Sentenza 21 giugno 2017
Massime • 2
Ai fini dell'acquisizione al fascicolo del dibattimento delle dichiarazioni in precedenza rese dal teste, ai sensi dell'art. 500, comma quinto, cod. proc. pen., gli elementi concreti per ritenere sussistente l'intimidazione del medesimo, anche attraverso minacce rivolte a persone a lui vicine, ben possono essere desunti dalle dichiarazioni predibattimentali di queste ultime, non richiedendosi, in tale fase, caratterizzata dall'assenza di formalità, che siano osservate le regole del contraddittorio.
In tema di valutazione della chiamata in reità o correità da parte dell'imputato di reato connesso, l'attendibilità intrinseca del dichiarante non resta esclusa per il sol fatto che egli sia stato mosso da ragioni di astio o risentimento nei confronti dell'accusato, poiché queste ultime non eliminano la valenza probatoria delle accuse, ma fondano soltanto la necessità, per il giudice, di un accertamento particolarmente approfondito circa la veridicità del loro contenuto.
Commentario • 1
- 1. Art. 500 - Contestazioni nell’esame testimonialehttps://www.filodiritto.com/
Rassegna giurisprudenziale Contestazioni nell'esame testimoniale (art. 500) Non può essere pronunciata condanna per falsa testimonianza esclusivamente sulla base del contrasto tra le dichiarazioni rese in dibattimento e quelle rese nel corso delle indagini preliminari ed utilizzate per le contestazioni di cui all'art. 500; tale contrasto può assumere rilevanza ai fini dell'accertamento del reato solo ove siano emersi altri elementi di prova atti a riscontrare la veridicità delle primigenie dichiarazioni e la falsità di quelle successivamente rilasci (Sez. 6, 11240/2022). L'art. 500 comma 4 (espressamente richiamato dall'art. 513 relativo alle dichiarazioni di persona imputata e quindi …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 21/06/2017, n. 33519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33519 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2017 |
Testo completo
33519-17 RELY BRICA ITALIANA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 21/06/2017 SENTENZA N. 1653 Composta dagli ill.mi sig.ri: DOMENICO GALLO - Presidente - GEPPINO RAGO REGISTRO GENERALE IGNAZIO PARDO Rel. Consigliere - N.3355/2017 - FA DI IS SE SGADARI ha pronunziato la seguente sentenza SENTENZA Sul ricorso proposto da: NA SE nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 28/04/2016 della CORTE APPELLO di MILANO Visti gli atti, la sentenza e il ricorso Udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/06/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. IGNAZIO PARDO;
Udito il Procuratore Generale in persona del dott. Giuseppina Casella che ha chiesto dichiararsi il rigetto del ricorso. Uditi i difensori avv.to Massimo Pellicciotta per la parte civile che chiede il rigetto del ricorso e deposita conclusioni e nota spese;
avv.to AN Impellizzeri per il ricorrente che insiste nei motivi. ہے RITENUTO IN FATTO 1 1.1 Con sentenza in data 28 aprile 2016 la Corte di appello di AN, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Como del 3 giugno 2015, riqualificato il delitto di tentato omicidio in quello di violenza privata, confermava la pena di anni 30 di reclusione ed € 10.000 di multa inflitta a DI GI in ordine ai reati di rapina pluri-aggravata, furto, ricettazione, detenzione e porto abusivo di armi da guerra e da sparo e di munizioni, interruzione della circolazione stradale, danneggiamento.
1.2 Riteneva la Corte di appello dovere confermare il giudizio di responsabilità del DI, recidivo reiterato, in relazione ai gravi fatti accaduti 1'8 aprile 2013 quando due furgoni blindati porta valori della ditta TT erano stati assaliti da alcuni malviventi lungo l'autostrada A9, in parte bloccata in entrambi i sensi di marcia da due autoarticolati poi risultati precedentemente rubati, che dopo avere esplosi numerosi colpi di arma tipo kalashnikov riuscivano ad arrestare la marcia dei mezzi e ad impossessarsi dell'intero contenuto di uno dei due furgoni, che trasportava contanti per circa 1.382.000 €, valuta straniera pari a 710.000 €, 249 chilogrammi di barre in oro pari al controvalore di circa 9.677.000 di euro oltre vari preziosi ed oreficeria. Le indagini intraprese a seguito della individuazione del luogo di provenienza dei mezzi utilizzati per la consumazione della rapina, permettevano di individuare una utenza cellulare risultata utilizzata dai rapinatori;
attraverso l'analisi dei tabulati e dei successivi collegamenti veniva identificato tale AN IM il quale, sottoposto a servizi di intercettazione ed osservazione, risultava essersi recato la notte del 13 giugno 2013 presso l'abitazione del DI all'indirizzo della quale esplodeva alcuni colpi di arma da fuoco per poi allontanarsi e commettere analogo fatto in danno di CH AS, amico del DI, e darsi definitivamente alla fuga a bordo di un mezzo rubato. Fermato dalle forze di polizia, il AN veniva rinvenuto in possesso di armi all'interno del bagagliaio della vettura tipo BMW 530 precedentemente sottratta al DI e di origine furtiva e tratto in arresto;
successivamente, il AN, iniziava a rendere dichiarazioni in ordine alla consumazione del grave episodio di rapina del furgone della TT indicando il DI ed un gruppo di altri 11 soggetti di origine pugliese come responsabili dell'episodio nel contesto del quale si era occupato del furto di alcuni dei mezzi utilizzati per la rapina. Confermando il giudizio di credibilità intrinseca del AN, la Corte di appello evidenziava anche la presenza di numerosi riscontri di carattere esterno o individualizzante alle dichiarazioni accusatorie rese dallo stesso AN contro il DI, in sede di indagini, che erano acquisite ed utilizzate ai sensi dell'art. 500 comma quarto cod. proc.pen., essendosi verificati episodi intimidatori ai danni di congiunti del predetto. Inoltre, la Corte di appello, evidenziava il contenuto di alcune conversazioni intercettate e confutava la versione difensiva;
infine, esclusa la sussistenza del tentato omicidio, ritenuto integrare la sola violenza privata assorbita nel delitto di rapina pluri-aggravata, confermata anche la colpevolezza in ordine al delitto di cui al capo H (la detenzione ed il porto abusivo di armi 2 rinvenute nella autovettura a bordo della quale viaggiava AN al momento dell'arresto), irrogava la medesima pena inflitta all'esito del giudizio di primo grado.
1.3 Proponeva ricorso per cassazione il DI tramite i propri difensori di fiducia. Con il primo motivo deduceva violazione dell'art. 500 comma quarto cod.proc.pen. per essere insussistenti i presupposti per l'acquisizione delle dichiarazioni predibattimentali del AN e dei congiunti AT MA e AT AN;
al proposito, si sosteneva che la reticenza del AN nel corso del dibattimento di primo grado non aveva fondamento nelle presunte minacce rivolte allo stesso ed ai suoi congiunti bensì nella sua inattendibilità. Inoltre, l'elemento fondante l'acquisizione e valutazione delle dichiarazioni rese in sede di indagini era stato fuorviato, posto che AN aveva intrapreso plurime condotte gravemente intimidatorie nei riguardi del DI, i giudici di merito non avevano proceduto alla necessaria specifica attività istruttoria all'esito della quale può solo ritenersi sussistere il presupposto della minaccia in capo al teste, avevano anche travisato una serie di elementi di fatto che escludevano tale presupposto. Sicchè, il giudizio di esistenza di condotte intimidatorie che aveva fondato l'acquisizione delle dichiarazioni rese in sede di indagini, era privo di ragionevolezza ed ancorato a dati non obiettivi. Pertanto le dichiarazioni predibattimentali del AN dovevano essere estromesse così come quelle rese dalla madre e dallo zio AT la cui acquisizione appariva afflitta da medesimi vizi. Con il secondo motivo si deduceva violazione degli artt. 500 commi 1 e 2 in relazione all'art. 606 lett. c) ed e) cod. proc.pen. con riguardo alla ritenuta attendibilità intrinseca ed estrinseca del dichiarante AN. Innanzi tutto, si eccepiva che la credibilità personale del dichiarante era stata ritenuta in violazione delle regole;
difatti, AN, non era mai divenuto collaboratore di giustizia e lo stesso aveva iniziato a rendere dichiarazioni non spontaneamente bensì in seguito all'arresto avvenuto perché raggiunto da gravi indizi di partecipazione al fatto per cui è processo ed all'esplosione di colpi di arma da fuoco all'indirizzo delle abitazioni del DI e del CH. Doveva pertanto ritenersi che il AN, al momento in cui rendeva le dichiarazioni, si trovava in evidenti condizioni di grave difficoltà e soprattutto era animato da forte astio e risentimento nei riguardi del DI per ragioni economiche dovute al mancato pagamento da parte dell'imputato di un presunto debito. Si trattava pertanto di dichiarazioni prive di spontaneità ed autonomia ed altresì assenti di riscontri come dimostrato anche dal mancato rinvenimento di impronte del DI sulle armi nel possesso del AN e da questi attribuite al primo. Peraltro mancava anche il presupposto della precisione, coerenza e costanza posto che le accuse erano contenute in quattro distinti verbali resi in giorni diversi. individuazione di riscontri esterniAncora, il ricorrente lamentava la mancata individualizzanti riferibili al solo DI rispetto alle accuse del AN;
al proposito evidenziava che il ruolo attribuito al DI da AN era stato smentito da un teste 3 oculare, che numerosi elementi parevano attribuire al AN un ruolo diretto nei fatti benché non avesse ammesso la sua partecipazione (lo zio di AN era il dipendente che aveva provveduto a predisporre il carico del furgone rapinato); su molti punti poi AN era stato smentito o era rimasto privo di conferma sia con riguardo ai mezzi rubati nei giorni precedenti il fatto, che all'individuazione dei nominativi dei correi, che con riferimento alla refurtiva mai rinvenuta in possesso del ricorrente. Quanto alle altre circostanze del fatto descritto dal dichiarante, si trattava di particolari già indicati dai mezzi di informazione e la conoscenza del coimputato separatamente giudicato ST risultava giustificata altrimenti da parte del DI il quale aveva ammesso di conoscere anche AN insieme al quale aveva commesso un furto di un mezzo commerciale. Quanto al contenuto delle intercettazioni, che pure i giudici di merito avevano valorizzato quali elementi di riscontro, non aveva alcun valore significativo posto che il DI non affermava il proprio coinvolgimento nei fatti quanto riferiva gli elementi valorizzati nell'ordinanza custodiale;
in conclusione, nessuno dei testimoni aveva riconosciuto DI né dello stesso era risultata la presenza all'interno dei mezzi utilizzati, così come l'immagine del ricorrente non era mai risultata ripresa dalle telecamere di sicurezza mentre i suoi contatti con i pugliesi non ne dimostravano anche il coinvolgimento nei fatti delittuosi. Con il terzo motivo di ricorso si deduceva il vizio di cui all'art. 606 lett. c) ed e) cod. proc.pen. in relazione alla ritenuta raggiunta prova della colpevolezza con riguardo ai delitti satellite di cui ai capi da C) a G) della rubrica;
al proposito si evidenziava come AN non aveva reso su tali aspetti alcuna dichiarazione accusatoria che avrebbe dimostrato il coinvolgimento del ricorrente anche nella fase organizzativa e preparatoria della rapina. Ad analoghe conclusioni doveva pervenirsi quanto ai reati di porto e detenzione di armi posto che il ricorrente non poteva essere ritenuto responsabile di fatti commessi soltanto dai c.d. pugliesi che avevano consumato la rapina, l'arma che aveva sparato il bossolo rinvenuto sui luoghi della rapina era quella sequestrata al AN che l'aveva anche utilizzata per intimidire DI, circostanze queste che dovevano fare ritenere certa la partecipazione di AN al fatto reato la cui posizione tuttavia era stata archiviata. Analoghe considerazioni svolgeva con altro motivo riguardo alla ritenuta responsabilità per il delitto di cui al capo H) della rubrica, relativo al possesso delle armi ritrovate al AN;
il ricorrente aveva ammesso il furto del mezzo a bordo delle quali erano poi state ritrovate le armi e AN aveva dichiarato di avere poi lui sottratto quella stessa vettura. L'accusa relativa alla riferibilità delle armi al DI era però rimasta priva di qualsiasi riscontro, senza il quale non poteva ritenersi provato che le armi fossero già nell'auto prima che AN se ne impadronisse e tale circostanza risultava pure non verosimile. Con il quarto motivo deduceva violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) con riguardo: alla mancata riduzione della pena pur essendo stato eliminato il grave delitto di tentato omicidio;
alla determinazione della pena base in anni 18 e cioè in misura prossima al massimo edittale;
alla determinazione degli aumenti per continuazione rispetto alla pena per il delitto base aggravato fissata nella misura di anni 19 che comportavano l'irrogazione di sanzioni pari ai minimi previsti per ciascun delitto, seppur i fatti erano già stati valutati nella determinazione della pena base della rapina e senza valutarne la singola offensività, in contrasto con l'istituto della continuazione;
al calcolo finale operato che avrebbe dovuto essere pari ad anni 29 e non 30; alla mancata concessione delle attenuanti generiche posto che DI aveva ammesso alcuni dei fatti di reato ed aveva anche partecipato attivamente al procedimento. CONSIDERATO IN DIRITTO 2.1 Quanto al primo motivo di gravame lo stesso non pare fondato. Come noto, il quarto comma dell'art. 500 c.p.p. stabilisce che quando sussistano elementi concreti per ritenere che il testimone sia stato sottoposto a violenza o minaccia affinché non deponga, affermi il falso o, comunque, non riferisca il vero, "le dichiarazioni contenute nel fascicolo del pubblico ministero precedentemente rese dal testimone sono acquisite al fascicolo del dibattimento" e possono essere utilizzate per la decisione. Il successivo quinto comma dello stesso art. 500 c.p.p. stabilisce che in questi casi "il giudice decide senza ritardo, svolgendo gli accertamenti che ritiene necessari, su richiesta della parte, che può fornire gli elementi concreti per ritenere che il testimone è stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro od altra utilità". Ne deriva affermare che il sub- procedimento destinato ad accertare la sottoposizione del teste a violenza o minaccia, di cui al comma 5 del cit. art. 500 c.p.p., è svolto dal giudice, il quale dovrà verificare, svolgendo gli accertamenti che ritenga necessari su richiesta della parte o anche d'ufficio, la sussistenza di quegli elementi concreti in questione. Pur non essendo la sede per un'analisi completa delle questioni sottese alla ricorrenza dei presupposti per l'acquisizione e utilizzazione probatoria delle dichiarazioni predibattimentali, va ricordato come l'acquisizione al fascicolo del dibattimento delle dichiarazioni precedentemente rese al pubblico ministero dal testimone "condizionato", ai sensi dell'art. 500, comma quarto, c.p.p., non richiede né la loro preventiva contestazione, né la presentazione del testimone al dibattimento;
inoltre quanto al parametro di valutazione del requisito della intimidazione, si è ripetutamente affermato che il procedimento incidentale diretto ad accertare gli elementi concreti per ritenere che il testimone sia stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro al fine di 5 non deporre o di deporre il falso, se anche non richiede una prova certa, deve fondarsi su elementi sintomatici e rivelatori dell'intimidazione subita dal teste, connotati da precisione e persuasività, non potendo ritenersi sufficienti i meri sospetti o soltanto il timore soggettivo di poter essere minacciato (Sez. 1, n. 39850 del 01/03/2012, Rv. 253951). Sicchè se lo "standard" probatorio non può essere rappresentato dal semplice sospetto, non è neppure necessaria una prova "al di là di ogni ragionevole dubbio", richiesta soltanto per il giudizio di condanna (Sez. 6, n. 25254 del 24/01/2012, Rv. 252896). Certamente, quindi, proprio a detti parametri dovrà attenersi il giudice per ritenere che il testimone ovvero il coimputato dichiarante siano stati in qualche modo intimiditi o subornati e conseguentemente si decida di disporre l'acquisizione delle precedenti dichiarazioni rese nel corso delle indagini. Sicchè per provare il presupposto della minaccia e l'acquisizione delle dichiarazioni predibattimentali non si richiede lo svolgimento di attività istruttoria necessariamente nel contraddittorio delle parti facendo espresso riferimento il disposto della citata norma ad accertamenti che il giudice che procede può compiere senza formalità. Quanto ai momenti consumativi della violenza o minaccia ai danni del teste, unico requisito per l'acquisizione probatoria è la precedenza della intimidazione rispetto all'audizione. Appare anche rilevante ricordare sul punto, come la giurisprudenza della Corte Europea sia intervenuta anche in materia di valutazione di dichiarazioni rese in fase predibattimentale da testimoni minacciati od intimiditi;
il tema affrontato dalla Grande Camera, con la pronuncia resa il 15 dicembre 2011, nei casi Al AW c. Regno UN e RY c. Irlanda del Nord ha stabilito alcuni punti fermi: quando un testimone non compaia in dibattimento per deporre, il giudice deve verificare se tale assenza sia giustificata;
tra le cause della mancata comparizione del testimone che assumono rilevanza giuridica rientra il rifiuto a comparire per motivi di "paura"; il timore imputabile a minacce o altri fatti riferibili all'imputato determina l'ammissione della deposizione del testimone, senza costringerlo a comparire e senza consentire alla difesa dell'imputato il controesame;
tale deposizione può anche costituire la prova unica o determinante della responsabilità dell'imputato. La ratio di tale scelta risiede nella valutazione per cui l'imputato che abbia agito in tal modo ha rinunciato al proprio diritto di interrogare i testimoni in questione, ai sensi dell'art. 6 § 3 lett. d). Così in particolare afferma in motivazione la Grande Camera nella pronuncia predetta: quando un testimone non compaia in dibattimento per deporre, il giudice deve anzitutto verificare se tale assenza sia giustificata. E sebbene l'omessa comparizione possa essere dovuta ad un molteplicità di cause, le uniche che assumono rilevanza giuridica sono quelle del decesso del testimone o del rifiuto a comparire per motivi di "paura”. È evidente che nell'ipotesi di decesso del testimone, la sua deposizione 6 potrà essere tenuta in conto solo quando sia contenuta negli atti di causa. L'ipotesi di assenza del testimone per timore, invece, richiede un esame ulteriore, essendo ravvisabili due tipi di paure: quella imputabile a delle minacce o altri fatti riferibili all'imputato o a qualcuno che agisce per suo conto, e quella, più generale, per le conseguenze che potrebbero derivare dalla propria deposizione nel processo. Allorché la paura è riferibile in qualche modo all'imputato, è intuitivo comprendere perchè il giudice ammette la deposizione del testimone senza costringerlo a comparire e senza consentire alla difesa dell'imputato il controesame, ciò quantunque la sua deposizione costituisca la prova unica o determinante. D'altra parte non consentire l'ammissione di tale deposizione e, quindi, permettere all'imputato di trarre beneficio delle proprie condotte intimidatorie, sarebbe fortemente contrario ai diritti dei testimoni e delle vittime". Poste tali premesse non ritiene questa Corte dovere individuare i lamentati vizi nella decisione assunta concordemente dai giudici di merito di utilizzazione probatoria completa ai sensi dell'art. 500 comma quarto cod.proc.pen. delle dichiarazioni predibattimentali del AN;
il giudice di appello dopo avere elencato compiutamente i motivi di gravame proposti dalla difesa al proposito, alle pagine 22 e seguenti della motivazione della sentenza impugnata ha evidenziato come AN avesse espressamente fatto riferimento nel corso della deposizione dibattimentale alle precedenti minacce ricevute dalla madre quale giustificazione del proprio comportamento reticente, che analoga considerazione effettuava lo stesso AN nel corso di una conversazione intercettata del 19 luglio 2013 nella quale riferiva chiaramente il pericolo di essere ucciso ove avesse collaborato, che lo stesso appariva ancora intimorito in altra conversazione del precedente 13 luglio dello stesso anno. Ancora il giudice di appello evidenziava quali elementi autonomi per ritenere certamente sussistente il clima intimidatorio, le dichiarazioni della madre del AN, AT MA e del AT AN, in parte confermate in dibattimento, e secondo le quali la prima era stata avvicinata proprio da DI il quale le aveva chiaramente detto di far tacere il figlio altrimenti sarebbe stato ucciso. Appare pertanto evidente che il giudice del merito ha compiuto l'esame richiesto dall'art. 500 comma quinto cod. proc.pen. e sulla base di ben precise situazioni di fatto risultanti da elementi concreti ha acquisito prima e ritenuto utilizzabili poi le dichiarazioni rese in sede di indagini da un soggetto evidentemente sottoposto a forti minacce anche riferite ai suoi prossimi congiunti per rafforzare l'effetto intimidatorio della condotta. E deve certamente essere affermato che facendo riferimento il comma quinto del suddetto articolo 500 all'accertamento di tale presupposto da parte del giudice del merito senza formalità, correttamente venivano utilizzate per affermare la sussistenza della condizione di testimone minacciato le dichiarazioni predibattimentali dei AT non richiedendosi a pena di utilizzabilità l'osservanza delle forme del contraddittorio in tale fase. In conclusione sul punto la richiesta di inutilizzabilità ed espunzione delle dichiarazioni predibattimentali deve essere respinta. 7 2.2 Anche il secondo motivo non pare fondato;
se non vi è dubbio che la posizione soggettiva del dichiarante AN è quella dell'imputato di reato connesso, avendo lo stesso ammesso di avere partecipato ai furti di parte dei mezzi utilizzati per la rapina ed essendo stato tratto in arresto perché ritrovato in possesso di un'autovettura rubata oltre che di diverse armi, non pare però che i giudici di merito si siano sottratti ad una corretta e compiuta valutazione delle dichiarazioni dello stesso, facendo piena applicazione dei criteri dettati dall'art. 192 cod. proc.pen.. Deve al proposito essere ricordato come la valutazione della chiamata di correità o reità quale idoneo elemento di prova presupponga un doppio giudizio di attendibilità; dapprima intrinseca, avente carattere preliminare, poiché la dichiarazione deve appunto apparire veritiera sotto i profili della spontaneità, coerenza, precisione, specificità e, successivamente, estrinseca poiché ad essa deve aggiungersi altro elemento di prova idoneo a corroborarne il contenuto ex art. 192 terzo comma cod. proc.pen.. Può pertanto affermarsi che è riscontro esterno di carattere individualizzante quell'elemento che deve aggiungersi ad una chiamata di reità o correità, già valutata intrinsecamente attendibile, per potere raggiungere il rango di prova idonea a dimostrare la colpevolezza dell'imputato in ordine ad un determinato fatto di reato. L'elemento di riscontro, però, non deve da solo fornire prova della responsabilità dell'imputato per quel determinato fatto di reato, quanto provare con certezza un collegamento tra imputato e contestazione che ne dimostri il coinvolgimento e che così escluda la possibilità di affermare la responsabilità sulla base di accuse false e non altrimenti dimostrabili. E' vero infatti che oggetto del riscontro deve essere il rapporto tra imputato e fatto poiché la prova deve sempre essere individuata nella dichiarazione di accusa, nella chiamata di correità o reità che, seppur inidonea ex a se a dimostrare la responsabilità, bisogna di una validazione autonoma che non sia di per sé prova anch'essa. Il riscontro, quindi, pur esterno o individualizzante che si voglia nominare, non è prova autonoma e tale non deve essere, bensì elemento che attribuisce valore definitivo ad una prova c.d. "debole" costituita dalla sola chiamata di correità o reità che tanto più è diretta e precisa tanto minori rischi di errore certamente comporta. L'orientamento della giurisprudenza di questa Corte ha affermato che in tema di valore probatorio della chiamata di correità, l'art. 192 comma terzo cod. proc. pen. attribuisce alla chiamata del correo valore di prova e non di mero indizio, ma subordina il giudizio di attendibilità della stessa alla presenza di riscontri esterni. Tali riscontri, che debbono aggiungersi alla verifica di attendibilità della chiamata del correo, possono essere di qualsiasi tipo o natura. Orbene, nel caso in esame, il giudice di appello, procedendo conformemente ai sopra indicati principi, ha dapprima proceduto all'analisi della credibilità intrinseca del AN e poi individuato ed analizzato i molteplici riscontri esterni costituiti tutti da elementi che 8 ricollegano DI al grave episodio di rapina. Alle pagine 24-27 sono stati dapprima evidenziati tutti gli elementi che costituiscono riscontri c.d.intrinseci, in base ai quali ritenere che AN abbia avuto conoscenza precisa e diretta dei fatti, individuati: nell'accertato rapporto di frequentazione del AN con DI e con i locali della Trucks Parking di pertinenza del ricorrente;
nella individuazione del capannone di Origgio come luogo di deposito di mezzi rubati prima che la notizia fosse stata resa nota;
nella effettiva locazione di un furgone tipo Renault da parte del coimputato ST - proveniente con esso dalla Puglia;
nel riconoscimento fotografico dello stesso ST, condannato in separato giudizio per la partecipazione ai medesimi fatti;
nel ritrovamento a casa dell'ST di un lingotto d'oro proveniente dalla rapina;
nelle dichiarazioni dello stesso DI circa la presenza dei pugliesi nel territorio di - AN nello stesso periodo della rapina e nell'ammissione della sua conoscenza con l'ST; nell'accertata disponibilità in quel periodo di un appartamento di pertinenza di tale - Campanile dato in locazione ai pugliesi proprio su intermediazione di AN e DI;
nell'accertato viaggio del DI in Puglia dopo la consumazione dei fatti;
nella perfetta conoscenza da parte del AN dei mezzi rubati risultati coincidenti con quelli utilizzati per l'assalto al portavalori;
nella conoscenza dei tempi in cui vennero commessi i furti dei predetti numerosi - mezzi. Si tratta di una serie davvero cospicua di conferme alla verosimiglianza delle dichiarazioni rispetto alle quali la prospettazione di ragioni di forte astio e conflitto tra AN e DI, evidenziata in ricorso e la consumazione da parte del AN di atti intimidatori delittuosi ai danni del ricorrente, non appare decisiva così come riferito dalla corte di appello nella sentenza impugnata e prima dal Tribunale. Il giudizio di credibilità intrinseca non è destinato ad accertare che il dichiarante sia mosso da esclusivi sentimenti di collaborazione con la giustizia e di accertamento della verità, ma serve soltanto a verificare che tale soggetto riferisca circostanze credibili perché riscontrate sotto il profilo intrinseco e cioè in relazione alla loro reale possibilità di accadimento. In assenza di smentite rilevanti alle affermazioni del dichiarante, il giudizio di attendibilità intrinseca è destinato a concludersi positivamente anche se il chiamante in reità-correità è mosso da astio o risentimento nei riguardi del soggetto accusato non potendosi attribuire alcun automatismo alla sussistenza di ragioni di conflitto per negare l'attendibilità intrinseca. I motivi di astio esistenti tra accusatore ed accusato devono giustificare un ancor più profondo accertamento della veridicità delle dichiarazioni ma non possono ex se eliminare la valenza probatoria delle 9 accuse posto che il punto da verificare non è per quale ragione il dichiarante accusi bensì se egli dica o meno il vero. E nel caso in esame, seppure deve ritenersi accertato che sicuramente AN aveva forti ragioni di conflitto con DI, come dimostrato dall'esplosione di colpi di arma da fuoco all'indirizzo dell'abitazione del ricorrente, certamente però la valutazione compiuta di tutti gli elementi di riscontro e l'esistenza di un racconto verificato nella sua attendibilità in molteplici punti della ricostruzione complessiva del fatto, riferita da AN in termini coincidenti con quanto accaduto, deve fare concludere per la correttezza della valutazione operata sul punto dai giudici di merito. Tanto più che un racconto così complesso e particolareggiato di un accaduto criminale svoltosi in diversi giorni e preceduto da accurata preparazione è indice, ove risultato come nel caso in esame coincidente con i fatti, di forte credibilità intrinseca del dichiarante. Anche sotto il profilo della ricerca ed individuazione dei necessari riscontri esterni l'impugnata sentenza appare priva dei difetti lamentati;
premesso che secondo quanto già evidenziato il riscontro esterno individualizzante non deve avere valore di prova autonoma del fatto ma solo dimostrare il collegamento tra l'imputato ed il delitto allo stesso contestato, l'impugnata sentenza ha proceduto ad una analitica elencazione di tali elementi alle pagine 27-28 della motivazione, proceduto poi ad analizzare il contenuto di conversazioni intercettate ritenute anch'esse dotate del carattere individualizzante alla pagina 29, negato validità specifica alla tesi difensiva del DI (peraltro in parte confessoria di alcuni dei fatti delittuosi) alle pagine 30 e seguenti della pronuncia medesima. E quanto ai riscontri richiamati a pagina 27, non può negarsi l'assoluta rilevanza ed evidenza probante della coincidenza dell'accertato utilizzo di schede SIM, peraltro tutte diverse, da parte del DI nei diversi luoghi di consumazione di ben cinque differenti furti di mezzi utilizzati poi per l'assalto al portavalori, l'utilizzo del cellulare in data 5 aprile 2013 in luoghi compatibili con quella che viene definita prova generale, la presenza del DI in Puglia prima tra il 10 ed 12 aprile e poi tra il 20 ed il 21, i suoi rapporti accertati e dallo stesso ammessi con uno dei soggetti già ritenuti responsabili del fatto, tale ST ritrovato in possesso di uno dei lingotti. E con tale soggetto l'impugnata sentenza sottolinea la frequenza dei contatti a pagina 28 escludendo peraltro fondatezza alla tesi difensiva tesa ad attribuire diversa causale a tali rapporti;
così ancora di rilievo appare l'utilizzo di quelle utenze c.d. citofono la sera precedente la consumazione del grave delitto in località compatibile con l'attività commerciale del DI denominata Trucks parking. Ed ancora assumono rilievo individualizzante, al contrario di quanto sostenuto nel ricorso, le frasi rivolte alla moglie nel corso dei colloqui intercettati circa l'intervento dell'ST a suo sostegno, così come quella riferita dal CH (amico del DI ed a questo legato) e riportata a pagina 29 in cui viene fatto espresso riferimento ai lingotti. Si tratta di elementi compiutamente valorizzati ed utilizzati dal giudice di secondo grado 10 che non pare essere incorso nelle lamentate violazioni e che certamente complessivamente considerati dimostrano il chiaro collegamento tra l'imputato ed i plurimi fatti delittuosi così costituendo valido riscontro esterno alla accusa proveniente da un soggetto comunque coinvolto nello stesso episodio od in fatti connessi. Ed a fronte di tali elementi non pare decisivo evidenziare il mancato riconoscimento del DI da parte dei testimoni, l'assenza di impronte dello stesso sui mezzi utilizzati per la rapina poiché la particolare ed evidente concitazione dei fatti, consumati con l'esplosione di numerosi colpi di arma da fuoco, oltre che la partecipazione di oltre 10 malviventi per la loro consumazione, assieme alla particolare professionalità dimostrata, giustifica tali elementi negativi senza attribuire ai medesimi efficacia totalmente invalidante del ragionamento probatorio.
2.3 A conclusioni analoghe deve pervenirsi anche in relazione al terzo motivo;
innanzi tutto, giova evidenziare, che numerosi dati in precedenza riferiti e comunque evidenziati dalle sentenze di merito ricollegando la presenza dei DI proprio nei luoghi di consumazione di parte dei mezzi poi utilizzati per la rapina, costituiscono riscontro esterno rispetto alla accusa formulata dal AN di partecipazione ai furti. Inoltre, il ragionamento complessivo svolto dalla corte di appello a fronte di un episodio così complesso ed accuratamente preparato per ritenere il DI colpevole degli altri episodi di furto oltre che dei delitti in tema di detenzione e porto abusivo di armi, pare poggiare sulla accertata partecipazione del ricorrente a tutte le fasi della rapina nelle quali veniva accuratamente predisposto l'assalto ai furgoni portavalori al punto da preparare anche il blocco completo della circolazione autostradale nei due sensi di marcia. Il giudice di secondo grado senza scivolare in automatismi o presunzioni ha affermato che acclarata la partecipazione di DI ad un fatto delittuoso così complesso ed accuratamente predisposto, la responsabilità per i fatti accessori ed anche per la detenzione e l'uso delle armi pur conferite dai correi deve necessariamente essere affermata in presenza di un evidente dolo complessivo che copre l'intera fase criminosa.
2.4 Quanto alla responsabilità per il capo H) il ricorso appare invece fondato poiché la stessa appare essere stata effettivamente affermata dal giudice di appello senza l'adeguata individuazione di alcun riscontro esterno o individualizzante al racconto del AN;
questi, avendo riferito di avere rubato l'autovettura già precedentemente sottratta da DI al legittimo proprietario, ed essendo stato trovato in possesso di numerose armi rinvenute nel bagagliaio riferiva che le stesse erano tutte di pertinenza dell'odierno ricorrente le quali le avrebbe occultate prima dell'impossessamento e la fuga da parte di AN. A fronte di queste affermazioni, relative a fatti avvenuti a distanza di mesi dalla rapina e precisamente il 16 giugno 2013, il giudice di appello ricava l'esistenza della prova attraverso un costrutto motivazionale non del tutto chiaro espresso a pagina 37 nel quale rappresenta la non attendibilità della difesa del DI sul punto ed individua la conferma alla veridicità delle accuse nel ruolo organizzativo del ricorrente nella rapina commessa oltre due mesi prima. Tuttavia in tal modo il giudice di appello ha violato l'obbligo di necessaria ricerca dei 11 riscontri esterni individualizzanti, per ciascuno dei fatti contestati all'imputato chiamato in reità tanto più se trattasi di episodi delittuosi avvenuti in tempi differenti. In presenza di accuse provenienti da soggetto pur ritenuto intrinsecamente credibile la ricerca ed individuazione dei riscontri esterni individualizzanti deve necessariamente svolgersi per ciascuno dei fatti contestati tanto più se trattasi di episodi delittuosi avvenuti in differenti contesti temporale e di luogo. Alla luce delle predette considerazioni l'impugnata sentenza deve essere annullata con rinvio limitatamente al capo H) dell'imputazione dovendo essere onere del giudice di rinvio individuare effettivi e concreti riscontri individualizzanti all'accusa del AN nei confronti del DI in relazione alle armi rinvenute nell'autovettura a bordo della quale procedeva AN, altrimenti dovendo pronunciarsi il proscioglimento in relazione a tale fatto.
2.5 Quanto alla determinazione della pena il ricorso appare infondato relativamente alle doglianze proposte in punto di fissazione della sanzione detentiva base per il più grave delitto di rapina aggravata e relativamente alla mancata concessione delle attenuanti generiche;
il giudice di appello con le specifiche osservazioni svolte a pagina 38 ha motivato sia la determinazione della sanzione per il gravissimo delitto di cui al capo A), le cui modalità esecutive paiono similari ad una vera e propria azione militare per l'organizzazione e la potenza di fuoco esercitata all'indirizzo dei mezzi blindati, che l'impossibilità di concedere ogni beneficio compreso quello di cui all'art. 62 bis cod.pen.. E tali osservazioni paiono del tutto prive delle lamentate censure posto che la dedotta partecipazione del DI al procedimento è stata comunque valutata senza alcuna illogicità dal giudice di appello come priva di qualsiasi effetto positivo sul complessivo accertamento dei fatti. Ne deriva affermare che la pena base per il delitto di rapina pluriaggravata rimane fissata nella misura stabilita dal primo giudice ed è pertanto pari ad anni 20, tale essendo il calcolo desumibile dalla motivazione esposta a pagina 38 sul quale poi veniva operato l'aumento per la continuazione.
2.6 Tardivo e pertanto inammissibile appare invece il ricorso nella parte in cui lamenta difetto di motivazione in relazione agli aumenti per continuazione definiti nella misura di anni 10 di reclusione;
difatti la doglianza non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dall'atto di appello. Dall'analisi del predetto gravame risulta espressamente che alle pagine 20 e seguenti dello stesso si contestava la gravità della pena finale inflitta, la sussistenza dell'aggravante delle più persone riunite, del concorso di tale aggravante con quella del 112 cod.pen. e la negazione delle attenuanti generiche senza però che alcun rilievo venisse mosso nei confronti dei singoli aumenti stabiliti per continuazione. Le contestazioni mosse poi nel ricorso per cassazione quanto all'entità dei singoli aumenti per ciascuno dei reati avvinti dal vincolo per quanto pregevoli e relative a pene detentive stabilite in misura comunque legale, non possono pertanto essere prese in considerazione per la prima volta nella presente fase di legittimità. 12 Alla luce delle predette considerazioni il ricorso deve essere accolto limitatamente al capo H) della rubrica e respinto relativamente a tutte le altre determinazioni del giudice di appello;
conseguentemente va dichiarata irrevocabile l'affermazione di responsabilità del DI in relazione a tutti gli altri capi di imputazione al medesimo elevati e definitiva la pena di anni 28 di reclusione ed € 9.100 di multa. Infine va disposta la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese sostenute in questo grado dalla parte civile Autostrade per l'Italia s.p.a. che si liquidano in euro 4.000,00 oltre spese forfettarie nella misura del 15%, CPA e IVA.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al capo H) e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di AN. Rigetta nel resto il ricorso. Dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilità del DI relativamente agli altri reati e definitiva la pena di anni 28 di reclusione ed € 9.100 di multa. Condanna l'imputato alla rifusione delle spese sostenute in questo grado dalla parte civile Autostrade per l'Italia s.p.a. che si liquidano in euro 4.000,00 oltre spese forfettarie nella misura del 15%, CPA e IVA. Roma, 21 giugno 2017 IL CONSIGLIERE EST. Dott. Ignazio Pardo IL PRESIDENTE Domenico GalloDomenico Dott. Sarin DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE N10 LUG. 2017 CADDAZ IO IL A EMADIC CANCELLIERE R P U Claudia Pianell 313 3