Sentenza 24 settembre 2015
Massime • 1
Le dichiarazioni rese da persona raggiunta da indizi di colpevolezza nel corso dell'assunzione di sommarie informazioni testimoniali e non ancora posta in condizione di esercitare i diritti della difesa, non possono essere utilizzate contro questa, ma possono esserlo nei confronti dei terzi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 24/09/2015, n. 43338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43338 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2015 |
Testo completo
43338/ 1 5 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO 14 DEL 24/09/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente - SENTENZA FRANCO FIANDANESE Dott. N. H21 Dott. MARGHERITA TADDEI - Consigliere - Dott. MARCO MARIA ALMA - Consigliere -REGISTRO GENERALE N. 27189/2015 ROBERTO MARIA CARRELLI PALOMBI DI Dott. - Consigliere - MONTRONE - Rel. Dott. SANDRA RECCHIONE Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FARANDA GIANLUCA N. IL 30/05/1981 avverso l'ordinanza n. 149/2015 TRIB. LIBERTA' di CATANIA, del 13/03/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANDRA RECCHIONE;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. S. Gield wille con ruso du con eluole for l'en cle in вінштата шейе elle ездешке caveler e get vel resso гдето Udit i difensor Avv.; RITENUTO IN FATTO 1. Il tribunale di Catania confermava l'ordinanza applicativa della misura degli arresti domiciliari a RA NL, indagato per i reati di associazione a delinquere ed una serie di truffe continuate.
2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'indagato che deduceva:
2.1. violazione dell'art. 350 comma 3 cod. proc. pen. Si deduceva che le dichiarazioni rese dagli indagati erano inutilizzabili in quanto assunte quando erano già emersi nei loro confronti indizi di reità deducibili da una "pregressa" (e non "contestuale" come ritenuto dal Tribunale) acquisizione documentale;
2.2. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla valutazione del quadro indiziario relativo alla associazione. Si deduceva che gli elementi raccolti non consentivano l'inquadramento dei fatti nella fattispecie associativa, ma piuttosto potevano essere posti alla base di una contestazione di concorso nei reati-fine. La assenza di un programma criminoso, la occasionalità dei contributi e la tipologia delle condotte emerse sarebbero incompatibili con il reato associativo, per la contestazione del quale non sarebbe sufficiente neanche la ripartizione dei ruoli e la predisposizione dei mezzi essendo necessario rinvenire un "accordo" e la sua concreta estrinsecazione. La parallela contestazione del reato associativo peraltro, nel caso di conferma dell'inquadramento prescelto integrerebbe una violazione del principio del ne bis in idem .
2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla attribuzione della condotta di partecipazione alla associazione a NL RA. Si deduceva che il passaggio della motivazione che riteneva che il RA partecipasse alla associazione per un "tornaconto personale" era incompatibile con la contestazione di partecipazione alla associazione, sicchè si sarebbe in presenza di una illogicità manifesta. Inoltre gli elementi indicati a sostegno della contestazione associativa sarebbero limitati alla riproposizione di quelli indicati a sostegno del reato fine descritto al capo b) e la dimostrazione della partecipazione sarebbe offerta con motivazione apodittica.
2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla indicazione delle esigenze cautelari. Si deduceva che l'obiettivo di evitare i contatti tra l'indagato e i presunti sodali posto alla base della rilevazione dell'esigenza di impedire l'inquinamento delle prove è in contrasto con il diritto al silenzio ed il principio del nemo tenetur se detegere. Inoltre: si deduceva che non vi erano elementi 2 per ritenere che l'indagato avesse insistito nella perpetrazione degli illeciti fino ad epoca recente e che tale evenienza non poteva dunque essere presa in considerazione per il riconoscimento delle esigenze cautelari;
si evidenziava inoltre come la stabilità della prova (di natura prevalentemente documentale) fosse assicurata dai vincoli reali imposti. Con riguardo al pericolo di reiterazione si deduceva che la cessazione della società attraverso la quale i reati erano stati consumati rassicurava circa il pericolo di reiterazione la cui inesistenza troverebbe conferma anche nella incensuratezza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato.
2. Il motivo che deduce l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da coindagati in assenza delle garanzie difensive è infondato. La Corte di legittimità si è più volte pronunciata nel senso, condiviso dal collegio, secondo cui le dichiarazioni della persona che fin dall'inizio avrebbe dovuto essere sentita nella qualità di indagata sono inutilizzabili "erga omnes" e la verifica della sussistenza di tale qualità va condotta non secondo un criterio formale (esistenza di "notizia criminis", iscrizione nel registro degli indagati), ma secondo il criterio sostanziale della qualità oggettivamente attribuibile al soggetto in base alla situazione esistente nel momento in cui le dichiarazioni sono state rese (Cass. sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Rv. 243417, Cass. sez. 6, 20 maggio 1998, dep. 15 giugno 1998, n. 7181; Sez. 4, 10 dicembre 2004, dep. 6 febbraio 2004, n. 4867). Tale approdo interpretativo valorizza la eventuale emersione di elementi modificare lo statuto della prova indiziari a carico del dichiarante capaci di dichiarativa ad esso riferibile. La Corte di cassazione nella sua composizione più autorevole ha chiarito che quanto al tipo e alla consistenza degli elementi apprezzabili dal giudice al fine di verificare l'effettivo status del dichiarante, devono ritenersi rilevanti i soli indizi non equivoci di reità, sussistenti già prima dell'escussione del soggetto e conosciuti dall'autorità procedente (in tal senso, oltre a Sez. Unite, 23 aprile 2009, n. 23868, Fruci, vedi anche Sez. V, 15 maggio 2009, n. 24953, Costa ed altri;
Sez. Unite, 22 febbraio 2007, n. 21832, Morea;
Sez. II, 2 ottobre 2008, n. 39380, Galletta;
Sez. V, 5 dicembre 2001, n. 305/02, La Placa) [...] L'originaria esistenza di gravi indizi di reità, inoltre, non può automaticamente farsi derivare dal solo fatto che i dichiaranti risultino essere stati in qualche modo coinvolti in vicende potenzialmente suscettibili di dar luogo alla formulazione di addebiti penali a loro carico, occorrendo invece che tali vicende, per come percepite dall'autorità inquirente, presentino connotazioni tali da non poter formare oggetto di ulteriori indagini se non postulando necessariamente l'esistenza di responsabilità penali a carico di tutti i soggetti coinvolti o di taluni di essi (così Cass., Sez. I: 27 febbraio 2002, n. 8099, Pascali;
25 gennaio 2008, n. 4060, Sommer ed altri)». In assenza di indici formali, come l'iscrizione, cui ancorare la definizione dello statuto di prova testimoniale da riferire al dichiarante diventa centrale la valutazione delle emergenze processuali eventualmente indicative del coinvolgimento nel fatto per cui si procede di chi dichiara. Tale delibazione, tuttavia, è pienamente ascrivibile alle valutazioni di merito e deve essere resa fruibile con motivazione che dia conto delle valutazioni effettuate che devono presentarsi logiche e coerenti con le emergenze processuali. Il collegio condivide, sul punto, quanto affermato dalla Corte di cassazione a sezioni unite secondo cui «in tema di prova dichiarativa, allorché venga in rilievo la veste che può assumere il dichiarante, spetta al giudice il potere di verificare in termini sostanziali, e quindi al di là del riscontro di indici formali, come l'eventuale già intervenuta iscrizione nominativa nel registro delle notizie di reato, l'attribuibilità allo stesso della qualità di indagato nel momento in cui le dichiarazioni stesse vengano rese, e il relativo accertamento si sottrae, se congruamente motivato, al sindacato di legittimità» (Cass. sez. un. 15208 del 25/02/2010, Rv. 246584). La valutazione della qualifica di indagato si inquadra pacificamente nell'area delle valutazioni di merito come indicato dalle sezioni unite più volte richiamate che hanno chiarito che «resta fermo, comunque, che la questione relativa alla sussistenza ab initio di indizi di reità a carico dell'interessato costituisce accertamento in punto di fatto che, in caso di congrua motivazione da parte del giudice di merito, è sottratto al sindacato di legittimità» (Cass. sez. un. 15208 del 25/02/2010, Rv. 246584; Cass. Sez. III, 30 settembre 2003, n. 43135, Marciante e altri).
2.2. Può dunque affermarsi il principio di diritto secondo cui, in assenza di iscrizione nel registro delle notizie di reato la valutazione della posizione processuale del dichiarante e la attribuzione del relativo statuto rappresentano un valutazione di merito, che se offerta con motivazione logica ed aderente alle emergenze processuali, si sottrae al sindacato di legittimità. Inoltre il collegio condivide l'orientamento giurisprudenziale secondo cui le dichiarazioni rese da persona raggiunta da indizi di colpevolezza nel corso dell'esame, e non ancora posta in condizione di esercitare i diritti della difesa, non possono essere utilizzate contro di lei, ma possono esserlo nei confronti di terzi (Cass. sez. 6, n. 29535 del 02/07/2013 Rv. 256151). 4 2.3. Nel caso di specie il tribunale evidenziava che «le dichiarazioni erano state acquisite indistintamente da tutti i soggetti che avevano presentato per le campagne 2010,2011, 2012 domande per ottenere i contributi per l'agricoltura presso i CAA attenzionati nel corso delle indagini quando tuttavia ancora non erano stati esitati i complessi accertamenti documentali espletati su tali pratiche (che hanno poi consentito di appurare la falsità della documentazione e delle autocertificazioni prodotte)». Il collegio di merito chiarisce, dunque, che all'atto della acquisizione delle dichiarazioni non vi erano elementi per ritenere che i dichiaranti fossero coinvolti nei fatti, dato che la documentazione acquisita non era stata ancora compiutamente analizzata: si tratta di una valutazione di merito priva di fratture logiche, aderente alle emergenze processuali e rispettosa delle indicazioni ermeneutiche fornite dalla Corte di legittimità che si sottrae al sindacato della Cassazione.
3. Infondato è anche il motivo che contesta l'inquadramento delle condotte contestate al RA nella fattispecie associativa.
3.1.Il collegio condivide la giurisprudenza secondo cui il "discrimen" tra reato associativo e concorso di persone nel reato continuato risiede nel fatto che in quest'ultimo l'accordo criminoso è occasionale e limitato, in quanto diretto soltanto alla commissione di più reati determinati, ispirati da un unico disegno che li prevede tutti (Cass. sez. 6, n. 36131 del 13/05/2014, Rv. 260292) Nel caso di specie gli elementi posti a sostegno della valutazione della esistenza di gravi indizi del reato associative in capo al RA sono tutti indicativi della stabilità del rapporto dell'indagato con gli altri membri del sodalizio. Il collegio di merito osserva infatti che «le singole condotte perpetrate, per il loro numero ed esecuzione secondo una schema ben collaudato, con il costante e consapevole apporto di più soggetti, fuoriescono dal mero ed occasionale concorso degli indagati in singoli reati (con la realizzazione dei quali si esaurisce l'accordo criminoso), per assumere rilevanza nell'ambito di un più vaso progamma a delinquere, con la permanenza di un vincolo associativo tra i partecipanti, anche indipendentemente e al di fuori dell'effettiva commissione dei singoli reati programmati, con la piena consapevolezza da parte dei soggetti coinvolti di fare parte di una organizzazione stabile e durevole» (pagg 10 e 11 dell'ordinanza impugnata). Evidentemente le condotte attribuite al RA non sono state ritenute inquadrabili in un contributo "occasionale" fornito per la consumazione dei reati fine, ma piuttosto in una disponibilità stabile e "strutturale" rispetto alla compagine associativa. Si tratta di una valutazione di merito non manifestamente illogica, aderente alle emergenze processuali e coerente con le S indicazioni ermeneutiche offerte dalla Corte di legittimità, che non merita alcuna censura.
3.2. Quanto alla asserita violazione de principio del ne bis in idem, la doglianza è inammissibile in quanto non specifica. In particolare: non è stato chiarito il profilo contestato né in ordine alla dimensione fattuale, né a quella temporale del fatto per cui si procede. Tale carenza rende il relativo motivo generico e, dunque, manifestamente infondato.
4. Il motivo che denuncia la illogicità della motivazione nella parte in cui individua un "tornaconto personale" dell'indagato che nella prospettiva del ricorrente sarebbe incompatibile con una (deve ritenersi) "altruistica" attività di partecipazione all'illecito sodalizio è manifestamente infondato. E' infatti pacifico che l'adesione a qualunque sodalizio diretto alla produzione di profitti (leciti o meno) sia generata dalla volontà di perseguire un utile personale.
5. infondato è il motivo che assume la carenza di una motivazione in ordine all'associazione "autonoma” rispetto a quella offerta per la valutazione del quadro indiziario relativo ai reati-fine. Il collegio territoriale contrariamente a quanto dedotto ha effettuato (ed osteso in motivazione) specifiche valutazioni in ordine all'esistenza del reato associativo (in parte letteralmente richiamate supra nel § 3.1.).
5. Infondati sono i rilievi mossi alla parte della ordinanza che riconosce l'esistenza delle esigenze cautelari.
5.1. con riguardo alle censure dirette verso il riconoscimento dell'esistenza del pericolo di inquinamento della prova il collegio ribadisce che l'esigenza di salvaguardare da inquinamento l'acquisizione e la genuinità della prova non si esaurisce con la chiusura delle indagini preliminari o con la conclusione del giudizio di primo grado. Si è ritenuto infatti che nel procedimento penale la prova conosce le fasi della individuazione e dell'acquisizione delle sue fonti, quella della vera e propria formazione, poi dell'avanzamento e infine della conservazione, e che ostacoli al corretto evolversi di questo processo formativo e conservativo possono evidentemente insorgere in ciascuno di questi momenti, sicché il potere coercitivo attribuito al giudice, con la possibilità dell'imposizione delle misure cautelari nella loro funzione di tutela di esigenze di tipo probatorio, si estende lungo tutto l'arco del processo di merito, compreso quello di appello, ove la prova può attraversare l'ulteriore fase della rinnovazione (Cass. sez 2, n. 3900 del 12/06/1997, Rv. 209019) Né incide su tale approdo ermeneutico la rilevata esistenza del diritto al silenzio dei coindagati. L'argomento non è pertinente in quanto la facoltà dichiarativa ad essi spettante deve comunque essere garantita da possibili condizionamenti, specialmente nella fase processuale decisiva della formazione della prova in dibattimento.
5.2. Con riguardo alle censure mosse alla parte dell'ordinanza che riconosce anche il pericolo di reiterazione che sarebbe scongiurato dalla cessazione della attività della società attraverso la quale i reati sarebbero stati commessi, il collegio ribadisce che il pericolo di reiterazione non va commisurato alle identiche condizioni del reato per cui si procede ma deve essere prognosticato in relazione a fatti analoghi. Non rileva, pertanto, il fatto che la società attraverso la quale i reati sono stati consumati non sia più operativa essendo tale dato indifferente rispetto alla prognosi di reiterazione di fatti analoghi, ma non identici.
5.3. Quanto alla dedotta incensuratezza del RA: si tratta di un attributo dell'indagato al quale non si può attribuire alcuna esclusiva efficacia dimostrativa in ordine alla possibile prognosi positiva in ordine ai futuri comportamenti illeciti. Il mancato accertamento dei comportamenti delittuosi pregressi è un dato neutro se letto in modo isolato che può acquistare rilevanza solo se messo in relazione ad altri eventuali indicatori. Nel caso di specie il collegio di merito con valutazione incensurabile in sede di legittimità riteneva concreto ed attuale il pericolo rilevato.
6. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi ai sensi dell'articolo 94, comma 1 ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato si trova ristretto, perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo 94.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso in Roma, 11:20 gennaio 2014 f Manda alla cancelleria per git adempimenti di cui all'art. 94 disp att. cod. proc pen. Cosi deciso in Roma il 24 settembre 2015 Il Presidente L'estensore Sandra Recchione Franco Fiandanese J e exclus% franco fiandary DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 27 OTT. 2015 IL 7 Cancelliera CANCELLERE Claudia Pianelli O N E