Sentenza 23 novembre 2015
Massime • 1
In tema di giudizio abbreviato, al giudice di appello è consentito, a differenza che al giudice di primo grado, disporre d'ufficio i mezzi di prova ritenuti assolutamente necessari per l'accertamento dei fatti che formano oggetto della decisione, potendo le parti solo sollecitare i poteri suppletivi di iniziativa probatoria che spettano al giudice di appello. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittima l'integrazione probatoria consistente nell'esame dell'imputato, nel confronto fra quest'ultimo ed un teste, nonchè nell'espletamento di una perizia).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 23/11/2015, n. 11908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11908 |
| Data del deposito : | 23 novembre 2015 |
Testo completo
1 1 9 08/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 23/11/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA . PAOLO ANTONIO BRUNO - Presidente - N. 3480 Dott. Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE ALFREDO GUARDIANO Dott. - N. 23144/2015- Consigliere - Dott. ANGELO CAPUTO - Consigliere - Dott. ANDREA FIDANZIA 1- - Consigliere - Dott. ROBERTO AMATORE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RA IC N. IL 16/10/1990 avverso la sentenza n. 11/2013 CORTE ASSISE APPELLO di PALERMO, del 01/12/2014 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/11/2015 la relazione fatta dal . Udito il Procuratore Generale inpersona del Dott.Aurelio folamo Consigliere Dott. ALFREDO GUARDIANO che ha concluso per irigettodel ricorsoi • . Udito, per la parte civile, l'Avv i n i Benesletto che ha conclus enes l'Avv you it rigetto del in conso, leporitando con cumin'e note ye Udit i difensor Avv. s a fiuseppe, che ho concluso pr 0 UC ha b accoglimento del in corso! FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di assise di appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza con cui il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Trapani, decidendo in sede di giudizio abbreviato, in data 14.12.2012, aveva condannato AL IC alla pena ritenuta di giustizia ed al risarcimento dei danni derivanti da reato, in relazione all'omicidio di cui al capo d'imputazione, commesso, in occasione di un sinistro automobilistico, in danno di Di IT AR, dallo stesso giudice per le indagini preliminari qualificato come omicidio colposo, aggravato dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale, riqualificava il fatto, su appello del pubblico ministero e delle parti civili, ai sensi degli artt. 61, n. 5, 610, 83, 586, 589, c.p., con conseguente rideterminazione in senso più sfavorevole al reo del trattamento sanzionatorio, ed elevava gli importi delle provvisionali immediatamente esecutive in favore delle parti civili già concesse dal giudice di primo grado, confermando nel resto la sentenza impugnata.
1.2. La corte territoriale, attraverso una ricostruzione dei fatti fondata sulle risultanze processuali, costituite anche dagli esiti dell'attività di integrazione probatoria disposta d'ufficio in sede di appello, consistente nell'esame dell'imputato, nel confronto tra quest'ultimo ed il teste oculare US, che si trovava seduto sul lato del passeggero, al fianco del AL, posto invece alla guida dell'autovettura coinvolta nel sinistro, nonché nell'espletamento di una perizia tecnica al fine di accertare le modalità dell'incidente, ha ritenuto che la condotta posta in essere dal AL il quale ha pacificamente causato la morte del Di IT, in conseguenza di una manovra con la propria autovettura, che, ad un certo punto, aveva condotto sul lato destro della carreggiata su cui viaggiava, così entrando in contatto con il ciclomotore guidato dal Di IT, al quale aveva chiuso ogni via di fuga, facendolo in tal modo impattare contro il bordo di un marciapiede, che costeggiava il muro di cinta di una caserma, per cui la persona offesa, disarcionata dal motociclo, era stata sbalzata e proiettata contro il suddetto muro di cinta, riportando gravissime ferite, che ne avevano causato la morte sia da ascrivere, come si è detto, alla fattispecie di cui agli artt. 61, n. 5, 610, 83, 586, 589, c.p. In motivazione la corte di assise di appello, a fondamento della propria decisione, ha evidenziato: 1) l'assenza di una correlazione della deviazione iniziale sulla destra del tragitto seguito dall'autovettura e del suo protrarsi, con esigenze obiettive della circolazione stradale;
2) la manifesta inattendibilità dell'imputato, rivelatasi sia in relazione alla tesi, da lui sostenuta nel corso dell'esame del 13.2.2014, di avere deviato il tragitto di marcia sulla destra per telefonare a degli amici, utilizzando un telefono mobile, che si era fatto passare dal US, al quale, in un primo momento, lo aveva consegnato, smentita dalle dichiarazioni di quest'ultimo, il quale ha escluso che il AL si sia distratto nell'esecuzione della manovra per effettuare una telefonata, sia con riferimento all'iniziale giustificazione del AL, fornita anche ai parenti della vittima in ospedale, secondo cui era stato il ciclomotore a sorpassare sulla destra l'autovettura, urtandola, smentita dal contenuto delle riprese delle videocamere installate lungo la strada, che avevano registrato la dinamica del sinistro;
3) l'abile rientro dell'imputato nella propria ordinaria direzione di 2 . marcia, previa esecuzione di un'accorta gimkana, per evitare gli ostacoli posti sul suo percorso, che rivela come egli fosse in perfette condizioni psico-fisiche e, quindi, sarebbe stato capace di . compiere la manovra di emergenza per evitare l'impatto con il . ciclomotore, ossia una controsterzata, anche moderata, verso 3 sinistra nei tempi ordinari di reazione, pari ad un secondo;
4) il mantenimento di una velocità ridotta dell'autovettura condotta dal AL, per tutta la durata della manovra, tale da accentuare la possibilità del guidatore di percepire la presenza del motociclo già al fianco destro dell'auto, con le luci di esso proiettate nell'abitacolo, e tale da potere in astratto accentuare la durata dell'affiancamento; 5) gli esiti della perizia che hanno accertato come la posizione del ciclomotore fosse percepibile dal guidatore dell'autovettura, attraverso lo specchietto retrovisore centrale e . quello laterale destro, che, peraltro, lo stesso imputato ha dichiarato di avere utilizzato nel momento in cui effettuava la manovra verso destra. Sulla base delle menzionate risultanze processuali, il giudice di secondo grado è pervenuto alla conclusione che l'unica spiegazione della manovra eseguita dall'imputato deve individuarsi nella volontà di quest'ultimo, senza che ne sia stata accertata la ragione, di costringere la persona offesa verso destra, tagliando la strada al ciclomotore condotto dal Di IT. Sotto il profilo soggettivo, secondo la valutazione della corte territoriale, gli elementi probatori non sono, dunque, indicativi di un comportamento colposo, ma nemmeno di una condotta del AL volta a causare con intenzione e dolo (nelle sue diverse manifestazioni) la morte o le lesioni della parte offesa. 3 E', invece, possibile affermare che con la sua condotta il AL abbia voluto, appunto, costringere la persona offesa verso destra, consumando in tal modo il reato di violenza privata di cui all'art. 610, c.p., per cui la morte del Di IT deve essergli addebitata ai sensi dell'art. 586, c.p., come conseguenza non voluta di tale ultimo reato.
2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore di fiducia, avv. Giuseppe De UC, del Foro di Trapani, lamentando: 1) violazione di legge in relazione agli artt. 441, co. 4, 603, co. 3, c.p.p. e 111, Cost., poiché, con riferimento alle nuove prove assunte in sede di appello, nessuna di esse poteva considerarsi sopravvenuta, in quanto il US era già stato sentito a sommarie informazioni testimoniali nel corso delle indagini preliminari, durante le quali, inoltre, erano state effettuate ben tre consulenze tecniche e, comunque, le nuove prove non potevano essere assunte trattandosi di giudizio abbreviato in grado di appello, in cui l'integrazione probatoria non può colmare le eventuali lacune probatorie verificatesi nel primo grado di giudizio, essendo possibile solo un'integrazione in bonam partem;
2) manifesta illogicità della motivazione con riferimento all'art. 192, co. 2, c.p.p., avuto riguardo alla valutazione della perizia quale prova a carico, in quanto le conclusioni affidate alla completa discrezionalità del perito appaiono fondate su dati assolutamente incerti;
3) violazione di legge in relazione agli artt. 603, co. 3, 441, co. 5, 495, co. 2, c.p.p., 111, Cost., 6, C.E.D.U., per avere la corte territoriale rigettato la richiesta difensiva di escutere il proprio consulente di parte, ing. Lo Torto, il quale aveva redatto 4 una consulenza con la quale contestava le conclusioni cui era giunto il perito d'ufficio, non acquisita agli atti, per non aver prestato le parti civili il relativo consenso;
4) mancanza ovvero contraddittorietà della motivazione con riferimento alle conversazioni ambientali oggetto di intercettazione nei locali della Squadra Mobile tra il AL ed i suoi amici, che, se considerate nel loro integrale contenuto, dimostrano come il tema centrale delle suddette conversazioni vertesse sulle modalità e sulla dinamica del sinistro, che i giovani attribuivano ad un'imprudenza del guidatore del motociclo, colpevole di avere investito l'autovettura, e non, come affermato dalla corte territoriale, sul fatto che a bordo dell'automobile del AL sedevano cinque persone, piuttosto che quattro, come previsto dall'omologazione dell'utilitaria; 5) mancanza ovvero contraddittorietà della motivazione con riferimento alla ricostruzione della dinamica del sinistro, in quanto la corte territoriale non ha considerato da un lato, la fondatezza della versione alternativa incentrata sulla imprudenza del Di IT, il quale viaggiava senza rispettare la distanza di sicurezza dall'autovettura del AL, come si evince dalle dichiarazioni dell'amico BR che lo seguiva a distanza a bordo di un altro ciclomotore;
dall'altro, il calo dell'efficienza psico-fisica del AL, derivante dalla presenza all'interno dell'abitacolo della sua autovettura di musica ad alto volume e di foto scattate da una delle ragazze che viaggiavano con lui, utilizzando un flash;
6) mancanza ovvero illogicità della motivazione con riferimento alla mancata concessione delle generiche ed all'entità della pena ritenuta eccessiva.
3. Con memoria depositata il 4.11.2015 l'avv. Giovanni Di Benedetto, del Foro di Palermo, in qualità di difensore e 5 procuratore speciale della parte civile costituita Di IT Giuseppe, chiede che il ricorso dell'imputato sia dichiarato inammissibile o : rigettato.
4. Il ricorso del AL non può essere accolto, perché fondato su motivi in parte infondati, in parte inammissibili.
5. Infondato, in particolare, appare il primo motivo di ricorso. Come affermato, infatti, dall'orientamento prevalente nella giurisprudenza di legittimità, condiviso dal collegio, in tema di giudizio abbreviato, al giudice di appello è consentito disporre d'ufficio i mezzi di prova ritenuti assolutamente necessari per l'accertamento dei fatti che formano oggetto della decisione, potendo le parti solo sollecitare i poteri suppletivi di iniziativa probatoria che spettano al giudice di appello (cfr., ex plurimis, Cass., sez. II, 01/10/2013, n. 45329, rv. 257498; Cass., sez. III, 18/03/2014, n. 20262, rv. 259663; Cass., sez. VI, 30/10/2012, n. 26093, rv. 255736). L'eventuale integrazione probatoria officiosa disposta nell'ambito del giudizio d'appello, instaurato a seguito d'impugnazione . avverso la sentenza emessa a seguito di giudizio abbreviato, invero, trova un solido riferimento normativo nell'art. 603, comma 3, c.p.p. che attribuisce al giudice di secondo grado, anche in detta sede, il potere di disporre la motivata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in presenza di un'assoluta esigenza probatoria. Il valore probatorio dell'elemento da acquisire va assunto nell'oggettiva e sicura utilità/idoneità del probabile risultato probatorio ad assicurare il completo accertamento dei fatti rilevanti nel giudizio, nell'ambito dell'intero perimetro disegnato per l'oggetto della prova dalla disposizione generale di cui all'art. 187 c.p.p. (cfr. Cass., sez. I, 03/07/2014, n. 38699). 6 In conclusione va ribadito il principio di diritto secondo cui la celebrazione del processo nelle forme del rito abbreviato non impedisce al giudice di appello di disporre d'ufficio, a norma dell'art. 603, comma 3, c.p.p., la rinnovazione dell'istruzione, anche attraverso la riassunzione di prove già assunte in primo grado, ritenuta assolutamente necessaria per giungere ad una decisione, di colpevolezza o di innocenza, attraverso un giudizio più meditato e più aderente alla realtà dei fatti che è chiamato a ricostruire. Come è stato opportunamente rilevato al riguardo, l'interesse dell'imputato a vedersi giudicato in base ad un compendio probatorio non completo, ed a bloccare quindi ogni integrazione in senso a lui sfavorevole, non può che soccombere rispetto all'interesse dello Stato alla ricerca della verità, anche a costo di sacrificare l'ulteriore interesse statale alla rapida definizione del processo, perseguito incentivando la scelta del rito abbreviato (cfr. Cass., sez. I, 18/04/2013, n. 44324, rv. 258320). Sicché, una volta che il giudice di secondo grado abbia fornito una specifica e congrua motivazione sulla necessità di procedere alla rinnovazione dell'istruzione ai fini della decisione, come avvenuto nel caso in esame (cfr. pp. 35-43 della sentenza oggetto di ricorso, in cui la corte territoriale, con dovizia di argomentazioni, in un apposito paragrafo, illustra le ragioni della centralità della rinnovazione istruttoria, al fine della corretta qualificazione giuridica del fatto), la sua valutazione discrezionale non è censurabile in sede di legittimità (cfr. Cass., sez. II, 17/06/2010, n. 35987, rv. 248181).
6. Il modo con cui la giurisprudenza di legittimità ha definito il tema dei poteri istruttori del giudice di appello chiamato a т 7 pronunciarsi su di una sentenza resa in sede di giudizio abbreviato, consente di risolvere, nei sensi dell'infondatezza, anche il motivo di ricorso precedentemente sintetizzato sub n. 3). La mancata escussione del consulente tecnico nominato dall'imputato in seguito alla perizia d'ufficio disposta dal giudice di secondo grado, non integra nessuna nullità processuale. Ed invero, poiché, come si è detto, nel giudizio abbreviato ! d'appello, l'unica attività d'integrazione probatoria consentita è quella esercitabile officiosamente, non è configurabile un vero e proprio diritto alla prova di una delle parti cui corrisponda uno speculare diritto della controparte alla prova contraria. Pertanto, attesa l'esclusione del diritto di chi ha optato per la definizione del processo nelle forme del procedimento speciale "allo stato degli atti", a richiedere alcuna integrazione probatoria, nessuna nullità è configurabile nel caso di mancato esercizio di poteri istruttori da parte del giudice, benché sollecitato dall'imputato (cfr. Cass., sez. I, 18/06/2014, n. 37588, rv. 260840; Cass., sez. III, 18/03/2014, n. 20262, rv. 259663; Cass., sez. I, 07/03/2013, n. 51442). Né, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, possono essere applicati i principi fissati dall'art. 6 Cedu, come interpretato dalla sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo del 5 luglio 2011, nel caso DA OL (ed in altre decisioni dall'analogo contenuto), che fissa l'obbligo di rinnovare l'istruzione e di escutere nuovamente i dichiaranti, gravante su detto giudice qualora valuti diversamente la loro attendibilità rispetto a quanto ritenuto in primo grado, caso, in tutta evidenza, diverso da quello in esame, in cui si è proceduto all'assunzione di una prova nuova ex officio, nel rispetto del contraddittorio tra le parti. 8 Del resto va rilevato che, sempre nel caso in esame, la corte territoriale, ha semplicemente rigettato, all'udienza del 17.10.2014, la richiesta di esame dell'ing. Lo Torto, affermando, come era in suo potere, per le ragioni già espresse, che non si trattava di un mezzo di prova, la cui assunzione era assolutamente necessaria ai fini della decisione, consentendo, comunque, alla difesa di produrla come memoria, per cui nessuna concreta lesione del diritto di difendersi provando isulta in concreto essersi verificata.
7. Con riferimento a tutti gli altri motivi di ricorso, se ne deve rilevare l'inammissibilità. Con essi, infatti, il ricorrente espone, peraltro in maniera generica frammentaria (come appare evidente, ad esempio, nel e riferimento alle dichiarazioni del testimone oculare Bruccoleri, riportate, in violazione del principio della cd. autosufficienza del ricorso, solo parzialmente nel corpo dell'atto di impugnazione) censure che si risolvono in una mera rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, sulla base di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, senza individuare vizi di logicità tali da evidenziare la sussistenza di ragionevoli dubbi, ricostruzione e valutazione, in quanto tali, precluse in sede di giudizio di cassazione (cfr. Cass., sez. V, 22.1.2013, n. 23005, rv. 255502; Cass., sez. I, 16.11.2006, n. 42369, rv. 235507; Cass., sez. VI, 3.10.2006, n. 36546, rv. 235510; Cass., sez. III, 27.9.2006, n. 37006, rv. 235508). Ed invero non può non rilevarsi come il controllo del giudice di legittimità, anche dopo la novella dell'art. 606, c.p.p., ad opera della I. n. 46 del 2006, si dispiega, pur a fronte di una pluralità di deduzioni connesse a diversi atti del processo, e di una correlata 9 pluralità di motivi di ricorso, in una valutazione necessariamente unitaria e globale, che attiene alla reale esistenza della motivazione ed alla resistenza logica del ragionamento del giudice di merito, essendo preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (cfr. Cass., sez. VI, 26.4.2006, n. 22256, rv. 234148). Sicché il sindacato della Cassazione resta quello di sola legittimità, esulando dai poteri della stessa quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione anche laddove venga prospettata dal ricorrente, come nel caso in esame, una diversa e più adeguata valutazione delle risultanze processuali (cfr. Cass., sez. II, 23.5.2007, n. 23419, rv. 236893). Con particolare riferimento, poi, alle doglienze in tema di sanzionatorio, ne va rilevata la manifestatrattamento infondatezza. dall'orientamento assolutamenteEd invero, come chiarito dominante in sede di legittimità, condiviso dal Collegio, in tema di circostanze attenuanti generiche, posto che la ragion d'essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile, ne deriva che la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da dar luogo all'obbligo, per il giudice, ove questi ritenga di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo l'affermata insussistenza. 10 Al contrario, è la suindicata meritevolezza che necessita, essa stessa, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio;
trattamento la cui esclusione risulta, per converso, adeguatamente motivata alla sola condizione che il giudice, a fronte di specifica richiesta dell'imputato volta all'ottenimento delle attenuanti in questione, indichi delle plausibili ragioni a sostegno del rigetto di detta richiesta, senza che ciò comporti tuttavia la stretta necessità della contestazione 0 della invalidazione degli elementi sui quali la richiesta stessa si fonda. In questa prospettiva, anche uno solo degli elementi indicati nell'art. 133 c.p., attinente alla personalità del colpevole o alla entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso, può essere sufficiente per negare o concedere le attenuanti generiche (cfr., ex plurimis, Cassazione penale, sez. IV, 28/05/2013, n. 24172; Cass., sez. III, 23/04/2013, n. 23055, rv. 256172). Per il diniego della concessione delle attenuanti generiche, pertanto, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga obbligatoriamente conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato (cfr., ex plurimis, Cassazione penale, sez. IV, 28/05/2013, n. 24172; Cass., sez. III, 23/04/2013, n. 23055, rv. 256172). A tali principi si è puntualmente attenuta la corte territoriale, evidenziando, a fronte dei rilievi difensivi sul punto, con 11 motivazione approfondita ed esente da vizi logici, la gravità della condotta posta in essere dall'imputato, anche con riferimento al suo comportamento successivo al verificarsi del sinistro, e la capacità a delinquere del AL, rivelata, sia dal suo contegno intenzionalmente menzognero, con cui sin dall'inizio ha cercato di minimizzare la propria responsabilità per l'accaduto, sia dal tentativo di condizionare la deposizione del US, "richiamandolo all'ordine", in occasione del confronto tra i due innanzi alla corte di assise di appello. Tali elementi, tuttavia, se costituiscono un ostacolo al delle circostanze attenuanti generiche,riconoscimento correttamente non sono stati ritenuti dal giudice di secondo grado tali da impedire che, ai fini della determinazione dell'entità del trattamento sanzionatorio, non abbiano spiegato il loro effetto altri dati fattuali ("la verosimile assenza, nella delicata fase di formazione adolescenziale della personalità dell'imputato, di saldi valori di riferimento" e la "sua non elevata scolarizzazione"), alla luce dei quali la corte territoriale ha ritenuto di non fissare la pena nel massimo edittale, come pure avrebbe potuto sulla base della pericolosità sociale dell'agente e della assoluta gravità dei fatti (cfr. pp. 82-83 della sentenza di appello) Evidente, dunque, la manifesta infondatezza dei motivi di ricorso sul punto, avendo la corte territoriale puntualmente utilizzato i criteri di cui all'art. 133, c.p., per fondare, con riferimento sia al diniego delle attenuanti generiche, sia alla determinazione dell'entità della pena, la propria argomentata decisione, rispetto alla quale, peraltro, le censure del ricorrente si appalesano anche come rilievi attinenti all'adeguatezza dell'entità del trattamento 12 sanzionatorio, non consentiti in sede di legittimità, in quanto implicanti una valutazione di puro merito.
8. Sulla base delle svolte considerazioni il ricorso di cui in premessa va, dunque, rigettato, con condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento, nonché alla rifusione, in favore della parte civile costituita delle spese del presente giudizio di legittimità, che si fissano in complessivi euro 3000,00, oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al rimborso delle spese sostenute dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 3000,00, oltre : accessori di legge Così deciso in Roma il 23.11.2015 Il Consigliere Estensore Il Presidente Дорева DEPOSITATA IN CANCELLERIA addi 21 MAR 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carnele anzuise en Jusse 13