Cass. pen., sez. I, sentenza 01/03/2012, n. 39850
CASS
Sentenza 1 marzo 2012

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

È preclusa in sede di legittimità, con conseguente inammissibilità del ricorso, la proposizione dell'eccezione difensiva di inutilizzabilità delle conversazioni intercettate, che sia stata già compiutamente esaminata e respinta dalla Corte di cassazione nel procedimento cautelare nei confronti degli stessi imputati.

Il procedimento incidentale diretto ad accertare gli elementi concreti per ritenere che il testimone sia stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro al fine di non deporre o di deporre il falso, se anche non richiede una prova certa, deve fondarsi su elementi sintomatici e rivelatori dell'intimidazione subita dal teste, connotati da precisione e persuasività, non potendo ritenersi sufficienti i meri sospetti o soltanto il timore soggettivo di poter essere minacciato. (Fattispecie nella quale è stata ritenuta irrilevante la condizione psicologica del teste, che, trovandosi da solo a Reggio Calabria, aveva richiesto alle forze dell'ordine di essere prelevato all'aeroporto, condotto in albergo e scortato in udienza).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 01/03/2012, n. 39850
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 39850
    Data del deposito : 1 marzo 2012

    Testo completo