Sentenza 22 luglio 2015
Massime • 1
In tema di custodia cautelare in carcere applicata nei confronti dell'indagato del delitto d'associazione di tipo mafioso, l'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen. pone una presunzione di pericolosità sociale che può essere superata solo quando sia dimostrato che l'associato ha stabilmente rescisso i suoi legami con l'organizzazione criminosa, con la conseguenza che al giudice di merito incombe l'esclusivo onere di dare atto dell'inesistenza d'elementi idonei a vincere tale presunzione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/07/2015, n. 38119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38119 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2015 |
Testo completo
38 1 19 / 15 18 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 22/07/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente - SENTENZA ALFREDO MARIA LOMBARDIDott. - Consigliere - 4174 N. Dott. SILVANA DE BERARDINIS REGISTRO GENERALE - Consigliere - Dott. STEFANO PALLA N. 24963/2015 m - Consigliere - Dott. MAURIZIO FUMO - Rel. Consigliere - Dott. MARIA VESSICHELLI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AS AN N. IL 29/07/1964 avverso l'ordinanza n. 937/2014 TRIB. LIBERTA' di REGGIO CALABRIA, del 16/03/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIA VESSICHELLI;
lette sentite le conclusioni del PG Dott. Paola Filipiz. : ugeits Udit i difensor Avv.; r. BV. Borgese Fatto e diritto Propone ricorso per cassazione SC CE, avverso l'ordinanza in data 16 marzo 2015 con la quale il Tribunale del riesame di Reggio Calabria, a seguito di annullamento con rinvio disposto da questa Corte di Cassazione con sentenza del 4 luglio 2014, ha confermato, ai sensi dell'articolo 310 c.p.p., il provvedimento del Gip di Reggio Calabria (12 settembre 2013) di rigetto di istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere, a suo tempo emessa in riferimento all'imputazione provvisoria di partecipazione ad associazione mafiosa. La Corte di cassazione aveva ritenuto correttamente motivati i gravi indizi di colpevolezza ma aveva altresì rilevato il vizio della motivazione con riferimento alle esigenze cautelari. Aveva cioè affermato il principio secondo cui, anche in presenza di contestazione del reato di partecipazione ad associazione mafiosa, fosse necessaria la motivazione sulla eventuale insussistenza delle esigenze cautelari che, nel caso di specie, appariva omessa con riferimento, da un lato, al fatto che la condotta di rilievo penale appariva risalire al 2007 e, dall'altro, al fatto che l'indagato aveva comprovato il suo trasferimento, nelle more, a Milano ove svolgeva anche attività lavorativa. Il Tribunale del riesame ha ritenuto ed argomentato come il trasferimento del ricorrente nel Nord Italia, luogo di notorio sviluppo e operatività delle organizzazioni di stampo mafioso originate in Calabria, risalendo, secondo le dichiarazioni della difesa, al 1988, non poteva ritenersi elemento inequivocabilmente sintomatico di rescissione del vincolo associativo non soltanto per le caratteristiche oggettive di tale vincolo che richiede -per l'uscita- una manifesta volontà di allontanamento;
ma non poteva ritenersi tale anche perché oggettivamente era risultato non incompatibile con lo svolgimento, a distanza di anni, del comportamento di rilievo penale che gli si contesta, consistito nel coinvolgimento in fatti di sangue, espressione di una guerra di mafia tra la consorteria mafiosa di riferimento ( cosca SC alleata con la cosca Bellocco) e la opposta fazione dei Pesce-Sabatino. D'altra parte, una volta valutata l'esistenza del pericolo di recidiva specifica da fronteggiarsi con la massima misura, il successivo decorso del tempo, da solo, non avrebbe potuto, in base alla costante giurisprudenza di legittimità, giustificare una revisione in melius della prognosi M relativa. Deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione. Ad avviso del ricorrente il dictum della Cassazione era stato integralmente ignorato dal giudice del rinvio il quale non aveva tenuto conto né del tempo trascorso nè della documentazione attestante il risalente trasferimento al Nord del ricorrente, limitandosi appoggiare la propria conclusione sul già censurato principio presuntivo di cui all'articolo 275 Cpp. Inoltre era stato travisato il dato, pur rappresentato dalla difesa, dell'intervenuto annullamento della misura di prevenzione emessa a carico del ricorrente. Il ricorso è inammissibile. Il ragionamento del Tribunale in qualità di giudice del rinvio in sede di apppello, non evidenzia le mancanze denunciate nel ricorso. questa Se è vero, infatti, che questa Corte di cassazione aveva richiesto una nuova motivazione che tenesse conto dei due dati sopra ricordati, è anche vero che di quegli stessi elementi è ampia analisi nel provvedimento impugnato, nel quale i giudici hanno tuttavia ritenuto gli argomenti difensivi chiaramente superabili. 1 Ed invero non può dirsi che il Tribunale abbia ignorato il fatto che l'epoca di commissione del reato era di sei anni antecedente al momento di emissione della misura cautelare così come che abbia ignorato la documentazione difensiva sul trasferimento lavorativo al Nord. È vero piuttosto ed in questo ad essere carente è il ricorso per cassazione che pertanto risulta affetto da genericità che il Tribunale ha posto in evidenza un dato ulteriore rispetto al perimetro fattuale tracciato dalla Corte di cassazione, assente nella relativa sentenza: e cioè il fatto che la stessa linea difensiva sosteneva che il trasferimento del ricorrente al Nord si fosse verificato non dopo la consumazione del reato in contestazione ma addirittura sulla fine degli anni '80, apparendo in tal modo del tutto compatibile e conciliabile anche con l'impianto accusatorio. Se cioè il trasferimento di SC nel capoluogo lombardo, con fissazione di residenza, sin dal 1988 non aveva oggettivamente impedito al medesimo di svolgere l'attività associativa che gli è stata contestata con compendio indiziario ritenuto grave e confermato dalla Corte di cassazione, è di tutta evidenza, ha proseguito il Tribunale, che la tesi difensiva sul trasferimento non assurge al rango di elemento capace, ai sensi dell'articolo 275 comma 3 cpp, (anche nel testo modificato dalla recente I. n. 47 del 2015), di dimostrare che non sussistono più esigenze cautelari. Ed invero, pur non essendo dubitabile che la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari socialpreventive non è assoluta, deve tuttavia convenirsi con il giudice del merito sul principio secondo cui l'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen. pone una presunzione di pericolosità sociale che può essere superata solo quando sia dimostrato che l'associato ha stabilmente rescisso i suoi legami con l'organizzazione criminosa, con la conseguenza che al giudice di merito incombe l'esclusivo onere di dare atto dell'inesistenza d'elementi idonei a vincere tale presunzione. Ne deriva che la prova contraria, costituita dall'acquisizione di elementi dai quali risulti l'insussistenza delle esigenze cautelari, si risolve nella ricerca di quei fatti che rendono "impossibile" (e perciò stesso in assoluto e in astratto oggettivamente dimostrabile) che il soggetto possa continuare a fornire il suo contributo all'organizzazione per conto della quale ha operato, con la conseguenza che, ove non sia dimostrato che detti eventi risolutivi si sono verificati, persiste la presunzione di pericolosità (Sez. 6, Sentenza n. 46060 del 14/11/2008 Cc. (dep. 12/12/2008) Rv. 242041; conformi: N. 755 del 1995 Rv. 201598, N. 48430 del 2004 Rv. 231281, N. 45525 del 2005 Rv. 232781, N. 305 del 2007 Rv. 235367). Nel caso in esame la detta ipotesi di "impossibilità" di recidiva è stata motivata esclusa dal giudice del rinvio. Alla inammissibilità consegue, ex art. 616 cpp, la condanna del ricorrente al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro 1000.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed a versare alla cassa delle ammende la somma di euro 1000. Manda la cancelleria per le comunicazioni ex art. 94 disp.att. cpp. Così deciso in Roma il 22 luglio 2015 Marie Valeell Il Presidente Ведь Пл ощи il Cons. est. DEPOSITATA IN CANCELLERIA addi 18 SET 2015 озши IL FUNZIONATO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise