Sentenza 24 gennaio 2017
Massime • 1
In tema di associazione per delinquere di stampo mafioso, il sopravvenuto stato detentivo del soggetto non determina la necessaria ed automatica cessazione della sua partecipazione al sodalizio, atteso che la relativa struttura - caratterizzata da complessità, forti legami tra gli aderenti e notevole spessore dei progetti delinquenziali a lungo termine - accetta il rischio di periodi di detenzione degli aderenti, soprattutto in ruoli apicali, alla stregua di eventualità che, da un lato, attraverso contatti possibili anche in pendenza di detenzione, non ne impediscono totalmente la partecipazione alle vicende del gruppo ed alla programmazione delle sue attività e, dall'altro, non ne fanno venir meno la disponibilità a riassumere un ruolo attivo alla cessazione del forzato impedimento. (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto corretta la decisione con cui il tribunale del riesame aveva reputato sussistere la permanenza del vincolo associativo in capo all'indagato - "braccio destro" del capoclan - nonostante la sofferta detenzione, sottolineando come i suoi contatti con il medesimo, e con l'intero gruppo, fossero nel frattempo continuati anche in ragione della periodica erogazione di somme di denaro da parte del sodalizio).
Commentario • 1
- 1. Art. 416-bis - Associazioni di tipo mafioso anche straniere (1)https://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 24/01/2017, n. 8461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8461 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2017 |
Testo completo
0846 1-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da 158/2017 Sent. n. sez. FRANCO FIANDANESE - Presidente - CC 24/01/2017 ANTONIO PRESTIPINO R.G.N. 46183/2016GEPPINO RAGO GIOVANNA VERGA ANDREA PELLEGRINO - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di De NO MI, n. a Vasto (CH) il 09/07/1976, rappresentato e assistito dall'avv. Alessandro Orlando, di fiducia, avverso l'ordinanza del Tribunale di L'Aquila, in funzione di giudice del riesame, n. 294/2016, in data 19/09/2016; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione della causa fatta dal consigliere dott. Andrea Pellegrino;
udita la requisitoria del Sostituto Procuratore generale dott.ssa Giuseppina Casella che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato in punto esigenze cautelari;
sentita la discussione del difensore avv. Alessandro Orlando che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 19/09/2016, il Tribunale di L'Aquila, previo rigetto del ricorso ex art. 309 cod. proc. pen. presentato 1 nell'interesse di MI De NO, confermava nei confronti dello stesso la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen.: secondo l'accusa, il De NO risulta essere membro, quale braccio destro di GE ZZ, di una cosca di stampo ndranghestico attiva nell'ambito del traffico degli stupefacenti e di armi, da quest'ultimo costituita negli anni 2006- 2007 unitamente al padre CE ed operante a cavallo dei territori abruzzese e molisano.
2. Avverso detta ordinanza, nell'interesse di MI De NO, viene proposto ricorso per cassazione per i seguenti motivi: -violazione di legge in relazione agli artt. 274 lett. c) e 275 cod. proc. pen. (primo motivo); -vizio di motivazione con riferimento alla sussistenza delle esigenze cautelari ed all'indispensabilità della misura cautelare massima (secondo motivo). Nella trattazione unitaria dei motivi, il ricorrente evidenzia come il Tribunale avesse inopinatamente disatteso gli elementi documentali forniti che dimostravano come, quantomeno a far data dal 20 dicembre 2012, risultava impossibile che GE ZZ e MI De NO (che già dal 9 gennaio 2010 non avevano avuto più contatti) avessero possibilità di frequentazione reciproca. Inoltre: -il De NO era stato detenuto dal 10/06/2010 al 23/06/2010; -dopo tale data, non era emerso alcun collegamento con CE ZZ;
-in data 10/09/2012, il De NO era stato tratto in arresto in esecuzione di ordinanza cautelare per detenzione di armi ed era rimasto ininterrottamente detenuto fino al 17/11/2015. tutto a dimostrazione di un'avvenuta rescissione di ogni suo rapporto con l'organizzazione criminale di appartenenza, con conseguente superamento della presunzione di pericolosità sociale, di carattere relativo, di cui al combinato disposto degli artt. 275, comma terzo, cod. proc. pen. e 416-bis, cod. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso risulta manifestamente infondato e, come tale, va dichiarato inammissibile. 2 2. È anzitutto necessario chiarire, sia pur in sintesi, i limiti di sindacabilità da parte di questa Corte dei provvedimenti adottati dal giudice del riesame sulla libertà personale.
2.1. Secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, che il Collegio condivide e reputa attuale anche all'esito delle modifiche normative che hanno interessato l'art. 606 cod. proc. pen. (cui l'art. 311 cod. proc. pen. implicitamente rinvia), in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario e della permanenza delle esigenze cautelari a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. Si è anche precisato che la richiesta di riesame mezzo di impugnazione, sia pure atipico - ha - la specifica funzione di sottoporre a controllo la validità dell'ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti formali indicati nell'art. 292 cod. proc. pen., ed ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo: ciò premesso, si è evidenziato che la motivazione della decisione del Tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve essere conformata al modello delineato dal citato articolo, ispirato al modulo di cui all'art. 546 cod. proc. pen., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828; conforme, dopo la novella dell'art. 606 cod. proc. pen., Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, Terranova, Rv. 237012).
2.2. L'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza (art. 273 cod. proc. pen.) e delle esigenze cautelari (art. 274 cod. proc. pen.) è, quindi, rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o nella manifesta illogicità 3 della motivazione secondo la logica ed i principi di diritto, rimanendo "all'interno" del provvedimento impugnato;
il controllo di legittimità non può, infatti, riguardare la ricostruzione dei fatti e sono inammissibili le censure che, pur formalmente investendo la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito, dovendosi in sede di legittimità accertare unicamente se gli elementi di fatto sono corrispondenti alla previsione della norma incriminatrice e le statuizioni sono assistite da motivazione non manifestamente illogica (Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178). Tutto ciò premesso e considerato, ritiene il Collegio come, nelle valutazioni del Tribunale, non si riscontri alcuna violazione di legge o vizio di motivazione, essendo le conclusioni assunte del tutto congrue e prive di illogicità manifesta.
3. Manifestamente infondati sono sia il primo che il secondo motivo di ricorso trattabili congiuntamente per la reciproca interferenza delle questioni dedotte.
3.1. Invero, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, in tema di associazione per delinquere, il sopravvenuto stato detentivo di un soggetto non determina la necessaria ed automatica cessazione della partecipazione al sodalizio criminoso di appartenenza, atteso che, in determinati contesti delinquenziali, i periodi di detenzione sono accettati dai sodali come prevedibili eventualità le quali, da un lato, attraverso contatti possibili anche in pendenza di detenzione, non impediscono totalmente la partecipazione alle vicende del gruppo e alla programmazione delle sue attività e, dall'altro, non fanno cessare la disponibilità a riassumere un ruolo attivo non appena venga meno il forzato impedimento (cfr., Sez. 1, n. 12907 del 23/11/2000, dep. 2001, Boscolo e altri, Rv. 218440).
3.1.1. Orbene, se in astratto è vero che la partecipazione al gruppo criminale richiede un contributo operoso, seppure non necessariamente continuativo, all'esistenza ed alle finalità del sodalizio, onde lo stato detentivo - neutralizzando la disponibilità del soggetto agli scopi dell'organizzazione può far cessare la - consumazione del reato, è altrettanto vero come la conclusione, per 4 le ragioni sopradette, non sia però necessaria ed automatica, in presenza di un gruppo criminale che, per interesse sia proprio che del singolo associato, ha tutto l'interesse a mantenere i contatti e di abbreviare, per quanto possibile, il formale "distacco" temporale. Nel caso di specie, gli elementi menzionati e valutati dai giudici di merito depongono appunto per uno schema associativo di questo tipo (complessità dell'organizzazione, forte legame fra i sodali, ruolo rilevantissimo del De NO, notevole spessore criminale delle attività programmate a lungo termine dall'organizzazione).
3.1.2. Su tale base è quindi corretto ritenere che il vincolo associativo non sia venuto meno nemmeno durante il periodo detentivo del De NO essendo rimasti permanenti i contatti con i ZZ e tutto il clan di appartenenza (GE ZZ descrive il De NO come il suo braccio destro, a completa disposizione per l'esecuzione delle operazioni criminali più pericolose e di maggiore responsabilità, come la pianificazione di attentati) anche attraverso l'avvenuta periodica erogazione di somme di denaro ricollegate a pregressi investimenti effettuati dal gruppo criminale in attività economiche, il tutto in presenza di inevitabili ruoli di supplenza svolti da terze persone al fine di assicurare la continuità di una partecipazione così rilevante per non dire insostituibile per le sorti criminali del gruppo criminoso.
3.2. Sempre la giurisprudenza di legittimità riconosce inoltre che, in tema di custodia cautelare in carcere applicata nei confronti dell'indagato del delitto di associazione di tipo mafioso, la presunzione di pericolosità sociale, di carattere relativo, di cui al combinato disposto degli artt. 275, comma terzo, cod. proc. pen. e 416-bis, cod. pen., può essere superata anche quando dagli elementi a disposizione del giudice emerga una situazione che, pur in mancanza di una rescissione del vincolo associativo, dimostri in modo obiettivo e - l'effettivo e irreversibile allontanamento dell'indagato dal concreto- gruppo criminale e la conseguente mancanza delle esigenze cautelari (cfr., ex multis, Sez. 6, n. 23012 del 20/04/2016, Notarianni, Rv. 267159).
3.2.1. Nella fattispecie, non ricorrono elementi che possano far ritenere superata tale presunzione non essendo stati acquisiti, ma solo genericamente dedotti con prospettazione del tutto teorica 5 elementi idonei a far ritenere che il De NO non possa continuare a fornire (avendolo fatto anche in costanza di detenzione) il suo insostituibile contributo all'organizzazione per conto della quale ha operato.
3.2.2. Ne consegue che, come avvenuto nella fattispecie, la mancata dimostrazione dell'avvenuto verificarsi di tali eventi risolutivi fa persistere la presunzione di pericolosità (cfr., ex multis, Sez. 6, n. 46060 del 14/11/2008, Verolla, Rv. 242041; Sez. 2, n. 305 del 15/12/2006, dep. 2007, Comisso, Rv. 235367).
4. Alla pronuncia consegue, per disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro millecinquecento. Manda la Cancelleria agli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro millecinquecento a favore della Cassa delle ammende. Manda la Cancelleria agli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 24/1/2017. Il Consigliere estensore Il Presidente Andrea Pellegrino Franco Fiandanese france "fandarey бибед DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 21 FEB. 2017 IL M Cancelliere CA CANCELLIERE ว Claudia Pianelli 60