Cass. civ., sez. I, sentenza 23/03/2001, n. 4180
CASS
Sentenza 23 marzo 2001

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In tema di fusione di società per incorporazione, dalla data dell'atto di fusione la società incorporante assume i diritti e gli obblighi della società estinta (art. 2504 bis cod. civ.), sia pure con l'effetto postdatato previsto dagli artt. 2504 bis e 2504 cod. civ.. Una volta che la fusione abbia effetto, la notificazione della citazione introduttiva del giudizio promosso contro la società incorporata va effettuata alla società incorporante.

Alle società a responsabilità limitata il coordinato disposto degli artt. 2436 e 2494 cod. civ. prescrive, in caso di adozione di modificazioni statutarie, la pubblicazione sul Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata "del testo integrale dell'atto modificato nella sua redazione aggiornata". L'art. 2457 ter, primo e secondo comma, cod. civ. disciplina il regime di opponibilità ai terzi degli atti per i quali è prevista la pubblicazione, con l'effetto che, mentre dopo quindici giorni dalla pubblicazione la opponibilità verso i terzi della modificazione statutaria è "iuris et de iure", prima di quel termine l'atto è inopponibile solo se il terzo dimostri di non averne avuto conoscenza, restando nella ipotesi estrema della mancata pubblicazione e comunque per il tempo che l'ha preceduta l'inopponibilità, sino a quando la società non dimostri la conoscenza del terzo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 23/03/2001, n. 4180
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4180
    Data del deposito : 23 marzo 2001

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