Sentenza 25 settembre 2013
Massime • 1
A seguito di annullamento per vizio di motivazione, il giudice di rinvio è vincolato dal divieto di fondare la nuova decisione sugli stessi argomenti ritenuti illogici o carenti dalla Corte di cassazione, ma resta libero di pervenire, sulla scorta di argomentazioni diverse da quelle censurate in sede di legittimità ovvero integrando e completando quelle già svolte, allo stesso risultato decisorio della pronuncia annullata poiché egli conserva gli stessi poteri che gli competevano originariamente quale giudice di merito relativamente all'individuazione ed alla valutazione dei dati processuali, nell'ambito del capo della sentenza colpito da annullamento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 25/09/2013, n. 47060 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47060 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CARMENINI Secondo Libero - Presidente - del 25/09/2013
Dott. IANNELLI Enzo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Domenico - Consigliere - N. 1851
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere - N. 14127/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ZO OL;
avverso l'ordinanza n. 3/2013 TRIB. LIBERTÀ di PISTOIA, del 26/02/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. IANNELLI ENZO;
Letti gli atti, la sentenza impugnata, il ricorso;
Udita la relazione del cons. Dott. IANNELLI Enzo;
Udite le conclusioni del S. Procuratore generale, Dott. GIALANELLA Antonio, per il rigetto del ricorso;
Udite le conclusioni dei difensori dell'imputato, avv.ti ROCCA Alberto e MAZZONE Sergio, che ne hanno chiesto invece l'accoglimento.
OSSERVA
1- ZO PA, indagato tra l'altro per il delitto di corruzione continuata, ricorre per cassazione avverso 1' ordinanza del tribunale di Pistoia, datata 26.2/11.3.2013che , in sede di riesame e di rinvio della corte di Cassazione -. Sez. 6^, 27/28.1.2013 -, ribadiva la pregressa sua ordinanza dell'17.7.2012, di conferma del pregresso decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente emesso in data 2.7.2012 dal gip presso il predetto tribunale.
2- In breve il fatto, le considerazioni del giudice di legittimità, il ragionamento del giudice del rinvio: l'adottato sequestro preventivo di un immobile sito in Pistoia fino all'ammontare di Euro 153.320 rinveniva, ad avviso del gip, la sua giustificazione perché la somma così determinata equivaleva al prezzo della corruzione posta in essere dal NI, ingegnere capo e responsabile dell'area di pianificazione strategica e dell'area della Provincia di Pistoia e componente della commissione di gara per l'aggiudicazione di lavori pubblici afferenti alla riduzione di rischio idrogeologico sul versante a valle della Pieve della SS. Annunziata nel Comune di Piteglio, nonché al nodo di interscambio gomma - rotaia nel Comune di Pescia, e quantificato al 2% del valore complessivo dei relativi appalto. La prima ordinanza del riesame della misura cautelare era annullata dalla Corte di Cassazione, fermi restando gli indizi deponenti per la commissione di un atto contrario ai doveri di ufficio, per aver i giudici di merito desunto il versamento di un prezzo per l'atto amministrativo, e nella entità come determinata, in base alla considerazione che analoga percentuale era stata pretesa da altro indagato, svolgente altra funzione, mentre alcun riferimento era dato riscontrare neh" ordinanza allora impugnata " ai fini della individuazione del prezzo concretamente conseguito quale frutto delle contestate corruzioni". I giudici del rinvio, peraltro, ribadiscono la correttezza del già deciso, rilevando che al NI è stato anche contestato il delitto di associazione a delinquere, di cui era soggetto responsabile anche altro funzionario pubblico, tale TI MA, che pretendeva ed otteneva quale prezzo della corruzione il 3% del valore complessivo degli appalti illegittimamente assegnati, rilevando ancora che il NI era il gestore di fatto della società di consulenza tecnica, solo formalmente intestata al figlio, che annoverava tra i clienti le società di numerosi imprenditori responsabili, a livello indiziario, di condotte corruttive, anche se a vantaggio di altri pubblici ufficiali nell'ambito delle gare di appalto, tra le altre quelle stesse oggetto delle contestazioni de quibus.
Sotto questo profilo ritenevano i giudici di merito che il reato si configurava per il contributo che nell'ambito delle stesse gare, il NI avrebbe dato per l'acquisizione di utilità a favore degli altri pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio coinvolti nelle stesse gare sia pure con diversità di compiti e di funzioni.
3- La ragione di doglianza del ricorso si coagula nella denuncia di violazione dell'art. 627 c.p.p., comma 3 ter: il giudice del rinvio non avrebbe assolto all'onere indicato dalla corte di legittimità, quello di motivare se possibile sulla dazione di denaro direttamente versato a favore del ricorrente, nulla rilevando il riferimento alle utilità versate, in occasione di altre gare o nelle stesse gare in cui era coinvolto il NI, ad altre persone.
4 - Il ricorso non può essere accolto perché non fondato. Va premesso che a seguito di annullamento per vizio di motivazione, il giudice di rinvio è vincolato dal divieto di fondare la nuova decisione sugli stessi argomenti ritenuti illogici o carenti dalla Corte di cassazione, ma resta libero di pervenire, sulla scorta di argomentazioni diverse da quelle censurate in sede di legittimità ovvero integrando e completando quelle già svolte, allo stesso risultato decisorio della pronuncia annullata. Ciò in quanto spetta esclusivamente al giudice di merito il compito di ricostruire i dati di fatto risultanti dalle emergenze processuali e di apprezzare il significato e il valore delle relative fonti di prova, senza essere condizionato da valutazioni in fatto eventualmente sfuggite al giudice di legittimità nelle proprie argomentazioni, essendo diversi i piani su cui operano le rispettive valutazioni e non essendo compito della Corte di cassazione di sovrapporre il proprio convincimento a quello del giudice di merito in ordine a tali aspetti.
Del resto, ove la Suprema Corte soffermi eventualmente la sua attenzione su alcuni particolari aspetti da cui emerga la carenza o la contraddittorietà della motivazione, ciò non comporta che il giudice di rinvio sia investito del nuovo giudizio sui soli punti specificati, poiché egli conserva gli stessi poteri che gli competevano originariamente quale giudice di merito relativamente all'individuazione ed alla valutazione dei dati processuali, nell'ambito del capo della sentenza colpito da annullamento.(in termini, Sez. 4^, 21.6/10.8.2005, Poggi, Rv. 232019; Sez. 5^, 17.1/14.2.2005, Nuzzo e a., Rv 230744). Ora nel caso di specie l'annullamento con rinvio era stato giustificato da una ragione precisa: non si era motivato ed occorreva invece motivare sulla utilità e sulla sua quantificazione, versata direttamente al NI.
Ed i secondi giudici di merito hanno tratto la loro convinzione della utilità acquisita dal NI dal fatto che utilità erano state versate ai concorrenti del predetto in occasione delle gare in cui il predetto era stato coinvolto e nel contesto di una associazione a delinquere caratterizzata dalla partecipazione ad essa del NI. Sul punto poi specifico, oggetto dell'annullamento - la carenza di fumus in relazione alla percentuale del prezzo della corruzione - deve rilevarsi che i giudici del rinvio si soffermano diffusamente elencando una serie di circostanze tutte deponenti, sul piano dei valori di probabilità propri di questa fase, per la corresponsione di una percentuale del valore dell'appalto - quale pezzo della corruzione - corrispondente se non superiore al 2%: contatti dell'imputato con gli appaltatori che si aggiudicavano illecitamente le gare, partecipazione dell' indagato alla associazione a delinquere finalizzata per l'appunto ad atti di corruzione, emersione, a fronte di non equivoche intercettazioni telefoniche, della percentuale riscossa dal principale funzionario pubblico coinvolto negli atti di corruzione, tale TI, contatti qualificati con gli imprenditori corruttori tramite consulenze affidate da questi alla società CMA, di cui l'indagato era gestore di fatto e beneficiario quindi dei correlativi corrispettivi potenzialmente comprensivi dei profitti della parallela attività di corruzione.
Ad abundantiam vi è anche da aggiungere che l'indagato è divenuto nelle more imputato in seguito al suo rinvio a giudizio per i fatti in relazione ai quali è stata disposta la misura cautelare reale per equivalente.
Con la conseguenza che a rigore non sarebbe proponibile in sede di riesame del provvedimento che dispone il sequestro preventivo la questione relativa alla sussistenza del "fumus commissi delicti", stante l'ontologica diversità e, quindi, la non omologabilità delle regole relative alle misure cautelari personali con quelle riguardanti le misure cautelari reali (Corte cost. n. 71 del 1996;
Cass. Sez. 5^ 17.4/23.7.2009, Cecchi Gori, Rv.244476).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 25 settembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2013