Sentenza 24 aprile 2013
Massime • 1
Integra l'aggravante di cui all'art. 7 del D.L. n. 152 del 1991 (come conv. in L. 203 del 1991) la condotta di reimpiego di denaro provento dell'illecita attività dell'associazione mafiosa, anche se di esso sia titolare un singolo associato, in forza della sua posizione all'interno del gruppo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/04/2013, n. 29941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29941 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 24/04/2013
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 594
Dott. LOCATELLI IU - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SANTALUCIA IU - rel. Consigliere - N. 33880/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOVA EDIL COSTRUZIONI S.N.C.;
nei confronti di:
ZA GI N. IL 29/06/1951;
NN CC N. IL 21/04/1953;
inoltre:
ZA GI N. IL 29/06/1951;
NN CC N. IL 21/04/1953;
avverso la sentenza n. 1270/2009 CORTE APPELLO di PALERMO, del 17/10/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/04/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GI SANTALUCIA;
Udito il Procuratore Generale impersona del Dott. Mazzotta Gabriele, che ha concluso per l'annullamento con rinvio, limitatamente all'aggravante di cui all'art. 416 bis c.p., comma 6 per PI IO e il rigetto nel resto;
il rigetto dei ricorso di AZ IU e della parte civile.
udito, per la parte civile, Avv. Saggia, sost. Dell'avv. Giovineo. uditi i difensori avv.ti Monaco e Giamburro.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Palermo, in riforma della sentenza del Tribunale di quella città del 14 luglio 2008, ha ridotto ad anni otto di reclusione ed Euro 2500,00 di multa la pena inflitta a IU AZ e ad anni sei di reclusione la pena inflitta a IO PI, entrambi ritenuti responsabili del reato di partecipazione all'associazione mafiosa "cosa nostra" in Palermo, Monreale e zone limitrofe, e il AZ soltanto anche del reato di riciclaggio, aggravato ex D.L. n. 152 del 1991, art. 7, per aver sostituito la somma di denaro di circa L. 1 miliardo, preveniente dai reati di cui agli artt. 416 bis, 628 e 629 c.p. ed altri reati fine, della quale BA IU aveva la disponibilità quale uomo d'onore e poi quale reggente del mandamento di cosa nostra del quale fa parte il territorio di Monreale, mediante la costruzione di due ville, l'una edificata dalla s.r.l. Val Monica, l'altra dalla s.n.c. Nuova IL Costruzioni, amministrate entrambe dallo stesso AZ, in Monreale fino al novembre 2003; e del reato di trasferimento fraudolento di beni, per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale, attribuito fittiziamente a IU EL in data 11 giugno 2002 la quota di Euro 2550 del capitale sociale di "Il Quadrifoglio s.r.l." ed a UP IU in data 11 giugno 2002 la quota di partecipazione dell'intero capitale sociale di "L'Arte di Costruire s.r.l.", in Monreale dall'11 giugno 2002. Preliminarmente la Corte di appello ha rigettato la richiesta della difesa del AZ di rinnovazione istruttoria per l'espletamento di una perizia tecnico-contabile, ritenendola non necessaria ai fini della decisione, avuto riguardo al complesso delle risultanze acquisite in esito all'approfondita istruzione di primo grado, e per l'espletamento di un'ulteriore perizia per la trascrizione di conversazioni intercettate, ritenendo manifestamente generica la relativa richiesta.
Quanto alla posizione di IO PI, la Corte di appello ha rilevato che dal contenuto delle conversazioni intercettate è emersa in maniera inequivoca la prova dell'appartenenza al sodalizio mafioso diretto da IU BA e il diretto coinvolgimento nell'attività finalizzata all'illecita aggiudicazione di appalti pubblici nel settore dello smaltimento dei rifiuti nel Comune di Monreale. PI IO, sfruttando la sua qualità di presidente o comunque di gestore di fatto della cooperativa Nuovi Orizzonti, si infiltrò all'interno dei competenti uffici comunali allo scopo di ottenere, grazie a compiacenti funzionari, notizie riservate, favori ed agevolazioni nell'interesse della cooperativa Ecologica Monreale riconducibile a BA IU. Quanto poi alla posizione di IU AZ, la Corte di appello ha posto in evidenza i dati probatori, costituiti soprattutto da materiale intercettativo, che hanno fatto emergere il ruolo di referente economico principale di IU BA, al vertice della famiglia mafiosa di Monreale, e lo specifico contributo fornito al rafforzamento dell'associazione mafiosa "cosa nostra" nello svolgimento dell'attività imprenditoriale edilizia finalizzata al reimpiego dei proventi delle condotte criminose del sodalizio. In particolare, durante un colloquio in carcere con la nuora, IU BA fece riferimento a due ville, del valore di circa L. 1 miliardo, di cui disse di essere sostanzialmente proprietario, individuate dagli inquirenti, proprio grazie ai riferimenti fatti dal BA, in quelle indicate nelle imputazioni, l'una sita in c.da Lenzitti di Monreale, costruita dalla Val Monica s.r.l. e l'altre sita in c.da Gortee di Favara, sempre in Monreale, edificata dalla nuova IL Costruzioni snc di IO RI, EL Di AR & C..
Deve sul punto tenersi presente che la C.I.M. s.r.l., costituita tra il AZ e il di lui cognato BU e operante prevalentemente nel campo delle intermediazioni immobiliari, partecipò, unitamente alla Nova IL Costruzioni s.n.c, alla costituzione della Val Monica s.r.l. con una quota pari al 50% del capitale sociale e che la Val Monica s.r.l., che ha la stessa sede e lo stesso amministratore della C.I.M. s.r.l., fu costituita soltanto allo scopo di definire l'operazione relativa alla costruzione di dodici villette in c.da Lenzitti in Monreale.
E se dal 14 gennaio 2002 l'amministratore unico della C.I.M. s.r.l. fu formalmente AR RA ON, dalle intercettazioni sull'utenza telefonica intestata alla società si è appreso che il potere decisionale fu soltanto del AZ. Il AZ svolse quindi la funzione di strumento di sbocco legale dei capitali occulti provenienti dalle molteplici attività criminose della famiglia mafiosa diretta da IU BA e si rese pertanto protagonista di una operazione di riciclaggio attraverso la realizzazione di unità immobiliari con denaro di illecita provenienza e la cessione delle ville a terzi acquirenti con destinazione del corrispettivo a BA IU. La Corte di appello ha poi rilevato che solo tre settimane dopo l'arresto di IU BA, avvenuto il 21 maggio 2002, il AZ cedette la propria quota di capitale sociale della "quadrifoglio" s.r.l., costituita il 4 marzo 2001, per metà a BI IU e per metà a IE ER, e che lo stesso giorno cedette anche la sua quota del 50% del capitale della società "Arte del Costruire", costituita solo qualche mese prima, a persona di sua fiducia, e cioè a IU UP, che già deteneva il 50%. Dalle conversazioni intercettate si è però appreso che il AZ continuò ad essere il protagonista assoluto delle scelte gestionali, confermando che le cessioni furono soltanto un'operazione fittizia di natura cautelativa conseguente al fatto che l'imputato era consapevole di avere intensamente frequentato un esponente mafioso quale ED DE, anch'egli arrestato il 21 maggio 2002, nel cui stabilimento di torrefazione erano state rinvenute apparecchiature di intercettazione. A conferma della persistente ingerenza del AZ nelle attività della società deve essere evidenziato che la carica di amministratore unico fu lasciata in mano a suo figlio.
La Corte di appello ha infine rigettato la richiesta della parte civile Nuova IL Costruzioni s.n.c. di revoca della confisca delle due ville, affermando la ricorrenza dei presupposti di cui al D.L. n.306 del 1992, art. 12 sexies, essendo rimasto accertato che esse appartenevano interamente al capomafia BA IU, condannato per il reato di cui all'art. 416 bis c.p. con sentenza irrevocabile emessa il 5 maggio 2005 in separato giudizio abbreviato. Le due ville costituirono peraltro anche il provento di una accertata operazione di riciclaggio, di guisa che la confisca deve essere confermata anche in forza del combinato disposto dell'art. 240 c.p. e art. 416 bis c.p., comma 7. Avverso la sentenza ha proposto ricorso, per mezzo del difensore avv.to Giambruno, IO PI, deducendo:
- violazione di legge e difetto di motivazione. La Corte territoriale, attraverso un ragionamento giuridico errato, ha attribuito al ricorrente la qualifica di associato alla consorteria mafiosa sol perché ebbe a conversare con NO Cristoforo, peraltro su fatti e circostanze non oggetto di riscontri probatori, e senza che siano emersi contatti con BA IU. La sentenza impugnata non ha indicato neanche una prova capace di far emergere la partecipazione del ricorrente alla consorteria e un ruolo all'interno di essa. In nessuna conversazione che riguardi il ricorrente si trattarono questioni relative ad appalti pubblici nel settore dello smaltimento dei rifiuti del Comune di Monreale o comunque afferenti alle attività illecite del sodalizio mafioso.
Le intercettazioni nei confronti del NO, e che indirettamente riguardarono anche il ricorrente, furono eseguite dall'agosto del 1999 all'aprile del 2000; da quest'ultima data in poi nulla è emerso nei confronti del ricorrente, che da allora ha cessato ogni sua partecipazione o coinvolgimento nell'attività di raccolta rifiuti, si come nulla era emerso prima, ma la Corte territoriale non ha affrontato il tema. La sentenza impugnata ha affermato l'intraneità all'associazione mafiosa del ricorrente per il pieno coinvolgimento nel sistema di illecita aggiudicazione delle gare per il servizio di raccolta di rifiuti solidi urbani nel Comune di Monreale, ma non ha indicato alcun elemento di prova per dimostrare in che modo la condotta dello PI fosse espressione del coinvolgimento nell'illecita aggiudicazione delle gare per il menzionato servizio. - Violazione di legge e difetto di motivazione in merito all'applicazione delle circostanze aggravanti di cui all'art. 416 bis c.p., commi 4 e 6, dal momento che non v'è stato accertamento circa la disponibilità di ami da parte del gruppo e non è stato provato il reinvestimento delle utilità asseritamente procurate dalle azioni criminose, ne' che l'asserito intervento sia avvenuto in strutture produttive dirette a prevalere, nel territorio di insediamento, sulle altre strutture che offrivano gli stessi beni o servizi. - Violazione di legge e difetto di motivazione in merito alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, che dovevano essere riconosciute in ragione del comportamento processuale tenuto dal ricorrente e dell'assenza di una reale gravità del fatto in contestazione.
- Violazione di legge e difetto di motivazione in punto di riconoscimento della responsabilità per i danni invocati dalle parti civili, invero insussistenti.
Ha poi proposto ricorso, per mezzo del difensore avv.to Monaco, AZ IU, deducendo:
- Difetto di motivazione in riferimento al rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria per una perizia avente ad oggetto la (ri)trascrizione di talune conversazioni tra presenti specificamente indicate, dal momento che, contrariamente a quanto affermato dalla Corte territoriale, la richiesta specificava le ragioni in forza delle quali la trascrizione effettuata era da ritenersi inaffidabile. Un pari difetto di motivazione ha inficiato il rigetto della richiesta di perizia tecnico-contabile, perché la ritenuta occulta partecipazione del BA alle attività imprenditoriali del ricorrente non poteva che esplicarsi con l'immissione di denaro di illecita provenienza nelle "società di comodo" di cui alla contestazione.
Difetto di motivazione. La sentenza impugnata è incorsa in contraddizione nella parte in cui ha affermato che le ville di c.da Lenzitti di Monreale e di c.da Grotte di Favara fossero nelle titolarità personale ed effettiva di BA IU, ritenendole però reimpiego dei proventi delle condotte criminose del sodalizio. Nessun elemento processuale consente di affermare la riconducibilità di detti beni immobili al sodalizio criminoso, quale reinvestimento di una cassa comune, non potendo la sola qualità di capo della famiglia mafiosa di Monreale essere di per sè capace di sostenere tale ipotesi, con conseguente insussistenza dell'aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7 in relazione al reato di cui all'art.648 bis c.p.. La sentenza, ancora, non ha spiegato le ragioni per le quali è affermato che il ricorrente fosse proprietario (fittizio) di un bene, la villa di c.da Grotte di Favara, invero di pertinenza di una società, la Nova IL Costruzioni s.n.c., della quale il ricorrente non faceva parte. La sentenza ha poi illogicamente escluso la tesi, prospettata dalla difesa, secondo cui la villa di c.da Lenzitti di Monreale, che prima aveva formato oggetto di un preliminare di acquisto sottoscritto dal ricorrente non conclusosi con l'atto definitivo di acquisto per mancato versamento dei pagamenti programmati, fu oggetto di un'ipotesi di permuta a compensazione dei crediti, per prestazioni lavorative, vantati da CA BA, figlio di BA IU, nei confronti della C.I.M. s.rl., da cui la Val Monica s.r.l. era partecipata. - Violazione di legge. La sentenza impugnata non ha in alcun modo argomentato sull'affermata cointeressenza economica del sodalizio mafioso, tramite il ricorrente, nelle Cooperative edilizie in cui questi era interessato con modesti capitali, sì da farle ritenere espressione del reimpiego dei proventi delle condotte delittuose compiute dal sodalizio. Ha affermato che l'attività imprenditoriale del ricorrente era finalizzata al reimpiego dei proventi delle condotte criminose del sodalizio soltanto sulla base della riconducibilità delle due ville al BA, sovrapponendo così la condotta di riciclaggio a quella di partecipazione ad associazione di tipo mafioso. Nè la partecipazione associativa del ricorrente è probatoriamente supportata dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, perché l'asserita conoscenza e frequentazione con alcuni esponenti della famiglia mafiosa di Monreale non sono indicative di un rapporto sodale.
- Difetto di motivazione in riferimento all'affermazione di responsabilità per il reato di fittizia intestazione, dal momento che la sentenza ha elevato il dato temporale dell'arresto del BA ad unico parametro della fittizia attribuzione, trascurando che il ricorrente fu tratto in arresto ben due anni dopo tali (irrisorie) cessioni e che quindi non può logicamente ritenersi che fossero riconducibili ad una fittizia intestazione. Quanto alla circostanza aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7, la sentenza avrebbe dovuto motivare sulla partecipazione del sodalizio mafioso nelle società, le cui quote furono cedute, perché soltanto in tale ipotesi la fittizia attribuzione delle quote sociale poteva favorire il sodalizio salvaguardando le società da un possibile sequestro.
Ha infine proposto ricorso, per mezzo del difensore avv.to Giovinco, la parte civile Nova IL Costruzioni s.n.c, deducendo:
- Violazione di legge e difetto di motivazione, perché la sentenza non ha puntualmente individuato i presupposti che dimostrerebbero la pretesa titolarità formale, e non già effettiva, dei suddetti beni immobili da parte della Nova IL Costruzioni s.n.c, così come l'assunta ingerenza e disponibilità uti dominus del AZ proprio di quelle due villette. Ed ha omesso di valutare e motivare circa tutte le deduzioni difensive, dalle quali si evince come le sostanze necessarie alla realizzazione delle villette nulla ebbero a vedere con il AZ. La parte civile ricorrente ha dimostrato, con la sua produzione, non solo la titolarità effettiva su tali beni, derivanti da capitali lecitamente realizzati, ma anche l'assenza di una qualsiasi disponibilità dei suddetti beni da parte del AZ. La sentenza è peraltro contraddittoria, perché da un lato ha riconosciuto l'esistenza di un danno risarcibile in favore della ricorrente e a carico dell'imputato, e dall'altro le ha negato il diritto alla restituzione dei beni oggetto del provvedimento ablatorio. Nel parlare poi di operazione di riciclaggio compiuta in accordo tra il AZ e il BA, la sentenza ha travisato il dato emergente dagli atti, e cioè che l'indicata operazione si sarebbe, tutt'al più, realizzata per il tramite della C.I.M. s.r.l., soda al 50% della Val Monica s.r.l., e non già attraverso tutte le altre aziende e i loro beni aziendali;
ed è così giunta ad un provvedimento ablatorio che ha colpito indiscriminatamente anche beni appartenenti ad aziende diverse rispetto a quelle attraverso le quali si sarebbe consumato il reato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso di IO PI è fondato per le ragioni di seguito esposte, in particolare per quel che attiene al primo motivo la cui natura assorbente rende ora superfluo l'esame degli altri. La motivazione della sentenza impugnata è carente per la parte in cui non ha adeguatamente approfondito quanto affermato con un consistente grado di apoditticità. In particolare, si è attestato il pieno coinvolgimento del ricorrente nel sistema di illecita aggiudicazione delle "gare" per il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani nel comune di Monreale (fl. 13) e si è asserito che il sodalizio mafioso del BA si avvalse della condotta dello PI nel settore economico dell'illecita aggiudicazione dei servizi di raccolta dei rifiuti solidi urbani, sfruttando la sua posizione di responsabile della cooperativa sociale "Nuovi orizzonti" e di soggetto in condizioni di acquisire all'interno degli uffici pubblici notizie, favori ed agevolazioni (fl. 13). A sostegno di queste conclusioni la sentenza impugnata ha però offerto una motivazione che si è articolata nell'illustrazione di frammenti di conversazioni intercettate, ritenuti di spiccata valenza accusatoria (fl. 10), tradendo qualche significativa lacuna. In particolare, la sentenza impugnata ha fatto richiamo ad una conversazione del 19 gennaio 2000 tra lo PI e RO NO (fl. 10-11), nel corso della quale il primo lamentò il mancato intervento del suo interlocutore, che avrebbe dovuto, evidentemente con metodi illeciti, "levargli di mezzo la Verde 2000", società dei fratelli SC in concorrenza con quella riconducibile appunto allo PI. Il passo ora richiamato avrebbe però meritato un maggior grado di approfondimento, capace di contestualizzare il riferimento alla società concorrente con indicazione degli specifici episodi in cui si era rivelata la concorrenza, dell'esito di eventuali gare, dell'andamento delle stesse, in buona sostanza di ogni altro utile elemento di fatto che potesse dare consistenza alla tesi del coinvolgimento della società cooperativa dello PI negli affari criminali dell'associazione mafiosa operante in Monreale. Gli altri brani di conversazioni, da cui si desume che lo PI parlava con il NO di armi (conv. del 28 ottobre 1999), o ancora che coltivava il proposito di compiere atti di danneggiamento ai danni di un non identificato dottore, o meglio, più che danneggiamenti, furti, forse qualche incendio, o addirittura una o più rapine (conv. del 13 ottobre 1999), non esprimono una sufficiente forza persuasiva nell'ambito di un discorso giustificativo che ha ritenuto sufficiente all'affermazione di responsabilità per il fatto associativo non già la collocazione funzionale all'interno della compagine, ma l'indicazione di elementi da cui si trae soltanto la consapevolezza di altrui fatti illeciti e il proposito di commissione di reati, che non si sa se tradotto in azione.
Ed ancora, i brani di conversazioni intercettate durante le quali si commentava un attentato incendiario, avvenuto il 4 giugno 1999 ai danni dell'imprenditore ME UP (fl. 11), sono certo dati potenzialmente rilevanti, ma al contempo rivelano la necessità di un approfondimento motivazionale, che dia ragione e conto della collocazione di tale episodio criminoso nello svolgimento delle criminali attività del gruppo mafioso di asserita appartenenza dello PI. Il fatto che, durante la conversazione del 28 settembre 1999, il NO e lo PI parlarono degli autori dell'attentato, inserendoli nella compagine associativa, non è bastevole per un giudizio di adeguatezza della motivazione, perché non è arricchito dall'indicazione degli elementi che possano far ritenere che quell'episodio debba essere inscritto nelle attività del gruppo mafioso di appartenenza.
Infine, l'affermazione di vicinanza dello PI ai fratelli TA IT e TA AR, noti capimafia di Partinico, (fl. 12) non è di per sè, in assenza di ulteriori fatti e argomenti, indicativo dell'intraneità alla organizzazione mafiosa di Monreale, che costituisce l'addebito per il quale è processo.
Da nessuno dei dati probatori utilizzati nelle argomentazioni di motivazione si ricavano elementi per sostenere la conclusione secondo cui lo PI contribuì alla concreta attuazione del programma criminoso del sodalizio, proponendo soluzioni ogniqualvolta sorgeva l'esigenza di risolvere controversie interne al gruppo o conflitti con terzi, e concorse all'instaurazione di un intreccio di relazioni con altri imprenditori finalizzato all'illecita aggiudicazione delle gare per l'affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti (fl. 13). La motivazione rivela allora una sostanziosa frattura logica tra le conclusioni e gli argomenti probatori di premessa, che merita di essere colmata per mezzo di un annullamento con rinvio alla Corte di appello, affinché provveda ad un nuovo giudizio.
È invece infondato il ricorso di AZ IU, che pertanto merita di essere rigettato.
La Corte di appello ha adeguatamente motivato il rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria, dal momento che non è stata posta di fronte a prove nuove sopravvenute o scoperte successivamente al giudizio di primo grado, nel qual caso avrebbe dovuto consentire la piena attuazione del diritto alla prova del ricorrente, ma a prove che ben sarebbero potute essere oggetto dell'iniziativa di parte nel giudizio di primo grado. Si tenga a tal proposito conto che "nel giudizio d'appello, la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, prevista dall'art. 603 c.p.p., comma 1, è subordinata alla verifica dell'incompletezza dell'indagine dibattimentale e alla conseguente constatazione del giudice di non poter decidere allo stato degli atti senza una rinnovazione istruttoria;
tale accertamento è rimesso alla valutazione del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivata" - Sez. 4, n. 4981 del 5/12/2003 (dep. 6/2/2004), P.G. in proc. Ligresti ed altri, Rv. 229666 -.
Il fatto che alcuni passi delle conversazioni intercettate siano incomprensibili, e che per alcuni altri passi i periti abbiano manifestato dubbi nell'attribuzione delle frasi al chiamante o al chiamato, ha sicuro rilievo al momento della valutazione di quel materiale intercettativo, ma non si vede come possa giustificare la richiesta di rinnovazione delle operazioni di trascrizione, atteso che i difetti evidenziati afferiscono a connotazioni strutturali della registrazione. In questo senso si intende l'affermazione della sentenza impugnata, che riferisce di una manifesta genericità della richiesta di rinnovo delle operazioni di trascrizione. Per quel che poi attiene alla richiesta di perizia tecnico-contabile, la Corte di appello ha fatto richiamo al complesso delle risultanze acquisite in esito all'istruzione dibattimentale di primo grado e, quindi, con giudizio di merito non censurabile in questa sede, ha escluso l'indispensabilità del mezzo di prova richiesto. Non v'è poi la denunciata contraddizione tra l'affermazione della titolarità sostanziale delle due ville in capo al BA e della finalità di agevolazione mafiosa delle connesse operazioni di reimpiego del denaro di provenienza illecita, seppure detto denaro fosse di spettanza esclusiva del singolo associato e non già dell'intero gruppo.
Le criminose condotte di reimpiego del denaro nella titolarità di un associato, specie se questi è collocato in posizione apicale all'interno dell'organizzazione mafiosa, ridondano necessariamente a vantaggio dell'associazione medesima, nella misura in cui consentono a questa, e per essa pro quota ai suoi appartenenti, di assicurarsi gli illeciti profitti alla cui realizzazione essa è votata. Non occorre, allora, perché possa affermarsi la finalità di agevolazione del gruppo, che il denaro sia non già del singolo associato ma di una ipotizzata cassa comune, una volta che si provi che il denaro medesimo sia il provento delle illecite attività dell'associazione, e che il singolo ne sia proprietario proprio in forza della sua posizione all'interno del gruppo.
Le condotte di reimpiego hanno, in tal caso, una immanente finalità di agevolazione dell'intero gruppo, consentendo agli appartenenti di concretizzare le finalità criminose che sono sottese alla loro adesione, pena altrimenti la sperimentazione di una sostanziale inutilità e inefficacia dell'associazione al perseguimento degli scopi che le sono propri, con inevitabile compromissione delle ragioni stesse dell'esistenza dell'associazione. La sentenza impugnata, ancora, ha dato adeguata motivazione delle ragioni per le quali si è affermata la titolarità fittizia della villa di c.da Grotte di Favara in capo al ricorrente (fl. 19 ss.). Nei colloqui di IU BA con la nuora PA RU del 2 novembre 2002, oggetto di intercettazione, vi fu il chiaro riferimento a due ville, indicate cripticamente con il termine "bicchieri", di cui il BA affermò di essere il reale proprietario: l'una facente parte di un complesso edilizio sito nei pressi dell'area cimiteriale, e sul punto la sentenza ha opportunamente precisato elle all'epoca l'unico cantiere edilizio posto nei pressi del cimitero era quello della Val Monica s.r.l., impegnata nella realizzazione in c.da Lenzitti di dodici ville;
l'altra, situata "là sotto", "vicino al ristorante Sceriffo", come da espresse indicazioni del BA, e che la sentenza ha, con logica argomentazione, individuato in una delle ville in corso di costruzione ad opera della Nova IL costruzioni s.n.c, che a quel tempo, proprio nei pressi del ristorante "Lo Sceriffo", stava costruendo ventisette ville, in c.da Grotte di Favara. La sentenza, ancora, ha chiarito il senso dell'espressione "là sotto", precisando che il BA non potette che far riferimento alla posizione del luogo rispetto alla sede stradale principale, la s.p. 136, in quanto posto a valle (e quindi, sotto) di detta strada. Per quel che concerne la villa di c.da Lenzitti, la sentenza ha adeguatamente spiegato le ragioni per le quali ha negato fondatezza alle deduzioni difensive circa una compensazione di crediti, per prestazioni lavorative, vantati da CA BA nei confronti della C.I.M. s.r.l, (fl. 26). Ha in tal senso valorizzato il fatto che il BA non parlò mai, nel corso delle conversazioni in cui affermò che anche questa villa era di sua proprietà, a compensazioni dei crediti vantati dal figlio, ed ha evidenziato che non v'è alcuna traccia documentale dell'asserita compensazione, anche perché la prima fattura emessa da CA BA fu del luglio 2002 e i pagamenti furono immediati e complessivamente regolari fino al saldo. Ulteriore logico argomento addotto dalla sentenza è che, al momento in cui il BA disse di essere il reale proprietario anche di questa villa, il credito del figlio TR nei confronti della C.I.M. s.r.l. era di molto inferiore (fl. 27).
Circa poi il ruolo attribuito al AZ, di gestore degli interessi economici del gruppo mafioso facente capo al BA, la sentenza ha logicamente argomentato con il richiamo ai contenuti delle conversazioni intercettate, nel corso delle quali più volte il BA fece riferimento al AZ in riguardo a questioni concernenti gli interessi del gruppo nel settore edilizio. Non è da trascurare, in tale prospettiva, che il BA, arrestato dopo un lungo periodo di latitanza, sin dal primo colloquio carcerario con i congiunti ebbe cura di raccomandar loro di prendere contatto con il AZ, così dando prova del rilevante inserimento di questi in seno all'organigramma mafioso. A tal proposito è di consistente significato probatorio il passo del colloquio del BA con il figlio durante il quale il primo impartì le direttive alle quali il AZ avrebbe dovuto attenersi nelle scelte di tipo societario (fl. 20). E di sicuro rilievo sono anche le dichiarazioni rese da IO RU, reggente del mandamento di San IU Jato dal 1989 fino all'arresto del 20 maggio 1996, che hanno fatto emergere la figura del AZ quale soggetto di cui il BA si serviva nel portare avanti gli interessi economici del suo gruppo nel settore edilizio (fl. 21ss.). La sentenza ha pure ben spiegato come il ruolo effettivo del AZ fosse più importante di quello desumibile dal dato formale della composizione societaria, perché, se pure amministratore unico della C.I.M. s.r.l. e della Val Monica s.r.l. fosse formalmente AR RA ON, dai risultati intercettativi si è desunto che il pieno controllo della Val Monica s.r.l. era del AZ (fl. 23). Deve poi essere considerato che la C.I.M. s.r.l., costituita tra il AZ e il cognato BU, svolse attività di intermediazione per l'acquisto di uno dei lotti di terreno su cui edificare le villette dell'intero complesso idi c.da Grotte di Favara, e si occupò della vendita di undici delle ventisette villette, una delle quali fu riservata al AZ stesso, come da preliminare di acquisto del 10 marzo 1997 con la Nova IL Costruzioni s.n.c (fl. 24). Questo dato è posto dalla sentenza in relazione con i risultati intercettativi delle conversazioni da cui è emerso che la moglie del ricorrente riferì ad un'interlocutrice, che si informava circa le possibilità di acquisto di un immobile, che il marito poteva cederne una edificata in c.da Grotte di Favara, del valore di circa L. ottocento/novecento milioni, precisando che proprio il marito aveva l'anno precedente ultimato i lavori di realizzazione della struttura. Ed è, così, ben argomentata la conclusione che il AZ si interessò all'edificazione dell'intero complesso abitativo per opera della Nova IL Costruzioni s.n.c..
Ancora, sempre per quel che attiene al complesso immobiliare di c.da Grotte di Favara, la sentenza ha fatto riferimento ad ulteriori dati intercettativi, e specificamente a quelli da cui si trae che il AZ fu destinatario delle lamentele di EL RE, indicato come altro esponente della famiglia mafiosa di Monreale, per un mancato pagamento in suo favore, e fu informato da RI IO, titolare della Nova IL Costruzioni s.n.c, del fatto che questi, il giorno in cui si intercettarono le conversazioni, si trovava in ufficio, in compagnia di IU Di AR, socio occulto e padre di EL, formale contitolare della società, proprio con RE EL, evidentemente interessato alle attività della società a cui però era formalmente estraneo (fi. 25). La sentenza ha dato adeguata e logica motivazione circa il ruolo associativo svolto dal AZ, che bene è stato delineato anche alla luce della non trascurabile considerazione che il BA, proprietario effettivo di immobili di notevole valore di mercato e titolare di consistenti somme di denaro, non aveva - computando anche quelli dei suoi familiari - redditi leciti proporzionati, e che svolse l'attività di fabbro sino al 1993, anno in cui si rese latitante (fl. 27).
La sentenza, ancora, ha ben motivato anche sugli episodi di fittizia intestazione delle quote sociali della Quadrifoglio s.r.l. e dell'Arte di costruire s.r.l., dando conto delle ragioni del trasferimento e della permanenza in capo al AZ, pur dopo le cessioni delle quote, di ogni potere decisionale (fl. 27-28). Pienamente logica è la ricostruzione offerta, restando altrimenti incomprensibile il trasferimento delle quote della Arte di costruire s.r.l. appena pochi mesi dopo la costituzione della società e a venti giorni dall'arresto di IU BA, e ciò lo stesso in giorno della cessione delle quote della Quadrifoglio s.r.l., e spiegabile soltanto con la finalità di sottrarre quei beni a possibili misure di prevenzione patrimoniali, della cui adozione ben poteva avvertire il pericolo per la sua vicinanza a BA IU e ad altri appartenenti al gruppo mafioso, come indicati prima nella parte del "ritenuto in fatto" (fl. 29). In tale direzione ricostruttiva non ha rilievo l'osservazione di ricorso circa il momento, di due anni successivo, dell'arresto del ricorrente, perché la finalità elusiva ben può logicamente essere radicata sul solo timore di essere potenzialmente destinatario di una misura di prevenzione, al di là della sottoposizione anche alle più gravi misure cautelari di un procedimento penale. L'affermazione della circostanza aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7 è stata ben motivata, non essendo necessaria, a tal fine, la prova che le due società fossero state impiegate specificamente nel perseguimento delle illecite attività del gruppo mafioso, una volta che si è ben dimostrato il coinvolgimento associativo del AZ quale gestore delle attività economiche e degli illeciti interessi nel settore edilizio.
Infine, anche il ricorso della parte civile Nova IL Costruzioni s.n.c. è infondato, per le ragioni di seguito esposte. La sentenza, come peraltro si è già avuto modo di apprezzare nell'esame del ricorso del AZ, ha ampiamente ed esaustivamente motivato il dato della reale appartenenza delle due ville, oggetto di confisca, a BA IU, e ciò al di là di possibili argomenti difensivi volti a dimostrare l'appartenenza reale e non fittizia alla società costruttrice;
ed ha pertanto dato conto, in modo sufficiente, dei presupposti della misura ablatoria ex D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies. Ha precisato, in aggiunta, che è stato accertato che le due ville furono oggetto di un'operazione di riciclaggio, ponendosi come frutto del reimpiego degli illeciti proventi tratti dal AZ nello svolgimento dell'attività criminosa, ed ha giustificato la confisca anche in riferimento ad altri parametri normativi, quelli del combinato disposto di cui all'art. 240 c.p. e art. 416 bis c.p., comma 7 (fl. 30). La motivazione sul punto è immune da censure, sì
come non si sono rilevati vizi di violazione di legge, e il ricorso deve pertanto essere rigettato.
Al rigetto del ricorso del AZ e della parte civile segue la condanna degli stessi al pagamento delle spese processuali;
e però, il rigetto del ricorso della parte civile in punto di richiesta di revoca della confisca delle due ville non incide sul riconoscimento del diritto della stessa alla rifusione delle spese sostenute nel grado in relazione alle attività di replica al ricorso del AZ, che è stato rigettato, e che si liquidano nella somma indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di PI IO e rinvia per un nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo.
Rigetta i ricorsi della Nova IL Costruzioni s.n.c. e di AZ IU e li condanna al pagamento delle spese processuali;
condanna inoltre AZ IU a rifondere le spese sostenute in questo giudizio dalla parte civile Nova IL Costruzioni s.n.c, che liquida in Euro 3000,00, oltre accessori come per legge. Così deciso in Roma, il 24 aprile 2013.
Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2013