Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/11/2014, n. 48645
CASS
Sentenza 6 novembre 2014

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Massime1

Nel caso di assunzione di ufficio di nuovi mezzi di prova è riconosciuto alle parti il diritto alla prova contraria, che può essere denegato dal giudice, con adeguata motivazione, solo quando le prove richieste sono vietate dalla legge o sono manifestamente superflue o irrilevanti; con la conseguenza che il giudice di appello, dinanzi al quale sia dedotta la violazione dell'art. 495, comma secondo, cod. proc. pen., deve decidere sull'ammissibilità della prova secondo i parametri rigorosi previsti dall'art. 190 stesso codice (per il quale le prove sono ammesse a richiesta di parte), mentre non può avvalersi dei poteri meramente discrezionali riconosciutigli dal successivo art. 603 in ordine alla valutazione di ammissibilità delle prove non sopravvenute al giudizio di primo grado.

Commentario1

  • 1Il giudice che abbia attivato i poteri d'ufficio non può limitare il diritto alla prova contrariaAccesso limitato
    Salvatore Crimi · https://www.altalex.com/ · 5 dicembre 2014

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/11/2014, n. 48645
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 48645
Data del deposito : 6 novembre 2014

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