Sentenza 10 gennaio 2013
Massime • 1
Nel caso di annullamento con rinvio della sentenza per vizio di motivazione, il giudice di rinvio - pur restando libero di determinare il proprio apprezzamento di merito mediante un'autonoma valutazione della situazione di fatto concernente il punto annullato - è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema implicitamente o esplicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, restando vincolato ad una determinata valutazione delle risultanze processuali o al compimento di una determinata indagine, in precedenza omessa, di determinante rilevanza ai fini della decisione, con il limite di non ripetere i vizi di motivazione rilevati nel provvedimento annullato. (Fattispecie in cui, dopo precedente annullamento con rinvio di ordinanza del riesame che aveva sostituito la misura degli arresti domiciliari con quella della sospensione dall'ufficio, fondato sul rilievo della specifica capacità criminale dell'indagato e della non correlazione all'ufficio del pericolo di recidivanza, la Corte ha nuovamente annullato con rinvio il successivo provvedimento del tribunale che aveva escluso "in toto" detto pericolo, pur in assenza di elementi nuovi e decisivi).
Commentario • 1
- 1. La rilevanza del c.d. tempo silente per il superamento della presunzione di sussistenza delle esigenze cautelariLa Redazione · https://ilsistemadeldirittopenale.it/ · 16 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/01/2013, n. 19206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19206 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 10/01/2013
Dott. CORTESE Arturo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 50
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. APRILE Ercole - Consigliere - N. 39782/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI L'AQUILA;
nei confronti di:
DI ED OL N. IL 05/10/1971;
avverso l'ordinanza n. 433/2012 TRIB. LIBERTÀ di L'AQUILA, del 24/09/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ARTURO CORTESE;
sentite le conclusioni del PG Dott. Viola Alfredo Pompeo, che ha chiesto l'annullamento con rinvio;
udito il difensore avv. Borgogno, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO
Il Tribunale di L'Aquila, sezione riesame, in data 29/12/2011, in riforma dell'ordinanza resa dal G.i.p, del Tribunale della stessa città in data 1/12/2011 (che aveva applicato la misura degli arresti domiciliari a Di DE LO, gravemente indiziato in ordine ai reati di falso ideologico in documenti informatici, nonché di abuso di ufficio e di truffa tentata e consumata), ha applicato all'odierno ricorrente la meno afflittiva misura interdittiva della sospensione dall'ufficio di funzionario addetto a servizi informatici del Ministero della Giustizia (con prescrizioni).
Avverso tale provvedimento, proponeva ricorso per cassazione il P.M. presso il Tribunale di L'Aquila, deducendo, per quanto qui interessa:
- motivazione apparente, contraddittoria e manifestamente illogica;
- inosservanza ed erronea applicazione della legge penale (in evidente riferimento all'art. 275 c.p.p.). Con sentenza del 13/04/2012 la Suprema Corte annullava l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di L'Aquila per nuovo esame, rilevando che il Tribunale del riesame, nell'osservare, quanto alla scelta della misura adeguata a soddisfare le ritenute esigenze cautelari, che, con la privazione degli strumenti criminosi, non era ipotizzabile la reiterazione delle condotte criminose contestate, e che non c'era alcun rapporto tra la libertà di locomozione e le modalità attuative delle condotte contestate, e nel ritenere conseguentemente idonea e adeguata la misura della sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio, aveva omesso di considerare gli elementi concreti acquisiti, che documentavano la specifica capacità criminale dell'indagato, reiteratamente palesata con modalità non strettamente connesse all'ufficio, ed in particolare non aveva spiegato compiutamente le ragioni per le quali fosse ritenuta idonea a soddisfare le ritenute esigenze cautelari la mera sospensione dall'ufficio, a fronte di una pacificamente elevata capacità criminale nel settore informatico e nonostante la particolare intensità del pericolo di recidiva specifica dovuto proprio alla notevole competenza informatica del Di DE più che alla pubblica funzione ricoperta.
Decidendo in sede di rinvio, il Tribunale di L'Aquila, con ordinanza del 24/09/2012, osservava che:
- se le condotte di abuso d'ufficio potevano essere compiute da chiunque, in quanto poste in essere con modalità non strettamente connesse all'ufficio, questo significava che potevano essere compiute anche nell'abitazione dell'indagato, onde andava confermata l'assenza di nesso fra la libertà di locomozione, preclusa dalla custodia domiciliare, e le modalità attuative delle condotte contestate;
- quello che si doveva verificare, peraltro, non era l'astratta possibilità di reiterazione del reato, bensì la probabilità in concreto di tale reiterazione e, al riguardo, non si ravvisavano elementi probanti, considerato in particolare che non risultavano vantaggi economici per l'indagato e che le condotte contestate, pur numerose, avevano riguardato occasioni circoscritte ed erano, quindi, da ritenersi occasionali.
In ragione di tanto, oltre che della rilevata inidoneità della custodia domiciliare e della inidoneità, ritenuta nella sentenza di annullamento, della misura interdittiva della sospensione dall'ufficio, il Tribunale di rinvio annullava tout court il provvedimento applicativo del G.i.p..
Propone ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di L'Aquila, deducendo che il giudizio di insussistenza del pericolo di reiterazione del reato espresso nell'ordinanza impugnata contraddice apertamente la sentenza della Cassazione e la stessa ordinanza precedentemente annullata, ed è fondato, da un lato, sul rilievo, ultroneo a fronte delle contestazioni mosse, dell'assenza di vantaggi economici illeciti, e, dall'altro, su una valutazione di "occasionalità" delle condotte illecite, che contrasta con la molteplicità delle condotte stesse e, in particolare, col fatto che la loro interruzione è dipesa dall'intervento dell'A.G. DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Va premesso in via generale che la Corte di cassazione risolve una questione di diritto anche quando giudica sull'inadempimento dell'obbligo della motivazione. Ne deriva che il giudice di rinvio, pur conservando la libertà di determinare il proprio convincimento di merito mediante un'autonoma valutazione della situazione di fatto concernente il punto annullato e con gli stessi poteri dei quali era titolare il giudice il cui provvedimento è stato cassato, è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema implicitamente o esplicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, restando in tal modo vincolato a una determinata valutazione delle risultanze processuali ovvero al compimento di una determinata indagine, in precedenza omessa, di determinante rilevanza ai fini della decisione, o ancora all'esame, non effettuato, di specifiche istanze difensive incidenti sul giudizio conclusivo, con l'unico limite di non ripetere i vizi della motivazione rilevati nella sentenza annullata (Sez. 1, n. 7963 del 15/01/2007, PG in proc. Pinto, Rv. 236242; conformi: N. 4614 del 1995 Rv. 201266, N. 2591 del 1998 Rv. 210791, N. 3572 del 2000 Rv. 216279, N. 26274 del 2004 Rv. 228913).
Ciò chiarito, si osserva che l'annullamento operato nella specie dalla S.C. era basato sul presupposto che il pericolo di recidivanza non era correlato all'ufficio, il che rendeva immotivata la ritenuta idoneità della mera sospensione dall'ufficio a soddisfare le ritenute esigenze cautelari.
A fronte di tanto, il Tribunale di rinvio non poteva escludere in toto il detto pericolo, essendosi sul punto formata una preclusione procedimentale interna, superabile solo sulla base di decisivi elementi nuovi e previo specifico confronto con la diversa valutazione al riguardo precedentemente espressa. A ciò non si è attenuta l'ordinanza impugnata, che, oltre a conferire un improprio ed eccessivo valore all'assenza di un elemento (conseguimento di personali utilità) estraneo alle contestazioni di reato e (e che, ove sussistente, ne avrebbe cambiato la portata), ha anche, illogicamente, considerato occasionali le condotte illecite, ad onta della loro molteplicità e della loro
L'ordinanza impugnata deve, pertanto, per i vizi suddetti, essere annullata con rinvio al giudice di merito. Il quale, ove non accerti e motivi correttamente, superando nel senso precisato la anzidetta preclusione, la insussistenza del pericolo di recidivanza, provvedere a individuare la misura cautelare più appropriata, spiegandone, da un lato, la compatibilità (con riguardo in particolare alla sospensione dall'ufficio) con la rilevata circostanza che il detto pericolo non era correlato all'ufficio, e, dall'altro, la idoneità allo scopo, in riferimento anche ai limiti e divieti aggiuntivi prescrivibili.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di L'Aquila per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2013.
Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2013