Sentenza 22 giugno 2010
Massime • 1
Il giudice di rinvio è investito di pieni poteri di cognizione e può - salvi i limiti nascenti da eventuale giudicato interno - rivisitare il fatto con pieno apprezzamento ed autonomia di giudizio ed in esito alla compiuta rivisitazione addivenire a soluzioni diverse da quelle del precedente giudice di merito o condividerne le conclusioni purché motivi il proprio convincimento sulla base di argomentazioni diverse da quelle ritenute illogiche o carenti in sede di legittimità. Ne deriva che eventuali elementi di fatto e valutazioni contenute nella pronuncia di annullamento non sono vincolanti per il giudice del rinvio, ma rilevano esclusivamente come punti di riferimento al fine della individuazione del vizio o dei vizi segnalati e non, quindi, come dati che si impongono per la decisione demandatagli.
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RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa il 23 settembre 2019 la Corte di assise di appello di Bari, giudicando in sede di rinvio disposto all'esito dell'annullamento pronunciato dalla Corte di cassazione, Sez. 1, n. 12752 del 27 febbraio 2019, in riforma della sentenza del Gup del Tribunale di Foggia del 27 febbraio 2017, che aveva condannato M. Michele alla pena di 1 anno di reclusione per il reato di omicidio colposo aggravato, ha affermato la responsabilità penale per il reato di omicidio volontario con dolo eventuale, condannandolo alla pena di 6 anni, 2 mesi e 20 giorni di reclusione. 1.1. Con sentenza pronunciata all'esito del giudizio abbreviato il Gup del Tribunale di Foggia …
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RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa il 23 settembre 2019 la Corte di assise di appello di Bari, giudicando in sede di rinvio disposto all'esito dell'annullamento pronunciato dalla Corte di cassazione, Sez. 1, n. 12752 del 27 febbraio 2019, in riforma della sentenza del Gup del Tribunale di Foggia del 27 febbraio 2017, che aveva condannato M. Michele alla pena di 1 anno di reclusione per il reato di omicidio colposo aggravato, ha affermato la responsabilità penale per il reato di omicidio volontario con dolo eventuale, condannandolo alla pena di 6 anni, 2 mesi e 20 giorni di reclusione. 1.1. Con sentenza pronunciata all'esito del giudizio abbreviato il Gup del Tribunale di Foggia …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/06/2010, n. 34016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34016 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2010 |
Testo completo
M.
340 16 / 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
UDIENZA CAMERA DI
CONSIGLIO
DEL 22/06/2010 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente SENTENZA GIANGIULIO AMBROSINI Dott.
- -
-Consigliere - N. 1966 ALFONSO AMATO Dott.
- Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. GIAN GIACOMO SANDRELLI
- Consigliere - N. 13625/2010 Dott. ULIANA ARMANO
- Rel. Consigliere - Dott. MARIA VESSICHELLI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso proposto da:
1) BI AR N. IL 21/12/1942
avverso l'ordinanza n. 369/2009 TRIB. LIBERTA' di PALERMO, del 16/11/2009
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIA VESSICHELLI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. J. Carola греев
wifi ArizoUdit i difensor Avv.
Propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, AM SA avverso
I' ordinanza del Tribunale del riesame di Palermo in data 16 novembre 2009 con la quale, a seguito di annullamento con rinvio da parte della Cassazione di precedente ordinanza dello stesso Ufficio, è stato nuovamente respinto l'appello avverso il provvedimento della Corte di appello di Palermo in data 19 maggio 2008, di rigetto della istanza di scarcerazione per decorrenza dei termini di custodia cautelare.
Era accaduto che il AM, condannato in Italia in primo grado e in appello nel 1984 per i reati di associazione per delinquere finalizzata anche al traffico di sostanze stupefacenti e di detenzione di una partita di eroina, ha ottenuto la restituzione nel termine per impugnare la sentenza di condanna di primo grado ed il relativo giudizio pende, per l'appunto, dinanzi alla Corte di appello di Palermo. Dal punto di vista cautelare risulta che nel marzo del 2001, su richiesta dello Stato italiano, è stato raggiunto da un mandato di arresto provvisorio negli USA, ove era detenuto anche per reati colà commessi.
Risulta anche che la contestuale domanda di estradizione da parte dello Stato italiano è stata alfine rigettata nel maggio 2004.
Nel 2006 è poi iniziata la procedura per la espulsione del AM dal territorio statunitense e nel maggio 2009 tale procedura si è conclusa per l'appunto con il detto provvedimento di espulsione: il AM è stato così messo a disposizione della autorità italiana.
Avendo la difesa richiesto che fosse computata la custodia cautelare sofferta all'estero - dal marzo 2001 al maggio 2004- ai fini del calcolo dei termini di custodia relativa al processo italiano e che quindi fosse dichiarata la consumazione dell'intero termine massimo di tre anni, la Corte di appello aveva ritenuto che non ricorressero i presupposti per l'accoglimento della domanda. Il Tribunale del riesame in sede di appello aveva a sua volta confermato tale rigetto in quanto non risultava attestato, in nessuno dei documenti versati nel fascicolo, che il AM fosse stato detenuto negli USA per effetto della domanda di estradizione mentre risultava che egli era stato ristretto per altri titoli. La l° sez. della Cassazione, con sentenza del 28 gennaio 2009, aveva annullato l'ordinanza del Tribunale rilevando in esso un vizio di motivazione: da un lato infatti il Tribunale aveva dato atto di un provvedimento giurisdizionale statunitense che aveva attestato la soggezione del AM ad arresto provvisorio nel marzo 2001; dall'altro però gli stessi giudici avevano escluso di potere affermare che da tale data fosse stato eseguito ininterrottamente il titolo custodiale emesso su richiesta dello Stato Italiano. La Corte aveva visto in tale ragionamento una illogicità manifesta osservando che incombeva sul giudice il dovere di accertare con assistenza giudiziaria quanto non emergeva in modo chiaro dagli atti del procedimento.
Il Tribunale del riesame, in sede di rinvio, aveva espletato una rogatoria internazionale ed acquisito in esito ad essa una nota del Federal Bureau of prisons
1 nella quale veniva attestato che AM dal 1984 al 2006 e quindi anche durante la intera procedura di estradizione era rimasto in carcere "esclusivamente" ai fini della condanna inflittagli negli Stati Uniti. Ne conseguiva che non vi era custodia cautelare all'estero computabile ai fini del processo italiano.
Deduce il ricorrente
1) la violazione di legge (artt. 623, 627 in rel. artt. 303, 304 e 722 cpp) e il vizio di motivazione.
Il Tribunale aveva violato il dictum della Cassazione il cui incipit storico e logico era stato quello di ritenere che nel marzo 2001 fosse iniziata a carico del AM la custodia cautelare in virtù del mandato provvisorio di arresto emesso su richiesta del Governo Italiano, come del resto affermato concordemente prima dal giudice procedente (Corte di appello di Palermo) e poi dal giudice della impugnazione cautelare (Tribunale della libertà).
E un simile assunto si fondava su un documento versato in atti e cioè sulla sentenza pronunciata il 18 maggio 2004 dalla Corte distrettuale degli USA
(distretto della California) sulla domanda di estradizione poi rigettata. Tale domanda era stata formalizzata appunto il 30 marzo 2001 ( a distanza di circa un anno dalla richiesta di arresto provvisorio) e per effetto di essa il giorno seguente (31 marzo) AM era stato privato della libertà e fatto comparire in vinculis dinanzi alla Corte distrettuale.
La procedura estradizionale era terminata il 18 maggio 2004 con il rigetto della richiesta introduttiva (rigetto peraltro basato sul rilievo del bis in idem, essendo il AM stato processato per gli stessi fatti in Usa e assolto). Con essa soltanto poteva essere cessato anche lo stato di custodia, non risultando invero emesse decisioni di altro tipo alle quali far risalire la cessazione della custodia cautelare iniziata il 31 marzo 2001.
Del resto lo stesso Tribunale della libertà, nel primo provvedimento poi annullato, aveva dato atto del contenuto della citata sentenza della Corte statunitense, attestando che in esso era stato scritto che il AM era stato assoggettato ad arresto provvisorio nel marzo 2001. Del tutto illogico tale da integrare vizio di motivazione era dunque il fatto che un simile dato storico ( la esistenza della detta sentenza di estradizione e il menzionato contenuto) fosse stato pretermesso nel provvedimento adottato dal Tribunale della libertà in sede di rinvio.
Ad ulteriore dimostrazione della effettività del titolo estradizionale il difensore cita il fatto che il AM, dopo il marzo 2001 era stato trasferito in un carcere più duro e non aveva potuto beneficiare dell'istituto della libertà sulla parola, eventi che si riserva di provare con documenti.
Oltre al dedotto vizio di motivazione, il difensore segnala i fatti di cui sopra per denunciare la violazione del "giudicato interno" che si sarebbe formato sul punto, affermato nel giudizio rescindente, dell'essere la custodia del gambino iniziata il 31 marzo per effetto dell'arresto provvisorio richiesto dallo
2 Stato italiano. Fa notare al riguardo che la Cassazione risolve una questione di diritto anche quanto giudica sull'adempimento dell'obbligo di motivazione e nella specie il vizio si basava sul dato storico dato per acquisito, che per AM avesse avuto inizio la custodia cautelare all'estero per effetto di un titolo richiesto dalla autorità italiana.
Ebbene, al contrario, il giudice del rinvio aveva negato tale circostanza.
2) Gli stessi vizi di cui al punto 1) in relazione alla documentazione fornita dalla difesa.
Il Tribunale della libertà in sede di rinvio aveva omesso del tutto di motivare sul contenuto della sentenza della Corte statunitense che aveva dato atto dell'inizio della custodia del AM per effetto dell'arresto a fini estradizionali del marzo 2001.
Al contrario, i giudici si erano affidati ad una informativa del Dipartimento di Giustizia USA contrastante in maniera frontale e insanabile col detto provvedimento giurisdizionale.
I giudici avrebbero dovuto, cioè, o attribuire rilievo preminente alla sentenza oppure quantomeno motivare sulle ragioni per le quali tale atto non veniva più valorizzato e non certamente limitarsi a negare quanto in quella sentenza era viceversa attestato.
Del resto la difesa, su sollecitazione del Tribunale della libertà, aveva prodotto un affidavit del difensore del AM nella procedura estradizionale, documento nel quale, ugualmente, era stato attestato che il ricorrente era stato arrestato il 3 marzo 2001 ed era rimasto detenuto per tale causa fino al 2004. Neanche tale atto era stato citato in motivazione.
3) gli stessi vizi sopra citati, in relazione alle modalità di individuazione del titolo di privazione della libertà.
Il Tribunale aveva citato giurisprudenza in parte superata e in parte risalente, dalla quale aveva tratto il principio per cui solo l'autorità straniera può stabilire a quale titolo rimanga ristretto il soggetto che sia contemporaneamente raggiunto da richiesta estradizionale e da ordine di esecuzione di pena per reato commesso all'estero.
Tale criterio appare al difensore del tutto arbitrario in quanto non fondato su presupposti certi;
inoltre nel caso specifico, proprio l'autorità straniera si era pronunciata affermando che il AM era detenuto “anche” per effetto della procedura estradizionale. E il fatto che potesse essere contemporaneamente ristretto per altro titolo ossia per esecuzione di pena per reato colà commesso, non fà venire meno il diritto del AM di vedere computati i termini massimi di durata della custodia cautelare sofferta all'estero per titolo cui era interessata l'autorità italiana.
Il ricorso è fondato nei termini che si indicheranno.
Occorre in primo luogo sgomberare il campo dalla questione, denunciata dalla difesa, di violazione del giudicato interno che nella specie si sarebbe formato in relazione alla sentenza di annullamento con rinvio pronunciata dalla Cassazione.
3 La giurisprudenza di legittimità, sul tema, sottolinea in modo costante che il giudice di rinvio è investito di pieni poteri di cognizione e può - salvi i limiti nascenti da eventuale giudicato interno rivisitare il fatto con pieno apprezzamento ed autonomia di giudizio, sicché egli non è vincolato all'esame dei soli punti indicati nella s entenza di annullamento né ad eventuali el ementi di fatto e valutazioni contenuti nella pronunzia di annullamento (vedi Rv. 226418; Rv. 209692). Egli può bensì accedere alla piena rivalutazione del compendio probatorio, che può anche integrare, ove le parti ne facciano richiesta (e a maggior ragione quando, come nella specie, sia stata la stessa Corte di cassazione a sollecitarlo), a mezzo di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, ai sensi dell'art. 627, comma secondo, cod. proc. pen.. Ne deriva che in esito alla compiuta rivisitazione ben può addivenire a soluzioni diverse da quelle del precedente giudice di merito, ma può anche condividerne le conclusioni, pervenendo ad identico epilogo decisorio, purché motivi il suo convincimento sulla base di argomenti diversi da quelli ritenuti illogici o carenti in sede di illegittimità (Rv. 245389).
E' dunque errato sostenere che il giudicato interno possa formarsi, a seguito di annullamento c on r invio, s u dat is torici c itati nel la sentenza s tessa, posto che eventuali elementi di fatto e valutazioni contenuti nella pronuncia di annullamento rilevano esclusivamente come punti di riferimento al fine della precisazione, da parte della Cassazione, del vizio o dei vizi segnalati, e non quindi come dati che si impongono per la decisione demandata al giudice del rinvio (vedi Rv. 209692 cit.).
Ciò nonostante non può nemmeno affermarsi, però, che gli elementi di fatto o storici sui quali si basa la decisione di annullamento della Cassazione debbano o possano essere sempre e sistematicamente ignorati perché rilevanti soli ai fini del giudizio rescindente. Infatti, un simile modo di procedere può dare luogo ad una motivazione del provvedimento in sede di rinvio, esposta ad una fondata denuncia di vizio argomentativo ai sensi dell'art. 606 lett. e) cpp.
Invero, sul tema la giurisprudenza di legittimità (vedi in argomento Rv. 208783) ha posto in evidenza che, risolvendo la Corte di Cassazione una questione di diritto anche quando giudica s ull'adempimento del do vere di motivazione, I o s chema implicitamente o esplicitamente enunziato nella sentenza di annullamento è, per il giudice del rinvio, un punto di riferimento necessario per la illustrazione del proprio convincimento, restando in tal modo egli vincolato al compimento di una particolare indagine -in precedenza omessa- di determinante rilevanza ai fini della decisione,
o, an cora, al l'esame no n ef fettuato di specifiche is tanze difensive inc identi s ul giudizio conclusivo.
In conclusione è da sottolinearsi che i dati storici citati nella sentenza di annullamento con rinvio e risultati tali da aver dato luogo ad una ricostruzione della vicenda processuale contraddittoria ben possono essere rivisitati anche integralmente dal giudice del rinvio ma, ignorarne del tutto i postulati nella nuova motivazione resa significa, ove si tratti di dati di fondamentale importanza per la detta ricostruzione, cadere nel vizio di una argomentazione incompleta e quindi nuovamente censurabile in cassazione.
4 E' quanto accaduto nel caso in esame.
La ordinanza del giudice del rinvio appare a causa della incompletezza della motivazione che ha trascurato un dato decisivo.
Quanto ai principi regolanti la materia, infatti, occorre ribadire - così contestualmente rilevando la infondatezza delle corrispondenti censure della difesa- l'orientamento assolutamente prevalente nella giurisprudenza di questa Corte secondo cui ai fini della determinazione dei termini di durata della custodia cautelare, va computato il periodo di detenzione all'estero sofferta in conseguenza della domanda di estradizione, a nulla rilevando che, comunque deliberata l'estradizione - e quindi anche nel caso in cui essa sia alfine negata- l'effettiva consegna del soggetto sia stata differita per volontà dello Stato estero, ( Sez. 1, Sentenza n. 3862 del 13/01/2009 Cc. (dep. 28/01/2009) Rv. 242443), a meno che tale differimento non sia dovuto ad un periodo di detenzione riconducibile a titoli esecutivi esteri, periodo da non computarsi .
In altri termini, deve aversi riguardo alla effettività della sottoposizione dell'indagato a restrizione in dipendenza del titolo richiesto dalla autorità italiana e, in tale prospettiva, quando si prospetti la contemporanea esistenza di un titolo di tal fatta e di un diverso titolo - già in esecuzione al momento di operatività del primo- connesso ad altro processo per reato posto in essere nello Stato richiesto di estradizione, decisivo è stabilire, agli effetti del computo, se è da quel momento che egli sia stato privato della libertà personale in relazione ai reati per i quali è stata richiesta l'estradizione (vedi Rv. 202455; conf. Rv. 194382, Rv. 185738).
Solo in tal caso infatti è ragionevole la assoluta equivalenza tra detenzione cautelare all'estero in attesa di estradizione e custodia cautelare in Italia, affermata anche dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 253 del 2004. E, d'altra parte, la eventuale decisione dello Stato estero di sospendere la esecuzione della custodia cautelare in ragione della già iniziata esecuzione di un titolo di espiazione di pena per fatti colà commessi non potrebbe qualificarsi come arbitraria secondo la
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prospettazione difensiva- trovandosi una disposizione speculare nel vigente codice di rito all'art. 298 c.p.p.
Nel caso di specie, il Tribunale è pervenuto alla conclusione che "l'autorità statunitense non ha mai ritenuto di imputare la detenzione del AM al mandato di arresto provvisorio ed anzi ha specificato che la privazione della libertà personale è dipesa esclusivamente dalle sentenze di condanna riportate negli USA".
Tale affermazione appare basata su una nota del Federal bureau of prisons, il cui tenore non è contestato nel ricorso.
E' peraltro da rimarcare che un simile attestato introduce un dato che da solo non basta a risolvere il vizio di contraddittorietà della motivazione già apprezzato nella sentenza di annullamento con rinvio.
-Già in quella sede la Cassazione aveva censurato il contrasto integrante manifesta illogicità della motivazione- tra l'affermazione, contenuta nel provvedimento del Tribunale, della “pacifica instaurazione della custodia" mediante esecuzione del mandato di arresto, avvenuto il 31 marzo 2001 e la impossibilità del computo del termine, affermata dallo stesso Tribunale.
E' dunque evidente, come sottolineato il difensore, che la già apprezzata illogicità della motivazione viene reiterata con la introduzione di un dato (la attestazione del
5 Federal bureau) che, almeno apparentemente, mantiene vivo il contrasto con il dato di segno opposto, costituito dalla attestazione di esecuzione del mandato provvisorio di arresto proveniente dal "giudice straniero" (v. sentenza annullamento). Dovere del giudice del rinvio sarà dunque quello di chiarire, anche attraverso i necessari approfondimenti relativi agli atti della procedura di estradizione -che, se del caso, dovranno essere acquisiti- la compatibilità o meno delle comunicazioni derivanti dalle due fonti informative e comunque di motivare sulle ragioni della prevalenza che eventualmente intenda attribuire alla nota informativa acquisita mediante rogatoria.
PQM
Annulla la ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Palermo per nuovo esame. Manda la cancelleria per le comunicazioni ex art. 94 disp. att. cpp.
Roma 22 giugno 2010
il Presidente il Cons. est. днес Main Verbul
Depositata in Cancelleria
Roma, i 2.1.SET 2010
CULIERE
Lanzuise
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