Articolo 575 del Codice di procedura penale
Articolo 574Articolo 517
Versione
24 ottobre 1989
Art. 575. Impugnazione del responsabile civile e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria 1. Il responsabile civile puo' proporre impugnazione contro le disposizioni della sentenza riguardanti la responsabilita' dell'imputato e contro quelle relative alla condanna di questi e del responsabile civile alle restituzioni, al risarcimento del danno e alla rifusione delle spese processuali. L'impugnazione e' proposta col mezzo che la legge attribuisce all'imputato.
2. Lo stesso diritto spetta alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria nel caso in cui sia stata condannata.
3. Il responsabile civile puo' altresi' proporre impugnazione contro le disposizioni della sentenza di assoluzione relative alle domande proposte per il risarcimento del danno e per la rifusione delle spese processuali.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1989
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