Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/11/2015, n. 49469
CASS
Sentenza 18 novembre 2015

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In tema di misure di sicurezza personali, una volta accertata in concreto la pericolosità sociale del reo secondo tutti i parametri indicati dall'art. 133, comma secondo, cod. pen., la decisione di applicare il ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, o in una casa di cura e custodia, può essere adottata - per effetto dell'entrata in vigore del D.L. 31 marzo 2014, n. 52 (convertito con modifiche in l. 30 maggio 2014, n. 81) - sola quando ogni altra misura di sicurezza risulta inidonea, tenendo conto, in tale accertamento, delle qualità soggettive della persona e non delle condizioni ostative di tipo "sociale", indicate dall'art. 133, comma secondo, n. 4, cod. pen., né della sola mancanza di programmi terapeutici individuali.

Le modifiche normative introdotte con il D.L. 31 marzo 2014, n. 52, convertito in legge 30 maggio 2014, n. 81, si applicano alle misure di sicurezza che devono essere eseguite successivamente alla sua entrata in vigore (31 marzo 2015), secondo quanto stabilito dall'art. 200, comma secondo, cod. pen.

In tema di giudizio abbreviato, l'esercizio del potere d'integrazione della prova, riconosciuto al giudice dall'art. 441, comma quinto, cod. proc. pen., non è sindacabile in sede di legittimità, trattandosi di valutazione discrezionale.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/11/2015, n. 49469
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 49469
Data del deposito : 18 novembre 2015

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