Sentenza 24 maggio 2012
Massime • 6
In tema di prescrizione, qualora il reato sia contestato come commesso genericamente fino ad un certo anno, senza alcuna indicazione del mese o del giorno, per il principio del "favor rei" il termine di prescrizione comincia a decorrere dal primo giorno utile dell'anno indicato. (Nella specie, essendo contestato il reato come commesso "fino al 1994", la Corte ha ritenuto che il "dies a quo" per il computo della prescrizione dovesse essere individuato all'1 gennaio del 1994).
Integra il delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e non quello previsto dall'art. 2 l. n. 898 del 1986 la formazione e l'utilizzazione di false bolle di consegna di prodotti agricoli eccedentari presso i centri di raccolta gestiti dall'AIMA, per ottenere i contributi comunitari a sostegno dell'agricoltura.
È compatibile con la finalità di agevolazione dell'associazione mafiosa, integrante la circostanza aggravante ad effetto speciale prevista dall'art. 7 del D.L. n. 203 del 1991, conv. in l. n. 203 del 1991, il perseguimento, da parte dell'agente, dell'ulteriore scopo di trarre anche un vantaggio patrimoniale diretto dal fatto criminoso.
È inammissibile - in quanto in palese violazione del principio del contraddittorio sancito dall'art. 111, comma secondo, Cost. - la memoria ex art. 121 cod. proc. pen. depositata dopo la chiusura del dibattimento. (Fattispecie relativa a deposito dinanzi la Corte di Cassazione di memoria, contenente una precisazione ed una diversa articolazione dei motivi già presentati).
In tema di reato di falso ideologico in atto pubblico aggravato ex art. 476, comma secondo, cod. pen., sono documenti dotati di fede privilegiata quelli che, emessi da pubblico ufficiale autorizzato dalla legge, da regolamenti oppure dall'ordinamento interno della P.A. ad attribuire all'atto pubblica fede, attestino quanto da lui fatto e rilevato o avvenuto in sua presenza. (Fattispecie relativa a bolle attestanti la consegna di prodotti agricoli eccedentari presso i centri di raccolta gestiti dall'AIMA e destinate a certificare la quantità e la qualità del prodotto).
In caso di reato continuato, valendo, in mancanza di tassative esclusioni, il principio della unitarietà, la valutazione in ordine alla sussistenza o meno dell'aggravante del danno di rilevante gravità dev'essere operata con riferimento non al danno cagionato da ogni singola violazione, ma a quello complessivo causato dalla somma delle violazioni.
Commentari • 2
- 1. SULLA NATURA GIURIDICA DELLA AGGRAVANTE EX ART. 416 BIS.1. CP. Nota a Sentenza, Corte di cassazione, Sezioni Unite n. 8545 del 2020.Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
SULLA NATURA GIURIDICA DELLA AGGRAVANTE EXART. 416 BIS.1. CP Sentenza, Corte di cassazione, Sezioni Unite n. 8545 del 2020 MICAELA LOPINTO Abstract This short paper analyses a new judgement concerning the article 416 bis.1. of the Italian Criminal Code. Commento Con una pronuncia a Sezioni Unite la Corte di cassazione si è espressa in ordine alla natura giuridica della aggravante di cui all'art. 416 bis cp.1. La disposizione, testualmente, recita che: “[Rubrica: circostanze aggravanti e attenuanti per reati connessi ad attività mafiose]Per i delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416 bis ovvero al fine di agevolare …
Leggi di più… - 2. Aggravante speciale prevista dall'art.416 bis co. 1 c.p. ha natura soggettivaRedazione · https://www.diritto.it/ · 10 marzo 2020
La sezione II della Cassazione penale riteneva necessario rimettere alle Sezioni unite la seguente questione «se l'aggravante speciale già prevista dall'art. 7 d.l. n. 152 del 1991 ed oggi inserita nell'art. 416 bis.1 cod. pen. che prevede l'aumento di pena quando la condotta tipica sia consumata “al fine di” agevolare l'attività delle associazioni mafiose abbia natura “oggettiva” concernendo le modalità dell'azione, ovvero abbia natura “soggettiva” concernendo la direzione della volontà». Ciò posto, si osservava in via preliminare come, nel caso di specie, la questione assumesse rilievo decisivo dato che (a) la Corte territoriale aveva ritenuto la natura soggettiva dell'aggravante, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/05/2012, n. 49086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49086 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2012 |
Testo completo
49 086 / 1 2 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Sent. n. sez.568/2012 Composta da: Paolo Bardovagni -Presidente- UP 12/04/2012 Massimo Vecchio R.G.N. 30646/2011 -Consigliere- Marcello Rombolà -Consigliere- Decisa il 24/05/2012 Antonella Patrizia Mazzei -Relatore- Piera AR Severina Caprioglio -Consigliere- ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1) AN US, nato a [...], il 1°/04/1927, 2) RR CO, nato a [...], il [...], 3) RE MI, nato a [...], il [...], 4) RU GI, nato a [...], il [...], 5) NT CE, nato ad [...], il [...], 6) DI IL LI, nato a [...], il [...], 7) NA IA, nato a [...], il [...], 8) NA CE, nato a [...], 1'8/01/1935, 9) GL NN, nato a [...], il [...], 10) FA NI, nato a [...], il [...], 11) IL MO, nato a [...], l'[...], 12) IA IT, nato a [...], l'[...], 13) DO SQ, nato a [...], il [...] (posizione stralciata), 14) IA DR, nato a [...], il [...], 15) RR IE NI GI, nato a [...], il [...], 16) LE AF, nato a [...], il [...], 17) ZO TO, nato a [...], il [...], 18) EN LI, nato a [...], il [...], сре 19) ZZ CO, nato ad [...], l'[...], 20) AC OL, nato a [...], il [...], 21) CO AU, nato a [...], il [...], 22) SC EL, nato a [...], l'[...], 23) NE ON, nato a [...], il [...], 24) NE MI, nato a [...], il [...], 25) CI MI, nato a [...], il [...], avverso la sentenza n. 970/2005 della Corte di appello di Napoli in data 25/09/2009. Letti gli atti, la sentenza e i ricorsi;
udita, nella pubblica udienza del 12 aprile 2012, la relazione svolta dal consigliere Antonella Patrizia Mazzei. Udito il Procuratore generale, in persona del dott. Roberto LO, il quale ha chiesto: a) l'annullamento della sentenza senza rinvio, per prescrizione dei reati nei confronti di NF US, EC MI, RI MO, GL IT, JU DR, RM AF, EZ TO, RE LI, CO AU, IN EL, NE MI e CC MI;
b) l'annullamento senza rinvio per morte degli imputati, ON NN e ZZ CO;
c) l'annullamento con rinvio per AT CO e RA IE NI GI;
d) l'annullamento della sentenza senza rinvio, limitatamente ai reati prescritti, nei confronti di LE NI, RU GI e CC OL e inammissibilità nel resto;
e) l'inammissibilità dei ricorsi di AN CE, Di LI LI, AN IA, AN CE, DO SQ e NE ON. Uditi i difensori: avvocati Gustavo Pansini del foro di Napoli e Franco Coppi del foro di Roma, difensori di AT CO, i quali hanno chiesto l'accoglimento del ricorso;
avvocato MI Lombardi del foro di Benevento, difensore di EC MI, il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
avvocato GI Agostino AR Ferrone del foro di Salerno, difensore di NE MI, il quale ha chiesto l'accoglimento dei motivi del ricorso;
2 ср avvocato NN Cantelli del foro di Santa AR Capua Vetere, in qualità di sostituto processuale degli avvocati Alessandro AN e Gabriele DI del foro di Santa AR Capua Vetere, difensore di AN CE, AN IA, AN CE e RM AF, il quale ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi;
avvocato Umberto Pappadia del foro di Santa AR Capua Vetere, in qualità di sostituto processuale dell'avvocato ITrio Giaquinto, difensore di GL IT e IN EL, e di sostituto processuale dell'avvocato US Stellato del foro di Santa AR Capua Vetere, difensore di Di LI LI e RI MO, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorsi;
avvocato IE Scarlato del foro di Santa AR Capua Vetere, difensore di LA NI, il quale ha concluso riportandosi ai motivi del ricorso;
avvocato NN Iacobelli del foro di Avellino, difensore di CO AU, il quale si è riportato ai motivi del ricorso;
avvocato Costantino Filippo Catapano del foro di Nola, difensore di CC MI, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
avvocato RI Valiante del foro di Salerno, difensore di CC OL, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso. IL PROCESSO 1. Il numero degli imputati ricorrenti e dei reati ascritti a ciascuno consigliano di strutturare la sentenza secondo la seguente impostazione: una prima parte, esclusivamente ricognitiva, sarà dedicata alla presentazione generale del complesso processo che, all'origine, annoverava 217 imputati per un numero elevatissimo di capi di imputazione indicati progressivamente dal numero 1 al numero 708; una seconda parte sancirà gli annullamenti senza rinvio imposti dall'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., che riguardano il maggior numero di ricorrenti (quattordici su ventiquattro); una terza parte illustrerà le posizioni degli altri dieci ricorrenti (la posizione di DO SQ va, preliminarmente, separata per omesso avviso al suo difensore del giudizio davanti a questa Corte), con presentazione dei rispettivi motivi di impugnazione e contestuale esame di essi. Agli imputati di questo processo è, in generale, contestato di aver compiuto truffe in danno dell'A.I.M.A. (Azienda per gli interventi sul mercato agricolo), ai sensi degli artt. 640, comma secondo, n. 1, e 640 bis cod. pen., a seconda dei tempi di consumazione dei reati, tutti eseguiti in provincia di Caserta dal 1989 al 3 ср 1993, mediante la falsificazione ideologica delle bolle di consegna in cui erano rappresentati conferimenti inesistenti di prodotti ortofrutticoli in eccedenza e di pomodoro fresco destinato alla trasformazione, al fine di ottenere i contributi comunitari a sostegno dell'agricoltura. Il contenuto delle bolle di consegne inesistenti era riportato nel verbale giornaliero delle attività del centro e nell'elenco periodico riepilogante i conferimenti;
tali documenti (bolle, verbale ed elenco) erano, a termini di contestazione, collegialmente redatti dai componenti le pubbliche commissioni di controllo, i quali rispondono come concorrenti nelle truffe ordite dagli amministratori delle associazioni dei produttori, e come autori materiali, col concorso dei partecipanti alle truffe, dei fatti di falsità ideologica previsti dall'art. 479 in relazione all'art. 476, comma 2, cod. pen., sul presupposto di un accordo corruttivo tra i pubblici ufficiali controllori e i rappresentanti delle associazioni dei produttori agricoli sottoposti ai controlli (è stato, al riguardo, contestato anche il delitto previsto dall'art. 321 cod. pen.). Il tutto sarebbe avvenuto, secondo l'impostazione accusatoria, con la regia diretta e indiretta dell'associazione camorristica dominante nel casertano, conosciuta come clan dei I", la quale, attraverso alcuni membri di rilievo, NE MI (cugino di NE CO di CO, noto come AN) e NE ON, era addirittura presente in alcuni centri di raccolta dei prodotti agricoli e, in particolare, in quelli di Santa AR La Fossa (località Camino) e di VI LI (località Ischitella). Tutte le contestazioni di truffa postulano conferimenti mai avvenuti e, per quanto concerne i prodotti ortofrutticoli (discorso parzialmente diverso va fatto per i fittizi conferimenti di pomodoro fresco di cui ai capi da 554 a 578), si sviluppano secondo un medesimo schema. In clascuno dei centri di raccolta interessati dalle indagini (S. AR La Fossa, località Camino;
VI LI, località Ischitella;
Sessa Aurunca, località UI;
Aversa-Parete, località Centore) sarebbero state simulate consegne di prodotti (prevalentemente pesche e nettarine), mai avvenute, da parte di una serie di coltivatori (non individuati) per il tramite delle associazioni o consorzi di produttori agricoli cui erano iscritti e che fungevano, secondo la normativa di settore (d.m. n. 287 del 1987), da necessari mediatori nell'attività di conferimento delle eccedenze. Risultano, quindi, imputati come concorrenti nei delitti di truffa e falso tutti gli amministratori legali e/o di fatto nonché i delegati dei predetti consorzi e associazioni presso i centri di raccolta, succedutisi nel tempo. сре Le frodi avvenivano, come si è detto, attraverso la totale contraffazione delle bollette di conferimento, relative ad operazioni mai eseguite, al fine di conseguire l'ingiusto profitto consistente nella indebita percezione dei contributi AIMA, con danno patrimoniale arrecato all'ente pubblico comunitario. Più in particolare, secondo l'impostazione accusatoria, il procedimento si snodava come segue: erano stampati dei falsi contrassegni di peso con l'attivazione di comodo del bilico (bilancia) destinato alla pesatura presso ogni centro di ritiro dei prodotti;
a tale operazione seguiva la compilazione di bolle di conferimento intestate ad un presunto coltivatore, i cui dati di solito corrispondevano a quelli di un socio del consorzio o associazione di produttori, il quale, in altri momenti, aveva effettivamente consegnato il proprio prodotto;
le bolle erano, quindi, registrate in appositi prospetti in uso nel centro e riportate nel verbale giornaliero dei conferimenti oltre che nell'elenco periodico di essi da trasmettere, ogni quindici giorni, alla Regione Campania, assessorato all'agricoltura, ente pubblico preposto all'intero settore. La bolla o bolletta si componeva di due parti. La prima era compilata dal delegato dell'associazione o del consorzio presso il centro di raccolta e recava l'intestazione della medesima associazione, l'indicazione del centro di ritiro, l'identificazione del conferitore (socio dell'associazione o del consorzio), la specificazione della quantità e qualità del prodotto conferito, l'indicazione del mezzo di trasporto utilizzato per il conferimento con la trascrizione della targa e del proprietario di esso. Tale parte era di solito compilata all'esterno del centro sulla base degli elenchi dei soci a disposizione dei delegati dell'associazione o del consorzio. La seconda parte del documento era "da compilarsi a cura della commissione di controllo", organo pubblico insediato nel centro, composto da un presidente (scelto tra i dipendenti della Regione di 6° livello), un funzionario dell'I.C.E. (Istituto per il commercio estero) e un militare della Guardia di Finanza: in essa era specificato il peso in quintali (lordo, tara e netto), il tipo e la qualità del prodotto consegnato, e la percentuale di quello ritenuto conforme ed idoneo al conferimento. Tale parte si chiudeva con l'indicazione della data e la sottoscrizione del presidente della commissione. Della bolletta faceva parte integrante il talloncino della pesatura, stampato elettronicamente dal bilico all'esito delle singole operazioni, con indicazione della data del conferimento e dei pesi di entrata del mezzo (lordo) e di uscita (tara): nella maggior parte dei casi esaminati dagli inquirenti il sistema di stampa elettronico non risultava, però, operativo e i talloncini recavano l'indicazione di una doppia serie di zeri;
per tale ragione il numero progressivo, l'orario di 5 of entrata e l'orario di uscita del mezzo dal centro di raccolta erano segnati a penna di volta in volta dal finanziere, che sottoscriveva in calce a tali annotazioni. Ad avviso dei giudici del processo di merito, definito in primo grado con sentenza del Tribunale di Santa AR Capua Vetere del 19-20 dicembre 2003 e in secondo grado con sentenza della Corte di appello di Napoli del 25 settembre 2009 (depositata il 23 marzo 2010), i componenti delle suddette commissioni di controllo erano pubblici ufficiali, investiti di una pubblica funzione come disciplinata dal decreto ministeriale 2 luglio 1987, n. 287, in tema di interventi di mercato nel settore degli ortofrutticoli, e le bollette da loro compilate siccome attestanti quanto rilevato e compiuto dagli stessi componenti della commissione, operanti collegialmente, erano muniti di fede privilegiata. Da qui le imputazioni di falsità ideologica ex art. 479 cod. pen., aggravata ai sensi dell'art. 476, comma secondo, cod. pen. (assimilandosi le dette bolle agli atti di fede privilegiata), e il ritenuto concorso nelle falsità di tutti i componenti la commissione, ciascuno investito di una specifica competenza: il funzionario dell'I.C.E. deputato all'identificazione varietale e alla valutazione qualitativa del prodotto;
il militare della Guardia di finanza al controllo della quantificazione del prodotto conferito e delle operazioni di peso;
il presidente all'accertamento della idoneità del conferente e alla verifica delle produzioni aziendali attraverso l'elenco dei soci;
e, quindi, tutti concorrenti nella compilazione dell'unica bolletta attestante i controlli personalmente eseguiti. In concorso con i pubblici ufficiali nel reato (proprio) di falsità ideologica sono stati imputati, come si è detto, i responsabili dell'associazione o consorzio di appartenenza del socio conferitore e i loro rappresentanti presso centri di ritiro, scelti, secondo la normativa di cui al citato d.m. n. 287 del 1987, dagli stessi enti privati per presenziare alle operazioni di ritiro e offrire ogni collaborazione alla commissione di controllo per il regolare svolgimento di tutte le attività, insieme agli addetti alle operazioni di peso, anch'essi selezionati dalle associazioni dei produttori. La riconduzione, secondo lo schema accusatorio, di tutte le truffe e corrispondenti falsi alla fattispecie di totale inesistenza del conferimento, distinta dalla cosiddetta "falsa pesata" tale da alterarne il risultato (evitando, per esempio, di appoggiare tutte le ruote del veicolo al momento della sua pesatura sul bilico) e dalla mera alterazione delle bolle con l'indicazione di una quantità di prodotto conferito superiore a quella realmente consegnata, ha indotto ad ipotizzare un sistema organizzato e diffuso di illecita percezione dei contributi comunitari di sostegno all'agricoltura, sulla base di bolle predisposte a tavolino e avallate dai membri compiacenti delle commissioni di controllo, previi accordi 6 ср corruttivi, nel quale sarebbero rimasti coinvolti tutti gli operatori, pubblici e privati del settore, sotto la pervasiva influenza della criminalità camorristica locale, come riferito dai numerosi collaboratori di giustizia sentiti nel corso del processo (De IM DA, RA US, NO US, CA AF, FR CO, Di TE RT, RO NN, RR AF, RR AN NI, IC MI, FI MI e IE RA), e come riconosciuto anche da alcuni imputati di questo processo (JU DR, AT AR e NE MI, quest'ultimo divenuto collaboratore di giustizia). Nella fraudolenta attività, come sopra ricostruita, convergevano plurimi interessi economici: quelli delle associazioni dei produttori, materiali percettrici dei contributi pubblici, la cui entità era direttamente proporzionale alla quantità dei prodotti agricoli conferiti;
quelli dei pubblici ufficiali, beneficiari di somme di denaro loro erogate dai rappresentanti delle stesse associazioni per assicurarsi compiacenti controlli;
e quelli della criminalità organizzata locale, destinataria di una quota delle indebite compensazioni finanziarie, operante attraverso alcuni suoi esponenti (NE MI e NE ON) e fruente del qualificato ausilio di alcuni responsabili o rappresentanti delle associazioni di produttori: ON NN, amministratore di fatto dell'A.R.P.O. (Associazione regionale produttori ortofrutticoli) e competente regista, come massimo esperto nel settore, dell'intero sistema fraudolento anche nell'interesse del clan del I", secondo la contestazione ritenuta provata dai giudici di merito, che lo hanno condannato per concorso esterno nell'associazione mafiosa contestata nel capo 1; LA NI, amministratore di fatto del CON.CO.O.SA (Consorzio Cooperative Ortofrutticole Provincia Salerno) e delegato del medesimo consorzio presso il centro di VI LI, in cui avrebbe agito anche quale socio di fatto degli NE, come pure ritenuto provato nelle sentenze del doppio grado di causa, che hanno riconosciuto a suo carico la circostanza aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152 del 1991 nella forma dell'agevolazione dell'attività del clan camorristico;
CC OL, gestore di fatto del medesimo centro di VI LI e del CON.CO.O.SA, a sua volta ritenuto solidale con gli interessi della cosca, e parimenti condannato con l'aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152 del 1991 come agevolatore delle attività della stessa. Nei riguardi di tutti gli altri imputati e attuali ricorrenti, è stata invece esclusa l'aggravante originariamente contestata, prevista dal citato art. 7, non risultando dimostrato il dolo specifico di avere agito non solo nell'interesse delle rispettive associazioni, simulando conferimenti di prodotti per lucrare maggiori contributi comunitari, ma anche al fine di arricchire la cosca dei I". 7 сре Particolare rilievo, nell'impostazione accusatoria e nel dibattito processuale, hanno assunto i criteri applicati per individuare i presunti conferimenti inesistenti di prodotti agricoli in eccedenza, integranti i contestati delitti di truffa e falsità ideologica: essi fanno perno sulle targhe del veicoli impiegati per il trasporto dei prodotti che risultano annotate nelle bolle di consegna. I giudici di merito, dopo aver dato atto del metodo induttivo e prevalentemente cartolare col quale gli inquirenti avevano identificato i numerosissimi fatti di truffa e falso denunciati, hanno ritenuto che fosse irrilevante, al fine di individuare l'operazione criminosa, l'annotazione di un numero di targa rispondente ad un veicolo inesistente o inidoneo al trasporto o indisponibile da parte del conferente, nel caso in cui esso fosse stato indicato una sola volta nella pertinente bolla di conferimento, non potendosi escludere, in tale ipotesi, un casuale errore nella rilevazione del dato, considerate anche le condizioni di estrema confusione in cui avvenivano le consegne presso i vari centri di ritiro;
mentre hanno apprezzato come indizi gravi e precisi, idonei a provare, anche in concorso con altri elementi, caso per caso specificati, la simulazione totale del conferimento, la reiterazione in più bolle di consegna ed in giorni diversi, presso il medesimo centro di ritiro, dell'indicazione del numero di targa di un veicolo inesistente (mai iscritto al P.R.A.), inidoneo (rispondente ad un'autovettura o ad altro mezzo totalmente inadeguato al trasporto di grandi carichi), o indisponibile (appartenente a terzi totalmente estranei al settore agricolo) da parte del socio coltivatore figurante come autore della consegna. Secondo i giudici di merito, la ripetuta certificazione di un veicolo incompatibile con un reale conferimento costituiva indizio grave e preciso della predisposizione a tavolino delle corrispondenti bolle di consegna, senza alcun controllo reale e coevo al conferimento, ritenuto pertanto inesistente, giacché, ove esso fosse stato realmente eseguito, avrebbe potuto giustificare un errore casuale ed episodico e non reiterato e diacronico. Applicando tale più rigoroso criterio selettivo delle presunte consegne inesistenti già il Tribunale di Santa AR Capua Vetere, all'esito del giudizio di primo grado, confermato sul punto dalla Corte di appello di Napoli con la sentenza qui impugnata, aveva ristretto, con riguardo alle ipotesi criminose contestate agli odierni ricorrenti, il ventaglio delle riconosciute operazioni truffaldine, limitandolo, quanto alle fittizie consegne contestate nei capi di imputazione da 44 a 88, alle bolle recanti l'indicazione del veicolo impiegato per il trasporto con il numero di telaio 517651 (attuali ricorrenti interessati: RU GI, ON NN, GL IT, CO AU, CC MI); quanto alle fittizie consegne contestate nei capi di imputazione da 269 a 271 e 8 Ср da 284 a 286 alle bolle indicanti il veicolo targato SA 614262 (ricorrenti interessati: NF US, EC MI, LA NI, CC OL, IN EL, NE ON e NE MI); e quanto alle fittizie consegne contestate nei capi da 371 a 391 alle bolle recanti l'indicazione del veicolo targato CE 1109 (ricorrenti interessati: RU GI, Di LI LI e ON NN), con la precisazione, relativa ai soli mezzi agricoli, dell'inesistenza di un obbligo di immatricolazione e della facoltatività dell'iscrizione all'U.M.A. (Utenti Motori Agricoli), a base provinciale, finalizzata al conseguimento delle agevolazioni nell'acquisto del carburante, fermo restando l'obbligo di tutti i veicoli utilizzati per la consegna del prodotto eccedentario presso i centri di ritiro di essere identificabili e, quindi, registrati con un preciso contrassegno numerico. Il quadro delle contestate operazioni fraudolente si estende al riconosciuti fittizi conferimenti di pomodoro fresco alla industria S.A.M. di trasformazione del prodotto, per lucrare le compensazioni finanziarie previste dalla normativa comunitaria, simulazione ritenuta provata, nelle sentenze di merito, dagli accertamenti bancari attestanti apparenti pagamenti dalla S.A.M. (amministrata tra gli altri dal ricorrente, DO SQ, la cui posizione va stralciata) all'A.R.P.O. (associazione comprendente anche i produttori del pomodoro, rappresentata di diritto e di fatto, rispettivamente, da RU GI e ON NN), e da quest'ultima ai soci (rappresentanti di cooperative) conferenti il prodotto da trasformare, secondo un fittizio giro circolare di denaro contante che partiva da un'unica fonte -fidi bancari concessi all'A.R.P.O.- e ritornava alla medesima associazione: si simulava in tal modo il pagamento dei fornitori del prodotto primario siccome condizione necessaria per conseguire il contributo comunitario. Tale attività è oggetto delle imputazioni che vanno dal capo 554 al capo 578, per ciascuna delle quali è contestata anche la circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 7 cod. pen., esclusa invece per tutti gli altri fatti di truffa che qui rilevano: i ricorrenti interessati, oltre ai predetti DO, RU e ON, sono AN CE, amministratore della cooperativa San Martino, e AN IA, amministratore della cooperativa San Giorgio. Non rispondono di truffe e falsi, come gli imputati finora menzionati, AT CO e RA IE NI GI, entrambi condannati, nel doppio grado del giudizio (il RA con riconoscimento, in appello, della continuazione tra il fatto associativo, qui contestatogli, e due reati di favoreggiamento già giudicati), per appartenenza all'associazione camorristica dei I": il AT avrebbe offerto agli appartenenti alla cosca i luoghi per le riunioni e partecipato ad esse;
il RA, impiegato presso l'U.T.E. (Ufficio Tecnico Erariale) 9 сре di Caserta, avrebbe fornito alla medesima associazione indicazioni sui dati catastali dei terreni ed altre notizie utili per la consumazione delle truffe oltre ad appoggi logistici, con una continuità di apporto, da parte dell'uno e dell'altro, ritenuta segno di stabile inserimento nel sodalizio e di adesione al suo programma, indipendentemente dalla non necessaria affiliazione rituale. GLI ANNULLAMENTI SENZA RINVIO 1. Come si è sopra accennato, la posizione del ricorrente, DO SQ, deve essere stralciata per omesso avviso al suo difensore del giudizio davanti a questa Corte.
2. Nei riguardi dei ricorrenti, GL NN e ZZ CO, deceduti, rispettivamente, il 7 gennaio 2011 e il 29 dicembre 2011, come da acquisite certificazioni anagrafiche, deve essere disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché i reati loro rispettivamente ascritti sono estinti per morte degli imputati.
3. La lontananza nel tempo dei fatti contestati, commessi dal 1989 (i più remoti) fino al 1994 (i più recenti), ha già determinato, nelle sentenze di primo e secondo grado, numerose declaratorie di improcedibilità per estinzione dei reati a causa della compiutasi prescrizione, e impone, anche in questa sede, analoga verifica con la preliminare precisazione della durata della sospensione del corso della prescrizione. La Corte territoriale ha indicato tale durata in anni due, mesi sette e giorni quattordici, richiamando a sostegno: i rinvii disposti, nel giudizio di primo grado, per l'adesione dei difensori all'astensione dalle udienze deliberata dagli organi associativi forensi e in applicazione della disciplina transitoria di cui all'art. 5 legge n. 134 del 2003, contenente "Modifiche al codice di procedura penale in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti", con previsione del cosiddetto patteggiamento allargato;
i rinvii disposti, nel giudizio di appello, per attendere la decisione della Corte costituzionale su questione pendente di illegittimità costituzionale dell'art. 593, comma 2, cod. proc. pen.; i rinvii disposti, infine, sempre nel giudizio di appello, su richiesta dei difensori, come da ordinanze emesse nelle udienze del 31/03/2006, 28/11/2006, 30/03/2007, 27/04/2007, 14/12/2007 e 6/05/2008 (v. pag. 662 dell'impugnata sentenza). Il calcolo di durata della sospensione del corso della prescrizione, effettuato dalla Corte di merito, è stato denunciato come illegittimo nel quinto motivo del 10 Upc ricorso proposto da IL MO, tramite l'avvocato US Stellato, il quale, a norma dell'art. 586 cod. proc. pen., ha impugnato, unitamente alla sentenza, tutte le ordinanze emesse dalla Corte di appello nelle predette udienze, con le quali fu disposta la predetta sospensione, senza soluzione di continuità, dal 31 marzo 2006 fino al 5 giugno 2008. La censura è fondata nei limiti di seguito precisati. I primi rinvii sono stati deliberati dalla Corte di merito di ufficio, senza sollevare la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 593, comma 2, cod. proc. pen., nel testo sostituito dall'art. 1 della legge 20/02/2006, n. 46, che escludeva l'appello del pubblico ministero avverso le sentenze di proscioglimento, salvo il caso di prova nuova decisiva. Essi sono stati giustificati con l'opportunità di attendere la decisione della Corte costituzionale su analoga questione già sollevata da altri giudici, certamente rilevante nel processo in corso, poiché la sentenza di primo grado era stata impugnata anche da parte del pubblico ministero. Al riguardo va rilevato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, non rientra tra le cause di sospensione della prescrizione il rinvio del processo in attesa della decisione della questione di legittimità costituzionale sollevata in altro procedimento (Sez. 2, n. 32454 del 6/07/2010, dep. 30/08/2010, Rv. 248140; v, anche, n. 2267 del 1997, Rv. 207554). E', invece, legittima la sospensione del corso della prescrizione, a norma dell'art. 159, comma primo, n. 3, cod. pen., quando il rinvio sia disposto su richiesta dei difensori. Nel caso in esame, dalla lettura dei verbali del dibattimento d'appello, cui questa Corte ha accesso in ragione della natura processuale del vizio denunciato, risulta che il primo rinvio del dibattimento, preceduto dal solo controllo della regolare costituzione delle parti, fu disposto, d'ufficio, nelle udienze del 31 marzo 2006 e del successivo 28 novembre fino all'udienza del 30 marzo 2007, in attesa della decisione della Corte costituzionale, già investita della questione di illegittimità dell'art. 593, comma 2, cod. proc. pen., senza alcuna richiesta di differimento della trattazione della causa da parte dei difensori degli imputati, i quali, anzi, nella quasi totalità, all'udienza del 31 marzo 2006, richiesero che la Corte si pronunciasse, rigettando la questione di incostituzionalità proposta dal pubblico ministero e procedendo oltre (c.f.r. i verbali di dibattimento del 31/3/2006 e del 28/11/2006). Nelle successive udienze del 30 marzo 2007, 27 aprile 2007 e 14 dicembre 2007, invece, tutte successive alla sentenza della Corte costituzionale del 6 febbraio 2007, n. 26, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. della 11 сра legge n. 46 del 2006, cit., i rinvii del dibattimento furono disposti dalla Corte partenopea su concorde richiesta dei difensori degli imputati, in attesa della decisione della Consulta su altra questione di illegittimità costituzionale, già sollevata dalla Corte di appello di Roma, con riguardo all'art. 10, comma 3, legge 5/12/2005, n. 251, nella parte in cui esclude l'applicazione della nuova e più favorevole disciplina della prescrizione ai processi già pendenti in grado di appello alla data di entrata in vigore, l'8 dicembre 2005, della medesima legge (c.f.r. i verbali del 30/03, 27/4 e 14/12 del 2007). Anche nell'udienza del 6 maggio 2008, infine, fu disposto rinvio al successivo 5 giugno, su richiesta dei difensori, per la formalizzazione di accordi con il pubblico ministero in vista del cosiddetto patteggiamento in appello, a norma dell'art. 599, comma 4, cod. proc. pen., nel testo all'epoca vigente (c.f.r. il verbale del 6/5/2008). E, quindi, solo nell'udienza del 5 giugno, ebbe effettivo inizio il dibattimento con la relazione della causa da parte del consigliere delegato. Ne discende l'illegittimità della sospensione del corso della prescrizione dichiarata dal giudice di appello con riguardo al periodo dal 31 marzo 2006 al 30 marzo 2007, trattandosi di rinvii disposti d'ufficio in attesa della soluzione della questione di incostituzionalità non sollevata dalla Corte procedente;
mentre deve ritenersi legittima la sospensione del corso della sospensione dal 31 marzo 2007 fino al 6 giugno 2008, tempo nel quale il dibattimento fu rinviato, in attesa della decisione su altra questione di incostituzionalità e per formalizzare il cosiddetto patteggiamento in appello, su esclusiva richiesta dei difensori, senza che ricorressero esigenze di acquisizione della prova o di riconoscimento di un termine a difesa. La durata della sospensione, indicata in due anni, mesi sette e giorni quattordici nella sentenza d'appello (pag. 662), va quindi ridotta esattamente di un anno (il tempo trascorso dal 31/03/2006 al 30/03/2007), e rideterminata in anni uno, mesi sette e giorni quattordici, con le conseguenze sul calcolo della prescrizione dei singoli reati, di cui si dirà nell'esame delle posizioni di ciascun ricorrente. Sempre in tema di prescrizione, va precisato che, nel processo de quo, trova applicazione la già ricordata norma transitoria di cui all'art. 10, comma 3, della legge n. 251 del 2005 (riconosciuta, in parte qua, costituzionalmente legittima: v. sentenza n. 72 del 2008 della Corte cost., con richiamo della precedente sentenza n. 393 del 2006, e recente ordinanza n. 43 del 2012 della stessa Corte che ha ribadito la legittimità della disciplina transitoria suddetta), sicché i termini di prescrizione dei reati, che per effetto delle nuove disposizioni risultano più 12 СР brevi, non si applicano ai processi, come quello attuale, già pendenti in grado di appello alla data dell'8 dicembre 2005 di entrata in vigore delle norme più favorevoli, risultando la sentenza di primo grado emessa il 20 dicembre 2003 e depositata il 14 giugno 2004. Tanto premesso in tema di corretto calcolo e termini di prescrizione, vanno ora esaminate le singole posizioni da essa interessate.
3.1. Si è compiuta, prima della sentenza di appello, la prescrizione dei reati ascritti ai capi 270 e 285 al ricorrenti AN US, RE MI e SC EL, tutti condannati, nelle rispettive qualità di presidente dell'associazione CON.CO.O.SA. (l'NF), di presidente della Commissione di controllo (il EC) e di componente della medesima commissione come funzionario I.C.E. (lo IN), secondo lo schema accusatorio illustrato nella prima parte di questa sentenza, per i delitti di concorso in falsità aggravata di atti pubblici (le bollette di consegna dei prodotti), facenti fede fino a querela di falso (art. 479 cod. pen. in relazione all'art. 476, comma secondo, stesso codice), al fine di commettere le truffe in danno dell'A.I.M.A. (già dichiarate prescritte), con il riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti di cui agli artt. 476, comma secondo, e 61, comma primo, n. 2, cod. pen., risultando già esclusa, nella sentenza di primo grado, l'ulteriore aggravante della finalità di agevolazione mafiosa prevista dall'art. 7 d.l. n. 152 del 1991, convertito nella legge n. 203 del 1991. In dettaglio, i fatti di cui ai predetti capi 270 e 285 risultano commessi in VI LI, rispettivamente, fino al 31 luglio 1991 e fino al 1° agosto 1991. Il termine di prescrizione previsto dal previgente art. 157, comma primo, n. 3), cod. pen., applicabile nella fattispecie, per i reati puniti con pena non inferiore a cinque anni e, invece, inferiore a dieci anni, come il delitto di falsità ideologica in atti pubblici (art. 479 cod. pen.), nell'ipotesi semplice discendente dal giudizio di equivalenza delle attenuanti generiche alle circostanze aggravanti contestate e ritenute, è di anni dieci, prolungabile fino alla metà in caso di plurimi atti interruttivi e, quindi, non oltre quindici anni, ai sensi del previgente art. 160, comma 3, ultimo periodo, cod. pen.; al tempo massimo di quindici anni va aggiunta la durata della sospensione, come sopra determinata in un anno, mesi sette e giorni quattordici di reclusione, sicché, nel caso in esame, la prescrizione si è compiuta il 14 marzo 2008 per il reato di cui al capo 270 e il 15 marzo 2008 per il reato di cui al capo 285, prima della sentenza di appello emessa il 25 settembre 2009. Segue, a norma dell'art. 620, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza nei riguardi dei ricorrenti 13 СР AN, RE e SC, perché i reati loro ascritti sono estinti in virtù di prescrizione.
3.2. Ad analogo esito conduce l'esame della posizione di NE MI, collaboratore di giustizia, a sua volta condannato solo per i reati di cui ai suddetti capi 270 e 285, con la circostanza attenuante ad effetto speciale di cui all'art. 8 d.l. n. 152 del 1991, erroneamente ritenuta prevalente sulle contestate e ritenute aggravanti previste dall'art. 476, comma secondo, in riferimento all'art. 479 cod. pen., e dall'art. 61, comma primo, n. 2, dello stesso codice. Al riguardo, se correttamente è stato ritenuto che il riconoscimento dell'attenuante ad effetto speciale di cui all'art. 8 d.l. 13/05/1991, n. 152, convertito nella legge 12/07/1991, n. 203 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa), determina, ai sensi del comma secondo dello stesso art. 8, l'automatica elisione della circostanza aggravante prevista dal precedente art. 7 dello stesso d.l., pure originariamente contestata allo NE (conforme: Sez. 1, n. 26826 del 5/05/2011, dep. 8/07/2011, Greco, Rv. 250795); erroneamente, invece, si è ignorato che la medesima attenuante della cosiddetta "dissociazione attuosa", di cui al predetto art. 8, non è soggetta al giudizio di bilanciamento tra circostanze, sicché, ove concorrano circostanze aggravanti e attenuanti diverse da quella in esame, va dapprima determinata la pena effettuando tale giudizio e successivamente, sul risultato che ne consegue, va applicata l'attenuante ad effetto speciale (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, dep. 18/03/2010, Contaldo, Rv. 245929 e 245930). Trattandosi, peraltro, di punto della decisione non investito da impugnazione del pubblico ministero, il divieto di reformatio in peius, enunciato per il giudizio di appello ma espressione di un principio generale valevole anche per il giudizio di cassazione, impone di ritenere anche la pena prevista per i reati di cui lo NE è stato riconosciuto responsabile non superiore nel massimo a dieci anni, per la prevalenza dell'attenuante ad effetto speciale sulle aggravanti contestate e riconosciute di cui agli artt. 476, comma secondo, e 61, comma primo, n. 2, cod. pen., la cui corretta applicazione, a norma dell'art. 63, comma terzo, cod. pen., avrebbe invece comportato, in assenza di circostanze attenuanti con le prime bilanciabili, una pena massima superiore a dieci anni, non ricondotta al di sotto di tale tetto neppure dalla successiva applicazione della diminuzione minima di 1/3 per il riconoscimento dell'attenuante ad effetto speciale prevista dall'art. 8, comma 1, d.l. n. 152 del 1991, cit., secondo il 14 сра criterio di calcolo imposto dall'art. 157, comma secondo, cod. pen., nel testo previgente e applicabile, per le ragioni anzidette, nel processo in esame. Si richiama, in proposito, la giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale, in assenza di specifico motivo di gravame del pubblico ministero, non è emendabile un errore di diritto nel calcolo della pena a favore dell'imputato, e ad esso la Corte di cassazione non può porre riparo, né con le formalità di cui agli artt. 130 e 619 cod. proc. pen., allorché si versi in ipotesi di errore di giudizio e non di errore materiale nel computo aritmetico della pena;
né in osservanza dell'art. cod. pen. ed in forza del compito istituzionale proprio della Corte di cassazione di correggere le deviazioni da tale disposizione. Ciò in quanto la possibilità di correggere in sede di legittimità la illegalità della pena, nella specie o nella quantità, è limitata all'ipotesi in cui l'errore sia avvenuto a danno e non in vantaggio dell'imputato, essendo anche in detta sede non superabile il limite del divieto della "reformatio in pelus", che, pur enunciato dall'art. 597, comma 3, cod. pen., per il giudizio di appello, è espressione di un principio generale applicabile anche nel giudizio di cassazione (Sez. 5, n. 771 del 15/02/2000, dep. 29/03/2000, Bosco, Rv. 215727). Ne discende che, per NE MI, i termini di prescrizione dei reati ascrittigli ai capi 270 e 285 si sono compiuti nelle stesse date indicate nel paragrafo immediatamente precedente, con riguardo alle analoghe posizioni dell'NF, del EC e dello IN, donde l'annullamento della sentenza impugnata nei confronti dello stesso NE, senza rinvio, per estinzione dei reati a lui attribuiti.
3.3. Parimenti prescritti sono i delitti di cui ai capi 189, 190, 192 e 702, per i quali risultano condannati: IL MO (capo 189), LE AF (capi 189 e 190) e EN LI (capo 192), nelle rispettive qualità di componenti della Commissione di controllo del centro di raccolta di Parete- Aversa (provincia di Caserta), località Centore;
IA DR (capi 189, 192 e 702), nella sua qualità di rappresentante dell'associazione A.R.P.O. presso il medesimo centro;
ZO TO (capi 189 e 192), quale addetto alla pesa dei prodotti nello stesso centro. Si tratta di reati di falsità ideologica in atti pubblici (le bollette attestanti false quantità di prodotto agricolo conferito), facenti fede fino a querela di falso (capi 189 e 192), commessi, rispettivamente, il 27 giugno 1992 e il 22 luglio 1992; e di fatti di corruzione passiva (capo 190) di uno dei membri (l'imputato RM) della Commissione di controllo e di corruzione attiva (capo 702) da parte, tra gli altri, di un rappresentante dell'A.R.P.O. (l'imputato JU), commessi, rispettivamente, il 27 giugno 1992 e fino al 1994. 15 ср Risultando le circostanze attenuanti generiche riconosciute a tutti i predetti imputati, con giudizio di prevalenza sulle contestate aggravanti per i soli RI e RE, e valutazione di equivalenza per tutti gli altri, il termine di prescrizione per i delitti di falso corrisponde, nel massimo, considerati gli atti interruttivi, a quindici anni, secondo il calcolo già illustrato nel precedente paragrafo 3.1., cui va aggiunto il periodo di sospensione del corso della prescrizione per un anno, sette mesi e giorni quattordici, sicché i delitti di cui ai capi 189 e 192 risultano prescritti, rispettivamente, il 10 febbraio 2009 e il 7 marzo 2009, prima della sentenza d'appello pronunciata il 25 settembre 2009. Analogamente i delitti di corruzione (capi 190 e 702), nella ritenuta ipotesi semplice per le riconosciute attenuanti generiche equivalenti alla residua circostanza aggravante di cui all'art. 112, comma primo, n. 1, cod. pen., essendo state già escluse in primo grado le aggravanti previste dagli artt. 61, n. 7, cod. pen. e 7 d.l. n. 152 del 1991, risultano puniti con pena massima non inferiore a cinque anni, donde il termine massimo di prescrizione di quindici anni, tenuto conto degli atti interruttivi, cui va aggiunto il tempo della suddetta sospensione, sicché i termini di prescrizione si sono compiuti il 10 febbraio 2009 per il reato di cui al capo 190, commesso il 27 giugno 1992, e il 15 agosto 2010 per il reato (ascritto, tra i predetti imputati, al solo JU) di cui al capo 702. Quest'ultimo reato, invero, è contestato come commesso "fino al 1994" e ciò impone l'applicazione, stante la certezza del solo anno e non anche del mese e del giorno di commissione, del criterio più favorevole al reo che individua la data del reato nel primo giorno utile dell'anno indicato e, quindi, nel caso in esame, nel 1° gennaio 1994 (conformi: Sez. 4, n. 12177 del 28/11/1988, dep. 12/12/1988, Zolin, Rv. 179889; n. 317 del 1972, Rv. 122960; n. 7570 del 1984, Rv. 165751; n. 11394 del 1985, Rv. 171229). Ne discende che soltanto il termine di prescrizione del delitto di cui al capo 702 è spirato dopo la sentenza di appello e nelle more del presente giudizio di cassazione, ma, non risultando inammissibile il ricorso proposto dal JU, articolato in sei motivi, tale scadenza deve ritenersi rilevante ai fini dell'obbligo di immediata declaratoria di estinzione del reato ex art. 129 cod. proc. pen. In conclusione, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., va disposto l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza nel riguardi di tutti i predetti ricorrenti, IL, LE, EN, ZO e UL, perché i reati loro rispettivamente ascritti sono estinti in virtù di prescrizione.
3.4. Parimenti estinti per prescrizione, maturata prima della sentenza di appello del 25 settembre 2009, sono i reati di cui ai capi 78, 84 e 87, per i quali sono stati condannati IA IT e CI MI, quali componenti 16 сра della Commissione di controllo presso il centro A.I.M.A. di Sessa Aurunca, località UI. Si tratta di tutti reati di falso ideologico aggravato in concorso, al fine di commettere altrettanti delitti di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (capi 77, 83 e 86 già dichiarati prescritti), secondo il costante schema di contestazione dei numerosissimi reati oggetto del presente processo. Ad entrambi i predetti imputati dei suddetti reati -previsti dagli artt. 110, 112, comma primo, n. 1, 81, 1° cpv., e 479 cod. pen., in relazione all'art. 476, comma 2, e 61, comma primo, n. 2, dello stesso codice- sono state riconosciute le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza alle contestate aggravanti, sicché il termine di prescrizione, trattandosi di delitti puniti con pena non inferiore a cinque anni ma inferiore a dieci anni, è, nel massimo, considerati gli atti interruttivi, di quindici anni con l'aggiunta del suddetto tempo di sospensione di un anno, sette mesi e quattordici giorni. Ne discende che, risultando i reati commessi il 15/7/1992 (capo 78), 17/07/1992 (capo 84) e il 18/07/1992 (capo 87), i termini di prescrizione si sono compiuti, rispettivamente, il 1° marzo 2009, il 3 marzo 2009 e il 4 marzo 2009. In applicazione dell'art. 620, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., va pertanto disposto l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza nei riguardi dei ricorrenti, IA e CI, perché i reati loro rispettivamente ascritti sono estinti in virtù di prescrizione.
3.5. Sono, infine, prescritti anche i reati di cui ai capi 45, 66, 69, 72 e 75 (tutti falsi ideologici aggravati in funzione della commissione di altrettante truffe in danno dell'A.I.M.A. già dichiarate prescritte), i quali sono stati contestati come commessi, rispettivamente, il 30/06/1992 (capo 45) e il 3-5/11/1992 (capi 66, 69, 72 e 75): per essi, unificati nella continuazione, CO AU, nella sua qualità di Presidente della Commissione di controllo operante presso il centro di raccolta di Sessa Aurunca, è stato condannato ad anni due e mesi due di reclusione, con le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti. Il termine massimo di prescrizione anche per i predetti reati è di quindici anni, cui va aggiunta la durata della sospensione di anni uno, mesi sette e giorni quattordici, e, pertanto, si è compiuto, il 13 febbraio 2009 per il reato sub capo 45 e il 17 giugno 2009 per tutti gli altri di cui ai capi 66, 69, 72 e 75, assumendo come data di decorrenza quella più favorevole all'imputato del 3 novembre 1992. Ne discende, a norma dell'art. 620, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata anche nei confronti del 17 qp CO, per estinzione dei reati a seguito di prescrizione compiutasi prima della pronuncia della sentenza di appello. I RICORSI di DI IL IO, NA PR, NA NZ e NT NZ.
1. Passando ora all'esame dei singoli ricorsi, secondo un criterio di omogeneità di posizioni per motivi proposti e conseguenti valutazioni, è inammissibile l'impugnazione presentata da DI IL LI, tramite il difensore, avvocato US Stellato, avverso la sentenza della Corte territoriale che ha dichiarato non doversi procedere nei suoi confronti per i reati di cui ai capi 371, 372, 374, 375, 377, 378, 380, 381, 383 e 384 (falsi ideologici e truffe che il Di LI avrebbe commesso nella sua qualità di componente della Commissione di controllo del centro A.I.M.A. in Parete-Aversa, località Centore), perché estinti in virtù di prescrizione. Il ricorso, infatti, non contiene alcuna dichiarazione esplicita di rinuncia alla prescrizione e, comunque, la causa estintiva della prescrizione, una volta dichiarata con sentenza, non può essere oggetto di rinuncia nei gradi successivi, poiché, ove ciò avvenisse, sarebbe violato il divieto di "reformatio in peius" (conformi: Sez. 3, n. 20832 del 28/04/2011, dep. 25/05/2011, Cantavenera, Rv. 250478; Sez. 3, n. 37583 del 07/07/2009, dep. 24/09/2009, Guido, Rv. 244627).
2. E' inammissibile anche il ricorso proposto, tramite l'avvocato Alessandro AN, da NA IA, condannato, quale amministratore della Cooperativa San Giorgio, fornitrice del pomodoro fresco all'A.R.P.O., che, a sua volta, lo destinava per la trasformazione alla S.A.M., alla pena di due anni e sei mesi di reclusione, senza il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, per il delitto di concorso in truffa pluriaggravata di cui al capo 566 (artt. 110, 112, comma primo, n. 1, 640 bis e 61, comma primo, nn. 7 e 9, cod. pen.), con evento verificatosi in Caserta nei mesi di novembre e dicembre 1993 e gennaio 1994. Il ricorrente, infatti, si limita a dedurre, con unico motivo, i vizi di violazione di legge e difetto di motivazione, per mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, rappresentando di non avere arrecato un ingente danno economico all'A.I.M.A. con la rappresentazione di fittizi conferimenti di prodotto 18 сра fresco;
di aver avuto un ruolo marginale nel fatto;
di essere stato condannato una sola volta per fatto analogo commesso nel 1995; di aver reso immediata e piena confessione. Si tratta, con ogni evidenza, di censure di merito non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, tenuto conto della motivata negazione delle circostanze attenuanti generiche nella sentenza impugnata per la rilevata personalità negativa e trasgressiva del AN gravato da precedente specifico ai sensi dell'at. 640 bis cod. pen. (v. pag. 707 della sentenza). Va aggiunto che, alla data della pronuncia della sentenza impugnata, il 25 settembre 2009, non si era compiuta la prescrizione, perché, trattandosi di truffa ai sensi dell'art. 640 bis cod. pen., aggravata ex art. 61, nn. 7 e 9, e 112, comma primo, n. 1, cod. pen, la pena massima non è inferiore a dieci anni, e, quindi, in forza dell'art. 157, comma primo, n. 2, cod. pen., nel testo previgente, la prescrizione base è di quindici anni, aumentabile, per gli atti interruttivi, ex art. 160, ultimo comma, cod. pen. (vecchio testo), fino al massimo di ventidue anni e mezzo, cui va aggiunto un anno, sette mesi e giorni quattordici di sospensione del suo corso.
3. Analogo esito merita il ricorso proposto, tramite l'avvocato Alessandro AN, da NA CE, il quale, come delegato del Consorzio CON.CO.O.SA, materiale percettore delle indebite erogazioni dell'A.I.M.A. per i fittizi conferimenti di prodotti agricoli, è stato condannato, senza concessione di circostanze attenuanti generiche, alla pena di anni tre, mesi quattro e giorni quindici di reclusione per i reati, unificati nella continuazione, di cui ai capi 440, 443, 458, 470, 479, 482, 485, 491, 494 e 500, tutti integranti delitti di falsità ideologica pluriaggravata, previsti dall'art. 479 in relazione agli artt. 476, comma secondo, 112, comma primo, n. 1, e 61, comma primo, n. 2, cod. pen., commessi presso il centro A.I.M.A. di Santa AR La Fossa, località Camino, il 10/07/1989 (capo 440), il 22/07/1989 (capo 443), il 5/07/1989 (capo 458), 1. 1'11/07/1989 (capo 470), il 17/07/1989 (capo 479), il 30/06/1989 (capo 482), il 29/06/1989 (capo 485), il 3/07/1989 (capo 491), il 7/07/1989 (capo 494) e il 10/07/1989 (capo 500). Nel primo motivo di ricorso il AN deduce il vizio di violazione di legge e il difetto di motivazione per l'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, sebbene avesse ammesso la sua responsabilità con riguardo ai fatti contestatigli già in sede di interrogatorio di garanzia e nonostante la lontananza nel tempo dei suoi precedenti penali. 19 ср La doglianza è manifestamente infondata, poiché l'inosservanza di legge è palesemente inesistente e il diniego delle circostanze attenuanti generiche è stato congruamente motivato, nella sentenza impugnata, con i precedenti penali dell'imputato, sia specifici per truffa, sia per altri reati anche recenti (evasione accertata 1'8/05/2007), e con la pluralità delle violazioni contestategli nel presente processo, denotanti un grado elevato di determinazione criminosa (v. pag. 708 della sentenza de qua). Manifestamente infondato è anche il secondo motivo che denuncia la compiutasi prescrizione dei delitti per cui è condanna, posto che, trattandosi di falsi ideologici in atti pubblici, la pena massima non è inferiore a dieci anni, sicché la prescrizione, ai sensi del previgente art. 157, comma primo, n. 2, cod. pen., si compie in quindici anni e, tenuto conto degli atti interruttivi, nel termine massimo di ventidue anni e mezzo, ex art. 160, ultimo comma, cod. pen., nel testo previgente, cui va aggiunta la sospensione del corso della prescrizione, come sopra indicata in un anno, sette mesi e giorni quattordici;
e tale tempo non era trascorso alla data della sentenza impugnata e non è ancora decorso a tutt'oggi (i ventiquattro anni, un mese e giorni quattordici si compiranno per il più remoto tra i delitti contestati, di cui al capo 485, il 12/08/2014). Il ricorso è, pertanto, inammissibile.
4. E', Infine, inammissibile anche l'impugnazione proposta, tramite l'avvocato Alessandro AN, da NT CE, il quale risulta condannato alla pena di anni due e mesi sei di reclusione, senza riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, nella qualità di amministratore della Cooperativa San Martino, fornitrice del pomodoro fresco all'A.R.P.O., che, a sua volta, lo destinava alla SAM, per il solo delitto di truffa aggravata finalizzata al conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis cod. pen. aggravato dall'art. 112, comma primo, n. 1, e dall'art. 61, comma primo, nn. 7 e 9, stesso codice), di cui al capo 563, con evento verificatosi in Caserta nei mesi di novembre e dicembre 1993 e di gennaio 1994. Nel ricorso il AN deduce come unico motivo la violazione di legge e il vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, considerata l'unicità dell'episodio di truffa;
il suo ruolo marginale nel fatto;
il leale comportamento processuale tenuto con l'ammissione delle sue colpe;
i remoti precedenti risalenti al 1986 e al 2000, quest'ultimo addirittura successivo al fatto per cui si procede. Si tratta con ogni evidenza di censure di puro merito e, comunque, manifestamente infondate, posto che la sentenza impugnata motiva 20 СР compiutamente il diniego delle circostanze attenuanti generiche con la personalità negativa e trasgressiva dell'imputato e con i suoi gravi precedenti penali per detenzione e porto illegale di armi nonché specifici per falso e truffa (v. sentenza impugnata, pag. 697). Infine, anche per il AN, alla data della pronuncia della sentenza impugnata, non si era compiuto il termine di prescrizione del delitto ascrittogli, la cui struttura è in tutto analoga a quella del reato per cui è stato condannato AN IA, la cui posizione è stata esaminata nel precedente paragrafo 2 di questa sezione. IL RICORSO DI RU IG.
1. RU GI, tramite gli avvocati CO Filippelli ed Emilio Martino, impugna la sentenza della Corte partenopea che lo ha condannato, senza riconoscimento di alcuna attenuante, nella sua qualità di presidente dell'associazione A.R.P.O., alla pena di anni quattro, mesi quattro e giorni quindici di reclusione, per i reati, unificati nella continuazione, di cui ai capi 44, 45, 65, 66, 68, 69, 71, 72, 74, 75, 77, 78, 83, 84, 86, 87, 188, 189, 191, 192, 372, 375, 378, 381, 384, 554, 557, 560, 563, 566, 569, 571, 573 e 702. I capi da 44 a 87, secondo uno schema di contestazione binaria, comprendono, per singole operazioni, i delitti di truffa pluriaggravata (artt. 110, 112, comma primo, n. 1, 640 bis, 61, comma primo, n. 9, cod. pen., risultando esclusa dalla sentenza di primo grado -v. pag. 993 del dispositivo-, sul punto non riformata dalla sentenza di appello, le sole aggravanti di cui agli artt. 61 n. 7 cod. pen. e 7 d.l. n. 152 del 1991, pure originariamente contestate, con alcune specifiche eccezioni di cui si dirà non pertinenti alla posizione in esame) e i delitti di falsità ideologica in atto pubblico pluriaggravata (artt. 110, 112, comma primo, n. 1, 479 in rel. all'art. 476, comma secondo, 61, comma primo, n. 2, cod. pen.). Essi attengono ai contributi fraudolentemente ottenuti dall'A.I.M.A. (contestazioni di truffe, tutte commesse il 3/5 novembre 1992: v. capi 44, 65, 68, 71, 74, 77, 83 e 86) e alle falsificazioni delle bolle di conferimento di prodotti agricoli ad essi funzionali, commessi in Sessa Aurunca nelle seguenti date: 30/06/1992 (capo 45); 6/07/1992 (capo 66); 7/07/1992 (capo 69); 8/07/1992 (capo 72); 9/07/1992 (capo 75); 15/07/1992 (capo 78); 17/07/1992 (capo 84); 18/07/1992 (capo 87). I capi da 188 a 192 comprendono, secondo analogo schema, truffe pluriaggravate (capi 188 e 191) consumate nel novembre 1992; e falsi ideologici 21 pluriaggravati commessi in Aversa il 27/06/1992 (capo 189) e il 22/07/1992 (capo 192). I capi 372, 375, 378, 381 e 384 corrispondono ad altrettante contestazioni di concorso in falsità ideologica in atti pubblici continuata e pluriaggravata per commettere truffe aggravate per il conseguimento di erogazioni pubbliche, con la differenza, rispetto ai gruppi di delitti precedenti, che i reati fine di truffa, essendo più lontani nel tempo, sono stati dichiarati prescritti nella sentenza impugnata, residuando pertanto le sole imputazioni di falsità ideologica, commesse in Parete (provincia di Caserta) il 4/07/1990 (capo 372); il 29/06/1990 (capo 375); il 28/06/1990 (capo 378); il 22/06/1990 (capo 381); il 25/06/1990 (capo 384). I capi 554, 557, 560, 563, 566, 569, 571, 573 riguardano le indebite percezioni di compensazioni finanziarie per la trasformazione del pomodoro e corrispondono, tutti, a contestazioni di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche con le ulteriori aggravanti del numero dei concorrenti (art. 112, comma primo, n. 1, cod. pen.), dell'abuso di funzioni pubbliche (art. 61, comma primo, n. 9, cod. pen.), e del danno patrimoniale di rilevante entità arrecato all'ente pubblico, così quantificato per ciascun episodio: lire 559.816.041 (capo 554); lire 323.909.140 (capo 557); lire 341.286.063 (capo 560); lire 143.292.011 (capo 563); lire 334.250.032 (capo 566); lire 419.732.731 (capo 569); lire 224.912.773 (capo 571); lire 1.257.579.054 (capo 573): reati commessi, tutti, in provincia di Caserta nei mesi di luglio, agosto e settembre 1993, con eventi di danno verificatisi in Caserta nei mesi di novembre e dicembre 1993 e di gennaio 1994. Il capo 702, infine, è un'imputazione di concorso in corruzione continuata dei componenti delle commissioni di controllo, aggravata solo dal numero dei concorrenti, essendo state escluse in sentenza le altre circostanze aggravanti contestate (art. 61, comma primo, n. 7, cod. pen. e art. 7 d.l. n. 152 del 1991), commessa in provincia di Caserta fino al 1994. La sentenza impugnata esamina la specifica posizione del RU da pagina 687 a pagina 693, e i gruppi di reati allo stesso ascritti, in concorso con altri imputati, alle pagine da 510 a 518 (reati relativi ai conferimenti di pesche nettarine al centro A.I.M.A. di Sessa Aurunca, località UI: capi di imputazione 44-88); da pagina 520 a pagina 531 (reati relativi ai conferimenti presso il centro A.I.M.A. di Parete, località Centore: capi di imputazione 182-196 e 371-391 comprendenti i reati di cui è stato riconosciuto responsabile il ricorrente); da pagina 572 a pagina 589 (reati riguardanti le indebite percezioni di compensazioni finanziarie: capi da 554 a 578). 22 сра Il ricorso proposto nell'interesse del RU articola dodici motivi suddivisi per gruppi di reati.
1.1. Il primo motivo, con riguardo ai reati di cui ai capi 44, 45, 65, 66, 68, 69, 71, 72, 74, 75, 77, 78, 83, 84, 86 e 87, denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 192, commi 2, 3 e 4, cod. proc. pen., 110, 640 bis, 61, comma primo, n. 7, e 479 cod. pen., in rel. all'art. 476, comma secondo, dello stesso codice, e il vizio di motivazione. La sentenza impugnata avrebbe fondato la riconosciuta responsabilità concorsuale del RU per i suddetti reati, tutti attinenti a pretesi conferimenti fittizi avvenuti nel centro raccolta di Sessa Aurunca, località UI, su elementi apprezzati in violazione delle regole poste dall'art. 192, commi 2 e 3, cod. proc. pen., e senza applicare rettamente l'art. 110 cod. pen. in tema di concorso di persone nel reato. In particolare, la dichiarata responsabilità avrebbe valorizzato la qualità del RU di amministratore dell'associazione di produttori A.R.P.O., ma i giudici di merito avrebbero ignorato il carattere meramente formale di tale carica, essendo amministratore di fatto della medesima associazione il (solo) coimputato ON NN, come emerso dalla deposizione del maresciallo Riccardelli NI, senza procedere ad alcun accertamento, in concreto, del contributo materiale e/o morale apportato dal RU agli illeciti contestati;
l'artificiosità dei conferimenti attuati con il veicolo (non esistente) contraddistinto dal telaio 517651, in più occasioni ed in giorni diversi, costituisce, ad avviso del ricorrente, mero indizio e non elemento probatorio sufficiente, come illegittimamente ritenuto dalle corti di merito, a sostenere la falsità delle operazioni e la conseguente fraudolenta riscossione dei contributi pubblici;
il preteso riscontro del suddetto indizio, ravvisato nelle dichiarazioni di ON TA, sarebbe inconsistente, giacché il ON, come ammesso nella stessa sentenza impugnata, si era limitato a riferire di aver siglato 30-35 bollette senza avere assistito alle operazioni di scarico e, quindi, senza aver accertato la varietà e la quantità del prodotto oggetto di conferimento, ma, data la genericità della dichiarazione, costituirebbe pura petizione di principio l'instaurata corrispondenza tra le bollette non controllate e quelle recanti l'indicazione del trattore con telaio 517651, di cui alle contestazioni. La Corte di merito, inoltre, avrebbe omesso la valutazione dei motivi di appello laddove si era sottolineato l'interesse del RU e del ON al solo centro di raccolta sito nel comune di Parete, località Centore, e la mancanza di alcun contatto con il centro ubicato in Sessa Aurunca, località UI, come emerso dalle dichiarazioni confessorie degli stessi imputati. 23 1.2. Il secondo motivo, con riguardo ai reati di cui ai capi 188, 189, 191 e 192 (conferimenti al centro di raccolta di Parete, località Centore), deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., i vizi di violazione degli artt. 192, commi 2, 3 e 4, cod. proc. pen., 110, 640 bis, 61, comma primo, n. 7, 479 in relazione all'art. 476, comma secondo, cod. pen., e il difetto di motivazione. La conferma della responsabilità penale del RU, nella qualità di amministratore dell'associazione A.R.P.O., sarebbe stata fondata sull'acritica adesione della Corte di appello al ragionamento probatorio del Tribunale, il quale aveva dedotto la falsità di due conferimenti dal veicolo per essi utilizzato, indicato nel trattore targato CE 6015 e ritenuto indisponibile perché corrispondente ad un trattore di proprietà di tale IS LO, già iscritto all'ufficio UMA di Caserta e da questo scaricato il 1°/04/74 e trasferito fin dal 23/4/74 all'UMA di Udine. Il dato, tuttavia, come si desumeva dallo stesso testo della sentenza impugnata, non avrebbe dovuto ritenersi sufficiente ad affermare la penale responsabilità dell'imputato, poiché gli accertamenti fondati sui veicoli (targhe riportate sulle bollette e conseguenti verifiche di polizia giudiziaria presso il PRA e l'UMA) erano stati caratterizzati da numerosi errori e imprecisioni, al punto che il giudice di prime cure aveva definito come meramente induttivo il metodo utilizzato dagli inquirenti. Era, inoltre, emersa la grande confusione che regnava presso i centri di raccolta dove i prodotti non potevano essere conferiti se non da veicoli muniti di targa, cosicché, non avendo tutti i mezzi agricoli l'obbligo di targa, si ricorreva per quest'ultimi a targhe di fortuna, in legno o cartone, se non addirittura recuperate da veicoli in disuso, con numeri scritti utilizzando pennarelli o strumenti simili. Ne deriverebbe, secondo il ricorrente, la fallacia del criterio probatorio adottato nelle sentenze di merito, incentrato sull'accertamento della rispondenza o meno delle targhe ad un veicolo funzionale al trasporto, con esclusione dell'errore casuale nella trascrizione dei dati identificativi del veicolo, se il mezzo (Inesistente, inidoneo o nella esclusiva disponibilità di terzi estranei) risultava registrato per più trasporti e in giorni diversi. I giudici di merito, inoltre, avrebbero ignorato gli elementi addotti dalla difesa per dimostrare, nello specifico caso, l'errore di trascrizione della targa del mezzo, da intendersi CE 6115 e non, come riportato, CE 6015. La prima targa corrisponde, infatti, ad un trattore di proprietà di Di IO EL, la quale aveva dichiarato di averlo prestato, nell'anno 1992, a De IT DI, che figura come conferitore nell'episodio del 22/07/1992 (capo 191), il 24 сра quale, a sua volta, ne avrebbe consentito l'uso a Di RD AF, che figura come conferitore nell'episodio del 27 giugno 1992 (capo 189). Trascurando il predetto dato sia in sede investigativa che dibattimentale (la Di IO e il Di IT sono firmatari di atti di notorietà, sulla circostanza di interesse, allegati ai motivi di appello), la Corte territoriale avrebbe pronunciato la sentenza di condanna senza osservare la regola del ragionevole dubbio che preclude la decisione sfavorevole all'imputato.
1.3. Il terzo motivo, con riguardo ai reati di cui ai capi 188, 189, 191 e 192 (conferimenti al centro di raccolta di Parete, località Centore), deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., il vizio di violazione dell'art. 603 del codice di rito e il difetto di motivazione. Il dedotto errore nella trascrizione della targa CE 6015, di cui ai motivi di appello, avrebbe imposto la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per acquisire le testimonianze dei predetti Di IO, Di IT e Di RD, illegittimamente rifiutata dalla Corte territoriale con motivazione manifestamente illogica e contraddittoria, che confonde la difficoltà dell'integrazione probatoria, risalendo i fatti a circa 18 anni prima, con la non necessità di essa.
1.4. Il quarto motivo, con riguardo ai reati di cui ai capi 372, 375, 378, 381, 384 (conferimenti al centro di raccolta di Parete, località Centore), lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 192, commi 2, 3 e 4, cod. proc. pen., 110, 640 bis, 61, comma primo, n. 7 e 479 cod. pen., in rel. all'art. 476, comma secondo, dello stesso codice. La doglianza ha per oggetto, come i precedenti motivi, i presunti conferimenti fittizi ed i relativi falsi ideologici presso il centro di raccolta AIMA in Parete, località Centore, e reitera lo schema critico di cui sopra, con l'aggiunta di un ulteriore elemento, addotto dalla difesa, che sarebbe stato trascurato dai giudici di merito. L'affermazione di penale responsabilità del RU per i suddetti reati è, infatti, fondata sulla targa del veicolo utilizzato per i conferimenti CE 1109, corrispondente, secondo gli accertamenti effettuati, ad una trattrice di proprietà di TE RD, demolita il 20/09/1965. La difesa, tuttavia, aveva allegato e documentalmente dimostrato che la medesima targa CE 1109 individua anche un rimorchio di proprietà di JU AR DA, la quale, nel 1990, ebbe a darlo in prestito in più occasioni a JU DR, coimputato, per effettuare i conferimenti di pesche presso il centro di Parete, località Centore. 25 ср Sul punto la Corte avrebbe omesso ogni accertamento, in violazione dell'obbligo di motivare anche con riguardo agli elementi a discarico e violando la regola del ragionevole dubbio che impone la pronuncia assolutoria.
1.5. Il quinto motivo, sempre con riguardo ai reati di cui ai capi 372, 375, 378, 381, 384, deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 603 del codice di rito e il vizio di motivazione. A fronte della precisa deduzione difensiva, di cui al capo precedente, la Corte di appello avrebbe dovuto disporre la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per assumere la testimonianza di JU AR DA e non negarla con motivazione contraddittoria e manifestamente illogica, richiamando la confessione resa da JU DR sulla fittizietà dei medesimi conferimenti, che, a norma dell'art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen., avrebbe invece imposto la verifica esterna di essa.
1.6. Il sesto motivo, con riguardo ai reati di cui ai capi 554, 557, 560, 563, 566, 569, 571, 573 (fittizi conferimenti di pomodoro fresco all'impresa di trasformazione SAM eseguiti nell'intera provincia di Caserta), denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 192, commi 2, 3 e 4, cod. proc. pen., 110 e 640 bis, cod. pen. e il vizio di motivazione. Con argomentazione del tutto apodittica la Corte di appello avrebbe posto a fondamento della penale responsabilità dell'imputato il mero ruolo formale del RU di presidente della cooperativa "Nuovi Agricoltori" e dell'Associazione A.R.P.O., laddove dalle emergenze processuali risultava in modo pacifico che il solo ON esercitava di fatto le corrispondenti funzioni di amministratore;
la Corte di merito, inoltre, avrebbe omesso alcuna motivazione in ordine al concreto contributo causale, morale e materiale, apportato dal RU nella commissione dei suddetti reati.
1.7. Il settimo motivo, in termini del tutto analoghi al motivo precedente, con riguardo al reato di cui al capo 702, deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 192, commi 2, 3 e 4, cod. proc. pen., 110 e 321 cod. pen., e il vizio di motivazione.
1.8. L'ottavo motivo, con riguardo ai reati di cui al capi 44, 45, 65, 66, 68, 69, 71, 72, 74, 75, 77, 78, 83, 84, 86, 87, 188, 189, 191, 192, 372, 375, 378, 381, 384, 554, 557, 560, 563, 566, 569, 571 e 573, denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) e d) cod. proc. pen., la violazione dell'art. 476, comma secondo, cod. pen., e il vizio di motivazione. La Corte territoriale, richiamando acriticamente la motivazione del Tribunale, avrebbe fondato la ritenuta fede privilegiata degli atti contestati come 26 ideologicamente falsi (bollette di conferimento, verbali ed elenchi ad esse pertinenti) sulla qualità di pubblici ufficiali dei componenti la commissione di controllo e del rappresentante dell'associazione del produttori agricoli presso il centro di raccolta, tutti partecipanti alla compilazione dei predetti atti, e sulla collegialità delle pubbliche funzioni di controllo esercitate, omettendo di specificare la disposizione di legge in forza della quale i medesimi atti avrebbero acquisito il valore di certificazione fino a querela di falso, postulato dalla contestata aggravante.
1.9. Il nono motivo, con riguardo ai reati di cui ai capi 44, 45, 65, 66, 68, 69, 71, 72, 74, 75, 77, 78, 83, 84, 86, 87, 188, 189, 191, 192, 372, 375, 378, 381, 384, 554, 557, 560, 563, 566, 569, 571 e 573, deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 640 bis cod. pen. e 316 ter cod. pen., e il vizio di motivazione. La Corte avrebbe erroneamente applicato la legge penale e, comunque, non giustificato la negata derubricazione del reato di cui all'art. 640 bis cod. pen. alla meno grave fattispecie prevista dall'art. 316 ter stesso codice, posto che la condotta criminosa si sarebbe esaurita nella presentazione di documenti falsi, e, sul punto, avrebbe omesso di esaminare i motivi di appello.
1.10. Il decimo motivo, con riguardo ai reati di cui ai capi 44, 45, 65, 66, 68, 69, 71, 72, 74, 75, 77, 78, 83, 84, 86, 87, 188, 189, 191, 192, 372, 375, 378, 381, 384, 554, 557, 560, 563, 566, 569, 571 e 573, denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 81, 1° cpv., e 61, comma primo, n. 7, cod. pen., e il corrispondente vizio di motivazione. La valutazione della circostanza del danno di rilevante gravità sarebbe stata erroneamente effettuata non in relazione ai singoli versamenti, ma con riguardo a tutti i contributi ricevuti come effetto della condotta posta in essere. Così opinando, i giudici di merito avrebbero disatteso la più recente giurisprudenza di questa Corte, a sezioni unite, n. 3286 del 2008, e avrebbero illegittimamente omesso di valutare la suddetta aggravante in relazione ai singoli versamenti.
1.11. L'undicesimo motivo, con riguardo al reati di cui capi 44, 45, 65, 66, 68, 69, 71, 72, 74, 75, 77, 78, 83, 84, 86, 87, 188, 189, 191, 192, 372, 375, 378, 381, 384, 554, 557, 560, 563, 566, 569, 571 e 573, lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 62 bis, 69, 81, 1° cpv., 132 e 133 cod. pen., e il vizio di motivazione in ordine all'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche, all'omessa 27 ск applicazione del minimo aumento per la continuazione e alla omessa irrogazione della pena nei minimi edittali. La non contestata recidiva, il ruolo non di primo piano del RU nei fatti ascrittigli, e il suo leale comportamento processuale improntato, già nella fase delle indagini preliminari, alla collaborazione con gli inquirenti, fornendo al pubblico ministero nomi e informazioni utili per il proseguimento delle indagini, avrebbero imposto il più mite trattamento sanzionatorio invocato.
1.12. Il dodicesimo motivo, con riguardo ai reati di cui ai capi 44, 45, 65, 66, 68, 69, 71, 72, 74, 75, 77, 78, 83, 84, 86, 87, 188, 189, 191, 192, 372, 375, 378, 381, 384, 554, 557, 560, 563, 566, 569, 571 e 573, deduce, in via gradata, il compimento dei termini di prescrizione per tutti i suddetti reati ex art. 157 e ss. cod. pen., denunciando che la Corte di merito avrebbe omesso di verificare, in relazione ad ogni singola ipotesi delittuosa contestata, l'estinzione dei reati per prescrizione. 1bis. Premette la Corte che, nell'esame del singoli motivi del ricorso proposto dal RU, non si seguirà l'ordine in cui essi sono stati presentati, bensì quello logico-giuridico, partendo dai motivi attinenti a questioni pregiudiziali, potenzialmente idonee a rendere superflua l'analisi delle altre censure. 1bis.
1. In tale ottica, assume rilievo prioritario, anche ai fini della valutazione dell'eventuale prescrizione dei reati, la corretta qualificazione giuridica dei fatti contestati che il ricorrente censura nell'ottavo e nel nono motivo (v. paragrafi 1.8. e 1.9. che precedono), con riguardo sia alla ritenuta aggravante di cui all'art. 476, comma secondo, cod. pen., del delitto di falsità ideologica in atto pubblico previsto dall'art. 479 dello stesso codice;
sia al delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, di cui all'art. 640 bis cod. pen., da derubricare, secondo il ricorrente, nella meno grave fattispecie prevista dall'art. 316 ter cod. pen. di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato. La prima questione, in tema di corretta qualificazione dei delitti di falso, è stata affrontata nella sentenza impugnata, in via generale, alle pagine da 432 a 436 e 658-659: la Corte di merito, come già il Tribunale, ha ritenuto sussistente la circostanza aggravante ad effetto speciale prevista dall'art. 476, comma secondo, cod. pen. Tale valutazione è corretta ed è, conseguentemente, infondato il motivo n. 8 del ricorso proposto dal RU. 28 СР Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di reato di falsità ideologica in atto pubblico aggravata ex art. 476, comma secondo, cod. pen., sono documenti dotati di fede privilegiata quelli che, emessi da pubblico ufficiale -autorizzato dalla legge, da regolamenti oppure dall'ordinamento interno della pubblica amministrazione ad attribuire all'atto pubblica fede- attestino quanto da lui fatto e rilevato o avvenuto in sua presenza (Sez. 1, n. 37097 del 21/09/2011, dep. 14/10/2011, Confl. comp. in proc. Targhetti, Rv. 250832). L'individuazione degli atti pubblici di fede privilegiata va, quindi, risolta alla stregua di un duplice criterio: 1) che l'atto promani da un pubblico ufficiale (anche di fatto) investito di una speciale potestà certificatrice, necessitata da un particolare scopo di documentazione perseguito dalla pubblica amministrazione per il conseguimento di determinati fini;
2) che l'atto abbia un suo particolare contenuto concernente l'opera propria del pubblico ufficiale e quanto da lui attestato come fatto, rilevato ed avvenuto in sua presenza (Sez. 5, n. 4568 del 24/03/1972, dep. 24/06/1972, Garbo, Rv. 121451). Ciò che caratterizza l'atto pubblico di fede privilegiata è, in particolare, oltre alla attestazione di fatti appartenenti all'attività del pubblico ufficiale o caduti sotto la sua percezione, la circostanza che esso sia destinato ab initio alla prova, ossia precostituito a garanzia della pubblica fede, e redatto da un pubblico ufficiale autorizzato, nell'esercizio di una speciale funzione certificatrice, normativamente diretta alla prova di fatti che lo stesso funzionario redigente riferisce come visti, uditi o compiuti direttamente da lui (Sez. 5, n. 2837 del 09/02/1983, dep. 02/04/1983, Andronaco, Rv. 158265). Coerentemente a tale impostazione, i verbali di accertamento delle evasioni contributive in danno di ente pubblico sono stati ritenuti atti che fanno fede fino a querela di falso, in considerazione sia della funzione di documentazione, sia del contenuto loro proprio di attestazione di fatti personalmente rilevati dal pubblico ufficiale (Sez. 5, n. 4568 del 1972, cit., Rv. 121452); analogamente è stata qualificata come atto pubblico di fede privilegiata la bolletta doganale di importazione, costituente fattispecie documentale a formazione progressiva in quanto trae origine dalla dichiarazione di parte, formata dall'interessato e presentata a cura dello spedizioniere doganale o da un suo procuratore, e si perfeziona, dopo i dovuti controlli, con l'attestazione da parte del pubblico ufficiale il quale non si limita a recepire le indicazioni del privato, ma effettua sulle stesse una verifica della quale dà atto specificamente- della conformità delle dichiarazioni documentali alla situazione riscontrata (Sez. 5, n. 21355 del 9/04/2003, dep. 15/05/2003, Campolongo, Rv. 224770). 29 CP- Facendo applicazione dei canoni enunciati al caso in esame, deve affermarsi, conformemente al giudizio espresso dai giudici di merito di primo e secondo grado, che le bolle attestanti la consegna dei prodotti agricoli eccedentari presso i vari centri di raccolta istituiti in provincia di Caserta, essendo destinate, in base alla normativa vigente (d.m. 2 luglio 1987, n. 287, contenente la "Disciplina degli interventi di mercato nel settore degli ortofrutticoli"), a certificare quantità e qualità del prodotto conferito sotto il diretto controllo dei tre componenti la Commissione all'uopo istituita, tutti pubblici ufficiali, con il concorso del rappresentante dell'Associazione di agricoltori di appartenenza del produttore conferitore, sono atti pubblici muniti di fede privilegiata, perché destinati ad attestare la veridicità di fatti direttamente percepiti dai pubblici ufficiali redigenti e aventi specifica funzione probatoria delle condizioni necessarie per conseguire i contributi pubblici erogati alle Associazioni degli agricoltori tramite l'A.I.M.A. Ne discende l'infondatezza dell'ottavo motivo di ricorso. 1bis.
2. Corretta è anche la qualificazione dei fatti di truffa ai sensi dell'art. 640 bis cod. pen. e non dell'invocato art. 316 ter dello stesso codice, con la conseguente infondatezza del relativo motivo (paragrafo 1.9. che precede) del ricorso proposto dal RU. Al tempo di commissione dei reati per cui è condanna era già vigente l'art. 2 della legge 23/12/1986, n. 898 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 27/10/1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva e sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo), come sostituito dall'art. 73 legge 19/02/1992, n. 142 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria per il 1991), a termini del quale il reato di frode comunitaria ha carattere sussidiario rispetto a quello più grave previsto dall'art. 640 bis cod. pen. (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche), aggiunto dall'art. 22 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale). Ne consegue che il reato sussidiario di acquisizione indebita di erogazioni F.E.O.G.A. (Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia), previsto dall'art. 2, comma 1, d.l. n. 701 del 1986, convertito nella legge n. 898 del 1986, cit., come sostituito dall'art. 73 legge n. 142 del 1992, cit., è configurabile solo quando il soggetto si sia limitato semplicemente all'esposizione di dati e notizie falsi, e non anche quando alle false dichiarazioni si accompagnino artifici e/o raggiri di altra natura, che integrano, invece, il delitto di truffa aggravata;
la 30 कर fattispecie di cui al citato art. 2, infatti, menzionando soltanto l'esposizione di dati falsi senza aggiungere "o altri artifizi o raggiri", rivela chiaramente che la norma, nel vastissimo ventaglio di possibili artifizi e raggiri, ha enucleato quello di gravità minore, rappresentato dalla semplice "esposizione di dati e notizie falsi" e soltanto a tale condotta, non accompagnata da ulteriori "malizie" dirette all'induzione in errore del soggetto passivo, ha inteso collegare conseguenze più favorevoli in termini sanzionatori di quelle previste per il delitto di truffa (Sez. U, n. 2780 del 24/01/1996, dep. 15/03/1996, Panigoni, Rv. 203969, in tema di riconosciuta sussidiarietà del reato di cui all'art. 2, comma 1, d.l. n. 701 del 1986, cit.; nello stesso senso, v. la precedente sentenza della Corte cost. n. 25 del 1994 sulla natura sussidiaria del reato di cui all'art. 2, comma 1, d.l. n. 701 del 1986 anche prima della modifica ad esso apportato dall'art. 73 della legge n. 142 del 1992, che ha espressamente previsto la sussidiarietà della fattispecie). Nel caso in esame, come correttamente ritenuto dai giudici di merito, esiste il quid pluris richiesto per la configurabilità del reato di truffa ex art. 640, comma secondo, n. 1, o 640 bis cod. pen., secondo l'epoca di commissione del fatto. La condotta illecita attribuita al ricorrente, infatti, non si è limitata ad indicare dati o notizie falsi, ma ha fatto ricorso ad ulteriori artifici, attraverso la formazione e l'utilizzazione di false bolle di consegna di prodotti agricoli in eccedenza, che, a termini di contestazione, si riferivano ad operazioni di consegna inesistenti, sicché correttamente è stato ritenuto integrato, considerata l'epoca di commissione dei fatti, il più grave delitto previsto dall'art. 640 bis cod. pen., anziché quello di cui all'art. 2, comma 1, d.l. n. 701 del 1986, cit. (per un precedente in termini, che ha ritenuto integrato il più grave delitto di truffa, con riguardo alla formazione e all'utilizzazione di false bollette di accompagnamento e fatture attinenti ad operazioni commerciali inesistenti: Sez. 6, n. 11076 del 10/05/1999, dep. 28/09/1999, Gatto, Rv. 214333). Va, infine, precisato che il riferimento all'art. 316 ter cod. pen., indicato dal ricorrente come applicabile nella fattispecie, è comunque erroneo, costituendo l'art. 316 ter cod. pen. norma incriminatrice generale, e pur sempre sussidiaria rispetto al reato previsto dall'art. 640 bis dello stesso codice (Sez. 6, n. 28665 del 31/05/2007, dep. 18/07/2007, Piga, Rv. 237114; Sez. 3, n. 2382 del 01/12/2011, dep. 20/01/2012, Di Bari, Rv. 251910), in tema di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee;
mentre l'art. 2, comma 1, d.l. n. 701 del 1986, cit., attiene specificamente all'indebito conseguimento di contributi a carico del "Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia" (F.E.O.G.A.). Segue l'infondatezza del nono motivo di ricorso. 31 ср 1bis.
3. Attesa l'infondatezza dei motivi intesi a derubricare i delitti correttamente contestati al RU ai sensi dell'art. 479 In relazione all'art. 476, comma secondo, e dell'art. 640 bis cod. pen., ne discende che non si è consumato il termine di prescrizione ad essi pertinente, secondo la deduzione, peraltro formulata in termini estremamente generici, nell'ultimo motivo proposto (v., sopra, paragrafo 1.12). Come si è detto, i giudici di merito (v. pag. 993 dispositivo della sentenza di primo grado non riformata, sul punto, dalla sentenza d'appello) hanno espressamente escluso le sole circostanze aggravanti di cui all'art. 7 d.l. n. 152 del 1991 (ad eccezione degli imputati LA, CC e NE ON per i quali tale aggravante è stata, invece, riconosciuta) e all'art. 61, comma primo, n. 7, cod. pen. (ad eccezione delle truffe contestate, in alternanza alle falsità ideologiche, dal capo 554 al capo 573). Ne consegue, applicando la normativa previgente di cui agli artt. 157, comma primo, n. 2, e 160, comma terzo, cod. pen., che il termine di prescrizione è di quindici anni sia per il reato di falsità ideologica in atto pubblico di fede privilegiata (aggravato anche ai sensi dell'art. 112, comma primo, n. 1, cod. pen.), sia per il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (ulteriormente aggravata, a termini di contestazione, ai sensi degli artt. 112, comma primo, n. 1, e 61, comma primo, n. 9, cod. pen., circostanza, quest'ultima, soggettiva ma comunicabile al concorrenti, anche dopo la sostituzione dell'art. 118, comma 1, cod. pen., dall'art. 3 legge n. 19 del 1990, perché non inerente alla persona del colpevole, bensì alle qualità personali dello stesso: v., per tutte, n. 5639 del 2006, Rv. 233839; e, anche ai sensi dell'art. 61 n. 7 cod. pen., per le truffe di cui ai capi da 554 a 573); con la conseguenza che Il termine massimo di prescrizione, tenuto conto degli atti interruttivi, è di ventidue anni e sei mesi, al quale deve aggiungersi il tempo di sospensione del corso della prescrizione, come sopra indicato in un anno, sette mesi e quattordici giorni, non ancora compiutosi neppure alla data odierna (il fatto più remoto, tra quelli ascritti al RU, risale infatti al 22/6/1990 e la sua prescrizione massima si compirà il 5/08/2014). Segue la parziale infondatezza anche del dodicesimo motivo di ricorso con l'eccezione che segue. 1bis.
4. Deve, infatti, ritenersi prescritto il delitto di cui al capo 702, pur investito dal ricorso proposto dal RU (v. il motivo n. 7 al punto 1.7. che precede). Per tale reato previsto dagli artt. 110, 112, comma primo, n. 1, 81 cpv. e 321 in relazione all'art. 319, comma primo, cod. pen., commesso in provincia di 32 ст Caserta fino al 1994, sono state escluse le ulteriori circostanze aggravanti originariamente contestate, di cui agli artt. 61, comma primo, n. 7, cod. pen., e 7 d.l. n. 152 del 1991, convertito nella legge n. 203 del 1991, sicché la pena massima, pur applicando l'aumento di un terzo per l'unica aggravante ritenuta ai sensi dell'art. 112, comma primo, n. 1, cod. pen., risulta inferiore a dieci anni ma superiore a cinque, con la conseguente applicazione del termine di prescrizione decennale, nel massimo ascendente a quindici anni e, con la sospensione di cui si è detto, a sedici anni, sette mesi e quattordici giorni. Tale termine si è compiuto il 15 agosto 2010, in pendenza del presente giudizio di cassazione, con la conseguente eliminazione dell'applicato aumento di pena di giorni quindici di reclusione, nell'ambito del ritenuto delitto continuato di cui la violazione più grave è stata ravvisata nel capo 189 (v. pag. 693 della sentenza impugnata). 1bis.
5. Prima di esaminare partitamente i motivi di ricorso che riguardano i conferimenti presso il centro di raccolta di Sessa Aurunca, località UI (motivo n. 1 di cui al precedente paragrafo 1.1.), e i conferimenti presso il centro di raccolta di Parete/Aversa, località Centore (motivi nn. 2, 3, 4 e 5 di cui ai precedenti paragrafi 1.2, 1.3, 1.4, 1.5.), è opportuno affrontare le censure comuni a tutti i predetti reati. Una prima doglianza comune sia alle falsità e alle truffe di cui ai capi 44, 45, 65, 66, 68, 69, 71, 72, 74, 75, 77, 78, 83, 84, 86 e 87, consumate presso il centro di Sessa Aurunca, sia alle falsità e alle truffe di cui ai capi 188, 189, 191 e 192, consumate presso il centro di Parete/Aversa, consiste nella denuncia di violazione di legge e vizio della motivazione, per insussistenza di prove del concorso di RU GI nei reati e, comunque, per omessa giustificazione del contributo materiale e/o morale che egli avrebbe dato alla commissione dei fatti contestati. La censura, che si risolve nella critica della motivazione, è infondata, poiché non sussiste il vuoto probatorio denunciato, né risulta carente il discorso giustificativo della partecipazione del RU ai reati di falsità ideologica e truffa aggravata, posti in essere al fine di conseguire i contributi comunitari per fittizi quantitativi di prodotti agricoli in eccedenza solo apparentemente conferiti presso i vari centri di raccolta. Le sentenze di merito, conformi sul punto, pur convenendo sul ruolo di regista e dominus delle operazioni truffaldine, attribuito a ON NN, amministratore di fatto della A.R.P.O., associazione rappresentativa della maggioranza dei produttori ortofrutticoli della regione Campania, hanno tuttavia precisato che RU GI, quale presidente e legale rappresentante della 33 ср medesima associazione, cooperava con il ON: l'attuale ricorrente, infatti, aveva conferito la delega della gestione del centro di raccolta di Sessa Aurunca a Lombardo Diego e sempre il RU era firmatario delle domande rivolte all'A.I.M.A. per ottenere I contributi, avvantaggiandosi e beneficiando, tramite I'A.R.P.O., del contributi conseguiti con le truffe. Tali elementi formali e documentali trovano riscontro, come precisato dai giudici di merito, nelle dichiarazioni dei coimputati, JU DR e RR AF, i quali avevano accomunato il RU al ON, riferendo del ruolo attivo svolto dal primo a vantaggio dell'A.R.P.O., di cui era presidente al tempo di commissione dei reati in esame;
e lo stesso ON, in sede di incidente probatorio, aveva confermato la collaborazione del RU nelle attività illecite presso i vari centri (cosiddetti "scamazzi") da lui dirette (v. pag. 645 della sentenza di I grado e pag. 689 della sentenza di II grado). Altro tema di censura comune a tutti i reati di falsità ideologica e truffa aggravata attiene al ragionamento probatorio seguito dai giudici di merito di cui il ricorrente contesta la legittimità e la corretta motivazione. Anche tale doglianza è infondata. Come si è accennato nella parte introduttiva della presente sentenza, i giudici di merito, riconoscendo la complessità delle indagini per la vastità dei casi esaminati e per il disordine in cui si svolgevano le operazioni di conferimento dei prodotti agricoli presso i vari centri, hanno adottato, per discernere le attività lecite perché realmente avvenute da quelle di ritenuta matrice truffaldina perché falsamente documentate come compiute, hanno adottato il criterio dell'indicazione reiterata nel senso che, quando sulle bolle di consegna risulta trascritto non una volta, ma più volte e in tempi diversi, un numero (di targa, di telaio od altro) identificativo di un veicolo non corrispondente ad un mezzo esistente, disponibile o idoneo al trasporto, tale indicazione da ritenersi non accidentale per la sua reiterazione e diacronicità costituisce indizio, o meglio più indizi, quante volte è ripetuta l'indicazione del conferimento con mezzo "impossibile", della predisposizione a tavolino e, perciò, artificiosa delle bolle di consegna, avvenuta a prescindere da un materiale ed effettivo controllo del veicolo trasportatore e del quantitativo di prodotto eccedentario conferito;
con l'avvertenza che, dovendo la simulazione apparire il più possibile verosimile in modo da non destare alcun allarme o sospetto ostativo alla riuscita della truffa, i dati identificativi del veicoli figuranti come mezzi di conferimento dei prodotti avrebbero potuto (e, anzi, dovuto) essere in partenza reali e, cioè, ricavati dagli elenchi degli effettivi conferitori con i rispettivi mezzi, nella disponibilità delle associazioni dei coltivatori e dei loro rappresentanti presso i vari centri, sicché 34 Сре l'inesatta trascrizione dei dati, sintomatica di artificiosità in quanto reiterata e diacronica, come si è detto, mentre tradiva la predisposizione a tavolino delle bolle di consegna per operazioni fittizie, non postulava necessariamente l'inesistenza del dato di partenza, il quale, anzi, nella sua veridicità lievemente alterata dall'involontaria imprecisione trascrittiva, ripetuta in tempi diversi negli stessi termini, rafforzava l'accuratezza e la malizia nell'allestimento delle truffe (v. pagg. 492-495 della sentenza d'appello dove è illustrato il ragionamento probatorio seguito e, in particolare, il passaggio motivazionale che si legge alla pag. 494, terzultimo periodo, a confutazione della tesi difensiva della casualità degli errori). Tale criterio interpretativo, applicato dai giudici di merito nella individuazione dei fatti penalmente rilevanti, non è manifestamente illogico né contraddittorio, ma al contrario prudente e critico, e, pertanto, in quanto tale, non merita le censure del ricorrente. Fatta tale premessa di carattere generale sulla razionalità del canone di base applicato dai giudici di merito per perimetrare i fatti ritenuti penalmente rilevanti, occorre ora esaminare i motivi di ricorso per gruppi di reati attribuiti al RU, distinti con riguardo ai centri di raccolta interessati dalle operazioni apprezzate come truffaldine. 1bis.
6. Il primo motivo del ricorso in attenzione (v. paragrafo 1.1.), oltre ad esprimere le censure già esaminate nel paragrafo immediatamente precedente, denuncia la violazione di legge (art. 192 cod. proc. pen.) e il vizio di motivazione con specifico riguardo ai conferimenti di pesche nettarine presso il centro di Sessa Aurunca, località UI (capi 44-87), ritenuti fittizi perché attuati in giorni diversi con veicolo contraddistinto dal numero di telaio 517651 non rispondente ad alcun mezzo reale, donde, in applicazione del criterio generale suddetto, la stimata artificiosità delle corrispondenti bolle di consegna che sarebbero state costruite a tavolino in assenza di conferimenti reali. Ad avviso del ricorrente, il predetto elemento costituirebbe un mero indizio da solo insufficiente a provare la falsità delle boile e il fraudolento conseguimento dei contributi pubblici, e le dichiarazioni confessorie rese da ON TA, componente di una commissione di controllo, circa la sigla da lui apposta, in quel centro, sopra circa 30-35 bollette senza avere assistito alle operazioni di scarico e, quindi, senza avere accertato qualità quantità dei prodotti consegnati, non varrebbero ad identificare come fittizie proprio le operazioni (e non altre) attribuite al mezzo identificato col suddetto numero di telaio 517651. I giudici di merito, inoltre avrebbero ignorato che sia il RU, sia il ON, nelle rispettive dichiarazioni rese in questo processo, avevano 35 ср dichiarato di avere operato solo nel diverso centro di raccolta sito nel comune di Parete, in località Centore. Tali censure sono infondate: i giudici del doppio grado del giudizio, con motivazione adeguata e coerente, esente da vizi logici e giuridici, hanno sottolineato che la reiterazione in più occasioni e in giorni diversi della annotazione, sulle bolle di consegna del prodotto, di un mezzo di trasporto inesistente non integrava un indizio isolato, ma più indizi nel loro insieme consistenti e convergenti nel rivelare l'artificiosità dei conferimenti, con la precisazione che, nel caso in esame, il mezzo contraddistinto dal telaio 517651, risultato inesistente, figurava come utilizzato per le consegne del 23/06/1992, 30/6/1992, 6/07/1992, 7/07/1992, 8/07/1992, 9/07/1992, 15/07/1992, 17/07/1992 e 18/07/1992, tutte presso il centro di raccolta di Sessa Aurunca. Tale dato, unito alle dichiarazioni del predetto ON e anche a quelle rese dai coimputati, JU DR e AT AR, nel rispettivi incidenti probatori, è stato dunque ragionevolmente ritenuto probante sia della falsificazione delle bolle e delle truffe con esse attuate, sia della riferibilità di tali condotte anche al RU, il quale, nella sua qualità di presidente dell'A.R.P.O., provvedeva a firmare ed a trasmettere la documentazione necessaria per il conseguimento dei contributi pubblici (v. pp. 688-689 della sentenza impugnata). 1bis.
7. I motivi nn. 2 e 3 (v. i precedenti paragrafi 1.2. e 1.3.) riguardano i conferimenti di pesche avvenuti presso il centro di Parete/Aversa, località Centore (capi 188-192), il 27/06/1992 per quintall 41,10 e il 22/07/1992 per quintali 46,10, con trattore riportante la targa 6015, corrispondente ad un mezzo indisponibile, perché già appartenente a tale IS LO ed iscritto all'UMA di Caserta, era stato da quel registro scaricato e trasferito all'UMA di Udine fin dal 23/04/1974, senza fare rientro ed essere operativo nella provincia di Caserta diciotto anni dopo, nel 1992. Il ricorrente assume che tale targa fu erroneamente trascritta nelle due bolle recanti le suddette date del 27/06/1992 e del 22/07/1992, e che il numero esatto di essa era 6115, corrispondente ad un trattore di proprietà di tale Di IO EL, utilizzato il 27/06/1992 da Di RD AF e il 22/07/1992 da De IT DI;
e lamenta che, nonostante i depositati atti di notorietà a firma dei predetti Di IO e De IT, allegati ai motivi di appello con la richiesta di rinnovazione del dibattimento, illegittimamente la Corte di merito avrebbe disatteso tale domanda e affermato la sua penale responsabilità contro le regole della logica e del diritto. Le censure sono infondate. 36 СР Con motivazione adeguata e coerente la Corte territoriale ha risposto ai rilievi difensivi, osservando che il prospettato errore di trascrizione non era plausibile perché ripetuto in due distinte occasioni e in giorni diversi, annotando che, se si fosse trattato di un casuale errore di scrittura, difficilmente sarebbe stato ripetuto e con la stessa tipologia;
e, in proposito, ha richiamato il criterio generale di valutazione già sopra illustrato. Ha aggiunto che la fittizietà dei conferimenti era comprovata dalla circostanza che, nelle bollette dei due conferimenti in esame, l'autocarro utilizzato risultava, in un caso, di proprietà di tale TO GI e, nell'altro, di proprietà di De CR LU, così come la tara del mezzo era indicata, in un caso, pari a quintali 17,50 e, nell'altro, a quintali 25,30. In tale contesto le richieste di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale sono state, quindi, ritenute non assolutamente necessarie ai fini del decidere e legittimamente respinte sia pure con motivazione implicita (c.f.r. pp. 690-691 della sentenza impugnata). Giova ricordare, in proposito, la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale la rinnovazione, ancorché parziale, del dibattimento ha carattere eccezionale e può essere disposta solo qualora il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti. Ne deriva che mentre la rinnovazione deve essere specificamente motivata, occorrendo dare conto dell'uso del potere discrezionale derivante dalla acquisita consapevolezza di non potere decidere allo stato degli atti, nel caso, viceversa, di rigetto, la relativa motivazione può essere anche implicita nella stessa struttura argomentativa posta a base della pronuncia di merito, che evidenzi la sussistenza di elementi sufficienti per una valutazione in senso positivo o negativo sulla responsabilità, con la conseguente mancanza di necessità di rinnovare il dibattimento (Sez. 5, n. 15320 del 10/12/2009, dep. 21/04/2010, Pacini, Rv. 246859; conformi: n. 8891 del 2000, Rv. 217209; n. 47095 del 2009, Rv. 245996). 1bis.
8. I motivi nn. 4 e 5 (v. i precedenti paragrafi 1.4. e 1.5.) hanno la stessa struttura dei precedenti, da cui si distinguono solo per il mezzo utilizzato per le consegne ritenute inesistenti (capi 372-384), presso il medesimo centro di Parete/Aversa, località Centore: si tratta del veicolo recante la targa CE 1109, accertato come inesistente, perché corrispondente ad una trattrice di proprietà di tale AR RD, demolita il 20/09/1965. Anche con riguardo a tale reato il ricorrente assume i vizi di violazione di legge e il difetto di motivazione della sentenza impugnata, sostanzialmente reiterando in questa sede le stesse doglianze proposte davanti alla Corte di 37 ср. appello, cui il giudice di merito ha dato adeguata e coerente risposta, senza incorrere in alcun vizio logico o giuridico. La circostanza che il medesimo numero CE 1109 individuerebbe un rimorchio di proprietà di tale JU AR DA, la quale lo avrebbe prestato a JU DR per consentirgli di effettuare i conferimenti presso il centro di Parete, è stata valutata dalla Corte di merito, la quale, con motivazione immune da vizi e, perciò, insindacabile in questa sede, ha ritenuto, invece, attendibile la testimonianza e i documenti acquisiti dall'ufficiale della Guardia di Finanza, Di Caprio Cristoforo, circa la rispondenza di quel numero di targa ad una trattrice demolita il 20/09/1965, come riscontrato nel documento del 16/12/1996 intestato all'Amministrazione provinciale di Caserta. La facoltatività della registrazione del mezzo presso l'ufficio provinciale U.M.A. (Utenti macchine agricole), non toglie attendibilità alla comunicazione del proprietario, il nominato AR, al suddetto ufficio, di aver demolito e non ceduto ad altri la trattrice, posto che tale comunicazione di demolizione aveva per conseguenza la perdita del diritto del proprietario ai buoni per il carburante agricolo, previsti dall'art. 24 d.m. 6/08/1963, sicché del tutto plausibilmente la Corte ha ritenuto che non vi fosse alcun interesse del LL a dichiarare falsamente la demolizione della macchina anziché la sua cessione ad altro proprietario indicato dalla difesa in JU AR DA, che, in tal caso, sarebbe divenuta a sua volta beneficiaria delle previste agevolazioni per il carburante. Va aggiunto che la rinnovazione del dibattimento con l'esame della predetta JU è stata esplicitamente negata in considerazione del fatto che tutti i conferimenti attuati col mezzo targato CE 1109 furono eseguiti da JU DR, il quale, in sede di incidente probatorio del 22 giugno 1999, aveva riferito che nelle bolle relative alle consegne fittizie i numeri di targa dei mezzi di trasporto erano indicati, a volte, ricopiando quelli dei veicoli circolanti sulla strada;
a volte, riportando il numero di targa di trattori dati in rottamazione al consorzio agrario, ipotesi quest'ultima rispondente, secondo la corretta argomentazione della Corte territoriale, al caso del trattore CE 1109 (v. pp. 691- 692 della sentenza impugnata). Segue l'infondatezza dei motivi in esame. 1bis.
9. Inammissibile perché del tutto generico è il sesto motivo del ricorso (v. il precedente paragrafo 1.6.), in cui il RU si limita a reiterare, con riguardo ai reati di cui ai capi 554, 557, 560, 563, 566, 569, 571 e 573 (fittizi conferimenti di pomodoro fresco e trasformato dall'impresa SAM, eseguiti nell'intera provincia di Caserta), le doglianze con riguardo al suo ruolo, solo 38 ср formale, di presidente della Cooperativa Nuovi Agricoltori e dell'Associazione A.R.P.O. e alla mancanza di motivazione del suo concorso nei reati, nei termini già illustrati nel paragrafo 5bis.
5. che precede, senza svolgere alcuna specifica critica della diffusa motivazione che si legge nella sentenza impugnata sui suddetti reati e i loro autori (v. pp. 572-589 e, in particolare, la pag. 580 dove sono riportate le dichiarazioni del JU circa la partecipazione di RU GI ai fatti). 1bis.10. E' infondato il decimo motivo (v. il precedente paragrafo 1.10) in tema di riconoscimento dell'aggravante del danno di rilevante gravità arrecato all'ente pubblico erogatore dei contributi non dovuti, prevista dall'art. 61, comma primo, n. 7, cod. pen., sul presupposto che tale aggravante dovrebbe essere calcolata con riguardo ai singoli conferimenti ritenuti fittizi e non a quelli complessivi di ciascuna Cooperativa fornitrice del prodotto fresco (pomodoro da trasformare) nel corso dell'intero anno 1993 (c.f.r. i reati di cui ai capi 554, 557, 560, 563, 566, 569, 571 e 573 per i quali soltanto è stata riconosciuta, nelle sentenze di merito, l'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità). Ritiene, infatti, la Corte di aderire all'indirizzo giurisprudenziale, secondo il quale, in caso di reato continuato, valendo, in mancanza di tassative esclusioni, il principio della unitarietà, la valutazione in ordine alla sussistenza o meno dell'aggravante del danno di rilevante gravità deve essere operata con riferimento non al danno cagionato da ogni singola violazione, ma a quello complessivo cagionato dalla somma delle violazioni, difettando una norma che, ai fini in questione, consideri il reato come una pluralità di episodi tra loro isolati (Sez. 6, n. 33951 del 08/07/2005, dep. 22/09/2005, Garacci, Rv. 232051, conformi: n. 9408 del 1989, Rv. 181755; n. 3065 del 1999, Rv. 214943; n. 10811 del 2000, Rv. 217278; n. 14930 del 2003, Rv. 223910). La giurisprudenza addotta dal ricorrente a sostegno della valutazione frazionata dell'aggravante del danno di rilevante gravità, arrecato alla persona offesa, non è pertinente al caso in esame, poiché si riferisce alla diversa circostanza attenuante dell'integrale riparazione del danno da valutare e applicare in relazione ad ogni singolo reato unificato nel medesimo disegno criminoso (Sez. U, n. 3286 del 2009). 1bis.11. E', infine, inammissibile l'undicesimo motivo di ricorso (v. il punto 1.11. che precede) in tema di entità del trattamento sanzionatorio per omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con conseguente giudizio di comparazione tra esse e le contestate aggravanti, eccessiva entità della pena base nel reato continuato e degli aumenti non applicati nei minimi edittali. 39 ска Si tratta, invero, di censure di puro merito, avendo la sentenza impugnata adeguatamente glustificato l'entità della pena inflitta al ricorrente, negando le circostanze attenuanti generiche per la non trascurabile capacità a delinquere dimostrata dall'imputato nei numerosi fatti oggetto del presente processo, confermata altresì da un precedente penale specifico, con applicazione peraltro della pena base, per il ritenuto più grave delitto di falsità ideologica aggravata (capo 189), nella misura minima di tre anni di reclusione prevista dall'art. 476, 1° cpv., cod. pen., e determinazione degli aumenti di pena per i reati satellite nella misura di giorni dieci per le violazioni sub 44, 45, 65, 66, 68 e 69 e di giorni quindici per ciascuno degli ulteriori reati in continuazione (v. pag. 693 della sentenza cit.). 1bis.12. Il dodicesimo motivo di ricorso (punto n.
1.12. che precede), in tema di pretesa omessa rilevazione della prescrizione dei reati, è stato già esaminato nel precedente paragrafo 1bis.3., cui si rinvia. Da tutto quanto precede deriva, quindi, l'accoglimento del ricorso proposto dal RU limitatamente al reato di corruzione di cui al capo 702, che è prescritto, con parziale annullamento senza rinvio della sentenza ed eliminazione del solo aumento di pena (giorni quindici di reclusione) per il reato suddetto, donde la rideterminazione della pena inflitta in anni quattro e mesi quattro di reclusione. Nel resto il ricorso deve essere respinto. IL RICORSO DI FA AN.
2. FA NI, tramite il difensore, avvocato IE Scarlato, impugna la sentenza d'appello che, in parziale riforma della prima decisione, previa dichiarazione di non doversi procedere per estinzione, a seguito di compiutasi prescrizione, dei reati di truffa aggravata di cui ai capi 424, 427 e 430, ha confermato la sua condanna, nella qualità di amministratore di fatto del CON.CO.O.SA. (Consorzio Cooperative Ortofrutticole Provincia Salerno) e di delegato del medesimo Consorzio presso il centro di raccolta in VI LI, alla pena unica di anni quattro, mesi uno e giorni quindici di reclusione per i reati, unificati nella continuazione, di truffa aggravata ai sensi degli artt. 110, 112, comma primo, n. 1, 640 bis, 61, comma primo, n. 9, cod. pen., e art. 7 d.l. n. 152 del 1991 (capi 269 e 284); falsità ideologica in atti pubblici di fede privilegiata (bolle di consegna dei prodotti in eccedenza, verbale riepilogativo giornaliero ed elenchi periodici) ai sensi degli artt. 110, 112, comma primo, n. 1, 81 cpv., 479 in relazione all'art. 476, comma secondo, 61, comma primo, n. 2, 40 ар cod. pen., e art. 7 d.l. n. 152 del 1991 (capi 270 e 285 e capi 425, 428 e 431), tutti commessi nel centro di raccolta di VI LI (provincia di Caserta): i reati di cui ai capi 270 e 285, rispettivamente, il 31 luglio e il 1° agosto 1991, con truffe consumatesi, in entrambi i casi, il 26 febbraio 1993; e i reati di cui ai capi 425, 428 e 431, rispettivamente, il 27 giugno 1989, il 21 giugno 1989 e il 23 giugno 1989. Nei capi 269-270 e 284-285 sono contestati conferimenti inesistenti di consistenti quantitativi di pesche mediante il veicolo targato SA 614262, del tutto inidoneo ai trasporti attestati nelle pertinenti bolle di consegna, perché corrispondente ad un'autovettura Fiat 147 D;
nei capi 424, 427 e 430 sono contestati ulteriori fittizi conferimenti di pesche con il mezzo targato NA E88704, anch'esso del tutto inidoneo ai trasporti attestati nelle bolle di consegna, perché corrispondente ad un'autovettura Fiat 850. Il LA articola otto motivi di ricorso.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., il vizio di violazione di legge per applicazione retroattiva della contestata aggravante di agevolazione delle attività dell'associazione camorristica dei I", la quale, a termini di contestazione, era presente con propri adepti, i coimputati NE MI e NE ON, nel centro di raccolta di VI LI, per partecipare alle operazioni truffaldine e trarne lucro nell'interesse della stessa cosca, dominante su tutte le attività economiche esercitate nella provincia di Caserta. Si assume che la circostanza aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152 del 1991, convertito nella legge n. 203 del 1991, è entrata in vigore il 13 maggio 1991 e, quindi, non avrebbe dovuto essere riconosciuta con riguardo ai reati di cui ai capi 425, 428 e 431, rispettivamente commessi il 27, il 21 e il 23 giugno 1989. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'erronea applicazione dell'art. 63, comma quarto, cod. pen., in tema di concorso di più circostanze ad effetto speciale, da ravvisarsi, con riguardo ai delitti di truffa ascritti ai capi 269 e 284, nelle contestate aggravanti di cui agli artt. 640 bis cod. pen. e 7 d.l. n. 152 del 1991, cit. Il corretto calcolo degli aumenti implicati dal concorso delle suddette circostanze ad effetto speciale, impone un solo aumento superiore ad 1/3, nella fattispecie discendente dalla più grave circostanza prevista dall'art. 640 bis cod. pen., la quale importa l'aumento del doppio della pena sancita per la truffa semplice dal precedente art. 640 cod. pen., da tre a sei anni, cui va aggiunto l'ulteriore aumento ordinario (e non anch'esso ad effetto speciale) per la 41 다 circostanza prevista dall'art. 7 d.l. n. 152 del 1991, che determina una pena massima di anni otto di reclusione. Tale pena, anche nel vigore della precedente normativa in materia di prescrizione, applicabile in questo processo in forza della disposizione transitoria di cui all'art. 10 legge n. 251 del 2005, implica un termine di prescrizione di dieci anni (art. 157, comma primo, n. 3, cod. pen.,nel testo previgente) estensibile, in forza degli atti interruttivi, fino a quindici anni (art. 160, ultimo comma, cod. pen., nel testo previgente), che si sarebbe già compiuto per tutte le truffe contestate al LA.
2.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. b), cod. proc. pen., l'erronea applicazione degli artt. 479 e 476, comma secondo, cod. pen., alle ipotesi di falsità ideologica per cui il LA è stato condannato [capi 270, 284 (rectius: 285), 425, 428 e 431]. Il ricorrente contesta che i documenti indicati nei predetti capi di imputazione siano atti pubblici facenti fede fino a querela di falsa, sulla base dell'errata assimilazione degli atti di fede privilegiata a quelli previsti dall'art. 2700 cod. civ.; così opinando, l'aggravante di cui all'art. 476, comma secondo, richiamata dall'art. 479, comma primo, cod. pen., dovrebbe ammettersi in tutti i casi di falsità ideologica e, perciò, non sarebbe più un elemento accidentale e accessorio (circostanza) della fattispecie criminosa, ma costitutivo di essa. Nel caso di organo collegiale, poi, con distinte competenze certificative attribuite al singoli componenti di esso, il carattere di fede privilegiata dell'attestazione non potrebbe essere riferito indiscriminatamente a tutti i membri del collegio e, in particolare, anche a quelli non aventi competenza con riguardo allo specifico dato certificato. In particolare, nelle commissioni di controllo insediate presso i centri di raccolta per verificare quantità e qualità dei prodotti agricoli in eccedenza conferiti, ciascuno dei tre componenti il collegio era abilitato ad una specifica operazione e della sola veridicità del suo risultato avrebbe dovuto rispondere: il finanziere addetto al calcolo della quantità del prodotto consegnato;
il funzionario dell'I.C.E. deputato al controllo di qualità dello stesso;
il presidente della commissione -funzionario della Regione- investito della verifica di regolarità della complessiva operazione. Nessun compito di pubblica attestazione era, inoltre, assegnato al rappresentante dell'associazione dei produttori agricoli conferenti presso il centro di raccolta, compito svolto dal LA, secondo le contestazioni criminose, restando pertanto oggettivamente e soggettivamente errata l'attribuzione all'imputato, in concorso coi pubblici ufficiali redigenti le bolle di consegna, del delitto previsto dagli artt. 479 e 476, comma secondo, cod. pen. 42 сра 2.4. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il vizio di motivazione con riguardo alla dichiarata responsabilità penale per i reati di cui ai capi 269-270, 284-285 e 425, 428 e 431. La motivazione della Corte di merito sarebbe carente e, comunque, manifestamente illogica nei criteri adottati per inferire la falsità dei conferimenti dalla reiterazione dei numeri di targa di veicoli inidonei al trasporto, nelle bolle di consegna dei prodotti e nei pertinenti elenchi, escludendo la probabile casuale erroneità delle medesime annotazioni per la documentata esistenza di veicoli, effettivamente adibiti al trasporto di prodotti ortofrutticoli, divergenti solo in un numero o nella successione di essi rispetto a quelli riportati nelle bolle ritenute falsificate. Il giudice di appello avrebbe ingiustificatamente negato la rinnovazione del dibattimento con l'esame sia dei soci conferitori, LA ND e De CH EM, mediante il veicolo, targato SA 614262, corrispondente ad un'autovettura Fiat 147 D, da ritenersi erroneamente indicata nelle pertinenti bolle di consegna;
sia l'esame della ragioniera della cooperativa La Sorgente, Semioli Pierina, circa gli assegni effettivamente pagati ai predetti soci per le consegne di prodotto eccedente che sarebbero realmente avvenute il 31 luglio e il 1° agosto del 1991. Anche la dichiarata falsità dei tre conferimenti attuati nel giugno 1989 con mezzo inidoneo, targato NA E88704, corrispondente ad una Fiat 850, si fonderebbe su una motivazione del tutto illogica e carente. Non era stata assunta, infatti, la pur richiesta testimonianza del socio BA NO, che, nelle bolle incriminate, figura come produttore delle pesche consegnate col predetto mezzo NA E88704 e risulta effettivo proprietario di un autocarro con targa NA E88709, divergente in un solo numero dalla prima erroneamente indicata;
la Corte territoriale, inoltre, avrebbe ingiustificatamente rifiutato di acquisire l'ulteriore documentazione comprovante la realtà dei predetti trasporti. Più in generale i giudici di merito avrebbero trascurato il decisivo argomento logico secondo cui, nel caso di preparazione delle truffe con predisposizione della falsa documentazione a tavolino, come ritenuto in sentenza, gli autori delle operazioni fraudolente avrebbero certamente avuto l'accortezza, per non farsi scoprire, di indicare targhe corrispondenti a mezzi realmente utilizzabili per il trasporto dei prodotti ortofrutticoli, i quali erano facilmente desumibili dai documenti a disposizione delle varie associazioni di agricoltori.
2.5. Con il quinto motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), l'erronea applicazione dell'art. 640 bis cod. pen. in luogo del meno 43 grave reato previsto dall'art. 316 ter cod. pen. ovvero dall'art. 2 della legge n. 898 del 1986, in termini analoghi a quelli formulati, sullo stesso tema, dal ricorrente RU (v. precedente paragrafo 1.9., pagine 26-27).
2.6. Con il sesto motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il vizio di motivazione in ordine alla riconosciuta aggravante di cui all'art. 7 legge n. 203 del 1991. Il vizio di motivazione, anche per travisamento della prova, emergerebbe dall'omessa considerazione di alcune testimonianze assunte su indicazione della difesa (testimoni ST e AP) circa la minaccia rivolta da NE MI al LA di uccidere tutti, se non avesse potuto comandare sul centro, al punto che l'imputato avrebbe addirittura interrotto l'attività presso il centro di VI LI per alcuni giorni. Illogicamente, quindi, il LA sarebbe stato ritenuto "socio" dello NE nel sistema delle truffe A.I.M.A., anziché vittima della prepotenza della cosca dei I", insediatasi direttamente nel centro di VI LI tramite alcuni suoi esponenti di spicco: in un primo tempo lo stesso NE MI e, successivamente al suo arresto, il cugino, NE ON, detto "o' AR. Le dichiarazioni accusatorie di NE MI nei confronti del LA sarebbero generiche e smentite dai dati storici, non confortanti le propalazioni del collaboratore, con riguardo, tra l'altro, alla cronologia di apertura dei due centri di ritiro in Santa AR La Fossa e VI LI, risultando il secondo aperto fin dal 1987, e non nel 1991 a seguito della scarsa produzione eccedentaria raccolta nel primo, come sostenuto dal collaboratore.
2.7. Con il settimo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche e all'eccessiva entità della pena inflittagli.
2.8. Con l'ottavo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'errata applicazione contestuale della circostanza aggravante di cui all'art. 61, comma primo, n. 2, cod. pen., e della disciplina del reato continuato prevista dall'art. 81, comma secondo, dello stesso codice. 2bis. Osserva la Corte sui singoli motivi di ricorso. 2bis.
1. Il primo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza. La circostanza aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152 del 1991 non è stata riconosciuta retroattivamente, poiché risulta espressamente esclusa, già nella sentenza di primo grado del 20 dicembre 2004 (v. dispositivo a pagine 993 e 998), con riguardo ai delitti di concorso in falsità ideologica in atto pubblico, 44 сра contestati nei capi 425, 428 e 431, commessi il 27 giugno 1989, il 21 giugno 1989 e il 23 giugno 1989, prima dunque dell'entrata in vigore, il 13 maggio 1991, del decreto legge introduttivo della suddetta aggravante. Pur escludendo la circostanza ad effetto speciale di cui all'art. 7 d.l. cit., i suddetti reati non sono tuttavia prescritti, risultando contestata, nei capi 425, 428 e 431, la fattispecie prevista dagli artt. 110, 112, comma primo, n. 1, 479 in relazione all'art. 476, comma secondo, nonché 61, comma primo, n. 2, cod. pen. Tale reato, applicando la precedente normativa in materia di prescrizione, poiché, come si è detto, il processo era già pendente in appello allorché è entrata in vigore la legge n. 251 del 2005 che ha modificato la disciplina della prescrizione (v. l'art. 10 di essa), si prescrive in quindici anni (termine ordinario) e in ventidue anni e mezzo (termine massimo in caso di atti interruttivi), e, quindi, nel caso in esame, in ventiquattro anni, un mese e quattordici giorni, considerato il tempo di sospensione del corso della prescrizione di un anno, sette mesi e quattordici giorni, come sopra precisato. Ne discende che anche il reato plù remoto tra quelli in esame, commesso il 21 giugno 1989 (capo 428), non si è ancora prescritto (il relativo termine si compirà il 4 febbraio 2014). 2bis.
2. Il secondo motivo, che assume l'illegittima omissione della declaratoria di prescrizione con riguardo ai delitti di truffa aggravata di cui al capi 269 e 284, è infondato. Va premesso che "la truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche prevista dall'art. 640 bis cod. pen. costituisce una circostanza aggravante del delitto di truffa di cui all'art. 640 dello stesso codice e non figura autonoma di reato" (Sez. U, n. 26351 del 26/06/2002, dep. 10/07/2002, Fedi, Rv. 221663). Essa si consuma "nel momento in cui alla realizzazione della condotta tipica abbiano fatto seguito la deminutio patrimonii del soggetto passivo e la locupletatio dell'agente" (Sez. 2, n. 5428 del 22/01/2010 dep. 11/02/2010, Camozza, Rv. 246443). Sempre preliminarmente va considerato che "ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, deve aversi riguardo, in caso di concorso di circostanze aggravanti ad effetto speciale, all'aumento di pena così come determinato in forza dell'art. 63, comma quarto, cod. pen." (Sez. 2, n. 33871 del 02/07/2010, dep. 17/09/2010, Dodi, Rv. 248130; conforme: Sez. 4, n. 27748 del 2007, Rv. 236834). L'art. 63, comma quarto, cod. pen., nel caso di concorso di più circostanze ad effetto speciale, prevede l'applicazione della pena stabilita per la circostanza più grave, con facoltà del giudice di aumentarla. 45 сре Nel caso in esame, ricorrono due circostanze ad effetto speciale con riguardo ai delitti di truffa contestati ai capi 269 e 284: la circostanza di cui all'art. 640 bis cod. pen. (truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche), implicante l'aumento del doppio della pena prevista per la truffa semplice (sei anni di pena massima edittale rispetto ai tre anni previsti per la fattispecie non aggravata), e la circostanza di cui all'art. 7 d.l. n. 152 del 1991, che, imponendo un aumento di pena da un terzo alla metà, è meno grave, sicché la pena edittale massima di anni sei di reclusione per la truffa aggravata di cui all'art. 640 bis cod. pen. è aumentabile fino ad 1/3 e, quindi, fino ad anni otto in forza della disposizione mitigatrice di cui all'art. 63, comma quarto, cod. pen. Va, tuttavia, osservato che nei reati in esame risultano contestate, e non escluse dai giudici di merito (v. il dispositivo della sentenza del Tribunale, pag. 993, sul punto non riformata dalla sentenza di appello, che esclude, per tutti gli imputati dichiarati colpevoli, le sole circostanze aggravanti previste dagli artt. 61 n. 7 cod. pen. e 7 d.l. n. 152 del 1991, con alcune eccezioni relative, tra gli altri, all'attuale ricorrente), ulteriori aggravanti previste dagli artt. 112, comma primo, n. 1 (numero di persone concorrenti nel reato superiore a cinque), e 61, comma primo, n. 9, cod. pen. (abuso delle pubbliche funzioni da parte dei componenti della pubblica commissione di controllo partecipanti alle truffe), quest'ultima circostanza avente natura soggettiva ma comunicabile anche ai concorrenti non aventi la qualità di pubblici ufficiali, come già sopra rilevato (v. pag. 31 che precede). Tali aggravanti comuni importano ulteriori aumenti fino ad 1/3 della pena di anni otto di reclusione, come sopra derivata dall'aumento ex art. 7 d.l. n. 152 del 1991, alla stregua del criterio generale di applicazione degli aumenti dettato dall'art. 63, comma secondo, cod. pen., con la conseguenza che la pena massima per i delitti di truffa di cui ai capi 269 e 284, come ascritti e ritenuti in sentenza, tenuto conto di tutte le circostanze aggravanti (artt. 640 bis, 112, comma primo, n. 1, e 61, comma primo, n. 9, cod. pen., oltre all'art. 7 d.l. n. 152 del 1991), ascende a pena non inferiore ai dieci anni di reclusione. Il termine massimo di prescrizione è, allora, di quindici anni ai sensi dell'art. 157, comma primo, n. 2, cod. pen., nel testo previgente applicabile nella fattispecie, e, tenuto conto degli atti interruttivi e della sospensione del corso della prescrizione, più volte ricordata, sale fino a ventiquattro anni, un mese e giorni quattordici, sicché esso, decorrente dal 26 febbraio 1993, data di consumazione dei delitti di truffa pluriaggravata di cui ai suddetti capi 269 e 284, a tutt'oggi non si è ancora compiuto. 2bis.
3. Il terzo motivo, analogo all'ottavo motivo del ricorso del RU (v. il precedente punto 1.8., pag. 26), è infondato per le stesse ragioni già esposte 46 nel punto 1bis.1. (v. precedenti pagine 28-29 di questa sentenza), da intendersi qui integralmente richiamate. Con riguardo alla specifica denuncia di incompatibilità tra la circostanza aggravante ad effetto speciale, di cui all'art. 476, comma secondo, cod. pen., e la collegialità dell'organo pubblico redigente l'atto, in cui ciascun componente dovrebbe rispondere solo della veridicità del dato attestato in base alla propria specifica competenza, va osservato che il rilievo non è pertinente ai delitti di falsità contestati nel caso in esame, i quali postulano la totale inesistenza dei conferimenti rappresentati come avvenuti nelle bolle di consegna e negli elenchi riepilogativi dei prodotti agricoli conferiti, tale da non impegnare le specifiche competenze tecniche dei singoli componenti le commissioni di controllo e, nel contempo, a renderli, tutti, consapevoli coautori di documenti per operazioni mai avvenute in funzione dell'indebito conseguimento dei contributi pubblici. Va aggiunto che, in tema di falsità in atti pubblici, la legge penale tutela il documento non per il suo contenuto, ma per la sua attitudine probatoria, sicché la invalidità del rapporto giuridico rappresentato nel documento non esclude il delitto di falso previsto dall'art. 476 cod. pen. Tale delitto può venir meno soltanto se si tratti di vizi formali che rendano l'atto giuridicamente irrilevante e non anche quando si tratti di vizi che lo rendono annullabile o nullo;
in altri termini, perché il documento sia insuscettibile di protezione penale deve essere privo dei requisiti formali essenziali richiesti dalla legge per il raggiungimento del suo scopo, mentre, d'altro canto, per la configurazione del reato occorre non che l'atto al momento della falsificazione possa ritenersi valido per istituire o provare un rapporto, bensì che mercé la falsificazione risulti valido a provare la sussistenza sia pure apparente, nei confronti dei terzi, della situazione documentata (Sez. 5, n. 1474 del 20/11/1991, dep. 12/02/1992, Goio, Rv. 189087). E, nel caso in esame, come correttamente rilevato nella sentenza impugnata, non vi è dubbio che le bolle di consegna relative ad operazioni inesistenti, redatte dalla pubblica Commissione di controllo con la collaborazione del LA, quale rappresentante dell'associazione del produttori agricoli conferenti presso il centro di VI LI, a sua volta investito di pubblica funzione per garantire la regolarità delle operazioni di ritiro (v. l'art. 8 d.m. 2 luglio 1987, n. 287, contenente la "Disciplina degli interventi di mercato nel settore degli ortofrutticoli"), siano state, ancorché confusamente compilate e non tutte recanti le firme di tutti i membri della Commissione, comunque idonee, sul piano probatorio, a fare ottenere i contributi pubblici effettivamente erogati alle associazioni degli agricoltori anche per le consegne ritenute fittizie. 47 сре 2bls.
4. Il quarto motivo del ricorso del LA propone censure analoghe a quelle formulate dal RU nei primi cinque motivi del suo ricorso (v., sopra, pagine 22-25), sia con riguardo alla fallacia del ragionamento probatorio che pretende di desumere le operazioni inesistenti dalla reiterata indicazione, nelle bolle di consegna, di mezzi inesistenti, indisponibili o inidonei al conferimento dei prodotti;
sia con riguardo ai negati approfondimenti istruttori tendenti a dimostrare, nella prospettiva difensiva, l'errore materiale nell'indicazione dei dati identificativi dei veicoli in realtà esistenti, disponibili ed idonei al trasporto dei prodotti eccedentari realmente scaricati nel centro di raccolta. Si rimanda, pertanto, alla specifica trattazione dell'analogo motivo nelle pagine 33-34 che precedono, dove questa Corte ha affrontato anche la specifica obiezione difensiva di illogicità di falsi e truffe perpetrati con l'indicazione di veicoli inesistenti, indisponibili e inidonei, e, come tali, facilmente smascherabili, richiamando le coerenti valutazioni dei giudici di merito, secondo cui proprio gli errori materiali nell'annotazione dei dati identificativi dei mezzi di trasporto, addotti dai difensori a sostegno della realtà dei conferimenti, rafforzavano invece la prova a carico per la reiterazione dei medesimi errori in più occasioni e in giorni diversi, non ascrivibile pertanto a mera casualità, ma indicativa piuttosto della predisposizione a tavolino delle bolle di consegna, partendo da dati reali per rendere credibile l'artificio e, tuttavia, trascrivendoli più volte e in più tempi con le medesime erronee varianti, anche di un solo numero o lettera tra quelli identificanti i veicoli, proprio perché tale documentazione prescindeva da effettivi controlli diretti, consegna per consegna, e probabilmente si avvaleva dei dati erroneamente riportati negli elenchi dei conferitori a disposizione dei vari centri. Quanto, poi, al vizio di motivazione per omessa rinnovazione di attività istruttoria in appello, va osservato che la Corte di merito, con motivazione adeguata e coerente, immune da vizi logici e giuridici, ha dato ampia ragione della ritenuta idoneità delle prove già raccolte ad affermare la penale responsabilità dell'imputato per i reati come sopra ascrittigli, senza necessità di integrazioni probatorie (c.f.r. la specifica trattazione della posizione del LA a pagine 726-733 della sentenza di appello e a pagine 709-723 della sentenza di primo grado, e, in generale, a pagine 534-545 della sentenza di secondo grado). In particolare, in merito alle ritenute fittizie consegne con il mezzo targato SA 614262, corrispondente ad un'autovettura Fiat 147 diesel, i giudici di merito hanno escluso che i conferimenti del 31 luglio e 1° agosto 1991 potessero essere realmente avvenuti con il mezzo targato SA 164262 (divergente dal primo solo per i primi due numeri 16 anziché 61), identificante un camion di proprietà di PO MI, presidente della "Cooperativa Sorgente", sullo specifico rilievo, in 48 ср aggiunta a quelli generali sulla non casualità del preteso errore, che, nella stessa data del 1° agosto 1991, risultava una consegna di quintali 71,00 di pesche effettuata con il mezzo inidoneo, targato SA 614262, in entrata alle ore 10.20 e In uscita alle ore 11.05, ed una consegna effettuata col camion reale, targato SA 164262, di 81,70 quintali di pesche, in ingresso nel medesimo centro alle ore 11.06, donde l'evidente impossibilità di un duplice conferimento con lo stesso mezzo ad una così breve distanza di tempo tra il primo e il secondo carico, secondo la tesi difensiva propugnante l'accidentale errore nell'indicazione della prima targa. E tale rilievo ha rafforzato, anche con riguardo alla consegna del giorno precedente, 31 luglio 1991, tramite lo stesso veicolo inidoneo, targato SA 614262, la tesi che non di errore si fosse trattato ma di una stesura a tavolino della bolla, in assenza di un reale controllo del mezzo, non giustificandosi altrimenti la reiterazione della medesima errata indicazione in giorni diversi. Riguardo poi al veicolo targato NA E88704, corrispondente ad una Fiat 850, e, tuttavia, figurante come impiegato per il trasporto di ingenti quantitativi di pesche il 21, il 23 e il 27 giugno del 1989, l'esistenza di un camion di proprietà di tale BA NO, targato NA E88709, col quale sarebbero stati eseguiti effettivi conferimenti di prodotti in eccedenza nel 1991, non è stato ritenuta dai giudici di merito, con motivazione adeguata e non manifestamente illogica o contraddittoria, elemento idoneo ad indebolire il quadro probatorio, ma, al contrario, a rafforzarlo con una simulazione a tavolino che avrebbe voluto utilizzare dati reali ma si sarebbe tradita, come tale, proprio per aver riportato più volte e in diverse date l'indicazione del medesimo veicolo del tutto inadeguato allo scopo. 2bis.
5. Il quinto motivo, che lamenta l'erronea applicazione dell'art. 640 bis cod. pen. con riguardo ai reati di cui al capi 269 e 284, da derubricare all'ipotesi meno grave prevista dall'art. 2 legge n. 898 del 1986 ovvero al meno grave reato di cui all'art. 316 ter cod. pen., è omologo al motivo n. 9 del ricorso del RU ed è infondato per le stesse ragioni spiegate nel precedente punto 1bis.2 di questa sentenza, pagine 29-31, cui si rinvia. 2bis.
6. Il sesto motivo, che denuncia in vizio di motivazione in ordine alla riconosciuta aggravante prevista dall'art. 7 d.l. n. 152 del 1991 a carico del LA, per i reati di cui ai capi 269-270 e 284-285, è infondato. La sentenza impugnata non ha travisato il materiale probatorio acquisito, trasformando una vittima della camorra, quale sarebbe stato il LA nel centro di raccolta di VI LI, sottoposto all'invadente presenza e diretto controllo di NE MI e NE ON, esponenti del clan dei I", in un imprenditore colluso. 49 Cp Con motivazione adeguata e coerente, esente da vizi logici e giuridici, e attenta a valutare tutto il complesso materiale probatorio, senza trascurare gli elementi addotti a sostegno della tesi difensiva, i giudici di merito hanno ancorato l'attribuzione al LA del ruolo di "socio" di NE MI, nella perpetrazione delle truffe tendenti a lucrare i contributi comunitari, alle dichiarazioni dello NE riscontrate da quelle dei coimputati IA US, NF US, AN CE, CC OL, NE TI e dello stesso LA, disegnanti il sistema delle falsità e delle truffe imposto dal clan del I" nel settore in esame, ma accettato e attuato, anche per il vantaggio patrimoniale direttamente ricavatone oltre alla quota destinata al sodalizio camorristico, dalle associazioni dei produttori ortofrutticoli facenti capo, per le contestazioni di interesse, al CON.CO.O.SA. ed ai suoi esponenti apicali, tra cui il LA, quale gestore del centro di raccolta di VI LI e amministratore di fatto del CON.CO.O.SA. (c.f.r., in proposito, le pagine 534-545 e 731-733 della sentenza impugnata). Va aggiunto che la sentenza impugnata non ha tralasciato la valutazione delle testimonianze di tali ST e AP, addotte a sostegno della tesi difensiva del comportamento intimidatorio tenuto da NE MI nei riguardi degli addetti al Centro di raccolta di VI LI e, in particolare, dello stesso LA, al quale, in un'occasione, lo NE avrebbe rivolto le testuali parole: "Ve ne dovete andare tutti quanti, se no vi uccido: qua devo comandare io". Tali testimonianze sono state correttamente apprezzate insieme a tutte le altre risultanze probatorie, tra cui le dichiarazioni di IA US, presente al medesimo episodio, il quale ha riportato la frase pronunciata dallo NE in termini significativamente diversi: "Taglia a capa (la testa: n.d.r.) a tutti quanti", apprezzata come ingiunzione al LA di esercitare con particolare energia il potere disciplinare nel centro affidato alla sua gestione;
e in raccordo con le altre prove dichiarative, già sopra ricordate, dalle quali, secondo la motivazione esente da vizi logici e giuridici dei giudici di merito, emergeva un potere condiviso da camorra e associazioni di produttori ortofrutticoli, attraverso i loro rappresentanti nei centri di raccolta, nel sistema truffaldino allestito, con la corruzione dei componenti delle Commissioni di controllo, per rappresentare eccedenze inesistenti e lucrare fraudolentemente i contributi pubblici. Tale convergenza di interessi economici ed operativi ha, dunque, legittimamente giustificato, nella sentenza impugnata, il riconoscimento della circostanza aggravante ad effetto speciale di cui all'art. 7 d.l. n. 152 del 1991, nella sua componente oggettiva e soggettiva, avendo il LA concorso nella commissione delle falsità e delle truffe con la consapevolezza e la volontà di 50 agevolare anche le attività dell'associazione camorristica dei I", oltre al profitto procurato al Consorzio delle cooperative dei produttori agricoli da lui, di fatto, rappresentato. Deve, infatti, riconoscersi la compatibilità tra la finalità di agevolazione dell'associazione mafiosa, integrante la circostanza aggravante ad effetto speciale prevista dall'art. 7 d.l. n. 152 del 1991, convertito nella legge n. 203 del 1991, e l'ulteriore scopo perseguito dall'agente di trarre anche un vantaggio patrimoniale diretto dal fatto criminoso;
con la conseguenza, nel caso in esame, che non sussiste alcuna contraddizione tra la finalità di agevolazione del sodalizio camorristico dei I" attribuita al LE, non appartenente all'associazione criminale, e lo scopo di avvantaggiare anche il consorzio degli imprenditori agricoli, rappresentato dallo stesso LA, attraverso gli artifici o raggiri costitutivi delle truffe (reati fine) e le falsità negli atti pubblici ad esse funzionali (reati mezzo). 2bis.
7. Il settimo motivo in tema di ingiustificato diniego delle circostanze attenuanti generiche e di eccessiva entità della pena inflitta è inammissibile, perché postula rivalutazioni di merito non consentite in questa sede ed è, comunque, manifestamente infondato: il mancato riconoscimento delle attenuanti è stato, infatti, giustificato dalla gravità dei fatti e dalla particolare ferocia del clan camorristico, favorito dalle condotte attribuite al LA, e l'entità della pena è stata determinata nel minimo edittale con riguardo al reato più grave, nella ritenuta continuazione, di falsità ideologica e agli aumenti per la circostanza aggravante ad effetto speciale, di cui all'art. 7 d.l. n. 152 del 1991 e per i sei reati satellite. 2bis.
8. L'ottavo motivo, che denuncia l'Illegittima concorrenza della circostanza aggravante del nesso teleologico di cui all'art. 61, comma primo, n. 2, cod. pen., e della continuazione ai sensi dell'art. 81, comma secondo, cod. pen., è infondato, poiché la giurisprudenza di questa Corte ha già affermato che "Il vincolo della continuazione è compatibile con l'aggravante del nesso teleologico, in quanto il primo agisce sul piano della riconducibilità di più reati ad un comune programma criminoso, mentre il secondo è connotato dalla strumentalità di un reato rispetto ad un altro, alla cui esecuzione o al cui occultamento è preordinato" (Sez. 1, n.46270 del 03/11/2004, dep. 29/11/2004, Dellagaren, Rv. 230188). Alla luce di tutto quanto precede si impone, pertanto, il rigetto del ricorso di FA NI. 51 IL RICORSO DI AC ERCOLE 3. AC OL, nella qualità di gestore di fatto per conto del CON.CO.O.SA., del centro di raccolta in VI LI (insieme al LA) e (precedentemente) del centro di raccolta in Santa AR La Fossa (località Camino), entrambi situati in provincia di Caserta, è stato condannato alla pena di anni quattro, mesi sei e giorni quindici di reclusione per gli stessi reati attribuiti al LA, di cui al capi 269 e 284 (truffe aggravate) e 270, 285, 425, 428 e 431, (falsità in atti pubblici), consistenti in fittizi conferimenti, falsamente documentati, di prodotti eccedentari presso il centro di VI LI;
e per gli ulteriori reati, di cui al capi 440, 443, 458, 470, 479, 482, 485, 491, 494 e 500, integranti -ai sensi degli artt. 110, 112, comma primo, n. 1, 81, comma secondo, 479 in relazione all'art. 476, comma secondo, 61, comma primo, n. 2, cod. pen.- altrettanti reati di concorso in falsità ideologica di bolle attestanti la consegna, presso il centro di Santa AR La Fossa, di prodotti in realtà non conferiti, nelle seguenti date: 10/07/1989 (capo 440), 22/07/1989 (capo 443); 5/07/1989 (capo 458); 11/07/1989 (capo 470); 17/07/1989 (capo 479); 30/06/1989 (capo 482); 29/06/1989 (capo 485); 3/07/1989 (capo 491); 7/07/1989 (capo 494) e 10/07/1989 (capo 500); con l'indicato utilizzo di mezzi di trasporto del tutto inidonei alle documentate consegne di numerosi quintali di pesche: Autobianchi Y 10, targata CE 520083 (capi 440 e 443); Ape Piaggio, targato NA 223056 (capi 458, 479, 485, 491 e 494); Fiat 600, targata NA 157960 (capi 470, 482 e 500). Limitatamente ai delitti di cui ai capi 269, 270, 284 e 285 anche al CC è stata riconosciuta la circostanza aggravante ad effetto speciale della finalità di agevolazione mafiosa di cui all'art. 7 d.l. n. 152 del 1991, convertito nella legge n. 203 del 1991. Avverso la sentenza della Corte di appello il CC ricorre per cassazione, tramite il difensore di fiducia, avvocato RI Valiante, il quale articola quattro motivi con atto depositato il 22 luglio 2010. 3.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'inosservanza della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale. I giudici di merito avrebbero illegittimamente ritenuto utilizzabili le dichiarazioni rese al pubblico ministero, durante le indagini preliminari, da alcuni coimputati e imputati in procedimento connesso, dei quali erano stati richiesti e ammessi gli esami in sede di incidente probatorio. Gli esaminandi si erano rifiutati di rispondere sui fatti concernenti la responsabilità di altri e il pubblico 52 сви ministero aveva loro contestato le precedenti dichiarazioni rese senza contraddittorio, e, quindi, allegato i pertinenti verbali a quelli dell'incidente probatorio, confluiti in tal modo nel fascicolo per il dibattimento, a norma dell'art. 431, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. Secondo il ricorrente, la decisione dei giudici di merito di ritenere utilizzabili i predetti verbali si porrebbe in contrasto con l'art. 111, comma quarto, Cost., a termini del quale "il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova" e "la colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore". La giustificazione addotta dal Tribunale e fatta propria dalla Corte di appello per sostenere l'utilizzabilità delle precedenti dichiarazioni, non assunte nel contraddittorio delle parti, sarebbe fondata su una errata applicazione della normativa transitoria di cui all'art. 1, comma 2, d.l. 7/01/2000, n. 2, convertito con modificazioni nella legge 25/02/2000, n. 35, richiamato dall'art. 26, comma 4, legge 1°/03/2001, n. 63, recante disposizioni in attuazione dell'art. 111 Cost. come modificato dall'art. 1 della legge Cost. 23/11/1999, n.
2. Nei procedimenti penali in corso alla data di entrata in vigore della suddetta legge Cost.,i giudici di merito avrebbero illegittimamente ritenuto sufficiente, l'inserimento nel fascicolo per il dibattimento, purché avvenuto prima del 25 febbraio 2000, dei verbali dichiarativi usati per le contestazioni in sede di incidente probatorio, ai fini della loro utilizzazione probatoria contra alios. I giudici di merito, in aperta violazione dei principi introdotti con il nuovo testo dell'art. 111 Cost., avrebbero assimilato, nella fase transitoria, l'inserimento dei verbali dichiarativi nel fascicolo per il dibattimento a norma dell'art. 431, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., all'acquisizione dei medesimi verbali che, invece, postulerebbe, ai sensi del combinato disposto degli artt. 511, comma 2, e 513, comma 3, cod. proc. pen., l'esame dei dichiaranti e, in ogni caso, la lettura degli atti ai fini della loro utilizzabilità, e non il mero inserimento dei relativi verbali nel fascicolo per il dibattimento.
3.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in relazione alle specifiche doglianze formulate con i motivi di appello. La penale responsabilità del CC sarebbe stata riconosciuta sulla base delle dichiarazioni accusatorie, non verificate intrinsecamente né sottoposte a - verifica esterna, dei chiamanti in correità (o reità) NE MI e NE TI (figlio del primo) circa la qualità di factotum svolta dal CC 1 53 presso i centri di raccolta di VI LI e Santa AR La Fossa, nei quali sarebbe stato costantemente presente, partecipando, con la sua specifica competenza nel settore, al sistema truffaldino fondato sui falsi conferimenti di prodotti agricoli (pesche e nettarine) in eccedenza. La Corte territoriale avrebbe ignorato la qualità di mero dipendente del Consorzio di produttori agricoli (CON.CO.O.SA.) rivestita dal CC, il quale non aveva alcuna possibilità di svolgere funzioni di gestione e di prendere decision! vincolanti e, al pari di LA NI, avrebbe subito l'intimidazione di NE MI presso il centro di VI LI, dove quest'ultimo si sarebbe presentato minacciando di uccidere tutti e rivendicando il suo assoluto dominio sulle attività ivi svolte. La Corte avrebbe, inoltre, attribuito erroneo valore rafforzativo della prova di colpevolezza alle dichiarazioni del testimone D'ET GI circa il ruolo del CC, quale componente del Comitato costituito dai rappresentanti delle amministrazioni locali e da un esponente delle Associazioni dei produttori, quest'ultimo designato, appunto, nella persona del CC, investito del compito di esprimere parere vincolante sui requisiti degli istituendi Centri di raccolta al fine della loro omologazione da parte dell'Assessorato regionale dell'agricoltura territorialmente competente. Il compito suddetto, infatti, sarebbe del tutto indipendente dalle presunte fittizie consegne di prodotto agricolo eccedente, che sostanziano le contestazioni mosse anche al CC. Nella valutazione dei singoli episodi criminosi, di cui l'imputato è stato riconosciuto responsabile, sarebbero stati trascurati | pur emersi errori nelle indagini in sede di identificazione dei veicoli impiegati per il trasporto dei prodotti, e non sarebbero state considerate le prove a discarico offerte dalla difesa, nonostante gli stessi giudici di merito avessero riconosciuto, in sentenza, che la compilazione delle bollette di conferimento avveniva in circostanze caotiche con alta probabilità di errori materiali commessi da chi era funzionalmente addetto alla predisposizione della documentazione. Nel corpo del medesimo motivo il ricorrente contesta, altresì, la correttezza giuridica della riconosciuta aggravante di cui all'art. 476, comma secondo, cod. pen., svolgendo argomentazioni analoghe a quelle proposte in altri ricorsi, e aggiungendo che le bolle di conferimento non sarebbero atti di fede privilegiata, anche perché soggette ai controlli delle competenti autorità regionali per accertare eventuali irregolarità. Del tutto carente sarebbe, poi, la motivazione con riguardo alla riconosciuta aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152 del 1991, postulante il dolo specifico di 54 ср avere agito con la finalità di agevolare l'associazione di tipo mafioso, mancando del tutto la prova di esso.
3.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta il difetto ovvero la manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche. I giudici di merito avrebbero ingiustamente disconosciuto l'incensuratezza del CC e il minimo contributo da lui apportato all'attività criminosa nella sua qualità di dipendente del CON.CO.O.SA., privo di funzioni decisionali e gestionali vincolanti.
3.4. Con il quarto motivo il ricorrente reclama la prescrizione dei reati, previa esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 7 legge n. 203 del 1991 e il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
3.5. In data 8 maggio 2012, dopo la chiusura del dibattimento davanti a questa Corte di cassazione, svoltosi all'udienza del 12 aprile 2012, con differimento della sola deliberazione all'udienza del 24 maggio 2012, il difensore del CC ha fatto pervenire, via fax, memoria ex art. 611 cod. proc. pen., in cui elenca otto motivi di ricorso, sostanzialmente coincidenti, seppure diversamente articolati, con quelli enunciati nell'atto di impugnazione. 3bis. Osserva la Corte. All'esame dei singoli motivi di ricorso va premessa l'inammissibilità della memoria depositata dal difensore del CC dopo la chiusura del dibattimento davanti a questa Corte, in palese violazione del principio del contraddittorio sancito dall'art. 111, comma secondo, Cost., ed in contrasto con la disposizione di cui all'art. 121, comma 1, cod. proc. pen.; quest'ultima norma, nel prevedere il diritto delle parti e dei difensori di presentare al giudice memorie o richieste scritte, mediante deposito nella cancelleria, in ogni stato e grado del procedimento, postula che sussista un procedimento in corso, nel quale vi sia spazio per il dibattito e il confronto paritario tra le parti, restando pertanto esclusa dall'ambito applicativo dell'art. 121 cit. la fase della deliberazione della sentenza che segue, senza soluzione di continuità, la chiusura del dibattimento nei diversi gradi del giudizio, ai sensi degli artt. 525, comma 1, 605 e 615 cod. proc. pen. Saranno, pertanto, esaminati solo i motivi tempestivamente proposti con il ricorso depositato dal difensore del CC il 22 luglio 2010. 3bis.
1. Il primo motivo è inammissibile per genericità ed è, comunque, manifestamente infondato. 5555 ср Il profilo di inammissibilità per genericità è duplice. Come si è detto, il ricorrente denuncia l'errata applicazione dell'art. 26, comma 4, legge 1°/03/2001, n. 63 (Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di formazione e valutazione della prova in attuazione della legge costituzionale di riforma dell'articolo 111 della Costituzione), in relazione all'art. 1, comma 2, d.l. 7/01/2000, n. 2, convertito in legge 25/02/2000, n. 35, recante: "Disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 2 della legge costituzionale 23/11/1999, n. 2, in materia di giusto processo", poiché i verbali degli incidenti probatori relativi all'esame di imputati e coimputati in procedimento connesso, i quali si erano avvalsi della facoltà di non rispondere, determinando pertanto la contestazione, da parte del pubblico ministero, delle dichiarazioni etero accusatorie da loro precedentemente rese senza contraddittorio, ad essi allegate, pur inseriti nel fascicolo per il dibattimento prima del 25 febbraio 2000 (udienza preliminare conclusasi il 22 luglio 1999), avrebbero dovuto tuttavia ritenersi acquisiti solo all'esito della lettura dei medesimi verbali, disposta ex art. 513, comma 3, in relazione all'art. 511 cod. proc. pen., e, quindi, successivamente alla predetta data del 25 febbraio 2000, segnante il limite temporale di applicazione della disciplina transitoria, ispirata al principio di conservazione del materiale probatorio già acquisito (sulla ragionevolezza e non lesività del diritto di difesa e del principio del contraddittorio della predetta disciplina transitoria: v. Corte cost. sentenza n. 381 del 2001, ordinanza n. 311 del 2002, ordinanza n. 64 del 2003 e ordinanza n. 442 del 2004). Il ricorrente, tuttavia, non specifica i verbali dichiarativi che sarebbero stati illegittimamente acquisiti, omettendone del tutto l'indicazione di autori e date, e, pertanto, non consente a questa Corte alcuna verifica della censura di inutilizzabilità solo genericamente e astrattamente posta;
il ricorrente, inoltre, trascura di precisare la rilevanza probatoria delle dichiarazioni accusatorie nei confronti del CC che sarebbero state illegittimamente utilizzate, per essersi i loro autori volontariamente sottratti all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore, considerato altresì che, dalla lettura della sentenza impugnata, con riguardo in particolare alla ritenuta aggravante prevista dall'art. 7 d.l. n. 152 del 1991, la dichiarata responsabilità del CC rimanda alle chiamate in correità dei coimputati, divenuti collaboratori di giustizia, NE MI e NE TI, i quali, contrariamente alla maggior parte dei dichiaranti, hanno invece accettato di sottoporsi ad esame in dibattimento. Oltre ad essere generica per il duplice profilo sopra indicato di omessa specificazione degli atti denunciati come inutilizzabili e della loro rilevanza 56 о м - probatoria rispetto alla posizione del ricorrente nel contesto degli altri elementi di prova (per l'uno e l'altro profilo di genericità con conseguente inammissibilità del motivo: v., tra le molte, Sez. 4, n. 13946 del 06/02/2008, dep. 03/04/2008, D'Alterio, Rv. 239975, e Sez. 6, n. 159 del 18/10/2000, dep. 10/01/2001, Paviglianiti, Rv. 219617), la censura in esame è anche manifestamente infondata. L'inserimento, nel fascicolo per il dibattimento, a norma dell'art. 431, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., degli atti assunti nell'incidente probatorio (nel caso in esame, verbali degli esami rifiutati dai coimputati con contestazioni, da parte del pubblico ministero, delle dichiarazioni precedentemente rese) importa la loro acquisizione al medesimo fascicolo;
mentre la successiva lettura di essi, come degli altri atti contenuti nel fascicolo formato per il dibattimento, ai sensi dell'art. 511, comma 1, cod. proc. pen., risponde esclusivamente allo scopo di assicurare la piena ostensione, al termine del dibattimento, di tutti gli atti utili ai fini della decisione, ancorché non abbiamo formato oggetto di un espresso contraddittorio orale in pubblica udienza, e, in effetti, tale finalità resta esclusa solo per gli atti acquisiti nel corso della istruzione dibattimentale nel diretto contraddittorio delle parti (Sez. 6, n. 4947 del 26/02/1997, dep. 28/05/1997, Musca, Rv. 208911). Alla luce delle osservazioni che precedono, va, dunque, ribadita l'inammissibilità della censura finora esaminata. 3bis.
2. Il secondo motivo di ricorso è infondato. L'infondatezza concerne, innanzitutto, la denunciata illegittimità della circostanza aggravante di cui all'art. 476, comma secondo, cod. pen., riconosciuta con riguardo ai delitti di falsità ideologica, previsti dall'art. 479 cod. pen., per le ragioni già esposte in precedenza e qui non ripetute (v., sopra, pagine 28-29), non intaccate dall'ulteriore argomento sostenuto dal ricorrente, secondo cui la fede privilegiata dovrebbe essere negata alle bolle di consegna ritenute false, perché esse sarebbero state sottoposte a successivi controlli, non meglio precisati dal ricorrente, da parte delle autorità regionali. Parimenti infondata è la censura motivazionale con riguardo alla dichiarata responsabilità del CC per concorso nelle truffe e nelle falsità relative ai conferimenti di prodotti agricoli presso i centri di raccolta di Santa AR La Fossa e VI LI, con la ritenuta aggravante di avere commesso i fatti per agevolare le attività dell'associazione camorristica del I". In proposito, la motivazione della sentenza impugnata, che conferma quella di primo grado, è esaustiva, coerente e scevra da vizi logici e giuridici. 57 ск La qualità di gestore di fatto dei suddetti centri di raccolta, attribuita al CC dai giudici di merito, prescinde dal mero inquadramento formale dello stesso come dipendente del CON.CO.O.SA., con mansioni amministrative, ed è stata motivatamente ancorata, secondo il criterio della prevalenza del dato storico-materiale su quello normativo-formale, all'accertata presenza del CC presso i centri ed alla sua direzione delle operazioni tecniche e delle conseguenti incombenze burocratiche, anche con riguardo ai conferimenti simulati di pesche. Non è stata omessa, ma anzi puntualmente condotta, la verifica di attendibilità intrinseca dei chiamanti in correità (v. pagine 472-475 della sentenza impugnata con riguardo, in particolare, a NE MI), senza che il ricorrente abbia sollevato specifiche censure sul tema. La Corte di merito ha, innanzitutto, valorizzato le dichiarazioni dello stesso CC, in sede di interrogatorio reso al pubblico ministero il 19 agosto 1998. L'imputato, dopo aver delineato il quadro dirigenziale del CON.CO.O.SA., il cui Consiglio di amministrazione era presieduto dall'NF mentre il LA era vice presidente, aveva riconosciuto che, quale dipendente del CON.CO.O.SA. dal 1975 al 1991, aveva curato l'istruzione delle pratiche per i contributi A.I.M.A. e ritirato e riordinato tutti i documenti da trasmettere alla Regione e, quindi, conservati presso la sede del Consorzio;
aveva, inoltre, precisato di frequentare i centri di raccolta e, in particolare, quelli ubicati in Santa AR La Fossa e VI LI;
aveva anche ammesso di essere stato colpito dalla macroscopica differenza tra i quantitativi realmente conferiti dai soci e quelli, di gran lunga superiori, documentati nelle bolle di consegna, apprendendo sia dal LA sia da AN CE, a loro volta operanti presso i medesimi centri per conto del CON.CO.O.SA., che era necessario corrompere i membri delle Commissioni di controllo per rappresentare i falsi conferimenti (c.f.r. pag. 788 della sentenza d'appello). Insieme a tali dichiarazioni provenienti dallo stesso imputato, sono state valutate dal giudici di merito le affermazioni di NE MI, membro della cosca dei I", circa il ruolo personalmente svolto presso i centri di Santa AR La Fossa e VI LI, anche tramite il cugino, NE ON, per lucrare sui conferimenti di prodotti agricoli, simulandone quantità notevolmente superiori a quelle reali, d'intesa con il LE ed il CC, entrambi definiti suoi "soci" dallo NE, e il CC, in particolare, individuato come il factotum per conto del CON.CO.O.SA., investito anche del compito di consegnare il denaro occorrente per corrompere i finanzieri partecipanti alle Commissioni di controllo. Sono state, altresì, richiamate le dichiarazioni di NE TI, figlio di MI, il quale aveva a sua volta riferito che il CC era coinvolto nella 58 сре gestione del centro di Santa AR La Fossa, località Il Camino, ed era in buoni rapporti con il padre. Dal complesso delle predette dichiarazioni, che si riscontrano a vicenda col conforto delle ammissioni dello stesso CC circa il proprio ruolo di rilievo nelle vicende di interesse, i giudici di merito hanno, dunque, coerentemente dedotto il rapporto di reciproca conoscenza e cointeressenza affaristica tra NE MI, quale riconosciuto esponente di vertice della temibile associazione camorristica dei I", il LA ed il CC, attribuendo a quest'ultimo la partecipazione alla commissione dei reati, col compito di cooperare alla gestione dei centri di raccolta e di curare l'attività amministrativa ed i rapporti con la burocrazia regionale, al fine di ottenere l'erogazione dei contributi (si veda la più diffusa motivazione, sulla specifica posizione di interesse, a pagine 787-790 della sentenza). Anche la circostanza aggravante dell'avere il CC agito per agevolare non solo il Consorzio delle cooperative agricole di cui era collaboratore, ma anche l'associazione camorristica, rappresentata dagli NE, è stata correttamente motivata da parte dei giudici merito, senza apparenti argomentazioni né strappi alla logica e al diritto. Con riguardo alla condotta intimidatoria di NE MI che, in una occasione, si sarebbe indirizzata anche contro il LA e il CC, si è già detto, nell'esame dell'analogo motivo di ricorso proposto dal LA, che il riferito episodio di minaccia è stato valutato dal giudici di merito nel complesso delle risultanze processuali, con la coerente deduzione che esso non esclude il pactum sceleris intervenuto tra esponenti della camorra e i rappresentanti delle associazioni locali dei produttori agricoli per lucrare fraudolentemente, gli uni e gli altri, il massimo vantaggio economico dal sistema di sovvenzioni pubbliche al mercato agricolo. E protagonisti di tale patto, nel centro di VI LI, sono stati motivatamente ritenuti gli esponenti della cosca dei "Casalesi”, individuati nei coimputati NE MI e NE ON, da un lato, e i gestori di fatto del medesimo centro, LA NI e CC OL, dall'altro, quest'ultimi consapevoli di avvantaggiare, con la simulazione dei fittizi conferimenti di frutta, non solo il Consorzio delle Cooperative agricole cui appartenevano ma anche l'associazione camorristica dominante sul territorio e controllante le attività economiche esercitate su di esso. La ricostruzione, dunque, del meccanismo delle truffe e falsi e, insieme, dell'alleanza intorno ad esso creatasi tra gli enti rappresentativi dei produttori agricoli e gli esponenti della locale criminalità organizzata, è sorretta, nelle 59 сна conformi sentenze di merito, da motivazione adeguata e coerente, con la conseguente infondatezza delle censure sollevate in questa sede. Quanto agli altri profili di critica della dichiarata responsabilità del CC per i singoli conferimenti contestati come fittizi, considerato il caotico svolgimento delle operazioni di rilevazione del prodotto consegnato e dei mezzi di trasporto a tal fine utilizzati, con la conseguente probabilità di errori nelle pertinenti annotazioni, si tratta di doglianze generiche e, comunque, già ampiamente trattate e dimostrate infondate nell'esame dei ricorsi del RU (v., sopra, pagine 32-38) e del LA (v., sopra, pagine 47-48), cui si rinvia per evitare inutili ripetizioni. 3bis.
3. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza, avendo la Corte di appello adeguatamente motivato il diniego delle circostanze attenuanti generiche con la gravità dei fatti delittuosi commessi dal CC, determinanti anche il rafforzamento del radicato e capillare controllo dell'economia e del territorio, esercitato dal feroce gruppo del I". 3bis.
4. Anche il quarto motivo di ricorso è inammissibile, reclamando il ricorrente una prescrizione che, secondo la sua stessa richiesta, postula l'esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152 del 1991, la cui sussistenza a carico del CC è stata, come si è detto, adeguatamente motivata dai giudici di merito. 3bis.
5. La memoria pervenuta nelle more della deliberazione di questa sentenza, in data 8 maggio 2012, è già stata preliminarmente dichiarata inammissibile (v., sopra, pag. 54). Alla luce, dunque, di quanto precede il ricorso del AC deve essere respinto. IL RICORSO DI NE SO 4. NE ON ha la stessa posizione processuale di LA NI. La sentenza d'appello, in parziale riforma della prima decisione, previa dichiarazione di non doversi procedere per estinzione, a seguito di compiutasi prescrizione, dei reati di truffa aggravata di cui ai capi 424, 427 e 430, ha confermato la sua condanna, quale esponente del sodalizio camorrista dei I", alla pena unica di anni quattro, mesi uno e giorni quindici di reclusione per i seguenti reati, unificati nella continuazione: truffa aggravata ai sensi degli artt. 110, 112, comma primo, n. 1, 640 bis, 61, comma primo, n. 9, cod. pen., e art. 7 d.l. n. 152 del 1991 (capi 269 e 284); falsità ideologica in atti 60 pubblici di fede privilegiata (bolle di consegna dei prodotti in eccedenza, verbale riepilogativo giornaliero ed elenchi periodici) ai sensi degli artt. 110, 112, comma primo, n. 1, 81 cpv., 479 in relazione all'art. 476, comma secondo, 61, comma primo, n. 2, cod. pen., e art. 7 d.l. n. 152 del 1991 (capi 270 e 285 e capi 425, 428 e 431), tutti commessi nel centro di raccolta di VI LI (provincia di Caserta): i reati di cui ai capi 270 e 285, rispettivamente, il 31 luglio e il 1° agosto 1991, con truffe consumatesi, in entrambi i casi, il 26 febbraio 1993, e i reati di cui ai capi 425, 428 e 431, rispettivamente, il 27 giugno 1989, il 21 giugno 1989 e il 23 giugno 1989. Nei capi 269-270 e 284-285 sono contestati conferimenti inesistenti di consistenti quantitativi di pesche mediante il veicolo targato SA 614262, del tutto inidoneo ai trasporti attestati nelle pertinenti bolle di consegna, perché corrispondente ad un'autovettura Fiat 147 D;
nei capi 424, 427 e 430 sono contestati ulteriori fittizi conferimenti di pesche con il mezzo targato NA E88704, anch'esso del tutto inidoneo al trasporti attestati nelle bolle di consegna, perché corrispondente ad un'autovettura Fiat 850. NE ON ricorre per cassazione, tramite il difensore, avvocato NN Cantelli, e deduce quattro motivi di ricorso.
4.1. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 191, 192, 392 e ss., 513 cod. proc. pen., ed è analogo al primo motivo di ricorso proposto dal CC;
si rinvia, pertanto, per il suo contenuto a quanto già esposto sopra (v. pagine 51-52).
4.2. Il secondo motivo deduce il vizio di motivazione con riguardo ai presunti falsi conferimenti di prodotto presso il Centro Aima di VI LI (reati di cui ai capi 269-270-284-285). Sarebbe stata omessa la considerazione di un elemento a favore della difesa idoneo a scardinare l'impianto accusatorio, costituito dal dedotto errore nella rilevazione della targa SA 614262 in luogo di SA 164262, quest'ultima pertinente a veicolo realmente esistente ed idoneo al trasporto, giusta testimonianza del suo proprietario, PO MI, che, esaminato come testimone in dibattimento, aveva dichiarato di conoscere i soci della Cooperativa indicati nelle bollette come conferitori della frutta: LA ND e De CH EM. Il ricorrente contesta, inoltre, la consistenza dei criteri applicati dai giudici di merito per individuare i presunti conferimenti fittizi e deduce l'insufficienza della mera ripetizione dell'errore a giustificare l'assunto accusatorio, nonché l'assenza di prova circa l'accordo illecito presupposto che ha indotto i giudici di merito a ritenere non casuali gli errori: sul punto la motivazione della sentenza impugnata sarebbe del tutto carente. 61 ст 4.3. Il terzo motivo lamenta il vizio di motivazione con riguardo ai trasporti documentati come effettuati da BA NO col mezzo NA E88704 (targa corrispondente ad una Fiat 850). Il vizio della motivazione è prospettato in termini analoghi a quelli indicati nel precedente motivo. Il ricorrente denuncia la mancata valutazione di specifici argomenti difensivi proposti nell'atto di appello a proposito dell'inattendibilità dei suoi accusatori (AN, LA, IA e NE MI) e della mancata assunzione di una prova decisiva (perizia grafologica diretta ad accertare se alcune bollette di conferimento, come sostenuto dal LA, fossero state realmente compilate dallo stesso NE ON).
4.4. Il quarto motivo censura, per violazione di legge e vizio della motivazione, la riconosciuta aggravante della finalità di agevolare il clan dei I" da parte dell'imputato. In proposito, il ricorrente assume che la sua presenza presso il centro A.I.M.A. di VI LI era dovuta alla propria attività di agricoltore e conferitore del prodotto in eccedenza, e non al presunto controllo delle attività ivi esercitate per conto della cosca camorristica di sua ritenuta appartenenza. 4bis. Osserva la Corte sui singoli motivi di ricorso. 4bis.
1. Il primo motivo è inammissibile per le stesse ragioni già spiegate nell'esame dell'analoga censura mossa dal CC col primo motivo della sua impugnazione. Si rinvia, al riguardo, alle pagine 54-56 di cui sopra, da intendersi qui richiamate. 4bis.
2. Il secondo motivo svolge, a sua volta, censura analoga a quella mossa dal LA alla falsità dei conferimenti dedotta dalla reiterata indicazione, nelle bolle relative alle consegne del 31 luglio e 1° agosto 1991, di un veicolo del tutto inidoneo al trasporto di ingenti quantitativi di frutta, contestando il ragionamento probatorio dei giudici di merito circa la non casualità del medesimo errore nella trascrizione della targa del mezzo (SA 164262 anziché SA 614262), ripetuta più volte e in tempi diversi. La doglianza è infondata per le stesse ragioni già esposte nell'esame di analoghe censure degli altri ricorrenti alle quali si rinvia (v., sopra, pagine 33-34 e 47-48). 4bis.
3. Anche il terzo motivo si risolve in una censura motivazionale della rilevata falsità delle consegne di frutta sulla base dell'errata indicazione del mezzo, targato NA E88704, corrispondente ad una Fiat 850, del tutto inidoneo al trasporto del prodotto presso il centro di raccolta di VI LI. Si rimanda, 62 сри 1 per la rilevazione di infondatezza del motivo, alla trattazione svolta nella pagina 48 che precede. Riguardo, poi, alla disconosciuta, in sentenza, inattendibilità degli accusatori di NE ON (i coimputati AN, LA, IA e NE MI), la doglianza è inammissibile perché generica e di puro merito. La denuncia, infine, di omessa assunzione di una prova decisiva, indicata nella richiesta e non ammessa perizia grafologica per accertare l'eventuale firma apposta dall'imputato su alcune bollette di conferimento, secondo le dichiarazioni del LA confutate dal ricorrente, trattasi di censura infondata perché la perizia, per il suo carattere neutro sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice, non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva, con la conseguenza che il relativo provvedimento di diniego non è sanzionabile ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto giudizio di fatto che, se sorretto da adeguata motivazione, è insindacabile in cassazione (c.f.r., tra le molte, Sez. 4, n. 14130 del 22/01/2007, dep. 05/04/2007, Pastorelli, Rv. 236191). E, nel caso in esame, con motivazione adeguata e coerente, esente da vizi logici e giuridici, la Corte di merito ha ritenuto sufficienti le prove assunte sui fatti contestati e sulla partecipazione ad essi dello NE (c.f.r., al riguardo, la puntuale motivazione, sulla specifica posizione di interesse, a pagine 799-807 della sentenza impugnata). 4bis.
4. E', infine, inammissibile perché generica e, comunque, non prospettante alcun profilo di illegittimità deducibile in questa sede, la censura di inosservanza di legge e vizio della motivazione con riguardo alla circostanza aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152 del 1991 riconosciuta, in sentenza, a carico del ricorrente, limitatamente ai fatti di cui ai capi 269-270 e 284-285. Si richiama, in proposito, la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la circostanza aggravante, prevista dall'art. 7 d.l. 13/05/1991, n. 152, convertito nella legge 12/07/1991, n. 203, nelle due differenti forme dell'impiego del metodo mafioso nella commissione dei singoli reati e della finalità di agevolare, con il delitto posto in essere, l'attività dell'associazione per delinquere di stampo mafioso, è configurabile anche con riferimento ai reati fine commessi dagli appartenenti al sodalizio criminoso (Sez. U, n. 10 del 28/03/2001, dep. 27/04/2001, Cinalli, Rv. 218377, e tra le più recenti conformi: Sez. 6, n. 27040 del 22/01/2008, dep. 03/07/2008, Aparo, Rv. 241008). Da tutto quanto precede segue il rigetto del ricorso di NE ON. 63 ср IL RICORSO DI RR SC 5. RR CO è stato condannato, con la sentenza del Tribunale di Santa AR Capua Vetere in data 19-20 dicembre 2003, alla pena di anni cinque di reclusione per il solo reato previsto dall'art. 416 bis cod. pen., contestato nel capo 1, esclusa l'aggravante di cui al comma sesto dello stesso articolo;
mentre è stato assolto, perché il fatto non sussiste, dal reato continuato di cui al capo 704, quest'ultimo contestatogli in concorso con i congiunti AT AR, AT GI e AT CO, come segue: < artt. 110, 112 n. 1, 81 cpv., 479 in rel. all'art. 476, comma secondo, 321, 61 n. 2, 640 bis, 61 n. 7 cod. pen., art. 7 d.l. n. 152 del 1991, perché, in concorso e previo accordo fra loro, e con altri da identificare, tra il 1988 e il 1991, [...], conferendo fittiziamente prodotti ortofrutticoli (conferimenti tra i quali vanno inclusi quelli già contestati dal capo 399 al capo 403, dal capo 515 al capo 519, dal capo 521 al capo 534) presso i centri di raccolta e distruzione dell'AIMA in provincia di Caserta, traevano in inganno l'ente erogatore, che indebitamente accreditava -nei loro confronti e dei loro prestanomi- contributi per almeno 9 miliardi cagionando, in tal modo, un grave danno patrimoniale. Al fine di commettere tali frodi, in concorso con i pubblici ufficiali presenti nelle commissioni, redigevano bollette di conferimento, registri e verbali in cui si dava falsamente atto del conferimento di prodotti ortofrutticoli, nonché indebitamente elargivano ai predetti pubblici ufficiali, quale prezzo della loro corruzione, somme di denaro pari al 30% dell'importo delle frodi [...]. Con l'aggravante di aver agito al fine di agevolare l'associazione camorristica di cui al capo 1)>>. La sentenza di appello, emessa il 25 settembre 2009, ha confermato la condanna del AT per il delitto previsto dall'art. 416 bis cod. pen. (capo 1), originariamente contestato anche a molti altri imputati in questo processo (tutti assolti dall'imputazione associativa tranne ON NN e RA GU), come segue: < [...] perché, ciascuno [...], nelle qualità specificate nei capi di imputazione che seguono, unitamente a PO ED, assessore all'agricoltura per la regione Campania dal 17/10/1990 al maggio 1994, partecipe del sodalizio "dei casalesi", imputato per tale reato in altro procedimento, a mezzo delle condotte ivi indicate e, comunque, prendendo parte alle truffe -e reati connessi- in danno dell'AIMA, organizzate e dirette in modo egemonico dall'associazione camorristica di seguito indicata, con metodi, di volta in volta, collusivi - corruttivi o intimidatori sia nei confronti dei pubblici ufficiali deputati al controllo dei conferimenti dei prodotti presso i centri AIMA di raccolta e distruzione degli 64 Ch stessi (e presso le industrie di trasformazione del prodotto), sia nei confronti dei vertici amministrativi e istituzionali che sovrintendevano, in provincia di Caserta, all'attività di controllo e di erogazione dei contributi AIMA [...], i AT [...] anche fornendo continuativo appoggio nel settore del reinvestimento dei proventi dell'attività delittuosa al gruppo camorristico facente capo direttamente a NE CO di CO [...], partecipavano all'associazione di tipo mafioso denominata "clan del casalesi", promossa, diretta ed organizzata da CO NE di CO (nato il [...]), CO NE di GI (nato il [...]), MI NE, WA NE, NI NE, CO NE [e altri: n.d.r.], che, operando sull'intera area della provincia di Caserta ed altrove, si avvale delle forza d'intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento ed omertà che ne deriva per la realizzazione dei seguenti scopi: [segue analitica elencazione degli scopi: n.d.r.]. In provincia di Caserta, reato in atto per tutti gli indagati>>. La sentenza di primo grado ha esaminato la posizione del AT nelle pagine da 958 a 965; la sentenza di secondo grado nelle pagine da 671 a 685. AT CO, dunque, condannato solo per il reato previsto dall'art. 416 bis cod. pen., come sopra contestato, ha proposto ricorso per cassazione, con atto recante la data del 29 luglio 2010, tramite il difensore, avvocato Gustavo Pansini, il quale deduce tre motivi di impugnazione.
5.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la violazione del principio di corrispondenza tra imputazione contestata e sentenza di cui all'art. 521 cod. proc. pen. La partecipazione del AT al sodalizio camorristico sarebbe stata contestata esclusivamente come coinvolgimento dello stesso, insieme ai suoi congiunti, nelle truffe in danno dell'A.I.M.A., tramite la falsificazione delle bolle di consegna dei prodotti eccedentari e la corruzione dei pubblici ufficiali presenti nelle commissioni di controllo (v. capo 704 sopra trascritto), e come stabile appoggio fornito dai AT al gruppo camorristico nel reinvestimento dei proventi dell'attività delittuosa (v. il contenuto del suddetto capo 1 con specifico riguardo alla condotta dei AT). Ebbene, nonostante l'ampia assoluzione dell'imputato dal reato di cui al capo 704 e la mancanza di prova dell'appoggio dato nel reinvestimento dei capitali illeciti della cosca camorristica, AT CO sarebbe stato illegittimamente ritenuto responsabile di partecipazione al sodalizio criminale per avere ospitato gli appartenenti al clan dei I" in locali nella sua disponibilità, dove si sarebbero svolte le riunioni del gruppo, e, quindi, per una condotta diversa da quella individuata nel capo di imputazione come suo specifico contributo 65 다 apportato alla consorteria criminale. E ciò senza che fosse stata modificata l'imputazione del reato associativo, a norma dell'art. 516 cod. proc. pen., con relativa contestazione da parte del pubblico ministero e rimessione in termini delle parti per richiedere le prove pertinenti al nuovo tema di accusa, ai sensi dell'art. 519 dello stesso codice. Tale violazione del principio di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, posto dall'art. 521 cod. proc. pen., determinerebbe la nullità della sentenza impugnata a norma dell'art. 522, comma 1, dello stesso codice.
5.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la mancanza di motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., risultante dagli atti del processo specificamente indicati. La sentenza impugnata avrebbe ignorato le specifiche allegazioni difensive e, in particolare, le memorie depositate il 17 aprile 2009 ai sensi dell'art. 121 cod. proc. pen., incorrendo pertanto nella violazione dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., per avere leso i diritti di intervento e assistenza difensiva dell'imputato, oltre a violare le regole che presiedono alla motivazione delle decisioni giudiziarie. In particolare, la sentenza di appello non avrebbe dato alcuna appagante risposta alla denuncia difensiva circa la mancanza di prove della partecipazione del AT al clan dei I". Al riguardo il difensore aveva evidenziato che dei 15 collaboratori di giustizia, esaminati durante il dibattimento, dei quali alcuni di elevato calibro criminale, solo tre -RA US, NO US e IC MI- avevano indicato il AT come vicino al clan dei I" (il RA e il NO molto genericamente e il IC senza essere sottoposto a rigorosa verifica di affidabilità intrinseca soggettiva e di attendibilità oggettiva del suo narrato). La difesa aveva, in proposito, espresso specifiche critiche all'omesso vaglio della genesi della collaborazione del IC, indagato per possesso di una mitraglietta, e aveva richiesto l'acquisizione di informazioni rilevanti per vagliare l'attendibilità dello stesso collaboratore (data di inizio delle sue dichiarazioni accusatorie, accertamento del tempo e delle ragioni del suo arresto che aveva preceduto la scelta collaborativa), senza ricevere alcuna risposta da parte della Corte territoriale. I giudici di merito, inoltre, avrebbero omesso di rilevare la palese inattendibilità delle dichiarazioni del IC, il quale, da un lato, si sarebbe presentato come un lavoratore dipendente dei fratelli AT, per i quali avrebbe svolto svariate mansioni di guardiano e fattore presso le loro terre ed allevamenti e, negli ultimi mesi, anche presso l'albergo "Brazil" di AT 66 сри CO sul litorale domiziano, senza mai percepire compensi per circa dodici anni, e, dall'altro lato, si sarebbe accreditato come collaboratore e, addirittura, consigliere degli stessi AT anche in materia di investimenti economici, ammesso a discussioni riservate di interesse dei suoi datori di lavoro e dei loro amici.
5.3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ulteriore vizio di mancanza e manifesta illogicità della motivazione. I giudici di merito avrebbero omesso di apprezzare ovvero illogicamente svalutato le dichiarazioni di NE MI, collaboratore di giustizia, esponente apicale del sodalizio dei I" e cugino degli omonimi capi di esso, il quale aveva escluso con certezza l'appartenenza del AT al clan camorristico. La regola di giudizio di cui al novellato testo dell'art. 533, comma 1, cod. proc. pen., avrebbe dovuto imporre, pertanto, l'assoluzione del AT dal delitto associativo sussistendo un più che ragionevole dubbio, non sciolto nella motivazione della sentenza di appello, sulla partecipazione dell'imputato al sodalizio criminale, discendente dalle accreditabili affermazioni dello NE escludenti l'inserimento dell'imputato nel clan come fatto storico, e non come espressione di un personale giudizio dello stesso collaboratore, secondo la sbrigativa tesi liquidatoria della Corte territoriale. Siffatto elemento, combinato con la genericità delle dichiarazioni dei chiamanti RA e NO sul conto del AT e con la inattendibilità, soggettiva e oggettiva, delle propalazioni del IC, darebbe solida consistenza al dubbio sulla responsabilità dell'imputato illegittimamente pretermesso dal decidente. 5bis. Osserva la Corte sui singoli motivi di ricorso. 5bis.
1. Il primo motivo di ricorso è infondato. Con recente sentenza questa Corte, a sezioni unite, ha ribadito che, in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa;
ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto 67 insussistente quando l'imputato, attraverso I^iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, dep. 13/10/2010, Carelli, Rv. 248051; conforme: Sez. U, n. 16 del 1996, Rv. 205619). Tale principio è coerente con il diritto ad un processo equo, di cui all'art. 6, comma 3, Cedu, come interpretato nella sentenza della Corte Edu 11 dicembre 2007, nel procedimento Drassich c. Italia, la quale impone l'obbligo di informazione all'imputato solo nel caso in cui il titolo del reato ravvisato sia più grave, per cui l'imputato venga a subire dalla modifica dell'imputazione conseguenze sfavorevoli (Sez. 3, n. 36817 del 14/06/2011, dep. 12/10/2011, T.D.M., Rv. 251081). Nel caso in esame, l'imputazione del reato associativo è stata precisata ed integrata con le risultanze degli esami dei collaboratori di giustizia e degli altri atti acquisiti al processo, alla cui assunzione, come correttamente rilevato dal giudice di appello, ha partecipato la difesa dell'imputato; né tali integrazioni hanno inciso sugli elementi costitutivi del delitto formalmente contestato, che è rimasto immutato, con la conseguenza che l'imputato è venuto a trovarsi nella condizione di potersi difendere rispetto all'oggetto dell'imputazione, come delineatosi nel corso dell'istruzione svoltasi nel contraddittorio delle parti. La tesi difensiva assume, invece, la diversità del fatto sulla base della mera modifica delle modalità della condotta partecipativa attribuita al AT, peraltro di contenuto ridotto (supporto logistico costantemente offerto dall'imputato all'associazione dei I") rispetto a quello originariamente contestato (collettore dei profitti ingiusti assicurati alla cosca con la partecipazione, anche diretta, alle truffe in danno dell'AIMA e alla connessa corruzione dei pubblici ufficiali addetti ai controlli, e con l'appoggio fornito nel reinvestimento dei capitali illeciti dell'associazione camorristica). Tale impostazione rischia di confondere la diversità del fatto da come descritto nel decreto che dispone il giudizio con l'ulteriore definizione del suo contenuto emergente dallo sviluppo del processo, regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova, e perciò aperto a nuovi e dialettici apporti, atti a puntualizzare il profilo della contestazione senza alterarne l'identità. La corretta interpretazione dell'art. 516, comma 1, cod. proc. pen., fedele al suo significato letterale ed alla finalità perseguita dal legislatore di garanzia del diritto di difesa, induce, dunque, a ravvisare la diversità del fatto che impone la modifica dell'imputazione, nel rispetto del principio di correlazione tra contestazione e sentenza posto dall'art. 521 cod. proc. pen., nel caso in cui siano 68 mutati gli elementi identificativi dell'imputazione nella sua materialità storica (azione od omissione ed evento) e nelle coordinate spazio-temporali che la contraddistinguono. Ne consegue che tale modifica va esclusa quando il mutamento riguarda, come nel caso in esame, solo le modalità della condotta, come emerse nello sviluppo istruttorio della causa, restando inalterati gli elementi identificativi del fatto nella sua struttura causale, materiale e psicologica, e nella sua collocazione nel tempo e nello spazio. Segue il rigetto della censura in rito finora esaminata. 5bis.
2. Anche il secondo e il terzo motivo del ricorso, da trattare congiuntamente denunciando entrambi vizi della motivazione della sentenza impugnata, non meritano accoglimento, risultando in parte inammissibili e in altra parte infondati. Va premesso che l'omessa valutazione di memorie difensive non può essere fatta valere in sede di gravame come causa di nullità del provvedimento impugnato, ma può influire sulla congruità e correttezza logico-giuridica della motivazione della decisione che definisce la fase o il grado nel cui ambito siano state espresse le ragioni difensive (Sez. 6, n. 18453 del 28/02/2012, dep. 15/05/2012, Cataldo, Rv. 252713; v., anche, Sez. 1, n. 37531 del 07/10/2010, dep. 20/10/2010, Pirozzi, Rv. 248551, che pure riconduce l'omesso esame della memoria difensiva al vizio della motivazione per la mancata considerazione di quanto in essa illustrato, in relazione alle questioni devolute con l'impugnazione); mentre la più radicale sanzione di nullità di ordine generale prevista dall'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto lesiva del diritti di intervento o assistenza difensiva dell'imputato, si addice al rigetto immotivato dell'istanza di acquisizione di una memoria difensiva, presentata ai sensi dell'art. 121 cod. proc. pen. (v., specialmente in tal senso, la giurisprudenza citata dal ricorrente: Sez. 1, n. 31245 del 2009 e n. 45104 del 2005). Nel caso in esame, è pacifico che le memorie difensive che il ricorrente assume di aver depositato nel corso del dibattimento in appello, il 17 aprile 2009, di cui una illustrativa dell'eccezione in rito esaminata nel paragrafo che precede e l'altra inerente al merito della causa (v. il richiamo nella settima pagina, non numerata, dei motivi di ricorso a firma dell'avvocato G. Pansini), sono state acquisite dalla Corte territoriale, giacché il ricorrente lamenta la sola omessa valutazione di esse da parte del giudice di appello. Tali memorie e, segnatamente, quella attinente al merito della causa cui attiene il motivo di ricorso in esame, non sono state, tuttavia, allegate al ricorso 69 proposto in questa sede, in violazione della regola della specificità dei motivi di impugnazione, secondo la quale è inammissibile il ricorso per cassazione che deduca il vizio della motivazione in relazione ad atti, pur specificamente indicati (nel caso in esame la suddetta memoria difensiva del 17 aprile 2009), senza tuttavia provvedere alla loro integrale trascrizione o allegazione, così da rendere verificabile il vuoto motivazionale denunciato in relazione ad essi (in senso conforme: Sez. 5, n. 11910 del 22/01/2010, dep. 26/03/2010, Casucci, Rv. 246552; v., anche, Sez. 6, n. 45036 del 2010). Segue l'inammissibilità del vizio motivazionale per incompletezza, denunciato con riguardo alla suddetta memoria, mentre vanno esaminate le censure delle argomentazioni addotte dalla Corte territoriale a sostegno della confermata responsabilità del AT con riguardo al delitto previsto dall'art. 416 bis cod. pen. Tali censure si sostanziano, riassuntivamente, nella denuncia di omesso esame dell'attendibilità intrinseca soggettiva ed oggettiva di colui che è indicato come il principale accusatore del AT, IC MI, con riguardo alla mancata ricostruzione della genesi della sua collaborazione, ritenuta decisiva per vagliarne l'affidabilità, e al trascurato rilievo dell'intrinseca incoerenza del suo narrato;
nella denuncia, inoltre, di manifesta illogicità della motivazione per il rilievo attribuito alle dichiarazioni dei chiamanti in correità, RA e NO, del tutto generiche sul conto del AT e perciò inidonee a sostenere la condanna dell'imputato; nella denuncia, infine, della contraddittorietà della motivazione laddove, pur dando atto che NE MI, esponente di rilievo della cosca dei "Casalesi” e tra i principali collaboratori di giustizia nel presente processo, aveva riferito la non appartenenza del AT all'associazione camorristica, la Corte territoriale ha tuttavia ritenuto che fosse 1 provato il suo inserimento nel sodalizio criminale. Procedendo nell'ordine, osserva la Corte. Il giudice di appello non ha omesso la valutazione dell'attendibilità intrinseca soggettiva e oggettiva del IC. Riguardo alla prima, la Corte territoriale ha considerato, come principale aspetto del possibile inquinamento della fonte dichiarativa, la circostanza che il IC, rimasto al servizio dei fratelli AT con svariate mansioni nel corso di oltre un decennio, non aveva ricevuto la retribuzione dovutagli, attribuendo a tale circostanza preminente rilevanza nella scelta del IC di collaborare con la giustizia, ma non valore indiziario di ritorsione e, quindi, di false accuse nei confronti dei suoi ex datori di lavoro, sottolineando, anzi, il timore del dichiarante, per la sua pretesa di essere pagato che ne aveva determinato il 70 сро licenziamento (subito e non volontario) dopo un litigio, di restare esposto alla violenta reazione dei AT, "perché loro sono camorristi", donde la sua scelta di presentarsi ai Carabinieri e di dire tutta la verità per ottenere in cambio la protezione dello Stato e così schivare il paventato pericolo di essere addirittura ammazzato (v. pagine 677-678 della sentenza impugnata). Implicitamente, quindi, la Corte di merito non ha attribuito rilievo inficiante l'attendibilità intrinseca del collaboratore all'altra circostanza evidenziata dal ricorrente, anche con la trascrizione nei motivi di impugnazione di uno stralcio delle dichiarazioni del IC nel corso dell'esame dibattimentale, circa il preteso suo arresto, prima della collaborazione, per illecita detenzione di una mitraglietta AK47 rinvenuta nella propria autovettura. E, al riguardo, questa Corte non può non rilevare che, dalla lettura del passaggio dell'esame dibattimentale del IC, trascritto nel ricorso per cassazione (v. pagine 14-15 non numerate nell'originale), si evince proprio il contrario rispetto alla deduzione del ricorrente, ovvero la reiterata negazione del dichiarante di aver collaborato dopo il rinvenimento della detta mitraglietta, avendo egli affermato, invece, di essersi presentato ai Carabinieri, spaventato dall'ostile reazione dei AT alla sua richiesta di ricevere la liquidazione delle proprie spettanze, di aver detto loro tutta la verità e di avere lui stesso indicato al verbalizzanti la presenza di una mitraglietta, non di sua proprietà, nella propria autovettura parcheggiata in un località diversa da VI LI, nel paese di Piedimonte Matese, dove, accompagnato dai Carabinieri, indicò loro l'automobile e consentì il ritrovamento dell'arma. Ne discende l'infondatezza del vuoto motivazionale denunciato con riguardo ad un presunto punto decisivo per apprezzare l'attendibilità intrinseca soggettiva del IC, senza che sia superfluo, in proposito, richiamare la giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale "non è censurabile in sede di legittimità la sentenza che, pur non prendendo espressamente in esame una deduzione prospettata con l'atto di impugnazione, evidenzi una ricostruzione dei fatti che implicitamente, ma in maniera adeguata e logica, ne comporti il rigetto" (Sez. 2, n. 33577 del 26/05/2009, dep. 01/09/2009, Bevilacqua, Rv. 245238; conforme: n. 29434 del 2004, Rv. 229220). Riguardo alla valutazione dell'attendibilità intrinseca oggettiva delle dichiarazioni del IC, anch'essa non è stata omessa dalla Corte di merito, né risulta motivata in modo palesemente illogico o contraddittorio. Il giudice di appello ha, infatti, evidenziato che il IC non era un associato al clan casalese che avesse scelto di rompere il legame con la criminalità organizzata, ma testualmente: è un fattore che lavora ora con 71 ск uno, ora con l'altro del fratelli AT, avendo un punto di osservazione privilegiato per osservare quanto accade e quanto viene detto>> (pag. 677 della sentenza), ragionevolmente escludendo, pertanto, la denunciata incompatibilità tra la posizione subalterna del IC rispetto ai AT, definito dal ricorrente quasi un "servo della gleba", e la sua conoscenza delle relazioni e attività dei propri datori di lavoro in un lungo lasso di tempo, tale da creare rapporti di quotidiana e assidua dimestichezza, essendo altresì emerso che il IC e la moglie abitavano nella masseria di uno dei fratelli AT (ib.). Compiuto adeguatamente il vaglio di affidabilità della fonte, la Corte di merito ha dunque valorizzato le dichiarazioni del IC circa il legame esistente tra il AT e gli esponenti del clan dei I", riferendo tra l'altro che, nel 1996, l'imputato aveva messo a disposizione l'albergo "Ciao Brazil" di sua proprietà, sul litorale domiziano, per cene e riunioni riservate degli appartenenti al sodalizio, con la partecipazione anche di latitanti: in quelle occasioni l'albergo-ristorante era precluso ad altri ospiti, veniva chiuso e rigorosamente controllato con un sistema di telecamere a circuito chiuso (verificato come effettivamente esistente in sede di esecuzione del disposto sequestro preventivo dell'edificio), e il IC era incaricato di sorvegliare e avvisare i convenuti nel caso di arrivo della polizia. Le dichiarazioni degli altri collaboratori sono state, a loro volta, apprezzate con adeguata motivazione escludente la denunciata genericità, senza deviazioni dai criteri della logica e senza incorrere in violazioni di norme giuridiche. La Corte di merito ha rappresentato che NO US, membro del sodalizio dei I", aveva ricordato in dettaglio che fu convocato, nel lontano 1986, dall'allora latitante capo della cosca, NE CO (di CO, detto AN), proprio presso l'abitazione del AT, e ha descritto i vantaggi assicurati a quest'ultimo, quale persona vicina al sodalizio, dalla raccomandazione di NE CO (di GI, cugino dell'omonimo capo e, a sua volta, al vertice del sodalizio), per l'installazione degli infissi, a cura di ZE CO (genero di NE MI), presso l'albergo in costruzione, "Clao Brazil", sul litorale domiziano, di proprietà dello stesso AT CO. RA US, altro membro del sodalizio dei I" divenuto collaboratore di giustizia, aveva descritto l'abitazione e il magazzino dell'imputato (titolare di un esercizio commerciale di rivestimenti e rubinetteria in provincia di Caserta) come luoghi usuali di incontri tra appartenenti alla cosca, anche latitanti, e la generale disponibilità del AT nei confronti dell'associazione camorristica. 72 сра NE MI, infine, tra i principali collaboratori in questo processo, aveva riferito della stretta amicizia tra AT CO (confidenzialmente appellato come FR) e NE CO di CO, e della costante disponibilità del primo ad accogliere i membri del sodalizio criminale, anche latitanti o inosservanti degli obblighi di soggiorno derivanti da misure personali di prevenzione, per incontri o riunioni negli immobili di sua proprietà ed a sostenerli economicamente con consegne di denaro, in particolare ricordando un episodio del lontano dicembre 1985, in cui lui stesso, all'epoca detenuto in permesso premio, e VI RI, altro esponente apicale dell'associazione criminale, a quel tempo latitante, si incontrarono proprio a casa di AT CO. La circostanza, specificamente valorizzata nel ricorso di cui costituisce motivo autonomo (v. precedente paragrafo 5.3.), dell'esclusa appartenenza dell'imputato al sodalizio camorristico da parte di NE MI, il quale, "con somma sicurezza", secondo la sua testuale espressione, aveva affermato che CC AT non apparteneva a nessun clan", donde la contraddittoria diversa valutazione contenuta nella sentenza impugnata, non squalifica, contrariamente all'assunto del ricorrente, la motivazione della Corte territoriale che ha correttamente rivendicato la propria autonomia nell'attribuzione all'imputato, sulla base delle risultanze istruttorie, della qualità di associato nella cosca camorristica. E la considerazione analitica, ma anche globale e sintetica delle dette risultanze, ha portato i giudici del doppio grado del processo di merito, con motivazione adeguata e coerente, a qualificare il comportamento del AT, costantemente disponibile nei confronti non di un solo associato ma di molti e dei più eminenti membri del sodalizio criminale, e non solo occasionalmente ma in un lungo arco temporale, legato da vincoli di radicata amicizia a NE CO detto "AN" e agli altri esponenti di vertice del sodalizio, accolti in casa sua e più recentemente nell'albergo- ristorante gestito sul litorale domiziano, sia per sfuggire alle forze dell'ordine sia per tenere riunioni di interesse strategico per la cosca, come indicativa del concreto contributo dato dal AT alla vita dell'associazione nella consapevolezza della sua natura criminale e con la volontà di sostenerla. Il ricorso proposto da RR CO va, pertanto, respinto. IL RICORSO DI RR LM AN IG 73 ср 6. Con la sentenza di primo grado, emessa dal Tribunale di Santa AR Capua Vetere il 19-20 dicembre 2003, RR GU NI GI è stato condannato alla pena di anni cinque di reclusione per il solo reato di associazione per delinquere di tipo mafioso, di cui al capo 1, esclusa l'aggravante del comma sesto dell'art. 416 bis cod. pen. Con la sentenza di secondo grado, emessa dalla Corte di appello di Napoli il 25 settembre 2009, in parziale riforma della prima decisione, ritenuta la continuazione tra il delitto associativo di cui al capo 1, stimato come violazione più grave, ed i reati di favoreggiamento reale e personale, giudicati con sentenze della Corte di appello di Napoli in data 17/04/2003 (irrevocabile il 27/06/2003) € della Corte di assise di appello di Napoli in data 15/10/2003 (irrevocabile il 26/11/2004), è stata rideterminata la pena inflitta al RA nella misura complessiva di anni sei di reclusione. Secondo la contestazione, ritenuta provata dal giudici di merito, il RA avrebbe partecipato all'associazione camorristica, nota come "clan dei Casalesi", [...] sia fornendo con continuità agli organizzatori dell'attività fraudolenta notizie e dati (utili per la consumazione delle truffe) relativi alle proprietà e alle particelle catastali di terreni su cui facevano poi fittiziamente risultare (nell'ambito delle procedure dirette alla erogazione delle compensazioni finanziarie AIMA) la presenza di colture agricole da cui provenivano i prodotti in relazione ai quali si chiedevano i contributi, sia fornendo appoggi logistici a componenti del sodalizio camorristico [...], anche estranei alle vicende delittuose in questione>> (v. capo 1). La posizione del RA è stata trattata, nella sentenza impugnata, alle pagine da 760 a 765. Tramite il difensore, avvocato Romolo Vignola, con atto depositato il 7 maggio 2010, il RA ha proposto ricorso per cassazione.
6.1. Nell'unico articolato motivo di impugnazione, il RA deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen., 416 bis e 110 cod. pen., e il vizio della motivazione, anche per travisamento delle emergenze probatorie e per la mancata assunzione di prova decisiva. La confermata responsabilità penale del ricorrente, impiegato presso l'U.T.E. (Ufficio tecnico erariale) di Caserta, come partecipe all'associazione camorristica dei I", si fonderebbe sulla violazione di norme giuridiche e sarebbe sostenuta da una motivazione apparente e manifestamente illogica per le ragioni che seguono. Innanzitutto, il ricorrente censura l'omessa doverosa verifica della attendibilità intrinseca oggettiva delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia 74 Ср (coimputati e imputati in procedimento connesso), addotte a fondamento della dichiarata responsabilità. NE MI, in particolare, avrebbe reso dichiarazioni contraddittorie in un crescendo accusatorio nei confronti del RA di dubbia matrice: dapprima dichiarando di non conoscerlo direttamente;
quindi affermando di esserne amico e rievocando presunti appoggi elettorali a lui forniti in occasione dell'elezione del RA a sindaco di Santa AR La Fosse nel 1973 (riferimento temporale peraltro errato, poiché il RA fu eletto sindaco di quel comune dieci anni dopo); riferendo, infine, di una presunta assidua frequentazione della masseria del cugino, NE CO di GI, soprannominato CI, al quale il RA avrebbe fornito i dati catastali da utilizzare per allestire le pratiche relative alle truffe AIMA, facendo figurare, in capo ai vari coltivatori, anche all'insaputa degli stessi, una disponibilità di terreno maggiore di quella realmente posseduta, per rendere credibili le sproporzionate eccedenze rappresentate in funzione del fraudolento conseguimento dei contributi comunitari. Il ricorrente lamenta, inoltre, la manifesta illogicità della motivazione per travisamento della prova dichiarativa con riguardo alla ritenuta convergenza, che sarebbe solo apparente, delle propalazioni dei collaboratori sul presunto suo ruolo nel sodalizio criminale: in particolare, le dichiarazioni di NE MI non sarebbero riscontrate da quelle di FR CO, il quale si sarebbe limitato a riferire genericamente di aver visto qualche volta il RA con CO NE di GI, senza neppure ricordarne le sembianze. Le dichiarazioni di altri due collaboratori, CA AF e RO NN, contrariamente a quanto affermato dai giudici di merito travisando il loro contenuto, sarebbero totalmente fuori asse rispetto a quelle dello NE: il primo (CA) avrebbe, infatti, qualificato il RA come factotum dello NE in un settore (vendita della carne) nel quale non risulta alcun indizio di interessamento dello stesso imputato, come da atti relativi ad altro procedimento penale a carico del RA, depositati dal pubblico ministero ed acquisiti in questo processo a norma dell'art. 507 cod. proc. pen.; il secondo (RO) si sarebbe limitato a riferire la disponibilità dell'imputato a svolgere funzioni di ausilio al clan, specialmente nel settore delle truffe in danno dell'AIMA, per le sue specifiche competenze, ma tali affermazioni sarebbe rimaste prive di alcun riscontro esterno. Il RA, infatti, non è imputato di alcuno dei delitti fine (truffe all'AIMA), pur numerosissimi, contestati nel presente processo: non vi è alcun fatto specifico in cui emerga il contributo causalmente rilevante dato dal ricorrente alle truffe;
75 Upp tutti i collaboratori di giustizia si spingono, al massimo, ad indicare il RA come fiancheggiatore della cosca ed escludono la sua intraneità al sodalizio criminale. Sussisterebbe, altresì, una contraddizione logica di fondo nella motivazione accusatoria, laddove, da un lato, i giudici di merito hanno escluso, fin dal primo grado del giudizio, nei riguardi di quasi tutti i numerosi imputati, la circostanza aggravante ad effetto speciale di avere operato le truffe in danno dell'AIMA al fine di agevolare l'associazione camorristica dei I" e, dall'altro lato, con riguardo alla specifica posizione del RA, non coinvolto in alcuno dei reati fine, hanno costruito la sua partecipazione al sodalizio criminale sul presupposto, dagli stessi giudici contraddetto, che il sistema truffaldino instaurato in danno dell'AIMA fosse stato organizzato e fosse funzionale soltanto agli interessi del clan camorristico. Aggiunge il ricorrente che le dichiarazioni del coimputato IL, in merito alle modalità di partecipazione degli appartenenti all'associazione dei “Casalesi" alle truffe in danno dell'AIMA, escluderebbero il contributo causalmente rilevante che ad esse avrebbe apportato il RA per la sua competenza specifica come Impiegato presso l'UTE, essendo oltremodo agevole acquisire i dati catastali da utilizzare fraudolentemente, reperiti in piena autonomia dal reo confesso, IL, ed essendo irrilevante la circostanza che, a casa del RA, furono trovate alcune domande di compensazione per ottenere i contributi pubblici. Le precedenti condanne subite dall'imputato per fatti tra loro temporalmente contigui (favoreggiamento reale e personale commessi nel settembre e ottobre 1997), entrambi a favore di tale RO NI, compaesano del RA ed appartenente ad un sottogruppo dell'associazione dei I", dimostrerebbero proprio il contrario di quanto contraddittoriamente ritenuto dai giudici di merito, ovvero il contributo solo occasionale e "ad personam" prestato dall'imputato non in modo stabile né a sostegno dell'associazione criminale nel suo insieme, come illogicamente stimato nella sentenza impugnata. Ciò avrebbe imposto di ravvisare nella condotta ascritta all'imputato il meno grave delitto di favoreggiamento e non quello di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, postula la ricorrenza di rigorosi requisiti. Sarebbe stata, comunque, doverosa la motivazione sulla possibile qualificazione del fatto ascritto al RA come concorso esterno in associazione camorristica, secondo la subordinata richiesta difensiva ignorata dalla Corte territoriale, e l'omissione di tale valutazione, unitamente al mancato apprezzamento delle dichiarazioni dei propalanti nel rispetto dei canoni indicati dall'art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen., e alle palesi contraddizioni ed 76 ср illogicità del costrutto argomentativo, imporrebbero l'annullamento della sentenza impugnata. 6bis. Osserva la Corte con riguardo alle predette doglianze. E' infondata la denuncia di violazione dell'art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen. nella valutazione delle dichiarazioni dei chiamanti in correità o reità, poiché la Corte territoriale ha puntualmente indicato e correttamente applicato le regole di giudizio in materia, secondo la nota successione di apprezzamento, prima, dell'attendibilità intrinseca soggettiva dei chiamanti, quindi di quella oggettiva delle rispettive narrazioni, e, infine, dei riscontri esterni delle dichiarazioni contra alios (c.f.r. le pagine da 469 a 484 della sentenza impugnata dove sono enunciati i criteri generali di valutazione della prova dichiarativa, e le pagine da 760 a 765 dove quei criteri sono applicati nella trattazione della specifica posizione del RA). Neppure risultano violate, come si dirà, le disposizioni in tema di qualificazione del fatto attribuito al ricorrente in termini di favoreggiamento personale (art. 378 cod. pen.), ovvero come concorso esterno in associazione di tipo mafioso (artt. 110 e 416 bis cod. pen.), in luogo del ritenuto delitto previsto dall'art. 416 bis dello stesso codice. Infondata è, anche, la denuncia di vizio della motivazione. Con motivazione adeguata e coerente, immune da vizi logici e giuridici e da travisamenti delle prove, i giudici di merito hanno analiticamente e sinteticamente esaminato tutte le prove orali e documentali ritenute rilevanti con riguardo alla posizione del RA. Le dichiarazioni di NE MI, circoscritte in un ambito temporale che si arresta ai primi anni novanta, poiché lo NE iniziò a collaborare il 13 maggio 1993 (v. pag. 475 della sentenza), avevano riferito la vicinanza del RA, ex sindaco di Santa AR La Fossa, a NE CO di GI, detto O" (cugino dell'omonimo boss noto come "AN"), che gestiva la "Masseria Abbate", in Santa AR La Fossa, di cui risultava titolare la moglie dello stesso NE, NC ET. In tale masseria avvenivano riunioni dei membri del sodalizio, alle quali aveva partecipato, in alcune occasioni, lo stesso RA, il cui compito era quello di agevolare la cosca nell'individuazione di particelle di terreno non coltivabili e nel fornire i relativi certificati catastali, da inserire nelle schede di produzione delle cooperative agricole per aumentare le quantità di prodotti in eccedenza ed ottenere così contributi pubblici maggiori. L'errore sull'anno di elezione del RA a sindaco, attribuito allo NE, è oggetto di mera asserzione del ricorrente, senza riferimento specifico al verbale 77 da cui emergerebbe e alla sua rilevanza rispetto al tema di prova, e le pretese contraddizioni in cui lo NE sarebbe incorso non risultano specificamente documentate dal ricorrente, né emergono dalla puntuale motivazione della sentenza impugnata, che invece sottolinea la convergenza, seppure diacronica, delle dichiarazioni del predetto collaboratore con quelle di FR CO e RO NN, informati sulle dinamiche più recenti del sodalizio fino al termine degli anni novanta. In particolare, i giudici di merito hanno evidenziato che entrambi i chiamanti, FR e RO, avevano collegato, come NE MI, la presenza e l'opera del RA a quella di NE CO di GI e del gruppo da questi diretto. Il RO, ritenuto particolarmente attendibile per essere stato costantemente al fianco di NE CO (CI) e per aver gestito l'azienda di allevamento di bufale presso la suddetta masseria Abbate, aveva riferito della frequentazione col RA sia nella masseria, sia presso le rispettive abitazioni, definendo l'imputato un fiancheggiatore dell'associazione, ad essa non affiliato, e attribuendogli sia il compito di agevolatore del sistema truffaldino in danno dell'AIMA, con l'allestimento e la consegna dei certificati catastali necessari per il buon esito delle frodi (l'imputato avrebbe consentito anche allo stesso RO, pur non essendo questi proprietario terriero, di fare domanda per ottenere i contributi); sia l'indiscriminata disponibilità ad offrire ospitalità agli associati latitanti. A conforto della particolare fiducia che i membri del sodalizio criminale riponevano nel RA, i giudici di merito hanno sottolineato che il RO aveva riferito di essere stato sorpreso, al momento del suo arresto, in possesso di una pistola, ma di essere riuscito ad occultare la somma di 23 milioni in vecchie lire, provento di estorsione, in una caffettiera. Tale somma, secondo le istruzioni da lui impartite alla moglie, D'IN NA, in occasione di una visita in carcere, fu consegnata proprio al RA perché, a sua volta, le recapitasse ad altro associato, RO NI, capo camorrista nella zona di Grazzanise, come di fatto avvenne. Particolare rilievo è stato, inoltre, attribuito dalla Corte di merito alle dichiarazioni di CA AF, rese nel dibattimento di altro processo tenutosi davanti alla Corte di assise di Santa AR Capua Vetere ed acquisite nel presente giudizio, circa la consegna della suddetta somma di 23 milioni, sfuggita al sequestro al momento dell'arresto del RO, al RA tramite la moglie del primo, e circa l'ospitalità offerta dall'attuale ricorrente, nella propria abitazione, a 78 due latitanti, affiliati di rango al clan dei "Casalesi“, RO NI (Indicato come la persona più vicina, all'epoca, a NE CO) e tale IS. Le predette prove dichiarative, provenienti da NE MI, FR CO, RO NN e CA AF, oltre a riscontrarsi a vicenda, erano state confermate, secondo la puntuale motivazione dei giudici di merito, dal ritrovamento nell'abitazione del RA, in occasione della perquisizione eseguita il 3 luglio 1998, di richieste di compensazione finanziaria rivolte all'AIMA, avanzate tra gli altri da NC GI, AM CH e NC ET, quest'ultima moglie di NE CO, detto CI, e i primi due a loro volta vicini ad esponenti di rilievo, NC AR ed AM TO, del sodalizio criminale dei I". Altro riscontro estrinseco di pregnante valenza probatoria è stato ravvisato nell'arresto, proprio nell'abitazione del RA, dei predetti latitanti, RO e IS, i cui cellulari, nel corso delle ricerche dirette alla loro cattura, risultavano in contatto con l'utenza telefonica dell'attuale ricorrente;
e, ancora, nell'essersi il RA prestato a fare da testimone nella scrittura privata di acquisto di un terreno da parte di NE CO di GI, a lui venduto dai fratelli EN. Sulla base di tutti i predetti elementi i giudici di merito hanno, da un lato, escluso la necessità di ulteriori integrazioni probatorie pur richieste dall'appellante, con argomentazioni congrue non sindacabili in questa sede, e, dall'altro, hanno fondato un corretto ragionamento giuridico ravvisando un fattivo contributo di ausilio prestato dal RA non a singoli componenti dell'associazione ma alla stessa nel suo complesso, e non episodicamente ma nell'arco di circa un decennio attraverso due canali principali, consistiti nell'agevolazione delle pratiche per ottenere le sovvenzioni pubbliche agli agricoltori e nell'ospitalità offerta a pericolosi latitanti;
e ciò nella consapevole volontà di contribuire alla vita della cosca camorristica, attesa l'univocità e la rilevanza delle suddette condotte. Il ritenuto delitto di partecipazione ad associazione mafiosa è stato, dunque, correttamente delimitato sia rispetto a quello di favoreggiamento, in quanto nel primo il soggetto interagisce organicamente e sistematicamente con gli associati, quale elemento della struttura organizzativa del sodalizio criminoso, anche al fine di depistare le indagini di polizia volte a reprimere l'attività dell'associazione o a perseguirne i partecipi, mentre nel secondo egli aiuta in maniera episodica un associato, resosi autore di reati rientranti o meno nell'attività prevista dal vincolo associativo, ad eludere le investigazioni della polizia o a sottrarsi alle ricerche di questa (v. Sez. 6, n. 40966 del 08/10/2008, dep. 31/10/2008, Pillari, Rv. 241701); sia rispetto al concorso esterno in associazione di tipo mafioso che 79 postula il non stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa dell'associazione e la mancanza dell'affectio societatis" (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, dep. 20/09/2005, Mannino, Rv. 231671), elementi, invece, ravvisati dai giudici di merito nel fatto ascritto al RA, nonostante la mancanza di una sua formale affiliazione, per il permanente e concreto contributo offerto dall'imputato all'associazione in più settori e, in particolare, nella promozione degli interessi economici del sodalizio attraverso la predisposizione di una parte della documentazione funzionale alle truffe in danno dell'AIMA (e, al riguardo, non rileva in senso contrario la mancata contestazione al RA di specifici reati fine), e nell'aiuto sistematicamente prestato dallo stesso imputato a più associati perché potessero sottrarsi alle ricerche della polizia e per assicurare ai maggiorenti del sodalizio la conservazione dei proventi delittuosi, come nel ricordato episodio dei ventitré milioni consegnati, dopo l'arresto del RO, proprio dal RA al RO, boss di Grazzanise;
il tutto nella consapevole volontà dell'imputato di contribuire stabilmente e ad ampio raggio alla conservazione e rafforzamento dell'associazione camorristica. Segue il rigetto del ricorso proposto da RR IE.
7. Riepilogando, sulla base di tutto quanto precede, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio nel confronti di AN US, RE MI, IL MO, IA IT, IA DR, LE AF, ZO TO, EN LI, CO AU, SC EL, NE MI, CI MI, perché i reati sono estinti per prescrizione;
e nei confronti di ZZ CO e GL NN perché i reati sono estinti per morte degli imputati. Devono essere dichiarati inammissibili i ricorsi proposti da NT CE, DI IL LI, NA IA, NA CE, i quali, a norma dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., vanno condannati al pagamento delle spese processuali, e, ciascuno, della somma di euro 1.000,00 (mille) alla cassa delle ammende. Vanno respinti i ricorsi di RR CO, FA NI, RR IE, AC OL e NE ON, con condanna degli stessi al pagamento delle spese processuali. Deve essere, infine, annullata senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di RU GI, limitatamente al reato di cui al capo 702, estinto per prescrizione, con eliminazione della relativa pena di giorni 15 di reclusione 80 (pena residua per gli altri reati: anni 4 e mesi 4 di reclusione), con il rigetto del ricorso nel resto.
P.Q.M.
La Corte, a scioglimento della riserva formulata ex art. 615 cod. proc. pen., all'udienza del 12/04/2012, preliminarmente dispone la separazione della posizione di DO SQ e il rinvio a nuovo ruolo per quanto lo riguarda, con formazione di distinto fascicolo;
infatti, per il detto ricorrente, l'avviso è stato dato all'avvocato Delio Iorio che non risulta difensore, mentre i difensori di fiducia, avvocati CH Santonastaso e GI Ferrante (peraltro, nelle more, il primo sospeso, l'altro deceduto) non sono stati avvisati, sicché occorre rinnovare il giudizio, tenendo presenti le nuove nomine fiduciarie oggi depositate. Decidendo in ordine alle altre posizioni: dichiara inammissibili i ricorsi di NT CE, DI IL LI, NA IA, NA CE, che condanna al pagamento delle spese processuali, e, ciascuno, della somma di euro 1.000,00 (mille) alla cassa delle ammende;
rigetta i ricorsi di RR CO, FA NI, RR IE, AC OL, NE ON, che condanna al pagamento delle spese processuali;
annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di AN US, RE MI, IL MO, IA IT, IA DR, LE AF, ZO TO, EN LI, CO AU, SC EL, NE MI, CI MI, perché i reati sono estinti per prescrizione;
nei confronti di ZZ CO e GL NN perché i reati sono estinti per morte degli imputati;
annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di RU GI, limitatamente al reato al capo 702, estinto per prescrizione;
elimina la relativa pena di giorni 15 di reclusione (pena residua per gli altri reati: anni 4 e mesi 4 di reclusione); rigetta nel resto il ricorso. Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 24 maggio 2012. DEPOSITATA IN CANCELLEIRIA Il consigliere estensore Il presidente Paolo Bardovagni Antonella Patrizia Mazzei 18 DIC. 2012 Antonetta P. mazze PB•P Bardovaqui 81 LC