Sentenza 17 ottobre 2006
Massime • 3
La comparizione dell'imputato all'udienza per rendere l'esame, successivamente alla sua formale rinuncia a presenziare al dibattimento, non costituisce manifestazione di volontà idonea a neutralizzare (in difetto di comportamenti univocamente concludenti) gli effetti derivanti dal suo precedente consenso alla celebrazione del processo "in absentia".
L'appello incidentale può essere proposto soltanto in relazione ai punti della decisione oggetto dell'appello principale nonché a quelli che hanno connessione essenziale con essi. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto legittimo l'appello incidentale proposto dal pubblico ministero sulla qualificazione giuridica del fatto - omicidio volontario anziché omicidio preterintenzionale -, trattandosi di una questione in rapporto di connessione essenziale con i punti appellati in via principale dell'imputato, concernenti la responsabilità e la misura della pena).
Nei processi che si celebrano dinanzi ad autorità giudiziarie della Regione Trentino-Alto Adige, la mancata corrispondenza delle versioni linguistiche dei verbali dell'udienza preliminare e del decreto che dispone il giudizio non dà luogo alla nullità assoluta di cui dall'art. 18 bis al d.P.R. 15 luglio 1988, n.574, come mod. dal D.Lgs. 29 maggio 2001, n. 283, poichè non viola la regola della piena "parificazione" della lingua tedesca alla lingua italiana e dell'impiego per ciascun atto "della lingua usata" dall'interessato. (Nell'enunciare tale principio, la Corte ha affermato che l'eventuale incompletezza di una delle versioni linguistiche dei suddetti atti potrebbe unicamente rilevare ai fini delle nullità previste dagli artt. 142 e 429 c.p.p.).
Commentari • 8
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 17/10/2006, n. 10251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10251 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2006 |
Testo completo
Composta dai Signori:
Dott. Nicola MARVULLI Presidente
Dott. Giorgio LATTANZI Componente
Dott. Giovanni DE ROBERTO Rel. Componente
Dott. Renato Luigi CALABRESE Componente
Dott. Carlo Giuseppe BRUSCO Componente
Dott. Secondo Libero CARMENINI Componente
Dott. Giovanni CANZIO Componente
Dott. Aldo FIALE Componente
Dott. Amedeo FRANCO Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
EL FR n. a Bressanone 3/3/1965;
avverso la sentenza 8 giugno 2005 della Corte di assise di appello di Trento. Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso. Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. de Roberto.
Udite le conclusioni del Pubblico ministero, nella persona dell'Avvocato Generale, dott. Vitaliano Esposito, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata in ordine alla determinazione della pena, rigetto nel resto.
Udito l'avvocato Alberto Valenti per il LE
Rilevato in fatto
1. Con sentenza 10 giugno 2004 la Corte di Assise di Bolzano affermava la penale responsabilità di FR LE perché resosi colpevole del delitto di omicidio preterintenzionale, così modificata l'originaria imputazione di omicidio volontario, per aver cagionato - quale conseguenza non voluta - la morte di EL De LL per asfissia. Lo condannava, conseguentemente, muovendo dalla pena base di anni sedici di reclusione e tenuto conto delle contestate circostanze aggravanti di cui all'art. 61, n. 5 e n. 11, c.p., alla pena di anni diciotto di reclusione.
A fondamento della affermazione di responsabilità il giudice di primo grado annoverava quattro indizi da ritenere gravi, precisi e concordanti.
1) La presenza della vittima, la notte in cui avvenne il suo decesso, in casa del LE;
2) la distruzione e l'occultamento del cadavere da parte dell'imputato e la condotta successiva del LE;
3) le dichiarazioni del teste NA il quale aveva riferito di aver ricevuto le confidenze dell'imputato che si era confessato autore dell'omicidio;
4) l'assenza dell'accertamento di una diversa causa della morte e la presenza, invece, di un assetto indiziario qualificabile a norma dell'art. 192, comma 2, c.p.p., univocamente dimostrativo del fatto che la De LL era morta per asfissia.
Contro tale pronuncia proponeva appello l'imputato, deducendo sia vizi procedurali sia censure di merito.
In particolare, lamentava la nullità del decreto che dispone il giudizio e del verbale dell'udienza preliminare per violazione dell'art. 18, lettere a) ed i), del d.P.R. 15 luglio 1988, n. 574, in quanto la versione di tali atti in lingua tedesca sarebbe risultata non corrispondente letteralmente alla versione in lingua italiana.
Sosteneva, inoltre, che - in quanto detenuto per altro titolo - non aveva potuto partecipare all'intero dibattimento, non essendo stata disposta la sua traduzione per le udienze successive a quella del 19 dicembre 2003. Rilevava che la Corte aveva ritenuto valida la sua rinuncia a comparire presentata all'udienza del 19 settembre 2003, nonostante ad essa fosse seguita la comparizione dell'imputato all'udienza del 19 dicembre 2003.
Nel merito invocava una pronuncia di assoluzione, sostenendo l'inattendibilità delle prove testimoniali e, più in generale, la lacunosità del quadro indiziario sulla cui base la Corte era pervenuta al riconoscimento della sua responsabilità e alla stessa affermazione che la causa della morte della De LL non era riferibile ad un fatto naturale ma ad una causa omicidiaria. In via subordinata lamentava l'eccessiva entità della pena inflitta, chiedendo la concessione delle circostanze attenuanti generiche e la riduzione della pena nei minimi edittali per il reato eventualmente ravvisato.
In relazione a tale ultimo punto della sentenza denunciata proponeva altresì appello incidentale il Pubblico ministero, evidenziando che la pena era stata commisurata in conseguenza di una non corretta qualificazione giuridica del fatto contestato. Chiedeva, pertanto, la riqualificazione del fatto stesso in omicidio volontario, potendosi, al più, ravvisare un'ipotesi di dolo eventuale, con determinazione della pena ritenuta di giustizia.
In sede di richieste finali il Pubblico ministro domandava l'accoglimento del proprio atto di gravame, ferma restando la misura della pena inflitta in primo grado.
La Corte di assise di appello di Bolzano, con sentenza 8 giugno 2005, riqualificava il fatto come omicidio volontario e, concesse le circostanze attenuanti generiche ritenute prevalenti sulle contestate aggravanti, confermava la pena già irrogata dalla Corte di assise, questa volta, però, muovendo dalla pena base anni ventisette di reclusione.
In particolare, i giudici di appello rigettavano le eccezioni procedurali sollevate dall'imputato, osservando che le forme del processo c.d. bilingue (imposto nel caso di specie dalla scelta da parte dell'imputato della lingua tedesca e delle parti civili di quella italiana) imponevano l'uso contestuale, ma non formalmente equipollente di entrambe le lingue;
nelle due versioni, inoltre, erano comunque presenti gli elementi indispensabili affinché gli atti processuali potessero assolvere la funzione loro affidata dal codice di rito.
La Corte riteneva altresì destituita di fondamento la censura concernente l'illegittima celebrazione del dibattimento in assenza, avendo l'imputato presentato il 19 settembre 2003, nelle forme previste dall'art. 123 c.p.p., la dichiarazione di rinuncia, che non poteva ritenersi revocata dalla successiva presentazione in udienza del LE, resasi necessaria solo in quanto l'imputato era stato chiamato a rendere l'esame, richiesto dal Pubblico ministero e dalle parti civili, al quale, tra l'altro, si era rifiutato di rispondere. Nel merito, la Corte se, da un lato, riteneva di non condividere l'impianto probatorio posto a fondamento della sentenza di primo grado, in particolare per l'inattendibilità delle dichiarazioni rese dai testi (e, più specificamente, dal NA), dall'altro lato, perveniva ad un giudizio di responsabilità dell'imputato, valorizzando:
1) l'occultamento del cadavere nel letamaio davanti la casa del LE, accertato da una sentenza di condanna divenuta irrevocabile;
la tesi dell'imputato secondo cui avrebbe rinvenuto il corpo della De LL privo di vita nel letto della sua abitazione e di averlo occultato anziché denunciarne il rinvenimento per scongiurare i sospetti che ne sarebbero derivati a causa dei suoi specifici precedenti penali sarebbe da disattendere perché si sarebbe agevolmente accertata la causa naturale della morte;
il tutto in quadro decisamente univoco ai fini dell'affermazione di responsabilità ove si considerino le sconcertanti modalità dell'occultamento, tenuto conto che il LE ha infierito sul corpo della povera De LL in modo selvaggio ed oltraggioso, tentando di bruciarlo, procurandogli fratture anomale, collocandolo sotto un mucchio di letame e mutilandolo, nell'intento di far sparire qualsiasi possibilità di accertare le cause della morte;
2) l'accertamento della causa della morte;
pure se se la consulenza tecnica non ha fornito la certezza assoluta, la Corte di assise di appello segnala l'assenza di elementi concreti in grado di attribuire la morte della De LL ad una causa naturale (possibile in astratto, ma in concreto non probabile), nonché la presenza di un enfisema polmonare acuto e di resti di sostanza proteica parzialmente digerita nella trachea e nel bronco che è stata ritenuta compatibile con l'occlusione violenta delle vie aeree per strangolamento-soffocamento; dato, questo, che acquisterebbe decisiva significazione considerando anche i precedenti specifici del LE che dimostrano la propensione ad attingere proprio le funzioni degli organi della respirazione;
3) un "urlo o rantolo" che concordemente i testi OM e IF dichiarano di aver percepito;
4) il viaggio intrapreso quella stessa notte dal LE, dal OM e dal IF che non trova altra giustificazione se non nell'esigenza di far scomparire il cadavere della De LL, viaggio non andato in porto anche per la resipiscenza del LE preoccupato di far conoscere agli altri il luogo del seppellimento. In ordine alla qualificazione giuridica del fatto, la Corte accoglieva l'appello incidentale del Pubblico ministero, ritenendo l'accettazione del rischio da parte dell'imputato della morte della vittima - e pertanto il dolo eventuale del reato di omicidio di cui all'art. 575 c.p.p. - insita di per sè nelle modalità della condotta (azione di soffocamento).
2. Contro la sentenza di appello, il difensore di fiducia del LE, con atto depositato il 29 ottobre 2005 presso la cancelleria della Corte di appello di Trento, ricorre per cassazione proponendo cinque ordini di motivi.
Con il primo motivo deduce la violazione dell'art. 595 c.p.p., dolendosi della diversa qualificazione del fatto in omicidio volontario, conseguente all'accoglimento dell'appello incidentale del Pubblico ministro. Rileva a tal riguardo che il giudice di appello aveva travalicato l'ambito del devolutum, contraddistinto dai "punti" investiti dall'appello principale - "promosso dall'imputato esclusivamente al fine di accertare l'assenza di qualsiasi responsabilità rispetto al reato ritenuto in sentenza" - ai quali l'appello incidentale doveva necessariamente limitarsi. Con il secondo ed il terzo motivo il ricorrente ripropone le questioni procedurali già sollevate in appello. In ordine alla violazione delle regole sul bilinguismo, evidenzia l'estrema lacunosità della redazione in lingua tedesca degli atti dell'udienza preliminare rispetto alla versione italiana, che avrebbe privato l'imputato della possibilità di difendersi. Ribadisce che gli effetti della rinuncia a comparire del 19 settembre 2003 sarebbero stati elisi dalla successiva comparizione del LE dalla quale sarebbe desumibile l'univoca manifestazione della sua volontà di partecipare al dibattimento così neutralizzando la precedente dichiarazione di volontà di non partecipare al dibattimento stesso.
Con i restanti motivi deduce vizi della motivazione della sentenza impugnata, della quale censura le gravi carenze, la illogicità e la contraddittorietà quanto alla valutazione degli elementi di prova posti a carico dell'imputato.
Sulla base di tali motivi, chiede che la Corte annulli la sentenza impugnata.
3. La prima Sezione di questa Corte Suprema, assegnataria del ricorso, con ordinanza pronunciata alla udienza pubblica del 22 febbraio 2006, rimetteva gli atti alle Sezioni unite, evidenziando, in ordine al primo motivo del ricorso, la sussistenza nella giurisprudenza di legittimità di un contrasto interpretativo sui limiti dell'appello incidentale del Pubblico Ministero. Secondo un orientamento, l'appello incidentale avrebbe natura accessoria rispetto a quello principale, dovendosi limitare non solo ai capi della sentenza, ma anche ai "punti" della decisione investiti da quest'ultimo. La sua funzione pertanto non sarebbe quella di legittimare una impugnazione fuori termine, ma soltanto quella di "contrastare" l'appello principale (Sez. I, 16 dicembre 2004, Grima;
Sez. III, 14 giugno 1994, Franini;
Sez. III, 25 febbraio 1999, Coppola;
Sez. I, 2 dicembre 1999, Cucitro). Secondo un altro indirizzo, l'appello incidentale, pur essendo designato dalla sua natura accessoria, dovrebbe essere contenuto nei soli "capi" della sentenza su cui s'incentra l'appello principale, potendo in tale ambito investire anche punti diversi. In caso contrario l'appello incidentale finirebbe per perdere la sua funzione di impugnazione, essendo comunque le parti legittimate a contrastare le iniziative processuali avversarie (Sez. VI, 4 ottobre 2002, Zullo). Talune decisioni avrebbero posto in evidenza che la disciplina dell'appello incidentale del pubblico ministero non differisce da quella delle altre parti processuali, come si desumerebbe dall'art. 595, comma 3, c.p.p. (Sez. VI, 19 gennaio 1999, Pancheri;
Sez. I, 14 aprile 1992, Ruffalini, Sez. I, 17 febbraio 1992, Notarrigo). Con decreto del 29 marzo 2006 il Primo Presidente assegnava il ricorso alle Sezioni unite per la soluzione della questione giuridica controversa.
Osserva in diritto
1. Preliminare all'esame del contrasto che ha determinato la rimessione del ricorso alle Sezioni unito è lo scrutinio delle altre due questioni processuali sollevate dalla difesa con esse ponendosi in dubbio la stessa regolare costituzione del rapporto processuale.
2. Con la prima il ricorrente deduce la violazione delle norme sul bilinguismo.
Tale censura non contesta il mancato uso della lingua materna ma la estrema lacunosità della redazione in lingua tedesca del verbale dell'udienza preliminare, celebratasi il 27 gennaio 2003, e del decreto che dispone il giudizio rispetto alla loro versione italiana, che avrebbe privato l'imputato della possibilità di difendersi.
Il motivo è infondato.
2.1. La sentenza di primo grado aveva respinto l'eccezione evidenziando che:
a) il verbale dell'udienza preliminare era composto di un modulo prestampato compilato a mano dal cancelliere e dalla trascrizione della riproduzione fonografica in lingua tedesca, nonché di quella stenotipica in lingua italiana;
b) le differenze riscontrabili nelle due versioni linguistiche non avevano compromesso la sostanziale corrispondenza di contenuto degli atti;
c) le due versioni del decreto che dispone il giudizio erano esattamente corrispondenti, così escludendosi che come prospettato dalla difesa, la mancata motivazione (cioè la sommaria indicazione delle fonti di prova e dei fatti a cui esse si riferiscono) potesse configurare un'ipotesi di nullità del decreto stesso. Il giudice di appello, pur dando atto che il verbale di udienza in lingua tedesca era stato redatto in forma più "concentrata" (tre pagine rispetto alle otto della versione italiana) e che il decreto che dispone il giudizio in lingua tedesca si presentava in forma più "telegrafica e meno completa" (riportando un meno esaustivo elenco delle fonti di prova ritenute rilevanti rispetto a quello redatto nell'altra versione), aveva escluso che "tale certamente non esemplare impostazione" degli atti avesse compromesso la funzionalità degli effetti di garanzia salvaguardati dalla normativa sul bilinguismo, posto che nel processo comune da celebrare in una sola lingua nessuna norma impone una maggiore o minore completezza nella formazione dei verbali e nella redazione dei provvedimenti, essendo unicamente indispensabile che tali atti siano dotati dei requisiti minimi sufficienti per consentire alle parti di avere certezza degli avvenimenti verificatisi nel corso dell'udienza e di conoscere le ragioni ed il contenuto delle decisioni adottate dal giudice.
3. Le norme in materia di uso delle lingue italiana e tedesca nei processi penali e civili in provincia di Bolzano sono dettate dal d.P.R. 15 luglio 1988, n.574, e successive modificazioni;
più in particolare, il decreto legislativo 29 maggio 2001, n. 283, ed il decreto legislativo 13 giugno 2005, n. 124. La giurisprudenza di questa Corte è costante nel senso che il sistema di garanzie delineato dalla normativa ora ricordata è predisposto al fine di consentire all'imputato o all'indagato di esercitare pienamente il diritto di difesa (Sez. I, 1 ottobre 2004, Ladurner;
ma anche Corte costituzionale, sentenza n. 271 del 1994), attraverso la regola della piena "parificazione" della lingua tedesca alla lingua italiana e dell'impiego per ciascun atto "della lingua usata" dall'interessato; con la conseguenza che gli atti assunti e le espressioni usate in una delle due lingue formano direttamente oggetto della "cognizione dell'organo giudicante, e non di una operazione di interpretazione" (Sez. I, 14 ottobre 1999, Dander).
Secondo le disposizioni applicabili all'epoca del procedimento, l'udienza preliminare doveva essere svolta nella lingua richiesta dall'imputato - nella specie, nella lingua tedesca - (art. 16) e, in presenza della costituzione di parti civili appartenenti a gruppi linguistici diversi, dovevano essere osservate, a pena di nullità assoluta (art. 18-bis), una serie di prescrizioni (art. 18) volte a consentire lo sviluppo bilingue del processo. In particolare, i verbali erano da redigere contestualmente in entrambe le lingue, così come i provvedimenti del giudice, comprese le sentenze, dovevano essere redatti contestualmente e pronunciati in entrambe le lingue (lettere h ed i).
La normativa ora ricordata non detta peraltro disposizioni in merito alle conseguenze derivanti dalla mera inosservanza delle regole concernenti le modalità di documentazione degli atti, che quindi devono desumersi dalla ordinaria disciplina codicistica. Ora è noto che l'art. 142 c.p.p. ricollega la nullità del verbale all'incertezza assoluta sulle persone intervenute ed alla mancata sottoscrizione del pubblico ufficiale che lo ha redatto, mentre l'art. 429 c.p.p. prevede la stessa sanzione nell'ipotesi in cui non risulti identificato in modo certo l'imputato ovvero manchi o sia insufficiente la indicazione del fatto, o del luogo, giorno ed ora della comparizione.
La giurisprudenza ha più volte affermato, con riferimento alla suddette disposizioni, che, per il principio di tassatività, non è consentito ravvisare la sanzione della nullità quando non sia espressamente prevista (Sez. III, 13 novembre, Pacca;
Sez. III, 1° marzo 1994, Bottero;
Sez. I, 12 novembre 1996, Mazza). Ne consegue, dunque, che - fermo restando che le nullità derivanti dalle violazioni della disciplina sull'uso processuale della lingua negli uffici giudiziari della provincia di Bolzano sono assolute ed insanabili, nonché rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio (cfr., ex plurimis, Sez. III, 30 settembre 2005, Pichler) - poiché nessuna decisiva lesione del diritto di difesa, rilevante ai sensi dell'art. 178, lettera c, c.p.p. può essere ravvisato nelle irregolarità indicate nella censura in esame la censura stessa deve essere disattesa.
Il tutto pure considerando che, come ha avuto occasione di statuire la più recente giurisprudenza di questa Corte Suprema, anche a voler ammettere la nullità degli atti sopra ricordati, si sarebbe in presenza di una invalidità sostanzialmente non lesiva ed innocua o, a tutto concedere, di una invalidità per così dire
"circoscritta", che non ha avuto effetti diffusivi sull'ulteriore sviluppo del procedimento. La nullità, infatti, è sanzione che rivela la più tipica specie di invalidità, espressamente comminata dalla legge (principio di tassatività) con riferimento a patologie dell'attività processuale. E se è pur vero che, in base al vigente sistema di rito, rimane privo di rilievo, di fronte ad un atto nullo, il ricorrere di un concreto pregiudizio all'interesse protetto, considerato che tale pregiudizio deve considerarsi, come sostenuto da autorevole dottrina, "immanente nella circostanza pura e semplice che lo schema legale non si sia realizzato" è anche vero che lo stesso sistema legittima una lettura non rigorosamente formalistica degli effetti connessi ad un atto processuale nullo, che in concreto non ha dato luogo ad un "danno" misurabile e non ha aggredito il nucleo della garanzia oggetto di tutela, ove si considerino la prevista categoria concettuale della sanatoria per "conseguimento dello scopo", il richiesto interesse - concreto ed attuale - a fare valere la nullità e gli effetti diffusivi o no di questa. Una regola che si è tradotta nell'affermazione di principio secondo cui se le forme processuali sono un valore "lo sono in quanto funzionali alla celebrazione di un giusto processo, i cui principi non vengono certamente compromessi da una nullità in sè 'irrilevantè o inidonea a riverberasi sulla validità degli atti processuali successivi" (Sez. VI, 19 aprile 2006, Previti).
3. In prossimità dell'inizio del dibattimento di primo grado l'imputato, detenuto per altro titolo, aveva presentato presso la direzione della casa circondariale di Rovereto, in data 19 settembre 2003, dichiarazione nelle forme previste dall'art. 123 c.p.p., con la quale rinunciava a comparire. Successivamente, all'udienza del 19 dicembre 2003, il LE, chiamato a rendere, su richiesta del Pubblico ministro e delle parti civili, l'esame, aveva consentito a farsi tradurre, avvalendosi poi della facoltà di non rispondere. Secondo quanto prospettato nel ricorso, alla successiva ed ultima udienza del 10 giugno 2004, la Corte di assise avrebbe respinto con ordinanza l'istanza dei difensori che avevano rappresentato la volontà dell'imputato di essere presente, rilevando che nessuna revoca era intervenuta dopo la "formale rinuncia" a comparire. Una motivazione, quella ora ricordata, recepita dalla Corte di assise di appello, la quale aveva escluso che la volontà di revocare la precedente rinuncia potesse risultare da fatti concludenti (nella specie, tra l'altro, non intervenuti), essendo invece necessaria "una formale dichiarazione" in tal senso.
Anche tale motivo è privo di fondamento.
3.1. Questa Corte ha ripetutamente statuito che la rinuncia a comparire dell'imputato detenuto produce i suoi effetti non solo per l'udienza in relazione alla quale essa è formulata, ma anche per quelle successive, fissate a seguito di rinvio ad un'udienza determinata, fino a quando questi non manifesti la volontà di essere tradotto (Sez. VI, 14 gennaio 1998, Giuliano;
Sez. I, 31 gennaio 2000, Pianese;
Sez. II, 15 dicembre 2000, Greco;
Sez. II, 25 settembre 2003, Garofalo). Il tutto quale corollario del principio secondo cui la dichiarazione dell'intento di far celebrare l'intero dibattimento in absentia deve risultare espressamente in modo tale da comprovare che l'imputato non abbia inteso presenziare all'intero dibattimento, dovendosi diversamente attribuire alla stessa valore di rinuncia solo per la singola udienza (Sez. II, 11 novembre 1999, Massarutti).
In merito alle forme attraverso le quali deve essere manifestatala la volontà dell'imputato - quando costui si trovi in stato di detenzione - di revocare la precedente dichiarazione di rinuncia a comparire, si sono profilati due orientamenti interpretativi. Si è affermato che gli effetti della rinuncia a comparire in udienza, resa palese dall'imputato detenuto, permangono fino al momento della "revoca espressa" di tale rinuncia, ossia fino a quando l'interessato non manifesti, nelle forme e termini di legge, la sua volontà di essere nuovamente presente e di porre nel nulla il suo precedente consenso alla celebrazione del dibattimento in sua assenza: sarebbe pertanto onere dell'imputato detenuto concorrere alla chiarezza delle modalità di espressione delle proprie dichiarazioni, facendo sì che esse si formalizzino in un atto ricevuto dal direttore del carcere ai sensi dell'art. 123 c.p.p., senza che tale atto possa essere surrogato da equipollenti (Sez. II, 15 dicembre 2000, Greco). Si è, al contrario, sostenuto che la volontà di revocare la rinuncia a comparire all'udienza può essere manifestata da parte dell'imputato detenuto anche mediante un "comportamento concludente" (Sez. II, 25 settembre 2003, Garofalo) dal quale sia dato desumere l'intento di neutralizzare gli effetti derivanti dal suo precedente disinteresse a partecipare al dibattimento.
Si è però anche precisato che la revoca del consenso alla celebrazione del dibattimento in assenza non deve incidere negativamente sul regolare svolgimento del processo, nel senso che questo non può subire pause o differimenti dipendenti unicamente dalla mutevole volontà dell'imputato o da scelte contraddittorie e non oggettivamente giustificate o giustificabili del medesimo;
diversamente opinando, si affiderebbe al "capriccio" dell'imputato la gestione del processo, il che nulla avrebbe a che vedere col legittimo esercizio del diritto di difesa. L'atto di revoca non potrebbe pertanto avere l'effetto di "influenzare e sconvolgere" una situazione processuale, che, in quanto stabilizzatasi sulla base della pregressa rinuncia a comparire, non sia più immediatamente reversibile, e ciò proprio perché deve essere garantita la naturale evoluzione di un iter processuale ritualmente avviato (Sez. VI, 24 settembre 1999, Tinnirello;
Sez. VI, 4 aprile 2000, Fichera;
Sez. IV, 13 luglio 2005, Ciotola). Quale che sia la soluzione da adottare, risulta evidente che nel caso di specie non può comunque assegnarsi al contegno dell'imputato tradottosi nella comparizione all'udienza per rendere l'esame, l'univoca manifestazione di volontà di neutralizzare gli effetti derivanti dal suo precedente consenso alla celebrazione del processo in absentia, essendosi concretizzato il detto comportamento, come desumibile dalla stesso silenzio del LE durante l'esame, in un contegno che ha esaurito i suoi effetti nell'ambito della detta udienza privo di ogni ulteriore valenza significante ai fini processuali.
È appena il caso di soggiungere che nel caso di specie non può assegnarsi alcun valore dirimente alla recente pronuncia di queste Sezioni unite che hanno risolto in senso negativo la questione circa la sussistenza di un onere dell'imputato di comunicare "tempestivamente" al giudice il sopravvenuto stato di detenzione, in modo da non consentire la sua traduzione in udienza, mentre hanno valorizzato esclusivamente ai fini della dichiarazione di contumacia, l'eventuale inequivoca rinunzia dell'imputato a comparire;
tutto ciò nel solco di un orientamento interpretativo già da tempo tracciato dalle Sezioni unite in ordine alle modalità di manifestazione della rinuncia da parte dell'imputato ai diritti espressione del fair trial (Sez. un., 26 settembre 2006, Arena;
v. anche Sez. un., 26 marzo 2003 Caridi;
nonché la costante giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo). 4. È ora il momento di prendere in esame la questione che ha dato vita al contrasto interpretativo da cui è scaturita la rimessione del ricorso alle Sezioni unite.
È indispensabile, peraltro, prima di penetrare davvero in medias res, soffermarsi sulle nozioni di capo e punto della decisione, incentrandosi - come si è già esposto in narrativa e come si vedrà più diffusamente tra poco - proprio sul rilievo di tale distinzione il nucleo del conflitto giurisprudenziale segnalato dall'ordinanza di rimessione.
4.1. Le Sezioni unite hanno chiarito che, nel sistema delle impugnazioni, la nozione di "capo della sentenza" è riferita soprattutto alla sentenza plurima o cumulativa, caratterizzata dalla confluenza nell'unico processo dell'esercizio di più azioni penali e dalla costituzione di una pluralità di rapporti processuali, ciascuno dei quali inerisce ad una singola imputazione;
tanto che per capo deve intendersi ciascuna decisione emessa relativamente ad uno dei reati attribuiti all'imputato. Può quindi affermarsi che il capo corrisponde ad "un atto giuridico completo, tale da poter costituire da solo, anche separatamente, il contenuto di una sentenza:"la decisione" che conclude una fase o un grado del processo" può, dunque, "assumere struttura monolitica o composita, a seconda che l'imputato sia stato chiamato a rispondere di un solo reato o di più reati"; nel primo caso, nel processo è dedotta un'unica regiudicanda mentre, nel secondo, "la regiudicanda è scomponibile in tante autonome parti quanti sono i reati per i quali è stata esercitata l'azione penale". Il concetto di "punto della decisione" ha una portata più ristretta, in quanto riguarda tutte le statuizioni suscettibili di autonoma considerazione necessarie per ottenere una decisione completa su un capo, tenendo presente, però, che non costituiscono punti del provvedimento impugnato le argomentazioni svolte a sostegno di ciascuna statuizione: se ciascun capo è concretato da ogni singolo reato oggetto di imputazione, i punti della decisione, ai quali fa espresso riferimento l'art. 597, comma 1, c.p.p., coincidono con le parti della sentenza relative alle statuizioni indispensabili per il giudizio su ciascun reato;
in primo luogo, l'accertamento della responsabilità e la determinazione della pena, che rappresentano, in tal senso, due distinti punti della sentenza. Ne consegue che ad ogni capo corrisponde una pluralità di punti della decisione, ognuno dei quali segna un passaggio obbligato per la completa definizione di ciascuna imputazione, sulla quale il potere giurisdizionale del giudice non può considerarsi esaurito se non quando siano stati decisi tutti i punti, che costituiscono i presupposti della pronuncia finale su ogni reato, quali l'accertamento del fatto, l'attribuzione di esso all'imputato, la qualificazione giuridica, l'inesistenza di cause di giustificazione, la colpevolezza, e - nel caso di condanna - l'accertamento delle circostanze aggravanti ed attenuanti e la relativa comparazione, la determinazione della pena, la sospensione condizionale di essa, e le altre eventuali questioni dedotte dalle parti o rilevabili di ufficio. Alla stregua della distinzione tra capi e punti della sentenza - applicata nell'esperienza giudiziaria non sempre con la dovuta chiarezza - deve ritenersi che la cosa giudicata si forma sul capo e non sul punto, nel senso che la decisione acquista il carattere dell'irrevocabilità soltanto quando sono divenute irretrattabili tutte le questioni necessarie per il proscioglimento o per la condanna dell'imputato rispetto ad uno dei reati attribuitigli. Nel caso di processo relativo ad un solo reato la sentenza passa in giudicato nella sua interezza, mentre nell'ipotesi di processo cumulativo o complesso la cosa giudicata può coprire uno o più capi e il rapporto processuale può proseguire per gli altri, investiti dall'impugnazione, onde, in una simile situazione, è corretto utilizzare la nozione di giudicato parziale. I punti della sentenza non sono, invece, suscettibili di acquistare autonomamente autorità di giudicato, potendo essere oggetto unicamente della preclusione correlata all'effetto devolutivo delle impugnazioni (tantum devolutum quantum appellatum) ed al principio della disponibilità del processo nella fase delle impugnazioni, da cui consegue che - in mancanza di un motivo di impugnazione afferente una delle varie questioni la cui soluzione è necessaria per la completa definizione del rapporto processuale concernente un reato - il giudice non può spingere la sua cognizione sul relativo punto, a meno che la legge processuale non preveda poteri esercitabili ex officio. In altri termini, pur essendo certamente vero che al giudice dell'impugnazione è interdetto l'esame del punto non impugnato e che l'accertamento ad esso corrispondente non è più controvertibile, tranne la sussistenza di questioni rilevabili anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo, tuttavia il fondamento della preclusione operante rispetto al punto della sentenza non può essere spiegato con l'utilizzazione del concetto di giudicato, riferendosi questo, per sua natura, esclusivamente all'intera regiudicanda, coincidente con lo specifico capo di imputazione e non già con le componenti di essa, alle quali corrispondono le singole statuizioni, che, pur essendo caratterizzate dalla possibilità di autonoma valutazione, hanno la peculiare funzione di convergere e di essere finalizzate alla pronuncia finale su quella imputazione. Conseguentemente, in caso di sentenza di condanna, l'indagine sulla responsabilità dell'imputato e quella sull'accertamento delle circostanze e sulla determinazione della pena costituiscono altrettanti, distinti punti della decisione inseriti all'interno di un medesimo capo;
la mancata impugnazione della ritenuta responsabilità dell'imputato fa sorgere, quindi, la preclusione su tale punto, ma non basta a fare acquistare alla relativa statuizione l'autorità di cosa giudicata quando, per quello stesso capo, l'impugnante abbia devoluto al giudice l'indagine riguardante la sussistenza di circostanze e la quantificazione della pena. Il giudicato si forma allorché anche tali punti sono definiti dal giudice dell'impugnazione e le relative statuizioni non sono censurate con ulteriori mezzi di gravame: soltanto in presenza di tali inderogabili condizioni deve considerarsi realizzata la consunzione del potere di decisione del giudice dell'impugnazione, anche con riguardo alle questioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del processo, e la pronuncia sul capo, divenuta ormai completa, assume il carattere della immutabilità, ostacolando, perciò, l'applicazione delle cause estintive del reato (cfr., proprio in questi termini, Sez. un., 19 gennaio 2000, Tuzzolino). Gli approdi cui è pervenuta la giurisprudenza delle Sezioni unite sopra riportata costituiscono la necessaria premessa per affrontare il contrasto giurisprudenziale la cui soluzione è stata sottoposta al vaglio della Corte e per delimitare gli spazi normativi su cui deve incentrarsi ogni verifica, perché l'endiadi capo-punto richiamata da varie disposizioni codicistiche rappresenta - almeno quoad effectum - l'unica concettualizzazione in cui delimitare lo stesso significato empirico dell'espressione appello incidentale, senza trascurare quelle connessioni derivanti dalle interferenze entro il singolo capo o entro il singolo punto in grado di qualificare l'appello incidentale come modello necessariamente coerente con il sistema generale delle impugnazioni.
4.2. Occorre, ancora, rammentare come la dicotomia, capi-punti della sentenza, è ormai canonizzata in un precetto fondamentale nel regime delle, impugnazioni, quello concernente la "forma dell'impugnazione"; il precetto, cioè, dell'art. 581 secondo cui l'impugnazione deve contenere (comma 1, lettera a) "i capi o i punti della decisione cui su riferisce l'impugnazione", così annidando l'atto d'impugnazione entro lo stretto ambito del devolutum, a pena di inammissibilità, comminata dall'art. 591 c.p.p. Ed è significativo notare come la giurisprudenza di questa Corte abbia affrontato il tema della distinzione tra "capo" e "punto" della sentenza con prevalente riferimento ai precetti adesso ricordati (oltre che alla tematica del giudicato parziale). Si è detto così che scopo dichiarato della enunciazione dei capi o punti della decisione ai quali si riferisce il provvedimento impugnato (nonché delle richieste e dei motivi) è quello di delimitare con precisione l'oggetto dell'impugnazione e di scongiurare "impugnazioni generiche e dilatorie", in modo tale che è lo stesso impugnante a segnare gli esatti confini dell'oggetto del gravame. Proprio il requisito della specificità sembra inserirsi in quasi tutto l'asse delle prescrizioni richieste dalla norma in esame;
dall'indicazione dei capi e dei punti della decisione che si impugna per terminare con le richieste ed i motivi;
in un quadro, in cui, anche statisticamente, il vizio di aspecificità appare quello ritenuto più frequente - nella vasta gamma del suo manifestarsi, ma seguendo una nozione unitaria - dall'esame della giurisprudenza. Tanto che può condividersi l'osservazione secondo cui effettivamente la linea di tendenza espressa complessivamente dal legislatore del 1988 è informata alla necessità di imporre agli "utenti" un miglioramento della qualità dell'atto con cui si provoca l'apertura del grado ulteriore di giudizio.
Ancora, di una verifica esegetica appare meritevole l'espressione "parte" della sentenza (su cui ci si soffermerà più
articolatamente in prosieguo), ritenuta rilevante al fine sia di un suo autonomo divenire giudicato sia per il restare ancora sub iudice in quanto abbia connessione essenziale con la "parte annullata". Il contesto in cui si colloca la nozione di disposizione della sentenza rende evidente la necessità di individuare una terminologia più specifica che delinei in modo maggiormente rigoroso il significato di "parte" della sentenza (o, se si vuole, di "parte" delle disposizioni della sentenza).
Il ruolo cruciale da assegnare alla disposizione dell'art. 581, comma 1, lettera c), nel suo diretto collegamento con il regime dell'inammissibilità dell'impugnazione può costituire la base in grado di consentire un'esatta verifica delle fattispecie ora sommariamente indicate, così da autorizzare una corretta individuazione delle linee giurisprudenziali fortemente affermatesi agli inizi degli anni novanta soprattutto a sè guito dei reiterati interventi delle Sezioni unite. Lo svolgimento ulteriore dovrà, dunque, svolgersi pure con la verifica esegetica dell'espressione "parte" della sentenza, ritenuta rilevante al fine sia di un suo autonomo divenire giudicato sia per il restare ancora sub iudice in quanto abbia connessione essenziale con la "parte annullata".
4.3. Occorre rammentare che la giurisprudenza prevalente di questa Corte Suprema - seguendo un tracciato ermeneutico che ha trovato largo sè guito in dottrina - è orientata nel senso che l'appello incidentale, per quanto sul punto taccia l'art. 595 c.p.p. che lo disciplina, deve limitarsi ai capi e ai punti su cui si incentra l'appello principale.
Una simile linea interpretativa ha la sua base nell'individuazione dello scopo spiegato dall'appello incidentale, individuato non in una funzione deterrente ma soltanto antagonista rispetto all'appello principale. A ciò si aggiungono ragioni sistematiche oltre che il doveroso rispetto dei termini per impugnare.
Si è, appunto, fatto leva sulla ratio dell'appello incidentale, che - come sarebbe dato desumere dalla relazione preliminare al codice di procedura penale - non coinciderebbe più con quella finalità
deterrente (o "di dispetto") nei confronti delle impugnazioni dell'imputato, alla base dell'istituto nel sistema dell'abrogato codice che aveva condotto a introdurre l'appello incidentale del pubblico ministro, ne' con uno scopo generico (e oltremodo insoddisfacente a giustificarne la sua previsione) di rimessione in termine per le parti non impugnanti, ma piuttosto con l'intento "certamente più comprensibile ed apprezzabile di ottenere un riesame in tutte e due le direzioni" delle parti della sentenza oggetto di appello. La ratio dell'istituto andrebbe invece ricercata essenzialmente nell'esigenza di realizzare un sostanziale contraddittorio delle parti sul thema decidendum devoluto al giudice dell'impugnazione. Con la conseguenza che solo sui capi ed i punti della sentenza attaccati dall'appello principale deve realizzarsi questo "completo confronto paritario" delle parti processuali (Sez. VI, 15 giugno 1992, Prezioso). Nell'offrire un'attenta ricostruzione dell'istituto, si è sottolineato che, mentre nel codice del 1930 l'appello incidentale, riservato solo al pubblico ministro, era stato essenzialmente previsto per scoraggiare gli appelli temerari dell'imputato, nel codice vigente la ragion d'essere dell'appello incidentale sarebbe quella di rimettere le parti in "posizione di equilibrio" di fronte ad una decisione impugnata solo da alcune di esse;
stante la natura di mezzo antagonista, esso dovrebbe avere pertanto lo stesso ambito dell'appello principale, cioè essere limitato ai punti della decisione investiti dai motivi dell'appello principale, e non estendersi all'intero capo della sentenza. Senza il confine dei punti investiti dall'appello principale, questo mezzo di impugnazione violerebbe il principio di parità delle parti, il diritto alla difesa e anche il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale. Si è osservato, più in particolare, che, sebbene il codice riservi ampio spazio alle transazioni processuali delle parti, risulterebbe violato il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale se con l'appello incidentale il pubblico ministero, invece di contraddire implicitamente l'imputato, potesse investire in toto il capo impugnato, potesse cioè fare dopo quello che era tenuto a fare prima con l'appello principale, ovvero chiedere la riforma di una decisione ingiusta, per di più con una richiesta che l'imputato può rendere inefficace (Sez. III, 17 febbraio 1993, Sembolini). Riprendendo le argomentazioni della sentenza ora ricordata, in relazione ad una fattispecie in cui l'appello incidentale del pubblico ministero aveva ad oggetto l'erronea diversa qualificazione attribuita dal giudice di primo grado al fatto, la Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso in quanto l'imputato in via principale non aveva posto in discussione la sua responsabilità o la qualificazione giuridica del fatto, ma soltanto la mancata applicazione di una causa estintiva del reato;
e ciò perché il pubblico ministero aveva dimostrato piena acquiescenza nei confronti della diversa qualificazione giuridica e pertanto su tale punto si era formato il giudicato (Sez. III, 14 giugno 1994, Franini). I lavori preparatori (nella Relazione, la commissione ministeriale, pur rilevando l'assenza di ogni riferimento nella norma all'area della devoluzione, avrebbe privilegiato la tesi secondo cui un collegamento deve esistere quanto meno in relazione ai capi della sentenza che sono stati impugnati), sono stati l'argomento che ha indotto la Corte ad affermare che "consentire l'estensione dell'appello incidentale anche ai capi, non oggetto di gravame, significa da un lato determinare una riviviscenza illegittima dei termini oramai scaduti e dall'altro lato conferire a questo mezzo una finalità deterrente non consona con l'indirizzo del legislatore che ha improntato la nuova disciplina processuale alla parità di posizioni ed alla lealtà". In particolar modo quando appellante principale è l'imputato l'appello incidentale del pubblico ministro potrebbe esercitare sull'imputato stesso una pressione tale da indurlo eventualmente a rinunciare e quindi a paralizzare o rendere più difficile il pieno esercizio del diritto di difesa: pertanto "motivi etici..portano a concludere che l'appello incidentale non soltanto deve essere limitato ai capi, oggetto di gravame, ma anche ai punti della decisione investiti dai motivi di quello principale" (Sez. III, 13 novembre 1995, Giacomazzo). Stando ad un'altra decisione l'appello incidentale sarebbe caratterizzato dalla sua dipendenza da quello principale;
un assetto da cui discenderebbe la conseguenza che l'appello incidentale deve essere limitato ai capi e punti della sentenza investiti dall'appello principale, desumibile, indirettamente ma inequivocamente, da alcune disposizioni positive del codice di rito vigente e dal sistema processuale nel suo complesso. Anzitutto, il comma 4 dell'art. 595 c.p.p., che stabilisce chiaramente un nesso funzionale tra le due impugnazioni, che non può non riguardare logicamente sia l'ammissibilità sia il contenuto devolutivo delle stesse ("non avrebbe senso la perdita di efficacia dell'appello incidentale, ad esempio, per la rinuncia all'appello principale, se il primo potesse avere un contenuto devolutivo più ampio e autonomo rispetto al contenuto devolutivo del secondo"). In secondo luogo, assegnando all'appello incidentale un ambito devolutivo indipendente e più ampio di quello dell'appello principale, verrebbero ad essere vanificati i termini per proporre impugnazione, tassativamente fissati a pena di decadenza;
tanto da ritenere un dato esorbitante dai limiti segnati con l'appello principale avanzato dal pubblico ministro, riferito solo alla qualificazione giuridica del fatto contestato, l'appello incidentale proposto dall'imputato in punto di responsabilità, avente ad oggetto l'assoluzione o in subordine la riduzione della pena (Sez. III, 25 febbraio 1999, Coppola). Non si è mancato, poi, di rimarcare come l'appello incidentale si presenti come un "tipo speciale di appello", dal quale non deriva la mera restituzione in termini nei confronti della parte decaduta dal termine per proporre impugnazione, con la conseguenza che i suoi limiti oggettivi devono coincidere con l'ambito dell'appello principale, ovvero con i punti della decisione impugnata (Sez. V, 15 aprile 1999, Bosi;
Sez. III, 2 febbraio 1999, Cucitro). Si è ribadito, ancora, come un'interpretazione estensiva contrasterebbe con la previsione dell'art. 585 c.p.p. di termini per proporre impugnazione stabiliti a pena di inammissibilità dall'art. 591, comma 1, lettera c), c.p.p., provocando una sorta di
"intimidazione" alla parte, che, appellando la sentenza di primo grado, si troverebbe esposta ad una riapertura di carattere generale dei termini di impugnazione per la parte che non ha tempestivamente proposto appello, in contrasto anche con il sistema devolutivo dell'appello (Sez. IV, 22 aprile 2004, Lattanzi;
Sez. IV, 6 ottobre 2005, Alunni;
Sez. V, 16 giugno 2004, Masocco). Nell'aderire, ancora, all'orientamento in esame con riferimento all'appello incidentale del pubblico ministro, in una fattispecie simile a quella delineata nel ricorso ora al vaglio delle Sezioni unite (il giudice di primo grado aveva derubricato il reato di omicidio tentato in quello di lesioni personali e l'imputato aveva appellato sulla sua responsabilità rispetto al reato ritenuto in sentenza, mentre il pubblico ministro aveva proposto appello incidentale, richiedendo il ripristino della originaria imputazione), la Corte, nel dichiarare inammissibile il gravame incidentale, ha affermato che con tale mezzo non è consentito il riesame di punti sui quali, mancando impugnazione dell'imputato, si forma il "giudicato" interno allorché l'appello autonomamente proponibile sia omesso dal pubblico ministro, la cui funzione non sarebbe quella di attendere l'appello dell'imputato su aspetti processuali diversi, per sanare gli effetti della propria inerzia su altri capi e punti della sentenza impugnata. (Sez. I, 16 dicembre 2004, Grima).
4.4. In tempi più recenti si è andato formando un orientamento che individua il limite dell'appello incidentale esclusivamente nel "capo" della sentenza investito dall'appello principale;
con la conseguenza che il primo può ampliare il contenuto del rapporto di impugnazione inserendo all'interno di esso anche punti diversi della decisione, non attinti in via principale.
L'argomentazione utilizzata a sostegno di questa tesi si basa sulla natura di impugnazione propria dell'appello incidentale. Si è così argomentato che qualora l'appello incidentale dovesse necessariamente limitarsi, oltre che ai capi, anche ai punti della decisione investiti dalla impugnazione principale, esso non svolgerebbe una funzione eccedente l'ambito del gravame principale:
tanto il pubblico ministero quanto l'imputato, infatti, sono già legittimati aliunde a contrastare le contrapposte iniziative processuali e a prospettare in ogni fase del processo le ragioni rispettive dell'accusa e della difesa;
l'appello incidentale aggiunge, invece, un quid novum, secondo un modulo che consente di investire il giudice della cognizione di punti che siano diversi da quelli dedotti con l'appello principale e che possano quindi comportare un esame completo - o, almeno, più completo - delle questioni relative ad un determinato capo della sentenza (Sez. VI, 19 gennaio 1998, Pancheri). Si sono richiamati, poi, il principio di parità tra le parti nel processo penale, il criterio ermeneutico del favor rei e la natura antagonista del rimedio storicamente assegnata all'istituto nel sistema processuale penale, così concludendosi che l'appello incidentale deve essere logicamente contenuto nei confini segnati dalle censure proposte con l'appello principale, nel senso che, sia pure con la possibilità di estendersi a "punti" della decisione diversi da quelli gravati, debba essere quanto meno ristretto ai "capi" della sentenza investiti dall'appello principale. Secondo la Corte, il "riesame in tutt'e due le direzioni" dei "capi" della sentenza posti in discussione dall'impugnazione principale postula infatti un rapporto di necessaria complementarità e inscindibilità - una sorta di "sinallagmaticità" - dell'appello incidentale rispetto a quello principale tanto da inferirne che, in presenza dell'impugnazione dell'imputato contro una pronuncia di condanna penale, è legittimamente proponibile dalla parte civile l'appello incidentale contro il capo della sentenza di condanna che riguarda l'azione civile e l'entità del danno risarcibile, in quanto la parte della sentenza investita dall'appello incidentale risulterebbe logicamente collegata ai capi ed ai punti oggetto dell'impugnazione principale (Sez. I, 3 agosto 1999, Protti). Si è anche argomentato che la natura accessoria dell'appello incidentale rispetto all'impugnazione principale, se importa che il primo deve avere ad oggetto solo i capi investiti dall'appello principale impone però di ritenere che nell'ambito di questi possono essere diversi i punti della decisione incidentalmente impugnati, perché altrimenti sarebbe negata all'appello incidentale la natura di impugnazione, privandolo della sua funzione specifica che non può ridursi alla semplice contestazione delle domande avversarie, che compete a ciascuna parte senza richiedere impugnazione (Sez. VI, 24 ottobre 2002, Zullo). Pur muovendo la rilievo che più ordini di ragioni inducono a ritenere che debba individuarsi un "rapporto di continenza" tra l'oggetto dell'appello principale e quello introdotto successivamente ai sensi dell'art. 595 c.p.p., si è precisato che il limite va individuato con riferimento al "capo" della sentenza investito dall'appello principale, ancorché vi sia una diversità di oggetto tra i due gravami, nel senso che l'appello incidentale potrebbe riguardare anche punti della decisione rientranti nel medesimo capo oggetto della impugnazione principale: evocandosi a favore della esistenza del rapporto di continenza tra i due gravami, oltre all'ultimo comma dell'art. 595 c.p.p. - relativo alla regola della perdita di efficacia dell'appello incidentale in caso di inammissibilità di quello principale o di rinuncia allo stesso - che dimostrerebbe l'esistenza tra di essi di un rapporto di "dipendenza funzionale", anche la considerazione che, nell'ammettere la possibilità di un appello incidentale atto ad introdurre temi nuovi e ulteriori rispetto a quello principale, si verrebbe a vanificare il principio della decadenza dalla impugnazione proposta oltre i termini ordinari previsti dalla legge, snaturando la funzione propria dell'appello incidentale, quale mezzo antagonista dell'appello principale, in quella di deterrente dello stesso, attraverso una sostanziale e ingiustificata rimessione in termini. Non sarebbe invece precluso all'appellante in via incidentale attaccare punti diversi della decisione rispetto a quelli oggetto della impugnazione principale, e ciò "all'evidente fine di scongiurare il rischio che con il gravame ex art. 595 c.p.p. si finisca per fornire alla parte un'arma dialettica del tutto spuntata e in buona sostanza improduttiva di un effettivo contrasto delle iniziative processuali avversarie" (Sez. V, 12 luglio 2004, Feletti).
4.5. Solo agli esordi della nuova codificazione si era, invece, accolta la tesi - peraltro rimasta del tutto isolata - della c.d. funzione esclusivamente "deterrente" dell'istituto. Si era, più in particolare, affermato che l'istituto dell'appello incidentale risponde all'esigenza di individuare adeguati strumenti processuali diretti a evitare il ricorso all'impugnazione come espediente "meramente dilatorio". La previsione della perdita di efficacia, in caso di inammissibilità (o rinuncia) dell'impugnazione principale, risponderebbe soltanto all'esigenza di garantire la parte da "sviluppi perversi" dell'impugnazione. Proposto sia dal pubblico ministero sia dall'imputato, l'appello ex art. 595 c.p.p. avrebbe, secondo la Corte, funzione "ritorsiva". Così, l'appello incidentale del pubblico ministro avrebbe "funzione deterrente e ritorsiva" nei confronti dell'appello dell'imputato ritenuto meramente dilatorio o, comunque, ingiustificato. Analogamente, l'appello incidentale dell'imputato - che è motivato da un'esigenza di una difesa attiva (di "contrattacco"), proponendosi il conseguimento di una soluzione più avanzata - sarebbe connotata da finalità ritorsiva, che si risolve, nei confronti del pubblico ministro, in un atteggiamento ostruzionistico. Tale natura sarebbe confermata dalla regola secondo cui l'appello incidentale perde efficacia qualora quello principale sia dichiarato inammissibile ovvero quando l'appellante esprima rituale rinuncia all'impugnazione. Da tale impostazione, la Corte ha tratto la conseguenza che l'appello incidentale, in mancanza di espresse indicazioni legislative, non incontrerebbe alcun limite derivante dal contenuto dell'appello principale (Sez. II, 19 marzo 1992, Cersosimo).
5. Ritengono queste Sezioni unite che - con le precisazioni che saranno più avanti svolte - la prima della linee interpretative debba essere condivisa.
5.1. In adesione alla tradizionale regola tantum devolutum quantum appellatum (cfr. Relazione sul codice di procedura penale del 1930, con riferimento alla disposizione dell'art. 480, poi trasfusa nell'art. 515 c.p.p.), il giudizio di appello, come ogni giudizio di impugnazione, trae origine dall'impulso e dalla "disponibilità" di parte connessi alle questioni che si intendono devolvere al giudice superiore. La parte interessata, dopo la decisione di primo grado, sulla base di libere scelte, può infatti giudicare soddisfatto il suo interesse processuale, ovvero acquietarsi ad una o più parti della decisione concentrando, eventualmente, il suo impegno su altre parti della stessa, la cui modificazione stima idonea e sufficiente a soddisfare il suo residuo interesse nel processo.
Correlativamente, sulle parti non attinte dall'impugnazione all'interessato non è più consentito, nonostante il processo prosegua per la definizione delle restanti parti (cfr. quanto si osserverà più avanti a proposito della funzione di "chiusura" dell'art. 624 c.p.p.), rimettere in discussione ciò che ha accettato.
Tale regola, consistente nella "preclusione" processuale di cui all'art. 597, comma 1, c.p.p. per le parti (precisamente, i "punti", nel significato corrente, perché il termine "parte" ha la significazione tecnica resa palese soprattutto dal disposto dell'art. 624 c.p.p.) della sentenza non impugnate, mira così a regolare lo svolgimento ordinato e logico delle questioni preparatorie alla decisione finale senza che le stesse, nell'ambito di un processo che non si esaurisca per il permanere di altre questioni "sub iudice", possano essere indefinitamente riproposte (Sez. un., 26 marzo 1997, Attinà). Corollario del principio della devoluzione è l'esatta individuazione del thema decidendum, ovvero dell'area attaccata dall'impugnazione; è onere infatti della parte appellante individuare con specificità (art. 581 c.p.p.) il punto o i punti di un determinato capo della sentenza (o anche di più capi, ma sempre selettivamente) da demolire.
Parallelamente, lo stesso art. 597 c.p.p. sottolinea la stretta relazione tra i "punti" della doglianza e il "perimetro" del potere di cognizione del giudice di appello, nel senso che l'impugnazione motivata, oltre a circoscrivere l'ambito della doglianza, viene a individuare l'area della cognizione dell'organo deputato al riesame. Come hanno recentemente precisato le Sezioni unite, la norma adesso ricordata contiene le linee portanti dei poteri - sia cognitivi che decisori - del giudice di secondo grado (Sez. un., 27 settembre 2005, William Morales). Precisando che la previsione normativa secondo cui l'appello attribuisce al giudice di secondo grado la cognizione del procedimento limitatamente ai "punti della decisione" ai quali si riferiscono i motivi proposti, non si limita a circoscrivere l'ambito oggettivo entro cui il giudice di secondo grado può operare, ma, con l'esplicito riferimento ai "motivi proposti", lascia chiaramente intendere che, entro quell'ambito oggettivo, la decisione non può che essere nel senso dello accoglimento o della reiezione, in tutto o in parte, dei suddetti motivi i quali, a loro volta, come è dato rilevare dal testuale tenore dell'art. 581 c.p.p., sono strettamente collegati alle "richieste", cioè al petitum sostanziale dell'impugnazione, rappresentando, rispetto ad esso, per mutuare le categorie civilistiche, l'equivalente della causa petendi.
5.2. Secondo quanto prescrive l'art. 597, comma 1, c.p.p., la cognizione del giudice di appello è limitata ai "punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti". Pertanto, il giudizio di appello si incentra sugli specifici punti della decisione di primo grado indicati nei motivi di doglianza (e su quelli con essi "strettamente connessi o da essi dipendenti" (Sez. un., 25 giugno 1997, Gibilras) ovvero legati con i primi da un "vincolo di connessione essenziale logico-giuridico" (Sez. V, 27 ottobre 1999, Kardhiqi), con conseguente impossibilità di una nuova indagine su punti diversi da quelli che le parti ritengono di dovere sottoporre a nuova valutazione.
5.3. Dal precetto dell'art. 595, comma 3, c.p.p., che richiama l'art. 597, comma 2, deriva che l'appello incidentale, nel caso in cui venga proposto dal pubblico ministero, consente al giudice, per un verso, in presenza di una sentenza di condanna, "di dare al fatto una definizione giuridica più grave", di "mutare la specie o aumentare la quantità della pena, revocare i benefici, applicare, quando occorre, le misure di sicurezza o adottare ogni altro provvedimento imposto o consentito dalla legge" (art. 597, comma 2, lettera a) e, per un altro verso, "se l'appello riguarda una sentenza di proscioglimento", di "pronunciare condanna ed emettere i provvedimenti indicati nella lettera a, ovvero prosciogliere per una causa diversa da quella enunciata nella sentenza appellata" (art. 597, comma 2, lettera b).
Ne discende, dunque, che tale gravame costituisce la più rilevante eccezione al divieto di reformatio in peius come conseguenza dell'appello del solo imputato, secondo il precetto dell'art. 597, comma 3.
In presenza di tali effetti diviene decisivo individuare il perimetro entro il quale si iscrive l'appello incidentale, proprio sulla base degli apporti derivanti dalla indicata giurisprudenza delle Sezioni unite in tema di capo e punto della decisione. Se l'appello incidentale si riferisce esclusivamente al capo, entro di esso è consentito al giudice, in caso di appello incidentale del pubblico ministero, rimettere in discussione tutti i punti decisi entro l'area del singolo capo adottando una statuizione che potrebbe rappresentare un vero "spauracchio" per l'imputato, esposto all'integrale reformatio in peius dei punti decisi entro il singolo capo.
Se, invece, l'appello incidentale dovesse essere parametrato ai punti della sentenza, ne conseguirebbe una funzione meramente "antagonista" di esso, in consonanza, del resto, con la regola generale - tutta intrinseca al giudizio di appello - in base alla quale "l'appello attribuisce al giudice di secondo grado la cognizione del procedimento limitatamente ai punti della decisione cui si riferiscono i motivi proposti" (art. 597, comma 1), secondo il modello dell'effetto parzialmente devolutivo proprio di tale mezzo di impugnazione.
Ritiene questa Corte che proprio l'applicazione del principio ora ricordato vada richiamato ai fini della soluzione del quesito sottoposto al vaglio del Collegio e ciò sia sotto il profilo sistematico sia sotto il profilo funzionale.
Sotto il primo aspetto non può porsi in discussione che l'appello incidentale debba essere conformato entro i confini segnati dall'art. 597, comma 1, che individuano l'area oggettiva dell'appello principale.
Se è vero, peraltro che tale disposizione va analizzata alla luce delle regole generali tracciate dagli artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lettera c, c.p.p. che, prevedono, a pena di inammissibilità dell'atto di impugnazione, l'indicazione dei "capi o punti della decisione ai quali si riferisce l'atto di impugnazione", è anche vero che l'effetto devolutivo proprio dell'appello si incentra sui singoli punti della decisione potendo solo dalla omessa impugnazione di un capo scaturire la formazione del giudicato parziale a norma dell'art. 624 c.p.p. norma comunemente interpretata nel senso che tale giudicato non può mai formarsi sul punto della decisione.
La natura accessoria dell'appello incidentale - secondo un modello, come si è visto, già ampiamente scrutinato sia dalla giurisprudenza costituzionale sia dalla giurisprudenza delle Sezioni unite di questa Corte - conduce, dunque, alla conclusione che esso (non prevedendo il sistema codicistico la figura generale dell'impugnazione incidentale) debba essere disegnato come omologo all'appello principale, con la necessità - in caso di pronuncia plurima o cumulativa - di indicare i capi di sentenza coinvolti dall'appello incidentale e, in ogni caso, i punti cui si riferisce il detto atto di impugnazione, alla stregua del precetto dell'art. 597, coma 1, quale ineludibile effetto della tipologia di protesta rispetto all'atto di impugnazione principale.
Ove si opinasse il contrario, infatti, si consentirebbe una dilatazione dell'impugnazione principale oltre i limiti segnati dall'appello principale, con palese violazione della norma sopra richiamata.
Poste tali premesse, l'ulteriore risultato interpretativo è necessariamente rivolto a circoscrivere entro il singolo punto l'area di operatività dell'appello incidentale corrispondentemente all'esigenza di disegnare tale strumento impugnatorio, ancora una volta, secondo il modello dell'appello principale in consonanza con l'effetto devolutivo ricavabile dal precetto dell'art. 595, comma 1, che circoscrive la devoluzione al giudice di appello ai soli punti della sentenza impugnata, non menzionando i capi della decisione stessa perché ininfluenti nell'ambito di un processo che non sia plurimo o cumulativo, occorrendo solo specificare il profilo designante l'appello principale (e, quindi, l'appello incidentale) nell'ambito di ciascun punto della decisione impugnata. Il tutto - come si è visto - entro i singoli punti appellati, secondo quanto risulta dalla combinazione tra l'art. 597, comma 2, richiamato dall'art. 595, comma 3, nonché dall'art. 597, comma 3, che delimita i poteri del giudice di appello se appellante sia il solo imputato. Non può essere trascurato che, secondo l'ormai costante giurisprudenza di questa Corte Suprema il potere di proporre appello incidentale non spetta a chi sia privo del potere di proporre l'appello principale non ponendosi il primo come mezzo di impugnazione diverso dal secondo, per caratterizzarsi essenzialmente (ed esclusivamente) per la sua proponibilità da parte di chi aveva impugnato il provvedimento (Sez. un., 18 giugno 1993, Rabiti). Un principio che va letto in stretto rapporto di complementarità con l'art. 584 c.p.p. in tema di notificazione dell'atto di impugnazione, appositamente richiamato dall'art. 595, comma 1, dello stesso codice e dell'art. 166 norme att. che, a sua volta, prevede la comunicazione dell'appello dell'imputato anche al procuratore generale che non abbia proposto impugnazione "agli effetti dell'art. 595 del codice".
Ora se, da un lato, la soppressione della normale appellabilità delle sentenze di assoluzione in forza della "novella" introdotta dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, che ha integralmente sostituito (e in gran parte riscritto) l'art. 593 c.p.p., comporta che i poteri delle parti di proporre appello incidentale restano ancor più delimitati, non potendo certo ritenersi che in seguito alla novazione legislativa sia ora ipotizzabile una legittimazione all'appello incidentale disgiunta dalla legittimazione all'appello principale, dall'altro lato, dall'assoluta omologazione dei due tipi di appello discende l'applicazione dell'art. 597, comma 1, e la conseguente incidenza dell'appello incidentale esclusivamente entro il singolo punto. Del resto, una tale conformazione dell'appello incidentale e la sua perdurante accessorietà rispetto all'appello principale consegue direttamente dal precetto dell'art. 597, comma 4, a norma del quale (diversamente da quanto previsto per l'omonimo istituto disciplinato dall'art. 515, ultimo comma, c.p.p. 1930, dichiarato illegittimo dalla sentenza costituzionale n. 177 del 1971) l'appello incidentale perde efficacia in caso di inammissibilità dell'appello principale o di rinuncia allo stesso.
Tutto ciò in consonanza con il principio devolutivo che designa l'appello e che impone di confinare l'appello incidentale - quale deroga al principio della reformatio in peius - entro i limiti dell'appello principale secondo la regola fondamentale espressa dall'art. 597, comma 1, c.p.p. Un principio che giustifica anche il permanere della nomenclatura "appello incidentale", non designata da un lessico puramente tralaticio, sibbene espresso in termini di univoca significazione alla stregua del precetto dell'art. 595, comma 4, che lo definisce come impugnazione accessoria e, quindi, come "incidente processuale", secondo una formula già nota nella dottrina formatasi nel vigore sia del codice del 1913 sia del codice del 1930 - che pure non qualificavano l'appello incidentale come decisamente subordinato alle sorti dell'appello principale - e ingiustificatamente trascurata, nonostante le decisive novazioni introdotte, dalla giurisprudenza e dalla dottrina formatasi nel vigore del codice 1988.
5.4. Sotto il profilo funzionale occorre premettere che la Relazione al progetto preliminare del codice, dopo aver prospettato le singole soluzioni ipotizzabili in astratto (corrispondenti alla silloge giurisprudenziale riportata sub 4), ha osservato che ove si dovesse privilegiare la "finalità deterrente" dell'appello incidentale dovrebbe essere preferita la "soluzione" secondo cui "non sussiste alcun limite derivante dal contenuto dell'appello principale", segnalando come, "a parte considerazioni etiche che pure non devono essere trascurate", non sembra "anche concettualmente ...accettabile che la dipendenza dall'appello principale debba essere limitato al solo profilo dell'inammissibilità".
Nel privilegiare, alla stregua dell'art. 2, n. 90, della legge-delega, le divergenze piuttosto che le affinità rispetto alla previsione dell'art. 515 c.p.p. 1930, rimarcando soprattutto la previsione della perdita di efficacia dell'appello incidentale in caso di inammissibilità dell'appello principale, la Relazione, pur non prendendo posizione - entro i limiti sopra segnati - circa l'ambito di ammissibilità dell'appello incidentale, avverte però la necessità di precisare come questo non può "consentire solo una generica rimessione in termini".
5.5. La Corte costituzionale, con sentenza n. 280 del 1995, nel dichiarare non fondata, in riferimento all'art. 112 della Costituzione, la questione di legittimità dell'art. 595 c.p.p., ha correttamente accentuato l'aspetto funzionale dell'appello incidentale, rilevando come appaia "equo e ragionevole assicurare alla parte che si era risolta a fare acquiescenza alla sentenza del primo giudice, il mezzo per impedire che la sentenza di secondo grado possa sacrificare le proprie ragioni al di là di quanto accaduto per effetto della sentenza di primo grado". Rimarcando, peraltro, come l'appello incidentale tende ad evitare che alla parte nei confronti della quale può profilarsi il rischio di una reformatio in peius della sentenza impugnata venga assicurato "un mezzo più efficace per impedire questo risultato, facendo valere proprie doglianze autonome e diverse da quelle consistenti nella semplice resistenza contro l'accoglimento dell'appello principale". Così da introdurre un profilo funzionale in chiave esclusivamente "antagonista" dell'appello incidentale secondo una prospettiva diversa sia dall'appello "deterrente" sia dalla mera "resistenza" all'appello principale.
5.6. L'appello incidentale - come testualmente risulta dall'art. 595 e dalle norme esplicitamente o implicitamente chiamate in causa dal primo appare, quindi, designato, per un verso, dalla sua funzione accessoria rispetto all'impugnazione principale e, per un altro verso, da una specifica autonomia rilevante anche in relazione al requisito dell'interesse all'impugnazione, che si proietta, non (tanto) sulla sentenza di primo grado (nei confronti della quale, anzi, la parte si era dimostrata acquiescente, quanto) ma sulla futura, ipotetica decisione quale conseguenza dell'appello principale, cosicché è proprio quest'ultimo a delimitare anche sul piano funzionale l'area di incidenza dell'appello incidentale. Ne deriva che la proiezione del principio della parità delle parti non può non riverberarsi sui profili funzionali, tanto da impedire che lo scopo dell'appello incidentale possa diversificarsi a seconda che questo venga spiegato dal pubblico ministero ovvero dall'imputato o dalle altre parti private.
Ne deriva che, se si vuole assegnare una razionalità all'istituto la sua "deterrenza" non può spingersi oltre l'ambito del singolo punto impugnato con l'appello principale, altrimenti realizzando un fine eccedente il mezzo predisposto dal legislatore, tanto da attribuire, da un lato, a tutte le parti la legittimazione a proporre l'appello incidentale e, dall'altro lato, facendo discendere dall'inammissibilità dell'appello principale la perdita di efficacia dell'appello incidentale.
5.7. Poiché poi per un principio desumibile dall'art. 624 c.p.p. 1998 (come del resto dall'art. 545 c.p.p. 1930) riguardante le sentenze di annullamento parziale in sede di giudizio di legittimità, ma insite nella natura e nella logica dell'appello, nella locuzione "punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti" di cui all'art. 597 comma 1, c.p.p. debbono ricomprendersi non solo i "punti della decisione" in senso stretto, e cioè le statuizioni suscettibili di autonoma considerazione nell'ambito della decisione relativa ad un determinato reato, ma anche quelle riguardanti punti della sentenza che sebbene non investiti in via diretta con i motivi risultino tuttavia legati con i primi da un vincolo di connessione essenziale logico-giuridico (un principio applicato dalla giurisprudenza in relazione ai capi ma, a fortiori, estensibile ai punti), l'appello incidentale deve intendersi limitato ai punti investiti dall'appello principale ed ai punti che risultino in connessione essenziale con i punti dell'appello principale.
5.8. In proposito, occorre ricordare come se, pure, le due nozioni parrebbero sovrapponibili, la nozione di giudicato parziale solo in apparenza coincide con quella corrispondente all'ipotesi di annullamento parziale della sentenza ad opera della Corte di cassazione.
Se con l'espressione giudicato parziale si vuole intendere l'effetto conseguente all'impossibilità di rimettere in discussione parti della sentenza, la nozione sembrerebbe ricomprendere tutti i casi in cui una pronuncia di merito sia stata denunciata solo in parte ovvero i motivi di impugnazione siano stati solo in parte rigettati o dichiarati inammissibili anche considerando, se l'impugnazione sia il ricorso per cassazione, i limiti derivanti per il giudice di legittimità dall'essere la sentenza di appello denunciata per motivi diversi da quelli concernenti la responsabilità dell'imputato.
La precisazione parrebbe scontrarsi con lo schema del giudicato parziale quale delineato dal codice di rito e, più in particolare, oltre che con il precetto dell'art. 624 c.p.p., con l'esclusività dei poteri demolitori attribuiti in via generale alla corte di cassazione e solo eccezionalmente alla corte di appello. Sennonché soltanto di recente la giurisprudenza è pervenuta a segnare una precisa linea di confine tra quello che può dirsi il giudicato parziale in senso stretto e le conseguenze derivanti da un'impugnazione (tanto di merito tanto di legittimità) che comprenda solo statuizioni che non coinvolgano l'affermazione di responsabilità contenuta nella sentenza di primo grado Il giudicato parziale in senso stretto si realizza nel caso di decisione soggettivamente cumulativa in quanto strutturata, in forza delle vicende del giudizio, secondo un modello che, lasciando integra l'affermazione di responsabilità, imponga l'annullamento con rinvio di altre statuizioni della sentenza di merito. Non mancandosi di avvertire che in esso potrebbero ricomprendersi anche i casi di sentenza pronunciata nei confronti di più persone alcune delle quali o non l'abbiano denunciata ovvero l'abbiano denunciata con ricorso dichiarato inammissibile e che si trovino nella medesima condizione della parte "diligente" (si veda l'art. 627, comma 5, c.p.p.). Esso, dunque, sta a designare la decisione del giudice di legittimità che mentre, per un verso, delimita l'ambito della cognizione del giudice di rinvio, per un altro verso, ha lo scopo di individuare quali "disposizioni" della sentenza, in quanto non attinte dalla pronuncia di annullamento, divengono irrevocabili. In estrema sintesi può dirsi che, sul piano degli effetti, la nozione di giudicato parziale evoca, da un lato, le sorti della sentenza per le parti non impugnate e per gli imputati che non abbiano proposto impugnazione e, dall'altro lato, la possibilità di consentire, anche per le parti non denunciate e per i soggetti non impugnanti - ma nei limiti dell'effetto estensivo dell'impugnazione - l'applicazione di cause di non punibilità sopravvenute alla sentenza solo in parte denunciata.
Resta, però da considerare le convergenze che sul piano funzionale sono riscontrabili in tutte le vicende finora enucleate;
nel senso sia che ognuna di esse si riferisce ad ipotesi di annullamento solo parziale (sul piano soggettivo o sul piano oggettivo) della sentenza sia nel senso che il cumulo di statuizioni determina esso stesso, in presenza di un effetto demolitorio parziale, il convergere di tematiche tese in ogni caso a stabilire quale sia la "tenuta" della sentenza per la parte non annullata in presenza di una parte ancora sub iudice e che rapporti intercorrano tra giudicato parziale ed esecuzione.
La disciplina normativa alla base di ogni approccio ermeneutico è agevolmente individuabile nel precetto dell'art. 624 c.p.p. che - collocato topograficamente subito dopo i casi di annullamento con rinvio della corte di cassazione - sotto la rubrica "Annullamento parziale", stabilisce al suo primo comma: "Se l'annullamento non è pronunciato per tutte le disposizioni della sentenza, questa ha autorità di cosa giudicata nelle parti che non hanno connessione essenziale con la parte annullata". Un precetto che riproduce alla lettera - nonostante le divergenze ermeneutiche manifestatesi a lungo nella giurisprudenza - l'art. 545 c.p.p. del codice abrogato, del quale conserva le improprietà lessicali perpetuando così le conseguenti incertezze interpretative. Nel secondo e nel terzo comma vengono disciplinati sia i poteri della corte di cassazione di dichiarare "quali parti della sentenza diventano irrevocabili" sia la procedura da utilizzare al fini di pervenire a tale dichiarazione.
La disposizione adesso richiamata sembrerebbe, dunque, alludere ad una nozione di decisione le cui statuizioni restano scomponibili ed appare strettamente connessa alle caratteristiche proprie del giudizio di rinvio, nel senso che se la sentenza di annullamento con rinvio, limitatamente alla parte annullata, ha immediatamente una funzione soltanto strumentale alla prosecuzione del rapporto processuale nella fase del giudizio di rinvio, secondo specifiche regole codificate (v. artt. 627, 628 c.p.p.), la parte non annullata (o perché non impugnata, o perché il ricorso è stato rigettato ovvero è stato dichiarato inammissibile), in quanto sia designata da assoluta autonomia, è in grado di pervenire - nonostante il procedimento sia ancora pendente in sede di rinvio - alla formazione del giudicato su quelle statuizioni che non sono più sub iudice. L'art. 624 c.p.p. disciplina, dunque, i soli casi in cui la decisione oggetto del ricorso non sia stata annullata nel suo integrale contenuto dispositivo. Il che appare confermato dall'incipit dell'art. 624 che ha riferimento all'ipotesi in cui "l'annullamento non è pronunciato per tutte le disposizioni della sentenza". La norma ha cura di avvertire che è, anzi tutto, il principio devolutivo a delimitare i poteri della corte di cassazione, condizionati - come essi sono - dai motivi di ricorso. Se è vero, cioè, che l'oggetto del giudizio di cassazione è la sentenza impugnata, è altrettanto vero che la corte non potrà procedere all'esame di quelle statuizioni che non siano state denunciate;
il che, peraltro, costituisce l'espressione del principio stabilito dall'art. 609, comma 1, in base al quale "Il ricorso attribuisce alla corte di cassazione la cognizione del procedimento limitatamente ai motivi proposti". Pure se, in base al comma 2 dello stesso articolo, "La Corte decide altresì le questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del processo e quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello". L'art. 609, comma 2, rappresenta, perciò, un'eccezione alla portata precettiva del comma 1 dello stesso articolo. E, mentre la seconda parte di tale disposizione sembrerebbe ricollegarsi direttamente allo specifico motivo di inammissibilità previsto dall'art. 606, comma 3, che richiama espressamente il precetto in esame, la prima parte attribuisce alla corte il potere di rilevare di ufficio, a titolo esemplificativo, le nullità assolute di cui all'art. 179 c.p.p., ma soprattutto le cause di non punibilità ai sensi dell'art. 129 - preesistenti o sopravvenute alla proposizione del ricorso, sempre con i limiti connessi all'effettivo accesso al giudizio di legittimità - nonché le norme "di favore" nel frattempo intervenute.
Il collegamento dell'art. 624 c.p.p. con il precetto dell'art. 609, comma 2, parrebbe, pertanto, indiscutibile proprio per i limiti al principio devolutivo che conseguono dalla seconda delle norme adesso ricordate e che consentirebbero l'applicabilità di fatti o di norme di favore sopravvenute alla proposizione del ricorso. Sennonché l'incidenza dell'art. 609, comma 2, è soltanto indiretta perché l'art. 624 c.p.p. sembra dettare regole autosufficienti se esaminate nello specifico contesto del giudizio davanti alla corte di cassazione (cfr. Sez. un. 23 novembre 1990, Agnese;
Sez. un., 11 maggio 1993, Ligresti. Sez. un., 19 gennaio 1994, Celerini).
5.9. Le precisazioni che precedono hanno l'esclusivo scopo di precisare che, se è vero che l'art. 624 c.p.p. è inscindibilmente da ricollegare ai compiti demolitori della Corte di cassazione, come è comprovato dall'espressione "parti" della sentenza che figura nella norma in parola, esplicitamente finalizzata a sancire pure il momento della esecuzione della sentenza, è anche vero che la ratio di tale disposizione conduce a fare emergere il momento di sintesi dell'endiadi atomisticamente individuata in numerosi precetti codicistici;
tanto da poter attribuire ad essa una forza espansiva tale da esprimere un principio generale del diritto delle impugnazioni designando il valore giuridico delle interferenze tra le varie prescrizioni della decisione investiti dal gravame, scomponibili ma talora legate da un rapporto di interdipendenza. Il tutto in base al principio enunciato da questa Corte Suprema secondo cui, nella locuzione "punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti" di cui all'art. 597, comma 1, c.p.p. debbono ricomprendersi non solo i "punti della decisione" in senso stretto, e cioè le statuizioni suscettibili di autonoma considerazione nell'ambito della decisione relativa ad un determinato reato, ma anche quelle riguardanti punti della sentenza che sebbene non investiti in via diretta con i motivi - che riguardano altro reato - risultino tuttavia legati con i primi da un vincolo di connessione essenziale logico-giuridica (Sez. V, 27 ottobre 1999, Kardhiqi).
5.10. Ai sensi dell'art. 173, comma 3, norme att. c.p.p. va, dunque, enunciato il seguente principio di diritto: "L'appello incidentale ha ad oggetto i soli punti della decisione oggetto dell'appello principale nonché i punti che hanno connessione essenziale con i punti denunciati con l'appello principale".
Di conseguenza, nel caso di specie, poiché il ricorrente ha appellato i punti concernenti la responsabilità e la misura della pena, correttamente il Pubblico ministero ha proposto appello incidentale sulla qualificazione del fatto (omicidio volontario anziché omicidio preterentinzionale), un dato da ritenere in rapporto di connessione essenziale sia con l'affermazione di responsabilità sia con la misura della pena.
6. Scendendo ora all'esame della censura in tema di responsabilità, è sufficiente analizzare i singoli profili su cui si sono incentrate le doglianze del LE non omettendosi si rimarcare come la denuncia di ordine generale con la quale si addebita alla sentenza impugnata la mancata osservanza del precetto di cui all'art. 192, commi 1 e 2, vada recisamente disattesa.
6.1. La confluenza nella decisione in esame di numerose massime di esperienza nella complessiva valutazione del quadro indiziario la cui valenza motivazionale sarà tra poco, punto per punto, analizzata nei singoli elementi ritenuti rilevanti ai fini dell'affermazione di responsabilità, impone a queste Sezioni unite una breve riflessione sulla nozione di massima di esperienza così da pervenire subito alla conclusione che la Corte di assise di appello ha rigorosamente osservato i criteri di inferenza indicati nel precetto di cui all'art. 192, commi 1 e 2, c.p.p..
6.2. Le Sezioni unite di questa Corte hanno ritenuto che non possa essere incluso nell'area del vizio della motivazione il sindacato sulle "massime di esperienza" utilizzate dal giudice di merito. Con ciò, in certo senso, ripercorrendo le cadenze argomentative tracciate da un'autorevole dottrina la quale aveva puntualizzato come, per consentire che il controllo di legittimità sulla motivazione non irrompa a sindacare il merito del giudizio, è necessario e sufficiente che la Corte accerti soltanto se la motivazione rispecchi la struttura legale, cioè espliciti i fatti probatori, le massime di esperienza e le conclusioni. Tutto ciò in osservanza del principio che ravvisa nella Corte di cassazione il giudice che verifica la ritualità del procedimento probatorio e non del suo risultato. Una tesi recentemente ribadita allorché si è affermato che il controllo della Corte di cassazione sui vizi di motivazione della sentenza di merito, sotto il profilo della manifesta illogicità, non può estendersi al sindacato sulla scelta delle massime di esperienza delle quali il giudice abbia fatto uso nella ricostruzione del fatto;
purché la valutazione delle risultanze processuali sia stata compiuta secondo rigorosi criteri di metodo e con l'osservanza dei canoni logici che presiedono alla forma del ragionamento e la motivazione fornisca una spiegazione plausibile e logicamente corretta delle scelte operate. Ne consegue che la doglianza di illogicità può essere proposta quando il ragionamento non si basi realmente su una massima di esperienza e valorizzi piuttosto una congettura.
Una significativa convergenza si riscontra tra tali tracciati ermeneutici e quelli percorsi dalla giurisprudenza civile, costante nel senso che, in sede di legittimità, il controllo della motivazione in fatto si compendia nel verificare che il discorso giustificativo svolto dal giudice di merito presenti i requisiti minimi dell'argomentazione (fatto probatorio - massima di esperienza - fatto accertato), mentre non è consentito alla Corte sostituire una diversa massima di esperienza a quella utilizzata da detto giudice, la quale può essere disattesa, non quando l'inferenza probatoria non sia da essa necessitata, ma solo quando non sia neppure minimamente sorretta o sia addirittura smentita, avendosi, in tal caso, una mera apparenza del discorso giustificativo;
precisandosi che non ogni vizio logico può condurre al controllo della Corte di cassazione, ma solo quello incidente su elementi determinanti ai fini dell'individuazione della disciplina giuridica della fattispecie;
cosicché, la nozione di "punto decisivo" della controversia coincide con quella di fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo del diritto in contestazione (cfr., ex plurimis, Cass. civ., Sez. L, 24 ottobre 2000, n. 13984). Le puntualizzazioni giurisprudenziali sopra ricordate potrebbero, per la verità, essere poste in discussione solo riflettendo sul fatto che esse pervengono, in omaggio al principio di "completezza", alla conclusione che, perché la motivazione risulti inattaccabile in cassazione, devono essere enunciate tutte le massime di esperienza utilizzate. Ma esse appaiono davvero persuasive solo se si consideri che, mentre, da un lato, non sarebbe ragionevole l'indicazione delle massime di esperienza assolutamente indiscutibili, dall'altro lato, la loro enunciazione si giustifica solo in quanto sia autorizzato (sia pure entro i ristretti limiti indicati dal combinato disposto degli artt. 192, comma 1, e 606, lettera e), e purché ci si trovi in presenza di vere e proprie massime di esperienza) il loro sindacato;
senza contare che non sembra consentito accedere alla conclusione che l'indicazione di una massima di esperienza discutibile debba necessariamente comportare l'annullamento della decisione in quanto affetta da manifesta illogicità.
Come massime di comune esperienza vengono comunemente intese quelle definizioni o quei giudizi ipotetici di contenuto generale, indipendenti dal caso concreto sul quale il giudice è chiamato a decidere, acquisiti con l'esperienza, ma autonomi rispetto ai singoli casi dalla osservazione dei quali sono dedotti ed oltre i quali devono valere per nuovi casi (Sez. V, 18 dicembre 1969, Lanzarotti). Le massime di esperienza vengono così definite quali giudizi che sono assunti dal giudice nell'esercizio del suo libero convincimento, ma che vincolano le conclusioni da adottare (Sez. I, 26 novembre 1962, Giacalone). Ed è singolare constatare come la coessenzialità della verifica della massime di esperienza rispetto al principio del libero convincimento finisca con l'esaltarsi, pur in presenza di puntuali canoni valutativi espressi dalla legge (si pensi, a tutte le regole enunciate dall'art. 192), proprio nel regime del codice del 1988; non essendosi mancato di precisare come il libero convincimento, che si estrinseca nel momento della valutazione della prova, nel processo indiziario è il corretto risultato di un'operazione logico-induttiva attraverso la quale la massima di esperienza nel sillogismo normativamente imposto dall'art. 192, comma 2, c.p.p., si pone come premessa maggiore, l'indizio è la premessa minore e la conclusione è costituita - nel suo divenire, per cristallizzarsi definitivamente - dalla prova del fatto, cui si giunge (stante la naturale inadeguatezza degli indizi) se questi siano gravi (vale a dire, resistenti alle obiezioni e perciò convincenti), precisi (e cioè non suscettibili di diversa interpretazione, per lo meno altrettanto verosimile) e concordanti (vale a dire, non contrastanti tra loro o con altri elementi certi;
così, Sez. I, 14 marzo 1995, Signori). Nonostante l'impossibilità di sindacato sulle massime di esperienza, non sempre la loro utilizzazione appare designata da un alone di asettica neutralità.
Pur non essendosi mancato di rilevare che non è consentito in sede di legittimità sostituire ad una proposizione probatoria, che sia fondata su fatti specifici e su massime di esperienza ad essi collegate, altra disposizione di diversa forza persuasiva (Sez. V, 14 aprile 1987, Gelli), non è infrequente l'esigenza che la massima di esperienza da utilizzare debba essere "appropriata" (Sez. I, 28 marzo 1969, De Pascale;
v. analogamente, per una massima di esperienza adottata dal giudice di merito e ritenuta esorbitante rispetto a cautele già imposte dalla legge, Sez. IV, 24 novembre 1988, Fontanin), ovvero "plausibile" (Sez. I, 4 febbraio 1988, Barbella), tanto che la massima non riconosciuta come tale da tutti e generalmente accettata finirebbe per contrastare con il principio di logicità (Sez. I, 22 maggio 1989, Barranca;
Sez. VI, 21 giugno 1990, Cordi) o con il senso comune (Sez. II, 21 dicembre 1993, Modesto).
Frequente è, poi, il collegamento delle massime di esperienza (che, definite come regulae iuris, preesistono al giudizio;
Sez. IV, 27 maggio 1993, Rech), alle prove c.d. indiziarie, discriminandosi, sul punto, tra gli elementi di prova necessari e sufficienti per affermare la responsabilità dell'imputato e quelli legittimanti la misura cautelare coercitiva (cfr. Sez. I, 21 maggio 1990, Bencini;
Sez. I, 18 marzo 1992, Russo;
Sez. I, 22 giugno 1992, Bono;
Sez. I, 23 novembre 1992, Bottaro;
Sez. III, 12 agosto 1993, Alberino). Non si è mancato di discriminare la massima di esperienza dalla congettura. Nel primo caso il dato è stato già, o viene comunque, sottoposto a verifica empirica e quindi la massima può essere formulata sulla scorta dell'id quod plerumque accidit, mentre nel secondo caso tale verifica non vi è stata e non può esservi, ed essa resta affidata ad un nuovo calcolo di possibilità, tanto che la massima rimane insuscettibile di verifica empirica e, quindi, di dimostrazione (Sez. I, 22 ottobre 1990, Grilli). In tali termini dovrebbe dunque leggersi l'indirizzo giurisprudenziale che preclude alla Corte di cassazione il sindacato sulle massime di esperienza. In presenza di una massima di esperienza il dato è stato già sottoposto a verifica empirica e, quindi, la massima può essere formulata sulla scorta dell'id quod plerumque accidit;
se si è in presenza di una congettura - ci si trova di fronte, cioè, ad un'ipotesi non fondata sull'id quod plerumque accidit, insuscettibile di verifica empirica - tale possibilità manca e la massima diviene insuscettibile di verifica empirica e, quindi, di dimostrazione. Dunque, le massime di esperienza - diversamente dalle congetture - trovano ingresso, nella concatenazione logica dei vari sillogismi in cui si sostanzia la motivazione, dato che esse rappresentano quei postulati empirici che accreditano l'efficacia dimostrativa dei singoli fatti. La motivazione non esaurisce il suo valore designante nella mera indicazione dei fatti che, secondo il giudice di merito, comprovano il verificarsi di un accadimento costituente reato e la riferibilità di esso ad un autore. Dalla sua funzione di garanzia, costituzionalmente presidiata, discende che a tale indicazione deve accompagnarsi l'esternazione del canone logico utilizzato, così da consentire alla parte il sindacato proprio sulla logicità e coerenza della motivazione stessa. Il controllo sulla motivazione è, infatti, volto a verificare se il giudice abbia indicato le ragioni del convincimento che si è formato e se queste ultime siano plausibili in quanto fondate su tutto il materiale probatorio (c.d. principio di correttezza) in modo che le conclusioni risultino il frutto di sillogismi logicamente ineccepibili e di massime di esperienza riconosciute come tali da chiunque e generalmente accettate (c.d. principio di logicità). E ciò secondo una regola costante nella giurisprudenza di questa Corte Suprema in base alla quale una circostanza (premessa minore), sussunta nella massima di esperienza (premessa maggiore) consente di trarre una deduzione che logicamente costituisce verità. A ciò aggiungasi che soltanto se gli elementi acquisiti, nonostante isolatamente possano, in tutto o in parte, risultare polidesignanti, valutati nel loro insieme divengano univoci, perché confluiscono in una ricostruzione unitaria del fatto da dimostrare, precludendo qualsiasi ricostruzione alternativa, il giudizio logico espresso nella motivazione è da qualificare corretto, tanto da far convergere il procedimento logico verso un risultato contrassegnato da coerenza e ragionevolezza. Se la premessa maggiore è essa stessa ipotetica considerati tutti i dati di qualificazione enunciati dall'impugnata ordinanza, mentre, per un verso, diviene con essi non combinabile la premessa minore, ne resta, per un altro verso, direttamente coinvolta la conclusione (Sez. Fer., 12 agosto 1996, Pacifico;
v. Sez. II, 16 settembre 2003, Caruso). D'altro canto, nella valutazione probatoria - così come, secondo la più moderna epistemologia, in ogni procedimento di accertamento (scientifico, storico, etc.) - è corretto e legittimo fare ricorso alla verosimiglianza ed alle massime di esperienza, ma, affinché il giudizio di verosimiglianza conferisca al dato preso in esame valore di prova, è necessario che si possa escludere plausibilmente ogni alternativa spiegazione che invalidi l'ipotesi all'apparenza più verosimile;
ove così non sia, il suddetto dato si pone semplicemente come indizio da valutare insieme a tutti gli altri elementi risultanti dagli atti (Sez. I, 21 ottobre 2004, Sala).
7. Poste tali premesse, va dato atto alla sentenza impugnata di avere svolto una motivazione inattaccabile in sede di legittimità per quanto afferisce al discorso probatorio ritenuto rilevante ai fini dell'affermazione di responsabilità del LE quale causa esclusiva della morte della De LL da imputarsi alla condotta omicidiaria del ricorrente.
7.1. Che la De LL sia deceduta in casa dell'imputato è stata ritenuta dallo stesso ricorrente circostanza pacifica. Quel che si contesta è la presenza del solo LE al momento della morte della ragazza. Ma, su tale punto, la sentenza impugnata resiste ad ogni censura;
un simile dato è stato, infatti, dal giudice di appello correttamente ritenuto del tutto irrilevante in presenza degli elementi probatori complementari che assumono una valenza esponenziale in grado di neutralizzare ogni doglianza sui criteri di inferenza utilizzati.
7.2. Il motivo concernente la causa della morte rivela il maggior impiego di massime di esperienza ed il rigore logico a fondamento del ragionamento probatorio alla base della dichiarazione di colpevolezza del LE.
Già il rilievo assegnato alle consulenze del dott. Egarter e del dott. Crestani offre il primo univoco scenario quanto alla causazione del decesso;
l'assenza di elementi concreti in grado di attribuire la morte della De LL a causa naturale - un profilo sul quale si è a lungo ed attentamente soffermato la difesa del LE - è posto correttamente a fondamento del discorso motivazionale (tanto implicitamente da relegare ogni ipotesi alternativa ad un ruolo puramente astratto). Ma la significazione più evidente del discorso giustificativo in grado di qualificare la detta ipotesi come mera congettura proviene dal dato complementare costituito dalla presenza sul corpo della vittima di "anomalie"; si allude al rilevato enfisema polmonare acuto ed alla presenza di resti di sostanza proteica parzialmente digerita nella trachea e nel bronco, ritenute compatibili proprio "con l'occlusione violenta delle aeree per strangolamento/soffocamento". Il tutto di fronte all'"abitudine" inquietante del ricorrente di attingere gli organi della respirazione, comprovata dai precedenti specifici che - come ha osservato il giudice di primo grado - "mostrano una propensione" del LE "verso condotte omicide".
Sotto tale profilo davvero inconsistenti appaiono i rilievi svolti dal LE nel punto c) del quarto motivo di ricorso sovrastati dall'attenta valenza probatoria della ricostruzione dell'occultamento del corpo della povera De LL addebitabile all'imputato, a seguito dell'accertamento riferibile a decisione ormai passata in giudicato.
È stato verificato, infatti, che il ricorrente, non soltanto seppellì il corpo della vittima nel letamaio adiacente alla sua abitazione (un dato correttamente ritenuto di alta significazione probatoria con giudizio di fatto insindacabile in questa sede, considerate le massime di esperienza poste a base del discorso dimostrativo, di fronte all'alternativa di informare l'autorità di polizia di un evento naturale e giustificabile solo in presenza di un decesso dovuto a causa omicidiaria), ma infierì sul cadavere della De LL "in modo assolutamente selvaggio ed oltraggioso ... tentando di bruciarlo, procurandogli fratture anomale (femore) collocandolo sotto un mucchio di letame e mutilandolo (il piede sinistro non è stato più trovato)", tanto da far pervenire il giudice di appello alla insindacabile conclusione che un simile comportamento non può giustificarsi soltanto "con il semplice intento di nascondere un cadavere 'scomodo'", ma rivela la necessità di disfarsi del corpo della vittima proprio al fine di nascondere la causa della morte nella "precisa consapevolezza che non si era trattato di una morte naturale".
7.3. Ineccepibile appare, infine, la qualificazione del fatto come omicidio intenzionale e non preterintenzionale, considerata la plurima azione di soffocamento posta in essere dal LE, univocamente significativa, anche qui con giudizio di fatto incensurabile in questa sede, dell'accettazione del rischio di togliere la vita alla De LL, nonostante il ricorrente avesse come "fine principale" di impedire alla vittima "di gridare o chiamare aiuto".
L'uso di appropriate massime di esperienza conduce alla conclusione che nel caso di specie ci si trova in presenza di un fatto omicidiario contrassegnato dal dolo eventuale, così da rendere insindacabile in questa sede il punto relativo all'elemento soggettivo.
8. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2006.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 9 MARZO 2007.