Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 19 novembre 2017 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 16 febbraio 2023 |
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- 1. Controllo giudiziario e informazione interdittiva antimafia. Iterazioni ed equilibriSilia Gardini · https://ratioiuris.it/archivio/ · 23 febbraio 2026
Judicial Supervision and Anti-Mafia Interdiction Information. Interactions and Equilibria Abstract Il contributo analizza il rapporto tra informazione interdittiva antimafia e controllo giudiziario “volontario” ex art. 34-bis del d.lgs. n. 159 del 2011, mettendo in luce le criticità derivanti dal difetto di coordinamento temporale ed effettuale tra prevenzione amministrativa e prevenzione giurisdizionale. L'attenzione è rivolta in particolare alla fase successiva alla conclusione del controllo giudiziario e agli effetti della reviviscenza automatica dell'interdittiva, quale fattore idoneo a compromettere la coerenza del modello di prevenzione graduata. La sentenza n. 109 del 2025 della …
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RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 21 luglio 2022, il Tribunale del riesame di Pescara ha rigettato l'appello cautelare proposto dalla curatela del fallimento Lavanderia Giglio s.n.c. avverso il provvedimento con cui il Tribunale di Pescara aveva rigettato la richiesta di dissequestro di beni rappresentati dalle quote del capitale sociale della Diesse Immobiliare s.r.l. e dell'intera proprietà della porzione di un immobile sito in Montesilvano in Via Garigliano n. 2, meglio identificato in atti, intestato a D.S. Giuseppe, oggetto di sequestro da parte del G.i.p. in data 22 gennaio 2020 nell'ambito del procedimento penale promosso nei confronti di D.S. Antonio, D.S. Giuseppe ed O. …
Leggi di più… - 5. Art. 31 - Cauzione. Garanzie realihttps://www.filodiritto.com/
Giurisprudenza • +500
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- 2. Cass. pen., SS.UU., sentenza 23/02/2024, n. 8052Provvedimento: SENTENZA sul ricorso proposto da ZI PE, nato a [...] il [...]; avverso l'ordinanza del 17/10/2022 del Tribunale di Bari; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal componente Pietro Silvestri; udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato generale Pasquale Fimiani, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito, per l'imputato, il difensore di fiducia, Avv. Mario Malcangi, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso; Penale Sent. Sez. U Num. 8052 Anno 2024 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: SILVESTRI PIETRO Data Udienza: 26/10/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 17 ottobre 2022 il Tribunale di …Leggi di più...
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- 3. Cass. pen., SS.UU., sentenza 26/10/2023, n. 8052Provvedimento: 08052-24 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE PENALI Composta da: Margherita Cassano - Presidente - Sent. n. sez. 13 Anna Petruzzellis C.C. 26/10/2023 Carlo Zaza R.G.N. 441/2023 Gastone Andreazza Luigi Agostinacchio Eugenia Serrao Alessio Scarcella TR Silvestri -Relatore - Alessandro Centonze ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da RI PP, nato a [...] il [...]; avverso l'ordinanza del 17/10/2022 del Tribunale di Bari; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal componente TR Silvestri; udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato generale Pasquale Fimiani, che …Leggi di più...
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- 4. Cass. civ., SS.UU., sentenza 06/10/2023, n. 40797Provvedimento: RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza EL 21 luglio 2022, il Tribunale EL riesame di Pescara ha rigettato l'appello cautelare proposto dalla TE EL IM (------) NC avverso il provvedimento con cui il Tribunale di Pescara aveva rigettato la richiesta di dissequestro di beni rappresentati dalle quote EL capitale sociale ELla (------) SR e ELl'intera proprietà ELla porzione di un immobile sito in (------), meglio identificato in atti, intestato a M.M., oggetto di sequestro da parte EL G.i.p. in data 22 gennaio 2020 nell'ambito EL procedimento penale promosso nei confronti di W.W., M.M. ed C.C. per il ELitto di sottrazione fraudolenta al pagamento ELle imposte di cui all'art. 11 D.Lgs. 10 …Leggi di più...
- sequestro preventivo·
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- fallimento
- 5. Cass. pen., SS.UU., sentenza 22/06/2023, n. 40797Provvedimento: SENTENZA sul ricorso proposto da: AL DE LI S.n.c. avverso l'ordinanza del 21/07/2022 del Tribunale di Pescara; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente Alessio Scarcella; udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato generale Pasquale Fimiani, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore, Avv. Guglielmo Fiacco, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; Penale Sent. Sez. U Num. 40797 Anno 2023 Presidente: SARNO GIULIO Relatore: SCARCELLA ALESSIO Data Udienza: 22/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 21 luglio 2022, il Tribunale del riesame di Pescara ha rigettato l'appello …Leggi di più...
- esclusione·
- reati tributari·
- bis, comma 1, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 – avvio della procedura fallimentare·
- sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex art. 12·
- effetto preclusivo·
- sequestro preventivo·
- misure cautelari·
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Versioni del testo
- Capo I : Misure di prevenzione personali
- Art. 1. Soggetti destinatari 1. All'articolo 4, comma 1, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 , e successive modificazioni, di seguito denominato « decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 », sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, o del delitto di cui all' articolo 418 del codice penale »;
b) la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
«d) agli indiziati di uno dei reati previsti dall' articolo 51, comma 3-quater, del codice di procedura penale e a coloro che, operanti in gruppi o isolatamente, pongano in essere atti preparatori, obiettivamente rilevanti, ovvero esecutivi diretti a sovvertire l'ordinamento dello Stato, con la commissione di uno dei reati previsti dal capo I del titolo VI del libro II del codice penale o dagli articoli 284 , 285 , 286 , 306 , 438 , 439 , 605 e 630 dello stesso codice, nonche' alla commissione dei reati con finalita' di terrorismo anche internazionale ovvero a prendere parte ad un conflitto in territorio estero a sostegno di un'organizzazione che persegue le finalita' terroristiche di cui all' articolo 270-sexies del codice penale »;
c) alla lettera f), dopo le parole: «atti preparatori, obiettivamente rilevanti,» sono inserite le seguenti: «ovvero esecutivi»;
d) dopo la lettera i) sono aggiunte le seguenti:
«i-bis) ai soggetti indiziati del delitto di cui all'articolo 640-bis o del delitto di cui all' articolo 416 del codice penale , finalizzato alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis del medesimo codice;
i-ter) ai soggetti indiziati del delitto di cui all' articolo 612-bis del codice penale ».
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell' articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 ), come modificato dalla presente legge:
«Art. 4. (Soggetti destinatari). - 1. I provvedimenti previsti dal presente capo si applicano:
a) agli indiziati di appartenere alle associazioni di cui all' articolo 416-bis c.p. ;
b) ai soggetti indiziati di uno dei reati previsti dall' articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale ovvero del delitto di cui all' articolo 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 , o del delitto di cui all' articolo 418 del codice penale ;
c) ai soggetti di cui all'articolo 1;
d) agli indiziati di uno dei reati previsti dall' articolo 51, comma 3-quater, del codice di procedura penale e a coloro che, operanti in gruppi o isolatamente, pongano in essere atti preparatori, obiettivamente rilevanti, ovvero esecutivi diretti a sovvertire l'ordinamento dello Stato, con la commissione di uno dei reati previsti dal capo I del titolo VI del libro II del codice penale o dagli articoli 284 , 285 , 286 , 306 , 438 , 439 , 605 e 630 dello stesso codice, nonche' alla commissione dei reati con finalita' di terrorismo anche internazionale ovvero a prendere parte ad un conflitto in territorio estero a sostegno di un'organizzazione che persegue le finalita' terroristiche di cui all' articolo 270-sexies del codice penale ;
e) a coloro che abbiano fatto parte di associazioni politiche disciolte ai sensi della legge 20 giugno 1952, n. 645 , e nei confronti dei quali debba ritenersi, per il comportamento successivo, che continuino a svolgere una attivita' analoga a quella precedente;
f) a coloro che compiano atti preparatori, obiettivamente rilevanti, ovvero esecutivi diretti alla ricostituzione del partito fascista ai sensi dell' articolo 1 della legge n. 645 del 1952 , in particolare con l'esaltazione o la pratica della violenza;
g) fuori dei casi indicati nelle lettere d), e) ed f), siano stati condannati per uno dei delitti previsti nella legge 2 ottobre 1967, n. 895, e negli articoli 8 e seguenti della legge 14 ottobre 1974, n. 497 , e successive modificazioni, quando debba ritenersi, per il loro comportamento successivo, che siano proclivi a commettere un reato della stessa specie col fine indicato alla lettera d);
h) agli istigatori, ai mandanti e ai finanziatori dei reati indicati nelle lettere precedenti. E' finanziatore colui il quale fornisce somme di denaro o altri beni, conoscendo lo scopo cui sono destinati;
i) alle persone indiziate di avere agevolato gruppi o persone che hanno preso parte attiva, in piu' occasioni, alle manifestazioni di violenza di cui all' articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 , nonche' alle persone che, per il loro comportamento, debba ritenersi, anche sulla base della partecipazione in piu' occasioni alle medesime manifestazioni, ovvero della reiterata applicazione nei loro confronti del divieto previsto dallo stesso articolo, che sono dediti alla commissione di reati che mettono in pericolo l'ordine e la sicurezza pubblica, ovvero l'incolumita' delle persone in occasione o a causa dello svolgimento di manifestazioni sportive;
i-bis) ai soggetti indiziati del delitto di cui all'articolo 640-bis o del delitto di cui all' articolo 416 del codice penale , finalizzato alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis del medesimo codice;
i-ter) ai soggetti indiziati del delitto di cui all' articolo 612-bis del codice penale .». - Art. 2. Procedimento di applicazione delle misure di prevenzione personali 1. All' articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «lettera c) e lettera i)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere c), i), i-bis) e i-ter)», dopo le parole: «sono attribuite» e' inserita la seguente: «anche» e dopo le parole: «dimora la persona» sono inserite le seguenti: «previo coordinamento con il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto»;
b) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. La proposta di cui al comma 1 deve essere depositata presso la cancelleria delle sezioni o dei collegi del tribunale del capoluogo del distretto, nel territorio del quale la persona dimora, previsti dal comma 2-sexies dell'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 . Limitatamente ai tribunali di Trapani e Santa Maria Capua Vetere, la proposta di cui al comma 1 e' depositata presso la cancelleria delle sezioni o dei collegi specializzati in materia di misure di prevenzione ivi istituiti ai sensi del citato comma 2-sexies, ove la persona dimori nel corrispondente circondario».
2. Il comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 , e' sostituito dal seguente:
«2. Salvi i casi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), alla sorveglianza speciale puo' essere aggiunto, ove le circostanze del caso lo richiedano, il divieto di soggiorno in uno o piu' comuni, diversi da quelli di residenza o di dimora abituale, o in una o piu' regioni».
3. All' articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Il tribunale provvede, con decreto motivato, entro trenta giorni dal deposito della proposta. L'udienza si svolge senza la presenza del pubblico. Il presidente dispone che il procedimento si svolga in pubblica udienza quando l'interessato ne faccia richiesta.
2. Il presidente fissa la data dell'udienza e ne fa dare avviso alle parti, alle altre persone interessate e ai difensori. L'avviso e' comunicato o notificato almeno dieci giorni prima della data predetta e contiene la concisa esposizione dei contenuti della proposta. Se l'interessato e' privo di difensore, l'avviso e' dato a quello di ufficio»;
b) il comma 4 e' sostituito dai seguenti:
«4. L'udienza si svolge con la partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero. Gli altri destinatari dell'avviso sono sentiti se compaiono. Se l'interessato e' detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice e ne fa tempestiva richiesta, la partecipazione all'udienza e' assicurata a distanza mediante collegamento audiovisivo ai sensi dell'articolo 146-bis, commi 3, 4, 5, 6 e 7, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale , di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 , salvo che il collegio ritenga necessaria la presenza della parte. Il presidente dispone altresi' la traduzione dell'interessato detenuto o internato in caso di indisponibilita' di mezzi tecnici idonei.
4-bis. Il tribunale, dopo l'accertamento della regolare costituzione delle parti, ammette le prove rilevanti, escludendo quelle vietate dalla legge o superflue»;
c) al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «.
L'udienza e' rinviata anche se sussiste un legittimo impedimento del difensore»;
d) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. Ove l'interessato non intervenga e occorra la sua presenza per essere sentito, il presidente lo invita a comparire, avvisandolo che avra' la facolta' di non rispondere»;
e) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
«8. Qualora il tribunale debba sentire soggetti informati su fatti rilevanti per il procedimento, il presidente del collegio puo' disporre l'esame a distanza nei casi e nei modi indicati all'articolo 147-bis, comma 2, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale , di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 »;
f) dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:
«10-bis. Le questioni concernenti la competenza per territorio devono essere rilevate o eccepite, a pena di decadenza, alla prima udienza e comunque subito dopo l'accertamento della regolare costituzione delle parti e il tribunale le decide immediatamente.
10-ter. Il tribunale, se ritiene la propria incompetenza, la dichiara con decreto e ordina la trasmissione degli atti al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente; la declaratoria di incompetenza non produce l'inefficacia degli elementi gia' acquisiti. Le disposizioni del comma 10-bis si applicano anche qualora la proposta sia stata avanzata da soggetti non legittimati ai sensi dell'articolo 5.
10-quater. Quando il tribunale dispone ai sensi del comma 10-ter, il sequestro perde efficacia se, entro venti giorni dal deposito del provvedimento che pronuncia l'incompetenza, il tribunale competente non provvede ai sensi dell'articolo 20. Il termine previsto dall'articolo 24, comma 2, decorre nuovamente dalla data del decreto di sequestro emesso dal tribunale competente.
10-quinquies. Il decreto di accoglimento, anche parziale, della proposta pone a carico del proposto il pagamento delle spese processuali.
10-sexies. Il decreto del tribunale e' depositato in cancelleria entro quindici giorni dalla conclusione dell'udienza.
10-septies. Quando la stesura della motivazione e' particolarmente complessa, il tribunale, se ritiene di non poter depositare il decreto nel termine previsto dal comma 10-sexies, dopo le conclusioni delle parti, puo' indicare un termine piu' lungo, comunque non superiore a novanta giorni.
10-octies. Al decreto del tribunale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 154 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale , di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 ».
4. All' articolo 8 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Inoltre, puo' imporre tutte le prescrizioni che ravvisi necessarie, avuto riguardo alle esigenze di difesa sociale, e, in particolare, il divieto di soggiorno in uno o piu' comuni o in una o piu' regioni, ovvero, con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi, frequentati abitualmente da minori»;
b) al comma 8, dopo le parole: «all'interessato» sono aggiunte le seguenti: «e al suo difensore».
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo degli articoli 5, 6, 7 e 8 del citato decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 , come modificato dalla presente legge:
«Art. 5. (Titolarita' della proposta. Competenza). - 1.
Nei confronti delle persone indicate all'articolo 4 possono essere proposte dal questore, dal procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, dal procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto ove dimora la persona e dal direttore della Direzione investigativa antimafia le misure di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale.
2. Nei casi previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera c), i), i-bis) e i-ter),le funzioni e le competenze spettanti al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto sono attribuite anche al procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario dimora la persona previo coordinamento con il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto nei medesimi casi, nelle udienze relative ai procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione le funzioni di pubblico ministero possono essere esercitate anche dal procuratore della Repubblica presso il tribunale competente.
3. Salvo quanto previsto al comma 2, nelle udienze relative ai procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione richieste ai sensi del presente decreto, le funzioni di pubblico ministero sono esercitate dal procuratore della Repubblica di cui al comma 1.
4. La proposta di cui al comma 1 deve essere depositata presso la cancelleria delle sezioni o dei collegi del tribunale del capoluogo del distretto, nel territorio del quale la persona dimora, previsti dal comma 2-sexies dell'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 . Limitatamente ai tribunali di Trapani e Santa Maria Capua Vetere, la proposta di cui al comma 1 e' depositata presso la cancelleria delle sezioni o dei collegi specializzati in materia di misure di prevenzione ivi istituiti ai sensi del citato comma 2-sexies, ove la persona dimori nel corrispondente circondario.».
«Art. 6. (Tipologia delle misure e loro presupposti). - 1. Alle persone indicate nell'articolo 4, quando siano pericolose per la sicurezza pubblica, puo' essere applicata, nei modi stabiliti negli articoli seguenti, la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.
2. Salvi i casi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), alla sorveglianza speciale puo' essere aggiunto, ove le circostanze del caso lo richiedano, il divieto di soggiorno in uno o piu' comuni, diversi da quelli di residenza o di dimora abituale, o in una o piu' regioni.
3. Nei casi in cui le altre misure di prevenzione non sono ritenute idonee alla tutela della sicurezza pubblica puo' essere imposto l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale.
3-bis. Ai fini della tutela della sicurezza pubblica, gli obblighi e le prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale possono essere disposti, con il consenso dell'interessato ed accertata la disponibilita' dei relativi dispositivi, anche con le modalita' di controllo previste all' articolo 275-bis del codice di procedura penale .».
«Art. 7. (Procedimento applicativo). - 1. Il tribunale provvede, con decreto motivato, entro trenta giorni dal deposito della proposta. L'udienza si svolge senza la presenza del pubblico. Il presidente dispone che il procedimento si svolga in pubblica udienza quando l'interessato ne faccia richiesta.
2. Il presidente fissa la data dell'udienza e ne fa dare avviso alle parti, alle altre persone interessate e ai difensori. L'avviso e' comunicato o notificato almeno dieci giorni prima della data predetta e contiene la concisa esposizione dei contenuti della proposta. Se l'interessato e' privo di difensore, l'avviso e' dato a quello di ufficio.
3. Fino a cinque giorni prima dell'udienza possono essere presentate memorie in cancelleria.
4. L'udienza si svolge con la partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero. Gli altri destinatari dell'avviso sono sentiti se compaiono. Se l'interessato e' detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice e ne fa tempestiva richiesta, la partecipazione all'udienza e' assicurata a distanza mediante collegamento audiovisivo ai sensi dell'articolo 146-bis, commi 3, 4, 5, 6 e 7, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale , di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 , salvo che il collegio ritenga necessaria la presenza della parte. Il presidente dispone altresi' la traduzione dell'interessato detenuto o internato in caso di indisponibilita' di mezzi tecnici idonei.
4-bis. Il tribunale, dopo l'accertamento della regolare costituzione delle parti, ammette le prove rilevanti, escludendo quelle vietate dalla legge o superflue.
5. L'udienza e' rinviata se sussiste un legittimo impedimento dell'interessato che ha chiesto di essere sentito personalmente e che non sia detenuto o internato in luogo diverso da quello in cui ha sede il giudice.
L'udienza e' rinviata anche se sussiste un legittimo impedimento del difensore.
6. Ove l'interessato non intervenga e occorra la sua presenza per essere sentito, il presidente lo invita a comparire, avvisandolo che avra' la facolta' di non rispondere.
7. Le disposizioni dei commi 2, 4, primo, secondo e terzo periodo, e 5, sono previste a pena di nullita'.
8. Qualora il tribunale debba sentire soggetti informati su fatti rilevanti per il procedimento, il presidente del collegio puo' disporre l'esame a distanza nei casi e nei modi indicati all'articolo 147-bis, comma 2, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale , di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 .
9. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell' articolo 666 del codice di procedura penale .
10. Le comunicazioni di cui al presente titolo possono essere effettuate con le modalita' previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 .
10-bis. Le questioni concernenti la competenza per territorio devono essere rilevate o eccepite, a pena di decadenza, alla prima udienza e comunque subito dopo l'accertamento della regolare costituzione delle parti e il tribunale le decide immediatamente.
10-ter. Il tribunale, se ritiene la propria incompetenza, la dichiara con decreto e ordina la trasmissione degli atti al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente; la declaratoria di incompetenza non produce l'inefficacia degli elementi gia' acquisiti. Le disposizioni del comma 10-bis si applicano anche qualora la proposta sia stata avanzata da soggetti non legittimati ai sensi dell'articolo 5.
10-quater. Quando il tribunale dispone ai sensi del comma 10-ter, il sequestro perde efficacia se, entro venti giorni dal deposito del provvedimento che pronuncia l'incompetenza, il tribunale competente non provvede ai sensi dell'articolo 20. Il termine previsto dall'articolo 24, comma 2, decorre nuovamente dalla data del decreto di sequestro emesso dal tribunale competente.
10-quinquies. Il decreto di accoglimento, anche parziale, della proposta pone a carico del proposto il pagamento delle spese processuali.
10-sexies. Il decreto del tribunale e' depositato in cancelleria entro quindici giorni dalla conclusione dell'udienza.
10-septies. Quando la stesura della motivazione e' particolarmente complessa, il tribunale, se ritiene di non poter depositare il decreto nel termine previsto dal comma 10-sexies, dopo le conclusioni delle parti, puo' indicare un termine piu' lungo, comunque non superiore a novanta giorni.
10-octies. Al decreto del tribunale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 154 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale , di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 .».
«Art. 8. (Decisione). - 1. Il provvedimento del tribunale stabilisce la durata della misura di prevenzione che non puo' essere inferiore ad un anno ne' superiore a cinque.
2. Qualora il tribunale disponga l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 6, nel provvedimento sono determinate le prescrizioni che la persona sottoposta a tale misura deve osservare.
3. A tale scopo, qualora la misura applicata sia quella della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e si tratti di persona indiziata di vivere con il provento di reati, il tribunale prescrive di darsi, entro un congruo termine, alla ricerca di un lavoro, di fissare la propria dimora, di farla conoscere nel termine stesso all'autorita' di pubblica sicurezza e di non allontanarsene senza preventivo avviso all'autorita' medesima.
4. In ogni caso, prescrive di vivere onestamente, di rispettare le leggi, e di non allontanarsi dalla dimora senza preventivo avviso all'autorita' locale di pubblica sicurezza; prescrive, altresi', di non associarsi abitualmente alle persone che hanno subito condanne e sono sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza, di non rincasare la sera piu' tardi e di non uscire la mattina piu' presto di una data ora e senza comprovata necessita' e, comunque, senza averne data tempestiva notizia all'autorita' locale di pubblica sicurezza, di non detenere e non portare armi, di non partecipare a pubbliche riunioni.
5. Inoltre, puo' imporre tutte le prescrizioni che ravvisi necessarie, avuto riguardo alle esigenze di difesa sociale, e, in particolare, il divieto di soggiorno in uno o piu' comuni o in una o piu' regioni, ovvero, con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi, frequentati abitualmente da minori.
6. Qualora sia applicata la misura dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale o del divieto di soggiorno, puo' essere inoltre prescritto:
1) di non andare lontano dall'abitazione scelta senza preventivo avviso all'autorita' preposta alla sorveglianza;
2) di presentarsi all'autorita' di pubblica sicurezza preposta alla sorveglianza nei giorni indicati ed a ogni chiamata di essa.
7. Alle persone di cui al comma 6 e' consegnata una carta di permanenza da portare con se' e da esibire ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.
8. Il provvedimento e' comunicato al procuratore della Repubblica, al procuratore generale presso la Corte di appello ed all'interessato e al suo difensore.».