Cass. pen., SS.UU., sentenza 17/10/2006, n. 10251
CASS
Sentenza 17 ottobre 2006

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Massime3

La comparizione dell'imputato all'udienza per rendere l'esame, successivamente alla sua formale rinuncia a presenziare al dibattimento, non costituisce manifestazione di volontà idonea a neutralizzare (in difetto di comportamenti univocamente concludenti) gli effetti derivanti dal suo precedente consenso alla celebrazione del processo "in absentia".

L'appello incidentale può essere proposto soltanto in relazione ai punti della decisione oggetto dell'appello principale nonché a quelli che hanno connessione essenziale con essi. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto legittimo l'appello incidentale proposto dal pubblico ministero sulla qualificazione giuridica del fatto - omicidio volontario anziché omicidio preterintenzionale -, trattandosi di una questione in rapporto di connessione essenziale con i punti appellati in via principale dell'imputato, concernenti la responsabilità e la misura della pena).

Nei processi che si celebrano dinanzi ad autorità giudiziarie della Regione Trentino-Alto Adige, la mancata corrispondenza delle versioni linguistiche dei verbali dell'udienza preliminare e del decreto che dispone il giudizio non dà luogo alla nullità assoluta di cui dall'art. 18 bis al d.P.R. 15 luglio 1988, n.574, come mod. dal D.Lgs. 29 maggio 2001, n. 283, poichè non viola la regola della piena "parificazione" della lingua tedesca alla lingua italiana e dell'impiego per ciascun atto "della lingua usata" dall'interessato. (Nell'enunciare tale principio, la Corte ha affermato che l'eventuale incompletezza di una delle versioni linguistiche dei suddetti atti potrebbe unicamente rilevare ai fini delle nullità previste dagli artt. 142 e 429 c.p.p.).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., SS.UU., sentenza 17/10/2006, n. 10251
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10251
Data del deposito : 17 ottobre 2006

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