Sentenza 7 aprile 2017
Massime • 1
Nel caso di assunzione di ufficio di nuovi mezzi di prova, ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., è riconosciuto alle parti il diritto alla prova contraria, la cui istanza di ammissione integra a tutti gli effetti una richiesta ai sensi dell'art. 495, comma secondo, cod. proc. pen., ma, ai fini del vaglio della ammissibilità della stessa sotto il profilo della non manifesta superfluità o irrilevanza ai sensi dell'art. 190 cod. proc. pen., la parte istante ha l'onere di indicare specificamente i temi sui quali verte la controprova richiesta, atteso che quest'ultima, a differenza di quella articolata su temi indicati dalle parti, deve riferirsi ai fatti sui quali il giudice ha ritenuto indispensabile il supplemento istruttorio ai fini della decisione.
Commentari • 2
- 1. Concussione: sussiste in caso di minaccia implicitaAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 29 agosto 2023
La massima In tema di concussione, la costrizione, che integra l'elemento soggettivo del reato, può consistere anche in una minaccia implicita, purchè idonea a coartare la volontà del privato, da valutare caso per caso in relazione alle modalità ampiamente discrezionali di esercizio del potere da parte del pubblico ufficiale. (Nel caso di specie la S.C. ha ravvisato sussistere la minaccia costrittiva da parte di un pubblico ministero il quale, in cambio dell'attività sollecitata, aveva prospettato alla vittima un suo intervento volto ad escludere l'arresto della nipote ed il sequestro di un locale del fratello della persona offesa, implicitamente prospettando l'intervento opposto in caso …
Leggi di più… - 2. Registrare una telefonata di nascosto non è reatoAccesso limitatoSimone Marani · https://www.altalex.com/ · 22 dicembre 2017
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 07/04/2017, n. 28597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28597 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2017 |
Testo completo
2859 7-1 7 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 07/04/2017 Composta da: Sent. n. sez. 991/2017 - Presidente ANIELLO NAPPI REGISTRO GENERALE FRANCESCA MORELLI N.29031/2016 ENRICO VITTORIO AO CA ALFREDO GUARDIANO - Rel. Consigliere - IRENE SCORDAMAGLIA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ES PA nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 04/03/2016 del TRIBUNALE di GENOVA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/04/2017, la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA Udito il Procuratore Generale in persona del PASQUALE FIMIANI che ha concluso per l'inammissibilité du riterso RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 4 marzo 2016, in parziale riforma della sentenza del Giudice di Pace di Genova del 23 febbraio 2015, il Tribunale della stessa città ha assolto EN LA dal reato di cui all'art. 594 cod. pen. per non essere il fatto previsto dalla legge come reato, confermando nel resto la decisione appellata e rideterminando la pena inflitta all'imputata, quanto al residuo reato di cui all'art. 612 cod. pen., nella misura di Euro 50,00. 2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso EN LA per il tramite del difensore, Avv. Luigi Fornaciari Chittoni, e ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi:
2.1. mancata assunzione di una prova decisiva, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in relazione all'audizione del teste UD, da assumere a prova contraria, ai sensi dell'art. 495, comma 2, cod. proc. pen., a seguito dell'assunzione ex officio della testimonianza delle fonti MB e MA;
2.2. vizio di motivazione, sub specie di contraddittorietà e manifesta illogicità dell'apparato argomentativo della decisione di gravame, risultante da una errata ponderazione degli apporti dichiarativi dei testimoni a carico e di quelli a discarico;
2.3. vizio di motivazione, per non avere la sentenza impugnata nulla argomentato in ordine all'effettiva capacità intimidatoria dell'espressione utilizzata dall'imputata nei confronti della parte offesa.
2.4. violazione di legge, per non avere il Tribunale applicato all'imputata, in luogo del giudice di pace, all'imputata la causa di esclusione della procedibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 34 d.lgs. 274/2000. 2.5. violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento in favore dell'imputata della circostanza attenuante della provocazione ex art. 62, n. 2, cod. pen., che, invece, le sarebbe spettata per avere ella reagito alle accuse gravi ed infamanti rivolte nei suoi confronti dalla parte offesa. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile.
1. Destituito di fondamento è il primo motivo di ricorso. Risulta, infatti, dagli atti processuali, cui al Collegio è consentito l'accesso in ragione del dedotto 'error 2 in procedendo', che l'audizione del teste UD è stata sollecitata dalla difesa dell'imputata, all'udienza del 10 maggio 2014, ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen. e non, invece, ai sensi dell'art. 495, comma 2, cod. proc. pen.. Sulla questione è intervenuta la giurisprudenza di legittimità affermando che la mancata assunzione di una prova decisiva quale motivo di impugnazione per cassazione - può essere dedotta solo in relazione ai mezzi di prova di cui sia stata chiesta l'ammissione a norma dell'art. 495, secondo 2, cod. proc. pen., sicché il motivo non può essere validamente invocato nel caso in cui il mezzo di prova sia stato sollecitato dalla parte attraverso l'invito al giudice di merito ad avvalersi dei poteri discrezionali di integrazione probatoria di cui all'art. 507 cod. proc. pen. e da questi sia stato ritenuto non necessario ai fini della decisione (Sez. 5, n. 4672 del 24/11/2016 - dep. 31/01/2017, Fiaschetti e altro, Rv. 26927001; Sez. 2, n. 41744 del 06/10/2015 - dep. 16/10/2015, D'Attilo, Rv. 26465901; Sez. 6, n. 33105 del 08/07/2003 - dep. 05/08/2003, P.G. in proc. Pacor, Rv. 22653401).
2. Nondimeno, pur volendo ammettere che, nella vicenda processuale scrutinata, debba trovare applicazione il pacifico principio di diritto secondo il quale alla ammissione di una nuova prova ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., il giudice non può non far seguire l'ammissione anche delle eventuali prove contrarie, con la conseguenza che l'istanza di ammissione di queste ultime integra a tutti gli effetti esercizio del diritto alla prova e concreta, quindi, rituale richiesta a norma dell'art. 495, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 54274 del 04/10/2016 dep. 21/12/2016, Altana, Rv. 268858; Sez. 6, n. 5401 del 06/04/2000 - dep. 08/05/2000, La Vardera A e altri, Rv. 21614401; Sez. 6, n. 10109 del 26/06/1997 - dep. 10/11/1997, Abatini, Rv. 20881701), deve, tuttavia, essere sottolineato che, ai fini del vaglio della loro ammissibilità sotto il profilo della non manifesta superfluità o irrilevanza ai sensi dell'art. 190 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 48645 del 06/11/2014 - dep. 24/11/2014, G e altro, Rv. 26125601; Sez. 5, n. 26885 del 09/06/2004 - dep. 15/06/2004, Spinelli, Rv. 22988301), la parte che di tale diritto intenda avvalersi ha l'onere di tematizzare la prova indicando specificamente i temi dei quali voglia sollecitare l'approfondimento. Esigenza di specificità, questa, che, in effetti, si pone in termini più consistenti nell'ipotesi di esercizio del diritto alla controprova a seguito di istruzione probatoria officiosa, poiché, mentre in quella ordinaria cui si riferisce - l'art. 495, comma 2, cod. proc. pen. la deduzione della prova contraria è strettamente correlata ai temi indicati dalle parti nelle liste depositate ai sensi dell'art. 468 cod. proc. pen. e nelle richieste articolate ai sensi dell'art. 493 cod. 3 Rv. 21410801), nel caso disciplinato dall'art. 507 cod. proc. pen. il diritto alla controprova deve esplicarsi in relazione ai temi sui quali il giudice ha ritenuto indispensabile ai fini del decidere disporre un supplemento istruttorio (Sez. U, n. 11227 del 06/11/1992 - dep. 21/11/1992, Martin, Rv. 191607). Anche sotto questo profilo, dunque, la censura prospettata dall'imputata è inammissibile, perché se ella avesse voluto controbattere le risultanze del supplemento di prova testimoniale assunto ex officio, avrebbe potuto presentare istanza di ammissione di nuove prove contrarie sufficientemente articolata quanto alle circostanze suscettibili di ulteriore approfondimento.
4. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso sono inammissibili perché svolgono censure di merito. Il giudice di appello ha motivato la conferma dell'affermazione di responsabilità dell'imputata valutando che le dichiarazioni della parte offesa risultavano corroborate da quelle di altri testimoni e da riscontri documentali dotati di una qualificata valenza dimostrativa, a fronte degli apporti dichiarativi dei testimoni a discarico la cui attendibilità risultava screditata da plurimi elementi oggettivi. Tale motivazione è esente da manifesta illogicità e come tale non è sindacabile in questa sede. Infatti, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con "i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento" (Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999 - dep. 31/01/2000, Moro G, Rv. 21574501; Sez. 2, n. 2436 del 21/12/1993 - dep. 25/02/1994, Modesto ed altro, Rv. 19695501). A ciò deve aggiungersi -con specifico riferimento al terzo motivo di ricorso che, nel reato di minaccia, elemento essenziale è la limitazione della libertà - psichica mediante la prospettazione del pericolo che un male ingiusto possa essere cagionato dall'autore alla vittima, senza che sia necessario che uno stato di intimidazione si verifichi concretamente in quest'ultima, essendo sufficiente la sola attitudine della condotta ad intimorire e irrilevante, invece, l'indeterminatezza del male minacciato, purché questo sia ingiusto e possa essere dedotto dalla situazione contingente (Sez. 5, n. 45502 del 22/04/2014 - dep. 04/11/2014, Scognamillo, Rv. 26167801).
5. Manifestamente infondato è il quarto motivo di ricorso. L'art. 34 d.lgs. 274/2000 recita che: Il fatto è di particolare tenuità quando, rispetto all'interesse tutelato, l'esiguità del danno o del pericolo che ne è derivato, 4 а nonché la sua occasionalità e il grado della colpevolezza non giustificano l'esercizio dell'azione penale, tenuto conto altresì del pregiudizio che l'ulteriore corso del procedimento può recare alle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute della persona sottoposta ad indagini o dell'imputato>> e, in particolare, statuisce che:Se é stata esercitata l'azione penale, la particolare tenuità del fatto può essere dichiarata con sentenza solo se l'imputato e la persona offesa non si oppongono>>. Tanto rammentato deve evidenziarsi che, nella sentenza in data 23 febbraio 2015, il giudice di pace ha dato atto che all'udienza di comparizione il tentativo di conciliazione, riproposto anche durante il dibattimento, risultava infruttuoso>>, con la conseguenza che se ne doveva implicitamente dedurre che nessuna manifestazione di disponibilità all'applicazione del detto istituto era stata manifestata dalla persona offesa.
6. Destituito di fondamento è, infine, il quinto motivo di ricorso. Ai fini della configurabilità dell'attenuante della provocazione occorrono: a) lo "stato d'ira", costituito da una situazione psicologica caratterizzata da un impulso emotivo incontenibile, che determina la perdita dei poteri di autocontrollo, generando un forte turbamento connotato da impulsi aggressivi;
b) il "fatto ingiusto altrui", costituito non solo da un comportamento antigiuridico in senso stretto ma anche dall'inosservanza di norme sociali o di costume regolanti l'ordinaria, civile convivenza, per cui possono rientrarvi, oltre ai comportamenti sprezzanti o costituenti manifestazione di lattanza, anche quelli sconvenienti o, nelle particolari circostanze, inappropriati;
c) un rapporto di causalità psicologica tra l'offesa e la reazione, indipendentemente dalla proporzionalità tra esse (Sez. 1, n. 5056 del 08/11/2011 - dep. 09/02/2012, Ndoj, Rv. 25183301). Alla luce di tali parametri ermeneutici corretta è la decisione negatoria dell'attenuante in questione da parte de giudice di appello, atteso che l'imputata risulta avere fatto irruzione all'interno di un aula del Tribunale per i Minorenni nella quale si stava svolgendo un'udienza a porte chiuse, nel corso della quale la parte offesa stava rendendo dichiarazioni al Giudice in ordine alle modalità di affidamento del figlio minore, con la conseguenza che il contenuto delle dichiarazioni medesime · che l'imputata non avrebbe dovuto neppure ascoltare - - non costituiscono un fatto ingiusto idoneo a scatenare la reazione.
4. In conclusione va dichiarata l'inammissibilità del ricorso e la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 2.000, in favore della cassa delle ammende. 5
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 2.000, in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 7/4/2017. Il Consigliere estensore Il Presidente Irene Scordamaglia Aniello Nappi Gmy thirdamantlin DEPOSITATA IN CANALIES addi 08 GIU 2017 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO un 1 06