Articolo 579 del Codice di procedura penale
Articolo 548Articolo 607
Versione
24 ottobre 1989
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Versione
2 gennaio 2000
Art. 579. Impugnazione di sentenze che dispongono misure di sicurezza 1. Contro le sentenze di condanna, (( o di proscioglimento )) e' data impugnazione anche per cio' che concerne le misure di sicurezza, se l'impugnazione e' proposta per un altro capo della sentenza che non riguardi esclusivamente gli interessi civili.
2. L'impugnazione contro le sole disposizioni della sentenza che riguardano le misure di sicurezza e' proposta a norma dell'articolo 680 comma 2.
3. L'impugnazione contro la sola disposizione che riguarda la confisca e' proposta con gli stessi mezzi previsti per i capi penali.
Entrata in vigore il 2 gennaio 2000
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