Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/12/2010, n. 3095
CASS
Sentenza 15 dicembre 2010

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Massime1

La responsabilità per l'illecito contravvenzionale, come tale ascrivibile anche a titolo di colpa, del divieto di vendita di macchine non conformi alle norme antinfortunistiche, di cui all'art. 6 del D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626, grava anche sull'amministratore della ditta al quale siano attribuite le fondamentali scelte aziendali afferenti alla commercializzazione dei prodotti.

Commentario1

  • 1Noleggio macchinari non sicuri (Cass. pen. n. 19416/2012)
    Staiano Rocchina · https://www.diritto.it/ · 1 giugno 2012

    1. Premessa Ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. 626/1994, come sostituito dall'art. 4 del d.lgs. 242/1996, “sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di macchine, di attrezzature di lavoro e di impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza” e tale divieto è sanzionato, con pena alternativa, dall'art. 91, 1° comma, dello stesso d.lgs. 626/1994. Il fatto contestato, però (accertato il 20.1.1996), è antecedente all'entrata in vigore del d.lgs. 242/1996, sicché deve essere correlato alla previsione originaria del 2° comma dell'art. del d.lgs. 62671994, la quale disponeva testualmente “sono …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/12/2010, n. 3095
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3095
Data del deposito : 15 dicembre 2010

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