Versione
24 ottobre 1989
24 ottobre 1989
Art. 575. Impugnazione del responsabile civile e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria 1. Il responsabile civile puo' proporre impugnazione contro le disposizioni della sentenza riguardanti la responsabilita' dell'imputato e contro quelle relative alla condanna di questi e del responsabile civile alle restituzioni, al risarcimento del danno e alla rifusione delle spese processuali. L'impugnazione e' proposta col mezzo che la legge attribuisce all'imputato.
2. Lo stesso diritto spetta alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria nel caso in cui sia stata condannata.
3. Il responsabile civile puo' altresi' proporre impugnazione contro le disposizioni della sentenza di assoluzione relative alle domande proposte per il risarcimento del danno e per la rifusione delle spese processuali.
2. Lo stesso diritto spetta alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria nel caso in cui sia stata condannata.
3. Il responsabile civile puo' altresi' proporre impugnazione contro le disposizioni della sentenza di assoluzione relative alle domande proposte per il risarcimento del danno e per la rifusione delle spese processuali.
Commentari • 22
- 1. Le impugnazioni nel processo penalehttps://www.studiocataldi.it/ · 174.29103
[…] presentando una richiesta motivata al PM "di proporre impugnazione ad ogni effetto penale (art. 572 c.p.p.); il responsabile civile "contro le disposizioni della sentenza riguardanti la responsabilità dell'imputato e contro quelle relative alla condanna di questi e del responsabile civile alle restituzioni, al risarcimento del danno e alla rifusione delle spese processuali" e inoltre contro "le disposizioni della sentenza di assoluzione relative alle domande proposte per il risarcimento del danno e per la rifusione delle spese processuali" (art. 575 c.p.p); la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, nel caso in cui sia stata condannata (art. 575 co. 2 c.p.p); […]
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Giurisprudenza • 201
- 1. Cass. pen., sez. I, sentenza 17/06/2004, n. 31130Provvedimento: […] Con memoria difensiva dell'1.6.2004, il difensore delle parti civili eccepiva l'inammissibilità del ricorso dei responsabili civili, sotto il duplice profilo che l'impugnazione era stata proposta al di fuori dei limiti fissati dall'art. 575 c.p.p. e che le censure erano rivolte contro apprezzamenti di merito insindacabili nel giudizio di legittimità.Leggi di più...
- legittimazione all'impugnazione della sentenza di assoluzione dell'imputato·
- fattispecie·
- limiti·
- responsabile civile (cod. proc. pen. 1988)