Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/01/2013, n. 19206
CASS
Sentenza 10 gennaio 2013

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Nel caso di annullamento con rinvio della sentenza per vizio di motivazione, il giudice di rinvio - pur restando libero di determinare il proprio apprezzamento di merito mediante un'autonoma valutazione della situazione di fatto concernente il punto annullato - è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema implicitamente o esplicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, restando vincolato ad una determinata valutazione delle risultanze processuali o al compimento di una determinata indagine, in precedenza omessa, di determinante rilevanza ai fini della decisione, con il limite di non ripetere i vizi di motivazione rilevati nel provvedimento annullato. (Fattispecie in cui, dopo precedente annullamento con rinvio di ordinanza del riesame che aveva sostituito la misura degli arresti domiciliari con quella della sospensione dall'ufficio, fondato sul rilievo della specifica capacità criminale dell'indagato e della non correlazione all'ufficio del pericolo di recidivanza, la Corte ha nuovamente annullato con rinvio il successivo provvedimento del tribunale che aveva escluso "in toto" detto pericolo, pur in assenza di elementi nuovi e decisivi).

Commentario1

  • 1La rilevanza del c.d. tempo silente per il superamento della presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari
    La Redazione · https://ilsistemadeldirittopenale.it/ · 16 agosto 2025

    Cass. Pen, Sez. V, 24 luglio 2025, n. 27295 LA MASSIMA “In tema di custodia cautelare in carcere disposta per il reato di partecipazione ad associazioni mafiose “storiche” (nella specie camorra), la valenza della dimensione temporale (ovvero “il tempo trascorso dai fatti”) non è fissa, omogenea, sempre uguale a se stessa, ma necessità di essere conformata rispetto al caso concreto, al tipo di sodalizio, alla qualità ed alla durata della partecipazione, alla “storia” dell'indagato, alla personalità del soggetto nei cui confronti deve essere compiuta la valutazione sull'adeguatezza della misura cautelare in corso e sulla esistenza di elementi rivelatori del superamento della presunzione di …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/01/2013, n. 19206
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19206
Data del deposito : 10 gennaio 2013

Testo completo