Sentenza 15 dicembre 2010
Massime • 1
La responsabilità per l'illecito contravvenzionale, come tale ascrivibile anche a titolo di colpa, del divieto di vendita di macchine non conformi alle norme antinfortunistiche, di cui all'art. 6 del D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626, grava anche sull'amministratore della ditta al quale siano attribuite le fondamentali scelte aziendali afferenti alla commercializzazione dei prodotti.
Commentario • 1
- 1. Noleggio macchinari non sicuri (Cass. pen. n. 19416/2012)Staiano Rocchina · https://www.diritto.it/ · 1 giugno 2012
1. Premessa Ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. 626/1994, come sostituito dall'art. 4 del d.lgs. 242/1996, “sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di macchine, di attrezzature di lavoro e di impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza” e tale divieto è sanzionato, con pena alternativa, dall'art. 91, 1° comma, dello stesso d.lgs. 626/1994. Il fatto contestato, però (accertato il 20.1.1996), è antecedente all'entrata in vigore del d.lgs. 242/1996, sicché deve essere correlato alla previsione originaria del 2° comma dell'art. del d.lgs. 62671994, la quale disponeva testualmente “sono …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/12/2010, n. 3095 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3095 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2010 |
Testo completo
M
3095 / 1 1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 15/12/2010
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA-Presidente - N. 2074/10 VINCENZO ROMISDott.
- Consigliere - Dott. GIULIO MAISANO REGISTRO GENERALE
- Consigliere - N. 28522/2010 Dott. UMBERTO MASSAFRA
Rel. Consigliere - Dott. ROCCO MARCO BLAIOTTA
-
Dott. LUCA VITELLI CASELLA
- Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorse proposto da:
Blac A PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI FIRENZE nei confronti di:
2) WS LI NA N. IL 27/07/1977 p.civile.
-2)-LENZI CHIARA N. IL 02/02/1954 * €/ civile purif Со нив ноче3) WS LI NA N. IL 27/07/1977 piglio enfi Chiota 4. 2.2.1994 ju, avverso la sentenza n. 1077/2009 CORTE APPELLO di FIRENZE, del 09/10/2009
visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/12/2010 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ROCCO MARCO BLAIOTTA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. che ha concluso per l'a llamento comcon آخر'n vis;
Udito, per parte civile l'Avv. Bujanie Mazzes the Lances chiesto l'accopliments de lo ricorsi e l'inammissibilità di quello від ео dell imputat .
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Motivi della decisione
1. Il Tribunale di Pistoia, Sezione distaccata di Monsummano Terme, ha affermato la responsabilità di EN IA in ordine al delitto di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro ed alla contravvenzione di cui all'art. 6 del D. lgs n. 626 del 1994; e la ha altresì condannata al risarcimento del danno nei confronti delle parti civili.
La pronunzia è stata parzialmente riformata dalla Corte d'appello di
Firenze che ha assolto l'imputata dal delitto perché il fatto non sussiste, ha revocato le statuizioni civili ed ha rideterminato la pena quanto alla contravvenzione.
All'imputata è stato mosso l'addebito di aver venduto al lavoratore artigiano TI RI un miniescavatore privo di cinture di sicurezza, con la conseguenza che l'acquirente, ribaltatosi mentre alla guida del detto veicolo eseguiva dei lavori, veniva sbalzato dal posto di guida e schiacciato sotto l'escavatore, con conseguenze letali.
Il Tribunale ha ritenuto provata l'accusa: si è ravvisato che le emergenze fattuali conducano univocamente alla conclusione che la vittima si trovasse all'interno dell'escavatore quando esso si ribaltò; e che, conseguentemente,
l'evento sia da ascrivere alla EN che vendette il veicolo mancante dell'apparato di trattenuta.
La Corte d'appello, invece, ha riesaminato il complessivo materiale probatorio ed ha ritenuto che non vi siano certezze in ordine alla dinamica del sinistro;
sicché non può escludersi che, al momento del ribaltamento del mezzo, il TI non si trovasse all'interno del veicolo, ma sul terreno intento a sistemare l'albero che intendeva trapiantare.
2. Ricorrono per cassazione le parti civili, il Procuratore generale e l'imputato 2.1. La parte civile TI LI, figlio minore della vittima, rappresentato dalla madre, prospetta vizio della motivazione. L'argomentazione della Corte non tiene conto che, se il TI fosse stato intento a sistemare l'olivo imbracato, si sarebbe trovato non in prossimità del veicolo, ma a distanza di alcuni metri, atteso che il braccio meccanico era nella sua massima estensione. Inoltre, un evento come quello prospettato dalla Corte avrebbe senz'altro determinato un tentativo di fuga. Ancora, il TI ha erroneamente ritenuto di poter operare da solo, sicché egli non sistemò l'olivo nella buca }
preparata, operazione cha avrebbe richiesto l'intervento di altra persona. Poi, le lesioni riportate e la posizione prona inducono a ritenere che la vittima venne colpita quando si trovava già a terra e rimase intrappolata sotto il roll-bar dell'escavatore. Infine, il fatto che la vittima ridetta fosse pulita non è irrilevante, come erroneamente ritenuto dalla Corte, visto che un distacco di terreno vi fu, per via del cedimento del ciglio della piazzola.
2.2 La parte civile WS IN prospetta questioni dello stesso tenore. Si rimarca tra l'altro la circostanza che, se il TI si fosse trovato in terra erra, la sua posizione sarebbe stata rilevata ad alcuni metri e non in prossimità della macchina. Inoltre, le lesioni subite non sono state devastanti, sicché esse non sono compatibili con l'ipotesi dell'investimento, che avrebbe cagionato danni ben più radicali.
2.2 Il Procuratore generale propone censure sostanzialmente coincidenti con quelle prospettate dalle parti civili.
2.3 L'imputata ricorre avverso l'affermazione di responsabilità in ordine al reato contravvenzionale. Si lamenta che non è stata dimostrata alcuna condotta commissiva in ordine alla vendita dell'escavatore oggetto dell'imputazione; e che la EN è stata condannata nella veste di legale rappresentante della società fornitrice del mezzo, cioè di presidente del consiglio di amministrazione dell'officina Bivio s.r.l..
La pronunzia trascura che l'istruttoria dibattimentale ha dimostrato che la gestione dell'officina era completamente affidata al consigliere di amministrazione EN Silvano;
mentre l'imputata svolgeva di fatto solo mansioni di segreteria e contabilità.
La EN stessa è stata ritenuta responsabile solo alla stregua di condotta omissiva colposa, per non aver impedito l'evento. Tuttavia, non vertendosi nell'ambito di infortunio sul lavoro, sono inconferenti le argomentazioni del giudice di merito in ordine alla posizione di garanzia. La condotta illecita attiene alla vendita e quindi coinvolge chi abbia posto in essere tale attività, che nella specie si identifica in EN Silvano. La Corte d'appello ha completamente trascurato di esaminare le doglianze al riguardo prospettate nei motivi d'impugnazione.
La stessa Corte ha pure inutilmente discusso di un tema inconferente, relativo all'esistenza o meno di una delega di fatto.
La configurazione di responsabilità omissiva, oltre a tutto il resto, comporta una larvata ed impropria immutazione della contestazione.
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2.4 L'imputatq e le parti civili hanno presentato memorie.
3. Tutti i ricorsi sono infondati.
3.1 Quanto a quelli, sostanzialmente coincidenti nei loro tratti essenziali, proposti dall'accusa pubblica e privata, s'impone una disamina unitaria.
La Corte territoriale ha adottato pronunzia assolutoria in ordine al reato di omicidio colposo avendo ravvisato l'esistenza di dubbi insuperabili in ordine alla reale dinamica del sinistro. E' stato accertato che la vittima è stata schiacciata sotto l'escavatore mentre stava spostando un pesante ulivo che aveva imbracato ed agganciato al braccio mobile della macchina;
e che lo schiacciamento è seguito al ribaltamento del veicolo. Il Tribunale, tuttavia, ha ritenuto assiomaticamente che il TI, al momento del ribaltamento, si trovasse all'interno del veicolo, sia stato sbalzato in terra a causa della mancanza della cintura e quindi schiacciato.
In realtà, secondo la Corte, la dinamica del sinistro non può essere ricostruita con certezza, poiché nessuno ha assistito ai fatti ed i rilievi eseguiti non consentono di accreditare l'ipotesi accusatoria. Al contrario, non è priva di plausibilità l'ipotesi secondo cui egli si trovasse a terra e stesse probabilmente lavorando attorno all'imbracatura quando, per l'effetto leva determinato dal braccio meccanico in estensione e per il cedimento del ciglio del terreno allentato per la pioggia, l'escavatore si ribaltò.
Non può escludersi, secondo la Corte di merito, che anche un piccolo intervento come quello di tentare di sistemare meglio la posizione dell'ulivo abbia determinato la rottura del precario equilibrio legato all'appendimento della pianta al braccio esteso. Tale ipotesi è ben compatibile con la posizione del corpo, vicina e parallela al veicolo. Né ha pregio l'argomento critico secondo cui, se vi fosse stato uno smottamento del terreno, la vittima sarebbe stata sporca di terra: tale argomento non tiene conto del fatto che in realtà non vi fu un vero smottamento ma il mero cedimento del ciglio che, come emerge dai rilievi, non causò un apprezzabile distacco di terreno.
Tale valutazione della vicenda è basata su definite e significative acquisizioni probatorie, è immune da vizi logico-giuridici e non è quindi sindacabile nella presente sede di legittimità. La stessa Corte, contrariamente a quanto dedotto, non ha ritenuto infondata l'ipotesi accusatoria, ma ha al contrario ravvisato che essa, sebbene non priva di plausibilità, non riesce a fornire prova certa dell'evento, posto che è in piedi l'alternativa ipotesi eziologica argomentatamene prospettata dalla difesa. In breve, la coesistenza delle diverse ipotesi, non essendo stato possibile confutare radicalmente nessuna delle due, conduce ad una situazione di dubbio irresolubile sullo sviluppo causale degli
-5-Blais accadimenti, che impone l'adozione di pronunzia assolutoria. Dunque, le argomentazioni dei ricorrenti, che ripropongono considerazioni già valorizzate dal primo giudice, non confutano l'argomentato assunto che fonda la decisione:
l'esistenza di un dubbio non superabile.
3.2 Pure privo di pregio è il ricorso dell'imputata. Esso si fonda, in sintesi, sull'assunto che la responsabilità sia stata basata su una condotta omissiva in una situazione in cui, tuttavia, la ricorrente non assumeva la veste di garante. Orbene la premessa su cui si articola il gravame è infondata. Infatti, nel capo d'imputazione si legge che l'accusa riguarda "la commercializzazione e la vendita" dell'escavatore irregolare. Commercializzare e vendere soni due verbi che all'evidenza descrivono comportamenti positivi;
e dunque, nel caso in esame, non trovano, alcun ingresso problematiche afferenti alla responsabilità omissiva. In particolare, poi, la commercializzazione sul piano semantico, precede la vendita: essa attiene alla scelta aziendale di mettere in vendita, di porre sul mercato quella categoria di veicolo priva delle necessarie cinture di sicurezza. Orbene, la Corte d'appello si attiene a tale lineare conformazione dell'imputazione quando, infine, giunge ad affermare che ciò che rileva è che la donna, come dalla stessa dichiarato, rivestiva la qualità di "amministratore formale della ditta" e che questo "ruolo in sostanza nominale" non la liberava dei propri obblighi e doveri. L'articolazione del ragionamento è faticosa, ma in definitiva emerge correttamente il dato essenziale che il ruolo rivestito nell'azienda attribuiva alla EN la responsabilità in ordine alle fondamentali scelte aziendali afferenti alla commercializzazione dei prodotti: giudizio tanto più immune da censure se si considera che si è in presenza di illecito contravvenzionale e quindi ascrivibile anche a titolo di colpa.
Conclusivamente, tutti i ricorsi devono essere rigettati. Segue per legge la condanna dell'imputata e delle parti civili al pagamento delle spese processuali.
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ricorrenti
Rigetta tutti i ricorsi;
condanna l'imputata e le parti civilival pagamento delle spese processuali.
Roma 15 dicembre 2010
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE More (Vincenzo ROMIS) (Rocco Marco BLAIOTTA)
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CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione Penale DEPOSITATO IN CANCELLERIA
28 GEN. 2011
IL FUNZIONA JO GIUDIZIARIO
Giulio TIBERIO 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
3 Blais