Cass. pen., sez. I, sentenza 24/05/2012, n. 49086
CASS
Sentenza 24 maggio 2012

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In tema di prescrizione, qualora il reato sia contestato come commesso genericamente fino ad un certo anno, senza alcuna indicazione del mese o del giorno, per il principio del "favor rei" il termine di prescrizione comincia a decorrere dal primo giorno utile dell'anno indicato. (Nella specie, essendo contestato il reato come commesso "fino al 1994", la Corte ha ritenuto che il "dies a quo" per il computo della prescrizione dovesse essere individuato all'1 gennaio del 1994).

Integra il delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e non quello previsto dall'art. 2 l. n. 898 del 1986 la formazione e l'utilizzazione di false bolle di consegna di prodotti agricoli eccedentari presso i centri di raccolta gestiti dall'AIMA, per ottenere i contributi comunitari a sostegno dell'agricoltura.

È compatibile con la finalità di agevolazione dell'associazione mafiosa, integrante la circostanza aggravante ad effetto speciale prevista dall'art. 7 del D.L. n. 203 del 1991, conv. in l. n. 203 del 1991, il perseguimento, da parte dell'agente, dell'ulteriore scopo di trarre anche un vantaggio patrimoniale diretto dal fatto criminoso.

È inammissibile - in quanto in palese violazione del principio del contraddittorio sancito dall'art. 111, comma secondo, Cost. - la memoria ex art. 121 cod. proc. pen. depositata dopo la chiusura del dibattimento. (Fattispecie relativa a deposito dinanzi la Corte di Cassazione di memoria, contenente una precisazione ed una diversa articolazione dei motivi già presentati).

In tema di reato di falso ideologico in atto pubblico aggravato ex art. 476, comma secondo, cod. pen., sono documenti dotati di fede privilegiata quelli che, emessi da pubblico ufficiale autorizzato dalla legge, da regolamenti oppure dall'ordinamento interno della P.A. ad attribuire all'atto pubblica fede, attestino quanto da lui fatto e rilevato o avvenuto in sua presenza. (Fattispecie relativa a bolle attestanti la consegna di prodotti agricoli eccedentari presso i centri di raccolta gestiti dall'AIMA e destinate a certificare la quantità e la qualità del prodotto).

In caso di reato continuato, valendo, in mancanza di tassative esclusioni, il principio della unitarietà, la valutazione in ordine alla sussistenza o meno dell'aggravante del danno di rilevante gravità dev'essere operata con riferimento non al danno cagionato da ogni singola violazione, ma a quello complessivo causato dalla somma delle violazioni.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 24/05/2012, n. 49086
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 49086
Data del deposito : 24 maggio 2012

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