Sentenza 2 luglio 2013
Massime • 1
Le dichiarazioni rese da persona raggiunta da indizi di colpevolezza nel corso dell'esame, e non ancora posta in condizione di esercitare i diritti della difesa, non possono essere utilizzate contro di lei, ma possono esserlo nei confronti di terzi. (Fattispecie relativa ad un delitto di corruzione in cui la S.C. ha ritenuto corretta la escussione di un privato, escussione poi interrotta ai sensi dell'art. 63, comma primo, cod. proc. pen., dopo che il dichiarante aveva iniziato ad ammettere l'esistenza di un accordo corruttivo con il pubblico ufficiale).
Commentario • 1
- 1. Art. 63 c.p.p. Dichiarazioni indiziantihttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/07/2013, n. 29535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29535 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 02/07/2013
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. IPPOLITO RA - Consigliere - N. 1227
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. APRILE Ercole - rel. Consigliere - N. 13450/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. OV VI, nato ad [...] il [...];
2. PP IN, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 06/12/2012 della Corte di appello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Aprile Ercole;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Stabile Carmine, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorsi;
udito per l'imputato OV l'avv. Corsiero Mario, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Napoli confermava la pronuncia di primo grado del 03/02/2011 con la quale il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli aveva condannato, all'esito di giudizio abbreviato, VI OV e PP IN in relazione al delitto di cui agli artt. 110, 56, 319 e 321 c.p., per avere il primo come agente della polizia penitenziaria in servizio nei carcere di Napoli Secondigliano ed il secondo come detenuto in quell'istituto, avviato, tra 11 luglio ed 11 settembre del 2009, una trattativa finalizzata a far ottenere all'PP. In violazione delle disposizioni carcerarle, un telefono cellulare previa corresponsione di una somma di denaro compresa tra i 1.000 ed i 2.000 Euro, e cosi compiuto atti idonei e diretti in modo non equivoco a far compiere allo OV un atto contrario ai doveri dell'ufficio, evento non verificatosi in ragione del mancato raggiungimento dell'accordo corruttivo (capo A) dell'imputazione); lo OV anche in relazione al reato di cui agli artt. 110, 319 e 321 c.p., per avere, nello stesso periodo e con la medesima qualità, accettato di far pervenire a RA CI, all'epoca recluso in quell'istituto, confezioni di profumo, lamette, deodoranti, orologi, sigarette ed altro, atto contrario ai suoi doveri di ufficio, previa corresponsione da parte del fratello del detenuto, CI IS, della somma di denaro di 150 euro e di due stecche di sigarette.
Rilevava la Corte di appello come la colpevolezza dei due imputati fosse stata provata dalle emergenze acquisite nel corso delle indagini e, in specie, dal contenuto delle intercettazioni telefoniche ed ambientali, dalle dichiarazioni e dal riconoscimento fotografico effettuato LLPP, dalle dichiarazioni rese da IS CI, nonché dai risultati delle attività di indagine compiute dalla polizia giudiziaria;
e come le pene irrogate dal primo giudice fossero adeguate rispetto alla gravità delle condotte accertate.
Avverso tale sentenza hanno presentato ricorso entrambi gli imputati.
2. L'PP, con atto sottoscritto dal suo difensore avv. Dello Iacono Domenico, ha dedotto i seguenti due motivi.
2.1. Violazione di legge, in relazione all'art. 62 bis c.p., per non avere la Corte di appello riconosciuto le attenuanti generiche nella massima espansione possibile.
2.2. Vizio di motivazione, in relazione alla L. n. 689 del 1981, art.53, per avere la Corte territoriale omesso di motivare in ordine alla richiesta, formulata con l'atto di appello, di sostituzione della pena detentiva irrogata con la sanzione sostitutiva della pena pecuniaria o con quella della libertà controllata.
3, Lo OV, con atto sottoscritto dal suo difensore avv. Corsiero Mario, ha dedotto i seguenti due motivi.
3.1. Vizio di motivazione, per mancanza o contraddittorietà, per avere la Corte distrettuale confermato la condanna dell'imputato in relazione al reato contestatogli al capo A), benché le dichiarazioni accusatorie rese dal coimputato PP, peraltro scarsamente attendibile sotto l'aspetto soggettivo in quanto provenienti da persona adusa alle millanterie, rimaste priva di adeguati riscontri, non avendo il predetto mai fatto riferimento alla barba che lo OV aveva all'epoca dei fatti ed avendo richiamato un difetto alla bocca che l'accusato non aveva;
avendo lo stesso riferito di un periodo di servizio dello OV presso un carcere di Milano, circostanza non vera, ed avendo parlato della disponibilità da parte dell'agente di una auto Opel, anch'esso dettaglio non corrispondente alla verità.
3.2. Violazione di legge e vizio di motivazione, per mancanza o contraddittorietà, per avere la Corte napoletana confermato la condanna dell'imputato in relazione al reato contestatogli al capo B), nonostante lo OV fosse stato fermato dagli ufficiali di polizia giudiziaria mentre stava entrando nel carcere di Secondlgliano con una busta diversa da quella che gli aveva consegnato il CI e che l'Imputato, nella medesima occasione, era stato trovato con una somma di denaro pari a quella poco prima prelevata in banca;
e, comunque, valorizzando le dichiarazioni accusatorie di IS CI, inutilizzabili perché da questi rese senza le garanzie difensive nel momento in cui erano già emersi elementi di reità a suo carico.
4. Ritiene la Corte che il ricorso dell'PP sia inammissibile.
4.1. Il primo motivo del ricorso dell'PP è inammissibile perché generico.
Nella giurisprudenza di legittimità si è avuto modo ripetutamente di chiarire che il requisito della specificità dei motivi implica non soltanto l'onere di dedurre le censure che la parte intenda muovere In relazione ad uno o più punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base delle censure medesime, al fine di consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (così, tra le tante, Sez. 3^, n. 5020 del 17/12/2009, Valentini, Rv. 245907, Sez. 4^, n. 24054 del 01/04/2004, Distante, Rv. 228586; Sez. 2^, n. 8803 del 08/07/1999, Albanese, Rv. 214249).
Nel caso di specie il ricorrente si è limitato ad enunciare, in forma molto Indeterminata, il dissenso rispetto alle vantazioni compiute dalla Corte territoriale, senza specificare gli aspetti di criticità di passaggi giustificativi della decisione, cioè omettendo di confrontarsi realmente con la motivazione della sentenza gravata: pronuncia nella quale erano state analiticamente indicate le ragioni, connesse essenzialmente alla rilevante gravità obiettiva delle condotte accertate, che erano risultate ostative alla scelta di un trattamento sanzionatolo di maggior favore nei confronti dell'appellante (v. pag. 7 sent. impugn.).
4.2. Il secondo motivo del ricorso dell'PP è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello di Napoli motivatamente disatteso la richiesta difensiva di sostituzione della pena detentiva irrogata con quella della libertà controllata (l'unica astrattamente possibile, non essendo sostituibile con quella pecunia ria la pena detentiva superiore a sei mesi), chiarendo che i gravi precedenti penali di cui l'imputato era gravato rendevano inidonea alla sua funzione una pena diversa da quella detentiva, non potendosi neppure esprimere un giudizio prognostico favorevole circa il rispetto, da parte del prevenuto, delle prescrizioni che sarebbero state eventualmente fissate con quella sanzione sostitutiva (v. pag. B sent. impugn.).
5. Il ricorso di VI OV va rigettato.
5.1. Il primo ed il secondo motivo del ricorso dello OV, nella parte in cui sono stati denunciati altrettanti vizi di motivazione, sono inammissibili perché presentati per fare valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge.
Il ricorrente solo formalmente ha indicato, come motivi della sua impugnazione, i vizi della carenza o della contraddittorietà della motivazione della decisione gravata, ma non ha, invero, prospettato alcuna reale contraddizione logica, intesa come implausibilità delle premesse dell'argomentazione, irrazionalità delle regole di inferenza, ovvero manifesto ed insanabile contrasto tra quelle premesse e le conclusioni;
ne' essendo stata lamentata una incompleta descrizione degli elementi di prova rilevanti per la decisione, intesa come incompletezza dei dati informativi desumibili dalle carte del procedimento.
Il ricorrente, infatti, si è limitato a criticare il significato che la Corte di appello di Napoli aveva dato al contenuto delle emergenze acquisite durante l'istruttoria dibattimentale di primo grado: il ricorso, cioè, lungi dal proporre un "travisamento delle prove", vale a dire una incompatibilità tra l'apparato motivazionale del provvedimento impugnato ed il contenuto degli atti del procedimento, tale da disarticolare la coerenza logica dell'intera motivazione, è stato presentato per sostenere, in pratica, una ipotesi di "travisamento dei fatti" oggetto di analisi, sollecitando un'inammissibile rivalutazione dell'intero materiale d'indagine, rispetto al quale è stata proposta dalla difesa una spiegazione alternativa alla semantica privilegiata dalla Corte territoriale nell'ambito di un sistema motivazionale logicamente completo ed esauriente. Motivazione, quella contenuta nella sentenza impugnata, che possiede una stringente capacità persuasiva, nella quale non sono riconoscibili vizi di manifesta illogicità, avendo la Corte campana chiarito:
- con riferimento al primo episodio di tentata corruzione propria, come la responsabilità del pubblico ufficiale fosse stata dimostrata dal contenuto delle missive che l'PP aveva Inviato ai suoi familiari (nelle quali si era fatto palesemente riferimento ad una possibile intesa con un agente di polizia penitenziaria affinché questi facesse entrare nel carcere e consegnasse all'PP un cellulare); dal tenore di una intercettazione ambientale registrata durante un colloquio tra l'PP ed i suoi familiari (nel corso del quale il primo aveva parlato di quell'agente come di una persona bisognevole continuamente di denaro, tifoso della squadra della Sampdoria, originarlo di Acerra, elementi esattamente riferibili all'odierno ricorrente, che In quel periodo effettivamente prestava servizio nella sezione dove il coimputato era recluso: essendo irrilevante che in precedenza l'PP non avesse riferito il particolare della barba, che avesse parlato di uno strano movimento della bocca, dettaglio, pur non riscontrato in seguito, sostanzialmente trascurabile nell'economia probatoria, ed avesse fatto menzione di un periodo di servizio dell'agente in un carcere di Milano, trattandosi di notizia che lo OV poteva avergli dato falsamente); dalle dichiarazioni rese LLPP (il quale aveva riconosciuto nella foto dello OV l'agente con il quale vi era stata quella trattativa, non portata a termine per i timori manifestati dai suoi familiari); dalle intercettazioni telefoniche effettuate sull'utenza dell'imputato (che avevano confermato che lo OV, in quel periodo, aveva manifestato la necessità di denaro); nonché dalle accertata circostanza, in relazione all'altro episodio delittuoso, della disponibilità dello OV di far entrare clandestinamente in carcere beni vari destinati ai detenuti ivi presenti;
- e, con riferimento al secondo episodio di corruzione propria consumata, come la colpevolezza dello OV fosse stata provata dal contenuto delle intercettazioni telefoniche (che avevano confermato come il prevenuto fosse in contatto ed avesse fissato un appuntamento con CI IS, fratello di altro detenuto all'epoca recluso nella sezione dell'istituto dove egli prestava servizio); dagli esiti della operazione di polizia giudiziaria che aveva permesso di osservare l'incontro tra i due predetti all'interno di un'area di servizio (durante il quale gli agenti avevano notato che il CI aveva consegnato all'agente una busta, all'interno della quale erano state poi trovate confezioni di profumi, sigarette, orologi ed altro, chiaramente destinate ad un detenuto, anche considerato che il ricorrente non era stato in grado di spiegare il contenuto delle "frasi amorevoli" contenute in quelle confezioni);
nonché dalle dichiarazioni rese da IS CI, il quale aveva riconosciuto l'esistenza di quell'accordo corruttivo, ammettendo di avere consegnato all'agente, come corrispettivo, 150 euro, somma che ben era conciliabile con il maggiore importo che lo OV aveva prelevato in banca, verosimilmente speso in parte, e poi ritrovatogli Indosso al lomento dell'intervento della polizia giudiziaria (v. pagg.
3-7 sent. impugn.).
5.2. Il secondo motivo del ricorso presentato nell'interesse dello OV - nella parte in cui è stata lamentata a fini di prova la valorizzazione di un atto, il verbale delle dichiarazioni rese da CI IS, asseritamele inutilizzabile ai sensi dell'art. 63 c.p.p., comma 2, - è infondato, avendo la Corte territoriale, nel replicare all'analoga doglianza a suo tempo formulata con l'appello, spiegato, con motivazione congrua e logicamente ineccepibile, dunque non censurabile in sede di legittimità (In questo senso si veda Sez. 6^, n. 4987 del 28/01/2010, Manca, Rv. 246091), che IS CI era stato sentito dagli agenti di polizia giudiziaria che stavano ancora investigando sul diverso episodio di tentata corruzione riguardante l'PP e che, nel contesto delle operazioni di Intercettazione, si erano "imbattuti" in una conversazione telefonica durante la quale il CI e lo OV avevano fissato un appuntamento "sospetto", incontro nel corso del quale, poi, era stata constatata solamente la consegna dì una busta dai privato al pubblico ufficiale: obiettivamente troppo poco per poter sostenere che, in quel momento, esistessero già indizi di reità a carico del CI, il quale, perciò, era stato correttamente sentito dagli Inquirenti come mera persona informata dei fatti, con successiva interruzione del suo ascolto, a norma dell'art. 63 c.p.p., comma 1, allorquando aveva iniziato a fare della ammissioni in ordine all'esistenza di un accordo corruttivo ed erano, perciò, emersi palesi elementi di prova a suo carico. Si trattava, dunque, di un verbale che, nella parte riguardante dichiarazioni rese precedentemente alla interruzione della escussione, non sarebbe stato utilizzabile contro li CI, ma non anche nei confronti dello OV, giusta la statuizione contenuta nell'inciso finale di tale art. 63, comma 1: tanto in conformità al consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità per il quale, in tema di dichiarazioni indizianti, le dichiarazioni rese da persona raggiunta da indizi di colpevolezza nel corso dell'esame, e non ancora posta in condizioni di esercitare i diritti della difesa, se non possono essere utilizzate contro di lei, ben possono esserlo nei confronti di terzi (così, tra le diverse, Sez. 1^, Sentenza n. 11077 del 07/10/1997, Bonavota, Rv. 209162; Sez. 6^, n. 1837 del 06/05/1996, Limone, Rv, 205770; Sez. 6^, n. 10775 del 20/06/1994, P.M. e Bruzzaniti ed altri, Rv. 200171).
6. Al rigetto del ricorso dello OV consegue, a norma dell'art.616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento in favore dell'erario delle spese del presente procedimento. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso dell'PP consegue, a norma dello stesso art. 616 c.p.p., la condanna dei prevenuto al pagamento in favore dell'erario delle spese del presente procedimento e ciascuno al pagamento in favore della cassa delle ammende di una somma che si stima equo fissare nell'importo indicato nel dispositivo che segue.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso di OV VI. Dichiara inammissibile il ricorso di PP IN. Condanna ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e l'PP anche al pagamento della somma di Euro 1.000,00 alla cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 2 luglio 2013.
Depositato in Cancelleria il 10 luglio 2013