Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 14 maggio 2005 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 11 agosto 2023 |
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- 1. La Cassazione afferma la necessaria tutela del diritto alla salute nell’esecuzione del mandato di arresto europeohttps://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione
Cass., Sez. VI, sent. 16 giugno 2025 (dep. 30 giugno 2025), n. 24100, Pres. De Amicis, Rel. Giordano Segnaliamo ai lettori una recente decisione della Corte di cassazione intervenuta sul delicato tema del rapporto tra mandato di arresto europeo e tutela dei diritti fondamentali. Segnatamente, la Sezione VI ha adottato una soluzione attenta al diritto alla salute del ricercato, ritenendo che, «qualora successivamente alla decisione che dispone la consegna emergano motivi seri e comprovati di ritenere che la consegna esponga la persona richiesta a un rischio reale di riduzione significativa della sua aspettativa di vita o di deterioramento rapido e irrimediabile del suo stato di salute, la …
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Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. pen., SS.UU., sentenza 20/03/2025, n. 11447Provvedimento: SENTENZA sul ricorso proposto da LA SA CU, nato il [...] in [...] avverso l'ordinanza del 11/07/2023 della Corte di appello di Genova visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente Massimo Ricciarelli; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Antonio Balsamo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. U Num. 11447 Anno 2025 Presidente: CASSANO MARGHERITA Relatore: RICCIARELLI MASSIMO Data Udienza: 24/10/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza dell'Il luglio 2023 la Corte di appello di Genova ha dichiarato inammissibile l'istanza di rescissione del giudicato presentata da …Leggi di più...
- giurisprudenza di legittimità·
- mandato di arresto europeo·
- art. 629-bis cod. proc. pen.·
- interpretazione conforme al diritto UE·
- assenza in giudizio·
- rescissione del giudicato·
- diritto UE·
- art. 175 cod. proc. pen.·
- diritto di difesa·
- art. 4-bis dec. quadro 2002/584/GAI
Versioni del testo
- Titolo I : Disposizioni di principio
- Art. 1. (Disposizioni di principio e definizioni). 1. La presente legge attua, nell'ordinamento interno, le disposizioni della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, di seguito denominata "decisione quadro", relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri dell'Unione europea ((...)) .
2. Il mandato d'arresto europeo e' una decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro dell'Unione europea, di seguito denominato "Stato membro di emissione", in vista dell'arresto e della consegna da parte di un altro Stato membro, di seguito denominato "Stato membro di esecuzione", di una persona, al fine dell'esercizio di azioni giudiziarie in materia penale o dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della liberta' personale.
(( 3. L'Italia da' esecuzione al mandato d'arresto europeo in base al principio del mutuo riconoscimento, conformemente alle disposizioni della decisione quadro e della presente legge, sempre che il mandato di arresto europeo provenga da un'autorita' giudiziaria e che, quando sia emesso al fine dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della liberta' personale, la sentenza da eseguire sia esecutiva. )) (( 3-bis. Il mandato di arresto e' eseguito dalle autorita' competenti con la massima urgenza.
3-ter. L'Italia non da' esecuzione ai mandati di arresto europei emessi da uno Stato membro nei cui confronti il Consiglio dell'Unione europea abbia sospeso l'attuazione del meccanismo del mandato di arresto europeo per grave e persistente violazione dei principi sanciti all'articolo 6, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea ai sensi del punto (10) dei consideranda del preambolo della decisione quadro. )) 4. Le disposizioni della presente legge costituiscono un'attuazione dell'azione comune in materia di cooperazione giudiziaria penale, ai sensi degli articoli 31, paragrafo 1, lettere a) e b), e 34, paragrafo 2, lettera b), del Trattato sull'Unione europea, e successive modificazioni.
4-bis. Le disposizioni della presente legge costituiscono altresi' attuazione dell'Accordo tra l'Unione europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia, fatto a Vienna il 28 giugno 2006, relativo alla procedura di consegna tra gli Stati membri dell'Unione europea e l'Islanda e la Norvegia, Accordo che si applica nei limiti in cui le sue disposizioni non sono incompatibili con i principi dell'ordinamento costituzionale in tema di diritti e liberta' fondamentali.
4-ter. I riferimenti delle disposizioni della presente legge al "mandato d'arresto europeo" e allo "Stato membro" devono intendersi fatti, nell'ambito della procedura di consegna con l'Islanda o la Norvegia, rispettivamente, al "mandato di arresto" che costituisce l'oggetto dell'Accordo di cui al comma 4-bis e alla Repubblica d'Islanda o al Regno di Norvegia.
(( 4-quater. L'Italia continua ad applicare gli accordi o intese, bilaterali o multilaterali, vigenti al momento dell'adozione della decisione quadro, quando essi contribuiscono ad una migliore e piu' efficace realizzazione delle finalita' della decisione quadro e semplificano o agevolano ulteriormente la consegna delle persone ricercate.
4-quinquies. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, su proposta del Ministro della giustizia, il Governo notifica al Consiglio e alla Commissione l'elenco degli specifici accordi e intese, indicati al comma 4-quater, che l'Italia intende continuare ad applicare. )) - Art. 2. (( (Rispetto dei diritti fondamentali e garanzie costituzionali). )) (( 1. L'esecuzione del mandato di arresto europeo non puo', in alcun caso, comportare una violazione dei principi supremi dell'ordine costituzionale dello Stato o dei diritti inalienabili della persona riconosciuti dalla Costituzione, dei diritti fondamentali e dei fondamentali principi giuridici sanciti dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea o dei diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848 , e dai Protocolli addizionali alla stessa. ))