Versione
24 ottobre 1989
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31 ottobre 2017
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Art. 721. (( (Principio di specialita').)) (( 1. La persona estradata non puo' essere sottoposta a restrizione della liberta' personale in esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza detentiva, ne' assoggettata ad altra misura restrittiva della liberta' personale per un fatto anteriore alla consegna diverso da quello per il quale l'estradizione e' stata concessa.
2. Quando le convenzioni internazionali o le condizioni poste prevedono che un fatto anteriore alla consegna non possa essere giudicato, il giudice dispone con ordinanza la sospensione del processo se l'azione penale e' stata esercitata, sempre che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere.
3. Avverso l'ordinanza di cui al comma 2 possono ricorrere per cassazione il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore. Il ricorso non ha effetto sospensivo.
4. La sospensione del processo non impedisce il compimento degli atti urgenti, l'assunzione delle prove non rinviabili, nonche' di quelle che possono determinare il proscioglimento per fatti anteriori alla consegna.
5. Il principio di specialita' non opera quando:
a) lo Stato estero ha consentito all'estensione;
b) l'estradato ha espresso il proprio consenso con le modalita' indicate nell'articolo 717, commi 2 e 2-bis;
c) l'estradato, avendone avuta la possibilita', non ha lasciato il territorio dello Stato trascorsi quarantacinque giorni dalla sua definitiva liberazione oppure se, dopo averlo lasciato, vi ha fatto volontariamente ritorno. ))
2. Quando le convenzioni internazionali o le condizioni poste prevedono che un fatto anteriore alla consegna non possa essere giudicato, il giudice dispone con ordinanza la sospensione del processo se l'azione penale e' stata esercitata, sempre che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere.
3. Avverso l'ordinanza di cui al comma 2 possono ricorrere per cassazione il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore. Il ricorso non ha effetto sospensivo.
4. La sospensione del processo non impedisce il compimento degli atti urgenti, l'assunzione delle prove non rinviabili, nonche' di quelle che possono determinare il proscioglimento per fatti anteriori alla consegna.
5. Il principio di specialita' non opera quando:
a) lo Stato estero ha consentito all'estensione;
b) l'estradato ha espresso il proprio consenso con le modalita' indicate nell'articolo 717, commi 2 e 2-bis;
c) l'estradato, avendone avuta la possibilita', non ha lasciato il territorio dello Stato trascorsi quarantacinque giorni dalla sua definitiva liberazione oppure se, dopo averlo lasciato, vi ha fatto volontariamente ritorno. ))
Commentari • 25
- 1. Permanenza forzata sul territorio nazionale e deroga al principio di specialità (20247/04)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 30 ottobre 2018 · 264.73343
[…] in funzione di giudice del riesame, su impugnazione del P.M., ha ripristinato la misura cautelare, ritenendo che si era verificata la condizione prevista dall'art. 721 c.p.p. e dall'art. 14, comma 1, lett. b), della convenzione europea sull'estradizione, […] Il ricorrente ha dedotto che, avendo il GIP del Tribunale di Como ritirato il suo passaporto, egli era nell'impossibilita' assoluta di lasciare il territorio nazionale, e di effettuare un espatrio regolare. 2) Violazione degli artt. 721 e 346 c.p.p. e falsa applicazione degli artt. 272 e 285 c.p.p.. […]
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Giurisprudenza • 182
- 1. Cass. pen., sez. I, sentenza 05/05/2023, n. 19102Provvedimento: […] Sez. 1 Num. 19102 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: CURAMI MICAELA SERENA Data Udienza: 16/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Ferrara, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato la non esecutività della sentenza del Tribunale di Ferrara n. 459/2017 del 14.03.2017, irr. il 28.07.2017 nei confronti di MI MA VA, per violazione dell'art. 721 c.p.p., ordinando la sospensione dell'ordine di carcerazione n. 260/2017 emesso dalla Procura della Repubblica di Ferrara il 04.06.2019. 2. […]Leggi di più...
- giudicato·
- mandato di arresto europeo·
- errore in procedendo·
- non esecutività sentenza·
- esecuzione penale·
- principio di specialità·
- art. 721 c.p.p.·
- consenso Stato estero