Sentenza 1 ottobre 2013
Massime • 1
I delitti di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e di estorsione (la cui materialità è descritta dagli artt. 393 e 629 cod. pen. nei medesimi termini) si distinguono in relazione all'elemento psicologico: nel primo, l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella convinzione ragionevole, anche se infondata, di esercitare un suo diritto, ovvero di soddisfare personalmente una pretesa che potrebbe formare oggetto di azione giudiziaria; nel secondo, invece, l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella consapevolezza della sua ingiustizia. (In motivazione la Corte ha evidenziato che l'elevata intensità o gravità della violenza o della minaccia di per sé non legittima la qualificazione del fatto ex art. 629 cod. pen. e tale lettura è confermata dal fatto che il legislatore prevede che l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni possa essere - come l'estorsione- aggravato dall'uso di armi).
Commentari • 3
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Il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e quello di estorsione si differenziano tra loro in relazione all'elemento psicologico, da accertarsi secondo le ordinarie regole probatorie. Ai fini della distinzione tra i reati di cui agli artt. 393 e 629 c.p. assume decisivo rilievo l'esistenza o meno di una pretesa in astratto ragionevolmente suscettibile di essere giudizialmente tutelata: nel primo, il soggetto agisce con la coscienza e la volontà di attuare un proprio diritto, a nulla rilevando che il diritto stesso sussista o non sussista, purché l'agente, in buona fede e ragionevolmente, ritenga di poterlo legittimamente realizzare; …
Leggi di più… - 3. Sezioni Unite sulla natura dell' esercizio arbitrario delle proprie ragioniDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 29 ottobre 2020
(Riferimenti normativi: Cod. pen., artt. 392; 393) (Ricorsi rigettati) Il fatto La Corte d'appello di Potenza confermava integralmente una sentenza con la quale il GUP del Tribunale di Potenza aveva dichiarato gli imputati colpevoli di concorso in tentata estorsione aggravata, commessa da più persone riunite e con metodo mafioso, condannandoli alle pene per ciascuno ritenute di giustizia. I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Avverso la predetta decisione, proponevano ricorso per Cassazione i difensori degli imputati. Per quello che rileva in questa sede, tutti i ricorsi erano accomunati dal fatto che, tramite queste impugnazioni, ci si doleva dell'erronea qualificazione giuridica …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 01/10/2013, n. 705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 705 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2013 |
Testo completo
705 /14 5 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 01/10/2013 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA Presidente - N. 2098/2013 Dott. CIRO PETTI - - Consigliere - Dott. UGO DE CRESCIENZO REGISTRO GENERALE - Consigliere - N. 4741/2013 Dott. GIOVANNA VERGA - Rel. Consigliere - Dott. SERGIO BELTRANI - Consigliere - Dott. FABRIZIO DI MARZIO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IN ROCCO N. IL 05/04/1954 avverso la sentenza n. 7570/2008 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 22/02/2012 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 01/10/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.Alfredo Vide che ha concluso per l'inam issibilità nel ricorso;
udito l'evv.Giuseffe Marrows, difensore difiducia del ccogli• gli mants dei motiviricorrente, the he chiesto l'acco di zi corso;
rilevate le regolarità legli avvisi di rito;
Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. 1 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Napoli, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato, quanto all'affermazione di responsabilità, ma riducendo la pena (avendo ritenuto le circostanze attenuanti generiche prevalenti, e non meramente equivalenti, rispetto alle concorrenti circostanze aggravanti), la sentenza emessa dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere in composizione collegiale, che in data 10 dicembre 2007 aveva dichiarato l'odierno ricorrente colpevole di tentata estorsione aggravata (fatti commessi tra S. Maria Capua Vetere e Castel Volturno tra i primi di marzo ed il 20 aprile 2000).
2. Avverso tale provvedimento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato (con l'ausilio di un difensore iscritto nell'apposito albo speciale), deducendo il motivo di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.: I - inosservanza od erronea applicazione della legge penale (il ricorrente lamenta l'erroneità della qualificazione giuridica del fatto accertato, a suo avviso integrante gli estremi del reato di cui all'art. 393 che sarebbe nelle more prescritto -, valorizzando la trattativa c.p. - intervenuta tra i legali delle parti contrapposte, sfociata nel fatto costituente oggetto dell'odierna contestazione, asseritamente svoltasi in un clima pacifico e senza intimidazioni). Ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
3. All'odierna udienza pubblica, dopo il controllo della regolarità degli avvisi di rito, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe, e questa Corte Suprema ha deciso come da dispositivo in atti, pubblicato mediante lettura in udienza. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è, nel suo complesso, infondato e va rigettato. 2 1. E' necessario premettere che, a parere del collegio, i delitti di cui agli articoli 393 e 629 c.p. si distinguono in relazione all'elemento psicologico: nel primo, l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella convinzione ragionevole, anche se infondata, di esercitare un suo diritto, ovvero di soddisfare personalmente una pretesa che potrebbe formare oggetto di azione giudiziaria;
nell'estorsione, invece, l'agente persegue il conseguimento di un profitto, pur nella consapevolezza di non averne diritto (Sez. II, sentenza n. 22935 del 29 maggio 12 - giugno 2012, CED Cass. n. 253192). Per ritenere configurabile il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni in luogo di quello di estorsione, occorre, pertanto, che l'agente sia soggettivamente pur se erroneamente convinto dell'esistenza del - proprio diritto, e che detto diritto riceva astrattamente tutela giurisdizionale (Sez. II, sentenza n. 12329 del 4. 29 marzo 2010, CED Cass. n. 247228). Il collegio è consapevole dell'esistenza di un opposto orientamento, che valorizza, ai fini della predetta distinzione, la materialità del fatto (cfr., tra le altre, Sez VI, sentenza n. 32721 del 21 giugno 7 - settembre 2010, CED Cass. n. 248169, per la quale Ai fini della distinzione tra esercizio arbitrario delle proprie ragioni ed estorsione nel caso che il soggetto possa far valere il suo diritto dinanzi all'autorità giudiziaria, occorre avere riguardo al grado di gravità della condotta violenta о minacciosa che, se manifestata in modo gratuito o sproporzionato rispetto al fine, ovvero tale da non lasciare possibilità di scelta alla vittima, integra gli estremi del più grave delitto di estorsione>>), ma reputa tale orientamento non rispondente al dato normativo, poiché gli articoli 393 e 629 c.p. inequivocabilmente descrivono la materialità degli elementi costitutivi dei reati de quibus in termini identici, evocando i medesimi concetti di violenza>> o minaccia>>, senza alcun riferimento al "quantum" di forza coercitiva impiegata dal soggetto agente. E, d'altro canto, c'è un ulteriore dato normativo a quanto risulta fin qui ingiustificatamente trascurato dalla giurisprudenza: invero, sia l'art. 2 3 393, comma 3, c.p. che l'art. 629, comma 2, c.p. (in quest'ultimo caso, mediante richiamo dell'art. 628, comma 3, n. 1 c.p.) prevedono che la pena è aumentata se la violenza o minaccia è commessa con armi>>. Il riferimento appare decisivo, atteso che, a parere dell'orientamento che qui si contesta, la violenza o minaccia alla persona commessa con armi, all'evidenza di particolare gravità, in ipotesi (in relazione all'arma adoperata: ma la circostanza aggravante speciale de qua non legittima distinzioni tra armi bianche ed armi da fuoco) sproporzionata rispetto al fine, e comunque sempre tale da non lasciare possibilità di scelta alla vittima (secondo l'id quod plerumque accidit, disarmata), dovrebbe sempre integrare gli estremi del più grave delitto di estorsione, il che, per legge, non è. I reati di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e di estorsione si distinguono, pertanto, non per la materialità del fatto, che può essere identica, ma per l'elemento intenzionale che, qualunque sia stato il livello di intensità o gravità della violenza o della minaccia, integra la fattispecie estorsiva soltanto quando abbia di mira l'attuazione di una pretesa non tutelabile davanti all'autorità giudiziaria (così, da ultimo, Sez. II, sentenza n. 51433 del 4 19 dicembre 2013); alla speciale - veemenza della comportamento violento o minaccioso potrà, al più, riconoscersi valenza di elemento sintomatico del dolo di estorsione, null'altro. Va, conclusivamente, affermato il seguente principio di diritto: I delitti di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e di estorsione (la cui materialità è descritta dagli articoli 393 e 629 c.p. nei medesimi termini) si distinguono in relazione all'elemento psicologico: nel primo, l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella convinzione ragionevole, anche se infondata, di esercitare un suo diritto, ovvero di soddisfare personalmente una pretesa che potrebbe formare oggetto di azione giudiziaria;
3 4 nell'estorsione, invece, l'agente persegue il conseguimento di un profitto, nella consapevolezza della sua ingiustizia. L'elevata intensità o gravità della violenza o della minaccia di per sé non legittima la qualificazione del fatto ex art. 629 c.p.: lo conferma il fatto che il legislatore prevede che l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni risulti · come l'estorsione - aggravato dall'uso di armi>>.
2. Ciò premesso, deve rilevarsi, in fatto, che la Corte di appello (f. 10 s. della sentenza impugnata) ha correttamente valorizzato, ai fini della qualificazione giuridica del fatto accertato: - l'intervenuto utilizzo della minaccia di azioni legali per ottenere un profitto ingiusto dell'esborso da parte dello NE di somme non dovute >>; - la idoneità delle minacce a intimorire la parte lesa per il timore di ulteriori danni rispetto a quelli già subiti>>, ricordando che i due IN hanno utilizzato una loro società per acquistare il terreno confinante alla clinica ed operare quali terzi danneggiati contro la concessione edilizia che non potevano più ostacolare dall'interno atteso che non ricoprivano più alcuna carica all'interno del Consiglio comunale di Castel Volturno, sciolto per infiltrazioni camorristiche >>. E trattavasi di minaccia ben reale, costituita dalle documentazioni che essi minacciavano di sottoporre al PM e che continuamente lo NE chiedeva di vedere (come si evince dalle registrazioni), a riprova dell'idoneità della minaccia ad incutere timore in lui. Durante il terzo incontro, infatti, ancora una volta lo NE chiede al NT "però debbo continuare a pregarvi insomma e, a fronte della vostra richiesta io al limite debbo pregare di afr vedere questi documenti all'avvocato STELLATO">>.
2.1. L'ingiustizia del profitto perseguito, ed il mezzo adoperato (minaccia di consegnare al PM documentazione asseritamente 4 5 comprovante irregolarità ascrivibili alla p.o., non inerenti alla vicenda di rilievo civilistico discussa inter partes) tradiscono il fine ricattatorio dell'agente, connotandone inequivocabilmente il dolo di estorsione, poiché palesano lo scopo di coartare l'altrui volontà e conseguire risultati non conformi a giustizia, non certo di perseguire un profitto nella convinzione ragionevole, anche se infondata, di esercitare un proprio diritto, ovvero di soddisfare personalmente una pretesa che potrebbe formare oggetto di una ragionevole azione giudiziaria.
2.2. Va, per completezza, evidenziato che nessun rilievo può assumere il fatto che la Corte di appello non abbia espressamente indicato le ragioni poste a fondamento dell'opzione per la qualificazione giuridica del fatto accertato come estorsione, e non come esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone. Invero, come più volte chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte Suprema (Sez. II, sentenze n. 3706 del 21. 27 gennaio 2009, CED Cass. n. 242634, e n. 19696 del 20 - 25 maggio 2010, CED Cass. n. 247123), anche sotto la vigenza dell'abrogato codice di rito (Sez. IV, sentenza n. 6243 del 7 marzo 24 maggio 1988, CED Cass. n. - 178442), il vizio di motivazione denunciabile nel giudizio di legittimità è solo quello attinente alle questioni di fatto e non anche di diritto, giacché queste ultime, anche se in maniera immotivata о ove contraddittoriamente od illogicamente motivata, siano comunque esattamente risolte, non può sussistere ragione alcuna di doglianza, mentre, viceversa, ove tale soluzione non sia giuridicamente corretta, poco importa se e quali argomenti la sorreggano. E, d'altro canto, l'interesse all'impugnazione potrebbe nascere solo dall'errata soluzione di una questione giuridica, non dall'eventuale erroneità degli argomenti posti a fondamento giustificativo della soluzione comunque corretta di una siffatta questione (Sez. IV, sentenza n. 4173 del 22 febbraio 13 aprile 1994, CED Cass. n. 197993). Pertanto nel giudizio di legittimità il vizio di motivazione non è denunciabile con riferimento alle questioni di diritto decise dal giudice di merito. 50 6 E, nel caso in esame, la questione di diritto evocata in ricorso era stata decisa correttamente dal primo giudice.
3. L'infondatezza totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, udienza pubblica 1° ottobre 2013. Il Consigliere estensore Il Presidente Sergio Beltrani Ciro PettiE PРелс DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 10 GEN 2014, ILLOANDELIEFRE Claudia Pianelli 6