Cass. pen., sez. IV, sentenza 07/12/2005, n. 2893
CASS
Sentenza 7 dicembre 2005

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In tema di associazione per delinquere, il sopravvenuto stato detentivo di un soggetto non determina la necessaria ed automatica cessazione della partecipazione al sodalizio criminoso di appartenenza, atteso che, in determinati contesti delinquenziali, i periodi di detenzione sono accettati dai sodali come prevedibili eventualità le quali, da un lato, attraverso contatti possibili anche in pendenza di detenzione, non impediscono totalmente la partecipazione alle vicende del gruppo e alla programmazione delle sue attività e, dall'altro, non fanno cessare la disponibilità a riassumere un ruolo attivo non appena venga meno il forzato impedimento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 07/12/2005, n. 2893
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2893
    Data del deposito : 7 dicembre 2005

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