta ed illogica, oltre che palesemente ancorata ad una sola chiamata di correità derivante dal collaborante IS, che non è riscontrata.
3.12 CA PE per il tramite del difensore, avv.to TI Celi, ha dedotto: a) vizio di motivazione in relazione agli artt. 125, 192 comma 1, 546 comma 1 cod. proc. pen. in ordine al giudizio di responsabilità quanto al delitto di cui al capo 1). La Corte di Assise di Appello di ES ha fondato il proprio convincimento sulla affidabilità dei collaboratori di giustizia IS, AN e NO, che non ha sottoposto a rigoroso vaglio critico perché non ha considerato che le altre chiamate in correità non sono idonee a riscontrare l'elemento principale, costituito dalle dichiarazioni del IS, prive di riferimenti a comportamenti ascrivibili al PE e comunque riguardanti periodi storici differenti: il IS ha collocato il PE all'interno del contesto associativo a far data dall'agosto 2011 allorchè questi aveva preso parte ad una riunione tenutasi presso l'abitazione di FR TI per riorganizzare la consorteria mafiosa a seguito degli arresti eseguiti nell'operazione "Gotha 1" e ne ha riferito il coinvolgimento, appreso da terzi, nelle vicende estorsive ai danni degli imprenditori GI, AN ed ES. Non ha tenuto conto però che il danneggiamento subito dal GI si era verificato in data 10/07/2010, ossia un anno prima della presunta riunione a casa dell'TI, per l'estorsione ai danni della ditta AN non era stata nemmeno presentata alcuna denuncia e che in ordine all'azione commessa in danno della "ES Calcestruzzi" non vi è prova del coinvolgimento del ricorrente. Si tratta dunque di episodi che non possono riscontrare il IS. Anche il contributo dichiarativo del AN e dell'NO non è stato sottoposto al previo vaglio critico, volto a verificarne l'attendibilità, che per quest'ultimo, oltre ad essere inficiato dai fini utilitaristici perseguiti con la collaborazione ed essere privo di autonomia per avere tratto la conoscenza di quanto riferito dalla lettura degli atti processuali, va negato per la descrizione dell'associazione mafiosa in netto contrasto con quanto riferito dal AN e dal LL quanto all'ascesa dell'NO stesso, alla possibilità di porre in essere azioni delittuose nello stesso territorio di operatività del sodalizio senza il consenso dei vertici ed al ruolo dei singoli intranei. Inoltre, egli nulla ha riferito sui reati fine di cui ha parlato il IS e ha descritto il rapporto tra il 27 ricorrente ed il IC al quale solo questi si sarebbe riferito. Il AN durante un breve periodo di libertà nel 2008 aveva appreso da soggetti scarsamente affidabili perchè dediti al bere dell'ingresso del ricorrente nella cellula mafiosa guidata dal AB TI, fatto che riguarda un periodo antecedente a quello al quale si riferiscono le propalazioni del IS. Pertanto, non era possibile riscontrare chiamate in correità affidabili e convergenti. b) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 192, comma 1, 2 e 3, 125, 521, 546 lett. e) cod. proc. pen., e 62 bis cod.pen.. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche non è stato congruamente giustificato, ma piuttosto fondato su una mera formula di stile senza considerare che il PE, gravato da un unico risalente precedente, risponde solo della condotta partecipativa senza reati fine, che costituisce circostanza suscettibile di valutazione favorevole.
3.13 FR RI mediante il difensore avv.to NT Pino ha articolato i seguenti motivi: a) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla conferma del giudizio di responsabilità in ordine al delitto di cui al capo 1). Dei cinque collaboratori di giustizia soltanto il CU ed il IS hanno indicato il ricorrente quale partecipe dell'associazione mafiosa c.d. " famiglia barcellonese", ma la Corte territoriale ha omesso ogni verifica sulla veridicità delle loro propalazioni ed ogni riscontro a loro conferma. Il narrato del CU non è suscettibile di alcun riscontro, mentre elemento di smentita a favore del ricorrente era stato indicato nella vicenda riferita dell'acquisto in Calabria per conto di OT MB di una partita di cocaina poco prima del mese di dicembre 2011, periodo nel quale il ricorrente era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, cosa che gli avrebbe impedito la trasferta in Calabria e di incontrare il CU presso la bisca clandestina di S. IO negli anni 2011 e 2012, luogo nel quale costui non avrebbe potuto vedere nemmeno CA D'CO perché tratto in arresto il 24/1/2009 nell'operazione c.d." Pozzo" ed in quel periodo detenuto. Anche il IS ha riferito della presenza del RI presso la bisca clandestina del Monachella in un periodo nel quale l'altro soggetto indicato come sorvegliante, RE SA, era parimenti detenuto, circostanze che la Corte territoriale non ha valutato. b) Violazione di legge e vizio di motivazione per non avere la Corte indicato le prove dalle quali ha tratto il proprio convincimento;
in particolare, non è pertinente il richiamo alla vicenda dell'impossessamento da parte del IC della somma di 5.000,00 euro per acquistare un veicolo da donare alla fidanzata che non riguarda la persona del ricorrente e che il CU potrebbe avere appreso dallo stesso IC stante i rapporti confidenziali tra loro esistenti o da altri, essendo 28 uf patrimonio di conoscenza diffusa. Nessuna motivazione è stata spesa per disattendere la prova contraria costituita dalla misura cautelare domiciliare alla quale il RI era sottoposto nel 2013. Anche gli accertati rapporti tra il ricorrente e l'MB non hanno valenza indiziante, essendo il primo stato dipendente del secondo nell'attività di rivendita di frutta all'ingrosso con continui contatti di natura lecita. c) Violazione di legge in relazione agli artt. 648 e 649 cod. proc. pen. e vizio di motivazione: la corte territoriale ha tratto un argomento per configurare la responsabilità per il delitto associativo dall'avvenuta condanna del ricorrente per l'estorsione compiuta in danno dell'imprenditore TO GI con sentenza del GUP di ES del 19/6/2013, secondo la quale egli era subentrato al cognato ES AF;
detta sentenza ha però assolto il RI dai fatti antecedenti all'aprile 2013 ed escluso il concorso di persone nel reato sicchè non è dato mettere in relazione la sua autonoma condotta con quella di altri soggetti per ritenerlo corresponsabile dell'incendio del capannone del GI, né sul punto sussiste un giudicato cautelare cui poter fare riferimento.
3.14 FR RI a mezzo del difensore, avv.to SE Fazio, ha dedotto: a) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 192, c. 1 e c. 3 cod. proc. pen. e 416 bis cod. pen.. Nonostante le censure mosse con l'atto di appello circa l'inattendibilità delle propalazioni dei collaboratori di giustizia, la Corte di secondo grado non ha reso alcuna motivazione al riguardo;
emerge dal testo della sentenza che il IS non ha mai avuto alcun tipo di rapporto o conoscenza personale con il ricorrente, tanto da non poterne indicare il nome e da offrirne una sommaria descrizione somatica, non rispondente alla realtà. I giudici di appello hanno però travisato le dichiarazioni del IS circa il ruolo e le parentele dei due giovani presentatisi il 28 o il 29 agosto 2011 per fissargli un appuntamento con IO IC per il successivo 31 agosto, uno EN LO, l'altro un giovane di cui sconosceva il nome e che in sentenza si riporta essere legata da rapporto di affinità con ES AF, che sussiste invece tra questi ed il LO. E' stata poi omessa la valutazione critica delle dichiarazioni del collaboratore NO, il quale in merito ai rapporti dell'imputato con il IC, fornisce una chiave di lettura completamente diversa dal IS perché ne ha riferito i comuni interessi nel traffico di stupefacenti, i cui fatti illeciti non rientrano nella contestazione del presente procedimento;
del pari, la Corte non ha replicato alle obiezioni difensive sulla mancata e\o erronea valutazione della deposizione ex art 210 cod. proc. pen. resa dal CU, il quale, pur essendo stato vicinissimo al IC nel periodo in contestazione, non ha riferito alcuna notizia sul ricorrente. 29 Tanto avrebbe dovuto indurre a ritenere che il RI, dopo il subito arresto per detenzione di arma da fuoco, non aveva più intrattenuto rapporti di partecipazione al gruppo IC, rispetto al quale nessun collaboratore lo definisce organico. Anche la considerazione delle rimesse di denaro operate dal IC nel corso della detenzione del ricorrente si spiegano con i loro rapporti di amicizia e frequentazione familiare e con la consapevolezza delle precarie condizioni economiche del RI e della sua compagna. b) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 99 e 133 cod. pen. per avere la Corte territoriale in maniera illogica disatteso le doglianze difensive circa l'applicazione della recidiva specifica infraquinquennale: si era dedotto che l'applicazione della pena su richiesta delle parti si era ottenuta nel dicembre 2011 per fatti commessi nel mese di ottobre dello stesso anno, periodo in cui in tesi accusatoria l'imputato faceva già parte del gruppo mafioso capeggiato dal IC, per cui non era consentito applicare l'aumento per la recidiva, stante la contestualità dei due reati, tanto più che la recidiva implica una ricaduta nel reato dopo averne in precedenza commesso un altro. Non è poi stato giustificato il diniego delle circostanze attenuanti generiche e l'irrogazione di una pena pari al massimo edittale, nonostante l'imputato abbia svolto un ruolo marginale nell'ipotizzato sodalizio criminale.
3.15 AN IN per il tramite del difensore, avv.to TI Celi, ha proposto i seguenti motivi: a) vizio di motivazione per manifesta illogicità in ordine al reato di cui all'art 416 bis codice penale e violazione di legge quanto all'art. 649 cod. proc. pen. in relazione al precedente giudicato di condanna. Il ricorrente è stato già dichiarato colpevole di aver partecipato all'associazione mafiosa a partire dal 27 gennaio 1998, sicchè tutte le condotte compiute prima di tale data sono coperte da giudicato. La Corte distrettuale non ha tenuto conto di tale dato e, pur essendo stato segnalato che i collaboratori di giustizia avevano indicato il IN come soggetto inaffidabile e dedito al consumo di sostanze alcoliche, ha valorizzato quale elemento a carico le dichiarazioni degli stessi collaboratori, sebbene a lui favorevoli. In particolare le mansioni esecutive riferite da ES CE, convivente del AN, nonché da questi e dal LL, riguardano l'anno 1996 e quindi periodo già coperto dal giudicato. L'episodio riferito del chiarimento preteso dal IN e reso con deferenza da AJ AM per avere costui con altri aggredito e malmenato DO D'CO e FI LA ES, rei di avere commesso un furto, in realtà costituisce un tentativo dell'imputato di recuperare un ruolo ormai perduto ed il rispetto mostratogli dall'albanese è frutto della sua parentela e dei suoi precedenti o forse dello stato di alterazione alcolica, non potendo nemmeno 30 escludersi la descrizione enfatizzata dei due interlocutori, euforici per lo scampato pericolo. In ogni caso la vicenda non è significativa poiché non è sufficiente l'aspirazione o l'intento di appartenenza occorrendo l'accettazione degli altri componenti che a partire da un certo periodo lo avevano escluso dal sodalizio. Circa il viaggio effettuato con RE NO il 30 aprile 2013 a Mascali per raggiungere SE OR, ex compagno di cella del IN, detenuto agli arresti domiciliari, la conversazione intercettata prova il suo isolamento dal gruppo mafioso, la sua condotta delinquenziale comune e la scarsa considerazione da parte degli altri mafiosi;
lo stesso NO nel corso della sua collaborazione ha affermato di non avere dato peso a quanto proposto dal IN, -noto alcolista e anche nell'occasione latore di bottiglie di vino con le quali banchettare presso il OR-, di reclutare costui per eliminare EL BU, da lui sospettato di essere l'autore dell'omicidio del RA, avvenuto dieci anni prima. La Corte di secondo grado ha travisato le dichiarazioni dell'NO senza tener conto della scarsa considerazione dei propositi personali del IN, sempre a caccia di occasioni di guadagno e di mettersi in mostra, e della finalità altrettanto personale del viaggio a AN per intraprendere un traffico di stupefacenti da gestire al di fuori del sodalizio. Inoltre, non si è considerato che la prova intercettativa non può essere assunta da sola a sostegno dell'accusa, se non sia concordante con altri elementi certi del procedimento (Cass.Sez.VI n.3882 del 4-11-2011), che nel caso militano in senso opposto all'appartenenza del IN al sodalizio mafioso.
3.16 NT OR a mezzo del difensore avv.to TI Celi ha proposto i seguenti motivi: a) vizio di motivazione in relazione agli artt. 125, 192 comma 1, 2 e 3, 546 comma 1 cod. proc. pen. quando al capo 1). La sentenza presenta motivazione totalmente illogica e contraddittoria per avere dedotto l'appartenenza dello OR all'associazione mafiosa c.d. "dei barcellonesi" sulla base delle informazioni dei collaboratori di giustizia IS, CU ed NO, riscontrate da elementi oggettivi inconducenti. Il giudizio di credibilità espresso in ordine alle dichiarazioni di RE IS contravviene ai principi dettati dalla Suprema Corte in materia di valutazione della chiamata di correo, perché si è basato sulla sua condizione di "figlio d'arte, appartenente a quel mondo" in quanto "cresciuto in un contesto familiare intriso di mafiosità", sul percorso criminale che lo aveva condotto ad assumere una posizione di vertice, smentita però dal rifiuto opposto da CA D'CO, OT MB, MB CA e TI FR a riconoscergli un ruolo direttivo, sulla dimostrazione di tale affermazione criminale, contenuta nella sentenza del processo c.d. "Mustra", che però non è ancora irrevocabile. Anche le motivazioni 31 شهر utilitaristiche alla base della scelta della collaborazione ne incrinano la credibilità. La disamina dell'apporto offerto dal CU è ancora più viziata da illogicità e da apparenza per non avere offerto risposta alle contestazioni mosse alla sua chiamata in correità, frutto dell'amicizia personale col IC, motivata dalla condivisa assunzione di alcol e stupefacenti e non dalla comune appartenenza alla stessa organizzazione;
inoltre, il collaboratore non ha mai riferito di aver visto il IC ricevere denaro provento di estorsione, ma di avere assistito alla ricerca dei mezzi per l'acquisto della droga, che egli stesso acquistava per entrambi da fornitore che non ha inteso rivelare, con conseguente inattendibilità delle sue informazioni. La figura dell'NO è poi controversa per la mancanza di autonomia delle sue conoscenze. Inoltre lo stesso ed il IS hanno descritto una realtà dell'organizzazione barcellonese molto lontana dalla narrazione del AN e del LL. Il IS ha riferito di un incontro per stabilire chi dovesse provvedere al mantenimento in carcere di TO CA FO col di lui figlio RE FO ed un giovane a lui sconosciuto, che aveva appreso essere il ricorrente: è però del tutto illogico ritenere che un personaggio come collaboratore, reggente della cosca di Terme Vigliatore e raccordatosi con l'intera famiglia barcellonese ed il IC, col quale trattava le questioni inerenti il suo ruolo di responsabile e la destinazione dei proventi estorsivi, non conoscesse un altro adepto che in tesi accusatoria era uno dei principiali elementi del gruppo IC e non abbia potuto riferire alcun episodio criminoso specifico dallo stesso commesso. Il contributo di conoscenze fornito da RE CU riguarda soltanto i presunti incarichi affidati al ricorrente dal IC per il recupero di somme di denaro, ma non si è considerato che il CU non ha mai affermato di aver visto il IC ricevere soldi da alcuno, ma, al contrario, di averne chiesto in prestito agli altri avventori del bar Jolly per acquistare cocaina. Quanto al dichiarato dell'NO, lo stesso è tratto dalla conoscenza di quanto addebitato con l'ordinanza applicativa delle misure cautelari, cui nulla ha aggiunto. Non assumono valenza indiziante nemmeno i contatti telefonici tra il IC ed il ricorrente che non sono ascrivibili ad affari illeciti ma all'ammesso rapporto di amicizia e frequentazione. In conclusione non sussiste la convergenza del molteplice quanto alle propalazioni dei predetti collaboratori per la mancata concordanza sul nucleo essenziale del narrato divergendo esse sul ruolo dello OR e sul momento del suo inserimento organico nell'associazione e sui rapporti con gli altri sodali. b) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 192 comma 1, 125 e 546 lett. e) cod. proc. pen., e 62 bis cod. pen. per il diniego delle circostanze attenuanti generiche, fondato su una mera formula di stile, ossia col solo riferimento ai precedenti penali, peraltro risalenti nel tempo, che non ostano 32 мр all'applicazione delle invocate attenuanti. Avrebbe dovuto essere considerato che lo OR non risponde di alcun reato fine, elemento di per sé suscettibile di valutazione positiva.
3.17 US AN EC per il tramite del difensore, avv.to Stefania Rania, ha dedotto: a) Violazione di legge e per vizi di motivazione per la limitazione ad un esame sommario o superficiale del dato probatorio, l'insufficiente disamina logico-giuridica, la contraddittorietà palese delle varie proposizioni e l'inesistenza di un logico apparato argomentativo in ordine ai reati di cui al capo 1) ed ai capi 2), 3), 30), 31). Quanto al delitto di partecipazione ad associazione di stampo mafioso, seppur l'esistenza della "famiglia barcellonese", insediata in Barcellona Pozzo di Gotto e zone limitrofe, costituisca un dato accertato in sede giudiziale fin dal 2002, in nessuna delle pronunce irrevocabili già emesse emerge che il EC ne avesse fatto parte. Nel presente giudizio sono state acquisite le dichiarazioni di vari collaboratori di giustizia, che però risultano prive di attendibilità intrinseca, di credibilità estrinseca e di riscontri esterni individualizzanti. In particolare: -AN CA ha indicato in termini di attualità l'imputato quale affiliato alla famiglia barcellonese, ma ha riferito fatti ascrivibili ad un arco temporale ben delimitato e ristretto, risalente all'anno 2008; ha quindi riferito che durante un incontro causale il ricorrente gli aveva confidato di essersi recato ad esigere il prezzo dell'estorsione imposta all'impresa NI di Parma e che, grazie alla sua appartenenza al contesto criminale, aveva ottenuto con la sua impresa dalla Co.Ge.Ca., riconducibile agli imprenditori OR, il subappalto dell'attività di trasporto di materiale inerte, informazioni confermategli anche da CA D'CO; -RE LL ha riferito di non aver mai conosciuto personalmente il EC, di cui aveva sentito parlare e che in un'occasione nell'anno 2005 era stato invitato ad un convegno al quale non aveva presenziato, ma aveva appreso che vi aveva preso parte pure il EC;
-RE NO ha riferito di aver saputo dal padre GN che IN EC faceva parte della famiglia mafiosa barcellonese. Tali propalazioni non si riscontrano a vicenda e non attestano di quella frequentazione reciproca che rappresenta elemento sintomatico della sussistenza del vincolo associativo. Quanto al collaboratore di giustizia IS RE, è emersa la sua scarsa attendibilità intrinseca di cui la Corte territoriale non si è avveduta per avere proceduto ad una valutazione unitaria della chiamata in correità e degli altri 33 elementi di prova che ne confermano la attendibilità, senza avere prima risolto i punti critici sul contenuto delle sue rivelazioni, contraddistinte da numerose contraddizioni e discordanze rinvenibili e sui sentimenti di rancore ed odio nutriti verso il ricorrente, reo di avere ricondotto dal padre la convivente ed il figlioletto dello stesso collaboratore, emersi dalle conversazioni intercettate. Inoltre, la contestazione parte dall'anno 2002 e non si concilia con quanto riferito dal IS circa l'avvenuta costituzione ad opera dello stesso nel 2009 di un proprio gruppo, al quale avrebbe aderito il EC. Né possono fungere da riscontri i tre incontri notturni con il AC NO in un casolare sito in c.da Rapano avvenuti nella seconda metà del 2011, né le dichiarazioni di RE IT sull'attività estorsiva cui il ricorrente era dedito e sulla proposta di collaborare con lui, già ritenute in sede cautelare di dubbia affidabilità, e nemmeno le parole pronunciate da AN MI nella conversazione intercettata del 16/12/2012, frutto del rancore per essere stata tradita dal ricorrente col quale aveva allacciato una relazione sentimentale. Non sussiste dunque l'elemento materiale del reato associativo per il difetto di prova di un contributo apprezzabile e concreto dato dal partecipe all'esistenza ed al rafforzamento del sodalizio. b) Violazione di legge e vizi di motivazione in ordine al delitto di cui al capo 2). Il giudizio di responsabilità è stato fondato sulle rivelazioni dell'imprenditore IO RA AN La FA e su quella di RE IS che si era limitato a riferire di avere dato incarico a CA AF di dare fuoco ad un mezzo meccanico, però senza precisare quale ditta fosse stata danneggiata con l'incendio di uno escavatore. Inoltre, le informazioni rilasciate dal predetto La FA sono state smentite dal di lui RA CO La FA raccolte nell'ambito delle indagini difensive, il quale aveva riferito di non avere mai saputo dei problemi avuti dal RA col EC, del fatto che questi con i TU si fosse attribuito la paternità dell'incendio dell'escavatore, né degli avvertimenti fatti pervenire per il tramite dello zio De QU. Pertanto, quanto riferito dalla persona offesa è smentito dal RA ed il rapporto lavorativo fa venir meno ogni forma di coartazione. Non sussiste nemmeno la circostanza aggravante del metodo mafioso poiché il ricorrente aveva instaurato col La FA un rapporto di lavoro limitato a pochi viaggi, non aveva esternato alcun riferimento ad ambienti criminali, né a parentele o vincoli con soggetti di caratura mafiosa, per cui non si è avvalso di quella particolare ed ulteriore forma di coartazione psicologica derivante dalla evocazione della forza di intimidazione dell'organizzazione criminale, che è richiesta per integrare l'aggravante speciale. c) In ordine all'imputazione di cui all'art. 12-quinquies L. n. 356/92 di cui ai capi 34 лов 30) e 31), la Corte territoriale non ha tenuto conto degli accertamenti effettuati, dimostrativi dell'acquisto di terreni mediante atti negoziali regolari e trascritti e con ricorso a legittime disponibilità finanziarie. La documentazione in atti prova che i beni acquistati sono proporzionati ai redditi percepiti ed alla disponibilità della somma di denaro pari a 100.000,00 euro erogata a titolo di mutuo dalla Banca Agricola Popolare di Ragusa in data 16/9/2004 in favore dell'imputato. Pertanto, per giustificare il provvedimento di sequestro preventivo non può bastare il mero legame di parentela, inidoneo a dimostrare il legame agevolativo alle attività del sodalizio criminale o a dimostrare qualsivoglia condizionamento. La giurisprudenza ha già affermato che "il mero rapporto di parentela non è di per sé sufficiente a legittimare, un giudizio di permeabilità mafioso" (Tar Napoli Campania, sez. I, 11.1.2010 n.49) "né tantomeno è idoneo a dar conto del tentativo di infiltrazione in quanto, a prescindere dall'eventuale partecipazione del familiare ad associazioni di tipo mafioso, non può ritenersi sussistente un vero e proprio automatismo tra un legame familiare, sia pure tra padre e figlio e l'inequivoca volontà dell'organizzazione criminosa di condizionare le scelte e gli indirizzi sociali" (Tar Roma Lazio, sez. 1,9.7.2008, n.6487). La ritenuta sproporzione tra cespiti patrimoniali e "reddito dichiarato ed attività economica svolta" è stata riconosciuta senza tener conto dei redditi fiscalmente non dichiarati che concorrono a creare la provvista disponibile e di quanto ricavato da lecita attività d'impresa; nel caso di specie si è fatto ricorso ad indizi privi di gravità, precisione e concordanza perché gli elementi utilizzati sono suscettibili di un'interpretazione alternativa altrettanto verosimile e legittimano il ragionevole dubbio dell'innocenza del ricorrente. Considerato in diritto Il ricorso del Procuratore Generale è parzialmente fondato quanto ai primi due motivi e merita accoglimento nei limiti in seguito specificati.
1. La sentenza impugnata, respinte tutte le obiezioni difensive incentrate sull'utilizzabilità del materiale probatorio, è pervenuta a decisione parzialmente difforme da quella di primo grado in ordine ai due delitti di estorsione aggravata, consumata e tentata, delineati ai capi 14) e 25) e ha rapportato i relativi fatti alla meno grave fattispecie di concorso in esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Il Procuratore generale ricorrente, nell'insorgere contro tale conclusione, ha articolato motivate critiche alla struttura giuridica della motivazione della sentenza impugnata che, ad avviso del Collegio, meritano accoglimento. Anche la difesa del IO ha censurato la decisione della Corte di appello che, pur avendo aderito alle 35 луб sollecitazioni alla riqualificazione giuridica del fatto come esercizio arbitrario delle proprie ragioni di una prima frazione della condotta, per la restante ha confermato la configurabilità del tentativo aggravato di estorsione con motivazione che si assume essere insufficiente e viziata anche in riferimento alla ravvisata sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 7 L. n. 203 del 1991. 1.1 La Corte di Assise di appello, nel ricostruire la vicenda criminosa contestata al capo 14) sulla scorta delle "precise e circostanziate dichiarazioni rese dalla parte offesa, corroborate dal contenuto delle intercettazioni telefoniche", aveva accertato che FR SC, dopo avere acquistato dai fratelli US e CO ES, titolari dell'autosalone Megauto, un'autovettura ed avere consegnato in pagamento alcuni assegni postdatati, non potendo coprire il terzo titolo in scadenza, aveva chiesto ai creditori di attendere qualche giorno per risolvere la momentanea carenza di liquidità; era stato però avvicinato da NT AG che lo aveva invitato a salire a bordo dell'autovettura ove si era trovato anche EN IO, per cui, intimorito dal tono perentorio e dalla conoscenza della caratura criminale dei due personaggi, aveva ottemperato e si era sentito contestare il mancato adempimento del debito contratto con i ES ed il fatto che l'assegno loro consegnato di euro 18.000,00 era stato girato a favore del pregiudicato OT MB. Alla sua obiezione che il debito contratto era di soli 9.500,00 euro, per verificare la correttezza di quanto affermato egli si era portato col AG ed il IO presso la concessionaria dei ES, ove alla presenza di CO ES, mostratosi in rapporti amicali e confidenziali con gli altri due soggetti, era stato rimproverato per la pessima figura che aveva fatto fare al ES con quegli amici, quindi il IO, appreso che l'ammontare del debito non superava la somma indicata dallo stesso SC, era stato incaricato dai creditori di occuparsi della riscossione ed aveva preteso il pagamento entro il mercoledì successivo da effettuarsi nelle mani del AG. Il 29 marzo ed il 22 aprile lo SC aveva consegnato al AG gli importi di 1.500,00 euro e di 1.000,00 euro, in questa seconda occasione dopo essere stato sollecitato da un cugino del IO, che era andato a cercarlo presso la sua abitazione. Dopo pochi giorni aveva però ricevuto una telefonata di sollecito al pagamento da parte di US ES, il quale lo aveva invitato per il futuro a consegnare il denaro soltanto alla sua persona, non avendo sino a quel momento recuperato nulla e l'aveva rassicurato circa ulteriori richieste di denaro del IO, il quale però nell'ottobre successivo, in occasione di un incontro casuale, gli aveva chiesto nuovamente il pagamento e, nonostante avesse appreso delle istruzioni impartite dai creditori di versare il denaro soltanto nelle loro mani, lo aveva rimproverato per essere venuto meno agli impegni assunti ed aveva aggiunto che i titoli erano ancora 36 in loro possesso e che ES avevano contratto un grosso debito con un amico loro. Le richieste di pagamento erano proseguite anche successivamente nel corso di altro incontro casuale col IO, il quale si era adirato quando aveva appreso che lo SC aveva corrisposto il denaro ai ES: il suo atteggiamento in quel frangente ed il mancato saluto in successive occasioni gli avevano fatto temere possibili reazioni contro la sua persona o la sua famiglia, per cui aveva chiamato i ES per chiedere di riferire al IO la stessa versione dei fatti. Confermando il giudizio di piena attendibilità dello SC, definito non un buon pagatore, ma fonte genuina e sincera, la Corte di merito ha evidenziato la precisa e circostanziata ricostruzione degli eventi riferiti, ha escluso che egli avesse ordito una truffa in danno dei ES e ha indicato precisi elementi di riscontro, acquisiti a seguito dell'attività captativa, condotta, sia sull'utenza del AG, sia su quella dello stesso SC, elementi analizzati nel loro contenuto e nel significato dimostrativo nell'ambito di una disamina completa ed immune da vizi logici o giuridici. Non altrettanto può dirsi quanto alla ritenuta estraneità del AG ed alla soluzione offerta al tema della corretta definizione giuridica della condotta, che, come già detto, ha riguardato soltanto il primo segmento esecutivo della vicenda.
1.2 Il primo profilo di intervento modificativo della decisione di primo grado si è basato sulla ravvisata insufficienza dei dati probatori acquisiti a carico del AG perché costui, sebbene trovatosi alla guida dell'autovettura sulla quale era stato fatto salire lo SC in occasione del primo contatto occasionale, era poi rimasto a bordo del veicolo durante la conversazione tra il IO e lo SC, cui non aveva preso parte;
e, per quanto presente al successivo incontro presso l'autosalone del ES con gli altri due soggetti che aveva trasportato e per quanto poi delegato a riceversi i pagamenti dallo SC, non aveva svolto altro ruolo. In particolare, la sentenza ha riscontrato che l'incarico di riscossione gli era stato assegnato per ragioni di "comodità territoriale" e che egli, all'atto della richiesta dello SC di restituzione degli assegni in occasione del secondo pagamento, aveva mostrato di non essere a conoscenza detta vicenda sottesa, essendosi riservato di prendere informazioni dal IO.
1.2.1 Le argomentazioni poste a giustificazione dell'assoluzione del AG sono fondatamente criticate dal Procuratore ricorrente, poiché l'esclusione del certo coinvolgimento personale dell'imputato ha trascurato in modo illogico ed inspiegato quanto emergente dalla deposizione della persona offesa, come riportata testualmente nella motivazione, ossia che egli aveva cooperato col IO, aveva condotto questi e lo SC presso l'autosalone dei ES, aveva presenziato al colloquio nel corso del quale aveva potuto prendere conoscenza dell'esposizione 37 کا ہر debitoria dello SC, dell'intromissione con modalità chiaramente mafiose del IO nella vicenda della riscossione del credito dei ES e la delega accordatagli dai creditori a ricevere i pagamenti, di cui si era occupato poi attivamente, avendo ricevuto il denaro in due occasioni ed essendosi prestato a ricercare il debitore presso l'abitazione del di lui padre, a richiederne il numero di cellulare, ad insistere per ottenere ulteriori pagamenti. Si tratta di condotte di cui la sentenza non tiene conto in un chiaro travisamento per omissione dei dati probatori, che pure ha esposto come acquisiti;
il percorso giustificativo risulta dunque affetto dalla sola parziale considerazione delle emergenze probatorie e da una loro disamina parcellizzata e manifestamente illogica, che ha originato un dubbio irragionevole perché non considera in modo completo il ruolo che il AG pare avere svolto nella vicenda in modo informato e consapevole ed il contributo concreto prestato alla realizzazione degli scopi perseguiti dai correi.
1.2.2 Tanto è già sufficiente per disporre l'annullamento con rinvio della sentenza per la posizione del AG alla Corte di Assise di appello di Reggio Calabria per nuovo giudizio che, pur in piena libertà cognitiva, dovrà colmare le lacune riscontrate.
1.3 Le considerazioni svolte in riferimento alla posizione del IO meritano censura laddove hanno scisso la condotta compiuta e l'hanno rapportata al delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni.
1.3.1 In punto di fatto la sentenza ha premesso come oggetto di sicura acquisizione probatoria che l'intervento nella vicenda del IO e del AG era stato richiesto e voluto per il recupero del corrispettivo della cessione di un veicolo in favore dello SC dai creditori ES, effettivi titolari nei suoi confronti di un diritto di credito rimasto parzialmente inadempiuto, e che il conseguente operato dei due soggetti intromessisi nel rapporto debitorio si era concretizzato in una minaccia rivolta al debitore, insita nell'interessamento quali esattori di soggetti malavitosi, già noti come tali allo SC e dichiaratisi in relazioni di complicità con OT MB, a sua volta personaggio di caratura criminale, evocazione che aveva effettivamente intimidito la vittima ed indotta ad adempiere, almeno parzialmente. E' stato altresì evidenziato quale dato pacifico che il IO aveva trattenuto il denaro riscosso dallo SC su mandato dei creditori, non riversato in loro favore.
1.3.2 La considerazione giuridica della fattispecie concreta è stata quindi operata in adesione ad uno degli indirizzi interpretativi, emersi nella giurisprudenza di legittimità quanto al tema della distinzione concettuale tra il delitto di estorsione e quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni: la Corte distrettuale, in dissenso dall'opinione espressa nella sentenza di primo grado, ha osservato che, qualora si 38 persegua il conseguimento di una pretesa legittima, l'elevata intensità o gravità della violenza o della minaccia, esercitata sulla parte lesa, non costituisce argomento sufficiente per qualificare il fatto ai sensi dell'art. 629 cod. pen., poiché anche in riferimento alla fattispecie di cui all'art. 393 cod. pen. è previsto quale elemento circostanziale, causa di inasprimento della sanzione, la commissione della condotta con il ricorso alle armi, che costituisce la forma più intensa di condotta prevaricatrice e che, in base a tale impostazione teorica, comporterebbe sempre la qualificazione del fatto come estorsione. Ha aggiunto che, secondo lo schema più generale del concorso di persone nel reato, l'esercizio arbitrario di un diritto può realizzarsi anche mediante il conferimento di un incarico a terzi, il cui intervento di per sé non consente di trasformarlo in estorsione quando i terzi non agiscano per un proprio interesse illecito e facciano valere il diritto altrui. A giustificazione dell'operata opzione interpretativa ha segnalato che la tesi prescelta offre il vantaggio di non confondere "il piano oggettivo del reato con quello soggettivo e che si attiene strettamente ai dati che emergono dal confronto tra le due fattispecie di reato, di cui agli artt. 393 e 629 c.p.", che, pur sanzionando identiche condotte, si distinguono soltanto per il fine perseguito, nel primo caso una pretesa giuridica azionabile legalmente, nel secondo un profitto ingiusto. Per contro, ritenere che le modalità particolarmente violente o intimidatorie con le quali si è esercitata la pretesa legittima integrino un'estorsione, significa "inserire nella oggettivazione di essa, voluta dal legislatore e costituita dal profilo della sua perseguibilità con azione legale, profili ulteriori di connotazione, suscettibili di apprezzamento soggettivo, quali la mancanza di modalità particolarmente violente o intimidatorie della condotta" in contrasto con il dato testuale dell'art. 393 cod. pen. che pur considera esercizio arbitrario il comportamento di chi si faccia ragione anche con l'uso di armi, quindi con "condotta connotata da un profilo di gravità massimo".
1.3.3 La Corte ritiene che le considerazioni esposte in sentenza, pur condivisibili in astratto, non consentano di confermare la soluzione raggiunta. La sentenza ha correttamente riassunto i termini del contrasto interpretativo riscontrabile nelle pronunce di questa Corte sul tema dei rapporti tra estorsione ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Una prima linea interpretativa ritiene che, poiché nel delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni la condotta violenta o minacciosa non è fine a se stessa, ma è strettamente connessa alla finalità dell'agente che intende far valere il preteso diritto, essa non può mai consistere in manifestazioni sproporzionate e gratuite di violenza. Anche la minaccia, se si realizza in forme di tale forza intimidatoria da trascendere ogni ragionevole intento di far valere un diritto e da non lasciare alternative alla persona offesa, produce effetti condizionanti di 39 particolare capacità condizionante ed è orientata a conseguire un profitto che assume di per sè i caratteri dell'ingiustizia; pertanto, pur avendo ad oggetto il prospettato esercizio di un diritto esistente, ossia di una pretesa legale e riconosciuta dall'ordinamento, può integrare il delitto di estorsione se le modalità denotano soltanto una volontà ricattatoria particolarmente intensa (Cass., sez. 5, n. 19230 del 03/05/2013, Palazzotto, rv. 256249; sez. 5, sent. n. 28539 del 20/07/2010, Coppola, rv. 247882; sez. 6, n. 41365 del 23/11/2010, Straface rv. 248736; sez. 2, n. 35610 del 26/09/2007, Della Rocca, rv. 237992; sez. 2, n. 14440 del 05/04/2007, Mezzanzanica, rv. 236457; sez. 2,. n. 47972 del 10/12/2004, Caldara, rv. 230709; sez. 1, n. 10336 del 04/03/2003, Preziosi, rv. 228156). Più di recente si è affermata come prevalente la tesi che, constatata l'identica descrizione dell'azione da parte delle due norme incriminatrici degli artt. 393 e 629 cod. pen., individua il carattere distintivo nell'elemento psicologico: nella prima, l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella convinzione ragionevole, anche se infondata, di esercitare un suo diritto, ovvero di soddisfare personalmente una pretesa che potrebbe formare oggetto di azione giudiziaria;
nella seconda, invece, l'agente intende conseguire un profitto nella consapevolezza della sua ingiustizia. Il Collegio ritiene di dover dare seguito a quest'ultimo orientamento espresso nelle sentenze n. 705 del 01/10/2013, Traettino, rv. 258071 e n. 51433 del 04/12/2013, P.m. e Fusco, rv. 257375 (nonché nelle successive sez. 2, n. 44674 del 30/9/2015, Bonaccorso, rv. 265190; sez. 2, n. 44675 dell'8/10/2015, Lupo ed altri, rv. 265361). Effettivamente le disposizioni incriminatrici a raffronto prevedono sul piano oggettivo il compimento di azione violenta o minacciosa in termini identici e senza nessun riferimento all'intensità della forza coercitiva impiegata dal soggetto agente, la cui graduazione secondo un criterio di crescente capacità coartante non può utilizzarsi a fini definitori. Un preciso ostacolo a tale operazione è rinvenibile sul piano sistematico nell'art. 393 cod. pen., comma 3, il quale considera specifica circostanza aggravante la commissione di violenza o minaccia alle persone con armi, che viene ritenuta dal legislatore una possibile forma realizzativa della fattispecie base a giustificare una punizione più severa. Deve dunque ribadirsi che, se il soggetto agente si adopera per realizzare un preteso diritto, che potrebbe tutelare in sede giudiziale, anche se utilizzi modalità di particolare forza intimidatoria, il fatto rientra sempre nell'ambito di applicazione dell'art. 393 cod. pen. poiché l'intensità o la gravità di violenza o minaccia non costituiscono profili oggettivi incidenti sulla qualificazione giuridica del fatto (sez. 2, n. 31224 del 25/06/2014, Comite, rv. 259966). Qualora l'agente faccia ricorso violenza o 40 شهر minaccia, a prescindere dal loro grado, al fine di far valere un preteso diritto per il quale, però, non può chiedersi la tutela giudiziaria, il comportamento va qualificato come estorsione perché la pretesa non può ottenere riconoscimento legale e non può farsi valere in giudizio, il che priva la fattispecie di cui all'art. 393 cod. pen. di uno dei requisiti materiali.
1.4 Tanto premesso, è sul piano dell'applicazione di tale principio alla fattispecie concreta che si deve dissentire dalla Corte di secondo grado, la quale ha negato il dolo dell'estorsione quanto alle condotte commesse sino al 22 aprile 2011 per avere il IO costretto lo SC a consegnare la somma di euro 2.500,00, sulla scorta di un incarico conferito dal ES, salvo poi trattenere quanto riscosso per un titolo che non è stato chiarito dallo stesso IO, dal AG e da FR ES e che non è deducibile nemmeno dalla conversazione registrata in data 29/9/2011 fra il debitore e US ES. Si riconosce in sentenza che i ES, pur avendo incaricato dell'esazione il IO, non avevano operato una cessione del loro credito in suo favore, né ad altri, sicchè il IO aveva agito nel proprio interesse e si era appropriato di quanto avrebbe dovuto riversare ai creditori in assenza di una legittima pretesa da far valere con strumenti legali di tutela nei confronti dei ES o dello SC. Si conclude però il ragionamento valutativo in modo contraddittorio ed illogico rispetto alle premesse date allorchè si sostiene che, non essendo possibile ritenere che egli si fosse assunto l'incarico di ricevere il pagamento con la riserva mentale di fare proprio quanto ottenuto e non potendosi escludere che questo intento fosse sopravvenuto, la sua condotta va rapportata alla fattispecie di esercizio arbitrario delle ragioni dei ES. Ad avviso del Collegio, tale conclusione non considera un dato certo, postulato proprio dalla sentenza, ossia che il IO o altri suoi mandanti non erano titolari di un diritto di credito azionabile nei confronti dello SC e nemmeno dei ES, né per effetto di una autonoma vicenda negoziale, né di cessione del credito, perché tanto non è stato affermato, né dimostrato nel corso del processo;
inoltre, non è stato provato nemmeno che la loro intromissione nella vicenda fosse avvenuta a titolo amicale o per avvantaggiare i creditori, poiché la sentenza nell'esaminare i colloqui intercettati dà conto della persistente pretesa dei ES di ricevere il pagamento dal loro debitore, della mancata conoscenza dell'esazione da parte del IO e delle difficoltà anche per costoro di interloquire con personaggi del calibro di quest'ultimo e dell'MB, rimasto sullo sfondo quale referente di tutta la vicenda, temibile anche per gli stessi creditori. Da tali presupposti fattuali la sentenza pare supporre, senza averlo affermato con chiarezza, che anche i ES siano stati vittima dell'azione criminosa del IO, per essersi visti espropriare di parte del prezzo corrisposto dallo SC 41 probabilmente nell'ambito di una qualche iniziativa estorsiva, oppure a titolo di remunerazione per l'intervento di pressione compiuto sul debitore. Non avrebbe potuto allora rapportarsi la condotta del IO, e del AG per quanto già esposto, allo schema tipico del concorso nell'esercizio arbitrario di un diritto altrui, se non violando i principi interpretativi dell'art. 393 cod. pen., richiamati in precedenza e travisando i dati probatori, che la stessa sentenza ha esposto nel suo percorso illustrativo della decisione. Sulla base della ricostruzione in punto di fatto della vicenda, operata dai giudici di appello, gli imputati, sia che abbiano trattenuto una sorta di "tangente" per i loro uffici di esattori mafiosi, sia che abbiano imposto ai ES la riscossione forzosa del prezzo di un'estorsione, in entrambi i casi non paiono aver agito per realizzare un diritto potenzialmente tutelabile in sede giudiziaria, né per tale finalità, ma per una loro pretesa illegittima, che colloca gli episodi al di fuori dell'ambito oggettivo dell'esercizio arbitrario di un diritto e li fa trasmodare in estorsione anche per avere preteso un adempimento ad essi, terzi estranei al rapporto obbligatorio intercorso tra i ES e lo SC, senza alcuna garanzia di effetto liberatorio (sez. 2, n. 51013 del 21/01/2016, Arcidiacono, non massimata;
sez. 5, n. 52241 del 20/06/2014, D'Ambrosio, rv. 261381; sez. 2, n. 14440 del 15/02/2007, Mezzanzanica, rv. 236457). Non è del resto condivisibile sul piano logico nemmeno il frazionamento della condotta, ravvisato dai giudici di appello, che hanno ricondotto alla fattispecie estorsiva il comportamento tenuto dal IO quando aveva insistito per ottenere dallo SC altro denaro, pur dopo avere appreso che i ES rivendicavano i pagamenti come da effettuarsi a mani loro;
hanno in tal modo ammesso un mutamento nell'atteggiamento psicologico dell'agente come sopravvenuto e svincolato dai fatti precedenti, che il Procuratore ricorrente ha fondatamente censurato come inverosimile anche perché non ancorato a dati probatori precisi. Deve dunque riconoscersi che la sentenza al riguardo merita annullamento perché nel giudizio di rinvio, in piena libertà cognitiva sui profili di fatto, ma attenendosi ai rilievi di diritto sopra esposti, si proceda alla corretta definizione giuridica dei comportamenti tenuti previo chiarimento delle finalità perseguite dagli imputati IO e AG. Non altrettanto può dirsi in riferimento all'impugnazione proposta dal IO, poiché la sentenza, pur in sintesi, ha esaminato quanto emerso in modo univoco dalle indagini e ha ravvisato anche la circostanza aggravante di cui all'art. 7 L. n. 203/91 per le modalità mafiose dell'intimidazione operata sul debitore e l'evocazione del coinvolgimento di un personaggio di noto spessore mafioso, quindi in grado di attuare temibili reazioni punitive in caso di inottemperanza.
1.5 Merita accoglimento il ricorso del P.g. in riferimento al delitto di cui al 42 仲 capo 25), anche in questo caso riqualificato ai sensi dell'art. 393 cod. pen.. La sentenza impugnata ha effettivamente applicato anche in riferimento a questa fattispecie i criteri interpretativi impiegati per la vicenda di cui al capo 14), incorrendo in vizi analoghi. Ha fondato la decisione sul rilievo che il LE, per ottenere l'adempimento da parte del proprio debitore RE LE, aveva fatto intervenire un soggetto che si era definito "il ragazzo di LL, identificato in IO NE, detto LA, previo suo riconoscimento fotografico e vocale da parte del personale addetto alle operazioni captative-, soggetto tratto in arresto nell'ambito dell'operazione "Gotha 4" e RA dell'esponente mafioso NT NE, il quale lo aveva apertamente minacciato di morte qualora non avesse provveduto a breve a saldare il proprio debito e gli aveva fatto presente che il suo inadempimento era di ostacolo alla soddisfazione di un proprio diritto, maturato nei confronti del LE. Ha ritenuto che costui si fosse limitato a cercare di riscuotere il proprio credito con modalità nemmeno tanto intimidatorie e che il NE si fosse limitato ad una minaccia non particolarmente aggressiva per sollecitare il pagamento al LE, proprio debitore.
1.5.1 Richiamato quanto già esposto in precedenza, deve aggiungersi che anche nel caso in esame non vi è prova che, all'evocazione di un diritto personale del NE nei confronti del LE, il cui soddisfacimento pretendeva la riscossione della somma dovuta dallo LE, si sia accompagnato un effettivo e legittimo diritto di credito vantato dal NE, azionabile in sede civile, e che questi abbia inteso agire al solo fine di avvantaggiare il LE nella sua legittima pretesa e non riscuotere quanto di sua pertinenza in base ad un titolo rimasto ignoto.
1.5.2 Inoltre, nella motivazione della sentenza impugnata è ravvisabile anche un vizio di motivazione perché, travisando parte dei dati conoscitivi richiamati nel ricorso del P.g., afferma l'occasionalità dell'intervento del NE nel corso di una sola telefonata effettuata dal LE;
in realtà, secondo il racconto dello LE riportato soprattutto nella sentenza di primo grado, tale intromissione risulta essersi verificata anche nel corso di un incontro personale tenutosi in località Olivarella in base ad un evidente preventivo accordo tra il NE ed il LE. Gli ulteriori rilievi in ordine alla scarsa efficacia intimidatoria delle espressioni cui questi ed il NE avevano fatto ricorso paiono poi in contrasto con il significato corrente delle espressioni usate, allusive al decesso del debitore ed alla necessità di fargli il "parquet" ed al possibile cambio dei connotati, ossia ad azioni di estrema violenza con esiti anche letali. In ogni caso, pare palesemente contraddittorio indulgere sulla gravità e sulla forza coercitiva dell'azione dopo avere sostenuto in 43 linea teorica la superfluità di tale accertamento e la necessità di assegnare rilievo al solo elemento soggettivo, legato all'intento di esercitare un diritto. Deve, pertanto, essere disposto l'annullamento della sentenza anche in riferimento al capo relativo al delitto di cui all'art. 25) affinchè il giudice di rinvio riesamini il profilo della definizione giuridica del fatto alla luce della corretta impostazione data al tema della distinzione tra fattispecie di cui agli artt. 393 e 629 cod. pen. e ricostruisca probatoriamente i comportamenti tenuti in senso aderente alle emergenze acquisite.
1.6 E', invece, infondato il ricorso del P.g. proposto nei riguardi della disposta assoluzione di AN IN dal reato di cui al capo 20). Lamenta il Procuratore ricorrente la manifesta illogicità della motivazione per avere la Corte distrettuale ritenuto in via congetturale che il IN fosse estraneo al tentativo di estorsione in danno dell'imprenditore ON senza essersi avveduto che in realtà egli aveva finto di fungere da intermediario tra questi e gli autori dell'azione intimidatoria secondo il tipico schema comportamentale adottato dagli esponenti mafiosi, che fingono un interessamento nei confronti della vittima per indurla a cedere alle pressioni dell'organizzazione.
1.6.1 La censura non coglie nel segno, in quanto la sentenza ha analizzato le risultanze probatorie in modo compiuto e logico e, dopo avere rievocato quanto riferito dal ON nella sua denuncia e l'avvicinamento ad opera del IN che, chiestogli se avesse ricevuto un qualche avvertimento sotto forma di bottiglia incendiaria collocata presso la sede della sua impresa ed ottenuta risposta affermativa, gli aveva detto di mandare da lui coloro che si fossero eventualmente presentati a reclamare qualche prestazione, ha evidenziato che dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia RE NO era emerso che l'iniziativa estorsiva era stata da lui ideata e realizzata con il proprio gruppo di malavitosi senza la partecipazione del IN, il quale, al contrario, gli aveva suggerito di non avvicinare il ON perché questi non avrebbe esitato a sporgere denuncia. Ha quindi rinvenuto un dato di riscontro in grado di confermare quanto riferito dal ON e dall'NO nell'attività captativa, attivata dopo la denuncia: in plurime conversazioni intercettate l'imprenditore aveva espresso il convincimento dello scarso peso criminale del IN che, seppur RA di soggetto ucciso dalla mafia, non era automaticamente mafioso e si era presentato come disposto ad aiutarlo. Ha dunque concluso che l'imputato, estraneo certamente all'ideazione ed all'attuazione dell'azione intimidatoria, non avesse inteso inserirsi quale intermediario e compiere a sua volta ulteriori pressioni sul soggetto passivo, ma che avesse soltanto inteso scongiurare il pericolo di una denuncia del ON, che avrebbe danneggiato tutto il gruppo del quale faceva parte. La sola possibilità di una lettura alternativa della 44 vicenda e del suo ruolo ha indotto la Corte distrettuale ha ravvisare un ragionevole dubbio circa la reale portata concorsuale del comportamento tenuto dal IN.
1.6.2 A fronte di un percorso motivazionale chiaro, logico ed aderente ai dati probatori, il ricorso sollecita in realtà una lettura alternativa, al limite dell'inammissibilità, delle emergenze probatorie considerate dalla Corte di Assise di appello. Richiama, infatti, dati di comune esperienza sull'agire mafioso e la condizione di affiliato del IN al gruppo capeggiato dall'NO, della cui credibilità pare dubitare, senza considerare quanto emerso dalle operazioni intercettative ed incentrando le proprie censure su aspetti della ricostruzione in fatto della vicenda criminosa che non possono essere apprezzati in sede di legittimità quando, come nel caso, la loro disamina non presenti aspetti di manifesta irrazionalità ° contraddittorietà. Inoltre, sfugge del tutto alla contestazione del ricorrente l'indicazione della valenza intimidatoria dell'intervento del IN sul ON, con la quale non pare coerente nemmeno il consiglio impartito all'NO di desistere dal fare pressioni sull'imprenditore, che assume una valenza antitetica all'atteggiamento tipico del mafioso, evocato in ricorso, quando si finga amico della vittima per mediare il prezzo dell'estorsione. Il motivo va dunque respinto.
2. Il ricorso proposto da SA SC è parzialmente fondato e va accolto nei limiti che verranno specificati in seguito.
2.1 Il primo motivo, incentrato sul giudizio di responsabilità in ordine al delitto associativo contestato al capo 1), non ha fondamento. La sentenza ha analizzato in modo completo con diffusa esposizione degli argomenti esplicativi il portato accusatorio delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia RE IS, che in ordine alla figura dell'SC ha descritto l'appartenenza al gruppo mafioso del IC, la stretta collaborazione criminale con tale soggetto ed il suo coinvolgimento materiale nell'esecuzione degli attentati agli imprenditori BO e GI. Ha ritenuto di poter valorizzare quale elemento probatorio a carico dell'imputato anche il narrato del collaboratore RE CU. ST, nel riferire quanto appreso per scienza propria ed in virtù del rapporto personale di amicizia e confidenza con IO IC, ha riferito dell'azione estorsiva posta in essere da questi e da alcuni giovani suoi accoliti in danno del suo datore di lavoro OL BO, contro il quale il IC aveva inteso vendicarsi per avere subito una riduzione dello stipendio e ha altresì rievocato un colloquio, cui aveva assistito, tra il IC ed un malavitoso di AN, organico al clan Santapaola, al quale era stato richiesto un intervento a favore di un giovane ristretto in carcere per l'attentato al BO, pacificamente individuato nell'SC, per impedire che fosse ulteriormente malmenato da altri detenuti di estrazione catanese. 45 La sentenza in esame ha dunque rinvenuto ulteriori elementi di riscontro alla chiamata in correità del IS nella separata pronuncia di condanna già divenuta irrevocabile il 18/4/2014, riportata dall'SC per il delitto di danneggiamento aggravato in danno del BO e nelle conversazioni intercettate dopo il suo arresto per la sottoposizione a custodia cautelare in relazione a quel fatto di reato. L'analisi dei contenuti comunicativi così acquisiti ha indotto la Corte di secondo grado, come già aveva operato il G.u.p., a ritenere l'SC beneficiario di varie iniziative poste in essere dal IC d'interessamento per le sue sorti e per far giungere del denaro ai suoi congiunti onde affrontare le spese della sua difesa, nonché dei tentativi, attuati mediante alcuni ragazzi del medesimo gruppo, di ammorbidire e rendere meno indizianti le dichiarazioni del BO da raccogliere in sede di indagini difensive. Tale comportamento è stato apprezzato come significativo, non già di un generico legame di amicizia, quanto del vincolo di solidarietà e mutua assistenza, tipico dei comportamenti degli affiliati alla stessa consorteria criminale di natura mafiosa e corrispondente esattamente a quanto riferito dal IS.
2.2 Non hanno alcun pregio le obiezioni difensive. In primo luogo non risponde al vero che le propalazioni dei collaboratori IS e CU siano affette da irrimediabile genericità, poiché le stesse riferiscono episodi specifici, che hanno ricevuto riscontro anche in elementi probatori di natura oggettiva, come nel caso dell'attentato al BO. E' palesemente privo di qualsiasi fondamento normativo il motivo che denuncia come illegittimo l'utilizzo probatorio delle dichiarazioni del CU, avvenuto in sentenza, mente il primo giudice aveva ritenuto di non doversene avvalere: è sufficiente ricordare che l'SC è stato giudicato responsabile e condannato in entrambi i gradi di merito senza che ciò sia dipeso da una differente valutazione di una prova dichiarativa, che in ogni caso non è stata ritenuta decisiva e ravvisata nelle dichiarazioni del CU, quanto nella chiamata in correità del IS, corroborata non soltanto dall'altra fonte dichiarativa, ma anche dagli esiti dell'attività intercettativa. Non assume rilievo che in riferimento alla vicenda del danneggiamento subito dal BO il IC avesse agito ispirato da un movente personale, poiché si era avvalso quali esecutori materiali di alcuni giovani del gruppo che aveva capeggiato e tra questi anche del ricorrente, che in sé non aveva nutrito alcun interesse all'azione, ma aveva agito in forza delle direttive e della condivisione degli scopi del sodale con modalità platealmente mafiosa. La sentenza non pare avere assegnato particolare rilievo dimostrativo alle propalazioni del IS circa la partecipazione del ricorrente al secondo attentato in danno di CA GI, circostanza appresa da RE IO, a sua volta 46 informatone da IN EO, sicchè le contestazioni mosse sul punto non scalfiscono il percorso logico ed argomentativo di conferma della decisione di primo grado. Le obiezioni sullo scarso valore probatorio delle conversazioni intercettate riguardano circostanze già esaminate e disattese dalla Corte di merito, la quale ha correttamente ritenuto insignificante che i dialoghi intercettati non avessero coinvolto direttamente l'SC, ma i suoi familiari, e che costoro avessero respinto l'opportunità di avvalersi di un secondo difensore, individuato e remunerato dal IC, trattandosi di scelte compiute da soggetti diversi dall'imputato e comunque inidonee a smentire i vincoli di mutua assistenza ritenuti dimostrativi della comune affiliazione allo stesso gruppo organizzato.
2.3 Anche la censura che contesta la mancata individuazione del ruolo assunto dall'SC nell'ambito dell'associazione ha già ricevuto una puntuale risposta nella sentenza impugnata. La Corte distrettuale ha ritenuto che egli fosse a disposizione dell'organizzazione ed avesse consapevolmente svolto le mansioni di volta in volta assegnategli, come nel caso specifico dell'attentato in danno del BO, gesto tracotante dalla chiara valenza mafiosa per le sue modalità di commissione perché compiuto mediante una sparatoria contro una vettura, attuata in pieno giorno a rendere palese il messaggio intimidatorio così veicolato. Non è censurabile dunque, perché aderente ai dati probatori e logicamente argomentato, il giudizio espresso in ordine all'idoneità di questa specifica azione a realizzare le finalità dell'organizzazione di stampo mafioso, perché rivelatrice della sua capacità operativa e della determinazione a realizzare i suoi scopi antigiuridici anche con l'uso delle armi.
2.4 Merita accoglimento soltanto il motivo con il quale si è denunciata la violazione dell'art. 99 cod. pen.; la sentenza ha ravvisato la recidiva contestata a ragione del reato giudicato con la sentenza di condanna riportata dall'SC nel procedimento penale n. 1056/12 R.G.N.R.. Effettivamente, al momento dell'esercizio dell'azione penale la sentenza n. 96/2013 del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto non era ancora divenuta irrevocabile, evento che si sarebbe realizzato il successivo 18/4/2014, sicchè non si era concretizzato il presupposto che consente la contestazione della recidiva, che, al contrario, previo annullamento senza rinvio della sentenza impugnata sul punto, va esclusa, mentre alla rinnovata individuazione del trattamento punitivo dovrà provvedere nella fase di rinvio la Corte di Assise di appello di Reggio Calabria. Si è già affermato sul punto da parte di questa Corte con orientamento qui condiviso che "Perché possa configurarsi la recidiva reiterata aggravata, occorre che il nuovo reato sia commesso dopo che le precedenti condanne siano divenute 47 ظهر irrevocabili, in quanto l'autore del nuovo crimine deve essere in condizione di conoscere tutte le conseguenze penali che ne derivano e, quindi, anche il proprio "status" di recidivo reiterato" (sez. 2, n. 41806 del 27/09/2013, Iadonisi e altri, rv. 257242; sez. 6, n. 16149 del 03/04/2014, Madeddu, rv. 259681).
2.5 Non hanno pregio le ulteriori doglianze relative al trattamento sanzionatorio. La pretesa difformità della pena inflitta al coimputato CA MA, soggetto che aveva posto in essere in concorso con l'SC l'azione di danneggiamento in danno del BO, condannato nel presente procedimento per gli stessi reati, non costituisce motivo deducibile col ricorso per cassazione perché non rientrante nel limitato e tassativo catalogo previsto dall'art. 606 cod. proc. pen., comma 1. Inoltre, alcun obbligo giustificativo sussiste in capo al giudice di merito in riferimento a scelte punitive operate rispetto a posizione di diverso imputato, mentre per quella dell'SC la Corte distrettuale ha già esposto in modo compiuto e razionale le ragioni del diniego delle circostanze attenuanti generiche e ravvisato la continuazione con il delitto di danneggiamento aggravato separatamente giudicato, sicchè nessun profilo di carente o illogica motivazione è dato ravvisare.
3. Il ricorso proposto da RE NO va respinto. La sentenza in verifica ha esposto un corredo argomentativo esaustivo e perfettamente logico laddove ha osservato che i presupposti applicativi delle circostanze attenuanti generiche e della circostanza attenuante della prestata collaborazione differiscono tra loro, in quanto per il riconoscimento di quest'ultimo non è richiesto alcun giudizio sulla gravità del fatto di reato e sulla capacità a delinquere del suo autore. Ha quindi osservato che non sono emersi elementi per ritenere che la scelta della collaborazione con la giustizia sia avvenuta per effetto di un moto di sincera resipiscenza, apparendo piuttosto ispirata da motivi utilitaristici legati a timori per la propria incolumità e per la scarsa redditività delle attività estorsive, i cui proventi erano accentrati dai maggiorenti mafiosi barcellonesi. Ebbene, a fronte di una motivazione effettiva, compiuta, logica e chiaramente idonea a rappresentare le ragioni della decisione sul punto in aderenza alle emergenze processuali, il ricorso si esaurisce nella proposizione di censure generiche e prive di consistenza. Invero, la pronuncia in verifica non si è attenuta alla sola considerazione della gravità oggettiva del reato, ma ha esteso la propria analisi al comportamento dell'imputato ed alle motivazioni della sua scelta collaborativa, che ha ritenuto già adeguatamente riconosciuta con l'applicazione della circostanza attenuante speciale nell'assenza di altri dati positivi che giustificassero anche il riconoscimento delle attenuanti generiche. Per contro, l'impugnazione si duole in modo vago ed imprecisato che non siano state 48 considerate la qualità e l'importanza dell'apporto conoscitivo offerto dal ricorrente: si tratta all'evidenza di un profilo positivo che è stato già apprezzato nella sua rilevanza e remunerato col riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 8 L. n. 203/91, così come puntualmente osservato dai giudici di appello, il cui giudizio risulta dunque corretto ed incensurabile.
4. Il ricorso proposto da RE BU va respinto perché privo di fondamento.
4.1 Le diffuse censure proposte col primo motivo di ricorso, incentrate sulla dedotta inattendibilità dei collaboratori di giustizia, sull'errata valutazione delle loro propalazioni e sulla mancanza di riscontri oggettivi, hanno già ricevuto adeguato vaglio critico e sono state respinte con motivazione immune da qualsiasi vizio, perché molto articolata nell'offrire congrua replica alle obiezioni difensive e strutturata in adesione agli adempimenti prescritti in via interpretativa dalla giurisprudenza di legittimità. La Corte distrettuale, senza essersi limitata a recepire supinamente i giudizi di credibilità espressi da altre autorità nei confronti delle fonti dichiarative valorizzate nel presente processo, di cui pure ha tenuto conto, ha scrutinato con attenzione i motivi di gravame in riferimento a ciascuno dei collaboratori di giustizia che avevano riferito sui fatti ascritti agli imputati per poi affrontare anche ulteriori profili di censura in merito alle specifiche condotte loro ascritte.
4.4.1 In particolare, quanto alla figura di RE IS ne ha ricostruito la discendenza mafiosa e la carriera criminale. Sotto primo profilo ha accertato come rispondente al vero il rapporto di filiazione con NO IS, già referente a Terme Vigliatore del clan di ZZ T'AN ed il rapporto con il suo padrino IA SA, esponente mafioso riconosciuto tale con sentenza di condanna emessa anche in appello;
quanto al ruolo ed allo spessore criminale specifico, ha rimarcato che era già intervenuto da parte di altra autorità giudiziaria accertamento irrevocabile della sua partecipazione ad associazione mafiosa, insediata in Terme Vigliatore, quale articolazione locale della famiglia mafiosa di Barcellona Pozzo di Gotto, inserita a sua volta in "cosa nostra" siciliana, nei termini fattuali da lui stesso indicati e ha richiamato i provvedimenti emessi a suo carico di condanna o di sottoposizione a misura custodiale per fatti criminosi ascrivibili al contesto della criminalità organizzata. Ha quindi proceduto ad analizzarne la personalità di soggetto ambizioso e privo di scrupoli, dal carattere irruento e dal crescente rilievo criminale, che aveva potuto assumere un ruolo di vertice in ambito locale all'interno della cosca di Terme Vigliatore grazie all'assenza per varie cause di altre figure più autorevoli ed al compimento nell'aprile 2011 dell'omicidio di GN NO, finalizzato a scalzare la 49 کار vittima dalla posizione dirigenziale sino a quel momento ricoperta ed accreditarne l'autore quale capocosca determinato e capace. Non ha negato che le ambizioni personali e criminali del IS avessero ricevuto l'opposizione dei mafiosi barcellonesi perché, al contrario, per bocca dello stesso, la sua pretesa di un'investitura formale aveva incontrato l'atteggiamento attendista di OT MB e di CA D'CO e l'ostilità manifesta di CA GI, il quale aveva rivendicato a sé il controllo del territorio di Terme Vigliatore, ma ha anche evidenziato come tali reazioni non lo avessero distolto dal progetto di costituire un gruppo di giovani affiliati con i quali aveva realizzato rapine, estorsioni ed attentati incendiari per dimostrare agli occhi dei maggiorenti la sua abilità criminale. E di tale ascesa la sentenza ha ravvisato un riscontro nella conversazione intercettata tra FR TI e FI De QU in data 28/2/2013, nella quale il primo aveva deplorato le nuove leve che avevano assunto il potere approfittando dell'assenza forzata per carcerazione di personaggi ben più affidabili e nelle propalazioni del collaboratore CA AN, il quale aveva descritto il clima deteriorato e l'assenza di regole nella criminalità mafiosa barcellonese che aveva rinvenuto quando nel 2008 era stato scarcerato. Nel percorso di verifica della credibilità del dichiarante la sentenza non ha omesso di prendere in considerazione anche le motivazioni della sua scelta collaborativa, che ha apprezzato positivamente senza incorrere nei vizi denunciati. In particolare, ha evidenziato come l'intento di impedire il consolidamento del rapporto tra la compagna ed il coimputato EC, emerso dai dialoghi intercettati col RA durante la detenzione del IS e di ricucire la relazione con la donna non sia incompatibile con il timore di rappresaglie contro la propria incolumità personale, né con la volontà di ottenere benefici penitenziari. Sotto tale profilo è corretto il rilievo, secondo il quale di per sé tale aspettativa, comune a quanti abbandonano consorterie mafiose non per diversa determinazione morale, ma per utilità personale, già messa in conto dal legislatore quando ha introdotto meccanismi premiali in loro favore, non compromette l'affidabilità della fonte, che va sondata caso per caso in riferimento alle accuse mosse a carico di terzi. Infine, è stato oggetto di positivo riscontro anche l'aspetto dell'autonomia del dichiarato: si è osservato che, nonostante la preventiva conoscenza delle dichiarazioni del AN e del LL, il IS aveva rievocato vicende che si collocavano in un ambito temporale ed in un contesto associativo ben diverso, al quale i due predetti dichiaranti erano estranei, mostrando profili di originalità, che hanno indotto ad escludere una rielaborazione manipolativa, opportunisticamente fatta propria ed a riconoscere un effettivo patrimonio personale di conoscenze.
4.4.2 In ordine al collaboratore RE NO la sentenza impugnata ha 506 0 کار esposto rilievi altrettanto analitici e logici: ha osservato che anche costui, in quanto figlio di esponente mafioso, era vissuto in un contesto intriso dei valori tipici di "cosa nostra" ed aveva preso conoscenza di vicende criminose dal padre e per esperienza personale, avendo assunto un ruolo di elemento di raccordo tra il genitore ed altri affiliati, secondo quanto rivelato anche dal IS, per poi assumere una posizione propria dopo la morte del genitore, quando aveva raggruppato alcuni giovani accoliti, con i quali si era dedicato ad attività estorsiva. Ha segnalato il positivo giudizio di attendibilità espresso nei suoi confronti in altri due procedimenti penali e l'autonomia delle sue conoscenze, non esclusa dalla lettura dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere, perché caratterizzate da rivelazioni originali e dalla descrizione di nuovi episodi non già rivelati sugli assetti più recenti dell'organizzazione.
4.4.3 Infine, anche l'attendibilità del collaboratore CU è stata attentamente vagliata: premesso che egli aveva ammesso di essersi indotto a collaborare per timore di atti lesivi della sua incolumità dopo l'omicidio del IC, di cui era stato amico e confidente, la Corte di appello ha posto in evidenza che, grazie alla condivisione tra i due delle stesse abitudini di consumo di alcolici e stupefacenti ed al fatto di essersi il collaboratore reso disponibile a procurare al IC le quantità di cocaina necessarie al suo consumo personale, si era creato e cementato uno stretto rapporto di frequentazione ed amicizia, ragione per la quale, sebbene il dichiarante non fosse stato intraneo al sodalizio, aveva potuto assistere a fatti di interesse penale ed essere destinatario di notizie rivelategli dal IC, che in ciò aveva contravvenuto alla tradizionale regola della riservatezza e dell'omertà con i non affiliati sulle vicende dell'organizzazione. Tali rilievi hanno indotto ad escludere che le sue rivelazioni potessero screditarsi come fantasie o semplici millanterie, non aderenti alla realtà dei rapporti con la fonte diretta, tanto più che i servizi di osservazione condotti dalle forze dell'ordine avevano riscontrato l'effettiva presenza di entrambi in locali pubblici della zona da essi frequentata.
4.4.4 In merito agli altri due collaboratori AN e LL la sentenza ha osservato che nessuna specifica censura d'inattendibilità era stata sollevata dalle difese e che la loro intrinseca affidabilità era stata riscontrata in molteplici provvedimenti giudiziari, che ne avevano accertato la partecipazione al sodalizio mafioso e l'operatività nel territorio di ZZ T'AN e comuni limitrofi.
4.5 Con il ricorso all'odierno esame la difesa del BU riproduce le articolate censure sul dichiarato dei collaboratori di giustizia, già contenute nei motivi di appello, da ritenersi prive di fondamento.
4.5.1. Le contestazioni incentrate sul carattere irruento e tendente 51 no all'enfatizzazione del IS sono state già disattese come insufficienti ad addebitare alla sua pretesa megalomania le rivelazioni fatte nel processo e non riescono nemmeno a scalfire i dati oggettivi della sua effettiva partecipazione al sodalizio mafioso, -già accertata in termini incontrovertibili in altri procedimenti, che gli sono valsi plurime condanne- e della sua discendenza da esponente mafioso di rilievo nella famiglia barcellonese. Tali premesse non hanno condotto in via automatica al giudizio di credibilità intrinseca, che i giudici di merito hanno piuttosto basato sulla considerazione della sua carriera criminale, del suo passato, delle relazioni personali e familiari, del suo operato come accertato giudizialmente in altra sede, offrendo spiegazioni razionali, per nulla contraddittorie e fedeli ai dati probatori anche delle particolari condizioni ambientali che ne avevano favorito l'affermazione nell'ambito della consorteria barcellonese, resa possibile dall'assenza di altre figure più autorevoli e dal ricorso alla violenza, culminato nell'uccisione di GN NO, dal IS stesso rivendicata come strumento per la sua ascesa criminale, circostanza che la difesa preferisce ignorare per condurre un'analisi frammentaria ed a tratti avulsa dal reale percorso argomentativo della sentenza contestata. Basti pensare che vengono richiamate in senso critico delle conversazioni intercettate, non meglio specificate ed asseritamente analizzate alle pagg. 26 e 27 della motivazione, che nella sentenza impugnata in realtà non contengono alcun accenno al IS e che riguardano tutt'altro argomento, ovvero il giudizio di responsabilità a carico del coimputato SC. Anche le critiche all'apprezzamento in termini positivi delle motivazioni che avevano indotto il IS a scegliere la collaborazione non colgono nel segno, perché i denunciati sentimenti di astio e rancore nei confronti di soggetti ritenuti responsabili dell'allontanamento della sua compagna non si sarebbero indirizzati verso il BU, ma caso mai, ed il dato non è comunque stato dimostrato, verso il EC, indicato come colui che aveva fornito appoggio alla donna dopo l'arresto del IS. Quanto a RE NO, i rapporti parentali col padre non sono stati valorizzati come prova di un'automatica successione del collaboratore al genitore nella posizione assunta all'interno della consorteria mafiosa, ma quale plausibile giustificazione di un patrimonio di conoscenze acquisite per la vicinanza ad esponente mafioso di rilievo e per la frequentazione con i soggetti suoi accoliti, circostanza confermata anche dal IS, il cui utilizzo quale elemento di riscontro non presta il fianco ad alcuna critica, tanto più che anche in questo caso il riferimento alla pag. 29 della sentenza, secondo quanto leggesi nel ricorso, non è pertinente. I giudici di merito hanno già valutato anche le obiezioni in ordine alla 52 شهر affidabilità del CU per avere tenuto presente trattarsi di soggetto dedito all'uso smodato di alcol e droga, ma con rilievi pertinenti ed efficaci, anche sul piano logico, hanno ritenuto che tali debolezze del dichiarante non consentano di per sé di privare il suo narrato di qualsiasi credibilità e di addebitarlo a fantasie o ad elaborazioni oniriche quando, come rimarcato dalla Corte di appello, lo stesso sia logico, coerente e plausibile.
4.5.2 Quanto al profilo della convergenza degli elementi probatori posti a carico del ricorrente, la sentenza ha valorizzato le accuse provenienti dal IS e dall'NO, i quali, oltre ad averlo riconosciuto in fotografia, lo hanno indicato come appartenente al gruppo mafioso capeggiato da IO IC ed attivo nell'attività di sorveglianza presso le discoteche e nello spaccio di droga;
ne hanno descritto quindi i settori d'interesse criminale, le frequentazioni e l'area di operatività ed il IS ha rievocato specifici episodi a sua conoscenza. In particolare ha ricordato che egli stesso, a richiesta del BU, era intervenuto a fare da paciere tra un sorvegliante di una discoteca messinese, gestita da AU Papale, e US FR, figlio di RE e cugino di CA MA ed anch'egli esponente dello stesso gruppo, dopo che l'FR aveva scatenato una rissa, tutte circostanze riscontrate oggettivamente quanto alla verificazione di tale episodio, alla figura del titolare della discoteca AU Papale, alla sua sottoposizione alla sorveglianza di speciale di p.s., all'arresto di un soggetto coinvolto nei tafferugli, tale US AG. Ha quindi descritto la vicinanza del BU a IO GR, soggetto entrato a far parte del medesimo gruppo del IC ed utilizzato nello spaccio di droga, circostanza riscontrata quanto alla frequentazione dai controlli operati dalla p.g. e dalle intercettazioni condotte in altro procedimento, che avevano confermato l'esistenza di stretti vincoli tra il IC, il BU, l'GR e FO SI. Le conoscenze dell'NO sono state utilizzate in riferimento al riferito episodio dell'incontro tra il IC ed il BU ed i due esponenti mazzaroti EL BU e CA PE per discutere del riparto dei proventi delle estorsioni compiute in territorio di ZZ, all'esito del quale confronto si era deciso di attribuirli interamente al IC, a differenza di quanto avvenuto sino a quel momento;
ha descritto un successivo incontro avvenuto presso una sala giochi dopo l'arresto del IC, nel quale il BU e RE FO avevano chiesto del denaro per sostenere la detenzione del IC nel frattempo tratto in arresto in relazione all'attentato patito dal BO e che, a seguito della perdita di credibilità del IC dovuta ai suoi eccessi, cosa che ne avrebbe poi determinato anche l'uccisione, il BU ed i giovani del suo gruppo gli si erano allontanati ed avevano riconosciuto quali propri capi NT EO e FI 53 SI. A riscontro si sono utilizzate le emergenze probatorie di altro procedimento penale circa l'avvenuta imposizione ai titolari di locali notturni dell'assunzione di soggetti, tra i quali il BU, quali addetti al servizio di vigilanza su precisa segnalazione del sodalizio criminale e come espediente per assicurare ai gestori un tranquillo svolgimento dell'attività, l'accertata presenza del BU in tale qualità presso la discoteca Genesi di Portorosa ed il suo intervento per collocare altri buttafuori scelti tra i giovani del gruppo del IC. La Corte di Assise di appello ha motivatamente ricondotto tale attività allo schema tipico di un'estorsione, poiché, tramite l'imposta assunzione di personale indicato dalla cosca barcellonese, il titolare del locale si era garantito protezione e possibilità di svolgere l'attività senza incidenti e senza difficoltà da parte degli avventori e la cosca aveva potuto collocare i propri uomini e, loro tramite, controllare i flussi di denaro ed agevolare il pagamento della tangente all'autorità mafiosa. In tal senso è stata valorizzata una conversazione intercettata tra il IC e tale RE TI, al quale il primo aveva proposto di lavorare per qualche serata come buttafuori ed aveva spiegato come comportarsi, ossia gli aveva ingiunto di fare la voce grossa, di farsi rendere conto di quanto incassato e di non esitare, in caso di difficoltà, ad evocare il possibile intervento della sua persona quale strumento di pressione sul titolare.
4.5.3 A carico del BU sono state poste anche le emergenze di ulteriore attività captativa;
in particolare, è stato assegnato rilievo dimostrativo al dialogo intercettato in ambientale presso il Bar Jolly, luogo di abituale ritrovo del IC e dei suoi accoliti, nel quale lo stesso, il ricorrente e NT OR avevano commentato il ritrovamento di una scatola collocata nei pressi dell'esercizio ed il BU aveva interrogato la titolare per sapere quanto tempo prima l'oggetto fosse stato rinvenuto e che funzione potesse avere, proponendo di distruggerlo a colpi di fucile, ricevendo dal IC il suggerimento di impiegare un'arma calibro 12. Sono stati evidenziati la concitazione con la quale il ricorrente aveva rimproverato i presenti per non averlo subito avvertito e manifestato la convinzione che il dispositivo contenesse una telecamera posizionata dalle forze dell'ordine, il suo suggerimento come soluzione più conveniente di non rimuoverlo perché, diversamente, ne sarebbe stato collocato altro, a loro insaputa, in posizione più difficile da rinvenire. Il dialogo è stato utilizzato in chiave indiziaria per il dimostrato timore dell'attività investigativa nella consapevolezza degli illeciti commessi dal ricorrente e della complicità del IC. Inoltre, elementi a sostegno della tesi accusatoria sono stati tratti da ulteriori captazioni, indicative della preoccupazione del IC detenuto di far giungere del denaro al BU ed a CA MA tramite il LO, contributo inteso quale "stipendio" erogato agli associati, dell'interrogativo provocatorio postosi dal 54 IC, il quale si era domandato se questi soggetti avrebbero accettato del denaro proveniente da chi era ristretto in carcere, del condiviso timore con la sorella di fare "movimenti" che potevano destare l'attenzione delle forze dell'ordine dopo che EN, ossia il LO, aveva rinvenuto all'interno della sua autovettura qualche strumento che aveva destato il loro allarme e li aveva indotti alla circospezione. In altra conversazione lo stesso soggetto, a colloquio con la convivente, aveva commentato il comportamento tenuto dal BU dopo il proprio arresto e,alle critiche della donna, lo aveva giustificato per non avere chiesto notizie sul suo conto in segno di rispetto per la sua condizione, fornendo riscontro delle rispettive posizioni e di quello subordinato in cui era collocato il ricorrente rispetto al dialogante. Dalla considerazione coordinata di tali elementi, della convergenza delle accuse provenienti dai collaboratori come riscontratesi tra loro e dagli esiti delle operazioni captative, la Corte di Assise di appello ha dedotto la prova dell'effettiva condivisione di affari illeciti tra il ricorrente ed il IC e di un vincolo trascendente la mera amicizia o frequentazione, ma coerente con la condivisa appartenenza alla stessa formazione mafiosa.
4.5.4 La contestazione di genericità e di mancanza di autonomia delle dichiarazioni accusatorie provenienti dai collaboratori riceve smentita dalla struttura analitica della motivazione della sentenza e sconta a sua volta un notevole tasso di genericità: si assume, ad esempio, che le conoscenze del IS non sarebbero originali e personali, ma mutuate da altre fonti, ma si omette di indicare quali sarebbero queste fonti e quali atti gli avrebbero consentito di ricavare la cognizione dei fatti riferiti nel processo. Le ulteriori censure sulle pretese contraddizioni in cui sarebbe incorso l'NO nel rievocare gli incontri tra il BU ed esponenti mazzaroti sono parimenti generiche, poiché non si citano testualmente i passaggi delle sue dichiarazioni e non si evidenziano con puntuali riferimenti i contrasti che dovrebbero dimostrarne l'inattendibilità. Del pari, i rilievi critici sull'errata valutazione delle fonti dichiarative indirette incorrono nelle medesime carenze: il ricorso non specifica a quali soggetti ci si intenda riferire, su quali circostanze la conoscenza sia stata tratta da altri e quale rilevanza assumano ai fini del giudizio di responsabilità in ordine al delitto associativo. A fronte di una deduzione siffatta non è consentito materialmente condurre l'apprezzamento sull'esistenza dei vizi segnalati, risolvendosi l'impugnazione nel solo richiamo dei principi interpretativi formulati dalle Sezioni Unite di questa Corte sull'applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen., pur corretto e pertinente, ma avulso dal reale percorso di analisi condotto dai giudici di merito. Inoltre, anche le censure sull'interpretazione del significato delle conversazioni 55 شهر intercettate non possono essere accolte. Non soltanto la sentenza esprime valutazioni motivate e pertinenti al tema, ma anche il preteso travisamento della per la conversazione intercettata il 6/9/2012 non può essere apprezzato trascrizione in ricorso del testo del brogliaccio in assenza della sua integrale produzione in allegato, che impedisce a questa Corte di riscontrare il preteso non indiziante significato del dialogo. Va comunque aggiunto che, anche in base a quanto deducibile dalle espressioni riportate nell'impugnazione, il testo trascritto pare alludere ad una presenza di buttafuori barcellonesi, di cui non era possibile fare a meno e che non si dovevano spostare, secondo precisa istruzione già impartita nel corso di una riunione tenutasi prima che insorgesse la difficoltà di sostenere quei costi con un incasso di gran lunga inferiore e prima che il TI li avesse avvertiti di presentarsi al lavoro. Infine sul punto, a ben vedere il vizio lamentato non realizza un'effettiva ipotesi di travisamento del dato probatorio, che è stato fedelmente considerato nel suo effettivo significato ed è stato oggetto di interpretazione nel suo valore dimostrativo, giustificato in base ad un'analisi più ampia di conoscenze offerte dal procedimento dal quale era stato tratto.
4.6 In definitiva non hanno pregio tutte le pur attente ed articolate censure mosse sul giudizio di responsabilità in ordine al delitto di partecipazione ad associazione di stampo mafioso, che è stato motivato in modo congruo e rispettoso dei criteri di interpretazione della norma incriminatrice dettati da questa Corte.
4.7 Anche relativamente alla circostanza aggravante del carattere armato dell'associazione la sentenza ha richiamato osservazioni già svolte in precedenza;
in particolare viene in rilievo la conversazione nella quale il ricorrente aveva manifestato l'intenzione di distruggere l'oggetto rinvenuto nei pressi del bar Jolly prendendolo a fucilate ed il IC aveva suggerito di fare uso un calibro 12, il che indica una effettiva disponibilità di armi da parte del gruppo organizzato e la loro messa a disposizione per comuni intraprese criminose.
4.8 Infine, anche la ritenuta sussistenza della recidiva ha trovato giustificazione nella valutazione dei giudici di merito per la precedente condanna per rapina a mano armata, riportata dal BU, rispetto alla quale la condotta partecipativa è stata ritenuta espressione di incrementata pericolosità sociale senza che sul punto possa muoversi alcuna censura di motivazione o di violazione dell'art. 99 cod. pen.. Il ricorso, infondato in tutte le sue deduzioni, va dunque respinto.
5. RE IS ha censurato la sentenza impugnata unicamente in riferimento al diniego dell'applicazione dell'art. 8 della L. n. 203/91 nella massima estensione possibile e delle circostanze attenuanti generiche. La sentenza ha espresso piena adesione alle valutazioni condotte dal primo 56 upعاهر giudice sotto entrambi i profili di contestazione;
ha osservato che rigetto della richiesta di applicazione delle attenuanti generiche era motivato adeguatamente a ragione dell'intento utilitaristico perseguito dal IS con la scelta della collaborazione, non indicativa di un effettivo pentimento rispetto ai reati di particolare gravità commessi, quanto dall'intento di salvaguardare se stesso ed i propri familiari da possibili azioni lesive e dai sospetti di ruberie dei fondi di pertinenza dell'associazione. Per contro, col ricorso s'invoca una riduzione della pena che è priva di una reale giustificazione e che si affida alla dedotta utilità dell'apporto conoscitivo offerto al processo, ma senza alcuna specificazione dei profili fattuali o giuridici non considerati dai giudici di merito. Del pari anche la pretesa applicazione delle attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen. è sostenuta dalla rappresentazione di elementi favorevoli, che sono stati genericamente richiamati, quali il percorso di collaborazione, che è stato già apprezzato col riconoscimento dell'attenuante speciale di cui all'art. 8 L. n. 203/91, la personalità e le condizioni di vita individuale, familiare e sociale del ricorrente, che non sono stati illustrati nella loro valenza positiva, ma solo enunciati, cosa che non consente a questa Corte di riscontrare i vizi denunciati in ordine al trattamento sanzionatorio. Il ricorso va dunque respinto.
6. EN IO ha censurato giudizio di responsabilità in ordine al delitto di partecipazione ad associazione di stampo mafioso.
6.1 La sentenza al riguardo ha valorizzato le dichiarazioni, ritenute attendibili e convergenti su fatti appresi anche per scienza personale, rese dal IS e dall'NO, i quali avevano definito EN IO, riconosciuto in fotografia, quale affiliato della famiglia mafiosa barcellonese, facente capo a CA D'CO, di cui era uomo di fiducia e quale braccio destro di OT MB, suo compare e cogestore delle bische clandestine. Ha quindi respinto per la sua infondatezza l'obiezione difensiva che aveva segnalato l'acquisizione delle dichiarazioni del IS dopo il termine di 180 giorni dall'inizio della collaborazione: al riguardo ha analizzato ognuno dei verbali contenenti le sue propalazioni per evidenziare che quelle contenute nel verbale del 25/1/2013, redatto a ridosso della scadenza del predetto termine, costituivano una più dettagliata descrizione di informazioni già rilasciate in precedenza e che comunque erano utilizzabili anche a ragione della scelta del ricorrente di accedere al giudizio abbreviato. A riscontro di quanto affermato dal IS, caratterizzato da coerenza logica e da puntualità, ha indicato il narrato dell'NO, il quale aveva confermato che il IO apparteneva al gruppo del D'CO ed era preposto al controllo del gioco d'azzardo clandestino con funzioni, sia di sorveglianza dello svolgimento delle scommesse, sia di gestione degli uomini posti all'esterno a controllare l'eventuale sopraggiungere delle forze 57 dell'ordine e gli avventori, notizie apprese tanto dal padre defunto, assiduo giocatore presso le bische dei D'CO, quanto per esperienza diretta, maturata con la frequentazione di quei ritrovi. Inoltre, ha proceduto ad una lettura delle propalazioni dei predetti collaboratori unitamente alle altre emergenze probatorie. In tal senso ha fatto riferimento: -a quanto emerso sulla vicenda estorsiva di cui al capo 14), alle dichiarazioni della persona offesa FR SC, secondo quale il IO per incutergli timore ed indurlo ad adempiere aveva menzionato la persona di OT MB come soggetto detentore dei suoi assegni, ed alle conversazioni intercettate, dalle quali era emerso il timore che anche i ES avevano mostrato nel rapportarsi al IO nella consapevolezza della sua caratura mafiosa;
-ai servizi di osservazione, condotti dalla polizia giudiziaria, che avevano riscontrato come il IO fungesse da autista del cugino NT NE, inteso col soprannome di "EL, impossibilitato a condurre l'autovettura perché sottoposto alla sorveglianza speciale di p.s.; -alla conversazione intercettata tra FR TI e FI De QU del 28/2/2013, nel corso della quale il primo si era mostrato critico nei confronti delle nuove leve della famiglia mafiosa, che avevano assunto posizioni di rilievo nel suo ambito pur senza esserne degne e stavano facendo confusione, menzionando esplicitamente "IN EL e EN IO. Da tale compendio probatorio la sentenza ha tratto la conclusione dell'acquisizione di plurimi riscontri oggettivi alle dichiarazioni accusatorie provenienti dal IS, il quale aveva descritto anche la particolare vicinanza tra il NE ed il IO, e dall'NO.
6.2 La difesa con l'impugnazione oppone delle serrate critiche al giudizio di attendibilità di tali fonti dichiarative, di cui assume l'inverosimiglianza, la genericità, l'approssimazione, l'enfatizzazione voluta e la carenza di autonomia. Molte delle doglianze espresse col ricorso dell'avv.to NE sono state già esaminate in riferimento alla posizione del coimputato BU. Va soltanto ribadito che non possono essere posti in discussione l'effettiva appartenenza del IS al contesto mafioso barcellonese ed il suo attivismo criminale nel compimento di singoli reati fine, perché oggetto di accertamento giudiziale irrevocabile, il che di per sé esclude qualsiasi errore nel valutare come genuina la sua narrazione, non riconducibile al parto di una fantasia malata o esaltata da manie di grandezza e rende irrilevanti le sulla implausibilità della sua ascesa delinquenziale. Quanto alla censure progressione delle sue rivelazioni, non pare che la migliore descrizione di circostanze già rivelate in precedenti verbali comprometta la costanza del narrato, 58 شهر mentre il difetto di autonomia rispetto alle precedenti propalazioni del AN e del LL è stato già escluso dalla Corte distrettuale, che ha evidenziato la non coincidenza delle rispettive dichiarazioni anche sotto il profilo della diversa collocazione cronologica dei fatti riferiti. Va, infine, segnalato che le doglianze sul tenore farneticante ed inverosimile di alcune affermazioni del IS, non coerenti con il tipico agire mafioso e con il clima di segretezza imposto dall'organizzazione, sono proposte mediante un rinvio ai motivi di appello, ma in assenza della specifica trascrizione dei passaggi dei relativi verbali che dovrebbero rivelare il vizio logico o di omissione della motivazione, asseritamente priva di adeguata replica a quanto dedotto con l'atto di gravame. Ed anche in ordine all'NO la sentenza ha già esplicitato le ragioni della ritenuta affidabilità della fonte che non risulta essersi limitata a ripetere quanto appreso dall'ordinanza di custodia cautelare, né a riferire soltanto quanto appreso dal padre: lo stesso ricorrente ammette che il collaboratore aveva descritto condotte verificatesi all'interno della bisca di San IO, constatate personalmente ed inerenti l'attività criminosa svolta dal IO su incarico e nel comune interesse di altri esponenti mafiosi. Si tratta di circostanza che, per quanto esposto in sentenza, non riprende argomenti già esposti dal IS, né da altri collaboratori prima di questi, mentre la doglianza che sollecita a trarre "tutte le conseguenze valutative e processuali" dal fatto di avere descritto l'NO fatti appresi da altri è generica perché non esplicita se da ciò debba derivare l'inutilizzabilità della fonte indiretta, oppure soltanto la sua inattendibilità: sotto il primo profilo la questione non è deducibile nel giudizio abbreviato ed il secondo aspetto ha già trovato soluzione logica e giuridicamente corretta da parte dei giudici di merito.
6.3 La difesa critica anche la considerazione degli elementi di riscontro e la ravvisata convergenza con le fonti dichiarative: assume che la frequentazione col NE aveva giustificazione lecita per i rapporti familiari e lavorativi che li univano, che la conversazione intercettata nei confronti di FR TI era priva di valore indiziante poiché l'interlocutore non era esponente mafioso e le espressioni di riprovazione per il "fare confusione" del LA e del IO non alludono al compimento di attività criminosa e che la vicenda in danno dello SC è stata ridimensionata nella sua gravità per la riconduzione della fattispecie concreta all'ipotesi di cui all'art. 393 cod. pen.. In tal modo il ricorso, in parte sollecita a questa Corte una rilettura in chiave alternativa dei dati probatori, che non può essere condotta in sede di legittimità e comunque non scalfisce sul piano logico la correttezza del ragionamento valutativo esposto in sentenza. Invero, è stato ritenuto che, nonostante il documentato rapporto lavorativo svolto dal IO alle dipendenze dell'impresa di NT NE operante nel settore del 59 commercio di bestiame, l'intensità e la frequenza dei rapporti intrattenuti con questi aveva trasceso le esigenze di svolgimento dell'attività lavorativa, avendo ad oggetto le esigenze personali di spostamento del NE, al quale il IO aveva fatto da autista per l'impedimento a guidare derivante dalla sottoposizione a sorveglianza speciale di p.s.. Anche il dialogo captato il 28/2/2013 è stato letto in modo logico e fedele al testo trascritto come riferito alle dinamiche interne del gruppo mafioso barcellonese per l'accenno operato dall'TI a un soggetto che era atteso dovesse uscire, sottinteso dal carcere, la cui assenza aveva consentito ai "carusi", ossia ai giovani menzionati esplicitamente e con i quali egli non voleva avere a che fare, di alzare la testa e di fare confusione. Per quanto non siano specificate le iniziative non condivise dall'TI in termini apertamente criminali, ciò nonostante, non è consentito a questa Corte interpretare in chiave lecita la conversazione secondo quanto preteso dalla difesa perché tanto implicherebbe una indebita incursione nella valutazione dei dati probatori e perché nella valutazione operatane in sentenza non è dato rinvenire alcun profilo di manifesta illogicità, tanto più che nessuna spiegazione alternativa e plausibile è stata offerta in chiave difensiva. Infine, si è già diffusamente trattato anche il tema dell'estorsione consumata e tentata in danno dello SC: i toni intimidatori e risoluti impiegati dal IO, l'evocazione del nome dell'MB, il clima pesantemente minatorio nel quale lo SC ed anche gli stessi creditori ES si erano trovati ad operare, tanto da avere il primo parzialmente adempiuto ed i secondi da avere rinunciato ad agire per recuperare quanto incassato dal IO, sono stati posti in evidenza come tipici dell'agire mafioso di chi sa di poter contare sull'appartenenza all'organizzazione e sulla sua capacità di condizionamento e di ritorsione.
6.4 Infine, anche i motivi incentrati sul delitto di tentata estorsione quanto alla condotta che si assume essere stata commessa dal 22 aprile al novembre 2011, in punto di fatto la ricostruzione dei comportamenti tenuti ha fatto emergere che, oltre al contatto personale tra il ricorrente e lo SC, altre pressioni erano state esercitate su quest'ultimo mediante le visite che il AG aveva effettuato anche presso l'abitazione dei genitori del debitore e mediante autentici pedinamenti, di cui la persona offesa in conversazione intercettata con FR ES si era lamentata per l'insistenza e la determinazione con la quale gli erano stati rivolti i solleciti anche dopo che il IO aveva appreso delle istruzioni impartite dai creditori stessi di effettuare altri pagamenti soltanto a mani loro. La richiesta era stata formulata in termini minacciosi e con una reazione adirata che aveva fatto temere ritorsioni ed azioni lesive, tanto da avere indotto lo SC a sporgere denuncia ed il ES a riferirgli che con questi soggetti, indicati al plurale, non era possibile parlarci perché non era possibile dirgli niente, alludendo 60 up quindi all'imposizione mafiosa subita in qualche modo da entrambi. La pretesa avanzata dal IO era dunque rimasta priva di qualsiasi titolo ed era stata reiterata in toni minatori con modalità che, con motivazione adeguata e logica, sono state dai giudici di appello ricondotte al tipico agire mafioso, sia per la durezza e l'intransigenza della richiesta, sia per il riferimento a noto esponente mafioso, l'MB, coinvolto nella gestione delle bische clandestine, asseritamente interessato alla vicenda per avere ottenuto gli assegni versati dallo SC e tratto in arresto per altre vicende nel periodo di compimento delle condotte incriminate. In definitiva la sentenza impugnata risponde in modo congruo e razionale a tutte le obiezioni mosse dal IO, il cui ricorso va respinto.
7. Il ricorso proposto da ES AF, incentrato sul solo trattamento sanzionatorio, è parzialmente fondato e va accolto nei termini che verranno specificati.
7.1 Non può accogliersi il primo motivo: risponde al vero che la Corte distrettuale ha errato nell'individuare quello associativo quale reato più grave tra quelli ascritti al AF, mentre, per i più elevati limiti edittali di pena discendenti dalla contestazione della circostanza aggravante di cui all'art. 7 L. n. 203/91 e per la necessità di considerare le fattispecie in astratto, avrebbe dovuto ritenere tale quello di estorsione. Non risulta però che il ricorrente possa vantare un interesse concreto a far valere la relativa violazione di legge. Non è, infatti, dedotto che dalla corretta applicazione dei criteri legali sarebbe discesa l'individuazione anche di una pena base diversa o comunque meno afflittiva.
7.2 Va, invece, accolto il secondo motivo: nello stabilire la pena di anni tre di reclusione per il reato satellite già separatamente giudicato, in aumento di quella fissata come base di computo, motivato per la gravità del fatto in relazione al contesto più generale di commissione, la Corte distrettuale non ha fornito alcuna indicazione dell'avvenuta applicazione della diminuente di un terzo, spettante ai sensi dell'art. 442 cod. proc. pen. in dipendenza dell'accesso al rito abbreviato. Pertanto, la sentenza va parzialmente annullata con rinvio sul punto per nuovo giudizio alla Corte di Assise di appello di Reggio Calabria, che dovrà chiarire il criterio di commisurazione del trattamento sanzionatorio;
nel resto il ricorso va respinto.
8. CA AF è stato condannato in ordine al solo delitto di cui al capo 1) di partecipazione ad associazione di stampo mafioso.
8.1 La sentenza in verifica al riguardo ha fondato la conferma del giudizio di responsabilità sulla valutazione di affidabilità delle dichiarazioni accusatorie provenienti dal IS che lo aveva indicato, specificandone nome, età, luogo di abitazione e soprannome di "Pistolo", tra i giovani che avevano fatto parte nel 61 ма periodo 2009-2011 al gruppo organizzato dallo stesso e ne aveva descritto le intraprese criminali nei settori dei danneggiamenti e delle intimidazioni a fini estorsivi, delle rapine e del progettato attentato alla vita di CA GI. Ha, rilevato però che quanto riferito dall'NO, per il quale egli, noto con lo stesso soprannome indicato dal IS, dal 2012 era entrato a far parte unitamente a US EA, SE OR e US UN ed altri, del gruppo da cui capeggiato ed attivo nella zona di ZZ T'AN e si era reso responsabile di plurime azioni delittuose in danno degli imprenditori locali, detenendo anche un fucile cal. 12 nell'interesse della consorteria, era riferito ad un diverso periodo temporale e non poteva riscontrare quanto riferito dal IS. Ha però ritenuto di non poter tenere conto di quanto riferito dall'NO per il sospetto di un intento vendicativo nei confronti del ricorrente, da lui sospettato di avere preso parte all'omicidio del padre. Ha individuato comunque altri elementi di riscontro autonomi alle propalazioni del IS, costituite: -da numerosi contatti telefonici intercorsi tra il ricorrente, il AC NO, il IO e RE FO, come emersi nell'ambito del procedimento c.d. "Mustra"; -dai dialoghi intercettati nei confronti del IS detenuto nei quali costui, appreso che CA IO era stato aggredito, con apprensione aveva sollecitato il RA a mettersi alla ricerca anche del "Pistolo" per sapere se informato dell'accaduto ed invitare alla prudenza, a stare a casa ed a lavorare lo stesso e gli altri appartenenti al gruppo nel timore di altre analoghe iniziative in loro danno, espressioni ritenute indicative del legame criminale esistente tra il IS e gli altri giovani oggetto delle sue preoccupazioni e raccomandazioni;
-dal messaggio telefonico col quale la giovane legata sentimentalmente al ricorrente lo aveva chiamato col soprannome "Pistolo"; -dalle acquisizioni probatorie ottenute nel separato procedimento per i reati di porto di arma, danneggiamento e minacce in danno di NT FF, oggetto di intimidazione da parte di US EA, che gli aveva conteso i favori di una giovane dipendente dello stesso FF, secondo il quale il EA era solito associarsi a CA AF e CA IO, presenti anche durante i plurimi incontri avvenuti per chiarire il dissidio in atto;
-dalle intercettazioni telefoniche e dal controllo sui dati del traffico telefonico, condotti nei confronti del EA ed all'interno dell'autovettura in uso al IO, che avevano offerto ulteriore riscontro dei contatti in numero elevato intercorsi tra il ricorrente, il IO ed il IS, dei dialoghi tra costoro e dei riferimenti al ricorrente appellato "Pistolo", alla sottoposizione di costanti controlli da parte dei Carabinieri, alla commissione da parte del AF, armato di pistola, di una rapina 62 con il IO, il quale ne aveva descritto le fasi concitate, il rischio corso, le percosse ricevute dalla propria madre quando aveva scoperto parte della refurtiva nascosta nel garage di casa. Tali elementi sono stati fondatamente considerati convergenti con le dichiarazioni rese dal IS circa l'intraneità del ricorrente al sodalizio mafioso facente capo al IS stesso ed il suo coinvolgimento in iniziative delittuose.
8.2 Non hanno fondamento le critiche difensive, incentrate su meri profili di fatto.
8.2.1 I contatti telefonici e personali valorizzati in sentenza non sono per nulla numericamente esigui, né sporadici;
i dialoghi captati sono stati considerati come significativi della comune denominazione del ricorrente del soprannome di "Pistolo" e del legame di correità con altri giovani del gruppo del IS anche nella commissione di rapine e tali emergenze sono state correttamente poste in relazione alle accuse provenienti dal IS per averne offerto oggettiva conferma. Non risulta poi l'assoluta identità di elementi probatori posti a fondamento della pronuncia di condanna e dell'ordinanza di custodia cautelare, che comunque era stata annullata nel relativo subprocedimento dalla pronuncia della Corte di cassazione per vizio di motivazione, ossia per non avere adeguatamente argomentato il Tribunale del riesame la funzione di riscontro alla chiamata in correità proveniente dal IS svolta dagli altri elementi acquisiti, lacuna che risulta adeguatamente colmata nel presente giudizio a cognizione piena.
8.2.2 Va poi ricordato in punto di diritto che la funzione dell'elemento oggettivo di riscontro non è quella di offrire diretta dimostrazione del fatto da provare. E' noto che la necessità dell'acquisizione di elementi di riscontro è imposta dalla formulazione del terzo comma dell'art. 192 cod. proc. pen. laddove menziona in modo generico gli "altri elementi di prova" che confermino l'attendibilità delle dichiarazioni del propalante, da intendersi nel loro complessivo contenuto e non per ciascuno dei punti riferiti. Per tali, secondo pacifico orientamento, devono intendersi elementi di qualsiasi tipo e natura, -prove storiche dirette, ma anche ogni altro elemento probatorio indiretto-, purchè dotati di autonomo significato rappresentativo, basati su dati oggettivi apprezzabili e non su mere congetture soggettive e correlati con i fatti di reato contestati, sicchè il riscontro non può esaurire la propria funzione nella conferma dell'attendibilità soggettiva del dichiarante, ma deve riferirsi all'addebito mosso all'imputato, in modo che da esso si possa risalire, con logica deduzione, all'oggetto dell'accusa. Non è però richiesta una capacità dimostrativa autonoma dell'elemento di riscontro, che deve operare soltanto quale conferma delle dichiarazioni accusatorie, in quanto, diversamente, non sarebbe più applicabile la regola di giudizio di cui al terzo comma dell'art. 192 63 cod. proc. pen., ma i principi sulla pluralità delle prove e sul libero potere di selezione di quelle più affidabili e convincenti da parte del giudice (Cass. sez. 6 n. 4108 del 17/2/1996, Cariboni, rv 204439). L'assenza di precise indicazioni normative contrarie ha indotto a ritenere che i riscontri non debbano necessariamente essere di natura diversa rispetto alla fonte da corroborare, potendo trattarsi anche delle dichiarazioni rese da altro chiamante in correità o in reità ed in questo caso secondo caso il loro utilizzo richiede un maggiore rigore valutativo, che si deve tradurre nel correlativo sforzo motivazionale, volto a riscontrarne: -la convergenza in ordine al fatto materiale oggetto della narrazione, da apprezzarsi comunque non come assoluta coincidenza delle versioni riferite, ma quale corrispondenza del nucleo essenziale e significativo della vicenda fattuale descritta;
-l'indipendenza, in quanto non originate da intese fraudolente ○ da altri condizionamenti;
-la specificità per essere corrispondenti nella descrizione del fatto nella sua oggettività e nella sua riferibilità al chiamato;
-l'autonomia genetica, ossia la provenienza da fonti diverse al fine di scongiurare la circolarità della notizia, che, se proveniente da unico dichiarante, vanificherebbe la funzione di riscontro oggettivo e la pretesa convergenza. Si è già affermato da parte di questa Corte e qui si ribadisce che, in tema di chiamata in correità relativa al delitto di partecipazione ad associazione mafiosa, gli elementi di riscontro non devono offrire conferma di singoli episodi e di specifici comportamenti oggetto della narrazione da verificare, quanto della condotta partecipativa caratterizzata da stabile e volontaria compenetrazione del soggetto nel tessuto organizzativo del sodalizio, che costituisce l'unico "thema decidendum" (Cass. sez. 2, n. 24995 del 14/05/2015, P.G., Rechichi e altri, rv. 264380; sez. 5, n. 17081 del 26/11/2014, dep. 23/04/2015, Bruni e altri, rv. 263699; sez. 5, n. 21562 del 03/02/2015, ORsi e altri, Rv. 263704). Pertanto, la conferma dell'attendibilità di un'accusa mossa da un collaboratore di giustizia può essere costituita dalla dichiarazione di un altro collaboratore avente ad oggetto un fatto diverso, ma comunque significativo del vincolo partecipativo all'associazione, a nulla rilevando che il riscontro attenga ad un accadimento collocabile in un diverso contesto temporale, se quest'ultimo sia comunque compreso nel periodo di contestazione del reato, appunto perché il "fatto" da dimostrare non è il singolo comportamento dell'associato, ma la sua appartenenza al sodalizio (Cass., sez. 2, n. 18940 del 14/03/2017, Musacco e altri, rv. 269659; sez. 2, n. 6272 del 19/01/2017, Corigliano e altri, rv. 269294; sez. 6, n. 9185 del 25/01/2012, Biondo e altri, rv. 252281; sez. 6, n. 24469 del 05/05/2009, Bono e altro, rv. 244382). Del resto la giurisprudenza di questa Corte ha già avuto modo di evidenziare come, 64 quando non sia assistita dalla rituale affiliazione, anche la messa a disposizione della persona e delle sue risorse assume un valore significativo ai fini della partecipazione quando sia prestata in favore della cosca mafiosa, dell'organizzazione e non di suoi singoli esponenti, ancorchè collocati in posizioni di vertice (Cass. sez. 1, n. 26331 del 7/6/2011, Nucera, rv. 250670). Per contro la difesa pretende che i dati valorizzati in funzione di conferma del collaboratore IS siano dotati di propria forza dimostrativa, il che prospetta una impostazione in diritto non condivisibile per le ragioni già esposte.
8.3 Non è censurabile giudizio di colpevolezza nemmeno sotto il profilo dedotto nel secondo motivo di ricorso. L'appartenenza ad un gruppo criminoso diverso ed autonomo rispetto alla famiglia mafiosa barcellonese, che il IS ed in suoi accoliti avevano inteso soppiantare nel territorio di Terme Vigliatore, costituisce doglianza in punto di fatto, che non risulta essere stata devoluta alla cognizione dei giudici di appello con i motivi di gravame e non può dunque essere oggetto di valutazione per la prima volta ad opera di questa Corte. Ed anche la contestazione sulla mancata elevazione nei confronti del ricorrente di un addebito di partecipazione ad associazione di stampo mafioso nell'ambito del procedimento penale denominato "Mustra", nel quale i soggetti indicati come sodali dal IS erano stati accusati del delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen. -nella specie sempre alla famiglia barcellonese, il che smentisce la fondatezza della censura sopra esposta, per quanto deducibile dalla sentenza allegata al ricorso del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto del 13/7/2015-, non prova nulla poiché non è dato conoscere, in quanto non dedotti, quale consistenza dimostrativa avessero assunto gli elementi probatori raccolti in quella sede e quali motivazioni fossero alla base delle scelte dell'ufficio requirente.
8.4 Infine, non ha pregio nemmeno la doglianza incentrata sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, che la Corte distrettuale ha motivato per l'insufficienza dimostrativa della formale incensuratezza dell'imputato a fronte della gravità del suo coinvolgimento nelle vicende associative. Che poi il primo giudice avesse ritenuto di commisurare la pena in prossimità del minimo edittale a ragione di una valutazione di modesta gravità dei fatti non consente di ravvisare la contraddizione denunciata in ricorso, sia perché la Corte di appello non avrebbe potuto elevare la pena in assenza di una precisa iniziativa impugnatoria del p.m., sia perché è giuridicamente corretto il rilievo per il quale l'assenza di precedenti condanne non costituisce valida ragione per applicare le circostanze attenuanti generiche, ostandovi il disposto dell'art. 62 bis cod. pen., comma 3. Il ricorso, infondato in tutte le sue deduzioni, va respinto.
9. TO IN LO ha censurato il giudizio di responsabilità con argomenti 65 лод che in primo luogo sono comuni anche alle posizioni dei coimputati NO, NT EO, CA MA e EN IO e che sono state già oggetto di disamina in riferimento alla posizione di quest'ultimo con osservazioni, cui si rimanda per evitare inutili ripetizioni.
9.1 Ulteriori doglianze sono esposte nel secondo motivo del ricorso cumulativo, che addebita alla sentenza impugnata vizi motivazionali in realtà insussistenti.
9.1.1. A carico del ricorrente è stata posta la chiamata in correità del IS, che lo aveva descritto quale appartenente al gruppo mafioso facente capo al IC e suo stretto collaboratore, circostanza appresa in occasione della convocazione presso il bar Jolly di Barcellona, ove il IC aveva discusso col collaboratore del riparto dei proventi dell'attività estorsiva e, all'esito dell'incontro, aveva incaricato i due giovani presenti, ossia il LO e FR RI, di recarsi con lui presso la sua abitazione a ritirare il denaro ricavato dalle estorsioni. La sentenza ha dunque analizzato anche le dichiarazioni del CU, il quale aveva confermato il rapporto di collaborazione tra il IC ed il LO, suo fidato accolito e da questi più volte incaricato di ritirare denaro da altri soggetti verosimilmente ottenuto mediante attività estorsiva e quelle di RE NO, che lo aveva indicato col soprannome di "EN u iaddu", lo aveva definito un appartenente al gruppo del IC, dal quale era stato incaricato unitamente ad NT OR di contattare commercianti ed imprenditori della zona di Barcellona Pozzo di Gotto, di Milazzo e di Terme Vigliatore per riscuotere il prezzo delle estorsioni e ne aveva riferito la partecipazione alla spedizione punitiva
contro
FI UN, percosso violentemente dal LO e da altri due soggetti, uno dei quali NT EO, perché sospettato essere autore di un progetto di attentato contro il EO e per costringerlo a restituire un fucile datogli in custodia dal IC, circostanza appresa dallo stesso UN. Ha aggiunto che sempre il LO nel periodo successivo all'uccisione del IC aveva contattato lo stesso NO perché unitamente agli esponenti del suo gruppo continuassero a percepire i proventi delle estorsioni da consegnare poi allo OR come avevano fatto sino a che il IC era rimasto in vita, proposta che non aveva avuto seguito in quanto l'NO aveva deciso di sciogliere il proprio gruppo per la scarsa fruttuosità dell'attività criminosa, i cui proventi erano stati dirottati in favore dei barcellonesi.
9.1.2 La Corte distrettuale ha rimarcato la convergenza di tali propalazioni e l'autonomia del narrato dell'NO, riguardante anche circostanze apprese personalmente e non riferite dagli altri collaboratori, oltre all'acquisizione di plurimi elementi oggettivi di conferma. Ha richiamato al riguardo le conoscenze apprese sul pestaggio del UN, realmente verificatosi in data 12 gennaio 2013, dodici giorni dopo l'uccisione del IC, allorchè il UN era stato prelevato ed aggredito 66 da tre soggetti, uno dei quali, IO OF, fruitore di un'autovettura all'interno della quale era in corso un servizio di intercettazione ambientale, che aveva restituito in diretta lo svolgimento dell'episodio. Tale vicenda è stata posta in relazione ai contatti telefonici intercorsi tra il UN ed il LO nei giorni precedenti e successivi, nel corso dei quali quest'ultimo aveva intimato all'interlocutore con toni perentori la consegna di un "trapano impastatore”, quindi il UN aveva chiesto un incontro dopo avere inutilmente tentato di parlare con il EO. Anche successivamente al pestaggio il LO aveva ripetutamente contattato il UN per reiterare la richiesta di ottenere il trapano in restituzione. Tali circostanze e la non plausibilità di una richiesta avente ad oggetto uno strumento di lavoro, non compatibile con tanta insistenza e con il timore suscitato nel soggetto cui era rivolta, ha indotto la Corte di merito all'esito di un procedimento inferenziale corretto e ben argomentato a ritenere che effettivamente l'oggetto del contendere fosse l'arma detenuta dal UN e che gli accoliti del defunto IC avevano inteso recuperare.
9.1.3 Oltre a ciò in sentenza sono stati richiamati: gli esiti degli accertamenti di p.g., che avevano confermato il possesso da parte del LO di un veicolo, sottoposto ad intercettazione, rispondente per modello, marca e colore alla descrizione operata dal IS;
il rapporto di affinità con il coimputato ES AF;
i frequentissimi contatti, personali e telefonici, intercorsi tra il ricorrente ed il IC e con altri personaggi della medesima consorteria, quali lo OR e RE BU, confermati anche dai servizi di osservazione;
l'incarico affidato al ricorrente di gestire la cassa dell'organizzazione e di erogare gli "stipendi" agli associati nel periodo in cui il IC era stato tratto in arresto per il danneggiamento patito dal BO secondo quanto emerso da un dialogo intercettato in carcere tra predetto e la sorella, la quale gli aveva altresì riferito del ritrovamento all'interno della vettura di "EN", identificato nel LO, di una microspia;
le preoccupazioni manifestate dal LO per l'avvenuto ritrovamento sotto l'autovettura in uso a RE BU di un apparecchio magnetico per il rilevamento satellitare e per i pericoli derivanti dai colloqui intrattenuti in prossimità delle autovetture;
le cautele adottate assieme ad altri imprecisati soggetti per comunicare col IC detenuto senza destare sospetti, consistite nell'inviargli una lettera indirizzata ad altro soggetto ristretto nello stesso carcere senza apporre firme riconoscibili, secondo quanto rivelato durante conversazione intercettata in ambientale del 31/12/2011 mentre stava accompagnando la madre del predetto al colloquio in carcere;
la conversazione intercettata in ambientale tra la compagna di SA SC ed il padre, nella quale la donna aveva rivelato di avere ricevuto elargizioni di denaro da un soggetto indicato come il marito della persona che 67 f gestiva il negozio denominato UC e miele" ed identificata in AF SA, moglie del LO;
l'attività svolta quale buttafuori in collaborazione con RE BU nel servizio di vigilanza presso la discoteca Genesi di Portorosa;
gli incontri svoltisi tra LE TE, il LO e lo OR e quindi tra questi ultimi due ed il IC, oggetto di videoregistrazione mediante impianti installati nei pressi del bar Jolly. Inoltre, anche la vicenda relativa al delitto di cui al capo 5) è stata ritenuta significativa dell'effettiva intraneità al sodalizio mafioso perché dimostrativa della disponibilità di una pistola in capo al ricorrente mentre era in transito con la propria vettura e della conoscenza della relativa circostanza anche da parte del suo interlocutore OR, coimputato nel presente processo e parimenti ritenuto affiliato allo stesso clan mafioso.
9.2 Le numerose obiezioni mosse dalla difesa al predetto ragionamento valutativo non possono essere accolte.
9.2.1 Non risponde al vero che il IS abbia riferito soltanto circostanze apprese "de relato", avendo al contrario descritto quanto constatato nel corso di incontri personali col IC e col LO, finalizzati ad organizzare e disciplinare l'attività estorsiva, settore d'interesse criminale primario per l'associazione, che da esso traeva i mezzi per la propria sopravvivenza e per il sostentamento degli associati, sicchè correttamente quanto riferito dal IS è stato considerato integrare una chiamata in correità rivolta con ricchezza di dettagli descrittivi individualizzanti, che hanno trovato riscontro negli esiti dell'attività di indagine. Anche il dichiarato del CU è stato ritenuto utilizzabile sebbene non integrante una chiamata in correità, avendo il soggetto riferito quanto percepito grazie alla vicinanza e frequentazione del IC circa il legame criminoso che aveva unito costui al LO, particolare che riscontra esattamente il IS, così come lo conferma anche il narrato dell'NO, detentore di conoscenze apprese, sia per i propri rapporti col UN, sia per diretta esperienza. Del resto anche una fonte che abbia avuto conoscenza da altri dei fatti riferiti nel processo può fungere validamente da elemento di riscontro della chiamata in reità o in correità, secondo i noti principi espressi dalla sentenza Sezioni Unite, n. n. 20804 del 29/11/2012, dep. 14/05/2013, Aquilina e altri, rv. 255143. L'autorevole Collegio ha affermato che: "La chiamata in correità o in reità "de relato", anche se non asseverata dalla fonte diretta, il cui esame risulti impossibile, può avere come unico riscontro, ai fini della prova della responsabilità penale dell'accusato, altra o altre chiamate di analogo tenore, purchè siano rispettate le seguenti condizioni: a) risulti positivamente effettuata la valutazione della credibilità soggettiva di ciascun dichiarante e dell'attendibilità intrinseca di ogni singola dichiarazione, in base ai criteri della specificità, della coerenza, della costanza, della spontaneità; b) siano 68 عشر accertati i rapporti personali fra il dichiarante e la fonte diretta, per inferirne dati sintomatici della corrispondenza al vero di quanto dalla seconda confidato al primo;
c) vi sia la convergenza delle varie chiamate, che devono riscontrarsi reciprocamente in maniera individualizzante, in relazione a circostanze rilevanti del "thema probandum"; d) vi sia l'indipendenza delle chiamate, nel senso che non devono rivelarsi frutto di eventuali intese fraudolente;
e) sussista l'autonomia genetica delle chiamate, vale a dire la loro derivazione da fonti di informazione diverse". Tali requisiti sono stati riscontrati dai giudici di merito, il che conferma la legalità del procedimento valutativo seguito.
9.2.2 Risultano poi del tutto generiche e svincolate dal percorso giustificativo esposto in sentenza anche le obiezioni che contestano la valenza di riscontro delle circostanze relative al pestaggio del UN, che in tesi difensiva non presenterebbe aspetti di "mafiosità"; in tal modo si trascurano tutte le puntuali e coerenti osservazioni della Corte di appello anche in relazione all'oggetto del contendere ed al contesto complessivo di perpetrazione dell'aggressione, indicativa della violenza come strumento di risoluzione dei contrasti interni al gruppo del IC e della disponibilità di armi da parte della consorteria, che gli aggressori erano intenzionati a recuperare dal detentore. La difesa prospetta poi una lettura in chiave lecita, per ragioni amicali, della frequentazione tra il ricorrente ed il IC, tralasciando di confutare la loro comunanza di interessi delittuosi, le cautele osservate nel comunicare indirettamente, i timori per l'attività investigativa riguardante la sua persona e quelle degli altri affiliati, i gesti di operosa solidarietà verso i detenuti e la fiducia riposta dal IC nel ricorrente allorchè gli aveva affidato la cassa comune e la distribuzione delle somme disponibili tra gli affiliati. E' dunque evidente che le contestazioni difensive investono solo una minima parte del materiale probatorio e confutano in modo incompleto il procedimento inferenziale esposto in sentenza, di cui tentano di minimizzare la valenza dimostrativa, sicchè risultano aspecifiche ed inidonee a dar conto dei vizi motivazionali denunciati.
9.3 Anche le doglianze che riguardano la conferma del giudizio di responsabilità in ordine al delitto di cui al capo 5) sono prive di fondamento. La Corte distrettuale ha offerto una lettura logica, coerente e fedele al dato intercettativo del dialogo intercorso tra il ricorrente e lo OR durante il quale, nell'esprimere l'intento di sparare contro un bersaglio, si era registrato il tipico rumore di uno sparo. Non rileva che nel giorno di tale registrazione non si fosse accertato danno a cose e persone poiché è rimasto ignoto il luogo della sparatoria, il che ha impedito la conduzione di ogni verifica, mentre nulla induce a ritenere che esponenti mafiosi, adusi al ricorso alla forza ed alla violenza quale strumento di affermazione e di controllo del territorio d'influenza, potessero aver fatto uso 69 arma giocattolo, che non avrebbero avuto la necessità di sperimentare.
9.4 Infine, va disatteso anche il motivo relativo alla circostanza aggravante di cui all'art. 7 L. n. 203/91: la sentenza ha ritenuto sussistente l'aggravante per la caratura criminale del LO e per il fatto che il suo impiego in un luogo pubblico era avvenuto nel contesto di un dialogo con altro associato alla stessa cosca, che lo aveva incitato a sparare perché già a conoscenza del possesso della pistola. Tanto rende logico e consequenziale, oltre che effettiva la relativa motivazione, giudizio sulla detenzione e sul porto dell'arma per finalità proprie dell'associazione, che è notoriamente adusa a ricorrere alla violenza commessa con armi per la propria affermazione, cosa verificatasi anche nelle relazioni interpersonali tra associati e tra costoro e terzi estranei e per la realizzazione di atti intimidatori e lesivi. Per quanto esposto il ricorso del LO va respinto. 10. Il ricorso del IN è parzialmente fondato e va accolto per quanto in seguito specificato. 10.1 La sentenza in esame ha condotto una disamina attenta e puntuale del materiale probatorio acquisito a carico del ricorrente, essendosi avvalsa delle convergenti ed attendibili propalazioni dei collaboratori di giustizia AN e LL, -riscontrate dai controlli di p.g. sulla presenza del IN col LL, oppure con IA SA, in un'occasione con TI AB, in altra ancora con NO IS, sull'utilizzo da parte del IN di autovettura di proprietà del AN e poi, dopo l'arresto di questi, passata in uso al AB, suo successore alla guida della cosca-, per la ricostruzione delle condotte commesse nell'arco temporale compreso tra il 2007 ed il 2010, e di quelle provenienti dal IS e dall'NO per il periodo successivo. Il relativo apprezzamento si è tradotto nell'individuazione del diverso apporto offerto dal ricorrente alla cosca barcellonese, qualificato come concorso esterno in associazione di stampo mafioso per la prima frazione temporale allorchè egli, ancorchè non affiliato, si era reso disponibile, a richiesta di TI AB o del AN stesso, al compimento di truffe ed a singole azioni criminose di matrice intimidatoria in danno di imprese nell'ambito dell'attività estorsiva e come partecipazione per la successiva, nella quale era stato descritto dal IS come organico alla cosca di ZZ T'AN ed era stato investito dal IC, dopo l'arresto del IS stesso, di un qualche ruolo di responsabilità nella raccolta dei proventi delle estorsioni nella zona di Terme Vigliatore e nella successiva consegna al gruppo barcellonese dell'TI e del IC, tramite il IC, incarico che però non aveva potuto assolvere, non essendo stato previamente messo a conoscenza dell'identità degli imprenditori taglieggiati. Ha quindi evidenziato che anche l'NO, per averlo appreso, dapprima dal proprio padre GN, quindi da CA PE, da EL 70 BU e dallo stesso ricorrente, aveva riferito dell'inserimento di questi nella cosca mafiosa di Barcellona Pozzo di Gotto e ne aveva descritto alcune specifiche intraprese delittuose nel settore delle estorsioni in danno di due imprenditori, in un caso mediante collocazione di un ordigno esplosivo. La Corte distrettuale ha così ricostruito il ruolo ricoperto dal IN rispetto alla consorteria barcellonese come frutto di una vicenda personale e criminale, evolutasi nel tempo, che, da mera vicinanza e disponibilità a richiesta degli esponenti mafiosi allora collocati in posizione verticistica, si è trasformata in un apporto stabile con la durevole messa a disposizione della propria persona per le finalità dell'organizzazione. A riscontro della correttezza e rispondenza al vero di tale ricostruzione con riferimento alla più recente condotta partecipativa la sentenza ha indicato: -le conversazioni intercettate in carcere tra il IS ed il RA IN, nelle quali costoro avevano commentato la visita in campagna effettuata a IN da SS, -nome proprio del IN, soggetto che nella stessa giornata aveva contattato per telefono proprio IN IS-, il quale, pur non avendogli consegnato denaro, l'aveva rassicurato che i sodali mazzaroti non si sarebbero dimenticati del RA detenuto e per informarlo, su mandato del IC, che un tabaccaio di Barcellona Pozzo di Gotto, vittima di una truffa compiuta dal predetto RE IS che aveva ammesso il fatto e da OT, ossia l'MB, pretendeva un indennizzo, nonché del suggerimento impartito dal IN a IN di rispondere di non essere nelle condizioni di rimborsare alcunchè, non avendo denaro perché disoccupato;
-i documentati rapporti diretti e telefonici del IN col IS e col IO;
-il dialogo intercettato in data 29/8/2011, nel quale il IN aveva riferito al IS di non averlo potuto chiamare perché altra persona non nominata non voleva si parlasse al telefono di "quelle cose", promettendo di richiamarlo più tardi con altra utenza per concordare un incontro personale;
analoghe cautele erano state adottate anche dal IO nel colloquiare al telefono col IN, mentre più apertamente avevano trattato l'argomento riguardante la progettata apertura di una sala giochi in T'AN di Barcellona nei pressi dell'abitazione di RE FO e lo scambio di assegni;
-la preoccupazione di IN SB, soggetto vicino al IS, il quale aveva utilizzato anche la sua autovettura per recarsi a compiere un'estorsione ad un esercente, subendo l'arresto in flagranza, di avvertire il IN della cattura del IS;
-il dialogo intercettato tra il IC e l'imprenditore AU LO dell'1/10/2012, nel quale il primo aveva chiesto all'interlocutore, dal quale aveva appreso che l'indomani si sarebbe recato a ZZ T'AN, di avvertire 71 up RE NO di presentarsi con urgenza da lui, oppure di inviare "collo storto" soprannome del IN o qualcun altro di loro, alludendo quindi al gruppo mazzarota, nel quale aveva inserito anche il ricorrente;
-gli incontri personali tra il IN ed il IC, oggetto di intercettazione ambientale, nel corso dei quali avevano discusso di alcuni soggetti detenuti, tra i quali RE FO e dei trasferimenti da costoro subiti;
-le notizie che il IC, allorchè era stato ristretto in carcere per l'attentato al BO, aveva chiesto alla sorella ed ai familiari sul conto del IN, descritto nei caratteri somatici e nel nome, in occasione di colloqui in carcere intercettati;
-le dichiarazioni rilasciate dall'imprenditore EL CU sul fatto che il IN nel novembre 2011 dopo l'inizio dei lavori per la realizzazione del parco eolico di Fondachelli Fantina, si era presentato da lui, sostenendo di essere divenuto il nuovo reggente della cosca locale per chiedere un incontro con un suo collaboratore, CA UL, dal quale lo CU aveva poi appreso trattarsi del figlioccio di TI AB, circostanze ritenute coincidenti con quanto già riferito dal IS sul fatto che, dopo il proprio arresto, proprio il IN aveva ricevuto l'incarico di sostituirlo alla guida del gruppo e di riscuotere il prezzo delle estorsioni. 10.2 Non hanno pregio le censure difensive. Non giova al ricorrente assumere la divergente descrizione delle vicende riguardanti la sua persona, operata dai collaboratori di giustizia, dal momento che la Corte distrettuale ha contestualizzato i rispettivi apporti informativi in periodi ed in situazioni differenti senza rilevare una insanabile incompatibilità logica nel rispettivo narrato. Che poi non sia stato individuato il fattore specifico che aveva determinato il mutamento del ruolo del IN da fiancheggiatore a partecipe non priva di coerenza intrinseca e di razionalità il giudizio di responsabilità formulato a suo carico. Non è censurabile nemmeno l'utilizzo probatorio delle dichiarazioni dello CU ai fini del giudizio di responsabilità sulla condotta partecipativa: la statuizione di assoluzione del ricorrente dal delitto di cui al capo 7) non è stata motivata a ragione della ritenuta inaffidabilità della versione dei fatti che il teste, dopo un'iniziale reticenza, si era indotto a fornire, quanto della considerazione appropriata e coerente di quanto riferito dallo CU. ST ha affermato che dopo quella visita iniziale, meramente esplorativa, da parte del IN, non erano seguite richieste del pagamento di somme di denaro o di altre prestazioni, sicchè per la Corte di appello a quel primo contatto, -di certa verificazione, così come era certo che in quell'occasione il ricorrente aveva affermato di avere assunto il comando del paese sul piano criminale e mafioso-, non era consentito assegnare il valore di un approccio estorsivo per la sua intrinseca equivocità. Non è dunque riscontrabile alcun profilo di illogicità manifesta o di contraddittorietà tra la disposta 72 assoluzione e la valorizzazione delle rivelazioni dello CU a riscontro delle chiamate in correità del IS e dell'NO. Né può convenirsi con la difesa circa l'esclusiva dedizione del ricorrente ad attività estorsiva e l'insufficienza di tale impegno delittuoso a dar conto del suo effettivo inserimento organico nella formazione barcellonese: risponde al vero che il compimento di specifiche condotte estorsive non ha ricevuto sufficienti riscontri dimostrativi, ma i dati probatori acquisiti come analizzati in sentenza offrono univoche indicazioni dell'interazione del IN col IS e con altri esponenti mafiosi nell'assunzione di iniziative di comune interesse, nel compimento di truffe, nella trasmissione di messaggi riservati e nell'attribuzione di un incarico dirigenziale nel contesto mafioso. Infine, anche le obiezioni mosse al significato attribuito al colloquio con lo CU ineriscono a profili di fatto già adeguatamente esaminati;
va aggiunto che i rilievi sul coinvolgimento nei lavori di realizzazione del parco eolico di personaggi quali il TE ed il UL, ritenuti contigui alla mafia, avvalora l'accertamento esposto in sentenza e l'abbandono da parte del IN e di quanti a lui vicini del proposito estorsivo solo preannunciato, ma non portato a compimento nella consapevolezza di non poter esercitare intimidazioni su soggetti che per le relazioni già instaurate "erano al riparo da quel tipo di vessazione", come sostenuto in ricorso. Deve dunque concludersi che il giudizio di colpevolezza è stato correttamente dedotto dal materiale probatorio e che la relativa motivazione resiste alle censure difensive. 10.3 Ad opposte conclusioni deve pervenirsi quanto al trattamento punitivo. Sebbene oggetto di specifico motivo di gravame, riassunto anche nella sentenza in verifica, la Corte di appello, che pure ha correttamente escluso la recidiva, erroneamente ritenuta sussistente dal primo giudice, non ha poi reso alcuna giustificazione sulla decisione di diniego delle circostanze attenuanti generiche. E' dunque ravvisabile il vizio di omessa motivazione sul punto, il che comporta il parziale annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad opera della Corte di Assise di appello di Reggio Calabria, che, in piena libertà cognitiva, dovrà colmare la lacuna motivazionale riscontrata. Nel resto il ricorso va respinto. 11. RE NO col ricorso cumulativo a firma dell'avv.to NE ha esposto doglianze al giudizio di attendibilità dei collaboratori di giustizia che sono state esaminate in precedenza per le posizioni del IO e del LO, cui si rinvia. 11.1 A carico del ricorrente, condannato per concorso esterno in associazione di stampo mafioso, i giudici di merito hanno posto le accuse, stimate corrispondenti 73 ed affidabili, provenienti dai collaboratori di giustizia AN, LL ed NO, i quali lo avevaaveva indicato come soggetto non affiliato, ma disponibile a soddisfare singole richieste che gli erano state rivolte, mentre il IS ne aveva riferito la piena partecipazione al sodalizio in difformità dalle predette altre tre fonti dichiarative. In particolare per il AN ed il LL il ricorrente era un socio di fatto nella gestione di una sala giochi e nella ditta di movimento terra di CO FU ed GN NO, si era dedicato ai furti su incarico dei referenti mafiosi della zona quale forma di pressione sugli imprenditori per costringerli a sottostare ad estorsione o per fare un utilizzo diretto nell'esercizio dell'attività nel settore edile dei mezzi meccanici sottratti, ma si era anche prestato a compiere altre "attività collaterali" quali l'intestazione di imprese, l'emissione di fatture per operazioni inesistenti a copertura e giustificazione contabile del pagamento del prezzo delle estorsioni da parte delle imprese taglieggiate, la fissazione di appuntamenti e la trasmissione di messaggi agli esponenti mafiosi. Anche il IS aveva descritto gli interessi economici che avevano legato l'NO ad GN NO ed CO FU, la collaborazione dallo stesso svolta col ricorrente per la gestione di una sala giochi, pur avendo descritto in termini di intraneità il suo rapporto con l'organizzazione. A riscontro di quanto affermato dai collaboratori in sentenza si sono valorizzate le parziali ammissioni del ricorrente sulla gestione di una sala giochi con l'NO ed il FU, le vicende denunciate dall'imprenditore LE TE ed il conseguente accertamento dell'avvenuta emissione da parte della ditta di RE NO di fatture per l'importo di 38.000 euro, risultate pagate mediante assegni bancari tratti dal TE all'ordine dell'NO senza che costui avesse realmente mai svolto l'attività indicata documentalmente e fiscalmente. L'NO aveva, infatti, cambiato gli assegni per cassa in contanti lo stesso giorno dell'emissione ed il teste US IO, impiegato della ditta del TE, aveva escluso che egli avesse mai svolto attività lavorativa corrispondente alle fatture emesse. Sono stati altresì valorizzati quali dati di conferma dell'ipotesi accusatoria: i persistenti rapporti del ricorrente con i giovani NO anche dopo uccisione del padre GN, finalizzati ad occultare mediante interramento una pistola con il suo aiuto;
gli avvertimenti datigli dalla moglie sulla presenza delle forze dell'ordine nel corso di conversazioni intercettate e la richiesta del IC, rivolta a AU LO, che ne ha offerto conferma, di riferire al IN di recarsi da lui con urgenza l'indomani o di mandargli l'NO per qualche vicenda che riguardava i loro comuni interessi illeciti. Deve concludersi che la Corte distrettuale ha operato il corretto utilizzo probatorio delle chiamate in correità ed in reità provenienti dai collaboratori di 74 giustizia, la cui rievocazione del ruolo e delle attività delinquenziali dell'NO sono state motivatamente ritenute credibili e confermate dagli altri dati acquisiti ai fini della formulazione di un giudizio di colpevolezza, che è frutto di corretto procedimento inferenziale ed è stato adeguatamente motivato in modo tale da resistere alle censure mosse col ricorso. inammissibile11.2 Risulta dunque perché svincolata dal percorso argomentativo esposto in sentenza la censura di cui al primo motivo di ricorso proposto nell'interesse dell'NO, che contesta la legittimità del verdetto di responsabilità in ordine al delitto di partecipazione ad associazione mafiosa, posto che la condotta è stata rapportata alla diversa fattispecie del concorso esterno nell'associazione predetta, sicchè è priva di qualsiasi fondamento la deduzione sulla carenza di motivazione che nega gli elementi integrativi del delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen., che non gli è stato addebitato. 11.3 Va soltanto aggiunto che la difesa pare ignorare le ragioni del disposto annullamento da parte della Corte di cassazione del provvedimento del Tribunale del riesame, che aveva confermato la sottoposizione del ricorrente a misura custodiale, pronunciato per il rilievo del vizio di motivazione quanto alla gravità indiziaria del delitto di partecipazione ad associazione mafiosa senza avere considerato la diversa fattispecie ritenuta in sentenza. Non ha parimenti alcun fondamento l'obiezione che segnala l'inattendibilità del TE, poiché non dal portato accusatorio di tale fonte si sono dedotti elementi di conferma al racconto dei collaboratori circa le false fatturazioni operate dall'NO a copertura del versamento del prezzo delle estorsioni, quanto su altra testimonianza e sulla documentazione bancaria e fiscale acquisita, elementi che nell'impugnazione non si sono esaminati, né confutati per poterli privare di rilevanza dimostrativa. Risultano poi del tutto generici i rilievi sulle testimonianze "de relato" non riscontrate poiché non è dato comprendere a quali deposizioni si sia fatto riferimento, quale sia il loro contenuto e quale rilevanza esse assumano ai fini del giudizio di responsabilità; né vale a superare le criticità evidenziate il richiamo, altrettanto generico, ai motivi dell'atto di gravame, che sono rimasti del tutto imprecisati. Il ricorso va dunque respinto. 12. NT EO sempre per il tramite dell'avv.to NE ha contestato giudizio di responsabilità con argomentazioni che sono prive di fondamento. 12.1 A carico del ricorrente la sentenza in esame ha posto un compendio probatorio di solida coerenza e capacità dimostrativa, rappresentato dalle propalazioni dei collaboratori AN, LL, IS, NO e CU formulate nei seguenti termini: -il primo lo aveva descritto come affiliato alla famiglia barcellonese nel corso degli 75 anni novanta, particolarmente vicino all'esponente di vertice FI SI, a disposizione per l'attuazione delle sue direttive, per acquisire informazioni utili e per contribuire a realizzare singole azioni criminose;
-per il LL il EO, oltre ad essere legato al SI che, al pari di altri sodali, aveva anche ospitato durante la latitanza a seguito dell'emissione delle ordinanze di custodia cautelare nel procedimento "Mare nostrum", circostanza appresa per avere a sua volta contribuito alla loro protezione, si era reso autore di azioni estorsive;
-il IS ne aveva riferito il rapporto fiduciario col SI, il quale da latitante aveva proseguito nel condurre, tramite la sua persona e quella del IC, la direzione del gruppo, ragione per la quale egli si era rapportato con lui in numerose occasioni ed il ruolo avuto nell'esecuzione dell'agguato perpetrato in danno di CA GI nel senso che quando lo stesso IS, percepita l'ostilità maturata contro il GI anche nel SI e nel IC per i sospetti che si fosse appropriato dei proventi delle estorsioni, si era proposto per la sua eliminazione, il EO lo aveva sollecitato ad agire ed aveva poi consegnato al nipote BI EO l'arma impiegata nell'azione; nonostante il ferimento del bersaglio, il progetto non si era compiuto, ragione dei rimproveri del EO per avere coinvolto lui ed il nipote in un'iniziativa di tale gravità non previamente autorizzata dai capi barcellonesi, iniziativa che si era però ripetuta contro lo stesso soggetto nel marzo 2011 secondo quanto appreso da CA IO, che aveva raccolto le confidenze del EO, attribuitosi la paternità del gesto. -RE CU, a lui vicino per avere il RA sposato la sorella del EO, aveva descritto la sua vicinanza a FI SI, che, su sua richiesta, era stato ospitato da latitante presso l'abitazione di US CU, e gli incontri con il IC, aggiungendo che il rapporto tra i due si era deteriorato verso settembre 2012 allorchè il IC aveva tentato di sottoporre ad estorsione un imprenditore già vessato dal EO, il quale, per intercessione del proprio RA US, aveva anche preso le sue difese dopo una lite con un meccanico ed alcuni giovani del gruppo di TO FO, indotti, dopo il suo intervento, a scusarsi, compreso di avere a che fare con esponente mafioso. -L'NO aveva indicato nel EO un personaggio che aveva assunto importanza all'interno della famiglia barcellonese dopo gli arresti dell'operazione c.d. "Ghota" unitamente a IO IC, col quale aveva operato per conto di FI SI, occupandosi della riscossione di estorsioni e che quando la credibilità del IC era venuta meno per essersi trattenuto per sé parte delle somme riscosse, tanto da essere stato poi soppresso, il EO aveva assunto un ruolo ancor più di rilievo assieme ad NT OR ed era stato coinvolto nel pestaggio di FI UN, attuato per costringerlo a consegnare un fucile che gli 76 муمسر era stato dato in precedenza dal IC, circostanza appresa dallo stesso UN. Le informazioni così riassunte sono state ritenute attendibili, specifiche e convergenti nell'indicare nel EO un esponente mafioso, postosi in relazione con i più autorevoli personaggi dell'organizzazione per la realizzazione di comuni iniziative criminose. Sono stati altresì valorizzati quali riscontri: le conversazioni intercettate nell'ambito del procedimento c.d. "Mustra 1" evidenzianti i rapporti tra il IS ed il ricorrente, inteso col soprannome di TT;
l'accertamento dell'ospitalità data da RE CU, nipote del collaboratore di giustizia e figlio del di lui RA US, al latitante SI, tratto in arresto il 29/1/2013 presso l'abitazione dello stesso CU;
gli intensificati incontri tra il ricorrente ed i nipoti ER e IN, figli di US CU e fratelli di RE, nei giorni immediatamente successivi all'arresto del SI;
il messaggio che il ricorrente aveva inteso inviare nel corso di un dialogo intercettato con soggetto, identificato in un sottufficiale della polizia penitenziaria in servizio presso il carcere di ES, che ne aveva offerto conferma, al nipote arrestato col SI per il suo favoreggiamento di non "parlare con nessuno di nessuna cosa", al che l'interlocutore gli aveva suggerito di inviargli un telegramma scritto in modo strano, cosa che si era riscontrato essere realmente avvenuta;
l'identica esortazione a non parlare, ricevuta da RE CU da parte del RA ER nel corso di un colloquio in carcere, unitamente alla rassicurazione sul fatto che nessuno l'avrebbe toccato, secondo quanto appreso da un soggetto, definito il "principale", ma individuabile nel EO, il quale poche ore dopo l'arresto aveva incontrato il predetto nipote ER;
la vicenda del furto di alcuni mezzi subito dall'imprenditore Bernardino NZ il 29/3/2013, il quale, presentata la denuncia, si era poi rivolto al EO per recuperare quanto sottrattogli ed ottenere una riduzione dell'importo da corrispondere rispetto alla richiesta estorsiva ricevuta ed era stato da questi condotto negli uffici di FR TI, a sua volta imputato per il delitto ex art. 416 bis cod. pen. nel presente processo e contro il quale il EO, nel corso di un dialogo intercettato durante il viaggio per recarsi presso i suoi uffici, aveva espresso diffidenza ed una certa ostilità per non essere, né lui, né gli altri mai andati d'accordo con tale personaggio, accusato di avere sempre mangiato lui e di non avere fatto mangiare gli altri, così alludendo ad una gestione accentratrice degli affari criminali poco disponibile alle esigenze dell'organizzazione perciò criticata da un associato;
il commento sarcastico pronunciato dal IC parlando col coimputato CA MA, allorchè aveva esternato il timore che essendosi il EO, indicato col suo soprannome, legato ad una donna, avrebbero 77 شهر potuto procreare un figlio, che avrebbero dovuto piangersi loro nel senso che avrebbero dovuto contribuire alle spese anche del suo mantenimento. La valutazione congiunta e coordinata di tali risultanze è stata ritenuta coerente e confermativa delle chiamate in correità provenienti dai collaboratori di giustizia IS, CU ed NO, perché più specifiche rispetto a quelle dei collaboratori di più risalente emersione, e ha condotto a ravvisare nel ricorrente l'anello di congiunzione tra i vertici del sodalizio barcellonese e gli altri sodali, funzione svolta con compiti esecutivi, ma in continuità nel tempo dal 2010 in poi e tale da qualificare il suo ruolo come quello del partecipe. 12.2 A tale percorso argomentativo, logico e caratterizzato da coerenza intrinseca, la difesa ha mosso obiezioni già respinte in riferimento alle posizioni degli altri coimputati che hanno proposto un unico ricorso;
va soltanto aggiunto che l'impugnazione presenta la stessa carenza deduttiva già riscontrata in precedenza perché richiama censure formulate con i motivi di appello senza specificarne la consistenza e riportate in ricorso in modo del tutto generico. Resta da aggiungere che le doglianze sulla pretesa falsità delle dichiarazioni dell'NO sono confinate al riferito rapporto di affinità tra il ricorrente ed il SI, ossia ad un particolare del tutto secondario e trascurabile, che non intacca l'essenza dei fatti descritti. Del pari non hanno alcuna capacità confutativa per la loro genericità ed il tentativo di minimizzare il rilievo le censure sull'utilizzo dei riscontri oggettivi, in quanto le obiezioni: -sulla qualità di non intraneo del IS sono irrilevanti alla luce di quanto già osservato;
-sull'avvenuto arresto del SI presso l'abitazione del nipote del CU si affidano soltanto alla notorietà della circostanza, ma non smentiscono il legame tra il favoreggiatore ed il EO e tutte le altre emergenze valorizzate in sentenza sull'impartito ordine al predetto nipote di mantenere il silenzio durante il periodo di detenzione in carcere a ES in ossequio alla nota regola dell'omertà che contraddistingue i sodalizi mafiosi;
-sulla personalità negativa del CU non provano l'impossibilità concreta per quest'ultimo di apprendere le circostanze riferite in virtù dei suoi legami personali e familiari, oltre che per diretta percezione;
-sull'assenza di autonomia del narrato dell'NO non evidenziano profili di esatta corrispondenza con le rivelazioni di altri collaboratori, dalla quale poter inferire un adeguamento sospetto e strumentale;
-sulla vicenda del furto patito dal NZ la valutazione condotta dalla Corte distrettuale è perfettamente logica laddove ha evidenziato che l'intervento del EO era stato richiesto per la sua influenza all'interno del sodalizio e che le 78 ragioni di critica all'operato dell'TI avevano un significato soltanto perché espresse da intraneo alla stessa consorteria, non risultando mai nemmeno allegato, né tanto meno dimostrato, che il EO avesse un qualche interesse lecito in comune con l'TI, che potesse giustificare in modo plausibile un commento critico di tal natura. In definitiva, alla luce dei già richiamati principi interpretativi sulla funzione dei riscontri oggettivi alla chiamata in correità quando sia utilizzata per dimostrare la condotta partecipativa ex art. 416-bis cod. pen. e la superfluità di una loro diretta capacità rappresentativa delle singole circostanze riferite dai collaboratori, il ricorso va respinto perché del tutto infondato. 13. BI ZI EO ha contestato il giudizio di responsabilità per i reati di cui ai capi 23) e 24), basato sulle rivelazioni del IS e sulle testimonianze dei testimoni oculari, indicati a riscontro per l'assenza di convergenza delle notizie fornite e l'insufficienza degli elementi di riscontro acquisiti. 13.1 La sentenza al riguardo ha ritenuto di porre a carico del ricorrente plurimi elementi probatori, partendo dalle dichiarazioni accusatorie del IS che aveva rievocato le circostanze di commissione della rapina all'ufficio postale di Rodi Milici dallo stesso realizzata con alcuni complici, compreso il EO, nipote di IN TT: costui, dopo un preliminare sopralluogo, aveva fatto ingresso nella sede dell'ufficio postale fingendo di essere un cliente e provocando l'apertura della porta, grazie alla quale con i correi, travisati ed armati, erano entrati, e dopo essere stato quasi travolto dalla loro irruenza, si era subito allontanato a bordo della sua autovettura. La rievocazione dell'episodio, ritenuta precisa, dettagliata e coerente, è stata raffrontata e ritenuta convalidata dai dati informativi acquisiti a seguito delle condotte investigazioni, dalle informazioni dei testi oculari ed in particolare dalle immagini dell'impianto di videosorveglianza, le quali avevano consentito di riscontrare la presenza all'interno dell'ufficio postale di un giovane, vestito con una maglietta bianca a maniche corte con logo particolare e l'immagine dell'auto modello "maggiolino", bermuda, scarpe da tennis e cappellino con visiera, circa quarantacinque minuti prima della commissione della rapina per prelevare dei bollettini postali ed il suo ritorno unitamente ai rapinatori, che, nel fare irruzione dalla stessa porta, lo avevano travolto, quindi il suo allontanamento quando costoro costoro si erano avvicinati alla cassa. Di particolare rilievo è stata ritenuta la deposizione del brigadiere dei Carabinieri IL, il quale aveva potuto osservare la fuga dei malviventi a bordo di uno scooter scuro marca Suzuki con un conducente e due passeggeri travisati da passamontagna e con pistola in pugno, seguito da un'autovettura Alfa 147 di colore grigio condotta da persona anch'essa travisata da passamontagna. Quest'ultima è l'unica circostanza non corrispondente alla 79 descrizione dell'episodio fornita dal IS, ma stimata essere frutto di errata percezione da parte del IL, che avrebbe scambiato il cappellino indossato dal EO con un passamontagna, per la ritenuta illogicità della condotta consistita nell'aver dapprima fatto ingresso a volto scoperto per poi calzare un passamontagna all'atto della fuga, cosa che avrebbe potuto destare l'attenzione degli astanti. A corroborare la versione del IS si sono utilizzati: la disponibilità da parte del ricorrente di vettura Alfa 147 di colore grigio, corrispondente a quella vista dal IL, a bordo della quale egli era stato ripetutamente controllato in corrispondenza del periodo della rapina ed in un'occasione in compagnia del IS;
i rapporti abituali intrattenuti con questi;
il ritrovamento in sede di perquisizione domiciliare dei capi di abbigliamento corrispondenti esattamente a quelli indossati il giorno della rapina dal giovane ripreso dalle telecamere. La Corte distrettuale ha dunque affermato che la chiamata in correità, intrinsecamente attendibile del IS, è stata ritualmente riscontrata anche in ordine alla violazione della legge sulle armi, poiché, seppur non personalmente detenute e portate sul luogo della rapina, il ricorrente aveva concorso moralmente in tali condotte avendo con la propria partecipazione all'operazione criminosa rafforzato l'altrui proposito. 13.2 I motivi di ricorso ripropongono tematiche già affrontate e risolte con motivazione effettiva, logica e non contraddittoria, sulla difformità nella versione dei fatti fornita dal IS e dal IL. Le ulteriori censure sull'irrilevanza degli accertamenti sul veicolo nella disponibilità del ricorrente per l'assenza di prova certa circa la corrispondenza con quello avvistato dal IL, il quale non aveva annotato il numero di targa della vettura, peraltro molto diffusa per modello e colore, e dei contatti col IS, non tengono nel debito conto quale debba essere la funzione degli elementi di riscontro, che non è quella di rappresentare direttamente il fatto ignoto da provare, quanto di offrire conferma in via autonoma alla narrazione accusatoria del chiamante in correità. Nel caso specifico tale conferma è stata puntualmente ricavata da elementi di perfetta compatibilità e di sicura acquisizione, mentre il ricorso non tiene conto che i rapporti tra il ricorrente ed il IS erano stati accertati anche nel periodo antecedente la rapina e, seppur non inerenti ad attività delittuose, avvalorano la dedotta conoscenza e comunanza di interessi tra i due, mentre tutti i dati ricavabili dalle videoriprese sono stati motivatamente ritenuti corrispondere in modo preciso alle sue caratteristiche ed al suo abbigliamento. Inoltre, non ha alcun pregio nemmeno l'assunto basato sulla pretesa assenza di un qualche contributo prestato dal EO alla commissione della rapina, poiché, seppur egli non aveva minacciato alcuno e nemmeno prelevato denaro e valori, 80 مهر aveva effettuato un sopralluogo preliminare per verificare lo stato dei luoghi e poi aveva reso possibile ai correi l'ingresso nell'ufficio postale, fingendo di essere un comune ed innocuo cliente, il cui aspetto non aveva insospettito gli impiegati e li aveva indotti ad aprire la porta automatica, facendo così entrare anche i rapinatori, secondo una sequenza operativa puntualmente coincidente col narrato del IS. E' poi generico l'assunto secondo il quale il giovane cliente dell'ufficio postale ripreso dalle telecamere si sarebbe allontanato dal luogo ben prima che i malviventi realizzassero la rapina: in tal modo si afferma sussistere una discrasia col racconto del IS, che non è descritta nella sua consistenza e nella sua rilevanza, mentre i filmati avevano ripreso l'uscita dall'ufficio e non l'allontanamento del giovane, sicchè non è dato apprezzare sul piano probatorio e logico un distacco temporale tra il suo allontanamento e la fuga riferita dal IL, tale da essere incompatibile con la ricostruzione dell'episodio offerto dal IS e recepita in sentenza. 13.3 La difesa censura poi il giudizio di credibilità dell'apporto informativo offerto al processo dal IS, ma si appunta sulla sua carriera criminosa e sui suoi rapporti con gli altri esponenti della famiglia barcellonese, che assume essere stati inesistenti: trascura però che nello specifico la chiamata in correità nei confronti del EO ha riguardato esclusivamente la partecipazione concorsuale ad una rapina e che costituisce pacifico principio interpretativo, affermato da questa Corte, quello che consente la valutazione frazionata dei contenuti dichiarativi dei collaboratori di giustizia, la cui affidabilità va sondata in relazione a ciascun fatto riferito ed a ciascun soggetto accusato. Quanto alle accuse mosse nei riguardi del EO nessuna plausibile ragione di mendacio e nessun intento calunniatorio in capo al IS è stato rappresentato, né tanto meno dimostrato;
il preteso contrasto con le dinamiche associative accertate nella zona di ZZ T'AN, di cui all'epoca era reggente GN NO, in nulla smentisce la tenuta logica e la plausibilità della ricostruzione fattuale esposta in sentenza. 13.4 Non merita censura nemmeno il giudizio di sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 7 L. n. 203/1991 nella sua duplice forma di manifestazione a ragione delle modalità di commissione del fatto e della partecipazione ad esso del AF e del IS, soggetti intranei al sodalizio mafioso, nel cui interesse l'azione era stata posta in essere al fine di rimpinguare la cassa comune. L'estraneità ad essa del reggente della cosca locale, GN NO, in nulla smentisce la correttezza logica della valutazione operata in sentenza specie in riferimento all'operato irruento e fortemente minaccioso tenuto dagli autori e della fuga armi in pugno per la via pubblica secondo il tipico tracotante modulo comportamentale degli associati mafiosi. Per tali ragioni il ricorso va respinto. 81 Aut 14. L'impugnazione proposta nell'interesse di CA MA è parzialmente fondata e merita accoglimento secondo quanto verrà in seguito specificato. 14.1 Il giudizio di responsabilità in ordine al delitto di partecipazione ad associazione di stampo mafioso è stato basato sul dichiarato dei collaboratori IS, CU ed NO, il cui apporto conoscitivo è stato apprezzato come riferito a momenti partecipativi differenti riguardanti il gruppo organizzato del IC, aspetto ritenuto significativo della rispettiva autonomia e consistente: -nell'indicazione da parte del IS dello stretto rapporto di collaborazione criminale tra il IC ed il MA, che gli era stato anche confermato da FR TI e UR IC in occasione di una riunione mafiosa tenutasi presso l'azienda dell'TI, nella quale gli era stato assegnato il compito di raccogliere i proventi estorsivi nella zona di appartenenza;
della sua partecipazione all'organizzazione ed all'attuazione di un agguato teso a CA IO, non andato in porto in quanto il IC ubriaco si era fatto cadere di mano la pistola e voluto per il dissidio emerso tra il collaboratore ed il IC dopo il primo attentato a CA GI, circostanze parzialmente confermate dal dialogo intercettato in carcere tra il IS ed il RA IN, nel corso del quale essi avevano ripercorso le vicende dell'agguato fallito al IO, soprannominato "spillo", come voluto da IO, ossia dal IC, cui era sfuggita di mano la pistola, e dalle corrispondenti dichiarazioni rese da NT EC, presente col IO nel momento del fallito attentato;
- nella descrizione effettuata dal CU della particolare vicinanza del MA al IC e della loro dedizione ad attività estorsiva sino a quando a fine estate 2012 il loro legame si era deteriorato;
-nell'indicazione da parte dell'NO dell'inserimento del MA nel gruppo del IC, della dedizione allo spaccio di stupefacenti che il ricorrente in un'occasione aveva fornito anche allo stesso collaboratore e del loro allontanamento quando la credibilità del secondo si era ridotta dopo la chiusura della discoteca Genesi nel settembre 2012. Tali informazioni sono state ritenute credibili e convergenti tra loro nel ricostruire il rapporto di collaborazione criminale e di stabile inserimento del ricorrente nella formazione organizzata barcellonese, diretta dal IC, oltre che avvalorate da plurimi dati di riscontro, costituiti: dai rapporti di parentela del MA col RA OR, anch'egli associato alla stessa struttura, col padre IA, ucciso in un agguato mafioso, con gli zii EN e RE FR, condannati in via definitiva per il delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen.; dall'accertamento dei continui contatti telefonici e della frequentazione quotidiana col IC presso il bar Jolly di Barcellona Pozzo di Gotto;
dalle operazioni di 82 intercettazione ambientale, condotte in altro procedimento, dalle quali era emerso che il MA, solito ubriacarsi ed assumere droga, era dedito alla riscossione di denaro per conto e su incarico del IC, circostanze riscontrate da altro dialogo captato il 28/9/2012, nel quale il IC alla presenza di RE CU aveva chiesto al MA se ci fosse qualcosa per lui, ricevendo risposta positiva ed accordandosi per un successivo incontro per la consegna;
dalla conversazione svoltasi durante un colloquio in carcere tra il IC detenuto e la sorella il 4/1/2012, nella quale, appreso che i ragazzi del gruppo avevano portato del denaro, il primo aveva espresso l'intenzione di fare avere 500 euro a RE BU e 800,00 euro a CA MA, così esplicitamente menzionato, pur chiedendosi in tono polemico se costoro avrebbero inteso prendersi tali somme, alludendo ad una spartizione di proventi criminosi tra associati e non al pagamento di un debito pregresso di natura lecita;
dal dialogo intercettato tra presenti in data 30/11/2011, nel corso del quale il IC ed il ricorrente avevano commentato il fatto che FR RI da detenuto non aveva voluto farsi collocare nella cella dei barcellonesi, nonostante lo avessero chiamato due volte, a differenza di SA SC, che era salito nella "nostra cella", così alludendo alla camera detentiva ove erano alloggiati esponenti della criminalità organizzata barcellonese;
dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, stipulato tra il MA e la ditta di FR TI, altro esponente mafioso imputato nel presente processo, ma giudicato col rito ordinario, al fine di simulare l'esistenza di una stabile occupazione ed impedire l'aggravamento della misura della sorveglianza speciale applicatagli con decreto del Tribunale di ES, assunzione della quale avevano discusso l'TI e OR MA, RA del ricorrente, nel corso di un viaggio che il 20/3/2013 li avrebbe condotti ad una riunione con altri esponenti mafiosi allorchè l'TI aveva chiesto all'accompagnatore cosa fare del RA e come sistemarlo perchè doveva pur mangiare, risultanze ritenute significative del vincolo di reciproca solidarietà ed aiuto tra appartenenti allo stesso sodalizio. Infine, sono stati tratti elementi di riscontro alle chiamate in correità ed in reità anche dalla vicenda oggetto dell'imputazione di cui al capo 8) del danneggiamento, operato unitamente all'SC, mediante esplosione di plurimi colpi di arma da fuoco, di un veicolo dell'imprenditore OL BO. 14.2 Anche per questa posizione le censure difensive non hanno pregio. 14.2.1 La Corte di Assise di appello ha specificato quando le circostanze riferite dai collaboratori di giustizia erano state apprese da altri e l'identità delle fonti dirette, che mai la difesa ha chiesto fossero esaminate quale condizione per l'accesso al rito abbreviato o in altra forma, né sulle stesse ha espresso rilievi critici, senza che tale carenza impedisca l'utilizzo probatorio delle informazioni ricavate, 83 M poiché nel giudizio abbreviato le stesse possono essere impiegate senza dover rispettare l'adempimento prescritto dall'art. 195 cod. proc. pen., comma 7. Si è già affermato da parte di questa Corte che "la testimonianza indiretta è pienamente utilizzabile nel giudizio abbreviato "incondizionato", operando l'inutilizzabilità prevista dall'art. 195, comma settimo, cod. proc. pen. solo nell'ipotesi in cui l'imputato abbia subordinato l'accesso al rito ad una integrazione probatoria costituita dall'assunzione del teste indiretto e se, nonostante l'audizione, sia rimasta non individuata la fonte dell'informazione" (sez. 3, n. 29236 del 17/02/2017, D.B., rv. 270258; sez. 3, n. 23273 del 30/04/2015, G., rv. 263884; sez. 3, n. 11100 del 29/01/2008, G., rv. 239080; sez. 1, n. 16411 del 03/03/2005, Baldassarre ed altri, rv. 231571). Inoltre, deve ricordarsi che la disciplina prevista in tema di testimonianza indiretta dall'art. 195 cod. proc. pen. non trova applicazione quando la fonte di riferimento sia costituita da un soggetto che rivesta la qualità di imputato nel medesimo procedimento o in procedimento connesso, il quale non può essere chiamato a rendere dichiarazioni su fatti che possano pregiudicare la sua posizione, imponendosi soltanto in questa situazione un particolare rigore nell'apprezzamento di quanto così appreso e riferito (sez. 2, n. 40256 del 11/05/2017, Dell'Aquila ed altri, rv. 271165; sez. 5, n. 21562 del 03/02/2015, ORsi e altri, rv. 263705; sez. 5, n. 29821 del 25/11/2014, Trovato, rv. 265298). Il principio di libera valutabilità da parte del giudice delle dichiarazioni rese dal teste "de relato" non viola né l'art. 111 Cost., nel caso in cui il dichiarante diretto sia un imputato di reato connesso, eventualmente avvalsosi in dibattimento della facoltà di non rispondere, né l'art. 6 CEDU così come interpretato dalla Corte EDU (sez. 6, n. 40746 del 24/06/2016, Panicola e altri, rv. 268324). 14.2.2 Il contenuto delle propalazioni come sopra riassunte non risulta generico, né impreciso, perché assegna al ricorrente un ruolo preciso e specifica anche i settori criminali nei quali era stato impegnato;
né può convenirsi con la difesa circa l'inverosimiglianza della sua appartenenza al gruppo del IC solo perché egli era solito assumere alcol e stupefacenti, che di per sé non privano l'assuntore di qualsiasi capacità operativa sfruttabile in chiave criminale, condizione che non è dimostrato avesse riguardato il MA. La difesa trascura altresì che un preciso elemento di conferma è stato tratto dal dialogo tra l'TI, ossia l'informatore del IS, ed il RA del ricorrente in merito alla sistemazione di costui per consentirgli di mantenersi, nonostante risultasse regolarmente assunto presso la ditta dell'TI, il che avvalora le notizie che sul suo conto il IS aveva ricevuto proprio dall'TI e la possibilità di tali confidenze. Che poi il suo nome non sia stato fatto esplicitamente nel dialogo intercettato 84 Mf tra i fratelli IS, riguardante l'attentato fallito in danno del IO, priva le informazioni del predetto collaboratore di un riscontro individualizzante, che ponga in relazione la persona del ricorrente al fatto criminoso, ma non consente di ritenere radicalmente falso l'episodio, come si pretende in ricorso, perché il colloquio in questione offre comunque conferma di tutti gli altri particolari riferiti, ossia della reale verificazione dell'agguato, delle modalità, del suo esito e dell'identità dell'organizzatore e del maldestro esecutore, ammessi anche dal EC, il che dimostra il corretto apprezzamento dell'attendibilità del IS e la pertinenza dell'osservazione sull'incompletezza della captazione proprio nel passaggio in cui erano stati enumerati i partecipanti all'azione. Le notizie provenienti dal CU e dall'NO sono in effetti generiche, ma valgono soltanto quale riscontro al dichiarato del IS, convergendo nell'indicare il MA quale associato e braccio destro del IC sino a che il loro rapporto non si era deteriorato verso la fine del 2012. 14.2.3 Le restanti doglianze sul significato e sul valore dimostrativo degli altri elementi di riscontro sono volte a depotenziarli in base ad una lettura riduttiva e non del tutto correlata con le argomentazioni esposte in sentenza dal momento che: il possibile riferimento ad una causa lecita delle rimesse di denaro in favore del ricorrente da parte del IC detenuto prospetta soltanto una considerazione alternativa della circostanza rispetto a quella contenuta in sentenza, che non rivela in realtà alcun profilo di contraddittorietà o di irrazionalità, mentre l'individuazione nei traffici di droga della relativa causale costituisce una mera ipotesi, non agganciata a specifici dati conoscitivi;
l'accenno ai barcellonesi, collocati in cella ove il RI aveva rifiutato di essere collocato, come frutto di una interpolazione operata dal personale di polizia addetto alle trascrizioni, costituisce obiezione che non può essere accolta per difetto di autosufficienza del ricorso, che non contiene alcun elemento dimostrativo di tale assunto e che comunque non confuta l'altrettanto significativo riferimento, operato dal IC e dal MA intercettati, alla stessa stanza detentiva come alla "nostra cella" per alludere a quella ove erano sistemati soggetti del loro stesso gruppo delittuoso;
l'assunzione del MA da parte dell'TI ed anche la sua partecipazione al danneggiamento operato nei confronti del datore di lavoro del IC, che la difesa assume essere eventi estranei al contesto della criminalità organizzata, si riducono a mere affermazioni non adeguatamente supportate da elementi dimostrativi, non potendo considerarsi tale nemmeno il richiamo agli accertamenti contenuti nella sentenza emessa a carico dell'SC, che sono rimasti del tutto imprecisati ed ignoti per questa Corte. 14.3 Sono affetti da formulazione generica i motivi che investono il giudizio di responsabilità in ordine al delitto di cui al capo 8) perché si assume che non 85 شهر sarebbero state esaminate le ragioni della denunciata insufficienza dimostrativa degli indizi raccolti. L'impugnazione omette però di sviluppare ed argomentare i profili di censura devoluti con i motivi di appello, che non sono riprodotti integralmente, né allegati e restano dunque inaccessibili per questa Corte, cui non compete la ricerca e l'apprezzamento diretto degli atti e delle conoscenze probatorie. 14.4 E', invece, fondato il motivo col quale si è denunciata l'assenza di motivazione in ordine alla circostanza aggravante di cui all'art. 7 L. n. 203/91, che era stata contestata con rilievi specifici con l'atto di appello, richiamati in premessa nella stessa sentenza impugnata, senza che la Corte distrettuale abbia esposto alcuna argomentazione indicativa dell'esame di quel motivo e del suo rigetto. La sentenza va dunque parzialmente annullata con rinvio alla Corte di Assise di appello di Reggio Calabria per nuovo giudizio sul punto. 14.5 Infine, non può accogliersi per la sua genericità nemmeno il motivo che lamenta il diniego delle circostanze attenuanti generiche, che la Corte di appello ha giustificato per l'assenza di alcun profilo di meritevolezza e per la gravità oggettiva del reato ascritto al ricorrente. Il ricorso si duole di tale motivazione perché mera formula di stile, mentre esprime un giudizio aderente al caso specifico ed in ogni caso trascura di indicare un qualsiasi elemento favorevole di valutazione, già rappresentato ai giudici di appello ed immotivatamente non preso in considerazione. 15. OR MA ha articolato motivi di ricorso infondati. 15.1 La sentenza impugnata si è avvalsa probatoriamente delle informazioni del CU, secondo il quale il MA, da lui ben conosciuto, dopo un periodo di carcerazione, aveva assiduamente frequentato unitamente al RA il IC sino a quando il loro legame si era allentato ed il IC aveva temuto una qualche azione lesiva da parte del MA, intenzionato a prendere il suo posto in seno all'organizzazione, ragione per la quale non si era presentato ad un incontro chiarificatore con lui ed aveva inviato al proprio posto lo stesso CU. Ha quindi analizzato quanto riferito dall'NO su circostanze apprese dal UN e da AN D'CO, figlio di CA, ossia che la morte del IC aveva consentito al MA di assumere una posizione di maggiore rilievo nell'ambito della famiglia barcellonese assieme a FR TI, tanto che i propositi del predetto D'CO di attivare uno smercio di droga avevano incontrato l'opposizione proprio del MA, il quale non aveva consentito ad altri di condurre tali traffici. Si è, infine, osservato che il IS non aveva, invece, potuto fornire alcuna notizia sul conto del MA, la cui ascesa criminale era avvenuta in un periodo in cui egli era già detenuto ed al di fuori della compagine mafiosa. 86 Mz Pur consapevole del contenuto non molto diffuso e significativo delle predette propalazioni, la Corte distrettuale ha però rilevato che le stesse assumono una valenza dimostrativa più pregnante se considerate in riferimento alla conversazione intercettata il 20/3/2013, ritenuta già di per sé in grado di dimostrare l'intraneità del MA alla consorteria mafiosa. Ha dunque osservato che il dialogo era intercorso tra il ricorrente e l'TI, il primo identificato grazie ai riferimenti forniti all'attività lavorativa prestata, al luogo di svolgimento, alla posizione del luogo della riunione, cui avrebbero partecipato, situato di fronte all'abitazione dello zio del MA ed al luogo in cui questi era stato accompagnato a conclusione dell'incontro, individuato mediante il sistema satellitare in corrispondenza della sua abitazione. Il contenuto del dialogo captato è stato stimato come indiziante dell'appartenenza al sodalizio mafioso perché, in vista dell'incontro con personaggio non nominato ed impegnato negli appalti, gli interlocutori avevano evidenziato la necessità di assumere una posizione di fermezza nei confronti dei soggetti ai quali richiedere l'erogazione di somme di denaro, pur aggiungendo che a causa della crisi economica avrebbero finito per accontentarsi di importi inferiori a quanto riscosso in passato. Avevano quindi discusso di come sistemare il RA del MA, formalmente assunto dall'TI alle sue dipendenze, dell'operato di un soggetto al quale avrebbero sottratto la lista per gestire uno di essi i relativi compiti in modo da garantire la raccolta e delle difficoltà di assicurare il sostentamento degli associati, ormai troppo numerosi, rispetto a quanto stavano facendo altri;
convenivano comunque sulla necessità di essere intelligenti, di far pervenire a tutti una parte dei "limoni" raccolti, poi chiamati "fiori", nella misura di 200 o 300 euro, per dimostrare che i destinatari erano oggetto di considerazione e per impedire che potessero "parlare", ossia fare rivelazioni compromettenti. Nell'ambito di tale dialogo l'TI aveva espresso il convincimento che il IS avesse scelto di collaborare con la giustizia perché non adeguatamente supportato durante la detenzione mediante qualche contributo economico ed il MA si era espresso in termini offensivi nei suoi riguardi. Concluso l'incontro, i due soggetti avevano commentato gli argomenti trattati ed in particolare la constatazione dell'impossibilità di garantire a tutti gli associati un contributo economico continuativo;
il MA aveva espresso delle perplessità per i rischi di tale determinazione e l'TI aveva proposto una gestione centralizzata dei proventi illeciti ed il loro incremento mediante lo spaccio di stupefacenti. Il MA, nell'esprimere il proprio assenso, aveva rimarcato sentimenti di rispetto esternati verso l'TI, al quale aveva riconosciuto la facoltà di parlare anche per suo conto e questi, inorgoglito per tanta considerazione, aveva ribadito che essi erano assieme e che con loro c'erano il RA del MA, RE ed EN. 87 е м La Corte di appello ha dunque ritenuto che le espressioni scambiatesi dai due interlocutori per la loro chiarezza ed il significato univoco consentissero di confermare le accuse provenienti dai collaboratori e di ritenere che il ricorrente e l'TI, accomunati da identici propositi e finalità, oltre che da un rapporto confidenziale, avessero programmato la strategia per la gestione della cosca in modo da operare un controllo rigoroso sulle risorse, distribuirle agli associati, specie se detenuti, ed impedire temibili scelte individuali di pentimento. 15.2 A tale disamina delle emergenze probatorie l'impugnazione oppone motivi privi di fondamento. 15.2.1 L'individuazione nel ricorrente di uno dei partecipanti al dialogo intercettato è frutto della considerazione di una pluralità di informazioni ricavate dal tenore delle espressioni pronunciate e del tracciamento della posizione del veicolo all'interno del quale si stavano svolgendo le operazioni captative, profili oggetto di valutazione congiunta. Per contro, il ricorso propone una lettura atomistica di tali informazioni con obiezioni che ne sostengono l'inconferenza perché prive di valore dimostrativo, in quanto l'occupazione lavorativa svolta sarebbe largamente diffusa ed il transito del veicolo sottoposto ad intercettazione sarebbe avvenuto davanti ad un complesso residenziale con molte abitazioni. Trascura però che gli elementi valorizzati per individuare il soggetto nel ricorrente sono molto più ampi. In particolare, al proprio accompagnatore l'TI aveva riferito di essersi fermato in prossimità dell'abitazione del di lui zio, e che, in caso di chiusura del cancello elettrico, egli avrebbe dovuto telefonare al cugino per farselo aprire: il congiunto in questione è stato accertato essere RE Di LV, che effettivamente risiede nel luogo indicato dal localizzatore satellitare in un complesso residenziale munito di dispositivo di apertura elettrico. Il ricorso non confuta tali emergenze e nemmeno la valenza dell'altro dato rilevato dal localizzatore, ossia che percorso effettuato dopo la riunione si era concluso per l'interlocutore dell'TI nella via ed all'altezza del civico ove abita proprio il MA, il cui RA e la relativa sistemazione erano stati oggetto di discussione tra i due, risultando CA MA dipendente dell'TI, ma senza avere realmente svolto alcuna attività, come accertato in riferimento alla posizione del predetto coimputato. La valutazione coordinata di tale complesso di elementi ha condotto a confermare che il partecipante al colloquio era il ricorrente in base ad un corretto e logico procedimento inferenziale, come tale insindacabile nel giudizio di legittimità e comunque non adeguatamente contestato con l'impugnazione. 15.3 Le ulteriori contestazioni che riguardano il contenuto del dialogo sostengono che l'interlocutore dell'TI avrebbe pronunciato frasi indicative della mancata adesione ai propositi di costui;
è agevole replicare che il ricorso cita tre 88 sole brevi proposizioni, svincolate dal contesto comunicativo, rispetto alle quali esso è altresì privo di autosufficienza poiché non riporta l'intero testo trascritto, né produce copia della trascrizione;
inoltre, la citazione è incompleta e frutto di selezione opinabile, né riscontrabile nella sua genuinità e, poiché le espressioni in questione non assumono un significato univoco, non essendo possibile comprendere in riferimento a quale argomento erano state pronunciate, né riscontrare se siano attribuibili al soggetto diverso dall'TI, l'obiezione è priva di reale valore confutativo e va disattesa. 15.4 Le dichiarazioni dei collaboratori sono state denunciante come inattendibili per argomentazioni, comuni ai ricorsi di altri coimputati, incentrate sull'abuso di alcol e droga da parte del CU e sulla carenza di autonomia del propalato dell'NO, che sono state già in precedenza esaminate e disattese. Va in più riscontrata la genericità di tali rilievi, dal momento che per il narrato dell'NO non si indica da quale altra fonte, riportata nell'ordinanza di custodia cautelare, egli avrebbe appreso le notizie riferite e non per autonoma conoscenza. Per contro, l'essere stato ammesso il MA ad un incontro riservato con altro esponente mafioso ed a trattare di argomenti vitali per la sopravvivenza dell'organizzazione, quali la gestione delle estorsioni, i rapporti con i sodali, la ripartizione dei compiti tra costoro, i contributi da devolvere ai detenuti;
l'essere stato individuato quale prossimo gestore di tali settori di interesse in luogo di altro soggetto, occupatosene sino a quel momento e le chiare manifestazioni di rispetto per l'TI, che lo aveva annoverato, unitamente al RA, a RE ed EN, tra i soggetti ai quali era vicino ed accomunato dai medesimi intenti, informazioni tutte emerse dalla conversazione intercettata ed analizzate in sentenza, costituiscono notizie precise che hanno fondatamente indotto i giudici di merito ad affermarne l'intraneità al sodalizio perché solo un associato avrebbe avuto titolo per interloquire su tali questioni ed essere ammesso alla loro conoscenza. Il ragionamento probatorio si presenta dunque compiuto, logico e privo di qualsiasi profilo di contraddittorietà senza che la brevità del periodo oggetto di contestazione sia in sé incompatibile con la ritenuta condotta partecipativa, dipendendo la sua protrazione, da un lato dal precedente periodo di carcerazione, dall'altro dagli esiti delle investigazioni del presente processo, mentre nulla smentisce, anche sul piano logico, l'esistenza del "pactum sceleris" e la sua proiezione durevole nel tempo verso future condotte criminose. 15.5 Si sottrae ad ogni censura anche la statuizione con la quale si è ritenuta la recidiva contestata, che è stata giustificata con il rilievo della concreta pericolosità dell'imputato, desunta dai suoi plurimi ed allarmanti precedenti penali, che gli erano valsi un lungo periodo di carcerazione senza sortire alcun effetto 89 لهم deterrente posto che, una volta riacquistata la libertà, egli aveva allacciato rapporti con esponenti mafiosi di spicco della consorteria barcellonese, sicchè la reiterazione di altre gravi condotte illecite è stata stimata come sintomatica di accresciuta pericolosità e riprovevolezza. In tale considerazione non si rinviene alcun profilo di illegittimità, dal momento che la recidiva, ancorchè di facoltativa applicazione, è stata applicata sulla scorta di un giudizio espresso in riferimento alle caratteristiche concrete del caso. 15.6 Infine, anche la statuizione di diniego delle circostanze attenuanti generiche non è censurabile: la Corte di Assise di appello ha espresso un motivato giudizio negativo sulla personalità del ricorrente a ragione dei plurimi e gravi precedenti penali e della marcata pericolosità sociale, desunta dalla sua carriera criminale nel settore degli stupefacenti e dalla reiterazione di altre condotte illecite subito dopo la patita carcerazione. Si tratta di rilievi effettivi ed aderenti alla biografia criminale del MA e non di mera formula di stile, che solo pretestuosamente si contesta in assenza di elementi concreti in grado di smentire tale giudizio. Pertanto, il ricorso del MA va respinto. 16. UR IC ha lamentato la correttezza logica della motivazione che ha respinto il suo appello. 16.1 Anche per la sua posizione la sentenza ha preso in considerazione in via prioritaria le dichiarazioni del collaboratore di giustizia IS. Ha osservato che questi lo aveva definito come personaggio a lui noto col soprannome di "Chiocchio" e lo aveva riconosciuto in fotografia, riferendo che lo stesso, già inserito nella cellula facente capo a CA D'CO, dopo l'arresto di questi, era stato molto vicino ad NT NE, inteso "LA", unico esponente rimasto libero dopo gli arresti nei procedimenti "Ghota" e "Pozzo 2" e di averlo incontrato in due occasioni in un terreno, di cui egli aveva avuto la disponibilità e sul quale erano in corso lavori di costruzione di una casa, per trattare questioni di comune interesse legate alla condivisa partecipazione alla famiglia mafiosa barcellonese ed in particolare della propria investitura a responsabile della cosca attiva in Terme Vigliatore. Secondo il IS e per quanto riportato in sentenza, nell'incontro del luglio 2011 proprio il IC gli aveva dato conferma di essere stato investito di tale ruolo e gli aveva ricordato le regole di condotta cui avrebbe dovuto attenersi, mentre in quello successivo, al quale il IC era intervenuto in rappresentanza del NE, si era trattato l'argomento delle estorsioni, dei criteri di ripartizione dei relativi proventi e dei soggetti deputati alla tenuta della cassa comune nella quale tali risorse avrebbero dovuto confluire. Il IS ne aveva riferito il coinvolgimento diretto nell'attività estorsiva mediante raccolta di informazioni su imprenditori attivi e sui lavori in corso e programmazione di nuove richieste e la disponibilità in caso di 9090 rf bisogno ad inviare da Barcellone qualche ragazzo con funzione di supporto da impiegare nei taglieggiamenti. La Corte di appello ha escluso che validi elementi di smentita alla narrazione del IS potessero trarsi dalle dichiarazioni acquisite in sede di indagini difensive da US D'EL, dipendente dell'impresa di FR IC, RA del ricorrente, a sua volta dipendente del predetto, sull'impossibile allontanamento dal cantiere ove era impegnato nella costruzione di alcuni edifici nell'orario compreso tra le ore 7.00 e le ore 17.00: su tali informazioni e sui dati documentali attestanti l'esistenza effettiva del rapporto di lavoro e l'allestimento del cantiere indicato dal teste si è osservato che il dimostrato impegno di lavoro non è sufficiente per ritenere che il IC non si fosse assentato nell'ultimo giorno di lavoro per prendere parte ad un incontro col IS ed altri esponenti mafiosi, tanto più che il datore di lavoro era il suo stesso RA, il che rende verosimile quanto ritenuto dai giudici di merito sul fatto che egli avesse potuto assumere un atteggiamento meno rigoroso nel rispetto dell'orario di lavoro. Ed ancora in merito alle contestazioni sull'individuazione delle imprese consorziate che avevano svolto i lavori edilizi presso il cimitero di Barcellona Pozzo di Gotto, diverse da quelle riferite dal IS, tali discrasie sono state addebitate ad un ricordo errato del collaboratore o ad un'informazione imprecisa ricevuta, mentre è stata rimarcata l'acquisizione di plurimi dati di conferma alla sua rievocazione dei rapporti criminosi intrattenuti col IC, rappresentati: -dall'accertata appartenenza al ricorrente per la quota indivisa di metà del terreno con fabbricato in c.da Manno di Barcellona, descritto dal IS quale luogo di due incontri col IC;
-dalle conversazioni intercettate tra il IS in carcere ed il RA IN il 10/10/2011, nelle quali il primo, nel discutere di come fare pervenire agli amici di Barcellona del denaro, a fronte della disponibilità di IN di provvedervi e della rassicurazione sul fatto di avere incaricato CA IO, aveva invitato l'interlocutore a diffidare del IC ed a contattare il RA di FR, cercandolo presso la sua abitazione o presso quella di "Rosi" per riferirgli che nessun ammanco di denaro era addebitabile alla sua gestione, che lui non voleva passare per persona poco seria ed aveva fatto pervenire quello che aveva raccolto, che quindi potevano ancora fidarsi di lui, per chiedergli di non abbandonare né lui, né suo padre, mandandogli anche qualche cosa e per rassicurarlo che, in caso non avesse ancora ricevuto il denaro, glielo avrebbero inviato nel giro di due giorni e di continuare a fidarsi di lui;
quindi i due germani avevano ripercorso i conti della quota di denaro da tenere e di quella da inviare del totale di 6 e 3; -dall'identificazione nel IC del soggetto che IN IS avrebbe dovuto 91 up incontrare, dedotta dagli accertamenti anagrafici per i quali la donna a nome SY presso la quale cercare FR, nome proprio del RA di UR IC, è SA SA, suocera di FR e sorella di IA SA, esponente di spicco della consorteria e padrino di RE IS, dal fatto che IN IS aveva successivamente contattato l'utenza di FR IC in termini confidenziali a riprova dell'esistenza di un rapporto consolidato tra di essi e dal dimostrato appellativo di "Chiocchio" col quale erano noti entrambi i fratelli IC, come desunto da un messaggio telefonico pervenuto all'utenza cellulare di FR;
-da ulteriori conversazioni intercettate il 17/11/2001, nelle quali il IC aveva intimato a tale RE di cercare il "Chiocchia" perché conducesse da lui "don LA", ossia il NE, in seguito definito in tono spregiativo "un boss di due soldi", perché gli doveva parlare per definire una cosa una volta per tutte, manifestando l'intenzione di mandare due persone a Terme Vigliatore a fare la voce grossa perché "stavano facendo gli scaltri” e per ottenere un resoconto di tutto quello che stava succedendo senza accettare obiezioni, così alludendo alla necessità di esercitare un pressante controllo sul gruppo insediato in quel paese, i cui referenti non avevano inviato i proventi illeciti riscossi, e da raggiungere un accordo col Carderone, da reperire mediante il IC, così confermando lo stretto rapporto di collaborazione tra questi ultimi ed i contatti descritti dal IS;
-dai controlli di polizia che avevano riscontrato la presenza del IC in compagnia di EN IO e RA UN, in altra occasione la presenza degli stessi, di RE IO e FR D'CO, nonché di NT NE in plurime diverse circostanze. La Corte distrettuale ha concluso per l'effettiva appartenenza del IC alla famiglia mafiosa barcellonese per avere trovato la chiamata in correità del IS, ritenuta dettagliata, precisa e lineare, plurimi elementi oggettivi ed individualizzanti di conferma. 16.2 La difesa del ricorrente con un unico motivo ha denunciato l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione, riproponendo obiezioni sulla valutazione del materiale probatorio che hanno già trovato esaustiva e congrua risposta nella sentenza impugnata. Così è per l'elemento a discarico costituito dalla deposizione del D'EL, nella cui svalutazione non è dato rinvenire alcun profilo di irrazionalità essendosi rilevato in sentenza che la sua testimonianza si era basata soltanto sull'orario di lavoro da osservare da parte del ricorrente, ma non sul preciso ricordo di quanto avvenuto il giorno 31/8/2011 e che la stessa non aveva rappresentato circostanze incompatibili materialmente con la sua presenza all'incontro col IS. 92 лоз Inoltre, che il IS non avesse ricevuto alcun telegramma di conferma dell'incontro tra il RA ed il IC costituisce particolare del tutto trascurabile a fronte di una puntuale e fedele lettura del dialogo intercettato rispetto al testo trascritto, che evidenzia il legame criminale con i barcellonesi e la necessità di rapportarsi ad un personaggio amico di quella cosca quale il IC per recapitargli il denaro ricavato dalle estorsioni, ribadire la propria fedeltà al vincolo associativo da parte del IS detenuto, la sua affidabilità e la richiesta di non essere abbandonato al proprio destino, tutte emergenze che sono state logicamente interpretate come univocamente indicative del legame di affiliazione e dei rapporti di dare-avere tra la cellula di Terme Vigliatore e la restante formazione mafiosa barcellonese. Non è mancata da parte della Corte distrettuale anche la considerazione dell'assenza di informazioni sul conto del IC da parte di altri collaboratori di giustizia, emergenza considerata un mancato riscontro e non un riscontro negativo in grado di depotenziare la portata accusatoria dell'apporto del IS;
in effetti l'assenza di informazioni da parte dei predetti propalanti non offre dati di smentita dell'ipotesi accusatoria, dal momento che non risulta da alcun elemento probatorio che il AN ed il LL prima, il CU o l'NO poi, avessero svolto attività tali da essersi relazionati col ricorrente. In definitiva, l'impugnazione muove critiche soltanto parziali al ragionamento probatorio esposto in sentenza e ripropone tematiche già affrontate nell'ambito di un percorso argomentativo logico e coerente, quindi va respinta. 17. CA PE ha contestato a sua volta il giudizio di responsabilità in ordine al delitto di cui al capo 1). 17.1 A suo carico i giudici di merito con concorde valutazione hanno posto il contributo informativo proveniente dai collaboratori AN, IS e NO, i quali l'avevano descritto concordemente quale appartenente alla cellula mafiosa di ZZ T'AN e suo reggente dopo la morte di GN NO e l'arresto di AU RÒ. Hanno esposto che il IS ne aveva riferito la presenza alla riunione tenutasi presso gli uffici di FR TI nell'agosto 2011, avvenuta anche alla presenza del IC, per ridefinire gli assetti organizzativi ed i compiti tra i sodali dopo gli arresti di numerosi esponenti della consorteria, nonché la partecipazione alle azioni estorsive in danno della ditta "ES Conglomerati s.r.l.", alla distruzione del capannone dell'imprenditore vivaistico TO GI, alla riscossione del prezzo dell'estorsione dall'imprenditore vivaistico AN AN, al quale lo stesso IS aveva rivolto la richiesta di aumentare il contributo a 1.500 euro per ciascuna festa, ma il PE aveva riportato l'importo alla somma già in precedenza corrisposta per essere il AN compare di AU RÒ. Il IS 93 شهر aveva altresì riferito degli incarichi affidatigli dallo stesso PE per l'esecuzione dell'estorsione ad un imprenditore impegnato in lavori ad Oliveri, cosa che egli aveva rifiutato di fare perché al di fuori del territorio di competenza, per riferire all'imprenditore LE TE di continuare a versare il "pizzo" allo stesso IS, incarico da questi rifiutato nel timore di una denuncia. Hanno altresì individuato quali elementi di riscontro al narrato del IS: l'accertato incendio doloso di quattro mezzi meccanici dell'impresa ES, ubicata in territorio di Oliveri e l'accertato danneggiamento dei mezzi e dei capannoni dell'impresa di TO GI. Quanto alle informazioni fornite dal AN, in sentenza si legge che costui aveva riferito di conoscere l'imputato e di avere appreso nel 2008, una volta rimesso in libertà e riprese le precedenti frequentazioni nell'ambito della cellula mazzarota, da AN IN e da RA PI che il PE era entrato a far parte della stessa cosca, allora capeggiata da TI AB, avendolo in seguito notato sempre in compagnia di AU RÒ, altro soggetto intraneo, e frequentare anche GN NO, ed avendo constatato il suo interessamento per le comuni attività criminose nel settore estorsivo. Nella rievocazione delle vicende criminose della cellula mazzarota, fornita da RE NO, il PE era affiliato al gruppo diretto da TI AB e, dopo il suo arresto e quello del RÒ, era rimasto a far parte del gruppo diretto dal padre GN NO per assumere un ruolo dirigenziale nella stessa formazione, unitamente ad EL BU, dopo l'uccisione di quest'ultimo e gli arresti di altri esponenti avvenuti nel 2011. In tale veste egli si era occupato delle estorsioni i cui proventi, a seguito di un incontro diretto con IO IC e RE BU, volto a stabilire la loro destinazione, aveva riversato a quest'ultimo per il tramite di IN OR. La considerazione di tali apporti informativi, ritenuti chiari, logici e sufficientemente precisi, attendibili anche in virtù delle rispettive posizioni assunte dai dichiaranti nell'ambito della famiglia barcellonese, ha indotto i giudici di merito a ravvisarne la convergenza accusatoria nell'indicare nel PE un intraneo al sodalizio mafioso e nel delinearne i compiti svolti e le responsabilità. Hanno altresì fatto riferimento quale dato di conferma a quanto emerso nel procedimento c.d. Vivaio, ossia alla vicinanza del PE a TI AB ed a CA RÒ, con i quali aveva subito plurimi controlli di polizia. 17.2 La difesa oppone a tale procedimento valutativo censure sui collaboratori in termini identici a quanto esposto nelle impugnazioni di altri coimputati e già esaminate in precedenza. Oltre a tali rilievi critici ha sostenuto che i comportamenti ascrivibili al PE, riferiti dai collaboratori, erano collocati in periodi storici differenti e quindi non erano coincidenti. In particolare, il IS aveva collocato il 94 PE all'interno del contesto associativo a far data dall'agosto 2011 e riferito circostanze apprese da terzi, riguardanti vicende estorsive ai danni degli imprenditori GI, AN ed ES, la prima verificatasi nel 2010, la seconda mai denunciata, la terza priva di qualsiasi indicazione sul coinvolgimento del ricorrente. 17.2.1 La doglianza è infondata, in quanto non sussiste la netta cesura temporale segnalata dalla difesa, ma soprattutto la sentenza ha evidenziato come fosse stata costante nei collaboratori l'attribuzione al PE del ruolo di partecipe della stessa cosca, pur con un grado di crescente rilievo e coinvolgimento in dipendenza delle dinamiche interne al sodalizio, determinate da morte ed arresti di altri esponenti, cosa che aveva creato le condizioni per un suo maggiore dinamismo, sicchè non è dato riscontrare alcun profilo di difformità o di insanabile contrasto nella rievocazione del suo ruolo operata da ciascuna fonte dichiarativa e la valenza quale reciproco riscontro è stata correttamente rilevata. Inoltre, gli eventi descritti dal IS sono solo in minima parte stati appresi da terzi, per lo più sono stati oggetto di personale e diretta percezione, e comunque ciò è avvenuto nell'ambito delle frequentazioni e delle complicità tra esponenti mafiosi, legati dal medesimo vincolo e dal perseguimento degli stessi obiettivi antigiuridici, il che assume una particolare valenza dimostrativa ai fini della prova della partecipazione a quel sodalizio. Si è già affermato da parte di questa Corte e qui si ribadisce che "In tema di chiamata di correo, non sono assimilabili a pure e semplici dichiarazioni "de relato" quelle con le quali un intraneo riferisca notizie assunte nell'ambito associativo, costituenti un patrimonio comune, in ordine ad associati ed attività propri della cosca mafiosa" (sez. 1, n. 23242 del 06/05/2010, Ribisi, rv. 247585) e ad esse deve attribuirsi efficacia probatoria ben maggiore rispetto ad ordinarie informazioni acquisite "de relato" quando si accerti con cautela l'oggetto della notizia diffusa, le modalità della sua circolazione, la caratura criminale di origine del collaboratore (sez. 1, n. 19612 del 10/05/2006, Nardo e altri, rv. 234097; sez. 1, n. 38321 del 19/09/2008, Sarno, rv. 241490; sez. 1, n. 15554 del 13/03/2009, Lo Russo e altri, rv. 243986). In ogni caso la veridicità degli episodi di danneggiamento nel caso delle imprese GI ed ES offre dati di conoscenza oggettivi sull'accaduto in coerenza con il narrato del IS, che, seppur non direttamente individualizzanti per la posizione del PE, danno conto in modo puntuale del giudizio di affidabilità espresso sulla stessa fonte. 17.2.2 Non risponde al vero che il contributo dichiarativo del AN e dell'NO non sia stato sottoposto al vaglio critico per verificarne l'attendibilità; 95 quanto alla prima fonte, che aveva riferito anche fatti appresi personalmente sulle frequentazioni del PE e sul suo interessamento nelle vicende della cosca, si ripropone l'eccezione d'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dopo il termine di 180 giorni dall'inizio della collaborazione, ma si dimentica che nel giudizio abbreviato tale sanzione, priva di carattere patologico, non è rilevabile. Non è nemmeno riscontrabile il preteso contrasto tra quanto riferito dall'NO e le notizie dal AN e dal LL da un lato e quelle offerte dal IS dall'altro: sotto il primo profilo la sentenza ha già evidenziato, ma lo afferma con singolare contraddizione anche la stessa difesa, che i predetti propalanti avevano conosciuto le vicende della famiglia barcellonese soltanto sino ad un momento antecedente all'ascesa dell'NO stesso, perché già divenuti collaboratori o comunque detenuti. Quanto alla rievocazione del IS dell'incontro avvenuto con l'TI, non risulta che fosse stato presente anche l'NO e che questi fosse nella condizione di poterne riferire, anche perché costui avrebbe assunto una posizione di spicco all'interno della cosca marrazota in un momento temporale successivo, ossia nel 2012: rileva piuttosto che entrambi abbiano riferito sul ricorrente in termini corrispondenti la funzione di spicco rivestita nell'ambito della consorteria mazzarota e la consegna ai barcellonesi dei proventi estorsivi. 17.3 Non ha pregio nemmeno il motivo col quale si censura il diniego delle circostanze attenuanti generiche: la Corte di appello ha ritenuto di escluderne l'applicazione per il ruolo di rilievo svolto dal PE all'interno della cosca marrazota e per il precedente penale, che, seppur stimato inidoneo a giustificare l'operatività della contestata recidiva, è stato valutato quale elemento negativo attinente alla personalità del ricorrente in modo congruente e coerente col disposto dell'art. 62 bis cod. pen.. Il ricorso del PE va dunque respinto. 18. FR RI ha contestato in primo luogo la conferma del giudizio di responsabilità in ordine al delitto di cui al capo 1). 18.1 A suo carico la sentenza in esame ha posto il dichiarato dei cinque collaboratori di giustizia che hanno riferito in ordine alle vicende della famiglia barcellonese nelle sue varie articolazioni. In particolare, hanno valorizzato quanto affermato dal CU circa: la vicinanza del RI, detto IC, a CA D'CO e ad OT MB, del quale era persona di fiducia nell'attività legale di commercio di prodotti ortofrutticoli, ma anche suo collaboratore nella gestione della bisca clandestina di San IO di Barcellona Pozzo di Gotto quale addetto al controllo degli avventori;
il riferito viaggio compiuto col RI in Calabria per acquistare cocaina su incarico dell'MB; le confidenze ricevute dallo stesso ricorrente, originate anche dal consumo condiviso di cocaina, sui rapporti tra il IC e 96 IN EO, deterioratisi nel periodo antecedente l'uccisione del primo per l'atteggiamento sempre più invasivo da questi assunto, tanto da avere compiuto un atto intimidatorio nei confronti di imprenditore già sottoposto ad estorsione da parte del EO e da avere trattenuto per sé i proventi delle estorsioni, non riversati ai capi della cosca, né fatti pervenire ai sodali detenuti, ma destinati ad acquistare un'autovettura alla propria fidanzata, scorrettezza che gli era stata contestata anche da IN OR il giorno stesso dell'omicidio del IC. Ha poi evidenziato che, a riscontro della rispondenza a verità di tali indicazioni, l'MB era stato più volte controllato dalle forze dell'ordine in luogo prossimo alla sede della bisca ed in un'occasione proprio in compagnia del CU. Nella considerazione dei giudici di merito, anche il IS ha contribuito a delineare l'inserimento organico del RI, detto IC, nel gruppo del D'CO e dell'MB con informazioni specifiche e riscontrate: egli ha riferito che il RI, cognato di ES AF, aveva collaborato con l'MB presso la bisca clandestina di San IO e poi presso la sala giochi di tale Monachella quale sorvegliante all'ingresso degli avventori ed anche nelle altre attività illecite dell'MB, comprese quelle estorsive, tanto che il taglieggiamento dell'imprenditore vivaistico TO GI si era risolto nell'arresto in flagranza del ricorrente quando si era presentato a riscuotere il "pizzo" in luogo del cognato. Ed ancora, il LL ne aveva descritto, ma in modo più generico, l'appartenenza al gruppo di CA D'CO di San IO di Barcellona. Nella sentenza impugnata sono state esposte le ragioni del giudizio di credibilità dei collaboratori di giustizia e riportati anche gli elementi di conferma oggettiva al loro narrato, in sé corrispondente nel delineare il ruolo svolto dal RI e la sua intraneità al clan barcellonese. A tal fine sono stati richiamati: -le conversazioni intercettate nel diverso procedimento c.d. "Mustra 2" sull'utenza in uso al IC, nelle quali egli aveva chiesto gli fosse reperito un veicolo modello "Smart" da regalare alla fidanzata per le festività natalizie del 2012, il che è stato considerato specifico elemento di riscontro alle propalazioni del CU sul prelievo non consentito da parte dello stesso IC della somma di 5.000 euro dalla cassa comune per acquistare l'auto alla fidanzata;
-la carica ricoperta dal RI di presidente e gestore della associazione San IO di Barcellona Pozzo di Gotto, presso la cui sede si era svolto il gioco d'azzardo e in tale sua qualità la sottoposizione a procedimento penale per non aver esposto l'insegna e la tabella dei giochi vietati, contravvenzione estinta per oblazione;
-l'effettiva sottoposizione del RI agli arresti domiciliari in un procedimento per rapina e violazione della legge sulle armi nel periodo tra il 2011 ed il 2013, ma con autorizzazione a svolgere attività lavorativa nello stand presso il mercato 97 ortofrutticolo di Barcellona, gestito da CA MB, RA di OT, che lo aveva assunto quale dipendente;
-l'accertamento, contenuto nella sentenza emessa nel procedimento penale denominato "Pozzo 2", dell'avvenuta gestione delle bische clandestine da parte della famiglia mafiosa barcellonese, che ne aveva tratto proventi per il proprio finanziamento, condotto in riferimento alla posizione di CA D'CO, ma avente valenza più ampia anche per le posizioni degli altri sodali che vi erano coinvolti;
-i documentati rapporti personali e telefonici con OT MB, di cui il RI era emerso essere il factotum;
-i controlli su strada effettuati dalle forze dell'ordine del RI in compagnia del IC;
-l'avvenuto arresto del RI in data 15 aprile 2013 nella flagrante commissione del delitto di estorsione in danno di TO GI, dal quale aveva appena ricevuto il pagamento del "pizzo", fatto per il quale egli ha già riportato condanna irrevocabile. 18.2 Le censure difensive non intaccano la logicità e la coerenza del discorso giustificativo esposto in sentenza. 18.2.1 Le dichiarazioni dei collaboratori sono state adeguatamente saggiate nella loro intrinseca credibilità e ritenute convergenti con giudizio ben argomentato e privo di profili di irrazionalità. Inoltre, non risponde al vero che il narrato del CU sia rimasto privo di riscontri, tenuto conto di quanto già esposto sul dimostrato intento nel dicembre 2012 del IC di reperire un'autovettura da destinare a regalo per la fidanzata, della presenza dello stesso CU presso la bisca dell'MB, del ruolo svolto dal RI nell'associazione presso la cui sede si era svolto il gioco d'azzardo; la Corte di appello ha già apprezzato anche la possibilità concreta, che ha riconosciuto, per il ricorrente di effettuare spostamenti verso la Calabria o presso la bisca per l'autorizzazione accordatagli a svolgere attività lavorativa. Va soltanto aggiunto che i fatti riferiti dal CU e l'impegno del RI presso la bisca non sono collocati temporalmente soltanto nel 2011-2012: per quanto riportato nella sentenza, che ha citato testualmente i verbali d'interrogatorio del collaboratore, emerge che la presenza del RI era stata descritta come riferita a circa l'anno 2011, quindi non in termini del tutto sicuri, ma con una certa dose di approssimazione quanto al periodo preciso, il che rileva perché la sottoposizione a misura cautelare domiciliare era intervenuta soltanto il 5/4/2011, come affermato anche in ricorso. Inoltre, ancora più dettagliato è il racconto del IS, secondo il quale l'MB con la collaborazione anche del RI aveva gestito negli anni 2009-2010 la 98 sua bisca nel locale di tale Monachella, quindi dal marzo 2010 al 2011 nell'immobile piano mansardato ove al piano terra in precedenza vi era un negozio di abbigliamento per bambini, poi chiuso, ossia in periodi antecedenti alla sottoposizione del ricorrente alla misura cautelare degli arresti domiciliari. Nulla poi vieta sul piano logico che egli abbia violato le prescrizioni impostegli per recarsi in un'occasione in Calabria col CU, soggetto reclutato perché non noto alle forze dell'ordine e quindi non in grado di attirare i loro sospetti, come da lui stesso riferito e riportato in sentenza, tanto più che, quale dipendente dell'MB, addetto anche alle consegne, secondo quanto riferito dal predetto collaboratore, il RI poteva godere di una certa libertà di movimento. Infine anche la descritta presenza di CA D'CO presso la bisca dell'MB è stata collocata dal IS nel periodo 2007-2009 quando il predetto soggetto era ancora libero e dal CU nel 2010 o 2011, ma in termini dubitativi quanto al periodo, senza sia ravvisabile quell'incompatibilità cronologica tra fatti riferiti e quanto accertato nelle indagini, che l'impugnazione prospetta. In ogni caso, eventuali errori nella descrizione della presenza di soggetti quali il predetto D'CO o il SA, non implicano necessariamente che il medesimo errore sia stato commesso anche nel descrivere il ruolo del ricorrente. 18.2.2 Quanto ai riscontri, non si espone in ricorso una qualsiasi plausibile ragione per la quale le informazioni acquisite dal CU e riversate nel processo questi avrebbe dovuto riceverle da soggetti diversi dal RI, per accusarlo di fatti e conoscenze che non gli erano appartenuti: nessun movente di rancore o di ostilità personale viene dedotto a giustificazione di una rievocazione calunniosa delle vicende che avrebbero coinvolto il ricorrente. Che poi egli abbia collaborato con OT MB nell'ambito dell'impresa di commercio all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli nulla toglie al fatto che abbia prestato la sua opera anche per scopi illeciti, che, anzi, proprio il rapporto di lavoro poteva contribuire a rendere non sospetta. 18.2.3 Non ha fondamento nemmeno la censura che lamenta l'avvenuto stravolgimento del giudicato penale, formatosi sulla condanna per il delitto di estorsione aggravata in danno del GI in quanto quella sentenza lo aveva mandato assolto dai fatti antecedenti all'aprile 2013 per non averli commessi. Tanto dovrebbe autorizzare, secondo la difesa, la considerazione della condotta criminosa accertata nel separato processo come un episodio autonomo rispetto a quelli antecedenti commessi dal AF ed altri soggetti in danno della stessa persona offesa. La doglianza è infondata e frutto di fraintendimento: la Corte di appello non ha inteso giudicare nuovamente fatti per i quali il RI è stato mandato assolto, quanto rinvenire nella specifica vicenda criminosa, connotata da chiara matrice 99 mafiosa per le modalità e per il contesto di consumazione, un significativo elemento di riscontro alle chiamate in reità e correità provenienti dai collaboratori. Inoltre, il ricorso sul punto presenta anche aspetti di genericità poiché non illustra le ragioni della disposta assoluzione del RI dal danneggiamento del capannone del GI e dalle condotte antecedenti l'aprile 2013: è ben possibile che in quel procedimento non fossero stati acquisiti elementi di riscontro alle dichiarazioni accusatorie del IS, non accertate dunque come false calunniose, ma semplicemente come non confermate, mentre con l'impugnazione non viene nemmeno specificato come sia stato possibile per il ricorrente, senza essersi avvalso della forza d'intimidazione derivante dall'evocazione del sodalizio mafioso e degli atti lesivi già compiuti e senza essersi accreditato come prosecutore di richieste provenienti da altri esponenti mafiosi, quali il AF, ottenere direttamente la riscossione del "pizzo". La pretesa di un'azione autonoma e svincolata dalle precedenti in ogni caso non consente di ritenere erronea ed illogica la valutazione di tale elemento quale dato di conferma oggettiva dell'intraneità del RI alla consorteria mafiosa, tanto più che nella sentenza di condanna già irrevocabile è stata riconosciuta la circostanza aggravante di cui all'art. 7 L. n. 203/91 per avere egli agito secondo il modulo operativo tipico delle organizzazioni di stampo mafioso. L'impugnazione, infondata ed in parte inammissibile per quanto già detto, va dunque respinta. 19. FR RI ha contestato a sua volta la conferma del giudizio di responsabilità con obiezioni prive di fondamento. 19.1 La sentenza in esame ha giustificato il verdetto di condanna a ragione delle accuse a carico del RI provenienti essenzialmente dal IS, esponendo che questi lo aveva riconosciuto in fotografia, sul suo conto aveva riferito il soprannome ed i tratti somatici, lo aveva inserito nel gruppo del IC, al quale era legato da un rapporto di particolare fiducia e di collaborazione nel traffico di stupefacenti, ne aveva descritto la partecipazione all'incontro nel quale costui e TO IN LO lo aveva convocato dal IC, al successivo colloquio con quest'ultimo del 31/08/2012 nel bar di T'AN di Barcellona, in cui si era discusso della ripartizione dei proventi delle estorsioni ed il IC aveva preteso la consegna del denaro in precedenza fatto confluire nelle mani di UR IC e lo aveva indicato come colui che col LO e per conto del IC lo aveva poi seguito e si era fatto consegnare quanto riscosso. L'NO lo aveva descritto quale collaboratore e uomo di fiducia del IC anche nell'attività di spaccio di stupefacenti sino all'agosto 2012, periodo dopo il quale i due avevano litigato e non si erano parlati, come appreso dallo stesso RI, ma la Corte di 100 appello ha ritenuto tale fonte generica e quindi non validamente utilizzabile a riscontro della narrazione del IS. Sul presupposto che la partecipazione ad un colloquio di così importante rilievo per le sorti dell'associazione perché finalizzato ad organizzare le attività criminose ed il riparto dei relativi proventi doveva considerarsi elemento univocamente significativo dell'intraneità a quel gruppo organizzato, la Corte distrettuale ha individuato anche dei riscontri esterni al narrato del IS ed in grado di corroborarne l'affidabilità. A tal fine ha indicato: le conversazioni intercettate nel separato procedimento nel quale egli era stato accusato e poi condannato in via definitiva per la detenzione illegale di armi da sparo, anche clandestine, nel corso delle quali erano emersi gli stretti legami intercorsi col IC, non di tipo personale ed amicale, ma di rilievo criminale perché consistenti in cointeressenze in affari illeciti, tanto che il IC si era premurato di procurare il denaro necessario per sostenere le spese di difesa del ricorrente e per il sostentamento della sua compagna e di designare un legale di suo gradimento, mostrandosi poi indispettito quando ne era stato nominato altro per iniziativa dei familiari del RI, i quali gli avevano attribuito la responsabilità per l'arresto del ricorrente;
altro dialogo intercorso tra il IC e CA MA, già esaminato in riferimento alla posizione di questi, allorchè essi avevano commentato che il RI si era rifiutato di farsi assegnare ad una cella occupata dai barcellonesi ed aveva preferito rimanere sotto, a differenza di altro soggetto, detto "u' Patata", identificato in SA SC, che era salito nella cella 32, definita dai due interlocutori, "la nostra cella". Ad ulteriore riscontro sono state utilizzate: le dichiarazioni dell'allora convivente del IC, la quale in data 18/10/2011, aveva riferito dell'assidua frequentazione con FR RI, detto "zigo", da cui l'ulteriore versione dialettale di "ziganeddu", e la sua compagna LA IO;
altre conversazioni intercettate in ambientale quando il IC era stato tratto in arresto per l'attentato al suo datore di lavoro OL BO, nelle quali si era informato con i propri parenti se i propri ragazzi, ossia quelli del suo gruppo, si fossero fatti vedere ed in particolare se avessero avuto contati con FR, apprendendo che lo stesso giorno della sua scarcerazione questi si era presentato;
l'accertata ripresa della intensa frequentazione tra i due nel periodo successivo alla scarcerazione anche del IC, confermata dalle videoriprese effettuate presso il loro abituale luogo di incontro, ossia al bar Jolly di Barcellona e da un messaggio telefonico, nel quale quest'ultimo esprimeva il convincimento che il RI fosse l'unica pianta che potesse dare frutto. 19.2 La difesa censura il ragionamento probatorio come sopra sintetizzato con obiezioni inconsistenti: non risponde al vero che il IS non avesse mai avuto 101 alcun tipo di rapporto o conoscenza personale con il ricorrente, poiché ne ha fornito una descrizione corretta e ha rievocato il duplice incontro con tale persona, il ruolo svolto e la consegna fatta alla stessa ed al LO del denaro da far pervenire al IC. Che poi essi non avessero compiuto specifiche azioni rientranti nel novero dei reati fine dell'associazione si spiega con la circostanza, pacificamente emergente dalla sentenza, del loro inserimento in articolazioni diverse dello stesso clan, aventi influenza su aree differenti del territorio barcellonese. La sentenza in effetti riporta come proveniente dal IS anche l'indicazione del rapporto di affinità tra il RI ed ES AF, ma, incorrendo in un errore nella lettura dei verbali d'interrogatorio del IS, non si è avveduta che tale particolare era stato dal collaboratore riferito alla persona del LO e non al RI, che, comunque, ad evitare ogni possibile equivoco, è stato riconosciuto in fotografia ed indicato come presente ad entrambi i colloqui avente valenza indiziante. Non aderente alla motivazione della sentenza impugnata è il rilievo sulla mancata valutazione critica delle dichiarazioni del collaboratore NO, delle quali la Corte distrettuale ha affermato di non voler tenere conto per il loro contenuto generico. Risponde al vero che in sentenza non è dato leggere nulla che sia stato riferito sul conto del ricorrente dal CU: ma non è dato sapere se ciò sia dipeso dalla mancata conoscenza tra i due o dei rapporti tra il RI ed il IC, oppure dal limitato bagaglio di informazioni in possesso del CU, non messo a parte di vicende specifiche riguardanti il ricorrente. Del resto la difesa, se interessata a far valere tale omissione ed il rilievo che la lacuna dovrebbe rivestire, avrebbe potuto e dovuto produrre in allegato al ricorso i verbali integrali degli interrogatori del collaboratore onde offrire prova del distacco tra il RI ed il IC dopo la scarcerazione del primo, dato che, secondo quanto riportato in sentenza, è smentito dagli accertamenti della polizia giudiziaria sui contatti telefonici e gli incontri personali, nonché dalle conversazioni intercettate ed analizzate in sentenza. Inammissibile perché attinente all'interpretazione dei dati probatori è la censura che pretende di ricondurre a normali rapporti amicali e di frequentazione i contributi economici operati dal IC durante il periodo di detenzione del ricorrente: in ogni caso, va osservato che uno dei dialoghi dai quali si sono dedotti tali apporti contiene il riferimento al RI come ad uno dei ragazzi del gruppo del IC, di cui sono ampiamente documentate e sono state ricostruite le intraprese criminali e l'inserimento nell'organigramma della famiglia mafiosa di Barcellona Pozzo di Gotto che accomunava anche il RI, come deducibile anche dal commento del IC e del MA al fatto che stranamente egli non aveva 102 inteso alloggiare nella cella dei barcellonesi. 19.3 Anche il motivo di ricorso che riguarda la considerazione della recidiva non ha pregio. Il reato riguardante la violazione della disciplina sulle armi risulta essere stato commesso nell'ottobre 2011 e giudicato con sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto del 23/5/2012, irrevocabile il 16/6/2012, mentre il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa è stato contestato come consumato in via permanente dal 2011 al luglio 2013. Pertanto, rispetto al momento di cessazione della condotta partecipativa, che dunque si è protratta oltre l'ottobre 2011, era già passata in giudicato la sentenza di patteggiamento per la precedente violazione che, stante il carattere armato dell'organizzazione mafiosa, è stata valutata come omogenea rispetto al delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen.. 19.4 La sentenza in esame ha offerto sintetica, ma sufficiente motivazione anche in riferimento alle scelte sanzionatorie, avendo confermato quelle operate dal primo giudice come eque ed adeguate al caso ed avendo negato le circostanze attenuanti generiche per la gravità dei fatti e per la personalità del loro autore, già gravato da precedente penale. Non risulta poi sia stata irrogata una pena pari al massimo edittale possibile. Pertanto, il ricorso va respinto. 20. AN IN ha contestato il giudizio di responsabilità con censure che attengono alla valutazione delle fonti di prova e quindi al merito delle conclusioni cui sono giunte entrambe le sentenze di merito in ordine alla sua partecipazione all'associazione mafiosa barcellonese. 20.1 La Corte di appello ha analizzato in primo luogo le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia: il AN, il quale aveva riferito che il IN, RA di NT, esponente mafioso di spessore, ucciso nel 2007, nel periodo antecedente alla propria carcerazione aveva rivestito una posizione marginale all'interno della consorteria a causa dell'abuso di alcolici ed era stato utilizzato soltanto per mansioni esecutive nell'ambito delle iniziative estorsive, come nel caso del danneggiamento della discoteca Native, mentre quando lo stesso collaboratore era stato rimesso in libertà aveva compreso del suo pieno inserimento nell'organizzazione, le cui fila erano state assottigliate da arresti e morti, e della cui composizione il IN lo aveva ragguagliato. Il IS a sua volta, pur avendo descritto la vicinanza del IN al AN nel periodo in cui era ancora vivo il RA NT, aveva escluso fosse organico al sodalizio per la sua inaffidabilità per l'abuso di alcol e droghe, pur avendo ricevuto dallo stesso le sue confidenze sul possesso di una pistola 44 magnum in grado di uccidere una persona anche a distanza. ES CE, compagna del AN, aveva confermato come AN IN fosse stato impiegato in attività esecutive nell'interesse del gruppo capeggiato dal suo convivente ed anche il LL ne aveva riferito il coinvolgimento 103 nell'incendio della discoteca Native di Portorosa, in quanto facente parte del gruppo dei mazzaroti diretto dal AN. La Corte ha quindi rimarcato che per l'episodio del danneggiamento alla discoteca Native il IN era stato arrestato in flagranza perché sorpreso dai Carabinieri nei pressi del locale tecnico dell'esercizio già scassinato con versamento di liquido infiammabile per scatenare un incendio;
ha quindi aggiunto a tali emergenze quanto emerso in altro procedimento penale, ossia l'intervento richiesto al IN da due giovani, i quali, accusati di essere autori di un furto, avevano subito una violenta aggressione da parte di un gruppo di sei uomini, tra i quali l'albanese AM AJ, ed i commenti scambiatisi dai due aggrediti sul fatto che il IN aveva affrontato il AJ con decisione, pretendendo spiegazioni, che l'interlocutore non aveva esitato a fornirgli mostrandogli rispetto. La richiesta del suo interessamento da un lato, l'atteggiamento dell'albanese dall'altro, descritto da uno dei due giovani come sottomesso, sono stati ritenuti significativi della consapevolezza diffusa del peso criminale e della reputazione del ricorrente, in grado di offrire soddisfazione agli aggrediti e di ottenere di chiarimenti da parte di chi si sospettava fosse autore dell'aggressione. L'episodio è stato letto dai giudici di merito come convergente con le informazioni del AN sul pieno inserimento del IN nell'organizzazione e sulla progressiva affermazione di un ruolo meno secondario, del quale si è rinvenuto ulteriore riscontro nella conversazione con RE NO, che aveva offerto conferma del trasferimento e del contenuto dei dialoghi captati, intercettata in ambientale nel corso del viaggio verso Mascali in provincia di AN effettuato per incontrare SE OR, già compagno di detenzione del IN ed organico alla famiglia mafiosa LA. Da costui il IN aveva pensato di poter ottenere un aiuto per realizzare il proposito di eliminare EL BU, ritenuto responsabile dell'uccisione del RA;
nel corso della trasferta egli si era anche espresso criticamente nei confronti di altri sodali, che dopo la morte di GN NO, si erano mostrati meno rispettosi nei suoi riguardi e per gli esigui profitti conseguiti dalle attività criminose dal gruppo di ZZ, che non era riuscito ad imporsi su altre articolazioni della stessa organizzazione a causa delle divisioni interne e dei dissapori tra associati, oltre che dai personalismi di alcuni ed aveva espresso il convincimento che la realizzazione del delitto progettato avrebbe offerto l'opportunità di una maggiore affermazione rispetto alla posizione rivestita in quel momento e di un incremento delle entrate economiche. 20.1 Ebbene, tali risultanze unitamente alla considerazione della condanna irrevocabile per il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa, riportata dal ricorrente per fatti commessi sino al gennaio 1998, hanno indotto i giudici di merito 104 مهر con corretto procedimento inferenziale a ritenere che anche nel periodo successivo il IN non fosse fuoriuscito dall'organizzazione mafiosa e, pur avendo rivestito un ruolo secondario e di natura esecutiva e nonostante il discredito derivante dal consumo di alcolici, avesse mantenuto i legami criminali pregressi e si fosse prestato ad eseguire gli ordini e le indicazioni degli esponenti più autorevoli, tanto da avere discusso con l'NO delle dinamiche interne del sodalizio e da avere elaborato un piano per eliminare un soggetto visto come di ostacolo alle sue ambizioni di maggiore affermazione criminale e di percezione di quote maggiori dei proventi delle intraprese delittuose. La motivazione della sentenza impugnata sul punto è quindi specifica e completa, è fedele alle emergenze probatorie e resiste alle censure che le sono state mosse. 20.2 Invero, la Corte non ha violato i limiti del giudicato, poiché non si è limitata a considerare fatti compiuti nel periodo della già accertata partecipazione del IN all'associazione barcellonese, ma ha valorizzato dati di conoscenza offerti dal AN, ad esso legato da vincoli di affinità, essendo cognati, in riferimento anche al periodo successivo alla sua scarcerazione e le ulteriori emergenze relative a condotte tenute in tempi recenti. Che l'episodio del chiarimento preteso dal IN e reso con deferenza dal AJ costituisca un tentativo dell'imputato stesso di recuperare un ruolo ormai perduto e che il rispetto mostratogli dall'albanese sia frutto della sua parentela e dei suoi precedenti, costituisce un'illazione e non scalfisce il dato reale della richiesta di un suo intervento in quanto personaggio dotato di una qualche autorevolezza e capace di incutere timore nell'aggressore dei due giovani, i quali, a riprova del fatto che non si era trattato soltanto di una vanteria dell'imputato o della sua enfatizzazione della vicenda, avevano commentato come il AJ avesse mostrato un atteggiamento remissivo e sottomesso al IN, che non aveva alcun titolo per intromettersi nella disputa. Inoltre, anche la deduzione della patita emarginazione da parte degli altri sodali non tiene conto che il AN, per quanto esposto in sentenza, pur avendo descritto la scarsa fiducia riposta nel cognato, aveva anche precisato che quanto dallo stesso affermato non era di per sé privo di attendibilità ed era stato da lui reputato credibile quando lo aveva aggiornato sulla composizione del clan e sulle vicende intervenute nel periodo della sua carcerazione e che i dialoghi effettuati con l'NO nel viaggio verso e da Mascali offrono conferma di tali conoscenze e del rapporto di complicità criminale tra di essi. Non è apprezzabile in sede di legittimità la spiegazione fornita dalla difesa delle conversazioni captate durante il predetto viaggio, addebitate allo stato alcolico del 105 مهم ricorrente ed alla sua smania di affermazione, perché volta ad accreditarne una lettura minimizzante ed alternativa rispetto alle considerazioni espresse soprattutto nella sentenza di primo grado, la cui motivazione è stata richiamata da quella di appello, senza presentare alcun profilo di manifesta illogicità, né di travisamento. Inoltre, la difesa ha omesso di indicare le specifiche espressioni utilizzate dal IN, la sconnessione e l'incoerenza del discorso, la fantasiosità dei riferimenti in modo da evidenziarne lo stato di ebbrezza o la natura elucubrativa e irrealistica delle tematiche trattate. Ed anche le precisazioni dell'NO, operate nel verbale richiamato in ricorso, sul fatto che all'epoca del viaggio il suo gruppo si era ormai sciolto e che scopo della trasferta era l'avvio di un traffico di stupefacenti da gestire privatamente con il IN ed altro soggetto, nulla toglie all'intraneità di entrambi e specie del ricorrente all'associazione mafiosa nell'arco temporale precedente, tanto che egli aveva espresso apprezzamenti per il defunto GN NO e per il periodo in cui questi era stato a capo del gruppo dei mazzaroti, di cui aveva deplorato le lotte interne e le scarse fortune economiche perché ammesso alla conoscenza di tali dinamiche in quanto suo partecipe. Non è dato dunque rinvenire il travisamento della prova intercettativa e dichiarativa, dedotto col ricorso. Infine, non si ravvisa nemmeno la violazione dei criteri legali di utilizzo probatorio delle intercettazioni, il cui contenuto, nell'interpretazione offerta da questa Corte, può anche da sé costituire prova direttamente rappresentativa del fatto di reato;
in particolare si è affermato che le dichiarazioni, captate nel corso di attività di intercettazione regolarmente autorizzata, con le quali un soggetto si autoaccusa spontaneamente della commissione di reati, quando siano di significato chiaro ed univoco, hanno integrale valenza probatoria, non trovando applicazione al riguardo gli artt. 62 e 63 cod. proc. pen. perché non equiparabili alle dichiarazioni rese dinanzi all'autorità o alla polizia giudiziaria (sez. 6, n. 16165 del 19/02/2013, Galati, rv. 256008; sez. 4, n. 34807 del 02/07/2010, Basile e altri, rv. 248089; sez. 6, n. 31739 del 22/05/2003, Corteggiano ed altri, rv. 226202). Del pari, si è sostenuto che se l'intercettazione contenga una precisa accusa in danno di terzi non partecipanti al dialogo captato, tale accusa si differenzia dalla chiamata in correità e la relativa interpretazione sul piano logico, nonché valutazione su quello probatorio, non sono soggette al rispetto delle regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. (sez. 5, n. 4572 del 17/07/2015, dep. 03/02/2016, Ambroggio, rv. 265747). Ed anche la sentenza richiamata in ricorso (Cass., sez. 6, n. 3882 del 4/11/2011, Annunziata, rv. 251527), non ha espresso un principio contrario a quelli più generali sopra sintetizzati, avendo affermato che "Gli indizi raccolti nel corso delle intercettazioni telefoniche possono infatti costituire fonte diretta di prova della 106 شهر colpevolezza dell'imputato e indipendentemente se sia lui stesso il conversante - e non devono necessariamente trovare riscontro in altri elementi esterni, qualora siano: a) gravi, cioè consistenti e resistenti alle obiezioni e quindi attendibili e convincenti;
b) precisi e non equivoci, cioè non generici e non suscettibili di diversa interpretazione altrettanto verosimile;
c) concordanti, cioè non contrastanti tra loro e, più ancora, con altri dati o elementi certi (Sez. 4, n. 22391 del 02/04/2003, Qehalliu Luan, Rv. 224962)" Pertanto, non hanno pregio le censure espresse in ricorso circa la inidoneità delle intercettazioni, che nel caso sono state utilizzate quale elemento di conferma individualizzante della chiamata di correo con un apparato giustificativo compiuto, logico ed adeguatamente illustrativo delle ragioni della decisione. Il ricorso va dunque respinto. 21.NT OR propone anch'esso censure infondate al giudizio di colpevolezza in ordine al delitto associativo di cui al capo 1). 21.1Anche per la sua posizione la sentenza ha condotto la disamina degli elementi probatori, partendo dalle propalazioni dei collaboratori di giustizia. Ha evidenziato che per concorde indicazione del IS e del CU egli era soggetto facente parte del gruppo criminoso, capeggiato da IO IC;
in particolare, il IS aveva appreso informazioni sul suo conto da RE FO nell'occasione in cui alla sua presenza lo OR si era recato con IN LO a portare un messaggio del IC al predetto FO, al quale voleva fare sapere che si sarebbe interessato del mantenimento del di lui padre CA TO, all'epoca detenuto;
il CU lo aveva descritto come uno stretto collaboratore del IC nell'attività estorsiva e nella percezione del "pizzo" come da lui constatato allorchè il IC aveva incaricato lo OR di recarsi da terze persone ad incassare denaro ed aveva rivelato al collaboratore che se fosse accaduto qualcosa di male avrebbe dovuto avvertire proprio IN OR. La Corte di appello ha, invece, escluso di poter fare alcun utilizzo probatorio delle informazioni fornite dal LL sul conto del ricorrente per il sospetto che egli fosse incorso in un errore di persona, mentre ha valorizzato come convergente rispetto al narrato delle predette fonti dichiarative quanto riferito da RE NO, secondo il quale lo OR era un uomo di fiducia del IC, addetto alle mansioni di cassiere dopo l'arresto di OT MB perché percepiva dalle vittime e custodiva i proventi dell'attività estorsiva, dei quali unitamente al IC doveva rendere conto a FI SI ed egli era rimasto vicino al IC anche quando questi aveva perso credibilità all'interno dell'organizzazione salvo poi distaccarsene poco prima che fosse ucciso e, dopo la sua morte, prenderne il posto unitamente a IN EO. 107 ী Altri dati di conferma del dichiarato dei collaboratori sono stati individuati nei contatti accertati tra lo OR ed il IC in occasione del furto di apparecchi slot machines subito da LO AU, il quale, senza essersi rivolto alle forze dell'ordine, aveva chiesto di poter recuperare quanto sottrattogli al IC, che dopo il colloquio con il LO aveva subito convocato lo OR per un incontro personale, anticipandogli che si erano presentati dei problemi;
dai dialoghi intercettati allorchè RE BU aveva scoperto una telecamera nei pressi del Bar Jolly, luogo di incontro abituale del gruppo, e lo OR aveva condiviso la proposta di non asportare il dispositivo della cui presenza e posizione in quel modo essi sarebbero stati informati;
dalla sua partecipazione col IC all'incontro con l'imprenditore LE nel corso del quale questi era stato sollecitato a saldare il debito contratto con il LE ed alla riunione tenutasi il 15 giugno 2012 presso un ristorante col IC ed altri personaggi dello stesso ambiente criminoso;
dalla disponibilità ad accompagnare la madre del IC al colloquio col figlio detenuto ed alla contribuzione al suo mantenimento, nonché dalle dimostrazioni di rispetto verso il sodale detenuto, attestate dalla di lui congiunta;
dall'episodio dello sparo da parte del LO di un colpo di arma da fuoco, sollecitato dal ricorrente;
dalla presenza col IC allorchè questi si era recato ad acquistare stupefacente, poi sequestrato dalle forze dell'ordine che li avevano sottoposti ad un controllo. Da tali risultanze si è tratta conferma dei rapporti di stabile frequentazione e cooperazione dello OR con altri soggetti appartenenti al sodalizio in termini corrispondenti a quanto riferito dai collaboratori, nonché dell'allontanamento dal IC, testimoniato da un dialogo intercettato in data 12/12/2012, quindi a distanza di meno di un mese dall'uccisione di quest'ultimo, nel quale egli aveva espresso severe critiche sul suo conto con TO IN LO. 21.2 Non colgono nel segno le censure mosse con l'impugnazione. Richiamate le argomentazioni già esposte in riferimento ad altre posizioni di coimputati sull'inconsistenza confutativa delle obiezioni al giudizio di credibilità espresso in riferimento ai collaboratori di giustizia, resta da aggiungere che quanto sostenuto in ordine allo scarso significato dimostrativo delle rivelazioni del CU è frutto di un tentativo, da ritenersi non consentito, di fornire una chiave di lettura minimizzante e parcellizzata del suo dichiarato, che si assume riguardare soltanto l'intento del IC di recuperare denaro per acquistare stupefacenti per il proprio consumo senza al contempo spiegare perché tale ricerca avesse dovuto coinvolgere lo OR ed a quale titolo questi avesse dovuto contattare i possibili erogatori. Inoltre, che l'NO ed il IS abbiano descritto una realtà dell'organizzazione barcellonese molto distante dalla narrazione del AN e del LL è stato 108 LL è stato spiegato in modo efficace dai giudici di merito con la constatazione dei differenti tempi del loro inserimento nel sodalizio e del diverso bagaglio di conoscenze che avevano potuto acquisire;
del pari, l'operato criminale del IS nella zona di Terme Vigliatore e la sua posizione nel clan mafioso, per come descritti in sentenza, non implicavano necessariamente un rapporto di collaborazione diretto con il ricorrente, che è stato definito come subordinato rispetto al IC e, in posizione ancora sovrastante, al SI. Nella medesima ottica riduttiva e banalizzante si pongono anche i rilievi critici che negano valore di riscontro alle frequentazioni personali ed ai dialoghi intercettati, che i giudici di merito per la loro intensità e per la comunanza di affari criminosi hanno considerato non spiegabili in termini di normali rapporti amicali, quanto come univocamente indicativi dei vincoli di solidarietà e reciproca assistenza che legano gli affiliati all'organizzazione mafiosa. 21.3 Va respinto anche il motivo che si duole del diniego delle circostanze attenuanti generiche, che i giudici di merito hanno correttamente motivato col giudizio di pericolosità sociale dell'imputato, gravato da precedenti penali, ancorché per fatti remoti, uno anche per violazione della legge sulle armi. In conclusione anche il ricorso dello OR va rigettato. 22. US NT EC contesta col primo motivo il giudizio di responsabilità in ordine al delitto di partecipazione ad associazione di stampo mafioso. 22.1 La sentenza impugnata ha esaminato attentamente il portato accusatorio delle rivelazioni dei collaboratori riguardanti la posizione del EC, a carico del quale il AN aveva descritto l'inserimento organico nella famiglia barcellonese, le confidenze dallo stesso ricevute sull'attività estorsiva compiuta in danno dell'impresa NI di Parma e sul versamento dei relativi proventi ad GN NO, il rapporto di collaborazione con la società Co.Ge.Ca., ottenuto grazie alla relazione intrattenuta con AN MI, nell'effettuazione di trasporti di materiale inerte che lo stesso collaboratore aveva tentato invano di ostacolare, ritenendo trattarsi di attività non autorizzata, potendo constatare, invece, come tale iniziativa avesse ottenuto l'assenso del boss CA D'CO, il quale l'aveva convinto a desistere dal fermare i mezzi del ricorrente e gli aveva rivelato di avvalersi di questi, in quanto affiliato, per condurre estorsioni in danno di imprenditori operanti nella zona di Villafranca, Venetico e Rometta. Il AN aveva riferito anche dei contrasti insorti tra i soci della Co.Ge.Ca., che l'organizzazione mafiosa, in persona di lui stesso, di TI AB, del EC e forse anche di CA D'CO, aveva cercato di comporre per impedire lo scioglimento della società e la cessazione dei pagamenti impostile, 109 nonché delle diffide rivolte all'imputato a controllare la propria amante che si diceva fosse in possesso di una registrazione di conversazioni compromettenti. Sono state quindi prese in considerazione le notizie riferite dal LL, secondo il quale il EC, non conosciuto personalmente, era affiliato per come appreso da altri sodali del gruppo mazzarota ed aveva preso parte nel 2005 ad una riunione con GN NO ed CO FU per trattare affari illeciti. Infine, si sono esaminate le informazioni più circostanziate offerte dal IS. Questi ha indicato il EC quale appartenente al proprio gruppo ed addetto alle estorsioni, descrivendo quella compiuta in danno di tale RI, che aveva ricevuto in subappalto lavori dall'impresa NI e che aveva corrisposto il denaro in sua presenza, nonché quale istigatore dell'omicidio di GN NO e partecipe all'aggressione di CA IO. Dopo avere esaminato singolarmente l'apporto conoscitivo di ciascuna delle tre predette fonti ed averne riscontrato l'attendibilità con una verifica particolarmente rigorosa per il dichiarato del IS per l'ammissione del rancore nutrito verso il ricorrente, ritenuto responsabile dell'allontanamento della sua convivente e della diffusione sul suo conto di notizie infondate di appropriazioni di denaro dell'organizzazione, la Corte di Assise di appello ha esplicitato i criteri inferenziali adottati e precisato di ritenere le notizie riferite dal IS un elemento di riscontro alla chiamata in correità proveniente dal AN e di dover rinvenire dati di conferma specifica. A tal fine ha individuato i seguenti elementi: a)i contatti personali e telefonici intercorsi tra il IS e tale IC CA, titolare di un esercizio di tabaccheria, indicato quale soggetto al quale il collaboratore aveva pensato di affidare l'incarico di cassiere del denaro raccolto illegalmente dalla cosca su indicazione del EC;
b)le dichiarazioni della teste OR sull'imposizione subita ad opera dei maggiorenti mafiosi locali dall'impresa Co.Ge.Ca. di avvalersi per il trasporto di inerti dalla cava all'impianto, non dei propri mezzi, ma di quelli di ditte gestite da esponenti mafiosi, quali NT IN, i fratelli RE ed EN IS, CA RE RÒ e IA SA;
c)i rapporti intrattenuti dal EC con NO IS, padre del collaboratore RE, che in una conversazione intercettata in carcere, parlando col RA IN, aveva lamentato il fatto che IN, ossia il ricorrente, nonostante si fosse assunto l'impegno di corrispondere il canone di locazione dell'abitazione occupata dal loro genitore NO, fosse in ritardo con alcune mensilità, cosa che aveva suscitato le proteste della convivente del padre a favore del quale;
-d)le informazioni ricavabili da un dialogo intercettato tra il ricorrente e AN 110 ref MI nella quale CO gli aveva rinfacciato le somme di denaro che gli aveva dato, di avergli anticipato del denaro per il figlio e per le trasferte in Calabria per far visita ad NO IS, dagli accertamenti di p.g. risultato domiciliato in regime di arresti domiciliari in provincia di Cosenza in Soverato, luogo nel quale si stava dirigendo il EC quando il 24/3/2011 era stato controllato dalle forze dell'ordine; -e)le accuse mosse dalla MI al EC nel corso di altra conversazione intercettata nella quale nel corso di una lite la donna lo aveva apertamente accusato di avere inviato RE IS a fare delle estorsioni ed a rubare il denaro dalla cassaforte di MB;
f) le rimostranze del IS, espresse in dialogo intercettato in carcere, per il comportamento di IN EC, indicato come compare del proprio padre, dal quale aveva intimato ai giovani del proprio gruppo di allontanarsi senza essere stato assecondato, emergenza che ha trovato riscontro nei dimostrati rapporti intrattenuti nello stesso contesto temporale dell'imputato con i più stretti sodali del IS, quali AN AC NO, CA IO e RE FO, i quali, previ appuntamenti telefonici, avevano incontrato il EC in piena notte in luogo isolato di campagna;
g) le dimostrate frequentazioni del EC col IO ed il FO, altri sodali della medesima organizzazione, come nel caso della presenza accanto a CA IO quando questi aveva subito un agguato non andato a segno;
h)la conversazione intercettata in carcere il 4/10/2011, dalla quale era emerso che il ricorrente aveva corrisposto parte della parcella del difensore di RE IS a riprova degli stretti vincoli solidali esistenti e quella successiva di oltre un mese in cui sempre il collaboratore aveva espresso ai suoi familiari il timore che la convivente rivelasse quanto a sua conoscenza su vicende molto più gravi della droga, che, se rese note, gli sarebbero valse una tale condanna che egli non sarebbe più uscito di prigione, preoccupazioni espresse anche per l'eventualità del pentimento del EC, identificato per il riferimento alla località di Rometta ed all'allevamento di animali, danneggiato dall'alluvione; i)i contatti telefonici con CA D'CO all'utenza intestata alla di lui convivente, alla quale il EC dopo l'arresto del D'CO aveva fornito aiuto morale ed economico, tanto da averla accompagnata dall'avvocato per un colloquio al quale si era richiesta anche la sua presenza;
I)i contatti telefonici e personali con NT GI, figlio di CA, detenuto sottoposto al regime di cui all'art. 41-bis ord. pen... Dal complesso di emergenze probatorie così riassunte i giudici di merito hanno dedotto che il narrato del IS, in sé logico, coerente e dettagliato, ha ricevuto 111 uf ampia conferma e che lo stesso, sebbene proveniente da fonte, potenzialmente condizionata da ragioni di ostilità verso l'accusato, ma risultata genuina ed affidabile, riscontra in modo completo la chiamata in correità proveniente dal AN e offre idoneo supporto dimostrativo al giudizio di appartenenza del EC all'organizzazione mafiosa. 22.2 A tale ragionamento valutativo l'impugnazione oppone censure inconsistenti. 22.2.1 In primo luogo la struttura argomentativa della sentenza in esame offre smentita all'assunto difensivo, secondo il quale la partecipazione del EC alla cosca barcellonese sarebbe stata data per scontata, poiché i giudici di merito si sono impegnati nella disamina dei dati acquisiti nel corso delle indagini e hanno dato conto delle informazioni ricavatene e della loro convergenza dimostrativa con uno sviluppo motivazionale logico e privo di contraddizioni. Pertanto, non assume alcun rilievo che nelle sentenze già irrevocabili che hanno accertato l'esistenza della formazione maliosa radicata nella zona tirrenica della provincia di ES sin dal 2002 in poi, non sia emersa la figura del EC quale affiliato, poiché nulla esclude sul piano probatorio e logico che egli sia entrato a far parte del sodalizio in tempi successivi. 22.2.2 Le contestazioni sull'attendibililità del AN e del LL risultano sterili e del tutto generiche, perché, quanto al primo, deducono soltanto che dalle stesse emergerebbe la mancata frequentazione tra i singoli associati della cosca, dal che avrebbe dovuto desumersi l'insussistenza del vincolo associativo, senza contestare in modo puntuale il complesso di informazioni fornite e considerare che le vicende del 2008 sono esattamente comprese nell'arco temporale indicato nell'imputazione. Le principali critiche si appuntano sull'utilizzo di quanto riferito del IS mediante la generica indicazione di numerose contraddizioni e discordanze, rimaste imprecisate e non illustrate nella loro rilevanza e la riproposizione delle obiezioni basate sui sentimenti di rancore manifestati dal collaboratore e sull'assenza di riscontri oggettivi. In particolare, la difesa richiama la vicenda dell'estorsione compiuta in danno dell'imprenditore RI e della riscossione da parte del EC del relativo prezzo, sostenendo che il G.i.p. non aveva ritenuto sufficiente il compendio indiziario per applicare la misura cautelare, ma omette completamente di confutare i dati emersi dalle investigazioni sui contatti personali tra il ricorrente ed il figlio del RI, che lo stesso ricorso riporta, circostanze rimaste prive di qualsiasi spiegazione in chiave lecita. Assume poi che avrebbero valenza neutra le considerazioni svolte in sentenza su alcuni incontri tra il EC e il AC NO, che in tre circostanze è stato 112 visto raggiungere un casolare sito in c.da Rapano per incontrarsi con il ricorrente nella seconda decade del mese di settembre 2011, ma non indica le ragioni per le quali tali abboccamenti non riscontrino quanto affermato dal IS nelle conversazioni intercettate sulla collaborazione criminale tra il ricorrente ed i giovani del suo gruppo. Il ricorso si duole dell'utilizzo delle dichiarazioni rese dal teste IT, di cui però non vi è traccia nella sentenza impugnata, che non ha fatto nemmeno cenno a tale fonte. La pretesa irrilevanza dei dialoghi intercettati tra il ricorrente e AN MI è priva di qualsiasi illustrazione esplicativa;
la difesa intende sminuirne la portata, ascrivendoli allo sfogo di un'amante tradita, senza considerare che CO non aveva alcuna ragione per mentire in un dialogo confidenziale, captato a sua insaputa e che non risulta essere stata mossa alcuna obiezione alla veridicità di tali accuse da parte del suo interlocutore, che non si contesta nemmeno essere l'odierno ricorrente. Si ignora volutamente che il IS, secondo quanto riportato in sentenza, aveva descritto la relazione tra i due dialoganti e che il AN aveva riferito dei condivisi timori per le rivelazioni che la donna avrebbe potuto fare, tali da compromettere la posizione di molti sodali, notizie che sono state fondatamente ritenute avvalorate dal dialogo captato. Il ricorso, ricco di richiami ai principi interpretativi sulla valutazione della prova e sulla chiamata in correità, risulta poco aderente al percorso motivazionale della sentenza contestata, perché non si impegna nemmeno a contraddire tutti gli altri elementi di riscontro riassunti ai punti da a) ad I), comprese le dichiarazioni della teste OR che riscontrano in modo preciso il racconto del AN, ma oppone alcuni rilievi su particolari di contorno ed isolatamente considerati, citando di frequente l'ordinanza emessa in sede cautelare senza confrontarsi con il ben più ponderoso apparato esplicativo della sentenza stessa, che ha superato le diverse determinazioni assunte nella fase iniziale del procedimento. Inoltre, presenta chiaramente un errore di tipo giuridico, laddove pretende che gli elementi di riscontro alla chiamata in correità siano dotati di autonoma efficacia probatoria e siano direttamente rappresentativi di circostanze ritenute sintomatiche del ruolo partecipativo dell'affiliato al sodalizio mafioso, mentre la loro portata è limitata alla conferma individualizzante del portato accusatorio offerto dalla fonte dichiarativa. Ed è quanto ha operato la Corte di Assise di appello con le propalazioni del IS, rispetto alle quali ha individuato in risultanze esterne al suo narrato conferme ai riferiti rapporti personali e criminali col ricorrente e di questi con altri esponenti dell'organizzazione, alle manifestazioni di solidarietà mafiosa verso sodali tratti in arresto, quali lui stesso, il padre NO e CA 11 D'CO, al coinvolgimento in attività estorsiva, alle attività svolte dal ricorrente, alla frequentazione e collaborazione delinquenziale con i giovani del proprio gruppo. Deve dunque concludersi che ha trovato ampia convalida probatoria e risulta dunque insindacabile in sede di legittimità il giudizio espresso dai giudici di merito, secondo i quali il EC, dopo essere stato inserito nella formazione mafiosa facente capo a CA D'CO, avvenuto l'arresto di questi, si era avvicinato al IS ed aveva militato nel suo gruppo, dedicandosi alle estorsioni ed al sostentamento degli affiliati detenuti e dei loro familiari con condotte legittimamente qualificate come partecipative ai sensi dell'art. 416-bis cod.pen.. 22.3 E' inammissibile il secondo motivo di ricorso, che contesta la correttezza del giudizio di responsabilità in ordine al delitto di cui al capo 2). La sentenza al riguardo ha valorizzato la chiamata in correità proveniente dal IS, che aveva confessato tale iniziativa estorsiva ed indicato nel EC colui che gliel'aveva ispirata e suggerita in modo da costringere l'impresa danneggiata a servirsi dei suoi mezzi per il trasporto del materiale inerte, nonché i numerosi elementi di riscontro, rappresentati da: effettivo accertamento del luogo di svolgimento dei lavori di sbancamento da parte della ditta dei fratelli La FA e del danneggiamento mediante incendio di un escavatore e dalle dichiarazioni rese dalla parte lesa FR La FA, quale aveva denunciato l'episodio e riferito di essere stato costretto dalla grave intimidazione subita, avvalorata dall'avvertimento proveniente da un proprio congiunto di non proseguire nei lavori pena gravissimi rischi per la propria incolumità, a servirsi dei mezzi del EC, il quale lo aveva affrontato, gli aveva fatto presente che i trasporti interessavano ad imprecisati suoi amici, lo aveva indotto ad accordarsi per far assegnare a costoro a prezzi maggiorati il subappalto, che aveva realizzato poi con i suoi mezzi sino a che egli aveva deciso di interrompere il rapporto per le maldicenze diffuse dal EC sul suo conto;
in seguito, subentrato proprio RA CO nella conduzione della loro impresa, erano stati nuovamente utilizzati i mezzi del EC. Oltre a tale apporto informativo la sentenza ha utilizzato la versione dei fatti fornita da FR La FA, cugino del denunciante, il quale aveva ammesso che, ricevute le lamentele di FR per le gravi minacce ricevute, lo aveva messo in contatto col ricorrente e questi nell'incontro tenutosi gli aveva chiesto di farlo lavorare nel cantiere con un suo mezzo. Ebbene, il ricorso senza contestare in modo specifico quanto riferito dai due La FA pretende sia attribuita maggiore credibilità alle dichiarazioni rilasciate in sede di indagini difensive da CO La FA, il quale era intervenuto però nel rapporto col ricorrente solo in un secondo momento e senza poter smentire quanto riferito in relazione ad un periodo antecedente dal RA e dal cugino e dal IS, 114 attribuitosi la responsabilità di avere ordinato il danneggiamento del mezzo di impresa indicata con riferimenti specifici al bene danneggiamento, al cantiere ed alla tipologia di lavori. A fronte di un ragionamento probatorio immune da qualsiasi vizio il ricorso sollecita un diverso apprezzamento del materiale acquisito e la preferenza da accordare ad una fonte rispetto a quelle concordi valorizzate in sentenza, sconfinando nell'indagine ricostruttiva del fatto, operazione preclusa al giudice di legittimità. Non ha pregio nemmeno la censura che nega la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 7 L. n. 203/91: come argomentato dai giudici di appello l'azione criminosa, come ricostruita in sentenza, rivela l'impiego del metodo tipicamente mafioso del preliminare avvertimento dato mediante il danneggiamento dei beni strumentali, allusivo ad altri possibili pregiudizi futuri e tale da indebolire anche economicamente l'impresa bersagliata, in modo da indurre il suo titolare ad accondiscendere a richieste di erogazione di denaro o di altre prestazioni in favore della formazione criminosa. Poco importa poi che il ricorrente non sia stato l'autore del danneggiamento, né che non abbia rivolto espressioni direttamente minacciose alla vittima, essendosi avvalso dell'azione già compiuta, avendo fatto riferimento ad imprecisati amici interessati e della capacità intimidatoria di tale evocazione. 22.4 Anche il terzo motivo è inammissibile: l'addebito di intestazione fittizia dell'impresa individuale al figlio RE, contestato al capo 30), si basa sulla dimostrata appartenenza del bene al ricorrente e sulla conduzione da parte dello stesso della relativa gestione, dedotta dalle dichiarazioni del IS e dalle conversazioni intercettate, dalle quali si è ricavata prova dell'interessamento del ricorrente alle vicende riguardanti i dipendenti, i mezzi ed i lavori della ditta. Oltre a tali elementi, in sentenza è riportato il dialogo captato, nel quale il EC, consapevole del rischio di essere attinto da misure ablative, aveva fatto presente al figlio che una qualche attività doveva essere intestata allo stesso, non potendo figurare direttamente la propria persona. In riferimento alla fattispecie contestata al capo 31) relativa alla quota intestata a RE EC della società M.G.M., acquisita da potere di IO MI, gli esiti delle indagini hanno indotto i giudici di merito a riferirne la proprietà e la gestione al ricorrente, che dai dialoghi intercettati aveva curato i contatti con un commercialista per la grave situazione di dissesto dell'impresa ed aveva commentato con AN MI il controllo operato dalle forze dell'ordine su un cantiere di sua pertinenza, nonché le osservazioni del proprio legale sulla fortuna di non essere apparso quale formale titolare dei beni. Anche in questo caso con corretto procedimento inferenziale si sono ravvisati gli elementi costitutivi della 115 fattispecie contestata senza sia possibile ravvisare nella motivazione alcun vizio, né logico, né giuridico, tanto più che il giudizio di responsabilità non si è basato soltanto sul rapporto di parentela tra intestatario apparente ed imputato, ma si è avvalso di precise risultanze sull'intento da quest'ultimo perseguito di salvaguardare i propri beni dalla possibile aggressione con misure di prevenzione. 22.5 In merito alla statuizione di conferma della confisca ai sensi dell'art. 12- sexies L. n. 356/91 dei beni sequestrati la Corte di appello ne ha giustificato l'adozione a ragione della pronunciata condanna dell'imputato per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. e della ravvisata sussistenza delle altre condizioni pretese per legge, ossia della disponibilità dei beni stessi in capo al condannato, della sproporzione tra il loro valore ed i redditi dichiarati o l'attività economica svolta, della mancata giustificazione della lecita acquisizione di quanto sequestrato. Ha dunque proceduto in sentenza all'analisi comparativa dei redditi ufficialmente disponibili per il EC, inclusivi di quelli percepiti dalle sue imprese, depurati dalle spese di mantenimento del nucleo familiare e di acquisto dei propri beni, riscontrando una costante situazione di sofferenza, tranne che nell'anno 2008 in cui il bilancio è stato positivo per un importo assai modesto. Con l'impugnazione il ricorrente ha opposto in modo generico la sufficienza delle risorse disponibili a consentire le acquisizioni di beni mobili, immobili e delle quote societarie a ragione del finanziamento bancario erogato in suo favore nel 2004, nonché degli atti negoziali prodotti che "giustificano la provenienza dei beni sequestrati attraverso atti di acquisto, regolarmente stipulati e trascritti, e dimostrano che detti atti di acquisto provengono da legittime disponibilità finanziarie". Trascura però di illustrare il contenuto di tale contestazione e di specificare quali sarebbero queste disponibilità, quale l'importo e quale l'origine e di porre in relazione i mezzi leciti con le singole operazioni di acquisto per dimostrarne la congruità e superare le puntuali e motivate argomentazioni contrarie esposte in sentenza. In definitiva anche questo motivo si avvale del richiamo di principi teorici e di nozioni giuridiche astratte, oltre che di censure genericamente formulate, che senza confrontarsi realmente con le argomentazioni esposte in sentenza, non scalfiscono minimamente il dettagliato esame comparativo ivi operato e le conclusioni raggiunte circa la mancata giustificazione dell'origine legale delle risorse impiegate nell'acquisto di beni ed imprese dal valore sproporzionato ed eccedente i redditi dichiarati e le attività svolte. Anche il ricorso proposto dal EC va dunque respinto. In definitiva, per quanto già in precedenza rilevato, la sentenza impugnata va parzialmente annullata nei confronti: del AG e del IO in ordine al reato di 116 ме cui al capo 14), commesso sino al 22/4/2011; del NE e del LE in ordine al reato di cui al capo 25); di AF ES in ordine all'aumento di pena ex artt. 81 cod. pen;
di IN SS in ordine alle circostanze attenuanti generiche, di MA CA in ordine alla aggravante ex art. 7 d.l. n.. 152/91 per il reato di cui al capo 8) e rinvia per nuovo giudizio su tali capi e punti alla Corte di Assise di appello di Reggio Calabria. La sentenza va altresì annullata senza rinvio nei confronti di SC SA in ordine alla recidiva, che resta esclusa con rinvio alla Corte di Assise di appello di Reggio Calabria per la conseguente rideterminazione della pena. Nel resto i ricorsi del Procuratore Generale, di SC SA, AF ES, IN SS e MA CA vanno respinti. Anche i ricorsi proposti da NO RE, dal BU, dal IS, dal IO, da AF CA, dal LO, dall'NO, da EO NT, da EO ZI BI, da MA OR, dal IC, dal PE, da RI FR, da RI FR, dal IN, dallo OR e dal EC vanno rigettati con la condanna dei proponenti al pagamento delle spese processuali;
gli stessi ricorrenti, nonché l'SC, AF ES, il IN e MA CA devono essere condannati in solido tra loro a rimborsare alle costituite parti civili Comune di AZ T'AN e Comune di Barcellona Pozzo di Gotto le spese sostenute per la costituzione nel presente giudizio, liquidate secondo nota come in dispositivo. Il IO va altresì condannato a rimborsare alla parte civile SC FR le spese sostenute per questo giudizio, liquidate come in dispositivo;
AF ES a sua volta va condannato a rimborsare alla parte civile GI TO le spese sostenute in questo giudizio, liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
In parziale accoglimento del ricorso del P.G., annulla la sentenza impugnata nei confronti di AG NT e IO EN in ordine al fatto di cui al capo 14) svoltosi sino al 22/4/2011 e nei confronti di NE GI e LE AU GI in ordine al fatto di cui al capo 25) e rinvia sui detti capi per nuovo giudizio alla Corte di Assise di appello di Reggio Calabria. Rigetta il ricorso del P.G. nei confronti di IN AN. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di AF ES in ordine all'aumento di pena ex artt. 81 cod. pen., nei confronti di IN SS in ordine alle attenuanti generiche, nei confronti di MA CA in ordine alla aggravante ex art. 7 d.l. n. 152/91 per reato di cui al capo 8) e rinvia per nuovo giudizio su tali punti alla Corte di Assise di appello di Reggio Calabria;
rigetta nel resto i ricorsi di AF ES, IN e MA CA. 117 Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di SC SA in ordine alla recidiva, che esclude e rinvia alla Corte di Assise di appello di Reggio Calabria per la conseguente rideterminazione della pena;
rigetta nel resto il ricorso di SC. Rigetta i ricorsi di NO RE, BU, IS, IO, AF CA, LO, NO, EO NT, EO ZI BI, MA OR, IC, PE, RI FR, RI FR, IN, OR e EC e condanna tali ricorrenti al pagamento delle spese processuali;
condanna altresì in solido tra loro gli stessi ricorrènti, nonché SC, AF ES, IN e MA CA a rimborsare alle costituite parti civili Comune di AZ T'AN e Comune di Barcellona Pozzo di Gotto le spese sostenute per questo giudizio, che liquida in favore di ciascuna di esse in euro 5.000,00, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge. Condanna altresì IO a rimborsare alla parte civile SC FR le spese sostenute per questo giudizio, che liquida in euro 3.100,00, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge. Condanna altresì AF ES a rimborsare alla parte civile GI TO le spese sostenute in questo giudizio, che liquida in euro 4.500,00, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge. Così deciso in Roma, il 20 luglio 2017. Il Presidente Il Consigliere estensore Arturo Cortese Monica Мош и DEPOSITATA IN CANCELLERIA 13 FEB 2018 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA 118