Sentenza 25 giugno 2014
Massime • 1
Il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alla persona e quello di estorsione si distinguono non per la materialità del fatto, che può essere identica, ma per l'elemento intenzionale che, qualunque sia stata l'intensità e la gravità della violenza o della minaccia, integra la fattispecie estorsiva soltanto quando abbia di mira l'attuazione di una pretesa non tutelabile davanti all'autorità giudiziaria.
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Il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e quello di estorsione si differenziano tra loro in relazione all'elemento psicologico, da accertarsi secondo le ordinarie regole probatorie. Ai fini della distinzione tra i reati di cui agli artt. 393 e 629 c.p. assume decisivo rilievo l'esistenza o meno di una pretesa in astratto ragionevolmente suscettibile di essere giudizialmente tutelata: nel primo, il soggetto agisce con la coscienza e la volontà di attuare un proprio diritto, a nulla rilevando che il diritto stesso sussista o non sussista, purché l'agente, in buona fede e ragionevolmente, ritenga di poterlo legittimamente realizzare; …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 25/06/2014, n. 31224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31224 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PETTI Ciro - Presidente - del 25/06/2014
Dott. IANNELLI Enzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 1453
Dott. RAGO Geppino - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VERGA Giovanna - Consigliere - N. 16397/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CO CO nato il [...];
avverso l'ordinanza del 26/02/2014 del Tribunale del Riesame di Milano;
Visti gli atti, l'ordinanza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAGO Geppino;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. STABILE Carmine, che ha concluso per il rigetto;
udito il difensore avv.to GUALTIERI PP in sostituzione dell'avv.to Zampogna, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. FATTO
1. Con ordinanza del 26/02/2014, il Tribunale del Riesame di Milano confermava l'ordinanza con la quale, in data 10/02/2014, il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Busto Arsizio, aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere a CO CO indagato del delitto di cui agli artt. 81 e 110 c.p., art. 629 c.p., commi 1 e 2, per avere costretto, con minacce, Di NO
PP, nei cui confronti vantava un credito di Euro 2.000,00, a consegnargli le chiavi dell'autovettura di proprietà di NO NT (compagna del Di NO) quale garanzia del soddisfacimento del credito, e facendosi così consegnare dalla NO la suddetta somma in cambio dell'autovettura.
2. Avverso la suddetta ordinanza, l'indagato, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo i seguenti motivi:
2.1. violazione dell'art. 393 c.p.: il ricorrente, dopo avere lamentato che il giudice per le indagini preliminari aveva fatto riferimento, sotto il profilo indiziario, ad inesistenti intercettazioni telefoniche, sostiene che, erroneamente, la fattispecie era stata qualificata come estorsione laddove, invece, essendo pacifico il credito che esso ricorrente vantava nei confronti del Di NO, al più, avrebbe potuto essere sussunta nell'ambito dell'art. 393 c.p., essendo del tutto irrilevanti l'intensità delle minacce. Il tribunale, poi, non aveva considerato che era stato lo stesso Di NO a consegnare l'autovettura AN CR della propria compagna NO NT al OM come garanzia del debito, facendola così intervenire nel rapporto creditorio tanto più che la NO, per anni, aveva utilizzato la vettura Fiat TO che il OM aveva venduto al Di NO (e da cui era sorto il debito) e la AN CR era l'unica vettura in possesso ed in uso della coppia convivente.
2.2. violazioni della legge processuale: il ricorrente ha dedotto le seguenti violazioni:
2.2.1. inutilizzabilità dell'interrogatorio di convalida in quanto effettuato senza la registrazione ex art. 141 bis c.p.p.;
2.2.2. inutilizzabilità dell'annotazione dei Polizia Giudiziaria del 06/02/2014 nella quale veniva verbalizzata una sorta di ispezione telefonica sul cellulare del OM, con consenso di questi, ma in violazione degli artt. 244 e 246 c.p.p. e senza che il suddetto cellulare fosse sequestrato;
2.2.3. inutilizzabilità degli sms riportati nella denuncia querela presentata dalla NO in quanto non erano stati ne' prodotti nè acquisiti e, quindi, non vi era alcuna prova che fossero autentici;
2.2.4. inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal coindagato CH presso la Caserma dei C.C., non risultando sottoscritte e pertanto di provenienza incerta;
2.3. violazione dell'art. 274 c.p.p., per avere il tribunale motivato in modo apparente in ordine alle esigenze cautelari, in specie sotto il profilo:
a) della mancata concessione degli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico;
b) del fatto che si era trattato di un fatto estemporaneo derivante da un preciso rapporto di credito;
c) dalla circostanza che il OM non vanta precedenti specifici e l'ultimo reato risale al 2001;
d) dalla circostanza che il quadro probatorio è ormai cristallizzato.
3. Con memoria depositata il 19/06/2014, il ricorrente ha ribadito ed ulteriormente illustrato i motivi del ricorso.
DIRITTO
1. Le censure in ordine alle dedotte violazioni della legge processuale, sono tutte infondate.
Quanto alla violazione dell'art. 141 bis c.p.p., deve osservarsi che l'interrogatorio avvenne in sede di udienza di convalida e, quindi, al di fuori della previsione normativa del cit. art. che espressamente, esclude l'interrogatorio "che non si svolga in udienza".
Peraltro va rilevato che è la stessa difesa del ricorrente che, nel presente ricorso, attinge a piene mani alle dichiarazioni rese dal OM al fine di sostenere la propria tesi difensiva. Quanto alla pretesa inutilizzabilità dell'annotazione di Polizia Giudiziaria del 06/02/2014, non si comprende di cosa il ricorrente si dolga atteso che non è stato neppure illustrato se, come e in che termini il suddetto accertamento sia stato utilizzato ai fini delle indagini.
Quanto alla pretesa inutilizzabilità degli sms riportati nella denuncia querela presentata dalla NO, va solo obiettato che si tratta di un problema che attiene non all'utilizzabilità quanto alla attendibilità di quanto denunciato dalla parte offesa. Quanto all'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal coindagato CH, deve osservarsi che dall'ordinanza impugnata non risulta che siano state utilizzate a fini accusatori a carico del ricorrente, tant'è che s'ignora anche quale sia il suo contenuto. Quanto, infine, alla circostanza che il giudice per le indagini preliminari avrebbe fatto riferimento, nella motivazione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere, ad inesistenti intercettazioni telefoniche, il tribunale, dopo averne preso atto, ha osservato che "il grave quadro indiziario a carico del ricorrente risulta sussistente sulla base della emergenze probatorie acquisite in atti e il refuso suindicato è quindi, irrilevante": il ricorrente, in questa sede, si è limitato, in modo tralaticio, a riproporre la propria doglianza, sicché la medesima non può che essere ritenuta generica ed aspecifica.
2. violazione dell'art. 393 c.p.; i fatti sono pacifici e sono i seguenti: il OM, creditore della somma di Euro 2.000,00 nei confronti del Di NO, con minacce, più o meno truculenti (riportate nel capo d'imputazione), tentò in tutti i modi di rientrare in possesso della suddetta somma cercando più volte di contattare il Di NO che non solo glieli negò ma, ad un certo punto, si rese irreperibile.
Sennonché, il OM riuscì ugualmente a rintracciarlo e, il giorno 28/01/2014, minacciandolo con un mattarello da cucina (cfr. verbale di sequestro: pag. 9 ordinanza impugnata) si fece consegnare "le chiavi dell'autovettura AN CR di proprietà della NO, quale garanzia del soddisfacimento del credito" (cfr capo d'imputazione).
Una volta che la NO apprese che il OM si era impossessato della sua autovettura, cercò, inutilmente, di ottenerne la restituzione, in quanto il OM incominciò a pretendere anche da lei la restituzione della somma che il Di NO gli doveva. Fu a quel punto che la NO si rivolse ai C.C. e, dietro loro indicazione, "accettò" di recarsi, in data 06/02/2014, a casa del OM per consegnargli la somma di Euro 2.000,00 ed ottenere la restituzione dell'auto: fu in quest'occasione che il ricorrente fu arrestato in flagranza di reato.
Sia il giudice per le indagini preliminari che il Tribunale del Riesame hanno ritenuto che il comportamento dell'indagato configurasse un'estorsione sia nei confronti del Di NO che della NO e ciò perché le minacce e le violenze sarebbero state gratuite e sproporzionate rispetto al preteso credito (cfr pag. 11 ordinanza).
Questa Corte, in considerazione della ricostruzione dei fatti così come effettuati dallo stesso Tribunale, ritiene che, nei confronti del Di NO, non sia ipotizzabile alcuna estorsione bensì solo un esercizio arbitrario delle proprie ragioni: sul punto, questa Corte ritiene di ribadire il principio di diritto secondo il quale "Il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alla persona e quello di estorsione si distinguono non per la materialità del fatto, che può essere identica, ma per l'elemento intenzionale che, qualunque sia stata l'intensità e la gravità della violenza o della minaccia, integra la fattispecie estorsiva soltanto quando abbia di mira l'attuazione di una pretesa non tutelabile davanti all'autorità giudiziaria": ex plurimis Cass. 51433/2013 Rv. 257375; Cass. 705/2013 Rv. 258071.
Nei confronti della NO, invece, allo stato, il reato di estorsione appare correttamente contestato.
Il ricorrente ha obiettato che, nel momento in cui si fece consegnare dal Di NO le chiavi dell'auto ignorava che la suddetta auto fosse di proprietà della NO.
Ora, anche se ciò fosse vero, è, però, pacifico che, nella stessa giornata, la NO, andò a protestare chiedendo la restituzione della sua auto: in quel momento, sicuramente, l'indagato venne quindi a sapere che l'auto non era del Di NO e,
ciononostante, non solo si rifiutò di restituirla ma pretese anche dalla NO il pagamento della somma che il Di NO gli doveva.
Si tratta di un tipico comportamento estorsivo in quanto la pretesa era sicuramente illegittima, in mancanza della prova di un negozio giuridico (ad es. un accollo di debito) a seguito del quale la NO, fosse, a sua volta, diventa debitrice solidale con il Di NO nei confronti del OM.
Sul punto, corretta, deve, quindi, ritenersi la motivazione addotta dal tribunale a confutazione della tesi difensiva (cfr pag. 9 ss dell'ordinanza impugnata).
3. le esigenze cautelari: il venir meno dell'ipotesi di estorsione nei confronti del Di NO - dovendo il fatto essere riqualificato come esercizio arbitrario delle proprie ragioni per il quale non è ammessa alcuna misura cautelare - induce, però, questa Corte ad annullare l'ordinanza, dovendo il tribunale rivedere, essendo stato il fatto ridimensionato, se sussistano ancora quelle esigenze cautelari tali da imporre la custodia cautelare in carcere. Sul punto, le censure dedotte dal ricorrente, non appaiono manifestamente infondate, sicché il tribunale, in sede di rinvio, dovrà nuovamente riconsiderarle alla luce della nuova situazione giuridica e di fatto.
P.Q.M.
Qualificato il fatto nei confronti di Di NO PP come esercizio arbitrario delle proprie ragioni ex art. 393 c.p., annulla in parte qua l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei confronti di OM CO;
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alle esigenze cautelari in relazione al residuo reato di estorsione commesso ai danni di NO NT e rinvia al tribunale di Milano per nuovo esame sul punto.
Si provveda a norma dell'art. 94 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 25 giugno 2014.
Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2014