Cass. pen., sez. II, sentenza 25/09/2013, n. 47060
CASS
Sentenza 25 settembre 2013

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A seguito di annullamento per vizio di motivazione, il giudice di rinvio è vincolato dal divieto di fondare la nuova decisione sugli stessi argomenti ritenuti illogici o carenti dalla Corte di cassazione, ma resta libero di pervenire, sulla scorta di argomentazioni diverse da quelle censurate in sede di legittimità ovvero integrando e completando quelle già svolte, allo stesso risultato decisorio della pronuncia annullata poiché egli conserva gli stessi poteri che gli competevano originariamente quale giudice di merito relativamente all'individuazione ed alla valutazione dei dati processuali, nell'ambito del capo della sentenza colpito da annullamento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 25/09/2013, n. 47060
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 47060
    Data del deposito : 25 settembre 2013

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