Sentenza 1 marzo 2012
Massime • 2
È preclusa in sede di legittimità, con conseguente inammissibilità del ricorso, la proposizione dell'eccezione difensiva di inutilizzabilità delle conversazioni intercettate, che sia stata già compiutamente esaminata e respinta dalla Corte di cassazione nel procedimento cautelare nei confronti degli stessi imputati.
Il procedimento incidentale diretto ad accertare gli elementi concreti per ritenere che il testimone sia stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro al fine di non deporre o di deporre il falso, se anche non richiede una prova certa, deve fondarsi su elementi sintomatici e rivelatori dell'intimidazione subita dal teste, connotati da precisione e persuasività, non potendo ritenersi sufficienti i meri sospetti o soltanto il timore soggettivo di poter essere minacciato. (Fattispecie nella quale è stata ritenuta irrilevante la condizione psicologica del teste, che, trovandosi da solo a Reggio Calabria, aveva richiesto alle forze dell'ordine di essere prelevato all'aeroporto, condotto in albergo e scortato in udienza).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 01/03/2012, n. 39850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39850 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente - del 01/03/2012
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - SENTENZA
Dott. TARDIO Angela - Consigliere - N. 226
Dott. MAZZEI Antonella P. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LA POSTA Lucia - rel. Consigliere - N. 36203/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AL PE N. IL 10/03/1974;
2) SE AR N. IL 27/11/1951;
3) SI ES N. IL 13/05/1968;
4) AL RG N. IL 10/05/1961;
5) AL CO N. IL 25/05/1963;
6) SA AN N. IL 28/09/1951;
7) AL TT N. IL 23/01/1969;
8) AL IN N. IL 21/02/1978;
9) SI TT N. IL 22/08/1965;
10) SI PA N. IL 26/08/1968;
avverso la sentenza n. 1793/2009 CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA, del 07/12/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 01/03/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. LETTIERI OL che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata nei confronti di LA IU ed il rigetto dei ricorsi degli altri imputati.
Udito per la parte civile l'Avv. Palara I. e avv. Marinelli che hanno chiesto rigettarsi i ricorsi.
Udito il difensore Avv. Aricò G., Morella M., MO C., NA A., TI G., RD G., IA E., AN F., MI G., CA P., BA F., D'SC N.V., DI G. e EN A., che hanno chiesto l'accoglimento dei ricorsi proposti dai propri assistiti. RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Reggio Calabria con la sentenza del 7 dicembre 2010 riformava parzialmente la decisione del Tribunale della stessa sede del 22 dicembre 2008; in particolare, per quanto qui interessa:
IU AL, PA SI, NT AL e
SI TT sono stati condannati, con le circostanze attenuanti generiche, i primi due alla pena di anni quattro e mesi otto di reclusione ed i secondi alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione, in relazione al reato contestato al capo 1) - come modificato all'udienza del 10.4.2008, art. 416 - bis cod. pen, per avere fatto parte dell'associazione a delinquere di stampo mafioso, denominata cosca LA, operante nel territorio di Trunca, alleata con le cosche LI e EL, allo scopo di commettere un numero indeterminato di reati di estorsione, corruzione, turbativa di pubblici incanti e truffa ai danni di enti pubblici e di imprese private, al fine di ottenere appalti pubblici nel settore dello smaltimento dei rifiuti alle imprese del proprio gruppo (in particolare la EDILPRIMAVERA s.r.l.), in epoca anteriore e prossima al 1999 e fino al febbraio 2006;
FR SI è stato condannato in relazione al medesimo reato contestato al capo 1) - come modificato all'udienza del 10.4.2008 - alla pena di anni sei di reclusione;
TT AL è stato condannato, ritenuta la continuazione, alla pena di anni dieci di reclusione in relazione al reato contestato al capo 1), art 416 - bis cod. pen. con l'aggravante della qualità di promotore, nonché, ai reati di cui al capo 1.1), contestato all'udienza del 10.4.2008 (artt. 110 e 56 c.p., art. 629 c.p., comma 2) e al capo 7) (artt. 110 e 353 cod. pen.), aggravati ai sensi del
D.L. n. 203 del 1991, art. 7;
RG AL, OL AL e EA SA sono stati condannati, con le circostanze attenuanti generiche e la continuazione, alla pena di anni sei e mesi dieci di reclusione ed Euro 1.200,00 di multa per i reati - contestati al capo 5) - artt.110 e 356 cod. pen. - capo 6) - artt. 110 e 629 cod. pen.
limitatamente al versamento dell'indebita somma di quattro milioni mensili a CA SE ed al versamento del 25% dell'importo complessivo dell'appalto a beneficio di un'entità denominata "quarto socio", ovvero "territorio" - capo 7) - artt. 110, 353 cod. pen. - capo 8) - artt. 110 e 356 cod. pen. - e capo 9) - artt. 110 e 319 cod. pen.- aggravati ai sensi del D.L. n. 203 del 1991, art. 7;
CA SE è stato condannato, ritenuta la continuazione, alla pena di anni cinque e mesi due di reclusione per i reati contestati al capo 5) - artt. 110 e 356 cod. pen. - capo 7) - artt. 110 e 353 cod. pen. - capo 8) - artt. 110 e 356 cod. pen. - e capo 9) - artt.110 e 319 cod. pen. - aggravati ai sensi del D.L. n. 203 del 1991, art. 7.
2. La Corte territoriale, richiamando la decisione di primo grado, rilevava, in primo luogo, che il compendio probatorio posto a fondamento della decisione era tratto principalmente dalla documentazione di varia natura formalmente acquisita agli atti, dalle risultanze di una imponente attività di intercettazione telefonica e ambientale (con ascolto di numerose conversazioni effettuate all'interno degli uffici della società Edilprimavera, all'interno delle autovetture di alcuni degli imputati e nell'abitazione del boss IC LI, in Prato, ove si trovava ristretto agli arresti domiciliari), nonché, dalle circostanze riferite dai testimoni di p.g., dalle persone offese e dai collaboratori di giustizia Riggio, ME e Fracapane.
Evidenziava, quindi, che all'esito della perizia trascrittiva delle intercettazioni, all'udienza del 10.4.2008, il pubblico ministero aveva modificato, ai sensi dell'art. 516 cod. proc. pen., l'imputazione di cui al reato associativo (capo 1) - che originariamente vedeva la partecipazione di tutti i componenti del gruppo familiare LA-RI all'interno della cosca LI, capeggiata da IC LI - precisando l'organigramma dell'associazione ed il ruolo svolto dagli imputati e, soprattutto, evidenziando come costoro avessero costituito un gruppo autonomo legato da un'alleanza con la predetta cosca LI e con altro sodalizio facente capo a PA EL.
Alla luce degli elementi fattuali emersi dalle trascrizioni delle conversazioni intercettate il pubblico ministero, altresì, contestava ad LA TT, ex art. 517 cod. proc. pen., il reato concorrente di tentata estorsione ai danni di TR RI, capo 1.1).
La Corte di appello esaminava, quindi, le numerose questioni processuali - in gran parte riproposte con i motivi di ricorso - ritenendole infondate (p. 96-133).
Procedeva, di seguito, alla valutazione delle prove in ordine ai reati contestati ed alla attribuibilità degli stessi agli imputati, suddividendo in due gruppi diversi le imputazioni, in ragione del collegamento probatorio: il primo relativo alla fattispecie associativa contestata ai componenti delle famiglie LA-RI ed ai reati-fine a questa connessi, costituiti dal tentativo di estorsione di cui al capo 1.1), dall'estorsione di cui al capo 2), dalla truffa di cui al capo 3) e dalla turbativa d'asta di cui al capo 7), quest'ultima contestata anche al LA, al CE, al RA ed al RG;
il secondo gruppo di imputazioni - che riguardano soltanto i predetti LA, CE, RA e RG - riferite alle condotte illecite riguardanti la gestione della discarica di AR di RO e contestate ai capi 5), 6), 8) e 9).
Attraverso l'esame specifico degli elementi di prova in ordine ai singoli reati, la Corte di merito perveniva alla valutazione in ordine alla configurabilità della fattispecie associativa come da contestazione modificata in dibattimento.
Il giudice dell'appello ha ritenuto che il gruppo facente capo a TT LA si collocava in posizione diversa rispetto alle altre compagini imprenditoriali;
non si limitava, cioè, a versare le tangenti alle cosche di competenza, ma - rappresentato dal proprio capo - partecipava direttamente agli incontri con gli altri gruppi nei quali venivano raggiunti gli accordi illeciti per l'assegnazione dei lavori e per la ripartizione degli utili, e ciò in forza della caratura mafiosa che permetteva a TT LA di trattare in maniera paritaria con IC LI e di collocarsi accanto a questi e a PA EL nella progettazione degli affari, in particolare quelli che riguardavano le società miste. Ad avviso della Corte territoriale, dalle circostanze di fatto acquisite poteva inferirsi la partecipazione al sodalizio degli imputati LA TT, IU e NT e RI TT, PA e FR che contribuivano non soltanto all'attività del gruppo imprenditoriale, ma anche alla gestione attraverso accordi illeciti.
3. Avverso la sentenza di secondo grado hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, come di seguito.
3.1. TT LA, IU LA, NT LA, TT RI, PA RI e FR RI hanno dedotto la violazione degli artt. 518 e 522 cod. proc. pen. - già eccepita con i motivi di appello - in relazione alla modifica della contestazione (intervenuta all'udienza del 10.4.2008) del reato di cui all'art. 416 - bis cod. pen. che, ad avviso dei ricorrenti, non può considerarsi fatto diverso da quello descritto nel decreto che dispone il giudizio, bensì, fatto nuovo.
Richiamati gli arresti della giurisprudenza di questa Corte, rilevano che confrontando le due diverse contestazioni risulta evidente che l'appartenenza dei ricorrenti alla cosca LI, come indicata nella originaria imputazione, è condotta sul piano strutturale totalmente diversa da quella di partecipazione ad un'autonoma associazione a composizione familiare, denominata cosca LA. Anche l'estensione territoriale e temporale del sodalizio risulta del tutto diversa, pertanto, vi è stata ritrattazione dell'azione penale in violazione del diritto di difesa e dei principi del giusto processo di cui all'art. 111 Cost.. 3.2. LA TT ha denunciato, inoltre, la violazione degli artt. 517 e 522 cod. proc. pen. con riferimento alla contestazione del reato di cui al capo 1.1) avvenuta all'udienza del 10.4.2008. In specie - come già rilevato con l'atto di appello - contesta che si possa considerare reato connesso emerso nel corso del dibattimento, assumendo che gli elementi sui quali è fondata la contestazione di tentata estorsione erano già emersi nella fase di indagini preliminari.
3.3. LA TT deduce, altresì, il vizio di motivazione della sentenza impugnata avuto riguardo al rigetto della richiesta di ammissione al rito abbreviato a seguito della modifica della contestazione, ex art. 516 cod. proc. pen., avanzata all'udienza del 16.6.2010, giusta sentenza della Corte cost. n. 333 del 2009. Infatti, la Corte territoriale si è limitata ad affermare che la contestazione formulata nel dibattimento di primo grado non risulta sia fondata su fatti già contenuti nelle indagini ovvero emersi dall'istruttoria dibattimentale. Non può, peraltro, condividersi la tesi della preclusione processuale.
3.4. LA TT e LA NT lamentano il vizio di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla violazione degli artt. 414 e 497 cod. proc. pen. dedotta con motivi aggiunti dell'atto di appello in data 27.11.2009.
Ad avviso dei ricorrenti la Corte territoriale ha omesso l'esame della doglianza difensiva relativa alla utilizzazione ai fini della decisione di atti di indagine del procedimento n. 125/99 RGNR, concluso con decreto di archiviazione emesso il 2.4.2003, in violazione dei presupposti necessari per la riapertura delle indagini, ossia in mancanza di risultanze investigative, trattandosi nella specie della mera rivalutazione di quelle già esistenti. Si deduce che la Corte territoriale (p. 130) ha esaminato la questione con riferimento ai motivi dell'appello proposto da RI TT, omettendo di esaminare gli specifici motivi dei ricorrenti sul punto. Tanto comporta la nullità della sentenza non potendosi ritenere assorbente la circostanza che la medesima questione è stata comunque valutata.
3.5. La violazione degli artt. 267 e 268 cod. proc. pen. e la conseguente inutilizzabilità delle conversazioni intercettate è stata dedotta dai ricorrenti LA TT e NT, RI TT e FR.
LA TT e NT affermano, in primo luogo, che la trattazione unitaria delle questioni relative alla utilizzabilità delle intercettazioni ha ingenerato confusione.
I ricorrenti contestano: la carenza di motivazione dei decreti in ordine alla indisponibilità degli impianti presso gli uffici della procura, atteso che secondo i principi affermati dalla Corte di legittimità non è sufficiente una motivazione generica, in ordine alla quale la Corte di appello ha motivato in maniera apodittica essendo, peraltro, inverosimile che le 48 postazioni di ascolto della procura fossero contemporaneamente indisponibili;
la valutazione operata dalla Corte di merito in ordine alla mancanza delle ragioni di urgenza nei decreti autorizzativi, privi anche del mero richiamo testuale a detto presupposto, che, a differenza di quanto affermato dalla Corte, era stata espressamente dedotta dai ricorrenti;
la mancata verbalizzazione a norma dell'art. 268 c.p.p., comma 1 - in particolare, si rileva che era stato redatto un verbale di inizio e fine delle operazioni e non era stata redatta alcuna relazione di servizio sul contenuto delle intercettazioni, bensì, soltanto un elenco riassuntivo disponibile in formato telematico e quindi privo di sottoscrizione dell'ufficiale di p.g. in violazione del disposto dell'art. 89 disp. att. cod. proc. pen. tale da rendere il verbale delle intercettazioni assolutamente inesistente. Infine, RI TT lamenta il vizio di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla eccepita mancanza del decreto di convalida relativo all'intercettazione 918/2000.
3. 6. Tutti i ricorrenti, ad esclusione di RI TT, RI PA, RI FR, denunciano la inutilizzabilità delle dichiarazioni rese in sede di indagini preliminari da ER TR, acquisite agli atti del dibattimento - pur essendosi il predetto, esaminato ai sensi dell'art. 210 cod. proc. pen., avvalso della facoltà di non rispondere - in violazione dell'art. 500 c.p.p., comma 4 e art. 195 c.p.p., comma 4, come già eccepito nel corso del dibattimento e nei motivi di appello. Rilevano che il giudice di primo grado aveva disposto l'acquisizione delle predette dichiarazioni rese dall'imputato in procedimento connesso, ai sensi dell'art. 500 c.p.p., comma 4, ritenendo che l'accertamento incidentale compiuto ai sensi della predetta norma attraverso l'audizione del maresciallo OR - pienamente utilizzabile in quanto non ricadente nel divieto di cui all'art. 195 c.p.p., comma 4 - avesse fatto emergere come lo ER non si fosse determinato liberamente ad avvalersi della facoltà di non rispondere, ma avesse subito intimidazioni, tanto da chiedere di essere scortato durante tutta la sua permanenza a Reggio Calabria per l'udienza in cui era stato chiamato a deporre.
I ricorrenti lamentano, quindi, la violazione di norma processuale ed il vizio di motivazione avuto riguardo alla valutazione operata dalla Corte di merito sia con riferimento al divieto cui all'art. 195 c.p.p., comma 4 ed alla conseguente inutilizzabilità delle dichiarazioni del maresciallo OR, sia in ordine alla inferenza delle predette dichiarazioni quanto alla violenza o minaccia subita dallo ER.
Sotto il primo profilo si rileva che è stato più volte affermata l'operatività del divieto cui all'art. 195 cod. proc. pen. anche nel sub-procedimento previsto dall'art. 500 cod. proc. pen., comma 5 nell'ambito del quale devono essere applicati il principio del contraddittorio e tutte le norme del codice di rito.
Quanto al secondo aspetto, ad avviso dei ricorrenti, il maresciallo OR ha affermato che si trattava di persona fortemente intimorita per il fatto di essere a Reggio Calabria, tuttavia, non era emerso in alcun modo che la preoccupazione fosse legata ad una minaccia subita al fine di costringere lo ER ad avvalersi della facoltà di non rispondere;
difetta il requisito dell'attualità della violenza ovvero della minaccia.
3.6.1. I ricorrenti LA TE, RA OL, CE EA, e RG CA, (alcuni tra questi soltanto con i motivi nuovi) hanno dedotto, altresì, che gli interrogatori resi da ER TR il 3.2.2003 ed il 19.12.2005 non potevano essere utilizzati, in quanto non preceduti dall'avvertimento di cui all'art. 64 c.p.p., comma 3, lett. c); sottolineando come esso fosse necessario -
diversamente da quanto affermato dal giudice di primo grado e dalla Corte di appello - non avendo ancora lo ER acquisito nella fase delle indagini preliminari la qualità di imputato di reato connesso. I ricorrenti affermano che detta qualità di concorrente nel medesimo reato vale ad escludere l'applicabilità della norma in questione soltanto nella fase del dibattimento, non per le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari perché in questo caso la posizione del dichiarante è ancora in uno stato "embrionale" dal punto di vista processuale, potendo essere soggetta a cambiamenti quanto alla relazione con altri imputati (cita sez 5, n. 15604 17.2.2009 non massimata). Inoltre, il RA rileva che all'epoca in cui lo ER aveva reso gli interrogatori in oggetto era indagato di un reato diverso da quello contestato ai ricorrenti (art.640 cod. pen.).
3.6.2. RA OL e CE EA lamentano, inoltre, l'assenza di riscontri necessari ex art. 192 c.p.p., comma 3 alle circostanze riferite da ER TR che asseritamente sarebbero riconducibili a quanto riferito dall'ingegnere NE.
3.7. RI FR deduce la nullità del decreto che dispone il giudizio, già eccepita nelle precedenti fasi del giudizio, per violazione dell'art. 419 cod. proc. pen., lamentando l'omessa notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare al difensore, Avv.to FR BA. In specie, contesta la valutazione della Corte di appello che ha ritenuto non vi fosse alcun onere di notificare l'avviso del decreto di fissazione dell'udienza preliminare che era stato emesso lo stesso giorno (8.2.2007) in cui il RI aveva dichiarato presso la direzione del carcere in cui era ristretto di nominare il predetto Avv.to BA revocando i precedenti difensori di fiducia. Rileva il ricorrente che la notifica dell'avviso al precedente difensore di fiducia era stata effettuata quasi otto ore dopo la dichiarazione di revoca che era stata trasmessa al giudice tempestivamente, sia pure con l'indicazione errata del difensore nominato (Avv.to Calabrese); tanto che la cancelleria del Gup aveva poi notificato ravviso all'Avv.to Calabrese.
3.8. Con il ricorso proposto da LA TT e NT viene denunciata la violazione dell'art. 603 cod. proc. pen. ed il vizio della motivazione della sentenza impugnata avuto riguardo alla richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale finalizzata ad esaminare RI TR cui, secondo la contestazione del capo 1.1) era stata avanzata una richiesta estorsiva con riferimento alla vicenda dell'aggiudicazione dell'appalto per i servizi di manutenzione del centro direzionale di Reggio Calabria (CE.DIR.). Si lamenta, in particolare, che la motivazione sul punto è meramente apparente non avendo la Corte argomentato in alcun modo in ordine alla circostanza che si trattava di prova nuova, come dedotta dai ricorrenti, ne' relativamente alla rilevanza della prova ai fini del decidere, pur essendo palesemente determinante in quanto idonea ad apportare un contributo utile o a risolvere dubbi.
3.9. LA TT e NT lamentano, altresì, il vizio di motivazione, ritenuta apparente, in ordine alle doglianze difensive relative alle legittimazione e regolarità delle costituzioni di parte civile.
Si ribadisce, quanto alla costituzione di Lega Ambiente, che non risulta contestato alcun danno ambientale, ne' nell'atto di costituzione venivano specificate le ragioni della domanda risarcitoria ex art. 78 cod. proc. pen., non potendosi ritenere superata tale censura per la sola considerazione che il mancato interramento dei rifiuti determina sicuramente un danno ambientale. Anche con riferimento alla Provincia di Reggio Calabria ed al Comune di Gioia Tauro si ribadisce che nella delibera di autorizzazione della giunta provinciale non era contenuta la dichiarazione di volersi costituire parte civile, ma soltanto quella di voler esercitare i poteri spettanti alla persona offesa ex art. 90 cod. proc. pen.; così come per il Comune di Gioia Tauro non risultava esplicitata la volontà di conferire procura speciale per l'esercizio dell'azione civile, deduzioni sulle quali la Corte di appello si è limitata per un verso a rinviare alla disposizione dell'art. 90 cod. proc. pen. e per l'altro a ritenere in maniera apodittica che tale volontà fosse espressa nella delibera di giunta.
Si lamenta, altresì, la dedotta violazione dell'art. 76 cod. proc. pen. con riferimento alla costituzione di parte civile della Regione
Calabria perché l'atto è stato depositato da soggetto diverso dal procuratore speciale nominato senza alcuna delega e perché la procura era stata conferita prima dell'emissione della richiesta di rinvio a giudizio.
3.10. Tutti gli imputati per i quali è stata ritenuta la partecipazione al sodalizio di stampo mafioso (LA TT, IU e NT e RI TT, PA e
FR) hanno dedotto la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del reato di cui all'art. 416- bis cod. pen.. Hanno rilevato, in primo luogo, che deve ritenersi indimostrata la sussistenza di un'autonoma associazione mafiosa, denominata cosca LA e facente capo ad LA TT, come descritta nella imputazione modificata.
Si lamenta che la Corte ha ritenuto la sussistenza dell'associazione in ragione della vicinanza di LA TT a soggetti appartenenti alla criminalità organizzata, omettendo, peraltro, la valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia NÒ e ME che hanno categoricamente escluso la partecipazione del predetto a sodalizi mafiosi e l'esistenza di un'associazione facente capo al predetto. Invero, la Corte di merito ha confuso la vicinanza con gli ambienti mafiosi dimostrata dall'LA nella gestione della propria impresa e l'organizzazione della stessa impresa con l'apparato organizzativo di un'associazione mafiosa. Nè è possibile desumere alcun elemento rilevante ai fini della prova della esistenza del sodalizio dalla valutazione dei nuovi assetti tra le storiche cosche presenti sul territorio. Si rileva che, nella specie, gli elementi tratti dalle conversazioni intercettate null'altro dimostrano che i contatti di un imprenditore, quale era l'LA, con soggetti mafiosi, circostanza inidonea a dimostrare il contributo del predetto finalizzato a mantenere e rafforzare il sodalizio criminoso.
Dall'istruttoria dibattimentale è emerso, altresì, che l'attività imprenditoriale della famiglia LA era stata esclusa dalla gara d'appalto per avere subito estorsioni e minacce. Inoltre, priva di alcun fondamento è l'affermazione che il padre degli imputati, IO LA, abbia rivestito fino ad epoca recente un ruolo di capo clan a Trunca.
I ricorrenti lamentano, altresì, che i giudici di merito hanno fatto ricorso ad un'interpretazione delle conversazioni intercettate assolutamente discrezionale e del tutto priva di riscontri operando, peraltro, una parcellizzazione del testo.
3.11. Con il ricorso proposto da LA TT e con i motivi nuovi depositati il 31.1.2012 si ribadiscono le predette doglianze in ordine all'insussistenza della prova del sodalizio mafioso evidenziando, altresì, che non è stata adeguatamente valutata la circostanza che - come viene indicato nella stessa sentenza impugnata - TT LA aveva rifiutato di incontrare il LI contravvenendo alla regola mafiosa, tanto che il LI se ne era lamentato. Tale riluttanza del ricorrente era determinata dal risentimento per il trattamento subito con riferimento alla gara di appalto del CEDIR.
Quanto alla imputazione contestata al capo 1.1), si deduce il travisamento del contenuto delle conversazioni intercettate;
in particolare, del tutto priva di fondamento e l'indicazione di un incontro avvenuto il 26.10.2000 tra il ricorrente e LI IC al fine di chiedere a questi sostegno per effettuare l'estorsione ai danni dell'imprenditore rivale TR RI. Anche le argomentazioni utilizzate dalla Corte di merito avuto riguardo alla portata intimidatoria delle parole pronunciate dal ricorrente devono ritenersi illogiche non essendo mai state neppure percepite dalla presunta vittima dell'estorsione. Infatti, la volontà del ricorrente lungi dall'integrare gli elementi costitutivi del reato di estorsione, era diretta ad entrare a far parte dell'associazione temporanea d'imprese ATI del RI. Anche in relazione al reato contestato al capo 7) di cui all'art. 353 cod. pen., il ricorrente deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione rilevando come i giudici di merito abbiano erroneamente ritenuto che un'estorsione subita dal ricorrente fosse un accordo spartitorio in base al quale l'LA si impegnava a rinunciare ad un appalto in cambio della semplice prospettiva di poter ottenere l'assegnazione di un altro. Se vi fosse stato realmente un accordo illecito volto alla suddivisione degli appalti tra le cosche mafiose, non avrebbe avuto alcun senso comunicare al ricorrente la notizia la notte prima dell'espletamento della gara per "fare l'operazione nella busta".
Il ricorrente lamenta;
altresì, la mancanza di riscontri alle dichiarazioni del collaboratore ME secondo il quale l'LA era stato ripreso dal De NO per non aver ripartito bene le quote del ricavato dalla discarica di AR di RO. Deduce, quindi, l'errata qualificazione giuridica del fatto che configurerebbe il reato di cui all'art. 354 cod. pen. in luogo di quello contestato.
Infine, deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, negate esclusivamente con riferimento al precedente ed al ruolo di vertice del ricorrente.
3.12. LA NT lamenta il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta partecipazione all'associazione mafiosa in assenza di qualsivoglia elemento dal quale desumere il contributo causale cosciente e volontario al sodalizio. Invero, nessuna condotta viene indicata che trascende i rapporti personali e familiari che, peraltro, giustificavano gli incontri con il RA TT;
ne' il ricorrente aveva assunto alcuna carica nella società Edilprimavera.
Si deduce, altresì, il vizio di motivazione della sentenza impugnata avuto riguardo all'elemento psicologico del reato di partecipazione all'associazione mafiosa.
Con i motivi nuovi, depositati in data 1.2.2012, il ricorrente ribadisce le suddette doglianze.
3.13. Anche con i ricorsi proposti da RI TT, RI FR e RI PA si lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla prova della partecipazione dei predetti ricorrenti al sodalizio.
In specie, RI TT deduce l'omessa motivazione della sentenza impugnata con riferimento alle prospettazioni difensive. Inoltre, rileva che le tre circostanze di fatto alle quali viene ricondotta la partecipazione del ricorrente all'associazione cadono in epoca precedente al 23.2.2002, data alla quale i giudici di primo grado hanno fissato l'inizio della condotta illecita di LA TT.
Nel ricorso di RI TT (e LA NT) si denuncia la violazione dell'art. 416 -bis c.p., comma 7 con richiesta di revoca della confisca di beni.
RI FR, anche con i motivi nuovi depositati l'1.2.2012, lamenta che le circostanze di fatto sulle quali si fonda la prova della partecipazione al sodalizio sono tratte esclusivamente da tre conversazioni intercettate dal significato irrilevante, atteso che il ricorrente altro non era che una "ignara testa di legno all'interno della società". Tanto trova conferma nella circostanza che sia i collaboratori di giustizia che i testi esaminati nulla hanno riferito in relazione al ricorrente.
Infine, censura la sentenza impugnata in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ed alla conseguente determinazione della pena, non avendo adeguatamente tenuto conto della ottenuta riabilitazione, della scarsa gravità del precedente penale e del ruolo marginale del ricorrente. Ugualmente il ricorrente RI PA deduce che la prova della partecipazione all'associazione è stata tratta esclusivamente da poche conversazioni irrilevanti ai fini della prova dell'adesione del sodalizio, dovendosi, piuttosto, ritenere che il ricorrente fosse "mero recettore passivo ed ascoltatore disinteressato delle esternazioni altrui". Contesta, quindi, la determinazione dell'entità della pena inflitta, tenuto conto della incesuratezza e del ruolo marginale.
3.14. I ricorsi proposti con separati atti da LA IU, oltre alle già indicate eccezioni processuali, denunciano la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla prova della partecipazione al sodalizio.
Si rileva che i giudici di merito non hanno dato conto della ragione per la quale la titolarità di una quota minoritaria della società può ritenersi idonea a configurare il contributo causale necessario ai fini della partecipazione all'associazione, tenuto conto, altresì, che la stessa sentenza impugnata esclude che il ricorrente sia intervenuto alle riunioni e agli incontri con esponenti di cosche locali, o che abbia posto in essere condotte intimidatorie. Pertanto, risulta carente la motivazione che trae la partecipazione al sodalizio dalla presenza del ricorrente ad una gara, peraltro persa, ovvero dalla circostanza che avesse portato al RA notizia delle richieste ricevute senza alcuna ulteriore indicazione. Il ricorrente contesta, altresì, la valutazione della Corte di merito in ordine alla prescrizione del reato associativo, non emergendo in alcun modo la permanenza oltre il termine della novella del 2005.
Con i motivi nuovi, depositati l'1.2.2012, il ricorrente lamenta che nel caso di specie doveva essere inflitta la pena prevista per il reato di cui all'art. 416 - bis cod. pen. anteriormente all'entrata in vigore della L. n. 251 del 2005 ed al conseguente inasprimento della pena edittale.
3.15. RG CA ha proposto ricorso con due distinti atti, a mezzo dei difensori di fiducia, con i quali, oltre le eccezioni processuali già indicate, denuncia il vizio di motivazione della sentenza impugnata con riferimento alla valutazione della attendibilità delle dichiarazioni rese da ER TR, in specie avendo questi in un primo interrogatorio riportato fatti appresi da altri (LA RG) e in altro interrogatorio riferito cose diverse, ed in particolare di avere consegnato personalmente le somme di danaro al RG.
Lamenta, quindi, il vizio di motivazione con riferimento alla prova della responsabilità per il reato di cui all'art. 353 cod. pen. contestato al capo 7). Ripercorsi tutti i passaggi dell'atto di appello sul punto, il ricorrente rileva che la Corte di merito non ha esaminato specificamente gli argomenti difensivi operando una ricostruzione illogica e congetturale, non desumibile dalla conversazione intercettata (in data 23.2.2002 tra A. TT e LI IC) posta a fondamento della decisione. In particolare, contesta l'affermazione che la manipolazione della busta, contenete l'offerta della ditta legata ad LA, sia avvenuta dopo che il RG aveva convinto la commissione della gara a stabilire la soglia massima di ribasso, ossia tra la prima seduta dell'11.6.1999 e quella successiva del 16.6.1999 alla quale la gara era stata rinviata, atteso che dalla conversazione si desume che l'operazione della busta era stata fatta la stessa notte. Deduce, altresì, la contraddizione tra l'assoluzione per il reato di estorsione (capo 6) e l'affermazione di responsabilità per il reato di turbativa d'asta. Anche in relazione alla prova dei reato di cui all'art. 319 cod. pen., (capo 9), il ricorrente denuncia il vizio di motivazione della sentenza impugnata che ha utilizzato le dichiarazioni inattendibili dello ER e, inoltre, non ha valutato quanto riferito dal testimone, RA del ricorrente, in ordine alla disponibilità di cospicue somme di danaro. Peraltro, la corruzione del RG è contraddetta dai richiami alla correttezza ed al rispetto degli impegni rivolti dal ricorrente alle imprese aggiudicatane dell'appalto con contestazioni formali documentate. Quanto alla affermata responsabilità in relazione ai fatti contestati ai capi 8) e 5) si lamenta che la prova della sussistenza dei reati è stata desunta da alcune deposizioni del tutto generiche;
invero, come è stato dimostrato dalla difesa, non tutti i rifiuti dovevano essere interrati. Inoltre, rileva che si tratta di contestazioni identiche per le quali non viene motivato in ordine alla continuazione.
Con un ulteriore motivo il ricorrente denuncia la violazione di legge avuto riguardo alla ritenuta sussistenza dell'aggravate del D.L. n.152 del 1991, art. 7 con riferimento a tutte le imputazioni, sia sotto il profilo della agevolazione di un sodalizio mafioso, perché non individuato, sia per l'utilizzo del metodo mafioso, non sussistendo prova di tale condotta da parte del ricorrente. Lamenta, altresì, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, tenuto conto che sono stati richiamati genericamente i precedenti penali del ricorrente costituiti da fatti remoti e di scarso allarme sociale.
Infine, rileva l'esclusione dell'aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7 comporterebbe la declaratoria di estinzione dei reati per prescrizione. In ogni caso deduce che al momento della sentenza di appello era già maturato il termine di prescrizione per i reati di cui ai capi 5), 7) e 9).
3.16. RA OL e LA RG, con distinti motivi di ricorso proposti a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, denunciano la violazione di legge ed il vizio di motivazione della sentenza impugnata con riferimento a tutti i reati oggetto di contestazione.
Si rileva che la società Servizi AM aveva liberamente preso accordi con le ditte locali calabresi per costituire l'ATI al fine di partecipare alla gara di appalto. Tale dato deve essere coniugato con l'affermata preventiva opera corruttiva del RG che avrebbe favorito l'impresa aggiudicataria, tanto da vedersi riconoscere una ricompensa mensile da parte della stessa ATI e non dalle cosche mafiose. Così che, è illogico ritenere che l'originario libero accordo tra imprese, una volta sostituito l'amministratore della medesima compagine sociale, fosse diventato un accordo estorsivo. Il LA deduce la mancata motivazione in ordine alla circostanza riferita dallo ER della fuoriuscita del ricorrente dalla gestione della discarica essendo subentrato il CE. Il RA lamenta, altresì, che la Corte di appello non ha valutato la circostanza che il ricorrente ha avviato un processo civile per stigmatizzare le anomalie del riparto degli utili operato dallo ER nel prospetto riepilogativo sequestrato, in particolare con riferimento alle somme accantonate in favore del funzionario comunale corrotto.
I ricorrenti contestano la configurabilità nella fattispecie del reato di cui all'art. 356 cod. pen., atteso che nella sentenza impugnata viene esclusivamente in rilievo la scarsa capacità professionale dei gestori della discarica e delle maestranze, mentre non emerge in alcun modo la volontà truffaldina che deve connotare il reato contestato;
l'avere esaltato l'inesperienza ovvero la incapacità delle ditte non equivale ad affermare la condotta fraudolenta.
Da ultimo, i ricorrenti lamentano il vizio della motivazione in ordine alla ritenuta aggravate di cui al D.L. n. 152 del 1991, art.7. 3.17. CE EA alle censure relative alla violazione di norme processuali già indicate, aggiunge i motivi con i quali deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla valutazione della prova dei reati contestati ai capi 6), 7), 5) 8) e 9).
Deduce in specie, la violazione della regola di giudizio di cui all'art. 192 c.p.p., comma 3 avuto riguardo al coinvolgimento insieme al LA e al RA nella vicenda della estorsione ai danni dello ER (capo 6) atteso che non può ritenersi che le dichiarazioni dello ER siano confortate da quanto affermato dal teste NE. Rileva come nessun elemento di fatto ulteriore sia emerso, atteso che il teste RC ha riferito che il ricorrente si era limitato a mettere in contatto l'impresa del RA con la società Servizi AM in un incontro occasionale;
anche il teste NE aveva dichiarato che il CE era comparso presso la discarica quando RA e LA non c'erano più, cioè tra febbraio o marzo 2000. Inoltre, le circostanze riferite dal NE sono state riferite dallo ER che, a sua volta, ha dichiarato di averle apprese dal RC.
In ogni caso le dichiarazioni del NE non possono ritenersi un riscontro individualizzante avuto riguardo alla partecipazione del CE alle richieste minacciose rivolte allo ER. Quanto al concorso nel reato di cui al capo 7) si evidenzia che manca del tutto la prova della partecipazione del ricorrente agli incontri del maggio 1999 finalizzati all'accordo con la Servizi AM per la partecipazione alla gara per la gestione della discarica di AR di RO, come del resto è stato confermato dal teste EC IG.
Del tutto apodittica deve ritenersi, ad avviso del ricorrente, la motivazione della sentenza impugnata in ordine alla responsabilità per i reati di cui ai capi 5) e 8) alla luce del fatto che il CE non aveva partecipato agli accordi iniziali e che era intervenuto nell'attività della discarica soltanto tra febbraio e marzo 2000, quando unico responsabile del regolare funzionamento della discarica era l'ing. NE. Neppure poteva ritenersi coinvolto nell'attività successiva cui si riferisce la contestazione del capo 8) (dal 2001 in poi) essendo stato riferito dallo ER e dal NE che il CE era andato via dalla discarica alla fine dell'anno 2000.
La accertata mancata partecipazione del ricorrente agli iniziali accordi con la società Servizi AM nei quali sì era previsto il compenso da versare al RG, all'epoca dell'amministrazione del EC, esclude il coinvolgimento nel reato di corruzione di cui al capo 9).
CONSIDERATO IN DIRITTO
Devono essere esaminate le doglianze dei singoli ricorrenti, dando la precedenza a quelle di natura processuale e procedendo unitariamente, per quelle comuni, con riferimento alle distinte imputazioni, secondo l'ordine innanzi indicato.
1. È infondata la dedotta violazione degli artt. 518 e 522 cod. proc. pen. in relazione alla modifica della contestazione
(intervenuta all'udienza del 10.4.2008) del reato di cui all'art. 416 - bis cod. pen.. La Corte di merito (p. 109-116) - condividendo la valutazione del giudice di primo grado - ha evidenziato che la modifica dell'imputazione di cui al capo 1), formulata dal pubblico ministero, non ha comportato alcuna trasformazione dei fatti storici indicati nell'imputazione originaria, trattandosi delle medesime condotte e degli stessi soggetti individuati, in una mera rivisitazione interpretativa, come gruppo autonomo collegato al medesimo più ampio contesto criminale cui si riferiva la originaria contestazione. Pertanto, la modifica dell'imputazione non ha comportato alcuna lesione del diritto di difesa, tenuto conto che gli imputati non sono stati posti di fronte alla contestazione di condotte, di circostanze o eventi di natura diversa da quelli ab origine conosciuti e sui quali si sono difesi nel regolare contraddittorio.
Il giudice di seconde cure ha, infatti, ricordato - in conformità con i principi affermati da questa Corte e dal Giudice delle leggi - che l'istruzione probatoria, in cui accusa e difesa si confrontano dialetticamente, ha carattere tendenzialmente aperto ed implica naturalmente l'emersione di nuove risultanze e la conseguente necessità di riformulare l'ipotesi storica contenuta nel decreto di rinvio a giudizio, sulla base dei dati ulteriori che scaturiscono dalla dialettica probatoria. E del resto, in presenza di un fatto diverso non è possibile promuovere un nuovo procedimento, diverso da quello già pendente, poiché il fatto storico resta sempre lo stesso ma si presenta con una struttura diversa, con la conseguenza che, in tal caso, l'iniziativa dei pubblico ministero di modificare la contestazione per adeguarla alla nuova ricostruzione del fatto costituisce la strada obbligata per perseguire il reato e non può, pertanto, essere paralizzata dal mancato consenso dell'imputato e neppure da una valutazione presidenziale sulla speditezza del processo, perché ciò contrasterebbe con il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale.
La Corte territoriale ha, quindi, dato atto che nel caso concreto non si è in presenza di un "fatto nuovo" con una trasformazione radicale nei suoi elementi essenziali, non c'è stato un mutamento sul piano soggettivo con individuazione di nuovi affiliati, ne' è stato localizzato un nuovo ambito territoriale di controllo del clan. La modifica della imputazione ha tratto origine dalla constatazione che il contenuto di alcune intercettazioni, per come trascritte dai periti nominati in dibattimento, aveva rivelato che il gruppo familiare facente capo a TT LA, pur restando strettamente legato alla cosca LI ed avvalendosi anche della forza di intimidazione promanante da tale potente sodalizio, era stato in grado di instaurare e coltivare rapporti ai massimi livelli con diversi gruppi criminali operanti nel territorio della provincia reggina, fra questi quello capeggiato da PA EL, con il quale aveva stretto solidi legami. Dunque, risultava una definizione più puntuale nelle sue connotazioni ontologiche del fatto associativo: un ruolo non subalterno ma paritario di LA TT rispetto all'anziano boss IC LI;
l'autonomia decisionale del predetto e dei suoi sodali in grado di gestire una serie di attività illecite, rapportandosi al LI ma collegandosi, altresì, con altri capi storici della 'ndrangheta, come PA EL.
Sotto tale profilo e' stata ritenuta significativa la circostanza - desunta dal colloquio tra IC LI e TT LA, intercettato nella casa del primo a Prato il 23.2.2002 - che nel progetto per entrare nelle società miste che il Comune di Reggio Calabria stava costituendo, TT LA aveva raggiunto un livello sostanzialmente paritario con i due storici capimafia con cui stava perfezionando l'affare come dimostrano le inequivocabili parole del LI che precisava come l'LA doveva collocarsi "affianco a me e affianco a compare PA" non dietro di lui e, ancora, precisava che l'LA aveva "... carta bianca ..." nella gestione dell'affare. Pertanto, le condotte illecite di cui alla originaria contestazione poste in essere dagli LA e dai RI - che non erano mutate nella loro connotazione materiale - dovevano essere considerate, all'esito della trascrizione delle conversazioni intercettate, non come meri contributi alla cosca LI, bensì come attività di un gruppo autonomo strettamente collegato al primo da un'alleanza criminale.
Sulla base di dette considerazioni, la Corte di appello ha ritenuto la mera diversità del fatto con conseguente infondatezza delle censure difensive nella parte in cui sollecitavano l'applicazione della disciplina di cui all'art. 518 cod. proc. pen. che ha riguardo all'ipotesi, affatto diversa, della contestazione suppletiva di un fatto "nuovo".
Detti dati, valutati unitamente alla dettagliata illustrazione degli elementi connotanti l'ipotizzata associazione emergente dal capo di imputazione, consentono di escludere la dedotta violazione degli artt. 518 e 522 cod. proc. pen. per essere stato pienamente garantito il diritto di difesa degli imputati.
Invero, deve essere ribadito che le norme che disciplinano le nuove contestazioni, artt. 516 e 522 cod. proc. pen., non devono essere interpretate in senso rigorosamente formale, ma con riferimento alle finalità alle quali sono dirette, sicché non possono ritenersi violate da qualsiasi modifica rispetto all'accusa originaria, ma soltanto nel caso in cui l'imputazione venga mutata nei suoi elementi essenziali sì da determinare incertezza e pregiudicare il concreto esercizio del diritto di difesa (Sez. 6, n. 2642 del 14/01/1999 - dep. 25/02/1999, Catone, rv. 212803).
È stato ripetutamente chiarito che la locuzione "fatto nuovo", di cui all'art. 518 cod. proc. pen., denota un accadimento assolutamente difforme da quello contestato, e l'emergere in dibattimento di accuse in nessun modo rintracciabili nel decreto di rinvio a giudizio. Per "fatto diverso" - che, ai sensi dell'art. 516 cod. proc. pen., consente la modifica dell'imputazione - deve, invece, intendersi non solo un fatto che integri una imputazione diversa restando esso invariato, ma anche un fatto che presenti connotati materiali difformi da quelli descritti nella contestazione originaria, rendendo necessaria una puntualizzazione nella ricostruzione degli elementi essenziali del reato (Sez. 2, n. 18868 del 10/02/2012 - dep. 17/05/2012, Osmenaj, rv. 252822; Sez. 5, n. 10310 del 25/08/1998 - dep. 30/09/1998, Capano, rv. 211477).
Quindi, la locuzione "fatto nuovo non enunciato nel decreto che dispone il giudizio" di cui al successivo art. 518 cod. proc. pen., avendo riguardo ad un fatto del tutto difforme ed autonomo, per le modalità essenziali dell'azione o per l'evento, rispetto a quello originariamente contestato ha consentito di affermare proprio con riferimento al reato di associazione per delinquere di stampo mafioso che costituisce fatto "diverso" - per il quale è ammessa la modifica dell'imputazione e la conseguente legittima contestazione da parte del pubblico ministero a norma dell'art. 516 cod. proc. pen. - e non fatto "nuovo" la mera estensione quantitativa dell'articolazione soggettiva dell'organizzazione, dei reati-fine oggetto del programma criminoso e dell'ambito spazio-temporale di operatività della organizzazione stessa, trattandosi di arricchimento, puntualizzazione e specificazione della ricostruzione materiale del fatto descritto nell'originaria imputazione (Sez. 1, n. 9958 del 27/10/1997 - dep. 05/11/1997, Carelli, rv. 208935).
Nella specie, la struttura dell'imputazione non è stata certamente modificata quanto alla condotta, al nesso causale ed all'elemento soggettivo del reato, tanto da determinare delle divergenze per effetto delle quali vi è stata compressione della difesa. L'associazione mafiosa per sua natura non presuppone la rispondenza ad uno schema rigido e prefissato;
l'estrema variabilità dei fenomeni della criminalità organizzata, il loro adattamento rapido e continuo alle più diverse contingenze comporta una tale mutevolezza delle compagini criminali, determina cambiamenti di equilibri interni e di alleanze, anche a causa di momentanee ragioni di convenienza, con conseguenti spostamenti organizzativi che ben possono non incidere sulla individuazione degli elementi essenziali della contestazione del reato di cui all'art. 416 - bis cod. pen. o possono comportare una diversa ricostruzione di tali elementi che, pur rendendo necessaria una integrazione o modifica della imputazione, non determina contestazione di un fatto del tutto difforme ed autonomo rispetto a quello indicato nella originaria imputazione. In tal senso l'acquisizione di maggiore autonomia organizzativa e decisionale da parte di un gruppo di soggetti inseriti in un più ampio contesto mafioso o partecipi di una compagine ben individuata rispetto alla quale, per motivi diversi, si allontana o comunque acquisisce autonomia e pari rilievo, non comporta la contestazione e la valutazione di accuse in nessun modo rintracciabili nel decreto di rinvio a giudizio.
Dunque, nella specie non si è trattato della contestazione di un fatto nuovo nel significato di cui all'art. 518 cod. proc. pen., bensì di un fatto diverso che ha costituto oggetto di una legittima modifica del capo d'imputazione.
Pertanto, i giudici di primo e secondo grado hanno fatto corretta applicazione dei richiamati principi di diritto ed hanno adeguatamente motivato sul punto senza incorrere in alcuna contraddizione argomentativa.
2. La violazione degli artt. 517 e 522 cod. proc. pen. con riferimento alla contestazione del reato di cui al capo 1.1) avvenuta all'udienza del 10.4.2008, (dovendosi escludere che si tratti di reato connesso emerso nel corso del dibattimento) è stata dedotta da TT LA soltanto con i motivi nuovi a firma dell'avv.to D'SC e non con l'atto di ricorso nel quale, in ordine alla imputazione di cui al capo 1.1), si lamenta soltanto la mancata rinnovazione dell'istruttoria per esaminare TR RI e la insussistenza della prova del reato di tentata estorsione. È orientamento consolidato di questa Corte quello secondo il quale, per il combinato disposto dell'art. 585 c.p.p., comma 4 e dell'art.167 disp. att. c.p.p., nel ricorso per cassazione la presentazione di motivi nuovi è consentita a condizione che essi investano capi o punti della decisione già enunciati nell'atto originario di gravame, ai sensi dell'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. a). Invero, il requisito della novità deve essere attinente ai motivi (vale a dire alle ragioni che illustrano ed argomentano il gravame, in relazione ai singoli capi o punti della sentenza impugnata, già censurati nel ricorso) e non deve servire ad introdurre nuovi capi o punti di impugnazione, in spregio al termine temporale previsto per la presentazione del ricorso (Sez. 5, n. 1070 del 14/12/1999 - dep. 01/02/2000, Tonduti, rv. 215669; Sez. 6, n. 27325 del 20/05/2008 - dep. 04/07/2008, D'Antino, rv. 240367).
Escluso che nella specie ricorra l'ipotesi di cui all'art. 609 c.p.p., comma 2, ne deriva l'inammissibilità del motivo di ricorso.
3. Quanto al vizio di motivazione dedotto da TT LA con riguardo al rigetto della richiesta di ammissione al rito abbreviato, avanzata all'udienza del 16.6.2010 a seguito della modifica della contestazione ex art. 516 cod. proc. pen., il ricorrente muove censure generiche limitandosi a richiamare la decisione della Corte cost. n. 333 del 2009 con la quale, come è noto, è stata dichiarata la illegittimità della disposizione in oggetto nella parte in cui non prevede la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato relativamente al fatto diverso contestato in dibattimento quando la nuova contestazione concerne un fatto che già risultava dagli atti di indagine al momento dell'esercizio dell'azione penale.
Infatti, il ricorrente non ha indicato alcun elemento sul quale fonda la sussistenza dei presupposti per l'ammissione al rito abbreviato a seguito della intervenuta modifica della contestazione ed, in particolare, che la stessa avesse riguardo a fatti già contenuti nelle indagini.
Pertanto, sul punto il ricorso è inammissibile.
4. È privo di pregio il motivo di ricorso con il quale TT e NT LA lamentano il vizio di motivazione della sentenza impugnata avendo la Corte di appello omesso di esaminare la doglianza - dedotta con motivi aggiunti dell'atto di appello - relativa alla utilizzazione ai fini della decisione di atti di indagine del procedimento n. 125/99 RGNR, concluso con decreto di archiviazione emesso il 2.4.2003, in violazione dei presupposti necessari per la riapertura delle indagini (artt. 414 e 497 cod. proc. pen.), ossia in mancanza di risultanze investigative, trattandosi nella specie della mera rivalutazione di quelle già esistenti.
Invero, a differenza di quanto affermato dai ricorrenti, l'esito della consulenza del pubblico ministero in ordine ai lavori della discarica di Gioia Tauro dalla quale - come affermano gli stessi ricorrenti - erano emersi elementi per ipotizzare il reato di truffa aggravata ai sensi del D.L. n. 152 del 1991, art. 7 ben può essere ritenuto, atteso il contesto, idoneo a fondare l'esigenza di nuove indagini anche con riferimento alla contestazione del reato di cui all'art. 416 - bis cod. pen.. 5. I rilievi mossi dai ricorrenti LA TT, LA NT, RI TT e RI FR in ordine alla utilizzabilità delle conversazioni intercettate per violazione degli artt. 267 e 268 cod. proc. pen. sono stati esaminati specificamente ed ampiamente nella sentenza impugnata e confutati dalla Corte territoriale mediante condivisibili considerazioni (p. 101-109). Va precisato che la doglianza di TT RI in ordine alla motivazione della sentenza impugnata relativamente alla eccepita mancanza del decreto di convalida relativo all'intercettazione RIT 918/2000 si palesa del tutto aspecifica.
D'altro canto, le censure relative alla mancata verbalizzazione a norma dell'art. 268 c.p.p., comma 1 - per essere stato redatto un verbale di inizio e fine delle operazioni senza alcuna relazione di servizio sul contenuto delle intercettazioni, ma soltanto un elenco riassuntivo in formato telematico privo di sottoscrizione dell'ufficiale di p.g. in violazione del disposto dell'art. 89 disp. att. cod. proc. pen. - non risulta siano state dedotte nei motivi di appello, come si desume dalla mancata indicazione tra i motivi di gravame riportati in sentenza sulla quale i ricorrenti nulla contestano;
ne' è stato allegato alcunché ai ricorsi sul punto ai fini di una diversa valutazione.
Tanto premesso, deve rilevarsi che tutte le ulteriori doglianze hanno formato oggetto e sono state compiutamente esaminate da questa Corte nei ricorsi proposti nel procedimento cautelare dai medesimi ricorrenti, TT e FR RI, LA TT e NT, disattendendo le eccezioni difensive (sentenze n. 38221 del 18/10/2006 e n. 29344 del 10/08/2006). Ad avviso del Collegio, pertanto, le medesime eccezioni di inutilizzabilità delle conversazioni intercettate sono formalmente precluse.
Con una decisione di questa Corte relativa al medesimo tema è stato affermato che è inammissibile, in difetto di nuovi elementi, il ricorso avente ad oggetto una specifica questione in rito (nella specie, riguardante l'inutilizzabilità di intercettazioni di conversazioni) sulla quale la Corte di cassazione si è già pronunciata in sede incidentale (nella specie, nell'ambito del procedimento cautelare) nei confronti dello stesso imputato (Sez. 1, n. 47655 del 12/10/2011 - dep. 21/12/2011, Adamo, rv. 252181). È stato precisato che "non è in discussione il principio dell'autonomia del procedimento principale rispetto a quello incidentale in relazione all'accertamento della condotta ed alle conseguenti determinazioni", tuttavia, "è irragionevole ritenere che l'utilizzabilità di una specifica prova possa essere successivamente negata, nell'ambito del medesimo procedimento, nei confronti della stessa parte, poiché, una volta stabilita dal giudice di legittimità, in relazione allo stesso procedimento e nei confronti delle medesime parti, l'utilizzabilità di determinate prove, l'efficienza processuale postula che, in difetto di elementi nuovi, la decisione resa in precedenza sia vincolante e non consenta di reiterare la questione ad libitum, quando piaccia, e quante volte si voglia, tanto palesemente pregiudicando la ragionevole durata del processo".
La decisione - che il Collegio condivide - si muove in direzione diversa da quella dell'indirizzo prevalente (Sez. 5, n. 16285 del 16/03/2010, Baldissin, rv. 247265; Sez. 4, n. 19331 del 04/12/2006, Vacca, n. 236414; Sez. 1, n. 1495 del 11/02/1998, Seseri, rv. 210551) favorevole al principio di "impermeabilità" del procedimento principale rispetto alle decisioni adottate nel procedimento incidentale de libertate. È stato, infatti, più volte ribadito che le pronunce sulla validità e sull'utilizzabilltà del mezzo di prova emesse nel procedimento incidentale di impugnazione delle misure cautelari personali, anche in sede di legittimità, non possono ritenersi vincolanti per il giudice del dibattimento: ne deriva che, in relazione alla validità delle intercettazioni disposte nel corso delle indagini preliminari e alla loro utilizzabilità, qualsiasi decisione adottata in sede cautelare non può travalicarne i limiti fino a giungere a precludere al giudice del dibattimento il potere- dovere di un'autonoma e indipendente valutazione della prova, anche sotto il profilo della legittimità delle procedure acquisitive, con la conseguenza che il giudice del procedimento principale conserva integro il potere di valutare l'utilizzabilità dei risultati intercettativi.
La questione si è posta, altresì, con riguardo alle pronunce sulla competenza (Sez. 4, n. 35207 del 11/07/2003 - dep. 04/09/2003, Maule, rv. 225962).
Condivisibilmente è stato osservato in dottrina che "il sistema basato sui principi di impermeabilità e di non interferenza costituisce una delle cause dell'appesantimento e della lentezza del processo penale, contraddistinto dalla esasperata proliferazione di procedimenti incidentali, dal loro intreccio, talora inestricabile, con il procedimento principale e dalla reiterabilità pressoché illimitata delle questioni di fatto e di diritto che formano oggetto delle decisioni conclusive degli uni e dell'altro". È stato, quindi, precisato che "l'assenza di un adeguato collegamento funzionale tra i procedimenti e la loro autonomia risultano giustificate per quanto riguarda la relazione di non interferenza delle valutazioni probatorie, data la sostanziale differenza degli standard e dei livelli dimostrativi delle prove ... differenti gradi di certezza conoscitiva sono rappresentabili mediante cerchi concentrici, il più ampio dei quali corrisponde a quello proprio della sentenza di condanna, che, per il fatto di essere il più completo e di intensità maggiore, racchiude in sè le sfere di cognizione delle fasi precedenti del processo. Pertanto, l'articolazione dei gradi di conoscenza correlati alle diverse valutazioni probatorie spiega le ragioni per le quali gli esiti dell'apprezzamento delle prove compiuto dal giudice del procedimento incidentale non possono vincolare il giudice del processo principale e, per converso, da pienamente conto del fondamento del principio di assorbimento dal quale deriva che l'intervento nel giudizio di cognizione di una decisione che contenga in sè una valutazione del merito di incisività tale da assorbire l'apprezzamento dei gravi indizi di colpevolezza produce insuperabili effetti preclusivi nel procedimento incidentale de libertate. Per contro, nell'ambito dei rapporti tra procedimento principale e procedimenti incidentali, i principi di impermeabilità e di non interferenza risultano indubbiamente fonte di squilibrio, di disfunzionalità e di irrazionale sviluppo del processo a causa della ritenuta operatività di una generalizzata incomunicabilità delle decisioni estranee al campo della valutazione delle prove, anche se esse riguardano questioni di puro diritto insorte tra le stesse parti, in subprocedimenti inseriti nello stesso processo e senza che sia sopravvenuta alcuna modificazione del contesto fattuale. In presenza di simili situazioni è giusto, allora, chiedersi se abbia senso insistere nella proclamazione dell'autonomia dei procedimenti rispetto alle decisioni delle identiche quaestiones iuris e se la possibilità di indeterminata reiterazione delle medesime questioni già definite in un procedimento incidentale sia realmente compatibile con i principi fondamentali del sistema processuale".
Ed invero, alla luce dei parametri interpretativi dell'efficienza processuale e della ragionevole durata del processo e delle indicazioni delle sezioni unite di questa Corte (n. 34655 del 28/06/2005, Donati) è stato segnalato come "l'uso appropriato dell'istituto della preclusione costituisca un meccanismo di riduzione della conflittualità latente nel sistema ed un fattore di ordinato sviluppo dei rapporti tra processo principale e procedimenti incidentali, tale da contenere i guasti derivanti da un sistema che, a cagione dei principi di incomunicabilità e di minima interferenza dissipa risorse e genera artificialmente il rischio di errore, rendendo possibili alle parti, sia pubbliche che private, condotte sovente sconfinanti nell'abuso del processo".
6. Sono in parte fondate le censure dei ricorrenti relative alla inutilizzabilità delle dichiarazioni rese in sede di indagini preliminari da ER TR, acquisite agli atti del dibattimento ai sensi dell'art. 500 c.p.p., comma 4, essendosi il predetto, esaminato ai sensi dell'art. 210 cod. proc. pen., avvalso della facoltà di non rispondere.
Il giudice di primo grado ha disposto l'acquisizione delle predette dichiarazioni rese dall'imputato in procedimento connesso, ritenendo che l'accertamento incidentale, compiuto ai sensi dell'art. 500 c.p.p., comma 4 attraverso l'audizione del maresciallo OR,
avesse fatto emergere come lo ER non si fosse determinato liberamente ad avvalersi della facoltà di non rispondere, ma avesse subito intimidazioni.
Sui rilievi mossi dagli imputati nei motivi di appello, invero la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei richiamati principi di diritto quanto alla utilizzabilità, ai fini dell'accertamento incidentale, delle circostanze riferite in dibattimento dal maresciallo OR dandone atto con motivazione compiuta ed immune dai denunciati vizi.
Invero, i giudici di merito non sono incorsi nella denunciata violazione del divieto cui all'art. 195 c.p.p., comma 4, avendo esattamente rilevato che quella resa dal maresciallo OR non può ritenersi una testimonianza indiretta, trattandosi di informazioni rese dal militare su fatti accaduti sotto la sua diretta percezione. Infatti, il maresciallo OR non ha riferito fatti appresi dallo ER di cui quest'ultimo era stato testimone diretto, ma ha testimoniato sulle richieste che lo ER aveva fatto allo stesso maresciallo in relazione alle modalità della sua permanenza a Reggio Calabria, nonché, sul comportamento tenuto dallo ER durante tale soggiorno.
Pertanto, quanto acquisito attraverso la testimonianza del militare rientra nel perimetro del sub-procedimento delineato dall'art. 500 c.p.p., comma 5 che lascia ampia discrezionalità al giudice di svolgere "gli accertamenti che ritiene necessari" al fine di "acquisire elementi concreti per ritenere che il testimone è stato sottoposto a violenza, minaccia o offerta o promessa di danaro". Pur sostenendo l'operatività del divieto cui all'art. 195 cod. proc. pen. nel sub-procedimento previsto dall'art. 500 cod. proc. pen., comma 5 quindi, le doglianze difensive sono infondate in quanto le circostanze riferite dal maresciallo OR, per le ragioni ben evidenziate dalla Corte di merito, non ricadono nel divieto di cui all'art. 195 c.p.p., comma 4. Sono, invece, fondate le censure difensive avuto riguardo alla applicazione della disciplina di cui all'art. 500 c.p.p., comma 4 a seguito della circostanze riferite dal maresciallo OR. Condividendo l'interpretazione secondo la quale l'eccezione alle regole della formazione della prova disciplinata dall'art. 500 c.p.p., comma 4 è applicabile al caso di imputato in procedimento connesso che si sia avvalso della facoltà di non rispondere ex art.210 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 17704 del 20/04/2010 - dep.
10/05/2010, Verde, rv. 247064), ritiene il Collegio che, nella specie, tuttavia, la Corte territoriale ha operato una valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per pervenire alla utilizzabilità delle dichiarazioni predibattimentali dello ER che - stando al discorso giustificativo attraverso il quale viene dato conto della formazione del convincimento sul punto - non è conforme ai principi di diritto costantemente affermati ed espressamente richiamati dagli stessi giudici di merito. In ordine alla inferenza dei presupposti della disciplina in esame delle dichiarazioni rese dal maresciallo OR è stato rilevato che dal contesto complessivo della deposizione si desumeva l'indicazione in termini di certezza della condizione psicologica in cui versava lo ER, nel senso che era "preoccupato proprio di stare a Reggio Calabria da solo", nonché la sussistenza di circostanze che rivelano in modo oggettivo ed inequivocabile tale condizione come il fatto che lo ER avesse chiesto di essere prelevato all'aeroporto e accompagnato in albergo e al palazzo di giustizia per l'udienza, che non volesse uscire dall'albergo e avesse chiesto la compagnia di un militare per tutto il periodo della permanenza a Reggio Calabria.
La Corte territoriale, quindi, ha ritenuto che lo ER si fosse determinato ad avvalersi della facoltà di non rispondere in dibattimento essendo fortemente intimorito per il fatto di essersi dovuto recare a Reggio Calabria" come confermava anche la circostanza che più volte non si era presentato all'udienza, costringendo il tribunale a disporne l'accompagnamento coattivo. E però, tanto non può integrare i presupposti di cui all'art. 500 c.p.p., comma 4 che, come si è ricordato, disciplina una particolare eccezione alla regola della formazione della prova nel dibattimento e nel contraddittorio delle parti.
Se è vero, infatti, che il procedimento incidentale diretto ad accertare gli elementi concreti per ritenere che il testimone sia stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro al fine di non deporre o di deporre il falso, non richiede uno standard di prova certa, è, altresì, vero che dallo stesso devono emergere elementi sintomatici dell'intimidazione subita dal teste, connotati da precisione, obiettività e significatività, secondo parametri di ragionevolezza e di persuasività (Sez. 6, n. 25254 del 24/01/2012 - dep. 26/06/2012, Alcaro, rv. 252896). Esclusi, quindi, i semplici sospetti, non si tratta neppure di una semplice valutazione di verosimiglianza;
ne' è sufficiente soltanto il timore del testimone di poter essere minacciato.
Nella fattispecie, il fatto che lo ER - proveniente da una realtà completamente diversa - fosse preoccupato di stare a Reggio Calabria e che, come afferma il giudice di merito, fosse "intimorito" non consente di ritenere in mancanza di altri elementi, anche sotto il profilo del significato logico, che fosse "intimidito". Nè tanto si può desumere, all'evidenza, dalla circostanza sottolineata dalla Corte territoriale che, invece, durante la fase delle indagini preliminari il predetto si fosse recato a Reggio Calabria a rendere interrogatorio.
Nè gli elementi indicati ai fini della applicazione dell'art. 500 c.p.p. comma 4 assumono maggiore persuasività se, come sostiene la
Corte di appello, si tiene conto del fatto che dal processo emergeva che lo ER aveva subito all'epoca dei fatti intimidazioni con riferimento alla gestione della discarica;
tale circostanza, che attiene alla prova dei reati in contestazione distinta dall'accertamento incidentale in esame, potrebbe, del resto, assumere significato opposto;
fornendo una spiegazione dello stato psicologico di preoccupazione e di timore riferibile a cause pregresse (come del resto assume la stessa Corte di merito proprio con riferimento allo ER a p. 387), affatto diversa da quanto richiesto dalla citata disposizione, ossia la plausibile dimostrazione di una minaccia subita dallo ER al fine di indurlo ad avvalersi della facoltà di non rispondere.
Alla fondatezza delle censure dei ricorrenti in ordine alla inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da ER TR consegue, come si dirà di seguito, l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente ad alcune imputazioni.
6.1. Restano, all'evidenza, assorbite, a seguito dell'anzidetta conclusione in relazione alla utilizzabilità delle dichiarazioni dello ER, le ulteriori censure dei ricorrenti in ordine alla violazione dell'art. 64 c.p.p., comma 3, lett. c) e alla assenza dei necessari riscontri alle circostanze riferite dallo ER ex art.192 c.p.p., comma 3. 7. È manifestamente infondata la denunciata nullità del decreto che dispone il giudizio, già eccepita nelle precedenti fasi del giudizio, con riferimento alla violazione dell'art. 419 cod. proc. pen. per omessa notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare al difensore, Avv.to FR BA. Correttamente la Corte di appello ha ritenuto che non vi fosse alcun onere di notificare l'avviso del decreto di fissazione dell'udienza preliminare che era stato emesso lo stesso giorno (8.2.2007) in cui il RI aveva dichiarato presso la direzione del carcere in cui era ristretto di nominare il predetto Avv.to BA revocando i precedenti difensori di fiducia.
Tanto ha affermato ricordando che è stato chiarito che il principio per il quale la dichiarazione di nomina del difensore di fiducia effettuata dall'imputato (o indagato) detenuto con atto ricevuto dal direttore dell'istituto, a norma dell'art. 123 cod. proc. pen., ha immediata efficacia come se fosse direttamente ricevuta dall'autorità giudiziaria destinataria (Sez. U, n. 2 del 26/03/1997 - dep. 20/09/1997, Procopio, Rv. 208268) non deve essere inteso in modo formalistico, ma deve essere collegato alle singole situazioni in cui il procedimento si trova ed ai relativi obblighi imposti all'autorità procedente;
sicché, il diritto di ricevere notifiche ed avvisi indispensabili per esercitare la funzione difensiva è previsto dalle norme processuali ed in mancanza di disposizioni specifiche, è esclusivo onere dell'imputato fornire al proprio difensore di fiducia le informazioni necessarie per lo svolgimento del mandato. Anche nel sistema del nuovo codice, all'imputato è imposto l'onere di attivazione e di diligenza al fine di permettere che il difensore di fiducia prescelto sia portato a conoscenza dell'avvenuta nomina e, nell'accettazione dell'incarico, sia posto in grado di avanzare tempestivamente all'autorità precedente ogni istanza utile e consentita (Sez. 2, n. 21142 del 03/05/2007 - dep. 29/05/2007, Garelli).
All'evidenza, la circostanza che nella specie la cancelleria, dopo avere effettuato la notifica ai precedenti difensori di fiducia dell'imputato, abbia ad abundantiam disposto anche la notifica al nuovo difensore, erroneamente indicato nella dichiarazione pervenuta dal carcere nell'avv.to Calabrese, non riveste alcun rilievo.
8. In ordine alla violazione di legge e al vizio della motivazione con riferimento all'art. 603 cod. proc. pen., denunciati nel ricorso proposto da LA TT e NT, avuto riguardo alla richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale finalizzata ad esaminare RI TR, vittima della richiesta estorsiva di cui alla contestazione del capo 1.1), deve rilevarsi che - contrariamente a quanto affermato nel ricorso - la Corte di appello ha argomentato adeguatamente con riferimento sia alla novità che alla rilevanza della prova alla cui assunzione era finalizzata la richiesta.
Deve essere ribadito che la mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel giudizio d'appello può costituire violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d) solo nel caso di prove sopravvenute o scoperte dopo la sentenza di primo grado (art. 603 c.p.p., comma 2), mentre negli altri casi può essere prospettato il vizio di motivazione previsto dalla medesimo art. 606, lett. e) (Sez. 5, n. 10858, 21/10/1996, Bruzzese, rv. 207067 e succ. conformi). E, d'altro canto, nel giudizio di appello la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, postulando una deroga alla presunzione di completezza della indagine istruttoria svolta in primo grado, ha caratteristica di istituto eccezionale, nel senso che ad essa può farsi ricorso quando appaia assolutamente indispensabile, cioè nel solo caso in cui il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti.
Su un piano affatto diverso si pone la questione della mancata assunzione di una "prova decisiva" che - ai fini della violazione di cui all'art. 606 c.p.p., lett. d) - "è quella idonea a superare contrasti e conseguenti dubbi emergenti dall'acquisito quadro probatorio, oppure, atta di per sè ad inficiare l'efficacia dimostrativa di altra o altre prove di sicuro segno contrario;
invece, tale non è quella abbisognevole di comparazione con gli elementi già acquisiti, non per negarne l'efficacia dimostrativa, bensì per comportarne un confronto dialettico al fine di effettuare una ulteriore valutazione per quanto oggetto del giudizio" (Sez. U., n. 17050, 11/04/2006, Maddaloni).
Orbene, in specie, il giudice di seconde cure nella parte motiva della sentenza (p. 140), integrando quanto argomentato nell'ordinanza del 6.10.2010, ha dato atto che dal contenuto delle intercettazioni appaiono evidenti il contesto criminoso in cui era maturato il disegno estorsivo, i metodi e la logica cui si ispiravano LA TT ed i suoi sodali, nonché la valenza intimidatoria dell'incontro al Cordon Bleu con TR RI e la rilevanza dell'incontro preventivo con il boss LI il giorno 26.10.2000. Ha, quindi, valutato che tali elementi di prova consentono di ritenere che TT LA ed i suoi sodali avevano deciso di non proporre alcun ricorso avverso l'aggiudicazione all'impresa rivale, preferendo la soluzione più proficua di estorcere al RI una parte dell'importo dell'appalto.
Alla luce di tale valutazione, la richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per esaminare TR RI, è stata rigettata in mancanza sia del presupposto della novità della prova - trattandosi di un testimone di cui si era ampiamente discusso nel giudizio di primo grado, in specie dopo la contestazione suppletiva relativa al capo 1.1. - sia di quello della l'impossibilità di decidere allo stato degli atti, atteso che il quadro probatorio non richiedeva ulteriori approfondimenti istruttori.
A fronte di tali argomentazioni nel ricorso non viene indicano alcun elemento idoneo ai fini di una diversa valutazione in ordine ai presupposti di cui all'art. 603 cod. proc. pen. con conseguente infondatezza del motivo di ricorso.
9. Non è fondato, altresì, il rilievo mosso da LA TT e NT in ordine alla motivazione, ritenuta apparente, sulla mancanza di legittimazione alla costituzione di parte civile dell'associazione Lega Ambiente ed alla omessa specificazione nell'atto di costituzione delle ragioni della domanda risarcitoria ex art. 78 cod. proc. pen.. Correttamente la Corte di appello ha affermato che il legame tra il reato contestato ai capi 5) e 8) di frode in pubbliche forniture, riferito al mancato interramento dei rifiuti, e la pretesa risarcitoria dell'associazione ambientalistica è da considerarsi immediato, per cui è sufficiente la mera indicazione del relativo capo d'imputazione.
L'art. 78 c.p.p., comma 1, lett. d), che disciplina le formalità della costituzione di parte civile, non richiede, a pena di inammissibilità, che l'atto di costituzione contenga un'esposizione analitica della causa petendi, non dissimile da quella prescritta per la domanda proposta in sede civile. Ed invero, l'esperimento dell'azione civile nel processo penale si avvale della sua connessione necessaria con la fattispecie concreta descritta nell'imputazione, sicché la pretesa risarcitoria, al di fuori dei casi in cui sia legata anche a fattori eccedenti i limiti della contestazione penale, non deve essere giustificata con enunciazioni ulteriori rispetto a quella del legame eziologico che la collega al fatto-reato (Sez. 2, n. 13815 del 27/10/1999 - dep. 02/12/1999, Attinà, rv. 214669).
Allo stesso modo è priva di pregio la doglianza relativa alla omessa indicazione nella delibera di autorizzazione della Giunta provinciale di Reggio Calabria della dichiarazione di volersi costituire parte civile, atteso che la dichiarazione di voler esercitare i poteri spettanti alla persona offesa ex art. 90 cod. proc. pen., come ha rilevato la Corte di merito, rimanda ai diritti ed alle facoltà ad essa espressamente riconosciute dalla legge, con ciò includendo il diritto di richiedere il risarcimento dei danni e, quindi, la volontà di costituirsi parte civile. Censura di mero fatto è quella relativa alla mancanza esplicita della volontà di conferire procura speciale per l'esercizio dell'azione civile per il Comune di Gioia Tauro.
Si palesa manifestamente infondata, infine, la denunciata violazione dell'art. 76 cod. proc. pen. con riferimento alla costituzione di parte civile della Regione Calabria in ragione del fatto che l'atto è stato depositato da soggetto diverso dal procuratore speciale e senza alcuna delega, e che la procura era stata conferita prima dell'emissione della richiesta di rinvio a giudizio. Invero, la doglianza fa riferimento, per vero genericamente, alla mera attività di deposito dell'atto di costituzione di parte civile e non ad una effettiva attività difensiva e, quindi, ad una funzione di mero nuncius che prescinde dalla procura speciale. La circostanza, poi, che la procura fosse stata conferita prima della richiesta di rinvio a giudizio è irrilevante.
10. Venendo all'esame delle censure dei ricorrenti in ordine alla valutazione della prova della responsabilità in relazione al reato associativo e alle singole fattispecie in contestazione, deve premettersi che nella verifica della consistenza dei rilievi critici mossi dai ricorrenti la sentenza della Corte territoriale va, naturalmente, esaminata in stretta ed essenziale correlazione con la sentenza di primo grado, sviluppandosi entrambe secondo linee logiche e giuridiche per gran parte concordanti.
Peraltro, come è noto, nel giudizio di appello è consentita la motivazione per relationem con riferimento alla pronuncia di primo grado nel caso in cui le censure formulate a carico delle sentenza del primo giudice non contengano elementi di novità rispetto quelli già esaminati e disattesi dallo stesso (Sez. 4, n. 38824, 17/09/2008, Raso, rv. 241062). Invero, i motivi di ricorso articolati in ordine alla prova della sussistenza del sodalizio criminale di cui alla contestazione modificata del capo 1) si sostanziano nella mera riproposizione di doglianze fatte oggetto degli atti di appello che la Corte territoriale ha ampiamente esaminato ed ha valutato, nell'ambito di una diffusissima motivazione in ordine alla prova del sodalizio LA (p. 275-368), con argomenti giuridicamente corretti, coerenti, logici ed immuni dai vizi dedotti dai ricorrenti. All'esito della disamina degli elementi di prova relativi alle singole vicende oggetto delle altre imputazioni, la Corte di merito ha effettuato una valutazione complessiva, ancorata alle circostanze emerse nel processo, in ordine alla configurabilità della fattispecie associativa con richiami alla decisione di primo grado ed ai principi di diritto più volte affermati da questa Corte avuto riguardo all'elemento oggettivo e soggettivo del reato di cui all'art. 416 -bis cod. pen. che qui appare superfluo ribadire. Ha rilevato che i risultati delle indagini hanno permesso di accertare che nell'ambito degli assetti della "ndrangheta reggina si inseriva attivamente il gruppo capeggiato da TT LA che si caratterizzava per la peculiare natura dell'attività illecita finalizzata all'espansione imprenditoriale. In particolare, la società Edilprimavera costituiva lo strumento per intromettersi nella assegnazione delle gare d'appalto, forzando le regole della normale concorrenza e trasparenza e fondando esclusivamente sulla forza derivante dal consenso mafioso. Intorno alla struttura imprenditoriale dell'impresa Edilprimavera ruotava un gruppo di persone, legate tra loro da stretti vincoli di parentela, che non soltanto collaboravano nella conduzione dell'impresa medesima - con cariche formali di amministratore o di socio, oppure con rapporti di lavoro dipendente o con mandati di rappresentanza - ma contribuivano sinergicamente con TT LA alle attività illecite funzionali a quelle aziendali che tendevano al perseguimento del fine di superare le regole relative alle procedure di affidamento dei lavori pubblici ed anche quelle del libero mercato a proprio esclusivo vantaggio. Tanto, ad avviso della Corte territoriale, avveniva con piena consapevolezza di ciascuno degli imputati della illiceità di tali attività e con la volontà di fornire un contributo materiale e morale alla realizzazione delle stesse, come si desumeva anche dalla partecipazione ad alcune riunioni, quale quella in cui era stata delineata la strategia messa in atto da LA TT per costringere TR RI a pagare una percentuale sull'importo dell'appalto.
I giudici di seconde cure hanno, quindi, evidenziato il contesto dei rapporti tra le associazioni criminali dell'epoca; le vicende pregresse della famiglia LA, i rapporti con la cosca LI e l'attualità di tali rapporti;
gli accordi tra gli LA, i LI ed i EL in relazione alle società miste costituite nel comune di Reggio Calabria;
le diverse vicende relative ad interferenze degli LA negli appalti pubblici. Quanto a queste ultime, in particolare: la vicenda della discarica di Melicucca, la turbativa della gara per la gestione della discarica di AR di RO (capo 7), l'estromissione della società Servizi AM dall'appalto per la discarica di OT SA IO (capo 7), il tentativo di estorsione in danno di TR RI in relazione all'appalto del CE.DIR. di Reggio Calabria (capo 1.1), l'intervento di LI IC in relazione alla realizzazione del complesso "Oro Verde", tutte ricostruite principalmente attraverso le numerose e significative conversazioni intercettate.
In particolare, hanno sottolineato come nel caso dell'appalto per il CE.DIR., TT LA avesse esercitato personalmente una inequivocabile intimidazione tipicamente mafiosa nei confronti di TR RI, non soltanto spendendo il nome di LI IC, ma anche manifestando la propria ferma determinazione a perseguire l'illecito obiettivo, anche a prescindere dall'intervento di questi. Ugualmente, per l'appalto di OT SA IO che la società Servizi AM era stata costretta ad abbandonare a causa di esplicite intimidazioni fatte certamente nell'esclusivo interesse e con la piena consapevolezza dell'impresa che trasse immediato beneficio dall'auto-esclusione della società aggiudicataria. Altrettanto significativa è stata ritenuta la vicenda dell'appalto per la discarica Marrella di Gioia Tauro, laddove TT LA aveva reagito all'intrusione effettuata da un altro personaggio vicino ad ambienti mafiosi pretendendo l'intervento dei referenti della zona di provenienza di questi, forte degli accordi preventivamente raggiunti.
È stata ancora richiamata, ad ulteriore conferma dell'esistenza dell'organizzazione e dei suoi rapporti con la cosca LI, la circostanza che l'LA aveva chiesto ed ottenuto l'intervento risolutivo del boss IC LI nei confronti di privati che ostacolavano la costruzione del complesso edilizio nel quartiere SAt'Anna di Reggio Calabria, vicenda che, a differenza di quanto dedotto dai ricorrenti, anche sul piano logico e tenuto conto delle tipiche dinamiche mafiose, è ben lungi dal dimostrare la mancanza di capacità intimidatoria del gruppo LA costretto a rivolgersi ad altri per perseguire i propri fini.
Di tal che, la prospettazione dei ricorrenti secondo la quale LA TT ed i suoi familiari sono imprenditori che hanno esercitato l'attività avendo contatti con la 'ndrangheta si risolve in una rilettura degli elementi di fatto acquisiti, in particolare con riferimento alla interpretazione delle conversazioni intercettate, che non e' consentita nel giudizio di legittimità.
Restano destituiti di fondamento i rilievi difensivi in ordine alla mancanza di circostanze di fatto che siano espressione del metodo mafioso. Così come si deve escludere la denunciata contraddizione rilevata nell'affermazione che gli appalti venivano acquisiti attraverso la turbativa d'asta che non è in alcun modo incompatibile con la ritenuta spartizione delle gare di appalto grazie alla pressione ed ai metodi mafiosi.
11. Nel senso appena indicato devono ritenersi infondati i rilievi mossi da LA TT in ordine all'insussistenza della prova del sodalizio mafioso e della sua partecipazione con ruolo apicale, sol che sì guardi alla pluralità di elementi di prova innanzi sinteticamente indicati che hanno formato oggetto della unitaria e complessiva valutazione dei giudici di merito.
Attiene, all'evidenza, esclusivamente ad una valutazione di merito la lamentata errata considerazione da parte dei giudici di merito della circostanza che TT LA avesse rifiutato di incontrare il LI, contravvenendo alla regola mafiosa tanto che il LI se ne era lamentato, a causa del trattamento subito con riferimento alla gara di appalto del CE.DIR..
La Corte di appello ha valutato la indiscussa posizione di vertice del ricorrente tratta da numerosi ed univoci elementi di prova: allo stesso spettano le decisioni più delicate, i rapporti con i vertici della criminalità; il ruolo del predetto risulta evidente dalle parole di PA RI che rivolgendosi ad un interlocutore non identificato affermava "... le decisioni, dico, alla fine le prende sempre lui. Perché noi siamo tanti, non prendiamo tutti decisioni". Quanto specificamente al reato contestato al capo 1.1) (tentata estorsione in danno di TR RI in relazione all'appalto per la manutenzione del CE.DIR.) la Corte di appello ha effettuato una valutazione articolata (p. 136-180) contraddicendo specificamente tutte le contestazioni difensive con un discorso giustificativo immune da illogicità, internamente coerente, nonché, conforme alle circostanze di fatto acquisite, anche in considerazione della rilevanza della vicenda ai fini del giudizio relativo alla sussistenza del reato associativo ed alla partecipazione all'associazione dei singoli imputati.
Ha esaminato, quindi, compiutamente tutti gli elementi di prova, il contesto in cui era maturato il disegno estorsivo ed i particolari dell'organizzazione della richiesta fatta al RI, tratti dalle conversazioni intercettate, ed in specie quella del 30.10.2000 tra TT e NT LA, quella dell'1.1.2000 e quella del 3.11.2000.
I giudici di merito hanno ricostruito puntualmente i passaggi salienti della vicenda, dando conto della ritenuta infondatezza della prospettazione difensiva secondo la quale l'LA era intenzionato ad entrare a far parte dell'associazione temporanea d'imprese del RI e, comunque, si sarebbe limitato a chiedere una somma di danaro a titolo di risarcimento per la illegittima estromissione dall'appalto, avendo, peraltro, subito una coercizione da parte del LI perché rinunciasse a proporre ricorso avverso l'aggiudicazione della gara.
Anche in ordine all'incontro del 26.10.2000 tra l'LA e LI IC finalizzato a chiedere sostegno per effettuare la richiesta all'imprenditore rivale TR RI il ricorrente prospetta una lettura alternativa che, a fronte della motivazione sul punto immune da vizi, è preclusa.
Allo stesso modo, in relazione al reato contestato al capo 7) di cui all'art. 353 cod. pen. (turbata libertà degli incanti in relazione alla gara di affidamento dell'appalto per la gestione delle discarica di AR di RO) viene riproposta la tesi dell'estorsione subita dal ricorrente - erroneamente ricostruita come un accordo spartitorio in base al quale l'LA si sarebbe impegnato a rinunciare all'appalto relativo alla discarica di AR di RO in cambio della prospettiva di poter ottenere quello per la discarica di OT SA IO - che è stata contraddetta dalla Corte di appello (p. 203-219) con argomenti desunti da una pluralità di elementi di fatto accertati nel processo, Primi tra tutti quelli tratti dalla conversazione tra TT LA e IC LI in data 23.2.2002, nella quale viene ricostruito quanto accaduto in occasione della gara, confortati dalla documentazione acquisita relativa alla gara, da alcuni passaggi della conversazione captata il 28.10.2000 in cui TT LA affermava di avere perso la gara di AR di RO per guadagnarne due, da alcune circostanze riferite dal collaboratore di giustizia ME.
Non hanno, pertanto, pregio i rilievi indicati nel ricorso sul punto e, tra questi, la dedotta mancanza di riscontri alle dichiarazioni del collaboratore ME, posto che le stesse costituiscono uno degli elementi complessivamente valutati ai fini della prova del reato in contestazione.
Ha fatto, altresì, corretta applicazione dei principi di diritto la Corte di merito nel ritenere infondata la dedotta errata qualificazione giuridica del fatto che, ad avviso del ricorrente, configurerebbe il reato di cui all'art, 354 cod. pen. in luogo di quello contestato. La Corte di appello ha, infatti, rilevato che l'LA partecipò alla gara e si occupò di manipolare la documentazione allo scopo di indirizzare l'appalto verso altra impresa.
Deve essere, invero, ribadito che integra il delitto di turbata libertà degli incanti e non quello meno grave di astensione dagli incanti la condotta di chi non si limita ad astenersi dal concorrere agli incanti o alle licitazioni private in cambio della dazione o della promessa di danaro o altra utilità, ma partecipa altresì in maniera attiva all'intesa illecita finalizzata ad impedire o turbare la gara ovvero allontanarne gli offerenti (Sez. 6, n. 1934 del 20/10/2009 - dep. 15/01/2010, Busoni, rv. 245760). Infine, sono manifestamente infondati la violazione di legge ed il vizio di motivazione denunciati dal ricorrente in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Come è noto, la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell'art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 6, n. 42688, 24/09/2008, Caridi, rv. 242419). La Corte territoriale ha evidenziato in maniera corretta, oltre la precedente condanna per violazione in materia di sostanze stupefacenti, il ruolo apicale dell'LA sul quale ha ampiamente argomentato.
12. Per le stesse ragioni già specificamente indicate con riferimento alla motivazione della sentenza impugnata in ordine alla prova del reato associativo non è fondato il vizio di motivazione che LA NT lamenta in ordine alla ritenuta partecipazione all'associazione mafiosa.
Ribadito che la prova della partecipazione all'associazione può essere data con mezzi e modi diversi dalla prova in ordine alla commissione dei reati-fine, sicché non rileva il fatto che l'imputato di reato associativo non sia stato condannato per i reati "fine" dell'associazione (Sez. 2, n. 24194, 16/03/2010, Bilancia, rv. 247660), il discorso giustificativo della sentenza impugnata, immune dai dedotti vizi, da conto degli elementi sui quali i giudici di merito hanno fondato l'affermazione della responsabilità del ricorrente per il capo 1).
È stato sottolineato, in particolare, come NT LA avesse accompagnato il RA TT all'incontro presso il Cordon Bleau, dichiarandosi anche disponibile, il giorno precedente, a formulare egli stesso la richiesta estorsiva a RI TR. Inoltre, era stato mandato dal RA TT a parlare con i figli di IC AR per risolvere, con tipiche modalità mafiose, l'interferenza nella gestione della discarica di Gioia Tauro;
aveva partecipato, altresì, all'incontro con AT IG in cui il RA TT confermava il pieno inserimento del loro gruppo nella mappa delle famiglie mafiose operanti nel territorio.
13 - Anche i ricorsi proposti da RI TT, RI FR e RI PA avuto riguardo alla prova della partecipazione al sodalizio non sono fondati.
Contrariamente a quanto dedotto, la Corte di appello ha esaminato gli argomenti con i quali TT RI contestava l'affermazione di responsabilità in relazione alla imputazione di cui al capo 1), evidenziando che è emerso un ruolo ben diverso da quello di semplice dipendente dell'impresa con funzioni amministrative, trattandosi, piuttosto, del braccio operativo con importanti funzioni di rappresentanza. Ha, quindi, sottolineato che il ricorrente risulta coinvolto nelle riunioni tra tutti i componenti del gruppo ed anche nei colloqui con il cugino TT LA nei quali avvenivano scambi di informazioni e di opinioni su questioni cruciali quali quella della vicenda CE.DIR..
È stato richiamato, in particolare, il contenuto di alcune conversazioni captate: quella, n. 92 del 27.10-2000, nella quale TT LA riferisce a TT RI i termini della conversazione del giorno precedente con il LI;
quella registrata lo stesso giorno (n. 96) nella quale il ricorrente partecipa alla scelta di non proporre ricorso avverso l'aggiudicazione della gara del CE.DIR. e di individuazione una somma da chiedere a RI TR, con il fondamentale appoggio di LI ("il lupo"), mentre TT LA manifesta l'intenzione di mettere il tritolo nel caso di rifiuto;
la conversazione, n. 679 del 30.10.2000, nella quale, ancora una volta, TT RI appare convinto della inopportunità di proporre ricorso e della maggior convenienza della scelta di imporre il versamento di una somma;
la conversazione, n. 1449 del 9.12.2000, nella quale il ricorrente intrattiene un colloquio con TT LA dal quale emerge anche la preoccupazione che vi fossero delle microspie e in cui si commentano le vicende attuali facendo riferimento alle "guerre" che l'LA afferma di avere sempre vinto.
Le censure del ricorrente, quindi, sono esclusivamente finalizzate ad una valutazione alternativa delle circostanze di fatto alle quali viene ricondotta la partecipazione all'associazione. Il rilievo, poi, che dette circostanze si collocano in epoca precedente al 23.2.2002 non ha alcun pregio ai fini della valutazione in oggetto, dovendosi escludere che detta data sia stata indicata dai giudici di primo grado come l'inizio del manifestarsi dell'associazione criminosa. È palesemente inammissibile il ricorso di RI TT nella parte in cui, deducendo la violazione dell'art. 416 -bis c.p., comma 7 si chiede la revoca della confisca di beni di cui non vi è traccia nella sentenza.
L'infondatezza dell'affermazione secondo la quale RI FR è "ignara testa di legno all'interno della società", come confermerebbero, ad avviso del ricorrente, le tre conversazioni intercettate irrilevanti ai fini della ritenuta partecipazione all'attività illecita del gruppo facente capo ad LA TT, risulta da quanto evidenziato dalla Corte di merito avuto riguardo al ruolo rivestito dal ricorrente che era l'amministratore dell'impresa e ricopriva tale carica anche in costanza della gestione da parte del gruppo della vicenda CE.DIR.. È stato, invero, messo in rilievo che FR RI aveva dato la propria disponibilità, insieme a PA RI, ad accompagnare TT LA all'appuntamento presso il Cordon Bleu in cui l'LA aveva intimidito RI TR.
La consapevolezza del ricorrente delle modalità di esercizio dell'attività dell'impresa e dell'inserimento nel sistema mafioso è stata inferita dalla Corte di appello, secondo un corretto percorso logico, da alcune affermazioni del ricorrente, emerse dalle conversazioni intercettate, certamente significative. Alla luce dei principi già richiamati, risulta la manifesta infondatezza della censura del ricorrente in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed alla dosimetria della pena, avendo la Corte di merito specificamente ed adeguatamente argomentato sia sulla ottenuta riabilitazione, sia sulla gravità dei precedenti penali relativi a violazioni in materia di armi.
Per le medesime considerazioni va esclusa la fondatezza della prospettazione del ricorrente RI PA secondo la quale dal compendio probatorio acquisito si palesa il ruolo di "mero recettore passivo ed ascoltatore disinteressato delle esternazioni altrui". Nella sentenza impugnata PA RI è stato indicato come colui che aveva accompagnato il cugino TT presso l'abitazione di LI IC, il 6.11.2000, come desunto non soltanto dalle parole di TT LA, nel corso dell'interrogatorio acquisito su accordo delle parti, ma anche dalla circostanza che nella conversazione tra TT LA ed il LI del 23.2.2002, gli interlocutori riferivano che PA RI si era recato in altre circostanze presso il LI con il quale aveva parlato nella veste di portavoce dell'LA; quest'ultimo, paraltro, lo indica come incaricato di tenere contatti per l'affare delle società miste. A fronte di tali argomenti, il ricorrente si limita a contestare la conducenza delle circostanze emerse dalle conversazioni. Sono manifestamente infondate ed in gran parte generiche le doglianze del ricorrente in ordine alla determinazione della entità della pena.
14, Sono, invece, fondati - come ha illustrato anche il Procuratore generale nella sua requisitoria - i ricorsi proposti da LA IU avuto riguardo ai denunciati vizi in ordine alla valutazione della prova della partecipazione al sodalizio. Invero, la Corte di appello - precisato che il ricorrente andava assolto dall'accusa di essere autore della minaccia ai danni di corio (capo 2) - ha affermato che IU LA risulta pienamente coinvolto nelle attività strettamente attinenti all'impresa. Ha sottolineato, quindi, che si era recato alla gara di OT SA IO, insieme a TT RI, ed in forza di una specifica procura aveva stipulato il relativo contratto di appalto aggiuntivo che l'ATI Edilprimavera/AT si era aggiudicata a seguito della rinuncia dell'impresa vincitrice della gara, frutto di quell'intimidazione mafiosa di cui i componenti del gruppo erano certamente consapevoli, oltre che beneficiari.
Inoltre, il ricorrente aveva tenuto i contatti con gli esponenti mafiosi locali, in relazione alla vicenda di Gioia Tauro. Pur dovendosi qui ribadire il già richiamato principio - che il Collegio condivide - secondo il quale la prova della partecipazione all'associazione può essere data con mezzi e modi diversi dalla prova in ordine alla commissione dei reati fine, sicché non rileva il fatto che l'imputato di reato associativo non sia stato condannato per i reati fine dell'associazione (Sez. 2, n. 24194, 16/03/2010, Bilancia, rv. 247660), ad avviso del Collegio, il discorso giustificativo della sentenza impugnata non ha dato conto di elementi di fatto ontologicamente certi che, collegati tra loro, possano essere interpretati univocamente come conducenti della partecipazione cosciente e volontaria di LA SE al sodalizio criminale omonimo.
Anche tenendo conto, infatti, che l'attività illecita del gruppo passava attraverso la gestione degli affari della impresa ai quali partecipavano più componenti della famiglia LA-RI, tuttavia, in ordine alla specifica posizione del ricorrente è stato fatto richiamo ad indizi esigui e di scarso valore significante quanto al contributo causale di LA IU al sodalizio e, conseguentemente, alla prova necessaria secondo i parametri di cui agli artt. 192 e 533 cod. proc. pen.. Pertanto - in conformità con le conclusioni del Procuratore generale - la sentenza impugnata deve essere annullata sul punto e deve essere disposto il rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Reggio Calabria che dovrà procedere a nuovo giudizio in ordine alla posizione di LA IU.
Restano, evidentemente, assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso relativi alla prescrizione del reato associativo ed alla successione delle leggi con riferimento alla entità della pena inflitta al ricorrente.
15. I ricorsi proposti da RG CA sono parzialmente fondati nei termini si seguito indicati.
Non rivestono alcun pregio le censure alla motivazione della sentenza impugnata con riferimento alla prova della responsabilità per il reato di cui all'art. 353 cod. pen. contestato al capo 7) (turbata libertà degli incanti in relazione alla gara di affidamento dell'appalto per la gestione delle discarica di AR di RO). Richiamando quanto esaminato con riferimento alla vicenda contestata al capo 7) avuto riguardo al ricorso proposto da LA TT, con riferimento alla posizione del RG è qui sufficiente rilevare che la Corte di merito ha esposto (p. 207-213), con un discorso giustificativo immune dai vizi di logica denunciati, la valutazione operata - pur alla luce delle argomentazioni difensive - degli elementi di fatto sui quali è stata fondata la ricostruzione della vicenda e del contributo causale del ricorrente. Vengono in rilievo, in particolare, la conversazione tra TT LA e LI IC in data 23.2.2002, nella quale il primo ricostruisce quanto accaduto in occasione della gara e la documentazione relativa alla gara acquisita. La Corte ha, quindi, sottolineato che dal dibattimento è emerso non soltanto che il ricorrente era il dominus amministrativo della gestione della gara ed era il presidente della commissione preposta alla valutazione delle offerte, ma, altresì, che era il custode materiale delle "buste" e che nessuna operazione "nella busta" sarebbe stata possibile senza la collaborazione concreta di chi ne era in possesso.
Il ricorrente, invero, si limita a riproporre le censure che hanno già formato oggetto dell'atto di appello, chiedendo sostanzialmente la rivalutazione degli elementi di fatto compitamente esaminati dai giudici di merito.
Deve escludersi del resto, ad avviso del collegio, sia che la Corte di merito sia incorsa in un travisamento della prova - che neppure il ricorrente deduce - sia che la motivazione sul punto sia affetta dal denunciato vizio di manifesta illogicità che si verifica quando il giudice di merito, nel compiere l'esame degli elementi probatori sottoposti alla sua analisi e nell'esplicitare l'iter logico seguito, si esprima attraverso una motivazione incoerente, incompiuta, monca e parziale. Non emerge neppure alcuna contraddizione- a differenza di quanto rileva il ricorrente - tra l'assoluzione per il reato di estorsione (capo 6) e l'affermazione di responsabilità per il reato di turbativa d'asta, atteso che la Corte ha fondato la decisione di assoluzione per il fatto contestato al capo 6) su argomenti non logicamente incompatibili.
È, altresì, infondata la censura del RG, per vero generica, relativa alla ritenuta configurabilità dell'aggravate del D.L. n.152 del 1991, art. 7 avendo i giudici di merito compiutamente motivato sulle circostanze di fatto dalle quali hanno tratto il convincimento che il reato è stato commesso allo scopo di avvantaggiare le cosche mafiose operanti sul territorio. La sentenza impugnata deve, invece, essere annullata con rinvio in ordine al reato di cui all'art. 319 cod. pen., (capo 9, corruzione di CA RG), in conseguenza delle valutazioni operate dal Collegio al precedente punto 6. avuto riguardo alla inutilizzabilità delle dichiarazioni di TR ER sulle quali è stata fondata essenzialmente la decisione sulla predetta imputazione che, pertanto, impone una rivalutazione sulla base delle residue prove. L'affermazione della responsabilità del ricorrente - come degli altri coimputati - in relazione ai fatti contestati ai capi 5) e 8) (frode in pubbliche forniture relativa alla gestione della discarica di Fiumana di RO), è stata riferita dalla Corte di merito genericamente all'insoddisfacente adempimento degli obblighi contrattuali e delle disposizioni di legge senza indicare gli elementi di fatto dai quali è desumibile la prova della condotta illecita descritta nell'imputazione con riferimento agli obblighi derivanti dal capitolato di appalto, alle operazioni di compattamento ed interramento dei rifiuti, all'utilizzo di mezzi tecnici idonei. Invero, ripercorrendo le argomentazioni poste a fondamento della decisione in ordine ai reati in contestazione risulta evidente l'omessa indicazione di accertamenti specifici e tecnicamente idonei, volti a verificare la concreta violazione delle disposizioni di legge, che neppure sono state indicate, e degli obblighi contrattuali. Quanto a questi ultimi, non può, certamente, ritenersi sufficiente la generica indicazione (p. 269) del mancato rispetto dell'art. 11 del capitolato degli oneri del contratto di appalto con riferimento alla quantità di materiale inerte necessario alla copertura dei rifiuti, desunta da altrettanto generiche circostanze riferite dai carabinieri intervenuti presso la discarica in occasione di un incendio.
Si impone, quindi, l'annullamento della sentenza impugnata in relazione ai reati contestati ai capi 5) e 8) con il conseguente rinvio al giudice di merito perché proceda alla verifica della prova nei sensi indicati.
Tutti i residui rilievi del ricorrente riferiti alla condanna in relazione ai predetti reati restano, pertanto, assorbiti. Non sono fondate, invece, ad avviso del Collegio, le censure relative al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, tenuto conto della adeguata motivazione sul punto (particolare disvalore della condotta espressione di grave infedeltà nello svolgimento di un incarico pubblico) idonea a superare la valutazione in ordine all'epoca e della natura dei precedenti penali. Infine, deve essere esclusa - stante la configurabilità dell'aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art.
7 - la dedotta decorrenza del termine di prescrizione per il reato di cui al capo 7), atteso che, nella specie, deve essere applicata la disciplina attualmente vigente in ragione della quale il termine di prescrizione per il reato contestato, aggravato ai sensi del D.L. n. 152 del 1991, art. 7 è di anni quindici.
16. È possibile esaminare congiuntamente le censure trasfuse nei ricorsi proposti distintamente da RA OL, LA RG e CE EA - come indicati sinteticamente nella premessa - tenuto conto, in primo luogo, della valutazione del Collegio relativa alle statuizioni della sentenza impugnata in ordine ai reati di cui alle imputazioni ai capi 5), 8) e 9) contestate anche al ricorrente RG CA che può essere qui richiamata. Infatti, per le medesime ragioni indicate al precedente punto 15. la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio in ordine ai reati contestati ai predetti capi con riferimento alla posizione del RA, del LA e del CE.
Anche la prova del reato contestato ai ricorrenti al capo 6) (estorsione in danno di TR ER) per avere costretto lo ER, nuovo amministratore della società Servizi AM (ditta capogruppo dell'ATI che si era aggiudicata l'appalto della gestione delle discarica di AR di RO) ad accettare le condizioni imposte dai predetti, come delimitate nella specifica indicazione della sentenza (p. 229 e ss.), è stata fondata dai giudici di merito essenzialmente sulle circostanze riferite dallo ER. Pertanto, come per il reato di cui al capo 9), in conseguenza delle valutazioni operate dal Collegio al precedente punto 6. avuto riguardo alla utilizzabilità delle dichiarazioni di TR ER, si impone una rivalutazione sulla base delle residue prove (documenti acquisiti, accertamenti bancari dichiarazioni dei testi NE e corio).
Ne deriva, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata con riferimento alla posizione dei ricorrenti RA OL, LA RG e CE EA relativamente alla condanna per i reati contestati ai capi 5), 6), 8) e 9).
Restano, quindi, assorbite tutte le doglianze mosse dagli stessi con riferimento alle predette imputazioni.
Sono, invece, infondate, ad avviso del Collegio, le censure dei ricorrenti avuto riguardo alla prova del concorso nel reato di cui al capo 7). Così come con riferimento alle diverse posizioni dei concorrenti LA TT e RG CA, la Corte di appello ha dato conto con motivazione compiuta della valutazione sulla quale ha fondato la decisione, valorizzando ad una pluralità di circostanze di fatto acquisite nel dibattimento (dalle quali va esclusa soltanto la circostanza relativa al versamento del 25% dell'importo complessivo dell'appalto a beneficio del cd. "quarto socio" o "territorio" che è stata tratta dalle dichiarazioni di ER non utilizzabili per quanto già rilevato).
In specie, la Corte territoriale ha evidenziato che il CE, il AR ed il RA sono stati riconosciuti colpevoli, in concorso con LA TT e con il RG, in ordine alla turbativa d'asta in ragione del loro coinvolgimento, in veste di rappresentanti formali e/o di fatto, nell'ATI che risultò aggiudicataria dell'appalto, con il ribasso dello 0,2%, a seguito della estromissione concordata dell'impresa facente capo agli LA. Ha rilevato che erano emersi numerosi contatti finalizzati alla costituzione dell'ATI in questione, perfezionata con atto di poco precedente alla data della gara nel giugno 1999 in cui società capofila era la Servizi AM, unica in possesso dei necessari requisiti per partecipare alla gara di appalto. L'iniziativa degli accordi per la costituzione dell'ATI stata presa dal RA, per sua stessa ammissione, e dal AR, su segnalazione del geometra RG. Era emerso, altresì, che anche il CE aveva avuto parte attiva nelle iniziali trattative con l'amministratore della capofila Servizi AM, anche attraverso la ditta Meridional Servizi, di cui era titolare la moglie del RA e della quale il CE era socio di fatto.
Il giudice dell'appello ha, altresì, indicato alcune circostanze di fatto reputate conducenti della consapevole partecipazione dei tre ricorrenti all'accordo finalizzato alla turbativa della gara. In specie: quanto riferito dai collaboratori di giustizia, in particolare il ME, sui legami tra il CE e la cosca De NO (su cui è stata in parte fondata la condanna per partecipazione ad associazione di stampo mafioso, ancorché non ancora definitiva); la accertata costante presenza nel cantiere della discarica del CE;
il ruolo che lo stesso ebbe ad assumere nella gestione dei rapporti conflittuali con la Servizi AM una volta che alla originaria amministrazione di quest'ultima società era subentrata quella condotta da TR ER, come riferito anche dal teste NE.
In maniera assolutamente logica è stato, inoltre, rilevato che la formulazione di un'offerta tanto irrisoria per la gara non poteva che presupporre la conoscenza da parte dei responsabili delle imprese che partecipavano all'ATI che non vi sarebbero state altre offerte in grado di superarla.
I ricorrenti, invero, hanno formulato rilievi volti alla rivalutazione degli elementi sui quali il giudice dell'appello ha compiutamente motivato, riproponendo, in sostanza, le doglianze già poste a fondamento dell'appello.
È, altresì, infondato il denunciato vizio di motivazione in ordine alla ritenuta aggravate di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7 relativamente al reato di cui al capo 7), avendo - come si è già detto - i giudici di merito adeguatamente motivato sulle circostanze di fatto dalle quali hanno tratto il convincimento che il reato è stato commesso allo scopo di avvantaggiare le cosche mafiosi operanti nel territorio.
I ricorsi sui punti relativi alla imputazione di cui al capo 7) devono, quindi, essere rigettati.
17. È opportuno rilevare la evidente inammissibilità del ricorso proposto da RI TT e LA NT nella parte in cui, deducendo la violazione dell'art. 416 - bis c.p.p., comma 7, si chiede la revoca della confisca di beni di cui non vi è traccia nella sentenza.
18. Conclusivamente, devono essere rigettati i ricorsi proposti da LA TT LA NT, RI FR, RI TT e RI PA che, pertanto, devono essere condannati al pagamento delle spese processuali.
Deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio la sentenza impugnata nei confronti di LA IU, nonché, nei confronti di AR RG, RA OL, CE EA e RG CA limitatamente ai reati di cui ai capi 5), 6), 8) e 9), come rispettivamente ascritti ai predetti.
Consegue, altresì, la condanna dei ricorrenti, escluso LA IU, in solido al pagamento delle spese sostenute nel grado dalle parti civili che la Corte liquida - tenuto conto del numero e dell'importanza delle questioni trattate, della tipologia ed entità delle prestazioni difensive, avuto riguardo ai limiti minimi e massimi fissati dalla tariffa forense - in complessivi Euro 2.000, oltre accessori come per legge, in favore di Lega Ambiente ed in complessivi Euro 4.500, oltre accessori come per legge, in favore del Comune di Reggio Calabria.
P.Q.M.
A scioglimento della riserva adottata all'udienza del 17.2.2012, così provvede:
Rigetta i ricorsi proposti da LA TT LA NT, RI FR, RI TT e RI PA e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di LA IU e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Reggio Calabria.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di AR RG, RA OL, CE EA e RG CA limitatamente ai reati previsti dagli artt. 356 e 319 cod. pen. rubricati sub nn. 5, 8, 9, nonché, nei confronti di detti AR, RA e CE limitatamente al reato previsto dall'art. 629 cod. pen. rubricato sub n. 6 e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Reggio Calabria.
Rigetta nel resto i ricorsi proposti da AR, RA e RG.
Condanna tutti gli imputati, escluso LA IU, alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio dalle parti civili che liquida in complessivi Euro 2.000, oltre accessori come per legge, in favore di Lega Ambiente ed in complessivi Euro 4.500, oltre accessori come per legge, in favore del Comune di Reggio Calabria.
Così deciso in Roma, il 1 marzo 2012.
Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2012