Sentenza 2 luglio 2010
Massime • 3
Il reato di usura rientra nel novero dei reati a condotta frazionata o a consumazione prolungata perchè i pagamenti effettuati dalla persona offesa in esecuzione del patto usurario compongono il fatto lesivo penalmente rilevante, di cui segnano il momento consumativo sostanziale, e non sono qualificabili come "post factum" non punibile dell'illecita pattuizione.
Ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, deve aversi riguardo, in caso di concorso di circostanze aggravanti ad effetto speciale, all'aumento di pena così come determinato in forza dell'art. 63. comma quarto, cod. pen.. (In motivazione, la S.C. ha affermato che il principio di cui in massima trova applicazione anche nel vigore della disciplina introdotta dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251).
Ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, l'aumento di pena per la circostanza aggravante è valutabile anche se la stessa sia stata oggetto di contestazione suppletiva dopo la decorrenza del termine di prescrizione previsto per il reato non aggravato, purché la contestazione abbia preceduto la pronuncia della sentenza.
Commentari • 10
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RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Palermo confermava integralmente la pronuncia del 3 dicembre 2020 con la quale il Tribunale di Trapani, ad esito del giudizio ordinario, aveva condannato Francesco D. alla pena di anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro seicento di multa per i reati di minaccia aggravata (capi A e D), violazione di domicilio aggravata (capo B) e tentato furto con strappo (capo C), oltre al risarcimento dei danni arrecati alle parti civili. 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione della legge penale e vizio della …
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Rassegna di giurisprudenza Elementi strutturali L'art. 644 prevede una tutela significativamente “anticipata” delle condotte usuraie consentendo di ritenere consumato il reato anche solo con l'accettazione della promessa usuraia, a prescindere dalla effettiva dazione degli interessi. Si ribadisce infatti che Il reato di usura si configura come reato a schema duplice e, quindi, esso si perfeziona con la sola accettazione della promessa degli interessi o degli altri vantaggi usurari, ove alla promessa non sia seguita effettiva dazione degli stessi, ovvero, nella diversa ipotesi in cui la dazione sia stata effettuata, con l'integrale adempimento dell'obbligazione usuraria. Tale …
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Ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, l'aumento di pena per la recidiva che integri una circostanza aggravante ad effetto speciale non rileva se la stessa sia stata oggetto di contestazione suppletiva dopo la decorrenza del termine di prescrizione previsto per il reato come originariamente contestato. Corte di cassazione sez. Unite, ud. 28 settembre 2023 (dep. 14 dicembre 2023), n. 49935 Presidente Cassano – Relatore d'Agostino Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Palermo confermava integralmente la pronuncia del 3 dicembre 2020 con la quale il Tribunale di Trapani, ad esito del giudizio ordinario, aveva condannato …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 02/07/2010, n. 33871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33871 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 02/07/2010
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Domenico - Consigliere - N. 2701
Dott. PRESTIPINO Antonio - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. TADDEI Margherita - Consigliere - N. 1639/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PMT PRESSO TRIBUNALE DI RIMINI;
nei confronti di:
1) IC AR - ricorrente;
contro
1) DI AR, N. IL 02/01/1939;
2) EL DI, N. IL 10/05/1939;
avverso la sentenza n. 3139/2008 TRIBUNALE di RIMINI, del 20/01/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 02/07/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO PRESTIPINO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Salvi Giovanni, che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
OSSERVA
Propongono ricorso per Cassazione il Pg presso la Corte di Appello di Perugia, il PM presso il Tribunale di Rimini, e la parte civile RM IO, avverso la sentenza del tribunale di Rimini del 20.1.2009, che dichiarò non doversi procedere nei confronti di OD CA e UG DI in ordine al reato di usura agli stessi ascritto, perché estinto per prescrizione.
Secondo l'accusa originaria, gli imputati si erano fatti trasferire dai coniugi RM - Rossi, in corrispettivo di un finanziamento di L. 12 miliardi, le quote della società Emabssy s.r.l., del valore di circa L. 3 miliardi;
e in corrispettivo di un altro finanziamento di L. 1 miliardo, 30 opere d'arte di valore doppio, commettendo i fatti tra il 19.2.1997 e il mese di Agosto del 1998.
All'udienza preliminare del 6.5.2008, era stata però effettuata dal Pm, la contestazione suppletiva dell'aggravante "ordinaria" di cui all'art. 61 c.p., n. 7, e delle circostanze ad effetto speciale previste all'art. 644 c.p., comma 5, nn. 2, 3 e 4. Il Tribunale, però, premesso che la contestazione suppletiva riguardava in concreto le due aggravanti ad effetto speciale di cui all'art. 644 c.p., nn. 3 e 4, e non anche quella di cui al n. 2, riteneva che si dovesse fare riferimento, ai fini del calcolo dei termini di prescrizione, ne nuovo regime dettato dalla L. n. 251 del 2005, più favorevole agli imputati, ad una soltanto delle predette aggravanti, l'altra a essendo normativamente degradata a circostanza "comune" - come tale non più rilevante agli effetti della prescrizione - in virtù del disposto dell'art. 63 c.p., comma 4, che nel concorso di più aggravanti ad effetto speciale prevede l'applicazione della pena conseguente alla circostanza più grave, salva la possibilità riservata al giudice di merito di aumentare ulteriormente la pena - ma in misura ordinaria - per le altre. Ne derivava quindi la conseguenza della avvenuta maturazione del termine di prescrizione, il primo atto interruttivo essendo individuabile, secondo i giudici territoriali, nella richiesta di rinvio a giudizio formulata dal PM il 7.11.2007 e, ciò, indipendentemente dall'ammissibilità della contestazione suppletiva, riferita dal Tribunale alle sole aggravanti di cui ai dell'art. 644 c.p., nn. 3 e 4, in quanto effettuata dopo la scadenza del termine prescrizionale.
Ne ricorso della parte civile si evidenzia, anzitutto, che anche alla stregua dei criteri di calcolo del termine prescrizionale adottati dal tribunale, la prescrizione non sarebbe maturata alla data della pronuncia impugnata, essendo il tribunale incorso nel vizio di violazione di legge in ordine all'identificazione del primo atto interruttivo, in realtà risalente al 19.2.2007, data dell'invito rivolto all'imputato dal Pm a rendere interrogatorio ex art. 375 c.p.p.. Ma sarebbe viziata da erronea applicazione della legge penale, secondo le deduzioni comuni a tutti i ricorrenti, anche l'affermazione del tribunale secondo cui nel concorso di più circostanze ad effetto speciale potrebbe tenersi conto, ai fini del calcolo della prescrizione, soltanto dell'aumento di pena dipendente dalla circostanza più grave.
L'art. 157 c.p., non escluderebbe, infatti, in alcun modo, nella sua autonoma previsione, la maggior influenza di più circostanze ad effetto speciale sul calcolo del termine prescrizionale, dovendosi quindi ritenere che in questo caso la pena edittale massima debba essere calcolata con l'aumento dovuto alla circostanza più grave, ulteriormente maggiorato nella misura di un terzo per tutte le altre aggravanti ad effetto speciale, globalmente considerate, che non perdono la loro specifica natura per il fatto di non comportare aumenti di pena superiori ad un terzo.
I ricorrenti chiedono pertanto l'annullamento della sentenza impugnata, con le statuizioni consequenziali.
Ha resistito ai ricorsi il difensore dell'imputato, con memoria scritta.
Va premesso che la questione della datazione del primo atto interruttivo è ormai irrilevante ai fini del calcolo della prescrizione.
Ed invero, se pure ci si potesse riferire unitariamente all'ultimo fatto di usura dell'Agosto 1988, come ritiene in sostanza il Tribunale, che cita l'art. 644 ter c.p., ma anche la difesa di parte civile, nel ritenere validamente interrotta la prescrizione per entrambi i fatti di usura con l'invito a rendere l'interrogatorio del 19.2.2007, la considerazione dell'aumento di pena dipendente da una sola delle aggravanti ad effetto speciale contestate, comporterebbe che il termine massimo prescrizionale, prorogato di un quarto sarebbe oggi in ogni caso scaduto (anni sei, pena edittale massima all'epoca di fatti, +1/3+1/4 = Novembre del 2009); se si dovesse tener conto dell'ulteriore aumento complessivo di 1/3 in dipendenza delle altre aggravanti a effetto speciale, il problema della prescrizione non si porrebbe affatto. Assume quindi rilievo preliminare la questione della possibile influenza, sul calcolo dei termini prescrizionali, del concorso di più aggravanti ad effetto speciale, influenza esclusa dal tribunale con argomentazioni fatte proprie dalla difesa dell'imputato. Deve però ritenersi condivisibile l'opposto indirizzo sostenuto dai ricorrenti.
L'art. 157 c.p., infatti, anche nella nuova formulazione, non prevede alcuna riserva circa l'affermata influenza delle aggravanti ad effetto speciale sui termini di prescrizione per il caso che ne siano contestate più d'una, salvo il necessario coordinamento con la previsione dell'art. 63 c.p., n. 4 nel senso della limitazione dell'aumento di pena, a nulla rilevando, poi, data l'autonomia della disciplina della prescrizione, nemmeno la facoltatività dell'ulteriore aumento di pena una volta applicalo quello per la circostanza più grave, o, nel caso di pari gravità, per una delle circostanze ad effetto speciale.
Ciò era stato affermato nel vigore della previgente disciplina dei termini prescrizionali da Cassazione SEZ. 4, n. 27748 del 10/05/2007 Fazio ed altri, in relazione all'uso delle armi e all'impiego del travisamento nel corso di una rapina;
la Corte dopo avere precisato che si tratta di condotte che si diversificano reciprocamente per il contenuto, configurando così distinte circostanze aggravanti, aveva ulteriormente rilevato che esse devono essere autonomamente considerate ai fini della prescrizione, il cui calcolo deve dunque essere effettuato applicando la disciplina generale dettata nell'art.63 c.p., comma 4, per il concorso di circostanze della stessa specie.
D'altra parte, dopo alcuni contrari arresti, si è ormai consolidato, nella giurisprudenza di questa Corte, l'indirizzo secondo cui le circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena diversa da quella ordinaria del reato e quelle ad effetto speciale mantengono la loro natura anche se, concorrendo con altra circostanza analoga, non possono comportare un aumento superiore ad un terzo, ai sensi dell'art. 63 c.p., comma 4 (Sez. Un., n. 16 dell'8-4-1998, TR e altro;
vedi inoltre, anche per una completa rassegna dei precedenti, Cass. 31 marzo 2005 n. 19841). Tali principi rimangono pienamente applicabili anche nel vigore della nuova disciplina della prescrizione, potendosi anzi osservare, quanto alla incoltati vita di ulteriori aumenti di pena rispetto a quello derivante dall'applicazione di una prima aggravante ad effetto speciale, che la sua irrilevanza è persine più coerente con il nuovo regime normativo, che ha astrattamente riguardo alla pena edittale massima prevista per ciascun reato, esclusa la considerazione del trattamento punitivo concreto (vedi, invece, l'art. 157 c.p.p., comma 3 nella precedente formulazione). Risolto il problema teorico della influenza, sui termini di prescrizione, del concorso di più aggravanti ad effetto speciale, occorre quindi occuparsi delle questioni sollevate dalla difesa degli imputati con riferimento alla stessa sussistenza delle aggravanti oggetto della contestazione suppletiva del Pm, e della ritualità della contestazione.
Riguardo alla prima questione, la difesa deduce che l'aggravante di cui all'art. 644 c.p., n. 2, sarebbe logicamente incompatibile con la descrizione del concreto fatto di usura, considerato che nel caso di specie le quote societarie della soc. Embassy s.r.l. costituirebbero, secondo l'accusa, una parte dei vantaggi usurari conseguiti dagli imputati, non la garanzia dell'adempimento di diversa obbligazione usuraria;
l'ammissibilità della contestazione dell'aggravante dello stato di bisogno sarebbe invece esclusa, per il fatto relativo alla cessione di quote societarie del 19.2.1997, da ragioni di diritto transitorio. Ciò perché il fatto ricadrebbe sotto la previsione della L. n. 108 del 1996, art. 3, che in vista della pubblicazione del primo decreto ministeriale destinato a stabilire il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, aveva comunque disposto che nelle more fosse ugualmente punibile la condotta di chi si facesse dare o promettere vantaggi sproporzionati rispetto alla propria controprestazione, a condizione che il soggetto obbligato versasse in condizioni di difficoltà economica e finanziaria. Secondo la difesa, lo stato di difficoltà economica del soggetto passivo del reato, non più rilevante nel regime sanzionatorio definitivo, non avrebbe quindi potuto essere contestato come aggravante, integrando, transitoriamente, uno degli elementi costituivi del reato e trattandosi di elemento di portata più ampia dello stato di bisogno, che ne costituirebbe un "sottoinsieme". Per quel che riguarda la ritualità della contestazione suppletiva delle aggravanti, la difesa deduce, con riferimento ad entrambi gli episodi di usura, che essa sarebbe stata illegittimamente operata solo dopo lo spirare del termine prescrizionale. Si deve rilevare, riguardo alle deduzioni difensive io oggetto, che l'aggravante di cui all'art. 644 c.p., n. 2, è stata già esclusa dal Tribunale, con decisione che ha infatti formato oggetto di uno specifico rilievo del PG ma che appare corretta, dal momento che nella specie le quote societarie della Embassy s.r.l. costituirebbero direttamente il vantaggio usurario ottenuto dagli imputati e non avrebbero in nessun modo formato oggetto di un rapporto di garanzia.
Quanto all'aggravante dello stato di bisogno, in effetti la norma transitoria della L. n. 108 del 1996, art. 3, sembra definire un'ipotesi di reato in larga parte autonoma rispetto alla fattispecie punibile in regime di piena applicazione dell'art. 644 c.p. novellato con la stessa legge, dal momento che si riferisce a qualunque soggetto che si trovi in condizioni di difficoltà economica e ragguaglia il trattamento sanzionatorio a quello previsto dal predetto art. 644 c.p., comma 1, senza alcun riferimento alle aggravanti di cui al comma 5 o a speciali categorie di vittime. La situazione di difficoltà economica, nella previsione transitoria, e quindi considerata come elemento "minimo" di disagio personale della persona offesa, che esclude la necessità dell'indagine su un vero e proprio stato di bisogno e la sua autonoma rilevanza, anche se questo vale soltanto agli effetti della astratta configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 644 c.p., n. 3, in regime transitorio, dovendosi invece ritenere, nella specie, che la pur impropria contestazione della predetta aggravante, soddisfi, in una lettura complessiva del capo di imputazione, anche all'esigenza dell'indicazione dei requisiti della condotta punibile ai sensi della L. n. 108 del 1996, art. 3, essendo ovvio che lo stato di bisogno comprenda la meno intensa situazione di difficoltà economica (Sulla tradizionale distinzione, in tema di reato di usura, tra stato di bisogno considerato come ima situazione che elimina o comunque limita la volontà del soggetto passivo il quale si determina a contrattare in condizione di inferiorità psichica che vizia il consenso, e difficoltà finanziaria che non incide particolarmente sulla libertà negoziale del soggetto cfr. ad es.. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5633 del 18/02/1988 Mascioli). Resta che con riferimento all'episodio del 19.2.1997, autonomamente considerato, non sarebbe configurabile alcuna aggravante ad effetto speciale con le ovvie conseguenze sui termini di prescrizione. Nel caso in esame, però, all'episodio di cessione di quote societarie del 19.2.1997, si aggiunge la vicenda della cessione di quadri d'autore dell'Agosto del 1988, che cade invece nel periodo temporale di piena applicazione del novellato art. 644 c.p.. Al riguardo, occorrerebbe quindi definire il rapporto tra i due episodi in funzione dell'eventuale applicabilità dell'art. 644 ter c.p., richiamato in effetti nella sentenza impugnata, e dal quale si desume che il reato di usura appartiene al novero dei reati a condotta frazionata o a consumazione prolungata perché i pagamenti effettuati dalla persona offesa in esecuzione del patto usurario compongono il fatto lesivo penalmente rilevante, di cui segnano il momento consumativo sostanziale, e non sono qualificabili come il "post faetum" non punibile della illecita pattuizione (ex plurimis, Cassazione 12/06/2007 SEZ. 2 Garone). La considerazione "unitaria" dei due episodi indicati nel capo di imputazione, imporrebbe quindi per entrambi la piena applicazione dell'art. 644 c.p., secondo quanto in definitiva corrispondente alla logica della contestazione suppletiva, l'indagine relativa dovendo però essere demandata ai giudice del merito, che valuterà gli elementi di fatto dell'accusa, per dedurne la sussistenza o meno di un unico accordo usurario comprendente fin dall'inizio entrambe le prestazioni effettuate dalle vittime.
Resta il problema della ritualità della contestazione suppletiva, concernente nella specie, proprio le aggravanti ad effetto speciale, riguardo al quale si deve però rilevare che la datata giurisprudenza citata da difensore dell'imputato sulla possibilità di contestazioni suppletive idonee ad incidere sul termine prescrizionale rispetto ad un'ipotesi accusatoria che nella sua formulazione originaria riguarderebbe un reato già anteriormente prescritto, è stata definitivamente superata dai più recenti arresti di legittimità (Cfr. ad es. Corte di Cassazione 0 9769 del 19/10/2005 SEZ. 5, Sbrana, in tema di recidiva, secondo cui il corrispondente aumento di pena, ai fini del calcolo del termine prescrizionale, è valutabile ancorché essa sia contestata per la prima volta dopo trascorso il termine di prescrizione previsto per l'imputazione non aggravata, purché1 la contestazione preceda la pronuncia della sentenza). Quanto fin qui rilevato, esclude in concreto l'influenza della questione relativa all'individuazione del primo atto interruttivo della prescrizione, che va comunque identificato., in conformità alle puntuali osservazioni del difensore di parte civile, nell'invito a rendere l'interrogatorio rivolto agli imputati dal Pm il 19.2.2007. Non ha infatti pregio, al riguardo, l'obiezione del difensore degli imputati secondo cui l'indicazione e la produzione di tale atto sarebbero precluse in questa sede di legittimità, intanto perché si tratta di questione riguardante un atto processuale, sia pure con effetti sostanziali sulla prescrizione, rispetto alla quale sarebbe comunque consentita a questa Corte un'indagine in fatto;
in secondo luogo, perché l'interesse a sollevare la questione nasce per la parte civile solo dall'errore della sentenza impugnata in relazione ad un accertamento di carattere officioso.
Alla stregua delle precedenti considerazioni, la sentenza impugnata deve essere annullata con la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Bologna per il giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Bologna per il giudizio.
Così deciso in Roma, il 2 luglio 2010.
Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2010