Sentenza 4 novembre 2010
Massime • 2
In tema di prescrizione del reato, il diritto di rinuncia può essere esercitato solamente dopo che la prescrizione sia maturata, in quanto solo da quel momento l'interessato può valutarne gli effetti.
In tema di annullamento per vizio di motivazione, il giudice del rinvio non è obbligato ad esaminare solo i punti specificati nella sentenza rescindente, isolandoli dal residuo materiale probatorio, ma mantiene, nell'ambito del capo colpito dall'annullamento, piena autonomia di giudizio nella ricostruzione del fatto e nella valutazione dei dati, nonché il potere di desumere, anche sulla base di elementi prima trascurati, il proprio libero convincimento, colmando in tal modo i vuoti motivazionali e le incongruenze rilevate, con l'unico limite di non ripetere i vizi già censurati in sede di giudizio rescindente e di conformarsi all'interpretazione ivi data alle questioni di diritto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/11/2010, n. 42028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42028 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 04/11/2010
Dott. GARRIBBA Tito - Consigliere - SENTENZA
Dott. MILO Nicola - Consigliere - N. 1873
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LANZA Luigi - rel. Consigliere - N. 19445/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RE TA, nato il *10 luglio 1971*;
avverso la sentenza 22 ottobre 2009 della Corte di appello di Napoli, sezione prima, che, decidendo in sede di rinvio (giusta annullamento da parte del Supremo collegio della sentenza della Corte di appello di Napoli, in data 22 settembre 2004), ha confermato la sentenza 20 dicembre 2002 dei Tribunale di Napoli, di condanna per i reati di cui agli artt. 56-317 cod. pen. e art. 595 cod. pen., in danno di D'BU LL, costituito parte civile.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso. Udita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Luigi Lanza.
Sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. SALVI Giovanni che ha concluso per annullamento con rinvio della gravata sentenza, nonché il difensore della parte civile, avv. Bassetto in sost. avv. Tuccillo che ha depositato conclusioni di rigetto del ricorso e nota spese, ed il difensore del ricorrente avv. De Girolamo che ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza. CONSIDERATO IN FATTO E RITENUTO IN DIRITTO
AN E\ ricorre, a mezzo del suo difensore, contro la sentenza 22 ottobre 2009 (depositata il 15 marzo 2010) della Corte di appello di Napoli, sezione prima, che, decidendo in sede di rinvio (giusta annullamento da parte del Supremo collegio della sentenza della Corte di appello di Napoli in data 22 settembre 2004), ha confermato la sentenza 20 dicembre 2002 del Tribunale di Napoli, di condanna alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione ed Euro 150,00 di multa oltre al risarcimento del danno alla costituita parte civile D'BU LL, per i reati di cui agli artt. 56-629 cod. pen. e art. 595 cod. pen.. 1.) la sentenza 22 settembre 2004 della Corte di appello di Napoli annullate con rinvio.
Con sentenza in data 22 settembre 2004 la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza in data 20 dicembre 2002 con cui il Tribunale di Napoli aveva ritenuto RE TA colpevole dei reati di tentata estorsione e diffamazione, condannandolo, con il beneficio della sospensione condizionale, alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione ed Euro 150,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile.
In particolare, l'imputato, procuratore legale, era ritenuto responsabile di aver compiuto atti idonei allo scopo di ottenere da D'BU LL, agente generale della compagnia di assicurazione EM S.a., dei vantaggi derivanti dalla nomina a consulente legale di tale compagnia, minacciando altrimenti di adoperarsi, nella qualità di componente del consiglio di amministrazione dell'azienda municipalizzata PE S.p.a. - costituita dal Comune di Forio d'Ischia, anche al fine di gestire servizi pubblici di trasporto -per non far approvare la stipula dei contratti assicurativi fra la due società, in relazione ai quali la EM aveva già presentato l'offerta più vantaggiosa. Inoltre il RE\, nel corso di un'intervista resa a un'emittente locale, aveva reso dichiarazioni in parte false e comunque lesive della reputazione del D'BU\, attribuendogli una serie di pendenze giudiziarie.
La Corte d'appello, rilevata preliminarmente l'inammissibilità e l'infondatezza di alcune questioni pregiudiziali dedotte tramite impugnazione di ordinanze dibattimentali, richiamava, nel merito, la ricostruzione della vicenda come operata nella sentenza di primo grado e osservava, sempre in via preliminare, l'insussistenza della dedotta nullità della stessa, per violazione del principio di cui all'art. 521 c.p.p.. Nel merito la corte distrettuale richiamava la ricostruzione della vicenda come operata dal Tribunale, rilevando, quanto alla idoneità o meno della minaccia, individuata "nell'impegno o meno del RE\ allo svolgimento delle attività ostruzlonistiche", che la stessa era stata attuata, con negative conseguenze per la persona offesa. Si aggiungeva che la falsità della giustificazione fornita dall'imputato nel corso della trasmissione televisiva, costituente per altro il reato di diffamazione, disvelava il carattere illecito, epperò inconfessabile, delle ragioni del comportamento tenuto dal RE\ nell'ambito del consiglio di amministrazione della PE. Quanto al reato di diffamazione aggravata, riaffermata la ricorrenza dell'illecito anche con riferimento al carattere personale delle circostanze divulgate (non inerenti all'oggetto della trasmissione televisiva), si escludeva, anche in relazione all'assenza di un nesso cronologico, l'applicabilità dell'esimente di cui all'art. 599 c.p., comma 2, per le aggressioni verbali che lo stesso RE\ avrebbe in precedenza subito.
2.) La sentenza della 2^ sezione della Corte di cassazione in data 11 novembre 2009 di annullamento con rinvio della sentenza 22 settembre 2004 della Corte di appello di Napoli. Su impugnazione del difensore e dell'imputato RE\, la seconda sezione della Corte di cassazione (sentenza n. 7325/2009) ha parzialmente accolto i ricorsi avverso la decisione della corte distrettuale 22 settembre 2004.
La Corte di legittimità, rigettate alcune deduzioni preliminari, e passando all'esame dei motivi che attengono alla complessiva ricostruzione e valutazione della vicenda:
a) ha premesso che l'oggetto della tutela giuridica nel reato di estorsione è duplice, in quanto la norma incriminatrice persegue sia l'interesse alla inviolabilità del patrimonio, sia la libertà di autodeterminazione, in quanto l'evento finale proviene dalla stessa vittima ed è il risultato di una situazione di costrizione determinata dalla violenza o dalla minaccia del soggetto agente;
b) ha precisato che nell'illecito il potere di autodeterminazione della vittima non è del tutto annullato, ma è limitato in maniera considerevole per essere posto il soggetto passivo nell'alternativa di far conseguire all'agente il vantaggio ingiusto perseguito o di subire il pregiudizio conseguente all'azione di quest'ultimo (v. ad es. da ultimo Cass. sez. 2^, 21.9.2007 Levanti ed altri);
c) ha chiarito che in tale contesto, la minaccia può assumere forme molteplici (e non necessariamente violente), in quanto può essere esplicita o larvata, determinata o indiretta, e può rappresentarsi anche come mera esortazione o consiglio;
considerato che
ciò che rileva, al di là delle forme esteriori della condotta, è il proposito perseguito dal soggetto agente, volto a conseguire un ingiusto profitto, e la coartazione della libertà di autodeterminazione del soggetto passivo.
d) ha spiegato che tale ultima realtà può ravvisarsi, rispetto al perfezionamento di un rapporto contrattuale, ove la condotta abbia ad oggetto un comportamento omissivo (di non attivarsi per concludere o per eseguire il contratto), che pregiudica, per la finalità illecita perseguita dall'agente, il diritto del soggetto passivo alla esecuzione del contratto già concluso o la legittima aspettativa al perfezionamento delle avanzate trattative in corso;
e) ha concluso affermando che nel caso di specie la ricorrenza di una "legittima aspettativa" in capo al D'BU\ rileva sotto un duplice profilo: sia all'esigenza di verificare se la minaccia attinga un interesse meritevole di tutela, e concretamente apprezzabile, sia alla ulteriore necessità di accertare la complessiva credibilità della persona offesa, che, come risulta dalle decisioni di merito, ha sostenuto di avere maturato una legittima aspettativa. In particolare la Corte di Cassazione, nella decisione di annullamento, ha evidenziato che la Corte territoriale, nella sentenza annullata, a fronte di una serie di articolate censure relative alla ricostruzione della vicenda, anche con riferimento alle sequenze di ordine cronologico, si è limitata ad affermare di "ritenere integralmente condivisibile la veramente analitica e circostanziata ricostruzione dei fatti nonché la articolatissima motivazione poste a fondamento della propria decisione da parte del giudice di primo grado, con le precisazioni che seguono e che, in parte, si impongono a seguito delle contestazioni mosse alla sentenza con gli atti di appello", soggiungendo, tuttavia, che a buona parte dei motivi "il Tribunale ha dato risposta con la propria sentenza". In conclusione, per la Corte di legittimità, tutta una serie di temi non ha trovato adeguata risposta nella sentenza di primo grado, in punto di affermazione di responsabilità per il reato di tentata estorsione.
A identiche conclusioni la Corte è pure giunta, nella decisione di annullamento, in merito al reato di diffamazione di cui al capo b) della rubrica, con particolare riferimento, sia alla censura circa la riconducibilità nel delitto di diffamazione della falsità del motivo (i precedenti giudiziali del D'BU\) addotto per la mancata stipula delle polizze, senza che la decisione annullata abbia proceduto a un esame complessivo degli elementi della fattispecie anche in relazione alle esimenti invocate dal RE\ con l'atto di appello.
3.) la sentenza 22 ottobre 2009 della Corte di appello di Napoli pronunciata in sede di rinvio ed oggetto dell'odierna impugnazione. La Corte di appello, nella ricostruzione della vicenda (pag. 14) e nel confermare la pronuncia di condanna, è partita dal fatto che in data *2 ottobre 1995* \BU LL, in proprio e quale agente generale della EM s.a., aveva proposto una querela-denunzia nei confronti di RE TA per i reati di tentata estorsione e diffamazione, e su tale premessa il giudice distrettuale ha sviluppato tutta la trama di giustificazione della conferma della pronuncia di colpevolezza dell'imputato.
3.1) la ricostruzione dei fatti e la trattativa contrattuale come occasione del tentativo di estorsione.
Dalla gravata sentenza risulta che il D'BU\ aveva riferito che, nel periodo in cui era in corso una trattativa con la PE s.p.a. per la stipula di polizze assicurative per gli autobus della società, aveva ricevuto presso la sede della sua agenzia il RE\, componente del consiglio di amministrazione della PE, il quale, alla presenza dei suoi collaboratori D'BU E\ e IN O\ gli aveva chiesto "... di essere nominato collaboratore legale della EM s.a., o quanto meno, in subordine, legale della Agenzia Generale di Ischia della EM s.a,, rappresentata dalla D'BU Assicurazioni, precisando e avvertendo che, essendo consigliere di amministrazione della PE s.p.a. avrebbe potuto con il proprio voto e la propria autorevolezza di avvocato favorire la stipula delle polizze degli automezzi PE con la D'BU assicurazioni. In caso contrario, l'avv. RE\ teneva a precisare molto chiaramente che, ove non fosse stato nominato consulente legale, si sarebbe opposto alla stipula del contratto". Il D'BU\ aveva aggiunto che, nonostante fosse intervenuta in data 3 giugno 1995 una delibera del c.d.a. della PE che aveva stabilito di concludere la stipula delle polizze con la sua agenzia, inopinatamente, per ragioni che non era in grado di individuare, la trattativa era venuta meno.
Il D'BU\ aveva confermato la vicenda della richiesta formulata dal RE\ anche nel corso dell'esame dibattimentale. Il giudice di rinvio, esaminando l'attendibilità del tenore della denuncia del D'BU\ nei confronti del RE\, e nel ribadirne la credibilità, rilevava che la denuncia stessa non appariva svalutata dalla presunta esistenza di un malanimo del denunziante nei confronti dell'accusato, posto che, al di fuori della vicenda di cui è processo, nessun motivo di contrasto è stato prospettato dall'imputato ne' nel giudizio di primo grado, ne' nei motivi di gravame e che, per altro verso, da alcun atto della trattativa concernente la stipula dei contratti di assicurazione per gli autobus della PE, era emerso alcun formale intervento del RE\ contrario - per ragioni, vuoi fondate, vuoi pretestuose - alla stipula del contratto con la società assicuratrice rappresentata dal D'BU\.
In sostanza, era stata la parte lesa che di fronte ad un interruzione, a suo giudizio, non giustificata della avanzata trattativa in corso, aveva ritenuto di collegare tale interruzione alle minacce formulate in precedenza dal RE\.
Il giudice di rinvio su tale ultimo punto chiarisce che la denuncia del D'BU\ nei confronti del RE\ non aveva alcuna spiegazione logica diversa da quella di portare a conoscenza dell'autorità giudiziaria una vicenda delittuosa che si era ritenuto poter aver influenzato negativamente la trattativa contrattuale in corso.
3.2) la valutazione dell'attendibilità del denunziante e dei testi, nonché l'irrilevanza delle difformità nel resoconto dei fatti. Sul tema della credibilità data ai testi, la gravata sentenza ha escluso la validità del generico riferimento ad un malanimo del D'BU\ nei confronti del RE\, per il fallimento della trattativa in corso (incomprensibile apparendo comunque che tale malanimo non si fosse indirizzato anche nei confronti di altri membri del c.d.a. della PE), ed ha osservato che l'appello non era stato in grado di indicare alcun elemento di fatto da cui desumere una volontà del D'BU\ di denunziare calunniosamente il RE\. Ciò affermato, la Corte di appello ha valutato la questione attinente alcune "discrasie" nelle dichiarazioni rese dal denunziante nella fase delle indagini e in dibattimento e tra quelle de predetti testi ed aventi ad oggetto: la data dell'incontro (collocato tra il mese di *maggio e il giugno del 1995*), la effettiva presenza dal colloquio dei testi, il "volume" delle voci nel corso della discussione;
l'oggetto della richiesta formulata dal RE\. La motivazione sul punto non si è limitata al mero richiamo dell'argomentare del primo giudice ma è stata ampiamente arricchita con ulteriori adesive considerazioni critiche che hanno avuto ad oggetto:
a) la circostanza dell'essere naturale che i più stretti collaboratori del D'BU\ (quindi, non rileva se familiari, soci o dipendenti) fossero stati presenti allorché il RE\ si era recato presso l'agenzia di assicurazioni dove tutti lavoravano, in tre stanze l'una vicina all'altra;
b) l'ulteriore circostanza che laddove i testi avessero voluto (o dovuto) deporre su fatti ai quali non avevano assistito non era neppure necessario che affermassero di essere stati presenti, la testimonianza avendo avuto la medesima forza probatoria laddove i predetti testi avessero narrato di aver raccolto le confidenze di D'BU LL in ordine a presunte richieste illecite formulate dal RE\;
c) la conclusione argomentata che tali discrasie non investono il contenuto essenziale della deposizione, cioè la circostanza che in un giorno - non esattamente precisato - dei mesi di *maggio-giugno del 1995*, durante il periodo in cui era in corso la trattativa con la PE per la stipula dei contratti di assicurazione dei bus, il RE\ si era presentato presso l'agenzia ed aveva avuto un colloquio con D'BU LL, alla presenza di D'BU E\, nel corso del quale aveva formulato una richiesta di carattere estorsivo.
Quanto alle difformità evidenziate nei motivi di gravame, il giudice di rinvio ha formulato precise e condivisibili osservazioni (come si vedrà) in riposta puntuale alle deduzioni del gravame, concludendo che il tempo Individuabile era il periodo fine *maggio-inizio giugno*, cioè quello in cui era intervenuta la decisione del c.d.a. della PE, seppure condizionata, di stipulare con il D'BU\. In definitiva per la Corte di appello, le dichiarazioni accusatorie del D'BU\, oltre il riscontro fattuale costituito dalle dichiarazioni dei testi D'BU E\ e IN O\, avevano trovato un eccezionale riscontro logico nelle modalità con le quale il c.d.a. della PE aveva portato avanti la vicenda della stipula delle polizza r.c.a. per i suoi bus.
È stato Infatti ritenuto, sicuramente singolare che, dopo che nella seduta del 3 giugno 1995 il c.d.a. della PE aveva deliberato di stipulare le assicurazioni r.c.a. di tutti i suoi veicoli con la società EM, a patto che fossero rispettate integralmente le condizioni assicurate dalla Milano Assicurazioni, ed incaricando l'amministratore delegato ER a verifica re la sussistenza di dette condizioni, nei giorni successivi e fino alla nuova delibera del 7 luglio 1995 -con la quale, senza alcuna motivazione, il c.d.a. aveva deciso di stipulare nuovamente le dette polizze con la Milano (testualmente "... rinnovarle provvisoriamente ... ")-, non vi fosse traccia di una trattativa con il D'BU\, quale rappresentante della EM s.a. per accertare se il contraente fosse disponibile ad accettare, in tutto o in parte, le condizioni indicate, ovvero, se ne offrisse altre diverse.
In sostanza (24), la corte distrettuale ha convenuto con l'impugnata sentenza, nella parte in cui aveva evidenziato e valorizzato la reticenza del teste ER e complessivamente l'assoluta anomalia delle procedure seguite dall'amministratore delegato della PE, il quale si era ben guardato dal dare esecuzione al mandato ricevuto dal c.d.a. con la Delib. 3 giugno 1995, omettendo completamente di intavolare quella serrata trattativa con il D'BU\ che lo specifico mandato imponeva.
Per altro verso, il ER nel suo esame aveva riferito di un pesante intervento del RE\ contro la stipula del contratto con la EM s.a. (e quindi con il D'BU\), anche se - ugualmente in maniera anomala - di tali interventi non si era dato conto in alcun atto ufficiale della PE e gli stessi non erano stati oggetto di discussione neppure nella riunione del c.d.a. del 7-7-1995, nel quale si era deciso di rinnovare "provvisoriamente" le polizze, già disdettate, nuovamente con la Milano Assicurazioni. In tale quadro il giudice di rinvio:
- ha definito ragionevole il collegare l'anomalo intervento - siccome assolutamente informale e segreto - del RE\ contro il D'BU\ all'esito negativo dell'incontro tra esso RE\ e il D'BU\. - ha considerato il comportamento del ER e del RE\ nel periodo intercorrente tra il *3 giugno e il 7 luglio 1995* viziato da anomalie così gravi e inspiegabili (non chiarite dagli stessi interessati, segnatamente dal ER, indicato come teste dalla difesa del RE\) da confermare la prospettazione accusatoria;
- ha concluso che il comportamento del ER - per sua stessa ammissione fortemente pressato dal RE\ - lascia chiaramente intendere che, in contrasto con la delibera del tre giugno e senza tener conto di qualsiasi ragione tecnico-economica, ma per motivi inconfessati e inconfessabili, si era deciso comunque di non dare esecuzione alla delibera del c.d.a. e di non concludere assolutamente il contratto con il D'BU\;
- ha affermato che dalla testimonianza, confusa e generica, del ER emerge che neppure l'amministratore delegato della PE era stato in grado di indicare con chiarezza e precisione le ragioni per le quali la delibera del tre giugno era rimasta lettera morta e le motivazioni della sibillina delibera del sette luglio. - ha da ultimo precisato che tale comportamento del RE\, in stridente contrasto con il voto favorevole dallo stesso dato all'accoglimento della proposta D'BU\, costituisce un ulteriore elemento di conferma della prospettazione accusatoria. 3.3) la motivazione del giudice di rinvio sul reato di diffamazione. la corte distrettuale ha evidenziato che il primo giudice aveva sottolineato il carattere diffamatorio dell'intervento televisivo del RE\, soprattutto nella parte in cui aveva addotto a giustificazione della mancata conclusione dei contratti di assicurazione con la D'BU\, i carichi pendenti che gravavano su D'BU LL, superando i limiti della verità, della pertinenza e della continenza.
Nei motivi di gravame l'appellante aveva ricollegato l'intervento televisivo del RE\ del 24 luglio alla lettera inviata alla stampa dal D'BU\ il 22 precedente, qualificandolo come legittima reazione alla provocazione subita.
Sul punto la Corte di appello ha osservato che il comunicato stampa del D'BU\ del 22 luglio - riportato integralmente ai fll. 23 e s. della sentenza impugnata - non conteneva nessun riferimento al RE\, lamentando, peraltro con toni alquanto generici, esclusivamente il comportamento scorretto "... sotto il profilo contrattuale .." del c.d.a. della PE.
Per il giudice di rinvio certamente non si può dire che il comportamento contrattuale del c.d.a. della PE fosse stato improntato a criteri di trasparenza e buona fede, ne' si comprende come possa affermarsi che tale scritto fosse calunniatorio o diffamatorio nei confronti del RE\ - neppure nominato- o del c.d.a. della PE e che potesse costituire ex art. 599 c.p. scriminante per la successiva condotta diffamatoria del RE\, la quale era consistita in affermazioni che, gratuitamente, avevano offeso la reputazione del D'BU\, tra l'altro indicando, con forza, ma contrariamente al vero e illogicamente, la negativa personalità della parte lesa quale motivo determinante della mancata stipula del contratto, quasi che l'assicuratore fosse l'agente e non la società di assicurazione.
Inoltre - prosegue ancora la Corte di appello- da nessun atto processuale o istruttorie era emerso che le vicende giudiziarie del D'BU\ avevano costituito motivo per non addivenire alla conclusione del contratto. Del resto, tali vicende giudiziarie non potevano logicamente influenzare le scelte del c.d.a della PE, posto che il D'BU\ non si obbligava i proprio ad (27) assicurare i veicoli, ma si limitava a fare da intermediario tra l'assicurato e l'assicuratore che esclusivamente si impegnava a fare fronte al contratto.
La conclusione del giudice di merito è stata quindi nel senso che l'intervento televisivo del RE\ si prospettava come effettivamente dovuto a "fatto personale", e non potendosi ricavare tale "fatto personale" dal comunicato stampa del 22 luglio si è concluso che esso derivava da precedenti e differenti motivi di contrasto.
Infine, non essendo emerse - con riferimento all'epoca dei fatti- altre ragioni di dissidio tra il D'BU\ e il RE\ diversi da quelli ricollegabili alla vicenda della richiesta estorsiva riferita dalla parte lesa, la Corte di appello ha confermato l'interpretazione del primo giudice secondo cui l'intervento televisivo del 24 luglio costituiva solo un'ulteriore attuazione delle minacce formulate in occasione di quella richiesta, così costituendo un ulteriore elemento di riscontro alla prospettazione accusatola in ordine al delitto sub a).
4) i motivi di ricorso del RE\ sulla responsabilità. Il ricorso deduce testualmente con un primo motivo: violazione e inosservanza dell'art. 627 c.p.p., n. 2 - 3 - in combinato disposto con l'art. 173 c.p.p., n. 2, in relazione all'art. 606 c.p.p., n. 1, lett. b), d) e); art. 125 c.p.p., comma 3; art. 111 Cost., comma 6;
art. 192 c.p.p., n. 2 - 3 - 4; art. 530 c.p.p., n. 1 - 2 e art. 533 c.p.p., comma 1; art. 544 c.p.p., comma 3 e art. 546 c.p.p., lett. d)
e); art. 597 c.p.p., n. 1 - 3 e art. 526 c.p.p... Con ulteriori altri motivi si deduce nell'ordine: nullità della sentenza per omessa, insufficiente, contraddittoria, illogica motivazione, e mancata decisione in ordine a punti decisivi della controversia, come indicato nella sentenza n. 7325/09 della corte di cassazione; mancata valutazione di prove decisive già acquisite;
travisamento della prova e violazione dell'art. 597 c.p.p., comma 3, in relazione all'art. 627 c.p.p.; divieto di "reformatio in peius", vizi che si riferisce come rilevabili d'ufficio ex art. 609 c.p.p., comma 2. Preliminarmente il ricorrente si duole che i giudici del rinvio avrebbero reiterato acriticamente le conclusioni del Tribunale, discostandosi dal solco indicato dal giudice di nomofilachia. Il ricorso riprende poi sul punto la parte della decisione di annullamento con rinvio nella quale il Supremo collegio aveva Indicato analiticamente i punti oggetto di mancata risposta individuandoli (pag. 13 motivi) nelle questioni concernenti: a) la data dell'incontro anche in relazione alle contrastanti dichiarazioni del D'BU\ e dei suoi collaboratori;
b) la valutazione di attendibilità di IN O\ e @DBU E\ e le loro dichiarazioni in merito alla proposta;
c) la necessità di esaminare le proposte del D'BU\ successive alla delibera del 3 giugno 95 sotto il profilo della rispondenza degli interessi della PE e dell'Incarico dato al ER;
d) la scarsa credibilità del D'BU\ fondata sulla scorta di precisi rilievi fondati sia su aspetti di natura cronologica che su una serie di contraddizioni emerse all'esito dell'istruttoria.
Secondo il RE\ (pag. 13 motivi), non solo la motivazione della Corte di appello si connoterebbe per una motivazione apparente, insufficiente, inadeguata e contraddittoria, ma si segnalerebbe per un eccesso di zelo, in quanto ha ritenuto che, a conferma della sentenza di prime cure, si dovesse giudicare errato il ragionamento della Corte di Cassazione in quanto la fattispecie "non si attaglia alla estorsione contrattuale" come indicato dalla stessa in sentenza (pag. 17 sent. imp.).
La corte distrettuale avrebbe quindi posto la condotta addebitata al RE\ al di fuori della trattativa contrattuale, ritenendo che questa costituisse solo "l'occasione" per formulare la richiesta estorsiva, svilendo in tal modo tutta l'istruttoria dibattimentale di primo grado.
Nel caso di specie, per il ricorrente, la Corte territoriale non avrebbe osservato il disposto di cui all'art. 627 c.p.p. e, in sede di rinvio, affrontando in via preliminare il problema della consumazione del delitto di tentata estorsione, ed avrebbe esaminato la questione della sua attribuibilità soggettiva all'imputato, sganciandola dagli elementi sui cui la Corte di Cassazione aveva ritenuto doversi fondare la decisione e adottando, invece, le medesime argomentazioni del Tribunale già in precedenza censurate sotto diversi profili dalla Corte di Cassazione.
In particolare la carenza di motivazione è puntualmente lamentata per ciò che concerne: (15) l'attendibilità intrinseca ed estrinseca del denunciarne;
la credibilità degli altri testi (23); la data dell'incontro anche in relazione alle contrastanti dichiarazioni della parte civile e dei suoi collaboratori (26); il contesto in cui sarebbe avvenuta la richiesta in relazione alla presenza o meno di testi all'incontro (27); le dichiarazioni del testi in merito alla proposta (30); la provocazione fatta dalla parte civile D'BU\ al RE\ (47).
In conclusione, premesso che l'originaria sentenza di appello sarebbe stata annullata in accoglimento della censura dell'imputato concernente l'illegittimità dell'incarico del D'BU\, e sul rilievo che fossero necessarie una serie di verifiche sulla complessa credibilità della parte lesa e dei suoi testi e del contesto in cui i fatti furono inquadrati, la gravata sentenza non avrebbe soppesato tali determinanti profili, nonché le deduzioni circa l'inutilizzabilità della prova.
Questioni tutte che sarebbero prive di risposta nella sentenza impugnata.
Con ulteriore specifico motivo .che costituisce ulteriore sviluppo delle doglianze ora esposte, il ricorrente prospetta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione del disposto del capoverso dell'art. 530 cod. proc. pen., per entrambe le accuse, attesa la ricorrenza di un quadro probatorio insufficiente e contraddittorio.
Con un ultimo motivo il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e l'esclusione del beneficio della non menzione della condanna.
5) l'odierna decisione della Corte di cassazione sul ricorso del RE\.
Gli anzidetti motivi di doglianza (escluso l'ultimo), correlati al tenore della decisione di annullamento con rinvio, impongono una breve riflessione sugli ambiti ed i limiti di potere del giudice dopo l'annullamento, sia in relazione alle "regulae juris", sia con riferimento allo "schema di giustificazione" enunciato nella sentenza rescindente, avuto appunto riguardo ad alcuni passi dell'impugnazione del RE\.
5.1) I poteri e gli ambiti decisori del giudice di rinvio ed il successivo giudizio di legittimità.
Va subito ribadito, anche per eliminare equivoci di lettura, emersi nel ricorso, che, per risalente giurisprudenza, in tema di annullamento per vizio di motivazione, il giudice di rinvio, benché sia obbligato a giustificare il suo convincimento secondo lo schema implicitamente o esplicitamente enunciato nella sentenza rescindente, decide con i medesimi poteri che aveva il giudice il cui provvedimento è stato annullato. Limite peraltro che gli vieta soltanto di ripetere i vizi già censurati e lo obbliga a non fondare la decisione sulle argomentazioni già ritenute incomplete o illogiche.
Inoltre, il giudice del rinvio non è tenuto ad esaminare solo i punti specificati, isolandoli dal residuo materiale probatorio, ma mantiene, nell'ambito dei capi colpiti dall'annullamento, piena autonomia di giudizio nella ricostruzione del fatto, nella individuazione e valutazione dei dati, nonché il potere di desumere, anche "aliunde" - e dunque eventualmente sulla base di elementi trascurati dal primo giudice - il proprio libero convincimento, colmando, in tal modo, i vuoti motivazionali segnalati ed eliminando le incongruenze rilevate (cfr. in termini: Cass. Pen. sezione. 6^, 7651/2010, Mannino;
Cass. Pen. Sez. 5^ , 4761/1999 Rv. 213118 Munari, e massime precedenti conformi: N. 9476 del 1997 Rv. 208783, N. 1397 del 1998 Rv. 209692).
5.2) l'infondatezza dei motivi di impugnazione sulla responsabilità. È quindi in tale preciso e non valicabile ambito che dovrà effettuarsi ora il controllo di legittimità dell'operato e delle argomentazioni della Corte di appello, che ha deciso quale giudice di rinvio.
Ed il giudizio finale, al di là delle meticolose osservazioni critiche dei ricorso, non può che essere positivo, dato che la corte distrettuale ha offerto adeguata e nuova giustificazione alla statuizione di responsabilità della confermata sentenza di primo grado, riparando le invalidità e le aporie motivazionali rilevate dalla Corte di cassazione e rispettando sostanzialmente lo schema che era stato indicato.
Preliminarmente va ribadito che l'esame del ricorso va in questa sede condotto, avendo però ben presente che nel giudizio di legittimità, anche a seguito della riforma introdotta dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, la valutazione degli elementi probatori rimane sempre affidata esclusivamente all'apprezzamento del giudice d'appello. Infatti, in tema di motivi di ricorso per Cassazione, a seguito delle modifiche dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), ad opera della L. n. 46 del 2006, art. 8, mentre non è consentito dedurre il
"travisamento del fatto", stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, è, invece, consentito dedurre il vizio di "travisamento della prova". Il travisamento della prova peraltro ricorre soltanto nel caso in cui il giudice di merito: abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste;
oppure abbia utilizzato un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale.
In tal caso, infatti, non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, ma di verificare se detti elementi sussistano.
Nella specie peraltro, nessuna di tali due ultime evenienze risulta effettivamente rinvenibile nella adeguata e coerente valutazione probatoria della Corte di appello in sede di giudizio di rinvio. Quanto al rilievo, enfatizzato dal ricorrente, secondo cui il giudice di rinvio si sarebbe consapevolmente sottratto allo schema motivazionale impostogli dalla corte di legittimità, va qui rilevato che la dedotta "deviazione", consistita nel ritenere che la condotta addebitata al RE\, si ponesse assolutamente al di fuori della trattativa contrattuale in corso, la quale aveva rappresentato invece l'occasione per formulare la richiesta estorsi va, non ha concreto rilievo nella specie agli effetti dell'art. 623 cod. proc. pen.. La corte distrettuale infatti, con una argomentazione coerente ed ineccepibile, rispettando con rigore le indicazioni cogenti della statuizione di annullamento ha ritenuto di osservare in punto di mero fatto, con un giudizio di merito ed in relazione alla vicenda in concreto accertata, che i riferimenti, del giudice di legittimità (contenuti nella sentenza di annullamento con rinvio), all'ipotesi dell'estorsione contrattuale (posta in essere da uno dei contraenti a danno dell'altro in sede di esecuzione del contratto, allorché il contratto sia stato già concluso, ovvero, in sede di trattativa, allorché si sia formata una legittima aspettativa di positiva conclusione), non si attagliavano al caso di specie, in quanto la condotta addebitata al RE\, si poneva assolutamente al di fuori della trattativa contrattuale in corso, la quale aveva costituito esclusivamente l'occasione per formulare la richiesta estorsiva. La Corte di appello, sul punto ha ampiamente e correttamente argomentato in fatto la sua affermazione, rilevando tra l'altro che il RE\, in quanto componente del consiglio di amministrazione della PE s.p.a., parte contraente, evidentemente, non aveva, da solo, la possibilità di determinare la volontà della parte contraente, salvo il potere di contribuire - attraverso il suo voto favorevole o contrario - alla formazione della volontà dell'organo collegiale circa la scelta del contraente (eventualmente, il D'BU\), ovvero, di influenzare, in qualche modo, le determinazioni degli altri componenti il consiglio di amministrazione.
In altre parole, per il giudice di rinvio:
a) la richiesta formulata dal RE\ al D'BU\ si poneva assolutamente al di fuori della trattativa contrattuale in corso, prospettando, in cambio di un comportamento non ostruzionistico, la concessione di un vantaggio personale ad esso RE\;
b) essendo rimasta la vicenda estorsiva allo stato del tentativo, l'esito della trattativa contrattuale rimaneva del tutto indifferente ai fini della sussistenza del reato, il reato stesso risultando consumato definitivamente nel momento in cui era stata formulata la richiesta di concessione di un vantaggio economico in cambio di atteggiamento favorevole nelle deliberazioni concernenti la trattativa in corso;
c) le modalità di svolgimento della trattativa commerciale sarebbero rilevanti solo nella misura in cui fossero in grado di fornire un riscontro alla prospettazione accusatoria, rimanendo quasi indifferenti le eventuali motivazioni tecnico-economiche che avessero di fatto poi sconsigliato la conclusione del contratto tra la PE e il D'BU\.
Si tratta quindi di una motivazione che risulta aderente alle emergenze processuali, sintonica con le asserzioni conformi del Tribunale ed in grado di rimediare alle carenze evidenziate dalla Corte di cassazione in sede di annullamento.
Quanto alle ulteriori deduzioni difensive va rilevato che sulle questioni prospettate nell'impugnazione (e concernenti: la data dell'incontro anche in relazione alle contrastanti dichiarazioni del D'BU\ e del suoi collaboratori;
la valutazione di attendibilità di IN O\ e D'BU E\ e le loro dichiarazioni in merito alla proposta;
la necessità di esaminare le proposte del D'BU\ successive alla Delib. 3 giugno 1995; la scarsa credibilità del D'BU\ fondata sulla scorta di precisi rilievi fondati sia su aspetti di natura cronologica che su una serie di contraddizioni emerse all'esito dell'istruttoria), esiste in atti una diffusa e adeguata motivazione della Corte di appello che si caratterizza per un consistente arricchimento di argomenti e considerazioni, più che idonee per rispondere alla linea di giustificazione indicata dal giudice di annullamento. Si tratta come già detto di una serie di valutazioni e letture critiche della realtà relazionale "RE\-D'BU\" e delle condotte corrispondenti, le quali, proprio per essere rispettose dello schema proposto dal giudice dell'annullamento e per essere altresì condotte e sviluppate con coerenza, logicità, consequenzialità, si sottraggono ad ogni censura in questa sede. Diversamente opinando, si trasformerebbe il controllo della Corte di cassazione sulla sentenza pronunciata in sede di rinvio dopo l'annullamento in un inammissibile giudizio di merito di secondo grado.
In ogni caso, la lettura approfondita e la valutazione complessiva della sentenza della 1^ sezione della Corte di appello di Napoli consente di verificare come la questione della responsabilità dell'avv. RE\ sia stata oggetto di un'attenta analisi che non si è limitata ad una acritica adesione, ne' alle dichiarazioni della persona offesa, ne' alle stesse conferme dei testi, ma si è sviluppata in una accurata e rigorosa verifica dei contesti del loro rispettivo operare, individuando riscontri anche logici e con Indicazioni di supporto anche mediante condivisibili massime di comune esperienza.
In questo quadro, e nella finalità di dare sostegno alle parti della decisione di primo grado, censurate dal giudice dell'annullamento, la Corte di appello, adempiendo integralmente alle indicazioni del giudice di legittimità:
1) ha accuratamente soppesato l'attendibilità intrinseca ed estrinseca della persona offesa e dei testi (pagg. 16-17);
2) ha puntualmente e diffusamente argomentato sulla data dell'incontro RE\-D'BU\ nell'ufficio di quest'ultimo, composto di tre piccole stanze, due delle quali usate dai due testi collaboratori nella gestione dell'Agenzia generale della EM. 3) ha offerto ragionevole spiegazione delle difformità ("discrasie") e non corrispondenze nei resoconti della vicenda, evidenziandone la marginalità e l'inefficacia causale sul contenuto penalmente rilevante della condotta del RE\ (pagg. 17 e segg.), anche per ciò che attiene ai "toni e volumi della discussione"; alla qualità di "testi usuali" del \Giuseppe @DBU\ e \Mauro @Sinistro\;
4) ha prospettato in termini di stretta ed inscindibile relazione la condotta dell'avv. RE\ all'interno della PE rispetto alla precedente condotta serbata dallo stesso professionista nell'incontro con il D'BU\ negli uffici della agenzia (pagg. 24 e segg.);
5) ha esaminato e criticato in termini di inattendibilità la deposizione dell'amministratore delegato della PE, ER, individuandone - come già fatto dal Tribunale - gli strategici "non ricordo", pur avendo egli comunque ammesso che il RE\ non era favorevole all'incarico alla EM (pag. 24).
In conclusione, la motivazione del provvedimento impugnato, per la conformità alle regole che presiedono alla giustificazione delle decisioni del giudice, l'adeguatezza ed il rispetto rigoroso dei corretti modelli di ragionamento, si sottrae ad ogni censura da parte di questa Corte.
Quanto agli altri vizi, dedotti in tema di giustificazione della decisione (anche in punto di esito delle prove), va rammentato che alla Corte di Cassazione è normativamente preclusa la possibilità, non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta dai giudici di merito, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia, portata alla sua cognizione, mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno; ed invero, avendo il legislatore attribuito rilievo esclusivamente al testo del provvedimento impugnato, che si presenta quale elaborato dell'intelletto costituente un sistema logico in sè compiuto ed autonomo, il sindacato di legittimità è limitato alla verifica della coerenza strutturale della sentenza in sè e per sè considerata, necessariamente condotta alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui essa è "genericamente" informata, ancorché questi siano ipoteticamente sostituibili da altri (SS.UU. n, 12/2000, Rv. 216260, imputato. Jakani 216260).
Il ricorso, per ciò che attiene al reato sub a), qualificato come tentativo di estorsione, va quindi rigettato.
5.3) l'estinzione per prescrizione del reato di diffamazione. Preliminarmente va rilevato sul punto che risulta agli atti, ed in particolare dal verbale stenotipico dell'udienza del 15 marzo 2002 che l'imputato ha rinunciato "alla prescrizione per tutti i reati" contestatigli, ma in un tempo in cui non era affatto maturato il tempo necessario a prescrivere.
Si tratta quindi di una rinuncia formulata in assenza dei presupposti di operatività, in quanto cronologicamente antecedente al maturarsi della causa estintiva della diffamazione, considerato che, in tema di prescrizione del reato, il diritto di rinuncia può essere esercitato solamente dopo che la prescrizione stessa sia maturata, in quanto solo da quel momento l'interessato può valutarne gli effetti (cfr. ex plurimis: Sez. 2, Sentenza n. 527/2006 Rv. 233145. Massime precedenti Conformi: N. 2815 del 1999 Rv. 213472, N. 13300 del 1999 Rv. 215560, N. 3900 del 2004 Rv. 227867).
Ciò posto, ferme restando le considerazioni dianzi svolte, si tratta ora di verificare, presente la causa estintiva data dalla prescrizione, se ricorrano le condizioni in fatto ed in diritto per una assoluzione dell'imputato, considerato che il giudice, per il principio di prevalenza del "favor innocentiae" sul "favor rei", ha l'obbligo di accertare la possibilità di una assoluzione nel merito dell'accusa, considerando peraltro che tale proscioglimento nel merito, ex art. 192 c.p.p., comma 2, pur In presenza di una causa estintiva, si impone soltanto quando già si sia acquisita la prova dell'innocenza dell'imputato, o manchi del tutto la prova della sua colpevolezza, oppure risulti dall'esame degli atti l'evidenza della prova che il fatto non sussiste, che l'imputato non l'ha commesso, che il fatto non costituisce reato, o che il reato è stato commesso da persona imputabile.
Orbene, tanto premesso, ritiene la Corte, all'esito del logico ed argomentato giudizio di responsabilità dei giudici di merito, che il RE\ non possa considerarsi estraneo alle formulate imputazioni, proprio per le analitiche argomentazioni del Tribunale e della Corte di appello, che sono state tra loro sinergicamente integrate, con un ineccepibile apprezzamento delle risultanze probatorie, nel rispetto di tutte le regole stabilite per la valutazione della prova. Tale apparato motivazionale, privo di vizi logici e giuridici, denota il difetto di positive emergenze di estraneità alle accuse, ed è idoneo ad integrare la contraria prova dell'attribuibilità dei fatti- reati all'azione cosciente e volontaria dell'imputato. Nella specie, quindi, pur considerate le sospensioni valutabili, il reato di diffamazione risulta estinto per intervenuta prescrizione, con annullamento senza rinvio sul punto della gravata sentenza e conseguente eliminazione della pena inflitta in continuazione e pari a mesi 2 di reclusione ed Euro 10 di multa.
5.4) I motivi sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e l'esclusione del beneficio della non menzione della condanna.
Con un ultimo motivo si prospetta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla conferma della pena con mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (50) ed In ordine alla statuizione di menzione della sentenza. Il motivo non ha fondamento.
Invero la sussistenza di attenuanti generiche è oggetto di un giudizio di fatto, e può essere esclusa dal Giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, per cui la motivazione, purché congrua e non contraddittoria - come nella specie - non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Cass. Penale sez. 4^, 12915/2006 Billeci). Quanto all'ulteriore doglianza ex art. 175 cod. proc. pen., va rammentato che il giudice di primo grado, nel concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena, aveva ritenuto di non accompagnarvi anche l'ulteriore beneficio della non menzione ed il giudice di secondo grado, a sua volta, ha ritenuto, nell'ambito dei suoi poteri di appello, di ovviare alla motivazione implicita del Tribunale, argomentando espressamente sul tale punto, e così confermando l'esclusione dell'applicabilità dell'art. 175 cod. pen., che è stata nella specie sostenuta - in modo corretto - con il richiamo ad uno degli elementi elencati dall'art. 133 cod. pen. e rappresentato dalla "gravità dei fatti", ovviamente correlata anche alla qualità di libero professionista dell'Imputato. La decisione è quindi sul punto non censurabile.
Non v'è infatti contraddizione fra il diniego del beneficio della non menzione della condanna, basato sulla evidenziata gravità del fatto, e la contemporanea concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, nonostante tale gravità, tutte le volte in cui il giudice di merito, per la formulazione del giudizio prognostico favorevole, abbia fatto come nella specie, riferimento all'incensuratezza della persona, dato oggettivo che non contrasta affatto con la gravità della condotta, che è stata invece ritenuta ostativa al riconoscimento del chiesto beneficio, trattandosi di comportamento posto in essere da un "professionista" (penultima pagina della sentenza impugnata).
La gravata sentenza va pertanto annullata senza rinvio limitatamente alla diffamazione, per essere il reato estinto per prescrizione, ed eliminata la pena corrispondente, inflitta in continuazione e pari a mesi 2 di reclusione ed Euro 10,00 di multa, ferme restando le statuizioni civili.
Rigetta nel resto il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna altresì il ricorrente a rimborsare alla parte civile le spese del grado che liquida in complessivi Euro 2.500 oltre i.v.a. e c.p.a..
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla diffamazione per essere il reato estinto per prescrizione ferme restando le statuizioni civili. Rigetta nel resto il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna altresì il ricorrente a rimborsare alla parte civile le spese del grado che liquida in complessivi Euro 2.500,00 oltre i.v.a. e c.p.a.. Così deciso in Roma, il 4 novembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2010